Inaugurazione
anno giudiziario 2004 del T.A.R. Lazio
Relazione del Presidente Corrado Calabrò
Quando
la legge 6 dicembre 1971 n. 1034 vide finalmente la luce e vi si potè leggere
che la giurisdizione amministrativa in primo grado veniva devoluta integralmente
ai Tribunali amministrativi regionali, un anziano collega (per anziano intendo
dell’età che ho io adesso) mi affrontò (ricordo ancora esattamente il posto:
sulla soglia che dà dall’aula della I^ Sezione all’anticamera del Presidente, a
palazzo Spada) e mi disse: «Avete
declassato la giustizia amministrativa al livello delle Giunte provinciali
amministrative!»
Ebbene:
nel 2002 il 90% (90,14%)[1] delle sentenze dei TAR non sono state appellate.
Si
dirà: «Non per questo può affermarsi ch’esse siano appaganti;
saranno prevalse ragioni di economia; o di stanchezza». E’ probabile che queste, ed altre ragioni,
abbiano concorso. Si tratta, del resto, di considerazioni che valgono per
qualsiasi giudizio. E tuttavia mi ha colpito nella relazione del Procuratore generale
della Cassazione del 12 gennaio scorso che i ricorsi in Cassazione siano invece
aumentati.
Mettiamo
accanto a quello riferito un altro dato: la percentuale di sentenze dei TAR
riformata in appello è del 39% (39,84%). Il che significa che le sentenze di
primo grado che definiscono il giudizio perché non appellate o perchè
confermate in secondo grado, costituiscono il 96% (96,07%) del totale.
Questa
è oggi la giurisdizione dei TAR, questa è oggi la giustizia amministrativa.
Si
osserverà che la risposta viene in primo luogo attraverso le misure cautelari.
Innegabilmente la straordinaria prontezza delle misure cautelari del giudice
amministrativo nonché l’incisività, la multiformità, l’atipicità e
l’adattabilità di tali misure giocano un ruolo determinante per l’efficacia
della nostra giustizia.
Non sarà mai abbastanza considerata
l’importanza del fattore tempo: per i ricorrenti ma altresì per
l’Amministrazione, con la cui linea d’azione è destinata a interagire la
pronunzia del giudice amministrativo.
Viene
osservato che la giustizia cautelare è sommaria. E’ vero: ma ai cittadini
piace; piace meno all’Amministrazione che a volte non fa in tempo a difendersi.
Ci sono comunque dei correttivi: alcuni li ha introdotti la legge (in primis
la legge n. 205 del 2000, poi la legge sui collaboratori di giustizia
-13.2.2001 n. 45, art. 10-, quindi il decreto legislativo sulle opere
infrastrutturali –20.8.2002 n. 190-; infine il decreto legge sul calcio
-19.8.2003 n. 220-; altri si devono all’avvertenza e al senso di misura del
giudice amministrativo, altri ancora scaturiscono dalla prassi e/o
dall’accentuata attenzione dell’Amministrazione (almeno per gli atti per essa
più importanti) nonchè dal reciproco fair play delle parti.
Certo, l’obbligo di motivazione delle
ordinanze cautelari è una sfida: farsi capire in poche righe anziché spiegarsi
in decine di pagine è una sfida degna di un La Rochefoucauld o di un Ungaretti.
Ma in genere le parti capiscono: a volta capiscono addirittura l’antifona.
Se
questo è il sistema, e questo è il suo funzionamento, ne consegue che è
consigliabile riflettere, riflettere molto prima di metterci le mani: vuoi
sottraendo alla giurisdizione di primo grado i ricorsi contro le Authorities,
vuoi interponendo una Corte d’appello tra i TAR e il Consiglio di Stato, vuoi
interpolando e sovrapponendo un giudizio nomofilattico al giudizio
amministrativo in corso o definito; vuoi, persino, introducendo nuove norme di
procedura quando ancora non sono state bene assimilate o assestate le innovazioni
della legge 205.
La
legge 205 è una miniera che non è stata ancora esplorata a fondo. E alcuni suoi
fondamentali filoni non sono stati ancora consolidati dal giudizio della Corte
costituzionale.
Fondamentale,
anzi rifondante, è la concentrazione del giudizio derivante dall’attribuzione
al giudice amministrativo della giurisdizione per blocchi di materia al fine di
evitare diversificazioni di iter processuali, defatiganti duplicazioni
di giudizi e sconcertanti diversità di esiti. La giurisdizione per blocchi di
materie non mira solo a evitare la dissociazione tra questioni connesse
riguardanti interessi legittimi e diritti soggettivi, ma risponde
complementariamente all’esigenza –finalizzata a un tempo alla tutela dei
cittadini e alla salvaguardia del ruolo dell’Amministrazione- di non sottrarre
al giudice naturale dell’esercizio della funzione pubblica controversie in cui
il potere è sì vincolato ma per tutelare innanzi tutto l’interesse pubblico. Un
grande progresso sulla via della semplificazione, economicità, tempestività,
univocità, e in definitiva effettività, della tutela giurisdizionale.
L’incorporazione
della risarcibilità del danno nel giudizio annullatorio porta addirittura a una
nuova lettura interattiva delle regole e dei criteri-guida del diritto
amministrativo in combinazione con le norme del diritto comune, finalizzata a
una valutazione –funzionalmente sostenibile e al tempo stesso quanto più
possibile sostanziale- del comportamento dell’Amministrazione agli effetti
risarcitori. In applicazione del
criterio, riaffermato dal Consiglio di Stato, dell’abbinamento della tutela
risarcitoria con quella di annullamento, è stato ritenuto (TAR Lazio, I^ bis,
sentenza n. 6382/2003) che la domanda di risarcimento del danno per
responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale sia ammissibile e resti
procedibile solo a condizione che sia tempestivamente impugnato il
provvedimento illegittimo e sia stato coltivato con successo il relativo
giudizio di annullamento.
Qualora
la Corte costituzionale dovesse sottrarre al giudice amministrativo la
giurisdizione in materia di risarcimento del danno per lesione di interessi
legittimi, non si avrebbero soltanto due giudici per una controversia
fondamentalmente unitaria: si avrebbero due diverse valutazioni di essa da due
diversi punti di vista. Infatti, con la risarcibilità degli interessi legittimi
è progressivamente emersa una nuova correlazione tra gestione del pubblico
interesse e responsabilità, non riconducibile a schemi civilistici che
prescindano dalla valutazione funzionale del potere esercitato. In particolare,
si stenta a vedere come il giudice ordinario possa (con una vera mutatio
elenchi) condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno in forma
specifica senza con ciò interferire funzionalmente sull’esercizio del potere
amministrativo, effetto questo precluso alla radice dalla legge sul contenzioso
amministrativo e dalla legislazione susseguente che ha istituito,
correlativamente, la giurisdizione amministrativa. Spetta per sua natura e vocazione
al giudice amministrativo collocarsi nell’ottica e sull’asse dell’azione
amministrativa per correggerne l’angolazione secondo le indicazioni
conformatrici della sua sentenza. Di tale principio ha fatto applicazione
–appunto in tema di risarcimento del danno- questo TAR, ordinando, in
conseguenza dell’annullamento (e caducazione) di tutti gli atti di gara, il
rifacimento della procedura concorsuale e indicando tale modalità risarcitoria
in forma specifica quale rimedio principale per le lesioni subite (I^ bis,
sentenze n. 5527, 5528 e 7326/2003).
Non
è questo l’approccio, non è questa la soluzione più rispondente per tutti?
In
tale proiezione funzionalmente interattiva del giudizio amministrativo, più
avanti che in altre materie il giudice amministrativo si è spinto nel
contenzioso nei confronti delle Autorità amministrative indipendenti. E’ nota al riguardo la sentenza di questo
TAR (I^, 16.1.2002, n. 398) con la quale si è riconosciuto che l’Amministrazione
(nella specie l’Antitrust) possa e debba emendare il suo provvedimento, pur
dopo la conclusione del procedimento amministrativo, secondo le indicazioni
impartite dal giudice amministrativo; e che ciò porti all’estinzione del
processo per sopravvenuto difetto d’interesse del ricorrente.
L’irrogazione
di sanzioni in tale materia è la necessitata conseguenza delle valutazioni
espresse nel provvedimento che forma oggetto del giudizio amministrativo. E
infatti, con disposizione ch’era sembrata meramente dichiarativa, le legge 5
marzo 2001 n. 57 (art. 6) ha espressamente riconosciuto la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo per le sanzioni in materia assicurativa.
Inopinatamente, -e non erano ancora
passati due anni-, in diametrale controtendenza rispetto alle scelte
fondamentali fatte con la legge 205, un intervento del legislatore delegato
(art. 1 del d. lgs. 17.1.2003 n. 5) ha fatto macchina indietro, stabilendo che
il contenzioso sulle sanzioni pecuniarie previste dal testo unico delle legge
bancarie sia devoluto al giudice ordinario, scindendolo così da “tutte le
controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla
vigilanza sul credito” (art. 33 del d. lgs. n. 80 del 31.3.1998, come
sostituito dall’art. 7 della legge n. 205), rientranti nella giurisdizione,
anche esclusiva, del giudice amministrativo. Si riapre così quella
divaricazione che il legislatore aveva da poco finalmente ricomposto e risorge
con essa la possibilità di valutazioni incomplete, divergenti e contrastanti,
tanto più che tra esse non c’è pregiudizialità. Oltre tutto il giudice
amministrativo –che la dottrina, dopo la concentrazione di giurisdizioni, ha
definito giudice naturale dell’interesse pubblico nell’economia- è di
straordinaria prontezza nella definizione dei giudizi concernenti le Autorità
indipendenti (tra cui va annoverata la Banca d’Italia), come di tutti quelli
cui l’art. 23 bis della legge 205 attribuisce la precedenza. Una velocità prima
non conosciuta dalla giustizia, ordinaria e amministrativa, né di questo Paese
né –ch’io sappia- di altri Stati. Difficile capire quindi le ragioni di questo
passo fuori del quadro.
Un
passo verso l’integrazione della giurisdizione è stato mosso invece dalla
Cassazione a Sezioni Unite (15-10-2003 n. 15403), che, riorientando il proprio
precedente indirizzo, ha assegnato al giudice amministrativo la giurisdizione
per le controversie procedurali relative alle selezioni interne (per
promozioni, non solo per assunzioni), assimilandole così a quelle sui pubblici
concorsi. Questo TAR aveva sempre declinato la giurisdizione in materia, salvo
in un caso in cui l’aveva invece ritenuta perché la selezione era aperta anche
a personale appartenente ad altre Amministrazioni e non era sembrata quindi
identificabile in toto con un concorso interno (I^, 7.2.2002, n. 874).
Indubbiamente
il giudice amministrativo ha maggiore e specializzata esperienza delle regole e
delle modalità tipiche dell’azione amministrativa e quindi di procedure
concorsuali e più in generale di procedure ad evidenza pubblica: lo conferma la
sua giurisprudenza dedicata a procedure di aggiudicazione, affidamento e
esecuzione di opere e servizi pubblici, anche se gestite da soggetti non
rientranti nella pubblica Amministrazione (organismi di diritto pubblico).
L’assimilazione delle selezioni interne a quelle concorsuali risponde quindi a
criteri di razionalizzazione. Il rischio, tuttavia, è che accentuandosi la
vocazione specialistica del giudice amministrativo per la fase procedurale,
esso finisca poi per venire estraniato dagli sviluppi successivi, come avviene
già per il pubblico impiego per la fase successiva all’approvazione della
graduatoria, per gli appalti una volta stipulato il contratto; in particolare,
per le opere infrastrutturali, la legge precisa che la sospensione o l’annullamento
giurisdizionale dell’aggiudicazione non determina la risoluzione del contratto
già stipulato (cfr. art. 2, co. 2, d. lgs. n. 190/2002).
A
chi temesse un’attenuata tutela dei privati da una giurisdizione ultra
limina del giudice amministrativo, potrebbe farsi notare che, mentre il
giudice dei diritti soggettivi ha per decenni e fino a ieri ritenuto che
l’impresa che pure avesse contestato con successo l’illegittimità subìta in una
gara pubblica non potesse chiedere l’invalidazione del contratto nel frattempo
concluso con l’Amministrazione dall’illegittima aggiudicataria (contratto che
si diceva essere annullabile solo ad iniziativa della parte pubblica), sono
bastati un paio d’anni di giurisdizione del giudice degli interessi per far
profilare soluzioni diverse, che saldano la scissione tra momento pubblicistico
(la gara) e la gestione negoziale iure communi.
Il procedimento amministrativo -affermava Feliciano Benvenuti- «è la forma della funzione amministrativa»; e Aldo Sandulli ha scritto in proposito pagine che appartengono alla storia del diritto amministrativo. Ma il giudice amministrativo non può limitarsi a garantire il rispetto delle regole del gioco né a fare il regolatore del traffico. Il procedimento è garanzia ed è partecipazione; ma un’esasperata procedimentalizzazione può isterilire l’operatività amministrativa in un rito fine a se stesso. Parallelamente il giudizio di valore sull’esercizio del potere amministrativo –ch’è quello che contraddistingue e giustifica la giurisdizione amministrativa- non è confinabile in una fase propedeutica, in un circuito esterno avulso dall’ulteriore sviluppo teleologico della linea d’azione perseguita. No, il giudizio amministrativo è tendenzialmente rivolto al vivo dell’azione amministrativa, in concomitanza prima tendenziale e poi effettuale e immanente (in sede di esecuzione delle ordinanze cautelari e delle sentenze non definitive, in prima e seconda battuta; in sede di giudizio di ottemperanza, al postutto) con lo svolgimento in atto dell’azione amministrativa e col correlativo assetto d’interessi da essa determinato, sul quale è predisposto ad interferire progressivamente.
Forse
è ispirata dalla preoccupazione per questo rischio la decisione del Consiglio
di Stato (V^ Sezione, 14.7.2003 n. 4167) che, annullando una sentenza di questo
TAR (Sez. II^, 28.1.2003 n. 506), ha proiettato ultrattivamente la funzione
garantistica cui obbedisce il procedimento ad evidenza pubblica sull’effettivo,
conseguente perseguimento dell’interesse pubblico, a procedimento propedeutico
esaurito: mi riferisco alla cessione della centrale del latte di Roma. La
controversia verteva sulla validità di una transazione con la quale erano state
modificate talune rilevanti condizioni dell’aggiudicazione trasfuse nel
contratto e, correlativamente, sull’illiceità dell’omesso esercizio da parte
dell’Amministrazione dei poteri assegnatile da una clausola risolutiva espressa
che avrebbe dovuto garantire la stabilità del contratto in cui era sboccata la
procedura di affidamento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che sussista al
riguardo la giurisdizione del giudice amministrativo, declinata dal TAR.
Ecco,
proprio in materia di privatizzazione un insigne studioso ha accusato i TAR (rectius:
il giudice amministrativo; ma a volte si parla a nuora perché suocera intenda)
di voler continuare a tenere le società privatizzate sotto principi
riconducibili a un regime pubblicistico.
Beh,
se tener presenti principi pubblicistici comporta che un ricercatore per
ottenere un computer debba sottostare a un’estenuante trafila burocratica, più
e prima ce n’affranchiamo e meglio è. E
questo non solo nelle società privatizzate, anche all’interno dello stesso
apparato tradizionale della pubblica Amministrazione. Si proclama (e
l’obiettivo è ormai fissato dalla legge: l. n. 241/1990) che la pubblica
Amministrazione, nello svolgimento delle sue funzioni e nell’erogazione dei
suoi servizi, deve informarsi a criteri di semplificazione, snellezza,
rapidità, economicità (imprenditorialità, insomma) e poi ai dirigenti-manager
non si lascia alcun potere nella provvista di uomini e, quanto alla provvista
di mezzi, si nega loro addirittura l’autonomia d’iniziativa che il diritto
vivente riconosce a un ragazzino di 14 anni: sì, con la centralizzazione degli
acquisti e delle provviste, persino per l’acquisto di una scrivania o di una
lampada occorre passare attraverso procedure macchinose.
Non
era a questo che pensavano Benvenuti e Sandulli. E non è a questo che mira la
nostra giurisprudenza: quello cui è attaccata, quello che pretende è che la
pubblica Amministrazione, in qualsiasi forma e in qualsiasi regime giuridico
agisca, non prescinda dalla considerazione dell’interesse pubblico. L’assunto
poteva apparire scontato fino a qualche tempo addietro. Ma oggi viene posto radicalmente
in discussione. Si parte dalla giusta osservazione che ormai l’interesse
pubblico presenta tante facce quante sono le angolazioni sotto le quali lo si
guarda. La molteplicità e la sovrapposizione di competenze, l’instabilità delle
organizzazioni ad esse preposte, lo strabismo degli obiettivi perseguiti,
rendono difficile, complessa, composita l’individuazione di un interesse
pubblico che innanzitutto sia comune alle pubbliche Amministrazioni che lo
perseguono. Se poi si tiene conto che tale polimorfico (plurimo, incoerente e a
volte conflittuale) interesse pubblico deve coniugarsi, nell’azione
amministrativa, con l’interesse privato in combinazione col quale deve
determinare il giusto assetto d’interessi, la difficoltà si accresce
ulteriormente.
All’esatta
rilevazione della perdita di riferimento unico allo Stato, dell’eclissi del
Governo e dell’erosione della supremazia della pubblica Amministrazione la
dottrina contrappone un’irruzione sul campo degli organismi sociali in genere e
sindacali in specie che, per la verità, è difficile riconoscere come i nuovi
portatori per antonomasia di interessi superindividuali. La nostra società
attraversa una crisi di valori aggreganti e di riferimenti decisionali: dallo
Stato fino alla famiglia. Ed è evidente il primato dell’economia –ieri
l’industria di base, oggi l’economia consumistica- sulla politica. Ma da qui a
concludere che i soli modi di rapportarsi con gli altri e con l’insieme siano
la produzione, il consumo, le rivendicazioni salariali e la comunicazione
televisiva ci corre parecchio. Le società moderne più sviluppate economicamente
stanno diventando sempre più individualistiche; ma è un’illusione che basti far
osservare le regole della libera concorrenza per assicurare alla collettività
il massimo di benessere comune conseguibile e che alla pubblica Amministrazione
possano relegarsi soltanto compiti di mantenimento dell’ordine e di repressione
della devianza. Dallo Stato totalizzante (e, in sciagurati modelli,
totalitario) si tenderebbe a passare a una società senza legami. L’oscillazione
del pendolo, purtroppo, va sempre da un estremo all’altro. Se fosse davvero
questa la realtà sociale che abbiamo di fronte potremmo considerare un
precursore (un Giovanni Battista dei nostri tempi dissacrati) quell’avvocato
che negli anni settanta, quand’ero al Consiglio di giustizia amministrativa
della Sicilia, disse, in replica all’avvocato dello Stato: «Presidente, ma noi non neghiamo che l’interesse
pubblico debba essere anch’esso tutelato; certo che va tutelato, nella misura
in cui è sussumibile sotto l’interesse privato!».
Che
lo svolgimento dei pubblici servizi debba avvenire con strumenti giuridici di
diritto comune è ormai convincimento operativamente acquisito (l’economicità è un po’ più difficile da realizzare …);
e che anche lo svolgimento delle pubbliche funzioni debba essere sempre meno
legato a schemi formali si può convenire. In particolare da condividere era
l’affermazione dell’irrilevanza dei vizi puramente formali, che rigenerava la
distinzione tra irregolarità vizianti e non, elaborata in epoca risalente dalla
giurisprudenza pretoria del Consiglio di Stato. Ma andava troppo in là il
disegno di legge A.C. 3890 prevedendo come naturale, normalizzante, per la
pubblica Amministrazione l’uso di strumenti privatistici nell’azione
amministrativa. Il disegno di legge A.S. 1281-B, che ha rimpiazzato il
precedente, ha modificato tale impostazione secondo una visione più pragmatica
(e anzi forse troppo poco innovativa).
La tematica, probabilmente, va rimessa
a fuoco. Se un soggetto non persegue un interesse superiore non c’è ragione di
attribuirgli poteri sovraordinati. Ma non può perseguirsi efficacemente un
interesse superiore soltanto con strumenti paritetici. Quale che ne sia il
modello –anche il più liberale, che certo non ci dispiace- non può esistere
società senza un interesse comune; e questo interesse, nelle società evolute e
organizzate, prende il nome d’interesse pubblico. Un interesse che si colloca a
un livello di valore diverso da quello
sul quale si dispiegano gli egoismi dei singoli (provvidi o improvvidi
che siano: una volta si diceva che l’assolutismo era illuminato; ora si dice
che è l’individualismo ad esserlo). Comunque sia -a nostro sommesso ma convinto
modo di vedere- l’interesse pubblico è l’ago della bussola, la stella polare
cui deve guardare la pubblica Amministrazione anche quando nel perseguimento
dei suoi obiettivi utilizza norme di diritto privato.
Un’altra
importante innovazione della legge 205 ha trovato immediata e coerente applicazione
in questo Tribunale amministrativo, ad opera tanto degli avvocati che dei
collegi giudicanti: quella, rispondente a una visione quanto più possibile
concentrata e concludente della controversia, che stabilisce che «tutti i provvedimenti adottati in pendenza del
ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso, sono
impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti» (art. 1, che sostituisce il primo comma dell’art.
21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034).
E’
il principio del simultaneus processus. Da esso possono trarsi alcuni
corollari, sui quali si discute.
Il
primo è che può ammettersi l’impugnazione di un atto lesivo anche quando il
procedimento non sia stato ancora completato. Cospicuo esempio di tale ipotesi
è offerto dalle delibere del Consiglio superiore della magistratura, delle
quali questo TAR ha, da tempi risalenti, ammesso l’immediata impugnazione,
sebbene non fosse stato ancora emanato il pedissequo decreto del Ministro della
giustizia. Malgrado una prolungata resistenza dell’Avvocatura dello Stato,
questa interpretazione va consolidandosi; e la recente sentenza n. 380 del 18/30 dicembre 2003 della Corte
Costituzionale -che colloca il baricentro decisionale nella deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura-
dimostra che avevamo visto giusto.
Tale
notazione potrebbe avere un risvolto, e cioè che adesso sia meno giustificabile
l’opinione che consentiva il differimento dell’impugnazione dell’atto lesivo
fino al momento in cui se ne fosse conosciuta appieno la portata e/o la
motivazione. Infatti la reazione immediata ben può essere integrata, melius
re cognita, da motivi aggiunti.
Un
altro corollario è che deve ormai ammettersi (e pretendersi) l’integrazione in
progress del contraddittorio, non potendosi tenere fuori dal giudizio i
soggetti potenzialmente pregiudicati
dalla sentenza solo perchè la loro posizione (col correlato interesse) si è
definita e radicata in un momento successivo alla proposizione del ricorso. In
questo senso si è pronunciato questo TAR (I^, 18.7.2003 n. 6359; n. 340/2004,
ch’è stata pubblicata il 16 gennaio 2004, ma decisa nel novembre 2003; per
l’ammissibilità dei motivi aggiunti anche quando essi estendono il novero delle
parti necessarie del giudizio: Cons. St., V, 21.11.2003 n. 1879).
Ma il principio affermato nell’art. 1 della legge
205 sottende un principio più profondo, un principio che caratterizza il
sistema della giustizia amministrativa: vale a dire che tale sistema funziona
adeguatamente solo se il giudizio amministrativo è concomitante allo
svolgimento in atto dell’azione amministrativa e interagisce con essa. Sua
primaria funzione, infatti, è di orientarla, correggendola in quanto occorra. E
orientamento e correzione sono tanto più efficaci quanto più tempestivi: è questa
l’effettività del sistema della giustizia amministrativa, il quale solo
così giustifica la ragione per cui è stato istituito, con una missione differenziata
rispetto a quella del giudice ordinario. Si tratta di una differenza
qualitativa, categoriale, riconosciuta a livello costituzionale, con riflessi
sullo stesso principio della separazione dei poteri.
Da
tale principio, come ricordato, questo TAR ha dedotto la conseguenza più mirata
con la richiamata sentenza 398/2002. Ma
fin dal 1996 aveva ritenuto di poter imporre all’Amministrazione, in sede
cautelare, un criterio operativo cui attenersi nell’ulteriore svolgimento della
sua azione (futuri trasferimenti in applicazione scorrente della graduatoria,
contestata ma non annullata e nemmeno sospesa, per non sconvolgere situazioni
che in sede cautelare si era ritenuto opportuno non rimuovere (TAR Lazio, I^,
ordinanza n. 3171/96).
Non
c’è settimana, poi, che da quel principio non si traggano applicazioni in tema
di verificazioni. Aspiranti dichiarati fisicamente inidonei alla visita
d’arruolamento o di reclutamento impugnano quel giudizio tecnico. Il TAR
dispone una verificazione (in genere presso una diversa Amministrazione) o una
consulenza tecnica: se, all’esito, l’aspirante viene riconosciuto idoneo, il
ricorso viene accolto; o, se l’Amministrazione abbia già provveduto in
conformità, viene dichiarata la cessazione della materia del contendere (ma il
vario modo d’interferenza della pronuncia giurisdizionale con la riedizione del
potere amministrativo può anche portare alla dichiarazione del sopravvenuto
difetto d’interesse).
Tutto
questo quasi sempre avviene in sede cautelare, con istruttorie che s’innestano
in quella fase.
Non
dissimile è quanto si verifica in sede d’impugnazione di prove abilitanti o
concorsuali (esami per avvocato, concorsi per notaio o per uditore
giudiziario). In questi casi il giudice amministrativo, se accoglie l’istanza
cautelare, adotta un provvedimento propulsivo ordinando alla stessa Commissione
esaminatrice (in diversa composizione e con accorgimenti idonei a salvaguardare
l’anonimato) di riesaminare le prove del ricorrente. L’esito, a prima vista,
può apparire singolare perché è lo stesso sia che il candidato venga ammesso
agli orali sia nell’ipotesi opposta: il sopravvenuto difetto d’interesse. Nel
primo caso perché, attraverso una nuova valutazione dell’Amministrazione, il
ricorrente ha conseguito il risultato cui praticamente tendeva; nel secondo
perché c’è una nuova valutazione sfavorevole che sostituisce la prima, non potendo
essere considerata meramente confermativa. Ma anche per l’Amministrazione deve
ritenersi che normalmente sia venuto meno l’interesse alla prosecuzione del
processo. Chiaramente, non basta che venga proposto ricorso perché sia disposta
la verificazione/ricorrezione: occorre che siano addotti elementi e/o argomenti
che facciano dubitare seriamente della legittimità dell’operato
dell’Amministrazione. Ma una volta che la rivalutazione sia stata effettuata,
la vicenda processuale non può non tener conto di tale evoluzione della vicenda
sostanziale.
La
pronuncia prima ricordata (la n. 398/02) è stata accolta piuttosto bene in
dottrina ed è stata sostanzialmente confermata in appello (Cons. St., VI^, 25.2.03 n. 1054). L’esito processuale conseguente alle verificazioni
e alle ricorrezioni viene invece risolutamente contestato.
Si fa rilevare che l’ordinanza cautelare non può portare a un
esito del ricorso diverso da quello determinabile con la sentenza: o le censure
sono fondate e allora il ricorso va accolto o non lo sono e allora va respinto.
La ricorrezione dei compiti sarebbe un’attività svolta dall’Amministrazione non
spontaneamente bensì in doverosa esecuzione di un’ordinanza. E’ questo il
punto: nelle nostre pronunzie abbiamo ritenuto che anche un’attività
amministrativa indotta da un’ordinanza propulsiva possa interagire col processo
in corso se ha portato a una valutazione non spontanea sì ma tuttavia autonoma,
non essendo stata la rivalutazione predeterminata dal giudice nei suoi
contenuti e nel suo esito. Le censure deducibili col ricorso sono in effetti
solo sintomatiche e strumentali. Il giudice amministrativo non può ricorreggere
il compito (come in sostanza vorrebbe il ricorrente) ma può farlo correggere
nuovamente dall’Amministrazione (o da un consulente tecnico). E una volta che
la ricorrezione abbia dato esito positivo la verificazione (perché di questo si
tratta) non varrebbe nulla? Perché dunque sarebbe stata disposta? D’altronde
non si vuole che il giudice amministrativo sia sempre più attento al fatto? E
la consulenza tecnica d’ufficio non mira forse a superare la barriera che
impediva di ficcare lo sguardo nella discrezionalità tecnica? Nel nostro caso,
addirittura, ex ore tuo existimo!
Certo, se questa opinione è giusta
bisogna conseguentemente ammettere che il gioco processuale e l’interazione tra
le pronunzie interinali del giudice e l’azione amministrativa possono portare
anche a esiti diversi da quelli che –senza quell’interazione- sarebbero
conseguiti dalla sentenza definitiva. Che è quanto qui si voleva porre in
rilievo. Il salto non è piccolo ma ostacoli normativi e concettuali ben
maggiori (addirittura di livello costituzionale: il principio della separazione
dei poteri) sono stati affrontati e superati dalla giurisprudenza del Consiglio
di Stato quando ha introdotto e sviluppato in tutte le sue potenzialità il
giudizio di ottemperanza al giudicato.
Del resto è naturale che il primo a sperimentare
le potenzialità insite nelle innovazioni legislative (e la legge 205 ne arreca
tante) sia il giudice d’avamposto. Nel nostro caso, peraltro, la giurisprudenza
di questo TAR trova un forte aggancio nella pronuncia dell’Adunanza plenaria
del Consiglio di Stato (27.2.2003 n. 3). Il dibattito comunque è aperto;
attendiamo una pronunzia ex professo del giudice sovraordinato e
uniformatore.
Ma
tutti gli interessi che danno titolo a partecipare al procedimento
amministrativo sono ammessi alla connessa tutela giurisdizionale? No.
L’ampiezza della partecipazione al procedimento dinanzi alle Autorità
amministrative indipendenti (ad es. in materia di pubblicità ingannevole) non
trova un parallelo nella legittimazione processuale. Benché bypassato da
molteplici eccezioni (comitati o associazioni costituiti e adeguatamente
strutturati a tutela di interessi generalizzanti), in fondo lo
sbarramento eretto dalla sentenza sul chiunque della V^ Sezione del
Consiglio di Stato (9.6.1970 n. 532)
contro la proliferazione di azioni popolari regge ancora. E si
può capire: se non ci fosse un argine, la giustizia amministrativa verrebbe
sommersa dall’assalto degli interessi meno qualificati a scapito di quelli più
direttamente meritevoli di tutela. Tuttavia, quando il denunciante è anche
titolare di un interesse che risente direttamente un pregiudizio dal provvedimento,
la questione si pone con particolare rilievo. Sulla scia di certi orientamenti
comunitari la risposta di questo TAR è stata negativa (I^, 5.5.2003 n. 3861)
anche nei confronti di un’impresa che contestava una concentrazione d’imprese
sue concorrenti, autorizzata dall’Antitrust. La questione è ora all’esame del
Consiglio di Stato.
Due
rilevanti questioni questo Tribunale amministrativo aveva sollevato,
sottoponendole, rispettivamente, alla Corte costituzionale e alla Corte di
giustizia della Comunità europea, ai
sensi dell’art. 234 del Trattato (III^, ordinanza 8.2.2003, n. 803; e I^,
ordinanza 4.4.2001, n. 2919).
La
Corte costituzionale (con sentenza 24/29 settembre 2003, n. 301) ha ritenuto
sostanzialmente fondati i dubbi di costituzionalità prospettatile dal TAR
riguardo alla normativa di legge sulle Fondazioni bancarie, dichiarando
l’illegittimità costituzionale di alcune norme e dando ad altre
un’interpretazione tale da conformarle alle norme e ai principi costituzionali.
La
Corte di giustizia, con sentenza dello
stesso mese (9 settembre 2003 -proc. C-198/01), ha affermato, in materia
di libertà di concorrenza, che l’obbligo di disapplicare una normativa
nazionale in contrasto con il diritto comunitario incombe non solo al giudice
nazionale, ma anche a tutti gli organi dello Stato, comprese le Autorità
amministrative indipendenti (nella specie l’Antitrust): un principio, questo,
gravido di sviluppi nel nostro ordinamento.
Risale
invece al 2001 la pronuncia della Corte di giustizia (n. 285/2001) che ha
affermato che il procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte nelle
gare d’appalto debba obbligatoriamente svolgersi in contraddittorio. A tale
criterio si è uniformemente attenuta la giurisprudenza di questo Tribunale (tra
le tante: I^ bis, sent. 2599/03).
Anche nel 2002 il tasso di litigiosità
massimo è stato registrato nel Lazio: 0,30% (nel 2001 era stato dello 0,32%).
Come numero di ricorsi proposti, però, la Campania è passata in testa: 16.451.
La Campania è pure la Regione che ha il
più forte arretrato: 213.397 ricorsi nel 2002.
Quanto alla distribuzione per materia
dei ricorsi presso questo TAR, il pubblico impiego è al primo posto con 4.677
ricorsi: seguono la Campania con 1.746
ricorsi e la Puglia con 1.481. Tanto per dare la misura del divario, in
Piemonte i ricorsi in materia sono stati 146, in Lombardia 329, in Abruzzo 180,
in Basilicata 46 (dati 2002).
In questa materia questo TAR (Sezione
III^ bis) è stato fortemente impegnato, anche nel 2003, dalle controversie
relative all’attuazione del regime delle graduatorie permanenti per
l’immissione in ruolo dei docenti abilitati. In proposito il legislatore è
intervenuto (con la legge n. 333/2001) a rimodulare il sistema, semplificandolo
secondo le indicazioni delle nostre sentenze. Ma è poi sopravvenuto il
regolamento per la formazione e l’integrazione delle graduatorie permanenti per
l’anno scolastico 2003/2004 (d.m. n. 40 del marzo 2003). Mentre le
sentenze del luglio e dell’agosto 2002
(confermate dal Consiglio di Stato) avevano indicato i limiti legislativi
all’assegnazione di punteggi aggiuntivi per le abilitazioni presso le S.S.I.S.,
le sentenze del luglio 2003 hanno in parallelo negato la legittimità di
analoghi, ancorché più ridotti, punteggi aggiuntivi attribuiti ai docenti abilitati
per canali diversi dalle S.S.I.S. (cosiddetti «precari
storici»).
Fuori del pubblico impiego, ma in area
adiacente, si collocano le controversie relative alla nomina dei vertici degli
enti pubblici e al loro commissariamento. Al riguardo è stata affermata la
giurisdizione di questo TAR ed è stata ritenuta l’illegittimità del
commissariamento del CNR e della revoca e sostituzione del commissario
straordinario dell’Istituto
sperimentale per l’olivicoltura, ridimensionando l’applicazione del c.d. spoil-system (III^
ter, 6.3.2003 n. 1778; II^ ter, 8.4.2003 n. 3276).
Subito dopo il pubblico impiego viene,
da noi, l’edilizia ed urbanistica (3.334 ricorsi) e poi l’attività varia della
pubblica Amministrazione (2.394 ricorsi), comprensiva delle Autorità amministrative
indipendenti: il relativo contenzioso costituisce una peculiarità di questo
Tribunale.
Nel campo delle Authorities ha
subito un forte incremento il contenzioso nei confronti dell’Autorità di
vigilanza sui lavori pubblici, investendo anche la questione dell’estensione
dei poteri dell’Autorità nei confronti delle società (c.d. S.O.A) deputate a
rilasciare le attestazioni alle imprese ai fini della partecipazione alle gare
(III^, n. 1355/2003; n. 1868/2003; n. 2988/2003; n. 7052/2003).
In materia elettorale è stato
affermato (Sez. I^ ter, 16.5.2003 n. 4264) che, per lo scioglimento del
Consiglio comunale per dimissioni della metà più uno dei suoi componenti, è
necessario, affinché si verifichi l’effetto dissolutorio, che le manifestazioni
di volontà siano univoche e contemporanee (o almeno contemporaneamente
presentate).
Elevato rimane il numero di ricorsi
per l’esecuzione o l’ottemperanza al giudicato proposti nei confronti delle
Aziende unità sanitarie locali sulla base di sentenze di questo stesso TAR o
del giudice ordinario. Le pretese dei creditori sembrano quindi trovare più
rapida ed agevole soluzione attraverso il duttile strumento del commissario ad
actus anziché mediante la procedura
esecutiva del codice di procedura
civile.
Frequente, in materia, è anche il ricorso al decreto ingiuntivo del giudice amministrativo, che dà luogo all’esaurimento del processo in tempi rapidissimi e avverso il quale nell’80% dei casi non viene proposta opposizione.
Un nuovo forte impatto ha avuto l’anno
scorso l’annosa questione delle «quote-latte». Al riguardo un folto gruppo di ricorsi ha avuto
sollecita definizione attraverso l’adozione d’ufficio, in luogo della misura
cautelare, di sentenze immediate ai sensi del comma 10 dell’art. 21 della legge
1034.
Nell’estate scorsa questo Tribunale è
stato investito dalla «questione
calcio», che aveva suscitato grande scalpore in seguito
alle misure cautelari adottate da alcuni TAR. Con decreto legge 19.8.2003 n.
220 (poi convertito, con modificazioni, nella legge 17.10.2003 n. 280) la
competenza in materia è stata attribuita in via esclusiva al TAR di
Roma.
Si tratta di un ulteriore
riconoscimento ex lege della competenza giurisdizionale di questo TAR
dopo quello sui provvedimenti riguardanti i magistrati (art. 4 della legge
12.4.1990 n. 74, che ha sostituito un comma dell’art. 17 della legge 24.3.1958
n. 195), quello per le controversie relative agli atti dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, quello concernente il contenzioso nei
confronti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nei confronti di
quest’ultima Autorità la competenza del TAR di Roma è dichiarata dalla legge
inderogabile, così come adesso stabilisce, per il calcio, la legge n. 280 del
2003: ma per il calcio la legge precisa espressamente che l’inderogabilità vale
anche per le misure cautelari.
La questione è stata affrontata immediatamente con provvedimenti monocratici (adottati, peraltro, assicurando il contraddittorio) e in sede collegiale, con convocazione anche, a tal fine, di una sessione speciale della camera di consiglio feriale. Successivamente, nel corso dell’udienza di merito prontamente fissata, tutti i ricorrenti (ad eccezione del Cosenza Calcio) hanno rinunciato ai ricorsi. Ne è risultata così confermata la rilevanza della fase cautelare ai fini della soluzione o del componimento delle controversie, e l’importanza di avere in settori particolarmente sensibili una giurisprudenza dedicata ed uniforme già nel primo grado (che nella grande maggioranza dei casi resta l’unico).
La percentuale di accoglimento dei ricorsi è stata nel TAR del Lazio (nel 2002) del 54,06%: perfettamente in linea con la media nazionale, ch’è stata del 54,86%. Le punte estreme, in tale quadro, sono rappresentate dalla Campania col 68,14 % di accoglimenti, e dal TAR di Trento con solo il 27,42%.
E’
il momento di tirare le somme.
L’interrogativo
in cui sfocia tutta questa esposizione è: la giustizia amministrativa
funziona? E’ questo, in definitiva, che interessa a tutti, addetti ai
lavori e non.
Vediamo
assieme alcune cifre.
Nel 2002 complessivamente sono stati
proposti dinanzi ai Tribunali amministrativi 73.811 ricorsi e ne sono stati
definiti 97.951.
Il
numero dei ricorsi complessivamente pendenti in primo grado è sceso da 905.444
a 881.304.
Il numero dei ricorsi pendenti dinanzi
al TAR del Lazio (compresa la Sezione staccata di Latina), è passato da 185.205
nel 2001 a 184.817 nel 2002 (con un decremento dello 0,21%). Tale trend
è stato confermato nel 2003 con un’ulteriore diminuzione a 183.966 ricorsi
(-0,46%).
I ricorsi definiti nel 2002 dal TAR
del Lazio sono stati 15.933; quelli proposti 15.545.
Nel TAR di Roma i ricorsi pendenti nel
2001 erano 173.307; nel 2002 173.114 (con decremento dello 0,12%); nel 2003
172.115 (con un ulteriore decremento dello 0,58%).
Quelli definiti sono stati:
11.935, a fronte di 15.516 proposti,
nel 2001;
14.269, rispetto a 14.076 proposti,
nel 2002;
14.628, a fronte di 13.629 proposti,
nel 2003.
Queste
cifre si avvalorano se si fa il confronto col passato. Così, ad esempio, nel
1995 sono stati introitati dal TAR del Lazio 17.678 ricorsi e ne sono stati
definiti 2.522.
L’analisi
di questi dati offre il destro a qualche commento.
Nel
2002, su 97.951 pronunzie definitorie in
primo grado, solo 38.416 sono state emesse con sentenze sul merito.
Corrispondentemente in questo TAR le
sentenze, nel 2003, sono state 7.728; i decreti decisori 6.499.
Vengono
utilizzati, evidentemente, gli strumenti decisori monocratici opportunamente
previsti dalla 205 per i casi di rinuncia al ricorso, sopravvenuta carenza
d’interesse e cessata materia del contendere. Ma soprattutto viene dichiarata
con decreto l’estinzione del processo per perenzione ultradecennale, l’istituto
provvidamente introdotto dall’art. 9 della 205, ch’è valso a rivelare quanta
parte dell’arretrato sia puramente figurativa, se non fittizia.
L’abbattimento
di questa pendenza che tanto nuoce alla buona considerazione della giustizia
sarebbe stato più forte se avessimo potuto disporre di un maggior numero di
funzionari amministrativi, paragonabile almeno a quello di cui dispone la
magistratura ordinaria (3 a 1 rispetto ai magistrati), se non a quello della
Corte dei Conti (5 a 1); da noi sono 1,9 a 1.
Sarò
sincero fino alla sconvenienza: non è che tutti lavorino e rendano al 100%; ma
non c’è organizzazione in cui questo avvenga e possa avvenire. Abbiamo comunque
fatto di tutto per incentivare il personale nei limiti delle nostre
attribuzioni: in particolare sono stati fatti dei progetti finalizzati allo
smaltimento dell’arretrato. Abbiamo persino estrema difficoltà nel reperire un
segretario e un collaboratore per la neoistituita Sezione I^ quater, la decima
di questo Tribunale.
Presumibilmente,
poi, il numero dei ricorsi abbandonati sarebbe stato più cospicuo senza la
legge Pinto (legge 24.3.2001 n. 89).
Se
la 205 è una buona legge, la legge Pinto è ispirata da intenzioni migliori: non
mira semplicemente all’eliminazione dell’arretrato ultradecennale, mira a far
decidere i ricorsi in tempi fisiologici.
Finché la giurisdizione in materia era esclusivamente della Corte
europea dei diritti dell’uomo, l’ingorgo era tale che le condanne per ritardata
giustizia arrivavano col contagocce. Ma da quando la giurisdizione è stata
decentrata alle Corti d’appello, le condanne fioccano come grandine: nulla
die sine damnatione, potremmo dire. Conformemente agli orientamenti
comunitari bastano potenzialmente due anni per far ritenere che la giustizia
sia stata ingiustificatamente ritardata; sicchè la tentazione di riscuotere
–quasi come una cedola- questo indennizzo (c.d. equa riparazione), per il
semplice decorso di un biennio, è forte e fa da deterrente all’abbandono di
ricorsi in effetti non coltivati. Una riprova si è avuta quando, avendo fissato
per l’udienza ricorsi molto vecchi, nove volte su dieci ci è stato chiesto dal
difensore del ricorrente di rinviarli per necessità di consultazioni col
cliente. Abbiamo allora aggiunto delle
udienze straordinarie con ruoli stralcio per verificare la persistenza di
un’effettiva volontà di pervenire alla definizione del giudizio. Il numero
delle manifestazioni di volontà al mantenimento in vita del processo è stato
sorprendentemente alto rispetto al passato e non corrispondente, poi, al
comportamento processuale susseguente quando il ricorso è venuto a decisione in
un’udienza ravvicinata.
Capisco che possa essere imbarazzante
riconoscerlo pubblicamente, ma sul campo a noi risulta questo: la legge Pinto
contrasta l’eliminazione dell’arretrato, inceppando il meccanismo predisposto
dalla 205, a conferma dei detti che «il
meglio è nemico del bene» e che «le strade scivolose sono lastricate di buone
intenzioni». Non solo: essa ha portato a un
incremento del contenzioso e, in alcuni casi limite, alla sua moltiplicazione
per un fattore 100: ci sono stati dei ricorsi collettivi proposti dinanzi a noi
uno acto, per centinaia e centinaia di ricorrenti, che hanno dato luogo
a tanti singoli ricorsi dinanzi alla Corte d’appello al fine, chiaramente, di
conseguire altrettanti indennizzi, come se si trattasse di ricorsi distinti.
Di fronte a una situazione del genere
non c’è moltiplicazione di sforzi che sovvenga.
Il fatto è che la legge 205 –come
osservava un collega- ha immesso il
motore di una Ferrari in un’utilitaria degli anni ’70. Sono state introdotte
norme fortemente acceleratrici del processo. Nelle materie dell’art. 23 bis
(della legge n. 1034 del 1971, inserito dall’art. 4 della 205) il processo
veramente si svolge quasi in tempo reale; per tutti i ricorsi ivi previsti, non
solo per quelli concernenti le Autorità amministrative indipendenti; in
particolare, per i ricorsi in materia di appalti per i quali, con la
collaborazione delle parti, si riesce a giungere a una decisione nel merito
entro due-tre mesi. Ma sono molteplici le disposizioni acceleratrici, specie in
caso di accoglimento, in primo grado o in appello, dell’istanza di sospensione
cautelare. Ad esse si aggiungono le norme di leggi speciali sopravvenienti
nelle materie più varie: così, per i programmi di protezione dei collaboratori
di giustizia, la legge (art. 10 della legge 13.2.2001 n. 45) limita a sei mesi
l’efficacia dell’ordinanza di sospensione, con obbligo di contestuale
fissazione dell’udienza di merito entro quattro mesi e con riduzione alla metà
di tutti i termini processuali. In attuazione della delega della legge «obiettivo» è stato
stabilito (dal d. lgs. n. 190/2002) un termine di appena 45 giorni dal deposito
del ricorso per la fissazione dell’udienza di merito. In materia di
associazioni di promozione sociale la legge (art. 10, co. 2, l. 7.12. 2000 n.
383) prevede pur essa un rito speciale con termini abbreviati.
Appare difficile comprendere la ratio
di alcuni di tali interventi; e soprattutto non sembra che il legislatore tenga
ben presente il quadro d’insieme e il saldo finale di tanti impulsi: quando
s’instradano troppi veicoli su una corsia preferenziale restano intasati
finanche gli autobus e le autoambulanze.
Sul piano nazionale s’è registrata nel
2002 una rilevante contrazione del numero delle ordinanze di sospensione (-48,33%)
che fa seguito all’ancor maggiore riduzione dell’anno precedente (-65,34%). Nel
nostro Tribunale, pur risentendosi del calo generale, la riduzione è stata
inferiore: ancora nel 2003 le ordinanze cautelari sono state 5.754 (6.517,
compreso il TAR di Latina): il numero più elevato tra tutti i TAR d’Italia,
superiore al quarto del totale delle ordinanze cautelari emesse in primo grado
e corrispondente a quasi il triplo di quelle emesse dal Consiglio di Stato. La
percentuale delle nostre ordinanze cautelari rispetto alle sentenze è di oltre
il 74 per cento. La proporzione nazionale (nell’anno 2002) delle ordinanze
cautelari rispetto alle decisioni sul merito è stata invece di 1 a 4.
Il perché di questa minore contrazione è difficile da individuare. Anche da noi si fa uso, tutte le volte in cui è possibile, delle sentenze semplificate, che sono il maggior deterrente contro un uso strumentale o avventato delle istanze cautelari. E si tende a devolvere al merito la decisione delle questioni malamente regolabili in sede cautelare. Forse dovremmo condannare più frequentemente alle spese. Ma si tratta non di rado di questioni piuttosto opinabili; inoltre nella maggior parte delle Sezioni c’è uno scarso grado di serialità nelle controversie.
Forse la ragione della persistenza di
un così elevato numero di domande di sospensione presso questo Tribunale sta
proprio nella sollecitudine con cui vengono decise (in genere entro quindici
giorni). Ma tale conclusione mal si concilia con la constatazione che presso di
noi è altresì elevato (probabilmente il più elevato d’Italia) il numero dei
decreti monocratici cautelari richiesti ed emessi interinalmente dai presidenti
delle Sezioni: 882. Qui, talora, sembrerebbe trapelare l’intendimento di
avvantaggiarsi di un contraddittorio ancora imperfetto o di porre riparo a
situazioni d’urgenza determinate dal ritardo con cui è stato proposto il
ricorso. Mentre ultroneo sarebbe lo scopo di ottenere una più sollecita
fissazione della camera di consiglio.
Dopo questa carrellata sulle cifre
possiamo tornare all’interrogativo di base: la giustizia amministrativa
funziona? E specificamente, come
funziona e che prospettive ci sono nel
TAR di Roma, del quale propriamente dobbiamo rendere conto?
Nonostante gli sforzi, e nonostante la
tendenza virtuosa a definire più ricorsi di quanti ne vengono proposti, la
diminuzione dell’arretrato è minima.
Ma di più non è umanamente possibile
fare.
Dal 1978 il numero dei magistrati
assegnati a questo TAR è rimasto lo stesso: intorno ai 50, toccando i 55 solo
nell’ultimo trimestre dell’anno scorso. Se fossero dieci volte tanto non
sarebbero troppi.
I magistrati sono in affanno, tanto
che l’anno scorso c’è stata una presa di posizione collettiva che ha indotto il
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (nelle riunioni del 10
ottobre e del 18 dicembre 2003), a dettare criteri che portano a una riduzione
del numero delle udienze mensili (anche se potranno essere fissate delle
udienze e delle camere di consiglio straordinarie).
Applicando poi ai magistrati in servizio presso questo TAR i criteri sui carichi di lavoro contestualmente deliberati dal Consiglio di presidenza, con assegnazione –beninteso- a ciascun magistrato del numero massimo consentito di ricorsi (e incrociando le dita), le sentenze quest’anno non potranno superare (e forse nemmeno raggiungere) il numero di 5000, dato l’esiguo numero di ricorsi identici, (salvo forzature consentite dalla superdisponibilità di qualche collega, che comunque, dovendoci attenere ai criteri fissati, non potranno costituire la regola).
È vero che all’estinzione dei giudizi concorrono in misura rilevante (da noi, nel 2003, per il 45,68%) i decreti decisori, ma il numero dei ricorsi abbandonati per perenzione diminuisce (presumibilmente per l’effetto frenante e di contrasto della legge Pinto).
Si colgono segni vari che destano
preoccupazione, come giustamente posto in risalto dall’Associazione dei
magistrati amministrativi. Cresce il numero dei magistrati amministrativi che
cessano spontaneamente dal servizio in anticipo sui limiti di età; ancor più
allarmante è la rinuncia ad entrare nei ruoli della magistratura amministrativa
da parte di alcuni dei vincitori dell’ultimo concorso per referendario, che
hanno preferito impieghi più remunerativi (attualmente anche la carriera presso
l’Avvocatura dello Stato è tale).
Per quanto riguarda specificamente
questo Tribunale, poi, era usuale che chiedessero il trasferimento a Roma
magistrati con una certa anzianità di servizio. Negli ultimi anni la richiesta
è invece venuta in assoluta prevalenza da giovani magistrati (primi referendari
e referendari). Anche questo è un indizio della gravosità dell’impegno presso
questo TAR. Tuttavia in prospettiva l’inconveniente potrà tradursi in vantaggio
per la più lunga permanenza presso di noi dei nuovi venuti: e bisogna dire che
i concorsi di accesso continuano a selezionare ottimi elementi; l’esperienza si
matura sul campo.
Ho lasciato per ultima una notazione
positiva: il sistema informativo della giustizia amministrativa –del quale è
parte integrante quello di questo Tribunale amministrativo- funziona. Possiamo
dirlo –credo- senza riserve. Alla pubblicazione delle sentenze e delle
ordinanze segue immediatamente (entro 24 ore) il loro inserimento nella rete informativa,
sito web della giustizia amministrativa
(www.giustizia-amministrativa.it), dal quale gli avvocati (ma anche i diretti
interessati), possono scaricarne il testo già dal giorno successivo alla
pubblicazione. Lo stesso avviene per i calendari e i ruoli d’udienza. Un grande
passo avanti verso la trasparenza, la pubblicità e la fruibilità del servizio
giustizia; a costo zero, preciso.
Il nostro sistema informativo suscita interesse in altri Stati; e sono venute presso di noi delegazioni, anche di Paesi transoceanici, a informarsi a fondo sul suo funzionamento. Il nostro TAR è, inoltre, inserito nel progetto sperimentale denominato «udienza in tempo reale», che consentirà, a regime, agli avvocati di seguire direttamente dai propri studi l’andamento delle chiamate delle cause nell’udienza.
Risollevato un po’ da questo piccolo
colpo d’ala vorrei provare a dare finalmente la risposta inseguita.
La nostra risposta è sì, il sistema
della giustizia amministrativa funziona; ancora e malgrado tutto.
Che c’è in questo tutto ? C’è
l’arretrato, innanzi tutto. C’è la carenza degli organici dei magistrati e del
personale amministrativo. Ci sono le precedenze che sgomitano in forza
dell’art. 23 bis della 205 e delle varie leggine. E c’è la legge Pinto, col suo
effetto paradosso.
L’«ancòra»,
ch’è l’altra riserva, sottolinea la precarietà della
situazione. E ho detto tutto.
Ecco vi ho fatto la mia esposizione. È
stata un’esposizione monodica (spero non anche monocorde), perché tale è una
relazione. E noi abbiamo voluto restare aderenti alla tradizionale impostazione
della cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario, che si basa, appunto, su una
responsabilizzata relazione.
Ma non pensiamo certamente che questo
significativo appuntamento debba esaurirsi nell’ascolto di una sola voce.
Diceva Gandhi che «quella che può sembrare verità ad uno, non infrequentemente è errore per l’altro. Ma
questo di solito, non turba chi la cerca ». E per chi non si vergogna di citare
tutt’oggi i greci («ogni grande pensiero è stato espresso per la prima volta in
lingua greca» ha scritto M. Yourcenar) può ricordarsi che Socrate e Platone ci
hanno insegnato che «la verità» (verità
relativa, s’intende) «emerge dal confronto». Dal
confronto, dal dialogo, dal contraddittorio, cui la nostra professione ci fa
assistere ogni giorno, con tanto profitto, in queste aule.
Lo stesso metodo vogliamo seguire
nell’esame delle questioni che così direttamente toccano noi e gli utenti del servizio
giustizia. Noi siamo in trincea: può darsi che il nostro sguardo corra
troppo terra-terra.
Mantenendo il carattere suo proprio, questa cerimonia si conclude qui; ma alle 14 farà seguito una tavola rotonda sulla situazione attuale della giustizia amministrativa, con un dibattito cui siete invitati.
Con questa informazione e con questo
invito, dichiaro dunque aperto l’anno giudiziario 2004 di questo Tribunale
amministrativo regionale.
Roma, 10 febbraio 2004
[1] Cito, come sempre, quando non si tratta di dati
del TAR di Roma, rilevati direttamente, i dati raccolti e elaborati da Carlo
Talice (quest’anno affiancato dalla figlia) con riferimento all’anno 2002: cfr.
Rass. Cons. St., 2003,
n. 7/8, p. II, p. 1387 ss.