Giulio Bacosi- Francesco Lemetre

La legge n. 15 del 2005: ecco il nuovo volto della “241”

 

 

Il fatto. 1

La legge n.15 del 2005. 1

Spunti di riflessione. 16

 

Il fatto[1]

 

L’attesa è stata lunga,la gestazione difficile.

Sin da quando se ne iniziò a discutere – ormai diversi anni or sono – si palesarono chiaramente le difficoltà cui sarebbero andati incontro gli strenui sostenitori del suo adeguamento, non più differibile, al rinnovato “volto”  dell’Amministrazione pubblica.

Né era forse immaginabile ex ante un cotal impegnativo quanto duraturo  travaglio del conditor legis.

Cionondimeno,  la “creatura” è venuta alla luce.

L’intervento  di modifica ed integrazione delle norme scolpite nella L. 241.90, concernenti il procedimento amministrativo, è ascrivibile alla realtà delle salienti innovazioni legislative del nuovo secolo per effetto della definitiva approvazione da parte della Camera dei Deputati – il 26 gennaio 2005 -  del disegno di legge n. 3890/B rubricato, appunto, “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”. Lo stesso è stato trasfuso nella legge n.15 del 2005, promulgata e, di seguito, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.42 del 21 febbraio 2005.

Che fosse improcrastinabile l’esigenza di procedere ad un update dei fondamentali criteri-guida dell’agere amministrativo, alla luce dei recenti interventi pretori e delle significative emergenze sovranazionali, pare non potersi in alcun modo disconoscere; pur tuttavia, il quomodo del ridetto intervento legislativo si palesa non del tutto impermeabile da appunti e rilievi critici.

Prima di operare dunque una breve disamina critica dell’articolato normativo in parola, converrà peraltro far convergere l’attenzione sulle disposizioni della L. 241.90 siccome concretamente modificate, alfine di lumeggiarne con puntualità la ratio sottesa a ciascun pertinente innesto .

 

 

La legge n.15 del 2005.

 

I principi generali dell’azione amministrativa enunciati nell’art. 1 comma 1° della L. 241.90 – economicità, efficacia e pubblicità – si arricchiscono del fondamentale canone della trasparenza, in passato enucleato solo in via interpretativa quale espressione dell’intento di orientare in senso maggiormente democratico la condotta dei pubblici poteri, disvelandone i meccanismi e rendendone partecipi i cittadini.

Sempre sul crinale delle modifiche interpolative introdotte nel comma 1°, non può non accogliersi altresì, con decisa soddisfazione, l’approdo dei principi dell’ordinamento comunitario al  novero di quelli volti a governare il corretto esercizio del potere amministrativo.

All’art. 1 della L. 241.90 è stato poi aggiunto il comma 1bis che consacra il canone generale a guisa del quale le amministrazioni pubbliche, ove si determinino nel senso di adottare atti di natura non autoritativa, agiscono secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente: riluce tosto l’abbandono del dogma che attribuiva predilezione assoluta al provvedimento unilaterale, quale principale forma di estrinsecazione del potere, a tutto vantaggio dei moduli privatistici, più elastici nella loro formulazione e più solidi di fronte ai successivi tentativi di modificazione.

Il dettato dell’art. 1 è completato infine dal comma 1 ter  che contempla l’obbligo per i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative di verificare ed assicurare l’osservanza dei fondamentali principi di cui al ridetto comma 1. Ancorché piuttosto vaga nella sua formulazione, è rilevante la valenza sistematica del precetto in parola nella prospettiva, ormai più che attualizzata, di un definitivo recepimento della c.d. nozione oggettiva di servizio pubblico, gestito e, anzi, erogato da soggetti gravitanti quanto meno formalmente (sub specie di s.p.a.) in una area privatistica.

Procedendo nell’analisi divisata, di estremo rilievo si appalesa la previsione del comma 4° bis, che completa il disposto dell’art. 2 della L. 241.90. Il dianzi citato comma, sconfessando  i recenti approdi giurisprudenziali in materia, si dà cura di scolpire le modalità di proposizione del ricorso avverso il silenzio rifiuto, onde non è più necessaria la diffida all’amministrazione inadempiente ed il ricorso medesimo può essere spiccato “fin tanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3”. Tolta la necessità della diffida, inserito un termine (a tutta prima) di decadenza annuale per l’esercizio giurisdizionale del “diritto ad una risposta” dell’Amministrazione, viene tuttavia lasciata la possibilità al privato - anche una volta decorso l’anno in parola - di interporre nuova istanza di avvio del procedimento alla quale, è da intendersi, potrà seguire ricorso avverso l’eventuale nuovo “silenzio”.

Il nomopoieta della riforma innesta dipoi, nella trama delle disposizioni della L. 241.90 l’art. 3 bis onde, nella prospettiva tutta imprenditoriale di massimo conseguimento dell’efficienza, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica nei rapporti interni, tra amministrazioni e tra amministrazioni e privati, nelle forme previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da ultimo modificato dal D. Lgs. 23 gennaio 2002 n. 10.

Movendo da un’ottica di significativa implementazione delle garanzie della  pars privata, mette conto segnalare la modifica  apportata all’art. 6, comma 1°, lettera e), della legge 7 agosto, n. 241, che si vede aggiunta la disposizione in virtù della quale, ove non vi sia corrispondenza tra responsabile del procedimento ed organo competente per l’adozione del provvedimento finale, quest’ultimo non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria curata dal primo, salvo che non ne evidenzi la motivazione nel corpo del ridetto provvedimento.

Sempre su questo crinale si staglia la previsione – scolpita dalle lettere c-) bis e c-) ter, introdotte nel testo dell’art. 8 comma 2° della legge sul procedimento -    dell’ obbligo per l‘Amministrazione di indicare - nell’avviso di avvio del procedimento - la data  entro cui quest’ultimo deve concludersi, i rimedi esperibili in caso di inerzia della pars publica  ed, ove si tratti di  procedimenti ad  iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza. Quest’ultima disposizione appare assai rilevante sul crinale sistematico, ombreggiando la necessità di una comunicazione di avvio della sequenza procedurale anche nel caso in cui la stessa sia stata attivata ad iniziativa di parte, giusta istanza presentata dal privato il quale per parte sua, va reso edotto con precisione della data dell’istanza medesima.

La disposizione assume – ab externo - una duplice valenza semantico-ermeneutica, potendosi indirizzare:

a)                          nei confronti del soggetto “controinteressato” rispetto all’atto ampliativo di volta in volta richiesto, il quale potrà così (al di là delle presumibili difficoltà di relativa, precisa identificazione) essere informato dell’iniziativa di terzi per lui potenzialmente pregiudizievole;

b)                         nei confronti dello stesso soggetto “interessato” ed istante, al fine appunto di renderlo partecipe – specie con riferimento ai casi di spedizione a mezzo posta – della data precisa nella quale l’istanza è pervenuta all’Amministrazione procedente.

Ancora, la novella in scrutinio merita speciale menzione laddove contempla, con norma affatto innovativa (art. 10-bis, introdotto dall’art. 6 della legge n. 15 del 2005 ), l’obbligo per l’Amministrazione, prima di adottare un provvedimento sfavorevole per il cittadino istante, di comunicargli le ragioni ostative all’accoglimento della sua richiesta, sì da rendere possibile l’instaurazione di un vero e proprio contraddittorio endoprocedimentale necessario e, dunque, l’incremento delle chances del partecipante di ottenere dalla stessa p.a. quanto gli  preme. Nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione gli istanti possono presentare per iscritto le loro osservazioni, “eventualmente corredate da documenti”.

 Si coglie dunque l’intenzione di valorizzare ulteriormente il procedimento quale sedes privilegiata  di esercizio dell’interesse legittimo (e, segnatamente, di quello c.d. “pretensivo”: sul punto, si rinvia per approfondimenti a Bacosi, Dall’interesse legittimo al diritto condizionato, Torino, 2003, spec. 122 e ss.), le cui garanzie di tutela, prima ed al di fuori del contesto processuale, passano inevitabilmente per il  riconoscimento al cittadino   di vieppiù accentuate facoltà di natura procedimentale: in quest’ottica, l’art. 10 bis, appunto, mira ad instaurare una relazione dialogica rafforzata tra privato e potere pubblico, contraddistinta da uno scambio di informazioni e permeata dai caratteri della completezza e della trasparenza. La comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento di una istanza appare funzionale, altresì, all’esigenza (sostanzialmente collaborativi, più che difensiva) di promuovere l’iniziativa del privato alfine di correggere “in corsa” eventuali disfunzioni procedimentali, dando la stura ad (e, anzi, implementando) una sostanziale  deflazione del contenzioso.

Ai sensi dell’art. 10 bis, peraltro, la comunicazione de qua non è priva di effetti sull’incedere diacronico del procedimento il cui termine di conclusione è anzi interrotto, riprendendo a decorrere:

a)                            dalla data di presentazione delle osservazioni da parte del privato istante, qualora esse vengano effettivamente depositate;

b)                           in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni concesso al privato dalla p.a.

Laddove poi l’Amministrazione non intenda accogliere le osservazioni del privato successive alla comunicazione accennata, è tenuta a darne ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Di primo acchito, ed in attesa dei primi dicta giurisprudenziali, siffatto obbligo motivazionale potrebbe ritenersi adempiuto anche  indicando semplicemente l’eventuale inconferenza di quanto evidenziato all’uopo ex parte privata; diversamente opinando, si perverrebbe ad una collisione con i principi fondamentali dell’azione amministrativa nonché con il precetto  del buon andamento ex art. 97 Cost., sub specie di celere ed efficace incedere dell’azione ridetta.

Anche la materia degli accordi si appalesa significativamente incisa dal Legislatore della riforma.

Dal dettato dell’art. 11 comma 1° della  L. 241.90 è espunto l’inciso “nei casi previsti dalla legge”: ne deriva, lapalissianamente, un novellato prisma di osservazione della c.d. conclusione negoziata del procedimento la quale – sinora ridotta a pochissime e marginali fattispecie – diviene (quanto meno in potenza) ulteriore modalità ordinaria della fase decisoria.

Sempre nella previsione de qua è inserito (dall’art. 7 della legge n. 15 del 2005) il comma 4°.bis a guisa del quale la conclusione dell’accordo “sostitutivo” deve essere preceduta “da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento”. Non si palesa  agevole comprendere le modalità con cui la determinazione dell’organo competente dovrebbe essere in concreto assunta: una ratio essendi potrebbe, nondimeno, rinvenirsi nell’esigenza di esplicitare ex ante i motivi che inducono l’Amministrazione a concludere l’accordo che tiene luogo del provvedimento finale, in luogo (più tradizionalmente) di quest’ultimo. Peraltro, l’impressione è che alla PA – e per essa al suo organo di volta in volta competente - si sia inteso lasciare, anche nell’ipotesi della “determinazione concordata”, un certo qual margine di unilateralità, seppure di carattere esplicativo.

Peraltro, in difetto di indicazioni perspicue circa il contenuto che dovrebbe assumere siffatta determinazione, può soccorrere la lettura combinata del comma 4° bis in menzione con il comma 1°. La determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento, e che deve necessariamente precedere la conclusione dell’accordo, appare nuovamente preordinata a garantire l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa acclarando

-         da un lato, che il ridetto accordo non collide con i diritti soggettivi dei terzi

-         e dall’altro, che il suo contenuto, siccome definitivamente cristallizzato, è conforme all’interesse pubblico. 

 Non poteva poi il Conditor iuris, perdere l’occasione per “ritoccare” anche, ed ancora una volta, il travagliato istituto della conferenza di servizi: gli artt.14, 14 bis, ter e quater della L. 241.90 vengono fatti oggetto di una radicale modifica, quando non di una integrale riscrittura, mentre è innestato nel compendio delle previsioni de quibus il nuovo art.  14 quinquies,  avente ad oggetto la conferenza di servizi in materia di finanza di progetto.

Più nel dettaglio, le modifiche all’istituto che notoriamente rappresenta il luogo istituzionale per il razionale coordinamento degli interessi pubblici sono ispirate dalla finalità di perfezionare ulteriormente siffatto modulo procedimentale e, soprattutto, dall’esigenza di  coordinarlo più organicamente con le novità contemplate dalla L. 24 novembre 2000 n. 340.

Più nel dettaglio, l’art. 8 della  legge novella l’art. 14 della L. 241.90, fugando taluni dubbi interpretativi. Così, intatta la formulazione del comma 1° in tema di conferenza istruttoria, il comma 2° (siccome modificato per aggiunta) chiarisce il dies a quo di decorrenza del termine per l’obbligatoria indizione della conferenza di servizi decisoria: il ridetto termine (di trenta giorni e non più di quindici) decorre per l’Amministrazione competente ad indirla non già dall’avvio del procedimento ma, più propriamente (e più ragionevolmente), dalla ricezione della richiesta (poi rimasta inevasa) da parte dell’Amministrazione invitata; peraltro, ove nei medesimi 30 giorni intervenga il dissenso dell’Amministrazione interpellata (per intese, concerti, nulla osta e così via), detta circostanza non può più sortire effetti preclusivi onde la conferenza, giusta il nuovo tenore della norma, può anche in simili casi essere indetta dall’ Amministrazione procedente.

Svolgendo, dunque, un’attenta ermeneusi del secondo comma dell’art. 14, inteso nella sua complessiva formulazione, si ritrae che la conferenza:

1)                            può sempre essere indetta quando l’Amministrazione abbia inoltrato alle altre Amministrazioni la propria proposta di decisione alfine di ottenere l’adozione degli atti di loro competenza ed abbia ricevuto alcuni dissensi;

2)                            deve essere indetta laddove nel termine indicato dalla norma, non giungano le risposte delle Amministrazioni interpellate (c.d. silenzio procedimentale).

In caso di affidamento in concessione di lavori pubblici – dispone il 5° comma dell’art. 14 della L.241.90, siccome modificato – la convocazione non compete più soltanto al concedente bensì, ancorché con il necessario consenso di quest’ultimo, anche al concessionario; ferma restando, nondimeno, la titolarità del diritto di voto  in capo al primo.

Infine, un segno del tempo: il comma 5° bis, innestato ex novo nell’ordito normativo, consente alle Amministrazioni partecipanti, previo accordo tra le medesime, di convocare e svolgere le loro attività nel contesto conferenziale avvalendosi degli strumenti informatici disponibili.

Passando in scrutinio, dipoi, l’art. 14°bis ( modificato dall’art. 9 della L. n. 15 del 2005) mette conto rimarcare come la Riforma provveda a significativamente rubricarlo “Conferenza di servizi preliminare”, qualificando in tal modo un’ipotesi speciale di conferenza avente ad oggetto istanze o progetti preliminari, la cui genesi peraltro è frutto della  opzione in tal senso effettuata dalla Legge di semplificazione (L. 340.2000).

Il testo del comma 1° dell’articolo in parola, nella sua nuova formulazione, contempla in primis come siffatta conferenza, definibile anche “predecisoria”, possa essere convocata – oltre che per progetti di particolare complessità – anche per progetti che riguardino “insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità”.

Se ne evince dunque, quale ratio legis, l’intento di snellire in simili peculiari (e rilevanti) ipotesi la sequenzialità della conferenza, anticipandone financo la convocazione ad una fase anteriore a quella della redazione del progetto preliminare dell’intervento, a condizione però che vi sia uno studio di fattibilità.

Il comma 2°  (sempre dell’art. 14 bis) appare ritoccato nella parte in cui estende l’area degli interessi sensibili anche alle tematiche concernenti la pubblica incolumità, con l’obiettivo di conferire il giusto rilievo agli aspetti concernenti le condizioni di sicurezza in cui vengono concepiti e realizzati gli interventi oggetto di approvazione da parte della conferenza.

A confermare la ratio complessiva della Novella – indubbiamente improntata, in tema di conferenza di servizi, ad una migliore “gestione del dissenso” delle Amministrazioni coinvolte - soccorre perspicuo il comma 3° bis dell’art. 14 bis (innestato ex novo dall’art. 9 della L. n. 15 del 2005) onde “il dissenso espresso, in sede di conferenza preliminare, da un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all’art. 14 quater, comma 3”. Più chiaramente, alfine di superare la dissenting opinion  di una delle  ridette Amministrazioni (poste a presidio dei sopra mentovati interessi “sensibili”) è indispensabile  provocare la deliberazione dei qualificati organi collegiali cui fa riferimento l’art. 14 quater (Consiglio dei Ministri, Conferenza Stato-Regioni oppure Conferenza Unificata).

L’art. 14 ter, rubricato espressamente “Lavori della Conferenza di Servizi” e sensibilmente inciso dall’art. 10 della L. n. 15 del 2005, scolpisce in quindici o trenta giorni (a seconda della complessità dell’istruttoria) il termine entro cui l’Amministrazione procedente è tenuta a convocare la prima riunione della conferenza: si tratta, all’evidenza, di una modifica assai significativa laddove provvede a scongiurare la deprecabile quanto ricorrente prassi

-         di indire nei termini di legge la Conferenza di servizi

-         ma di procrastinarne, dipoi, sine die la relativa convocazione.

A specificare e coordinare con maggiore precisione il procedimento di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) con la sequenzialità diacronica della conferenza di servizi soccorre, poi, il comma  4° dell’art. 14 ter, onde il termine fissato per l’adozione della decisione finale “resta sospeso per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale”.

Tornando allo schema più generale (che prescinde, dunque, dalla eventuale necessità di acquisire una VIA), giusta la previsione del comma 6° bis, peraltro innestato ex novo dalla Novella, “l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze dell’istruttoria e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede”.

Il dianzi citato comma 6° bis costituisce riformulazione del comma 2° dell’art. 14 quater, contestualmente abrogato dalla legge di riforma. Il testo previgente si riferiva infatti “alla maggioranza delle posizioni espresse” e non già “alle posizioni prevalenti espresse”. Ne affiora non già solo una trasfigurazione linguistico-lessicale quanto piuttosto, e più propriamente, una semantico-giuridica. Il criterio della maggioranza postula infatti una mera considerazione numerica delle Amministrazioni intervenute alfine di determinare il quorum necessario per la deliberazione; viceversa, il riferimento alle posizioni espresse implica una valutazione sostanziale dell’importanza e della tipologia delle attribuzioni proprie di ciascuna Amministrazione coinvolta, avuto riguardo alle questioni oggetto di trattazione. Una sorta, dunque, di spettro valutativo che si appunta su una precostituita, quasi gerarchizzata (ancorché non sempre del tutto chiara) scala di valori.

Il comma 9 (integralmente riscritto dall’art 10 della L. n. 15 del 2005),da ultimo, precisa l’efficacia del provvedimento finale, specificando altresì le conseguenze derivanti dalla assenza delle Amministrazioni ai lavori della conferenza.

Più in specie, il riferimento va alle ipotesi in cui la determinazione conclusiva della ridetta conferenza non costituisce anche l’atto finale del procedimento, stante come le singole leggi di settore subordinino l’adozione di quest’ultimo all’acquisizione di intese, concerti, nulla osta etc. In un caso di tal fatta la competenza dell’Amministrazione indicata dalla legge resta ferma, ma l’atto conclusivo sarà adottato sulla base delle risultanze della conferenza, siccome esplicitate a norma del comma 6° bis, anziché (meno agevolmente) dei diversi atti previsti dalla legge; di questi ultimi l’exitus della conferenza terrà luogo ai sensi appunto del comma 9.

Tale effetto sostitutivo – mette conto rimarcarlo- interagisce tanto nei confronti delle amministrazioni partecipanti quanto nei riguardi di quelle “invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza”.

L’art. 14 quater, rubricato “Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi”, compendia forse uno tra i più significativi e sostanziali innesti ordinamentali riconducibili alla legge 15.05 in tema di disciplina della conferenza di servizi.

Procedendo in ordine (si spera, non solo velleitariamente) sistematico, l’ art. 11 della legge in parola incide sull’art. 14 quater della L. 241.90, abrogandone i  commi 2° e 4°,riscrivendone il comma 3° e, infine, aggiungendovi  i commi 3°bis, ter, quater, quinquies

Alla stregua di quanto testè accennato, il nuovo comma 3° delinea un particolare sub-procedimento preordinato a superare il dissenso di una delle Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili, rimettendo – in un’ottica peraltro palesemente richiamante il principio di concertazione, oltrechè di sussidiarietà verticale - la decisione finale:

1)     al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra Amministrazioni statali;

2)     alla Conferenza Stato-Regioni, in caso di dissenso tra un amministrazione statale ed una regionale, ovvero tra più amministrazioni regionali;

3)     alla Conferenza Unificata, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale ed un ente locale o tra più enti locali.

La decisione finale è peraltro assunta entro trenta giorni salvo che, valutata la complessità dell’istruttoria, non si decida di prorogare tale termine per un’ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

E’interessante sottolineare come nel novero delle Amministrazioni in grado di esprimere un tal qualificato dissenso siano incluse altresì quelle preposte alla tutela della pubblica incolumità (art. 14 quater, 3° comma; 14 quater, 5°comma; 14 bis, comma 3° bis). Non rinvenendosi una previsione legislativa che perimetri la nozione de qua, il comma 3° si risolve nel ampliare notevolmente l’ambito delle Amministrazioni potenzialmente dissenzienti con diritto di “veto”,  sì da comprendere anche tutte quelle preposte genericamente alla tutela della sicurezza delle cose e delle persone, e più genericamente del corpo sociale nel suo complesso.

Su questo crinale, pare essere stata avvertita dal nostrano nomopoieta anche l’esigenza di un razionale coordinamento con la riforma del Titolo V della Costituzione e con la rigida ripartizione di competenze, tanto legislative che amministrative, da quest’ultima introdotta.

 Infatti,  nel  nuovo comma 3° bis dell’art. 14 quater viene inserita una specifica ipotesi di dissenso regionale la quale, nel suo complesso, si palesa come un’eccezione alla regola della maggioranza diversa ed ulteriore rispetto a quella contemplata dal comma 3°, dianzi attenzionato; prescindendosi dalla presenza o meno di interessi sensibili, detta deroga si estende all’intera area delle materie costituzionalmente assegnate alla competenza legislativa, concorrente od esclusiva, delle regioni.

Più nel dettaglio, e come già supra accennato, ove sia espresso un motivato dissenso da una Regione o da una provincia autonoma, l’amministrazione procedente provvede, entro dieci giorni, a rimettere la determinazione sostitutiva :

a)                          alla Conferenza Stato-Regioni, se il dissenso verte tra un’amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali;

b)                         alla Conferenza Unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale.

Movendo dall’intento di bypassare comportamenti colpevolmente inerti (sempre nell’ottica procedimentale) ovvero anche meramente dilatori delle Amministrazioni coinvolte (oltrechè poggiando su una sostanziale sfiducia nell’operato delle Conferenze “miste” tra enti autarchici), il comma 3° ter si staglia imperioso dal novero delle previsioni in esame introducendo un meccanismo sostitutivo che dovrebbe fungere, appunto, da “valvola di sicurezza” dell’intera sequenza procedurale.

Laddove, infatti, la Conferenza Stato-Regioni o la Conferenza Unificata non provvedano, la decisione è rimessa:

a)      al Consiglio dei Ministri (e si ritorna in cima…); 

b)     alla Giunta Regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e Bolzano (ovviamente quando la decisione verta in materie non attribuite  alla competenza statale ex art. 117, secondo comma e dell’art. 118 della Costituzione). Peraltro, ove la Giunta regionale non provveda entro il termine di trenta giorni, la decisione, in ultima istanza, è rimessa ancora una volta al Consiglio dei Ministri che delibera con la necessaria partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

Infine,  e con specifico riguardo ai dissensi “interregionali”, il comma 3° quater dispone che il meccanismo di rimessione della decisione agli organi collegiali di cui ai commi 3° e 3° bis non opera nel caso in cui “le regioni interessate abbiano  ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell’art. 117, 8° comma, della Costituzione, anche attraverso l’individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso”.

Significativa è poi l’abrogazione del comma 4° dell’art. 14 quater della L. 241.del 1990 onde era precluso l’esercizio del diritto di voto al Presidente della Giunta regionale, invitato a partecipare alla riunione del Consiglio dei Ministri cui è rimessa la decisione finale nel caso di dissenso dell’Amministrazione regionale ai sensi del comma 3. Oggi dunque, lo si evince a contrario, il Presidente della Regione ha in simili casi voce in capitolo.

Le salienti novità apportate alla disciplina della Conferenza di servizi sono completate dall’art. 14 quinquies (innestato dall’art. 12 della L. n. 15 del 2005) che dispone la partecipazione alla conferenza ridetta, ove finalizzata all’approvazione del progetto definitivo, dei soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito della procedura di cui all’art. 37 quater della legge 11 febbraio 1994 n. 109 ( c.d. project financing), ovvero delle società di progetto di cui all’art. 37 quinquies della medesima legge. Tuttavia a tali soggetti non è riconosciuto il diritto di voto sicchè la loro partecipazione non può essere assimilata, tout court, a quella delle amministrazioni interessate.

Si tratta, in ogni caso, di una disposizione di indubbia rilevanza sistematica, laddove in qualche modo consacra – nel nome della semplificazione - il principio della partecipabilità alla conferenza di servizi anche di soggetti (quand’anche solo formalmente) privati, oltrechè pubblici, sulla scia di quanto già sperimentato in altri comparti della frazione amministrativa dell’ordinamento, primo fra tutti quello relativo ai c.d. “sportelli unici”.

 

*          *          *

 

Le disposizioni la cui esegesi si palesa  più accattivante, anche a fronte degli indubbi spunti problematici che affiorano dalla relativa lettura, sono quelle introdotte nel Capo IV bis (artt. da 21 bis a 21 nonies) della legge 241.90 dall’art. 14 della L. n. 15 del 2005.

Procedendo ad una partita disamina delle disposizioni de quibus, l’art. 21 bis statuisce che i provvedimenti limitativi della sfera giuridica altrui acquistano efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione; ciò nondimeno, vengono puntualmente enunciate due eccezioni:

1)                           il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, che non abbia carattere sanzionatorio, può contenere una motivata clausola di immediata efficacia; 

2)                           parimenti, sono immediatamente efficaci i provvedimenti cautelari ed urgenti.

E’ sancito, dunque, un principio di carattere generale in virtù del quale le statuizioni sfavorevoli per la sfera giuridica del privato assumono un carattere recettizio, spiegando la relativa efficacia solo se comunicate al destinatario in modi e tempi diversi a seconda dei casi (cfr. art.1334 cc): per gli irreperibili l’art. 21 bis rimanda alle forme di notifica contemplate dal codice di procedura civile, mentre nelle ipotesi in cui la comunicazione personale sia impossibile, atteso l’elevato numero dei soggetti, ovvero particolarmente gravosa, l’Amministrazione può avvalersi di forme idonee di pubblicità stabilite di volta in volta ( es. avvisi a mezzo stampa).

Un primo spunto problematico concerne una delle due ipotesi derogatorie dianzi menzionate, quella – ovvero – compendiantesi nella facultas concessa all’Amministrazione di non ricorrere alla previa comunicazione di quei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati che rivestono carattere cautelare o di urgenza (oltrechè non sanzionatorio), cui può dunque essere apposta una motivata clausola di immediata efficacia: proprio la valutazione caso per caso ex parte publica della sussistenza  o meno di motivate ragioni cautelari o di urgenza per il conferimento dell’immediata efficacia al provvedimento offrirà verosimilmente il destro a non pochi interventi pretori intesi a sindacare i presupposti dell’esercizio del relativo potere, pesantemente incidente nella sfera giuridica del privato, da parte dell’Amministrazione..

Gli artt. 21 ter e quater del nuovo Capo IV bis (introdotto, come già evidenziato, dall’art. 14 della Legge n. 15 del 2005)  vengono poi ad identificarsi quali precisi addentellati normativi dell’esecutorietà e della esecutività, quali predicati costituenti il proprium della fattispecie provvedimentale.

In particolare, stando all’art. 21 ter, nei casi e con le modalità previste dalla legge le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti; la norma impone peraltro alla PA, in sede di adozione di un provvedimento costitutivo, di specificare il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Quest’ultimo sarà massime un soggetto privato, ma il legislatore non esplicita onde, in determinati casi, potrebbe anche trattarsi di un soggetto a propria volta pubblico. Non manca una prevista reazione nel caso in cui l’interessato, destinatario del provvedimento costitutivo, non esegua secondo le modalità esplicitategli: in questa evenienza, scatta dapprima una diffida e, di seguito, nel caso di ulteriore protervia, l’esecuzione coattiva, seppure presidiata da riserva di legge (“nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge”).

Un caso particolare è quello delle obbligazioni pecuniarie che vedano creditrice una qualsiasi Amministrazione (anche non statale) per le quali il comma 2° del neointrodotto art.21.ter legge 241.90 prevede la possibile operatività delle disposizioni che disciplinano la esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

L’art. 21 ter esprime, quanto meno prima facie, un rilievo sistematico di non poco momento. A fronte ormai di una espressa previsione legislativa, dovrebbero infatti considerarsi sopite le ricorrenti ed annose dispute circa il noto busillis dell’eccezionalità o meno del potere della Pubblica Amministrazione di far eseguire coattivamente la proprie decisioni; ciò, per lo meno, nei “casi previsti dalla legge”. Sul punto, tuttavia, il condizionale appare comunque d’obbligo atteso il difetto di una precisa regolamentazione delle modalità con cui la ridetta Amministrazione potrebbe procedere nelle eterogenee fattispecie di esecuzione (sono invece disciplinate le modalità di esecuzione del soggetto privato, che anzi la PA ha l’obbligo di esplicitare), ad eccezione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro cui  invece fa espresso riferimento il comma 2°, che peraltro estende alla riscossione dei crediti non statali disposizioni “agili” previste per la riscossione dei crediti pecuniari dello Stato.

Per l’art. 21 quater i provvedimenti efficaci sono eseguiti immediatamente e l’efficacia o l’esecuzione del provvedimento può essere sospesa

-         dallo stesso organo che lo ha adottato (il legislatore impropriamente dice “emanato”, dimentico del fatto che si emanano gli atti normativi, mentre si adottano i provvedimenti amministrativi)

-         o da altro organo previsto dalla legge,

per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario.

Merita peraltro sul punto sottolineare come la esecutività, quale principale caratteristica dei provvedimenti efficaci, rinvenga due specifiche eccezioni per l’ipotesi in cui

-         la legge disponga diversamente

-         ovvero la non esecutività risulti dal corpo dello stesso provvedimento.

Con riferimento al comma 2° dell’art. 21 quater anche il neo-innesto relativo alla sospensione dell’efficacia provvedimentale, ivi scolpito e disciplinato, lascia gemmare qualche perplessità dogmatiae.

Sul crinale della disciplina, la legge (con chirurgica precisione, ma senza sostanziali precipitati distintivi) discrimina infatti la sospensione dell’efficacia - ossia degli effetti giuridici del provvedimento - dalla sospensione dell’esecuzione - cioè a dire, dell’attività materialmente esecutiva - . In ogni caso, occorrono gravi ragioni e la sospensione può occupare il solo tempo “strettamente necessario”, la cui indicazione deve essere contenuta esplicitamente nell’atto che ordina la sospensione medesima. Siffatto termine può essere, inoltre, prorogato o differito una sola volta ovvero altresì ridotto per sopravvenute esigenze.

La competenza in ordine alla provvedimento sospensivo è assegnata alla Autorità che ebbe ad adottare il provvedimento oggetto di sospensione, salvo il caso in cui la legge conferisca espressamente il potere ad altro organo.

Una disciplina che può essere accolta con favore laddove recepisce, istituzionalizzandolo e, ut ita dicam, “normativizzandolo”, un istituto plasmato dalla giurisprudenza amministrativa che da tempo, in tema di autotutela, aveva affiancato all’annullamento e alla revoca la sospensione, per l’appunto, del provvedimento.

Venendo, nondimeno, alle accennate perplessità dogmatiche, giova evidenziare come l’istituto de quo, siccome effettivamente formulato e previsto, potrebbe prestare il fianco a notevoli  abusi ex parte publica, con inevitabile e sensibile implementazione del contenzioso. Nel comma 2° dell’art. 21 quater difetta, per vero, ogni riferimento ad un termine minimo (oltrechè massimo) di durata del provvedimento  sospensivo, il che ancora una volta implica come la relativa fissazione sia rimessa alla discrezionalità pura dell’Amministrazione; sovente potrà allora farsi questione in ordine al concreto esercizio del potere di sospensione (ponderato sul singolo “problema amministrativo”) ove esso si ponga in conflitto con il fondamentale principio di proporzionalità, come nell’ipotesi della sospensione brevissima e meramente “canzonatoria” nel caso degli atti che incidono negativamente sulla sfera giuridica del privato; ovvero amplissima nel caso opposto degli atti favorevoli al destinatario medesimo.

L’art. 21 quinquies della novella fa assurgere, per i provvedimenti ad efficacia durevole, l’istituto della revoca a rimedio di carattere generale ove però ricorrano alternativamente tre condizioni:

1) sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

2) mutamento della situazione di fatto;

3) nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

 Ove dall’adozione del provvedimento di revoca derivi, con valutazione da effettuarsi ex post, un pregiudizio ai soggetti direttamente interessati, giusta la previsione in esame, ed in linea con quanto già disposto all’art. 11 della legge n. 241 del 1990, l’Amministrazione ha l’obbligo di liquidare un indennizzo, evidentemente connesso non già ad una condotta illecita bensì ad obiettivi mutamenti della realtà fattuale.ovvero a rinnovate valutazioni del pubblico interesse.

La revoca si palea dunque come lo strumento di gestione delle c.d. sopravvenienze; ad essa può riconnettersi, per diretta eziogenesi, un fatto lecito dannoso per il soggetto destinatario del provvedimento di ritiro (e vittima delle ridette sopravvenienze), al quale viene riconosciuto il diritto ad un indennizzo, come del resto accade tecnicamente – per l’appunto - in ogni fattispecie di fatto lecito dannoso (oltre all’esproprio, si può riflettere esemplificativamente sull’art.924 cc).

Le controversie in materia di indennizzo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sempre in coerenza rispetto a quanto già previsto in tema di accordi ex art. 11 (e salva verifica di conformità costituzionale alla stregua dei parametri dettati dalla Consulta in seno alle note sentenze 204.04 e 281.04).

Nel solco della vieppiù accentuata osmosi tra istituti pubblicistici e paradigmi del diritto civile si colloca l’art. 21 sexies che consente all’Amministrazione di avvalersi dell’istituto del recesso unilaterale onde sottrarsi al vincolo contrattualmente assunto ma esclusivamente “nei casi previsti dalla legge o dal contratto”.

 All’agere provvedimentale,  cui corrisponde  la facoltà dell’Amministrazione di revocare la relativa statuizione (imperativa ed unilaterale) in tutte le ipotesi contemplate dalla norma, fa da pendant il ricorso a moduli privatistici contraddistinti, invece, dalla previsione del potere di recedere solo nei casi tassativamente individuati. Difetta, peraltro, in questo caso l’obbligo di indennizzare l’altro contraente, pur in presenza di una sorta di recedibilità generalizzata ex lege (cfr art.1373 cc per l’autorizzazione convenzionale a recedere) che costituisce una vistosa deroga a quanto scolpito all’art.1372 cc..

Il dettato degli artt. 21 septies ed octies individua opportunamente, distinguendole  a livello semantico, le due categorie della nullità e dell’annullabilità, calderoni concettuali dai confini sovente troppo volatili ed ambigui. Con specifico riferimento alla prima di esse (nullità), il ridetto art. 21 septies definisce nullo il provvedimento che:

a)      difetti degli elementi essenziali;

b)     sia viziato da difetto assoluto di attribuzione;

c)     sia stato adottato in violazione od elusione del giudicato;

d)     attenga ad una delle ipotesi in cui è tassativamente definito tale dalla legge.

Ferma la indistinta ampiezza del quarto caso, balza agli occhi senza esitazione come le prime due ipotesi siano sostanzialmente ritratte dalla manualistica, recependo all’opposto la terza un diffuso trend giurisprudenziale.

 Il comma 2° dell’articolo precisa poi come le questioni di nullità dipendenti dalla violazione o dalla elusione del giudicato siano devolute alla giurisdizione esclusiva del GA, assai probabilmente perché attinenti al merito della scelta amministrativa adottanda in esecuzione della sentenza.

Pur essendo la qualifica de qua (nullità) stata fatta oggetto di un espresso additato normativo, non possono sottacersi talune osservazioni che paiono gravide di significativi precipitati e che il testuale tenore  dell’art. 21 septies lascia sostanzialmente insolute.

In primis, mette conto rappresentare come il legislatore manchi di precisare quali siano gli elementi essenziali del provvedimento onde, pur apprezzandosi la norma per il suo tentativo di fornire una compiuta sistemazione teorica alla nullità, permangono dubbi ed incertezze interpretative circa i relativi precisi confini.

In secondo luogo, non sono specificate – eccezion fatta per l’ipotesi di violazione od elusione del giudicato – le conseguenze che derivano dalla nullità del provvedimento nè, massime, il giudice competente a conoscere le relative controversie. Infine, non è dato inferire dalla norma alcuna indicazione in merito ai poteri del giudice (quale che esso sia: in qualche caso, e seguendo la giurisprudenza, potrebbe trattarsi del GO) a fronte di un provvedimento amministrativo affetto da nullità: potrebbe  disapplicarlo ? Ove venisse impugnato un provvedimento consequenziale, sarebbe o meno comunque necessaria una sentenza di accertamento del vizio inficiante?

Venendo all’analitico setaccio della norma di cui all’art. 21 octies, lampante si disvela la peculiare tecnica legislativa volta a definire sia ciò che comporta l’annullabilità del provvedimento, sia le violazioni che non lo rendono tale.

Sul primo punto, si ribadisce che è annullabile il provvedimento amministrativo viziato da incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere (comma 1°).

Dipoi (comma 2°), assai significativamente si dispone (e se ne discorreva da tempo) che i provvedimenti non possono essere annullati per violazione di norme sul procedimento “quando per la natura vincolata del provvedimento sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Peraltro, e scendendo sostanzialmente dal genere alla specie, la norma procede affermando che il provvedimento non può comunque essere annullato “per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Si valorizza, dunque, il “processualistico” principio del c.d. raggiungimento dello scopo, espressione della più generale esigenza di conservazione del provvedimento, dando peraltro seguito a precise indicazioni di ascendenza sopranazionale (cfr per gli atti comunitari l’art.230 comma 2° del Trattato, laddove parla di violazione delle forme “sostanziali”).

Anche nel caso di specie, se certamente è da lodare l’intento del legislatore di dissipare noti contrasti interpretativi, la carenza di coordinamento della disposizione in menzione con i principi generali che regolano il procedimento alimenterà non pochi altri di detti contrasti. Ed invero, consentire all’Amministrazione di dimostrare in giudizio, nel caso sia mancata la comunicazione di avvio del procedimento, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso (onde escluderne l’annullabilità), se da un lato implica senz’altro maggior efficienza e speditezza dell’agere pubblico,  dall’altro significa far scemare a violazione meramente formale anche il mancato rispetto del principio del contraddittorio procedimentale e la connessa garanzia del diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost.

L’art.21 octies rinviene un logico e naturale corollario nel successivo art. 21 nonies a tenor del quale i provvedimenti illegittimi – anche, forse, quelli non annullabili in quanto affetti da meri vizi di forma ai sensi di cui al comma 2° dell’art.21.octies, richiamato in toto -  possono essere annullati d’ufficio per ragioni d’interesse pubblico, salva la possibilità di convalidarli entro un termine ragionevole.

Finalmente anche il potere di autotutela sub specie di annullamento (per la revoca, cfr. il precedente art. 21.quinquies) rinviene un puntuale referente normativo che ne circoscrive presupposti e limiti d’esercizio. Affinchè l’Amministrazione annulli ex officio una sua precedente statuizione occorre che:

1) sussistano ragioni di interesse pubblico, da estrinsecare congruamente con motivazione    ad hoc (inutile dilungarsi sulla cospicua e pedissequa giurisprudenza che ha anticipato il neoinnesto normativo testè al vaglio);

2)  si tenga in debito conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati (anche qui non sono mai mancate voci pretorie);

3)  sia adottato entro un termine ragionevole (al fine di salvaguardare l’affidamento ingenerato dall’efficacia medio tempore riconducibile al provvedimento annullando, di nuovo secondo collaudate prese di posizione dei Tar e del Consiglio di Stato).

Coordinando quanto ora tratteggiato con la formulazione dell’art. 21 octies (in materia di annullabilità degli atti) il potere di annullamento d’ufficio, siccome quivi contemplato (art.21.novies), ben potrebbe a tutta prima tradursi in atto (di autotutela) anche in ipotesi in cui un provvedimento sia  stato adottato dall’Amministrazione in violazione delle garanzie minime di partecipazione (mancata comunicazione dell’avvio del procedimento) senza poter essere demolito ex parte privata attraverso lo strumento giurisdizionale (ricorso) per non potersi il relativo contenuto atteggiare diversamente; detto provvedimento sembrerebbe in ogni caso suscettibile di essere rimosso ex officio, ove ne ricorrano i presupposti, stante il ridetto integrale rinvio operato dall’art.21.novies a tutti i casi in cui il provvedimento è illegittimo (ancorché non annullabile) di cui al precedente art.21.octies.

In altri termini: ciò che ha determinato una lesione di un diritto fondamentale (quello al contraddittorio) potrebbe – abbracciando la ventilata opzione ermeneutica - venir meno solo ad iniziativa alla parte (pubblica) che avesse eventualmente dato causa alla lesione stessa…. Diversamente opinando, del resto, in casi di provvedimento formalmente illegittimo e come tale non demolibile dal giudice non sarebbe invocabile neppure la “giustiziale” (se sollecitata dall’impulso di parte) autotutela, con ulteriore, maggior compressione delle posizioni soggettive interferenti con l’esercizio del potere pubblico.

 

*          *          *

 

Da ultimo, con riguardo al diritto d’accesso, può ben discorrersi nel senso di un integrale mutamento di disciplina introdotto dalla novella in parola, inceratosi giusta rivisitazione ab imis degli artt.22, 24, 25, 27 e 29 della Legge  241.1990, con contestuale ridefinizione anche della pertinente tutela processuale.

Più in specie, l’art. 22 comma 1°, cosi come sostituito dall’art. 15 della legge del 2005, provvede a dissolvere i numerosi dubbi interpretativi che si addensavano in ordine ad alcuni concetti chiave: con una elencazione meramente nozionistica viene infatti delineato, nel solco della più accreditata giurisprudenza, cosa deve intendersi:

-         per “diritto d’accesso” (diritto a prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi);

-          per soggetti “interessati” (si tratta di soggetti privati, onde sembrerebbero escluse le PPAA diverse rispetto a quella cui si chiede l’accesso ed i soggetti pubblici in genere; deve, d’altronde, trattarsi di privati che potrebbero anche essere portatori di interessi pubblici o diffusi; l’interesse all’accesso deve essere diretto, concreto, attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale viene chiesto l’accesso);

-         per “controinteressati”: viene esplicitato come si tratti di quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del provvedimento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza;

-         per ”pubblica amministrazione”, che si compendia in ogni soggetto di diritto pubblico, ovvero di diritto privato ma, in quest’ultimo caso, limitatamente all’attività di pubblico interesse (?) disciplinata dal diritto nazionale o comunitario;

-         per”documento amministrativo”: si tratta di ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni (opportuna ormai la precisazione) o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una PA e concernenti attività di pubblico interesse (la nozione appare generica: si auspica un chiarimento, peraltro arduo, da parte della giurisprudenza), indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale (anche questa espressione si palesa generica e, in ultima analisi, oscura).

Il comma 2°, invece, definisce l’accesso quale principio generale dell’attività amministrativa, preordinato a favorire la partecipazione e ad assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. Tuttavia è l’inciso successivo, onde è sancita l’attinenza dello stesso “ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, 2 comma, lettera m della Costituzione”, a rappresentare la svolta rilevante nella disciplina della materia.

L’accesso infatti assurge – ancorché per via semidiretta - al rango di principio costituzionale, dotato come tale di una propria autonomia concettuale quale situazione meritevole ex se di tutela e non già in ragione dell’interesse ad esso di volta in volta sotteso.

Sennonchè, se il riferimento specifico alla Grundnorm sembrerebbe  far deporre con certezza nel senso testè indicato, la considerazione nel novero dei legittimati attivi al diritto d’accesso ( i “soggetti interessati” di cui al comma 1°) vale a dire “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, sembrerebbe rinvigorire l’accezione meramente strumentale di quest’ultimo, in quanto pur sempre funzionale al soddisfacimento di un interesse ad esso sotteso. Più o meno autonoma, si è comunque ormai al cospetto di una situazione giuridica soggettiva che trova nella Carta costituzionale un preciso referente capace di assicurarne – attraverso la legislazione esclusiva statale - uno standard di tutela uniforme a livello nazionale, salvi i livelli ulteriori di tutela che possono essere garantiti dalla legislazione regionale.

Il comma 4° chiarisce l’ambito di operatività del diritto de quo, precisando che le informazioni suscettibili di ostensione sono solo quelle che assumono la forma di documento amministrativo (nella definizione enucleata dal comma 1), facendo salve le disposizioni del codice della privacy in materia di accesso ai dati personali.

Il comma 5° disciplina il potere di acquisire documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici (sinora si è trattato del diritto di accesso che, come visto, viene riservato ai soggetti privati): al di à del richiamo ai particolari casi  disciplinati dall’art.43 comma 2° del dpr 445.00 in materia di documentazione amministrativa, significativo il riferimento alla generalizzata operatività del principio di c.d. “leale cooperazione istituzionale”: la privatistica “buona fede” in senso oggettivo sembra ormai avere invaso i gangli pubblicistici dell’ordinamento, imponendo un comportamento corretto non solo a livello inter-territoriale (“leale cooperazione tra Stato e Regioni”, sempre più presente nella giurisprudenza costituzionale) ma, amplius, a livello per l’appunto interistituzionale.

Da ultimo, il comma 6°  pone un limite alla pretesa ostensiva del privato: la stessa non è più esercitabile allorché l’Amministrazione richiesta non abbia più l’obbligo di detenere i documenti oggetto della richiesta medesima.

Il successivo art. 24 della L. n. 241 del 1990, comma 1°, (cosi come modificato dall’art. 16 della riforma del 2005) ridetermina le ipotesi di esclusione del diritto d’accesso, alfine di coordinare più razionalmente l’istituto de quo con la disciplina pubblicistica (oltrechè con quella dettata dal summenzionato nuovo codice sulla privacy: D.lgs. 196.2003).

 In particolare, è precluso l’accesso:

-         nei confronti dei  documenti coperti da segreto di Stato;

-         nell’ ambito dei procedimenti tributari;

-         nell’ambito dell’agere pubblico volto all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;

-         nei procedimenti selettivi, con riferimento agli atti di tali procedure contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi.

Il comma 2°, dipoi, completando il dettato del precedente, conferma la competenza delle singole Amministrazioni ad individuare i documenti che rientrano nella loro disponibilità ma che sono sottratti all’accesso in quanto rientranti nelle citate categorie.

Recependo un principio frutto solo dell’elaborazione pretoria, il comma 3° dispone poi l’inammissibilità di richieste d’accesso  generiche da configurarsi come preordinate a svolgere un controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni (c.d. accesso “esplorativo”). I canoni di economicità e di efficienza dell’agere pubblicistico impongono, infatti, di  sottoporre alla Autorità pubblica istanze d’accesso circoscritte nel loro oggetto onde  i documenti cui si intende accedere devono essere specificamente individuati, pena altrimenti disfunzioni di non poco momento nella corretta gestione dei procedimenti.

Il comma 4° ribadisce chiaramente che non può negarsi il diritto d’accesso ove sia sufficiente fare ricorso al meno compulsante potere di differimento. A tutta prima sembrerebbe una di trovarsi dinanzi una previsione sufficientemente ultronea; in realtà, la norma mira a scongiurare la prassi, ormai divenuta abituale, di denegare cittadinanza ad una pretesa ostensiva anche ove ricorrano i presupposti per un semplice differimento temporale della medesima.

Concreti elementi di novità sono offerti anche dal comma 6° onde è concesso al Governo di prevedere, giusta regolamento, ulteriori ipotesi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla Personalità dello Stato ed ai rapporti con la Comunità internazionale. E’ altresì escluso l’accesso, conformemente a quanto contemplato dal previgente art. 24, ove vengano in rilievo interessi monetari e valutari.

Il potere esecutivo può inoltre introdurre limitazioni all’esercizio del diritto de quo (circostanza che, come noto, fa propendere taluno per l’opzione “interesse legittimo”: che come noto, per chi scrive altro non è che un diritto soggettivo- per giunta, nel caso di specie “costituzionalizzato” – la cui reale operatività è condizionata risolutivamente alla compatibilità con l’interesse pubblico)

-         nel caso in cui ricorrano esigenze di ordine pubblico, considerato quest’ultimo nelle sue multiformi ed eterogenee estrinsecazioni;

-         ove si verta in materia di contrattazione collettiva;

-         con riferimento alla riservatezza, quando “ i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni”.

Ciò premesso, è il comma 7° a compendiare le novità di maggior rilievo e spessore, massime se raffrontate alla disciplina previgente: vi riluce difatti una disposizione di chiusura onde deve essere in ogni caso garantito l’accesso a quei documenti “la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici”. Mentre siffatta esigenza, capace di garantire in ogni caso l’ostensione dei documenti oggetto dell’istanza, era in passato limitata alle sole ipotesi di potenziale frizione tra diritto d’accesso e riservatezza di terzi controinteressati, il comma in scrutinio finisce con l’ampliarne la concreta operatività, estendendola  a tutti i casi di esclusione del diritto d’accesso testè passati in rassegna (interessi monetari e valutari etc.).

La ratio sottesa a tale opzione legislativa parte lumeggiabile nella volontà di offrire all’interprete un criterio di carattere generale per orientarsi nel bilanciamento degli interessi che, in un prisma vieppiù cangiante, di volta in volta vengono in rilievo; detto criterio viene posto quale deus ex machina giustapponibile a tutti i possibili limiti apponibili all’ostensione dall’Esecutivo.

Peraltro, l’ultimo inciso del comma 7° si occupa perspicuamente dei c.d. “dati supersensibili” ( quelli attinenti alla salute o alla vita sessuale) statuendo come in simili evenienze l’accesso sia consentito solo nei limiti in cui esso risulti “strettamente indispensabile”, peraltro con l’osservanza delle cautele già previste dall’art.60 del D.lgs. 196.2003. Onde si presenterà all’interprete la necessità di procedere ad un giudizio comparativo da svolgersi in concreto: perché l’accesso sia assentito la relativa istanza dovrà sottendere una situazione giuridica di rango almeno pari a quella del contro-interessato, come è dato evincere dall’esegesi della disposizione del T.U. sulla privacy richiamata dalla norma in parola.

Ancora,  affatto degne di menzione sono le novità in materia di tutela processuale contemplate dall’art. 25 comma 4° della legge 241.90, integralmente riscritto dall’art. 17 della L. 15.2005.

Preliminarmente, ed ai fini di una migliore intelligenza della complessa procedura introdotta, mette conto chiarire la competenza e le funzioni  del difensore civico e della Commissione per l’accesso ai documenti, organi ai quali spetta la decisione sul ricorso eventualmente spiccato dal richiedente deluso.

La competenza del difensore civico regionale in tema di ricorso amministrativo contro il denegato accesso riguarda solo l’ostensione di atti appannaggio delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali. Qualora peraltro (come sovente si riscontra a livello territoriale) l’autorità de qua non sia stata ancora neppure istituita, la competenza viene assegnata – ai sensi della norma in parola siccome riscritta - al difensore civico competente per l’ambito spaziale immediatamente superiore.

Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il ricorso amministrativo va inoltrato invece alla Commissione per l’accesso ai documenti di cui all’art. 27.

Sulla scorta di tale indefettibile premessa, può dunque ormai scandagliarsi partitamente  il divisato congegno procedurale.

Avverso il diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza d’accesso, e ferma restando la possibilità all’interessato di ricorrere al tribunale amministrativo regionale (TAR), è dato ricorso al difensore civico od alla ridetta Commissione per l’accesso ai documenti, la pronuncia rispettiva dei quali deve intervenire entro un torno temporale di 30 giorni. Ove decorra infruttuosamente tale termine, il ridetto ricorso si intende respinto, palesandosi dunque una nuova fattispecie di silenzio qualificato, sub specie di silenzio rigetto.

Ove entro i 30 giorni intervenga una pronuncia negativa per l’istante questi, entro 30 giorni dal ricevimento della determinazione negativa di che trattasi, potrà gravarla innanzi al Tar competente.

Qualora invece il difensore civico o la Commissione ritengano illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e comunicano la loro presa di posizione all’Autorità che il detto diniego ha di volta in volta disposto.

Si prevede a questo punto una sorta di silenzio assenso, disponendosi che, decorsi 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione del Difensore civico di accoglimento del ricorso spiccato dall’istante senza che l’Amministrazione emetta un “provvedimento confermativo motivato” (ovviamente ancora in senso negativo), “l'accesso è consentito”.

Una disciplina ad hoc è poi dettata – sempre dall’art. 25 comma 4° in scrutinio – per la materia dei dati personali. Più nel dettaglio, è previsto che la Commissione per l’accesso ai documenti, nel caso in cui l’ostensione sia stata negata per motivi afferenti alla tutela dei dati personali, acquisisca necessariamente il parere del Garante per i dati personali.

Da ultimo, la norma si occupa anche dell’ipotesi inversa onde cioè l’interessato si sia rivolto al garante, innescando i meccanismi di tutela previsti dal codice sulla privacy.In tal caso, è necessario acquisire il parere (obbligatorio ma non vincolante) della Commissione per l’accesso ai documenti.

In disparte i rilievi circa la complessità della procedura siccome congegnata dal nomopoieta della riforma, il meccanismo de quo si palesa idoneo, nondimeno,  a gemmare alcune perplessità.

 In primis, poco convincente appare la circostanza in virtù della quale la decisione di accoglimento del Difensore civico può essere facilmente posta nel nulla con la emissione di un provvedimento confermativo motivato da parte dell’Amministrazione interessata.

Il vizio di fondo della disposizione è, a ben vedere, quello di rimettere la decisione del ricorso del privato ad un organo, qual è il ridetto difensore civico, che la disposizione stessa finisce implicitamente per non considerare imparziale.

In secondo luogo,  per quanto concerne i dati personali ed il parere necessario del Garante, il tenore della norma fa espresso riferimento solo al ricorso proposto alla Commissione, senza tener conto dell’operatività anche del difensore civico:siffatta omissione non pare giustificata, anche e soprattutto ove si consideri il medesimo ruolo rivestito nella procedura in esame.

Sempre sul  versante della tutela processuale, l’art. 25, comma 5°, della L. 241.1990 (cosi come interpolato dall’art. 17 L.  15.2005) è parimenti significativo in quanto, nel recepire il disposto di cui all’art. 1 della L.  205.2000, prevede un veicolo processuale semplificato per consentire la contestazione, nell’ambito del giudizio di base, dell’eventuale controversia scaturente dal diniego di accesso.

Onde evitare, infatti, pendente iudicio, che l’interessato debba promuovere un separato ricorso giurisdizionale dinanzi al G.A., si dispone che l’impugnativa avverso una determinazione concernente il diritto d’accesso “può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio”. Il tenore letterale della norma lascia trasparire come quella in menzione rappresenti una semplice facoltà, onde residua in ogni caso la possibilità per l’interessato di promuovere autonomo ricorso giurisdizionale a mente della prima parte dell’art. 25, comma 5°.

In un’ottica di semplificazione del giudizio e di facilitazione della tutela, il comma 5° bis, recependo quanto già disposto dall’art. 4,ultimo comma della L.  205.2000, ha, da un lato, ammesso la facoltà del ricorrente di stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza del difensore e, dall’altro, ha previsto che “l’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un suo dipendente, purchè con la qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell’ente”.

Invero, mette conto soggiungere che dalla eliminazione della difesa tecnica dell’amministrazione la giurisprudenza più recente ha tratto il corollario della non necessità della notifica del ricorso del privato, a pena di nullità, presso la competente sede dell’Avvocatura dello Stato.

L’art. 25 comma 6°, integralmente sostituito, concerne la decisione finale dell’adito giudicante: alla stregua della previgente formulazione il giudice amministrativo, in caso di totale o parziale accoglimento del ricorso, ordinava l’esibizione dei documenti richiesti; viceversa, il nuovo comma ha previsto una dizione parzialmente diversa onde il giudice condanna l’amministrazione “sussistendone i presupposti”.

Riluce tosto la maggior precisione del nuovo tenore letterale in quanto per ordinare la esibizione dei documenti oggetto dell’istanza è necessario che gli stessi siano ancora materialmente nella disponibilità dell’Amministrazione resistente, non essendo sufficiente l’accoglimento del ricorso.

Infine, l’art. 27 della L.241.90 ( modificato dall’art. 18 della L. 15.2005)  introduce alcune novità in tema di composizione e nomina dei componenti della Commissione per l’accesso ai documenti. In particolare, la ridetta non è più nominata con decreto del Presidente della Repubblica bensi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; è composta da dodici membri e non più da quattordici; può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell’art. 29 della L. 400.88.

 

 

Spunti di riflessione

 

Operata la succinta ricognizione del corpus normativo di cui alla legge 241.90, siccome rimeditato ed emendato dalla novella di cui alla legge 15.05, restano gli indubbi spunti  ermeneutici cui dà la stura l’ultimo precipitato della bottega dell’arte giuridica.

Preliminarmente, ed a fini riassuntivo-esplicativi, mette conto tratteggiare gli aspetti della disciplina del  procedimento amministrativo fatti oggetto di maggiore, sostanziale revisione.

Capitulatim, le novità introdotte possono articolatamente suddividersi  in quattro giga-ambiti:

a)                           i principi generali dell’azione amministrativa ed i rapporti tra diritto pubblico e diritto privato, con  riguardo  al relativo specimen ed al regime di utilizzazione - di volta in volta - dell’uno, dell’altro o di entrambi in simbiosi;

b)                          lo svolgersi del procedimento amministrativo nel suo complesso: le modalità della sua conclusione, la disciplina del silenzio, la disciplina della partecipazione e della conferenza di servizi;

c)                          il provvedimento finale e la sua patologia: la disciplina dell’efficacia e dell’esecutorietà, i procedimenti di secondo grado, l’invalidità;

d)                          la pedissequa rivisitazione dell’istituto del diritto d’accesso.

Tanto premesso, lo spettro visivo lascia affiorare innovazioni che si palesano a tratti estremamente radicali, oltrechè gravide di rilevanti precipitati esegetici; salvo, sperimentarne le concrete potenzialità di continuità e/o di frizione col sistema scolpito dal legislatore del 1990 (che, è bene non dimenticarlo, conosceva bene un certo Mario Nigro….).

Rimanendo sul crinale dell’analisi di impatto normativo, tanto di moda negli ultimi tempi, la riforma non rappresenta certo un esempio paradigmatico di puntuale tecnica legislativa: lo testimoniano su tutto le carenze affioranti dalla formulazione di talune norme (e lo si sta per vedere nel dettaglio).

Peraltro, la prescelta opzione di sostanzialmente integrare un articolato normativo sì importante come quello di cui alla legge  241.90, piuttosto che rieditarlo ab imis, lascia già sufficientemente perplessi in termini di organicità e di coerenza sistematica della riforma, complessivamente risguardata.

Ad una prima lettura i mutamenti intervenuti parrebbero ispirati dall’esigenza di ribaltare – in tema di dinamiche dell’azione pubblica - il rapporto tra moduli pubblicistici e strumenti privatistici, tradizionalmente improntato ad uno schema operativo “regola-eccezione”. Più nel dettaglio

-         la possibilità di ricorrere all’accordo sostitutivo senza i lacci e lacciuoli della tipicità (vale a dire, non più nei soli casi previsti dalla legge: nuovo art. 11 L. 241.90)

-         nonché l’assimilazione dei provvedimenti sfavorevoli (art. 21 bis) agli atti unilaterali recettizi ( cfr. art. 1334 c.c.) quanto al relativo regime di efficacia

palesano una indubbia spinta nel senso della “privatizzazione” dell’azione amministrativa, peraltro coerente con la trasfigurazione dello stesso volto in senso soggettivo della pubblica amministrazione registratosi negli ultimi anni.

A siffatta conclusione parrebbe potersi pervenire, nondimeno, solo in apparenza: la clausola “salvo che la legge disponga diversamente” contemplata dal neo art. 1 comma 1°bis della legge 241.90, vale infatti a ridurre sensibilmente la valenza generalizzante del ricorso alle norme di diritto privato nel caso in cui l’Amministrazione adotti atti non autoritativi, ovvero “paritetici”.

In sostanza, dinanzi ad un atto paritetico l’applicazione del diritto privato appariva scontata prima che il legislatore del 2005 avvertisse tutti del proprio potere di incidervi con norme di diritto pubblico. Dando per scontato l’andamento sinusoidale dei due opposti poli precettivi, quello pubblico e quello privato, del ritorno di fiamma della pubblicizzazione appaiono individuabili altre spie, prima fra tutte la stessa previsione di una recedibilità unilaterale ex lege, in deroga all’art.1372 cc, nei contratti che vedono quale parte una Pubblica Amministrazione, non a caso per motivi di interesse pubblico (art.21.quinquies).

Anche lo svolgersi del procedimento (inteso da chi scrive quale sede privilegiata di esercizio dell’interesse legittimo) risulta peculiarmente – e, forse, almeno a tratti appropriatamente -  innovato, tanto sul versante partecipativo quanto su quello decisorio.

Esemplificando (e lasciando da parte le modifiche intervenute in tema di silenzio, in termini di alleggerimento degli strumenti utili a contrastare l’inerzia), nella conferenza di servizi la determinazione finale non è più la mera  risultante  della maggioranza dei voti delle amministrazioni intervenute, assumendo piuttosto rilievo le posizioni prevalenti espresse dalle ridette in quella sede. In claris loquendo il criterio della prevalenza fa riferimento alla tipologia ed al rilievo delle attribuzioni proprie di ciascuna amministrazione partecipante, sì da consentire un’accurata e puntuale  ponderazione degli interessi pubblici, valutati in un’ottica sostanzialistico - qualitativa,  e non più esclusivamente numerico-quantitativa.

Parimenti, la dettagliata disciplina (art. 14 quater, comma 3°) del sub-procedimento che occorre innescare ove ricorra il dissenso di un’Autorità preposta alla tutela dei c.d. interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico–territoriale etc.), consente di rilevare come anche nel caso in cui più Amministrazioni risultino coinvolte nella adozione del provvedimento finale possa riscontrarsi la sostanziale prevalenza di un interesse pubblico maggiormente qualificato ed idoneo, per cosi dire, ad “affievolire” le esigenze meno rilevanti rappresentate da altri interessi del pari pubblici.

Con riferimento al diritto d’accesso, la riforma cerca di cristallizzare definitivamente le guide-lines risolutive del sempiterno conflitto con la privacy ( art. 27, comma 7°), alla luce del recente t.u. in materia di protezione dei dati personali.

Peraltro, e ad onta della formulazione legislativa tutt’altro che puntuale in tal senso, la soluzione più convincente sostanzialmente abbracciata dallo stesso legislatore della novella resta ancora quella onde è sempre il perspicuo confronto tra le due pertinenti e contrapposte posizioni giuridiche a dettare il più autentico criterio di soluzione del ridetto contrasto tra pretesa ostensiva  e diritto alla riservatezza, specie ove quest’ultima si sostanzi nella tutela di dati sensibili e supersensibili (quelli, per intendersi, idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

Più in specie, e volendo schematizzare, l’interprete dovrà procedere:

1)                          in un’ottica di bilanciamento, ad una valutazione comparativa delle esigenze contrapposte, tenendo conto delle situazioni giuridiche ad esse sottese, ricercando peraltro modalità tali per consentire l’ostensione senza concreto pregiudizio per il diritto alla riservatezza del terzo controinteressato;

2)                          nel caso di acclarata inconciliabilità tra le contrapposte posizioni, ad accordare prevalenza a quella cui è sottesa la situazione giuridica maggiormente rilevante.

 

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Sono considerazioni rese a spanne, che non possono comunque appannare la finalità – tutto sommato meritevole di plauso – realmente perseguita dal Conditor iuris, in linea peraltro con un trend che da decenni ormai caratterizza le prese di posizione del Parlamento in tema di diritto amministrativo tanto sostanziale che processuale: detta finalità si compendia nel recepire collaudati orientamenti pretori affiorati nell’immediato preterito, procedendo ad una – non è dato consapevole quanto realmente programmata - codificazione del diritto amministrativo medesimo.

Ancorché non si possa ancora discorrere di un vero e proprio Codex legum, analogamente a quanto accade nei settori civile e penale dell’ordinamento, poco dubitabilmente la novella in parola (come già la legge 205.00 sul crinale liturgico) rappresenta un deciso passo innanzi nella ridetta direzione.

Muovendo da questo prisma ermeneutico, significativo appare il complesso delle disposizioni presenti nel Capo IV-bis della legge 15.05, preordinate a dotare di solida quanto fondamentale base normativa i più noti predicati del provvedimento amministrativo (esecutorietà, efficacia, nullità), già enucleati, nondimeno, dalla più accorta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, difettando sino ad oggi un preciso addentellato legislativo: una sorta di novello “statuto del provvedimento”, capace di fornire una più puntuale ed esauriente regolamentazione di ciascun aspetto dell’agere provvedimentale, nel nome di una mai abdicata “certezza del diritto”.

Volendo – a tal proposito ed in un orizzonte critico di più ampio respiro - fornire una risposta al quesito se la riforma abbia o meno incrementato per il cittadino le garanzie nei confronti della pubblica amministrazione, detta risposta parrebbe, quanto meno prima facie, immediata e sostanzialmente affermativa.

Solo  ad una più accorta disamina dei neoinnesti normativi la soluzione si disvela meno univoca del previsto.

Per alcuni aspetti, infatti,  il legislatore della novella ha significativamente implementato i presidi di garanzia del soggetto privato interlocutore della PA. In tal senso milita di certo l’introduzione di quel precetto che, nello scolpire il dipanarsi del contraddittorio endoprocedimentale (art. 10 bis), precipuamente impone alla parte pubblica, prima di adottare un provvedimento sfavorevole per l’stante (titolare di c.d. “interesse pretensivo”), di comunicargli le ragioni ostative alla sua richiesta, massime alfine di rendere possibile un’integrazione dell’istruttoria tramite la presentazione di osservazioni e documenti. Ne escono indubbiamente rafforzate proprio le garanzie procedimentali della parte privata coinvolta nell’esercizio del potere amministrativo, stante l’ineludibile rilievo da tributarsi al relativo apporto collaborativo.

Sul medesimo versante “positivo” si stagliano, e le ragioni sono tanto intuitive da non meritare commenti aggiuntivi,  le previsioni di cui 

-         all’art. 21.septies, che scolpisce – generalizzandola - la categoria della nullità provvedimentale (pur nel mare di incertezze precettive che ne derivano, e che sono state solo in parte supra evidenziate);

-         all’art. 21.bis, a mente del quale il provvedimento sfavorevole al privato in tanto risulta efficace in quanto venga comunicato all’interessato nelle forme contemplate dalla legge.

Non mancano, pur tuttavia, novità che – all’opposto -  si risolvono in un autentico scadimento delle garanzie per il cittadino che si trovi a fronteggiare il pubblico potere.

Si pensi, all’uopo, allo scemare dei vincoli formali e procedurali che gravano sull’azione amministrativa (emblematica in tal senso è la sancita irrilevanza dei vizi formali del provvedimento ex art. 21.octies) oppure al nutrito compendio delle  previsioni (via via segnalate supra) che - difettando di puntuale formulazione - si risolvono, di fatto, in un deterioramento dei diritti della pars privata.

Segnatamente, ed ancora una volta a mero titolo esemplificativo, non sembra  brillare  per tecnica di formulazione l’art. 21.octies comma 2°, che dichiara non annullabile il provvedimento vincolato adottato in violazione di norme sul procedimento laddove sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso: è tutt’altro che chiaro in proposito con quali modalità  dovrebbe riscontrarsi siffatta circostanza, riconducibile ad un sostanziale “periodo ipotetico del terzo tipo” non sempre di agevole identificazione .

Come usualmente accade in ipotesi quali quella che ha dato l’abbrivio alle presenti considerazioni, saranno le future emergenze giurisprudenziali ad indicare i criteri per dissipare i dubbi ermeneutici che, a tutta prima, non possono peraltro che palesarsi come un difficilmente domabile torrente in piena.

Resta la sistematica considerazione onde, se il diritto soggettivo è nato dalla esperienza giurisprudenziale romanistica, l’interesse legittimo affiora vieppiù da quella – attuale – del giudice amministrativo, per poi cristallizzarsi in costanti prese di posizione del nostrano legislatore, delle quali la legge 15.05 rappresenta nulla più che la recentiore epifania.

Il quale Legislatore, chi può dirlo, scoprirà forse un giorno che l’abito è il  medesimo; esso veste solo diversamente, a seconda di chi lo indossa…..

 

 



[1] L’abstract del presente contributo è consultabile sul sito www.democrazianelleregole.it. Il  contributo in parola ha il modesto scopo di  fornire agli “addetti ai lavori” una prima guida alla lettura della novella, con conseguente, ineludibile rapsodictà delle citazioni che seguono prive – com’ è  ovvio – di qualsivoglia ambizione di completezza. Gli Autori si impegnano de futuro ad operare ogni possibile integrazione, scusandosi altresì con i lettori per eventuali vizi di forma e/o di struttura riscontrati nelle pagine che seguono.