MASSIMO
CALCAGNILE
Dottore di ricerca in Diritto Pubblico
Collaboratore alla cattedra di Diritto
Amministrativo
nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Bologna
VERSO UNA NUOVA DISCIPLINA DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI?
1. I servizi pubblici locali
Nel
più recente periodo, l’attenzione per i servizi pubblici locali è molto
aumentata.
La
stampa economica e quotidiana mostra una significativa attenzione per il
settore e per le prospettive imprenditoriali che lo riguardano. Tra le nuove
società che entrano in borsa, un numero sempre crescente appartiene al settore
dei servizi pubblici locali.
Anche
per gli operatori giuridici l’interesse per la disciplina dei servizi pubblici
locali è crescente. Tra l’altro sono recentissime alcune importanti decisioni
del Consiglio di Stato su questo argomento; a titolo esemplificativo si possono
ricordare le decisioni seguenti: sez. V, 6 febbraio 2003, n. 637 (http://www.giustizia-amministrativa.it)
sul carattere strumentale, e quindi partecipe dell’apparato di ciascun Comune,
di una società la cui organizzazione ed i cui vincoli statutari nei confronti
dei Comuni soci facciano emergere la natura di atto di organizzazione
dell’affidamento ad essa di servizi pubblici; sez V, 6 maggio 2003, n. 2380 (in
http://www.giustizia-amministrativa.it)
relativa alle condizioni che devono ricorrere per poter considerare assegnato
un determinato servizio pubblico ad una società a prevalente capitale pubblico
locale; sez. V, 10 marzo 2003, n. 1289 (in http://www.giustizia-amministrativa.it),
nonchè sez. V, 13 maggio 2003 n.192/disp. (http://www.giustizia-amministrativa.it)
entrambe sull’affidamento della gestione calore da parte di un Comune.
Assume
allora la massima importanza seguire con attenzione l’evoluzione normativa che
appare incessante.
Scopo
di questo scritto è dunque quello di fare il punto sulla situazione attuale e
sulle prospettive di modifica ormai imminenti.
Il
disegno di legge n. 1753 AS-XIV legislatura (<<Delega in materia
ambientale>>) è stato approvato dal Senato della Repubblica il 14 maggio
2003 ed è ora all’esame della Camera dei Deputati.
A
seguito di un emendamento governativo (n. 1.2500), l’art. 1, comma 41°, 42° e
43° del disegno di legge reca
modificazioni alle vigenti norme in materia di servizi pubblici locali. In
sostanza, a poco più di un anno dall’entrata in vigore dell’art. 35 della legge
28 dicembre 2002, n. 448 si prospettano modifiche significative a tale riforma.
Si
danno qui per conosciute le norme originarie dell’art. 35 della legge n. 448
del 2001 (che, ad ogni buon conto, vengono illustrate in appendice a questo
scritto, per quanto dispongono nel loro testo oggi vigente) e si procede qui di
seguito ad un’analisi sintetica delle novità che deriverebbero da un’eventuale
approvazione definitiva delle predette disposizioni di cui all’art. 1, comma
41°, 42° e 43° del d.d.l. n. 1753 AS-XIV legisl.
2. Il disegno di legge: le modifiche
proposte all’art. 113 del t.u. 18 agosto 2000, n. 267.
2.1. nel comma 1° (le categorie dei servizi
pubblici locali)
Verrebbero
soppresse le parole <<di rilevanza industriale>>. In questo modo,
l’ambito applicativo dell’art. 113 sarebbe molto ampio perché non più
circoscritto a quelli che, si presume, sarebbero stati definiti dal regolamento
di esecuzione quali servizi di rilevanza industriale (essenzialmente: gestione
dei rifiuti urbani, servizio idrico integrato, trasporto pubblico locale,
distribuzione del gas naturale).
Gli
unici servizi pubblici locali a rimanere fuori dell’ambito applicativo
dell’art. 113 saranno quelli <<privi di rilevanza economica>> (cfr.
il nuovo testo di art. 113 bis, v. più avanti).
Il
concetto di “rilevanza economica” non coincide con quello precedente dei
servizi con rilevanza industriale, perché la categoria della rilevanza
economica è, infatti, idonea a ricomprendere qualsivoglia attività che possa produrre
un utile o avanzo di gestione. Come si può intuire, la categoria dei servizi
con rilevanza industriale risulta più ristretta perché essa presuppone una
rilevante organizzazione di uomini e mezzi ed un conseguente impiego di capitale
nonché una complessità del processo di gestione.
Da
ciò deriva che la disciplina dell’art. 113 avrebbe un portata assai ampia
perché si applicherebbe a tutte le attività di servizio pubblico locale che
possano essere, in astratto, idonee a produrre un utile o avanzo di gestione
(ancorché, in concreto nei singoli casi di specie, possano non raggiungerlo).
Come
è noto, i due aspetti principali della disciplina contenuta nell’art. 113 oggi
vigente sono rappresentati: dall’obbligo di procedere con gara ad evidenza
pubblica per tutti i nuovi affidamenti dei servizi pubblici; dalla previsione
di una anticipata scadenza (rispetto al termine originale) di tutte le
concessioni e degli affidamenti in corso se assegnati con procedure diverse
dall’evidenza pubblica (salve tassative deroghe di cui si dirà più avanti).
L’eliminazione
del riferimento ai servizi <<di rilevanza industriale>>, con la
conseguente e già indicata estensione di applicabilità dell’art. 113, avrebbe
inoltre effetti immediati perché – sempre a seguito delle modifiche di cui si
sta parlando – non è più previsto un regolamento di esecuzione e attuazione con
il compito di indicare quali sono i servizi pubblici cui si applicano le
disposizioni dell’art. 113.
2.2.
nel comma 4°, lett. a)(le
società partecipate dagli enti locali per la gestione di reti e impianti:
natura dei soci e carattere strumentale di tali società)
L’attuale
testo di art. 113 prevede la figura della possibile forma di gestione diretta
da parte degli enti locali limitatamente alla gestione di reti, impianti e dotazioni,
qualora essa risulti separata dalla erogazione dei servizi (quest’ultima
assegnabile solo previa gara, con esclusione di ogni affidamento diretto).
Il
disegno di legge riformula ora più rigorosamente la disposizione contenuta nel
comma 4°, lett. a). Infatti, non sarà più sufficiente (per legittimare
l’affidamento diretto della gestione di reti, impianti e dotazioni) la partecipazione
maggioritaria degli enti locali, anche associati, alla società; sarà, invece,
anzitutto necessario che vi sia una <<partecipazione totalitaria di
capitale pubblico>>. Gli enti locali soci potranno anche essere molti, ma
i soggetti privati non potranno comunque essere presenti nella compagine societaria.
Verrebbe
inoltre prevista una condizione ulteriore, ripresa dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia CE sulla c.d. delegazione interorganica o affidamento in house (sentenza 18 novembre 1999,
causa C-107/98, Teckal in Riv. it. dir. pubb. com., 2000, pagg.
1393 e segg. con nota di G.GRECO e ordinanza 14 novembre 2002, causa C-310/01, Comune di Udine, a quanto consta
inedita). Nella modifica che si sta esaminando si stabilisce che <<gli
enti pubblici titolari del capitale sociale>> devono esercitare sulla società
<<un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o
gli enti pubblici che la controllano>>.
Il
secondo è un requisito quantitativo facilmente verificabile e si sostanzia
nella realizzazione di più del 50 per cento del volume d’affari della società
<<con l’ente o gli enti pubblici che la controllano>>. Nel
contempo, la necessità della ricorrenza di questo requisito legittima a contrario che la società possa operare
anche per soggetti terzi, siano essi privati ovvero altri enti locali. Nel caso
delle prestazioni a privati, la società opererà sul mercato sena poter abusare
della propria posizione di gestore della rete e impianti pubblici; nel caso di
gestione di reti ed impianti presso altri enti locali, la società dovrà
sottomettersi a gare per ottenere l’affidamento di dette gestioni presso tali
enti locali non soci (si avverte, però, che questa seconda possibilità potrebbe
essere resa non praticabile da norme o circolari interpretative successive).
Quanto
al primo requisito (controllo degli enti locali analogo a quello esercitato sui
propri servizi), l’assenza di soggetti privati nel capitale è già un elemento
significativo perché gli enti locali potranno essere in grado di espletare
senza condizionamenti il proprio controllo; vi saranno cioè interessi omogenei
(quelli delle comunità locali rappresentate) e non si verificherà l’eventuale alleanza
tra soci privati e alcuni soci pubblici con la collocazione in minoranza di fatto
degli altri soci pubblici. Peraltro, onde rendere inequivocabile il controllo,
sarà bene che gli amministratori e i sindaci vengano nominati ex artt. 2458 e
2460 Cod. civ. ed altresì che venga predisposto ed approvato unilateralmente
dall’ente locale, per essere poi stipulato, un contratto di servizio che
contempli programmi di gestione da eseguire e forme pubbliche di vigilanza (in
sostanza, sarebbe incompatibile con il modello normativo che la società si
comporti come soggetto distinto dagli enti locali ed autonomo sul piano
decisionale, contrattando ad esempio le prestazioni da rendere e le relative
condizioni, che devono invece essere fissate previamente dall’autorità
amministrativa). Il modello normativo delinea una figura soggettiva strumentale
degli enti locali soci, e nel suo concreto operato la figura dovrà essere
corrispondente al modello.
Una
notazione merita il fatto che la nuova formulazione normativa – che il disegno
di legge intende introdurre - non parla più di <<enti locali>> come
soci ma di <<enti pubblici>>. Fermo restando che, in concreto, gli
enti locali saranno i soci per lo più esclusivi, si può notare che sembra
essere data la possibilità di divenire soci anche alle Regioni (al limite anche
allo Stato, tramite i Ministeri competenti), alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, agli IACP e loro nuove configurazioni
pubblicistiche e ad altri enti locali non territoriali (come i consorzi tra
enti locali o altre forme associative previste dalle leggi regionali). Peraltro,
la partecipazione di Comuni e Province (quali enti titolari del servizio di
pubblica utilità, avendone il potere di affidarlo ad un gestore) dovrà comunque
essere di maggioranza assoluta; altrimenti, non si giustificherebbe
l’affidamento diretto della gestione di reti e impianti, perchè la società non
potrebbe dirsi espressione dell’ente locale e cioè modulo di assunzione o
gestione diretta dell’attività di servizio.
Si deve precisare che se la società, oltre a
gestire reti ed impianti, dovesse essere anche conferitaria di tali beni che
siano già di proprietà degli enti locali, allora non sembrerebbe ammessa la
partecipazione di enti pubblici diversi (cfr. per approfondimenti sulla
composizione del capitale e sul controllo congiunto degli enti locali, il
successivo comma 13°; in argomento v. più avanti).
2.3. nel
comma 5° (la nuova ipotesi della concessione a terzi per l’erogazione dei
servizi)
Il
comma 5° dell’art. 113 nella sua versione oggi vigente rappresenta la maggiore
novità della riforma introdotta con l’art. 35 della legge n. 448 del 2001. La
norma ha fatto venire meno la pluralità delle possibili forme di gestione dei
servizi pubblici locali, soluzione che apparteneva alla tradizione
dell’ordinamento amministrativo italiano (v. l. 29 marzo 1903, n. 103; r.d. 15
ottobre 1925, n. 2578; art. 22, comma 3° della l. 8 giugno 1990, n. 142 nonché
versione originaria del vigente t.u. enti locali). Le forme di gestione tra le
quali – nel vecchio ordinamento - gli enti locali potevano discrezionalmente scegliere
quella ritenuta più adeguata erano catalogabili nel modello della gestione
diretta (in economia, a mezzo di azienda speciale anche consortile, a mezzo di
istituzione, a mezzo di società con partecipazione pubblica qualificata) e nel
modello della gestione indiretta (concessione a terzi).
A
fronte di tale pregressa situazione (v. le leggi pocanzi citate), l’art. 113,
comma 5° ha previsto, per l’affidamento della gestione (erogazione) del
servizio pubblico, una sola modalità, definita come <<conferimento della
titolarità del servizio a società di capitali>> e da attuarsi attraverso
l’espletamento di <<gare con procedure ad evidenza pubblica>>. E’
venuta così meno ogni rilevanza dell’influenza dominante da parte degli enti
locali, quali proprietari o soci del possibile gestore: anche una società a
prevalente capitale pubblico locale – in base alla riforma – sarà obbligata a
partecipare ad una gara per poter ottenere l’affidamento del servizio pubblico.
Così
tratteggiata l’evoluzione del sistema, ci si può soffermare sulla modifica che
il disegno di legge in esame intende ora introdurre.
Al
comma verrebbe aggiunto un periodo che così recita: <<ovvero in
concessione a terzi, secondo le linee di indirizzo emanate dai Ministri e dagli
altri soggetti competenti attraverso provvedimenti o circolari
specifiche>>.
La
norma è di pessima fattura e di difficile comprensione.
Per
non ritenerla del tutto contraddittoria con quanto scritto nel primo periodo
del medesimo comma 5°, si potrebbe ipotizzare la seguente volontà distintiva
del legislatore.
Quando,
anche in base alle discipline di settore, il servizio pubblico può essere
svolto in regime di concorrenza allora al gestore (erogatore del servizio)
viene conferita la titolarità del servizio previa gara di individuazione con
procedura ad evidenza pubblica (primo periodo del comma 5°).
Quando, invece, non vi
può essere concorrenza per ragioni strutturali (monopolio naturale) allora si
dà luogo a concessione a terzi (secondo periodo del comma 5°). Tuttavia, anche
in questo caso – nonostante la norma nulla precisi – vi dovrà essere una gara
selettiva. Il
principio della gara per l’individuazione di un gestore di servizio pubblico è,
del resto, ribadito anche da altre parti del d.d.l. n. 1753 AS-XIV legisl.
Nell’art. 1, comma 9° recante alcuni tra i principi e criteri direttivi per la
delega in materia ambientale si parla di gestione della raccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani <<affidata tramite procedure di evidenza
pubblica>> e si stabilisce di <<assicurare tempi certi per il
ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e
nazionali>> (comma cit., lett. a).
La
differenza tra le due ipotesi starebbe solo nel maggior spessore pubblicistico
del rapporto tra ente locale e gestore, che indubbiamente caratterizza una
concessione amministrativa rispetto al non meglio definito <<conferimento
della titolarità del servizio>>.
Piuttosto
lascia assai perplessi il rinvio a linee di indirizzo, provvedimenti o
circolari specifiche circa le modalità di assegnazione della concessione a
terzi. Infatti, mentre per l’ipotesi considerata nel primo periodo del comma 5°
il rinvio è alle normative di settore, nel secondo periodo il rinvio riguarda
fonti anomale di disciplina.
2.4. nel comma 7° (le regole fondamentali per le gare relative
all’individuazione dell’erogatore dei servizi)
L’aggiunta
all’art. 113, comma 7° è particolarmente significativa ed apprezzabile:
<<Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative
delle discipline di settore>>.
Nel
comma si indicano gli elementi ed i parametri della gara di assegnazione di un
servizio pubblico locale e l’aggiunta del nuovo periodo attribuisce, dunque, un
precipuo valore alla precisazione normativa di tali elementi e parametri, i quali
pertanto devono valere sempre ed indipendentemente dalle discipline di settore.
Ne
deriva che la nuova norma si imporrà anche in quei settore ove già si
registrava una disciplina procedimentale e di aggiudicazione ovvero per i quali
tale disciplina si annunciava come imminente [per il primo caso, cfr. d.m. 22
novembre 2001 sulla concessione a terzi della gestione del servizio idrico
integrato nonché art. 18, comma 2°, lett. a) del d.lgs. 19 novembre 1997, n.
422 soprattutto dopo le modifiche introdotte con l’art. 45 della l. 1 agosto
2002, n. 166, a proposito dell’affidamento della gestione dei trasporti
pubblici locali; per il secondo caso, cfr. art. 14, comma 1° e 6° del d.lgs. 23
maggio 2000, n. 164, relativo al servizio pubblico di distribuzione di gas
naturale].
2.5. nel comma 12° (la cessione delle partecipazioni degli enti locali nelle
società di gestione dei servizi pubblici)
Questo
comma riguarda l’ipotesi della cessione totale o parziale delle partecipazioni
degli enti locali nelle società di gestione dei servizi pubblici (locali).
Poiché il grado di partecipazione aveva legittimato l’affidamento diretto del
servizio pubblico, la perdita del controllo o della partecipazione qualificata
avrebbe potuto comportare la decadenza del gestore. Pertanto, onde non
ostacolare, sotto tale profilo, le privatizzazioni il legislatore stabilì che
la <<cessione [delle partecipazioni] non comporta effetti sulla durata
delle concessioni e degli affidamenti in essere>> (disposizione
introdotta con la riforma di cui all’art. 35 della legge n. 448 del 2001).
Le
modifiche che il disegno di legge in oggetto intende introdurre sono
finalizzate a legittimare una sola modalità di cessione delle partecipazioni
sociali, e cioè quella <<mediante procedure ad evidenza pubblica>>.
Tali procedure potranno sostanziarsi tanto in gare amministrative quanto in
collocamento delle azioni sul mercato anche in relazione alla quotazione in
borsa (offerte pubbliche di vendita). Il richiamo alle procedure ad evidenza
pubblica rende così inapplicabile la modalità delle trattative dirette con i
potenziali acquirenti, in astratto ammessa dall’art. 1, comma 2° del d.l. 31
maggio 1994, n. 332 conv. in l. 30 luglio 1994, n. 474 per il caso di
dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici, a
proposito delle quali la fonte normativa ora citata stabiliva anche la non
applicabilità delle vigenti norma di legge e di regolamento sulla contabilità
generale dello Stato. Tale astratta possibilità di trattative dirette per le
cessioni (che, in caso di approvazione definitiva del d.d.l., non sarà comunque
praticabile) era stata avvalorata dall’abrogazione – per effetto dell’art. 17,
comma 60° della legge 15 maggio 1997, n. 127 – dell’art. 1, comma 6° del d.l.
n. 332 del 1994 ove si stabiliva che gli enti pubblici, e dunque anche gli enti
locali, avrebbero dovuto dettare previ criteri e procedure per la dismissione
delle loro partecipazioni in società (è evidente che, in assenza di tali
criteri di massima e procedurali, le trattative dirette risultavano
semplificate).
2.6. nel comma 13° (le speciali società possibili conferitarie della
proprietà di reti, impianti e dotazioni di proprietà degli enti locali)
Questa
modifica presenta elementi di concordanza con quella che il disegno di legge
intende introdurre al precedente comma 4°, lett. a). Non sarebbe più
sufficiente la partecipazione maggioritaria degli enti locali alla società, che
devono – invece – risultare i soli soci.
Gli
enti locali non possono (comma 2° dell’art. 113) cedere la proprietà di reti,
impianti e dotazioni (destinati all’esercizio dei servizi pubblici) se non
conferendoli a speciali società <<a capitale interamente pubblico, che è
incedibile>> (comma 13° come ora risulterebbe novellato). La norma non
precisa che deve trattarsi di capitale pubblico locale, ma qui non sembrerebbe
poter valere la lettura ampia della locuzione “capitale pubblico” di cui si è
detto a proposito della sola gestione di reti ed impianti [cfr. comma 4°, lett.
a), v. sopra]. Infatti, posto che il legislatore ha voluto escludere elementi
di commistione, prescrivendo un “intero” capitale pubblico, sussiste una necessità
di coerenza tra tale scelta e il sopraricordato principio generale di
intrasferibilità dei beni pubblici di cui trattasi (comma 2°). A fronte della
esclusione di ammissibilità di una società mista, il divieto di cessione della
proprietà dei beni degli enti locali di cui al precedente comma 2° può essere
ragionevolmente derogato solo se la società presenta totale omogeneità con l’ente
o gli enti locali che conferiscono i beni; sembrerebbe, dunque, doversi
ritenere che il capitale debba essere interamente pubblico locale. Laddove non
si voglia aderire a questa lettura, il capitale dovrebbe quantomeno essere
maggioritariamente pubblico locale e solo per la parte restante formato da enti
pubblici diversi.
Se
sarà approvato definitivamente il disegno di legge, così come per la gestione
di reti ed impianti, sarà comunque esclusa la partecipazione seppure
minoritaria di soggetti privati (ancorché venissero scelti con procedure di
evidenza pubblica).
2.7.
il nuovo comma 15° bis (la cessazione
anticipata delle concessioni e degli affidamenti assegnati con procedure diverse
dall’evidenza pubblica; le deroghe)
Si tratta di una disposizione interamente aggiunta al testo di art. 113 quale risultava novellato dall’art. 35 della legge n. 448 del 2001. L’oggetto della disposizione è rappresentato dalla disciplina del periodo transitorio e dalla conseguente durata residua delle concessioni e affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della norma.
La
nuova disciplina sostituirebbe quella di cui all’art. 35, comma 2°, 3° e 4°
della legge n. 448 del 2001, che sono oggi la sedes materiae della disciplina del periodo transitorio e che il
disegno di legge qui considerato prevede di abrogare.
Nelle
disposizioni della legge n. 448 del 2001 il regime transitorio veniva dettato
solo per i servizi pubblici locali con rilevanza industriale. Ora tale regime
verrebbe ad essere valido per tutti i servizi pubblici locali ammenoché non
siano del tutto privi di rilevanza economica (questi ultimi sarebbero
disciplinati dall’art. 113 bis del t.u. enti locali, anche esso oggetto di
modifiche da parte del d.d.l. qui esaminato, ma nel quale non si prevede un periodo
di transizione).
La
norma, come già il precedente art. 35, comma 2°, si riferisce testualmente alle
sole <<concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza
pubblica>>, ma si dovrà intendere da applicare anche agli affidamenti
diretti a società a prevalente capitale pubblico locale. La conferma si
rinviene nel secondo periodo del medesimo comma 15° bis che pone due casi di
deroga dall’anticipata scadenza quando affidatarie sono società partecipate
dagli enti locali che presentano determinati requisiti (v. più avanti). Dunque,
la problematica dell’anticipata scadenza
non può non riguardare anche gli affidamenti di servizi pubblici locali.
La
durata del periodo transitorio (e dunque la durata residua delle concessioni e
degli affidamenti in essere) viene stabilita in maniera fissa al 31 dicembre
2006, senza lasciare alcuna discrezionalità valutativa agli enti locali o
possibilità di incremento del periodo transitorio (<<cessano comunque
entro e non oltre ... senza necessità di apposita deliberazione dell'ente
affidante>>).
La
predetta data di cessazione delle gestioni in atto vale per quelle la cui
durata originaria era più lunga del periodo transitorio; qualora – invece – la
durata residua originariamente prevista sia più breve allora esse si dovranno
intendere scadute proprio a quest’ultima data, senza cioè proroga al 31
dicembre 2006.
La
nuova norma contempla però due importanti eccezioni al regime transitorio. Sono
infatti esclusi dalla cessazione anticipata gli affidamenti a società a partecipazione
pubblica locale in due casi, che saranno tra breve descritti.
Il
differente regime riconosciuto alle società partecipate dagli enti locali, già
affidatarie dirette di servizi pubblici, non è però discriminatorio rispetto
alla condizione generale dettata senza deroghe per le concessioni a gestori
privati. Si deve, infatti, considerare che l’affidamento diretto ad una società
a prevalente capitale pubblico locale rappresentava la modalità normale in precedenza
vigente nel nostro ordinamento amministrativo (cfr. Cass. Civ., sez. un., 29
ottobre 1999, n. 754 in Foro it., 2000,
I, c. 802; Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1998, n. 192 in Cons. Stato, 1998, I, pagg. 249 e segg. ; Corte cost., 26 luglio 2002, n. 413
in Giur. Cost., 2002, pagg. 2977 e
segg.), mentre la concessione a terzi si doveva ormai intendere ad assegnazione
obbligata mediante gara (cfr. Comunicazione interpretativa della Commissione
sulle concessioni nel diritto comunitario 27 aprile 2000, in GUCE C121 del 29
aprile 2000). In forza del principio costituzionale del trattamento diverso di
situazioni diverse (eguaglianza sostanziale) è dunque ragionevole che le deroghe
siano previste solo per affidamenti diretti a società a prevalente capitale
pubblico locale.
Come
si è detto, la nuova norma pone due eccezioni alla regola generale della
cessazione (anticipata) al 31 dicembre 2006. Pertanto, le gestioni rientranti
nelle due fattispecie normative di eccezione non incorreranno nella cessazione
anticipata ma proseguiranno fino alla originaria scadenza, quale prevista negli
atti in forza dei quali il rapporto si doveva intendere costituito.
La
prima eccezione riguarda <<le concessioni affidate a società a capitale
misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante
procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle
norme interne e comunitarie in materia di concorrenza>>. In sostanza, la
norma riprende le statuizioni della giurisprudenza sulla necessità della scelta
con procedura concorsuale del socio privato ancorché di minoranza [cfr. Cons.
Stato, sez. V, 19 febbraio 1998, n. 192, cit.;
Cass. Civ., sez. un., 29 ottobre 1999, n. 754, cit.; Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2001, n. 4586 in Cons. Stato, 2001, I, pagg. 1949 e
segg.; sulla regola della gara per la scelta del socio privato di minoranza
M.DUGATO e G.PIPERATA, La gestione dei
servizi pubblici locali attraverso società holding (nota a Tar Toscana, sez.I,
15 gennaio 2001, n. 25) in Riv. Trim. App., 2001, pagg. 312 e
segg.].
Peraltro,
anche tenendo conto della considerazione prestata alle società con
partecipazione maggioritaria degli enti locali quotate in borsa (cfr. la norma
agevolativa di cui all’art. 35, comma 11° della legge n. 448 del 2001 rimasta
inalterata nel d.d.l.), nel concetto di procedure ad evidenza pubblica a
seguito delle quali si è formato il capitale misto si debbono ricomprendere,
più che ragionevolmente, anche i collocamenti di partecipazioni sul mercato,
con le procedure trasparenti e pubbliche obbligate per tali operazioni (offerte
pubbliche di vendita e sottoscrizione) in relazione alla quotazione in borsa delle
società.
La
seconda eccezione riguarda gli affidamenti <<a società a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria
attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano>>.
Anche
qui si possono ripetere le considerazioni, svolte a proposito del comma 4°,
lett. a), circa le figure soggettive che, in concreto, rispondono al modello di
derivazione comunitaria della delegazione interorganica o affidamento in house. Le società che sono
riconducibili alla fattispecie normativa ora riportata devono intendersi come caratterizzate
dalla strumentalità nei confronti dell’ente locale (vincolo funzionale; cfr.
TAR Emilia-Romagna, sez. Parma, 2 maggio 2002, n. 240 in Foro Amm.- T.A.R., 2002, pag. 1568 e segg. con nota di G. CAIA, L’attività imprenditoriale delle società a
prevalente capitale pubblico locale al di fuori del territorio degli enti soci).
Sulle ulteriori
caratteristiche che deve avere la società per rientrare nella fattispecie
normativa si può ricordare anzitutto la giurisprudenza amministrativa a
proposito delle società per la gestione di servizi pubblici con la partecipazione
di una pluralità di enti locali. Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 2002, n. 2418 (in Foro
Amm.-C.d.S., 2002,
pagg. 1231 e segg. con nota di G. CAIA, Le
società a prevalente capitale pubblico locale come formula organizzativa di
cooperazione tra Comuni) e Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2002,
n. 3448 (in http://www.giustizia-amministrativa.it) hanno, da un canto, ritenuto che <<la
prevalenza del capitale, attraverso la quale si esplica il controllo sulla società>>
è riferita <<all’insieme degli enti e non a ciascuno di essi
singolarmente considerato>> e, dall’altro, che <<laddove i Comuni
interessati>>, alla partecipazione ad una società con dimensioni
gestionali adeguate, <<siano di modesta entità la costituzione di una
società dotata di mezzi e risorse sufficienti non può prescindere
dall’aggregazione di un notevole numero di Enti comunali e quindi dalla
frammentazione del capitale, con spostamento dell’ottica degli interessi
pubblici perseguiti su di una dimensione necessariamente collettiva, ma non per
questo meno rispondente alla ratio
legislativa ed al rispetto delle potenzialità operative anche dei piccoli Comuni>>.
Dunque,
il controllo può essere congiunto dei soci pubblici tra i quali è ripartito il
capitale. Peraltro, fermo restando che il capitale deve essere interamente pubblico,
qualora siano soci anche enti pubblici non locali [v. sopra nel commento al
comma 4°, lett. a)], gli enti locali titolari dei servizi pubblici dovranno
comunque detenere, ancorché congiuntamente, il controllo maggioritario e
dovranno altresì essere apprestati mezzi idonei per il governo effettivo della
società da parte degli enti locali in quanto concedenti dei servizi pubblici
(patti parasociali, convenzioni pubblicistiche). Infatti, se la compagine azionaria
è composta da soli enti locali la società può dirsi come fenomeno di esclusiva
cooperazione tra di essi, nel quadro dei modelli di collegamento tra realtà
locali; quando, invece, siano presenti altri enti pubblici deve essere
assicurato che gli enti locali titolari dei servizi affidati possano esprimere
congiuntamente (attraverso i predetti mezzi idonei) il blocco degli interessi
omogenei di cui sono portatori.
A
proposito di entrambe le deroghe sopra considerate e cioè a proposito della
composizione del capitale, degli strumenti di controllo ed a proposito del
requisito del volume d’affari maggioritario per gli enti locali, si può notare
che appare ragionevole ritenere trattarsi di requisiti che devono essere
presenti al momento in cui si determinerebbe la cessazione dell’affidamento
secondo la regola generale (31 dicembre 2006). La norma del disegno di legge
non stabilisce, infatti, che tali requisiti devono essere presenti al momento
dell’entrata in vigore della norma stessa e dunque si può ritenere che tali
requisiti possano essere raggiunti, con adeguamento delle realtà esistenti
seguendo le procedure e rispettando le prescrizioni di legge. Se alla data del
31 dicembre 2006 tali requisiti non saranno esattamente presenti allora la
società di gestione ricadrà inevitabilmente nel regime generale di cessazione
anticipata degli affidamenti.
Le
due fattispecie normative di esclusione dalla cessazione anticipata dei
rapporti di affidamento e concessione si devono ritenere statuizioni della
legge statale (per quanto di ragione, principi fondamentali) che non possono
essere derogate dalle normative regionali, anche se a queste ultime – per altri
profili – va riconosciuta la valenza di disposizioni di settore (ai sensi e per
gli effetti dell’art. 113, comma 1° del t.u. enti locali).
La
nuova norma stabilisce, in generale la cessazione anticipata degli affidamenti
e concessioni alla data del 31 dicembre 2006 per il <<caso in cui le
disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo
di transizione, ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste nel
presente articolo>>. Dunque, se il legislatore intende escludere dalla
cessazione anticipata determinate fattispecie e cioè quelle sopradescritte,
questo deve valere anche rispetto alle discipline di settore, perché le discipline
di settore e la previsione generale sono contestualmente considerate nella
prima parte della norma ove si tratta della cessazione anticipata. In altre
parole, la nuova norma ha introdotto fattispecie derogatorie destinate a
valere, per il principio della successione della legge nel tempo, anche
rispetto alle uniche norme di legge statali che avevano (prima dell’art. 35
della legge n. 448 del 2001) introdotto una disciplina transitoria o di
transizione (art. 15, comma 5° e segg. del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 ed
art. 18, comma 3° e 3° bis del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422).
Il
comma 15° bis qui esaminato non considera più il problema della data a
decorrere dalla quale si deve intendere applicabile l’esclusione dalla
partecipazione alle gare, per il conferimento della titolarità dell’erogazione
del servizio pubblico, stabilita dall’art. 113, comma 6° del t.u. enti locali
per le società, loro controllate o collegate, loro controllanti e controllate o
collegate con queste ultime che gestiscano, a qualunque titolo, servizi
pubblici locali in virtù di un affidamento diretto e/o procedura non ad
evidenza pubblica. Poiché la questione era disciplinata dalla seconda parte
dell’art. 35, comma 2° della legge n. 448 del 2001, se ne tratterà nel commento
alle modifiche introdotte a tale citata norma dal d.d.l. n. 1753-AS-XIV legisl.
qui considerato (v. più avanti).
3.(Segue:)
le modifiche proposte all’art. 113 bis del t.u. 18 agosto 2000, n. 267. I
servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.
Nell’art.
113 bis, quale introdotto nel t.u. enti locali dall’art. 35 della legge n. 448
del 2001, era stata mantenuta la previsione di una pluralità di possibili forme
di gestione limitata ai servizi pubblici privi di rilevanza industriale. Ora,
le modifiche proposte restringerebbero ai soli servizi privi di rilevanza
economica l’applicabilità della norma (nel commentare le modifiche al comma 1°
dell’art. 113 si sono spiegate le ragioni per le quali i servizi privi di
rilevanza economica sono assai meno di quelli privi di rilevanza industriale).
La
circostanza che i servizi pubblici privi di rilevanza economica sono solo
quelli per i quali non si può prevedere neppure in astratto un utile o avanzo
di gestione circoscrive l’applicabilità della nuova norma ad una categoria
assai ristretta.
La
assoluta non economicità delle gestioni cui si applicherebbe il nuovo art. 113
bis trova conferma anche nelle modifiche proposte al ventaglio delle possibili
forme di gestione. Nel testo originario si contemplava anche l’affidamento a
terzi (concessione); ora tale ipotesi scomparirebbe perché verrebbe abrogato il
comma 4° dell’art. 113 bis). Questo dimostra che si tratta di attività che non
potrebbero produrre alcun vantaggio per il privato concessionario, sicché viene
meno la ragione di procedere alla relativa gestione mediante tale modello.
Dall’eliminazione
della figura della concessione a terzi deriva che, qualora l’ente locale non
voglia impiegare una forma di gestione diretta che rappresenta uno specifico
apparato organizzativo (istituzione, azienda speciale, società partecipata), la
strada sarà quella della gestione in economia, che potrà tuttavia non essere
espletata interamente ma con il supporto di appaltatori e con la conseguente
applicabilità, per la loro individuazione, della normativa sugli appalti
pubblici (la prestazione di supporto verrebbe fornita all’ente locale che
conduce in economia il servizio pubblico).
Tra
i modelli indicati nell’art. 113 bis, per la gestione dei soli servizi pubblici
privi di rilevanza economica, subisce modifiche quello societario. Il disegno
di legge si esprime nel senso di <<società a capitale interamente
pubblico>>, mentre il testo oggi vigente[comma 1°, lett. c)] recita di
<<società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali,
regolate dal codice civile>> (le quali si devono comunque intendere come a
maggioranza pubblica locale, per poter meritare un affidamento diretto).
Oltre
ad inibire la configurazione di società miste, la nuova norma richiede che
ricorrano i due requisiti prescritti anche per le società partecipate dagli
enti locali e possibili destinatarie dell’affidamento diretto di reti, impianti
ed altre dotazioni (la vigilanza amministrativa nei confronti della società e
la prevalenza del volume d’affari per l’ente locale).
Su
tutte le questioni ora menzionate (la composizione del capitale pubblico ed i
requisiti funzionali e operativi) ci si è già soffermati nel commento al comma
4° dell’art. 113 e ad esso si può rinviare.
4.(Segue:)le
modifiche proposte all’art. 35 della legge n. 448 del 2001.
4.1. L’abrogazione
dei comma 2°, 3° e 4°(la nuova disciplina del periodo transitorio)
Tali
disposizioni dettano la disciplina di transizione dal vecchio al nuovo regime
delle forme di gestione dei servizi pubblici locali. Ora tale disciplina
sarebbe fornita dal nuovo comma 15° bis dell’art. 113 del t.u. enti locali che
si è sopra commentato.
Nella
nuova norma non è però menzionata la questione della decorrenza del regime
inibitorio per la partecipazione alle gare (per l’assegnazione della erogazione
dei servizi) delle società, loro controllate o collegate, controllanti o
controllate e collegate con queste ultime e che abbiano affidamenti diretti.
Nella
disposizione che sarebbe ora abrogata il tema era considerato nella seconda
parte dell’art. 35, comma 2°. In sostanza, l’inibizione dalla partecipazione
alle gare veniva differita quantomeno alla conclusione del periodo transitorio
di base.
Ora,
posta l’abrogazione di tale norma di differimento l’esclusione dalle gare è di
immediata applicabilità come già accade nel d.lgs. n. 164 del 2000. Ma si deve
stabilire a quali gestori si applichi: se a quelli che hanno ottenuto nuovi
affidamenti diretti dopo l’entrata in vigore della legge n. 448 del 2001 (che
ha introdotto l’art. 113, comma 6° del t.u. enti locali) ovvero a tutti quelli
che gestiscano oggi affidamenti diretti indipendentemente dal momento in cui li
abbiano ottenuti.
La
risposta più ragionevole appare la prima. Si tratta del criterio già seguito
dal legislatore a proposito del servizio pubblico di distribuzione di gas
naturale (art. 15, comma 10° del d.lgs. n. 164 del 2000): i soggetti titolari
degli affidamenti e delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore
della norma, che stabilisce le preclusioni per la partecipazione alle gare,
possono partecipare alle gare indette in base al nuovo sistema <<senza
limitazioni>>.
Dunque,
interpretando quanto disposto dal d.d.l., gli affidamenti diretti ottenuti nel
passato non sembrano poter essere preclusivi mentre lo sarebbero gli eventuali
nuovi affidamenti diretti ottenuti a far
data dal momento in cui (entrata in vigore dell’art. 35 della legge n. 448 del
2001) gli affidamenti diretti non sono stati più ammessi nella disciplina delle
forme di gestione dei servizi pubblici locali con rilevanza industriale ovvero
dal momento in cui (entrata in vigore del d.d.l. una volta approvato) non
saranno più ammessi per tutti i servizi pubblici locali con rilevanza economica.
Del
resto, nel silenzio del legislatore, la ricostruzione proposta sembra l’unica
ragionevole. Gli affidamenti diretti e le concessioni rilasciate con procedure
diverse dall’evidenza pubblica erano in astratto ammissibili nel precedente
ordinamento (oltre a quanto disposto dalle norme sulle forme di gestione diretta, cfr. per la concessione la possibilità
di attribuirla a trattativa privata quando ricorressero speciali circostanze,
art. 267 del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175). Dunque, non si può far valere
una preclusione stabilita da una norma successivamente intervenuta rispetto a
fatti che sono sì i medesimi, ma che sono sorti in un momento in cui tale
preclusione non era ancora contemplata.
La
parità di trattamento appare comunque garantita perché a tutti gli affidatari o
concessionari diretti (investiti del servizio nel passato) è consentito di
partecipare alle gare oggi bandite. Egualmente, chiunque ottenga nuovi
affidamenti o concessioni senza gara per ciò stesso incorre nel regime
inibitorio introdotto dalla riforma.
A
sostegno di quella che appare la più ragionevole lettura dell’art. 113, comma
6° (in relazione al successivo comma 15° bis), con riguardo all’ambito
soggettivo e oggettivo della relativa odierna applicabilità, si possono richiamare
le parole della Corte cost. 31 luglio 2002, n. 413, cit. che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 15, comma 10° del d.lgs. n. 164 del 2000:
<<Ragionando diversamente si perverrebbe all’assurda conseguenza di
escludere in linea di principio, in caso di innovazioni di sistemi o di regimi,
la possibilità di gradualità di attuazione e modalità di adattamento temporanei
e transitori>>.
Sembra
corretto richiamare queste considerazioni anche per il nostro caso, ove la
norma non dispone esplicitamente come nell’art. 15, comma 10° del d.lgs. n. 164
del 2000, ma nel quale la situazione e le condizioni sono le medesime e dunque
il regime si deve estendere per colmare il vuoto normativo, altrimenti non
giustificabile anche sul piano costituzionale.
Altra
questione non considerata nel comma 15° bis dell’art. 113 e trattata, invece,
nell’art. 35, comma 2° (di cui il d.d.l. in commento propone l’abrogazione) è
quella della partecipazione ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio
territorio da parte delle società in cui la partecipazione degli enti locali è
superiore al 50 per cento. L’ultima parte del citato art. 35, comma 2° poneva
al riguardo un divieto, qualora al termine del periodo transitorio di base gli
enti locali fossero rimasti soci maggioritari e la società fosse ancora
affidataria diretta di servizi pubblici locali (il venire meno anche di uno solo
tra tali fattori rendeva non applicabile il divieto).
In
assenza di una corrispondente previsione nella nuova norma, la questione non
dovrebbe porsi perché evidentemente il legislatore ha ritenuto di non reiterare
la disposizione limitativa. Tuttavia, si avverte che qualcuno potrebbe ritenere
riproponibile la questione del divieto di attività extraterritoriale delle
società a prevalente capitale pubblico locale sulla base della giurisprudenza
che ha affermato il cosiddetto vincolo funzionale al territorio, che
caratterizzerebbe tali forme di gestione (cfr. riassuntivamente TAR
Emilia-Romagna, sez. Parma, 2 maggio 2002, n. 240, cit.). In realtà, a ben vedere, tale ricostruzione non avrebbe più
ragione di riproporsi, perché il modello della società controllata dagli enti
locali e destinataria diretta dei servizi pubblici è venuto meno e non può più
essere applicato per qualsivoglia nuovo affidamento dei servizi pubblici
locali; le esistenti società con tale caratteristica possono solo proseguire
per il periodo transitorio (talora coincidente con la durata dell’affidamento
in corso), decorso il quale dovranno sottomettersi come tutti gli altri
potenziali gestori a gare per il conferimento della titolarità del servizio da
erogare. In sostanza, tali società hanno perso la posizione differenziale che
l’ordinamento loro attribuiva e pertanto non ha senso ripetere gli eventuali
limiti che qualcuno rinveniva in tale loro caratteristica.
4.2. l’abrogazione
del comma 5°(eliminazione di uno speciale modello di gestione per il servizio
idrico integrato)
Il
comma 5° dell’art. 35 della legge n. 448 del 2001, nel testo oggi vigente,
prevede, per un periodo limitato alla durata del periodo transitorio, il
possibile affidamento della gestione del servizio idrico integrato ad una
società di capitali partecipata unicamente da enti locali, che fanno parte
dello stesso ambito territoriale ottimale, con obbligo entro due anni
dall’affidamento, di cedere almeno il 40 per cento del capitale a privati con
procedure ad evidenza pubblica (sulla disciplina del servizio idrico integrato
successivamente all’entrata in vigore dell’art. 35 della legge n. 448 del 2001,
M.P. CHITI, Le forme di gestione del
servizio idrico integrato dopo la finanziaria 2002 in Urbanistica e Appalti, 2002, pagg. 1232 e segg.).
Tale
ipotesi era presumibilmente dettata per il superamento delle attuali gestioni
in economia e dunque per il superamento della frammentazione gestionale negli
ambiti territoriali ottimali, attraverso la creazione di una società pluricomunale.
L’abrogazione
di questa norma farebbe sì che permangano due sole possibilità per la gestione
del servizio idrico integrato: a) la prosecuzione delle gestioni in atto per il
periodo transitorio di cui al comma 15° bis dell’art. 113, purché rispondenti
ad economicità, efficienza ed efficacia, secondo quanto prevede l’art. 9, comma
4° della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (qui si deve dire che la prosecuzione
risponde per molti aspetti a diritti quesiti); b) l’espletamento di una gara
per l’individuazione del gestore del servizio idrico integrato (ma sarebbe
comunque necessario il previo completamento degli adempimenti di cui all’art.
11, comma 3° della citata legge n. 36, tra cui anzitutto l’approvazione del
c.d. piano di ambito).
4.3. nel
comma 7°(il subentro del nuovo gestore alla scadenza del precedente rapporto
con il gestore del servizio pubblico locale)
Si
tratta di una modifica di drafting
legislativo, conseguente al fatto che il termine del periodo transitorio
dell’affidamento in essere (per ciascuna categoria di gestori) sarebbe oggi
stabilito direttamente nell’art. 113, comma 15° bis del t.u. enti locali.
4.4. l’abrogazione
del comma 16°(le fonti normative di disciplina dei servizi pubblici locali)
Le
due principali questioni che erano assegnate al regolamento di esecuzione e
attuazione sarebbero ora risolte direttamente dal legislatore.
La
categoria dei servizi pubblici con rilevanza industriale non è più prevista e
dunque viene meno la necessità della loro identificazione con il regolamento.
Nel contempo l’odierna (rectius prossima)
categoria dei servizi pubblici con rilevanza economica è di semplice
percepibilità e rinviene, già oggi, nell’ordinamento elementi obiettivi dai
quali ricostruirla; pertanto, il rinvio ad una disposizione regolamentare non
appare necessario.
Il
termine di durata ordinaria del periodo transitorio è ora fissato direttamente
dal comma 15° bis dell’art. 113 del t.u. enti locali, a differenza di quanto
faceva l’art. 35, comma 2° che rinviava, appunto, al regolamento.
L’abrogazione
della norma che contemplava il regolamento di esecuzione ed attuazione,
risolverebbe anche alcuni problemi di costituzionalità per ravvisata invasione
delle competenze regionali, posto che non tutte le disposizioni introdotte
dall’art. 35 della legge n. 448 del 2001 potevano dirsi espressive di una
competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Appendice 1.
BREVE SINOSSI DELL’ART. 35 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448 - LEGGE FINANZIARIA 2002, NEL TESTO OGGI VIGENTE
1. L’art. 35 della legge n. 448 del 2001 reca nuove norme in
materia di servizi pubblici locali (sulla nuova disciplina dei servizi pubblici
locali introdotta dall’art. 35 della legge n. 448 del 2001, cfr. M.DUGATO, I servizi pubblici locali degli enti locali in
Giornale di diritto amm., 2002, pagg.
218 e segg., V. DOMENICHELLI, I servizi
pubblici locali tra diritto amministrativo e diritto privato in Dir. Amm., 2002, pagg. 311 e segg.;
sulla disciplina dei servizi pubblici locali alla luce del nuovo Titolo V della
Costituzione, A. ZITO, I riparti di
competenze in materia di servizi pubblici locali dopo la riforma del Titolo V
della Costituzione, in corso di pubblicazione), introducendo la riforma
generale del settore dibattuta da alcuni anni. L’articolo è strutturato,
prevalentemente, come modifica all’art. 113 e seguenti del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 (recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
come è noto, le disposizioni del testo unico riprendevano gli artt. 22-23 della
previgente legge 8 giugno 1990, n. 142 e altre norme di legge parimenti dettate
in tema di servizi pubblici locali.
Le
prime proposte di riforma ai citati artt. 22 e 23 della legge n. 142 del 1990
erano recate dal d.d.l. n. 1388-AS-XIII legisl. (c.d. Napolitano), che poi
divenne legge 3 agosto 1999, n. 265 ma con lo stralcio delle disposizioni che
qui interessano. Le disposizioni così stralciate vennero a costituire il d.d.l.
n. 1388-ter-AS-XIII legisl., che poi risultò abbandonato con la presentazione di un altro disegno di legge
sulla materia, sempre di iniziativa governativa: il d.d.l. n. 4014-AS-XIII
legisl. (c.d. Bassanini-Vigneri), che venne approvato da un ramo del Parlamento
e assunse poi il n. 7042-AC-XIII legisl. Il testo delle norme contenute in tale
disegno di legge venne riformulato dopo l’emanazione del testo unico sugli enti
locali, di cui al citato d.lgs. n. 267 del 2000; si giunse, infatti, alla
redazione di un testo interamente sostitutivo a cura del relatore del d.d.l.
on. Vigneri, ma la conclusione della legislatura comportò la non approvazione
del disegno di legge, che pure era quasi giunto alla conclusione del proprio iter.
2. Il testo originario dell’attuale art. 35 della legge n. 448
del 2001 compariva nell’art. 23 del d.d.l. n. 699-AS-XIV legisl. recante il
disegno di legge finanziaria per il 2002.
Tale
testo originario presentava contenuti assai più circoscritti e recava la
rubrica di articolo: <<Scissione
tra proprietà e gestione delle reti dei servizi pubblici locali>>. In
estrema sintesi – per quello che qui interessa – si può notare che tale
versione della riforma non avrebbe comportato un drastico superamento dei
principi contenuti nel d.lgs. n. 267 del 2000, recante il testo unico sugli
enti locali, soluzione che, invece, caratterizza oggi il disposto dall’art. 35
della legge n. 448 del 2001 qui considerata.
3. La sinossi delle varie disposizioni contenute nell’art. 35
della legge n. 448 del 2001 viene qui riportata con una partizione
corrispondente ai vari commi di cui si compone l’articolo di legge.
Il
comma 1° dell’art. 35 in esame sostituisce interamente l’art. 113 del d.lgs. n.
267 del 2000. Ulteriori e conseguenti modifiche al medesimo testo unico sono
contenute nei comma 12° e 15° (di introduzione dell’art. 113 bis nel testo
unico enti locali) nonché, per quanto di ragione, nei comma 13° e 14°.
Per
parte loro i comma da 2° a 11° dettano norme di diritto transitorio o relative
al passaggio dal vecchio al nuovo regime delle forme di gestione dei servizi
pubblici locali di carattere industriale.
Il
comma 16° prevede l’emanazione di un regolamento per l’esecuzione e
l’attuazione delle disposizioni di legge.
4. Come si è detto, l’art. 35, comma 1° della legge n.
448 del 2001 sostituisce interamente il previgente testo dell’art. 113 del
d.lgs. n. 267 del 2000 (già art. 22 della legge n. 142 del 1990).
Il
contenuto dispositivo è nel senso della “privatizzazione” ed
“esternalizzazione” dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale
[inversione di tendenza non solo rispetto al t.u. 15 ottobre 1925, n. 2578,
incentrato sulla municipalizzazione, ma anche rispetto alla legge n. 142 del
1990 – poi trasfusa nel t.u. n. 267 del 2000 - che prospettava una pluralità di
possibili forme di gestione (“pubbliche”, “private” o “miste”) tra le quali i
Comuni e le Province potevano discrezionalmente ed autonomamente scegliere].
La
nuova disciplina statale dei servizi pubblici locali è molto penetrante e
rinvia per la propria attuazione ad un regolamento governativo.
Poiché
la nuova disciplina è stata approvata quando i poteri regionali risultavano già
ampliati (per effetto della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 di modifica al
titolo V della parte seconda della Cost.), si deve ritenere che il legislatore
statale abbia inteso le nuove norme come pertinenti alla materia <<tutela
della concorrenza>> e <<funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane>>.
4.1. Il nuovo comma 1° dell’art. 113 del t.u. introduce
una distinzione tipologica innovativa nell’ambito dei servizi pubblici locali:
si differenzia tra servizi <<di rilevanza industriale>> (comma in
esame) e servizi <<privi di rilevanza industriale>> (nuovo art. 113
bis); mentre, in precedenza, la distinzione era tra <<servizi di
rilevanza economica ed imprenditoriale>> (vecchio art. 113, lett. c) e <<servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale>> (vecchio art. 113, lett. d).
I
servizi pubblici locali <<di rilevanza industriale>> non possono
intendersi come coincidenti con tutti i servizi pubblici locali <<di
rilevanza economica ed imprenditoriale>> di cui all’art. 113 t.u. vecchio
testo. Dunque la locuzione <<di rilevanza industriale>> non è una
sineddoche per <<industriali e commerciali>> (secondo la nota
categoria di cui all’ordinamento francese).
Gli
artt. 2082 e 2195 Cod. civ. non sono, peraltro, risolutivi per intendere il
significato delle nuove espressioni usate dal legislatore.
L’unico
dato certo è che vi possono essere dei servizi <<privi di rilevanza
industriale>>, nel senso di cui al nuovo art. 113 bis del t.u., e
tuttavia gestiti in forma di impresa (cfr. il comma 1°, lett. c di tale art., ove si indicano come
possibili forme di gestione di tali servizi anche le <<società di
capitali ... regolate dal codice civile>>).
L’individuazione
formale di quali servizi pubblici locali debbono intendersi come <<di
rilevanza industriale>> è rimessa al regolamento di esecuzione ed
attuazione dell’articolo di legge. Conformemente ai principi propri di una
siffatta fonte normativa, il regolamento potrà – a più riprese – essere
modificato o integrato, con la conseguenza che potranno esservi, nel tempo,
riduzioni o ampliamenti della categoria. Una volta emanato il regolamento,
quali servizi di rilevanza industriale si potranno intendere solo quelli in
esso puntualmente indicati, senza possibilità per l’interprete di individuarne
ulteriori.
Prima
dell’emanazione di tale regolamento è ragionevole sostenere che il nuovo art.
113 del t.u. e, per converso, l’art. 113 bis siano applicabili in base ad una
individuazione in via interpretativa (anche sulla scorta delle previsioni delle
leggi di settore) del novero dei servizi di rilevanza industriale
[sull'individuazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, S.
COLOMBARI, La gestione dei servizi
pubblici locali: nuove norme e problematiche (in parte) antiche (nota a Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 2003, n.
2380) in corso di pubblicazione].
Si può
dire subito, per l’espressa menzione che ne fa lo stesso art. 35 qui esaminato,
che il <<servizio idrico integrato>> deve intendersi come
<<di rilevanza industriale>> (perché menzionato nel comma 5°
dell’art. 35 con rinvio al testo del nuovo art. 113) e che i <<servizi
culturali e del tempo libero>> devono, invece, ritenersi <<privi di
rilevanza industriale>> (perché menzionati nel nuovo art. 113 bis, comma
3°).
4.1.1. La seconda parte del nuovo comma 1°
dell’art. 113 del t.u. stabilisce che <<Restano ferme le disposizioni
previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative
comunitarie>>.
<<Restano
ferme le disposizioni previste ...>> non esprime una clausola di
integrale non applicabilità della nuova disciplina ai settori ove esiste una
legge speciale (che si sarebbe verificata se la disposizione avesse presentato
un contenuto del tipo: “... non si applica ...”, “... i singoli settori restano
disciplinati ...”).
Pertanto, le nuove disposizioni qui
considerate sono di applicazione residuale o sussidiaria anche per i settori di
servizio pubblico locale ove esiste una disciplina specifica.
Questo
comporta che le nuove disposizioni di cui all’art. 35 in discorso si
applicheranno nella misura in cui la disciplina di settore, relativa al
servizio pubblico di volta in volta in questione, manchi ovvero non sia
completa e dunque ad esempio lasci privo di regolamentazione qualche profilo
delle situazioni e attività che si hanno in tali singoli settori.
Dunque,
per il servizio pubblico di distribuzione gas si avrà l’applicazione primaria
del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e per il servizio di trasporto pubblico
locale parimenti si dovrà dire a
proposito del d.lgs. 19 novembre 1997,
n. 422 e successive modificazioni. Casomai, il problema
dell’applicabilità delle nuove norme qui commentate, per quanto attiene a tali
settori del gas e dei trasporti locali, si porrà - come già detto sopra - nella
misura in cui le leggi speciali sopra citate nulla dispongano in ordine a
determinati aspetti o profili.
Invece,
per i settori differenti da quelli ora menzionati (gas e trasporti pubblici) le
nuove disposizioni di cui all’art. 35 in esame si applicheranno integralmente.
Infatti, per quanto attiene al servizio idrico integrato ed alla gestione dei
rifiuti urbani, la legge 5 gennaio 1994, n. 36 e il d.lgs. 5 gennaio 1997, n.
22 non disciplinano le forme di gestione di tali servizi rinviando, al
riguardo, alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora d.lgs. n. 267 del 2000).
Infatti, la specialità della legge n. 36 del 1994 e del d.lgs. n. 22 del 1997
sussiste - per quello che qui interessa - solo per quanto attiene alle forme di
cooperazione tra enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale (c.d.
autorità di ambito), alle relative competenze pianificatorie e decisorie
nonché, tendenzialmente, ai rapporti con il gestore anche sotto il profilo
della tariffa; mentre - come già detto - la disciplina delle forme di gestione
risulta non regolata in modo autonomo da tali fonti normative (per modo che la
nuova disciplina di modifica del d.lgs. n. 267 del 2000 si impone anche
rispetto alla legge n. 36 del 1994 ed al d.lgs. n. 22 del 1997 che ad esso - rectius
alla previgente legge n. 142 del 1990 - rinviavano).
In
definitiva, il nuovo art. 113 del t.u. si applica per tutto quanto non
disciplinato da leggi speciali, intendendo ciò sia come disciplina di un intero
settore sia come disciplina di determinati profili o aspetti del settore.
Una
specifica considerazione merita il problema dei rapporti tra questo art. 35
della legge n. 448 del 2001 e la più completa disciplina di settore,
rappresentata dal d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164. Ciò sarà oggetto della
specifica Appendice 2. riportata alla fine di questa sinossi.
4.2. Il nuovo comma 2° dell’art. 113 del t.u. sottopone
gli impianti, le reti e le altre dotazioni di proprietà degli enti locali e
<<destinati all’esercizio dei servizi pubblici>> (di rilevanza
industriale) al regime tipico dei beni pubblici di carattere demaniale di cui
all’art. 822, comma 2° Cod. civ.: se di proprietà degli enti locali, detti beni
sono incedibili, salvo la tassativa deroga di cui al nuovo comma 13°.
Dunque,
vi è un irrigidimento di condizione giuridica rispetto al sistema previgente,
ove i beni di cui trattasi appartenevano alla categoria dei beni patrimoniali
indisponibili di cui all’art. 826, comma 3° e 828, comma 2° Cod. civ., mentre i
soli acquedotti di proprietà degli enti locali afferivano alla categoria dei
beni demaniali. A proposito dei beni patrimoniali indisponibili si ricorda che
per essi era solo stabilito il vincolo di non poter <<essere sottratti
alla loro destinazione>>.
Questo
nuovo regime non implica però la retrocessione all’ente locale di quei beni che
nel sistema previgente erano stati conferiti o trasferiti sulla base di norme o
principi facoltizzanti.
Qualora
di proprietà di soggetti privati, gli impianti e le altre dotazioni dei servizi
pubblici locali di rilevanza industriale conservano il regime ordinario (ma v.
più avanti art. 35, comma 7°, 9° e 11°).
E’ poi
singolare che nulla si disponga per le dotazioni destinate all’esercizio dei
servizi pubblici di rilevanza non industriale (cfr. il nuovo art. 113 bis del
t.u.). A quest’ultimo tipo di beni, se di proprietà di un soggetto pubblico, si
applicherà il regime dei beni pubblici (art. 822 e segg. Cod. civ.).
4.3. A proposito del nuovo comma 3° dell’art. 113 del t.u.,
si osserva che la “gestione” di reti, impianti ed altre dotazioni e la
“erogazione” del servizio pubblico locale di rilevanza industriale, intese come
attività, possono essere oggetto di separazione quando le discipline di settore
dispongono in tal senso.
Invece, per l’altro tipo di servizi pubblici
locali manca una norma di principio che consenta di addivenire a tale separazione
gestionale (cfr. il nuovo art. 113 bis del t.u.).
Il
comma 3° qui considerato non esprime però l’intera sostanza del fenomeno
riformatore, perché la separazione di reti, impianti e dotazioni dalla
erogazione dei servizi pubblici locali è imposta, sin da ora (ed <<anche
in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali>>), a proposito
delle società a prevalente capitale pubblico locale <<che alla data di
entrata in vigore>> della legge n. 448 del 2001 siano
<<proprietarie>> <<delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni per l’esercizio dei servizi pubblici locali>> (cfr. il comma
9°). Questo con l’evidente finalità di eliminare una barriera all’ingresso nel
mercato dell’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, i
cui aspiranti non dovranno farsi carico di oneri per rilevare gli impianti e/o
per rimborsare il gestore uscente.
L’<<accesso
alle reti>> per tutti i soggetti <<legittimati all’erogazione
dei>> servizi pubblici locali rappresenta la garanzia posta a fronte
della separazione di cui sopra e sarà importante soprattutto quando la
erogazione dei servizi all’utente risulterà libera (cfr. art. 17 e segg. del
d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164) e non rimessa ad un solo soggetto (come, per
ora, prevede in linea generale il comma 5° dell’art. in rassegna).
Si
segnala che sarà importante stabilire quali attività sono ricomprese nel
concetto di <<gestione delle reti e degli impianti>> e quali invece
in quello di <<erogazione>> dei servizi pubblici locali. Per
“gestione della rete” non si può comunque intendere la mera amministrazione
immobiliare del bene, ma invece una vera e propria attività tecnico-organizzativa.
4.4. Il nuovo comma 4° dell’art. 113 del t.u., prevede che,
nei casi in cui, ai sensi del precedente comma 3°, si verificherà la
separazione tra gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici, la
gestione di reti, impianti e altre dotazioni viene organizzata dagli enti
locali, <<anche in forma associata>> (consorzi volontari di
funzioni, convenzioni, autorità di ambito territoriale ottimale), secondo due
possibili alternative: - l’affidamento diretto a società di capitali maggioritariamente
partecipata dagli enti locali; - l’affidamento, previa procedura selettiva ad
evidenza pubblica, ad imprese idonee (terze rispetto all’ente locale, perché
altrimenti ricadenti nella fattispecie di cui sopra).
Quando
non si ha la separazione tra gestione delle reti ed erogazione dei servizi
pubblici locali, la prima attività - in quanto strumentale e propedeutica alla
seconda - verrà svolta dallo stesso erogatore (in questo caso denominabile, con
formula più ampia, “gestore del servizio pubblico locale”), come è sempre
avvenuto sino ad oggi. In tali ipotesi, l’erogatore o gestore del servizio
pubblico locale, se i beni sono di proprietà dell’ente locale (v. comma 2°), li
riceverà in concessione d’uso al fine di poter espletare il servizio (cfr. art.
12 legge 5 gennaio 1994, n. 36).
Si
rileva come l’art. 113, comma 4° nuovo testo del t.u. conserva l’unica ipotesi
di forme di gestione diretta ammesse nel nuovo ordinamento dei servizi pubblici
locali di rilevanza industriale. Infatti, quando l’attività di erogazione dei
servizi sarà separata dall’attività di gestione delle reti, impianti ed altre
dotazioni patrimoniali, quest’ultima attività di gestione potrà essere affidata
direttamente a società di capitali costituite <<allo scopo>> e
<<con la partecipazione maggioritaria degli enti locali>>.
Questa
categoria di società corrisponde al precedente modello delle <<società a
prevalente capitale pubblico locale>> di cui all’art. 22, comma 3°, lett.
e) della legge n. 142 del 1990 e poi di cui all’art. 113 lett. e) del d.lgs. n.
267 del 2000.
4.5. Il nuovo comma 5° dell’art. 113 del t.u., introduce
la novità più significativa della riforma: per l’erogazione dei servizi
pubblici locali di rilevanza industriale non sono più ammesse le forme di
gestione diretta originariamente disciplinate dal r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578
e poi riprese dalla legge n. 142 del 1990 e confermate nel d.lgs. n. 267 del
2000.
Infatti,
il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza industriale potrà essere
individuato solo «attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza
pubblica».
Peraltro,
la norma esprime situazioni differenziate. A seconda della disciplina di
settore, si avrà il tipo di concorrenza che contraddistingue l’erogazione del
servizio pubblico: minimale concorrenza per il mercato e cioè gara per
l’individuazione dell’erogatore del servizio; più ampia concorrenza per il
mercato e cioè gara per l’individuazione di una pluralità di erogatori del
servizio nell’ambito dello stesso territorio; libero svolgimento della attività
di erogazione del servizio sulla base di una autorizzazione della pubblica
amministrazione.
In
ogni caso, la novità della norma consiste nel fatto che il soggetto erogatore
del servizio può essere solo una <<società di capitali>>, da
individuare necessariamente <<attraverso l’espletamento di gare>>,
non essendo dunque ammesse ricerche di mercato o semplici trattative private.
Peraltro
la norma prevede che il requisito soggettivo per svolgere il servizio pubblico
(e dunque per poter partecipare alle gare di assegnazione) consista nel
rivestire natura di <<società di capitali>>, mentre non si
possono ritenere ammesse categorie quali
le associazioni temporanee di impresa, i GEIE e le forme consimili.
E’ innovativa anche la previsione in base alla
quale all’erogatore del servizio pubblico è riconosciuta la <<titolarità
del servizio>>, mentre – fino ad oggi – la titolarità era comunemente
riconosciuta in capo all’ente locale [cfr. art. 133, lett. e) del t.u. vecchio
testo]; si tratta di una statuizione che esprime altresì la chiara volontà di
depubblicizzazione del settore.
4.6. Il nuovo comma 6° dell’art. 113 del t.u., riprende e
sviluppa il divieto per gli affidatari diretti dei servizi pubblici locali di
partecipare alle gare per l’individuazione dell’erogatore del servizio. Un
siffatto divieto era già previsto, in particolare, dall’art. 14, comma 5° del
d.lgs. n. 164 del 2000.
Peraltro,
alle gare per l’erogazione del servizio non possono partecipare i soggetti che
svolgono la gestione delle reti e impianti, non solo se si tratta delle
speciali società controllate dagli enti locali costituite allo scopo, ma anche
se si tratta delle imprese idonee individuate mediante procedure ad evidenza
pubblica. Si tratta di un elemento ulteriore dal quale emerge la volontà
legislativa di pervenire ad una separazione tra momento della gestione delle
reti ed impianti e momento di erogazione del servizio.
Se
verrà attuata la separazione tra gestione delle reti ed erogazione del servizio
(cfr. il precedente comma 3°), vi saranno due sistemi separati di selezione: le
gare (eventuali) per l’individuazione del gestore di reti, impianti e altre
dotazioni destinati alla produzione dei
servizi pubblici locali; le gare per l’individuazione degli erogatori dei
servizi (a queste ultime non potranno partecipare i gestori delle reti,
ancorché selezionati con gara).
L’esclusione
dalle gare per l’erogazione del servizio pubblico locale delle società che
gestiscono servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una
procedura ad evidenza pubblica, ancorché a seguito di rinnovi, si estende
<<alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché
alle società controllate o collegate con queste ultime>>. La norma è dunque più rigorosa delle consimili
previsioni di cui all’art. 14, comma 5° del d.lgs. n. 164 del 2000 e di cui
all’art. 18, comma 2°, lett. a) del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
4.7. Il nuovo comma 7° dell’art. 113 del t.u., stabilisce
i principi sulla scorta dei quali saranno svolte le gare per l’erogazione dei
servizi pubblici locali, ma anche le gare per l’individuazione del gestore di
reti e impianti (infatti il precedente comma 4°, lett. b, rinvia testualmente a questo comma 7°).
I
principi circa lo svolgimento delle gare per i servizi pubblici locali di
rilevanza industriale saranno attuati dal regolamento governativo di esecuzione
ed attuazione e dalle disposizioni di settore.
Questi
principi, anche in relazione a quanto detto circa i comma 3° e 4°, valgono per
due tipi di gare: - quelle per l’individuazione dell’erogatore del servizio
pubblico locale; - quelle per l’individuazione del gestore di reti, impianti e
altre dotazioni per la produzione del servizio.
Fin
tanto che la disciplina di settore non consentirà la separazione (tra gestore
delle reti ed erogazione dei servizi) e dunque fin tanto che l’erogatore del
servizio sarà anche il gestore della rete, gli elementi di gara riguarderanno
entrambi i profili, del resto, unitariamente considerati in questo comma 7°
(ancorché logicamente distinguibili e scomponibili se avranno luogo due
distinte gare).
4.8. Il nuovo comma 8° dell’art. 113 del t.u., ammette la
possibilità dell’individuazione dell’erogatore dei servizi pubblici locali con
un’unica gara per una pluralità di servizi, ma esclude questa possibilità per i
servizi di trasporto collettivo.
Altro
profilo che si evince da questo comma riguarda la durata degli affidamenti dei
servizi, che non viene considerata dall’articolo in commento, con conseguente
rinvio alle discipline di settore. E’ importante rilevare che il regolamento di
esecuzione ed attuazione di questo art. 35 della legge finanziaria 2002 non
potrà intervenire sul tema della durata degli affidamenti (che è rimessa alle
discipline di settore), ma esclusivamente sul profilo dell’esatta durata del
periodo di transizione di cui al comma 2° dell’articolo in esame.
4.9. Il nuovo comma 9° dell’art. 113 del t.u., disciplina
il subentro del nuovo gestore del servizio individuato a seguito delle gare
sopra richiamate.
Qualora
le reti e gli impianti fossero di proprietà di un gestore uscente e non
dell’ente locale o delle speciali società di cui al comma 13°, a quest’ultimo è
dovuto – da parte del nuovo gestore– un indennizzo che è calcolato con il
criterio del costo storico residuo, non ancora ammortizzato; come ad esempio
nell’art. 14, comma 8° del d.lgs. n. 164 del 2000 ed a differenza dunque del
criterio del valore industriale residuo, degli impianti e reti, di cui all’art.
24 del r.d. n. 2578 del 1925 (ripreso anche dall’art. 15, comma 5° del d.lgs.
n. 164 del 2000).
4.10. Come si è sopra illustrato, il nuovo art. 113 del d.lgs. n.
267 del 2000 non distingue più le modalità di affidamento dei servizi pubblici
locali di rilevanza industriale a seconda che tale affidamento avvenga a favore
di soggetti di “proprietà” o controllati maggioritariamente dagli enti locali (aziende
speciali, consorzi, società a prevalente capitale pubblico locale) ovvero a
beneficio di soggetti privati. Infatti, il principio comune è che l’erogatore
del servizio viene comunque scelto <<attraverso l’espletamento di gare
con procedure ad evidenza pubblica>> (comma 5°).
Coerentemente,
il nuovo comma 10° dell’art. 113 del t.u. pone il principio della parità
di trattamento dei gestori dei servizi pubblici anche per quanto concerne il
regime tributario e delle contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.
4.11. Il nuovo comma 11° dell’art. 113 del
t.u. prevede che i rapporti tra l’ente locale e, rispettivamente, le
società di erogazione del servizio e di gestione delle reti e degli impianti
sono regolati da contratti di servizio.
Si
tratta di una norma che riprende, seppure in maniera più sintetica e meno
dettagliata, quanto già previsto dal d.lgs. n. 164 del 2000 relativamente al
servizio di distribuzione gas (art. 14, comma 1° e 3°) e dal d.lgs. n. 422 del 1997
(art. 19) con riferimento al servizio di trasporto pubblico locale.
I
contratti di servizio devono essere allegati ai capitolati di gara: ciò è
coerente con la circostanza che nei contratti di servizio devono essere
stabiliti, tra l’altro, i <<livelli dei servizi da
garantire>>.
4.12. Il nuovo comma 12° dell’art. 113 del t.u., disciplina
la cessione di quote da parte dell’ente locale delle società, da esso
partecipate, per l’erogazione dei servizi. Le fattispecie che si possono
presentare appartengono, in realtà, a due possibili categorie: la cessione di
quote di minoranza e la dismissione della maggioranza di quote ovvero
dell’intero pacchetto. In questi secondi casi si applicherà il d.l. 31 maggio
1994, n. 332 convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474.
Questo
comma riguarda le società di erogazione dei servizi pubblici locali di
rilevanza industriale e chiarisce la differenza tra esse e le società a
controllo necessario degli enti locali per la proprietà e possibile gestione di
reti, impianti e altre dotazioni dedicate ai medesimi servizi (comma 13°)
ovvero le società, sempre a controllo necessario degli enti locali, per la
gestione dei servizi privi di rilevanza industriale (nuovo art. 113 bis t.u.).
Nel caso della erogazione dei servizi industriali, a nulla, dunque, rileva la
composizione azionaria del gestore; qualunque essa sia l’aspirante gestore
dovrà essere selezionato con gara e le vicende del suo azionariato non avranno
influenza sulla durata del rapporto.
Esaminando
la norma alla luce della odierna situazione e dei rapporti di affidamento di
cui sono oggi titolari società controllate maggioritariamente dagli enti
locali, non si può negare che essa debba essere letta anzitutto in relazione
alle disposizioni transitorie di cui all’art. 35, comma 2° e 3° della riforma.
Pertanto, sembra necessario considerare che la mancanza di effetti
sull’affidamento in essere si verifica nel limite e nell’ambito del periodo di
transizione di cui ai commi da ultimo citati. Infatti, non si può dire che a
questa conclusione si opponga il disposto dell’art. 35, comma 11° (il quale
permette la deroga solo a quanto previsto dal comma 10° e 9° del medesimo).
4.13. Il nuovo comma 13° dell’art. 113 del t.u., prevede
la speciale figura delle società controllate maggioritariamente dagli enti
locali, alle quali gli enti locali stessi possono conferire la proprietà di
reti ed impianti, la gestione degli stessi ed il compito di espletare le gare
per l’individuazione dell’erogatore del servizio.
Di
tali società si è già detto nel commento al comma 4°.
4.14. Il nuovo comma 14° dell’art. 113 del
t.u., prevede che soggetti diversi dagli enti locali che siano proprietari
di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi
pubblici locali di rilevanza industriale, possono essere autorizzati a gestire
i servizi in discorso o loro segmenti.
In
questo caso, dunque, il soggetto può procedere all’erogazione del servizio e
alla contestuale gestione della rete a prescindere dall’espletamento delle gare
previste dai precedenti commi 5° e 4°, lett. b) del nuovo art. 113 del t.u.
Peraltro,
la norma è applicabile solo se:
- la
proprietà delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali è di soggetti
diversi dagli enti locali (e, si deve ritenere, anche diversi dalle società
dell’art. 113, comma 13° del t.u., posto che l’art. 113, comma 2° equipara la
proprietà diretta degli enti locali a quella da essi detenuta tramite le
predette società);
- le
discipline di settore o le relative Autorità (da intendersi, verosimilmente,
anche come Autorità istituite dalle leggi regionali) non escludano lo
svolgimento delle attività di cui si tratta sulla scorta di semplice
autorizzazione e, dunque, senza il previo svolgimento di apposita gara
(l’esclusione può essere anche indiretta nel senso di necessaria conseguenza di
una previsione di settore che imponga la separazione tra proprietà delle reti
ed erogazione del servizio; in quest’ultimo caso, se il soggetto erogatore del
servizio non può essere proprietario delle reti non può neppure ottenere
l’autorizzazione ai sensi del comma 14° in esame);
- se
sono rispettati gli standard previsti
dall’art. 113, comma 7° de t.u. e
praticate tariffe non superiori alla media regionale.
In
ogni caso, la disposizione in esame contempla la stipula di un contratto di
servizio che deve definire, <<tra l’altro, le misure di coordinamento con
gli eventuali altri gestori>>.
4.15. Il nuovo comma 15° del t.u.
esclude l’applicazione delle disposizioni dell’intero art. 113 all’ordinamento
delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, se tali disposizioni sono incompatibili con i rispettivi statuti e
norme di attuazione.
Si
deve dunque ritenere che, ove rientri nella competenza legislativa esclusiva regionale
o provinciale, l’assunzione diretta di servizi pubblici sia ancora praticabile
in tale ordinamento speciale che la prevede. Dovranno comunque essere rispettati
i principi dell’ordinamento comunitario in tema di c.d. delegazione
interorganica (cfr. in proposito la sentenza della Corte di Giustizia CE 18
novembre 1999, in Causa C-107/98, p.to 50 delle considerazioni in diritto, cit.).
5. Il comma 2°, il comma 3° e il comma 4° dell’art. 35
in commento disciplinano il periodo di transizione dal vecchio al nuovo regime,
con alcune significative novità rispetto alle scelte di cui all’articolo 15 del
d.lgs. n. 164 del 2000 concernente il periodo di transizione per il settore del
gas naturale.
Il
significato (e la stessa necessità) di una disciplina del periodo “transitorio”
o di “transizione” deriva dalla regola generale che caratterizza il nuovo
regime di individuazione dei gestori dei servizi pubblici locali di rilevanza
industriale: gli stessi potranno essere scelti unicamente a seguito di «gare
con procedure di evidenza pubblica».
Si
tratta di una regola generale, subito applicabile per i servizi pubblici di
nuova attivazione o per i servizi da assegnare ad un nuovo gestore a seguito
della intervenuta scadenza di un rapporto pregresso. Le uniche deroghe a questo
principio sono rappresentate dal nuovo comma 14° dell’art. 113 del t.u. e dal
comma 5° (nonché, per quanto di ragione, dal comma 6°) dell’art. 35 qui
commentato.
Ovviamente,
questo nuovo principio – valido per i nuovi rapporti da costituire – non si può
imporre immediatamente alle situazioni sorte in base alla precedente disciplina
normativa (legge n. 142 del 1990 e t.u. n. 2578 del 1925 e poi vecchio testo
del d.lgs. n. 267 del 2000). Ecco dunque la necessità ed il significato del
periodo transitorio che è finalizzato sia a salvaguardare i diritti quesiti (o,
se si vuole, l’affidamento) dei soggetti che oggi espletano i servizi pubblici
loro affidati o concessi dagli enti locali, sia a determinare un passaggio non
troppo ritardato dal precedente al nuovo sistema di assegnazione dei servizi.
La
misura individuata dal legislatore, per bilanciare le due differenti ed appena
indicate esigenze, consiste nella determinazione normativa di termini di
<<scadenza o anticipata cessazione dell[e] concession[i] rilasciat[e] con
procedure diverse dall’evidenza pubblica>>.
5.1. Per comprendere esattamente la portata di questa previsione,
occorre ricordare che la predetta nuova regola generale dell’obbligo di gara,
per l’individuazione del gestore dei servizi pubblici locali nel nuovo
contesto, si accompagna con il divieto di partecipazione alle gare (rectius “non ammissione” o “esclusione”)
per le «società che, in Italia o all’estero, gestiscono a qualunque titolo
servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura
non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si
estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché
alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi
i soggetti» incaricati della gestione delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni per la produzione dei servizi pubblici locali.
Il
periodo di transizione, nel quale non vi è immediata caducazione dei rapporti
in corso (e dunque non vi è immediato passaggio, in tutti i casi, al sistema
delle gare) è – dunque – caratterizzato anche dalla previsione di una non
immediata applicabilità della riportata disposizione di esclusone dalle gare
per i gestori attuali incaricati dell’espletamento dei servizi pubblici senza
procedure di evidenza pubblica; nel senso che questi ultimi, che potranno
mantenere le gestioni in essere durante il periodo transitorio, potranno
altresì – nei limiti di cui si dirà – partecipare alle nuove gare per
l’assegnazione dei servizi pubblici di nuova attivazione o dei servizi per i
quali si deve individuare un nuovo gestore a seguito dell’intervenuta scadenza
del rapporto pregresso. La non immediata applicabilità della regola di
esclusione dalle gare degli attuali assegnatari diretti di un servizio pubblico
locale è, pertanto, una misura di bilanciamento rispetto alla previsione di
anticipata cessazione dei rapporti in corso qualora non siano sorti in base a
procedure di evidenza pubblica.
5.2. Dopo questo inquadramento e prima di fornire la lettura che
appare preferibile a proposito dell’art. 35, comma 2° è opportuno riferire
delle discipline transitorie quali previste dal d.lgs. n. 164 del 2000 e dal
d.lgs. n. 422 del 1997.
Nel
d.lgs. n. 164 del 2000 è previsto l’obbligo di gara per i servizi di
distribuzione gas di nuova attivazione o per quelli da assegnare alla scadenza
(eventualmente a seguito delle proroghe di cui all’art. 15, comma 7°) dei
rapporti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. e proseguiti
nell’ambito del periodo transitorio. E’ peraltro prevista l’immediata esclusione
dalle gare delle <<società, delle loro controllate, controllanti o
controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in latri Paesi
dell’Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto
amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento
diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica>>. Tuttavia, alle
gare possono partecipare <<senza limitazioni>> i soggetti che, alla
data di entrata in vigore del d.lgs., erano titolari di affidamenti o
concessioni (assegnati senza gara) così come i soggetti derivanti dalla
trasformazione societaria delle gestioni in economia o municipalizzate.
Nel
d.lgs. n. 422 del 1997 e successive modificazioni, è parimenti stabilito
l’obbligo di gare per i servizi di trasporto pubblico locale di nuova
attivazione o da assegnare alla scadenza (eventualmente a seguito del
mantenimento, non oltre al 31 dicembre 2003) dei rapporti in corso alla data di
entrata in vigore del d.lgs. e mantenuti nel periodo transitorio. Anche qui è
prevista l’immediata previsione della esclusione dalle gare per le
<<società che, in Italia o all’estero, gestiscono servizi in affidamento
diretto o attraverso procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle
stesse controllate>>. Peraltro, gli affidatari diretti possono
partecipare <<alle gare che hanno per oggetto i servizi già espletati dai
soggetti stessi>>.
Poste
le differenti formulazioni impiegate nel d.lgs. n. 164 del 2000 e nel d.lgs. n.
422 del 1997, ci si deve chiedere se, in questo secondo caso, le <<gare
che hanno ad oggetto servizi già espletati dai soggetti stessi>> sono
solo le specifiche gare dei singoli esercizi ove già si trovano gli affidatari
diretti ovvero sono tutte le gare che si svolgono o svolgeranno nel Paese per
il trasporto pubblico locale, alle quali ultime potranno dunque partecipare gli
operatori dello specifico settore che si stanno giovando del periodo
transitorio (e cioè hanno attualmente il mantenimento negli esercizi per il
limitato tempo di cui il periodo transitorio si compone).
Questa
seconda appare la soluzione più logica e , peraltro, qualunque sia la risposta
che si intende dare le procedure di gara cui sono ammessi anche gli attuali
gestori, individuati senza procedure di evidenza pubblica, sono solo le prime
che si celebreranno dopo l’entrata in vigore della riforma e durante il periodo
transitorio, perché al momento della celebrazione delle successive gare gli
affidatari o concessionari (già esercenti i servizi al momento della riforma e
mantenuti per il periodo transitorio) avranno terminato il periodo di
transizione, loro riconosciuto dal legislatore, e dunque non saranno più
gestori in virtù di una eventuale assegnazione del servizio senza gara.
5.3. Tutto ciò premesso occorre precisare cosa si debba
intendere nel sistema dell’art. 35 in commento per le <<prime gare aventi
per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara
stessa>>. Si tratta, ragionevolmente, delle prime gare che si
celebreranno dopo lo spirare del periodo di transizione come sopra indicato
[<<a valere da tale data( e cioè quella di scadenza del periodo di
transizione) ... salvo nei casi in cui si tratti dell’espletamento delle prime
gare ...>>]; non si tratta invece delle prime gare subito dopo l’entrata
in vigore di questo art. 35 perché in quest’ultima ipotesi il divieto di
partecipare alle gare per gli assegnatari diretti di servizi pubblici locali
non si applica ancora. Se questo è il significato da attribuire alla norma tali
“prime gare” sono tutte le gare che si svolgeranno nel Paese per il servizio
pubblico nel quale gli aspiranti gestori già operano indipendentemente dalla
zona territoriale in cui ciò si verifichi.
Questa
ricostruzione trova conferma anche nell’ultima parte del comma 2° in rassegna:
<<a far data dal termine di cui>> sopra e cioè a far data dalla
scadenza del periodo di transizione, è <<comunque vietato alle società di
capitali in cui la partecipazione pubblica è superiore al 50 per cento se
ancora affidatarie dirette, di partecipare ad attività imprenditoriali al di
fuori del proprio territorio>>. Dunque, per queste società, non opera la
deroga dal divieto di partecipare alle gare stabilita dalla prima parte del
comma 2° a proposito delle “prime gare” dopo il periodo di transizione tutte le
volte in cui queste gare si riferiscono ad esercizi al di fuori del territorio
degli enti locali azionisti.
Conclusivamente,
le “prime gare” cui si riferisce la norma in generale sono tutte quelle che si
possono svolgere sul territorio nazionale e la deroga vale per coloro che sono
già operatori nel settore del servizio pubblico che è oggetto della gara.
6. Il comma 5° dell’art. 35 in commento prevede, in via
d’eccezione e per il solo settore del servizio idrico integrato, la possibilità
di procedere – da parte delle autorità competenti in base alla legge statale e
regionale - anche a nuovi affidamenti in via diretta a società interamente
partecipate dagli enti locali, seppure per una durata di affidamento
circoscritta nel tempo e con l’obbligo di procedere, entro due anni
dall’affidamento, all’apertura del capitale a soggetti privati (utilizzando
procedure ad evidenza pubblica) almeno per una quota del 40%.
Come
si è visto, la società deve essere – nella fase iniziale – partecipata
<<unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito
territoriale ottimale>>. Questa prescrizione è dovuta al fatto che tale
soluzione organizzativa è ammessa in «alternativa a quanto previsto dal comma 5
dell’articolo 113 del testo unico» e cioè come deroga alla regola di
affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale solo in base a
gara con procedura di evidenza pubblica, per modo che non sarebbe giustificato
garantire l’immediato accesso di soggetti privati a nuovi affidamenti con
percorsi differenti da quello della gara di cui sopra.
La
necessità che gli enti locali interessati facciano parte dell’ambito
territoriale per il quale si deve procedere all’affidamento del servizio
discende dal fatto che l’affidamento diretto risulta – in linea di principio –
giustificato solo nei confronti di forme organizzative c.d. di assunzione
diretta e cioè controllate proprio dagli enti locali i cui servizi pubblici
devono essere gestiti in tale modo (se la partecipazione è, invece, di enti
locali estranei all’ambito territoriale ottimale di riferimento, la società si
dovrebbe considerare alla stregua di qualsivoglia soggetto terzo perché manca
l’elemento dell’essere la società diretta espressione degli enti locali
interessati).
7. Il comma 6° dell’art. 35 si riferisce parimenti ai
settori per i quali è prevista <<la gestione associata del servizio per
ambiti territoriali di dimensione sovracomunale>>. Dunque, esso riguarda
anzitutto il servizio idrico integrato (già considerato nel comma 5° di cui
sopra), ma potrà riguardare pure il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati.
La
norma considera esclusivamente i Comuni <<di dimensione demografica
inferiore a 5.000 abitanti>>. Essa sembra consentire – limitatamente al
periodo transitorio – l’estensione al territorio di questi Comuni dello
svolgimento del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti da parte
dei gestori individuati dalle competenti Autorità di ambito, anche nel caso in
cui i Comuni in discorso non partecipino al capitale del sopra ricordato
gestore o non dispongano – come richiesto dalla giurisprudenza – di “mezzi idonei”
al controllo della società.
In
buona sostanza, i contratti di servizio aggiuntivi sono finalizzati a sopperire
alla mancanza, da parte dei Comuni di minori dimensioni, di un possibile
controllo interno in forza della partecipazione azionaria.
In
generale, si può aggiungere che la disposizione ora in rassegna è finalizzata
al superamento delle gestioni in economia e della frammentazione gestionale
attraverso l’individuazione di un gestore di ambito che possa estendere la
propria attività anche nei Comuni di minori dimensioni.
8. Il comma 7° dell’art. 35 disciplina il tema della devoluzione
degli impianti al termine del rapporto di concessione del servizio pubblico
locale per scadenza del periodo di transizione di cui al precedente comma 2°.
Non è chiaro il significato da attribuire alla locuzione secondo la quale i
concessionari cessanti <<reintegrano gli enti locali nel possesso delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei
servizi>>; non è chiaro cioè se si tratta di un vero e proprio
trasferimento di proprietà a vantaggio degli enti locali ovvero di una più
semplice messa a disposizione degli impianti affinché a mezzo di essi siano
svolti i servizi pubblici locali.
In
ogni caso, al gestore uscente è dovuto, dal gestore subentrante, un indennizzo
da calcolarsi con riferimento al valore dei beni non ancora ammortizzati.
9. Con il comma 8° dell’art. 35 il legislatore ha disposto
l’obbligatoria trasformazione in società di capitali delle aziende speciali e
dei consorzi che gestiscono i servizi pubblici locali di rilevanza industriale.
Circa
la procedura di trasformazione, la norma rimanda all’art. 115 del d.lgs. n. 267
del 2000, in parte modificato dal comma 12°, lett. d) dell’art. 35 in commento.
In
particolare, l’art. 35, comma 12°, lett. d) introduce un nuovo comma 7 bis nell’art. 115 del d.lgs. n. 267 del
2000, prevedendo espressamente che la disciplina di trasformazione ivi
contemplata (letteralmente riferita alle sole aziende speciale) si applica
anche <<alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al
Consiglio comunale l’assemblea consortile>>.
10. Il comma 9° dell’art. 35 impone agli enti locali che
detengono la maggioranza del capitale di società per la gestione di servizi
pubblici locali, le quali annoverano nel proprio patrimonio reti, impianti ed
altre dotazioni destinate ai servizi, di procedere allo <<scorporo delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni>> <<anche in deroga
alle disposizioni delle discipline settoriali>>.
L’esito
di siffatto scorporo imposto dal legislatore è la “collocazione” (conferimento,
ma – più verosimilmente - scissione etc.) delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni ovvero dell’intero ramo d’azienda, costituito da dette reti ed
impianti, alle speciali società di cui al nuovo art. 113, comma 13° del t.u.
11. Ai sensi del comma 10° dell’art. 35 la cessione di
quote tanto di minoranza che di controllo ovvero la dismissione in senso
proprio delle partecipazioni degli enti locali nelle società a prevalente
capitale pubblico locale erogatrici di servizi si possono attuare solamente
dopo la conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma 9° che
precede.
12. Significativo risulta il comma 11° dell’art. 35. Qualora
le società degli enti locali siano quotate in borsa ovvero questi ultimi
abbiano già deliberato, alla data di entrata in vigore della legge, di avviare
il procedimento di quotazione in borsa (e purché esso venga concluso entro il
31 dicembre 2003), il legislatore deroga all’obbligo di scorporo delle reti, impianti
ed altre dotazioni destinati all’erogazione del servizio (obbligo, altrimenti,
stabilito dai comma 9° e 10° di cui sopra).
13. Nel comma 12°
dell’art. 35 vengono introdotte ulteriori modificazioni al testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. n. 267 del
2000.
Questa
modificazioni sono eminentemente finalizzate a far venire meno come figura
generale la <<assunzione diretta>> dei servizi pubblici locali;
Infatti, l’affidamento diretto a società con partecipazione qualificata degli enti
locali è ipotesi ora circoscritta alla gestione delle reti per i servizi di rilevanza
industriale ovvero all’espletamento dei servizi pubblici locali privi di tale
rilevanza industriale.
Altro
dato che questa ulteriori modifiche al testo unico fanno venire meno riguarda
il superamenti della possibile “riserva” o “privativa” degli enti locali per
determinati servizi pubblici stabiliti dalla legge (l’art. 112, comma 2° del
t.u. è ora abrogato)
14. Con il comma 13° dell’art. 35 vengono abrogate le
norme che disciplinavano i contenuti e le procedure delle concessioni di
servizi pubblici locali e che ammettevano – al riguardo – anche la trattativa
privata alla ricorrenza di <<circostanze speciali>>. Del resto, la
materia trattata da tali artt. 265 – 267 del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175
trova ora disciplina nel nuovo art. 113 del t.u. ai commi 5° e segg. nonché
11°.
15. In base al comma 14° dell’art. 35 gli enti locali, anche in forma associata, e dunque anche
attraverso le forme di cooperazione per l’esercizio unitario delle funzioni,
svolgono un ruolo di tipo regolatorio nei confronti dei gestori dei servizi
pubblici locali. Viene menzionata solo la potestà di determinare standard di qualità e di esercitare la
vigilanza e il controllo nei confronti dei predetti gestori; non viene menzionata
la programmazione del servizio o gli indirizzi riguardo ad esso (ciò appare
correlato alla scelta del legislatore di attribuire la “titolarità” del
servizio pubblico locale al gestore del medesimo).
16. Il comma 15° dell’art. 35 introduce l’art. 113 bis nel t.u. sugli enti locali.
Quest’ultima norma riguarda la gestione dei servizi pubblici locali senza
rilevanza industriale e riprende con lievi aggiornamenti l’impianto dell’art.
22 della legge n. 142 del 1990 poi trasfuso nel vecchio art. 113 del t.u.
17. In base al comma 16° dell’art. 35 le norme
necessarie per l’esecuzione e l’attuazione delle nuove disposizioni di legge
saranno emanate con regolamento governativo da adottare «sentite le Autorità
indipendenti di settore e la Conferenza unificata» (cioè la Conferenza
Stato-Regioni e Stato-Città e autonomie locali). La clausola procedimentale
circa il procedimento di formazione del regolamento di cui trattasi risulta, in
tutta evidenza, motivata a causa del forte intreccio di competenze che si
riscontra nella materia dei servizi pubblici locali che i legislatore statale
ha inteso ridisciplinare.
Il
regolamento governativo di cui trattasi dovrà necessariamente individuare quali
siano i servizi pubblici locali di rilevanza industriale nonché indicare con
precisione i termini del periodo di transizione di cui all’art. 35, comma 2° di
cui sopra si è detto.
Appendice
2.
RAPPORTO
CON LE DISPOSIZIONI DI SETTORE: I SERVIZI RELATIVI AL GAS NATURALE (SERVIZIO
PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE; DI VENDITA) E L’ART. 35 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE
2001, N. 448.
1. Il d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 ha per oggetto <<Attuazione
della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144>>.
Per
quanto rileva in questa sede il d.lgs. n. 164 del 2000 contempla una specifica
disciplina relativa alle attività di distribuzione e di vendita del gas
naturale.
Successivamente all’entrata in vigore del
d.lgs. n. 164 del 2000, l’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha introdotto
la nuova normativa generale in tema di gestione dei servizi pubblici locali.
Si
deve dunque verificare quali norme dell’art. 35 della legge n. 448 del 2001
trovino applicazione anche nel peculiare settore del gas naturale.
2. In proposito, occorre premettere quanto segue.
Il
nuovo testo di art. 113, comma 1° del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (come
introdotto dall’art. 35, comma 1° della legge n. 448 del 2001) prevede che
<<Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici
locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i
singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie>>.
La sopravvivenza delle normative di settore antecedenti
all’entrata in vigore dell’art. 35 della legge n. 448 del 2001 risulta anche
dal comma 2° dell’articolo in discorso. Infatti, l’art. 35, comma 2° contempla
un limitato periodo transitorio – che dovrà essere esattamente definito dal regolamento
di esecuzione ed attuazione dell’art. 35 ma che comunque non potrà essere inferiore
a tre e superiore a cinque anni - durante il quale proseguono le concessioni in
essere al momento dell’entrata in vigore della legge n. 448 del 2001 rilasciate
con procedure diverse dall’evidenza pubblica. Peraltro, la norma in commento si
applica soltanto nei <<casi in cui le disposizioni previste per i singoli
settori non stabiliscono un congruo periodo di transizione>>.
Il
rapporto tra l’art. 35 della legge n. 448 del 2001 e le discipline di settore,
risultante dalle sopra riportate norme di legge, è esplicitato da Corte cost.
31 luglio 2002, n. 413, cit., secondo
la quale <<la sopravvenuta modifica all’art. 113 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali), introdotta dall’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2002)>> è <<espressamente non innovativa delle
disposizioni previste per i singoli settori e di quelle nazionali di attuazione
delle normative comunitarie (art. 113, comma 1, nel testo modificato,
cit.)>>. La Corte sottolinea altresì <<il carattere meramente
residuale e sussidiario dell’art. 35, comma 2, della citata legge 28 dicembre
2001, n. 448 (applicabile in mancanza di un congruo periodo di transizione
previsto dalle disposizioni relative ai singoli settori)>>.
Peraltro,
non sarebbe ragionevole sostenere l’integrale non applicabilità delle
disposizioni dell’art. 35 della legge n. 448 del 2001 ai servizi pubblici
locali in relazione ai quali sussiste una specifica disciplina di settore
perché, altrimenti, la sfera di operatività delle norme introdotte dall’art. 35
cit. risulterebbe di fatto nulla (in quanto esistono discipline di settore,
statali e regionali, per i servizi idrici, per i rifiuti, per i trasporti e per
il gas e cioè per i principali servizi pubblici locali di rilevanza
industriale).
In
definitiva, sembra corretto ritenere che le norme dell’art. 35 della legge n.
448 del 2001 si applichino ai c.d. singoli settori – come quello del gas
naturale – solo in via residuale e suppletiva e cioè per gli aspetti che le
relative discipline non regolano.
3. Tenuto conto dei criteri sopra illustrati, si procede di
seguito ad analizzare le norme dell’art. 35 della legge n. 448 del 2001 e la
relativa applicabilità o meno al settore del gas naturale, cominciando dal
nuovo testo di art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (introdotto dall’art. 35,
comma 1°) e proseguendo con gli ulteriori commi dell’art. 35 in discorso.
Per
una migliore comprensione del raffronto tra le due fonti normative si precisa
che la legge n. 448 del 2001 distingue, quanto ai servizi pubblici con
rilevanza industriale, tra attività di erogazione del servizio pubblico,
attività di gestione delle reti, impianti e dotazioni ed infine proprietà di
questi ultimi beni. Ma si tratta di una distinzione solo potenziale, nel senso
che non sempre la separazione si verifica (soprattutto quando non esistono
discipline di settore)([1]).
Ciò
posto, si deve considerare che quando l’art. 35 della legge n. 448 fa
riferimento alla “erogazione” del servizio pubblico essa comprende anche la
gestione delle relative reti, impianti e dotazioni, tutte le volte in cui le
discipline di settore non hanno ancora disposto che vi sia separazione tra i
due momenti.
* *
*
nuovo
testo di art. 113, comma 2°del d.lgs n. 267 del 2000: è ragionevole ritenere che sia una
disposizione applicabile, in via suppletiva, anche al settore del gas naturale,
dato che il d.lgs. n. 164 del 2000 nulla dispone circa l’eventuale cessione, da
parte degli enti locali, di reti, impianti ed altre dotazioni destinati
all’esercizio del servizio di distribuzione gas.
L’applicabilità
della norma di cui al nuovo art. 113, comma 2° anche al settore del gas
naturale è una conclusione coerente con la circostanza che l’attività di
distribuzione del gas è attività di servizio pubblico (art. 14, comma 1° del
d.lgs.) e dunque i beni di proprietà degli enti locali destinati a tale
servizio sono beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell’art. 828 Cod. civ.
(pertanto soggetti ad una disciplina rigida circa le modalità di assegnazione e
godimento da parte di terzi).
Si
segnala comunque che la norma riguarda solo quei beni che alla data di entrata
in vigore della riforma erano di proprietà degli enti locali ovvero quelli che
entreranno in proprietà comunale per effetto di future disposizioni di legge o
di vigenti o futuri contratti. La norma non implica invece che vi sia un
obbligo di retrocessione o di devoluzione all’ente locale di beni che sono oggi
di proprietà di società partecipate dagli enti locali stessi.
nuovo
testo di art. 113, comma 3°del d.lgs.:
è ragionevole ritenere che il d.lgs. n. 164 del 2000 già dispone la separazione
tra attività di gestione di reti ed impianti e attività di erogazione del
servizio in corrispondenza a quanto contempla in generale – con rinvio alle
discipline di settore - l’art. 113, comma 3° in commento.
Infatti:
-
l’art. 21 del d.lgs. n. 164 del 2000 impone la separazione societaria tra
attività di distribuzione e attività di vendita del gas.
-
l’art. 14, comma 6° del d.lgs. n. 164 del 2000 stabilisce che l’impresa di
distribuzione del gas deve occuparsi della sicurezza e qualità del servizio,
degli investimenti per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli
impianti, del relativo rinnovo e manutenzione nonché dell’innovazione
tecnologica e gestionale. L’art. 2, lett. n) del d.lgs. precisa poi che la
distribuzione consiste nel trasporto del gas attraverso reti di gasdotti locali
per la consegna ai clienti;
- nel sistema del d.lgs. la vendita del gas è configurata
quale attività commerciale libera svolta in concorrenza tra tutti i soggetti
titolari della autorizzazione ministeriale prevista dall’art. 17 del d.lgs. n.
164 del 2000.
Orbene,
in base al d.lgs. n. 164 del 2000, l’attività di distribuzione consiste in
un’attività che si svolge essenzialmente sulle reti e sugli impianti, perché si
sostanzia nel regolare il passaggio del gas attraverso tali beni nonché nella manutenzione
ordinaria e straordinaria e nello sviluppo di questi ultimi. La vendita – che
deve venire necessariamente effettuata da una società diversa da quella di
distribuzione – è invece un’attività per il cui svolgimento l’operatore si
serve delle reti e degli impianti gestiti dalla società di distribuzione.
Dunque,
è ragionevole ritenere che il d.lgs. n. 164 del 2000 - quale disciplina di
settore relativa al gas naturale – già dispone la separazione tra attività di
gestione di reti ed impianti (distribuzione del gas) ed erogazione del servizio
(vendita del gas), in coerenza con quanto previsto dall’art. 113, comma 3° del
d.lgs. n. 267 del 2000.
nuovo
testo di art. 113, comma 4°del d.lgs.:
la disposizione in discorso prevede che quando le discipline di settore
stabiliscono la separazione della attività di gestione di reti, impianti e
altre dotazioni dalla erogazione del servizio, la prima attività può essere
affidata dagli enti locali alternativamente a società da essi partecipate in
via maggioritaria (in questo caso si tratta di affidamento diretto: lett. a) ovvero a soggetti terzi individuati
con procedure ad evidenza pubblica (lett. b).
Il
d.lgs. n. 164 del 2000 prevede invece che il servizio pubblico di distribuzione
gas <<è affidato esclusivamente mediante gara>>.
Invero,
tenuto conto di quanto illustrato al precedente paragrafo 2., è plausibile
sostenere che il nuovo testo di art. 113, comma 4° del d.lgs. n. 267 del 2000
integri il d.lgs. n. 164 del 2000 relativamente agli aspetti non oggetto di
disciplina da parte di quest’ultimo. Dunque, in base al combinato disposto
dell’art. 14 del d.lgs. n. 164 del 2000 e dell’art. 113, comma 4° del d.lgs. n.
164 del 2000, qualcuno potrebbe ritenere che l’attività di distribuzione possa
essere affidata non solo attraverso la gara di cui al cit. art. 14 del d.lgs.
n. 164 del 2000 ma altresì in via diretta a società con le caratteristiche
previste dall’art. 113, comma 4°, lett. b) del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti,
l’art. 113, comma 4°, lett. a) del d.lgs. n. 267 del 2000 “integra” l’unica
modalità di assegnazione del servizio di distribuzione gas contemplata dal
d.lgs. n. 164 del 2000.
Quella
appena indicata rappresenta la lettura sistematica della disciplina di settore
e di quella generale. Si tratta di una lettura che appare ragionevole e non
azzardata, ma – sul piano effettuale – occorre dire che la nuova aggiuntiva
possibilità gestionale del servizio pubblico di distribuzione gas non sembra
possa aver ampie ricadute concrete. Si deve, infatti, ricordare che la
Commissione europea, con proprio atto di richiamo 26 giugno 2002, n. 1999/2184
– C (2002) 2329, indirizzato al Governo italiano ai sensi dell’art. 226 (ex
art. 169) del Trattato, ha censurato il nuovo testo di art. 113, comma 4°,
lett. a): <<Tale disposizione risulta in contrasto con il diritto comunitario
nella misura in cui la stessa può consentire agli enti locali di affidare in
maniera diretta un contratto di appalto o di concessione avente ad oggetto il
servizio di gestione di beni che rientrino, a qualsiasi titolo, nella
disponibilità giuridica delle stesse amministrazioni (ad esempio, perchè di
proprietà degli enti locali ovvero perchè gli stessi sono titolari di un
diritto d’uso sui beni in discorso)>> (così il paragrafo 22 del
documento).
nuovo
art. 113, comma 5° del d.lgs.:
i presupposti per lo svolgimento dell’attività di erogazione del servizio
(vendita del gas) sono compiutamente descritti dal d.lgs. n. 164 del 2000.
Dunque, l’art. 113, comma 5° del d.lgs. n. 267 del 2000 (<<L’erogazione
del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le
discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società
di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad
evidenza pubblica>>) non risulta applicabile al settore del gas naturale.
nuovo
art. 113, comma 6° del d.lgs.: le preclusioni alla partecipazione alle
gare sono specificamente contemplate dall’art. 14, comma 5° del d.lgs. n. 164
del 2000. Pertanto, non risulta applicabile al settore del gas naturale l’art.
113, comma 6° del d.lgs. n. 267 del 2000.
nuovo
art. 113, comma 7° del d.lgs.:
è sostanzialmente riproduttivo dell’art. 14, comma 6° del d.lgs. n. 164 del
2000, di specifica applicazione al settore del gas naturale.
nuovo
art. 113, comma 8° del d.lgs.:
questa norma consente l’affidamento contestuale con gara di una pluralità di
servizi pubblici locali di rilevanza industriale diversi dal servizio di
trasporto collettivo. La relativa applicazione al settore del gas naturale non
appare agevole, specie se si accoglie la tesi che la distribuzione del gas è
attività di gestione di reti, impianti e altre dotazioni ai sensi dell’art.
113, comma 3° e 4° del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, l’art. 113, comma 6°,
ultimo periodo del d.lgs. n. 267 del 2000 preclude la partecipazione alle gare
ai <<soggetti di cui al comma 4>>.
nuovo
art. 113, comma 9° del d.lgs.:
le modalità e condizioni del subentro del gestore subentrante a quello uscente
a seguito delle svolgimento della gara, successiva alla prima, per
l’assegnazione del servizio di distribuzione del gas, sono esaustivamente
considerate nell’art. 14, comma 8° del d.lgs. n. 164 del 2000. Dunque, l’art.
113, comma 9° del d.lgs. n. 267 del 2000 non è applicabile al settore del gas
naturale.
nuovo
art. 113, comma 10° del d.lgs.:
si tratta di una norma che afferma la parità di trattamento dei gestori di pubblici
servizi sotto il profilo tributario e della concessione di contribuzioni e
agevolazioni. Per il suo carattere di principio generale la norma è applicabile
anche al settore del gas naturale.
nuovo
art. 113, comma 11° del d.lgs.:
il contenuto del contratto di servizio tra ente locale e società di distribuzione
del gas è oggetto in particolare dell’art. 14, comma 1° e 3° del d.lgs. n. 164
del 2000. Dunque, l’art. 113, comma 11° del d.lgs. n. 267 del 2000 non si
applica al settore del gas naturale se non per la parte che impone che il
contratto di servizio debba essere allegato al capitolato di gara.
nuovo
art. 113, comma 12° del d.lgs.:
si tratta di una disposizione dai contenuti analoghi a quelli dell’art. 15,
comma 4° del d.lgs. n. 164 del 2000. In entrambe si stabilisce che la cessione
di partecipazioni nella società da parte dell’ente locale socio non comporta
effetti sulla durata dell’affidamento. A prima vista, sembrerebbe, tuttavia,
che le due disposizioni abbiano una diversa applicabilità: quella del d.lgs. n.
164 del 2000 legata al solo periodo transitorio (<<l’affidamento ...
prosegue per i periodi indicati ai commi 5 e 6>>), mentre l’altra
riferibile anche al sistema a regime. In realtà, la lettura non può essere
questa al di là dell’errata sedes materiae([2]); si
deve, infatti, considerare che quando il sistema sarà a regime non risulteranno
più possibili affidamenti diretti dell’attività di erogazione di un servizio
pubblico con rilevanza industriale (perchè si dovrà procedere necessariamente a
mezzo di gara con procedura ad evidenza pubblica). Da ciò deriva che non sarà
più rilevante la circostanza che l’ente locale titolare del servizio pubblico
controlli o meno la società erogatrice: l’affidamento non è basato
sull’influenza dominante nei confronti del gestore ma consegue all’esito della
gara.
Da tutto
ciò deriva che entrambe le disposizioni riguardano il solo periodo transitorio
(l’unico per il quale – per le ragioni appena esposte - può essere rilevante la
prosecuzione di un affidamento diretto assegnato in base alla disciplina previgente).
Conseguentemente,
l’art. 113, comma 12° non rileva per il settore del gas naturale, posto che le
fattispecie ivi disciplinate sono già trattate dalla norma di settore dell’art.
15, comma 4° del d.lgs. n. 164 del 2000.
nuovo art. 113, comma 13° del d.lgs.:
il d.lgs. n. 164 del 2000 non prevede la possibilità della collocazione di
reti, impianti ed altre dotazioni di proprietà degli enti locali in apposita
società a maggioranza pubblica obbligatoria. Peraltro, si tratterebbe di
soluzione non incompatibile con il sistema delineato dal d.lgs. n. 164 del
2000, perché non ostacolerebbe l’apertura del settore alla concorrenza.
Ugualmente, risulta compatibile con il sistema del gas di cui al d.lgs. n. 164
del 2000 che le società in discorso possano altresì espletare le gare per
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas come previsto dall’art.
113, comma 13°, ultima parte del d.lgs. n. 267 del 2000.
Circa
l’eventualità contemplata dall’art. 113, comma 13° del d.lgs. n. 267 del 2000 –
e cioè che la società proprietaria di reti, impianti ed altre dotazioni possa
altresì essere affidataria diretta del compito di gestire tali beni - si
richiama quanto in precedenza illustrato circa l’applicabilità al settore del
gas dell’art. 113, comma 3° e comma 4° del d.lgs. n. 267 del 2000. Se verrà
accolta la tesi secondo la quale, nel campo del gas naturale, la distribuzione
è attività di gestione di reti, impianti ed altre dotazioni (ai sensi delle
disposizioni del t.u. appena ricordate) e che dunque ad essa risulta applicabile,
in particolare, l’art. 113, comma 4°, lett. b) del d.lgs. n. 267 del 2000,
allora le società dell’art. 113, comma 13° del d.lgs. n. 267 del 2000
potrebbero altresì essere affidatarie dirette del servizio di distribuzione
(ferma restando l’alternativa rimessa alla discrezionalità degli enti locali,
consistente nella indizione della gara di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 267 del
2000).
nuovo
art. 113, comma 14°del d.lgs.:
tenuto conto di quanto illustrato al precedente paragrafo 2., è ragionevole ritenere
che questa norma sia applicabile anche al settore del gas naturale, in quanto
integra la disciplina del d.lgs. n. 164 del 2000, introducendo una modalità di
espletamento del servizio di distribuzione ulteriore rispetto all’unica
contenuta nel d.lgs. n. 164 del 2000. Del resto, appare significativo il
richiamo alle Autorità di settore, contenuto nel comma 14° in commento, dato
che – nel campo dei servizi pubblici locali – l’unica Autorità esistente è
quella preposta al settore del gas naturale.
nuovo
art. 113, comma 15°del d.lgs.:
nel settore del gas naturale, le prerogative delle Regioni a statuto speciale
sono fatte salve da apposita e specifica norma (art. 37 del d.lgs. n. 267 del
2000).
* *
*
art. 35, comma 2°della
legge n. 448 del 2001: questa norma contiene varie disposizioni:
a)
rimette al regolamento governativo di esecuzione ed attuazione del medesimo
art. 35 la esatta determinazione del periodo di transizione, comunque non
inferiore a tre e non superiore a cinque anni, durante il quale proseguono le
concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica.
Peraltro,
come si è anticipato, l’art. 35, comma 2° chiarisce che questa disposizione si
applica ai singoli settori unicamente nel caso in cui le relative discipline <<non
stabiliscono un congruo periodo di transizione>>; dunque essa non si
applica al settore del gas naturale, relativamente al quale è prevista una
autonoma disciplina per il c.d. periodo transitorio: cfr. l’art. 15, comma 5° e
segg. del d.lgs. n. 164 del 2000;
b)
prevede che le preclusioni alla partecipazione alle gare di cui all’art. 113,
comma 6° del d.lgs. n. 267 del 2000 decorrono solo una volta esaurito il
periodo transitorio di base indicato dall’art. 35, comma 2°, salvo che si
tratti delle prime gare aventi per oggetto i servizi ove opera la società
interessata dalla preclusione.
Il
sistema delle preclusioni alla partecipazione alle gare per l’assegnazione del
servizio di distribuzione gas è però compiutamente disciplinato, anche con
riferimento alla relativa operatività nel periodo transitorio, dall’art. 14,
comma 5° e dall’art. 15, comma 10° del d.lgs. n. 164 del 2000. Dunque, con
riguardo al settore del gas naturale non trova applicazione la sopra ricordata
disposizione dell’art. 35, comma 2°.
In
proposito si segnala peraltro che, in base all’art. 35, comma 2° della legge n.
448 del 2001, una volta decorso il periodo transitorio di base cui si riferisce
tale norma, eventuali affidamenti diretti di servizi pubblici locali divengono
preclusivi della partecipazione alle gare anche se intervenuti prima
dell’entrata in vigore della legge n. 448 del 2001. Viceversa, non sarebbero
preclusivi (pur essendo illegittimi) della partecipazione alle gare eventuali
affidamenti diretti conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge n. 448 del
2001 purché cessino prima che sia interamente decorso il periodo transitorio di
base dell’art. 35, comma 2° della legge n. 448 del 2001.
Invece,
in base al combinato disposto dell’art. 14, comma 5° e dell’art. 15, comma 10°
del d.lgs. n. 164 del 2000, la partecipazione alle gare relative
all’assegnazione del servizio di distribuzione gas è preclusa unicamente da
affidamenti diretti di servizi pubblici locali successivi all’entrata in vigore
del d.lgs. stesso, mentre gli affidamenti diretti ottenuti prima dell’entrata
in vigore della riforma – a legislazione invariata – non risultano impeditivi
(anche per il futuro) circa la partecipazione alle gare in discorso ([3]).
c)
rimette al regolamento governativo di esecuzione ed attuazione dell’art. 35
della legge n. 448 del 2001, la definizione delle condizioni di ammissione alle
gare delle imprese estere o delle imprese italiane che abbiano avuto all’estero
la gestione del servizio senza ricorre a procedura di evidenza pubblica.
Si tratta
di disposizione ragionevolmente applicabile anche al settore del gas naturale,
in quanto ne integra – nel senso del rispetto del principio di concorrenza e di
parità di trattamento – la relativa disciplina.
d)
infine, l’art. 35, comma 2° vieta alle società di capitali in cui la
partecipazione pubblica è superiore al 50%, se ancora affidatarie dirette, di
partecipare ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio territorio –
una volta decorso il periodo transitorio di base sopra ricordato.
Ma nel
settore del gas naturale vale la specifica regola sancita dal combinato
disposto dell’art. 14, comma 5° e dell’art. 15, comma 10° del d.lgs., a mente
della quale alle gare per l’assegnazione del servizio di distribuzione sono
ammesse società anche a partecipazione pubblica <<senza limitazioni territoriali>>,
fermo restando che qualsiasi società – pubblica o privata – non potrebbe
legittimamente partecipare alla gara se ha ottenuto affidamenti diretti di
servizi pubblici locali successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 164
del 2000.
art.
35, comma 3° e comma 4°: il
periodo transitorio di base relativo al servizio di distribuzione del gas è
oggetto dell’art. 15, comma 5° del d.lgs. n. 164 del 2000. Gli incrementi a
tale periodo transitorio di base sono specificamente contemplati dal comma 7° e
8° del medesimo art. 15.
Dunque,
al settore del gas naturale non si applica l’art. 35, comma 3° della legge n.
448 del 2001, anche perché questa norma si riferisce espressamente ad
incrementi da effettuarsi sulla durata del <<periodo transitorio di cui
al comma 2>>, il quale non riguarda il settore del gas naturale [v. sopra
il commento all’art. 35, comma 2°, sub lett.
a)].
art.
35, comma 5°: riguarda
esclusivamente il servizio idrico integrato e non è applicabile al di fuori di
tale specifico settore.
art.
35, comma 6°:
l’applicabilità di questa norma presuppone che <<le disposizioni dei
singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti
territoriali di dimensione sovracomunale>>.
La gestione associata in ambiti sovracomunali è prevista
soltanto dalla normativa relativa al servizio idrico integrato e da quella
concernente il servizio di gestione dei rifiuti, mentre non è contemplata dal
d.lgs. n. 164 del 2000.
Dunque,
l’art. 35, comma 6° della legge n. 448 del 2001 non è applicabile al settore
del gas naturale.
art.
35, comma 7°: le modalità
di subentro del nuovo gestore al gestore uscente che non si aggiudica la prima
gara indetta dall’ente locale successivamente all’entrata in vigore del d.lgs.
n. 164 del 2000, è esaustivamente contemplata dall’art. 15, comma 5°, ultima
parte del medesimo d.lgs.
Dunque,
nel settore del gas naturale non trova applicazione la disciplina generale
dell’art. 35, comma 7° della legge n. 448 del 2001.
art.
35, comma 8°: nel settore
del gas naturale, la tempistica e le modalità di trasformazione delle aziende
speciali e dei consorzi sono autonomamente disciplinate dall’art. 15, comma 1°,
2° e 3° del d.lgs. n. 164 del 2000.
Dunque,
la disciplina di settore del gas naturale prevale su quella generale dell’art.
35, comma 8° del d.lgs. n. 267 del 2000.
art. 35, comma 9°: la disposizione in commento impone lo scorporo di reti,
impianti ed altre dotazioni per l’esercizio di servizi pubblici locali di
rilevanza industriale dalle società il cui capitale sia detenuto in via
maggioritaria dagli enti locali. All’esito dello scorporo risulteranno due
società: una proprietaria dei beni e l’altra di erogazione del servizio. La
società proprietaria dei beni – che dovrà rispondere al modello di cui all’art.
113, comma 13° del d.lgs. n. 267 del 2000 - potrà altresì gestire questi
ultimi, purché tale soluzione organizzativa venga decisa dall’ente locale al
momento dello scorporo ([4])
ovvero successivamente purchè lo consentano le normative di settore.
Nel
settore del gas naturale non vi è nessuna norma che imponga la collocazione di
reti, impianti ed altre dotazioni nell’ambito di apposita società. Anzi, il
d.lgs. n. 164 del 2000 presuppone che la proprietà dei beni strumentali all’esercizio
del servizio di distribuzione appartenga al gestore del servizio stesso
(società di distribuzione) perché prevede che l’operatore subentrante deve
corrispondere al gestore uscente un apposito indennizzo (art. 15, comma 5° e
art. 14, comma 8° del d.lgs.).
Peraltro,
l’operazione di scorporo di cui qui si tratta – che in sostanza sottrae alla
società di distribuzione la proprietà dei beni strumentali allo svolgimento del
servizio – potrebbe in astratto essere considerata in linea con il principio di
liberalizzazione del settore sancito all’art. 1, comma 1° del d.lgs. n. 164 del
2000, in quanto avrebbe l’effetto di accrescere il numero dei potenziali
partecipanti alle future gare per l’assegnazione del servizio di distribuzione
gas. Ciò perchè gli aspiranti gestori non dovranno versare al distributore
uscente l’indennizzo di cui all’art. 15, comma 5° del d.lgs. (infatti, la
proprietà dei beni verrebbe assegnata ad apposita società e non essendo più del
distributore si porrebbe al di fuori del problema del subentro tra un
distributore e l’altro).
Invero,
tenuto conto dell’impostazione del d.lgs. n. 164 del 2000 cui sopra si è fatto
riferimento, non si può dire che lo scorporo rappresenti un obbligo anche nel
settore del gas naturale (si tratta semplicemente di una possibilità). In
quest’ultimo settore, invece, vige l’obbligo di separazione societaria tra
attività di distribuzione e attività di vendita del gas, sancito dall’art. 21
del d.lgs. n. 164 del 2000.
art.
35, comma 10°: la norma
presuppone che la società sia soggetta all’obbligo di scorporo previsto dal
precedente comma 9°, ma si è detto che tale obbligo non opera nel settore del
gas naturale.
Inoltre,
in quest’ultimo settore si applica la speciale disposizione di cui all’art. 15,
comma 4° del d.lgs. n. 164 del 2000 (in parte coincidente con l’art. 35, comma
10° della legge n. 448 del 2001).
art.
35, comma 11°: è una norma
che, con riferimento alle società quotate in borsa o quotande al 1° gennaio
2002, pone una deroga rispetto all’obbligo di scorporo di reti, impianti ed altre
dotazioni previsto dal precedente comma 9° e alla connessa possibilità per gli
enti locali di cedere le azioni delle società di gestione del servizio solo una
volta operato lo scorporo.
Si ribadisce che l’obbligo di scorporo non riguarda il settore
del gas naturale. Dunque, nemmeno l’art. 35, comma 11° della legge n. 448 del
2001 si applica a questo settore.
art
35, comma 12°: apporta
modifiche a varie disposizioni del d.lgs. n. 164 del 2000. Si tratta di
disposizioni di carattere generale che non sembrano avere immediata
applicazione nel settore del gas naturale. Si segnala, peraltro, che il comma 7
bis aggiunto all’art. 115 del d.lgs.
n. 267 del 2000 (circa le modalità della trasformazione dei consorzi-azienda
speciale) riproduce in sostanza una parte dell’art. 15, comma 2° del d.lgs. n.
267 del 2000.
art. 35, comma 13°: abroga gli artt. da 265 a 267 del r.d. 14 settembre
1931, n. 1175 in tema di concessioni di servizi pubblici. Si tratta di norme
che non trovavano comunque più applicazione nel settore del gas naturale,
perché l’assegnazione con gara del servizio di distribuzione gas è
integralmente disciplinata dal d.lgs. n. 164 del 2000.
art.
35, comma 14°: si tratta
di norma corrispondente a quanto già previsto dall’art. 14, comma 1° del d.lgs.
n. 164 del 2000.
art.
35, comma 15°: riguarda le
forme di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale e
dunque non concerne il settore del gas naturale.
art.
35, comma 16°: prevede
l’emanazione del regolamento di esecuzione ed attuazione dell’art. 35 della
legge n. 448 del 2001. Questo regolamento potrebbe anche contenere norme riguardanti
il settore del gas naturale, purché rispettose delle disposizioni del d.lgs. n.
164 del 2000.
([1])
La separazione, a seconda dei casi, potrebbe manifestarsi in varie ipotesi:
- separazione della sola
proprietà delle reti;
- separazione della
proprietà e gestione delle reti, poste entrambe in capo al medesimo soggetto;
ancora, sempre esaminando
la questione dal punto di vista dell’erogazione finale del servizio pubblico,
vi potrà essere anche una separazione dei tre momenti e cioè:
- separazione della
proprietà (in capo ad un soggetto), dalla gestione delle reti (in capo ad altro
soggetto) ed ancora dalla erogazione del servizio (in capo ad un terzo
soggetto).
In generale, la
separazione tra <<l’attività di gestione delle reti e degli impianti
destinati alla produzione dei servizi pubblici locali>> di rilevanza
industriale e l’attività <<di erogazione degli stessi>> può aversi
solo quando le discipline di settore ne stabiliscono i casi (cfr. nuovo art.
113, comma 3° t.u. enti locali). Se manca una siffatta previsione nelle leggi
di settore la separazione dei due momenti gestionali ora indicati non potrà
aversi.
Fino a tale momento,
dunque, l’erogatore del servizio pubblico sarà anche il gestore delle reti,
impianti, ed altre dotazioni (come, del resto, è sempre avvenuto sino ad oggi:
le concessioni di servizio pubblico locale erano “di impianto ed esercizio”).
([2])
L’art. 35 della legge n. 448 del 2001 tratta del periodo transitorio nei commi
2°, 3° e 4° e non già nel comma 1° (ove compare la novellazione dell’art. 113
del d.lgs. n. 267 del 2000).
([3])
Corte cost., 31 luglio 2002, n. 413, cit., ha ritenuto costituzionalmente
legittimo l’art. 15, comma 10° del d.lgs. n. 164, eminentemente per due
ragioni: la ragionevolezza di un regime transitorio per il passaggio dal
vecchio al nuovo regime con gradualità; la circostanza che un regime
transitorio può essere di per sè stesso come regime temporaneo di transizione
divergente dalla situazione definitiva.
([4])
In questo senso deve ragionevolmente intendersi l’alternativa espressamente
prospettata dall’art. 35, comma 9° della legge n. 448 del 2001 tra
l’attribuzione della semplice proprietà dei beni ovvero dell’intero ramo
d’azienda, operazione che, precisa la norma, può essere effettuata
<<anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali>>.
E’ cioè logico affermare che l’art. 35, comma 9° della legge n. 448 del 2001
consenta eccezionalmente agli enti locali di assegnare – ma solo al momento
dello scorporo – alla società interessata oltre che la mera proprietà anche il
compito della gestione di reti, impianti ed altre dotazioni, pur in mancanza di
una disciplina di settore che autorizzi, in relazione allo specifico servizio
pubblico locale di cui si tratta, la gestione separata di reti, impianti ed
altre dotazioni rispetto alla erogazione del servizio. Da quanto sopra consegue
peraltro che se l’ente locale opta per l’assegnazione alla società della mera
proprietà di reti, impianti e altre dotazioni, la società non potrà essere
successivamente incaricata della gestione dei predetti beni se non quando
interverrà apposita disciplina di settore, la quale legittimi la possibilità di
gestire reti, impianti ed altre dotazioni separatamente rispetto all’erogazione
del servizio (art. 113, comma 3° e 4° del d.lgs. n. 267 del 2000). In mancanza
della appena ricordata disciplina di settore, le due attività (gestione di reti,
impianti ed altre dotazioni da un lato ed erogazione del servizio dall’altro)
dovranno – in generale - essere effettuate in maniera integrata e cioè da parte
del medesimo soggetto e cioè dall’erogatore del servizio. In questo senso è
assai chiaro il nuovo testo di art. 113, comma 13° del d.lgs. n. 267 del 2000
già sopra ricordato, il quale prevede che la società proprietaria dei beni alla
quale l’ente locale non abbia assegnato, al momento dello scorporo, anche il
compito della gestione delle dotazioni stesse, potrà provvedervi <<ai
sensi della lettera a) del comma 4 [dell’art. 113]>> e cioè unicamente se
ciò è ammesso dalla specifica disciplina
di settore.