Bernardo Baglietto
LE SENTENZE IN FORMA
SEMPLIFICATA NELLA PRATICA
GIUDIZIARIA.
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INAUGURAZIONE ANNO
GIUDIZIARIO 2004
TAR PIEMONTE
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A distanza di tre anni e
mezzo dalla riforma del processo amministrativo introdotta dalla L. 21 luglio
2000, n. 205 appare possibile trarre alcune indicazioni circa gli orientamenti
assunti dalla giurisprudenza e circa gli effetti pratici conseguenti alla riforma
stessa.
La novità di maggior rilievo
pratico introdotta dalla riforma è stata notoriamente quella relativa alla
possibilità di definire il merito di alcuni giudizi con sentenza succintamente
motivata.
L’istituto, di per sé, non
costituisce una novità assoluta nell’ordinamento, posto che esso era già
previsto per le decisioni della Corte costituzionale dal combinato disposto
degli artt. 18 e 24 L. 11 marzo 1953, n. 87, così come interpretato nella consolidata
prassi applicativa dello stesso Giudice delle leggi, che nei casi di manifesta
irrilevanza o infondatezza della questione di legittimità proposta al suo
esame, può appunto respingerla con ordinanza succintamente motivata, salva
restando la possibilità del Giudice dell’impugnazione di riproporla all’inizio
del grado successivo del giudizio.
Già prima dell’entrata in
vigore della L. 21 luglio 2000, n. 205, le decisioni in forma semplificata
erano inoltre previste dall’art. 19, comma 2 D.L. 25 marzo 1997, n. 67,
convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, in base al quale
nei giudizi amministrativi relativi a opere pubbliche e materie connesse, il
Tribunale Amministrativo Regionale, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di
sospensione, poteva definire immediatamente il giudizio nel merito con
motivazione in forma abbreviata. Analoga previsione era poi contenuta nell’art.
1, comma 27 L. 31 luglio 1997, n. 249, in tema di giudizi contro i provvedimenti
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Entrambe tali disposizioni
sono state abrogate dall’art. 4 della nuova legge, che ha contestualmente
previsto due diverse ipotesi in cui la definizione del giudizio può avvenire
con tali modalità: la prima riguarda i ricorsi contro il silenzio della
Pubblica Amministrazione di cui al nuovo art. 21-bis L. 6 dicembre 1971, n. 1034, per i quali la decisione
semplificata rappresenta la forma “normale” (anche se non sembra potersi
escludere la legittimità di una decisione assunta nelle forme ordinarie, che
costituisce un quid pluris rispetto
ai requisiti sostanziali minimi stabiliti dalla legge).
L’altra ipotesi, disciplinata
dal nuovo quarto comma dell’art. 26 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, riguarda i
casi in cui il Giudice ravvisi “la manifesta fondatezza ovvero la manifesta
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”.
Tale decisione, oltre a
poter essere assunta in luogo della sentenza “ordinaria” all’esito della
pubblica udienza (laddove ne sussistano i presupposti), può essere adottata,
per espressa disposizione del nuovo testo dell’art. 21, comma 9 e dell’art. 23-bis, comma 4 della legge, anche in esito
alla discussione dell’istanza cautelare, in luogo dell’ordinanza di sospensione
del provvedimento impugnato.
Al riguardo, occorre
ricordare che l’analoga previsione del citato art. 19, comma 2 D.L. 25 marzo
1997, n. 67 era stata sospettata di illegittimità costituzionale in relazione
agli artt. 3, 24, 103, 113 e 125 della Costituzione.
Poiché dette questioni sono
state tutte dichiarate infondate dalla Corte costituzionale con sentenza 10
novembre 1999, n. 427, vale la pena di ripercorrerne gli argomenti, tuttora
attuali con riferimento alle nuove disposizioni attualmente vigenti.
In primo luogo, il Giudice
rimettente aveva dubitato dell’efficacia del diritto alla difesa sul piano sia
del contraddittorio, che di quello delle prove.
La sentenza della Corte
costituzionale ha al riguardo chiarito che, nell’esercizio della facoltà di
decidere direttamente il merito del ricorso già in sede di esame della domanda
cautelare, il Giudice Amministrativo deve seguire i normali canoni di condotta e
di cognizione del processo, dovendo valutare la sussistenza delle condizioni
ordinarie per l’emissione di una sentenza che definisca il giudizio, quali
appunto l’integrità del contraddittorio, la completezza delle prove necessarie
per la pronuncia che deve essere emessa e gli adempimenti processuali previsti
anche per la tutela del diritto di difesa di tutte le parti.
Nella sentenza, la Corte ha
rilevato che il presupposto della sentenza in forma abbreviata, in sede di
convocazione di tutte le parti in camera di consiglio in occasione dell’esame
della domanda di sospensiva, era che si trattasse, nelle particolari materie
indicate dalla legge, di questioni definibili immediatamente e quindi solo in
queste ipotesi vi era una alternatività rispetto alla pronuncia sulla domanda
di sospensione, che rimaneva perciò superata ed assorbita dalla definizione
della lite, che assicurava, come decisione finale (procedurale o di merito),
una effettività e completezza di tutela giurisdizionale, con esercizio dello
stesso potere di cognizione del giudizio ordinario.
Oggi, l’accertamento circa
la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria è espressamente previsto
dalla legge quale condizione per la decisione sul merito, per cui tale problema
può considerarsi superato, nel senso che laddove sia necessario completare
l’uno o l’altra, il Giudice investito della domanda cautelare deve in ogni caso
pronunciare ordinanza volta all’integrazione degli stessi e fissare una nuova udienza
camerale per l’ulteriore discussione dell’istanza medesima.
In ordine alla completezza
del contraddittorio, la giurisprudenza di merito ha evidenziato un problema
connesso alla tempistica riguardante le fasi iniziali del giudizio.
A norma dell’art. 36 R.D. 17
agosto 1907, n. 642, contenente il regolamento di procedura dinanzi alle
Sezioni Giurisdizionali del Consiglio di Stato, richiamato per i giudizi
dinanzi ai TT.AA.RR. dall’art. 19, comma 1 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, a
seguito della proposizione dell’istanza cautelare, “l’Amministrazione e le
parti interessate possono, entro dieci giorni dalla notifica (del ricorso o
dell’istanza, se proposta separatamente) depositare e trasmettere memorie o
istanze alla Segreteria”.
Tale disposizione è sempre
stata interpretata nel senso che la discussione dell’istanza cautelare deve
essere fissata per la prima udienza utile, successiva per almeno dieci giorni
alla notifica del ricorso o dell’istanza separata.
L’art. 22 L. 6 dicembre
1971, n. 1034 fissa però in venti giorni dalla notifica del ricorso il termine
(ordinatorio) concesso all’Amministrazione ed alle parti intimate per
costituirsi in giudizio.
In applicazione di tale
disposizione il Consiglio di Stato ha recentemente annullato con rinvio una
sentenza semplificata pronunciata in primo grado in esito alla discussione
dell’istanza cautelare, proprio perché la relativa udienza si era tenuta prima
della scadenza del termine di venti giorni dalla notifica del ricorso e il
controinteressato non si era ancora costituito in giudizio (Cons. St.,VI, 8
aprile 2002, n. 1907).
Tale precedente risulta allo
stato isolato, nel senso che non constano altre decisioni rese nello stesso o
in altro senso; la questione sembra tuttavia meritevole di essere riesaminata,
tenendo conto del fatto che il termine di 20 giorni dalla notifica del ricorso,
stabilito dall’art. 22 della L. T.A.R., ha valenza generale ed è riferito al
ricorso di per sé considerato, mentre quello di 10 giorni fissato dall’art. 36
del regolamento di procedura riguarda la presentazione dell’istanza cautelare.
Se ne potrebbe perciò
inferire che l’Amministrazione e i controinteressati devono costituirsi nei
venti giorni dalla notifica se il ricorso non sia accompagnato dall’istanza
cautelare, mentre nel caso contrario, detto termine deve intendersi ridotto a
10 giorni nell’interesse della celerità del procedimento.
Ciò con la conseguenza che,
laddove in presenza di tale istanza le parti intimate non si siano costituite
in giudizio nel termine più breve, ad esse non sembra potersi riconoscere
titolo a dolersi di non aver potuto partecipare alla discussione dell’istanza
cautelare medesima.
Un’ulteriore questione
esaminata dalla Corte costituzionale (sempre con riguardo al citato art. 19,
comma 2 D.L. 25 marzo 1997, n. 67, ma la questione è attuale perché è
riferibile negli stessi termini alla nuova recente riforma del processo
amministrativo) concerneva il potere discrezionale attribuito al Giudice
Amministrativo in ordine alla valutazione dei presupposti per la decisione del
merito con sentenza semplificata (in luogo della pronuncia dell’ordinanza
cautelare) ed il ruolo delle parti al riguardo.
In ordine a tale argomento,
la Corte ha ritenuto che non vi è sul piano costituzionale l’esigenza che la
facoltà del Giudice di decidere immediatamente il ricorso debba essere subordinata
ad una specifica e concorde richiesta delle parti o ad una separata fissazione
della discussione del ricorso (per l’esame delle questioni preliminari e del
merito). Era infatti lo stesso art. 19 citato (così come oggi è il testo
attuale dell’art. 21 L. T.A.R.) a prevedere preventivamente che, per
determinate materie, la fissazione della camera di consiglio per l’esame della
domanda di sospensiva comporti, di diritto, che il Giudice possa chiudere il
giudizio (naturalmente se sia maturo per la decisione), definendolo
immediatamente con sentenza, in modo da rendere irrilevante la pronuncia sulla
fase cautelare, trattandosi di sentenza provvista di esecutività.
La pronuncia nella fase
interinale e cautelare circa la sospensiva viene resa superflua da una tutela
ancora più piena ed immediata, senza ulteriore esigenza di ordinanza che valuti
l’esistenza di periculum in mora).
Tale alternatività si può verificare solo se, esistendo tutti gli altri
presupposti (integrità del contraddittorio, sufficienza delle prove acquisite,
ecc.), venga emessa sentenza che definisca il giudizio, essendo, in tutti gli altri
casi, il Giudice tenuto a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, in base
agli ordinari poteri cautelari, ivi compreso l’esercizio di potere di
sospensione a tempo, ovvero parziale o collegato a determinati adempimenti
processuali.
La Corte costituzionale ha
in altre parole affermato che anche laddove la norma processuale attribuisca al
Giudice investito della domanda cautelare il potere di definire immediatamente
il giudizio indipendentemente dal consenso delle parti, non si può comunque
configurare una limitazione o una soppressione del diritto alla tutela
cautelare, dato che la definizione immediata della lite nel merito rende tale
tutela superflua ed irrilevante.
Né si può parlare di
concentrazione del potere di impulso processuale nel Giudice, sottratto alle
parti, in quanto il ricorrente nel processo amministrativo non può avanzare una
richiesta di sola decisione cautelare, dovendo la domanda di sospensione, per
il suo carattere incidentale, seguire o accompagnare un ricorso per una
decisione definitiva della lite.
Nelle ipotesi considerate,
in presenza dei presupposti sopra enunciati, il Giudice definisce quindi immediatamente
il procedimento giurisdizionale principale, decidendo il ricorso, con una
sentenza che ha tutte le caratteristiche, per il tipo di cognizione piena e gli
effetti, della ordinaria sentenza che chiude il processo, escluso ogni carattere
di «procedura sommaria».
Si è già accennato che
l’istituto in esame è stato inizialmente introdotto nel processo amministrativo
dall’art. 19 D.L. 25 marzo 1997, n. 67 con applicazione limitata alle materie
da tale norma espressamente elencate (provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad
essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di
opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione
ed espropriazione delle aree ad esse destinate), mentre la L. 21 luglio 2000,
n. 205 ne ha generalizzato l’applicazione a qualsiasi materia.
Merita di essere ricordato
che per le materie sopra citate (e per le altre ivi specificamente elencate),
la nuova legge, aggiungendo l’art. 23-bis
alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, ha delineato un procedimento differenziato,
sempre nell’interesse della celerità della decisione.
La nuova disposizione
stabilisce infatti che il Giudice investito della domanda cautelare relativa a
provvedimenti emessi nelle materie considerate, “accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso ai sensi
dell’articolo 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
l’illegittimità dell’atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e
irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza
successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza”.
La norma dispone in altre
parole che laddove il Giudice ravvisi i presupposti (di fumus boni iuris e di periculum
in mora) per la sospensione del provvedimento impugnato, fissi d’ufficio
l’udienza di discussione del ricorso a breve termine.
Anche in questo caso, la
legge fa comunque salva l’applicabilità dell’art. 26 (nuovo testo) L. T.A.R.,
consentendo perciò, anche per le materie in discorso, la definizione immediata
del merito del giudizio (sia in senso positivo, che negativo) in esito alla
discussione dell’istanza cautelare.
Quanto ai tempi di
pubblicazione delle sentenze in forma semplificata, la nuova legge nulla
dispone (a differenza dell’abrogato art. 19 D.L. 25 marzo 1997, n. 67, in base
al quale il dispositivo doveva essere depositato entro sette giorni
dall’udienza, mentre per la pubblicazione della motivazione valevano i termini
ordinari).
L’alternatività della
decisione di merito a quella sull’istanza cautelare induce comunque a ritenere
che i termini di pubblicazione valevoli per la seconda debbano trovare
applicazione anche per la prima.
Sempre in ordine alla
tempistica della decisione, la pratica giudiziaria ha evidenziato un problema,
dovuto al fatto che, nel processo amministrativo, i termini per la costituzione
in giudizio delle parti intimate ha carattere meramente ordinatorio.
In fatto, accade spesso che,
proprio perché l’istanza cautelare può sfociare nella decisione immediata del
ricorso, le parti intimate, costituendosi in giudizio, non si limitino ad evidenziare
i profili che ritengono ostativi all’accoglimento della domanda cautelare, ma
replichino analiticamente al ricorso e producano una copiosa documentazione
nell’immediatezza della camera di consiglio fissata per la discussione o addirittura
alla stessa udienza.
Ciò non dipende
necessariamente da un volontario atteggiamento di strategia difensiva, dato
che, specie per le Amministrazioni resistenti, è normale che tra il ricevimento
della notifica del ricorso e la trasmissione degli atti al difensore intercorra
un lasso di tempo apprezzabile, condizionato anche dalla necessità di una
delibera autorizzativa della lite nei casi dove questa occorre.
Il difensore del ricorrente
spesso non ha quindi il tempo materiale per replicare alle difese avversarie, e
per poterlo fare è costretto a chiedere il rinvio della discussione ad un’altra
camera di consiglio: rinvio che, data la gravosità del carico di lavoro conseguente
alla trasformazione di gran parte delle decisioni sulle domande cautelari in
sentenze, non può di norma essere breve, con conseguente diminuzione
dell’efficienza della tutela cautelare medesima.
De iure condendo, sarebbe probabilmente opportuno introdurre dei correttivi a tale
fenomeno: ad esempio, prevedendo un intervallo maggiore tra la notifica e/o il
deposito del ricorso, e l’udienza camerale di discussione dell’istanza cautelare,
nonché un termine decadenziale per il deposito di memorie e documenti aventi
accesso alla discussione dell’istanza medesima (analogamente a quanto previsto
per le pubbliche udienze di discussione del merito dei ricorsi).
In ogni caso, l’intento
perseguito dal Legislatore, e cioè quello di accelerare i tempi di definizione
dei giudizi e di aumentare la produttività degli organi di giustizia
amministrativa, sembra parzialmente raggiunto.
Dal 2001 in poi, presso quasi
tutti i TT.AA.RR., compreso il nostro, il numero delle sentenze pubblicate ha
superato o eguagliato quello dei ricorsi depositati e una parte consistente
delle sentenze pronunciate è stata motivata in forma semplificata.
Per quanto in particolare
riguarda il nostro Tribunale, il 2003 ha visto iscritti a Registro Generale
1969 ricorsi, contro 1845 sentenze pubblicate.
Di queste, 1333 sono state
pronunciate dalla I Sezione (470 semplificate) e 542 dalla II Sezione (98
semplificate).
L’auspicata conferma di tale
trend anche per gli anni a venire
induce perciò a confidare nel positivo contributo, anche per la parte di nostra
competenza, alla compiuta realizzazione di un sistema di garanzie
giurisdizionali del cittadino più moderno, efficiente ed al passo con
l’evoluzione della pratica giudiziaria.