|
VII°
CONGRESSO A.I.H.J.A. DAKAR (Senegal) 23-25
aprile 2001 THEME: Protection des droits et
libertes de l’individu par le juge administratif
Giuseppe BARBAGALLO
|
Giuseppe
BARBAGALLO
et internationales
La Costituzione della Repubblica italiana, approvata dall’Assemblea
costituente il 22.12.1947, promulgata il 27.12.1947, è entrata in vigore
l’1.1.1948.
La parte prima
della Costituzione (artt. 13 – 54) è dedicata ai diritti dei cittadini e tale
parte va letta in connessione con i principi fondamentali posti dai primi 12
articoli e con l’art. 139.
L’ampliamento
dell’ambito dei diritti e delle libertà dell’individuo operato dalla
Costituzione, si coglie anche materialmente dal confronto con i pochi articoli
(soltanto nove) dedicati ai diritti e doveri dei cittadini dallo Statuto
fondamentale del regno, “concesso” dal re Carlo Alberto il 4 marzo 1848, e
rimasto in vigore fino al 1944, ispirato alla Costituzione francese del 14
agosto 1830 e alla Costituzione belga del 7 febbraio 1831. Si è passati da un
ordinamento nel quale i diritti di libertà, essenzialmente negativi, erano
volti alla protezione dell’individuo dall’assolutismo regio, ad un nuovo
ordine costituzionale. In questo nuovo ordinamento i diritti fondamentali non
sono soltanto negativi, ma anche positivi (non soltanto libertà
dall’arbitrio, ma diritto – all’istruzione, alla salute, al lavoro, etc.).
L’uomo non si esaurisce in sé e nel rapporto con sé, ma si realizza nel
rapporto con gli altri.
I diritti e le
libertà dell’uomo costituiscono un presupposto della democrazia pluralistica,
che si fonda sulla autodecisione consapevole, individuale e collettiva.
La
democrazia pluralistica ha come presupposto il riconoscimento e la garanzia di
alcuni diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione del proprio
pensiero, la libertà personale, il diritto di voto, il diritto di associazione
e di riunione, il diritto all’eguaglianza; questi diritti consentono
l’autodeterminazione individuale e collettiva e caratterizzano appunto la
democrazia pluralistica, una democrazia cioè nella quale l’esistenza e
l’esercizio di tali diritti sono fondamento e limite della stessa volontà
popolare.
Il grande livello
di sviluppo dei diritti fondamentali, accompagnato dall’accrescimento dei
doveri di solidarietà sociale, caratterizza quindi l’ordinamento delineato
dalla Costituzione italiana.
Questi concetti
sono stati espressi in sede di assemblea costituente dall’on. Moro, il quale,
a proposito dell’art. 2 ("La République
reconnaît et garantit les droits inviolables de l’homme, tant comme individu
que dans les formations sociales où s’exerce sa personnalité, et elle exige
l’accomplissement des devoirs absolus de solidarité politique, économique et
sociale"), ha sottolineato che con tale norma si è approdati ad un
"coerente svolgimento democratico perché lo Stato assicura veramente la
sua democraticità ponendo a base del suo ordinamento il rispetto dell’uomo
guardato nella molteplicità delle sue espressioni, l’uomo che non è soltanto
singolo, che non è soltanto individuo, ma che è società nelle sue varie
forme, società che non si esaurisce nello Stato".
La nostra
Costituzione nella parte I pone una serie di diritti: a) di libertà personali,
quali la libertà fisica e morale della persona all’art. 13, la libertà di
domicilio all’art. 14, la libertà di comunicazione all’art. 15, la libertà
di fede religiosa all’art. 19, di opinione all’art. 21; b) di libertà
collettive, quali la libertà di circolazione, di riunione, di associazione, di
culto, di scegliere il proprio lavoro, di chiedere giustizia ad un giudice (artt.
16, 17, 18, 19, 4, 24); c) di libertà politiche, quali la libertà di voto
(art. 48), il diritto di accesso alle cariche politiche, (art. 51), il diritto
di agire politicamente (art. 49), il diritto di petizione (art. 50).
Questi diritti
determinano nel loro insieme la consistenza della persona umana, che è la
dignità umana. Il loro contenuto essenziale è intangibile.
L’essenza della
dignità umana descritta da questo catalogo di diritti si completa con le
disposizioni degli artt. 2, già riportato, 3 e 139. Gli artt. 3 e 139 così
dispongono:
Article 3
"Tous le citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux
devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d’opinions
politiques, de conditions personnelles et sociales.
Il appartient à la République d’àplanir les obstacles d’ordre économique
et social qui, en limitant de fait la liberté et l’égalité des citoyens,
empêchent de la personne humaine et la participation effective de tous les
travailleurs à l’organisation politique, économique et sociale du Pays".
Article 139
"La forme républicaine ne peut faire l’objet
d’une révision costitutionnelle".
L’art.
2, delinea l’essenza dell’uomo libero e sociale, limitato dall’eguale
libertà degli altri simili.
L’art.
3 pone i principi di eguaglianza.
L’art.
139 indica che la forma di Stato, cioè non la mera forma repubblicana, ma la
democrazia pluralista implica che; gli stessi diritti e libertà fondamentali
dell’individuo, che di tale democrazia sono il presupposto e la garanzia, non
possono essere nel loro nucleo essenziale oggetto di revisione costituzionale.
Queste norme offrono quindi il terreno,
attraverso il quale i singoli diritti, disciplinati nella parte I possono
evolversi, ampliarsi, generare "nuovi diritti" o nuove dimensioni di
diritti. Esse delineano anche il significato della dignità umana, che
costituisce cardine dell’intero ordine costituzionale e strumento di verifica
e di misurazione della coerenza di qualsiasi atto con l’essenza dell’ordine
costituzionale. Questa clausola generale della dignità umana, cioè
l’essenziale consistenza della natura umana, acquista significato attraverso
l’eguaglianza, intesa come rispetto e attenzione al diverso, al più debole,
al disabile, che è un altro noi.
L’idea del soggetto quale
maggiorenne, normale, capace di intendere e di volere, consegnataci da 2000
anni, e funzionale alla proprietà, alla produzione e al mercato, appare quindi
superata.
E’ la stessa idea di normalità che
non è appagante.
Il soggetto non è solo ragione e
volontà, è istinto, sentimento, capacità di gioire e di soffrire. Alla
frattura fra capace e incapace va sostituito un graduarsi dell’unico concetto
di soggetto, in cui la scintilla di umanità attribuisce un’identica dignità.
Non vi è un soggetto normale, forte e un soggetto debole. La debolezza è
carattere dell’umanità; tutti potenzialmente siamo soggetti deboli (bambini,
vecchi, malati, imputati nel corso del giudizio) e la forza è nell’umanità
che sta in ciascuno di noi.
Questa
prospettazione trae conferma dall’attenzione che la Costituzione riserva alla
sofferenza, alla debolezza, alla diversità, ai malati poveri che hanno diritto
a cure gratuite (art. 32) ai senza lavoro (artt. 4 e 38), ai detenuti (art. 13,
comma quarto e 27, comma 3), ai bambini (art. 31, secondo comma), al coniuge
debole (art. 29, secondo comma), alla donna lavoratrice e alla madre (art. 37),
al cittadino che fa parte di una minoranza linguistica (art. 6), allo straniero
(art. 10).
La attuazione di
questi principi di libertà nell’ordinamento italiano, è stata accompagnata
da una loro internazionalizzazione.
La dolorosa
esperienza della seconda guerra mondiale ha dato impulso ad una serie di
convenzioni, dichiarazioni, risoluzioni internazionali aventi ad oggetto la
protezione dei diritti dell’uomo, con conseguenze rilevanti per il diritto
internazionale e per la stessa concezione del diritto.
La dottrina dei
diritti dell’uomo ha introdotto nell’ordinamento internazionale soggetti che
si contrappongono allo Stato per affermare i loro diritti contro lo Stato,
incidendo così sia sul dogma della sovranità nazionale che sul principio della
esclusiva soggettività degli Stati nel diritto internazionale.
D’altro canto
le regole sulla protezione dei diritti dell’uomo trovano la loro fonte non
soltanto in convenzioni internazionali, recepite negli ordinamenti interni degli
Stati attraverso atti formali, ma anche in dichiarazioni o risoluzioni che, pur
se non hanno carattere formalmente vincolante, contribuiscono a formare il
diritto, in quanto i giudici tendono ad applicare le regole poste da tali atti,
alla luce di tali regole è interpretato il diritto interno, e, in definitiva,
esse divengono diritto vivente.
Le più
importanti convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha aderito sono,
nell’ambito del Consiglio d’Europa, la Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre
1950, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, ed i successivi
protocolli, la Carta sociale europea, adottata a Torino il 18 ottobre 1961, resa
esecutiva in Italia con legge 3 luglio 1965 n. 929, il Protocollo di emendamento
alla Carta Sociale europea, adottato a Torino il 21 ottobre 1991, reso esecutivo
in Italia con legge 14 dicembre 1994, n. 705, la Convenzione europea per la
prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, resa
esecutiva con legge 2 gennaio 1989, n. 7.
Nell’ambito
delle Nazioni Unite le principali convenzioni sulla protezione dei diritti
dell’uomo, alle quali il nostro Paese ha aderito sono: il Patto Internazionale
sui diritti civili e politici, concluso a New York il 19 dicembre 1966, reso
esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; il Protocollo Facoltativo relativo
al Patto Internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 19
dicembre 1966, reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977; il Secondo Protocollo
Facoltativo al Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici
sull’abolizione della pena di morte, concluso a New York il 15 dicembre 1989,
reso esecutivo con legge 9 dicembre 1994, n. 734; il Patto Internazionale sui
diritti economici sociali e culturali concluso a New York il 16 dicembre 1966,
reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la Convenzione contro la
tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti conclusa a New
York il 1° dicembre 1984 resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498.
A queste norme di
origine internazionale vanno aggiunte quelle poste dalla Unione europea della
quale l’Italia fa parte, immediatamente vincolanti per l’ordinamento
interno, lo stesso trattato è stato emendato ed è stato indicato espressamente
quale principio fondante dell’Unione quello della tutela dei diritti
fondamentali; il comma 1 dell’art. F (ora art. 6) del Trattato sull’Unione
Europea (TUE), come modificato dall’art. 1, comma 8, del trattato di
Amsterdam, così infatti dispone: "L’Unione si fonda sui principi di
libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati
membri", e il comma 2 dello stesso art. F del TUE prevede che:
"L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
"L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri, in quanto principi generali del diritto comunitario."
Per quanto
concerne le norme comunitarie, alle quali da ultimo si è fatto riferimento,
esse prevalgono sulle norme interne anche posteriori.
Le regole poste
da convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo, pur se recepite
nell’ordinamento interno con legge ordinaria, sono venute ad assumere un
rilievo particolare. Si va affermando, infatti, un orientamento, secondo il
quale le norme sui diritti dell’uomo poste da convenzioni internazionali, pur
se introdotte nell’ordinamento da leggi ordinarie (ordini di esecuzione), non
possono essere abrogate o modificate da disposizioni di legge ordinaria, (in
questo senso è la sentenza n. 10 del 1993 della Corte costituzionale e la
sentenza della I Sezione della Corte di cassazione penale in data 10 luglio
1993).
Si è ritenuto
così che tali norme abbiano un particolare carattere di specialità, in quanto
essere sono poste da una fonte atipica, alla cui base vi è duplice volontà
normativa, quella di disciplinare la materia così come stabilito dalla norma
internazionale, e quella di non violare il trattato internazionale.
Può ancora
ricordarsi che con la sentenza Castro dell’8 maggio 1989 le Sezioni unite
penali della Corte di cassazione hanno affermato che le norme della C.E.D.H.
sono di immediata applicazione nell’ordinamento italiano e possono pertanto
essere fatte valere innanzi al giudice italiano.
I limiti: i
poteri di polizia della Amministrazione e le circostanze eccezionali.
Il t.u. delle
leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18.6.1931, n. 773) include nel titolo II fra
le - disposizioni relative all’ordine pubblico e alla incolumità pubblica -
quelle che riguardano le riunioni pubbliche e gli assembramenti in luogo
pubblico, le cerimonie religiose fuori dei templi, le processioni
(ecclesiastiche e civili), le armi. Conferisce al prefetto, nel caso di urgenza
o per grave necessità pubblica, il potere di adottare i provvedimenti
indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica
(art. 2); e attribuisce alla autorità di pubblica sicurezza il compito di
vigilare al mantenimento dell’ordine pubblico (art. 1).
Le libertà
fondamentali – come la libertà di parola, di riunione, di culto - secondo
l’ordinamento precedente la Costituzione, incontravano, quindi, il limite
generale dell’ordine pubblico da intendersi come il valore dell’ordinario
progredire della società, in difesa del quale la Amministrazione aveva un
generale potere di intervento.
Nella
Costituzione italiana del 1948 non vi è esplicita previsione del limite
generale dell’ordine pubblico ai diritti fondamentali.
Le stesse
previsioni costituzionali che riconoscono i diritti di libertà delineano il
loro specifico ambito, indicando al loro interno i limiti in funzione di una
gerarchia di valori espressa all’interno della stessa norma.
La sicurezza
costituisce limite alla libertà di circolazione (art.16) e alla libertà di
riunione (art.17); la incolumità pubblica costituisce limite alla libertà
domiciliare (art.14) e alla libertà di riunione (art.17); la sanità
costituisce limite alla libertà domiciliare (art.14) e alla libertà di
circolazione (art.16); l’autorità di pubblica sicurezza è abilitata ad
adottare, in casi eccezionali di necessità o urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, provvedimenti restrittivi della libertà personale, subordinati nei
loro effetti alla tempestiva convalida della autorità giudiziaria (art.13); il
“buon costume”, costituisce limite alla libertà di culto (art.19) e alla
libertà di manifestazione del pensiero (art.21).
La Corte
costituzionale ha riproposto però un limite generale, ritenuto connaturale al
sistema democratico, consistente nel rispetto delle regole, per cui qualsiasi
obiettivo indicato dalla Costituzione va realizzato secondo i procedimenti
previsti dalle leggi (C.C. sent. n.19/69).
Così nel
giudicare sulla conformità alla Costituzione della norma di cui all’art. 2
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773),
che attribuisce un generale potere di deroga all’Autorità amministrativa
(“Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha la
facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine
pubblico e della sicurezza pubblica”), la Corte costituzionale con una
sentenza interpretativa di accoglimento ha dichiarato illegittima la norma nei
limiti in cui attribuisce ai prefetti il potere di emettere ordinanze senza il
rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico (C.C. sent. n.26 del 1961).
La Corte ha precisato in proposito che
“nei casi in
cui la Costituzione stabilisce che la legge provveda direttamente a disciplinare
una determinata materia (per esempio, art. 13, terzo comma), non può concepirsi
che nella materia stessa l’art.2 t.u.
l. p.s. permetta la emanazione di atti amministrativi che dispongano in
difformità alla legge prevista dalla Costituzione. Per quanto riguarda quei
campi rispetto ai quali la Costituzione ha stabilito una riserva adoperando la
formula “in base alla legge” o altra di eguale significato, la legge
ordinaria può attribuire all’Autorità amministrativa l’emanazione di atti
anche normativi, purché indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità
dell’organo a cui il potere è stato attribuito. E, pertanto, nulla vieta che,
nelle materie ora indicate, una disposizione di legge ordinaria conferisca al
Prefetto il potere di emettere ordinanze di necessità ed urgenza, ma occorre
che risultino adeguati limiti all’esercizio di tale potere.”
Accanto
all’art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, altra norma che
attribuisce all’Autorità un generale potere che può incidere anche su
diritti fondamentali è contenuta nell’art. 38, comma 2 l. 5 giugno 1990, n.
142, il quale ha sostituito l’art. 153 del testo unico n. 148 del 2.4.1915.
Il comma 2 del
richiamato art. 38 dispone:
“Il sindaco,
quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili e
urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei
cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto,
ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.”
La giurisprudenza
del giudice amministrativo in relazione a tali articoli indica i presupposti di
fatto che rendono legittimo l’uso di tale potere d’ordinanza; tale
giurisprudenza si è evoluta nel senso di limitare tale potere ai casi di
pericolo per l’incolumità pubblica per eventi eccezionali e di richiedere la
realizzazione dell’interesse pubblico con il minor sacrificio per i privati.
Così il
Consiglio di Stato ha ritenuto che:
“L’ordinanza
contingibile ed urgente, che il sindaco ha il potere di emanare ai sensi
dell’art. 153 testo unico 4 febbraio 1915 n. 148, ha la funzione di colmare le
lacune dell’ordinamento giuridico, oltre che nell’edilizia, nei settori
della polizia locale e dell’igiene; si ricorre a tale provvedimento non tanto
come intervento provvisorio per evitare un pregiudizio che potrebbe derivare dal
mutamento della situazione di fatto con riserva di pronunciarsi con
provvedimento definitivo, quanto proprio allorché è urgente mutare, nelle
materie sopra indicate, la situazione di fatto e non si rinviene una norma
specifica che consenta all’Autorità amministrativa di farlo.
E’ illegittima
l’ordinanza emessa dal sindaco ai sensi dell’art. 153 testo unico 4 febbraio
1915 n. 148 quando essa va oltre i limiti della contingibilità e
dell’urgenza, mirando ad un assestamento definitivo della situazione che ha
dato luogo all’intervento dell’autorità da attuarsi attraverso strumenti
giuridici e tecnici che richiedono l’intervento di altri organi. (Nella
specie, attraverso la sospensione del traffico stradale con obbligo di
intervento su una parete rocciosa, il sindaco mirava ad assestamento definitivo
della situazione)” (Sez. V, decisione n. 426 del 4.4.1975).
I provvedimenti
di cui all’art. 153 t.u. 4 febbraio 1915 n. 148 possono essere adottati dal
sindaco quando non sia possibile provvedere in altro modo a tutela della quiete
pubblica e della salute; pertanto, legittimamente il sindaco con una ordinanza,
emanata ai sensi del citato articolo, vieta il gioco del calcio in un campo
sportivo parrocchiale, in quanto reca disturbo agli abitanti viciniori per la
polvere sollevata durante le partite e per il rumore prodotto dai giocatori.
“Le ordinanze
contingibili ed urgenti ex art. 153 t.u. 4 febbraio 1915, n. 148 devono
realizzare l’interesse pubblico con il minor sacrificio possibile per i
privati e risultano giustificate ove sia congruamente evidenziato lo stato di
emergenza che ne impone l’adozione,” (C.d.S. Sez. V n. 332 del 3.4.1990).
Presupposto per
l’adozione da parte del sindaco dell’ordinanza contingibile ed urgente che
può incidere anche su diritti costituzionalmente garantiti è quindi il
pericolo di un danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, al quale,
per il suo carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte con i rimedi
ordinari e che richiede interventi immediati e indilazionabili, che si
sostanziano nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del
privato.
Le juge administratif et les droits civils, politiques et économiques
Premessa
Va dato
preliminarmente conto di un orientamento della Corte di cassazione, che si è
manifestato soprattutto in relazione al diritto alla salute. Secondo tale
orientamento, i diritti fondamentali non sono degradabili ad interessi
legittimi; pertanto giudice dei diritti fondamentali, secondo la ripartizione
tradizionale (diritti soggettivi al giudice ordinario, interessi legittimi al
giudice amministrativo) sarebbe il giudice ordinario anche in presenza di atti
provenienti dalla Autorità. Così con sentenza della Cassazione civile, sezioni
unite, 20.2.1992, n. 2092, si è ritenuto che “il diritto denominato “alla
salute”, ma meglio definibile “di salute”, cioè il diritto di star bene,
“fondamentale” per natura costituzionale e dalla tutela completa (artt. 2 e
32, comma primo, della Costituzione della Repubblica), è sovrastante
all’Amministrazione, di guisa che questa non ha alcun potere, neppure per
motivi di interesse pubblico specialmente rilevante, non solo di affievolirlo
(Cass. S.U. 23 giugno 1989 n. 2999), ma neanche di pregiudicarlo nel fatto,
indirettamente. E’ un diritto “primario” (Corte Cost. 18 dicembre 1987 n.
559) ed “assoluto” dell’individuo (Corte Cost. 27 luglio 1979 n. 88), nei
cui riguardi l’Amministrazione, spoglia delle prerogative pubblicistiche, non
soltanto non ha potere ablatorio, ma può essere passibile di provvedimento
inibitorio da parte del giudice naturale dei diritti (Cass. S.U. 6 ottobre 1975
n. 3164). Nei confronti, e anche soltanto per i riflessi di quel diritto, non
sono configurabili opzioni di scelte amministrative, quelle che solo il giudice
amministrativo può sindacare. Verso di esso l’Amministrazione non ha facoltà
di scelta; deve assoluto, incondizionato rispetto. Quando trasgredisca siffatto
dovere, allora essa, come si suol dire, “agisce nel fatto”, abbia o meno
emessi apparenti provvedimenti. “Agisce nel fatto” perché, non essendo
giuridicamente configurabile un suo potere in materia, essa, per il diritto,
“non provvede”, esplica comunque soltanto attività materiale illecita.”
Di recente, nel
medesimo senso si è espressa la Sezione lavoro della Cassazione con la sentenza
n. 8939 del 26 agosto 1999.
Tale orientamento
è stato già criticato, in quanto si è rilevato che a fronte dei diritti
costituzionalmente garantiti si pongono i poteri costituzionalmente garantiti, e
la soluzione del conflitto fra interesse privato e interesse pubblico, avviene
proprio mediante il provvedimento amministrativo, il cui controllo
giurisdizionale è affidato al giudice amministrativo.
Un argomento a
favore di tale posizione critica può trarsi dagli artt. 33, 34 e 35 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 come modificato dall’art. 7 della legge 21
luglio 2000, n. 205 e dall’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come
modificato dall’art. 3 della stessa legge 205.
Quest’ultima
disposizione, relativa alla tutela cautelare da parte del giudice
amministrativo, esclude la possibilità di cauzione quando “la richiesta
cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla
salute, alla integrità dell’ambiente, ovvero ad altri beni di primario
rilievo costituzionale.” La norma muove quindi dal presupposto della
attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione sui diritti
fondamentali incisi da un provvedimento amministrativo.
Inoltre, con gli
artt. 33, 34 e 35 del decreto legislativo n. 80, sono state attribuite alla
giurisdizione del giudice amministrativo le materie dei pubblici servizi (con
esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati) della
urbanistica e della edilizia, indipendentemente dalla natura di interesse
legittimo o di diritto soggettivo della situazione giuridica lesa. Queste
materie concernono diritti fondamentali e in particolare tutti i diritti
fondamentali positivi, quali i diritti sociali, che si realizzano attraverso i
servizi pubblici. L’orientamento della Corte di cassazione non pare coerente
con questa nuova normativa e dovrebbe essere rimeditato alla luce di essa.
a)
Liberté de coscience et d’opinion
Gli articoli 8,
19, 20 e 21 della Costituzione concernono la libertà di coscienza e di opinione
e la libertà di confessione religiosa. Il giudice amministrativo ha emesso
numerose decisioni in materia, soprattutto in relazione all’obiezione di
coscienza al servizio militare, disciplinata dalla legge 15 dicembre 1972, n.
772 (tale legge è stata sostituita dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, la quale
ha previsto il riconoscimento incondizionato dell’obiezione di coscienza).
E’ però
opportuno prima di riferire l’orientamento del giudice amministrativo
sull’esercizio del potere dell’autorità di riconoscere l’obiezione di
coscienza al servizio militare, dar conto dell’orientamento della Corte
costituzionale sulla libertà di manifestazione del pensiero.
Come si è
accennato la Corte costituzionale ha giudicato sottoposto al limite
dell’ordine pubblico l’esercizio di tale libertà; su questa base con la
sentenza n. 197 del 1962 la Corte ha rigettato l’eccezione di illegittimità
costituzionale, sollevata per contrasto con l’art. 21 della Costituzione della
norma di cui all’art. 656 del codice penale che punisce la pubblicazione o
diffusione di notizie false, esagerato o tendenziose, atte a turbare l’ordine
pubblico.
Con sentenza n.
120 del 1957 la Corte costituzionale ha escluso dall’area di protezione
accordata alla libertà di pensiero il comportamento di colui il quale in una
riunione pubblica compia manifestazioni o emetta grida sediziose ed ha ritenuta
legittima la norma penale (art. 654 c.p.), perché tale comportamento implica
sempre eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e pericolo per
l’ordine pubblico; così sono state ritenute legittime le norme del codice
penale che puniscono l’eccitamento al dispregio e vilipendio delle
istituzioni, delle leggi, o degli atti dell’Autorità (art. 327 c.p.), perché
si concretano in un impulso diretto a determinare una particolare condotta
(sentenza della Corte costituzionale n. 100 del 1976).
La Corte quindi
esclude dalla protezione accordata alla libertà di manifestazione del pensiero
comportamenti in cui vi sia una proiezione concreta in azione, un inizio di
azione, e individua l’ordine pubblico democratico come limite inerente alla
libertà di manifestazione del pensiero.
Ordine pubblico
democratico significa che il sistema può essere modificato attraverso le regole
previste da esso e che per il cambiamento non si può far ricorso alla violenza,
esso quindi è al tempo stesso limite e garanzia dei diritti fondamentali e
della stessa libertà di pensiero.
La Corte ha
quindi operato attraverso il bilanciamento fra il valore della libertà di
pensiero e i valori sottesi all’ordine pubblico; tale bilanciamento, che
esclude una precisa gerarchia di valori, esige anche una proporzione fra
strumenti e finalità, fra la misura restrittiva della libertà e il valore
tutelato da tale misura. Così è stata annullata la norma che puniva come reato
l’esposizione di bandiera di uno stato estero senza autorizzazione delle
autorità politiche locali (sentenza n. 189 del 1987), la Corte ha effettuato un
bilanciamento tra interessi e ha reputato “sproporzionato” il ricorso alla
sanzione penale.
Il divieto,
previsto a carico di militari, di presentare esposti o reclami collettivi (art.
180, 1° comma, c.p.p.m.), è stato giudicato sproporzionato rispetto alla
finalità della norma di impedire la sedizione nel corpo armato (sentenza n. 126
del 1981). E’ stata giudicata illegittima l’incriminazione della istigazione
all’odio fra le classi sociali (art. 415 c.p.), nella parte in cui essa mirava
soltanto ad ingenerare un sentimento senza al contempo richiedere che le modalità
fossero tali da costituire pericolo all’ordine pubblico e alla pubblica
tranquillità: sicché il divieto poteva colpire la semplice manifestazione e il
mero incitamento alla persuasione della verità di una dottrina e di una
ideologia politica o filosofica.
Così nel 1979
l’art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, (già dichiarato
illegittimo nella parte in cui estendeva a coloro che, senza prendere la parola,
partecipavano ad una riunione in luogo pubblico non preceduto da preavviso, la
stessa sanzione prevista a carico dei promotori su cui incombe l’onere del
preavviso) è stato annullato anche nella parte in cui prevedeva come reato il
fatto di chi, senza essere promotore, prendeva la parola in una riunione della
quale non era stato dato preavviso (sentenza n. 11 del 1979).
In materia di
libertà di opinione, di libertà di coscienza e di libertà religiosa il
giudice amministrativo si è espresso sia in relazione al procedimento per il
riconoscimento dell’obiezione di coscienza al servizio militare di cui alla
legge 15 dicembre 1972, n. 772, sia in riferimento al procedimento per il
riconoscimento della personalità giuridica ad un’associazione religiosa
acattolica (Congregazione cristiana dei testimoni di Geova).
In entrambe le
ipotesi la giurisprudenza amministrativa si è orientata verso tesi espansive
dei diritti di libertà.
Nella seconda
ipotesi, nell’emettere il parere sulla domanda di riconoscimento di personalità
giuridica (parere non più richiesto in base alla legge 127 del 1997) da parte
dell’associazione “Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, il
Consiglio di Stato (Sez. I, par. n. 1390 del 30 luglio 1986) ha affermato:
“Viene infine
in considerazione sotto il profilo del richiesto riconoscimento, il problema
dell’ambito di estensione del sindacato dell’Autorità amministrativa sulle
finalità e sull’ideologia religiosa dell’associazione.
Iniziando
dall’espressione più propriamente ideologica di quest’ultima, il Ministero
riferente anche in seguito alla deliberazione interlocutoria della Sezione, ha
evidenziato alcuni comportamenti dei testimoni di Geova, conseguenza della
dottrina professata, ed in particolare l’obiezione all’emotrasfusione, al
servizio militare (ivi compreso quello civile sostitutivo) ed al diritto-dovere
di voto; comportamenti questi ultimi contrastanti con la normativa vigente.
Va immediatamente
osservato, in proposito, che al fine del riconoscimento della personalità
giuridica di un’associazione religiosa, non può considerarsi necessario il
sindacato volto ad accertare la compatibilità con l’ordinamento statale
dell’ideologia religiosa professata.
La Carta
costituzionale si occupa delle confessioni religiose nei “principi
fondamentali” (art. 8) e nella Parte I, Titolo I (Rapporti civili: artt. 19 e
20). Queste ultime disposizioni attengono in particolare all’estrinsecazione
del sentimento religioso da parte del credente (singolarmente o in forma
associata), escludendo in proposito qualsiasi limitazione tanto nei confronti
dell’aderente alla confessione (art. 19) quanto con riferimento alla
associazione od istituzione che di quest’ultima siano l’espressione, con la
sola esclusione dei “riti contrari al buon costume”, comunque vietati.
Manca, dunque,
nella Costituzione ogni riferimento al riscontro di compatibilità
dell’ideologia religiosa con i principi generali dell’ordinamento o, più
specificamente, con l’ordine pubblico ……… il semplice riferimento al
limite del buon costume (per giunta solo con riferimento ai riti religiosi) e
non anche all’ordine pubblico, rende inammissibile qualsiasi sindacato della
ideologia religiosa in rapporto all’ordine pubblico ed ai principi
dell’orientamento. La Costituzione ha quindi profondamente innovato, sul
punto, l’art. 1 della l. 24 giugno 1929, n. 1159, rendendo ammissibili
nell’ordinamento italiano tutte quelle confessioni che non prevedono riti
contrari al buon costume. Nulla, d’altra parte, induce a ritenere che il
sindacato sull’ideologia religiosa, escluso dal costituente con riferimento
alla libertà di culto (in forma individuale o associata), sia stato mantenuto
quale presupposto dell’attribuzione della personalità giuridica, evento
quest’ultimo che evidentemente nulla aggiunge alla professione del credo
religioso ……. .
Data poi la
tendenziale indeterminatezza delle possibili confessioni religiose, tutte
ammesse nell’ordinamento purché non caratterizzate da riti contrari col buon
costume, l’art. 8 Cost. impone la conformità degli statuti ai principi
dell’ordinamento italiano. In caso contrario, il culto rimarrà pur sempre
“ammesso” ma la confessione non potrà autoorganizzarsi, dovendo invece
attenersi ai canoni organizzativi dell’ordinamento nel quale opera, come
qualunque altra associazione avente diverse finalità.
Anche dall’art.
8 Cost. non può certo trarsi la conseguenza della necessità di un sindacato di
compatibilità, con l’ordinamento italiano, dei principi religiosi professati;
il coordinamento di tale norma con gli artt. 19 e 20, nonché il suo oggetto,
inducono a ritenere che l’art. 8, secondo comma, concerne unicamente l’organizzazione e le finalità
dell’ente, non l’ideologia religiosa.
L’attività è
già da tempo svolta dai testimoni di Geova, sia pure senza la presenza di un
ente italiano quale punto di riferimento, senza che mai l’Amministrazione
abbia avuto nulla da obiettare in proposito. Questa constatazione permette di
superare ogni perplessità in ordine alle manifestazioni di obiezione di
coscienza al servizio militare (e servizio sostitutivo) al voto o alle
emotrasfusioni delle quali si rendono protagonisti i testimoni di Geova. Basta
osservare, in proposito che se è garantito a livello costituzionale (art. 32) e
legislativo (art. 14 d.P.R. 18 marzo 1969, n. 128) il diritto della persona a
libere scelte in materia sanitaria, in assenza di disposizioni legislative che
impongono trattamenti sanitari obbligatori sicché risulta lecito il rifiuto di
sottoporsi ad emotrasfusione; non può neppure revocarsi in dubbio che, ove la
scelta coinvolga altre persone (in particolare sottoposte alla patria potestà o
tutela), e ne derivi un pregiudizio alla salute di quest’ultime o addirittura
la loro morte, tali eventi comporteranno la responsabilità penale, naturalmente
personale, di colui che quella scelta ha compiuto.
Allo stesso modo
il rifiuto di prestare il servizio militare o l’inottemperanza di specifici
doveri incombenti sui militari implicano, ricorrendone tutti i presupposti, la
corrispondente responsabilità penale per gli autori di tali comportamenti.
Le ricordate
responsabilità penali dei singoli non comportano, peraltro, un giudizio di
illiceità dei fini associativi, posto che dalle norme statutarie e
dall’esperienza associativa fin qui maturata ed attestata
dall’Amministrazione riferente, non si desumono elementi per affermare che la
confessione in esame sia preordinata al fine di commettere reati militari o che
i suoi associati, ai vari livelli, compiano atti di istigazione al compimento di
tali reati.”
L’orientamento
garantistico e liberale del giudice amministrativo si è manifestato anche in
materia di impugnazione del diniego di riconoscimento dell’obiezione di
coscienza al servizio militare. Espressione emblematica di tale orientamento è
la pronuncia della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 25 maggio
1985, che, in relazione ai poteri della Commissione ministeriale incaricata di
dare parere sulla domanda di riconoscimento dell’obiezione di coscienza, ha
così statuito: “Alla Commissione non è demandato il compito di valutare in
positivo il grado di profondità dei convincimenti e dei motivi allegati dai
richiedenti (come pure talora erroneamente si è ritenuto), ma solo la loro
attendibilità, anzi, meglio, la loro non manifesta infondatezza ai fini della
concessione del beneficio: sicché, solo dinanzi alla manifesta infondatezza
degli imprescindibili motivi di coscienza allegati alla dichiarazione di
contrarietà, in ogni circostanza all’uso generale delle armi, la Commissione
può disattendere le domande degli interessati: e ciò può verificarsi sia
quando dagli elementi raccolti d’ufficio in sede istruttoria emerga la prova
della inconsistenza dei motivi addotti dai richiedenti, sia quando da quegli
stessi elementi sia possibile dedurre, al di là di ogni ragionevole dubbio, la
pretestuosità della domanda di ammissione al beneficio.”
Così ancora è
stato ritenuto che:
“In tema di
obiezione di coscienza così come disciplinata dalla legge 15 dicembre 1972, n.
772, la commissione preposta alla valutazione dei requisiti per l’ammissione
degli istanti al servizio civile, non deve accertare in positivo la “profondità”
delle convinzioni allegate dai richiedenti, ma unicamente la loro attendibilità
o non manifesta infondatezza, potendo giungere al diniego solo quando gli
elementi raccolti d’ufficio supportino in modo certo (ad esempio attraverso
l’uso pregresso, lecito o illecito, di armi), ovvero al di là di ogni
ragionevole dubbio, l’inconsistenza e la pretestuosità dei motivi e delle
domande” (Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 793 del 20.9.1993).
Attualmente la
legge 8 luglio 1998, n. 230 ha attribuito all’autorità giudiziaria ordinaria
la giurisdizione in caso di impugnazione della reiezione della domanda di
ammissione al servizio civile o di decreto di decadenza dal diritto di
prestarlo, in quanto l’obiezione di coscienza al servizio militare è
considerata esercizio di un diritto soggettivo della personalità connesso alla
libertà di manifestazione del pensiero.
b) Liberté
d’association
In materia di
libertà di associazione il giudice amministrativo ha ribadito il divieto di
associazioni segrete, la legittimità della richiesta al pubblico dipendente di
comunicare la sua appartenenza ad associazioni, nonché la illegittimità delle
obbligatorietà dell’appartenenza ad una associazione.
Così è stato
ritenuto che:
“A seguito
delle sentenze Corte cost. 26 giugno 1962 n. 69, 15 maggio 1963, n. 71, 23
aprile 1965, n. 35 e 9 giugno 1967, n. 71 – le quali, nell’esaminare i
compiti affidati dalla legge alla federazione della caccia, hanno ritenuto che
essa, lungi dall’assicurare la vigilanza sull’attività venatoria, si
limitava ad inquadrare obbligatoriamente i cacciatori ed a presiedere alla loro
attività, dichiarando le norme relative affette da incostituzionalità perché
in contrasto con l’art. 18 Cost. – la federazione italiana della caccia è
rimasta spogliata di quelle attribuzioni che caratterizzavano la sua attività
in campo pubblicistico” (Cons. Stato, Sez. VI,
9 settembre 1992, n. 624).
“L’art. 212
t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, il quale prevede sanzioni disciplinari
per i pubblici dipendenti – che appartengano anche in qualità di semplice
socio ad assicurazioni, enti od istituti costituiti nello Stato o fuori ed
operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono
comunque vincolati dal segreto -, può essere utilizzato come norma di
attuazione dell’art. 18, 2° comma, Cost. ai fini dell’identificazione delle
associazioni segrete da questo vietate, ed è da considerare norma vigente per
ciò che riguarda il divieto ai pubblici dipendenti di appartenere ad
associazioni siffatte.
Non contrasta con
la Costituzione, della quale può anzi considerarsi norma di attuazione,
l’art. 212 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede che per il
pubblico dipendente costituisce illecito disciplinare l’appartenenza, anche in
qualità di semplice socio, ad associazioni segrete” (Cons. Stato,
Sez. I, 24 giugno
1981, n. 1083).
“E’
manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 18 Cost., la questione
di costituzionalità degli artt. 9 e 11 l. reg. Toscana 8 marzo 1979 n. 11 e
dell’art. 12 l. reg. 29 agosto 1983 n. 68, sotto il profilo della lesione del
diritto e della libertà di associazione e, comunque, dell’indebita ingerenza,
da parte della Regione, sull’appartenenza ad associazioni private e nella
stessa vita privata dei soggetti incaricati dalla Regione medesima; ciò in
quanto le dette disposizioni prescrivono soltanto l’obbligo di comunicare, tra
gli altri dati, l’appartenenza a realtà associative, ma non incidono
minimamente sul diritto e sulla libertà di associazione costituzionalmente
garantiti, tant’è che la sanzione della decadenza dall’incarico consegue
alla mancanza o infedeltà della dichiarazione e non già all’accertata
iscrizione ad una determinata associazione, piuttosto che ad altre” (TAR
Toscana, Sez. I, 16 dicembre 1996, n. 723).
c)
Liberté d’entreprendre
Gli articoli 41 e
42 della Costituzione dispongono:
«L’initiative économique privée est libre.
Elle ne peut s’exercer en opposition avec l’utilité sociale ou de façon à
porter attinte à la sécurité, à la liberté, ou à la dignité humaine (art.
41).
La loi détermine les programmes et les contrôles
appropriés pour que l’activité èconomique publique et privée puisse être
orientée et coordonnée à des fins sociales.»
«La propriété est publique ou privée. Les
biens économiques appartiennet à l’Etat, à des institutions ou à des
particuliers.
La propriété privée est reconnue et garantie
par la loi qui en détermine les modes d’acquisition et de jouissance ainsi
qui les limites en vue d’en assurer la fonction sociale et de la rendre
accessible à tous.
La propriété privée, dans les cas prévus par
la loi et moyennant indemnisation, peut être expropriée pour des raisons d’intérêt
général.
La loi établit les normes et les limites de la
succession légitime et testamentaire ainsi que les droits de l’Etat sur les héritages.»
(art. 42).
Quindi la libertà
di impresa come la proprietà, possono essere conformate dal legislatore, in
modo che il loro esercizio non si svolga in contrasto con l’utilità sociale.
Poiché giudice
dell’esercizio della funzione pubblica è il giudice amministrativo, la
giurisdizione amministrativa conosce di tutte le controversie in cui il privato
si duole del cattivo esercizio del potere riconosciuto dalla legge
all’Amministrazione nel campo dell’economia (autorizzazioni allo svolgimento
di attività economiche e provvedimenti limitativi di esse). Accanto a queste
controversie la giurisdizione del giudice amministrativo negli ultimi tempi si
è arricchita della materia relativa agli atti delle Autorità indipendenti.
Nel corso degli
ultimi anni, infatti, in Italia il legislatore ha istituito numerose “Autorità
indipendenti” (Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita
con legge 10 ottobre 1990, n. 287, Autorità di regolazione dei servizi di
pubblica utilità, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 etc.).
La motivazione
della istituzione di tali Autorità è stata individuata nella necessità di
assicurare la gestione dei settori caratterizzati da profili di rilievo
costituzionale e di notevole rilievo economico oltre che di cospicua complessità
tecnica, ad organismi estranei agli apparati classici, e quindi capaci di
assicurare, in quanto estranei al circuito Amministrazione-Governo-Parlamento
meccanismi decisionali non influenzati dalla tendenza del gioco parlamentare ad
assicurare e tutelare gli interessi di parte rappresentati dalla maggioranza.
Tali Autorità, proprio perché indipendenti rispetto al Governo e quindi non
responsabili attraverso questo davanti al Parlamento, dovrebbero assicurare una
maggiore imparzialità.
Gli atti delle
Autorità indipendenti, sono di norma soggetti al sindacato giurisdizionale da
parte del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva e cioè sia
in materia di diritti che di interessi legittimi (deroga a questa regola è
costituita dagli atti del Garante dei dati personali, sui quali ha giurisdizione
esclusiva il giudice ordinario).
Tali Autorità
indipendenti operano, in genere, in campi di grande rilievo economico,ovvero,
nel caso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, operano
proprio per garantire il mercato e la libertà di iniziativa economica. Si può
quindi affermare che il giudice amministrativo italiano è il giudice garante
dei rapporti fra autorità e privati, anche nel campo dell’attività economica
con riferimento ai casi in cui l’iniziativa economica è limitata dalla legge
per ragioni di utilità sociale.
Il giudice
amministrativo italiano è anche competente sull’attività della pubblica
amministrazione relativa alla scelta del contraente in contratti in cui essa è
parte.
Gran parte quindi
delle controversie esaminate dal giudice amministrativo italiano concernono
attività economiche.
Può essere di
interesse ricordare, quali meri esempi, alcune pronunce del giudice
amministrativo in materia di commercio, con le quali è stato ritenuto che il
rilascio di una autorizzazione per apertura di un esercizio di vendita al minuto
non abbisogna di altra motivazione che l’indicazione dei presupposti di
rilascio e la constatazione, anche implicita, della assenza di motivi ostativi,
stanti l’art. 41 Cost., secondo cui “L’iniziativa privata è libera” e
l’art. 24, legge n. 426 del 1971, sulla disciplina del commercio al minuto
secondo cui “L’autorizzazione … è negata solo quando il nuovo esercizio o
l’ampliamento o il trasferimento risultino in contrasto con le disposizioni
del piano di adeguamento e sviluppo della rete commerciale adottata dal Comune
(Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 1995, n. 1280), ovvero che ”qualora il
Comune non abbia ancora adottato il piano di adeguamento e di sviluppo della
rete commerciale, le licenze di commercio devono essere rilasciate soltanto
secondo i criteri previsti dalla legge per la formazione del piano, in quanto,
in base al principio ex art. 41 Cost., la libera attività di impresa
commerciale non può essere legittimamente limitata se non per gravi motivi
d’interesse pubblico, da individuarsi anzitutto nelle esigenze degli utenti
(che, in soggetta materia, acquistano un rilievo preminente) e, in secondo
luogo, nell’equilibrio della rete di distribuzione dei prodotti commerciali
per cui la predetta licenza va denegata soltanto se l’incremento della
rete stessa sia di nocumento ai consumatori” (Consiglio di Stato, Sez. V, 7
ottobre 1996, n. 1191).
“In mancanza di
piano di commercio, la sufficienza degli esercizi non integra, di per sé, le
richieste ragioni di pubblico interesse al diniego di una licenza commerciale,
atteso che la libertà dell’attività commerciale, in quanto espressione del
più generale principio della libertà di iniziativa economica privata,
garantita dall’art. 41 Cost., può essere limitata soltanto per gravi e
prevalenti ragioni di pubblico interesse, essenzialmente consistenti
nell’esigenza di tutela dei consumatori e nella stabilità di equilibrio
dell’apparato distributivo” (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 1995,
n. 296).
Così ancora può
essere ricordato in materia di scelta del contraente l’orientamento secondo il
quale l’atto con cui una pubblica amministrazione negozia direttamente un
appalto con una impresa determinata può essere impugnato da ogni soggetto
economico che potrebbe aspirare, per le concrete caratteristiche della sua
attività aziendale, all’aggiudicazione del contratto, in quanto, per
l’evidente riduzione delle possibilità operative dei potenziali partecipanti
che l’uso della trattativa privata inevitabilmente comporta sotto un profilo
materiale, in base al principio di libertà di impresa (art. 41, Cost.) ed a
quello di libera concorrenza” (secondo le norme comunitarie), (Consiglio di
Stato, Sez. V, 19 marzo 1999, n. 292).
L’étranger
devant le juge administratif
a)
Droit d’asile
L’art. 10,
comma 3, della Costituzione dispone che ha diritto di asilo in Italia ogni
straniero al quale nel suo Paese non è assicurato l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana e che il diritto di
asilo è riconosciuto alle condizioni previste dalla legge.
Va quindi
rilevato che occorre una legge che attui la norma costituzionale stabilendo a
chi e come spetti in concreto riconoscere il diritto di asilo, e con quali
effetti.
Il diritto di
asilo previsto dall’articolo 10 della Costituzione è appunto un diritto
soggettivo perfetto, e non un interesse legittimo. La Corte di cassazione (sent.
26 maggio 1997, n. 4674, delle Sezioni Unite) ha ritenuto che il diritto di
asilo previsto dall’articolo 10 della Costituzione è un diritto soggettivo, e
quindi chi agisce per rivendicare questo diritto può e deve rivolgersi al
giudice civile.
Ma quando, però,
gli interessati promuovono l’azione innanzi al giudice civile per il
riconoscimento del diritto di asilo, quel giudice dichiara che vi sarebbe un
diritto soggettivo, ma non vi è ancora in Italia una legge che, attuando o
integrando l’articolo 10 della Costituzione, specifichi le condizioni per
ottenere il riconoscimento del diritto di asilo. Mancando questa legge, non vi
è azione.
Diversa dalla
titolarità del diritto soggettivo di asilo è lo status di rifugiato.
La qualifica di
rifugiato politico secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa
esecutiva in Italia, si distingue da quella di avente diritto all’asilo, perché
richiede quale fattore determinante un fondato timore di essere perseguitato.
Tale requisito non è considerato necessario per ottenere l’asilo ai sensi
dell’art. 10, terzo comma della Costituzione, per cui sarebbe sufficiente che
nel Paese di provenienza non siano assicurate le libertà democratiche previste
dalla Costituzione italiana per poter ottenere asilo nel territorio italiano. In
periodo di emigrazione di massa la ragione della mancata attuazione della norma
costituzionale sull’asilo è dipesa dalla ampiezza della norma stessa.
La giurisdizione
in materia di rifugiati, dopo l’abrogazione contenuta nell’art. 47 testo
unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; (Disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero) dell’art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1989, n. 416,
convertito con modificazioni nella legge 28.2.1990, n. 39, che attribuiva al
giudice amministrativo la decisione dell’impugnazione del provvedimento di
diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, spetta al giudice
ordinario, in base ai principi generali dell’ordinamento secondo i quali tutte
le controversie concernenti lo status o la qualità delle persone rientrano
nella giurisdizione del giudice ordinario (così la sentenza delle Sezioni unite
della Corte di cassazione civile, n. 907 del 17 dicembre 1999).
b) Mesures
d’expulsion et de reconduction à la frontière
Fino al 1989
nell’ordinamento italiano le leggi sugli stranieri erano leggi sul controllo
di polizia. Con il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge
28 febbraio 1990, n. 397 per la prima volta si è disciplinato il fenomeno della
immigrazione di massa; si era stabilito che il Governo ogni anno emanasse un
decreto con i quantitativi massimi ammessi dai vari Paesi: i flussi di ingresso.
Il decreto legge ha disciplinato quindi la materia della espulsione degli
stranieri irregolari, introducendo anche alcune norme speciali in tema di
ricorsi al giudice amministrativo contro l’espulsione (era quello l’unico
caso in cui il ricorso al giudice amministrativo comportasse automaticamente la
sospensione del provvedimento impugnato).
Tale sospensione
spesso comportava la elusione definitiva del provvedimento, perché lo straniero
raggiunto da un ordine di espulsione che ricorreva e ne otteneva la sospensione
si rendeva non più rintracciabile.
La legge 6 marzo
1998, n. 40 ha modificato la disciplina del ricorso contro l’espulsione ed ha
attribuito la competenza invece che al tribunale amministrativo regionale al
giudice civile, con l’obbligo di decisione con procedimento d’urgenza entro
una settimana. La decisione non è appellabile ma è soltanto soggetta a ricorso
per cassazione; ed è prevista in questa nuova legge anche la possibilità di
una forma quasi di internamento in un luogo di custodia dello straniero espulso.
Secondo la legge
italiana l’ingresso clandestino e la presenza non autorizzata sul territorio
nazionale non costituiscono reato, ma giustificano solo l’espulsione.
Tale disciplina
attualmente è contenuta nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero.
La nuova
disciplina organica contiene due importanti norme concernenti:
a)
la tutela contro gli atti discriminatori per motivi razziali;
b)
la tutela contro l’espulsione degli stranieri.
La
disposizione relativa agli atti discriminatori è contenuta nell’articolo 44,
del testo unico, il quale mutua la previsione dell’articolo 42 della legge 6
marzo 1988, n. 40; tale articolo che disciplina l’azione civile contro la
discriminazione, così dispone:
“Quando
il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice,
su istanza di parte, può ordinare la cessazione del comportamento
pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le
circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.”
Il
riferimento soggettivo alla pubblica amministrazione è effettuato per
sottolineare l’assoggettamento della Amministrazione al diritto comune e al
giudice civile.”
L’articolo
13 del testo unico, che disciplina l’espulsione amministrativa, riproducendo
la normativa contenuta nella legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11, contempla due
fattispecie di espulsione.
1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il ministro
dell’interno può disporre l’espulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al ministro degli affari esteri.
2.
L’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a)
è entrato
nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato
respinto ai sensi dell’articolo 10;
b)
si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o
annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto
il rinnovo;
c)
appartiene a taluna delle categorie indicate nell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3
agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Contro
il decreto di espulsione emanato dal Ministro è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
Nei
casi di cui al numero 2., avverso il decreto di espulsione può essere
presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla
comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di trenta giorni
qualora l’espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.
Quindi
in materia di normativa concernente lo straniero il giudice amministrativo
italiano è competente soltanto sull’impugnazione del provvedimento di
espulsione adottato dal ministro dell’interno per motivi di ordine pubblico o
di sicurezza dello Stato e sui provvedimenti di reiezione o di mancato rinnovo
del permesso di soggiorno.
Il
permesso di soggiorno è conseguente alla concessione del “visto”. Le
impugnazioni contro i provvedimenti dei consolati italiani all’estero che
negano il visto sono quasi inesistenti; non è infatti semplice per il soggetto
straniero rivolgersi al giudice amministrativo in Italia. Numerose sono invece
le controversie in materia di rinnovo del permesso di soggiorni o quelle
concernenti le sanatorie delle situazioni si soggiorno degli stranieri previste
dalla legge.
Notevole
è anche il contenzioso in materia di espulsione in gran parte, come si è
visto, affidato alla giurisdizione del giudice ordinario.
c) Extradition
Ci si limiterà a
trattare l’ipotesi in cui l’estradizione sia richiesta da uno Stato estero
all’Italia e non quella in cui l’Italia sia richiedente, in quanto
l’estradizione è principalmente regolata dalle norme dello Stato, al quale
l’estradizione è richiesta.
La
materia è regolata da norme internazionali, consuetudinarie, da norme
costituzionali (secondo gli artt. 10, comma 4, e 26 della Costituzione “Non è
ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici” e
“L’estradizione del cittadino italiano, mai ammessa per reati politici, è
consentita solo se espressamente prevista da convenzioni internazionali”) e da
norme ordinarie (artt. 662 – 771 del codice di procedura penale e 13 del
codice penale).
La
Corte costituzionale, con sentenza del 21.6.1979, n. 54, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del regio decreto 30.6.1870, n. 5726,
sull’estradizione fra l’Italia e la Francia nella parte in cui consentiva
l’estradizione per i reati sanzionati in Francia con la pena edittale della
morte. Con sentenza n. 223 del 25.6.1996, la Corte costituzionale ha dichiarato
incostituzionali l’art.698, secondo comma, c.p.p. e la legge 26 maggio 1984,
n, 225, nella parte in cui “ratifica e dà esecuzione all’art. IX del
trattato di estradizione firmato a Roma il 13 ottobre 1983, tra i Governi della
Repubblica italiana e degli Stati Uniti d’America, dove si consente
l’estradizione anche per i reati punibili con la pena capitale, a fronte
dell’impegno assunto dal Paese richiedente – con garanzie ritenute
sufficienti dal Paese richiesto – a non infliggere la pena di morte o, se già
inflitta, a non farla eseguire: anche a prescindere dalla sussistenza o meno di
efficienti rimedi nell’ordinamento statunitense a tutela della vincolatività
dei contratti internazionali, la formula delle “sufficienti assicurazioni”,
infatti, demandando a valutazioni discrezionali e caso per caso il giudizio sul
grado di affidabilità e di effettività delle garanzie, infirma l’assolutezza
del divieto di pena di morte in tempo di pace, sancito dall’art. 27, quarto
comma Cost., ed i valori, riconducibili all’art. 2 Cost., ad esso sottostanti,
primo fra tutti il bene essenziale della vita.”
L’estradizione
si realizza attraverso un procedimento che si divide in tre fasi: preliminare
diplomatica, giudiziaria, ministeriale.
Nella
fase preliminare il Ministro della giustizia che riceve la domanda di
estradizione dallo Stato estero può respingere la domanda (art. 703, comma 1,
c.p.p.) “Quando riceve da uno Stato estero una domanda di estradizione, il
ministro della giustizia la trasmette con i documenti che vi sono allegati al
procuratore generale presso la Corte di appello competente a norma
dell’articolo 701, comma 4, salvo che ritenga che essa vada respinta.”
La fase
giudiziaria che realizza la garanzia giurisdizionale (art. 701 c.p.p.: “1.
L’estradizione di un imputato o di un condannato all’estero non può essere
concessa senza la decisione favorevole della Corte di appello.
2. Tuttavia, non si fa
luogo al giudizio della Corte di appello quando l’imputato o il condannato
all’estero acconsente all’estradizione richiesta. L’eventuale consenso
deve essere espresso alla presenza del difensore e di esso è fatta menzione nel
verbale.
3. La decisione
favorevole della Corte di appello o il consenso della persona non rendono
obbligatoria l’estradizione.
4. La competenza a
decidere appartiene, nell’ordine, alla Corte di appello nel cui distretto
l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel
momento in cui la domanda di estradizione perviene al ministro di giustizia
ovvero alla Corte di appello che ha ordinato l’arresto provvisorio previsto
dall’articolo 715 o alla Corte di appello il cui presidente ha provveduto alla
convalida dell’arresto previsto dall’articolo 716. se la competenza non può
essere determinata nei modi così indicati, è competente la Corte di appello di
Roma.”) si svolge dopo gli accertamenti svolti dal procuratore generale presso
la Corte di appello nel cui distretto l’interessato ha residenza, dimora o
domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro
della giustizia, attraverso un giudizio innanzi alla Corte di appello con
possibilità di ricorso per cassazione.
Le parti del
giudizio sono il procuratore generale, la persona interessata e il suo difensore
il rappresentante dello Stato richiedente.
“La Corte di
appello pronuncia comunque sentenza contraria alla estradizione:
a)
se, per il
reato per il quale l’estradizione è stata domandata, la persona è stata o
sarà sottoposta a procedimento che non assicura il rispetto dei diritti
fondamentali;
b)
se la
sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l’estradizione contiene
disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico
dello Stato;
c)
se vi è
motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o
discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di
lingua, do opinione politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene
o ai trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che
configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona (art. 705
c.p.p.).”
Il
ministro di giustizia decide in merito all’estradizione entro quarantacinque
giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all’estradizione
ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l’impugnazione o dal
deposito della sentenza della Corte di cassazione (art. 708, comma 1, c.p.p.).”
Avverso il decreto
di estradizione l’interessato può ricorrere innanzi al giudice amministrativo
in base ad una giurisprudenza promossa dal tribunale amministrativo del Lazio
che si è consolidata ed è stata confermata dalla Corte costituzionale.
Così
si è ritenuto che:
Il decreto
ministeriale di estradizione non rientra tra gli atti sottratti al sindacato
giurisdizionale in quanto politici. Il sindacato giurisdizionale su tale decreto
esercitato appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo; tale
cognizione non interferisce con quella dell’Autorità giudiziaria ordinaria,
dal momento che al giudice amministrativo spetta di verificare, in via
originaria ed immediata, i presupposti di legittimità dell’atto
amministrativo, alla luce anche, dei parametri costituzionali di cui agli artt.
24 e 113 Cost., che garantiscono a tutti il diritto di agire in giudizio per la
difesa dei propri interessi legittimi e precludono che la tutela giurisdizionale
contro gli atti amministrativi possa essere limitata a particolari mezzi di
impugnazione (T.a.r. del Lazio, sez. I, sent. n. 435 del 22 marzo 1996).
Tale
giurisprudenza è da condividersi, in quanto ai sensi dell’art. 113, primo e
secondo comma della Costituzione, nessun atto della pubblica amministrazione può
essere sottratto al sindacato giurisdizionale.