
Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Abruzzo
apertura dell’anno
giudiziario 2005
stato della giustizia amministrativa in Abruzzo
relazione del presidente Santo Balba
L’Aquila,
19 marzo 2005
dedico la relazione:
- all’onestà e alla correttezza, valori
essenziali della convivenza civile; e alle persone oneste e corrette;
- al lavoro, valore assoluto sul quale si
fonda la Repubblica democratica (art.1, comma 1, della Costituzione della
Repubblica); e ai lavoratori, in un giorno (19 marzo) che rende, o rendeva,
onore a un lavoratore-padre esemplare, e in generale a tutti i lavoratori, come
avviene il primo maggio;
- alla trasparenza, valore espressamente
definito principio generale dell’attività amministrativa (ex art.1 L.
n.241/1990, come modificato dall’art.1 L. n.15/2005); e alle persone
trasparenti.
A) Parte prima
1) Con sincera cordialità saluto
anzitutto le Autorità religiose, civili e militari, che con la loro presenza
hanno inteso ancora una volta dimostrare onore e rispetto a questo Tribunale,
dandone diretta testimonianza, nonostante facili suggestioni che potevano
derivare da spiacevoli accadimenti che hanno investito e insultato il Tribunale
in modo subdolo in questi ultimi tempi; e che ora, finalmente, vengono alla
luce, disvelando giorno dopo giorno tutta la loro gravità.
Il TAR per l’Abruzzo, devo subito
aggiungere, mettendo le mani avanti, è la vittima innocente di tali accadimenti
(e fatti e atti illegittimi e illeciti secondo ipotesi investigative), cui
anche la stampa nei giorni scorsi ha dato giusto risalto; e non meritava e non
merita l’affronto che gli è stato inferto da eventuali - (e dico eventuali solo
per rispetto all’accertamento dei fatti da eseguirsi nelle aule del tribunale
penale) - comportamenti delittuosi di soggetti, assolutamente privi di senso
dello Stato e di minima percezione dell’interesse pubblico generale e
collettivo, che operando - nel Tribunale e per il Tribunale - avrebbero avuto
il dovere imprescindibile di rappresentarlo degnamente e degnamente servirlo;
mentre, al contrario, non sembra così essere avvenuto. Il che però, mi sento di
poter dire con serenità, appare essere eventualmente imputabile a determinati
individui che, se giudicati colpevoli, risponderanno nei tempi, nei modi e
nelle forme previste. Ma il TAR per l’Abruzzo, come Ufficio giudiziario
istituzione dello Stato, non c’entra affatto perché, pur avendo i suoi problemi
e le sue difficoltà, come, del resto, ogni altra istituzione, o ufficio
pubblico o privato, è onesto, operoso e sicuramente trasparente e visibile come
organo giurisdizionale.
Devo dire a questo punto, per le
persone che non fossero informate, di che cosa sto parlando.
Mi riferisco ai comportamenti
attribuiti al dirigente amministrativo (segretario generale) di questo Ufficio
(si tratta, è il caso di sottolinearlo, di dirigente dello Stato) indagato ---
come è ormai, e per fortuna, largamente noto, avendone la stampa il mese
scorso, correttamente e senza reticenze, data pubblica notizia --- per fatti
gravissimi per ogni comune cittadino, ma ancora di più (secondo il mio modo di
sentire) per un dirigente dello Stato.
Ricordo che il predetto soggetto a
fine febbraio è stato temporaneamente sospeso dalla funzione di segretario
generale del Tribunale amministrativo dal GIP del Tribunale dell’Aquila -- (e
ora anche dalla mia amministrazione) -- con un provvedimento (di cui ho avuto
formale notifica nella qualità di presidente) in cui sono evocate ipotesi
delittuose per me di eccezionale gravità.
Si parla di reati di falso, truffa,
corruzione, peculato.
Che il Signore perdoni.
Non rivelo segreti. Questi dati,
scolpiti nell’ordinanza del GIP, sono di pubblico dominio, essendo stati resi
noti con il dovuto risalto anche visivo da diversi quotidiani, che hanno
largamente riferito o trascritto l’ordinanza del giudice per le indagini
preliminari del Tribunale dell’Aquila.
Per carità cristiana, forse, dovrei
augurare alla persona (o persone) indagata di essere estranea ai fatti
contestati, pur potendo aggiungere che i doverosi provvedimenti dell’Autorità
giudiziaria penale risultano motivati in modo così puntuale, lucido,
convincente, esaustivo, pertinente da lasciare poco spazio a ipotesi augurali
anche non particolarmente benevole.
Per senso di giustizia devo però
anche augurarmi e auspicare in primo luogo alla (per me, meravigliosa) città
dell’Aquila in cui ha sede il Tribunale Amministrativo --- ( e poi anche a
tutta la regione Abruzzo; agli avvocati che frequentano il TAR; ai colleghi
magistrati, nonché ai dipendenti puliti e onesti addetti alla segreteria, che
se i giudici che aprano indagini e quelli che conosceranno di illeciti penali,
da una parte; i giudici che aprano indagini e che conosceranno di illeciti
contabili, di responsabilità e di danno allo Stato, dall’altra; e da ultimo, ma
non ultima, la mia amministrazione, che ha il dovere indeclinabile di prevenire
e perseguire illeciti disciplinari e irregolarità e anomalie amministrative e
professionali) --- dovessero accertare specifiche responsabilità (penali,
contabili, disciplinari e professionali, ciascuno nel proprio ambito di
giurisdizione e di competenza) a carico dell’indagato -- sinceramente mi
auguro, dicevo, che siano nei confronti dello stesso di “giusta” severità.
Severità che non conceda sconti
(guardando alla storia, che è sempre maestra di vita, anche se,
sfortunatamente, come si dice a volte, sono pochi i suoi discepoli).
Severità pari alla gravità degli
illeciti di ogni specie che dovessero essere accertati.
E’, questo, un auspicio, ma è anche
una certezza.
Sono, cioè, certo (e se non lo
fossi, dovrei per coerenza dismettere immediatamente la funzione che svolgo e
nella quale ho investito buona parte della mia vita) che le magistrature
competenti e la stessa amministrazione faranno esemplare giustizia di
responsabilità personali, tutelando sotto ogni aspetto e con tutti i mezzi e le
forme consentite il Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo, che con le cose
dette non c’entra niente; ne è, all’opposto, vittima. E’ estraneo a vicende losche
o poco chiare, integrino, o no, anche fattispecie delittuose o si arrestino
sulla soglia di illeciti di altra natura.
Merita, e come presidente ne sono
garante, rispetto e fiducia (anche perché sotto il profilo del servizio
giustizia amministrativa, estranea peraltro al posizione professionale del
segretario generale, assolutamente nulla viene eccepito; e il servizio
giustizia amministrativa, del resto, come dirò da qui a poco, a L’Aquila negli
ultimi tre anni ha registrato risultati quantitativamente eccellenti e oso
sperare, pur essendo al riguardo necessario sentire i destinatari del servizio
giustizia amministrativa, vale a dire i difensori delle parti e le parti
stesse, qualitativamente soddisfacenti e accettabili).
E la vostra presenza in sala, oggi,
di rispetto e fiducia dà testimonianza.
E io da presidente, a nome
dell’Ufficio giudiziario e di tutti i soggetti che vi operano (onesti,
lavoratori, trasparenti), vi sono grato e riconoscente; e pubblicamente ne do
atto. E pubblicamente posso anche affermare che gli inquirenti presenti in sala
---- e il mio sguardo e il mio animo infinitamente riconoscente (proprio così)
si deve a questo punto fermare un momento sul Procuratore Capo della Repubblica
presso il Tribunale dell’Aquila, dr. Alfredo Rossini, e sul Tenente Colonnello
dr. Paolo Carretta con i suoi formidabili collaboratori, esternando loro
davanti a tutti la gratitudine e la stima mia e della stragrande maggioranza
del personale dipendente perché ai nostri occhi (miei e dei dipendenti) sono gli
angeli che ci hanno liberato dagli incubi del giorno e della notte (e non
esagero; è sufficiente sentire alcuni dipendenti) --- gli inquirenti presenti,
dicevo, hanno sempre dato atto che la trasparenza dell’Istituzione è certa e
che è stata assicurata piena collaborazione alla Guardia di Finanza da parte di
tutti i livelli della mia amministrazione, centrale e territoriale, dal
Consiglio di Stato all’ultimo degli impiegati.
Prima di concludere questa parte
delle relazione, che si è già fatta forse lunga oltre misura, devo chiedervi
accoratamente --- (e mi rivolgo in particolare alla stampa e ai signori
giornalisti presenti, che hanno il compito di informare, compito non sempre
facile e invece sempre di fondamentale importanza in uno stato democratico e insieme
delicatissimo, quale che sia l’oggetto dell’informazione) --- di distinguere, a
chiare lettere e con modalità lineari, che non ingenerino equivoci, la
posizione del Tribunale come istituzione, che è onesta, sana, trasparente e visibile, e come tale al di fuori e al di
sopra di ogni sospetto, da quella delle persone cui sono imputati i fatti di
cui si sto dicendo.
Il Tribunale --- sento sia mio
preciso dovere insistere, a tutela, in primo luogo, della gente che vi si
rivolge per chiedere giustizia, bene di valore assoluto, fuori mercato, non
commerciabile e non compromettibile --- è estraneo ai fatti cui ho fatto cenno;
ne è vittima incolpevole, e respinge con sdegno gli insulti che soggetti
temerari, spregiudicati e senza scrupoli incautamente possono avergli inferto,
considerandolo terra da colonizzare; bene di uso personale; di abusi assurdi;
luogo da saccheggiare.
E della sua assoluta estraneità a
tali fatti mi rendo garante con le Autorità e con tutti i cittadini di questa
bella regione, cui in oltre tre anni di permanenza mi sono particolarmente
affezionato.
A questo punto, sentendomi un po’
sollevato da un peso angosciante, dopo avervi detto le cose che vi ho dette ---
(non era, e non è questa forse l’occasione per dirle? ma se non si dicono anche
queste cose in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, o meglio in
occasione della presentazione dello stato della giustizia amministrativa nella
regione -- cose che hanno indirettamente, e consistentemente condizionato la
mia serenità e la serenità del personale, l’efficienza, la produzione
dell’Ufficio; che hanno appannato l’immagine del Tribunale agli occhi delle
persone che non conoscono esattamente come stanno le cose e i soggetti
responsabili delle malefatte; che hanno creato difficoltà e intralci a tappeto,
non consentendo all’Ufficio giudiziario -- che pure ha conseguito risultati
ragguardevoli negli ultimi anni, e di significativa rilevanza se rapportati
all’insignificante numero di magistrati che vi opera -- di raggiungere risultati ancora migliori, di
che cosa si deve parlare in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario?
Si devono recitare solo statistiche, se pure importanti certamente e certamente
utili? Se fosse così, o solo così, in larga parte questa cerimonia sarebbe
rituale inutile, mera occasione di discutibile uso di denaro pubblico; e, di
tanto preso atto, sarebbe opportuno, se non necessario, trovare il coraggio di
abolirla) ------- sollevato, dicevo, da un peso, che mi ha tormentato non poco
e da stati di angoscia (anche in relazione a taluni sms sicuramente oltraggiosi e velati, ma non tanto, o forse fin
troppo evidenti, di minacce, che nel frattempo mi sono stati inviati da
soggetti - per ora ignoti - ma in palese rapporto con i fatti sopra esposti, e
che mi hanno indotto a presentare circostanziate denuncie alla Procura della
Repubblica dell’Aquila, cui -- non mi dispiace ripetermi -- sono sinceramente
riconoscente e alla quale rinnovo, a nome della mia amministrazione e del
personale, sentiti ringraziamenti, particolarmente per la sollecita e
scrupolosa attenzione nella persona del Procuratore Capo della Repubblica
presso il Tribunale dell’Aquila ---- posso andare avanti con animo diverso.
2) E procedendo con la mente più
sgombra e con l’animo più libero, rivolgo un saluto affettuoso e un
ringraziamento agli avvocati, quelli del Foro libero, dell’Avvocatura dello
Stato, degli enti pubblici, dell’amministrazione regionale, delle
amministrazioni provinciali e dei comuni dell’Aquila e di Teramo che, come è
noto, delimitano l’ambito territoriale che individua la giurisdizione della
sede del TAR per l’Abruzzo e che sono quelli che frequentano con assiduità la
nostra aula di udienza.
Un saluto particolare rivolgo anche
a tutti i giornalisti presenti, ringraziandoli per il loro lavoro.
Ho detto in altre occasioni di
inaugurazione dell’anno giudiziario ---- (e ricordo incidentalmente che questo
è il quarto appuntamento, risalendo il primo al 2002, anno in cui (era il 9
gennaio) prendevo possesso della sede, tutti svolti nel mese di marzo (23 marzo
2002, il primo, 8 marzo 2003, il secondo; 20 marzo 2004, il terzo; 19 marzo
2005, il quarto, quello odierno) ---- che gli avvocati, quelli che lavarono con
noi, a questa cerimonia non sono, e non devono sentirsi, semplici invitati; ne
sono, invece, e ne devono essere, parte essenziale; senza di essi, e lo dico
con convinzione, questo incontro non avrebbe molto senso; e comunque sarebbe
cosa diversa dall’inaugurazione dell’anno giudiziario o dalla presentazione
dello stato della giustizia amministrativa nella regione.
Gli avvocati, come i giudici, sono
coessenziali alla cerimonia, come sono coessenziali al processo.
Non vi è processo, se non ci sono
giudici e avvocati: gli uni e gli altri, su fronti diversi, ma sullo stesso
piano, stessi diritti stessi doveri, stessa posizione, stessa importanza,
stessa tensione e rigore culturale, morale, professionale.
Non vi è processo senza giudici e
avvocati; non vi è riforma del processo, avvertita, e potenzialmente idonea a
conseguire risultati divisati, che non si dia ad un tempo carico di
riequilibrare il processo nelle due coessenziali componenti: giudici e
avvocati. Una riforma che consideri una componente, obliterando l’altra; che
assecondi le esigenze degli uni, prescindendo dalle esigenze degli altri, e
viceversa, è una riforma abortita, che moltiplica i problemi, senza risolverne
alcuno; se non fa danni, non produce utilità; è riforma nata morta; sbilancia
il processo; e ne comporta lentamente la dissoluzione.
Se è le cose stanno davvero così,
come io penso che stiano, il processo darà risultati utili, e anche pregevoli,
se elevato è il livello (umano, culturale, professionale) e dei giudici e degli
avvocati.
Non spetta a me dire dei giudici;
posso invece dire degli avvocati; e sugli avvocati che frequentano il tribunale
amministrativo mi sento di esprimere giudizi di valore; e lo faccio con
entusiasmo.
Non dico cose nuove, perché al
riguardo non devo fare altro che confermare integralmente (ma la conferma di
per sé avvalora ulteriormente, consolida e stabilizza) le impressioni rese
negli anni precedenti, cui rinvio, comprese quelle, allora, per la verità, più
emotive che razionali, del 23 marzo 2002, a distanza di un paio di mesi appena
dal mio arrivo a L’Aquila.
Nel confermare oggi quelle
impressioni, posso apporvi il suggello della diretta sperimentazione e
convalida sul campo in un triennio e oltre di intensa, continua, proficua
attività svolta fianco a fianco, percorrendo (giudici e avvocati) la stessa
strada del processo, strada non sempre facile; disseminata a volte di sorprese
diverse e diversi ostacoli.
Quello che ho detto degli avvocati
vale naturalmente anche, se non di più, per gli avvocati- maestri di diritto
nelle Università, e per i maestri di diritto che non svolgono per scelta
personale l’attività forense. Anch’essi, e di più, sul versante dell’attività
professionale e scientifica, costruttori, con i giudici e gli avvocati, della
casa del diritto e del processo.
E un caro saluto devo rivolgere a
questo punto agli amici professori dell’Università di Teramo presenti in sala.
3) Il 23 marzo 2002, conoscendola
da due mesi appena, davo il benvenuto alla collega Maria Luisa De Leoni, che in
momento difficile per la sede rientrava in servizio a L’Aquila da una posizione
di fuori ruolo durata tre anni.
Come ho già detto (in limine) nella
prima udienza di quest’anno, il Cons. De Leoni dal 2005, a domanda, è stata
trasferita al TAR Lazio.
Devo sinceramente dire che ciò non
mi ha molto entusiasmato.
Prendo però atto che ha sempre un suo
richiamo il detto “ubi maior minor cessat” e, mentre auguriamo alla De Leoni
(parlo anche a nome dei colleghi aquilani, pensando di interpretarne i
sentimenti) che il detto richiamato non sia per lei illusorio, e sull’altare
del detto stesso le perdoniamo il “tradimento”, approfitto dell’occasione per
ringraziarLa ancora una volta, e con grande affetto, della collaborazione da
lei data a questo Tribunale, collaborazione essenziale, disincantata a volte,
ma sempre valida onesta leale.
A Maria Luisa De Leoni, che oggi
comunque, “precettata” dal suo ex presidente, è qui con noi, grazie ancora con
rinnovato affetto e tanti auguri per la nuova attività.
In questa occasione devo poi
rinnovare il benvenuto al giovane collega Fabio Mattei a L’Aquila da gennaio, in
sostituzione del consigliere De Leoni approdata ad altri lidi. Auguri anche a
Mattei, che, in disparte il resto, ha portato a L’Aquila una brezza di
gioventù, contribuendo ad abbassare notevolmente la soglia della maturità (per
essere soft; o della senilità, per
esserlo meno) della componente magistratuale del tribunale.
Devo infine dare atto della
presenza in sala, rivolgendo loro un affettuoso saluto e un ringraziamento per
essere ritornati all’Aquila, sfidandone la severità climatica (la tarda primavera,
o l’estate anticipata, di oggi non era nei conti), dei Consiglieri Massimo
Luciano Calveri e Raffaele Potenza, l’uno (Calvari) in rappresentanza del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (Consiglio che non va in
congedo, nonostante il cambio della guardia nelle persone che lo compongono,
saldandosi il Consiglio che scade in queste ore con quello che, avendo avuto
già eletti in parte e in parte nominati nei giorni scorsi i suoi componenti,
attende di essere insediato); l’altro (Potenza) per l’Associazione Nazionale
Magistrati Amministrativi.
Cari saluti anche ai colleghi e
amici della Sezione di Pescara e al loro Presidente Antonio Catoni.
Non posso da ultimo (ma ultimo
davvero) non rivolgere il mio pensiero riconoscente al Consigliere di Stato
Marcello Borioni, Segretario generale del Consiglio di Stato-Segretario
generale della Giustizia Amministrativa.
Il Consigliere Borioni, con le
difficoltà, i vincoli e la prudenza che il suo alto incarico gli imponevano e
gli impongono, ci è stato particolarmente vicino nei periodi più delicati che
la situazione, di cui sopra vi ho detto, ci ha fatto attraversare; e per me
sono stati momenti difficili, di preoccupazione e di angoscia, grande e l’una e
l’altra. E ha risposto con la riflessione che la situazione ha richiesto e il
grande equilibrio che lo distingue ------ e devo con onestà intellettuale
riconoscere che era necessario saperne di più per chi -- lontano dai fatti,
ora, quelli già emersi, sotto le lenti della competente magistratura e da
verificare, è vero, nelle competenti aule di giustizia, ma tuttavia oggetto di
indagini, che hanno avuto però un primo riscontro da parte di un giudice, quale
il giudice delle indagini preliminari -- non riusciva a coglierne con
immediatezza l’ipotetica gravità, in relazione anche alla singolarità apparente
e all’apparente paradossalità dei fatti stessi -- rispondendo al mio grido
disperato di “al lupo al lupo”. La risposta non è stata immediata; e devo
pubblicamente riconoscere che non poteva esserlo in ragione anche della
vischiosità della situazione, della non immediata visibilità della stessa,
della sua complessità. In ogni caso è però puntualmente arrivata quando il lupo
c’era ancora e continuava impudentemente a sbranare le pecore, facendone
razzia.
Mi fa solo un po’ velo che sul
piano cautelare sia arrivato per prima il giudice penale, cui mi era rivolto,
denunciando fatti che mi sembravano gravissimi, e al quale per il lavoro svolto
fin qui (è la terza volta che su ciò mi soffermo; il che è da solo significativo)
non riuscirò mai a manifestare a sufficienza la mia stima e la mia
riconoscenza.
A prescindere dalle sue valenze
specifiche, l’intervento cautelare del GIP del Tribunale dell’Aquila è anche, e
può e deve essere inteso, e così io lo intendo ---- con tutta la provvisorietà
che connota tutti gli interventi cautelari, e l’intervento del GIP del
Tribunale dell’Aquila ha natura cautelare ---- enunciazione e affermazione del
diritto del TAR per l’Abruzzo, dei suoi giudici e dei dipendenti che vi lavorano,
delle autorità della regione e dei suoi abitanti, ad essere diretto da soggetti
(“pubblici impiegati” ex art.98 Cost.), che siano, e che appaiano anche,
corrette, sane, oneste e pulite sul piano morale, intellettuale e professionale
in primo luogo e che abbiano anche, come deve avere ogni soggetto (pubblico
impiegato) che detiene, in ragione della funzione svolta, e spende denaro
pubblico, la convinzione di essere, come espressamente e inequivocabilmente
prescrive la legge fondamentale dello Repubblica (art.98, comma 2, Cost.), “al
servizio esclusivo della Nazione” (e non padri-padroni, o proprietari esclusivi
con poteri assoluti dell’ufficio e della funzione pubblica che svolgono).
B) Seconda parte
4) E ora riferisco ----- pur
sapendo a questo punto che devo fare i conti con il tempo, avendone già eroso
buona parte di quello che mi ero autoimposto (ma spero di farmi perdonare,
perché cerco di essere quanto più possibile sintetico, facendo comunque riserva
di trovare altra utile occasione per ulteriori approfondimenti -----
sull’attività del Tribunale nel 2004.
-- (A proposito, perché non
istituiamo -- avvocati, giudici, università, amministrazioni pubbliche --
momenti mensili, bimestrali, trimestrali, semestrali, di riflessione,
approfondimento e scambio di idee sul piano normativo e giurisprudenziale, e
perché non diamo immediata applicazione all’art.3 della legge n.15/2005 già
citata -- che aggiunge l’art.3-bis alla legge n.241/1990, prescrivendo l’uso
della telematica al fine di conseguire maggiore efficienza nell’attività delle
amministrazioni pubbliche) e che è --- prevalentemente sul versante sostanziale
del diritto amministrativo, come lo è specularmente sul versante processuale la
legge n. 205/2000 --- la nuova frontiera e la nuova avventura dell’amministrazione
pubblica, della sua attività, autoritativa e non, svolta secondo moduli e norme
di diritto pubblico o di diritto privato, e della giustizia
nell’amministrazione per i prossimi anni!).
Comincio dall’attività
giurisdizionale monocratica.
Sarò parco di dati, fornendo solo
quelli che appaiono indispensabili a dare la dimensione quanti-qualitativa
dell’attività svolta, aggiungendo qualche nota di commento.
Sul piano della tutela cautelare
vengono in rilievo i decreti presidenziali. Ne sono stati pronunciati 54 (31
nel 2001, 70 nel 2002; 32 nel 2003), di cui 17 accolti; 36 respinti; 1
dichiarato inammissibile.
Sulla straordinaria importanza di
questo strumento di tutela cautelare che crea un ponte provvisorio che consente
al ricorrente di raggiungere, protetto, il collegio chiamato a decidere sulla
sua istanza cautelare, introdotto dalla l. 205/2000, ho detto già nel 2002,
2003 e nel 2004 e non dirò altro.
Ricordo solo che, alla stregua
dell’orientamento consolidato di questo Tribunale, l’istanza cautelare
provvisoria sconta necessariamente, a pena di inammissibilità, la sua notifica;
e sconta la notifica del ricorso, se a questo accede, contestualmente alla
normale domanda cautelare.
Il che è quanto espressamente
prevede l’art.21 della legge n.1034/1971, e successive modifiche e
integrazioni, con norma già vagliata dal giudice delle leggi, che l’ha ritenuta
conforme alla Costituzione, disattendendo letture della norma stessa che --
privilegiando il dato testuale secondo il quale il presidente (titolare del
potere) “provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio”,
hanno sostenuto che quest’ultima espressione (anche in assenza di
contraddittorio) legittimasse, come avviene nel processo civile, la misura
cautelare ante causam; e che perciò
la legge 205 avesse introdotto nel processo amministrativo l’art.700 del c.p.c.
anche sotto questo profilo.
Ne segue che per ora -- fatte salve
diverse aperture in sede normativa (nazionale o comunitaria) o provenienti
dalla Corte di Giustizia UE investita della questione, che riguarderebbero però
il futuro -- la tutela cautelare provvisoria potrà essere utilmente chiesta al
presidente dell’ufficio giudiziario previa necessaria notifica della relativa
istanza alle controparti.
E in questo senso è l’orientamento
del Tribunale, che nel 2004 ha dichiarato inammissibile istanze di tutela
cautelare provvisoria perché il ricorrente, avvertito dalla segreteria e
invitato a notificare, non vi aveva provveduto, preferendo depositare senza
notifica.
Personalmente questo orientamento
giurisprudenziale che, per quanto ne so, è quello largamente prevalente nella
giurisprudenza di primo grado e di appello, a me sembra equilibrato e corretto.
Si può pretendere dalla parte che
chiede tutela immediata di notiziare della sua istanza, prima di presentarla al
giudice, le controparti, e in primo luogo l’amministrazione che normalmente (ma
oggi via via sempre di meno) è parte
necessaria. Del resto --- anche alla luce dell’art.111, comma 2, Cost., per il
quale “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni
di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata” --- non si può non sottolineare come il coinvolgimento nel
contraddittorio in ogni specie di processo, e in quello amministrativo in
particolare in cui almeno una delle parti è amministrazione pubblica, o
soggetto comunque che detiene e svolge poteri autoritativi, spende denari
pubblici e persegue interessi pubblici, è l’essenza stessa del processo,
processo cautelare provvisorio compreso.
Sul piano della tutela monitoria
vengono in rilievo i decreti ingiuntivi, novità assoluta per il processo
amministrativo introdotta della legge 205/2000 (art.8.1) nelle controversie
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad
oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale (istituto speculare, sul
piano della giurisdizione monocratica, alla ordinanza con cui il Tribunale
amministrativo in sede collegiale, e sempre nelle controversie devolute alla
sua giurisdizione esclusiva aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura
patrimoniale, “su istanza di parte, dispone in via provvisionale, con ordinanza
provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro quando,
in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti di cui agli articoli
186-bis e 186-ter del codice di procedura civile, come prevede il citato
art.8.2).
Ne sono stati pronunciati 46
(neppure uno nel 2001, 50 nel 2002; 50 nel 2003).
I 46 decreti ingiuntivi del 2004,
di cui 11 accolti e 35 dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione,
sono tutti del primo semestre.
Nel secondo semestre si è
verificato un crollo verticale; ne è entrata solo qualche unità.
La ragione di ciò, come anche la
ragione della declaratoria di inammissibilità di 35 istanze ingiuntive sulle 46
depositate nel primo semestre sta nella pubblicazione (luglio 2004) della
sentenza 204 della Corte costituzionale che, rivoluzionando la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, ha drasticamente ridimensionato l’oggetto
privilegiato dei decreti ingiuntivi, vale a dire i diritti soggettivi
patrimoniali in giurisdizione esclusiva.
La pronuncia della Corte, in
realtà, non ha colpito la norma di legge che ha innestato nel processo
amministrativo l’istituto di diritto processuale comune del decreto ingiuntivo.
La norma, a quanto ne so, non è stata neppure oggetto di dubbio di
incostituzionalità né denunciata davanti alla Corte. Sono, invece, venute meno
(ma è cosa diversa) le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del
g.a. aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale”, riattribuite
----- (con un decisione del giudice delle leggi, più che manipolativa, di
demolizione-ricostruzione di un ordito normativo affidato a diverse
disposizioni dell’ordinamento giurisdizionale nel suo insieme letto alla luce
degli enunciati costituzionali in materia di tutela di interessi legittimi e di
diritti soggettivi) ----- al loro giudice naturale, quello ordinario, da sempre
il giudice dei diritti (dall’abolizione del contenzioso; siamo nell’800 - legge
20 marzo 1865, n.2248, All. E), giudice che ha sempre svolto, sufficientemente
attrezzato di adeguati strumenti processuali, e con dignità e onore, la sua
giurisdizione in questa materia; e lo ha fatto certamente molto meglio -- ma è
una mia opinione personale, di cui assumo piena responsabilità -- di quanto non
abbia saputo o potuto fare il g.a. per inesperienza nella materia, mentalità
diversa, mancanza o inadeguatezza di idonei strumenti processuali, o per altre
ragioni che qui non rileva individuare,
Bene allora la sentenza 204/2004,
che ha sottratto al g.a. la tutela di diritti con tecnica monitoria, che questo
nell’arco di un triennio ha tutelato con affanno, diritti che, per contro,
erano prima efficacemente tutelati dal giudice ordinario, da sempre loro
giudice naturale; e che dal giudice ordinario con eguale efficacia e rapidità
saranno prevedibilmente e verosimilmente tutelati nel futuro.
E avendo richiamato la decisione 204/2004,
che piaccia o no, costituisce (nel bene e nel male), insieme alla pressoché
coeva decisione n.281 della stessa Corte, uno degli eventi certamente più
significativi e rilevanti nel complessivo contesto giurisprudenziale dell’anno,
mi permetto a questo punto una personale riflessione.
La sentenza, è noto, ---- più e
oltre che dichiarare costituzionalmente illegittime alcune norme (enunciate
nell’art.7) della legge 205/2000 in materia
di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle
controversie afferenti ai pubblici servizi e a quelle “aventi per oggetto gli
atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei
soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia”,
limitatamente ai comportamenti ---- ha ridisegnato in realtà un nuovo assetto
della giurisdizione per quanto riguarda i pubblici servizi e l’edilizia e
l’urbanistica, sottraendo molto di ciò che negli anni 1998/2000 al G.A. era
stato dato -- (in cambio, e in funzione di riequilibrio, di parte consistente
del pubblico impiego, privatizzato negli anni 1993/98 e negli stessi anni
devoluto al giudice ordinario) -- per riconsegnarlo a quest’ultimo.
Ha inoltre delineato, alla stregua
di enunciati della Costituzione vigente, i criteri di riparto della
giurisdizione.
La sentenza, che impiega, come già
accennato, una tecnica manipolativa inusuale nell’uso che se ne è fatto
nell’occasione, o forse una tecnica demolitoria e ricostruttiva del sistema con larghi margini
di libertà, è stata già oggetto di accesi dibattiti (da una parte, accorati a
volte, e preoccupati; a volte, e dall’altra, soddisfatti e consolatori) e
approfondite discussioni, per un verso, e da alcuni osannata; per l’altro verso
e da altri criticata.
Per quanto mi riguarda -- e in
questa occasione in particolare -- non esprimo alcuna opinione, in nessun
senso.
Non mi interessa, cioè, che siano
state ridotte (di poco o tanto) le controversie già devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
Del resto, penso che ciò non
interessi neppure al comune cittadino, per il quale non tanto è importante che
una determinata controversia che lo riguardi sia devoluta e decisa da questo o
da quel giudice.
Piuttosto, penso che sia per lui
importante, e qui, e ora, lo è anche per me, sapere con certezza a quale
giudice deve rivolgersi; in base a quali criteri e regole certe; che il giudice
a cui si deve rivolgere gli possa garantire tutela piena, effettiva, in tempi
ragionevoli.
Ora, a prescindere dagli effetti
riduttivi o ampliativi di ambiti di giurisdizione che innegabilmente conseguono
dalla sentenza 204/2004, effetti (dell’uno e dell’altro tipo) che riguardano
l’ordinamento giudiziario nel suo insieme e gli apparati giudiziari che lo
costituiscono più che il comune cittadino che chiede giustizia (al quale
attendibilmente non interessa il giudice quanto la giustizia e il suo
prodotto), a me sembra -- in disparte, ripeto, ogni altra cosa -- che la parte
più significativa della sentenza (per il giudice amministrativo e per la gente
che a lui deve rivolgersi) stia non tanto in quello che la pronuncia dice
quanto in quello che lascia intendere.
In altre parole, nella pronuncia
204/2004 non c’è solo un ridimensionamento della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, ma vi anche, e appare di rilevantissimo valore per gli
anni avvenire, e traspare in modo inequivoco dalla motivazione della decisione,
l’esaltazione della giurisdizione generale di legittimità del giudice
amministrativo, la consacrazione di quest’ultimo come giudice “ordinario”
dell’esercizio del potere e dell’interesse legittimo: interesse legittimo che
nel giudice amministrativo trova ora tutela piena, effettiva, completa.
Il giudice amministrativo cioè può
oggi, più di quanto non potesse fare ieri, tutelare l’interesse legittimo,
garantendo ai soggetti che a lui devono rivolgersi per dettato normativo le
utilità (e tutte le utilità) di cui denunciano essere stati illegittimamente
privati o di cui illegittimamente assumono non essere stati beneficiati, avendone
diritto.
E ciò il giudice amministrativo
oggi può fare, non solo con le tradizionali, consuete tecniche demolitorie e
conformative, che sono e restano le tecniche principali di tutela da impiegare
tutte le volte in cui siano oggettivamente utilizzabili e attuabili; ma anche,
e in forza proprio della sentenza 204, tutte le tecniche risarcitorie.
Dunque, reintegrazione in forma
specifica, in primo luogo, con la restituzione di tutte le utilità
illegittimamente sottratte o illegittimamente negate; risarcimento per
equivalente, ove la strada diretta non sia più materialmente percorribile, di
tutti i danni subiti di ogni tipo, se danni naturalmente sono stati causati.
Il giudice amministrativo può così
restituire al suo titolare l’interesse legittimo nella forma, essenza e
consistenza che aveva prima dell’insulto infertogli contra ius o demolendo o conformando la pretesa dedotta in giudizio
o risarcendo per equivalente i danni arrecati all’interesse legittimo.
Il risarcimento diventa così
tecnica di tutela dell’interesse legittimo (in via alternativa o cumulativa con
la tecnica demolitoria e conformativa) e non già autonomo diritto da tutelare
separatamente davanti al giudice dei diritti (dopo o autonomamente
dall’interesse legittimo).
E tutto ciò oggi il giudice
amministrativo potrà fare -- nella tutela dell’interesse legittimo in sede di
giurisdizione generale di legittimità che è la sua vocazione di origine e la
ragione della sua istituzione, servendosi, se non proprio di tutti, di buona
parte dei mezzi processuali previsti dal c.p.c. e impiegati dal giudice
ordinario nella tutela dei diritti.
Se i rilievi esposti fossero
plausibili, bisognerebbe concludere nel senso che la sentenza 2004 (al di là e
oltre la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme di legge
denunciate nell’occasione) avrebbe consistentemente concorso a trasformare la
natura della decisione resa dal giudice amministrativo in giurisdizione
generale di legittimità da decisione a volte con valore solo formale (prima a
volte solo cartaceo) in decisione suscettibile, ove il ricorrente abbia
effettivamente ragione, di riempirsi di densi e risolutivi contenuti
sostanziali.
Davanti a risvolti così rilevanti,
penso importi poco che la giurisdizione esclusiva, per effetto della sentenza
in esame, sia stata costretta a perdere e abbia effettivamente perso un po’
della sua pancia. Non penso ci sia alcuno che pianga per questo o si strappi i
capelli. Il gioco non vale la candela.
E d’altra parte, in chiara
controtendenza, il legislatore con la legge n.15/2005 (che reca modifiche e
integrazioni alla legge 241/1990), entrata in vigore l’8 marzo scorso, ha
nuovamente ampliato la giurisdizione esclusiva, iscrivendovi le controversie in
materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui
all’art.11 della legge n.241 (testo modificato); le controversie in materia di
determinazione e corresponsione dell’indennizzo di cui all’art.21-quinquies
legge citata; le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti
amministrativi in violazione o elusione del giudicato di cui
all’art.21-septies, comma 2, stessa legge.
Ritorno ai decreti ingiuntivi.
L’art.8.1 della legge 205 (e
l’istituto ivi introdotto) -- consistentemente impoverito nella sua
potenzialità applicativa -- continua comunque a far parte del diritto vigente.
E nella realtà aquilana ha trovato
applicazione anche su istanza di amministrazioni locali per il pagamento di
somme per oneri di urbanizzazione.
E fino a quando farà parte del
diritto vigente, potrà trovare ancora applicazione (chiaramente nelle
controversie devolute alla giurisdizione esclusiva avente ad oggetto diritti
soggettivi di natura patrimoniale) anche su domanda di amministrazioni
pubbliche, anche se, a questo riguardo, la norma potrà subire la concorrenza, epperò
un ulteriore ridimensionamento applicativo, dall’art.14 della recente legge
n.15/2005, che inserendo il capo IV-bis alla legge 241/1990 e l’art.21-ter alla
legge stessa, sotto la rubrica “esecutorietà”, al comma 1, dispone che “nei
casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni
possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti
…”; e aggiunge, al comma 2, che “ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni
aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l’esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato”.
Le pubbliche amministrazioni dunque
dall’8/3/2005 (data di entrata in vigore della legge 15/2005) potranno trovare
più conveniente e più facile e veloce da percorrere la strada da ultimo indicata
piuttosto che avvalersi della meno conveniente, incerta e a volte lenta
procedura monitoria davanti a giudice terzo (ordinario o amministrativo che
sia).
Devo ora accennare ai decreti
decisori, altro strumento di notevole efficacia che ha consentito di
alleggerire consistentemente i carichi del collegio e in generale della
struttura di supporto dell’ufficio giudiziario nel suo complesso: strumento,
sancito anch’esso dalla 205 --- (che lo ha mutuato da altri settori
dell’ordinamento processuale, come quello tributario, che lo aveva previsto
nella riforma del processo tributario del 1992/96) --- che ha consentito di
incidere consistentemente nel flagello dell’arretrato e di depurare il carico
collegiale da controversie, che per vicende diverse hanno perso nel tempo
interesse (a volte purtroppo per i tempi tristemente lunghi del processo; e ciò
è imperdonabile perché questi casi nella loro apparente insignificanza
dissimulano veri e propri casi di denegata giustizia).
Di decreti decisori nel 2004 ne sono
stati ne stati adottati 457 (neppure uno nel 2001, 258 nel 2002; 260 nel 2003).
Nell’insieme i decreti adottati nel
2004 (cautelari, ingiuntivi, estintivi) sono 550 (a fronte di 342 nel 2003; 378
nel 2002; 31 -tutti decreti cautelari- nel 2001).
Raffrontando l’attività
giurisdizionale monocratica del 2004 con quella degli anni immediatamente
precedenti a partire dal 2001, si può notare come i dati esposti descrivano un
andamento complessivamente in continuo aumento: 31, 378, 342, 550; ma non
omogeneo tra le diverse categorie.
Così i decreti ingiuntivi sono
inesistenti nel 2001; sono 50 e nel 2002 e 2003; scendono a 46 nel 2004, tutti
del primo semestre; cadono in verticale, riducendosi a poche unità nel secondo
semestre, perché si riduce consistentemente (per effetto della sentenza 204) il
loro oggetto privilegiato, vale a dire i diritti patrimoniali in controversie
di giurisdizione esclusiva.
I decreti cautelari sono 31 nel
2002, raggiungono i 70 nel 2002; scendono a 32 nel 2003; risalgono a 47 nel
2004.
L’andamento ad altalena dei decreti
cautelari nel quadriennio può avere diverse spiegazioni.
Ne indico alcune. Limitata
conoscenza dello strumento all’inizio; scoperta e novità dello stesso nel 2002;
verifica del successo e presa d’atto delle difficoltà nell’ottenerlo nel 2003;
stabilizzazione e ricerca di posizione di equilibrio nel 2004.
A parità di ricorsi presentati con
annessa domanda cautelare, i decreti provvisori nel 2005, se non mutano i
criteri seguiti nella loro adozione, dovrebbero attestarsi sui risultati del
2004.
I decreti ingiuntivi non esistono
nel 2001; sono 50 nel 2002/2003; si fermano a 46 nel 2004, tutti del primo
semestre; scompaiono, o si riducono a poca casa, e sappiamo perché, nel secondo
semestre 2004.
Per il 2005, e per gli anni
prossimi, a situazione normativa e giurisprudenziale invariata, i decreti
ingiuntivi, per le cose già dette, solo marginalmente dovrebbero impegnare il
giudice amministrativo.
Del tutto diverso è invece
l’andamento dei decreti decisori; insussistenti nel 2001, salgono a 258 nel
2002, vanno a 260 nel 2003, raggiungono i 457 nel 2004, con un aumento
vertiginoso del 457 del cento rispetto al 2001 e quasi del doppio rispetto al
biennio precedente.
Risultati certamente soddisfacenti.
Le prospettive future, comprese
quelle di quest’anno, sono del tutto positive. Al riguardo è ragionevole
prevedere non solo la conferma del dato 2004, ma ulteriori aumenti via via più
consistenti, maturando nel frattempo gli esiti del sistematico monitoraggio
(attraverso ruoli aggiunti che hanno accompagnato tutte le udienza del 2004[1],
come del resto quelle del 2003 e quelle di quest’anno) di tutti i ricorsi (e
tutti davvero) pendenti alla fine del 1998.
In queste ultime udienze stiamo
esaminando con ruoli aggiunti i ricorsi del 1999; seguiranno quelli del 2000; e
infine, e a quel punto avremo finito, quelli del 2001. A partire dal 2002 (io
ho preso possesso della sede all’inizio del 2002) e per gli anni successivi il
relativo contenzioso è tutto sotto controllo.
5) Dico ora della giurisdizione
collegiale.
I ricorsi depositati nel 2004 sono
971 (a fronte di 844 del 2000, 659 del 2001; 744 del 2002, 721 del 2003).
Ad un primo esame, essendo il dato
del 2004 sensibilmente più alto rispetto ai dati degli anni precedenti, sembra
che i ricorsi del 2004 abbiano subito un’improvvisa impennata.
Si tratta di impressione apparente.
E dico la ragione. Nell’autunno del 2004 (nelle prime udienze autunnali) il
Tribunale si trovò a esaminare in sede cautelare un ricorso contro un
provvedimento del questore di Teramo che disponeva l’immediata cessazione di
attività in materia di raccolta e trasmissione dati nel settore delle
scommesse.
Trattasi di questione dibattuta,
anche sul versante penale, e non facile, che ha già registrato interventi giurisprudenziali
diversi anche a livello di Corte di Giustizia UE.
In quella occasione il Tribunale,
ravvisando la sussistenza dei presupposti per una valutazione positiva della
proposta domanda incidentale di sospensione, concesse la misura cautelare,
fissando contestualmente l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel
merito in tempi ragionevolmente veloci, in rapporto anche al contenzioso
complessivo del Tribunale (ottobre 2005).
E venne la bufera, che investì non
solo il TAR (i giudici in primo luogo, e in secondo luogo, e in realtà ancora
di più, tutti gli uffici di segreteria e i dipendenti ivi addetti, a partire
dall’ufficio accettazione), ma anche l’Avvocatura distrettuale dello Stato
(avvocati e strutture di supporto) che, proponendo appello contro l’ordinanza
cautelare, si era visto respinto il primo (l’appello) e confermata la seconda
(l’ordinanza).
Gli esiti cautelari di questo primo
ricorso hanno prodotto un eccezionale sovraccarico di lavoro per il TAR
Abruzzo, che ha visto affluire presso di sé nell’ultimo trimestre del 2004
un’onda anomala di ricorsi provenienti, se non da tutte sinora, certo da buona
parte delle questure e delle regioni di Italia (onda anomala i cui effetti
sfortunatamente non si sono fermati a fine anno 2004, hanno invece cavalcato
l’inizio del nuovo anno e solo ora sembra comincino a dare segni di
affievolimento).
Il numero dei ricorsi affluiti
all’Aquila nel 2004 sull’onda di cui si è detto è di 181.
Sottraendo 181 a 971 si ha il
numero effettivo dei ricorsi del 2004 (790), non molto lontano dal numero dei
ricorsi presentati nel triennio precedente (659 nel 2001, 744 nel 2002, 721 nel
2003).
L’analisi dei ricorsi per categorie
statistiche a grandi linee riproduce il quadro degli ultimi anni, con
variazioni non sconvolgenti.
Vi è, in controtendenza con il
recente passato, un lieve aumento dei ricorsi in materia di pubblico impiego,
dovuto in parte ai militari presenti in regione e in parte alla restituzione al
giudice amministrativo di alcune controversie in materia di procedure
concorsuali interne, che la Corte di Cassazione, dopo le prime rivendicazioni
(in un’ottica di recupero il più ampio possibile) immediatamente successive
alla privatizzazione (sostanziale e processuale del pubblico impiego) e alcune
oscillazioni e distinzioni intermedie, ha restituito al giudice amministrativo.
In via esemplificativa in questo
senso significativi appaiono alcuni ricorsi presentati contro la Regione in
ordine a talune procedure di selezione interna.
In corso d’anno abbiamo avuto anche
un certo numero di ricorsi elettorali (sei) tutti già definiti in tempi
brevissimi (non superiori al semestre). Si è comunque trattato di questioni non
di rilevante entità, sia per i ricorsi accolti (uno) sia per i ricorsi respinti
(due) o dichiarati inammissibili (uno) o improcedibili (uno) per ragioni
diverse.
Al riguardo esprimo un rilievo, da
un lato e una proposta, dall’altro.
Il rilievo è che la facoltà data ai
ricorrenti di presentare il ricorso elettorale direttamente, senza cioè difesa
tecnica, pur avendo una valenza politica e civile positiva, è il più delle
volte illusoria, non giovando agli stessi ricorrenti e al sistema elettorale,
perché spesso espone i ricorsi elettorali formati senza assistenza tecnica a
declaratorie di inammissibilità manifestamente imputabili alla mancanza del
difensore tecnico; la proposta è che i ricorsi elettorali, a parte le questioni
di legittimazioni, potrebbero essere fatti inizialmente a spese prenotate a
carico dell’amministrazione pubblica che si avvale del risultato, salvo loro
recupero a carico della parte ricorrente (con eventuali temperamenti in
relazione alla manifesta ammissibilità-inammissibilità,
fondatezza-infondatezza, e tempestività del ricorso proposto).
Vi è stato invece un consistente
aumento (vicino al raddoppio: da 35 del 2003 a 62) nei ricorsi di cittadini
extracomunitari, effetto dell’applicazione della legge Bossi-Fini.
In relazione alla delicatezza delle
questioni che ricorsi del genere pongono con complessi risvolti familiari,
sociali, economici, il Tribunale tutte le volte in cui è possibile
(sussistendone i previsti presupposti) definisce tali ricorsi nel merito in
occasione della trattazione della misura cautelare, se richiesta (utilizzando
lo strumento, delicatissimo per certi versi, come ho avuto modi di sottolineare
in altre occasioni, perché è arma a doppio taglio, ma eccezionale, per altri,
perché azzera i tempi del processo) della sentenza in forma semplificata,
piuttosto che affidarne la sorte a non stabili misure cautelari.
In materia di extracomunitari
ricordo che una sentenza della Corte costituzionale pubblicata in questi giorni
(78/2005) ha dichiarato non conforme a Costituzione la norma della legge
Bossi-Fini che precludeva la regolarizzazione del cittadino extracomunitario sulla
base di semplice denuncia. Aggiungo che il nostro Tribunale tale risultato lo
aveva già conseguito in via interpretativa con una sentenza dell’autunno 2003
se non ricordo male, senza investire della questione il giudice delle leggi.
Apparentemente senza spiegazioni è
il contenzioso non particolarmente rilevante (20 ricorsi nel 2003; 28 nel
2004), e sostanzialmente stabile, in materia ambientale, avuto riguardo al
fatto che la regione, unica credo in Italia, conosce tre parchi nazionali (il
vecchio parco nazionale d’Abruzzo, ora parco nazionale alto Lazio, Abruzzo e
Molise; il parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; il parco
nazionale della Maiella); un parco regionale (il parco regionale Sirente
Velino); diverse aree protette e riserve naturali.
Ma una spiegazione però al riguardo
deve pure esserci.
Una chiave di lettura estremamente
positiva è nel ritenere -- ma non so quanto sia attendibile tale ipotesi e
comunque richiede puntuali verifiche -- che le autorità preposte ai parchi e
alle aree protette abbiano messo a punto piani e programmi largamente
condivisi, garantendo corrette posizioni di equilibrio tra necessarie forme di
tutela e legittime e giuste aspirazioni di sviluppo sostenibile e compatibile
con le esigenze di tutela; prevenendo in questo modo o risolvendo nel
procedimento o affidando a forme alternative del processo la soluzione dei
conflitti tra gli interessi in gioco.
Dopo i ricorsi presentati nel 2004,
accenno ora ai ricorsi definiti nello stesso anno e dello stesso anno.
A fronte di 790 ricorsi introitati
(dato effettivo; ma apparentemente 971, come sopra chiarito), nel 2004 sono
stati definiti 1.507 ricorsi, di cui 209, poco meno di un terzo, dello stesso
anno) e sono state pubblicate 1.513 sentenze.
Nel 2003 si erano avuti 721 ricorsi
presentati; 1.149 ricorsi definiti, di cui 163 dello stesso anno; 1.129
sentenze pubblicate.
Nel 2002 744 ricorsi presentati;
1.000 ricorsi definiti, di cui 128 dello stesso anno; 1.022 sentenze
pubblicate.
Nel 2001 659 ricorsi presentati;
772 ricorsi definiti, di cui 43 dello stesso anno; 747 sentenze pubblicate.
Come si rileva dall’apposito
grafico (con l’evidenza e l’immediatezza della figura), dal 2001 (con un lieve
differenza), e poi nel 2002, 2003 e 2004 la divaricazione tra ricorsi depositati
e ricorsi definiti è gigantesca, registrando un aumento (dei ricorsi decisi
rispetto a quelli presentati) che va dal terzo (nel 2002), al raddoppio (nel
2003) e raggiunge quasi il triplo (nel 2004).
Questi straordinari risultati, solo
in parte imputabili all’introduzione del decreto estintivo, hanno consentito di
ridimensionare (con formidabile incisività) l’angoscioso problema
dell’arretrato, che da 5.383 ricorsi della fine del 2001 scende a 4.378 alla
fine del 2004.
L’impennata verso il basso dell’arretrato
è scolpita nell’apposito grafico.
Sull’arretrato e sul suo certo
ulteriore abbattimento già nel 2005 e ancora di più nei prossimi anni, avranno
effetti determinanti gli esiti dei sistematici ruoli aggiunti verificati a
partire dal 2002.
Considerato che buona parte dei
ricorsi inseriti nei ruoli aggiunti dal 2002 al 2004 sono stati cancellati dal
ruolo, così avviandosi pressoché per intero alla perenzione, il decorso della
perenzione e la sua immediata declaratoria con decreto estintivo e perciò senza
impegnare il collegio e con adempimenti dimezzati per la segreteria, nel
prossimo biennio, ove il Tribunale mantiene lo standard di lavoro seguito in
questi ultimi tre anni, dovrebbe essere totalmente eliminato.
Ciò nel presupposto che il
contenzioso più recente non generi a sua volta arretrato.
L’esperienza aquilana ormai
ultratriennale, il lavoro svolto nel triennio 2002/2004, i risultati ottenuti e
i ricorsi dell’anno decisi nello stesso anno con un organico di magistrati di
fatto (oltre tutto non privo di problemi ) al di sotto di un terzo rispetto
all’organico di diritto, e con personale di segreteria che per composizione
funzionale è l’irrazionalità personificata, autorizzano a ritenere, se pure con
una certa cautela, che se il TAR all’Aquila avrà i due magistrati di cui ha
diritto, dipendenti di segreteria nelle posizioni funzionali previste nella
pianta organica e un dirigente che sia il dirigente, e non altre cose, e sia
degno moralmente culturalmente e professionalmente di dirigere l’ufficio pubblico
giudiziario, nell’arco di un biennio il Tribunale lavorerà sui ricorsi
dell’anno, definendoli in larga parte nello stesso anno.
Su questo punto tornerò in
chiusura.
Qui devo però chiedere ancora una
volta, come ho fatto, purtroppo senza esito, nelle identiche occasioni degli
ultimi tre anni, che il Consiglio di Presidenza della G.A. assegni quanto prima
all’Aquila i giudici di cui L’Aquila ha diritto e il personale previsto nella
pianta organica (non tanto per numero, quanto per posizione funzionale)
consentendo al Tribunale di perseguire risultati ottimali e ai cittadini
abruzzesi di ottenere, come è giusto che sia, e come del resto già accade in
qualche altra regione, una giustizia amministrativa efficiente e tempestiva.
Per ragioni di tempo a questo punto
rinuncio a riferire sulla tutela cautelare collegiale.
In nota trascrivo i dati
quantitativi e rinvio all’apposito grafico.[2]
E mi avvio alla conclusione.
Nell’inaugurazione dello scorso
anno mi era a lungo soffermato sulla grave crisi occupazionale che da tempo
opprime la città di Celestino V e su quel poco (davvero poco, in verità) che il
nostro Tribunale poteva fare al riguardo; e avevo detto che era stato
accelerato il percorso, avviandoli verso la decisione in via definitiva e nei
tempi più contenuti possibili, tutti i ricorsi ai quali direttamente o
indirettamente si fossero collegati problemi occupazionali in ogni settore di
attività.
Si scommetteva sul lavoro e abbiamo
fatto quello che potevamo fare. Non abbiamo certamente risolto la crisi
occupazionale dell’Aquila. Non spettava a noi farlo. Abbiamo dato il nostro
contributo, marginale; un granello nella sabbia del deserto; una goccia
nell’oceano.
Era quello che dovevamo fare.
Quest’anno proviamo a
scommettere sulla durata del processo.
E’ impresa difficile; e non dipende solo da noi giudici. Ma quello che vi ho
detto sull’attività del Tribunale e sui risultati ottenuti nel triennio
2002-2004, la concezione che abbiamo del lavoro come impegno globale, un po’ di
ottimismo e un po’ di incoscienza ci inducono a tentare, convinti come siamo
che la giustizia deve essere veloce e che la giustizia lenta il più delle volte
è ingiustizia e spesso beffa.
E’ impresa che deve essere tentata.
I ricorsi devono essere decisi
nello stesso anno in cui vengono presentati o almeno nell’anno successivo, in
ogni processo; e in quello amministrativo in particolare, dove nulla sta fermo
e dove gli interessi in conflitto, e in modo particolare quello pubblico e
collettivo sempre presenti nel processo anche silenti e sullo sfondo,
richiedono definizioni tempestive.
Mal sopportano tempi
ingiustificatamente lunghi. Metabolizzano in modo confuso e pasticciato
decisioni che, adottate a distanze secolari dalle vicende che le hanno
occasionate, e calandosi in realtà fattuali e normative a volte profondamente
mutate, presentano soluzioni e assetti di interessi superate ormai largamente
dai tempi.
Ce lo chiede la nostra coscienza.
Ce lo impone la Convenzione europea
dei diritti dell’uomo.
Lo prescrive la nostra legge fondamentale,
enunciando, l’ho già scritto e letto sopra, ma lo trascrivo, che “Ogni processo
si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a
giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”
(Costituzione, art.111.2).
E qui metto fine al mio dire,
riportando (e nello stesso tempo me ne approprio e le propongo anche a voi) le
parole, giorni fa rivolte dal Presidente della Repubblica, Carlo Azelio Ciampi,
ai giovani uditori giudiziari alla vigilia dell’immissione in servizio a
proposito del processo civile e penale, ma che valgono per ogni tipo di
processo, compreso, e forse di più, quello amministrativo : “La durata
eccessiva dei processi è il nemico mortale della giustizia, spinge i
procedimenti civili e penali a ridosso del limite al di là del quale comincia
il dominio della “non giustizia”. Una giustizia che non arriva o che non arriva
in tempi ragionevoli è una giustizia negata con grave lesione dei diritti
fondamentali dei cittadini”.
E con le parole del Capo dello
Stato, e non prima di avere assolto il dovere di ringraziare con particolare
affetto:
- il personale dipendente che mi è
stato coraggiosamente vicino in momenti di difficoltà, dimostrando grande
disponibilità e grande collaborazione;
- i giudici della sede che con alto
senso di sacrificio e spirito di generosità non mi hanno posto finora intricate
questioni di carichi di lavoro (“di sopra o sotto soglia” gli standard
stabiliti al riguardo dal Consiglio di Presidenza). Personalmente ho però dato
l’esempio, operando come loro in trincea, affrontando i ricorsi a viso aperto,
anche quando il loro numero non era trascurabile, se non eccessivo;
- tutti i presenti, che da me non
dovevano sentire le cose che ho scritto e che ho dette nella prima parte della
relazione, non perché io non dovessi dirle, ma perché i fatti cui le cose
scritte e dette si riferiscono mai sarebbero dovute accadere;
assolto quest’ultimo dovere,
dichiaro
aperto l’anno giudiziario 2005.
L’Aquila 19 marzo 2005
Allegati
n. 6 prospetti.






Produzione grafica tecnici TAR
[1]Semplice curiosità. Nel solo 2004 in 16 udienze sono stati scrutinati 864. Di questi 190 sono stati trattenuti in decisione per ragioni processuali; su 292 è stata dichiarata la sussistenza di interesse e sono stati fissati per la trattazione in pubblica udienza nel corso dello stesso anno o nei primi mesi del 2005; e sono stati già decisi o listiamo decidendo; 382 sono stati cancellati dal ruolo, candidandosi per la perenzione, che maturerà nei tempi previsti.
[2]Nel 2004 sono state depositate 695 istanze cautelari e ne sono state definite 487; nel 2003 le istanze depositate erano 437 e 277 le definite; nel 2002 437 le depositate e 292 le definite nel 2001 458 le depositate e 423 le definite.