Nel porgere in
primo luogo il mio saluto e ringraziamento, per l’attenzione che viene
concessa a questa cerimonia, a tutte le
autorità presenti, ai docenti universitari e agli avvocati, nostri abituali
dirimpettai, agli operatori tutti che professionalmente si dedicano al diritto
amministrativo, e in particolare ai dirigenti e funzionari delle pubbliche
amministrazioni che “fabbricano” i provvedimenti che poi vengono sottoposti
alla nostra verifica di legittimità, ai colleghi delle altre magistrature(
scusatemi se dimentico qualcuno), al Presidente de Lise e al prof. Stanzione,
che sono qui in rappresentanza rispettivamente del Presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio di
presidenza della Giustizia amministrativa, non posso nascondere che costituisce per me una
particolare emozione essere qui, ora, in questo salone dello splendido
palazzo che ospita il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto che ho l’onore di rappresentare, per dare
inizio alla cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario 2009.
Allorchè, 33
anni fa, piccolo referendario, presi servizio al TAR di Perugia dove trovai
come mio primo Presidente Alberto de Roberto, non immaginavo certo che l’aver
superato uno dei primissimi concorsi per esami (il secondo, per l’esattezza),
con ciò andando automaticamente a collocarmi nelle posizioni più alte del ruolo
di anzianità, mi avrebbe poi riservata
la fortuna di percorrere rapidamente la carriera e di pervenire alla posizione
di presidente, dapprima di sezione, e infine, dopo una parentesi quinquennale
come giudice d’appello oltre che come addetto ad una sezione consultiva di
Palazzo Spada, come presidente di tribunale, a Trieste per quattro intensissimi
anni ed ora qui, in questa mitica città di Venezia, in un palazzo dalle cui
finestre si vedono scorrere i vaporetti lungo il Canal Grande, a coronamento di una carriera destinata
purtroppo a concludersi abbastanza presto per ragioni anagrafiche.
Detto questo a
titolo di preambolo, e per coprire anche l’emozione che sempre mi attanaglia al
momento iniziale in cui prendo la parola in pubblico, devo innanzi tutto dire
che mi guarderò bene, memore in questo di una più volte collaudata esperienza
triestina, dall’affliggere chi mi ascolta con la inevitabile noia della lettura
del testo della mia relazione; parlerò dunque a braccio e mi limiterò a
riassumerne per sommi capi i punti che ritengo più interessanti o degni di
menzione, salvo naturalmente, qua e la, a leggere qualche stralcio contenente
dati e citazioni che non ricordo a memoria.
Con il
risultato, che credo abbastanza apprezzabile,
di dover intrattenere l’uditorio per un tempo che spero risulti al di
sotto della soglia oltre la quale l’attenzione si attenua o addirittura si
perde, tempo che quindi verrà contenuto credo al di sotto dei trenta minuti:
rinviando naturalmente al testo scritto e ai dati statistici allegati per coloro che
ne vogliano sapere di più.
Prima di dare
il vero e proprio inizio alla relazione, ritengo innanzi tutto di dover
esprimere ciò che costituisce ad un tempo una forte preoccupazione ed un
ringraziamento.
La
preoccupazione consiste nell’aver dovuto verificare, non appena arrivato a
Venezia (arrivo che in pratica ha coinciso tra l’altro con la famigerata acqua
alta del 1° dicembre scorso) la grave
situazione di carenza di personale amministrativo, culminata poi con il
collocamento a riposo dal 1 febbraio del sig. Curreri e della sig.ra Scalise:
perdere un funzionario di lunga e
provata esperienza ed una validissima
impiegata è già di per sé ovviamente grave, ma quel che ancora è più grave è
sapere per certo che, secondo una cinica prassi romana che del resto ben
conosco per averne dolorosamente sofferto
a Trieste, non verranno sostituiti.
Mentre delle
conseguenze di questa crescente difficoltà nella gestione degli uffici in cui
si dibatte il Tribunale e per esso in prima persona il Segretario Generale
dott. Tessaro al quale si chiede di fare miracoli, anche se forse non si può
pretendere da lui che vesta i panni di S. Gennaro, avrò occasione di soffermarmi
fra poco, voglio ora esprimere un particolare ringraziamento al personale
tutto, del quale ho percepito, pur nelle poche settimane di mia permanenza a
Venezia, il grande attaccamento al lavoro e all’istituto, ed ho apprezzato la prontezza con la quale si è
data risposta positiva ad alcune mie richieste, nonostante le difficoltà
crescenti (in quella disgraziata
mattinata del 1° dicembre, già ricordata, per esempio, erano tutti a mollo in
quaranta centimetri d’acqua per cercare di evitare o comunque di limitare, come
poi felicemente in conclusione avvenuto, i danni provocati dall’acqua alta).
Al
ringraziamento aggiungo anche una parola di incoraggiamento, nella speranza che
da Roma giunga qualche buona notizia in risposta alle nostre richieste di soccorso.
Non parlo dei
colleghi, con i quali ho da subito avuto rapporti di grande cordialità e
facilità di accordo (molti di loro sono del resto prima ancora che colleghi dei
buoni e vecchi amici (alludo ai
triestini Claudio Rovis e Fulvio Rocco e
al friulano Riccardo Savoia) e al Presidente Di Nunzio, col quale ho avuto in
comune anni di lavoro a Firenze)
Finiti i
preliminari, vengo dunque alla relazione vera e propria, la quale, secondo una
mia (ma non solo mia) abitudine consolidata a Trieste, è divisa in tre parti.
Nella prima
parte mi soffermerò su alcuni dati di questo Tribunale emergenti dalle statistiche relative all’attività
giurisdizionale svolta nell’anno 2008 appena concluso, statistiche le quali,
sia viste in sé che nel confronto con gli anni precedenti, si prestano a
considerazioni a volte interessanti e
comunque sempre utili al fine di porre in luce le tendenze che potranno
verificarsi in futuro, e con queste le necessità operative per affrontare in modo
più agguerrito il problema di fondo che
affligge questo come del resto tutti i tribunali amministrativi di
Italia: il problema dell’arretrato.
Nella seconda
parte ricorderò quelle che, non tanto a giudizio mio, dato che sono appena
arrivato, bensì a giudizio dei colleghi (alludo soprattutto ai presidenti De
Zotti e Di Nunzio ma mi riferisco anche
ai colleghi della prima sezione) sono tra le sentenze più significative
dell’anno appena trascorso.
Nella terza
parte, infine, mi soffermerò, e fin da ora preannuncio che non mancherò di dare
vita a qualche spunto un po’ polemico (che credo di potermi permettere, tenuto
conto che in questa occasione non parlo da giudice, in posizione di terzietà,
bensì come parte, in quanto
rappresentante istituzionale di pur solo uno spicchio del complesso Consiglio di Stato
–TAR) sullo stato attuale di salute della giustizia amministrativa e delle
possibili evoluzioni (o involuzioni) che per essa si profilano per il futuro.
Veniamo dunque
alle statistiche.
Il primo dato,
quello dei ricorsi introitati, anche a prescindere da un lato dalla
imprevedibilità e variabilità del fattore “ricorsi uguali”, che a volte possono
esternare in numeri anche elevati un’unica questione, e, dall’altro, dalla
analoga variabilità del fattore “motivi aggiunti”, al quale viceversa si deve
una contrazione (soltanto apparente) nel numero dei ricorsi, conferma, secondo
una tendenza che mi risulta costante per tutti i tribunali (si veda la solita
relazione dell’immortale Carlo Talice sui dati
La prima
considerazione interessante che emerge dai numeri ora detti sta nel fatto che il
tasso di litigiosità nella regione Veneto ( e cioè il rapporto numero
ricorsi-popolazione) è tra i più bassi in assoluto in Italia, assestandosi sul
valore annuale pari a 1: 1785, vale a dire un ricorso ogni 1785 abitanti, e
cioè collocandosi in una graduatoria nazionale “virtuosa” immediatamente dopo
il Piemonte (1:2652), da sempre capoclassifica e l’Emilia Romagna (scesa
sensibilmente nel 2008 da 1:2205 del
Il dato
acquista sensibile rilievo se si tiene conto che la media nazionale si aggira
(2007, ma credo che nel 2008 non sia cambiato molto) sul rapporto 1:1060, il
che significa che in Veneto si propone poco più della metà di ricorsi (per
fortuna) della media nazionale, media che naturalmente tiene conto da un lato
delle regioni “virtuose” e, dall’altro, di quelle invece più litigiose: tolto
il Lazio, che non fa testo avendo un cumulo di competenze sue proprie, anche
funzionali (rapporto pari ad 1:400) i
primati diciamo così negativi spettano a Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e
Molise, con valori addirittura quadrupli o tripli rispetto a Piemonte, Emilia-
Romagna, Veneto, ecc.
Ora, anche a
voler supporre, come a Trieste in occasione di una precedente inaugurazione mi
è stato fatto notare argutamente, che forse il costo dei ricorsi nelle regioni
del Sud possa essere inferiore in termini di parcelle, ciò di cui mi par lecito
dubitare, mi appare viceversa incontrovertibile dedurre da questi dati (che si
ripetono costantemente da anni, con variazioni solo lievi e in definitiva
insignificanti) l’esistenza di un rapporto costante inversamente proporzionale
tra numero dei ricorsi e qualità del “prodotto” amministrativo da sottoporre al
vaglio del giudice amministrativo.
Qualità del
prodotto che evidentemente risente, a vantaggio del Piemonte e delle ex
province del Lombardo Veneto, della scuola di buona amministrazione francese (
Piemonte) e asburgica (Lombardo Veneto) A queste si aggiunge l’Emilia-Romagna,
ma non è un mistero che negli ultimi sessant’anni questa regione si è sempre
fatta un vanto credo in buona misura indiscusso di disporre di buoni
amministratori pubblici, e le statistiche sul contenzioso amministrativo ne
sono la migliore conferma.
Una seconda
considerazione è quella relativa al fatto che il maggior costo, in termini di
contributo unificato, voluto dal legislatore del 2006 (art. 21 D.L. n. 223/06 e
comma 1307 della L. n. 296/96) per presentare ricorsi al TAR (si va da 500 euro
per le cause di valore indeterminabile fino a 2000 per gli appalti, mentre in
precedenza il costo era rispettivamente di 340 e 1100) non ha inciso
sensibilmente, contrariamente a quanto si temeva un anno fa, sul desiderio di giustizia: e se pur si possa
ritenere che per imprenditori aspiranti a vincere gare d’appalto 2000 euro non
siano una somma proibitiva, non altrettanto forse può dirsi per i ricorsi che
costano 500 euro a carico non di imprenditori ma di semplici e non
necessariamente ricchi cittadini a difesa, per esempio di una veranda più o
meno abusiva: e faccio questo esempio non a caso, visto che nel 2008, come nel
2007, il nucleo maggiore di ricorsi attiene alla materia edilizia-urbanistica
(quasi 900, nel 2007 come nel 2008)
Il riferimento
ai quasi 900 ricorsi di edilizia e urbanistica presentati nel 2008, valga qui
ad introdurre qualche parola di commento sul riparto del contenzioso per
materie Ebbene, in aggiunta alla
materia edilizia-urbanistica, ora opportunamente accomunata ed affidata
al vaglio di un’unica sezione, la seconda (è noto che fino a qualche anno fa,
secondo un’antica tradizione risalente al riparto di competenze fra le sezioni
giurisdizionali di Palazzo Spada, alla quarta -la prima al TAR del Lazio, e la
prima anche qui a Venezia- era riservato il boccone più ghiotto, l’urbanistica,
la quinta dovendosi accontentare dell’edilizia), ne vorrei segnalare alcune che
mi appaiono di particolare rilevanza e delicatezza, oltre che di notevole peso
numerico, anche se non paragonabile all’edilizia-urbanistica.
Il primo posto
spetta a mio giudizio, al contenzioso sugli extra-comunitari.
Mi segnala il
collega De Zotti che i ricorsi in tale materia (attinenti in grandissima parte
a dinieghi di permessi di soggiorno ovvero di rinnovi degli stessi, essendo
come noto, le espulsioni discutibilmente riservate alla competenza del giudice
di pace) sono in costante crescita (290 circa nel 2007, e nel 2008 si è
superata quota 300 (305, per l’esattezza) e costituiscono ormai oltre il 35%
del contenzioso della Sezione.
Aggiungo da
parte mia che, a mio giudizio, memore come sono della mia esperienza triestina
(dove, a sezione unica, il contenzioso sugli extracomunitari era pane
quotidiano di ogni camera di consiglio
ed udienza pubblica, per un totale di quasi 100 ricorsi all’anno su poco
più di
Un altro
grande comparto di contenzioso che presenta aspetti di notevole delicatezza e difficoltà di soluzioni è quello dato dagli
appalti: sul piano quantitativo non vi sono grandi differenze rispetto al 2007,
anche se va segnalata una crescita tendenziale, essendosi passati da
Aggiungendo ai
207 ricorsi in materia di appalti i circa 70-80 (in grandissima parte
concernenti procedimenti espropriativi) per i quali l’art. 23 bis impone il rito accelerato, si
giunge alla bella cifra di quasi 300
ricorsi ai quali occorre riservare la corsia privilegiata prevista dalla
legge, ciò che per la prima sezione che mi onoro di presiedere costituisce
ormai pane quotidiano: con la paura, per me mai sopita, dopo tanti anni, che
durante la stesura della sentenza ci si possa render conto di aver sbagliato il
dispositivo, ormai già pubblicato…(Evento realmente accaduto, in quinta sezione, mi pare, nel lontano 2001,
allorchè coraggiosamente e motivatamente un dispositivo venne capovolto in
sentenza…errore materiale?).
Un solo cenno,
per ora, merita il fatto che dovendosi privilegiare i cosiddetti 23 bis freschi
d’annata si finisce fatalmente per trascurare i ricorsi normali, con
conseguente aggravio dell’arretrato e crescenti rischi di bacchettate ex legge
Pinto…
A fronte delle
cifre che si sono viste per edilizia-urbanistica, extracomunitari e appalti (che costituiscono
il nocciolo duro rispettivamente della seconda, della terza e della prima
sezione, fa una certa impressione vedere che i ricorsi presentati nel
Non aggiungo
altro sul punto, perché mi rendo conto di essere stato sin qui abbastanza
noioso, e passo a dare una rapida scorsa ai dati che riguardano la produttività
del Tribunale.
Non vi sono
grandi novità da segnalare, dato che non mi pare molto significativo il leggero
calo registrato, salvo verificare il consolidarsi di una eventuale linea di tendenza l’anno
prossimo. In complesso, si è passati da 4139 provvedimenti decisori a 4000, di
cui 1659 sono sentenze (nel 2007 erano state 1747) pari ad un tasso individuale
di produttività di circa 110-120, così come vuole il Consiglio di Presidenza,
contro 2341 decreti (2392 nel 2007). Le sentenze a loro volta si dividono, al
pari grosso modo dell’anno precedente, quasi equamente tra accoglimenti
(32,31%), rigetti (33,39%) e pronunce dichiarative (34,30%). Da segnalare, come
dato che conferma statisticamente il buon livello di confezionamento dei
provvedimenti, la prevalenza, sia pur lieve, dei rigetti rispetto agli
accoglimenti.
Da ricordare,
tra le sentenze, quelle emesse in via semplificata in camera di consiglio, in
numero di
Piuttosto mi
sorprende (facendo il confronto con la mia precedente esperienza triestina) il
grandissimo numero di decreti decisori CMC, SCI, rinunce, perenzioni)
nettamente superiore (come già da molti anni in qua, stando ai prospetti
riassuntivi che mi sono stati forniti, a quello delle sentenze: segno questo
evidente, e lo dico a conferma dell’impressione che ho avuto arrivando a
Venezia il 1° dicembre scorso nel bel mezzo dell’acqua alta, dell’efficiente organizzazione
degli uffici (alludo in particolar modo al lavoro preparatorio delle perenzioni
ex decennali) sui quali ovviamente, e non certo sui magistrati, pesa il
relativo onere. E ciò ha ovviamente consentito, certamente continuandosi una
tendenza ormai consolidata da anni qui a
Venezia come del resto in tutti i TAR, di alleggerire in modo sensibile
l’arretrato, visto che il “saldo di esercizio”, ovvero la differenza tra
ricorsi entrati (2707) e ricorsi smaltiti, 4127, con le 4000 pronunce complessive sopra ricordate) ammonta a - 1420: il che vuol dire in concreto che
l’arretrato è sceso da
Direte che non
è questa una grande consolazione, e in effetti così non sembra, visto che per
azzerare la suddetta cifra occorrerebbe
il lavoro full time dell’intero tribunale –magistrati e personale
amministrativo- per qualche anno senza che – nel frattempo non venga depositato
neanche un ricorso, il che naturalmente è un assurdo.
E veniamo quindi
alle dolenti note sull’arretrato, che so bene come costituisca un problema che
preoccupa molto il foro veneto, come ci è stato dolorosamente illustrato in un
recente incontro con i rappresentanti degli avvocati amministrativisti.
Sappiamo
anche tutti che dei 19.000 fascicoli che giacciono in archivio
una parte cospicua, a mio giudizio personale superiore almeno al 70%, non
rappresentano null’altro se non cumuli di cartaccia da avviare al macero, ma la
considerazione non risolve il problema, perche prima di liberarcene dobbiamo
naturalmente fare le opportune verifiche, visto che la legge, una volta assolto
l’onere della domanda di fissazione, non consente decadenze automatiche.
E’ da dire,
che a Venezia come in tutti gli altri Tar, dopo la previsione della perenzione
decennale di cui all’art. 9 della L. n. 2005, ci si era organizzati (con
l’aiuto, mi risulta, almeno fino ad un certo tempo, di qualche “progetto
mirato” approvato da Roma) per il complesso lavoro consistente nell’estrazione
dei fascicoli (migliaia!) dagli archivi a mano a mano che matura il periodo con
conseguente notifica alla parte
ricorrente dell’onere di sottoscrivere in proprio una nuova domanda di
fissazione entro sei mesi, a pena, appunto, di perenzione.
Ma ora, con
l’abbattimento da
Da un lato,
sul piano operativo, all’improvviso, è indubbio che sugli uffici è piombato a corpo morto con la violenza di uno
tsunami l’onere di dover togliere dagli
archivi altre migliaia e migliaia di fascicoli che hanno compiuto 5 anni dal
deposito, per poi ricominciare daccapo con gli avvisi da notificare in attesa
infine dei sei mesi di legge prima di poter eventualmente disporre il decreto
di perenzione.
Da un altro
lato, poi, su di un piano questa volta strettamente giuridico, ci si è resi
conto, dopo qualche perplessità iniziale, della impossibilità allo stato (salvo
lo spontaneo deposito di nuova domanda di fissazione firmata dalla parte, come
da invito a collaborare in proposito rivolto agli avvocati veneziani) di
portare in udienza i suddetti ricorsi, posto che la legge, nella presunzione
che gli interessati…non abbiano più …interesse, vuole una loro sottoscrizione
in calce ad una nuova domanda di
fissazione: il che significa, ovviamente, che se anche risultassero due o più
prelievi nel quinquennio o anche se solo fosse comunque evidente il permanere dell’interesse (cinque anni non
sono assolutamente incompatibili con una presunzione…di paziente attesa),
dovremmo comunque pretendere la firma del ricorrente e aspettare quindi i sei
mesi di rito: unica eccezione, a mio parere, e credo che così ci dovremo
regolare, è il caso di ricorsi ultraquinquennali connessi a ricorsi più giovani a loro volta prelevati.
Analogamente poi, se arrivano motivi aggiunti, la barriera del quinquennio pare
non possa esistere.
Non mi si dica
poi che potremmo ignorare la nuova pesante barriera imposta dal legislatore,
dato che operazione non solo sarebbe contra legem, ma soprattutto andrebbe a scapito dei…contro interessati, e
cioè dei ricorsi per i quali il permanere dell’interesse risulta formalmente
provato.
La
conclusione, comunque, salve le eccezioni ora accennate, certamente di
insignificante consistenza numerica, è francamente drammatica, una volta che si
tenga conto che, come si è immediatamente reso evidente, gli uffici di questo
Tribunale, già pesantemente falcidiati dalla assoluta mancanza di turn over a
mano a mano che il personale va a riposo, non sono allo stato assolutamente in
grado di fare fronte allo tsunami del quale si è detto.
A ciò si
aggiunga, ad ulteriore conferma della gravità della situazione e della
elefantesca storditaggine del legislatore,
che questa mannaia dei cinque anni si ripercuote in modo preclusivo, a
mio giudizio, anche sui ricorsi già ultradecennali i quali, a conclusione della notifica ex art.
La gravità
della situazione e quindi la necessità di un rafforzamento della struttura è
già stata calorosamente segnalata a Roma, innanzi tutto (con non molte speranze
di essere ascoltati), ma anche qui, a Venezia, nei confronti degli stessi
rappresentanti degli avvocati amministrativisti
nel corso dell’incontro del febbraio scorso, per non dire delle
richieste di aiuto che sono state presentate alla Regione Veneto e al Comune di
Venezia, enti che già in passato hanno mostrato di essere sensibili al nostro
grido di dolore, per opera del nostro solerte Segretario generale,.
Unica (magra) consolazione
è che si tratta di un problema generale, comune a tutti i tribunali
amministrativi, tanto è vero che posso rendere noto che il giorno 26 marzo
prossimo si terrà a Roma un convegno che
avrà ad oggetto proprio la presentazione
e lo sviluppo di idee per alleggerire il
peso del contenzioso arretrato: per alleggerire, e non per smaltire, giacchè
per risolvere il problema radicalmente occorrerebbero misure normative, non oso dire per prevedere aumento d’organico
di personale sia di magistratura che amministrativo, ma quanto meno per
organizzare sezioni stralcio ovvero comunque per finanziare incentivi economici
extra ordinem: ma è noto che da questo orecchio Roma è la città dei sordi.
Non mi resta
quindi che elevare un accorato appello a chi mi ascolta affinchè, unendo gli
sforzi nostri all’apporto concreto di personale che potranno offrire
tutti coloro, amministrazioni pubbliche e professionisti del diritto amministrativo operanti in questa
Regione, i quali tutti non possono non
aver a cuore il buon andamento della Giustizia
Amministrativa, si possa studiare, concordare ed avviare un programma di recupero
dell’arretrato.
Restiamo intanto
in attesa di avere lumi dal convegno di Roma. So, ad esempio, che si parlerà
del modo di organizzare le udienze, ad es. preparando udienze monotematiche previa individuazione
di ricorsi aventi lo stesso oggetto: e qui soprattutto invito gli avvocati
interessati a fornire le dovute segnalazioni, anche se nel frattempo io ho dato
disposizioni per avviare una ricerca interna nell’archivio telematico; si
cercherà di individuare, poi, dei praticabili sistemi per impedire che
all’immediata vigilia d’udienza, come accade spesso per i ricorsi di una certa
età, si esprimano rinunce o si
dichiarino CMC, ad esempio, fissando un
termine congruo che consenta una tempestiva integrazione del ruolo,
eventualmente ottenendo, in questa fase di recupero, anche in modo informale,
salva conferma in udienza, la concorde
rinuncia ai termini a difesa; si parlerà, poi, naturalmente, dei ruoli
aggiunti, ovvero di verifica interesse. E’ questa la prassi fino a ieri
collaudata in tutti i TAR,; a Trieste, ricordo, se ne facevano quattro o cinque
l’anno per un totale di circa 250 ricorsi, con ottimi risultati, dato che per
circa la metà o anche più si poteva constatare il venir meno dell’interesse.
Ma dopo la
riforma del giugno scorso si è fermato tutto, nel timore, che io condivido, che
il lavoro preparatorio per la verifica di interesse dei ricorsi
infraquinquennali porterebbe a risultati molto scarsi e si rivelerebbe in sostanza inutile. In
sintesi ritengo che sul piano
dell’attività da svolgersi a cura della struttura amministrativa, l’unica via
d’uscita sia quella, come già esposto nella riunione di febbraio più volte
ricordata, di avviare in termini massicci la procedura prevista dall’art.
Vengo ora
alla seconda parte di questa mia
relazione, e cioè ritengo di dover ricordare quelle che, in forza delle
segnalazioni che mi sono state fornite, mi sembrano le pronunce più
significative dello scorso anno.
Cominciando
dalla terza Sezione, vorrei innanzi tutto segnalare (tra le tantissime che si
sono occupate ad es. delle norme sulla valutazione della pericolosità sociale,
del regime delle revoche e dei dinieghi di rinnovo dei permessi di soggiorno in
funzione di precedenti penali, della documentazione lavorativa e reddituale dei
cittadini stranieri), alcune pronunce in materia di extracomunitari che mi
paiono particolarmente indicative del condivisibile sforzo compiuto dai colleghi al fine di
assicurare una visione concreta e non meramente formalistica dei casi
esaminati: ricordo la n. 140/08, nella quale
si è sottolineata la differenza tra il permesso di soggiorno che l’art.
19 del D.lvo n. 286/98 consente allo
straniero clandestino che ha un coniuge italiano, e il permesso per famiglia di
cui al successivo art. 30, che viceversa presuppone un regolare ingresso nel
territorio nazionale, con conseguente legittimo diniego di permanenza in Italia
nel caso in cui venga meno la convivenza con il cittadino italiano; la n.
2866/08, che ha affermato
l’illegittimità di un diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per ritenuta
falsità dei documenti attestanti l’attività lavorativa senza tener conto di un
fatto sopravvenuto, e cioè di una nuova documentazione di lavoro (art. 5, comma
5) prodotta dall’interessato a seguito del preavviso di rigetto; la n. 1303/08,
con la quale, sulla scia della sent. n.252/01 della Corte Costituzionale, si è affermato il diritto degli
extracomunitari clandestini ad avere il permesso di soggiorno finalizzato ad
ottenere le prestazioni sanitarie ritenute urgenti dai sanitari.
In
materia di ambiente, poi, da segnalare
una serie di sentenze (3253/08; 446/08; 988/08; 3382/08) relative alla delicata
e difficile materia degli impianti di
smaltimento rifiuti ovvero riferite ad aree critiche (tra cui Porto
Marghera) interessate da fenomeni di grave e risalente inquinamento del suolo e
del sottosuolo con rischio per le falde idriche.
In materia di
commercio, segnalo l’ordinanza n. 1979/08 con la quale sono state portate alla
attenzione della Corte Costituzionale alcune norme della L.R. n. 29/07
(autorizzazioni somministrazione alimenti e bevande) ritenute non conformi ai principi
di liberalizzazione del settore; meritevole di un cenno, poi, è la sent. n. 3243/08 con la quale si è coraggiosamente ritenuto
legittimo un provvedimento contingibile ed urgente (art. 54 D.L.vo n. 267/00:
schiamazzi notturni) di chiusura (permanente) di un locale pubblico alle ore 21
anziché alle 2.
Nella delicata
materia poi di installazione di impianti di telefonia mobile, si è ribadita la linea interpretativa ormai
generalizzata e del tutto prevalente, anche presso il giudice d’appello,
secondo la quale non è consentito ai comuni escludere i suddetti impianti
(equiparati dalla legge alle opere di urbanizzazione primaria) da determinate
zone del territorio comunale, e tanto meno
da quelle residenziali, ove più se ne avverte la necessità, spettando
allo Stato, e non ai comuni, la tutela della salute.
Merita ancora
di essere ricordata, in quanto condivisibile ma discordante con i più recenti
orientamenti assunti sul punto dal giudice d’appello, la sent. n. 1543/08, con
la quale si è affermato che un caso isolato di assunzione di droga non è
sufficiente per ritenere venuti meno i requisiti di moralità che soli
consentono l’arruolamento nei corpi armati dello Stato.
Vorrei da
ultimo porre l’attenzione sulla sent.
n. 2874/08, con la quale, in ossequio
alla disposizione contenuta nell’art. 26 comma 2 della L. n. 1034/71, si è
affermata l’illegittimità per incompetenza dell’autorità emanante di un provvedimento e su tale base si è
disposto perciò l’invio della pratica
alla autorità competente, considerandosi a tale punto precluso l’esame delle
altre censure: soluzione ineccepibile sul piano formale, ma, per la verità
singolare, posto che la disposizione applicata, pigramente ripresa tal quale poco
meditatamente dall’art. 45 del vecchio T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato
del 1924, mi risulta di fatto da sempre,
tranne rari casi, disapplicata, sul rilievo (spesso neppure enunciato) che
l’interesse del ricorrente (salvo naturalmente il caso in cui solo
l’incompetenza venga dedotta) è quello di ottenere una pronuncia su tutte le
censure dedotte, e in particolare su quelle di natura sostanziale, col che è da
escludere l’effetto preclusivo che si è visto (cfr., per una accurata disamina
della questione, C.d. S., V Sez.,
6408/07).
E veniamo alla
seconda sezione. Cominciamo dall’urbanistica.
Segnalo
innanzi tutto la sent. n. 1993/08, con
la quale si è affermata la legittimazione di una associazione
ambientalistica ad impugnare una previsione di piano (solo) se questa incide su
valori ambientali: principio condivisibilissimo sul piano concettuale e
affermato costantemente in giurisprudenza; ma sfido chiunque in concreto a fornire una
indicazione (salvi casi marginalissimi) di quale sia il criterio per stabilire dove
finisce la “valenza urbanistica”, non attaccabile, e dove comincia, per contro,
la “valenza ambientale” di una previsione di piano regolatore., viceversa
aggredibile dalle associazioni ambientalistiche: tanto è vero che nella specie
il ricorso è stato ritenuto ammissibile (e fondato)…
Ricordo poi la
sent. n. 15/08, con la quale, anche qui sulla scia di pacifica giurisprudenza,
si è affermata la non riconducibilità a vizio di legittimità della
mancanza in una previsione di piano in reiterazione di un vincolo espropriativo
scaduto dell’indicazione del relativo indennizzo, fermo restandone naturalmente il
diritto, una volta compiuti i necessari calcoli di quantificazione.
Ricordo ancora
le sentenze nn. 756 e 3404/08, con le quali si è affermato l’interesse ad
impugnare una previsione di piano concernente area diversa da quella di
proprietà del ricorrente, ove si
dimostri che tale previsione comporta una limitazione del godimento del bene di
proprietà (altrimenti cadendosi in una non consentita azione popolare).
Interessante è
poi la sent. n. 3254/08 con la quale si è ritenuto illegittimo un P.I.R.U.E.A. (programma integrato di riqualificazione urbanistica
edilizia ambientale: un piano di recupero, insomma) in quanto volto a
creare un insediamento nuovo e non già di riordino di insediamenti esistenti e
ripristino della qualità ambientale, come vuole
Da ricordare, sempre
in materia di urbanistica, la pronuncia n. 1973/08, con la quale si è negato il
diritto alla scomputo degli oneri di urbanizzazione in relazione ad una
concessione edilizia in precedenza
rilasciata, in forza di opere realizzate direttamente (strade e
parcheggi) in presenza di un atto d’obbligo che prevedeva comunque il pagamento dei suddetti
oneri.
Un
rapido cenno meritano la n. 453/08, con
la quale si è detto che anche le opere edilizie abusive soggette ad
autorizzazione, se incompatibili con vincoli ambientali, devono essere
demolite; la n. 633/08, con la quale si è affermata l’illegittimità di un
titolo concessorio per una sopraelevazione la quale, pur in ipotesi
configurabile come ristrutturazione, si ponga in contrasto con norme sopravvenute
in materia di distanze; sempre in tema di ristrutturazione, sostiene la n.
318/08 che non sono consentiti recuperi di volumi un tempo esistenti ma allo stato inesistenti.
Quote latte: una fra le tante, la n. 3093/08,
con la quale si è affermata la coerenza della disciplina interna con quella
comunitaria laddove al momento di procedere ai rimborsi del prelievo versato in
eccesso si prevede la priorità nei confronti dei produttori
“virtuosi”, e cioè in regola con i
versamenti, solo in un secondo tempo
procedendosi, semmai, ad eventuali riduzioni del prelevo dovuto da coloro che
non hanno mai pagato.
Altre due
pronunce mi segnala il Presidente Di Nunzio: la prima è la n. 3721/08 con la
quale si è affermata la manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità posta nei confronti della normativa statale in materia di
accesso ai concorsi per insegnanti nella parte in cui non prevede
l’equiparazione del servizio svolto presso scuole regionali a quello svolto
presso scuole statali; la seconda, infine (n. 60/09) appare particolarmente ricca
di stimoli ( e ne riparlerò più avanti)
perché enuncia la massima in base alla quale la mancata tempestiva impugnazione di un diniego di
concessione edilizia si traduce in una colpa dell’interessato con la conseguenza
che, ex art. 1227 c.c., la domanda di risarcimento deve essere respinta.
Vengo ora alla
prima Sezione.
Clamorose, tra
tutte, per l’eco mediatica che ne è risultata, sono le sentenze
sull’ampliamento della caserma Dal Molin
di Vicenza e sulle disposizioni a favore
della popolazione locale del piano regolatore di Cortina: vicende che sono talmente note da non
richiedere commenti.
Mi limito a
segnalare, quanto alla Dal Molin, che, a quanto ho potuto capire navigando su
Google, sarebbe stato pochi giorni fa
approvato (nello scorso mese di febbraio) quel progetto definitivo in mancanza
del quale, tra l’altro, con la sent. n.
3619/08 (ma si veda anche l’ordinanza cautelare n. 798/08) si era
dichiarata (dopo aver preso atto della natura “politica” accertata dal C.d.S.
della scelta a monte operata dal Governo Italiano) l’inammissibilità dell’originario ricorso del 2007: è da
presumere come prossimo l’arrivo di un nuovo ricorso…;quanto poi alla sentenza
n. 2645/08 sul piano regolatore di Cortina, dopo la immediata stroncatura romana in sede cautelare, non resta che attendere l’esito
dell’appello (che è stato discusso il 10
febbraio scorso).
Andiamo oltre.
Segnalo, in
materia di pubblico impiego, la sent.
n.1553/08, che conferma la severissima (forse troppo) giurisprudenza del
C. di S. in tema di sostanziale insindacabilità degli “ordini” di trasferimento di personale
militare (non occorre motivazione e neppure avvio di procedimento).
In materia processuale, da ricordare la n.
2647/08, con la quale, anticipando le conclusioni cui perverrà poco dopo l’A.P.
con la pronuncia n. 11/08, si rimette alla discrezionalità del giudice la
scelta dell’ordine di trattazione in caso di presentazione di un ricorso
incidentale.
Cade qui
occasione per ricordare anche la sent.
n. 968/08, con la quale si è dichiarata
la giurisdizione dell’A.G.O. su di una delibera comunale di assenso alla incorporazione per fusione di
una società pubblica erogatrice di un servizio pubblico, in quanto atto
sprovvisto di connotati autoritativi o provvedimentali.
Molto
interessante e coraggiosa è la sent. n. 968/08, anche se lascia appeso qualche
punto interrogativo, con la quale si è
ritenuto illegittimo l’esercizio del potere di annullamento in autotutela di
una procedura di gara dopo che in sede cautelare (in primo grado con conferma
in appello, per di più) era stata prospettata come fornita di fumus la pretesa
all’aggiudicazione per sé del secondo in graduatoria.
E poiché siamo
giunti a parlare di gare d’appalto, concludo richiamando alcune altre pronunce materia,
la quale costituisce senza dubbio l’impegno maggiore della prima Sezione, sia
dal punto di vista quantitativo (tenuto conto che qui si concentrano tutti gli
appalti, senza distinguere a seconda della diversità delle stazioni appaltanti)
che, indubbiamente, qualitativo.
Pongo in primo
luogo l’attenzione sulla delicatissime problematiche poste dalle norme relative
alle gare per l’aggiudicazione del
servizio di distribuzione del gas
metano, norme sulle quali
In rito, in
primo luogo, la sezione ha insistito nell’affermare (ne ricordo tre, ,
contrassegnate con i nn. 2188, 2189 e 3377) l’interesse dell’imprenditore, e
quindi l’ammissibilità del ricorso,
all’’impugnazione diretta della lex specialis di gara al fine di
ottenere una nuova gara con regole tali da consentire ( a differenza di quelle
ora contestate) la redazione di
un’offerta più remunerativa senza perciò perdere di competitività, in sostanza
quindi disinteressandosi dell’esito della gara in atto in quanto ritenuta non
conveniente; nel merito poi (2189 e 3377)
ha ritenuto sotto vari profili ( eccessività del peso ponderale
assegnato all’offerta economica; assunzione diretta da parte
dell’amministrazione, del rimborso dovuto al Gestore uscente) illegittima la
suddetta lex specialis.
Sempre con
riguardo al servizio distribuzione gas si è pronunciata la sent. n. 2191/08,
con riguardo questa volta al riscatto anticipato da parte della P.A. di un
affidamento anteriore alla L. n. 164/00 in forza dell’art. 23 del D.L. n.
273/05 (riscatto preordinato all’indizione di una gara).
Segnalo ancora
come interessante la 3620/08, con la quale si è ritenuta la giurisdizione (art.
244 codice degli appalti) e si è affermata l’illegittimità di un
conferimento senza gara di un incarico di consulenza (in quanto in realtà
ritenuto di progettazione) attribuito ex art. 7 comma 6 D.L.vo n. 165/01.
Due
interessanti massime contiene anche la pronuncia n. 3451/08 in tema di
avvalimento: la prima, compiendo un’escursione in materia civilistica, si
sofferma sulla atipicità del contratto
di avvalimento assimilabile al mandato, con conseguente irrilevanza della
mancata assunzione da parte dell’avvalente (mandante) dell’obbligo di
corrispondere un compenso all’avvalso (mandatario); con la seconda, poi si afferma l’applicabilità
dell’istituto dell’avvalimento anche ai contratti relativi ai beni culturali di
cui all’art. 197 del codice. Una terza massima
degna di menzione ( e di riflessione) si trova in questa medesima pronuncia,
d’ordine processuale, con la quale si sostiene che l’onere della stazione
appaltante di comunicare l’esito delle gare
ai soggetti interessati ex art. 79, comma 5 non vale “a surrogare la
conoscenza del provvedimento lesivo (aggiudicazione definitiva) che il soggetto
legittimato a ricorrere abbia comunque già conseguito in tal modo rendendo
inefficace il già iniziato decorso del termine per proporre la relativa
impugnazione”.
Posso ora
passare alla terza e conclusiva parte di questa relazione, che non so se sarà
più interessante, ma certamente meno
noiosa delle prime due.
Come già ho fatto
in occasione delle analoghe precedenti cerimonie
nel corso delle quali ho avuto l’onore
di inaugurare l’anno giudiziario (a Trieste), ritengo opportuno concludere intrattenendomi per qualche minuto sulla
verifica di quale sia, a mio modestissimo
avviso, lo stato di salute attuale della Giustizia Amministrativa.
Devo
premettere che le idee e le convinzioni che esprimerò non devono e non possono
essere intese come necessariamente conformi agli orientamenti interpretativi ai
quali mi atterrei come giudice nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, e
cioè in posizione formalmente di terzietà ed imparzialità; e ciò dico sia
perché le mie opinioni personali si confondono e si perdono all’interno del
processo di formazione della volontà del collegio, e sia soprattutto perché, e sarei ipocrita se non lo ammettessi, terzo ed imparziale non posso francamente
essere nel momento in cui mi accingo, nella mia veste di operatore all’interno
del sistema giustizia amministrativa, alla quale dedico tutte le mie energie da
ben 33 anni, a mostrare tutta la mia preoccupazione di fronte alle profonde trasformazioni
(che si tratti di evoluzioni ovvero di involuzioni, dipende dai punti di vista)
ch’essa va subendo negli ultimi anni.
Trasformazioni
che sono a tutti note e che hanno il loro punto di partenza negli artt. 33, 34
e 35 del D.L.vo n. 80/98, con i quali, in non dichiarata ma in sostanza
pressocchè esplicita “ contestuale compensazione” della fortemente voluta trasmigrazione
al giudice ordinario del lavoro del
contenzioso sul pubblico impiego civile (art. 29 dello stesso D.L.vo) si attribuiva al giudice amministrativo la
giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi nonché in tema di atti e
comportamenti in materia di urbanistica (inteso il termine come comprensivo di
tutti gli usi del territorio) ed edilizia.
La rivoluzione operata nel 98 non finiva qui,
perchè i commi 1 e 5 dell’art. 35, sia pur con riferimento alle sole materie di giurisdizione esclusiva,
ed assorbendo, abrogandola, la ben nota disposizione di cui all’art. 13 della
L. comunitaria n. 142/92, attuativa della direttiva ricorsi n. 65/89, che aveva clamorosamente
costretto il legislatore italiano a concedere, naturalmente innanzi al g.o.,
dopo il positivo esperimento dell’azione di annullamento davanti al Tar, la
tutela risarcitoria per lesioni dovute a violazioni del diritto comunitario in
materia di appalti, concentravano innanzi al giudice amministrativo la tutela
risarcitoria da lesione di interessi legittimi, sempre, naturalmente, a seguito
di annullamento degli atti lesivi.
Verrà poi nel
99 la famosissima sent. n, 500 con la
quale le SS.UU., finalmente prendevano atto della ormai consumata
frantumazione, grazie dapprima alla breccia operata dalla normativa comunitaria
sui ricorsi in tema di appalti , e poi, al potente urto provocato dall’ulteriore
allargamento di questa ad opera del D.L,vo n. 80/98, del mito della
irresarcibilità degli interessi legittimi pretensivi, abbandonando la
tenacissima resistenza sinora opposta (problema sul quale
Nel 2000 infine
il Parlamento, con
Si arriva così
al luglio 2004, allorchè
Devo fare
appena un cenno alla di poco successiva sentenza della Corte Costituzionale n.
191/06, con la quale, sotto forma di un evidente ripensamento sulla eccessiva severità della 204/04, con particolare riguardo alla sottrazione dei
“comportamenti” alla giurisdizione del g.a. in materia di urbanistica ed
edilizia, si è ammesso sulla scia di una forte reazione di buona parte della
dottrina, che permane la giurisdizione amministrativa tutte le volte in
cui detti comportamenti “siano anche
solo mediamente riconducibili all’esercizio di pubblici
poteri: con ciò per un verso rendendo nuovamente estremamente difficile
l’individuazione di un discrimine sicuro fra le due giurisdizioni ( e quindi in
sostanza ridando fiato al g.a.) e,
dall’altro contribuendo ulteriormente – dopo la non gradita sostanziale identificazione e
compenetrazione operata dal giudice delle leggi due anni prima tra giudizio
d’annullamento e giudizio risarcitorio a tutela degli intereressi legittimi alla
insoddisfazione e al malumore, lasciatemelo dire, del giudice ordinario, o,
quanto meno delle SS.UU. , in nome di quel principio di nomofilachia in base al
quale alle SS.UU. spetta il compito di “assicurare l’esatta osservanza e
l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo
nazionale”, principio sin dall’entrata in vigore del Dl.vo n. 80/98 invocato come fortemente messo in
pericolo in forza dell’affidamento al g.a. della competenza a conoscere “delle
stesse questioni di cui in campi contigui si occupa il giudice ordinario…” in
un sistema come quello voluto dalla nostra Costituzione, nel quale le decisioni
del Consiglio di Stato possono essere “oggetto di ricorso per cassazione per i
soli motivi inerenti alla giurisdizione”.
(così, in un convegno a Cagliari,nel
settembre 1998, si esprimeva un noto presidente di Sezione della Cassazione,
anticipando in sostanza nell’esito, ed anche nelle motivazioni laddove adduceva
l’eccezionalità e particolarità della giurisdizione esclusiva ai sensi
dell’art. 103 e la necessaria presenza
nel rapporto di una P.A. che esercita
pubblici poteri) quella che sia pur non
del tutto, come si è visto, sarebbe stato il pronunciamento del giudice delle leggi.
A questo
punto, se è vero quello che penso, se cioè è vero che i massimi vertici
dell’ordinamento della giustizia ordinaria, in aggiunta alla antica rivalità
che da sempre ne caratterizza i rapporti con il Consiglio di Stato (basti
pensare alla secolare diatriba sulla questione carenza di potere in astratto-
carenza di potere in concreto (questione che per un giurista straniero non
esperto di cose italiche apparirebbe come un’oziosa discussione sul sesso degli
angeli) sono tuttora insoddisfatti dell’attuale riparto di giurisdizione pur
dopo la cancellazione pressocchè totale degli odiati artt. 33, 34 e 35, e ritengono quindi con l’autorevolezza che è
loro propria di dover operare al fine di circoscrivere e limitare al massimo il
campo d’azione del giudice amministrativo, si comprende come si sia ritenuto,
prendendo spunto da un timido e marginale accenno contenuto nella parte finale
della sopra ricordata sentenza n. 500/99 di poter dare vita alla clamorosa
controffensiva contenute nelle famose tre ordinanze sorelle del giugno 2006 ,
con le quali, dopo un evidente accurato
lavoro di preparazione all’interno della Cassazione, si è inferto
un fiero colpo di piccone alla cosiddetta pregiudiziale amministrativa,
sul rilievo, in sintesi, che quest’ultima, pur già pienamente coerente con il
sistema previgente rispetto alla svolta apportata dalla sent. n. 500/99 con il
riconoscimento generalizzato della risarcibilità degli interessi legittimi
pretensivi, allorchè cioè si poteva configurare la risarcibilità dei soli
interessi oppositivi previo annullamento
e conseguente ripristino del diritto degradato, non aveva più ragion d’essere
nel nuovo assetto, nel quale una volta accertata la lesione dell’interesse,
sorge un diritto soggettivo al risarcimento, come tale azionabile direttamente e quindi in via
autonoma, , in forza dei principi di effettività della tutela sanciti dagli
artt.. 24 e
Devo dire che,
contrariamente a quanto in precedenza avevo ritenuto, ragionando a caldo e sotto l’impatto
forte dovuto alla preoccupazione (preoccupazione che resta) per le conseguenze
mortali che una tale interpretazione può portare al normale giudizio
d’annullamento, ove reso un semplice optional in quanto non ritenuto più
necessario per soddisfare le pretese economiche dei soggetti colpiti, non sono
più del tutto sicuro che la
pregiudiziale sia una roccaforte invincibile sulla base delle norme vigenti,
pur se l’art. 7 legge TAR, rivisitato dalla 205/00, sembri configurare la
domanda di risarcimento danni (solo) come consequenziale all’annullamento, e
così non poteva che interpretarlo la 204 del 2004, nel momento in
cui, per salvare la giurisdizione del
g.a. sull’azione di risarcimento
sottrraendola all’A.G.O (al quale recta via spettava di diritto) la legava con vincolo indissolubile all’azione
demolitoria in quanto non autonoma bensì mero completamento della tutela da
detta azione assicurata.
Negli ultimi
due anni, infatti, sono state numerose, anche se ancora, credo, di minoranza, le prese di posizione favorevoli all’interpretazione fornita dalla Cassazione,
non solo in dottrina (a proposito della
quale non posso mancare di notare, con qualche sorpresa, che fra i molti
contributi in tal senso ve ne sono alcuni scritti da autorevoli colleghi
presidenti di sezione del Consiglio di Stato), ma anche nella stessa
giurisprudenza amministrativa, specialmente d’appello (cui per ora peraltro si
oppone
In realtà,
come è stato di recente ben osservato, si scontrano sul punto, in modo per ora
forse ancora inconciliabile, due visioni culturalmente e ideologicamente
profondamente diverse di ciò che è o deve essere l’azione amministrativa e con
essa la giustizia amministrativa, da un lato ponendosi, come da origine ormai
remota, la concezione di un ordinamento amministrativo il quale, pur tendendo
ad ammettere al suo interno l’utilizzo
di strumenti paritetici e negoziali, attribuisce pur sempre alla P.A. un nocciolo duro di supremazia a tutela di
interessi generali, supremazia che si esprime con provvedimenti autoritativi
muniti della presunzione di legittimità e contestabili, per esigenze di
certezza dell’agire amministrativo, che è sempre a tutela di interessi generali
della collettività, solo entro un breve termine di decadenza, oltrepassato il
quale l’interesse legittimo diviene interesse di mero fatto, non più azionabile
( e si badi, come ha sancito
Per contro
invece, valorizzandosi l’indubbia tendenza della giurisdizione amministrativa
ad accogliere in sé anche alcuni tratti propri del giudizio sul rapporto e non
già solo sull’atto (si allude soprattutto, ma non solo, ai casi di
giurisdizione esclusiva, naturalmente, quelli stessi cioè, come detto, che
peraltro
Ammesso comunque
quanto sopra, ciò che però assolutamente continua a non convincere è la pretesa delle SS.UU. ( senza la quale
peraltro l’interpretazione fornita sarebbe solo un brillante esercizio
intellettuale, senza nessuna possibilità
di incidere concretamente sul sistema della giustizia amministrativa fondato –
per ora- sul giudizio d’annullamento) di poter sindacare e quindi cassare ex
art. 362 comma 1 del c.p.c. “le pronunce del giudice amministrativo che
rifiutano di pronunciarsi nel merito sulla domanda autonoma di risarcimento del
danno adducendo che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti
l’annullamento dell’atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti” (questo
il principio di diritto affermato nell’ord.za n. 13659/06).
Questo è il
punto debole dell’arresto delle SS.UU. della Cassazione, e su tale punto non mi
risulta che in dottrina vi siano state
prese di posizione favorevoli, essendo stato per contro unanimemente
affermato che il sindacato delle SS.UU. ex art.
E’ notissimo
che la chiara ed ineludibile consapevolezza di tale punto debole ha
recentissimamente indotto le SS.UU. ad alzare ( a tentare di) un argine di
contenimento: alludo naturalmente alla sentenza delle SS.UU. n. 30254 del 23 dicembre 2008, la quale, prima di confermare la tesi negatrice
della pregiudizialità, ha avuto cura di fornire una motivazione articolata e puntuale
(in sostanza assente nelle tre sorelle del 2006), e cioè di spiegare per quali
ragioni si deve ritenere che le pronunce del giudice amministrative che si
arrestano alla pregiudizialità rientrino tra quelle che
Innanzi tutto
non è un caso che la sentenza del 23 dicembre 2008, pur invocando la nota sent.
della Corte Cost. n. 77/07 (sulla translatio iudicii) per convalidare ed esaltare il. compito
istituzionale di custode dell’unità
funzionale della giurisdizione che spetta alle SS.UU pur in presenza di diversi
e distinti organi di giustizia, si
guarda bene dal ricordare il passo conclusivo di quella sentenza nel quale,
dopo essersi detto che il giudice che declina la propria giurisdizione nel rinviare al giudice competente non può
assolutamente interferire con il merito, si bacchetta la stessa Corte di Cassazione affermando che (anche) “la sua pronuncia può soltanto, a norma dell’art.
111, comma ottavo, della Costituzione, vincolare il Consiglio di Stato e
E’ proprio
alla luce della cristallina chiarezza dell’arresto del giudice delle leggi che
non convince il pur vigoroso sforzo ermeneutico che compiono le sezioni unite
laddove affermano che “per giurisdizione
deve essere inteso non in se il
potere di conoscere di date controversie, attribuito per una specifica parte a
ciascuno dei diversi ordini di giudici di cui l’ordinamento è dotato, ma quel potere
che la legge assegna e che è conforme a costituzione che sia assegnato
ai giudici perché risulti attuata nel giudizio la effettività dello stesso ordinamento”: e poiché, si prosegue, gli
artt. 24, 113 e 111 della Costituzione
assicurano agli interessi
legittimi la stessa dignità dei diritti
(art. 24) escludendo limitazioni (art. 113) al fine di garantire l’effettività
della tutela giurisdizionale (art. 111), effettività
in forza della quale non può essere esclusa la tutela risarcitoria autonoma,
ecco che, a giudizio delle SS.UU, nel momento in cui il g.a. nega di poter
assicurare la tutela in via autonoma della domanda di risarcimento in sostanza viene ad escludere uno dei modi
tutela apprestati dall’ordinamento e quindi, ed è questo il passaggio conclusivo del ragionamento delle SS.UU. in
definitiva in parte qua viene a negare la propria giurisdizione, con
ciò automaticamente emettendo una pronuncia che diviene facile preda delle
SS.UU in quanto titolari ex art. 111 del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione.
Ma appare a me
evidente, anche se naturalmente la
questione presenta profili di estrema delicatezza, che nel momento in cui le
SS.UU. si preoccupano che il giudice amministrativo attraverso la preclusione
della pregiudiziale venga meno al suo dovere di garantire una delle forme
costituzionalmente in ipotesi previste di tutela degli interessi legittimi, opera
nei panni, comuni a tutti i giudici, di
coloro che devono istituzionalmente interpretare le norme vigenti avendo come
termine di paragone, come fonte di luce alla quale ispirarsi, i principi
direttamente derivanti dalla costituzione, e non già in veste di giudice
regolatore della giurisdizione. In altre parole, poiché appunto spetta a
ciascun giudice, nell’ambito della sua giurisdizione, questo compito di leggere
ed applicare le norme, a sua discrezione interpretandole in senso
costituzionale ovvero, eventualmente, rinviandole alla Corte Costituzionale ove
le ritenga inadeguate: e sarà quest’ultima, se lo riterrà, a dire o che la
questione posta è infondata, ovvero che è
inammissibile perché il sistema consente interpretazioni
costituzionalmente più corrette ovvero a sancire che l’eventuale mancanza nel
sistema della tutela risarcitoria autonoma è incompatibile con la costituzione:
in altre parole, non mi pare che le SS.UU., in questa funzione interpretativa,
si possano sostituire in primo luogo al giudice amministrativo competente
e tanto meno, da ultimo, alla Corte Costituzionale, alla quale soltanto
spetta il compito di valutare la compatibilità delle norme con i principi
dell’ordinamento.
Tanto più,
lasciatemelo dire, che questa grande preoccupazione, ora manifestata dalle
SSUU., che il giudice amministrativo non indebolisca la tutela spettante agli
interessi legittimi negando accesso alla domanda di risarcimento in via
autonoma si configura come un’assoluta novità, tenuto conto della pervicace
ultradecennale e tetragona resistenza ad ammettere la risarcibilità degli
interessi legittimi pretensivi pur da
tempo invocata (previo annullamento, s’intende) da autorevole dottrina (ricordo ad es. un famoso saggio, mi pare degli anni ’60, del prof. Miele), questa grande e improvvisa
preoccupazione, ripeto, appare ora alquanto sospetta o quanto meno
contraddittoria., tenuto anche conto che il revirement del 1999 non è stato
affatto spontaneo, bensì di fatto obbligato in forza della necessità di
tradurre in italiano un preciso precetto contenuto nella direttiva n. 665/89 in
tema di ricorsi in materia di appalti.
Significativo
poi, a proposito di appalti, è il fatto che la nuova direttiva ricorsi n.
66/07, con ciò dimostrandosi chiaramente che a livello di principi comunitari –
salvo naturalmente il diritto al risarcimento da lesione di interessi legittimi
- non c’è da avere alcuna preoccupazione al riguardo, continua ad ammettere
esplicitamente che uno stato membro possa subordinare il risarcimento danni “a
causa di una decisione presa illegittimamente” all’annullamento della decisione
contestata (art. 2 comma 7). Non si comprende quindi perché nell’ordinamento interno si debba essere
necessariamente più realisti del re ed interpretare le norme nel senso voluto
dalle SS.UU.
Per non dire
poi del fatto, come onestamente si ammette nella sentenza del dicembre scorso,
che non mancano nell’ordinamento interno disposizioni che, a tutela di collettività o gruppi organizzati (società, condominii),
con prevalenza sugli interessi dei singoli soggetti, si prevedano brevi termini decadenziali di impugnazione.
Infine
un’ultima osservazione mi sembra possa rendere evidente la debolezza della tesi
affermata dalle SS.UU. in ordine al suo potere di sindacato ex art. 362 c.p.c.:
tale potere infatti viene affermato, come detto, in quanto il giudice amministrativo si rifiuti di pronunciarsi del merito sulla
domanda autonoma di risarcimento del
danno in caso di mancata previa tempestiva impugnazione del
provvedimento: ma se invece il giudice amministrativo al medesimo risultato
(cfr. Cons..Stato, VI, n. 3059/08)
perviene non già dichiarando la domanda risarcitoria inammissibile, bensì respingendola nel merito, dichiarando
che la mancata impugnazione dell’atto
fonte di danno ne lascia salva l’imperatività nel dettare la regola del caso
concreto, imponendone il rispetto a tutti i consociati, ed impedendo .da ultimo
il configurarsi del danno ingiusto, come potranno le SS.UU. riuscire a dire che
il giudice amministrativo ha negato la giurisdizione?
Concludo a
questo punto con l’auspicio (sul quale
convergono sicuramente ...le parti in causa)
che intervenga il legislatore a
risolvere una volta per tutte il problema, in modo da riportare, se possibile,
la pace tra i contendenti.
L’altro
arresto delle SS.UU. che senza dubbio,
anche a prescindere da diverse considerazioni,
ha messo in difficoltà il giudice amministrativo, è, naturalmente quello (n. 27169/07). con il quale si è affermata la
giurisdizione del giudice ordinario ad
accertare e/o a dichiarare il vizio del
contratto conseguente alla aggiudicazione di un appalto in caso di annullamento,
ad opera del g.a., della aggiudicazione stessa
La prima cosa
che mi pare evidente è la stretta connessione o correlazione di questo arresto
con quello sulla pregiudiziale amministrativa
di cui si è detto sinora.
In quel caso le SS.UU., nell’affermare
l’azionabilità della domanda di risarcimento danni da lesione di interessi
legittimi anche senza previa impugnazione dell’atto, non solo tentano di
mandare in soffitta l’azione di annullamento come inutile suppellettile, ma
inoltre operano una radicale disarticolazione tra risarcimento in forma
specifica, (meglio dire reintegrazione),
che presuppone necessariamente il previo annullamento
dell’aggiudicazione a favore di un terzo, e risarcimento per equivalente, il quale
ultimo invece si dice che può essere chiesto anche senza
previa impugnazione e quindi senza annullamento: ora, per altra via, si
persegue lo stesso risultato, che è quello di convincere o forse costringere in
sostanza il mal capitato ad accontentarsi del solo risarcimento per equivalente,
dato che solo con un’ ulteriore azione innanzi al giudice ordinario ( ma
proposta da chi e come non è chiaro) si potrà ottenere la rimozione del
contratto stipulato con il terzo aggiudicatario e quindi il risarcimento in
forma specifica (sempre che non vengano a rendersi preclusivi i presupposti di
cui all’art. 2058 comma 2).
Si direbbe dunque che
Si vorrebbe
dunque che Il giudice amministrativo, il quale da quasi un secolo e mezzo trova
la sua specificità nell’essere giudice
degli atti amministrativi, ponendosi ad un tempo sia come custode della legalità
dell’azione amministrativa che come “tutore” degli interessi legittimi dei cittadini, si
trasformi semplicemente in giudice del risarcimento danni da lesione di
interessi legittimi? E così sia, se così deve essere…
Tornando al punto degli effetti (o non
effetti) dell’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto, si può ammettere,
innanzi tutto, che non sembra possano nutrirsi dubbi sul fatto che la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non è estensibile alle
vicende relative al contratto, il quale sta
al di là, pur raccogliendone gli esiti, della procedura amministrativa che si
conclude con l’aggiudicazione e rimane formalmente
frutto di incontro di volontà paritetiche con conseguente dominio del giudice
ordinario: in questo si può condividere la tesi della sentenza che qui si
commenta con la conseguenza che al g.a. rimane
preclusa la possibilità di disporne l’annullamento
Avevo avuto
occasione di dire nella mia precedente
relazione triestina, che la considerazione non risolve il problema, nel senso
che tale ineccepibile conclusione, sul piano dei concetti, non basta da se sola
a portare alla conseguenza traumatica che se ne trae, e cioè alla impossibilità
per il giudice amministrativo, una volta annullata l’aggiudicazione, di
disporre altresì, si intende ove ne sussistano tutti gli altri presupposti, la
reintegrazione in forma specifica a favore del ricorrente.
Innanzi tutto
colpisce il fatto che nel palazzo di
Piazza Cavour la mano destra sembra ignorare tranquillamente quel che fa la
sinistra, visto che la prima Sezione continua imperterrita (ma non dovrebbe
anche qui, in casa propria, operare l’invocata funzione di nomofilachia?) a
considerare automaticamente caducato il contratto a seguito dell’annullamento
dell’aggiudicazione, non importa se dal giudice amministrativo o in via di
autotutela, senza necessità di pronuncia
costitutiva del suo cessato effetto (cfr. sent. n.4906 del 15 aprile 2008,
nella quale se ne richiamano diverse altre come conformi).
In secondo
luogo, poi, meriterebbe un qualche più
attento approfondimento il fatto che l’art. 246 del codice degli appalti faccia
sua la disposizione, già contenuta
nell’art. 14 del D.Lvo n. 190/02, concernente le cosiddette opere strategiche,
con la quale si esclude espressamente il risarcimento del danno in forma
specifica in caso di annullamento degli atti di affidamento, ammettendo solo il
risarcimento per equivalente: a parte il fatto che tale disposizione di per sé,
come da taluni sottolineato, sembra a contrario in via generale dare per
scontata la non insensibilità del contratto all’annullamento dell’affidamento,
è singolare che la sentenza in esame ne richiami incidentalmente il contenuto,
senza trarne alcuna conclusione contraria al proprio assunto, con riguardo
peraltro al testo originario del 2002, ove si diceva che “l’annullamento
dell’affidamento non comporta la risoluzione
del contratto già stipulato”, mentre ora invece l’art. 246 (non importa qui
appurare se rispettoso o meno della delega) usa il ben più incisivo termine,
ripetutamente da tempo utilizzato dalla giurisprudenza amministrativa (ad es.
allorché si è affermato che l’annullamento dell’atto presupposto comporta la
caducazione automatica dell’atto conseguente) oltre che, ora, da quella della prima Sezione della
Cassazione sopra richiamata, nel senso cioè che si richiede al g.a. soltanto di
prendere atto dell’avvenuto automatico venir meno del contratto, senza quindi
che debba andare a calpestare un terreno non suo che è quello della verifica
dei presupposti per far luogo a risoluzione.
Ma ciò che più
si vuole sottolineare è la profonda contraddittorietà della conclusione alla
quale sono qui pervenute le SS.UU. con le motivazioni viceversa addotte a
sostegno dell’abbattimento della pregiudizialità amministrativa, giacché mentre
là, come si è visto, si è posto a
fondamento della tesi propugnata la necessità costituzionalmente garantita di
assicurare ai soggetti interessati la massima tutela possibile (al punto da
configurare il diniego di esame della domanda risarcitoria autonoma come un
diniego di giurisdizione, come tale sindacabile
ex art. 362 c.p.c.), qui, viceversa, costringendo in sostanza gli stessi
soggetti interessati ad attendere gli esiti di un giudizio civile successivo a
quello amministrativo per sperare di ottenere la reintegrazione in forma
specifica (speranza sicuramente pressocchè sempre destinata a rivelarsi vana
causa il semplice trascorrere del tempo, frustrando in sostanza la previsione
normativa di procedura accelerata prevista dall’art. 23 bis) si viene
improvvidamente a spezzare quella concentrazione della tutela in un unico
giudizio che pure la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/04 aveva
ritenuto fondamentale per garantire l’effettività della tutela stessa.
Con la
conseguenza, tra l’altro, che
Da qui è nato
certamente per il giudice
amministrativo, un senso di insoddisfazione, insoddisfazione che quindi ha
indotto a cercare una diversa soluzione che, pur senza mettersi in aperta rotta
di collisione con le argomentazioni delle SS.UU., consentano comunque di
scavalcare il nuovo, pesante ostacolo messo sul suo cammino.
La soluzione, com’è noto, è stata cercata e faticosamente
trovata dall’A.P. n. 9 del 2008.
Incontestata appunto
rimanendo la giurisdizione sul contratto del g.o., non per questo, si dice,
resta sminuita la tutela, dato che sorge in capo alla P.A. in seguito alla
sentenza d’annullamento l’obbligo di conformarsi alle relative statuizioni; il
che vale a dire che “l’annullamento della aggiudicazione è costitutivo di un
vincolo permanente e puntuale sulla successiva attività della amministrazione,
il cui contenuto non può prescindere
dall’effetto caducatorio del
contratto stipulato”: in sintesi, dice l’A.P., “in sede di esecuzione
lì’amministrazione non può non rilevare la sopravvenuta caducazione del contratto conseguente all’annullamento
dell’aggiudicazione”, con la conseguenza che qualora
Insomma, si
ordina alla P.A. di fare quello che al giudice è in prima battuta proibito,
salvo ad essa sostituirsi in caso di inerzia: ma intanto il tempo passa, a quello trascorso prima della pronuncia
aggiungendosi quello che
Il risultato
ottenuto con la decisione n. 9/08 dell’A.P., è quindi, certamente fumoso e in
sostanza deludente.
Forse sarebbe
stato meglio se l’A.P avesse autorevolmente fatta propria la soluzione indicata
dal TAR di Milano (preceduta ed accompagnata da autorevole dottrina) con la sent. n. 1380/08, con la quale, senza
in sostanza invadere il terreno riservato al g.o., si è applicato l’art. 8
legge TAR e cioè si è deciso incidenter tantum sul contratto in seguito
all’annullamento dell’aggiudicazione, aprendo così la strada senza indugio alla
reintegrazione in forma specifica.
Comunque la più
tortuosa via proposta dalla A.P. deve essere per fortuna, come si è osservato,
considerata del tutto provvisoria,
tenuto conto dello spiraglio di luce che
per fortuna arriva da Bruxelles, e cioè dalla nuova direttiva ricorsi n. 66/07,
in attuazione della quale si dovrà approntare
un sensibile rafforzamento della tutela cautelare preventiva, laddove si
prevede che “gli Stati membri assicurano che l’amministrazione
aggiudicatrice non possa stipulare un contratto
prima che l’organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti
cautelari o sul merito del ricorso”
(art. 2, paragrafo 3), e soprattutto laddove si prevede in via generale, salve
alcune eccezioni, la radicale sanzione consistente nella privazione
degli effetti del contratto ad opera “di un organo di ricorso indipendente” nel caso, tra gli altri ( e cioè ove manchi una
procedura concorrenziale) in cui i termini previsti per consentire un adeguata
tutela cautelare ( e non solo) prima della stipula del contratto non siano
rispettati (art. 2 quinquies). E non vedo proprio che cosa potranno opporre le
SS.UU. quando vedranno inevitabilmente attribuito ai TAR il potere previsto
dalla direttiva di privare il contratto di effetti.
La soluzione è
radicale, in quanto opera a monte e consentirà, al giudice amministrativo di
impedire tempestivamente la stipula del contratto, evenienza che oggi in
assenza di sanzione in caso di mancato rispetto del termine di cui all’art. 11,
comma 10, del codice degli appalti, che deve trascorrere tra comunicazione
esito gara e stipula del contratto (termine anzi apertamente derogabile ad
libitum della P.A., viene troppo spesso opposta in camera di consiglio,
compromettendo in sostanza in modo grave la posizione del ricorrente, al punto
che mi è accaduto di sentire qualche difensore di stazione appaltante avanzare
la addirittura la tesi che il ricorso sarebbe ormai inammissibile.
Una parola da
ultimo ritengo di dover aggiungere, sia con
riguardo ai problemi della sorte del contratto che della pregiudiziale,
dopo aver letto l’art. 20 commi 8 e 8 bis del D.L. n. 185/08 conv. In L. n.
2/09. Tali disposizioni, infatti, come è noto, dopo aver ulteriormente e
pericolosamente dimezzato (ivi compreso quello
di notifica) i termini processuali di cui all’art. 23 bis legge TAR,
estendono ad una generalità indistinta di lavori pubblici ritenuti urgenti data
la crisi economica incombente (lavori
pubblici da individuare con semplici decreti delle autorità competenti),
le disposizioni eccezionali previste per le opere della cosiddetta legge
obiettivo, al comma 8 prevedendo che il g.a. non può sospendere né caducare gli
effetti del contratto già stipulato.
In più, con il comma 8 bis, aggiunto in sede parlamentare
onde si sopprime anche qui il cosiddetto stand
still, e cioè l’intervallo di 30 giorni previsto dal sopra ricordato art.
11 del codice degli appalti tra la comunicazione dell’aggiudicazione e la
stipula del contratto.
Ne consegue
non solo che i ricorrenti vengono privati ancora una volta di qualunque
possibilità, questa volta senza colpe della Cassazione, di ottenere la
reintegrazione in forma specifica in una pluralità di casi che, a differenza
della legge obiettivo, potrebbero anche perdere i connotati dell’eccezionalità e generalizzarsi, ma
altresì, e la cosa appare particolarmente grave alla luce di quanto si è detto
parlando della direttiva n. 66/07, sia pur non ancora esecutiva, che così
facendo il nostro benamato legislatore si pone in dichiarata rotta di collisione
con le regole comunitarie. E non solo con queste, tenuto conto che
Principio che
vale anche e a maggior ragione a sostenere la regola della pregiudizialità
dell’annullamento, visto che solo con l’annullamento (tempestivo)
dell’aggiudicazione si può conseguire la reintegrazione in forma specifica.
In conclusione
non mi resta che rinnovare l’augurio che il legislatore trovi il tempo di
mettere fine ai contrasti tra A.G.O. e
G.A. facendo chiarezza sui punti controversi; augurio che peraltro, con i tempi
che corrono e con il pessimo esempio fornito dal D.L. n. 185/08, temo che
rimarrà inascoltato (almeno per ora).
Venezia, 7
marzo 2009