Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

 

 

apertura anno giudiziario 2009

 

 

 

relazione del presidente Balba

sullo stato della giustizia amministrativa nella regione

 

 

 

 

Palazzo del Governo

Sala del Consiglio Provinciale

Genova, 7 Marzo 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Indirizzo di saluto

 

Ho il piacere e l’onore di dare inizio alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2009 della giustizia amministrativa in Liguria -- (verosimilmente chiudendo, come è normale che sia, essendo già a marzo, la stagione delle inaugurazioni nella regione); e apro la cerimonia salutando con deferenza e ringraziando con viva cordialità anzitutto le autorità intervenute. Con la loro presenza in questa sala le autorità istituzionali, religiose, civili, militari esaltano la cerimonia e sottolineano visibilmente l’attenzione e l’interesse con cui si segue l’attività del tribunale amministrativo regionale.

Un saluto e un ringraziamento particolare devo alla Provincia di Genova, in persona del suo Presidente, del Presidente del Consiglio provinciale e della Segreteria generale, che, accogliendo prontamente e con grande disponibilità anche quest’anno una mia richiesta in tal senso, ci consente di utilizzare questa magnifica sala di riunione del consiglio provinciale.

Saluto poi e sentitamente ringrazio tutti gli ospiti, che hanno avuto la compiacenza di intervenire; i docenti del diritto, gli avvocati presenti: tutti, gli avvocati del libero foro; quelli dell’Avvocatura dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche che hanno contatti con il tribunale amministrativo, con espresso riferimento agli avvocati della regione e del comune capoluogo, che con più frequenza di altri praticano la nostra aula di udienza.

Gli avvocati, mi sembra finanche superfluo notarlo, non sono e non devono sentirsi solo ospiti a questa cerimonia, ma ne sono invece compartecipi, perché essi, e lo dico con convinzione, sono tutti impegnati, come i giudici, pur se con ruoli e su fronti diversi, e con attribuzioni e responsabilità specifiche, nel difficile compito di garantire che il servizio giustizia amministrativa funzioni in modo adeguato e coerente con le aspettative di chi ad esso si rivolge e dia esiti soddisfacenti.

Giudici e avvocati lavorano allo stesso prodotto, e ne assumono e ne condividono la responsabilità. E come e quanto sia importante la partecipazione e il contributo dell’avvocato al processo in un franco e leale confronto dialettico con il giudice, il giudice stesso inevitabilmente lo avverte nei casi in cui nel processo l’avvocato per un motivo o per l’altro non sia presente, o la sua presenza non sia utilmente collaborativa; allora per il giudice le cose si complicano e tutto si svela più complicato e difficile.

Saluto ancora, dandogli il benvenuto a Genova, e ringraziandolo sinceramente con amicizia e stima, il presidente Edoardo Pugliese, componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, che in questa occasione egli rappresenta con prestigio; da ultimo, ma è come se lo avessi fatto all’inizio, saluto affettuosamente tutti i colleghi del tribunale, i giovani colleghi presenti in primo luogo e quelli, non meno giovani anche loro, che per motivi diversi oggi non ci sono; e il personale di segreteria che lavora nel tribunale ; agli uni e all’altro si deve molto perché si deve loro in particolare il risultato conseguito nel 2008, risultato di tutto rispetto nel complesso, nonostante i limiti (di struttura, di organico, di risorse finanziarie) in cui malauguratamente anche i tribunali operano, come cercherò sinteticamente di rappresentare nel prosieguo.

Ai magistrati del tribunale e a tutti i dipendenti chi vi lavorano con alcuni dei quali mi legano rapporti di lunga conoscenza (avendo io svolto buona parte della mia attività di giudice amministrativo nel tribunale ligure) e di sincera amicizia, esprimo subito la mia riconoscenza e la mia gratitudine.

 

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E’ questa la mia seconda inaugurazione come presidente del tribunale amministrativo regionale.

I presenti che hanno preso parte alla cerimonia svolta il 1° marzo dell’anno scorso ricorderanno che nella relazione sullo stato della giustizia nella regione al presidente si erano alternati il consigliere Davide Ponte per la prima sezione (per gli ospiti che non hanno contatti frequenti con il tribunale, aggiungo che lo stesso a Genova si articola su due sezioni con ripartizione dei ricorsi tra le sezioni stesse in base al criterio della materia) e dal consigliere Enzo Di Sciascio per la seconda sezione di cui lo stesso è presidente.

Era una piccola innovazione nella prassi sino allora seguita che era sembrata opportuna perché consentiva alle due sezioni di richiamare le questioni più interessanti e di esporre gli indirizzi giurisprudenziali espressi durante l’anno.

Per motivi contingenti l’innovazione quest’anno non viene riproposta.

Mi auguro possa essere ripresa l’anno prossimo, previa intesa con i colleghi e con il presidente della sezione.

Alla mia relazione seguirà perciò l’intervento del pres. Pugliese in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; e gli interventi dell’avv. Luigi Cocchi per il Consiglio dell’Ordine degli avvocati e del prof. Claudio Mignone per l’Università degli Studi di Genova; dell’avv. Daniela Anselmi per l’Associazione avvocati amministrativi.

 

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2) Il Tar della Liguria e i suoi problemi

 

Nel 2008 la compagine del tribunale ligure tanto nella componente magistratuale quanto in quella del personale amministrativo è rimasta invariata.

Erano dieci i giudici in servizio a Genova nel 2007; sono stati dieci nel 2008, compresi nel numero il presidente del Tribunale e il presidente della sezione.

Dei magistrati in servizio, due di essi (il cons. Prosperi e il cons. Pupilella, entrambi addetti alla prima sezione) rivestono nello stesso tempo all’interno della magistratura amministrativa impegnativi incarichi istituzionali, essendo l’uno componente effettivo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, finora organo di autogoverno della magistratura stessa, e l’altro consigliere segretario.

Gli impegni istituzionali di due magistrati assegnati entrambi alla stessa sezione hanno creato un qualche disagio nella gestione di alcune udienze, come alcuni avvocati presenti purtroppo hanno potuto constatare loro malgrado. Me ne rammarico sinceramente insieme ai colleghi, anche se di volta in volta si è cercato di eliminare, e comunque di minimizzare gli inconvenienti nella trattazione dei ricorsi iscritti nei relativi ruoli.

Per fortuna la situazione di sofferenza di cui sopra sarà almeno in parte superata nell’immediato futuro in relazione al previsto rinnovo del Consiglio di Presidenza le cui elezioni sono fissate per il 15 marzo prossimo.

Non ha subito cambiamenti la compagine del personale amministrativo, che era nel 2007, è rimasto nel 2008 e continua a essere composto di 15 unità, numero sciaguratamente inadeguato alle esigenze dell’ufficio giudiziario.

Il rapporto personale di magistrature-personale di segreteria, che in molti paesi europei è di 1 a 5 (cinque impiegati cioè per ogni magistrato in servizio), nel nostro tribunale raggiunge appena l’1,5. Il che da solo dà sufficiente ragione, da un lato, delle difficoltà che si incontrano giorno dopo giorno anche in relazione alle inevitabili assenze per ferie o congedi di diversa natura; dall’altro però esalta il valore e il merito dei pochi dipendenti in servizio.

Ci sono ancora tutti, e in larga parte ancora irrisolti, i problemi logistici con cui il tribunale convive, con particolare riguardo alla difficile sistemazione e gestione dei fascicoli, di cui avevo detto l’anno scorso.

Si è invece implementata l’informatizzazione dell’ufficio giudiziario, costantemente migliorandosi.

Siamo ancora lontani dal processo telematico; e forse ci vorrà altro tempo per arrivarci.

Risultati non trascurabili sono stati però già raggiunti e molti tempi del processo o di alcune fasi di esso sono stati o azzerati o comunque consistentemente ridotti.

L’informatizzazione innegabilmente è stata di decisiva importanza nel traguardo della durata ragionevole del processo di cui al primo comma dell’art.111 della Costituzione.

 

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3) La giustizia amministrativa nelle modifiche normative e negli orientamenti giurisprudenziali del 2008.

 

Sono intervenute in corso d’anno significative modifiche normative in materia di processo amministrativo e si sono formati indirizzi giurisprudenziali cui almeno un cenno fa fatto.

 

a) Così, quanto alle prime (modifiche normative), ma in linea solo esemplificativa, ricordo anzitutto quella introdotta con l’art.54, primo comma, d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.133, che ha ridotto da dieci a cinque il termine (di perenzione) fissato dall’art.9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n.205.

Al dichiarato scopo di accelerare il processo il cit. art.54 impone al ricorrente di presentare -- previo avviso della segreteria dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso -- una nuova istanza di fissazione dell’udienza.

La nuova istanza deve essere firmata dalle parti ricorrenti e deve essere presentata entro sei mesi dalla data di notifica dell’avviso, pena la perenzione del ricorso (che va dichiarata con le modalità di cui all’ultimo comma dell’art.26 della legge n.1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, e cioè con decreto presidenziale estintivo).

In questo modo, e non si capisce francamente con quale coerenza con il titolo dell’articolo, più che accelerare il processo prevedendo forme, modi e mezzi idonei, e semplificarne lo svolgimento, si impone alle parti ricorrenti -- (che il più delle volte in ricorsi risalenti hanno presentato domanda di fissazione e anche una o più domande di urgenza o prelievo, senza tuttavia vedersi ancora fissata l’udienza di merito, perché l’ufficio giudiziario non è riuscito a farlo) -- di richiedere nuovamente ciò che hanno chiesto da tempo, pena la perenzione del ricorso, ove nel termine semestrale non sia adempiuto l’onere loro imposto.

Singolare modo questo di accelerazione del processo quando al contrario sarebbe stato necessario attrezzare adeguatamente gli uffici giudiziari consentendo loro di definire nell’arco del quinquennio le controversie pendenti nel pieno rispetto dei fondamentali principi costituzionali del giusto processo e della sua durata ragionevole.

 

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Lo stesso art.54, comma 2, del citato d.l. n.112/2008, forse nell’ingenuo e illusorio intento di contenere l’onda montante delle richieste di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo (di cui all’art.2, comma 1, della legge n.89/2001), onda alimentata dal pauroso arretrato che ristagna anche presso i tribunali amministrativi regionali, stabilisce la non proponibilità della domanda di equa riparazione se nel giudizio amministrativo in cui quella violazione si è verificata, non sia stata presentata domanda di prelievo.

Intento ingenuo e illusorio perché, da un lato, la norma richiamata non può che applicarsi a partire dalla data della sua entrata in vigore; dall’altro, perché il più delle volte i ricorsi non sono portati in decisione non tanto perché manca la domanda di prelievo quanto perché il giudice adito anche in presenza di più istanze di prelievo non ha i mezzi sufficienti per soddisfare le richieste di urgenza -- (anche in relazione al consistente numero di controversie qualificate urgenti per legge) -- nei tempi che rientrano nella durata ragionevole.

Gli effetti devastanti per la finanza pubblica della c.d. legge Pinto (ove dovesse trovare applicazione nei confronti di tutti i processi che segnano irresponsabilmente il passo e ingrossano l’arretrato) si possono seriamente prevenire attrezzando adeguatamente gli uffici giudiziari e fornendo loro mezzi idonei e sufficienti in primo luogo per eliminare le pendenze arretrate e poi per definire i processi in corso nei tempi della durata ragionevole.

 

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Altra modifica normativa che va ricordata è quella introdotta dall’art.20 del d.l. 29 novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni nella recente legge 28 gennaio 2009, n.2.

L’articolo citato -- (che reca “Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo”) -- introduce, al comma 8, un ulteriore rito abbreviato, che si aggiunge ai riti abbreviati esistenti; anzi va anche oltre un normale rito abbreviato per disegnare un rito super abbreviato, una specie di giudizio immediato.

Si dimezza il normale termine di 60 giorni per i ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le procedure esecutive dei progetti ivi previsti; il termine per il deposito del ricorso presso il tribunale amministrativo competente è ridotto a cinque giorni dalla scadenza del termine di notificazione; si stabilisce in dieci giorni dalla notificazione del ricorso principale il termine di costituzione delle altre parti e per la proposizione di ricorso incidentale; si riducono i termini per la notifica e il deposito di motivi aggiunti; si prevede la definizione del processo in udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente; si prevede la lettura del dispositivo in udienza; la redazione della sentenza in forma semplificata; si prescrive che le misure cautelari e l’annullamento dei provvedimenti impugnati non possono comportare, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato; e, in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente; risarcimento per equivalente che non può comunque eccedere la misura del decimo  dell’importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all’offerta economica presentata in gara (art.20, comma 8).

Il comma 8-bis poi stabilisce che per la stipulazione dei contratti per le procedure esecutive dei progetti ivi previsti non trova applicazione il termine di 30 giorni di cui all’art.11, comma 10, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163), in forza del quale “il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione  … salvo motivate ragioni di particolare urgenza  che non consentono all’amministrazione di attendere il decorso del predetto termine” (art.20, comma 8-bis).

 

Le modifiche sopra riferite, nella prevista invarianza delle strutture materiali, umane e finanziarie, se pur spiegabili in relazione alla difficile situazione economica che possono averle ispirate, sono di consistente impatto sulla tutela giudiziaria dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti e sollevano forti dubbi di compatibilità costituzionale e comunitaria.

Non sembrano in linea in particolare con la Direttiva 11/12/2007 n.2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, la cui trasposizione nell’ordinamento interno deve avvenire entro il 20 dicembre 2009: Direttiva che, allargando gli spazi di tutela, cautelare e di merito, delle posizione soggettive lese nel settore degli appalti pubblici, sembra guardare in direzione opposta a quella tracciata dalle norme richiamate.

 

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b) Quanto ai secondi (orientamenti giurisprudenziali), ricordo che in corso d’anno sembra essersi ricomposto il contrasto -- (in materia di giurisdizione sulla sorte del contratto in caso di annullamento dell’aggiudicazione o della procedura di evidenza pubblica di scelta del contraente, al cui esito il contratto stesso era stato stipulato) -- tra giudice amministrativo (che affermava essere la sorte del contratto inclusa nella giurisdizione esclusiva in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, in caso di annullamento dell’aggiudicazione o della procedura di scelta del contraente); e il giudice ordinario (che all’opposto riteneva essere il contratto comunque escluso dalla giurisdizione del giudice amministrativo).

Quest’ultimo difatti sembra ormai abbia preso atto (Cons. di Stato, Ad. Pl. 30 luglio 2008, n.9 e 21 novembre 2008, n.12) che la Cassazione a Sezione Unite, massimo organo regolatore della giurisdizione, ha consolidato l’orientamento che annovera nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie dirette a ottenere la dichiarazione di nullità o di inefficacia o di annullamento del contratto di appalto di lavori, servizi e forniture, a seguito di annullamento della procedura di evidenza pubblica di scelta del contraente (Sezioni Unite, 28 dicembre 2007, n.27169; 23 aprile 2008, n.10443, 18 luglio 2008, n.19805).

La ricomposizione del contrasto nel senso indicato dalla Cassazione (in ordine alla giurisdizione sulla sorte del contratto) non sembra per il momento destinata a essere rimessa in discussione, anche se a volte si rinviene qualche pronuncia di segno diverso di sezioni singole della stessa Cassazione o del giudice amministrativo, in primo grado e in appello.

Il Tribunale amministrativo ligure, che in un primo tempo aveva condiviso l’orientamento giurisprudenziale che riteneva inclusa la sorte del contratto nella propria giurisdizione esclusiva (in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture svolte da soggetti comunque tenuti all’applicazione della normativa comunitaria o nazionale o regionale), più recentemente ha aderito all’orientamento espresso da ultimo dalla Sezioni Unite della Cassazione e ora condiviso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

 

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Non si è invece ricomposto il contrasto che oppone Cassazione e Consiglio di Stato (nella loro espressione più alta, sezioni unite e adunanza plenaria) in ordine alla questione della c.d. pregiudiziale amministrativa, la prima statuendo che la domanda di risarcimento per i danni causati da atto amministrativo illegittimo non richiede necessariamente il previo annullamento dell’atto lesivo; il secondo sostenendo la necessaria pregiudizialità dell’annullamento dell’atto lesivo illegittimo alla domanda risarcitoria.

Il contrasto (ai massimi livelli delle due magistrature), che si era già manifestato nel 2006-2007 (Sezioni Unite, 13 giugno 2006, nn.13659 13660; Adunanza Plenaria, 22 ottobre 2007, n.12), si è ulteriormente accentuato nel 2008; e a fine anno la Cassazione (Sezioni Unite), giudicando su ricorsi avverso la decisione dell’Adunanza plenaria n.12/2007, ha dichiarato inammissibili i ricorsi stessi; nello stesso tempo però -- (consolidando la propria giurisprudenza in materia di pregiudiziale amministrativa e di autonomia della tutela risarcitoria contro l’esercizio illegittimo della funzione pubblica) -- ha insistito sul principio di diritto, enunciato nell’interesse della legge ai sensi dell’art.363 c.p.c., secondo cui “proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall’esercizio illegittimo della funzione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento”.

 

Ha osservato al riguardo il presidente Giorgio Giovannini (nella relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario 2009 presso il TAR del Lazio) che l’orientamento della Cassazione

 

ha il grande merito di assicurare la completa parificazione, dal punto di vista economico, delle situazioni di interesse legittimo a quelle di diritto soggettivo. In virtù di questo indirizzo interpretativo viene infatti escluso che la risarcibilità degli interessi legittimi sia legata a presupposti difformi e più onerosi rispetto a quelli propri dei diritti soggettivi. In definitiva anche su questo piano, l’interesse legittimo perde quella posizione di “minorità” rispetto al diritto soggettivo che la dottrina più risalente gli attribuiva.

“Tuttavia, a parte i profili teorici della questione, non può non apparire quanto meno singolare che un provvedimento amministrativo rimasto incontestato per mancata impugnazione e, pertanto definitivamente assistito da quella che una volta veniva designata come presunzione di legittimità, possa nel contempo assumere la qualificazione di atto illecito, produttivo di danno civile.

“Lascia inoltre perplessi, nell’orientamento della Cassazione, l’enorme sproporzione tra i tempi brevi dati all’interessato per impugnare il provvedimento, e cioè sessanta o centoventi giorni, e quelli dati invece per richiedere il risarcimento dei danni da esso asseritamente derivante e, cioè, cinque anni, i quali, avendo natura di prescrizione e non di decadenza, possono protrarsi indefinitamente in presenza di tempestivi atti interruttivi. “Tale aspetto sembra confliggere, infatti, con l’insegnamento tradizionale secondo cui i brevi termini di decadenza, imposti dall’ordinamento per procedere  alla contestazione giudiziaria dei provvedimenti amministrativi, si basano sull’esigenza che l’interesse pubblico da essi perseguito non resti esposto troppo a lungo ad uno stato di precarietà, sì da richiedersi il loro sollecito consolidamento rispetto a possibili contestazioni da parte dei singoli”.

 

Le osservazioni suesposte possono essere condivise.

Resta da dire a questo punto che è difficile ora prevedere quali sviluppi ulteriori la vicenda descritta potrà avere in futuro.

Si può ipotizzare che la soluzione indicata dalla Cassazione finirà con l’affermarsi specie se si considera che essa ha posto la questione della pregiudiziale amministrativa come questione di giurisdizione; e in materia di giurisdizione, come è noto, eventuali contrasti sono definitivamente chiusi dalla Cassazione.

In ogni caso ciò che può aversi ormai per certo e acquisito è che nella sentenza n.20254/2008 la Cassazione (nel ruolo di organo regolatore della giurisdizione) ha inequivocabilmente riconosciuto che la giurisdizione sul risarcimento dei danni da lesione di interessi legittimi per esercizio illegittimo della funzione pubblica è del giudice amministrativo.

Può ancora discutersi se l’azione risarcitoria (davanti al giudice amministrativo, appunto) deve essere preceduta o accompagnarsi (negli stessi termini di decadenza) all’azione di annullamento dell’atto illegittimo lesivo che, in quanto tale e ascrivibile a colpa dell’amministrazione che lo ha emesso; o se invece può essere proposta (comunque sempre davanti al giudice amministrativo) senza la previa, o contestuale, impugnazione dell’atto lesivo che i danni ha prodotto; e dunque non più e non necessariamente nei termini di decadenza ma in quelli più lunghi di prescrizione; e quali possono essere gli esiti (di rito o di merito) del giudizio amministrativo ove la domanda risarcitoria proceda disgiunta da quella di annullamento.

Ma non è più in discussione la giurisdizione del giudice amministrativo sul risarcimento danni da lesione di interessi legittimi per illegittimo esercizio del potere.

 

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4) L’attività giurisdizionale. Dati statistici.

 

a) I ricorsi depositati.

 

Nel 2008 sono stati depositati 1227 ricorsi (assegnati, sulla base di decreto presidenziale di riparto delle materie, 718 alla prima sezione e 509 alla seconda).

Il numero è appena più alto di quello dell’anno precedente (1203); ma il modesto aumento non è significativo e comunque non esprime inversione di tendenza verso l’alto; conferma piuttosto il trend alla diminuzione, costante a partire dai primi anni 2000 e comune a buona parte di tribunali amministrativi.

E’ sufficiente al riguardo evidenziare che nel periodo 2002-2008 i ricorsi sono diminuiti da 2692 del 2002 a 1227 del 2008. In sei anni si sono cioè più che dimezzati.

Le ragioni di questa riduzione, effettiva in parte ma in parte solo apparente, sono già state analizzate in altre occasioni; e non è il caso di insistervi.

Di esse però almeno una va ulteriormente sottolineata; e sta nella possibilità data al ricorrente (ex art.21 legge n.1034/1971 come modificato dall’art.1 legge n.205/2000) di impugnare con la tecnica dei c.d. (impropriamente) motivi aggiunti tutti i provvedimenti adottati in pendenza di ricorso tra le stesse parti, e connessi all’oggetto del ricorso stesso.

La tecnica di questi motivi aggiunti (ormai di largo impiego specie nei procedimenti complessi che si articolano in sub procedimenti collegati e generano una pluralità di atti fra loro coordinati e tutti diretti alla formazione di un atto finale) fa confluire e concentra nello stesso processo impugnative che prima dell’entrata in vigore della legge n.205 del 2000, erano proposte autonomamente, con la inevitabile conseguenza che il numero dei ricorsi numericamente aumentava anche se la stessa era e tale rimaneva nella sostanza la vicenda amministrativa controversa.

Nella esperienza del nostro tribunale vi sono controversie in cui dei motivi aggiunti ex art.1 legge n.205 del 2000 (in modo più o meno appropriato, ma tale aspetto non rileva in questo momento) la parte ricorrente si avvale non una, ma più volte, introducendo per tale via impugnative e motivi che estendono l’oggetto e la materia del contendere tracciati nel ricorso introduttivo e che prima davano corpo a ricorsi autonomi (salvo poi a rendere necessaria la loro riunione per la trattazione e la decisione).

Per questa parte pertanto, che non è trascurabile, la diminuzione è solo apparente.

In linea generale, al di là del dato statistico, nella sostanza si può dire che nell’ultimo quadriennio (2005-2008) il contenzioso si è mantenuto stabile, gli scostamenti in più o in meno da un anno all’altro essendo trascurabili.

Alla legge n.205/2000 -- (nella parte in cui legittima la deduzione di motivi aggiunti di impugnazione di atti adottati in pendenza di altro ricorso tra le stesse parti, e connessi al suo oggetto)  -- va ascritto il merito non tanto di avere ridotto il numero dei ricorsi quanto quello di avere canalizzato nello stesso processo l’intera vicenda amministrativa controversa, allogando il baricentro del processo e l’indagine affidata al giudice non più e non solo nell’atto o negli atti impugnati e nei loro vizi ma anche nel rapporto o nell’assetto di interessi da essi definito.

 

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b) La distribuzione dei ricorsi per materia

 

In ordine alla distribuzione dei ricorsi per materia non ci sono rilevanti differenze rispetto al 2007.

A parte alcune variazioni dipendenti da specifici accadimenti dell’anno (emblematico in questo senso è per esempio il numero dei ricorsi elettorali che da 14 del 2007 scende a 2 del 2008 chiaramente legato a tornate elettorali celebrate nel 2007 e non nel 2008; o in materia scolastica dove il numero di ricorsi dipende dalle procedure concorsuali che si svolgono e si concludono nell’anno; o ancora da flussi di immigrazione e di regolarizzazione per i cittadini extracomunitari).

Il 2008 ha ulteriormente confermato (ma è da tempo una costante nel nostro tribunale) che la materia più interessata dal contenzioso della regione concerne l’edilizia e l’urbanistica.

I ricorsi presentati in questa materia sono 515 (su 1227).Poco meno cioè della metà dei ricorsi depositati riguarda la materia urbanistica e edilizia e coinvolge problematiche che spaziano da questioni legate a dinieghi o assensi di condono per modesti o rilevanti abusi edilizi, a rilascio o rigetto di permessi di costruire; alla formazione e approvazione di piani urbanistici di natura diversa e diversa consistenza; a operazioni di trasformazione urbanistica di parti di ambiti urbani spesso di consistente impatto territoriale economico e sociale.

D’altra parte è comprensibile che sia così in una regione in cui il territorio e il suo habitat sono risorsa fondamentale.

 

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c) I ricorsi con istanza di misura cautelare

 

Dei 1227 ricorsi depositati, a 761 di essi, pari al 62 per cento del totale, accede istanza di misura cautelare.

 

La tutela cautelare, dicevo nella relazione dell’anno scorso, è fondamentale; anzi necessaria al processo, ma deve servire a conservare integro il bene della vita cui tende il processo senza sostituirsi alla tutela di merito. Se essa pretende di sostituirsi alla tutela di merito, occupandone impropriamente il posto, scopre i suoi limiti (per lo stesso ricorrente, e per tutte le altre parti coinvolte nel processo e in primo luogo per l’amministrazione e l’interesse o gli interessi pubblici che la stessa deve per legge perseguire).

E’ proprio in base a questo ordine di idee che il più delle volte nei ricorsi recenti il tribunale, agendo sui tempi del processo, privilegia la definizione del giudizio nel merito già in sede cautelare (e perciò il più delle volte a distanza di giorni, o di qualche settimana, dal deposito del ricorso) piuttosto che pronunciarsi sulla domanda cautelare, che resta così superata dalla decisione di merito.

Il largo impiego di questa possibilità da parte dei collegi giudicanti, nel rispetto naturalmente dei prescritti presupposti (completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite), ha consentito al tribunale, in occasione della camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, di decidere immediatamente con sentenza semplificata oltre un quarto (342) dei ricorsi depositati.

Se la decisione del giudizio in tale sede non appare possibile (perché il contraddittorio non è integro o l’istruttoria non è completa), e viene concessa misura cautelare, viene fissata subito anche l’udienza di merito a distanza di mesi (e mai di anni) tanto nei casi in cui a ciò si debba provvedere in forza di espressa previsione normativa quanto nei casi in cui non vi sia un preciso obbligo di legge in tal senso (a parte la previsione ex art.21 legge n.1034/71 per cui l’ordinanza di accoglimento della richiesta misura cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito).

Con la contestuale fissazione dell’udienza di merito si previene il rischio che la vicenda dedotta in giudizio resti affidata unicamente alla misura cautelare per tempi indefiniti e a volte per decenni (come si è potuto constatare anche in recenti udienze, trattando alcuni ricorsi risalenti); misura cautelare che impropriamente si era sostituita alla decisione di merito.

Decisione immediata dei ricorsi e fissazione dell’udienza di merito a distanza di mesi dalla camera di consiglio per l’esame della misura cautelare hanno consentito al Tribunale di definire in corso d’anno, o prestabilire la condizione per farlo, per oltre i tre quarti dei ricorsi depositati. Dei 1227 ricorsi iscritti nel ruolo 2008, se i dati che mi sono stati forniti sono attendibili, 342 sono già stati decisi e 578 sono già assegnati a udienza. Solo il residuo quarto devono essere assegnati (e sono i ricorsi che, non contenendo richiesta di misura cautelare, non hanno ancora avuto un vaglio collegiale).

Questa prassi che lega concessione della misura cautelare e fissazione dell’udienza di trattazione e decisione del ricorso in tempi ravvicinati (espressi in mesi e non in anni) consente al tribunale ligure di sentirsi estraneo a quelle voci non sufficientemente e adeguatamente informate (accreditate da certi giornali in tempi non remoti) secondo le quali sarebbero soprattutto i tribunali amministrativi e le loro “estemporanee” sospensive a bloccare i cantieri e le attività economiche e imprenditoriali per tempi secolari.

Negli ultimi anni per quanto ne so nessun cantiere in Liguria è rimasto bloccato, o iniziativa imprenditoriale ostacolata, da una “sospensiva” del tribunale amministrativo che non predefinisse i tempi di decisione del ricorso nel merito.

Nel 2008 sono state emesse complessivamente 403 ordinanze cautelari (190 in prima sezione; 213 in seconda).

 

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Di straordinaria importanza in talune fattispecie si è ancora rivelata la misura cautelare provvisoria, “anche in assenza di contraddittorio” (art. 3 della legge 205 del 2000), cui provvede “in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui il ricorso è assegnato.

Nel 2008 sono stati emessi 76 decreti cautelari (36 in prima sezione; 40 in seconda), sostanzialmente lo stesso numero di decreti nell’anno precedente che ne aveva registrato 78.

 

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Non risultano invece richiesti e non sono stati emessi decreti ingiuntivi.

La ragione della scomparsa del contenzioso a cognizione sommaria davanti al giudice amministrativo, lo ricordavo l’anno scorso, è da ricercare nella sentenza della Corte Costituzionale n.204 del 2004 che, riscrivendo alcuni articoli della legge 205 del 2000 in materia di giurisdizione esclusiva, ha drasticamente ridimensionato l’oggetto privilegiato dei decreti ingiuntivi (diritti soggettivi patrimoniali ricompresi nella giurisdizione esclusiva).

La pronuncia della Corte non riguarda però la norma (art. 8.1 legge citata), che ha innestato nel processo amministrativo l’istituto di diritto processuale comune del decreto ingiuntivo. Sono state piuttosto sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e riattribuite al giudice ordinario, alcune controversie concernenti diritti soggettivi patrimoniali suscettibili di tutela sommaria.

L’art. 8 continua così a essere norma vigente; e come tale potrà trovare ancora applicazione nel giudizio amministrativo (naturalmente nelle controversie e per i diritti ivi previsti).

 

 

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d) I ricorsi decisi. L’arretrato

 

I ricorsi decisi sono stati complessivamente 2198; e perciò 971 in più di quelli presentati, confermando così il trend costante dal 2005 che ha visto definire un numero di ricorsi superiore al numero dei ricorsi depositati nello stesso anno.

Per la precisione devo aggiungere che nel numero sono comprese 1156 sentenze (comprese le decisioni in forma semplificata emesse in occasione della trattazione della domanda cautelare) e 1042 decreti decisori. E la differenza tra sentenze e decreti non è irrilevante, perché solo le prime definiscono il giudizio nel merito mentre i decreti si limitano a verificare la ricorrenza di una causa di estinzione del processo per ragioni di rito, dandone atto. E’ certo però che anche i decreti decisori incidono sul contenzioso, estinguendo processi che per un motivo o per l’altro non hanno più ragione di esistere.

In ogni caso è evidente che sentenze pubblicate sono poco meno dei ricorsi presentati. E ciò conferma che il tribunale negli ultimi anni riesce a definire i ricorsi che vengono presentati, se non tutti, per gran parte o nello stesso anno, o nell’anno successivo, nel pieno rispetto della regola costituzionale della ragionevole durata del processo.

Gli esiti complessivi dell’attività giudiziaria svolta dal tribunale amministrativo di segno certamente positivo vengono però offuscati da una triste eredità del passato con cui lo stesso tribunale convive; e mi riferisco al suo arretrato; un arretrato difficile da capire e da spiegare, perché espone numeri impressionanti e del quale senza remore si può dire che è -- (per le dimensioni che riveste), e come è stato detto (nella relazione di inaugurazione anno giudiziario 2008 in Consiglio di Stato dal Presidente Salvatore per l’arretrato della giustizia amministrativa nel suo insieme) -- “un evidente, innegabile vulnus ai principi costituzionali degli artt.24 e 111 della Costituzione”.

Nel 2008 ci si è dato carico dell’arretrato. Non molto però si è potuto fare con le strutture organizzative di cui l’ufficio giudiziario dispone; lo si è appena scalfito, portandolo da 24.390 pendenze al 31 dicembre 2007 a 23.368 al 31 dicembre 2008 (secondo i dati in mio possesso).

Per molti versi è incomprensibile e contraddittorio che un tribunale che da qualche anno a questa parte riesce a definire in tempi velocissimi, in parte nello stesso anno di deposito, in parte nel semestre o nell’anno successivo, e per la restante parte in tempi più lunghi ma sempre comunque al di sotto o nei tempi che segnano il confine della ragionevole durata del processo secondo la giurisprudenza della Cassazione, si trovi nello stesso tempo oppresso da un arretrato delle dimensioni indicate.

E’ dunque necessario trovare modi e mezzi adeguati, ordinari e straordinari, compreso l’intervento del legislatore e ogni forma di utile collaborazione con gli avvocati, che sono, come dicevo all’inizio, compagni di viaggio del giudice e coautori del prodotto che si confeziona nel processo, per portare sotto controllo l’arretrato che già esiste, evitare che i ricorsi nuovi alimentino e diventino a loro volta arretrato, consentire al tribunale di impiegare le limitate risorse disponibili nella gestione e nella definizione del contenzioso corrente.

 

 

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5) Conclusione

 

Ho riferito di aspetti positivi e di aspetti negativi dell’attività del 2008.

Certamente l’aspetto negativo più inquietante è l’arretrato del tribunale, arretrato che appanna nella considerazione di tutti risultati di valore quali sono i tempi con cui sono decise le controversie recenti.

Ricorsi ancora aperti degli anni 70, 80, 90 sono innegabile insulto alla giustizia e un cancro maligno nel corpo di un moderno ordinamento giudiziario, specie se informatizzato.

Si deve perciò superare l’arretrato prima possibile, o almeno portarlo a dimensione controllabile; e tale compito non può essere eluso; lo impone la nostra sensibilità di cittadini italiani e comunitari, lo impone la legge, lo impone la giustizia.

E con l’impegno di non eluderlo, che il personale di magistratura e di segreteria del tribunale persegue, impegno che è anche il fine cui lo stesso personale guarda nel prossimo futuro, e con un rinnovato ringraziamento a tutti i presenti che hanno pazientemente sopportato, dichiaro aperto l’anno giudiziario 2009

 

Genova, 7 marzo 2009