Giuseppe Caia
autonomia territoriale e concorrenza
nella nuova disciplina dei servizi
pubblici locali
(art. 14 del d.l.
30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326
ed art. 4, comma 234° della legge 24 dicembre 2003, n. 350) (*)
(*) Il
testo riproduce le considerazioni svolte nel corso di seminari della Scuola di
Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica dell'Università di Bologna,
nel corrente A.A. 2003-2004, nonché nel seminario del 31 gennaio 2004
organizzato dall'Università di Foggia e dalla Comunità Montana del Gargano.
Sommario:
1. Argomento
della rassegna.
2. La
nuova rubrica e l'oggetto dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (i servizi
pubblici locali di rilevanza economica).
3. Il nuovo comma 1° dell'art. 113 del d.lgs. n. 267
del 2000 (competenze statali e competenze regionali nella disciplina dei
servizi pubblici locali; leggi generali e leggi di settore).
4. La
nuova lett. a) del comma 4° dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (la
gestione diretta di reti, impianti e dotazioni per la produzione dei servizi
pubblici).
5. Il
nuovo comma 5° dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (i modelli di
erogazione [gestione] dei servizi pubblici).
6. Il
nuovo comma 5-bis dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (il superamento
degli assetti monopolistici e le future leggi di settore).
7. Il
nuovo comma 5-ter dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (la realizzazione
dei lavori connessi alla gestione delle reti).
8. La
modifica al comma 7° dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (le gare per
l'affidamento dei servizi pubblici).
9. La
modifica al comma 12° dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (la cessione
delle partecipazioni degli enti locali nelle società erogatrici di servizi
pubblici).
10. La
modifica al comma 13° dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (le società
conferitarie di reti, impianti e dotazioni di proprietà degli enti locali).
11. Il nuovo comma 15-bis dell'art. 113 del d.lgs. n.
267 del 2000 (il regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore della riforma).
12. Il
nuovo comma 15-ter dell’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (condizioni per
l'incremento del periodo transitorio).
13. Il
nuovo comma 15-quater dell’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (il divieto per
gli affidatari diretti di servizi pubblici di partecipare a gare per nuovi
affidamenti).
14. Le modifiche all’art. 113-bis del d.lgs.
n. 267 del 2000 (i modelli di gestione dei servizi pubblici locali privi di
rilevanza economica).
15. L’abrogazione
dei comma 2°, 3° e 4° dell’art. 35 della legge n. 448 del 2001 (la precedente
disciplina del periodo transitorio per i servizi pubblici locali di rilevanza industriale).
16. L’abrogazione
del comma 5° dell’art. 35 della legge n. 448 del 2001 (le società di capitali per
la gestione del servizio idrico integrato partecipate unicamente dagli enti
dell'ambito territoriale ottimale).
17. La
modifica al comma 7° dell’art. 35 della legge n. 448 del 2001 (il subentro tra
il vecchio e il nuovo gestore di servizi pubblici).
18. L’abrogazione
del comma 16° dell’art. 35 della legge n. 448 del 2001 (attuazione ed esecuzione
delle norme di legge sui servizi pubblici locali).
1. Argomento della
rassegna.
L'art.
35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha introdotto nuove norme in materia di
servizi pubblici locali, ponendo in essere una incisiva riforma alla previgente
disciplina di cui agli artt. 113 e seguenti del t.u. sull'ordinamento degli
enti locali, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (ove erano state riprese le
disposizioni contenute negli artt. 22 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n.
142 e successive modifiche ed integrazioni).
Oggi,
le norme originariamente contenute nel predetto art. 35 della legge n. 448 del
2001 sono state in più punti modificate, anche per superare critiche di vario
segno che avevano accompagnato tale riforma.
Scopo del presente scritto è quello di passare in rassegna,
con alcune prime considerazioni, le modifiche introdotte con l'art. 14 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 e con
l'art. 4, comma 234° della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004). In
allegato a questo scritto, per comodità del lettore, è riprodotto il testo
delle varie disposizioni nella formulazione previgente ed in quella attuale. Per una illustrazione delle norme
originariamente contenute nell'art. 35 della legge n. 448 del 2001 si rinvia a
M. Calcagnile, Verso una nuova disciplina
dei servizi pubblici locali?, in www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi,
pagg. 22-59.
2. La nuova rubrica e l'oggetto dell'art.
113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (i servizi pubblici locali di rilevanza
economica).
La
distinzione, introdotta dall'art. 35 della legge n. 448 del 2001, tra
<<servizi pubblici locali di rilevanza industriale>> e
<<privi di rilevanza industriale>> viene sostituita con quella di
servizi <<di rilevanza economica>> e <<privi di rilevanza
economica>>. La relativa qualificazione non è più rimessa ad un
regolamento di esecuzione ed attuazione delle norme di legge, il quale – del
resto – nel nuovo sistema non è più contemplato (salvo che per i limitati
profili di cui all’art. 113, comma 15-quater) perché il comma 16° dell'art. 35
è ora abrogato.
L'applicazione
della nuova dicotomia è dunque interamente rimessa all'interprete, ma si può
dire che la definizione dei contorni dei nuovi concetti è abbastanza semplice
perché essi coincidono sostanzialmente con quelli di cui all'art. 2082 Cod.
civ. (e, per quanto di ragione, art. 2195) o, per differenza, con ciò che non
vi può essere ricompreso. In sostanza occorrerà anzitutto verificare quale sia
la modalità tipica o prevista per l'espletamento delle prestazioni del servizio
pubblico di volta in volta in questione, ma – ovviamente – si dovrà anche
tenere conto del fatto che i servizi pubblici possono essere resi uti singuli e pure uti universi (è il caso, ad es., dell'illuminazione pubblica).
Pertanto, saranno privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli
utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una
organizzazione di impresa in senso obiettivo.
Per
qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno è
ragionevole pensare che si debba prendere in considerazione non solo la
tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività
meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione
organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata
per rispondere alle esigenze dei cittadini (servizi della cultura e del tempo
libero da erogare, a seconda della scelta dell'ente pubblico, con o senza copertura
dei costi).
Dunque,
la distinzione di cui si sta parlando può anzitutto derivare da due
presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica
o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato nel caso di specie, presenta o
non presenta tale rilevanza economica. Esemplificando, vi sono servizi pubblici
per i quali la legislazione impone una tariffa economica (es. servizio idrico
integrato, la cui tariffa ai sensi dell'art. 13, comma 2° della legge 5 gennaio
1994, n. 36 <<è determinata tenendo conto della
qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli
adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere,
dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di
gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio>>) ed invece servizi
pubblici che per essere tali devono necessariamente venire erogati con oneri a
totale carico dell'ente locale o sottocosto. Ancora, vi sono servizi pubblici
che presentano tipologicamente un carattere neutro e che acquisiscono rilievo
economico o meno a seconda del modo e conseguentemente del tipo di
organizzazione che l'ente locale ha scelto, ritenendosi cioè sufficiente, per
l'interesse della collettività, che la prestazione vi sia ancorché a pagamento
ovvero, all'opposto, che la prestazione per essere di servizio pubblico debba
essere resa gratuitamente o sottocosto.
Quelli appena elencati appaiono certamente
come indici dai quali ricavare se ci si trova o meno davanti ad un servizio
pubblico con rilevanza economica in senso stretto; si tratta di indici che
fanno emergere il "carattere" realmente economico o meno del
servizio. Ma si deve considerare che la legge utilizza un'espressione ampia,
perché parla di "rilevanza", in modo cioè da poter alludere a ciò che
ha "carattere" economico in senso stretto ed anche a ciò che può
essere rilevante economicamente pur quando la prestazione resa agli utenti non
integra "di per sé" un'attività economica perché il servizio (al)
pubblico è di tipo sociale o meramente erogativo.
Allora,
e salvo approfondimenti, si può pensare che il legislatore si sia voluto riferire
non solo ad evenienze come quelle descritte sopra ove il servizio pubblico ha "carattere" economico o
meno, ma anche ad ipotesi nelle quali
un servizio che in sé non ha "carattere" economico tuttavia presenta
"rilievo" economico in senso relativo (segnatamente per il gestore e
prima ancora per i vari soggetti che intendono concorrere all'affidamento della
gestione). Pertanto, laddove non ci si voglia limitare ad una equiparazione tra
"carattere" e "rilievo" di un certo servizio, si può
pensare ai casi in cui l'ente locale abbia la necessità di ricorrere ad imprese
esterne per assicurare le prestazioni di servizio pubblico senza
"carattere economico" (perché sociale o meramente erogativo) dietro
corrispettivo, del quale l'ente locale si fa carico in via totale o
assolutamente predominante perché gli utenti corrispondono al massimo un
contributo simbolico (del tipo comunemente denominato quale ticket). In questa situazione, il
servizio pubblico ha rilevanza economica per il mercato (rectius, per i privati operatori) perché, pur se viene erogato agli
utenti senza oneri per loro o nettamente sottocosto, il prestatore incaricato
dall'ente locale deve ricevere un corrispettivo. Per concludere, si presentano
– dunque – anche casi nei quali, dovendo la prestazione ancorché gratuita o
sottocosto essere organizzata con esternalizzazione ad imprese (per
impossibilità contingente dell'ente locale di provvedervi direttamente), l'ente
locale si pone come utente collettivo del servizio pubblico che versa il
corrispettivo al gestore, per il quale il servizio ha pertanto rilevanza economica.
Del
resto, considerando che gli operatori dei servizi sociali, della cultura e del
tempo libero potranno essere tanto soggetti con finalità lucrative quanto
organizzazioni no-profit, si può ricordare che non è necessaria la
sussistenza di una finalità economica da parte del soggetto che esegue le
prestazioni: è sufficiente (come è sufficiente per ravvisare un'impresa nel
senso di cui all'art. 2082 Cod. civ.) che l'attività di produzione di beni o servizi
si configuri come tale da remunerare i fattori della produzione impiegati. Il
concetto è chiaro in una sentenza del TAR Toscana, sez. II, 11 marzo 1998, n.
251: la nozione di impresa non attiene al soggetto bensì alla <<specifica
attività concretamente svolta secondo i parametri oggettivi indicati negli
artt. 2082 e 2195 del c.c.>> e pertanto anche un ente morale senza scopo
di lucro può esercitare un'impresa perché il <<fine di lucro è implicito
in ogni attività economica nel senso che ogni attività economica, per essere proficua,
deve necessariamente non essere esercitata in perdita>> (cfr. anche TAR
Lazio, sez. III bis, 29 maggio 1998, n. 1239).
Se
si ritiene non convincente questa seconda (aggiuntiva) ricostruzione della
rilevanza economica di un servizio pubblico, si dovrà allora accettare l'identità
di significato tra "carattere" e "rilievo". In questa sede
non si pretende di affermare in maniera risolutiva che il concetto di
"rilievo" economico è più ampio (comprende ma non esaurisce) rispetto
a quello di "carattere"; tuttavia, sembrerebbe superficiale ignorare
la portata del termine "rilevanza" che oltretutto è impiegato dal
legislatore in norme di legge ove si considerano tutte le forme di gestione
(dirette ed indirette o esternalizzate).
In
conclusione, sembrerebbe preferibile che un servizio pubblico locale possa
avere rilevanza economica sotto due differenti profili, e qualunque tra i due
sia il profilo che si presenta esso viene a rivestire tale qualificazione ai
fini della norma. Se così è, allora, come già anticipato, la rilevanza economica
o meno si ha quando l'attività del gestore, a)
per caratteristica ontologica del servizio pubblico ovvero b) per volontà organizzativa dell'ente locale, assume (deve
assumere) il carattere dell'impresa come descritta dal nostro ordinamento
civile, essendo invece non centrale che vi siano utenti del servizio pubblico i
quali ne versano il corrispettivo ovvero piuttosto un utente collettivo,
rappresentato dall'ente locale, che si fa carico dei costi del servizio
provvedendo al riguardo nei rapporti con il gestore. Del resto, questa conclusione non sembra smentita dal fatto che vi
siano organizzazioni no-profit, perché
esse svolgono comunque un'attività di impresa nel mercato ove siano richieste dall'ente locale di
svolgere un servizio pubblico per il quale ottengono dall'ente locale stesso (utente collettivo) un
corrispettivo. Al riguardo, è interessante
quanto deciso da TAR Liguria, sez. II, 23 dicembre 2002, n. 727: gli enti no-profit del c.d. terzo settore sono da
considerare imprese, ove ne ricorrano i presupposti, in relazione all'esercizio
di attività economica (servizi prestati a fronte di corrispettivi remunerativi,
ancorché versati dall'ente pubblico), ed in quanto ciò si verifichi sono
legittimati a partecipare a gare pubbliche per l'assegnazione di servizi in
concorrenza con operatori di altro tipo.
Vi
possono anche essere situazioni differenti, ma allora si è al di fuori del
servizio pubblico "dell'ente locale". Quando cioè le organizzazioni no-profit svolgono servizi a titolo
proprio nel quadro della sussidiarietà e dell'autonomia privata; in questo caso
non vi sarà corrispettivo (ad es. perché il servizio è reso spontaneamente
dall'organizzazione privata per assolvere ai propri scopi ideali ovvero perché
essa riceve solo contributi pubblici a parziale copertura dei costi o rimborsi
spese che non integrano corrispettivo) e l'eventuale legame convenzionale con
l'ente locale sarà di coordinamento e non di investitura di un servizio
pubblico voluto e per ciò organizzato dall'ente locale stesso (v. più
ampiamente al successivo paragrafo 14.).
3. Il nuovo comma 1° dell'art. 113 del
d.lgs. n. 267 del 2000 (competenze statali e competenze regionali nella
disciplina dei servizi pubblici locali; leggi generali e leggi di settore).
Il
legislatore ha voluto attribuire alle nuove disposizioni un peculiare valore,
avendole definite come concernenti <<la tutela della concorrenza>>;
ciò riguarda direttamente il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
perché la tutela della concorrenza, nel nuovo art. 117 Cost., è materia di
competenza legislativa esclusiva statale (sul concetto di tutela della concorrenza,
v. da ultimo Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 14).
In
realtà, non basta la definizione o proclamazione legislativa, se le norme non
hanno contenuto e carattere corrispondente con l'ambito materiale riservato
alla sfera statale; pertanto, solo le disposizioni che risultano riconoscibili,
per il loro carattere obiettivo, come rispondenti alla finalità di tutela della
concorrenza possono dirsi appartenenti a tale materia, con tutte le conseguenze
del caso ed in primo luogo quella dell'impossibilità o meno per il legislatore
regionale di esprimersi sul punto (cfr., per un criterio analogo relativo alla
sussistenza del carattere di legge di grande riforma economico-sociale, Corte
cost. 25 luglio 1984, n. 219 e Corte cost. 27 giugno 1986, n. 151).
Dunque,
le varie disposizioni contenute nell'art. 113 del t.u. enti locali dovranno
essere scrutinate per verificare se il loro contenuto normativo rappresenta
obiettiva espressione di <<tutela della concorrenza>> [art. 117,
comma 2°, lett. e) Cost.] o di altri limiti costituzionali alla legislazione regionale.
Altrimenti si applicherà il criterio di cui all'art. 1, comma 2° e 3° della
legge 5 giugno 2001, n. 131 a mente del quale – come anche nella vigenza
dell'originario titolo V, parte seconda Cost. – le disposizioni normative
statali dettate nelle materie e profili appartenenti alla legislazione regionale
continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in
vigore delle disposizioni regionali in materia.
Per
converso, considerando che l'autoqualificazione legislativa non vale e dunque
non è neppure necessaria per attribuire peculiare valore alle norme, queste
ultime potranno rappresentare un limite all'intervento del legislatore
regionale anche quando siano obiettiva espressione di altre materie di
competenza legislativa statale (ancorché non richiamate). Ci si riferisce alla
<<tutela del risparmio>> [art. 117, comma 2°, lett. e) Cost.] ed
alle <<funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane>> [art. e comma citt., lett. p)]. Esemplificando, una norma
preordinata alla tutela del risparmio è quella relativa alle società quotate in
borsa al 1 ottobre 2003 di cui al comma 15-bis, terzo periodo, mentre una norma
relativa alle funzioni fondamentali degli enti locali è rappresentata dal comma
5°, il quale – riconoscendo agli enti locali la possibilità di scegliere tra
tre distinti modelli di gestione – garantisce la loro autonomia (non
comprimibile) e dunque il fondamento del loro carattere nel sistema costituzionale
e cioè del loro modo di essere di enti con potestà decisionali non meramente
esecutive.
Considerando
quanto precisato, il legislatore regionale – rispettando i limiti predetti –
avrà senz'altro possibilità di intervenire in materia di servizi pubblici
locali, perché non si verte in materia in tutto e per tutto appartenente alla
sfera normativa statale.
Sotto
altro profilo, la nuova disposizione si sovrappone anche alle eventuali
difformi regole contenute nelle discipline di settore per tutto quanto attiene
alle <<modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali>>
perché volute dal legislatore come <<inderogabili ed integrative delle
discipline di settore>>. Ciò vale, peraltro, solo nei rapporti tra le
norme dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, come ora integrate, e le norme
delle discipline di settore anteriori all’entrata in vigore della statuizione
legislativa di cui si discute. Nuove norme di legge ordinaria, avendo lo stesso
valore di quelle dettate con l'art. 14 del decreto-legge, potranno incidere
sull'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 soprattutto se si tratterà di norme di
settore.
Riassuntivamente,
la nuova statuizione comporta che le disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie continuano ad applicarsi per
tutto quanto non disposto o non diversamente disposto dall’odierno testo di art.
113 del d.lgs. n. 267; è il caso, ad esempio, della disciplina sul trasporto
pubblico locale di cui al d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e successive
modifiche ed integrazioni, che non rappresenta dunque un ordinamento a sé
stante separato dalla generale disciplina dei servizi pubblici locali.
Questa
conclusione appare avvalorata dal nuovo terzo periodo del comma 1° in esame. Si
stabilisce che restano <<esclusi dal campo di applicazione del presente
articolo>> solo i settori disciplinati dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (energia
elettrica) e dal d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (gas naturale). Ciò che non è
sottratto al campo di applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000
rimane così sottoposto primariamente alla relativa disciplina.
4. La nuova lett. a) del comma 4°
dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (la gestione diretta di reti, impianti
e dotazioni per la produzione dei servizi pubblici).
La
modifica riguarda i caratteri che devono essere presenti nel modello di
gestione diretta (o pubblica) delle reti, impianti e dotazioni, come gestione
separata (rispetto alla erogazione del servizio all'utenza), la quale può
essere messa in opera quando lo consentano le leggi di settore.
Posta
l'identità di contenuto dispositivo delle prescrizioni sul modello giuridico
(società con capitale interamente pubblico avente determinati caratteri
strutturali e funzionali), si rinvia al commento alla lett. c) del comma 5°.
Qui
si può rilevare, in specifico, che la gestione di reti, impianti e dotazioni
non si può intendere come mera attività di amministrazione del patrimonio,
implicando invece l'esplicazione di un compito tecnico-organizzativo di
carattere materiale consistente quantomeno nelle operazioni di adeguamento e manutenzione
straordinaria. Una interessante definizione si trova nell'art. 2, comma 4°
della legge reg. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26: <<la gestione
comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati
all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di
ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche
funzionali>>.
5. Il nuovo comma 5° dell'art. 113 del d.lgs.
n. 267 del 2000 (i modelli di erogazione [gestione] dei servizi pubblici).
Si
tratta dell'adeguamento più significativo rispetto alla riforma introdotta con
l'art. 35 della legge n. 448 del 2001. Tale articolo aveva novellato l'art.
113, comma 5° del d.lgs. n. 267 del 2000 nel modo seguente: <<L'erogazione
del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le
discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società
di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad
evidenza pubblica>>; quindi era stata prevista una sola forma di gestione
utilizzabile per i servizi pubblici locali di rilevanza industriale, da
ritenere corrispondente a ciò che, nel precedente sistema, prendeva il nome di
"concessione a terzi".
Il
sistema anteriore alla riforma del 2001 era, invece, improntato alla pluralità
di modelli di gestione consegnati dal legislatore all'autonoma scelta degli
enti locali. Emblematico in questo senso era l'art. 22, comma 3° della legge 8
giugno 1990, n. 142.
La
giurisprudenza aveva efficacemente tratteggiato i caratteri di tale sistema,
ove si registravano – appunto – alternative di gestione tra le quali l'ente
locale poteva scegliere.
<<La decisione di un
Comune di erogare un servizio costituendo una società o avvalendosi
dell'azienda di altro Comune è logicamente estranea ad un sindacato di compatibilità
con la tutela della concorrenza. Ciò che all'atto di compiere una simile scelta
rileva sono piuttosto le esigenze del servizio. Se la costituzione di un
soggetto dedicato è idonea a garantire economie di scala, riduzione dei costi o
razionalizzazione del bacino di utenza, l'opzione dell'ente locale non potrebbe
esporsi ad alcuna censura solo perché escludente il ricorso al confronto
competitivo. // Il ricorso alla
produzione privata, disciplinato da regole di salvaguardia della concorrenza, e
l'esercizio del potere di organizzazione, sottratto ai vincoli concorsuali o
concorrenziali validi per il ricorso al mercato, costituiscono due schemi
distinti che vanno preservati da ogni equivoca commistione>> (Cons.
Stato, sez. V, 23 aprile 1998, n. 477). Ed ancora è <<interpretazione comune e consolidata, che la
società mista [a prevalente capitale pubblico locale] rappresenti un modello
organizzativo diverso dalla concessione a terzi e che la deliberazione
dell’ente di costituire una società mista per la gestione di un servizio
pubblico locale determini, come effetto previsto dalla norma, che, una volta
costituita, la società possa produrre il servizio, perché questa è l’attività
economica il cui esercizio costituisce il proprio oggetto sociale. // Sicchè,
non è necessario, ma neppure giuridicamente configurabile un provvedimento
amministrativo di concessione (Sez. Un. 6 maggio 1995 n. 4989; Cons. St., Ad.
Gen., parere 16 maggio 1996, n. 90). // Di questa interpretazione è sufficiente
base un duplice rilievo. // L’art. 22.3. della legge 142 del 1990 considera la
concessione a terzi e la società mista sistemi alternativi di gestione dei
servizi pubblici locali e ne ancora la scelta da parte del comune al ricorso di
esigenze di tipo diverso. // Lo stesso art. 22.3., in quanto indica come
possibile modello di gestione di un servizio pubblico locale la società di
capitali partecipata dal comune, per ciò stesso configura come legittimo
oggetto di una società, di cui l’ente locale promuova la costituzione insieme a
privati, lo svolgimento dell’attività consistente nel porre il servizio a
disposizione della comunità locale: dunque, a determinare l’effetto giuridico
per cui la società risulti investita della titolarità della gestione, basta il
provvedimento amministrativo che consiste nel deliberare di promuoverne la
costituzione>> (Cass. civ., sez. un., 29 ottobre 1999, n. 754).
La
recente novella dell'art. 113 del t.u. enti locali ha ripristinato, anche per i
servizi pubblici con rilevanza economica, la possibilità degli enti locali di
scegliere tra più modelli di gestione, nel momento in cui essi si trovano a
deliberare in ordine all'organizzazione del servizio. Una siffatta previsione
si deve considerare un puntuale riconoscimento del grado di autonomia locale
(costituzionalmente garantita) e, come tale, espressione dell'indicazione legislativa
delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane [cfr.
art. 117, comma 2°, lett. p) Cost.].
I
modelli di gestione previsti e delineati nei loro caratteri basilari sono tre.
5.1. Il primo consiste
nell'affidamento <<a società di
capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza
pubblica>>.
Esso coincide con quello che nella versione originaria
del comma 5° era l'unico modello di gestione ammesso per tutti i nuovi
affidamenti.
Se questo sarà il modello di gestione concretamente prescelto dai singoli enti
locali a nulla rileverà che vi sia una società interamente controllata o
maggioritariamente controllata dall'ente locale stesso: tutti i possibili aspiranti
alla gestione del servizio dovranno sottomettersi alle procedure di gara
indipendentemente dalle caratteristiche soggettive che essi presentano. Volendo
fornire una definizione per questo
modello, si può dire che esso consiste nella "esternalizzazione" del
servizio pubblico.
5.2. Il secondo modello di gestione, che potrà essere
prescelto dagli enti locali, si sostanzia nell'affidamento diretto <<a
società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga
scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che
abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia
di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti
attraverso provvedimenti o circolari specifiche>>.
La norma deve essere
letta in combinato disposto con il successivo comma 12°. Se ne ricava che il
socio scelto con gara non è socio stabile della società, perché le procedure
per la relativa selezione devono essere rinnovate <<alla scadenza del
periodo di affidamento>>.
Dalla previsione
normativa discende che, sin dagli atti di gara per la selezione del socio privato,
dovranno essere contemplate le modalità per l'uscita del socio stesso (con
liquidazione della sua posizione), per il caso in cui all'esito della
successiva gara egli non risulti più aggiudicatario.
Nel contempo, essendovi
una sostanziale equiparazione tra gara per l'affidamento del servizio pubblico
e gara per la scelta del socio, se ne deve ricavare come quest'ultimo dovrebbe
essere un socio industriale od operativo che concorre materialmente allo
svolgimento del servizio pubblico o di fasi dello stesso (si v. anche il
successivo comma 7° che detta principi comuni sui criteri e parametri delle
gare di cui si discute).
Peraltro, la rilevata
posizione di socio industriale non può comportare che esso divenga il titolare
dell'affidamento; la sua posizione dovrebbe piuttosto essere quella di un sub-affidatario,
secondo la nota figura della sub-concessione (assai conosciuta nelle esperienze
dell'ordinamento amministrativo). Tuttavia, anche se il socio privato deve
essere visto come sub-concessionario, non sarebbe corretto ritenere che la
società mista appartenga al genus delle gestioni c.d. in house
providing ovvero che essa rappresenti un modulo di affidamento diretto come
tradizionalmente lo si intende. Il fatto che si sia svolta una gara, avente
(proporzionalmente) gli stessi caratteri della gara per l'affidamento del
servizio, comporta che la fattispecie normativa di cui al comma 5°, lett. b) non sia da annoverare tra quelle
ove il confronto competitivo e lo spazio per la concorrenza sono rimasti estranei
(pertanto, sembra di poter dire che la società di cui alla lettera qui
esaminata non incorre nelle preclusioni di cui al successivo comma 6°).
Ci si trova comunque di fronte ad una figura
peculiare che potrà presentare non pochi problemi attuativi e che, per non
essere censurata, dovrà ricevere una applicazione attenta; non solo nel senso
che le gare per la scelta del socio privato dovranno essere omologate a quelle
per l'affidamento del servizio, ma anche nel senso che la quota del socio
privato dovrà essere non marginale ma proporzionata ed adeguata alla
fattispecie e al principio di concorrenza.
La forma di gestione
rappresentata dalla società mista può essere definita come di
"collaborazione" tra pubblica amministrazione e privati imprenditori
nella gestione di un pubblico servizio.
5.3. Il terzo possibile modello di gestione riguarda l'affidamento diretto
<<a società a capitale interamente pubblico
a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria
attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano>>.
Non si prevede (come invece nel comma 13°) che il
capitale interamente pubblico sia incedibile. Ciò comporta due conseguenze: la
prima consiste nella possibile futura "privatizzazione", parziale o
totale, di una società inizialmente costituita ai sensi del comma 5°, lett. c) [in
tal caso vi sarà ovviamente un mutamento della forma di gestione che passerà da
quella della lett. c) ad una delle altre previste nell'ordinamento, ma all'ipotesi
sarà comunque applicabile il comma 12° come novellato]; la seconda conseguenza
riguarda l'impossibilità di conferire ad una società costituita per
l'erogazione del servizio, ai sensi della lett. c) qui considerata la proprietà
di beni destinati ad un pubblico servizio ed oggi facenti capo al patrimonio degli
enti locali [infatti, il comma 2° richiama solamente il comma 13° e
quest'ultimo – a sua volta – solo il comma 4°, lett. a): ne consegue che una
società divenuta conferitaria di reti, impianti e dotazioni di proprietà degli
enti locali potrà solo amministrarli o gestirli, quando la gestione separata
della rete sia consentita dalle leggi di settore, senza però poter anche
erogare il servizio all'utenza].
La
formula gestionale considerata nella lett. c) si sostanzia in un recepimento
pieno e rigoroso del modello dello in
house providing o della "delegazione interorganica" contemplato,
per gli appalti pubblici, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea
(cfr. da ultimo la pronuncia, quarta sezione, 14 novembre 2002, in causa
C-310/01, Comune di Udine). Il
modello implica che la società di gestione sia – in sostanza –
niente altro che un plesso organizzativo dell'ente locale, privo di una sua
autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle
dell'ente locale. In sostanza, si assiste alla riproduzione del vecchio modello
dell'azienda speciale municipalizzata di cui al r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578.
Si deve notare che il legislatore italiano è stato particolarmente rigoroso
perché richiede la presenza di un <<capitale interamente
pubblico>>, mentre per la rispondenza al modello comunitario sarebbe stata
bastevole la maggioranza assoluta del capitale in capo agli enti locali.
Questo
modello può essere qualificato come consistente nella "autoproduzione"
del servizio pubblico attraverso una forma organizzativa che è propria
dell'ente locale.
Sul
piano funzionale la società in house
deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli
enti pubblici che la controllano. Per stabilire una misura certa della netta
prevalenza della prestazione richiesta dalla norma, si può fare riferimento in
via analogica all'art. 8, comma 3° del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158 che
consente l'assegnazione di appalti pubblici di servizi (nei c.d. settori
speciali) in via diretta nei confronti di una impresa controllata purché
<<almeno l'80% della cifra d'affari media realizzata nella Comunità dall'impresa
in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura
di detti servizi alle imprese alle quali è collegata>>.
Sul
piano strutturale la società potrà dirsi rispondente al modello definito della
delegazione interorganica quando il controllo dell'ente locale sia attuato con
mezzi (clausole statutarie, nomine ex art. 2458 ora 2449 Cod. civ., convenzioni
di diritto pubblico per il controllo congiunto nel caso di pluralità di enti
locali soci) idonei ad assicurare che essa sia veramente un soggetto
strumentale senza una propria autonomia decisionale se non per i profili
esecutivi (per altre notazioni sul modello della società in house, v. la parte centrale del successivo paragrafo 13.).
6. Il nuovo comma 5-bis dell'art. 113 del
d.lgs. n. 267 del 2000 (il superamento degli assetti monopolistici e le future
leggi di settore).
Si
tratta di una norma programmatica. Ferma restando l'odierna disciplina e le alternative
rimesse agli enti locali circa le modalità di gestione e di affidamento dei
servizi pubblici con rilevanza economica, le normative di settore che
interverranno sono dichiarate come abilitate ad introdurre regole di maggiore
concorrenzialità, nei rispettivi ambiti, attraverso una restrizione graduale
nel tempo della potestà di scelta attribuita agli enti locali tra le varie
forme di gestione dei servizi pubblici (quali oggi elencate, in generale, nel
precedente comma 5°).
Come
si può notare, la norma ha più che altro valore politico perché la modifica
delle disposizioni introdotte con il decreto-legge n. 269 del 2003 potrebbe
avvenire senza limiti formali da parte di qualsivoglia prossima legge
ordinaria. Ma, se verrà rispettato il significato politico che la disposizione
qui considerata riveste, il futuro legislatore non potrà stravolgere il sistema
della pluralità delle possibili forme di gestione dei servizi pubblici locali e
dunque potrà restringere la facoltà di scelta degli enti locali solo se vi
siano situazioni monopolistiche da superare e solo con effetto graduale nel
tempo. In sostanza, l'indirizzo che emerge dal comma in oggetto è quello della
(tendenziale) stabilità dell'odierna disciplina dei servizi pubblici locali.
7. Il nuovo comma 5-ter dell'art. 113 del
d.lgs. n. 267 del 2000 (la realizzazione dei lavori connessi alla gestione
delle reti).
I
gestori dell'intero ciclo di un servizio pubblico locale con rilevanza
economica così come i gestori separati della rete sono gravati dall'obbligo di
esternalizzare l'esecuzione dei lavori comunque connessi alla rete secondo le
procedure di appalto o concessione indicate dalla legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni. Ciò viene imposto per tutti i casi in cui tali
gestori siano stati individuati senza procedure di gara ad evidenza pubblica e
peraltro ciò dovrebbe significare che tali gestori possono rivestire, qualora
rientrante nel loro oggetto sociale, anche il ruolo di stazione appaltante per
lavori inerenti (la legge parla di <<connessi>>) al servizio
pubblico da essi gestito, ancorché tali lavori siano finanziati con fondi pubblici.
I
gestori in discorso possono invece realizzare direttamente i lavori di cui
trattasi se ricorrono due condizioni: il possesso della qualificazione in
materia di lavori pubblici e l'aver ottenuto l'affidamento del servizio pubblico
o della sola gestione della rete a seguito di gara avente per oggetto anche <<l'esecuzione
dei lavori connessi>>. Si deve però ritenere che la prestazione del
servizio pubblico deve avere un valore preminente rispetto a quello dei lavori
da eseguire; altrimenti, la disciplina di affidamento e gestione applicabile non sarebbe quella qui
considerata sui servizi pubblici e la gara dovrebbe essere bandita e aggiudicata
secondo le sole regole della legge n. 109 del 1994 nel testo vigente (cfr.
l'art. 2, comma 1°, seconda parte della legge ult. cit. e l'art. 3, comma 3°
del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157).
8. La modifica al comma 7° dell'art. 113
del d.lgs. n. 267 del 2000 (le gare per l'affidamento dei servizi pubblici).
Nel
comma si disciplinano i parametri ed i criteri di svolgimento e aggiudicazione
della gara per l’affidamento del servizio pubblico locale di rilevanza
economica. La disposizione si deve comunque ritenere applicabile anche alla
peculiare (ma equiparata quanto agli effetti) gara per la scelta del socio
privato nella società mista.
Con
la modifica apportata dall'art. 14 del decreto-legge si stabilisce espressamente
che quanto previsto nel presente comma deve essere rispettato per tutti i tipi
di servizi pubblici locali di rilevanza economica ancorché disciplinati da
normative di settore (che si configurano dunque come applicabili solo in via residuale). Ovviamente ciò non
vale a proposito del settore del gas naturale e di quello dell'energia
elettrica che rappresentano ordinamenti sezionali a sé disciplinati (cfr. comma
1° sopracommentato).
9. La modifica al comma
12° dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (la cessione delle partecipazioni
degli enti locali nelle società erogatrici di servizi pubblici).
Viene
espressamente stabilito che la cessione totale o parziale della partecipazione
degli enti locali nelle società di gestione dei servizi pubblici deve avvenire
mediante procedure ad evidenza pubblica, non essendo pertanto più possibile –
ammesso che lo fosse nel passato – procedere a trattativa privata neppure se
ricorrono speciali circostanze. La previsione di procedure ad evidenza pubblica
giustifica pienamente l'ulteriore precisazione legislativa secondo la quale la
<<cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli
affidamenti in essere>>; infatti, pure se si verifica un mutamento della forma di gestione e viene
meno una situazione (ad. es. il capitale interamente pubblico) che aveva – tra
l'altro – fondato l'affidamento, la necessità di procedere mediante gara
giustifica comunque la prosecuzione della concessione in essere perché sono
sostanzialmente rispettate le condizioni di cui al comma 5°, lett. a) (per
l'ipotesi di cessione totale) ovvero lett. b) (per l'ipotesi di cessione parziale).
La
modifica introdotta si pone in linea con l'intervenuta modifica dell'art. 1,
comma 2° del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (convertito in legge 30 luglio
1994, n. 474) ad opera del recentissimo art. 4, comma 218° della legge 24
dicembre 2003, n. 350, che per la dismissione delle partecipazioni di Stato ed
enti pubblici richiede <<modalità trasparenti e non discriminatorie>>
mentre in precedenza ammetteva <<trattative dirette con i potenziali acquirenti>>.
10. La modifica al
comma 13° dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (le società conferitarie di
reti, impianti e dotazioni di proprietà degli enti locali).
Il
comma riguarda le speciali società che possono divenire conferitarie della
proprietà di reti ed impianti per la produzione di un servizio pubblico, beni
che siano oggi di proprietà degli enti locali, ed inoltre – ove consentito dalle leggi di settore – anche
affidatarie della gestione di reti ed impianti (in maniera separata rispetto
alla erogazione del servizio).
L'odierna
modifica, in coerenza con quanto previsto per i modelli della gestione in house, stabilisce che siffatte
società devono essere a capitale interamente (e non solo maggioritariamente)
pubblico. Stabilisce altresì che gli enti locali possono procedere al
conferimento della proprietà di reti ed impianti destinati all'esercizio dei
servizi pubblici solo quando ciò non sia vietato dalle normative di settore,
valendo altrimenti per gli enti locali l'incedibilità di tali beni stabilita in
via generale dal precedente comma 2°, prima parte.
Dalla
formulazione testuale di questo comma 13° sembra potersi ricavare che la
configurazione delle società partecipate dagli enti locali e le relative
vicende possano essere differenti a seconda che esse siano chiamate solamente
ad amministrare i beni (reti, impianti e dotazioni) di cui sono conferitarie
ovvero anche a gestirli ai sensi del comma 4°, lett. a) ed eventualmente ad
espletare anche le gare di cui al comma 5°.
Nel
primo caso (e nel terzo caso) si richiede solo che la società sia a capitale
interamente pubblico e non si prescrive altresì quanto è necessario nel secondo
caso e cioè la rispondenza al modello dello in
house providing. Dunque, una società che si limiti, nella materia dei
servizi pubblici locali, unicamente ad amministrare beni ad essi inerenti
(senza gestirli ai sensi del comma 4°, lett. a, v. sopra) risulta tendenzialmente
più autonoma e incontra minori limiti funzionali, fermo restando che per essa sola
il capitale interamente pubblico <<è incedibile>> (cfr. sopra nel
commento al comma 5°, lett. c).
Si
può aggiungere quanto ulteriormente ricavabile dalla norma e cioè che la
società conferitaria della proprietà degli speciali beni pubblici di cui
trattasi potrà – nella materia dei servizi pubblici locali – svolgere solo i
compiti descritti nel comma qui esaminato e non anche erogare il servizio all'utenza
secondo il modello del comma 5°, lett. c).
11. Il nuovo comma 15-bis
dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (il regime transitorio degli
affidamenti e delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della
riforma).
In
sostituzione della disciplina circa il periodo di transizione tra il vecchio ed
il nuovo regime, già introdotta con l'art. 35, commi 2°, 3° e 4° (ora
abrogati), vengono dettate nuove regole per la durata residua delle concessioni
di servizi pubblici locali in essere e rilasciate con procedure diverse
dall'evidenza pubblica, regole da intendersi valide anche per gli affidamenti
diretti a società degli enti locali.
Con
esclusione dell’ipotesi in cui le normative di settore già stabiliscono
<<un congruo periodo di transizione>>, le concessioni e gli
affidamenti in corso rilasciati con procedure diverse dall’evidenza pubblica
<<cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità
di apposita deliberazione dell’ente affidante>>.
Tuttavia,
sono esclusi dall’eventuale anticipata cessazione (rispetto alla scadenza
originariamente stabilita dall’ente locale) le concessioni e gli
affidamenti a gestori che si trovano in
peculiari condizioni o che presentano determinate caratteristiche soggettive.
La deroga è prevista per quattro fattispecie normative di concessioni o
affidamenti, dei quali siano rispettivamente titolari:
w) le
società a capitale misto pubblico-privato nelle quali il socio privato sia
stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica;
x)
le società a capitale interamente pubblico già rispondenti al modello dello in house providing;
(In
entrambe le ipotesi ora elencate la scadenza sarà dunque corrispondente a quella
naturale originariamente prevista negli atti di concessione o affidamento).
[Si
avverte che per rientrare nella fattispecie di deroga ora descritte i gestori
devono avere le caratteristiche indicate già alla data di entrata in vigore del
decreto-legge, altrimenti cesseranno al 31 dicembre 2006 salva la possibilità
di nuovi affidamenti diretti ai sensi del sopradescritto comma 5°, lett. b) e c)].
y)
le società già quotate in borsa alla data del 1° ottobre 2003 e quelle da esse
direttamente partecipate a tale data <<a condizione che siano concessionarie esclusive del
servizio pubblico>>;
z)
le società originariamente a capitale interamente pubblico, che, sempre entro
il 1° ottobre 2003, siano state interessate da un collocamento sul mercato di
<<quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica>>.
(Nella
terza e quarta ipotesi tra quelle elencate la durata residua delle concessioni
e affidamenti non è però la originaria naturale scadenza del rapporto, ma la
durata equivalente a quella <<media delle concessioni aggiudicate nello
stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica>> salva però
una maggiore durata che gli enti locali potranno stabilire qualora la stessa
<<risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati
da parte del gestore>>. E' corretto ritenere che gli investimenti devono
essere già effettuati alla predetta data del 1° ottobre 2003. Ci si deve chiedere
a chi spetti il computo della durata media delle concessioni aggiudicate con
gara nello stesso settore, fermo restando che il territorio di riferimento è quello
nazionale. Anche se non vi provvederà l'Amministrazione centrale con apposita
circolare, analoga alle circolari 19 ottobre 2001, n. 12727 e 1 marzo 2002, n.
3944 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche
comunitarie, saranno abilitati a procedere alla ricognizione, dalla quale ricavare
la media delle durate, anche gli enti locali interessati magari con il supporto
delle loro associazioni nazionali. Spetta poi agli enti locali, in
contraddittorio con i gestori, determinare se la cessazione delle concessioni
possa essere dilazionata per necessità di recuperare particolari investimenti).
12. Il nuovo comma 15-ter
dell’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (condizioni per l'incremento del
periodo transitorio).
Questo
comma, a simiglianza di quanto si prevedeva nell’art. 35, comma 3° (ora
abrogato) della legge n. 448 del 2001, contempla il possibile incremento del periodo
transitorio di base nelle ipotesi di accrescimento del bacino di utenza servito
o dell’ambito territoriale di effettuazione del servizio realizzati mediante
aggregazioni societarie.
La
possibilità non appare però particolarmente interessante perché l’incremento di
durata residua delle concessioni oltre il 31 dicembre 2006 può consistere in
massimo due anni e perché è necessario il previo accordo, caso per caso, della
Commissione europea. Dunque, si dovrebbe dare luogo ad una procedura complessa
per ottenere un risultato non particolarmente rilevante.
13. Il nuovo comma
15-quater dell’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (il divieto per gli
affidatari diretti di servizi pubblici di partecipare a gare per nuovi
affidamenti).
Questo
comma riprende quanto era stabilito nella seconda parte dell’oggi abrogato art.
35, comma 2° della legge n. 448 del 2001 (<< ... A valere da tale data si applica il divieto di cui al comma 6
del medesimo articolo 113 del citato testo unico, salvo nei casi in cui si
tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti
dalle società partecipanti alla gara stessa. Il regolamento definisce altresì
le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese
italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere
a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto
salvo il principio di reciprocità e
siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati. A
far data dal termine di cui al primo periodo, è comunque vietato alle società di capitali in cui la
partecipazione pubblica è superiore al
50 per cento, se ancora affidatarie
dirette, di partecipare ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio
territorio>>).
Il divieto di partecipare alle gare per
l’affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza industriale o per
divenire socio nelle società di cui al comma 5°, lett. b), riferibile – ai
sensi del comma 6° – ai gestori che si giovano di affidamenti diretti, alle
loro controllate o collegate, controllanti ovvero controllate o collegate con
la medesima controllante, si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Viene cioè seguito un criterio analogo a quello di cui all’art. 15, comma 10°
del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 relativo alla distribuzione del gas naturale,
in base al quale i soggetti titolari di affidamenti o concessioni in corso alla
data di entrata in vigore della riforma e che entrano nel periodo transitorio
<<possono partecipare alle gare>> per l’affidamento di quest'ultimo
servizio pubblico <<senza limitazioni>>.
Qualcuno
potrebbe però notare che tra le due norme sussiste una differenza: mentre
quella qui considerata rinvia del tutto (al 1 gennaio 2007) l'applicazione del
divieto di cui trattasi, la norma relativa al settore del gas naturale non fa
operare il divieto per chi ha ottenuto nel passato gli affidamenti diretti, che
– invece – risultano preclusivi se ottenuti oggi dopo l'entrata in vigore della
riforma. Tuttavia, si può considerare che l'effetto utile è il medesimo, perché
dopo la novella del decreto-legge i legittimi casi di affidamento diretto di un
servizio pubblico locale con rilevanza economica, in assenza di qualsivoglia
gara, sono limitati al modello dello in
house providing (comma 5°, lett. c), il quale si deve ragionevolmente ritenere
contraddistinto da un vincolo funzionale alle esigenze della collettività
stanziata sul territorio degli enti locali soci, con conseguente possibilità
limitata di partecipare a gare per l'assegnazione dei servizi al di fuori di
quei territori (cfr. quanto già si riteneva nel passato, da parte della
giurisprudenza amministrativa, a proposito delle aziende speciali e delle
società a prevalente capitale pubblico locale; es. Cons. Stato, sez. V, 3
settembre 2001, n. 4586 e TAR Emilia-Romagna, Parma, 2 maggio 2002, n. 240. La
prima decisione illustra bene i limiti, non assoluti ma assai forti,
all'attività c.d. extraterritoriale che oggi sono certamente validi per una
società degli enti locali c.d. in house:
<<l’ambito territoriale del servizio sembra profilarsi come un criterio
di individuazione degli Enti locali da coinvolgere nella composizione
societaria (ad esempio privilegiando la costituzione di società da parte di
enti locali confinanti o aventi necessità essenziali comuni) e non dunque come
un criterio di delimitazione territoriale dell’attività della società di
capitali. // A questo punto il nocciolo della questione è individuare, cum
grano salis, gli ambiti che devono essere residualmente concessi al vincolo
funzionale che lega la società mista locale alla collettività di riferimento,
tenendo conto che si ha a che fare sostanzialmente con un soggetto imprenditoriale
di diritto privato, ... ma non del tutto alieno alle finalità pubblicistiche ed
agli interessi pubblici della realtà territoriale che ha proceduto alla sua costituzione.
// Non è accettabile che sotto le mentite spoglie del limite funzionale torni a
vigere uno stringente limite di carattere fisico-territoriale, né può pensarsi
ad un vincolo interpretato negli stessi identici termini delle aziende
speciali. // Tanto premesso, ad avviso del Collegio il vincolo funzionale va
dimensionato di volta in volta valutandone gli effetti, nel senso che occorre
verificare concretamente se l’impegno extraterritoriale eventualmente distolga
e in che rilevanza risorse e mezzi, senza apprezzabili ritorni di utilità
(anch’essi da valutarsi in relazione all’impegno profuso e agli eventuali
rischi finanziari corsi) per la collettività di riferimento. // Il vincolo
funzionale opera in termini residuali, entrando in gioco solo qualora vi sia
una distrazione di risorse e mezzi che sia effettivamente apprezzabile e che
realisticamente possa portare pregiudizio alla collettività di riferimento. // Nella
specie non si assiste ad un diretto e singolare impegno extraterritoriale
dell’AMGA volto alla gestione del servizio, bensì solamente all’assunzione, da
parte della medesima, di una partecipazione finanziaria del tutto minoritaria
(2%) nell’ambito di un consesso di ditte, risultate aggiudicatarie della
selezione, destinato, a sua volta, ad assumere il ruolo di partner privato di
minoranza della neo-costituita società per la gestione del servizio idrico integrato.
// Non si vede, pertanto, come una partecipazione finanziaria minoritaria di
siffatto tipo, non gravata da diretti oneri gestionali del servizio,
nell’ambito di un socio privato a sua volta di minoranza, possa integrare una
rilevante distrazione di mezzi e risorse a discapito della collettività
territoriale di originario riferimento, e quindi quel paventato depauperamento
dell’organizzazione societaria operante a servizio del Comune istitutore. // Anzi,
oltre a potersi ipotizzare ritorni di carattere finanziario, … non possono
realisticamente escludersi vantaggi dal punto di vista dell’esperienza
acquisita per il Comune costituente, a fronte di un’esposizione a rischi
presumibilmente trascurabili e di ordine meramente finanziario. // … // Mancando gli effettivi riscontri
della lamentata sottrazione di parte dell’organizzazione societaria, nel senso
di uomini, beni e risorse, alle esigenze delle comunità locale, per la sua eventuale
utilizzazione in scopi estranei a quelli per i quali la società stessa è stata
costituita, non può dirsi concretamente vulnerato il vincolo funzionale con la
collettività di riferimento>>).
Inoltre, nel comma qui considerato, si stabilisce che – anche dopo il 1 gennaio
2007 – il divieto non opera per la prima gara da espletare al termine
dell’affidamento in corso (il quale potrebbe travalicare, ai sensi del comma
15-bis, la data del 31 dicembre 2006), qualora la gara abbia ad oggetto
<<i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa>>.
In altre parole, se un odierno gestore si vede riconosciuta dalla legge la
possibilità di non incorrere nella scadenza anticipata della concessione o
affidamento egli, anche dopo il 1° gennaio 2007 (data nella quale opererà il divieto
del comma 6°), potrà partecipare alla prima gara da espletare a proposito dei
servizi pubblici oggetto delle proprie concessioni o affidamenti che saranno venuti
a scadenza.
Si
prevede altresì che, mediante apposito regolamento governativo, saranno
definite le condizioni per la partecipazione alle gare per l'affidamento del
servizio e per la scelta del socio privato delle imprese estere o delle imprese
italiane che gestiscano all’estero servizi senza averne ottenuto l’affidamento
con procedure di evidenza pubblica. Infatti, in assenza di norme specificative,
sarebbe stato difficile applicare il divieto di cui al comma 6°, relativo alla
partecipazione alle gare, per i casi in cui gli affidamenti diretti preclusivi
siano stati ottenuti all’estero. Il criterio cui dovranno ispirarsi le norme
regolamentari a proposito delle imprese estere si sostanzia nel principio di
reciprocità e nella sussistente garanzia di <<tempi certi per l’effettiva
apertura dei ... mercati>> negli Stati esteri interessati.
14. Le modifiche all’art. 113-bis del d.lgs. n. 267 del 2000
(i modelli di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza
economica).
Nella
precedente versione, introdotta dall’art. 35 della legge n. 448 del 2001, la
norma aveva un ambito applicativo più esteso perché si riferiva a tutti i
servizi pubblici locali <<privi di rilevanza industriale>>. Oggi si
riferisce invece a quelli <<privi di rilevanza economica>> e
dunque, come si può ben intuire, l’ambito applicativo è più ridotto perché
limitato ai soli servizi la cui fornitura agli utenti non solo non è produttiva
di utili di gestione ma neppure si attesta sul pareggio tra costi del servizio
ed entrate derivanti al gestore dal relativo espletamento.
Le
forme di gestione diretta, già contemplate nella versione originaria
dell’articolo (istituzione, azienda speciale anche consortile, società a partecipazione
degli enti locali, gestione in economia) sono mantenute, salve le modifiche di
cui si dirà.
Invece,
viene meno – per l’abrogazione del comma 4° – la gestione in concessione
(affidamento) a terzi. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che quando il
servizio è esternalizzato ad una impresa il rilievo economico sussiste dal
punto di vista dell'impresa, per la quale vi è un mercato anche nei servizi
pubblici ove l'ente locale si pone come utente collettivo di prestazioni
materialmente rese a soggetti individuali che non versano alcuna tariffa o
corrispettivo ovvero versano un semplice ticket (v. sopra nel
commento all'art. 113, comma 1°); in siffatte ipotesi e posta la configurazione
di impresa nella gestione, si applicherà allora la disciplina dei servizi con
rilevanza economica e l'affidamento a terzi avverrà con i modi previsti da tale
disciplina (art. 113 sopra illustrata).
In
relazione a quanto appena detto, è però opportuna una precisazione che discende
da una lettura del sistema effettuata da una non recentissima sentenza della Corte
di Giustizia CE, 17 giugno 1997, in causa C-70/95 (Sodemare SA):
<<allo stato attuale del diritto comunitario, uno Stato membro può,
nell'ambito della competenza ad esso spettante per organizzare il suo sistema
previdenziale, considerare che un sistema socio-assistenziale … implichi
necessariamente, per raggiungere i suoi obiettivi, che l'ammissione di operatori
privati a tale sistema in quanto prestatori di servizi d'assistenza sociale
venga subordinata alla condizione che essi non perseguono fini di lucro>>
ed ancora le norme del Trattato <<non ostano a che uno Stato membro
consenta ai soli operatori privati che non perseguono fini di lucro di concorrere
alla realizzazione del sistema di assistenza sociale con la stipula di
convenzioni che danno diritto al rimborso da parte dello Stato dei costi di
servizi d'assistenza sociale a rilevanza sanitaria>>. Dunque, quando il
corrispettivo non è remunerativo perché consiste solo in parziale copertura dei
costi sostenuti o rimborsi (rigorosamente verificati) allora e in tali limiti
si potrà dire che per i privati il servizio non ha rilevanza economica, con la
conseguenza che saranno altre le normative applicabili (ad es. la l. 11 agosto
1991, n. 266; sull'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi sociali
v. anche l'art. 5, comma 4° della l. 8 novembre 2000, n. 328).
E'
ragionevole ritenere che l'art. 113 si applicherà solo in via residuale a
proposito dei servizi sociali che l'ente locale intenda affidare a terzi (e per
i quali pertanto il servizio può avere rilevanza economica). Infatti, se esiste
una disciplina speciale di matrice statale o regionale che possa dirsi esaustiva
(anche in relazione al principio delle procedure competitive per la scelta del
soggetto terzo gestore), non vi è ragione per insistere nell'applicazione di norme
concepite, in realtà per servizi di indiscutibile carattere economico (si
direbbe, sotto il profilo merceologico). Questa lettura sembra trovare riscontro
anche nell'incipit dell'art. 113-bis:
<<Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori …
>>; dunque, purché vengano rispettati i principi di cui alla norma
statale [che si deve considerare espressiva della funzione legislativa riservata
ad esempio nelle materie di cui all'art. 117, comma 2°, lett. m) e p) Cost.] è
possibile ritenere applicabili le norme regionali, vigenti nel settore dei
servizi sociali, ove risulti disciplinata l'ipotesi dell'affidamento a terzi
dei servizi pubblici in questione.
Su questo modello di gestione, si può
considerare che pure la normativa specifica sui servizi sociali ha inteso
prefigurare un sistema competitivo per i privati operatori, i quali aspirino a
gestire servizi pubblici istituiti dagli enti territoriali: si pensi all'art. 5
della legge n. 328 del 2000 che ai <<fini dell'affidamento>>
prevede <<il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali>>; all'art.
4, comma 2° e 5, comma 2°, lett. c) del d.P.C.M. 30 marzo 2001 che per l'assegnazione
dei servizi a soggetti terzi contemplano aggiudicazioni <<sulla base
dell'offerta economicamente più vantaggiosa>> ed ancor più al seguente
art. 6, comma 2° che parla di <<libera concorrenza tra privati>>
aspiranti affidatari dei servizi sociali e di <<procedure di
aggiudicazione ristrette e negoziate>>. Dunque, l'utilizzo di procedure
ad evidenza pubblica per la selezione dei gestori è contemplato anche dalla legislazione
di settore che, in precedenza, si basava soprattutto sul sistema solidaristico-fiduciario
delle convenzioni. Nella stessa direzione si muovono anche le leggi regionali;
si pensi, ad esempio, alla legge reg. Emilia-Romagna 12 marzo 2003, n. 2 che
per gli affidamenti di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e
socio-educativi rende necessarie procedure ad evidenza pubblica ed alla legge
reg. Emilia-Romagna 2 settembre 1996, n. 37 la quale, anche per le organizzazioni
di volontariato, pretende che la stipula delle convenzioni avvenga sulla base
di criteri di priorità, rendendo pertanto doverosa l'applicazione del sistema
di pubblicità e di concorso (seppure non di gara) per la fruizione delle risorse
secondo la norma generale contenuta nell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n
241.
Ne
consegue che il ricorso a convenzioni e non a procedure veramente competitive
di affidamento sembra dover essere limitato ai casi in cui non vi siano
corrispettivi remunerativi; altrimenti, se i ricavi sono remunerativi, dovranno
essere impiegate vere procedure ad evidenza pubblica (quelle di cui all'art.
113 in mancanza, secondo quanto detto, di una disciplina di settore adeguata
per l'affidamento a terzi dei servizi sociali).
Peraltro,
non sempre ci si trova di fronte a veri e propri affidamenti della gestione di
servizi pubblici; infatti, non è
escluso che la Pubblica Amministrazione si avvalga della collaborazione di
soggetti privati (selezionati ed individuati con le procedure di legge) per
l’espletamento del servizio solamente in alcune sue fasi, e del quale mantenga però la responsabilità gestionale
complessiva, non avendone concessa la gestione all’esterno. Questa facoltà di
avvalimento si deve intendere propria dell’ente locale che gestisce in economia
il servizio e anche delle forme organizzative sopraindicate di cui al comma 1°,
lett. a), b) e c) dell’articolo in esame; tuttavia, in queste ultime ipotesi è
logico che il ricorso alle prestazioni dei privati, attraverso appalti, potrà
essere limitato perché altrimenti verrebbe meno la stessa ragione d’essere
della struttura pubblica specializzata che è stata costituita per la gestione
del servizio.
Si
deve poi ritenere che, l’iniziativa pubblica non escluda lo svolgimento del tutto autonomo di servizi sociali ad
opera di privati anche senza nessuna investitura da parte della Pubblica
Amministrazione, pur se nel rispetto della legislazione vigente (cfr. art. 38,
ult. comma e 118, ult. comma Cost.).
Tornando
alle forme di gestione diretta dei servizi locali privi di rilevanza economica
si deve peraltro aggiungere che l’art. 14 del decreto-legge ha modificato il
comma 1°, lett. c) dell’art. 113 bis qui considerato. Nelle società partecipate
dagli enti locali e possibili affidatarie dirette dei servizi in questione il
capitale deve essere <<interamente pubblico>> e le stesse devono
rispondere al modello organizzativo dello in
house providing, secondo quanto sopradescritto nel commento all’art.113,
comma 5°, lett. c) del t.u. enti locali.
15. L’abrogazione dei
comma 2°, 3° e 4° dell’art. 35 della legge n. 448 del 2001 (la precedente
disciplina del periodo transitorio per i servizi pubblici locali di rilevanza industriale).
Si
tratta di disposizioni, relative ai servizi pubblici locali con rilevanza
industriale, che dettavano la disciplina transitoria delle concessioni (e affidamenti)
in essere alla data di entrata in vigore delle nuove norme, regolando la durata
residua dei rapporti, se costituiti in base a procedure diverse dalla evidenza
pubblica. Ora questi profili sono regolamentati dai sopradescritti commi
15-bis, 15-ter e 15-quater del d.lgs. n. 267 del 2000.
16. L’abrogazione del
comma 5° dell’art. 35 della legge n. 448 del 2001 (le società di capitali per
la gestione del servizio idrico integrato partecipate unicamente dagli enti
dell'ambito territoriale ottimale).
Il
comma contemplava una forma di gestione eccezionale e transitoria del servizio
idrico integrato <<in alternativa>> alla regola di base (vecchio art.
113, comma 5° del d.lgs. n. 267 del 2000) dell’affidamento con gara di tutti i
servizi pubblici locali con rilevanza industriale.
Vi
si prevedeva che le forme di cooperazione costituite in ogni ambito
territoriale ottimale (art. 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36) potessero, entro
ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della norma, affidare il servizio a
<<società di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno
parte dello stesso ambito>>.
L’affidamento
poteva avere una durata massima di cinque anni, ma si sarebbe dovuto intendere
decaduto se entro due anni dal provvedimento gli enti locali non avessero ceduto
il quaranta per cento delle quote societarie.
L'abrogazione
è ora pienamente giustificata dal fatto che di una consimile previsione non vi
è più bisogno dopo che il novellato comma 5° dell’art. 113 del d.lgs. n. 267
del 2000 ha reintrodotto la possibilità stabile di nuovi affidamenti diretti di
servizi pubblici locali di rilevanza economica [art. e comma cit. lett. b) e
lett. c)].
Si
pone, peraltro, il problema della sorte delle società costituite in conformità
alla norma abrogata. Per comprendere la questione si può ricordare che, in base
ai principi generali, l’abrogazione non estingue le norme ma ne delimita la
sfera di efficacia ai fatti sorti fino
ad un certo momento del tempo (cfr. Corte cost. 2 aprile 1970, n. 49). Dunque,
l’abrogazione della norma non travolge gli affidamenti in corso che conservano
la loro validità nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla norma abrogata.
Peraltro, gli enti locali interessati e segnatamente le forme di cooperazione
potranno (e dovranno) rideliberare in argomento e, laddove adottino gli odierni
modelli di cui alla lett. b) o lett. c) del comma 5° dell’art. 113 del t.u enti
locali, la società dopo essere divenuta conforme a siffatti modelli potrà
essere destinataria di un affidamento diretto non limitato nel tempo a quanto
prevedeva la norma abrogata. Ove tale nuova deliberazione manchi si deve,
invece, intendere che le forme di cooperazione e gli enti locali vogliano
autolimitarsi e addivenire a breve ad una gara per l’affidamento del servizio;
al riguardo si avverte che, in mancanza di una motivata deliberazione, neppure
la semplice scelta del socio privato
con procedura ad evidenza pubblica sarebbe di per sé bastevole a “convertire”
il modello, da quello di cui all’abrogato comma 5° dell’art. 35 (con tutti i
limiti in esso previsti) a quello del citato comma 5°, lett. b) dell’art. 113
del d.lgs. n. 267 del 2000, perchè in assenza di una diversa volontà
organizzativa (motivatamente e comparativamente espressa) se ne dovrebbe ricavare che gli enti istituzionali
intendono mantenere l’affidamento a siffatta società per il solo periodo
temporale originariamente indicato nell’art. 35, comma 5° della legge n. 448
del 2001 (sulla scorta del quale la società venne costituita e divenne affidataria).
17. La modifica al
comma 7° dell’art. 35 della legge n. 448 del 2001 (il subentro tra il vecchio e
il nuovo gestore di servizi pubblici).
Si
tratta di una modifica meramente tecnica, dovuta all’intervenuta abrogazione
del successivo comma 16° al quale non si poteva dunque più rinviare. Del resto,
già precedentemente la norma si riferiva al momento di scadenza
dell’affidamento occupandosi del subentro negli impianti tra il vecchio e il
nuovo gestore che si sia aggiudicato la gara per l’affidamento del servizio pubblico.
18. L’abrogazione del
comma 16° dell’art. 35 della legge n. 448 del 2001 (attuazione ed esecuzione
delle norme di legge sui servizi pubblici locali).
Non
si prevede più l’emanazione di un regolamento di esecuzione ed attuazione delle
norme di legge. La scelta appare rispettosa delle competenze regionali, perché
solo i profili della materia obiettivamente relativi alla tutela della
concorrenza, alla tutela del risparmio ed alle funzioni fondamentali degli enti
locali possono dirsi di esclusiva competenza legislativa dello Stato (anche ai
fini propri di cui all'art. 117, comma 6° Cost.).
Allegato
TESTO COMPARATO DELLE NORME PREVIGENTI
E DI QUELLE ODIERNE
|
Art. 113 e 113-bis
del Testo unico delle
leggi sull'ordinamento
degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Testo vigente prima del
d.l. 30 settembre
2003, n. 269 e della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria
2004) Articolo 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza industriale) 1. Le disposizioni
del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza
industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e
quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie. 2. Gli enti locali
non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre
dotazioni destinati all'esercizio dei
servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13. 3. Le discipline di
settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e
degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui
al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in
ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati
all'erogazione dei relativi servizi. 4. Qualora sia
separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in
forma associata, si avvalgono: a) di soggetti allo
scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione
maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata
direttamente tale attività; b) di imprese
idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del
comma 7. 5. L'erogazione del
servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline
di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di
capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad
evidenza pubblica. 6. Non sono ammesse
a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero,
gestiscono a qualunque titolo servizi
pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad
evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende
alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle
società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i
soggetti di cui al comma 4. 7. La gara di cui
al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali,
di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente
Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è
aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle
condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di
investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti,
per il loro rinnovo e manutenzione,
nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del
contratto di servizio. 8. Qualora sia
economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con
gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del
trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può
essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore. 9. Alla scadenza
del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento,
le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli
enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo
gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro
porzioni, gli impianti e le altre
dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma
7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un
indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare
è indicato nel bando di gara. 10. È vietata ogni
forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in
ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di
contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio. 11. I rapporti
degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società
di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di
servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli
dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei
livelli previsti. 12. L'ente locale
può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società
erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle
concessioni e degli affidamenti in essere. 13. Gli enti
locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di
cui detengono la maggioranza, che è incedibile. Tali società pongono le reti,
gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori
incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata
della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito
dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla
società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della
lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di
espletare le gare di cui al comma 5. 14. Fermo restando
quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali
per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti
diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi
o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al
comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo
che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano
diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11,
un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di
coordinamento con gli eventuali altri gestori. 15. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le
attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. Articolo 113-bis (Gestione dei servizi pubblici locali privi
di rilevanza industriale) 1. Ferme restando
le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali
privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a: a) istituzioni; b) aziende
speciali, anche consortili; c) società di
capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice
civile. 2. È consentita la
gestione in economia quando, per le
modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno
precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. 3. Gli enti locali
possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo
libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 4. Quando
sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di
cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad
evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. 5. I rapporti tra
gli enti locali ed i soggetti erogatori
dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di
servizio. legge 28 dicembre 2001, n. 448
Testo vigente prima del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (Norme in materia di servizi pubblici
locali) 1. omissis 2. Nei casi in cui
le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscono un congruo
periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste
dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al comma 16 del
presente articolo indica i termini, comunque non inferiori a tre anni e non
superiori ai cinque anni, di scadenza o di anticipata cessazione della
concessione rilasciata con procedure diverse dall'evidenza pubblica. A valere
da tale data si applica il divieto di cui al comma 6 del medesimo articolo
113 del citato testo unico, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento
delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società
partecipanti alla gara stessa. Il regolamento definisce altresì le condizioni
per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano
avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di
evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il
principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura
del relativi mercati. A far data dal termine di cui al primo periodo, è
comunque vietato alle società di capitali in cui la partecipazione pubblica è
superiore al 50 per cento, se ancora affidatarie dirette, di partecipare ad
attività imprenditoriali al di fuori del proprio territorio. 3. Il periodo
transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato, alle condizioni sotto
indicate, in misura non inferiore a: a) un anno nel caso
in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere dei termini previsti dal regolamento
di cui al comma 16 del presente articolo, si dia luogo, mediante una o più
fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino
di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente
servito dalla società maggiore; b) due anni nel
caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria,
anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito
corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello
ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; c) un anno nel caso
in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia
partecipata almeno per il 40 per cento da soggetti privati; d) un ulteriore
anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria
sia partecipata almeno per il 51 per cento dai privati. 4. Ove ricorra più
di una delle condizioni indicate al comma 3 i relativi termini possono essere
posticipati, sommando le relative scadenze. 5. In alternativa a
quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti,
individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, possono affidare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società di
capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso
ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo
determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo. Entro due anni da tale affidamento, anche se già avvenuto alla data
di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al presente
comma, gli enti locali azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera
c) del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita
immediata dell'affidamento del servizio alla società da essi partecipata. 6. Qualora le
disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio
per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce
il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione
demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di
adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In caso di mancato
rispetto di tali standard nel territorio dei comuni di cui al primo periodo,
i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio nell'ambito sovracomunale
provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero ambito. 7. Le imprese
concessionarie cessanti nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma
16 del presente articolo reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei
servizi. Ad esse è dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito
secondo le disposizioni del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1
del presente articolo. 8. Gli enti locali,
entro il 30 giugno 2003, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui
all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1
dell'articolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del
citato testo unico. 9. In attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'articolo 113 del citato testo
unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che
alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza
del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici
locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni per l'esercizio di servizi
pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni
delle discipline settoriali, lo
scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente
la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali,
oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche
definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico. 10. La facoltà di
cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le società per la
gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni
di separazione di cui al comma 9 del presente articolo. 11. In deroga alle
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato testo unico, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del presente
articolo, nonché in alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente
al caso di società per azioni quotate in borsa e di società per azioni i cui
enti locali soci abbiano già deliberato al 1° gennaio 2002 di avviare il procedimento
di quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla
data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza del capitale, è
consentita la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 12
dell'articolo 113 del citato testo unico. In tale caso, ai fini dell'applicazione
del comma 9 dell'articolo 113 del citato
testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali
attuali e future è costituito, ai sensi dell'articolo 1021 del codice civile,
un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali. Resta
fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui
è attribuita la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si
applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile. 12. Al testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 31,
comma 8, le parole da: «aventi rilevanza economica» fino a : «nello statuto»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 113-bis»; b) all'articolo 42,
comma 2, lettera e), le parole: «assunzione diretta» sono sostituite dalla seguente:
«organizzazione»; c) all'articolo
112, il comma 2 è abrogato; d) all'articolo
115: 1) al comma 1, le
parole: «costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera c),» sono soppresse e
le parole: «per azioni» sono sostituite dalle seguenti: «di capitali»; 2) il comma 5 è
abrogato; 3) è aggiunto,
infine, il seguente comma: 7-bis. Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla
trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita dal consiglio comunale
l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare
alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale
iscritto a bilancio della relativa quota di capitale"; e) all'articolo
116, al comma 1, dopo le parole: «per l'esercizio di servizi pubblici» sono
inserite le seguenti: «di cui all'articolo 113-bis»; f) all'articolo
118: 1) al comma 1, le
parole: «società per azioni, costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera
e),» sono sostituite dalle seguenti: «società di capitali di cui al comma 13
dell'articolo 113»; 2) il comma 3 è
abrogato; g) all'articolo
123, il comma 3 è abrogato. 13. Gli articoli da
265 a 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio-decreto 14
settembre 1931, n. 1175, sono abrogati. 14. Nell'esercizio
delle loro funzioni, gli enti locali,
anche in forma associata, individuano gli standard di qualità e determinano
le modalità di vigilanza e controllo delle aziende
esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti
e dei consumatori. 15. omissis (v. sopra introduce l’art. 113-bis del t.u. enti locali) 16. Con regolamento
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore
e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per
l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo, con l'individuazione dei
servizi di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Art. 113 e 113-bis
del Testo unico delle
leggi sull'ordinamento
degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Testo con le modifiche (in neretto) introdotte
dal d.l. 30 settembre 2003, n.
269 convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326 (art. 14)
Testo con le modifiche (in corsivo neretto) introdotte
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004, (art. 4, comma 234°) Articolo 113
(Gestione delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica) 1. Le
disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione
ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza
e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme
le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche
normative comunitarie. Restano
escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori
disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000,
n. 164. 2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà
degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio
dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13. 3. Le discipline di settore
stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti
destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può
essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso,
garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione
dei relativi servizi. 4. Qualora sia separata dall'attività di
erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si
avvalgono: a) di soggetti allo scopo costituiti, nella
forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale
pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
che la società realizzi la parte più importante della propria attività con
l’ente o gli enti pubblici che la controllano; b) di imprese idonee, da individuare
mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7. 5. L'erogazione del servizio avviene secondo
le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell’Unione Europea,
con conferimento della titolarità del servizio: a) a società di
capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza
pubblica; b) a società a
capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con
procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle
norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di
indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o
circolari specifiche; c) a società a
capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano. 5-bis.
Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono
introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi
da esse disciplinate prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al
comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento
del servizio. 5-ter.
In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione
dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti
gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori
comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti
di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure
di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di
cui al decreto del Predicente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi,
sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare
direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato
ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad
oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei
lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto
esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve
appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste
dalla legislazione vigente. 6. Non sono ammesse a partecipare alle gare
di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a
qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto,
di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi;
tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro
controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.
Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4. 7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel
rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente
Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata
sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche
e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il
potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale.
Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le
previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle
discipline di settore. 8. Qualora sia economicamente più vantaggioso,
è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi
pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso,
la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere
superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata
dalle discipline di settore. 9. Alla scadenza del periodo di
affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o
delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono,
inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e
le altre dotazioni realizzate, in
attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente.
A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al
valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando
di gara. 10. È vietata ogni forma di
differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine
al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di
contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio. 11. I rapporti degli enti locali con le
società di erogazione del servizio e
con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati
da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno
prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica
del rispetto dei livelli previsti. 12. L'ente locale può cedere in tutto o in
parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante
procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento.
Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli
affidamenti in essere. 13. Gli enti locali, anche in forma associata,
nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire
la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali
a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori
incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata
della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito
dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla
società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della
lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare
le gare di cui al comma 5. 14. Fermo restando quanto disposto dal
comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la
gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi
dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o
loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma
7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le
discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente.
Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di
servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con
gli eventuali altri gestori. 15. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni
previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. 15-bis.
Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano
un congruo periodo di transizione, ai fini dell’attuazione delle disposizioni
previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure
diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del
31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente
affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a
capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto
mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle
affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti
pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la
parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici
che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla
data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse
direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive
del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente
pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato
quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe
le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello
stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la
possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva
qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari
investimenti effettuati da parte del gestore. 15-ter. Il
termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad
una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la
Commissione europea, alle condizioni sotto indicate: a) nel caso in
cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia
luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società
capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due
volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa
ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno; b) nel caso in
cui, entro il termine di cui alla lettera a), un’impresa affidataria, anche a
seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente
almeno all’intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove
previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può
comunque essere superiore a due anni. 15-quater.
A decorrere dal 1 gennaio 2007, si applica il divieto di cui al comma 6,
salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad
oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sentite le Autorità
indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, il Governo definisce le condizioni
per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che
abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure
di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il
principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura
dei relativi mercati. Articolo 113-bis (Gestione dei servizi pubblici locali privi
di rilevanza economica) 1. Ferme restando le disposizioni previste
per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza
economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società a capitale interamente pubblico a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
che la società realizzi la parte più importante della propria attività con
l’ente o gli enti pubblici che la controllano. 2. È consentita la gestione in economia
quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non
sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. 3. Gli enti locali possono procedere
all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad
associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 4. abrogato 5. I rapporti tra gli enti locali ed i
soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da
contratti di servizio. Art. 35
della
legge 28
dicembre 2001, n. 448
Testo con le modifiche (in neretto) introdotte
dal d.l. 30 settembre 2003, n.
269 convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326 (art.
14) (Norme
in materia di servizi pubblici locali) 1. omissis 2. abrogato 3. abrogato 4. abrogato 5. abrogato 6. Qualora le disposizioni dei singoli
settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali
di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio stipula
appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica
inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed
omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In
caso di mancato rispetto di tali standard nel territorio dei comuni di cui al
primo periodo, i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio
nell'ambito sovracomunale provvedono
alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero ambito. 7. Le imprese concessionarie cessanti al
termine dell'affidamento reintegrano gli enti locali nel possesso delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei
servizi. Ad esse è dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito
secondo le disposizioni del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1
del presente articolo. 8. Gli enti locali, entro il 30 giugno
2003, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31,
comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del
medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in società di capitali,
ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico. 9. In attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 2 e 13 dell'articolo 113 del citato testo unico, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data
di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del
capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali,
che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad
effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo
scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo
d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal
citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico. 10. La facoltà di cui al comma 12
dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, riguarda esclusivamente le società per la gestione dei
servizi ed opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di
separazione di cui al comma 9 del presente articolo. 11. In deroga alle disposizioni di cui al
comma 2 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, e di cui al comma 9 del presente articolo, nonché in
alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di società
per azioni quotate in borsa e di società per azioni i cui enti locali soci abbiano
già deliberato al 1° gennaio 2002 di avviare il procedimento di quotazione in
borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di entrata
in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza del
capitale, è consentita la piena
applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 113 del
citato testo unico. In tale caso, ai fini dell'applicazione del comma 9
dell'articolo 113 del citato testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle
altre dotazioni patrimoniali attuali e future è costituito, ai sensi
dell'articolo 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed
inalienabile a favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del
proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui è attribuita la
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali,
alla percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si applicano le
disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile. 12. Al testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 31, comma 8, le parole da:
«aventi rilevanza economica» fino a : «nello statuto» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 113-bis»; b) all'articolo 42, comma 2, lettera e), le
parole: «assunzione diretta» sono sostituite dalla seguente:
«organizzazione»; c) all'articolo 112, il comma 2 è abrogato; d) all'articolo 115: 1) al comma 1, le parole: «costituite ai
sensi dell'articolo 113, lettera c),» sono soppresse e le parole: «per
azioni» sono sostituite dalle seguenti: «di capitali»; 2) il comma 5 è abrogato; 3) è aggiunto, infine, il seguente comma: 7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti
si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita
dal consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che
non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla
base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di
capitale"; e) all'articolo 116, al comma 1, dopo le
parole: «per l'esercizio di servizi pubblici» sono inserite le seguenti: «di
cui all'articolo 113-bis»; f) all'articolo 118: 1) al comma 1, le parole: «società per
azioni, costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e),» sono sostituite
dalle seguenti: «società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113»; 2) il comma 3 è abrogato; g) all'articolo 123, il comma 3 è abrogato. 13. Gli articoli da 265 a 267 del
testo unico per la finanza locale, di cui al regio-decreto 14 settembre 1931,
n. 1175, sono abrogati. 14. Nell'esercizio delle loro
funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard
di qualità e determinano le modalità di vigilanza e controllo delle aziende
esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti
e dei consumatori. 15. omissis 16.
abrogato |