ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E RISERVA DI AMMINISTRAZIONE NELLO STATO DELLE AUTONOMIE
di
Massimo Calcagnile
Dottore di ricerca in Diritto Pubblico
Collaboratore alla cattedra di Diritto Amministrativo
nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Bologna
Sommario: 1. Premesse introduttive. – 2. L’uniformità
organizzativa degli enti locali autarchici nel periodo precostituzionale
(1865-1948). - 3. L’autonomia di Comuni e Province nell’ambito di principi
fissati da leggi generali dello Stato: l’uniformità dei tratti fondamentali
dell’ordinamento degli enti locali nell’art. 128 Cost. (ora abrogato) - 4.
Riconoscimento e valorizzazione di potestà normative locali (statuto e
regolamento) di autodifferenziazione in materia di ordinamento degli uffici. – 5. L’ordinamento degli uffici degli enti
locali quale materia residuale delle Regioni nel nuovo art. 117 Cost. - 6. Limiti alla potestà legislativa residuale
delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici degli Enti locali. - 6.1.
(segue) : la funzione (fondamentale) di organizzazione come limite alla
competenza legislativa regionale. - 7. La riserva di legge e la riserva di
amministrazione nell’art. 97 Cost.- 8. L’autonomia normativa di Comuni e
Province nel nuovo quadro costituzionale. - 9. Revisione delle disposizioni in
materia di organizzazione e personale degli Enti locali per l’adeguamento alla
legge cost. n. 3 del 2001. – 10. Sintesi.
L’entrata in vigore del nuovo Titolo V,
parte II, della Costituzione ha, senza alcun dubbio, ridisegnato l’assetto dei
rapporti tra competenza legislativa statale e regionale. Come è noto,
l’inversione del precedente criterio di riparto delle competenze ha prodotto
una competenza statale esclusiva in materie tassativamente enumerate (art. 117,
comma 2°, Cost.), una competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117,
comma 3°, Cost.), ed infine, una competenza regionale innominata, residuale e
generale (art. 117, comma 4° Cost.).
La
nuova distribuzione del potere legislativo pone, non poche difficoltà
interpretative in ordine all’individuazione degli esatti confini della materia,
del soggetto istituzionale competente a legiferare ed, infine, delle diverse
tipologie di potestà legislativa.
Questo
studio, dopo aver ricostruito brevemente l’evoluzione della disciplina
costituzionale e legislativa in tema di ordinamento degli enti locali, si
incentra sul nuovo assetto delle fonti in materia di organizzazione
amministrativa di Comuni e Province conseguente alla riforma costituzionale
operata dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3 e alla luce della legge 5 giugno
2003, n. 131 <<Diposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3>>.
2.
L’uniformità organizzativa degli enti locali autarchici nel periodo
precostituzionale (1865-1948).
La legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. A, costituiva il testo base di riferimento dell’ordinamento locale per tutto il periodo che va dall’unificazione dello Stato italiano sino all’entrata in vigore della Costituzione del 1948. Come è noto, i Comuni e le Province, in base a tale legge [1], erano sottoposti ad un regime spiccatamente uniforme, in particolare per quanto concerne i profili organizzativi, a prescindere dalle dimensioni e dalle peculiarità delle varie situazioni [2].
In altri termini, il legislatore statale determinava - dettando una disciplina estremamente dettagliata – quasi completamente l’ordinamento degli enti locali e, corrispondentemente, gli spazi di autodeterminazione di Comuni e Province erano pressochè nulli: alla potestà normativa locale era consentito di disciplinare soltanto aspetti secondari e marginali dell’organizzazione comunale e provinciale [3]. Del resto, la dottrina, riferendosi agli enti locali di quest’epoca storica, suole tradizionalmente parlare di soggetti che si trovano rispetto all’ordinamento statale in una posizione di autarchia [4] .
Quest’ultima indica la capacità riconosciuta all’ente locale di autoamministrarsi, ossia di agire per il perseguimento e la cura di propri interessi che, però, coincidono con quelli dello Stato [5].
Ne deriva, quindi, che gli enti locali del periodo precostituzionale, non
godendo di una posizione di autonomia, erano privi della capacità di
auto-organizzarsi. L’autonomia, infatti, comporta in primo luogo la capacità di
autonormarsi, ma tale concetto era ancora sconosciuto al legislatore dell’epoca
che limitava la capacità di autodeterminazione dell’ente locale ad una potestà
regolamentare di mera esecuzione.
Peraltro, autorevole dottrina osserva come la nozione di autarchia sia il risultato della fondamentale tensione tra un principio di differenziazione e un principio di unificazione [6].
In altri termini, secondo tale ricostruzione, la formula dell’autarchia, in un sistema di enti locali caratterizzato
da un forte uniformismo organizzativo, si configurava come momento di
conciliazione tra le esigenze di unificazione dello Stato e le esigenze di
differenziazione degli enti territoriali [7].
3. L’autonomia di Comuni e Province nell’ambito
di principi fissati da leggi generali dello Stato: l’uniformità dei tratti
fondamentali dell’ordinamento degli enti locali nell’art. 128 Cost. (ora
abrogato).
Come è noto, l’art. 5 Cost., norma inclusa tra i principi fondamentali dell’ordinamento della Repubblica, da un lato <<riconosce e promuove le autonomie locali>> ed invita il legislatore ordinario ad adeguare <<i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento>>, dall’altro riafferma chiaramente il carattere unitario della Repubblica (<<una e indivisibile>>).
Dalla formulazione dell’articolo emerge che lo Stato italiano si trasforma da Stato unitario, qual era nel precedente regime costituzionale, a Stato ad autonomie regionali e locali. La Repubblica (Stato-comunità), che corrisponde all’ordinamento generale sovrano [8], riconosce al proprio interno minori ordinamenti
territoriali a carattere derivato e autonomo.
Si può così constatare come il principio di autonomia si affermi sul piano dei rapporti fra ordinamenti, facendo l’ordinamento della Repubblica <<un ordinamento composto di una pluralità di ordinamenti territoriali minori>> [9].
I nostri costituenti si convinsero della piena compatibilità tra il principio unitario dello Stato e il principio del pluralismo autonomistico dell’ordinamento giuridico generale.
In altre parole, si affermò l’idea che l’unità politica dello Stato non era in contraddizione con l’esigenza di promuovere forme di autonomia [10];
diversamente, durante il periodo dello Stato liberale si riteneva che il
riconoscimento di autonomie locali avrebbe rappresentato un pericolo per
l’unità del Paese in quanto avrebbe favorito tendenze separatistiche e forze
centrifughe.
La conciliabilità tra i principi di unità
e di autonomia determina delle significative conseguenze sul sistema delle
fonti, e più in generale, sui rapporti tra lo Stato e gli altri livelli
istituzionali.
Sotto il profilo delle fonti, il rapporto
tra legge e fonti normative degli enti
locali, non deve essere guardato soltanto in termini di gerarchia ma anche e
soprattutto in termini di competenza.
Infine, le relazioni tra i vari livelli istituzionali (Stato, Regioni, Province e Comuni) non sono di tipo gerarchico, ma devono essere improntati ad un principio di collaborazione e di cooperazione [11].
Così non era nel previgente ordinamento, dato che la condizione di autarchia degli enti locali territoriali presupponeva un’amministrazione locale gerarchicamente subordinata a quella dell’amministrazione centrale dello Stato. Diversamente, oggi, la relazione tra Stato-persona ed enti territoriali locali è una <<relazione di autonomia nel senso che non occorre più la coincidenza di fini e di interessi ma qualunque fine e qualunque interesse dell’ente minore si pone con parità di valore nei confronti dei fini e degli interessi dello Stato-persona, tutti assommandosi nell’ordinamento complessivo>>. In altre parole, Stato-persona e enti locali territoriali concorrono assieme, su di un piano di sostanziale parità, per il perseguimento dei fini dell’ordinamento giuridico generale (Repubblica o Stato-comunità) [12].
Premesso quanto sopra e posto che <<l’autarchia è meno di autonomia>> [13], occorre definire meglio quale sia il significato del principio di autonomia
introdotto dalla Carta costituzionale del 1948.
Al termine autonomia possono essere attribuiti due
significati principali.
Il primo significato è quello di autonomia è quello di
autonomia normativa intesa come capacità di enti autonomi ma non sovrani di
emanare norme giuridiche che la Repubblica riconosce come parte del proprio
ordinamento. In altre parole, le norme emanate dalle fonti di autonomia sono
costitutive dell’ordinamento giuridico generale della Repubblica; di
conseguenza, le fonti di autonomia sono inserite nel sistema generale delle
fonti di diritto, i cui rapporti sono, come è noto, per lo più ordinati dai due
criteri della gerarchia e della competenza. A tal proposito, si è
autorevolmente affermato che la equiparazione gerarchica tra fonti normative
statali e fonti normative d’autonomia è una scelta di diritto positivo,
potendosi avere equiparazioni di ogni sorta, esclusa quella con le norme
costituzionali che, essendo emanazione del potere sovrano della Repubblica,
sono gerarchicamente sovraordinate a qualsiasi altra fonte normativa [14].
L’altro significato principale di autonomia è quello di autonomia organizzatoria che deve essere intesa come capacità di autodeterminarsi e di autoorganizzarsi secondo proprie norme. Quando l’autonomia organizzatoria viene riferita agli enti locali, essa deve essere intesa soprattutto come autonomia di indirizzo politico-amministrativo. Infatti, poiché Comuni e Province, sono enti esponenziali di una collettività locale, devono darsi carico anche delle esigenze della propria comunità [15].
La Carta costituzionale, nel suo testo originario (ossia prima delle modifiche del 2001), conteneva una norma che disciplinava in maniera specifica l’autonomia comunale e provinciale. Si trattava dell’articolo 128 (ora abrogato) che recitava così: <<Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito di principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni>>. Spettava, pertanto, al legislatore statale determinare la dimensione giuridica dell’autonomia di Comuni e Province attraverso un normativa che doveva essere generale e di principio. Inoltre, l’art. 128 Cost. precludeva implicitamente al legislatore regionale ogni ingerenza per quanto concerne l’ordinamento e le funzioni degli enti locali [16].
Del resto, nell’elenco di materie di competenza concorrente del vecchio art. 117 Cost. non si menzionava la materia dell’ <<ordinamento degli enti locali>> e, inoltre, per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, <<la disposizione contenuta nell’art. 128 Cost. indubbiamente sottrae[va] al potere legislativo delle Regioni a statuto ordinario la disciplina dell’organizzazione degli enti territoriali, che rimane[va] affidata esclusivamente al potere legislativo statale>> [17].
Con il termine legge generale, e sul punto concorda la dottrina prevalente, non si faceva semplicemente riferimento al carattere generale e astratto delle norme (se così fosse, si sarebbe trattato di una precisazione pleonastica in quanto la norma è per definizione generale e astratta), ma si voleva dire che la legge doveva disciplinare in maniera uniforme per tutto il territorio nazionale l’intera materia che ne è oggetto. In altre parole, sulla base di tale disposizione, il legislatore statale doveva disciplinare in modo uniforme l’ordinamento di tutti Comuni e le Province e le loro funzioni, e, per contro, gli era precluso intervenire, con leggi singolari o speciali, a delineare l’ambito di autonomia [18].
L’art. 128 Cost. prevedeva, inoltre, a garanzia dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali, che la legge statale dovesse essere di soli <<principi>>. Ciò significava, come è stato autorevolmente osservato, che la legge <<generale>> doveva disegnare <<solo le linee principali del modello o dei modelli di organizzazione, i quali vanno [andavano] poi integrati e concretati dagli stessi enti locali>> [19].
In definitiva, l’art. 128 Cost. si
configurava come una norma di garanzia dell’autonomia locale non solo nei
confronti dello Stato, ma anche nei rapporti con le stesse Regioni, la cui
competenza nelle diverse materie elencate nell’art. 117 non poteva mai essere
esercitata in modo tale da pregiudicare l’autonomia di Comuni e Province [20].
Inoltre, tale norma costituzionale consentiva di mantenere un regime uniforme nei tratti fondamentali
degli ordinamenti locali senza, allo stesso tempo, vanificare l’autonomia
costituzionalmente riconosciuta [21].
4.
Riconoscimento e valorizzazione di potestà normative locali (statuto e
regolamento) di autodifferenziazione in materia di ordinamento degli uffici.
Le disposizioni costituzionali sugli enti
locali sono rimaste sostanzialmente inattuate per circa quaranta anni, durante
i quali, i Comuni e le Province hanno continuato a funzionare secondo le norme del Testo Unico della legge
comunale e provinciale (r.d. 3 marzo
1934, n. 383) [22].
Come è noto, soltanto con l’emanazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 <<Ordinamento delle autonomie locali>> [23]si è data concreta attuazione ai
principi
contenuti negli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione.
Una delle principali novità presenti nella legge n. 142 del 1990 [confluita, poi, nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <<Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali>>] è senza dubbio rappresentata dal riconoscimento dell’ autonomia statutaria di Comuni e Province [24].
Ne discende che l’ente locale,
nell’esercizio della propria potestà statutaria, è in grado di
auto-organizzarsi negli spazi consentiti dalla legge generale sull’ordinamento
degli enti locali.
L’art.
88 del d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che all’ordinamento degli uffici e del
personale degli enti locali si applicano, oltre alle norme del decreto stesso,
anche le disposizioni del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 <<Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche>>,
tenendo conto delle relative peculiarità.
Da
una lettura complessiva del d.lgs. n. 165 del 2001, si ricava che agli enti
locali è consentito, nell’esercizio della propria potestà statutaria e
regolamentare, di adeguare ai principi fissati dal decreto stesso il proprio
assetto organizzativo. In altre parole, le disposizioni in materia di
ordinamento degli uffici contenute nel d.lgs. n. 165 del 2001 influiscono
soltanto indirettamente sull’ordinamento degli uffici degli enti locali, nel
senso che impongono a Comuni e Province di conformare i rispettivi ordinamenti
ai principi organizzativi ivi sanciti.
Gli
enti locali, mediante l’esercizio della propria potestà statutaria e
regolamentare, possono modellare, e quindi differenziare, la propria
organizzazione amministrativa, non
soltanto sulla base della loro dimensione ma anche in ragione degli indirizzi
formulati e degli interessi perseguiti.
Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal testo unico, stabilisce le norme fondamentali di organizzazione dell’ente, specifica le attribuzioni degli organi e, altresì, detta i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente (art. 6, c. 2°, d.lgs. n. 267 del 2000). Lo statuto è tradizionalmente considerato come una fonte di grado secondario che si inserisce nella scala gerarchica in posizione subordinata rispetto alla legge. Tuttavia, esso è stato anche inquadrato come fonte atipica di rango subprimario anziché secondario tout court [25].
Infatti, per un verso lo statuto, pur essendo inserito tra le fonti secondarie, si pone in posizione sopraordinata rispetto ai regolamenti degli enti locali; per un altro verso, una disposizione di legge costituisce un limite per la potestà statutaria degli enti locali soltanto in quanto si configuri come norma di principio [26].
Ad ogni modo, a prescindere da quale sia l’esatta classificazione formale della fonte statutaria, occorre evidenziare che il rapporto tra legge e statuto non può essere letto soltanto in termini di gerarchia, ma anche e soprattutto in termini di concorrenza [27].
Comuni e Province, nel rispetto dei
principi fissati dalla legge e dello statuto adottano regolamenti in
particolare <<per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
l’esercizio delle funzioni>> (art. 7, d.lgs. n. 267 del 200).
Il regolamento sull’<<ordinamento generale degli uffici e dei servizi>>, novità introdotta dalla legge n. 142 del 1990 [28], costituisce una fonte importante
nella
disciplina dell’organizzazione amministrativa locale in quanto svolge la
funzione di definire e specificare i principi posti dalla legislazione statale
e dallo statuto in una lunga serie di materie, tra le quali, in particolare:
organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi; principi
fondamentali di organizzazione degli uffici; dotazioni organiche; procedure per le assunzioni; e più, in
generale, organizzazione e gestione del personale (art. 89, d.lgs., n. 267 del
2000).
In
definitiva, dal quadro legislativo sopra descritto, si ricava che agli enti
locali, in attuazione del principio costituzionale di autonomia, sono stati
attribuiti poteri normativi di autodifferenziazione, nell’ambito dei principi
fissati dal legislatore statale, sull’organizzazione di propri uffici [29].
5. L’ordinamento degli uffici degli enti locali
quale materia residuale delle Regioni nel nuovo art. 117 Cost.
Si è visto nel par. 3 che l’art. 128 Cost.
attribuiva al legislatore statale la competenza legislativa in materia di
ordinamento degli enti locali (e, quindi, anche per quanto concerne
l’organizzazione degli uffici di Comuni e Province). Infatti, tale norma
costituzionale imponeva al legislatore statale di disciplinare in maniera
uniforme i tratti fondamentali degli ordinamenti locali e, allo stesso tempo,
precludeva implicitamente al legislatore regionale ogni ingerenza per quanto
concerne l’ordinamento e le funzioni degli enti locali.
Come è ormai noto, l’art. 128 Cost. è
stato abrogato dalla legge cost. n. 3 del 2001 (art. 9, comma 2° di tale
legge).
A tal proposito, è stato detto che il nuovo Titolo V della Costituzione ha <<travolto la stessa nozione unitaria (e uniforme) di “ordinamento degli enti locali”>>, come <<complesso di principi fissati da leggi generali della Repubblica>> [30].
Occorre, pertanto, descrivere il nuovo
scenario della riforma del Titolo V sulla ripartizione delle competenze
legislative in materia di ordinamento degli uffici degli enti locali.
Come si è già detto, il nuovo Titolo V
della parte seconda della Costituzione interviene primariamente sul riparto
delle competenze legislative tra Stato e Regioni .
Il nuovo art. 117 Cost., determinando un’inversione del precedente criterio di riparto delle competenze [31], individua, enumerandole, una serie di materie
riservate alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2°), un elenco di materie
affidate alla legislazione concorrente (art. 117, comma 3°), e infine,
attribuisce alle Regioni una competenza legislativa generale e residuale (art.
117, comma 4°).
Si assiste, in altri termini, a una sorta
di capovolgimento del precedente modello di ripartizione delle competenze:
mentre, prima della riforma, la competenza generale spettava al legislatore
statale, diversamente, ora, la competenza legislativa generale e residuale
spetta al legislatore regionale.
Pertanto, nel quadro del nuovo sistema di
riparto della potestà legislativa risultante dalla riforma del Titolo V della
Costituzione, l’individuazione della potestà legislativa regionale non discende
da uno specifico titolo costituzionale di legittimazione dell’intervento
regionale, quanto, al contrario, dalla indagine sulla esistenza di riserve,
esclusive o parziali, di competenza legislativa statale [32].
Come è stato osservato [33], nel nuovo Titolo V, la materia dell’ “ordinamento degli enti locali” non si configura più coma materia unitaria di competenza
statale ma è stata scomposta in diverse sub-materie.
Del resto, se il legislatore costituzionale del 2001
avesse voluto mantenere la competenza legislativa statale su tutta la materia
in questione, avrebbe menzionato espressamente nell’elenco delle competenze
esclusive dello Stato anche la materia dell’ <<ordinamento degli enti
locali>>. Diversamente, la circostanza che soltanto le sub-materie della
<<legislazione elettorale>>, degli <<organi di
governo>> e delle <<funzioni fondamentali>> di Comuni e
Province (art. 117, comma 2°, lett. p) Cost.) siano esplicitamente attribuite
alla potestà esclusiva dello Stato, è inequivocabilmente un’indice della
volontà del costituente di affidare, in virtù del criterio di ripartizione
della residualità, la disciplina delle restanti sub-materie, tra le quali vi è
in particolare l’organizzazione degli uffici, alla potestà legislativa delle
Regioni.
Premesso ciò, occorre stabilire in quale degli elenchi di cui all’art. 117
Cost. deve essere ricondotta la materia dell’organizzazione amministrativa
degli enti locali.
Quest’ultima materia non compare
nell’elenco di quelle riservate alla competenza esclusiva dello Stato. Del
resto, in quel catalogo si annovera l’ordinamento e l’organizzazione
amministrativa soltanto con limitato riferimento allo Stato e agli enti
pubblici nazionali (art. 117, comma 2°, lett. g) Cost.). Né la materia
dell’organizzazione amministrativa locale compare nell’elencazione delle
materie di potestà legislativa concorrente (art. 117, comma 3° Cost.). Ne
discende dunque che la disciplina sull’organizzazione amministrativa degli
uffici locali è, in virtù del nuovo assetto di ripartizione delle competenze,
attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, comma
4° Cost.).
In conclusione, dopo la riforma
costituzionale del 2001, l’ordinamento degli enti locali non costituisce più
una materia unitaria di competenza legislativa statale. Emerge, infatti, la
volontà del legislatore costituzionale di conservare tratti unitari (e uniformi)
dell’ordinamento degli enti locali soltanto per le sub-materie di cui all’art.
117, comma 2°, lett. p) Cost.; viceversa, per le restanti sub-materie, tra le
quali in particolare l’organizzazione degli uffici locali, gli ordinamenti di
Comuni e Province potranno subire <<diverse gradazioni di
differenziazione>>: su base regionale, se si tratta di profili soggetti a
riserva di legge, e persino a livello di singolo ente locale, se si tratta di
aspetti lasciati alla piena autonomia normativa degli enti locali [34].
6.
Limiti alla potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di
ordinamento degli uffici degli Enti locali.
La potestà legislativa residuale delle
Regioni rappresenta senza dubbio una delle maggiori innovazioni introdotte
dalla riforma del Titolo V. Infatti, il legislatore costituzionale ha
attribuito alle Regioni a Statuto ordinario una nuova competenza legislativa
che si differenzia per la sua maggiore ampiezza ed intensità da quella
concorrente.
Come è ormai noto, il nuovo art. 117, comma 1°, Cost. sancisce che <<la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali>>. Tale norma introduce una parificazione tra legislatore statale e quelli regionali che <<si traduce anche nella parità dei limiti e dei vincoli che entrambi incontrano>> [35].
Di conseguenza, la prospettiva di ulteriori limiti a carico della potestà
regionale (residuale) rispetto a quella statale risulta incompatibile con il
nuovo assetto di distribuzione del potere legislativo.
La competenza legislativa residuale delle Regioni non solo non incontra il limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato [36]
ma neppure quelli delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e quello dei principi generali dell’ordinamento giuridico, i quali nel previgente sistema erano posti a presidio delle esigenze unitarie [37].
Infatti, il legislatore costituzionale del 2001 ha già affidato alla competenza
legislativa dello Stato tutto ciò che è meritevole di trattamento unitario.
Sicchè, nessun altro strumento, al di fuori di quelli espressamente contemplati
dal testo costituzionale, potrà essere utilizzato per imporre al legislatore
regionale il rispetto delle esigenze unitarie [38].
Del resto, La Corte costituzionale [39], ha chiaramente affermato che nelle materie di cui al quarto comma del nuovo art. 117 Cost. <<valgono soltanto i
limiti di cui al primo comma dello
stesso articolo (e, se del caso, quelli indirettamente derivanti dall’esercizio
da parte dello Stato della potestà legislativa esclusiva in “materie”
suscettibili, per la loro configurazione, di interferire su quelle in
esame)>>.
Alla luce delle considerazioni sopra compiute, si ricava che le esigenze di uniformità nella disciplina dell’ ordinamento degli uffici locali, materia di competenza residuale regionale, saranno assicurate esclusivamente dai limiti esplicitamente previsti dall’art. 117, comma 1° Cost. (<<Costituzione>> e <<vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali>>) e dalle materie “trasversali” di competenza legislativa dello Stato [40].
Il limite della
<<Costituzione>> rappresenta il primo e più importante fattore di
unificazione dell’ordinamento nel suo complesso.
Pertanto, i principi costituzionali, così
come interpretati ed elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, diventano i
principali strumenti di uniformazione della disciplina sull’organizzazione
amministrativa degli enti locali.
Il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) inteso come principio di ragionevolezza sulla base del quale la legge deve trattare in modo eguale situazioni eguali ed in modo ragionevolmente diverso situazioni diverse [41].
Il principio del pubblico concorso (art. 97, comma 3° Cost.), quale forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto strumento che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci in funzione dell’efficienza della pubblica amministrazione [42].
I principi di imparzialità e buon andamento (art. 97, comma 1°, Cost.), quali <<principi essenziali cui deve informarsi, in tutte le sue diverse articolazioni, l’organizzazione dei pubblici uffici>>. A tal proposito, si pensi alla regola della composizione prevalentemente tecnica delle commissioni di concorso introdotta dalla Corte costituzionale come articolazione e specificazione del principio di imparzialità [43].
Il principio di tutela dell’unità
giuridica (art. 120, comma 2° Cost.), quale presupposto per l’esercizio del
potere di intervento sostitutivo del Governo, non solo nei confronti di
funzioni amministrative ma anche, forse, nei confronti dei poteri legislativi
delle Regioni.
Come si è
anticipato, ad ogni modo, il legislatore statale, nell’esercizio di proprie
competenze legislative, che in qualche modo intersecano la materia
dell’organizzazione amministrativa locale, continuerà a condizionare la
disciplina regionale nella materia di cui si tratta in questo studio.
Mi riferisco, ad esempio, a tutte quelle
norme di legge statale, finalizzate in particolare al contenimento della spesa
pubblica, adottate dal legislatore nazionale, soprattutto nelle più recenti
leggi finanziarie, nell’esercizio della competenza concorrente
sull’<<armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica>> (art. 117, comma 3° Cost.), le quali incidono, seppure
legittimamente, sull’organizzazione amministrativa degli enti locali.
Inoltre, si pensi alla competenza
esclusiva statale sulla <<determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali>> (art. 117, comma 2°, lett. m), la quale implica non
soltanto la determinazione dei livelli qualitativi delle prestazioni, ma
richiede anche la definizione degli apparati amministrativi necessari a
garantirli.
6.1.
(segue): la funzione (fondamentale) di organizzazione come limite alla
competenza legislativa regionale.
Come si osserverà nel par. 7, autorevole dottrina [44] ha individuato nell’art. 97 Cost. una riserva di amministrazione, in base alla quale ogni pubblica
amministrazione, e a maggior ragione quelle territoriali, ha il potere naturale di auto-organizzarsi in vista del perseguimento dei propri fini.
Secondo tale
dottrina, la funzione di organizzazione si configura come funzione di indirizzo
in quanto le scelte organizzative predeterminano le successive scelte sul piano
dell’attività.
Ciò posto, mi pare che non si possa ragionevolmente contestare il fatto che la funzione di organizzazione costituisca una funzione essenziale per il funzionamento di Comuni e Province [45]. A tal proposito, mi pare ragionevole la tesi sul carattere <<istituzionale>> delle <<funzioni fondamentali>>, la cui funzione sarebbe quella di dettare norme di principio in materia di ordinamento, relative all’organizzazione e ai poteri amministrativi [46].
Ne deriva che la funzione di organizzazione deve essere, senza dubbio, inquadrata nell’ambito delle <<funzioni fondamentali>>, la cui determinazione è affidata al legislatore statale (art. 117, comma 2°, lett. p) Cost.). A tal proposito si è scritto che <<determinare le funzioni significa anche dettare almeno un inizio della disciplina della materia>> [47].
Ciò
significa che la competenza legislativa in tema di individuazione delle
funzioni fondamentali permette allo Stato di intervenire anche nelle materie
assegnate alla competenza legislativa delle Regioni (art. 117, comma 3° e 4°,
Cost.). Pertanto, il legislatore statale, sulla base della competenza
trasversale di cui all’art. 117, comma 2°, lett. p), Cost., può condizionare la
disciplina legislativa regionale sull’organizzazione amministrativa degli
uffici locali.
La competenza del legislatore statale nella determinazione delle funzioni fondamentali sottolinea la necessità di specificare un nucleo di funzioni imprescindibili ed essenziali necessariamente eguali per gli enti dello stesso livello a garanzia dell’autonomia locale rispetto alle Regioni. In altre parole, tale competenza è esplicitamente finalizzata anche alla <<tenuta e alla coesione dell’ordinamento della Repubblica>> correlabile alla capacità degli enti di assicurare un livello minimo di <<soddisfacimento di bisogni primari della comunità di riferimento>> [48].
Peraltro, lo Stato, nell’individuazione
delle funzioni fondamentali, deve limitarsi a dettare una disciplina di soli
principi in modo da evitare una individuazione delle funzioni fondamentali così
dettagliata e specifica da tradursi in una compressione degli spazi che
spettano, in applicazione soprattutto dei principi di differenziazione e
adeguatezza, sia al legislatore regionale sia all’autoregolazione locale [49].
7.
La riserva di legge e la riserva di amministrazione nell’art. 97 Cost.
Dopo
aver descritto le novità apportate dalla riforma costituzionale del 2001 in
ordine alla ripartizione delle competenze legislative sull’ ordinamento degli
uffici degli enti locali, occorre, a questo punto, soffermarsi sulla riserva di
legge di cui all’ art. 97, comma 1° Cost. (<<i pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione>>).
Come è noto, il principio di riserva di legge impone che la disciplina di una certa materia sia demandata alla fonte legislativa. Ciò significa che, da un lato, la legge deve disciplinare, compiutamente o soltanto per i tratti fondamentali, la materia riservata (aspetto positivo della riserva) e, dall’altro, che fonti diverse non possono intervenire sugli oggetti riservati alla legge (aspetto negativo della riserva) [50].
Si è discusso, nel passato, sul valore della riserva dell’art. 97 Cost., se fosse da intendersi come assoluta o relativa [51], ma, alla fine, tale dibattito ha avuto concordi conclusioni nel senso dell’affermazione della sua natura relativa [52].
Quanto appena scritto, introduce peraltro
un tema ulteriore, di particolare complessità, concernente la possibilità di
affermare l’esistenza, nel nostro attuale ordinamento costituzionale, di una
riserva di amministrazione, intesa come esistenza di settori materiali
attribuiti alla competenza in senso proprio dell’amministrazione e
corrispondentemente sottratta, in tutto o in parte, alla competenza della
legge.
La risposta deve essere positiva. Secondo opinioni ormai consolidate espresse da un autorevole studioso, che ha dedicato alla questione in esame un approfondimento di notevole importanza [53], la riserva di legge di cui all’art. 97 Cost. opera in una duplice direzione: infatti, in materia di organizzazione non vi è
soltanto una riserva (relativa) a favore del legislatore (statale o regionale), ma vi anche una riserva di potere normativo in capo agli organi di vertice dell’amministrazione. La ratio della disposizione in esame è la ripartizione della funzione di organizzazione tra il legislatore (statale o regionale) e gli organi di vertice dell’amministrazione interessata. Inoltre, considerando che l’organizzazione assolve ad una funzione di indirizzo e di guida dell’attività di amministrazione di cura degli interessi pubblici [54], la disposizione in esame è, essenzialmente una norma di distribuzione della funzione di indirizzo sull’amministrazione [55].
Queste notazioni, appena accennate, inducono ad accogliere con favore la possibilità di una riserva di amministrazione, intesa come riserva di organizzazione e di indirizzo in capo agli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, la funzione organizzatrice spetta all’amministrazione in sé, in quanto l’organizzazione deve essere <<modellata sugli interessi che deve curare>>, mentre la disciplina legislativa deve limitarsi a individuare i tratti fondamentali dell’organizzazione in modo tale da assicurare l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa [56].
La norma in esame si riferisce, come
emerge dall’utilizzazione del termine <<uffici>> nella sua
generalità, a qualunque pubblica amministrazione (e non solo a quella statale)
e, dunque, a maggior ragione, anche alle amministrazioni territoriali. Ciò
significa che il valore e la portata della norma costituzionale sulla funzione
di organizzazione (art. 97) non devono essere valutati isolatamente ma devono
essere giudicati alla stregua e nel quadro costituzionale dei rapporti
esistenti tra i vari soggetti (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e
Stato) che costituiscono l’ordinamento della Repubblica. E’ chiaro, che in
questa più comprensiva visuale, la riserva della funzione di organizzazione in
favore delle amministrazioni territoriali rappresenta la più importante tra le
riserve di indirizzo attribuite alle autonomie locali.
Dalle considerazioni sopra compiute, si ricava che la riserva di legge
sull’organizzazione degli uffici degli enti locali (art. 97 Cost.) si configura
come bidirezionale: da un lato, opera a favore del legislatore statale e
regionale, stabilendo che gli aspetti fondamentali di organizzazione degli
uffici debbono essere necessariamente disciplinati dalla legge, dall’altro,
opera a favore di Comuni e Province, limitando la disciplina legislativa ai
soli tratti fondamentali dell’ordinamento degli uffici, e, in modo
corrispondente, riconoscendo e garantendo all’ente locale una riserva di
autodeterminazione sulla propria organizzazione amministrativa.
In altri termini, si vuol dire che la competenza residuale di cui
all’art. 117, comma 4° Cost., non legittima il legislatore regionale a
disciplinare integralmente la materia di cui si tratta poiché, come si è già
detto l’art. 97 individua una riserva di amministrazione. Pertanto, il
legislatore regionale può dettare soltanto norme di principio, lasciando alle
fonti normative locali il compito di dettare una disciplina organica e di più
ampio respiro.
8.
L’autonomia normativa di Comuni e Province nel nuovo quadro costituzionale.
Come si è
osservato nel par. 4, il legislatore, sin dal 1990, ha riconosciuto agli enti
locali la capacità di determinare e, quindi anche di differenziare, la propria
organizzazione amministrativa.
L’espresso
riconoscimento della potestà statutaria (art. 114, comma 2°, Cost.) e
regolamentare (art. 117, comma 6°, Cost.) di Comuni e Province costituisce
sicuramente una delle maggiori novità introdotte dalla riforma costituzionale
del 2001. La Costituzione non indica, però, a differenza di quanto accade per
gli statuti regionali (art. 123 Cost.), quali siano i contenuti e i limiti dello
statuto locale.
Pertanto,
merita particolare attenzione l’ art. 4, comma 2°, della legge 5 giugno 2003, n.
131 <<Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3>>. Tale norma, dando
attuazione all’ art. 114, comma 2° Cost. e all’art. 117, comma 6°, Cost. in
materia di potestà normativa degli enti locali, svolge una funzione ricognitiva
e specificativa di principi già contenuti nella Costituzione, come se fosse una
norma di interpretazione autentica (seppure impropriamente dato che il
legislatore statale non può fornire l’interpretazione autentica di una norma di
rango costituzionale).
Quanto al
contenuto, la norma in esame definisce il contenuto necessario dello statuto
(<<i principi di organizzazione e funzionamento dell’ente, le forme di
controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di
partecipazione popolare>>) con una formula riassuntiva che sostanzialmente
riprende, semplificando, l’omologa disposizione del testo unico degli enti
locali (art. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000).
Più
problematica è la questione relativa ai vincoli alla potestà statutaria indicati
dalla norma in esame, la quale prevede che lo statuto debba essere <<in
armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di
organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalle legge statale in
attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della
Costituzione>>.
Infatti, mentre l’armonia con la Costituzione e il rispetto di quanto
stabilito dalla legge statale nella materie di cui all’art. 117, comma 2°, lett.
p) costituiscono vincoli facilmente deducibili dal quadro costituzionale,
viceversa, l’ambiguità dell’espressione <<principi generali
dell’organizzazione pubblica>> suscita perplessità ed incertezze circa
l’esatto significato e la legittimità costituzionale di tale limite.
Per quanto concerne il vincolo dell’<<armonia con la Costituzione>>, si osserva come l’esplicita sottoordinazione dello statuto alla Carta costituzionale in termini di <<armonia>> sia indice della volontà del legislatore di creare un parallelismo tra questa formula e quella adottata dall’art. 123 Cost. per gli statuti regionali [57].
Tale parallelismo testimonia semplicemente il principio di pari ordinazione dei soggetti indicati all’art. 114 Cost. Tuttavia, ciò non significa che lo statuto degli enti locali possa essere qualificato, come invece avviene per lo statuto delle Regioni, come fonte primaria immediatamente subordinata alla Costituzione. Infatti, lo statuto di Comuni e Province, come è espressamente affermato dall’art. 4 in esame, è comunque subordinato al rispetto delle norme legislative dettate dallo Stato nelle materie (legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali) di cui all’art. 117, comma 2°, lett. p) Cost.[58].
Il limite
dei <<principi generali dell’organizzazione pubblica>> potrebbe
apparire come un limite “nuovo”, ossia non presente nel testo costituzionale, in
quanto introdotto dal legislatore statale. Se così fosse, la norma in esame
dovrebbe indubbiamente considerarsi costituzionalmente illegittima perché il
legislatore costituzionale del 2001, come si è visto nel par. 6, ha affidato
alla potestà legislativa dello Stato tutto ciò che è meritevole di trattamento
unitario; di conseguenza, nessun altro strumento, al di fuori di quelli
espressamente contemplati dal testo costituzionale, potrà essere utilizzato per
imporre agli organi locali il rispetto delle esigenze unitarie. Pertanto,
l’unica interpretazione conforme al testo costituzionale è quella per la quale i
<<principi generali dell’organizzazione pubblica>> sono quelli
fissati dal legislatore statale o regionale sulla base di titoli di intervento,
espressamente riconosciuti dalla Costituzione, che in qualche modo incrociano la
materia dell’organizzazione pubblica.
L’art.
117, comma 6°, Cost. prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato
nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. In tutti gli
altri ambiti materiali, di competenza legislativa concorrente o residuale, la
potestà regolamentare spetta alle Regioni. Tuttavia, Comuni, Province e Città
metropolitane hanno potestà regolamentare <<in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite>>
.
La dottrina prevalente ritiene che, nel nuovo assetto costituzionale, la potestà regolamentare spetti di regola all’ente titolare della corrispondente funzione amministrativa. In altre parole, fermo restando il principio di legalità - in base al quale la legge (statale o regionale) che conferisce un determinato potere amministrativo può anche fissarne i criteri generali di esercizio - l’ente che è titolare della funzione amministrativa è titolare anche del potere normativo relativo alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento della stessa [59].
Una tale lettura si basa sull’esplicito riconoscimento
costituzionale del principio di sussidiarietà verticale in tema di funzioni
amministrative (art. 118 Cost.) e, di conseguenza, sul venir meno del principio del
parallelismo tra titolarità della funzione legislativa e titolarità della
funzione amministrativa. Pertanto, il livello di governo preposto alla cura
concreta degli interessi pubblici, sulla base dei principi di sussidiarietà,
adeguatezza e differenziazione, è in questo modo posto nella condizione di
regolamentare le funzione amministrative attribuite.
Conformemente a quanto si è appena esposto, l’art. 4, comma 4° della legge n. 131 del 2003 stabilisce che <<la disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell’ente locale, nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze…>>.
Tale norma demanda ai regolamenti locali la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni amministrative attribuite all’ente locale stesso. Alla legislazione statale e regionale è affidato il compito di assicurare <<i requisiti minimi di uniformità>> nelle diverse discipline regolamentari.
Sebbene, l’espressione utilizzata non sia priva di ambiguità interpretative [60], il riferimento normativo ai <<requisiti minimi>> non rappresenta un limite “nuovo” [61] (nel senso di limite non desumibile dal dettato costituzionale) alla potestà regolamentare ma è espressione del principio di legalità in base al quale,
come già detto, la legge (statale o regionale) che conferisce un determinato potere amministrativo può anche fissarne i criteri generali di esercizio.
In altri termini, i <<requisiti minimi>> costituiscono dei criteri atti a garantire una uniformità minima in ordine all’esercizio delle funzioni amministrative attribuite agli enti locali [62].
L’art. 4, comma 3° della legge n. 131 del 2003 stabilisce che l’organizzazione in generale degli enti locali <<è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie>>. La norma in questione riconosce che il potere regolamentare degli enti locali non ha per oggetto soltanto la <<disciplina dell’organizzazione e delle funzioni loro attribuite>> ma riguarda anche l’organizzazione in senso proprio dell’ente locale. Dalla norma di cui si discute, emerge che, diversamente dai regolamenti sull’organizzazione e sull’espletamento delle funzioni, per l’organizzazione in generale dell’ente locale non si fa menzione della fonte legislativa [63].
Tuttavia,
in ragione delle considerazioni compiute nel par. 7 in ordine alla riserva di
legge di cui all’art. 97 Cost., l’assenza di qualsiasi accenno alla legge
ordinaria non può indurre a ritenere che vi sia una riserva esclusiva di
normazione locale nella materia di cui si discute.
Alla luce di quanto sopra esposto, mi pare di poter affermare che il
legislatore costituzionale del 2001, sancendo esplicitamente la potestà
statutaria e regolamentare degli enti locali, abbia voluto recepire e
consolidare, a livello di fonte costituzionale, il diritto
all’autodeterminazione di Comuni e Province già riconosciuto nella legislazione
ordinaria sull’ordinamento degli enti locali.
9. Revisione delle disposizioni in materia di
organizzazione e personale degli Enti locali per l’adeguamento alla legge cost.
n. 3 del 2001.
Si è visto
come, in seguito all’abrogazione dell’art. 128 Cost. e per effetto del nuovo
assetto di distribuzione della potestà legislativa, la sub-materia
dell’organizzazione amministrativa locale sia stata affidata alla competenza
residuale del legislatore regionale. Peraltro, si è anche osservato, come il
legislatore statale conservi - mediante l’esercizio di alcune competenze c.d.
trasversali (tra le quali in particolare quella delle <<funzioni
fondamentali>>) – la possibilità di interferire e condizionare la
disciplina legislativa regionale sulla materia di cui si discute.
Il
Parlamento ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per
la revisione delle disposizioni in materia di enti locali in modo da adeguarle
alla revisione costituzionale del Titolo V, parte II (legge n. 131 del
2003).
E’
evidente, che la delega comporterà necessariamente una riscrittura del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 200),
trattandosi di un testo che è stato formulato ed emanato dal legislatore statale
sulla base dell’allora vigente art. 128 Cost.
La materia
dell’organizzazione amministrativa locale, oggetto del Titolo IV del Testo
Unico, è articolata nelle seguenti sub - materie: uffici e personale (Capo I);
segretari comunali e provinciali (Capo II); dirigenza e incarichi (Capo III).
Inoltre, come si è già detto, per effetto del rinvio operato dall’art. 88 del
d.lgs. n. 267 del 2000, si devono prendere in considerazione anche le
disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, in particolare il d.lgs. n. 165 del 2001.
Il
legislatore delegato nel procedere alla revisione delle disposizioni legislative
sugli enti locali, si deve attenere ai seguenti criteri direttivi: a) la
revisione riguarda soltanto le norme che contrastano con il sistema
costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale n. 3 del
2001; b) la revisione avviene mediante la modificazione, l’integrazione, la
soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al
fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l’aggiornamento e la
semplificazione del linguaggio normativo; c) l’abrogazione di quelle norme che
si appalesino in contrasto con il nuovo quadro costituzionale, salva
l’applicazione del criterio di cedevolezza di cui alla lett. d); d)
l’applicazione del criterio di cedevolezza, qualora ragioni di continuità
dell’ordinamento giuridico rendano necessario mantenere in vigore le disposizioni normative
statali che disciplinano materie ora di competenza legislativa regionale.
Tenendo conto dei criteri sopra indicati e alla luce delle considerazioni compiute nei par. 6 e 8, mi pare di poter dire che possono permanere le disposizioni del testo unico riconducibili ai principi costituzionali e ai <<principi generali di organizzazione pubblica>>, i quali, oltre a vincolare il legislatore regionale, sono espressamente menzionati dall’art. 4, comma 2°, della legge n. 131 del 2003 come limiti della potestà statutaria locale. Del resto, come si è visto nel par. 6.1., il legislatore statale, nella determinazione delle funzioni fondamentali di cui all’art. 117, comma 2°, lett. p), può (ma deve limitarsi a ciò) anche dettare principi di carattere ordinamentale, in particolare per i profili organizzativi. Il problema è, semmai, quello di stabilire quando una disposizione di legge statale si possa configurare come espressione di un principio generale di organizzazione pubblica. E’ evidente che il legislatore delegato incontrerà non poche difficoltà interpretative nel compiere tale operazione di individuazione.
Probabilmente, come è emerso dalla relazione del Comitato di indirizzo e coordinamento scientifico per l’attuazione della delega di cui all’articolo 2 della l.n. 131 del 2003 [64], potrebbero permanere le disposizioni del testo unico riconducibili in grandissima parte ai principi del d.lgs. n. 165 del 2001.
Ci si
riferisce, in particolare, alle disposizioni che disciplinano gli uffici di
supporto agli organi di direzione politica (art. 90), i rapporti di lavoro a
tempo determinato e a tempo parziale (art. 91), la responsabilità patrimoniale
(art. 93), la responsabilità disciplinare (art. 94), la dirigenza e gli
incarichi dirigenziali (art. 107 e ss.).
Si
consideri, inoltre, che in tema di ordinamento degli uffici e del personale
vengono anche in considerazione profili di competenza legislativa statale. In
primo luogo, viene in rilievo la competenza esclusiva statale in materia di
<<ordinamento civile>> (art. 117, comma 2°, lett, l), nella quale
può farsi rientrare la disciplina sul rapporto di lavoro in senso stretto
(rapporto di servizio) del personale alle dipendenze degli enti locali, dato che
il legislatore statale, a partire dal d.lgs. n. 29 del 1993, ha progressivamente
contrattualizzato e privatizzato il rapporto di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni.
Vanno considerate, inoltre, come si è già visto nel par. 6., le
competenze statali in materia di <<determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio>> (art. 117, comma 2°, lett. m) Cost.) e
in materia di <<armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica>> (art. 117, comma 3° Cost.).
Molti dubbi sono stati avanzati sulla copertura costituzionale della disciplina sulla dirigenza, dalle norme sui poteri a quelle sulle procedure e criteri di nomina, a quelle sulla responsabilità dirigenziale. E’ stato detto che la legislazione statale non potrebbe più condizionare modello e regole di organizzazione degli apparati comunali e provinciali, in particolare quando si tratta di alta burocrazia [65].
Pertanto,
l’unica soluzione possibile, per salvaguardare tali disposizioni e considerarle
vincolanti anche per i legislatori regionali, è quella secondo la quale il
legislatore statale potrebbe continuare a dettare principi generali di
organizzazione pubblica nell’esercizio di competenze trasversali che in qualche
modo incrociano la materia dell’organizzazione amministrativa.
Il principio di separazione tra poteri di indirizzo e controllo e poteri di gestione amministrativa contenuto nell’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, ma più in generale sancito nell’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, si configura, senza dubbio, come un principio generale di organizzazione pubblica. Peraltro, secondo un certo orientamento dottrinale, si può arrivare a dire che il principio di distinzione tra politica e amministrazione, essendo direttamente riconducibile ai principi di imparzialità e di buon andamento, si eleva al rango di principio costituzionale [66]. Mi pare che tale interpretazione sia da accogliere, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale che si è espressa in argomento [67].
Pertanto,
il principio in questione, configurandosi come principio di rango
costituzionale, non può essere espunto dagli ordinamenti degli uffici degli enti
locali.
La
disciplina sui segretari comunali e provinciali, per i quali il Testo unico
prevede, al Capo II, una normativa, anche di dettaglio, ha dato luogo ad un
ampio dibattito dottrinale sulla possibilità del legislatore statale di
continuare ad intervenire su tale materia.
Secondo un primo orientamento [68], la materia dovrebbe permanere in capo allo Stato, valorizzando, in particolare, il carattere “fondamentale” delle
funzioni
del segretario che, ai sensi dell’art. 97, comma 2°, d.lgs. n. 267 del 2000,
svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica amministrativa nei
confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Del resto, la legge
n. 131 del 2003, tra i criteri direttivi per l’attuazione delle deleghe relative
all’ individuazione delle funzioni fondamentali e alla revisione delle
disposizioni in materia di enti locali, indica anche quello in base al quale
devono essere mantenute ferme <<le disposizioni volte ad assicurare la
conformità dell’attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai
regolamenti>> (art. 2, comma 4°, lett. m).
Secondo un’altra tesi [69], la materia dovrebbe considerarsi attratta nell’orbita della potestà legislativa residuale regionale e della potestà normativa locale.
Lo Stato,
secondo tale linea di pensiero, perde ogni competenza sulla disciplina dei
segretari (salvo, forse, il potere di regolare l’Agenzia autonoma per la
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, riconducibile alla
categoria degli <<enti pubblici nazionali>> di competenza esclusiva
dello Stato ex art. 117, comma 2°, lett. g) Cost.).
Mi pare
che, alla luce della legge n. 131 del 2003, si debba propendere per una
soluzione di mediazione tra i due orientamenti di pensiero sopra espressi. In
altre parole, fermo restando che, in base al nuovo assetto costituzionale, la
materia dell’organizzazione amministrativa locale, e quindi anche la sub-materia
dei segretari comunali e provinciali, è attribuita alla competenza legislativa
residuale delle Regioni e alla potestà normativa locale, si può ragionevolmente
affermare che il legislatore statale, in virtù della competenza sulle
<<funzioni fondamentali>> di cui all’art. 117, comma 2°, lett. p)
Cost., è ancora in grado di intervenire, limitandosi a dettare disposizioni di
principio, sulla disciplina dei segretari comunali e provinciali al fine di
assicurare <<la conformità dell’attività amministrativa alla legge, allo
statuto e ai regolamenti>> (art. 2, comma 4°, lett. m) della legge n. 131
del 2003).
Nel titolo
di questo studio si è tentato di riassumere la valutazione finale sulla portata
della riforma costituzionale con riferimento al nuovo assetto di ripartizione
delle competenze in tema di organizzazione degli uffici degli enti locali. Dal
disegno complessivo della riforma del Titolo V della Costituzione emerge la
chiara scelta di valorizzare le autonomie locali, consolidando, a livello di
fonte costituzionale, il diritto all’autodeterminazione di Comuni e Province già
riconosciuto nell’ambito dell’ordinamento legislativo.
Si è visto
che, per effetto dell’abrogazione dell’art. 128 Cost. ed in seguito al nuovo
riparto di competenze introdotto dalla riforma costituzionale del 2001,
l’organizzazione degli uffici locali si configura come materia residuale delle
Regioni. Si è anche affermato che il legislatore statale, nell’esercizio di
alcune competenze trasversali (tra le quali in particolare quella delle
<<funzioni fondamentali>>), è ancora in grado di incidere
sull’organizzazione amministrativa di Comuni e Province.
Tuttavia,
entrambi i legislatori (statale e regionale) possono dettare soltanto norme di
principio nella materia di cui si tratta, dovendo riconoscere agli enti locali
il compito di emanare la disciplina puntuale sull’organizzazione dei propri
uffici.
Il diritto
all’autodifferenziazione organizzativa delle amministrazioni locali è un
corollario dell’esplicito riconoscimento costituzionale della potestà statutaria
di Comuni e Province (art. 114, comma 2°, Cost.).
Il diritto
di autodeterminazione delle amministrazioni locali si fonda non solo sulle nuove
disposizioni del titolo V dedicate specificamente all’autonomia locale (art.
114, comma 2°, Cost.; art. 117, comma 6° Cost.; art. 118 Cost.) ma affonda le
proprie radici nell’art. 97 Cost. che, come si è osservato, contiene una riserva
di amministrazione intesa come riserva di funzione di organizzazione in favore
delle amministrazioni pubbliche e dunque, a maggior ragione, in favore delle
autonomie territoriali.
Tuttavia,
si è sottolineato come il principio di riserva di legge di cui all’art. 97 Cost.
impedisca di configurare la riserva di amministrazione come una competenza piena
ed esclusiva di normazione locale sull’organizzazione degli uffici.
(3 giugno
2004)
[1] La legge del 1865 si ispirava
sostanzialmente agli ordinamenti del Regno sardo-piemontese (in particolare alla
legge del 1859 c.d. legge Rattazzi), i quali avevano subito, a loro volta,
l’influenza dell’ordinamento francese. Pertanto, da tale normativa, emergeva un
quadro organizzativo dell’amministrazione pubblica, statale e locale,
caratterizzato da accentramento, uniformità e gerarchia. Sull’ uniformità come
principio caratterizzante la legislazione del 1865 v. M.S. GIANNINI, I Comuni in L’ordinamento comunale e
provinciale, a cura di M.S. GIANNINI, Vicenza, 1967, p. 9.
[2] Secondo quanto emerge dagli studi
compiuti dalla storiografia e dalla dottrina giuridica, la ragione di tale
scelta legislativa risiedeva principalmente nella preoccupazione di consolidare
l’unità da poco conseguita. Sulle principali ragioni che stanno alla base di
tale modello organizzativo v. G. VESPERINI, I poteri locali, I,
Roma, 1999, pp. 5 e ss. ove si possono trovare numerosi riferimenti
bibliografici.
[3] Sul punto v. G. ZANOBINI, Corso di diritto
amministrativo, III, Milano, 1946, pp. 210 e ss.
[4] Sul punto v. G. ZANOBINI, Corso di diritto
amministrativo, cit.,, pp. 119 e ss.; M.S. GIANNINI, Corso di diritto
amministrativo, Milano, 1965, v. I, pp. 219 e ss.; P. VIRGA, Diritto
Amministrativo, v. III, Amministrazione locale, Milano, 1988, p. 8. Ad ogni modo
sulla varietà di significati che ha assunto il termine di autarchia nelle
diverse epoche storiche cfr.: S. CASSESE, v. Autarchia, in Enc. Dir. , IV,
Varese, 1959, pp. 325 e ss.; V. LESSONA, Autarchia, autoamministrazione, amministrazione indiretta
in Scritti
minori, Milano, 1958, II, p. 1093; S. TRENTIN, Autarchia, autonomia,
decentramento, in Riv.dir. pubbl., 1925, p. 65.
[5] Nel periodo intercorrente tra la
legge del 1865 e l’avvento della Carta costituzionale del 1948 si delinea un
modello di organizzazione amministrativa interamente rapportato allo Stato. Del
resto, tale modello organizzativo era coerente con la concezione dello Stato
come
personificazione dell’ordinamento generale. In altri termini, lo Stato è
la persona giuridica di riferimento dell’intero apparato dei poteri pubblici.
Pertanto, se lo Stato è come persona, tutto l’ordinamento, l’organizzazione
pubblica, che è l’organizzazione dell’ordinamento, non può che essere
necessariamente organizzazione dello Stato. Questa concezione, che si ispira alle
correnti del liberalismo francese, risentì dell’influsso dei pensatori tedeschi
(significativo è il pensiero di G.W.F. HEGEL, Lineamenti di filosofia
del diritto, trad.it, Roma-Bari, 1991, spec. pp. 795 e ss. ove si configura
lo Stato come un’entità superiore rispetto alle altre) che fornirono
un’interpretazione fortemente autoritaria dello Stato. Per un’ampia e
approfondita disamina dei modelli organizzativi v. F. G. SCOCA, La Pubblica
amministrazione come organizzazione in Diritto Amministrativo,
a cura di AA.VV., Bologna, 2001, spec. pp. 467 e ss.
La
dottrina dell’epoca riteneva che l’organizzazione amministrativa (interamente)
statale si suddividesse in: amministrazione statale diretta e amministrazione
statale indiretta. Sul punto v. G. ZANOBINI, L’amministrazione
locale, Padova, 1932, spec. pp. 5 e ss. ove si afferma che gli organi
dell’amministrazione locale <<non sono che parti dell’unica
amministrazione dello Stato ed agiscono tutti per il conseguimento dei medesimi
fini>>. L’Autore riteneva che l’amministrazione locale fosse costituita da
un’amministrazione locale governativa (amministrazione diretta dello Stato) e di
un’amministrazione locale autarchica (amministrazione indiretta dello
Stato).
[6] G. BERTI, Caratteri
dell’amministrazione comunale e provinciale, Padova, 1969, p. 38 il quale
afferma che <<l’apparente contraddizione fra una diversità dallo stato e
un’appartenenza più o meno diretta all’amministrazione statale viene dunque
risolta dalla dottrina con la formula dell’autarchia che viene pertanto a
rappresentare la condizione degli enti locali nell’ambito dello stato
amministrativo accentrato>>.
[7] Sul principio di uniformità e le
esigenze di differenziazione nel regime degli enti locali cfr. G. BERTI, Caratteri
dell’amministrazione comunale e provinciale, cit., p. 13; U. BORSI, Regime uniforme e regime
differenziale nell’autarchia locale in Riv. Dir. Pubbl.,
1927, pp. 65 e ss. il quale ritiene persino che <<il principio di
differenziazione domina dunque ormai nella disciplina giuridica degli enti
locali>> (p. 78).
[8] F. BENVENUTI, L’Ordinamento
Repubblicano, Padova, 1996, p. 49 afferma che la Repubblica corrisponde allo
Stato-comunità il quale consiste in <<un insieme dato da tutti i soggetti,
dotati di personalità giuridica, e da tutte le società o associazioni o
organismi non dotati di personalità giuridica che agiscono nell’ambito dello
stesso ordinamento>>. In particolare, l’Autore spiega come la Repubblica,
pur non essendo dotata di personalità giuridica, possa tuttavia considerarsi
come titolare di potere sovrano e come i compiti della Repubblica sono
realizzati dall’azione dello Stato-persona e degli altri soggetti che vivono
nell’ordinamento comunitario. Inoltre, poiché <<lo Stato-persona non è più
titolare della sovranità, essendo solamente l’ente esponenziale della sovranità
comunitaria, appare anche che non si può più dire che gli altri enti pubblici
minori derivino da esso i propri poteri, derivandoli esclusivamente
dall’ordinamento repubblicano>>.
[9] E. BALBONI e G. PASTORI, Il governo regionale e
locale, in
Manuale di
diritto pubblico, a cura di G. AMATO e A. BARBERA, Bologna, 1994, p.
577.
[10] La natura unitaria dello Stato e
la valorizzazione delle autonomie si presentano come valori, sebbene
apparentemente confliggenti, compatibili tra loro a condizione che si realizzi
un equilibrato bilanciamento.
[11] G. ROLLA, Diritto degli enti
locali, Milano, 2000, pp. 4 e ss. La giurisprudenza della Corte
costituzionale, l’evoluzione legislativa riguardante i rapporti tra Stato e
autonomie territoriali, nuovi orientamenti dottrinali hanno contribuito ad
affermare un modello di relazioni interistituzionali fondato sul principio di
leale collaborazione. Come è ampiamente noto, la Corte costituzionale ha
affermato che le relazioni tra lo Stato, la Regione e le autonomie locali devono
essere improntati a criteri di parità e lealtà reciproca, sulla base di
procedimenti che assicurino una sorta di intesa tra gli organi dei vari livelli
istituzionali.
[12] F. BENVENUTI, L’Ordinamento
Repubblicano , cit., p. 66; inoltre Id., Per una nuova legge
comunale e provinciale in Rivista amministrativa, 1959, p. 538 il quale afferma
che Comuni e Province <<non potranno più essere considerati come enti
autarchici ma come enti che concorrono in posizione di parità con lo Stato a
raggiungere dei fini che non sono fini dello Stato ma fini dell’ordinamento
comunitario complessivo>>.
[13] Le parole sono state pronunciate
dall’on. Ruini in sede di assemblea costituente in risposta alla proposta di
Rescigno di definire le province e i comuni come enti autarchici territoriali.
Ruini respinse tale proposta in questi termini <<Lei, così, diminuisce la
forza di questi enti, poiché autarchia è meno di autonomia>> (sul punto v.
G. VESPERINI, I
poteri locali, I, cit., p. 120). L’autonomia garantita agli enti locali
territoriali dalla Costituzione repubblicana del 1948 ha un significato
differente dall’autarchia riconosciuta nell’ordinamento previgente. Questa si
risolveva nella possibilità per comuni e province di agire per il perseguimento
dei propri interessi mediante un’attività avente gli stessi caratteri e la
stessa efficacia giuridica dell’attività amministrativa dello Stato. In altri
termini, l’autarchia consisteva più semplicemente in una sorta di “autonomia”
amministrativa intesa come capacità dell’ente locale di autoamministrarsi.
Nell’ordinamento costituzionale repubblicano, invece, l’autonomia è di indirizzo
politico-amministrativo: questo significa che l’indirizzo
politico-amministrativo degli enti locali non deriva dallo Stato ma dalla
propria comunità locale, con la conseguenza che tale indirizzo può persino
contrastare con quello espresso dallo Stato (M. S. GIANNINI, Autonomia locale e
autogoverno in Il corriere amministrativo, 1948, pp. 1057 e ss.).
[14] M.S. GIANNINI, v. Autonomia pubblica,
in Enc. Dir.,
IV, Varese, 1953,
p. 357.
[15] M.S. GIANNINI, v. Autonomia pubblica,
cit., p. 364; T.MARTINES, Studio sull’autonomia politica delle Regioni, in Riv.trim.dir.pubbl., 1956, p. 101; T.MARTINES E A.
RUGGERI, Lineamenti
di diritto regionale, Milano, 1992, p. 23; M. NIGRO, Il governo locale,
I, Storia e
problemi. Lezioni di diritto amministrativo 1978-79, Roma, 1980, p. 38 che individua
l’essenza dell’autonomia proprio nella capacità di darsi un indirizzo
politico-amministrativo e cioè, di individuare e di soddisfare gli interessi
comunitari ritenuti meritevoli di tutela; A. PUBUSA, Sovranità popolare e
autonomie locali nell’ordinamento italiano, Milano, 1983, pp. 152 e ss. il
quale sottolinea che la cura degli interessi locali deve avvenire secondo
finalità predeterminate dalle stesse comunità locali, sulla base del fatto che
esse sono dotate di autonomia di indirizzo politico.
[16] Si consideri, peraltro, che ci si
riferisce soltanto alle Regioni a statuto ordinario, e non alle Regioni ad
autonomia speciale, le quali, nel sistema costituzionale preesistente, in
particolare dopo la legge costituzionale n. 2 del 1993, godevano già di una
competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali
del proprio territorio.
[17] Corte Cost. 20 ottobre 1983, n.
319 in Giur. cost.
, 1983, pp. 2077 e ss.; cfr. anche Corte Cost. 23 maggio 1973, n. 62 in Giur. cost., 1973,
pp. 778 e ss.
e Corte Cost. 26 maggio 1976, n. 130 in Giur. cost., 1976,
pp. 923 e ss.
[18] Sul punto v. CRISAFULLI, Gerarchia e competenza
nel sistema costituzionale delle fonti in Riv. trim. dir.
pubbl., 1960, p. 791; L. PALADIN, Il principio costituzionale di eguaglianza, Milano,
1965, p. 195 e
ss.; E. CASETTA, Le
funzioni della provincia e del Comune in relazione all’ordinamento regionale
in Studi in
onore di G. ZANOBINI, Milano, 1965, p. 682; C. ESPOSITO, Autonomie locali e
decentramento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione in La Costituzione
italiana. Saggi, Padova 1954, p. 79. Tale interpretazione emerge anche dai
lavori preparatori dell’art. 128; infatti, il comitato di redazione ha adottato
l’espressione legge generale al fine di <<impegnare il legislatore ad una
disciplina uniforme per tutti i Comuni e Province, in modo che, rispettivamente,
tutte le Province e tutti i Comuni siano posti su di un piede di perfetta
uguaglianza di fronte alle leggi dello Stato>> (v. V. FALZONE, E. PALERMO,
F. COSENTINO, La
Costituzione italiana illustrata con i lavori preparatori, Roma, 1954, p.
341). Inoltre, per una ricostruzione del dibattito svoltosi in sede di assemblea
costituente v. G. CANDELORO, Storia dell’Italia moderna, XI, La fondazione della
Repubblica e la ricostruzione. Considerazioni finali, Milano 1986, pp. 146 e
ss.
Su questa linea interpretativa si è
attestata la Corte costituzionale (in particolare, Corte cost. 11 marzo 1961, n.
9 in Giur.
cost., 1961, p. 51 con nota adesiva di V. CRISAFULLI; tale orientamento è
confermato successivamente, anche se in maniera incidentale, da altre sentenze
della Corte, tra le quali, Corte cost. 11 luglio 1961, n. 42 in Giur. Cost., 1961,
p. 951; Corte cost. 28 novembre 1972, n. 164 in Giur. cost.,p.
2053; Corte cost. 23 maggio 1973, n. 62, cit., p. 778) che, in più occasioni, ha ribadito come
l’ordinamento degli enti locali territoriali debba essere disciplinato
<<in modo organico e uniforme>>, escludendo la possibilità di leggi
singolari o speciali.
[19] M. NIGRO, Il governo locale,
cit., p. 81. Nello stesso anche F. STADERINI, Diritto degli enti
locali, Padova, 1999, p. 57 il quale osserva che l’uniformismo, derivante
dalla <<legge generale>> di cui all’art. 128 Cost., riguarda
soltanto la struttura fondamentale, <<i contorni di un disegno che ciascun
ente, poi, in piena autonomia, potrà completare>>, tenendo conto delle
proprie peculiarità.
[20] Sull’art. 128 Cost. come norma di
garanzia v. Corte Cost. 8 aprile 1997, n. 83 in Giur. cost., 1997,
pp. 804 e ss.
[21] Peraltro si è criticamente
osservato che il principio di autonomia, così inteso, rischiava di rimanere
privo di una sostanziale garanzia costituzionale, <<riducendosi ad essere
una “pagina bianca”, sulla quale il legislatore può modulare, con ampi margini
di discrezionalità, le attribuzioni delle autonomie territoriali>> (G.
ROLLA, Diritto degli
enti locali, cit., p. 8).
[22] Peraltro si è osservato (G.
VESPERINI, I poteri
locali, cit., pp. 113) come, nei primi quaranta anni dell’età repubblicana,
non sono mancati mutamenti nel sistema delle autonomie locali: tali
trasformazioni, però, avvengono per aggiustamenti successivi, <<senza
scosse>>, come dimostra il fatto che la disciplina generale rimane, per
tutto il periodo, quella del testo unico del 1934; inoltre le modificazioni sono
il frutto di interventi settoriali, <<scoordinati tra loro e non sostenuti
da alcun disegno generale>>.
[23] Sul nuovo ordinamento delle
autonomie locali esiste un’amplissima bibliografia, si veda, tra gli altri,
L.VANDELLI, Ordinamento delle autonomie locali, Rimini, 1991.
[24] La potestà statutaria affonda le
proprie radici durante l’età comunale (periodo della storia dell’Italia
settentrionale e centrale che si estende dal secolo XI fino alla fine del
Medioevo). In tale fase della storia, la città, <<praticamente padrona
assoluta della sua sorte, crea con piena libertà i propri ordinamenti, si dà
proprie leggi (statuta), esercita la giurisdizione, impone tributi,
batte moneta, stringe patti politici ed economici con altre città>> (F.
CALASSO, v. Comune
(storia), in Enc. Dir., VIII, p.169). La crisi dell’ordinamento comunale, e
conseguentemente dell’attività statutaria, inizia con l’assorbimento della città
nelle signorie e nei principati. Il tramonto vero e proprio della potestà
statutaria si verifica con l’avvento dello Stato moderno che, radicato nei
principi dello Stato napoleonico, si caratterizza per un elevato grado di
accentramento amministrativo, una penetrante gerarchizzazione e un rigido
uniformismo organizzativo. Ed è così che le leggi emanate nel periodo 1865-1947
non prevedevano l’autonomia statutaria per gli enti territoriali perché si
temeva che gli statuti potessero contenere disposizioni ispirate a concezioni
politicamente diverse da quelle espresse dallo Stato unitario di allora (sul
punto cfr. S. BACCARINI, L’autonomia statutaria degli enti locali e la legge n. 142
del 1990, in Il
Consiglio di Stato, 1992, VI, p. 129; G. AREZZO DI TRIFILETTI, Autonomia statutaria e
regolamentare in L’Amministrazione italiana, 1992, p. 728). La dottrina
tradizionale riteneva che la Carta costituzionale del 1948 non riconoscesse la
potestà statutaria agli enti locali (G. ZANOBINI, Corso di diritto
amministrativo, cit., p. 128 si esprimeva così: <<l’ordinamento
giuridico del Comune risulta determinato quasi completamente dalla legge:ciò
esclude che a tale ente sia oggi riconosciuto quel potere statutario, che fu
proprio degli antichi Comuni italiani>>). Diversamente, la dottrina più
moderna riteneva che il sistema costituzionale imponesse al legislatore
ordinario di procedere al riconoscimento dell’autonomia statutaria di Comuni e
Province (cfr. L.BENVENUTI, l’Unificazione amministrativa ed i suoi protagonisti,
in Atti
convegno, Firenze, 1965, I, p. 165; B. DENTE, La riforma
dell’ordinamento locale: alcuni aspetti problematici in Esperienze
amministrative, 1972, dicembre, p. 40; F. STADERINI, La potestà statutaria
dei minori enti locali territoriali e la riforma della legge comunale e
provinciale in Foro amm., 1977, II, p. 274; G. ROLLA, Brevi note
sull’ordinamento statutario dei comuni e delle province in Foro amm., 1990, p.
2956; Id., Diritto
degli enti locali, cit., p. 36 ove si afferma che <<anche se la Costituzione
non parla di autonomia statutaria si deve considerare tale potestà come
implicita nel riconoscimento dell’autonomia organizzativa>>.
[25] A. ROMANO TASSONE, La normazione
secondaria in Diritto Amministrativo, cit., p. 256; P. VIRGA, L’amministrazione
locale, Milano, 2003, pp. 17 e ss.; G. ROLLA, Diritto degli enti
locali, cit., pp. 37 e ss.
[26] La subordinazione della fonte
statutaria soltanto alle norme di principio della legge statale emerge in
particolare dall’art. 1, comma 3°, d.lgs. n. 267 del 2000 (<<La
legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina
dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi
che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa>>) e
dall’art. 6, comma 1°, d.lgs. n. 267 del 2000 (<<Lo statuto, nell’ambito
dei principi fissati dal presente testo unico. stabilisce. . .>>).
[27] Cons. Stato, sez. I, parere 26
luglio 2000, n. 741 in http: //www.giustizia-amministrativa.it ha affermato
che dall’art. 1, comma 3°, del d.lgs. n. 267 del 2000 discende <<innanzi
tutto che – almeno in via tendenziale – il rapporto gerarchico tra la fonte
legislativa e quella statutaria si configura oggi intermini di concorrenza, nel
senso che la legge statale si limita a fissare la normativa di principio
rimettendo, nell’ambito di questi, allo statuto la disciplina specifica delle
diverse fattispecie>>. Inoltre, il giudice amministrativo ha aggiunto che
dalla norma in esame discende altresì che <<le limitazioni legislative
all’autonomia statutaria devono essere espressamente sancite>>.
[28] Prima di allora, il regolamento
non disciplinava l’organizzazione degli uffici, ma gli aspetti giuridici e
retributivi del personale, i requisiti per la nomina, la carriera, i congedi,
etc. ed era denominato <<regolamento organico del personale>> (art.
220 del r.d.. n. 383 del 1934).
[29] Numerosi autori hanno criticamente
osservato che se astrattamente, Comuni e Province sembrano godere di ampia
discrezionalità di scelta nella determinazione del proprio ordinamento,
viceversa, di fatto, gli spazi di autonomia risultano piuttosto limitati per
effetto di una legislazione statale di principio che ha quasi interamente
predeterminato la forma di governo, la competenza degli organi di governo e i
loro rapporti reciproci. Invece, alla luce di quanto descritto in testo, sembra
che gli enti locali godono di maggiore autonomia normativa nel disciplinare
l’organizzazione dei propri uffici.
[30] F. MERLONI, Il destino
dell’ordinamento degli enti locali (e del relativo testo unico) nel nuovo Titolo
V della Costituzione in Le Regioni, 2002, p. 409.
[31] Prima della riforma costituzionale
del 2001, le Regioni potevano legiferare (e si trattava semplicemente di potestà
concorrente) soltanto nelle materie elencate dal previgente art. 117 e, di
conseguenza, lo Stato conservava competenza legislativa piena nelle restanti
materie. Ora, invece, in seguito all’entrata in vigore del nuovo Titolo V, il
meccanismo è in un certo senso opposto in quanto spetta alle Regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata allo
Stato.
[32] Corte Cost. 26 giugno 2002, n. 282
in Giur.cost.,
2002, pp. 2012 e ss. con osservazioni di A. D’ATENA, La Consulta parla . .
.e la riforma del Titolo V entra in vigore, pp. 2027 e ss.
[33] F. MERLONI, Il destino
dell’ordinamento degli enti locali (e del relativo testo unico) nel nuovo Titolo
V della Costituzione, cit., p. 409.
[34] F. MERLONI, Il destino
dell’ordinamento degli enti locali (e del relativo testo unico) nel nuovo Titolo
V della Costituzione, cit., 2002, p. 415.
[35] F. PIZZETTI, Le nuove esigenze di
governance in un sistema policentrico <<esploso>> in Le Regioni, 2001,
p. 1171; nello stesso senso anche M. CAMMELLI, Amministrazione (e
interpreti) davanti al nuovo Titolo V della Costituzione in Le Regioni, 2001,
p. 1275 che parla di <<equiparazione ontologica tra legge statale e legge
regionale>>.
[36] Nelle materie di competenza
legislativa residuale delle Regioni, il limite dei principi fondamentali non è
più valido. Del resto, qualora si considerasse tale limite valido anche per la
potestà residuale, ciò comporterebbe un incomprensibile ed ingiustificato
appiattimento della potestà residuale sullo stesso piano di quella concorrente.
E’ evidente che una simile interpretazione risulta incompatibile con il nuovo
sistema costituzionale che si fonda sulla separatezza e sulla parità dei
legislatori statale e regionali.
[37] L’orientamento dottrinale
maggioritario ritiene che, dopo la riforma del Titolo V, sia venuto meno il
limite delle norme di riforma economico-sociali e dei principi generali
dell’ordinamento. Si veda in particolare B. CARAVITA, La Costituzione dopo la
riforma del Titolo V, Torino, 2002, p. 88; L. TORCHIA, <<Concorrenza>> fra Stato e Regioni dopo la
riforma del Titolo V: dalla collaborazione unilaterale alla collaborazione
paritaria in Le
Regioni, 2002, pp. 647 e ss.; P. CAVALERI, La nuova autonomia
legislativa delle regioni in Le modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione in Foro it., 2001, V, c. 202. Tuttavia, non mancano
opinioni dissenzienti v. G.ROLLA, Relazioni tra ordinamenti e sistema delle fonti.
Considerazioni alla luce della legge costituzionale n. 3 del 2001 in Le Regioni, 2002,
pp. 337 e ss.; C.E. GALLO, Le fonti del diritto nel nuovo ordinamento regionale,
Torino, 2001, pp. 85 e ss. il quale ritiene che l’esigenza di
<<coerenza interna dell’ordinamento non può essere contestata, così come
non può essere contestato che deputato a preoccuparsi di questa coerenza
interna, sia, in estrema analisi, comunque lo Stato>>. Tuttavia,
quest’ultimo Autore, pur ritenendo che il limite dei principi generali
dell’ordinamento giuridico e quello delle norme fondamentali di riforma
economica-sociale siano ugualmente sussistenti nel nuovo sistema costituzionale,
puntualizza che i predetti limiti dovranno intervenire soltanto in via residuale
laddove sia effettivamente necessario per garantire l’identità dell’ordinamento
repubblicano (p. 87).
[38] G. FALCON, Modello e transizione
nel nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione in Le Regioni, 2001, p. 1251 il quale
afferma che le potestà legislative statali non possono essere dedotte <<da
principi di ordine generalissimo quali il carattere unitario dello Stato, o il
concetto di sovranità, o l’interesse nazionale. Il riparto di attribuzioni
previsto dall’art. 117 deve invece essere inteso come la specifica attuazione
che la Costituzione ha voluto dare a tali principi generali, i quali dunque non
possono essere contrapposti ad esso. Non si può dunque affermare che lo Stato ha
potestà legislativa ordinaria nelle materie dell’art. 117, 2° comma, e in più su tutto
ciò che è di interesse nazionale, ma si deve affermare che ciò che il
Costituente ha ritenuto di interesse nazionale si manifesta attraverso le
materie e i compiti statali previsti dall’art. 117>> Nello stesso senso
anche G. CAIA, Il
problema del limite dell’interesse nazionale nel nuovo ordinamento in http://www.federalismi.it, 21 marzo 2003, il quale afferma
che, nel nuovo sistema, lo Stato può esercitare i propri poteri legislativi
soltanto sulla base di specifiche e puntuali previsioni costituzionali. Infatti,
il legislatore della riforma costituzionale <<ha valutato ciò che appariva
meritevole di tutela e ne ha stabilito la modalità, senza che vi sia spazio per
l’affermazione di un limite ulteriore (aggiuntivo), il quale –a questo punto non
potrebbe che essere indefinito e generico, e dunque incompatibile con un sistema
nel quale l’autonomia si è voluta assicurare con maggiore ampiezza>>.
[39] Corte Cost. 24 luglio 2003, n. 274
in Giur. cost.,
2003, pp. 2238 e ss.
[40] La dottrina e la giurisprudenza
della Corte Costituzionale ritengono che alcune delle “materie” riservate allo
Stato di cui all’art. 117, comma 2° Cost. non si configurano come “materie” in
senso stretto ma si tratta di “materie” caratterizzate da “trasversalità”. Più
precisamente la Consulta afferma che: <<non tutti gli ambiti materiali
specificati nel secondo comma dell’art. 117 possono, in quanto tali,
configurarsi come “materie” in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta
più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una
pluralità di materie>> (Corte Cost. 26 luglio 2002, n. 407 in Giur.cost.,
2002, pp. 2940
e ss.; in questo senso anche Corte Cost. 26 giugno 2002, n. 282, cit. Per la
dottrina v. in particolare G. FALCON, Modello e transizione nel nuovo Titolo V della Parte
Seconda della Costituzione, cit.,, p. 1253 il quale definisce le materie di
cui si tratta come <<titoli di legittimazione trasversale>>, B.
CARAVITA, La
Costituzione dopo la riforma del titolo V, cit., p. 88, il quale ritiene che
<<lo Stato potrà interferire sulle materie di competenza legislativa
regionale (e indirettamente limitarle) (solo) attraverso alcune competenze
trasversali ad esso riservate>>, L. TORCHIA, La potestà legislativa
residuale delle Regioni in Le Regioni, 2002, p. 348 la quale osserva che alcune
delle materie di competenza esclusiva dello Stato sono <<vere e proprie
clausole di competenza, come l’ordinamento civile, la tutela della concorrenza,
la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, le funzioni fondamentali degli enti locali>>.
[41] Corte Cost. 21 marzo 1989 n. 143
in Giur.cost.,
1989, pp. 680 e ss.; Corte Cost. 14 aprile 1988, n. 447 in Giur.cost., 1988,
pp. 2057 e ss.; Corte Cost. 11 dicembre 1997, n. 387 in Giur.cost., 1997,
pp. 3704 e ss.; Corte Cost. 4 novembre 1999, n. 419 in Giur.cost., 1999,
pp. 3679 e ss.; Corte Cost. 16 giugno 2000, n. 197 in Giur. cost., 2000,
pp. 1661 e ss. Dalle citate pronunce emerge che l’art. 3, comma 1° Cost. è
interpretato come un generale principio di ragionevolezza sulla base del quale
la legge deve trattare in modo eguale situazioni eguali, ed in modo
ragionevolmente diverso situazioni diverse. In tal senso cfr. A. S. AGRO’, Commento all’art. 3 I
comma della Costituzione in Commentario della Costituzione, cura di G.BRANCA,
Bologna-Roma, 1975, pp. 151 e ss.
[42] Tra le molte, si citano le più
recenti: Corte Cost. 26 gennaio 2004, n. 34 in http://www.federalismi.it; Corte Cost. 24 luglio 2003,
n. 274, cit.;
Corte Cost. 16 maggio 2002, n. 194, in Giur.cost., 2002, pp. 1520 e ss.; Corte Cost. 4 gennaio
1999, n. 1, in Giur.cost., 1999, pp. 1 e ss.
[43] Corte Cost. 15 ottobre 1990, n.
453 in Giur.
Cost., 1990, p. 2710 commentata da G. AZZARITI, Brevi note su tecnici,
amministrazione e politica, pp. 2713 e ss. e da C. PINELLI, Politica e
amministrazione: una distinzione per l’ordine convenzionale,ibidem, pp. 2720 e
ss.;v. anche S. SPAGNA MUSSO, Composizione delle commissioni giudicatrici di concorso e
ragionevolezza delle scelte legislative in Dir.Giur., 1991,
pp. 644 e ss.
[44] M. NIGRO, Studi sulla funzione
organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano, 1966.
[45] L’ art. 2 della legge n. 131 del
2003 indica una serie di elementi connotanti la natura fondamentale delle
funzioni: “essenzialità” ed “imprescindibilità” per il <<funzionamento
dell’ente>> e <<per il soddisfacimento dei bisogni primari>>;
“storicità” della funzione svolta.
[46] S. MANGIAMELI, Riassetto
dell’amministrazione locale, regionale e statale tra nuove competenze
legislative, autonomie normative ed esigenze di concertazione in Il sistema
amministrativo dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, a cura di G.
BERTI e G. DE
MARTIN, Roma, 2002, p. 201.
[47] G. FALCON, Modello e transizione
nel nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, cit., p.
1253.
[48] Art. 2, comma 4°, lett. b) della
l.n. 131 del 2003.
[49] G. DE MARTIN, Processi di
rideterminazione delle funzioni amministrative in Il sistema
amministrativo dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, cit., p. 109.
[50] Per uno studio approfondito sulla
riserva di legge v. R.BALDUZZI e F. SORRENTINO, v. Riserva di legge, in Enc. Dir., XLI,
Varese 1989, pp. 1207 e ss.
[51] Si suole distinguere fra riserva
assoluta e riserva relativa, secondo che si ritenga che la legge debba regolare
compiutamente la materia riservata ovvero sia sufficiente che ne detti la
disciplina fondamentale, rimettendone il dettaglio ad altre fonti, generalmente
subordinate.
[52] La stessa Corte Costituzionale ha
ormai generalmente ammesso (sin dalla sentenza n. 221 del 1976 in Giur. cost., 1976,
pp. 1389 e ss.) il carattere relativo della riserva di legge di cui all’art. 97
Cost.
[53] M. NIGRO, Studi sulla funzione
organizzatrice della pubblica amministrazione, cit.
[54] Per un’esaustiva ricostruzione
delle teorie che hanno condotto all’emersione dell’organizzazione come momento
fondamentale della vita pubblica v. A. PIOGGIA, La competenza
amministrativa. L’organizzazione fra specialità pubblicistica e diritto privato,
Torino, 2001, pp. 85 e ss.
[55] M. NIGRO, Studi sulla funzione
organizzatrice della pubblica amministrazione cit.,, pp. 99 e ss. il quale
afferma che<<la strumentalità dell’organizzazione non rappresenta un
passivo ed esteriore asservimento di essa all’attività sostanziale di
soddisfazione dei fini e degli interessi, ma è partecipazione attiva,
cooperazione al movimento, avvio del movimento nella direzione scelta: la
decisione organizzativa si rileva, quindi, necessariamente come decisione di
indirizzo dell’attività>> (p. 118).
[56] M. NIGRO, Studi sulla funzione
organizzatrice della pubblica amministrazione cit.,p. 119 il quale afferma
che <<appunto perché modellata sugli interessi che deve curare,
l’organizzazione reagisce su tali interessi e ne influenza la realizzazione,
assumendo una funzione attiva e direttiva nell’intero processo di soddisfazione
di essi>>.
[57] G. BALSAMO, La potestà normativa
degli enti locali secondo l’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131,
attuativa del nuovo Titolo V della Costituzione in http://www.federalismi.it
[58] Q. CAMERLENGO, Commento all’articolo 4
in L’attuazione
del nuovo Titolo V, parte seconda della Costituzione – Commento alla legge “La
Loggia”, a
cura di P. CAVALERI e E. LAMARQUE, Torino, 2004, p. 83.
[59] R. BIN, La funzione
amministrativa nel nuovo Titolo V della Costituzione in Le Regioni, 2002, p. 370; A.
D’ATENA, Prime
impressioni sul progetto di riforma del Titolo V in Le autonomie
territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma costituzionale,
Milano, 2001, p. 231; D. SORACE, La disciplina generale dell’azione amministrativa dopo la
riforma del Titolo V della Costituzione. Prime considerazioni in Le Regioni, 2002,
p. 671; F. MERLONI, Il destino dell’ordinamento degli enti locali (e del
relativo Testo unico) nel nuovo Titolo V della Costituzione, cit., p. 417.
[60] F. PIZZETTI, Art. 4 - Attuazione
dell’articolo 114, secondo comma, e dell’articolo 117, sesto comma, della
Costituzione in materia di potestà normativa degli enti in Legge “La Loggia” –
Commento alla l. 5 giugno 2003 n. 131 di attuazione del Titolo V della
Costituzione, a cura di AA.VV., Rimini, 2003, p. 94 il quale afferma che la norma in esame
appare non solo di particolare complessità ma anche di <<incerta
legittimità costituzionale>>; G. CORPACI, La potestà normativa
degli enti locali (Commento all’articolo 4) in Stato, Regioni ed Enti
locali nella legge 5 giugno 2003, n. 131 a cura di G. FALCON, Bologna, 2003, p. 108 il
quale scrive che la formulazione della norma non appare comunque particolarmente
felice.
[61] Se diversamente i
<<requisiti minimi>> costituissero un limite ulteriore rispetto a
quelli previsti dal testo costituzionale allora la norma dovrebbe essere
considerata costituzionalmente illegittima.
[62] F. PIZZETTI, Art. 4 - Attuazione
dell’articolo 114, secondo comma, e dell’articolo 117, sesto comma, della
Costituzione in materia di potestà normativa degli enti, cit., p. 94 precisa
che i requisiti minimi possono esserci o non esserci, a seconda delle
valutazioni compiute dal legislatore. Ciò significa che, in assenza dei
requisiti in questione, il potere regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni può essere in qualunque
momento esercitato.
[63] L’art. 7 del d.lgs. n. 267 del
2000 prevede che <<Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo
statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento degli
organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzione>>. Tale norma, pur
non distinguendo tra regolamenti generali sull’organizzazione in senso proprio e
regolamenti concernenti la specifica organizzazione e svolgimento delle funzioni
attribuite, stabilisce inequivocabilmente che ogni regolamento locale è comunque
tenuto a rispettare i principi fissati dalla legge e le norme statutarie.
[64] Pubblicata il 24 marzo 2003 in http://www.federalismi.it
[65] A. CORPACI, Revisione del Titolo V
della Parte seconda della Costituzione e sistema amministrativo in Le Regioni, 2001, p. 1318; F.
MERLONI, Il destino
dell’ordinamento degli enti locali (e del relativo testo unico) nel nuovo Titolo
V della Costituzione, cit., 2002, p. 432.
[66] Sulla ricostruzione di un
principio costituzionale di distinzione tra politica e amministrazione,
strettamente connesso all’imparzialità amministrativa e al buon andamento v. A.
PATRONI GRIFFI, Dimensione costituzionale e modelli legislativi della
dirigenza pubblica, Napoli, 2002, spec. pp. 109 e ss.; nello stesso senso
anche G. GARDINI, L’imparzialità amministrativa tra indirizzo e gestione,
Milano, 2003.
[67] La giurisprudenza della Corte
Costituzionale, in numerose decisioni, ha evidenziato come l’imparzialità e il
buon andamento costituiscono un sicuro fondamento costituzionale del principio
di distinzione funzionale tra organi di governo e organi amministrativi. Tale
ricostruzione del giudice delle leggi emerge con vigore in una importante
decisione (Corte Cost. 15 ottobre 1990, n. 453, cit.) riguardante,
nello specifico, la composizione delle commissioni di concorso. In tale
decisione, la Consulta asserisce che l’imparzialità costituisce <<uno dei
principi essenziali cui deve informarsi, in tutte le sue diverse articolazioni,
l’organizzazione dei pubblici uffici>> e che nell’imparzialità
<<viene ad esprimersi la distinzione più profonda tra politica e
amministrazione>>. La Corte, inoltre, afferma che l’azione di governo,
<<nelle democrazie parlamentari, è normalmente legata agli interessi di
una parte politica, espressione delle forze di maggioranza>> mentre
l’azione dell’amministrazione, <<nell’attuazione dell’indirizzo politico
della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di parti
politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obbiettivate
dall’ordinamento>>
[68] Cfr. S.FOA’, Il segretario comunale
e provinciale nell’assetto costituzionale dopo la legge n. 131 del 2003, 10
luglio 2003, in http://www.federalismi.it
[69] F. MERLONI, Il destino
dell’ordinamento degli enti locali (e del relativo testo unico) nel nuovo Titolo
V della Costituzione, cit., 2002, p. 433.