Franco Bianchi

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2010

T.A.R. PIEMONTE

pubblicato sul Sito il 31 marzo 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELL’ATTUALE CONTESTO COSTITUZIONALE ED ORDINAMENTALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

 

 

Relazione del Presidente Franco BIANCHI

 

 

 

 

 

 

 

19 MARZO 2010

CENTRO INCONTRI REGIONE PIEMONTE

TORINO

 

 

INDICE:

 

 

1. Indirizzo di saluto.

 

2. Poteri pubblici e legalità nel mutato quadro ordinamentale, sociale ed economico.

 

3. La Giustizia Amministrativa: Servizio Pubblico a tutela della legalità e giustizia nell’Amministrazione.

 

4. Le criticità, risolte e non, del Sistema - Giustizia Amministrativa.

 

5. La Giustizia Amministrativa nella sua dimensione quali - quantitativa: dati nazionali e piemontesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      INDIRIZZO DI SALUTO

 

Signor Presidente del Consiglio di Stato, il sottoscritto e tutti i Partecipanti all’incontro sono particolarmente onorati di averLa tra Noi, in questa Cerimonia.

Un sincero ringraziamento per aver scelto questa Sede ed un vivissimo apprezzamento per l’Alta funzione di Primo Magistrato della Giustizia Amministrativa, che Ella svolge con somma competenza e totale dedizione, pubblicamente riconosciute nel mondo delle Istituzioni, e soprattutto delle Magistrature Consorelle, con le quali Ella ha saputo intrattenere proficui rapporti. Non è un caso, Signor Presidente, che il primo luglio prossimo, dopo reiterati tentativi ed anni di attesa, entrerà in vigore il Primo Codice sul Processo amministrativo. Non è azzardato che esso porti il Suo Nome – “Codice Salvatore” -, avendo Ella presieduto l’apposita Commissione, composta delle più Alte professionalità del mondo magistratuale, accademico e forense. E’ già stato licenziato il Testo del gravoso lavoro svolto.

Un sincero ringraziamento va a tutte le Autorità religiose, politiche, civili e militari qui convenute da Torino e dall’intero Piemonte; ai Colleghi Magistrati piemontesi, ai Signori Avvocati, a Tutti Voi, Signore e Signori. Non riesco ad indicarVi nominativamente: correrei il rischio di qualche omissione.

Un ringraziamento particolare va alla Regione (per il tramite dell’Assessore Deorsola, presente), che ci ospita in questo Centro Incontri, ed alle Forze di Polizia, per il tramite dei Generali Giuliani e Basso, del Questore Faraoni, ed alla Polizia Municipale.

Ringrazio anticipatamente tutti coloro che interverranno nel corso dell’incontro.

Un sincero ringraziamento ai Colleghi Magistrati, in servizio al TAR di Torino (i Consiglieri Lotti, Goso, Graziano, Fratamico, Malanetto, Limongelli, Sinigoi, Masaracchia), dei quali ammiro i pregi umani e l’eccellente spessore culturale e professionale, l’accettazione paziente di carichi di lavoro, immaginabili soltanto dai Colleghi Magistrati Ordinari e Contabili, anch’essi fisicamente gravati di faldoni pesanti, polverosi, che, solo a vista, possono già far svenire. E’ purtroppo accaduto!

Un affettuoso saluto ed un vivo apprezzamento al Collega Calvo, Presidente della Seconda Sezione di questo TAR, da lungo tempo. E’ un Magistrato di altissime doti personali e professionali, riconosciute anche dal nostro CSM, che, proprio in questi giorni, gli ha conferito  l’incarico direttivo di Presidente del TAR Emilia Romagna. Rallegramenti e felicitazioni per il meritato incarico! Ci viene ora a mancare la preziosa memoria storica di questo Tribunale.

Un particolare saluto, con personale stima, alla Dottoressa Mariella Matta, Dirigente presso questo TAR, che coordina la struttura amministrativa con alta competenza, diligenza e garbo, intrattenendo con gli Avvocati e con i Magistrati rapporti di proficua collaborazione.

Un ringraziamento sentito e fervido agli Avvocati e Procuratori dello Stato, dei Liberi Fori e delle P.A., anch’essi protagonisti del processo, i quali, con gravoso impegno, alta professionalità e senso di responsabilità, quotidianamente riservano contributi e stimoli per il miglioramento del Servizio -  Giustizia, in Terra piemontese.

Un ringraziamento particolare e sentito, anche a nome dei Colleghi Magistrati, a tutto il Personale, che svolge i compiti di Istituto con passione, diligenza ed encomiabile spirito di servizio, collaborando validamente con Magistrati ed Avvocati.

Tra il Personale, ho bisogno di citare il Signor Pecci, che vive in Tribunale, di giorno e di notte, da un’intera vita, e che ha servito Magistrati, Avvocati e Personale per le più disparate esigenze, guadagnandosi la stima individuale ed unanime di tutti. Ora ci lascia, per raggiunti limiti di età. Il vuoto è incolmabile, e di questo apprezzamento, il Signor Pecci potrà andare fiero, per tutto il post – pensione, che gli auguriamo lungo e felice.

Un ringraziamento sincero va ai rappresentanti della Stampa presenti. Personalmente ritengo che (anche) la vostra professione sia una missione. Voi svolgete un ruolo fondamentale nell’attuale contesto storico. Su di Voi grava l’obbligo di diffondere notizie adeguate ai reali contenuti dell’attività giudiziaria svolta, dopo averle ricercate – se possibile – alla fonte. Ricordo a me stesso che anche il Giudice ha l’obbligo di non concorrere mai a diffondere notizie su attività giudiziarie, suscettibili di fraintendimenti e strumentalizzazioni.

Oggi, siamo alla quarta Cerimonia di Inaugurazione dei vari Ordini Giudiziari, in terra sabauda. Ne manca ancora una, quella della Giustizia Tributaria, presieduta dal Presidente Vittorio Garino. Si terrà domani presso il Palazzo di Giustizia.

Oggi, sono presenti le massime Autorità, i più Alti Rappresentanti delle Istituzioni locali, della politica, delle professioni, del mondo accademico e dell’imprenditoria, e tanti cittadini. Tutti insieme, costituiamo un campionario rappresentativo del Popolo Italiano, in nome del quale sono emesse le Sentenze. Ritengo, quindi, che l’evento comporti l’obbligo di far conoscere lo stato della Giustizia Amministrativa Nazionale e Piemontese e, più in generale, lo stato di legalità e giustizia nell’Amministrazione. Il tema sembra attuale, caldo e preoccupante per l’intero Paese!

Sento, quindi, preliminarmente, l’obbligo ed il piacere di indirizzare, a nome di tutti Voi, un sincero, deferente saluto ed un sincero ringraziamento al Presidente della Repubblica, Primo Garante della Costituzione, sulla quale si fonda l’Autonomia e l’Indipendenza degli Ordini Giudiziari.

Avendo, di fronte, una folta Presenza, rappresentativa del Popolo Italiano, non posso non uniformarmi alle analoghe Cerimonie egregiamente tenute dagli altri Ordini Giudiziari.

Un siffatto cerimoniale evento  - per non rivelarsi inutile – e per essere partecipato da tutti – deve avere una finalità prevalentemente informativa e divulgativa, alla portata di tutti e non dei soli addetti specialisti, in quanto la conoscenza dei Principi basilari che governano i Poteri delle Pubbliche Amministrazioni e l’attuale Sistema di Giustizia Amministrativa, avvicina i Cittadini al Giudice e fa crescere la comune sensibilità in tema di Legalità e Giustizia. Ce n’è bisogno, di questi tempi! Divulgare vuol dire trasmettere ad altri nozioni e concetti comprensibili a tutti, anche se relativi a discipline e tecniche specialistiche.

Le tematiche che affronterò – sulle quali si intratterranno anche altri Relatori, con tempi, purtroppo, contingentati, per ovvie ragioni -  riguardano noi tutti, ma soprattutto coloro che rappresentano le Pubbliche Amministrazioni territoriali e che operano nei diversi livelli di Governo statale, regionale, provinciale, comunale. Resta sempre più valida l’esigenza, per tutti, di conoscere i capisaldi del sistema, le innovazioni incisive e complicate che l’Ordinamento ci impone, quale condizione preliminare per il corretto esercizio delle funzioni istituzionali. Non tratterò, quindi, nessun argomento specifico di tipo processuale o sostanziale, ma insisterò sui veri principi della Giustizia Amministrativa, nel contesto generale dell’ordinamento. I concetti potranno risultare ripetitivi, rispetto a quello che si sente dire in materia; ma questo non abbassa il significato e l’utilità propria dell’odierna riflessione.

 

 

2.      POTERI PUBBLICI E LEGALITÀ NEL MUTATO QUADRO ORDINAMENTALE, SOCIALE ED ECONOMICO.

 

Signor Presidente del Consiglio di Stato, mi consenta di partire dalle conclusioni della eccellente Relazione, che Ella ha svolto, di recente, a Roma, presente il Signor Presidente della Repubblica. Ella ha sottolineato la necessità di una concordia sociale e di un vivere nella legalità, considerandoli passaggi obbligati per superare una società disorientata e tormentata, come l’attuale.

Parto da questo Suo Alto monito, per provare a snodare la mia piccola riflessione, in due o tre paragrafetti, che vorrebbero esplorare quale tipo di Giustizia Amministrativa possa concorrere al perseguimento dell’obiettivo da Ella enunciato. Parlerò, ovviamente, della Giustizia Amministrativa che esiste nella Costituzione, nell’ordinamento: e che pratichiamo tutti i giorni. Non abbiamo bisogno di disegnare una Giustizia immaginaria che potrebbe riguardare, semmai, altre generazioni del Popolo Italiano.

L’analisi va compiuta con parole leali, e va realizzata con fatti.

Di questi tempi, quando si parla di Legalità, prevale nell’opinione pubblica il pensiero pessimistico di degrado della Legalità.

Le Società di oggi – non più dominate da ideali illuministici e dal rigore della perfezione formale – mirano a conseguire risultati di tipo sostanziale, quali il rispetto dei diritti fondamentali della persona e la legittimità sostanziale della condotta dei cittadini e delle Istituzioni.

Di fronte a questi primari obiettivi, il Legislatore di oggi è in crisi: non riesce a regolare la complessità del mondo reale, che muta vertiginosamente, sotto le spinte globalizzanti dell’Economia e della Tecnica.

Occorre zoomare sull’Ordinamento amministrativo.

E’ facile constatare che le normative primarie e secondarie di ogni Settore dell’Amministrazione nascono precarie, sofisticate e complesse  - come il Mondo di oggi – con contenuti generici, indeterminati, flessibili, e zeppe di numerosi e articolati passaggi procedimentali, che vorrebbero essere garanzia di corretta applicazione dei disposti normativi.

Il Rapporto 2009 sulla Legislazione tra Unione Europea, Stato, Regioni, edito dall’Osservatorio sulla Legislazione, in seno alla Camera dei Deputati (è la Camera dei Deputati che parla di sé stessa), si sofferma sulle nuove forme di legislazione complessa, caratterizzata dalla coesistenza di una pluralità di atti normativi, prodotta da fonti diverse (europee, nazionali, regionali), che disciplinano materie complesse e nuove, quali: l’agricoltura, il sostegno agli apparati produttivi, l’energia, la tutela ambientale, la protezione civile, la gestione dei rifiuti, le infrastrutture strategiche, il governo del territorio, le politiche abitative, i trasporti, le politiche attive del lavoro, la formazione professionale, l’ordine pubblico e sicurezza, la sanità, i servizi socio – educativi. Va a merito della Corte Costituzionale, individuare, giorno per giorno, una chiave di lettura unitaria, e determinare un indirizzo interpretativo coerente con le norme costituzionali.

Questa difficile funzione merita plausi, e non sospettose critiche!

All’interno dei provvedimenti legislativi – di numero incontrollabile – si ritrovano numerosissimi interventi di microlegislazione occasionale ed opportunistica, per ragioni politiche, di emergenza o di mediazione tra diverse istanze sociali o territoriali! Le Leggi finanziarie dell’ultimo decennio hanno costituito terreno fertile per il contenzioso con le Regioni, in ordine al quale la Corte Costituzionale, con i suoi benemeriti orientamenti, ha contribuito a chiarire l’assetto istituzionale complessivo. La stessa Corte reclama, da tempo, l’esigenza di una cornice unitaria ordinatrice delle norme portanti di cui agli articoli 118 e 119 Cost., che si riferiscono specificamente alle funzioni amministrative dei poteri pubblici territoriali ed al sistema della finanza pubblica e del federalismo fiscale.

Lo strumento “taglia – leggi” (d.lgs. n. 179/2009) sta dando i primi frutti. Adesso bisogna riordinare, ma con estrema urgenza, perché costituisce emergenza, la legislazione sostanziale dei vari settori dell’Ordinamento – nessuno escluso – per sfoltire la giungla da lacci e lacciuoli che soffocano e strangolano i viandanti! Avere norme processuali leggere e snelle – come ci auguriamo sappia fare l’emanando Codice – è certamente indispensabile per un processo giusto e di durata ragionevole, ma è ancor più indispensabile avere norme sostanziali ugualmente leggere e snelle, per arrivare al buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.

Dobbiamo ammettere che le Pubbliche Amministrazioni e gli stessi Giudici, quando transitano nei vari “tratturi” normativi, faticano a muoversi nella giungla dell’ordinamento amministrativo, non incontrando, quasi mai, percorsi aperti, segnalati e sicuri. Le Pubbliche Amministrazioni arrancano; sono indotte a fermarsi: da qui l’immobilismo diffuso, nelle strutture burocratiche, per paura delle conseguenze. Comprendo e giustifico, la condotta! Il Giudice, invece, non può arrestarsi, deve comunque decidere, anche in assenza di chiari precetti legislativi. Soltanto per questo, (già) meriterebbe rispetto da parte di chi, nel tempo, ha creato la giungla. Questa sarebbe leale collaborazione tra Poteri, anzi tra Servizi, bisogna dire, come si preferisce chiamarli oggi. Anche il Potere legislativo e quello esecutivo sono Servizi. Chissà che cambiando nome, non cessi la conflittualità!

La Legalità consolida i vincoli del vivere civile. La Legalità sta nel rispetto delle regole; essa è garanzia dell’ordinato agire sociale. Sovente le regole sono davvero problematiche e davvero ambigue, per tutto il Popolo Italiano, ivi compresi i Giudici, che ne fanno parte.

Il Giudice trova sempre una soluzione, la deve trovare. Per meglio intenderci: il profilo riprovevole di questa incancrenita situazione nazionale non è che su una qualunque strada (a voler fare un paragone) si formino buche o voragini, ma che i relativi costruttori, i vigilanti della strada e tutti quelli che vi transitano, vedano e facciano finta di niente!

Zoomiamo, ancora di più, sulle Pubbliche Amministrazioni e sui Poteri Pubblici che esse esercitano per il perseguimento dei molteplici bisogni collettivi dei cittadini, ossia di tutti noi.

Molti di questi Poteri, di natura autoritativa, sanciti per legge, e gestiti autoritativamente dalle Pubbliche Amministrazioni, sono confluiti, oggi, in un nuovo ambito organizzativo di tipo misto, pubblico – privato, o, comunque, di tipo partecipativo o collaborativo, con i diretti destinatari, ossia con i Cittadini. Siamo sempre noi!

L’Ordinamento comunitario, in questa mutazione dei Poteri pubblici e delle relative modalità di esercizio, ha espletato grande influenza, facendo emergere nuovi diritti e nuove tutele in favore dei soggetti destinatari dei poteri stessi.

Il Cittadino, tutti noi, ancora una volta, rivendichiamo, sempre più, una posizione paritaria nei confronti della Pubblica Amministrazione, quali titolari di diritti fondamentali (oggi ben conosciuti) e di interessi, ugualmente meritevoli di adeguata tutela.

Il nostro ordinamento giuridico, a venti anni dalla legge n. 241/1990, come del resto tutti gli Ordinamenti europei, riconosce e tutela valori, ormai acquisiti, quali la partecipazione, la trasparenza, l’uguaglianza, la ragionevolezza, la proporzionalità, ecc.

Ella, Signor Presidente, se non ho mal letto i Suoi innumerevoli scritti, vede in questa grande trasformazione, ancora in evoluzione, una occasione di democratizzazione dell’attività amministrativa, capace di realizzare una Società più giusta e più umana!

La partecipazione al procedimento, in tutte le forme consentite dalla legge n. 241/1990, è la vera garanzia per il cittadino, che oggi in prima persona, cura, insieme all’Amministrazione, l’interesse pubblico e, nel contempo, il proprio interesse privato.

Al primato dell’Autorità è succeduto il primato del consenso.

Tutte queste radicali trasformazioni della P.A. si riverberano sul sistema di Giustizia Amministrativa. Lo vedremo tra un po’.

Nel nuovo rapporto con la P.A., i cittadini chiedono a viva voce non la perfezione formale dei provvedimenti (strumenti tipici dell’esercizio dei poteri pubblici) ma la reale capacità dei provvedimenti stessi ad essere utili per la cura degli interessi collettivi, e nel contempo rispettosi dei soggetti eventualmente gravati.

Siamo già al (nuovo) concetto di Legalità sostanziale. Se ne riparlerà a breve.

In concreto, tutti sappiamo che l’attività amministrativa di oggi è composita, e scaturisce dall’uso di strumenti sofisticati, da richiedere il coinvolgimento, nel procedimento, di operatori specialisti nelle diverse scienze e tecniche, per attuare i grandi progetti di alta consistenza economica ed incisivo impatto ambientale. Si pensi ad un termovalorizzatore, agli impianti di smaltimento o di produzione di energie, ad una metropolitana o linee ferroviarie di alta velocità, a grattacieli, a complessi commerciali, residenziali o misti, ad autostrade, aeroporti, porti, parchi naturali, progetti di bonifica di siti inquinati, di fiumi, laghi, recupero di aree industriali dimesse od altro.

Tutti questi mutamenti, in termini di complessità, dell’attuale attività amministrativa, sono sotto gli occhi di tutti. La macro – tecno – economia, lo abbiamo detto, è il principale fattore innovativo che globalizza i fenomeni.

L’esercizio di questi nuovi, complessi poteri deve rispettare il vecchio canone della legalità, che costituisce principio fondante dell’Ordinamento costituzionale di ogni Società.

Le prime garanzie della legalità sono la predisposizione di norme adeguate, capaci di dare certezza ai rapporti e la corretta applicazione da parte degli Amministratori. Questo è compito del Parlamento e delle Assemblee. E’ ben esercitato un potere pubblico, se è soddisfatto l’interesse pubblico, che costituisce, stella polare per ogni Pubblica Amministrazione, tenuta, a sua volta, a bilanciare equamente, ragionevolmente e proporzionalmente detto interesse con altri interessi privati, se coinvolti.

La legalità va garantita, alla fonte, da una buona Legge. Se la fonte è inquinata, anche l’applicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ne risente. E così, ne risente anche la stessa applicazione fatta, a valle, dal Giudice.

Le normative di settore entrano nel reale per il tramite dell’apparato amministrativo, cui spetta concretizzare le scelte in azioni e progetti di intervento, capaci di soddisfare i bisogni sociali dei Cittadini.

La Legalità viene compromessa – colpevolmente, da regole incerte ed imprecise, emanate scientemente su base compromissoria, per rimetterne il completamento del contenuto alla successiva fase applicativa o giurisdizionale.

Dobbiamo ammettere, per ragioni di onestà, che molte disfunzioni applicative, alle quali è difficile sottrarsi, nonostante le migliori capacità e professionalità delle Amministrazioni agenti, trovano la principale causa genetica nella farragine delle discipline di settore. Le Pubbliche Amministrazioni, sovente di livello inadeguato alle incombenze, sono messe a dura prova. Esse meritano comprensione! I fenomeni corruttivi, che frequentemente emergono nella gestione amministrativa dei diversi livelli di governo, come ci ha ricordato il Presidente D’Aversa, insorgono più frequentemente in sistemi ordinamentali ad alto tasso di complessità ed indeterminatezza.

La legalità deve necessariamente caratterizzare ogni agire delle Pubbliche Amministrazioni, diversamente il Cittadino percepisce la funzione pubblica con disaffezione verso le Istituzioni e verso la stessa Politica. Questo è un male oscuro e sottile, che mina alla base ogni ordinamento. Ci vorranno generazioni per rimediare a questi danni!

Le attese dei Cittadini, siamo sempre tutti noi, oggi, confidano su norme e su canoni di “buona amministrazione”, come recitano l’articolo 97 Cost. e tante altre leggi.

Il risultato deve corrispondere alle attese.

E’ stato acutamente osservato che l’Amministrazione è il necessario ingranaggio di trasmissione tra le scelte politiche del Parlamento e del Governo (fatte con atti legislativi, normativi o di indirizzo) e la loro concreta attuazione, rimessa alla P.A. ed ai Soggetti ad essa assimilati, operanti nei diversi livelli di Governo, come vogliono gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione.

Gli ingranaggi, tutti, dai primi agli ultimi della catena di trasmissione, debbono funzionare. Se si inceppano, non bisogna prendersela con l’ultimo ingranaggio della catena, ma con quello che ha costituito causa primitiva prevalente del non funzionamento.

La pesante situazione economica – che non dà segnali chiari di superamento – dovrebbe costituire anch’essa – a mio sommesso avviso, occasione per una più determinata e concludente riflessione, del tipo di quella che stiamo facendo in questo momento.

Un cauto ottimismo, al riguardo, è consentito averlo, non fosse altro per il fatto che i fenomeni distorsivi dell’azione amministrativa costituiscono, oggi, vere emergenze, per gli effetti che producono e per l’allarme sociale che essi generano. Certo, per questo tipo di emergenza, non si dovrebbe confidare sull’intervento della Protezione Civile, che opera egregiamente nel suo campo, né sull’applicazione del noto articolo 5 della Legge n. 225 del 1992 (sui poteri derogatori illimitati), articolo che, mi piace ricordare, ebbi occasione di scrivere personalmente, a fine marzo 1992, qualche ora prima dello scioglimento anticipato del Parlamento, trovandomi allora a fare il Capo dell’Ufficio Legislativo del Dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

 

3.      LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: SERVIZIO PUBBLICO A TUTELA DELLA LEGALITA’ E GIUSTIZIA NELL’AMMINISTRAZIONE.

 

Signor Presidente del Consiglio di Stato, i luoghi vivi della Storia nazionale, presenti ad ogni passo, in terra sabauda, indurrebbero a guardare al passato del (nostro) sistema di Giustizia Amministrativa, per capire il presente, e pensare al futuro, trovandoci a ridosso temporale dell’entrata in vigore del primo Codice del Processo Amministrativo, evento epocale che accadrà sotto la Sua Presidenza.

Questa ricostruzione storica è stata compiuta nelle due precedenti Relazioni. Posso oggi esimermi. Ricordo, soltanto, per mettere  un punto fermo sulla riflessione in corso, che nella nostra Repubblica abbiamo: una Giustizia Ordinaria, Civile e Penale, (in Piemonte ci pensano i Presidenti Barbuto e Panzani e loro Magistrati, i Procuratori Maddalena e Caselli e loro Sostituti, i Presidenti e Procuratori e loro Magistrati degli altri sedici Tribunali); una Giustizia Amministrativa (dovremmo pensarci noi, i dieci Magistrati, oggi presenti a questo tavolo); una Giustizia Contabile, ossia la Sezione Regionale della Corte dei Conti (ci pensano il Presidente D’Aversa, il Procuratore Bogetti, il Presidente della Sezione di Controllo, Reppucci, e relativi Magistrati e Sostituti); una Giustizia Tributaria (ci pensa il Presidente Garino e relativi Magistrati), ed una Giustizia Ecclesiastica (ci pensano il Vicario Giudiziale mons. Signorile e i suoi Monsignori Giudici).

Quattro Ordini separati di giurisdizione, a parte il quinto Ordine, canonico, che appartiene ad altro Stato, sembrano costituire un imponente schieramento concentrico che potrebbe far paura!

Non è così, perché, l’Ordinamento comunitario, il Parlamento, il tempo, hanno confermato la bontà dell’originaria scelta costituzionale del 1948, ossia quella di avere molti Giudici Ordinari, e pochi Giudici Speciali per garantire, nella maniera più completa, diritti e doveri dei cittadini, nei confronti dell’eventuale strapotere delle Pubbliche Amministrazioni.

Devo restringere l’obiettivo sul contenzioso tra Cittadini e Pubblica Amministrazione.

Ricordo, rapidissimamente, che nel Sistema Italiano di Giustizia esistono due Ordini distinti, di pari importanza, per le cause contro la Pubblica Amministrazione: il Giudice Ordinario per il contenzioso in tema di diritti soggettivi; il Giudice Amministrativo in tema di interessi legittimi.

L’Ordinamento Costituzionale (articoli 3, 24, 103, 111 e 113) vuole una equiparazione piena tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo, vuole due Giudici, che esercitino, con pari strumenti di tutela, il medesimo Servizio Giustizia, nei rispettivi ambiti, come ripartiti dalla stessa Costituzione.

Il nostro Ordinamento ha così configurato l’unità funzionale della giurisdizione, attuandola mediante due Ordini separati, entrambi garanti di una tutela piena delle diverse posizioni soggettive dei cittadini, nei confronti del Potere pubblico. E’ questo il dato costituzionale più significativo del Sistema Italiano di Giustizia.

L’emanando Codice Salvatore dovrà tracciare confini certi tra i due Ordini Giudiziari, tra i quali non vi è motivo di immaginare contrasti o competizioni se gli appartenenti ai due Ordini acquisiscono il concetto di svolgere un servizio ai cittadini, e se questi ultimi sanno apprezzare il privilegio di avere due Giudici distinti, altamente specializzati nei relativi ambiti.

Il principale assertore della unitarietà della Funzione Giurisdizionale è il Primo Presidente della Cassazione, prof. Vincenzo Carbone, che mi piace salutare e ringraziare a distanza, da parte di tutti i Presenti.

La stessa Corte Costituzionale, ferma assertrice della unitarietà funzionale delle due giurisdizioni, a partire dal 2004 (Sentenza n. 204), ha più volte chiarito il basilare criterio di riparto, fissato dalla Costituzione. Il criterio vigente concentra e riserva al Giudice Amministrativo le sole controversie, contro la Pubblica Amministrazione, tutte le volte in cui essa esercita una funzione o potestà pubblica. Il Giudice Amministrativo si conferma così Giudice del potere pubblico. Tranne casi limitati, il criterio di riparto è di facile comprensione, anche da parte dei non addetti ai lavori, dovendosi appurare, in concreto, per individuare il Giudice competente presso cui proporre un contenzioso contro la Pubblica Amministrazione, se quest’ultima abbia emanato un atto o un provvedimento amministrativo nell’esercizio di un potere autoritativo, previsto e disciplinato dalla Legge, ovvero abbia esercitato la sua capacità di diritto privato, al pari di un qualsiasi altro soggetto.

Vi è una eccezione a questo basilare criterio di riparto. E’ sempre la Costituzione che parla: in particolari materie, tutte individuate dal Legislatore, il Giudice Amministrativo è altresì munito di giurisdizione esclusiva, ossia estesa sia ai diritti soggettivi perfetti, sia agli interessi legittimi. Le particolari materie, ora sparse in decine di norme, saranno ben individuate dall’emanando Codice.

Le radicali trasformazioni dell’Amministrazione, sulle quali ci siamo soffermati, si sono incisivamente riversate sul Sistema di Giustizia che ha, così, subito inimmaginabili mutazioni.

Alla tutela demolitoria – tipica ed esclusiva del Giudice Amministrativo – si è aggiunta quella di accertamento e risarcitoria, a partire dall’anno 2000.

Il risarcimento del danno, derivante dall’attività illegittima della Pubblica Amministrazione, prima quasi sconosciuto, è passato – con la Legge n. 205 del 2000 – dal Giudice Ordinario al Giudice Amministrativo, il quale pronuncia oggi non solo sulla richiesta di annullamento dell’atto impugnato, ma anche sulla richiesta di risarcimento del danno materiale subito.

Alla tradizionale giustizia demolitoria, che conduce all’annullamento dell’atto, si è aggiunta, in favore del cittadino, una giustizia di tipo riparatorio – patrimoniale.

La Suprema Corte, per rendere effettiva la nuova tutela risarcitoria, ammonisce, da tempo, il Giudice Amministrativo a tenere distinte le due azioni, esperibili separatamente a libera opzione del cittadino leso.

Ne è derivato un lungo braccio di ferro interpretativo tra le Supreme Corti della Giustizia Ordinaria ed Amministrativa sulla cosiddetta “pregiudiziale amministrativa”, ossia sulla necessità o meno del previo annullamento dell’atto amministrativo, quale condizione pregiudiziale di ogni pretesa risarcitoria.

Il braccio di ferro interpretativo tra le due Alte Corti ha dato luogo ad un duro dibattito esegetico che ha coinvolto l’intero mondo magistratuale, forense ed accademico e che ha portato a ritenere consentita dalla Costituzione una tutela risarcitoria pura da parte del Giudice Amministrativo, svincolata dalla previa impugnazione del provvedimento amministrativo lesivo, da proporsi entro un termine di decadenza, intermedio tra i sessanta giorni previsti per la ordinaria decadenza ed i cinque anni previsti per la ordinaria prescrizione. I sei mesi previsti dalla bozza di Codice, sembrano il termine giusto per dare certezza alle Pubbliche Amministrazioni sulle eventuali conseguenze risarcitorie del loro operato.

Proviamo a stringere ancora sul Sistema Giustizia.

L’opinione pubblica, generalmente, non fa distinzione tra i vari Ordini, avendo essa metabolizzato il concetto di unitarietà della giurisdizione, previsto dalla Costituzione.

Al momento, prevale un pensiero pessimistico di degrado della Giustizia, in generale. 

La Magistratura, in generale, è ritenuta non più capace di tutelare i diritti dei cittadini. I cittadini sono smarriti, demotivati, scoraggiati; hanno perso molto dell’antico rispetto verso le Istituzioni.

Nonostante gli Alti moniti, anche del Presidente della Repubblica, non si arresta il deterioramento dei rapporti tra Magistratura e Potere Esecutivo.

Negli Ordinamenti improntati al principio della divisione dei poteri, tali contrasti sono congeniti; da noi, sono più gravi e sconfortanti, giungendosi finanche a delegittimare il ruolo della Magistratura, nella sua interezza.

Il Presidente Barbuto – nazionalmente e ufficialmente noto per le buone pratiche giudiziarie di tipo organizzativo, messe in atto a Torino e fautore assiduo dell’ingresso, anche nel mondo della Giustizia, dei canoni di managerialità pena il rischio di avere, in futuro, Uffici Giudiziari gestiti da Dirigenti non Magistrati, con dati alla mano – di fonte europea, del 2008 – ha smascherato le molte falsità speculative sulla Giustizia, lamentando latitanze legislative sulla scelta da compiersi, finalmente, (è maturato il tempo delle liti), di come debba essere la Giustizia Italiana, che, sulla carta, possiede nominalmente, aspetti di netta superiorità giuridica e garanzia, sia in ambito europeo che nel mondo, ma, nei fatti, è fallimentare. Possiamo concordare. L’alto Magistrato ha chiesto al Legislatore di scegliere, rebus sic stantibus, quali degli attuali, indiscutibili, valori e pregi debbano essere conservati e quali sacrificati, dando copertura amministrativa e strutturale al disegno scelto.

Il Procuratore Generale Maddalena, nella sua Relazione dei giorni scorsi, superlativamente aggettivata ed apprezzata (personalmente, la definirei Relazione leale e ferma), ha confermato le sue riflessioni sofferte, senza fingimenti, su tutte le principali criticità del processo penale e sui possibili rimedi, per dovere di testimonianza, anche a futura memoria. Ha parlato di un contesto sociale arroventato ed avvelenato, in cui la professione del Giudice è sempre più incompresa e riserva ad essi pochissime gratificazioni e tantissimi bocconi amari. Condivido e sottoscrivo, Procuratore Maddalena!

Mi piace anche ricordare che queste stesse riflessioni le abbiamo già ascoltate, negli ultimi anni, dal Procuratore Caselli, che saluto oggi, con stima ed affetto, anche da parte dei partecipanti, tutti memori di quale eroico impegno personale, negli anni Novanta, gli “anni delle guerre vinte e delle guerre perse”, abbia egli saputo riservare al servizio della Giustizia, insieme ad altri due eroi, Falcone e Borsellino, e tanti altri Magistrati, tragicamente scomparsi. Quegli anni, dal 1991 al 1997, personalmente li ho vissuti al di qua dello Stretto (Reggio Calabria) ed anche nella ben più protetta postazione del Giudice Amministrativo, i coinvolgimenti e le paure per la nostra persona e per i nostri familiari davano ansia.

Rimaniamo sulla Giustizia Amministrativa. Lo abbiamo detto: essa ha, ad oggetto costante del decidere, i (nuovi) Poteri pubblici, divenuti sofisticati e complessi per le ragioni sociali ed economiche esposte, ripartite sul territorio, tra confliggenti, plurimi ed autonomi livelli di governo, ed ha a che fare con una legalità seriamente compromessa nel nostro Paese, con qualche non lieve differenza tra Nord, Sud e Centro.

In questo particolare contesto ordinamentale e sociale, il Giudice Amministrativo si colloca a valle del tormentato esercizio del Potere Pubblico. Il Giudice Amministrativo non assume autonomamente iniziative giudiziarie. Non è un Pubblico Ministero, titolare di autonome azioni. Risponde soltanto ai cittadini che, ritenendosi lesi nei loro diritti ed interessi, da una mala - amministrazione, ad esso si rivolgono per ottenere giustizia.

Il Giudice Amministrativo diventa così mediatore di conflitti, generati, alla fonte, dalla incerta qualità della norma e, nel percorso, da una non perfetta applicazione.

Se queste premesse sono esatte, allora non ci si può esimere dal considerare errate e, comunque, ingenerose, le valutazioni negative (sconosciute in terra sabauda, isola felice, per la superiore correttezza nei rapporti interistituzionali), ma frequenti in altri territori del Paese.

Si addebita generalmente ai Giudici Amministrativi di primo grado la responsabilità del rallentamento delle grandi opere e dei rilevanti progetti per lo sviluppo del Paese.

I contrasti giurisprudenziali (che certamente esistono, fra Giudici di primo grado, delle diverse Sedi e di appello e fra Giudici di diverse giurisdizioni) e l’eccessivo contenzioso costituirebbero, ad avviso dei denuncianti, motivo di incertezza per gli operatori economici e freno inaccettabile allo sviluppo economico.

Tale approccio critico al problema, ha certamente influito, in altre sedi, ad estendere oltre misura la possibilità di agire in deroga alle norme dell’Ordinamento, facendo uso (o forse abuso?) di quell’articolo 5 della Legge n. 225 del 1992 sulle emergenze di Protezione Civile, cui si è fatto cenno. Come stanno le cose? Dò la mia personale risposta, anche a futura memoria.

La Giustizia Amministrativa è cresciuta ininterrottamente, negli ultimi anni, fino a divenire fenomeno di massa, per gli effetti che essa produce sull’esercizio dei poteri pubblici e sull’economia.

La sua progressiva espansione è diretta conseguenza dell’ampliamento dell’attività pubblica, della sua nuova complessità, inimmaginabile per l’evoluzione della Tecnica e dell’Economia.

L’atto, con il quale è stato mal esercitato un potere pubblico, viene annullato dal Giudice Amministrativo, a valle del procedimento nel quale gli operatori hanno dovuto avvalersi di norme e canoni operativi sovente non ispirati alla “buona amministrazione”.

La Collettività chiede al Giudice Amministrativo di accertare che i bisogni pubblici siano soddisfatti nella piena legalità.

Il Giudice Amministrativo diventa così tutore e garante della Legalità e della Giustizia nell’Amministrazione (come recita la Costituzione). Esso non  può deludere la Collettività, e, quindi, non può mai costituire condotta riprovevole a carico di un Giudice, l’applicazione di una Legge priva delle necessarie indicazioni precettive, che obblighi l’interprete, nel buio più profondo, a ricercarne faticosamente la ratio ispiratrice tra le tante possibili e contrastanti.

Perché allora tanta conflittualità? E’ vero: i Giudici sono soggetti alla Legge. E’ ancora vero che il Giudice deve rispettare la Legge, perché è volontà del Parlamento, e, quindi, del Popolo Italiano. Ma anche la Costituzione – ce lo ha diffusamente ricordato il Procuratore della Corte dei Conti Bogetti – è Legge della Repubblica. E’ la prima Legge. Quando un Giudice dubita della costituzionalità di una norma, deve sospendere il giudizio e promuovere un giudizio davanti al Giudice delle Leggi. Nessuno può lamentare che un Giudice apra giudizi di questo tipo.

Cosa fa la Corte Costituzionale? Quella mirabile attività interpretativa per armonizzare l’ordinamento e garantire l’equilibrio ed il corretto esercizio dei poteri costituzionali. Qui si chiude il cerchio per tutti: Legislatore, Governo, Giudici! Dovrebbe chiudersi!

Il Sistema dovrebbe portare equilibrio ed armonia tra i Poteri, non conflittualità. Da noi, si verifica il contrario! Il Potere Legislativo, nella nostra Repubblica, come negli altri ventisei Stati dell’UE, è subordinato all’osservanza di principi e regole di derivazione comunitaria, tanto che i Giudici Nazionali hanno il potere – dovere di sindacare la compatibilità della normativa nazionale, con quella comunitaria, attraverso il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia di Lussemburgo, ovvero attraverso la immediata disapplicazione della legge nazionale, che appaia in contrasto con il diritto comunitario (primario o derivato).

Ne consegue che ciò che è davvero riprovevole per un Giudice è perdere la virtù della mitezza del decidere, e voler comunque affermare le idee proprie per porsi al di sopra del Legislatore.

Così riqualificate le storture interpretative, si può proseguire, nell’analisi, osservando che lo Stato Federal – Regionale (delineato dal novellato Titolo V della Costituzione) sta prendendo corpo, stante anche la recente Legge Delega sul Federalismo Fiscale. L’innovazione interessa meno la Giustizia Ordinaria (che rimarrà governata da comuni leggi nazionali). La Giustizia Amministrativa ne è, invece, totalmente coinvolta, essendo essa Giudice dei Poteri Pubblici, che sono ora molteplici, autonomi, ripartiti sul territorio e diversi per finalità, obiettivi, procedure e mezzi.

Il TAR, Giudice Territoriale di primo grado, è già chiamato ad una resa di giustizia armonica con la specificità dei Governi Locali, che applicano, norme proprie, per soddisfare bisogni pubblici propri. Le ricadute, a breve, sul Consiglio di Stato, Giudice di Appello centralizzato a Roma, sono anch’esse prevedibili in termini di eventuale suo decentramento in grandi aree territoriali.

Con l’istituzione dei nuovi livelli di Governo Locale, al Cittadino leso (dall’esercizio di poteri pubblici) è rimasto un rimedio unico, il Ricorso al TAR. Non deve, quindi, sorprendere il robusto contenzioso davanti al Giudice Amministrativo ed al Giudice Contabile (in sede di giudizio di responsabilità, per danno erariale).

Si è fatto cenno alla incomparabile complessità degli attuali procedimenti amministrativi, resi tali da sofisticate normative aventi ad oggetto progetti di tale elevata consistenza economica ed incisivo impatto ambientale, da influire sull’economia nazionale o di vasti territori. La complessità riguarda: la legge, le relative normative regolamentari, i procedimenti attuativi, lo scrutinio del Giudice Amministrativo. E’ facile, allora, comprendere come il Giudice Amministrativo deve saper indagare, oggi, “con nuove lenti”, le complesse attività tecniche compiute dalle Amministrazioni. Ho usato, Signor Presidente del Consiglio di Stato, una Sua espressione che ben rivela quanto deve cambiare l’approccio del Giudice Amministrativo al fascicolo di causa.

La regolarità formale non è più sufficiente a garantire la Buona Amministrazione. E’ ormai obbligo ineludibile del Giudice Amministrativo esplorare ogni aspetto del rapporto controverso, sul quale è insorto un contenzioso davanti al Giudice Amministrativo.

Tutti gli atti amministrativi, nessuno escluso (articoli 24 e 113 Cost.) devono perseguire sempre il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione, nonché assicurare “Legalità e Giustizia”.

La tutela (giurisdizionale) presso il Giudice Amministrativo deve garantire non solo la correttezza formale, ma soprattutto la bontà sostanziale, che si concreta nel miglior perseguimento del fine pubblico, che è di interesse per tutti.

L’immanenza dell’interesse pubblico è onnipresente nel processo amministrativo. Il connotato principale e costante che contraddistingue la Giustizia Amministrativa (da quella Ordinaria) è quello di contemperare le esigenze dei cittadini con quelle della Pubblica Amministrazione, garantendo i diritti dei cittadini, senza ostacolare il buon  perseguimento dell’interesse pubblico.

Il Giudice Amministrativo è Giudice del Potere (e dell’inadempimento del Potere); il Potere è perseguimento dell’Interesse Pubblico. E’ questa l’essenza e la specificità della Giurisdizione Amministrativa.

L’eccesso di potere rimarrà – per il Giudice Amministrativo – costante parametro di vaglio della legalità, ma la complessità dei nuovi procedimenti ci impone di snidare tale vizio della funzione, in profondo, utilizzando tutti i mezzi istruttori e cognitori che la legge ci appresta (C.T.U., verificazioni, ispezione dei luoghi, audizione diretta delle parti, assistite dai loro legali e consulenti, verifiche complesse di sofisticate attività tecniche ed economiche svolte nei procedimenti amministrativi).

Tutto questo nuovo impegno, che ora spetta al Giudice Amministrativo, si può riassumere, sinteticamente, con una espressione, da me coniata, della quale vado fiero: “La Giustizia Amministrativa deve svolgersi, nelle nostre Aule, sempre più a misura e sempre meno a fiuto”.

Sono parole da me straripetute, qui in Piemonte ed altrove.

Auspico che tutti i Magistrati Amministrativi, soprattutto di primo grado, anche i più “pigri” e “conservatori”, facciano ordinario uso dei nuovi mezzi cognitori e probatori, a disposizione.

Tutti i Magistrati che hanno praticato questo tipo di scrutinio possono testimoniare che quando si giudica “a misura” e non “a fiuto”, esplorando il fatto (che poi vuol dire il rapporto) con quelle lenti di ingrandimento, che Ella, Signor Presidente, sollecita ad inforcare, il Giudice Amministrativo può ingenerare paure e sospetti alle cosiddette Autorità emananti, che ben gradirebbero un più superficiale controllo.

Un giudizio “a misura”, dopo un’adeguata istruttoria, svela ben altri profili. Ce lo insegnano le penetranti indagini del processo penale e le penetranti istruttorie di quello civile!

Questo è il Servizio Giustizia che auspicai in occasione del mio insediamento, qui a Torino, anticipando che avremmo reso giustizia non più guardando solo le carte, ma guardando negli “occhi” le Autorità, i cittadini, i rispettivi tecnici e legali di parte per essere reciprocamente guardati “negli occhi”, nel momento stesso dell’esercizio della funzione giudicante.

Un sindacato penetrante fa emergere, “in toto”, il fatto controverso, svela il rapporto nel suo reale perimetro, radica nelle Autorità (che esercitano pubblici poteri) un approccio nuovo al procedimento, che essi, per primi, debbono curare con responsabilità e competenza.

Nel processo e con il processo, il Giudice Amministrativo deve far emergere il rispetto della trasparenza e razionalità delle funzioni pubbliche esercitate.

Mi piace precisare che le istruttorie penetranti del Giudice Amministrativo non sono mai investigazioni dirette sull’operato delle Pubbliche Amministrazioni, mirate a snidare illeciti e responsabilità, o peggio a sovrapporre alla soluzione prescelta quella ideata dal Giudice.

Il Giudice Amministrativo, per cultura, tradizione, storia e per obbligo di legge costituzionale, rifiuta istintivamente l’interferenza nell’attività amministrativa ed è spaventato dal rischio di poter invadere la riserva discrezionale dell’Amministrazione.

L’effettività della tutela  -  di derivazione comunitaria – implica un controllo giurisdizionale sul rapporto complessivo che si instaura, in ogni procedimento, tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Implica, altresì, che lo scrutinio del Giudice faccia molta strada sul piano della ragionevolezza e proporzionalità, senza mai arrivare a sostituire le scelte, anche tecniche, della Pubblica Amministrazione.

Il Giudice Amministrativo non è titolare di nessun potere amministrativo, eccetto i pochissimi casi, fissati dalla legge, di giurisdizione di merito. Non può, quindi, esercitare nessun potere: deve soltanto sindacarne l’esercizio, esplorando il fatto con tutti i mezzi istruttori ammessi.

Lo stesso sindacato sulla discrezionalità tecnica – ormai acquisito -, implica il controllo sulla sostanza dell’esercizio di un potere tecnico, da compiersi con la verifica della corretta applicazione di principi (non strettamente giuridici, ma) appartenenti ad altre scienze o tecniche. Per risalente riconoscimento della dottrina e della giurisprudenza, anche questo tipo di sindacato appartiene alla Giustizia Amministrativa.

In concreto, concetti e parole a parte, che potrebbero essere vuoti o non veritieri, cosa ha fatto, di nuovo, il TAR Piemonte?

1) non abbiamo quasi mai disposto (parlo della Prima Sezione) una mera istruttoria documentale, con semplice richiesta di atti o chiarimenti. La richiesta istruttoria, in centinaia di processi, quando è stata ritenuta indispensabile, e lo è quasi sempre, quando si va “a misura”, è stata disposta dal Collegio, a carico delle Amministrazioni intimate, congiuntamente all’ordine, ad esse impartito, di effettuare una previa audizione della parte ricorrente, assistita dai propri legali e/o tecnici di fiducia, ai quali è stata data la possibilità di “guardare negli occhi” le Autorità emananti, ed addurre le proprie ragioni, già esposte nel ricorso. Cosa è successo poi? In tanti casi (e ciò conferma la piena correttezza interistituzionale presente in questo territorio) vi è stato immediato ritiro o modifica del provvedimento impugnato;

2) abbiamo disposto parecchie verificazioni tecniche o consulenze tecniche, che dir si voglia, affidate a vari professionisti (ingegneri, architetti, geometri, geologi, commercialisti, consulenti del lavoro, medici, economisti) mai scelti direttamente, ma fatti designare dai rispettivi Ordini. Tanti professionisti sono così saliti, per la prima volta, lungo le antiche scale della nostra Sede, in Corso Stati Uniti, mai frequentate da professionisti estranei al Mondo Forense.

L’innovazione non è di poco conto, perché invigorisce il colloquio processuale, arricchendolo di contenuti ed aspetti che mai sarebbero stati colti con una giustizia “a fiuto”, o semplicemente “documentale”;

3) abbiamo disposto l’audizione diretta delle Parti, in Camera di Consiglio, assistite dai  propri tecnici e difensori di fiducia, per decine di contenziosi riguardanti appalti di lavori e servizi, l’urbanistica e l’edilizia, impianti di smaltimento e per la produzione di energie, fin dalle prime fasi del processo,onde  percepire, de visu et de audito, dai diretti interessati, la conformità o meno degli atti ai reali contenuti. I tempi non si sono per nulla allungati. Sovente, ad indagini esperite, con piena gratificazione dei Magistrati e degli Avvocati, il processo si è rivelato addirittura diverso rispetto a quello proposto con l’originario Ricorso. Ciò ha reso necessaria la proposizione di “motivi aggiunti”, che mai si sarebbe verificata con la valutazione “a fiuto” delle censure dedotte.

Tutto ci conferma che, per fortuna, siamo definitivamente usciti dall’epoca istruttoria basata sulla sola richiesta di chiarimenti o documenti all’Amministrazione interessata. Con una battuta, mi si consenta, si può dire che, per anni, si è chiesto all’oste se il vino era buono! Se l’oste era leale, poteva anche bastare” Absit iniuria verbis!

4) Abbiamo anche disposto ed effettuato Verificazioni dei luoghi. L’incombente istruttorio si è rivelato utile strumento probatorio, capace di far comprendere a colpo d’occhio, la oscurità di un Ricorso, soprattutto nella descrizione del fatto, e di poterlo decidere con più certezza.

La Giustizia “a misura” diventa così, di sicuro, un Servizio Pubblico per i Cittadini (che hanno diritto, ex art. 97 Cost., alla concreta attuazione del basilare principio del buon andamento e della imparzialità dell’Amministrazione) e per le stesse Pubbliche Amministrazioni (che agiscono in buona fede, ma sovente si perdono nella giungla impraticabile delle norme e dei  procedimenti). Anche le Pubbliche Amministrazioni vanno tutelate e difese da aggressivi e pretestuosi contenziosi privi di utili fondamenti.

Chiudo questo paragrafetto zoomando ancora su quella che viene chiamata la nuova frontiera della Giustizia Amministrativa, ossia la Giustizia sostanziale. Molti Magistrati, per generazione o cultura, fanno fatica ad abbandonare la connotazione formale della Giustizia Amministrativa  ed acquisire quella sostanziale. I Presidenti, in questo senso, possono fare molto.

Giudici, Pubbliche Amministrazioni ed Avvocati dovrebbero riservare maggiore attenzione alle ultime leggi processuali e sostanziali (n. 205/2000 e nn. 15 e 80 del 2005), con le quali il Legislatore sembra spingere verso una concezione sostanzialistica dell’Azione Amministrativa, per superare gli inutili formalismi onnipresenti nella giungla italiana delle norme. Una lamentela in questo senso proviene dall’intero Popolo Italiano. Gli operatori della materia debbono avvertire il problema con piena determinazione, considerarlo emergenza nazionale ed avviarlo a soluzione, per quanto possibile, in attesa di definitive soluzioni normative da parte del Legislatore.

Oggi, l’inosservanza di norme, regolanti forme e procedure, ai sensi della Legge n. 15/05, non dovrebbe più necessariamente ed automaticamente invalidare l’atto amministrativo, né determinarne la caducazione. Il vizio permane, ma degrada a mera irregolarità, irrilevante, quando sia possibile accertare, nel processo e con il processo, che lo scopo sostanziale fissato dalla legge è stato comunque raggiunto dal provvedimento amministrativo.

La valenza di tale novella, a cinque anni dalla sua emanazione, è ancora più sentita, persistendo una grave crisi economica, che spaventa gli Stati, le Istituzioni, i Cittadini, per la sua dimensione universale e per le ricadute tragiche a carico di numerose classi sociali, che vedono compromesse le stesse condizioni minime di esistenza.

Non dovrebbe, quindi, meravigliare, il ritenere che, nell’attuale congiuntura, che ha mutato la realtà sociale di intere comunità, l’Interprete dell’art. 21 octies L. n.15/05 possa trovare stimoli più determinati, rispetto a quelli, timidi, finora emersi, per dare una “spallata” e far uscire dalle nostre Aule di giustizia un formalismo esasperante e farvi entrare Valori sostanziali, da porre al centro delle nostre indagini giudiziarie. Noi Giudici Amministrativi, a legislazione vigente, già abbiamo la possibilità di esercitare, nel Processo e con il Processo, un sindacato intenso sull’azione amministrativa della Pubblica Amministrazione: solo così saremo Garanti della “Buona Amministrazione” e della Legalità e Giustizia.

Si auspica che l’imminente approvazione del Codice di Procedura (di cui non si può fare più a meno, essendosi esaurita l’epoca della pur benemerita giurisprudenza pretoria) rappresenti un propizio contesto per rafforzare gli enunciati, già sanciti dalla Legge n. 15/05, che potremmo definire come “Legge” abolitrice dei vizi di forma e di procedura e creatrice dei vizi di sostanza. Avere un Codice è questione di etica. La giurisprudenza pretoria ha certamente contribuito a conformare il Sistema di Giustizia Amministrativa, ma tante vittime innocenti sono rimaste sul campo. Vittime di un fuoco amico!

Deve essere, dunque, il Legislatore a far sì che quello del Giudice amministrativo diventi, quindi, un vero e proprio controllo giurisdizionale sulla adeguatezza sostanziale sulla logicità, congruità, ragionevolezza e proporzionalità dell’agire pubblico, senza mai invadere il merito dell’azione amministrativa. Il merito è di esclusiva, assoluta riserva dell’Amministrazione; solo scalfirlo, significherebbe violare il principio stesso della tripartizione dei poteri, che costituisce cardine insostituibile dello Stato di diritto.

Un Legislatore più attento, dovrebbe incoraggiare il Giudice Amministrativo, che pur potrebbe autoincoraggiarsi, ad applicare le norme già esistenti, e dare una “spallata” al formalismo operativo (tanto odiato, quanto protetto, da noi Giudici) che caratterizza la nostra Pubblica Amministrazione

Non mi sembra per nulla incompatibile, con i principi basilari dell’Ordinamento Amministrativo e della Costituzione, perdonare in giudizio gli Apparati della Pubblica Amministrazione, che non osservino norme di forma e procedura, dopo averne accertato, nel giudizio stesso, l’irrilevanza quanto all’esito finale del procedimento. Né mi sembra incompatibile che lo stesso perdono spetti al povero cittadino, utente della Pubblica Amministrazione, che vive e muore nella giungla delle norme, stordito dalle difficoltà di conoscerne l’esistenza e di applicarle secondo un (tal) indirizzo giurisprudenziale, oggi prevalente, domani minoritario!

Mi sembra, questo, un obiettivo da curarsi e perseguirsi senza tentennamenti!

        

 

4. LE CRITICITA’, RISOLTE E NON, DEL SISTEMA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.

 

La presenza di due Giudici nei confronti della Pubblica Amministrazione – dotati di uguali poteri cognitori e probatori (come nel nostro sistema di Giustizia) produce qualche criticità. Va detto! Soprattutto nella individuazione del Giudice competente, cui deve rivolgersi il cittadino che vuole accedere alla tutela giurisdizionale. Altre criticità derivano dalle minori competenze dei Tribunali Territoriali di I grado rispetto al Tribunale Territoriale del Lazio.

Di queste criticità, si è dato atto nella Relazione dell’anno passato. Alcune sono state risolte; altre sembrano permanere. Tutti nutriamo grandi attese da parte dell’emanando Codice.

Sinteticamente:

a) Va considerata ben risolta dal Codice la soluzione data alla nota questione della traslatio iudicii, ossia la possibilità di prosecuzione del giudizio, presso il Giudice competente, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta avanti al Giudice privo di giurisdizione in materia. Va ascritto a merito della Suprema Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale (S.S.U.U. n. 409/07 e Corte Cost. n. 77/07) l’aver consentito, in caso di errore (quale avvocato non vi è caduto e non certo per sua colpa) la prosecuzione del Giudizio presso il Giudice competente.

b) Deve considerarsi, ugualmente, risolutiva la soluzione data al problema afferente la tematica della c.d. “pregiudizialità amministrativa”, ossia la necessità o meno della previa impugnazione e del previo annullamento dell’atto della Pubblica Amministrazione, causativo di danni materiali a carico del destinatario, ai fini dell’esperibilità dell’azione risarcitoria nei confronti della Amministrazione.

I contrapposti indirizzi delle Supreme Corti (Corte di Cassazione e Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), durati per anni, si sono armonizzati nella soluzione contenuta nella bozza di Codice che sancisce la proponibilità diretta della domanda risarcitoria per danni causati da un provvedimento illegittimo, senza il previo annullamento dell’atto lesivo, da esperirsi nel termine di 180 giorni dal verificarsi del danno.

c) Permangono tutte le criticità connesse ai Riti Speciali.

La pluralità di tali Riti, ispirata soprattutto alla riduzione dei termini processuali nella (errata) speranza di arrivare prima alla definizione del giudizio, e di non creare arretrato, pone seri problemi di coordinamento ai Giudici, ritarda i processi ordinari e non risolve il problema dell’arretrato. L’auspicio unanime è che il Codice prenda in seria considerazione questo profilo. Non accadrà, stando alla bozza conosciuta, ed allora ci terremo i Riti speciali, le relative corsie preferenziali, a scapito di quelle ordinarie, e continueremo, nelle Relazioni annuali, a denunciare il problema! La denuncia “mite” è l’unico rimedio consentito al Giudice!

d) Nelle Sedi Territoriali di I grado è considerato, comunemente, motivo di instabilità del Sistema di Giustizia Amministrativa l’intervento del Legislatore (da ultimo con la Legge n. 21 del 27 gennaio 2009, relativa all’emergenza rifiuti in Campania e la Legge n. 99 del 23 luglio 1999 in materia di energia) volto a concentrare tutto il contenzioso relativo ad importanti settori di intervento, quali la Protezione Civile, l’Energia e tante altre materie, al TAR del Lazio. La misura è di sicura rottura rispetto ad uno Stato Federal - Regionale che cresce e che impone, “ex se”, semmai, di decentrare in altre aree territoriali, anche la Giustizia di Appello, e non accentrare a Roma quella di I° grado. Le logiche ispiratrici delle citate novelle sono evidentemente diverse. Allo stato, esse generano instabilità perché impongono a Noi Giudici di I° grado di far finta di niente o fermare i processi e continuare ad interpellare la Corte Costituzionale, come è già accaduto.

La Legge n. 69 del 18 giugno 2009 che ha delegato l’emanazione del Codice del Processo Amministrativo ha usato i seguenti verbi per definirne l’ambito: adeguare, coordinare, snellire, concentrare, estendere, rivedere, razionalizzare, unificare, riordinare, velocizzare.

Le competenze funzionali del TAR del Lazio sembrano essere rimaste intatte, evidentemente non si è riusciti a ricondurle a nessuno dei predetti verbi.

E’ lecito domandarsi, da persone comuni, come un contenzioso così imponente e complesso, concentrato nella sola Sede giudiziaria di Roma, e quindi distante dai luoghi ove si attuano i relativi atti amministrativi, ed ove si realizzano, materialmente, le relative opere e progetti, possa essere agevolmente gestito nella nuova concezione del giudizio “a misura”, che implica l’attivazione di mezzi istruttori da svolgere in loco, su tutto il territorio nazionale.

Qualche complicazione in più potrebbe esserci. Si può sempre confidare nei successivi Decreti correttivi del Codice!

e) Deve ritenersi definitivamente risolta la nota questione relativa alla sorte del Contratto di appalto, nei casi di annullamento dell’aggiudicazione. 

Si è discusso a lungo se gli effetti sul contratto stipulato fossero tali da caducarlo automaticamente, renderlo inefficace, nullo o annullabile e se tale accertamento spettasse al G.O o al G.A.

La soluzione definitiva è venuta con il recentissimo mutamento di indirizzo della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 2906 del 10 febbraio 2010) che, sulla scorta della Direttiva CE n. 66/07 (c.d. Direttiva Ricorsi) ha riconosciuto appartenere alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo definire la sorte del contratto di appalto, dopo l’annullamento della procedura di gara.

L’emanando Codice e l’emananda Legge di recepimento della anzidetta Direttiva Comunitaria ben disciplinano, in questo senso, la materia.

 

5. LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELLA SUA DIMENSIONE QUALI - QUANTITATIVA: DATI NAZIONALI E PIEMONTESI.

La parte finale della Relazione illustra la dimensione quantitativa della Giustizia Amministrativa,in campo nazionale ed in terra piemontese. I dati presi a riferimento sono del 2009.

Conviene ricordare che il Processo rappresenta il momento patologico dell’attività amministrativa: esso rivela, di norma, i mali che affliggono la Legislazione e l’Amministrazione, causati da normative inadeguate e da applicazioni non perfette.

Nel 2009, il contenzioso nazionale presso i TAR è stato di 55.019 Ricorsi, a fronte di 125.086 sentenze emesse. Vi è stata una leggera flessione rispetto al 2008, di circa 1500 Ricorsi; essa conferma che il contenzioso scende annualmente, ma muta la qualità, portandosi allo scrutinio del Giudice Amministrativo fattispecie ben più complesse e rilevanti.

La riduzione quantitativa non comporta, per nulla, alleggerimenti al Sistema di Giustizia Amministrativa.

Va, infatti, osservato, al riguardo, come il contenzioso di oggi non sia per nulla comparabile con quello dei decenni passati, in termini di complessità dei nuovi procedimenti, resi tali da sofisticate normative concernenti la realizzazione di progetti di alta rilevanza economica ed incisivo impatto ambientale, che interessano direttamente le politiche sociali ed economiche del Governo centrale e dei Governi territoriali. Si pensi ad un termovalorizzatore o altro impianto di smaltimento, ad una metropolitana, a complessi commerciali, ad autostrade, linee ferroviarie di alta velocità, aeroporti, porti, parchi naturali, progetti di bonifica di fiumi, laghi e siti inquinati; recupero di aree industriali dismesse, piani integrati di sviluppo, project financing di grandi opere pubbliche o di interesse pubblico, società miste per la gestione dei più importanti servizi pubblici locali ed altro.

La complessità dei procedimenti, spesso articolati in subprocedimenti, parte dalle fonti normative primarie e secondarie, scende sui procedimenti attuativi e, finisce, necessariamente, sul G.A., il quale – oggi – è chiamato a rendere giustizia, in termini sostanziali, per garantire che essa sia piena, completa, effettiva e satisfattiva. Il risarcimento, proponibile in ogni azione davanti al G.A, aggrava i procedimenti, ma rende effettiva, per il cittadino, la tutela giudiziaria.

Al TAR del Piemonte, i dati dell’ultimo periodo, dal 1997 al 2009 mostrano la seguente sequenza:

2775 – 2337- 2360- 3483- 2145 -1708- 1969 -1856 – 1653 – 1546 – 1673 – 1659 – 1395;

La sensibile riduzione del contenzioso del 2009, pari a 264 Ricorsi, ossia circa il 17%, sembra imputabile alla persistente, grave crisi economica ed agli alti costi del contenzioso. Potrebbe anche significare crescente sfiducia nel Giudice. Non ho elementi per interpretare il dato.

I ricorsi in appello introitati dal Consiglio di Stato, nel 2009, sono stati pari a 10.618, (meno del 10%) delle Sentenze rese (125.036).

Il contenzioso davanti al Giudice Amministrativo, in questa Regione, è davvero contenuto, rispetto alle Regioni del centro-sud, se rapportato alla popolazione. Il Piemonte si conferma la Regione a minore tasso di litigiosità contro la Pubblica Amministrazione! Questo dato è sicuramente interpretabile in termini di legalità e giustizia, che risulta certamente migliore rispetto ad altre realtà territoriali. Il Piemonte resta, quindi, “un’isola felice”, in fatto di legalità e giustizia, rispetto al resto del Paese!

Resta l’amara constatazione che la Repubblica non è per nulla unitaria, in termini di legalità e giustizia. Ma questa è storia conosciuta!

Vorremmo auspicare un’ulteriore contrazione del contenzioso in generale; se questo accadrà, significherà che le Leggi e la relativa applicazione, da parte dei multiformi Soggetti che ora compongono la Pubblica Amministrazione, saranno migliorate di qualità, nella cura dell’interesse pubblico. La Legalità e la Giustizia passano per questo parametro.

Il nuovo ordinamento costituzionale, di tipo Federal/Regionale, prenderà corpo nei prossimi anni e così il nuovo Sistema amministrativo, articolato su governi locali, influenzerà il contenzioso amministrativo.

Nel 2009, presso il TAR del Piemonte, sono state pubblicate in totale n. 3942 Sentenze, n. 996 Ordinanze cautelari e n. 112 Decreti Monocratici cautelari.

Vi è stata un’elevatissima richiesta di misure cautelari urgenti.

L’organico dei Magistrati, presso il TAR Piemonte, pari a 10, è ora ricoperto. L’essere Sede di confine, conserva il rischio, come si è, purtroppo, verificato negli ultimi anni, che l’organico resti scoperto di qualche unità.

I rimedi approntati dal Legislatore (riti accelerati e vari rimedi di natura processuale ed organizzativa) sono utili, ma non adeguati, dal punto di vista strutturale, rispetto alla domanda di giustizia ed alla sua attuale, maggiore complessità. Quattrocento Giudici amministrativi circa, peraltro, non tutti impegnati nell’attività giudiziaria, non ce la fanno!

L’arretrato rimane il punto debole dell’attuale sistema di Giustizia amministrativa.

L’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario è il momento delle “lamentazioni” e “suppliche”, che tutti i Presidenti dei TAR non si lasciano scappare per presentare al Parlamento ed all’esecutivo nutriti “cahiers de dolèance”.

Ormai, sul tema, prevalgono i toni drammatici, evidenziando una emergenza che va risolta sollecitamente, pena l’irrecuperabile compromissione dell’immagine stessa del Parlamento, dell’Esecutivo e della stessa Giustizia Amministrativa!

Ognuno faccia la sua parte. Ma subito!

Le cifre del drammatico scenario: in campo nazionale, pendono circa 630.000 Ricorsi, nelle varie Sedi, in attesa di giudizio. La pendenza dei ricorsi presso il Consiglio di Stato sembra pari a 28.000. A Torino ci ritroviamo circa 15496 Ricorsi giacenti!

Per molti di questi, è certamente cessato l’interesse alla decisione, ma ciò non deve far sottovalutare la drammaticità della situazione, che necessita di interventi straordinari, improcrastinabili. I necessari rimedi organizzatori (da anni indicati ai Superiori Poteri) passano per soluzioni legislative e per un coinvolgimento massiccio delle strutture burocratiche e giustiziali in atto, attraverso un Piano straordinario di interventi, il cui successo dipenderà principalmente dall’acquisizione, da parte dei Magistrati e Funzionari, del convincimento che si sta compiendo -pena il discredito generale – una prioritaria missione di legalità e giustizia!

Il problema dell’arretrato, che è divenuto emergenza nazionale, sembra ora incanalato sulla buona strada, richiedendosi agli stessi Magistrati un coinvolgimento diretto, suppletivo, da svolgersi nell’ambito di Sezioni e/o Collegi speciali, con congrua incentivazione, ma senza ripercussioni negative sull’attuale livello di produttività, che è già di per sé elevato.

I 1395 Ricorsi introitati nel 2009 riguardano le seguenti materie: 1. Edilizia ed Urbanistica n. 392; Stranieri n. 212; Appalti Lavori, Servizi e Forniture 171; Regione ed Enti Locali n. 70; Autorizzazioni e concessioni n. 69; Sicurezza pubblica n. 69; Pubblico Impiego n. 68; Commercio ed Artigianato n. 39; Materie Elettorali n. 34; Inquinamento n. 29; Servizio Sanitario Nazionale n. 22; Ambiente n. 20; Istruzione n. 17; Professioni e Mestieri n. 16; Espropriazione per Pubblica Utilità n. 14; Enti Pubblici n. 12; Agricoltura n. 10; ed altre.

La materia dell’Edilizia e dell’Urbanistica occupa, in campo nazionale, il primo posto, con una percentuale del 22%. A Torino, i Ricorsi in Edilizia ed Urbanistica sono stati n. 392, che rappresentano una percentuale al di sopra della media nazionale.

In campo nazionale, è ancora elevato il numero dei ricorsi per l’esecuzione del giudicato o di sentenze di primo grado (esecutive) non sospese dal Consiglio di Stato; è questo un chiaro sintomo dell’inottemperanza delle Pubbliche Amministrazioni, di fronte alle sentenze del Giudice.

A Torino, nel 2009, sono stati introitati appena 9 giudizi di ottemperanza. Il dato conferma la diversità della Regione Piemonte rispetto a tante altre Regioni, a riprova della superiore correttezza operativa delle Istituzioni locali, che rispettano spontaneamente le sentenze rese dal TAR.  Altro dato significativo, che conferma un “Buon Agire” delle Pubbliche Amministrazioni Piemontesi, si rinviene nella prassi, frequentemente usata dalle Pubbliche Amministrazioni, di fare uso, spontaneamente, già in corso di giudizio, del potere di autotutela per revocare, annullare, sostituire o integrare l’atto impugnato, facendo così venir meno il contenzioso pendente, fin dai primi momenti di insorgenza. Un uso così attento dell’autotutela significa leale ammissione di aver errato nell’emanazione di un atto.

Non capita di riscontrare tale esemplare condotta in altre Regioni!

Da anni, le Sentenze di primo grado appellate sono inferiori al 10%.  Di queste, circa il 40% è riformato in Appello. Ne consegue che le sentenze di primo grado diventano definitive nella percentuale del 96%.  La Giustizia Amministrativa la si fa prevalentemente in primo grado.

E’ ovvio che i casi più importanti, di maggior valore ed impatto sociale, arrivano in Consigli di Stato che esplica- egregiamente - va riconosciuto – un importante ruolo di nomofilachia, nell’ambito della Giustizia Amministrativa.

Con questo ho terminato. Nell’esposizione svolta è insito l’impegno mio personale, dei Colleghi Magistrati e dei Signori Avvocati, di assicurare, in terra piemontese la credibilità del Processo amministrativo in termini di ragionevole durata, imparzialità, equilibrio, pienezza, effettività e satisfattività, tutti valori da riferire ala Superiore Ordinamento Giuridico Europeo ed alla nostra Costituzione, il cui art. 24 impone una uniforme tutela giurisdizionale, qualunque sia il Giudice chiamato a renderla.

Con l’augurio di ritrovarci di qui ad un anno (che Dio lo voglia): “In nome del Popolo Italiano dichiaro aperto, per il Tar del Piemonte, l’Anno giudiziario 2010”.