GIUSEPPE CAIA
I SERVIZI SOCIALI DEGLI ENTI LOCALI E LA LORO GESTIONE CON
AFFIDAMENTO A TERZI. PREMESSE DI INQUADRAMENTO.
Sommario:
1. L'affidamento a terzi dei servizi pubblici
locali di carattere sociale e le recenti previsioni della legge statale (art.
14 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n.
326).
2. La concessione a terzi del servizio pubblico
locale ed il ricorso a terzi per l'espletamento di singole fasi od operazioni relative
al servizio complessivamente inteso.
2.1. Sintesi della situazione.
3. Ipotesi sul significato dell'intervenuta
abrogazione dell'art. 113-bis, comma 4° del t.u. enti locali.
3.1.
(Segue): l'affidamento a terzi e le altre forme di gestione dei servizi
pubblici sociali. L'evoluzione normativa ed i riflessi sul tema qui
considerato: dai servizi <<privi di rilevanza industriale>> ai
servizi <<privi di rilevanza economica>>.
3.2.
(Segue): la rilevanza economica dell'attività svolta da un gestore terzo di
servizi pubblici sociali su incarico dell'amministrazione pubblica.
3.3. La sussidiarietà ed il privato sociale.
3.4. Sintesi del quadro normativo rilevante.
4. Gli appalti dei servizi sociali
relativamente a singole fasi od operazioni del servizio pubblico.
1.L'affidamento
a terzi dei servizi pubblici locali di carattere sociale e le recenti
previsioni della legge statale (art. 14 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269
convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326).
Il ruolo di Comuni e Province per la predisposizione ed
erogazione dei servizi sociali è chiaramente rinvenibile nell'ampia
formulazione dell'art. 131, comma 2° del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112:
<<Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che li
esercitano anche attraverso le comunità montane, i compiti di erogazione dei
servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di
realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle
province>>. Pertanto, con riguardo all'attuazione di tale ruolo, è
importante determinare quali possano essere i modelli di gestione dei servizi
pubblici sociali, tra quelli complessivamente indicati nel testo unico di cui
al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 112 e seguenti).
Varie leggi regionali, in linea con la legge-quadro sugli
interventi e servizi sociali (l. 8 novembre 2000, n. 328: art. 5, comma 2° e 3°
nonché art. 1, comma 5°; d.P.C.M. 30 marzo 2001, recante previsioni di
indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona),
contemplano il possibile affidamento a terzi dei servizi pubblici locali di tipologia
sociale.
Si pensi, ad esempio, all'art. 41 della legge reg. Emilia-Romagna
12 marzo 2003, n. 2: <<1. Gli Enti locali, nel
rispetto della disciplina statale e comunitaria vigente in materia di procedure
di affidamento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi
da parte della pubblica amministrazione, e per la valorizzazione dell'apporto
dei soggetti [del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro],
salvo quanto previsto [a proposito delle possibili convenzioni con le organizzazioni
di volontariato], privilegiano per la scelta del fornitore le procedure di
affidamento ristrette e negoziate. // ... // 3. Gli Enti locali valutano le
offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla
base della qualità e del prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso
inferiore al cinquanta per cento del peso complessivo. // 4. La Giunta
regionale definisce con proprio atto, sentito il parere della Conferenza regionale
del Terzo settore, i requisiti generali per la partecipazione alle gare, nonchè
i criteri per la valutazione della qualità delle offerte>>.
Con
riferimento a tali previsioni e soprattutto quando esse manchino, per modo che
gli enti locali non possono disporre di riferimenti normativi puntuali, sulla
cui scorta organizzare i propri servizi pubblici, si deve allora valutare se
l'affidamento a terzi dei servizi di carattere sociale, che si intendano
assicurare alla collettività, sia una modalità ancora praticabile, in relazione
a disposizioni statali sopravvenute.
Il problema sorge perché l'attuale testo di art. 113-bis del d.lgs. n. 267 del
2000, per effetto delle modifiche introdotte con l'art. 14 del d.l. 30 settembre
2003, n. 269 (conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326), ed in particolare per
effetto del comma 2°, lett. d) di quest'ultimo articolo, non annovera più
l'abrogato comma 4° che recitava: <<Quando sussistano ragioni tecniche,
economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono
essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le
modalità stabilite dalle normative di settore>>.
I servizi pubblici cui la norma
alludeva erano tutti quelli <<privi di rilevanza industriale>> (testo
originario dell'articolo come introdotto dall'art. 35 della legge 28 dicembre
2001, n. 448), mentre ora la categoria è stata modificata in quella
di servizi <<privi di rilevanza economica>> (art. 14 del
decreto-legge cit.) e per essi ultimi non compare nessuna menzione esplicita
dell'affidamento a terzi.
La riferita abrogazione del comma 4°
dell'art. 113-bis del t.u. enti locali sembrerebbe – a prima lettura - escludere
la possibilità che i servizi sociali (ovvero quelli della cultura e del tempo
libero) possano essere affidati a soggetti terzi, quali incaricati del relativo
espletamento. Ciò in quanto, tra le forme di gestione dei servizi pubblici
locali <<privi di rilevanza economica>>, ora la legge elenca
solamente: le istituzioni, le aziende speciali anche consortili, le
società a capitale interamente pubblico
(purché rispondente al modello c.d. in
house providing) ed infine la conduzione in economia da parte del medesimo
ente locale (art. 113-bis, comma 1° e 2°). Tutte queste forme di gestione sono
qualificate dal legislatore come appartenenti al novero delle c.d. gestioni
dirette e cioè destinatarie di affidamenti diretti (senza necessità di
procedura di gara selettiva); ciò è coerente con il fatto che si tratta di
figure non estranee all'organizzazione complessiva dell'ente locale titolare
del servizio pubblico, perché tali figure consistono in moduli di
autoproduzione del servizio seppure attraverso organismi o apparati dedicati [sul concetto di forme di
gestione diretta cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1998, n. 192, in Foro amm., 1998, pag. 432; Cons Stato,
sez. V, 23 aprile 1998, n. 477, in Urbanistica
e appalti, 1998, pag. 1328; Cass. civ., sez. un., 29 ottobre 1999, n. 754,
in Foro it., 2000, I, 802].
Incidentalmente, si ricorda che per
assicurare i servizi sociali degli enti locali vi è anche la possibilità
organizzativa offerta dall'art. 3, comma 3° del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modifiche ed integrazioni: <<L'unità sanitaria locale può
assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei
singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi ...>> [sulle modalità di
integrazione socio-sanitaria si v. l'art. 3-septies del medesimo d.lgs. n.
502].
Nel testo unico
delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali viene anche contemplata una ulteriore modalità alternativa:
<<Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi
culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro
costituite o partecipate>> (art. 113-bis, comma 3°). Come si può notare, questa
peculiare forma di gestione è riferibile alle sole ipotesi organizzative dei
servizi pubblici locali della cultura e del tempo libero; non essendo
applicabile ai servizi sociali qui considerati ci si limita – pertanto - a
ricordarla, ma si sottolinea che siffatte associazioni e fondazioni per essere
coerentemente destinatarie di un affidamento diretto dovranno risultare e
comportarsi come "organismi di diritto pubblico", di cui – ad esempio
– all'art. 1, lett. b) della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, per modo
che si possa invocare il principio di cui all'art. 6 della direttiva stessa,
purché ne ricorrano le condizioni.
La circostanza che, per la gestione dei
servizi pubblici senza rilevanza economica, nel testo unico sugli enti locali,
non sia più menzionato l'affidamento a terzi in genere (abrogazione del comma
4° dell'art. 113-bis) potrebbe dunque far ritenere che oggi sia divenuta
ammissibile la sola gestione pubblica diretta dei servizi sociali di dimensione locale, attraverso le figure
giuridiche sopra menzionate.
Se questa fosse la conclusione da
trarre circa il contenuto dispositivo dell'art. 113-bis del d.lgs. n. 267 del
2000, quale modificato dall'art. 14 del decreto-legge n. 269 del 2003, essa
potrebbe imporsi nonostante le previsioni legislative di settore e nonostante
le leggi regionali recanti norme che contemplano il metodo dell'affidamento a
terzi dei servizi pubblici sociali di Comuni e Province.
In relazione al primo tra i due profili
indicati, si potrebbe notare che il criterio secondo il quale una norma
speciale non viene abrogata da una norma generale non appare assoluto perché
dipende, piuttosto, dal contenuto specifico delle due norme; in considerazione
del particolare significato ordinamentale e sistematico delle norme sulle forme
di gestione dei servizi pubblici locali contenute nel testo unico, potrebbe
così valere quell'orientamento del giudice delle leggi secondo il quale:
<<nell'ipotesi di successione di una legge
generale ad una legge speciale, non è vera in assoluto la massima lex posterior generalis non derogat priori
speciali: giacchè i limiti di detto principio vanno, in effetti, di volta
in volta, sempre verificati alla stregua dell'intenzione del legislatore. E non
è escluso che in concreto l'interpretazione della voluntas legis, da cui dipende la soluzione dell'indicato problema
di successione di norme, evidenzi una latitudine della legge generale
posteriore tale da non tollerare eccezioni, neppure da parte di leggi speciali,
che restano in tal modo tacitamente abrogate>> [così Corte cost., 19 febbraio
1976, n. 29, in Giur cost., 1976,
pag. 105 ed altre successive negli stessi termini]. In
questa dimensione, per registrare la valenza modificativa della disposizione (generale)
sopravvenuta, si potrebbe così
ritenere che non vi è compatibilità tra le norme di settore sull'affidamento a
terzi e la intervenuta estromissione di questo modello dall'elencazione delle
forme di gestione di servizi pubblici locali come quelli sociali (nell'art.
113-bis le <<disposizioni previste per i singoli settori>> sono
richiamate unicamente a proposito delle forme di gestione diretta sopraricordate:
comma 1°); cosicché si potrebbe dire che le pregresse previsioni settoriali non
sono armonizzabili rispetto al nuovo principio organizzativo concretantesi
nella non menzione dell'affidamento a terzi tra le forme di gestione dei servizi
pubblici di cui trattasi.
Con riguardo al secondo tra gli
accennati profili, si potrebbe poi notare che le disposizioni introdotte con il
citato art. 14 del decreto-legge n. 269 del 2003 possono essere – anzitutto –
considerate espressione della funzione legislativa esclusiva dello Stato in
materia di <<funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
Metropolitane>> e di <<determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale>> [art. 117, comma 2°, lett. p) e lett.
m) Cost.]. Ciò in quanto, se fosse vero che la recente riforma dei servizi pubblici
locali ha voluto contemplare le sole forme di gestione diretta a proposito dei
servizi sociali, tale scelta potrebbe dirsi espressione di una volontà
ordinamentale di indicazione delle soluzioni organizzative ritenute necessarie
(adeguate) per assicurare i servizi pubblici come quelli sociali, i quali certamente
attengono ad un ruolo irrinunciabile ed al modo di essere ("funzioni
fondamentali") degli enti locali nei confronti delle collettività amministrate
e che parimenti vengono ad essere gestiti (salvo determinarne l'ampiezza di
contenuto) per garantire "livelli essenziali di prestazioni" nei
bisogni della persona. In altre parole, se dalle norme qui considerate si
dovesse ricavare che il legislatore statale ha voluto la sola gestione diretta
dei servizi sociali degli enti locali, questa soluzione in punto di
organizzazione gestionale potrebbe rinvenire una copertura costituzionale, per
imporsi sulle difformi previsioni legislative
regionali, proprio in relazione ai ruoli e valori sottesi che sarebbero in
astratto idonei a giustificare l'imposizione di una uniformità di base nelle
condizioni organizzative dei servizi di cui si tratta.
Senonché, sembra di poter dire che non vi è bisogno di dare
una soluzione alle questioni ora illustrate perché - in realtà - dal contenuto
dispositivo delle norme sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali non
emerge che il testo unico sull'ordinamento degli enti locali abbia ora voluto escludere
del tutto l'ipotesi dell'affidamento a terzi di servizi come quelli sociali [sulla disciplina dei servizi
sociali v. per tutti, nella recente dottrina, A. Albanese e C. Marzuoli, a cura
di, Servizi di assistenza e sussidiarietà,
Bologna, 2003, con contributi di D.
Sorace, A. Albanese, C. Marzuoli, R. Finocchi Ghersi, E. Menichetti, C. Corsi,
M.P. Perrino, T. Font Llovet, nonché A. Azzena, Il volontariato nella gestione dei servizi sociali pubblici. Spunti per
una riflessione sulle soluzioni per l'individuazione del soggetto gestore,
in Studi in onore di U. Pototschnig,
vol. I, Milano, 2002, pag. 57 e segg.); C. Corbetta, La gestione dei servizi sociali nell'ordinamento comunale. Ipotesi
applicative e modelli societari, parte
I e parte II, in Sanità pubblica,
2002, risp. pag. 1153 e segg., 1289 e segg.; E. Ferrari, I servizi sociali, in Trattato
di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Diritto amministrativo speciale, tomo I, II edizione, Milano, 2003,
pag. 891 e segg.].
2.La
concessione a terzi del servizio pubblico locale ed il ricorso a terzi per
l'espletamento di singole fasi od operazioni relative al servizio
complessivamente inteso.
Per comprendere la soluzione del
problema, occorre affrontare la questione sul piano sistematico, ricordando
brevemente – in via preliminare – le modifiche che si sono susseguite nella
disciplina dei servizi pubblici di Comuni e Province.
Ebbene, si può rammentare in sintesi
che le varie forme di gestione dettate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (artt.
22-23) erano utilizzabili in genere per ogni tipologia di servizio pubblico
locale, salva la precisazione legislativa che la <<azienda
speciale>> doveva essere impiegata solo per i servizi <<di
rilevanza economica ed imprenditoriale>> mentre la
<<istituzione>> unicamente per i servizi <<senza rilevanza
imprenditoriale>>. Tale assetto complessivo venne poi riprodotto nel
testo unico di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 (artt. 113-114), mentre la riforma
di cui all'art. 35 della legge n. 448 del 2001, dopo aver distinto tra servizi
pubblici locali di <<rilevanza industriale>> ovvero <<privi
di rilevanza industriale>>, indicava separatamente forme di gestione
tipizzate per ciascuno dei due gruppi. Nel quadro normativo vigente,
determinato dall'art. 14 del decreto-legge n. 269 del 2003, la distinzione è
tra servizi pubblici locali di <<rilevanza economica>> ovvero
<<privi di rilevanza economica>> e le forme di gestione sono ancora
formalmente separate perché dettate in articoli di legge distinti.
L'abrogato comma 4° dell'art. 113-bis
del d.lgs. n. 267 del 2000 trovava il proprio precedente normativo nell'art. 22,
comma 3°, lett. b) della legge n. 142 del 1990 [poi divenuto art. 113, lett. b)
del testo originario di d.lgs. n. 267]. In tale norma era previsto che i servizi pubblici locali e dunque anche
quelli sociali potessero essere gestiti <<in concessione a terzi, quando sussistano
ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale>>.
Ma
l'affidamento a terzi di cui era menzione nell'abrogato comma 4° consisteva in
un modello di gestione non dissimile dalla concessione amministrativa di
servizio pubblico. Si deve infatti ritenere che il modello dell'affidamento a
terzi del servizio pubblico sia contraddistinto dai medesimi caratteri complessivi
propri della concessione di cui al vecchio sistema delle forme di gestione. Ed
invero, la dottrina più attenta ha avuto modo di equiparare alla concessione
l'affidamento a terzi, quale previsto dalle varie disposizioni dell'art. 35
della legge n. 448 del 2001: si è ritenuto, ad esempio, che il conferimento a
terzi previa gara dei servizi pubblici a rilevanza industriale (art. cit.,
comma 1°) assorba <<in sé elementi notevoli della concessione ... a terzi
del precedente regime>>, per modo che il carattere del rapporto
<<anche, e forse soprattutto, dopo la riforma>> si deve ricostruire
come concessione [cfr. G. Severini, L'affidamento dei servizi pubblici locali:
caratteri e procedure, in Servizi
pubblici e appalti, 2003, pag. 178 e segg.]. La conclusione non può non
valere anche per la fattispecie normativa dell'oggi abrogato comma 4° dell'art.
113-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 (introdotto dall'art. 35, comma 15° della legge
n. 448 del 2001).
A proposito della concessione di servizio pubblico
si è notato che il <<fenomeno cui dà luogo ... è quello della
sostituzione del terzo all'ente pubblico nella erogazione del
servizio che continua ad essere pertinenza dell'ente stesso anche se non gestito
direttamente dallo stesso>> [cfr. C. Malinconico, Le concessioni e le convenzioni, in Atti del 41° Convegno del Centro Studi Amministrativi di Varenna
<<Servizi pubblici locali e nuove forme di amministrazione>>,
Milano, 1997, pagg. 121-122].
Nel contempo, si è altresì sottolineato che <<la concessione
a terzi è modulo di per sé adatto, salvo la verifica in concreto degli aspetti
tecnici, economici e sociali del servizio, all'esercizio di servizi pubblici di
carattere imprenditoriale o sociale, in gestione riservata o meno>> [cfr. ancora C. Malinconico, op. ult. cit., pag. 110].
Peraltro, si deve ricordare che la concessione (o affidamento
a terzi) della gestione complessiva del servizio pubblico deve essere tenuta
distinta dal ricorso in via accessoria alla collaborazione di terzi:
<<Dal profilo dell'affidamento della gestione (che può essere inteso anche
come sostituzione complessiva, salva la permanenza della titolarità in capo
all'Amministrazione sostituita), deve essere distinta l'ipotesi dell'esercizio
tramite ausiliari di singole operazioni o di singoli fasi del servizio. In
questa ipotesi non si assiste ad alcun fenomeno di sostituzione né il soggetto
gestore del servizio dismette i compiti che gli sono stati istituzionalmente
attribuiti ovvero affidati tramite concessione; è peraltro necessario che le
singole operazioni o fasi del servizio, così decentrate, non assurgano, per la
loro centralità ed il loro carattere determinante, ad elemento stabile di
sostituzione surrettizia di altri soggetti al gestore>> [cfr. G. Caia, L'organizzazione dei servizi pubblici,
in L. Mazzarolli e altri (a cura di), Diritto
amministrativo, I, Bologna, 2001, pagg. 1003-1004].
2.1. Sintesi della situazione.
Fin qui si è dunque notato che:
- l'affidamento a terzi dei servizi pubblici di
cui all'art. 113-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, contemplato nel relativo ed
oggi abrogato comma 4°, era sostanzialmente coincidente con il vecchio modello
della concessione a terzi;
- la concessione a terzi (e dunque anche
l'affidamento) si sostanzia in un fenomeno di sostituzione del concessionario
al concedente (ente locale) nei compiti propri di quest'ultimo;
- non può essere confuso con la vera e propria
gestione in concessione il ricorso alla collaborazione di soggetti privati non
in via complessiva per l'intero servizio pubblico globalmente inteso, ma più
semplicemente per singole operazioni o fasi.
3.Ipotesi sul significato dell'intervenuta abrogazione dell'art.
113-bis, comma 4° del t.u. enti locali.
Oltre al carattere dell'affidamento a
terzi quale modello di gestione di un servizio pubblico anche di stampo
sociale, si deve prendere in esame, sul piano sistematico, la differenziazione
posta dal legislatore tra servizi sociali e altri tipi
di servizi e le conseguenze che da tale differenziazione discendono.
Come si è già ricordato, nella versione
originaria dell'art. 113-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 35 della legge n.
448 del 2001), la norma si riferiva alle forme di gestione dei servizi pubblici
locali <<privi di rilevanza industriale>>, mentre per quelli che
invece presentavano siffatta rilevanza la disciplina delle forme di gestione
era data dall'art 113. Per tali servizi con rilevanza industriale l'affidamento
a terzi o esternalizzazione era l'ipotesi normale di gestione (o meglio l'unica
ammissibile); infatti, l'art. 113, comma 5°
del d.lgs. n. 267 (ora modificato sul punto) recitava nel senso che:
<<L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza,
avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del
servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare
con procedure ad evidenza pubblica>> [per più ampie notazioni sull'odierno comma 5°, che ha
comunque mantenuto l'affidamento a società, previa gara, quale prima
alternativa di gestione, sia consentito rinviare a G. Caia, Autonomia territoriale e concorrenza nella
nuova disciplina dei servizi pubblici locali (art. 14 del d.l. 30 settembre
2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 ed art. 4, comma 234°
della legge 24 dicembre 2003, n. 350), in www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi].
Si doveva, invero, ritenere che nel
novero dei servizi <<privi di rilevanza industriale>> fossero
ricompresi non solo quelli meramente erogativi come i servizi sociali, ma anche
quelli economici epperò non industriali (al riguardo, ad avviso di chi scrive,
si poteva fare – tra gli altri – l'esempio dei parcheggi).
Il legislatore aveva dunque optato per
una distinzione basata – da un canto – sulla puntuale indicazione di una
categoria in ragione della sua caratteristica (l'industrialità), e - dall'altro
– sulla condizione residuale (relativa a tutti gli altri servizi privi di
quella caratteristica).
Questa scelta sistematica, di cui
all'originario testo di art. 35 della legge n. 448 del 2001, comportava inevitabili
conseguenze perché se il legislatore aveva ritenuto di discriminare solo tra i
servizi con rilevanza industriale e quelli diversi, che a loro volta potevano anche
essere economici, non era possibile che per l'ipotesi di affidamento a terzi vi
fosse invece un'unica indifferenziata disciplina, perché la prima categoria
(industriale) era troppo caratterizzata e ristretta già rispetto al più ampio novero
dei servizi con rilevanza economica.
In questa situazione, posta la
segnalata peculiarità e ristrettezza del concetto di rilevanza industriale, non
comprensivo di qualsivoglia servizio pubblico (ancorché economicamente
rilevante), il legislatore aveva evidentemente colto la necessità di dettare
due discipline per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali: quella dell'art. 113, comma 5° e quella
dell'art. 113-bis, comma 4°. Alla separata considerazione dell'affidamento a
terzi per le due tipologie di servizi pubblici erano state accompagnate specifiche
ricadute anche sul piano delle conseguenze di regime giuridico: solo per i
servizi con rilevanza industriale veniva prevista una disciplina rigida; ci si
riferisce al divieto di partecipare alle gare per l'affidamento imposto ai
soggetti beneficiari di altre gestioni attribuite senza procedure ad evidenza
pubblica (comma 6°), alla previsione di criteri e parametri stabiliti dal legislatore
nazionale per l'aggiudicazione dell'affidamento (comma 7°), alla anticipata scadenza
(art. 35, comma 2° della legge n. 448 del 2001) - rispetto a quanto originariamente
previsto negli atti e nelle convenzioni - per tutte le concessioni assegnate
senza gara ed in corso alla data di entrata in vigore della riforma. Il
legislatore aveva, evidentemente, ritenuto che la tutela della concorrenza
richiedesse gli appena ricordati vincoli solo per la categoria dei servizi
industriali, l'unica per la quale, del resto, aveva eliminato il ricorso a
forme di gestione diretta da parte degli enti locali, forme che invece
permanevano per tutti quelli privi di rilevanza industriale (ma che, tuttavia,
potevano avere carattere economico).
La soluzione previgente e cioè la rilevanza
industriale o meno di un servizio pubblico ineriva ad elementi del processo di
gestione e poteva essere riconosciuta solo in presenza della complessità
(industriale) dell'organizzazione e dei fattori produttivi da impiegare; con la
conseguenza che la mancata previsione del possibile affidamento a terzi per gli
altri servizi pubblici (privi di rilevanza industriale) avrebbe per essi tutti
impedito di ricorrere alle fattispecie normative dettate per l'esternalizzazione
dei servizi industriali, posta l'insuperabile distinzione basata sulla
industrialità o meno: tale cioè da non ricomprendere qualsivoglia attività
economica, la quale – invece - emerge sempre quando il gestore riceve
corrispettivi remunerativi.
Non si deve poi dimenticare che il
carattere industriale o meno di un servizio e, per converso, l'assenza di tale
carattere, sarebbero conseguiti ad un elemento nominalistico e cioè alla
identificazione regolamentare dei vari servizi, in attuazione dell'oggi
abrogato comma 16° dell'art. 35 della legge n. 448 del 2001. La qualificazione
non sarebbe cioè derivata da una ricostruzione ad opera dell'interprete sulla
base degli elementi del sistema; sarebbe stata irrilevante, a tali fini, la
forma di gestione prescelta (diretta o indiretta) così come le componenti del
rapporto con il gestore (quali la remunerazione): la qualificazione e le forme
di gestione conseguentemente applicabili erano il pedissequo seguito della
identificazione regolamentare.
La successiva riconduzione, da parte
del legislatore (art. 14 del decreto-legge n. 269 del 2003), di tutti i servizi
pubblici locali con <<rilevanza economica>> ad una unica categoria
ha spostato i termini della questione e nei successivi paragrafi si cercherà di
esporre il punto di vista di chi scrive.
3.1.(Segue): l'affidamento a terzi e le altre forme di gestione dei servizi
pubblici sociali. L'evoluzione normativa ed i riflessi sul tema qui
considerato: dai servizi <<privi di rilevanza industriale>> ai
servizi <<privi di rilevanza economica>>.
La scelta legislativa di superare la categoria
dei servizi pubblici di <<rilevanza industriale>> e di sostituirla
con quella dei servizi di <<rilevanza economica>> offre elementi
preliminari per comprendere l'intervenuta abrogazione del comma 4° dell'art.
113-bis del d.lgs. n. 267 del 2000. E' proprio da tale scelta categoriale che
sembra potersi evincere come l'abrogazione non rappresenti la volontà
dispositiva di superare del tutto un modello gestionale, con persistente
presenza delle sole alternative di gestione diretta dei servizi sociali degli enti
locali (conduzione in economia, mediante istituzione, azienda speciale, società
c.d. in house); si tratta, piuttosto,
della acquisita consapevolezza della superfluità di una separata considerazione
della fattispecie di affidamento a terzi, determinata anzitutto dalla
intervenuta riconduzione ad un'unica (assai ampia) categoria di tutti i servizi
pubblici locali di <<rilevanza economica>>.
L'ipotesi che qui si prospetta e che si
cercherà di dimostrare è la seguente: oggi l'affidamento a terzi dei servizi
pubblici sociali di Comuni e Province è ancora possibile perché la disciplina
di riferimento sarà quella generale di cui all'art. 113, comma 5°, lett. a) del
d.lgs. n. 267 del 2000, in mancanza di leggi di settore sui servizi sociali che
regolamentino in maniera autonoma ma compatibile il modello della concessione
(affidamento) a terzi.
Incidentalmente, si può notare che, se
– prima dell'abrogazione – era espressamente previsto l'affidamento a terzi per
tutti i servizi <<privi>> di rilevanza industriale, non è detto che
tale forma di gestione sarebbe stata ampiamente utilizzata, oltre che per i
servizi di carattere economico (ma non industriale), anche per quelli meramente
erogativi o sociali. Infatti, l'affidamento a terzi era comunque subordinato
alla verifica e sussistenza di <<<ragioni tecniche, economiche e di
utilità sociale>>, per modo che nei fatti potevano non sussistere le
ragioni giustificatrici della esternalizzazione di un servizio non economico ma
sociale, posto che l'affidamento (o concessione) si sostanzia in una
sostituzione del gestore all'amministrazione nell'espletamento del compito. Per
i servizi sociali, dove non esiste il vincolo dell'equilibrio economico e dove
la prestazione della quale gli utenti beneficiano non si misura con prevalenti fattori
tecnico-economici, è verosimile che l'ente locale voglia impegnarsi
maggiormente ed anche se esso richiede la collaborazione di privati non intenda
configurarli quali propri sostituti nel "governo" globale della gestione del servizio
pubblico (ma più semplicemente come ausiliari dell'amministrazione).
Queste ultime osservazioni
valgono pure oggi. E dunque, nonostante sia preferibile ritenere tuttora
ammissibile [cfr. avanti paragrafo 3.2.] l'affidamento a terzi di servizi sociali,
è verosimile che – nei fatti e per lo più – non si tratterà di vero e proprio
affidamento (concessione) ma di assegnazione a privati di operazioni o fasi di
supporto relative ai servizi sociali che l'ente locale gestisce però nel loro complesso
[anche questa ipotesi si deve ritenere ammissibile, v. più avanti paragrafo 4.].
Queste notazioni
preliminari possono rendere conto, sul piano effettuale, del perché la
conclusione cui sembra di poter giungere in questo scritto (persistente ammissibilità
dell'affidamento a terzi
anche per i servizi pubblici sociali) non rappresenti una forzatura sostanziale
del sistema, contraddistinto formalmente dall'intervenuta abrogazione del comma
4° dell'art. 113-bis del d.lgs. n. 267 del 2000. Se, nei fatti, l'affidamento a
terzi dei servizi sociali si può presumere come forma gestionale a limitato utilizzo
e se i servizi pubblici che il legislatore ha voluto sottoporre ad un regime
ove la concorrenza è un criterio ispiratore sono ora tutti quelli di
<<rilevanza economica>>, sussiste(va) una giustificazione basilare per
non continuare a prevedere un regime separato rispetto all'affidamento a terzi.
Ma le notazioni sino a qui svolte non
basterebbero da sole a giustificare la persistente, odierna ammissibilità dell'affidamento
a terzi dei servizi pubblici sociali di Comuni e Province. Anche se possono
essere (come sono) venute meno le ragioni di fondo per una disciplina separata
del modello di affidamento a terzi, potrebbe però sussistere una
inconciliabilità del riferimento alla medesima (unica) disciplina per
l'affidamento a terzi dei servizi pubblici di carattere propriamente economico
ed anche per quelli di carattere sociale.
Senonché, anticipando quanto si dirà
più approfonditamente in appresso, il concetto di servizio pubblico di carattere
sociale non è necessariamente incompatibile con quello di servizio <<di
rilevanza economica>>, le volte in cui la gestione non è diretta da parte
dell'ente locale o di suoi organismi dedicati ma è, invece, concessa a terzi.
Si osserva, peraltro, che non sarebbe
possibile spiegare il concetto di <<rilevanza economica>> come
equivalente a quello di "prestazione di utilità non giuridiche",
perché in questo caso tutti i servizi pubblici locali di cui agli artt. 113 e
113-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 sarebbero tali e cioè dovrebbero appartenere
ad un'unica categoria, con conseguente assoluta incomprensibilità della
distinzione voluta dal legislatore tra servizi con <<rilevanza
economica>> e servizi di essa privi.
Qualunque sia l'impiego che dovesse
farsi o che si dovrà fare, relativamente ai servizi sociali, del modello gestionale
rappresentato dall'affidamento a terzi, si deve ribadire come – nella vigenza
dell'art. 113-bis, comma 4° del d.lgs. n. 267
- vi fossero ragioni che giustificavano, a livello sistematico, la
presenza di una norma specifica sull'affidamento a terzi per i servizi pubblici
locali <<privi>> di rilevanza industriale, categoria che ricomprendeva
sia servizi con rilevanza economica (ma non industriale) sia servizi
propriamente erogativi, mentre oggi la distinzione è mutata nei termini sopra
illustrati.
La precedente ed oggi superata scelta di
dettare una disciplina propria dei soli servizi di rilevanza industriale
avrebbe reso singolare, in tale sistematica, un unico ed indifferenziato regime
dell'affidamento a terzi: se si era addirittura ritenuto di distinguere i
servizi industriali da quelli solo economici occorreva cogliere la distinzione per
tutti i profili della gestione. In tale situazione, non si poteva fare a meno
di una separata fattispecie normativa sull'affidamento a terzi dei servizi ricadenti
nel testo originario di art. 113-bis; la mancata autonoma considerazione del
possibile affidamento a terzi avrebbe infatti comportato l'inammissibile
ostracismo del legislatore per la gestione tramite privati dei servizi pubblici
locali di carattere economico (ancorché non industriale) e dunque relativamente
ad un settore ove certamente l'iniziativa economica privata non può essere
esclusa nei fatti quale conseguenza di norme condizionanti.
3.2.(Segue): la rilevanza economica dell'attività
svolta da un gestore terzo di servizi pubblici sociali su incarico
dell'amministrazione pubblica.
Nel momento in cui il legislatore si è
trovato a modificare la distinzione di fondo, non è risultata più sussistente l'esigenza
di delineare due ipotesi separate di affidamento a terzi dei servizi pubblici
locali. La disciplina dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 è ora applicabile
non ai soli servizi pubblici con rilevanza industriale ma a tutti quelli
<<di rilevanza economica>>, mentre la disciplina di cui all'art.
113-bis si riferisce unicamente a quelli <<privi di rilevanza
economica>>.
In questo mutato contesto normativo, la
norma autonoma del comma 4° dell'art. 113-bis non era più indispensabile e la relativa abrogazione non significa – per
quello che qui interessa – che l'ente locale non possa per nulla avvalersi di
soggetti privati (terzi) per l'erogazione alla collettività dei servizi sociali.
I servizi pubblici locali con rilevanza
economica ricadono oggi nella disciplina dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del
2000. Si ritiene che, a differenza della
<<rilevanza industriale>> la quale si riferisce a dati obiettivi e
cioè al modo con cui un servizio pubblico viene prodotto, la <<rilevanza
economica>> di un servizio non riguardi solo il suo carattere strutturale
e di produzione ma anche profili relativistico-relazionali; essa riguarda anche la situazione
relativa e cioè la specifica attività che il gestore viene a svolgere per il
servizio richiesto ovvero cioè la rilevanza (economica) che vi può essere per
il soggetto che debba avere (o aspirare ad avere) rapporti con l'ente locale,
titolare del servizio pubblico.
Quando, nel caso dei servizi sociali,
si esamina la questione da tale punto di vista, non si considerano ovviamente gli
utenti (ai quali il servizio è reso senza costi o sottocosto) ma l'attività che
i gestori terzi svolgono a fronte di un corrispettivo remunerativo, versato dall'ente
locale, e dunque non in perdita; in questa prospettiva, è innegabile che
l'attività (pur sociale quanto ai destinatari) abbia un rilievo economico per i
soggetti che possono aspirare ad ottenere l'incarico di gestione. Quando il servizio
sociale è gestito da un soggetto terzo, nonostante esso non ricavi dagli utenti
il corrispettivo del servizio, l'ente locale si configura come utente
collettivo perché si fa carico di garantire la remunerazione al gestore e
dunque per quest'ultimo (e per tutti gli aspiranti a rivestire tale posizione)
il servizio pubblico ancorché sociale presenta rilievo economico in senso
relativo. E, del resto, le disposizioni dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del
2000 <<disciplinano le modalità di gestione ed affidamento>> dei
servizi pubblici locali, con la conseguenza che l'attenzione primaria del
legislatore per discernere il regime giuridico di un certo servizio è posta
sulla modalità di esplicazione dell'attività, per modo che la
"rilevanza" economica di un certo servizio pubblico può anche derivare
dalla modalità gestionale (diretta o indiretta) prescelta e non essere invece
influenzata dal carattere del servizio in relazione all'utente che ne fruisce.
Dunque, nonostante il comma 4°
dell'art. 113-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 risulti ora abrogato, ciò non significa
che sia venuto meno il modello del possibile affidamento a terzi anche per i
servizi sociali. Il riferimento organizzativo è ora fornito dall'art. 113,
comma 5°, lett. a) perché, per i terzi ai quali l'ente locale voglia affidare
(concedere) il servizio sociale, esso ha comunque rilevanza economica (in senso
relativo) secondo quanto sopra descritto. In relazione ciò, si rammenta che il d.P.C.M. 30
marzo 2001, per l'assegnazione dei servizi sociali a soggetti terzi, contempla
aggiudicazioni <<sulla base dell'offerta economicamente più
vantaggiosa>> ed una <<libera concorrenza tra privati>>
aspiranti affidatari dei servizi in discorso attraverso <<procedure di
aggiudicazione ristrette e negoziate>> (artt. 4, comma 2° e 6, comma 1°e
2°), rendendo indubbiamente conto del fatto che un rilievo economico sussiste
per i gestori terzi anche nei servizi pubblici sociali.
Una volta ammessa questa conclusione si
potrà dubitare della costituzionalità della norma oggi applicabile agli
affidamenti a terzi dei servizi sociali perché contempla come possibili
affidatari del servizio pubblico, a seguito di gara, le sole società di
capitali, sembrando così escludere altre forme private di organizzazione
collettiva, che dovrebbero dunque agire – nei casi qui considerati - solo tramite società
di capitali da loro partecipate.
Per attenuare i dubbi di
costituzionalità si possono comunque evidenziare due elementi concorrenti dai
quali si ricava che il requisito soggettivo di cui all'art. 113, comma 5°,
lett. a) non è vincolante (preclusivo) almeno quando vengano in questione
affidamenti di servizi sociali. Anzitutto, la disposizione deve essere
applicata in senso costituzionalmente conforme, ammettendo – al di là della formulazione
normativa – anche organizzazioni private collettive di tipo non lucrativo, e ciò
in coerenza (ancorché non in esecuzione) del generale precetto di cui all'art.
118, comma 4° Cost. al quale si correla la norma di settore contenuta nell'art.
5 della legge-quadro n. 328 del 2000 [<<1. Per
favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le
regioni e lo Stato, ... , promuovono
azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo
settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso
agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea. // 2. Ai fini dell'affidamento
dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, ... , promuovono
azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonchè
il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti
operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità,
avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle
caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
// 3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e sulla base di
un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ... adottano specifici indirizzi
per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare
riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona. // 4. Le
regioni disciplinano altresì, sulla base dei princìpi della presente legge e
degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per
valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi>>].
Sotto altro
riguardo, non è ineluttabile che per l'affidamento a terzi della gestione dei
servizi pubblici sociali si debba applicare direttamente l'art. 113, comma 5°,
lett. a) del d.lgs. n. 267 del 2000, purchè tuttavia le disposizioni dettate
dalle altre leggi statali e regionali, con specifico riguardo alla materia
sociale, siano effettivamente improntate al principio della procedura
competitiva per la scelta del gestore terzo. Cosicché la norma, che - relativamente ai servizi sociali – sarebbe
suscettiva di far sorgere gli anzidetti dubbi di costituzionalità per la troppo
circoscritta indicazione dei requisiti soggettivi (società di capitali) degli
aspiranti affidatari della gestione, potrebbe essere ponderatamente vista come
applicabile in via residuale e comunque, più che altro, come principio di sistema
indicativo del metodo della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento a
terzi dei servizi sociali. A sostegno di questa lettura, si può infatti tenere
conto dello stesso incipit dell'art.
113-bis qui considerato (<<Ferme restando le disposizioni previste per i
singoli settori ...>>) e ciò nonostante la relativa collocazione possa
indurre il dubbio che esso si riferisca alle sole forme di gestione diretta
indicate nel comma 1°; difatti, la portata da ritenersi più ampia di tale
riportata clausola di salvezza può essere sostenuta proprio in ragione della
odierna non sussistenza di un comma 4° (dedicato alla forma di gestione diretta
di contro alle forme di gestione diretta): non essendo più presente nel corpo
dell'articolo la separata menzione dei due modelli alternativi, il richiamo ai
disposti settoriali può essere inteso – al di là della formale collocazione -
come di più ampia portata.
3.3. La sussidiarietà ed il privato
sociale.
La scelta del legislatore, circa
l'abrogazione del comma 4° dell'art. 113-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, può
anche essere dovuta all'ormai acquisita presenza nell'ordinamento del principio
di sussidiarietà orizzontale circa il c.d. privato sociale.
Se esiste la previsione della sussidiarietà
per il privato sociale e se pertanto la pubblica amministrazione interviene in
via sussidiaria (solo) quando l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle
formazioni sociali non è sufficiente ovvero adeguata (per garantire le
prestazioni sociali), allora, anche per tale motivo, il modello di gestione rappresentato
dall'affidamento a terzi (concessione) di un servizio sociale non meritava più
una specifica considerazione.
In
altre parole, poiché l'abrogazione non impedisce che l'ente locale per un
proprio servizio pubblico di carattere sociale si avvalga della collaborazione
di privati [per le ragioni descritte nel paragrafo 3.2. e nel successivo
paragrafo 4.], la odierna non menzione esplicita dell'affidamento a terzi dei
servizi sociali può anche essere espressiva della volontà del legislatore di
rimarcare anzitutto la sussidiarietà dell'intervento pubblico: l'amministrazione
interverrà, direttamente o nella veste di concedente, solo quando l'autonoma
iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali, per le prestazioni
sociali, sia carente o non adeguata. Le norme rilevanti sono l'art. 3, comma 5°
ultima parte del d.lgs. n. 267 del 2000 [<<I
comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che
possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini
e delle loro formazioni sociali>>] e
l'art. 118, comma 4° Cost. [<<Stato, Regioni, Città metropolitane, Province
e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarietà>>]. In esse è
chiaro che si considera (unicamente) il privato sociale e non l'iniziativa
(economica) privata in genere, perché appare implicito ma altrettanto
inequivocabile il collegamento delle norme citate con l'art. 2 Cost., il quale
non riguarda le attività (rectius, le
organizzazioni) orientate al profitto.
Fenomeno
diverso da quello cui ci si è ora riferiti, parlando dell'autonoma iniziativa
delle formazioni sociali per la prestazione di servizi, è il vero e proprio
affidamento del servizio pubblico o l'appalto di servizi a privati che ricevono
remunerazioni (il corrispettivo del concessionario o dell'appaltatore) per l'erogazione
di prestazioni sociali nell'ambito di un servizio pubblico che l'ente locale
deve o ha voluto organizzare. Al riguardo è dunque necessaria una precisazione:
solo se le attività del privato sociale sono rese sulla base di un collegamento
con l'ente locale che non contempla una remunerazione per le prestazioni svolte
si potranno correttamente applicare le leggi speciali ove si prevede il sistema
delle convenzioni basato sul criterio solidaristico-fiduciario; altrimenti sarà
doveroso (necessario) applicare il criterio economico-concorsuale.
Del
resto, considerando che gli operatori dei servizi sociali, possono essere tanto
soggetti con finalità lucrative quanto organizzazioni no-profit, si può ricordare che – per ricostruire il carattere del
rapporto con l'ente locale - non è necessaria la sussistenza di una finalità economica
da parte del soggetto che esegue le prestazioni: è sufficiente (come è
sufficiente per ravvisare un'impresa nel senso di cui all'art. 2082 Cod. civ.)
che l'attività di produzione di beni o servizi si configuri come tale da remunerare
i fattori della produzione impiegati. Il concetto è chiaro in una sentenza del
TAR Toscana, sez. II, 11 marzo 1998, n. 251 [in Trib. amm. reg., 1998,
I, pag. 1945 ]: la nozione di impresa non attiene al soggetto bensì alla
<<specifica attività concretamente svolta secondo i parametri oggettivi
indicati negli artt. 2082 e 2195 del c.c.>> e pertanto anche un ente morale senza scopo di lucro
può esercitare un'impresa perché il <<fine di lucro è implicito in ogni
attività economica nel senso che ogni attività economica, per essere proficua,
deve necessariamente non essere esercitata in perdita>> [cfr. anche TAR
Lazio, sez. III bis, 29 maggio 1998, n. 1239, in Trib. amm. reg., 1998, I, pag. 2333 (massima)].
Al
riguardo, è particolarmente interessante quanto deciso da TAR Liguria, sez. II,
23 dicembre 2002, n. 1206 [in www.giustizia-amministrativa.it]:
gli enti no-profit del c.d. terzo
settore sono da considerare imprese, ove ne ricorrano i presupposti in
relazione all'esercizio di attività economica (servizi prestati a fronte di
corrispettivi remunerativi, ancorché versati dall'ente pubblico), ed in quanto
ciò si verifichi sono legittimati a partecipare a gare pubbliche per l'assegnazione
di (appalti di) servizi in concorrenza con operatori di altro tipo.
Non
si ignora che esiste un orientamento giurisprudenziale difforme per quanto
attiene, in specifico, alla particolare categoria di soggetti no-profit rappresentata dalle organizzazioni
di volontariato. A proposito di queste ultime, alcune decisioni, non
propriamente relative a servizi pubblici di Comuni e Province ma comunque di
utile riferimento per l'analogia delle situazioni sottese [cfr. TAR Lombardia,
Milano, sez. III, 12 gennaio 1999, n. 108, in Trib. amm. reg., 1999, I, pag. 878, nonchè 9 marzo 2000, n. 1869,
in Foro amm., 2000, pag. 2772; TAR
Veneto, sez. I, 3 marzo 2004, n. 481, in www.giustizia-amministrativa.it],
hanno ritenuto che l'ordinamento riservi al volontariato una posizione
particolare, anche di ausilio nei confronti della pubblica amministrazione, ma
senza alcuna assimilazione alla logica di mercato, non potendo tali organizzazioni
presentare offerte indicanti un corrispettivo per i servizi da espletare, posto
che le risorse economiche di cui esse risultano legittimate a beneficiare sono
limitate ai rimborsi delle spese sostenute; in conseguenza di ciò,
l'orientamento in rassegna ritiene non possibile l'indifferenziato invito a
partecipare a pubbliche gare, rivolto sia ad organizzazioni di volontariato sia
ad imprese operanti sul mercato. Il medesimo orientamento giurisprudenziale
ravvisa per il volontariato una funzione di supporto e di rinforzo ad una
organizzazione di tipo professionale, con la conseguenza che, qualora la pubblica
amministrazione voglia appaltare servizi socio-sanitari, essa risulta tenuta ad
esperire una pubblica gara solo tra ditte professionalmente attrezzate per la
prestazione richiesta, salva la possibilità di integrare le potenzialità offerte
da tali strutture professionali mediante convenzioni con le organizzazioni di
volontariato di maggiore affidabilità. In conclusione, per quanto attiene alla
<<partecipazione di enti no profit a pubbliche gare>>, questo
orientamento giurisprudenziale ritiene ad esempio <<la non equiparabilità
fra cooperative sociali (imprese normalmente operanti sul mercato seppure con i
limiti cui è condizionato il regime fiscale di favore) ed organizzazioni di
volontariato (che possono ricavare proventi economici esclusivamente da contributi
liberali, finanziamenti pubblici e privati e rimborsi derivanti dalla
prestazione di servizi, anche socio-sanitari)>>, con la ravvisata
conseguenza dell'illegittimità della <<partecipazione a gare di appalto
delle organizzazioni di volontariato>> mentre <<la posizione di
favore ad esse riservata dall'ordinamento ai fini della partecipazione ai
servizi socio-sanitari [può] ... trovare attuazione in apposite convenzioni con
gli enti pubblici>> [così TAR Lombardia, Milano, sez. III, 14 marzo 2003,
n. 459, in www.giustizia-amministrativa.it].
In
considerazione di quanto illustrato, allora, la rilevanza economica o meno di
un servizio pubblico locale si ha quando l'attività del gestore, a) per caratteristica ontologica dei
servizi pubblici (i servizi per i quali la legge prevede una tariffa
remunerativa che l'utente deve corrispondere) ovvero b) per volontà organizzativa dell'ente locale, assume (deve
assumere) il carattere dell'impresa come descritta dal nostro ordinamento
civile. Non risulta, invece, centrale che vi siano utenti del servizio pubblico
i quali ne versano il corrispettivo ovvero piuttosto un utente collettivo
rappresentato dall'ente locale che si fa carico dei costi del servizio
provvedendo al riguardo nei rapporti con il gestore. Del resto, questa conclusione non sembra smentita dal fatto che
vi siano organizzazioni no-profit,
perché esse – secondo quanto già detto - svolgono comunque un'attività di
impresa nel mercato ove si propongano e
siano richieste dall'ente locale di svolgere un servizio pubblico per il quale ottengano
dall'ente locale stesso (utente collettivo) un corrispettivo.
Vi possono anche
essere situazioni differenti come quelle di cui all'art. 7 della legge 11
agosto 1991, n. 266, ma allora si è al di fuori del servizio pubblico "dell'ente
locale". Quando cioè le organizzazioni no-profit
svolgono servizi a titolo proprio nel quadro della sussidiarietà e
dell'autonomia privata, non vi sarà corrispettivo (ad es. perché il servizio è
reso spontaneamente dall'organizzazione privata per assolvere ai propri scopi
ideali ovvero perché essa riceve unicamente contributi a parziale copertura dei
costi o rimborsi spese che non integrano corrispettivo) e l'eventuale legame
convenzionale con l'ente locale sarà di coordinamento e non di investitura di
un servizio pubblico voluto e per ciò organizzato dall'ente locale stesso.
Sembra dunque
necessario ribadire che il ricorso a convenzioni [per un inquadramento e
classificazione delle varie tipologie di convenzioni tra pubblica amministrazione
e privati, v. F. Ledda, Dell'autorità e
del consenso nel diritto dell'amministrazione pubblica, in Foro amm., 1997, pag. 1273 e segg.; Id.,
Note sugli accordi "di diritto pubblico"
e su alcuni temi contigui, in Scritti
in onore di G. Guarino, vol. II, Padova, 1998, pag. 601 e segg.; Id., Nuove note sugli accordi "di diritto
pubblico" e su alcuni temi contigui, in Giur. it., 1998, pag. 394 e segg.] e non a procedure veramente
competitive di affidamento sembra dover essere limitato ai casi in cui non vi
siano corrispettivi remunerativi; altrimenti, se i ricavi sono sostanzialmente remunerativi,
dovranno essere impiegate vere procedure ad evidenza pubblica (quelle di cui
all'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 in mancanza, secondo quanto detto, di
una disciplina adeguata per l'affidamento a terzi nella specifica legislazione
sui servizi sociali).
A
questo punto, non si può però ignorare che la legislazione sui servizi sociali,
soprattutto di matrice regionale, talora riserva la partecipazione alle
procedure selettive per la gestione dei servizi solamente a determinate
categorie di soggetti [cfr. ad es. il caso portato all'esame di Cons. Stato,
sez. V, 17 aprile 2002, n. 2010, in www.giustizia-amministrativa.it].
In relazione a ciò, sembra di poter dire che il legislatore dell'art. 14 del decreto-legge
n. 269 del 2003, attraverso l'abrogazione
del comma 4° dell'art. 113-bis del testo unico sugli enti locali (e la
conseguente applicabilità generale e residuale delle norme sull'affidamento a terzi
dei servizi con rilevanza economica), ha però voluto esprimere un orientamento
differente, che consiste nella necessità di pervenire all'applicazione del principio
di concorrenza secondo le regole ad essa coerenti.
In merito a questo problema, il diritto comunitario
– allo stato – non risulta tuttavia offrire indicazioni precise ed anzi la
Corte di Giustizia CE ha legittimato ipotesi di limitazione a particolari
categorie della possibilità di svolgere prestazioni sociali su incarico della
pubblica amministrazione. Ci si riferisce ad una non recentissima sentenza
della Corte di Giustizia CE, 17 giugno 1997, in causa C-70/95 (Sodemare
SA) [in www.curia.eu.int/it]:
<<allo stato attuale del diritto comunitario, uno Stato membro può,
nell'ambito della competenza ad esso
spettante per organizzare il suo sistema previdenziale, considerare che un
sistema socio-assistenziale ... implichi necessariamente, per raggiungere i
suoi obiettivi, che l'ammissione di operatori privati a tale sistema in quanto
prestatori di servizi d'assistenza sociale venga subordinata alla condizione
che essi non perseguono fini di lucro>>; ed ancora le norme del Trattato
<<non ostano a che uno Stato membro consenta ai soli operatori privati
che non perseguono fini di lucro di concorrere alla realizzazione del sistema
di assistenza sociale con la stipula di convenzioni che danno diritto al
rimborso da parte dello Stato dei costi di servizi d'assistenza sociale>>. Peraltro, come è evidente, quella appena richiamata in via esemplificativa rappresenta un tipo
di soluzione in astratto ammissibile, ove fornita di idoneo supporto normativo,
ma che potrebbe (o, se si vuole, dovrebbe) essere superata, in ottemperanza
alla linea ordinamentale che discende dalla riforma di cui all'art. 14 del decreto-legge
n. 269 del 2003.
3.4. Sintesi del quadro normativo
rilevante.
In relazione al contenuto dispositivo
degli artt. 113 e 113-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, con specifico riguardo
alla intervenuta abrogazione del comma 4° del secondo articolo, si è dunque
notato che:
- la distinzione di regime giuridico
dell'affidamento a terzi di un servizio pubblico locale aveva senso relativamente
alla versione originaria dell'art. 113-bis perché il discrimine basato su una
caratteristica specifica e netta (la rilevanza industriale) e la residualità generica
di tutti gli altri servizi suggerivano di non avere un'unica indistinta
disciplina dell'affidamento a terzi;
- oggi che la distinzione tra tipi di servizi
pubblici locali è data dalla rilevanza economica o meno, si imponeva una
unitaria considerazione dell'affidamento a terzi, anche perché la rilevanza
economica vi può essere pure in un servizio sociale (per il quale gli utenti
non pagano adeguato corrispettivo); infatti, la rilevanza economica vi è
comunque per il gestore (rilevanza in senso relativo) perché e quando esso
riceve remunerazione dall'ente locale che provvede, al riguardo, in luogo degli
utenti.
Pertanto,
anche se il comma 4° dell'art. 113-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 è stato
abrogato, non appare per ciò escluso il possibile affidamento (concessione) a
terzi da parte di un Comune di un servizio sociale, ciò in quanto si avrà come
riferimento la disciplina di cui all'art. 113, comma 5°, lett. a) [nel senso e
con il valore di cui si è detto nella parte finale del precedente paragrafo
3.2.]. Beninteso, l'ente locale dovrà motivare, in maniera non meramente
enunciativa, le ragioni che inducono alla esternalizzazione del servizio
pubblico di cui trattasi.
4.Gli
appalti dei servizi sociali relativamente a
singole fasi od operazioni del servizio pubblico.
Si deve peraltro notare che
l'affidamento a terzi (concessione) in senso globale non rappresenta l'unica ipotesi
nella quale un ente locale si possa avvalere di soggetti privati per garantire
prestazioni di servizi sociali alla collettività.
Alla fine del precedente paragrafo 2. e
nel paragrafo 2.1. si è detto che, pure nelle ipotesi di gestione diretta di un
servizio pubblico (in economia, a mezzo di istituzione, di azienda speciale o
di società pubblica), è possibile ricorrere alla collaborazione di soggetti
privati che diventeranno appaltatori di quote o fasi del servizio pubblico.
In tali situazioni, mentre un
concessionario effettua la gestione complessiva dell'attività, l'appaltatore si
limita alla esecuzione materiale della prestazione. Dunque, l'amministrazione
(ente locale, istituzione, azienda, società pubblica) dovrà conservare in capo
a sé medesima non solo il "governo" complessivo del servizio pubblico
di cui trattasi ma anche ampie facoltà decisionali inerenti alla gestione ed ai
momenti essenziali rispetto all'intero arco delle attività
che compongono il servizio pubblico.
Una
situazione siffatta è descritta dalla dottrina sottolineando che, a differenza
del vero e proprio affidamento a terzi (concessione), nel caso della più
semplice collaborazione di privati essi si occupano di momenti <<accessori
rispetto alla gestione principale del servizio>> che dunque è solo
<<completata ed integrata>> [cfr. C. Malinconico, op. cit., pag. 113].
Nonostante l'abrogazione del comma 4° dell'art. 113-bis del
d.lgs. n. 267 del 2000, vi
sono pertanto ulteriori situazioni che fanno ritenere non escluso che l'ente
locale si possa avvalere di soggetti terzi anche per l'erogazione di servizi sociali.
Nei casi considerati in questo
paragrafo, i soggetti privati chiamati a collaborare con l'ente locale per l'erogazione
di prestazioni sociali, dovranno essere individuati sulla base delle norme
statali e regionali in materia di appalti di servizi e di contratti con la
pubblica amministrazione in genere (non venendo in rilievo l'art. 113 del
d.lgs. n. 267 del 2000).