Il giusto processo e la scommessa del nuovo diritto

amministrativo(1)

 

In un momento storico in cui l’Amministrazione esce dal suo bozzolo per commisurare i suoi modi di agire a quelli del privato, una sommessa quanto fondamentale riforma cambia il volto della giustizia nei confronti dell’Amministrazione.

Si tratta della più importante riforma della giustizia amministrativa dall’ottocento a oggi.

E in questo momento storico, con questa storica riforma, il legislatore, con la legge 12 luglio 2000 n. 205, ha puntato sul giudice amministrativo.

In sede di Commissione bicamerale per la riforma della Costituzione l’ago, con oscillazioni, inclinava  piuttosto verso il giudice ordinario.

Come mai quest’inversione di segno?

E’ un anacronismo? Una non scelta indotta all’abitudine?

Non credo.

Il diritto amministrativo è nato in coincidenza con l’affermazione della sovraordinazione  dello Stato, che allora si scriveva con la s maiuscola e che oggi, nel progetto di riforma della Costituzione, diventa una delle componenti della Repubblica (il che, francamente, mi sembra un po’ paradossale). Tuttavia la permanenza e lo sviluppo del diritto amministrativo sopravvivono alla trasformazione dello Stato borghese in Stato pluriclasse e al declino della funzione centrale dello Stato amministrativo.

Assistiamo alla recessione dell’atto amministrativo quale strumento caratterizzante l’azione dell’Amministrazione, alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e all’esternalizzazione di servizi pubblici.  Ma nello stesso tempo si affermano doveri di trasparenza nel comportamento della pubblica Amministrazione e viene riconosciuto alle Autorità indipendenti un nuovo e penetrante potere di indirizzo e controllo di attività private una volta praticamente libere. Si estende l’applicazione di regole garantistiche e di par condicio a soggetti privati che operino, in via derivata, nella sfera d’interesse pubblico (specie in quella degli appalti),  i quali soggetti per ciò stesso assumono la qualificazione di “organismi di diritto pubblico”. Alla sottrazione di funzioni allo Stato corrisponde il quasi federalistico  accrescimento di quelle delle Regioni e degli enti locali. L’aumento del numero globale dei pubblici dipendenti è indicativo (oltre che delle duplicazioni e diseconomie connesse alla ripartizione di funzioni) del fatto che i compiti della pubblica Amministrazione complessivamente non sono diminuiti. E anche nella sussidiarietà extramministrativa (cd. orizzontale) si insinuano elementi pubblicistici. Assistiamo al rapido sviluppo di un diritto amministrativo delle organizzazioni sovranazionali, e in particolare dell’Unione europea, caratterizzato da una peculiare preminenza e pervasività (che arieggia la vecchia sovraordinazione dello Stato) e da una persino eccessiva minuziosità. Ormai nelle gare pubbliche (e in quelle a queste assimilate) le regole sono sempre più comunitarie, anziché nazionali o regionali. Se alcuni stagionati interessi pubblici e se alcune forme di diretta gestione pubblica appaiono in regresso o almeno un po’ démodés, altri permangono o assurgono a criteri guida: la tutela dell’ambiente, dell’integrità fisica e della dignità della persona, quella della libertà di concorrenza tradotta in un mirato ordine di mercato. Emergono nuovi campi d’azione di preminente interesse pubblico: la ricerca scientifica e tecnologica (non soltanto per fini di difesa ma, ad esempio, anche nel campo biomedico), con la necessità di definire nuove regole e limiti, la partecipazione ad imprese spaziali, soprattutto all’utilizzazione di satelliti.  Hanno assunto la connotazione di permeanti valori, da un lato i principi di solidarietà sociale e dall’altro quelli di economicità, efficacia, efficienza, risanamento della finanza pubblica, intesi  (specie questi ultimi) non come criteri astratti ed evanescenti bensì come fini verificabili da perseguire nello svolgimento dell’azione amministrativa. Persistono fondamentali interessi pubblici come quelli fiscali, mentre quelli dell’ordine pubblico e della sicurezza in parte resistono in forma tradizionale e in parte si atteggiano in modo nuovo. Le frontiere si sono tramutate pressappoco in quelle che erano le barriere daziarie comunali ma questo non fa venire meno la necessità di arginare i traffici illeciti e di controllare in qualche modo i flussi d’immigrazione extracomunitaria. Tutto, anzi, è più complicato. Cittadini e non, dall’interno dello Stato e dall’estero, colloquiano direttamente  e interattivamente tra di loro per via telefonica e telematica. Ma, ad esempio, i criminali commerci di bambini, venduti e comprati per Internet da pedofili (rectius: da pedofobi), fanno sorgere il problema  grave e urgente di un’azione preventiva e repressiva senza confini.

 Non è dunque venuta meno la missione della pubblica Amministrazione per il soddisfacimento dei bisogni sociali volta a volta ritenuti più importanti nonché per la tutela e la garanzia di tutti e di ciascuno. Si riproduce in modo nuovo nel nostro ordinamento l’intreccio tra funzione pubblica e interessi privati; non si può pensare solo agli interessi proprietari. Sono piuttosto  cambiati la prospettiva e i modi in cui quella missione va perseguita. Assistiamo a una mutazione del diritto amministrativo che subisce un’ibridazione(2) dal diritto privato.

Si tratta, peraltro, di un’ibridazione reciproca perché anche il diritto privato risente l’influenza del diritto amministrativo, specie quando si tratti di regolare e controllare posizioni di potere, tanto che assistiamo alla fioritura di diritti settoriali in cui criteri ordinamentali propri del diritto amministrativo s’intrecciano con principi e norme tradizionali dell’autonomia privata.

C’è da notare che, anzi, anche ordinamenti giuridici come quelli anglosassoni, ritenuti tetragoni al diritto amministrativo, hanno elaborato regole limitatrici dell’attività dei privati cui ci siamo ispirati e che sono, pari pari, norme amministrative. Con la nostra mentalità (che non è la loro) potremmo dire, alla Molière, che fanno diritto amministrativo e non lo sanno.

Quest’ultima notazione, insieme con la precedente, parrebbe tuttavia far pendere la bilancia verso un giudice unico.

Perché non è stata questa la scelta del legislatore italiano?

Beh, nel mondo anglosassone della common law non è che tutta l’azione amministrativa sia sottoposta al giudice di sua maestà. In Gran Bretagna duemila Tribunals o Commissions o Committees o Authorities esaminano ogni anno più di un milione di casi, emettendo circa trecentomila decisioni. Abbiamo, cioè, un sistema che dal nostro punto di vista appare per alcuni tratti analogo a quello che c’era da noi prima della giurisdizionalizzazione del contenzioso amministrativo alla fine degli anni ottanta dell’ottocento.

Certo in Italia il giudice unico non mostrerebbe la timidezza dimostrata talvolta nei confronti della Corona dal giudice di sua maestà (che pure ha saputo elaborare criteri di equità e di  razionalità che non sono poca cosa).

Ma una preoccupazione del genere non sussiste in Italia nemmeno nei confronti del magistrato amministrativo, come testimonia la prassi giurisdizionale di ogni giorno.

Sono altre, piuttosto, le grandi tentazioni da cui guardarsi.

La prima potrebbe essere quella di reputare talmente assorbito l’interesse pubblico nella causa specifica del negozio posto in essere da indurre il giudice a trascurarlo come una superfetazione. Viviamo in un’epoca di dilagante affermazione dell’individualismo; il giudice non può, naturalmente, non sintonizzarsi con tale tendenza; ma l’espansione dell’iniziativa individuale e la sua valorizzazione non possono non trovare un limite nella prevalenza dell’interesse della collettività sull’egoismo, e anche sul particolarismo, del singolo. Il mito dell’autonomia e onnipotenza del soggetto individuale rischia di prendere il posto di quello della sovrana onnipotenza dello Stato. Bene, per mantenere il suo potere (che è grande) il giudice, come prima era tentato d’inchinarsi al sovrano, oggi può essere tentato d’inchinarsi all’individuo e di lasciare, per contropartita, assoluta libertà d’iniziativa all’autonomia, negoziale e non,  della pubblica Amministrazione. Ognuno per sé e Dio per tutti!.

L’altra, opposta, grande tentazione potrebbe essere quella di concepire la propria giurisdizione come sovrapponentesi al campo di azione dell’Amministrazione fino a privare questa della sua operatività mediante ritualizzazioni non funzionali. Ogni potere pubblico (e anche ogni grande potere privato) esige controlli; ma controlli sostanziali, non esasperatamente formalistici e paralizzanti. Oggi non è infrequente che la fase giustiziale venga considerata un’appendice usuale del procedimento amministrativo, malgrado una legge paracontenziosa qual è la n. 241 del 1990.

E’ tra queste due tentazioni che doveva cercare la strada il legislatore e che deve adesso destreggiarsi il giudice: dare una risposta giurisdizionale all’istanza di giustizia mediante una decisione penetrante, conducente allo scopo e – per quanto consentito dalle regole del giudizio – sostanziale. Ma non espropriare l’Amministrazione delle sue valutazioni e delle sue funzioni, non esautorarla, non invaderne il campo con spirito di occupazione; indirizzarla, piuttosto.

Vogliamo parlare di giudizio sul rapporto? Non ho nulla in contrario. Il problema peraltro rimane ed è quello di vedere se in questo rapporto, sul piano sostanziale (non, certo, su quello processuale), un interesse debba – e in quali condizioni, con quali presupposti e con quali limiti – essere considerato prevalente.

La sostanzializzazione dell’azione amministrativa non ha portato all’eclissi dell’interesse pubblico (che è cosa diversa dall’interesse dei singoli e anche da quello collettivo), ma piuttosto a una sua sempre maggiore complessità, sfaccettatura e variabilità di fisionomia. Correlativamente più complesso (ma non inevitabilmente recessivo) è diventato l’esercizio delle pubbliche funzioni: e questo postula pur sempre un giudice che non si limiti a rimuovere uno svantaggio e ad attribuire il dovuto al ricorrente ma tracci anche indirizzi per l’azione amministrativa.

Ma gli indirizzi può tracciarli sensatamente solo chi conosce a fondo, per esperienza, come funziona l’organizzazione.

E se l’esperienza è molteplice, non guasta.

Chi in altra fase della sua vita ha saputo consigliare l’Amministrazione in posizione neutra e obiettivamente funzionale, quegli ha accresciuto la sua capacità d’intendere a fondo e di indirizzare l’esercizio del potere amministrativo. E chi ha conosciuto in altra epoca lo sforzo di rapportare la regola da dettare alla realtà da disciplinare sarà più sensibile all’evoluzione del diritto vivente e alla gestione delle situazioni sociali in divenire.

So che ci sono esponenti della magistratura, anche amministrativa, che non la pensano così. Iura novit curia: ma ci sono più cose tra cielo e terra di quanto non stia scritto nelle leggi e nei libri della dottrina. Anche chi rende quotidianamente giustizia non tutto sa.  Una restrizione d’orizzonte impicciolisce la visuale.

Deprivando  il giudice amministrativo della sua formazione aggiuntiva, di parte della sua esperienza, si rischia di ridurlo a un giudice speciale, come il Tribunale delle acque. Un giudice che conoscerebbe solo dal di fuori e non anche dal di dentro come le regole si traducano in azione.

 Non è questa la direzione in  cui si muove l’Unione europea. Nel gennaio di quest’anno, il Presidente della Commissione europea ha scritto al Presidente del Consiglio di Stato italiano: “ In primo luogo mi sembra che l’esistenza di un raccordo volontario tra le Corti Supreme Amministrative d’Europa possa costituire un passo avanti per l’uniformità dell’applicazione del diritto comunitario e per l’affermazione di un diritto europeo. Non sono, infatti, soltanto le norme che possono produrre l’unificazione, ma anche la loro uniforme interpretazione e applicazione. In secondo luogo, la stessa organizzazione comunitaria potrebbe trarre vantaggio dall’esperienza delle Corti supreme amministrative nazionali e in particolar modo dal patrimonio delle esperienze consultive del Consiglio di Stato. Ciò vale soprattutto in materia di normazione, nella quale alcuni Consigli di Stato in Europa (tra cui quello spagnolo, quello italiano e quello francese) forniscono ai rispettivi Governi un contributo in materia di better regulation apprezzato anche da recenti rapporti dell’OCSE”.

Non c’è dubbio che questo valore aggiunto del magistrato amministrativo andrebbe sacrificato senza esitazione se  il prezzo da pagare fosse un qualche rischio per la sua indipendenza.

Ma  l’indipendenza del  magistrato amministrativo e del Consiglio di Stato è un valore effettivo che l’esperienza di ogni giorno indiscutibilmente conferma, col presidio di precise regole, che da noi esistono e vengono osservate.

Il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali si dimostrano indipendenti anche nei confronti della funzione consultiva svolta dallo stesso Consiglio. Diciamo questo non per disconoscere ipocritamente l’importanza della moral suasion dei pareri resi dal Consiglio di Stato. Quel che la pratica giurisprudenziale nega alla radice è la loro apoditticità. Mentre in Francia è teoricamente ipotizzabile ma praticamente inconcepibile che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale si discosti dall’avviso espresso in sede consultiva, da noi questo avviene. La spiegazione sta non solo e non tanto nella circostanza che a pronunciarsi nelle due diverse sedi sono persone diverse, quanto nel fatto che in sede giurisdizionale si giunge alla decisione in seguito a un contraddittorio che, anche per l’alto livello del foro, arricchisce l’esame della questione di valutazioni che potrebbero non essere venute in luce in sede consultiva.

Infine – e questo forse è meno risaputo – il Consiglio manifesta la sua indipendenza anche nell’esercizio della funzione consultiva. Un ministro quattro anni fa lamentava sulla stampa proprio questo, cioè che i suoi consiglieri non esercitassero alcuna influenza sulla consultazione dell’Istituto di appartenenza.

Tuttavia l’indipendenza del Consiglio di Stato non è un’indipendenza supponente: la sede giurisdizionale e quella consultiva sono osservatori privilegiati per riscontrare come le leggi si commisurino alla realtà.

Il Consiglio di Stato reca anche nel nome il riferimento allo Stato e  tuttavia – anche in tempi di autoritarismo - non ha mai inteso lo Stato soltanto come Stato-apparato ma ha invece esercitato il suo ruolo proprio garantendo il giusto rapporto tra Stato-istituzioni e Stato-comunità. Il presidente Caianiello ha ricordato ieri nella sua relazione introduttiva come il Consiglio di Stato, negli anni ’39, ’40 e ’41, abbia saputo affermare il diritto ineliminabile del cittadino alla difesa giurisdizionale, anche quando il legislatore avesse stabilito il contrario: e si trattava non di questioni secondarie ma della difesa contro le leggi razziali sotto una dittatura che aveva fatto di esse un asse portante della sua politica. Prima della Costituzione democratica, prima che venissero scritti gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, il Consiglio di Stato ne anticipò i contenuti tutelando diritti inalienabili della persona. Lo ha fatto, con dignità e coraggio, durante il regime fascista; continua a farlo, con dignità e senza bisogno di coraggio, nel nostro regime democratico.

Oggi la centralità che era dello Stato si è confinata nel giudice; il quale diventa il punto d’incontro di diritto comunitario, diritto nazionale, diritto regionale, diritto dell’autonomia privata.

Un grande potere che può suscitare grandi tentazioni, al limite quella dell’onnipotenza.

L’evoluzione del diritto amministrativo va accompagnata dal giudice con corrispondente apertura mentale e sensibilità. Ma apertura mentale e sensibilità non significano soggezione alle tendenze di moda. Il coraggio, o almeno la fermezza, occorrono oggi non tanto per resistere  allo Stato, che è sempre meno un potere invasivo; servono per non cedere alle suggestioni del protagonismo, del sensazionalismo, della notorietà sui mass-media. Sono questi, oggi, i poteri forti, sono queste le sirene cui occorre resistere quando spingano verso decisioni squilibrate (che sono quelle che fanno notizia). Il che non toglie che le decisioni debbano essere sempre più comprensibili e ostensive.

Dire quanto queste considerazioni abbiano pesato sulla scelta del giudice amministrativo da parte del legislatore sarebbe fare della gratuita dietrologia.

Un peso avrà avuto in ogni caso la prontezza ed efficacia della giustizia cautelare: se, tutto sommato, si può dire che la giustizia amministrativa funziona ciò lo si deve in primo luogo alla giustizia cautelare.

Si tratta tuttavia di un’arma a doppio taglio. Circa la metà dei ricorsi comporta una pronuncia cautelare che, dati i tempi del giudizio, ha intanto l’incidenza di una pronuncia di merito.

Il legislatore ha cercato di ovviare a tale inconveniente compattando la pronuncia cautelare con quella decisoria del ricorso. Ma non sarà facile, specie se la domanda di misure cautelari dovesse diventare un espediente. Salutare  appare così il correttivo del potere del giudice di subordinarle alla prestazione di una cauzione.

Linee guida della nuova legge sulla giustizia amministrativa sono dunque: il potenziamento e la maggiore articolazione delle misure cautelari;  la concentrazione del giudizio; le decisioni in forma semplificata (anticipate dal c.d. “rito veneto”); l’effettività della giustizia, modulantesi nella reintegrazione in forma specifica, nell’ingiunzione di pagamento, nel pagamento in via provvisionale, nella definizione di criteri e modalità per l’esecuzione e per l’ottemperanza delle sentenze di primo grado e delle ordinanze cautelari, nell’accelerazione dei processi nelle materie più  sensibili. Un’utilissima disposizione in questo stesso senso è anche quella, tendenzialmente esaustiva, dell’art. 1 che impedisce all’Amministrazione di sfuggire al processo in corso emanando un nuovo provvedimento che provochi il sopravvenuto difetto d’interesse del ricorrente.

Di disposizioni che assicurassero la parità delle parti in giudizio non c’era in senso stretto bisogno: a questo aveva fondamentalmente provveduto, nella carenza di norme di legge, la giurisprudenza  equilibrata e garantista del Consiglio di Stato. La legge ha tuttavia opportunamente ampliato e meglio disciplinato i mezzi di prova in contraddittorio, introducendo, in particolare, la consulenza tecnica. Il giudice amministrativo aveva fin adesso potuto avvalersi solo della verificazione rimessa all’Amministrazione; ne aveva migliorato la fruibilità rivolgendosi anche ad Amministrazioni diverse da quella che aveva emanato l’atto in contestazione. Ma non c’è dubbio che la consulenza tecnica offra, in alcuni casi, un mezzo importante e penetrante di comprensione e valutazione. Riflessi di quest’innovazione potranno risentirsi anche nel sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica dal quale fin adesso il giudice amministrativo si è astenuto più per mancanza di adeguate cognizioni tecniche che per altro.

La strumentazione dei mezzi di tutela del ricorrente risulta quindi potenziata con corrispondente rafforzamento della posizione paritaria delle parti in causa. Proietta pure sulla giustizia amministrativa il suo influsso il novellato articolo 111 della Costituzione, anche se nei confronti dell’Amministrazione l’innovazione più importante, sulla via della trasparenza, era stata già introdotta dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Ma la svolta più radicale è data dalla norma (art. 7, comma 4) che, cancellando una distinzione ultrasecolare, attribuisce  al giudice amministrativo la competenza a riconoscere il risarcimento del danno per la lesione degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi rientranti nella sua cognizione. Con questa norma enormemente semplificatrice  la giustizia amministrativa italiana fa un deciso passo avanti  che la colloca a pieno titolo nel più progredito contesto europeo. Anche maggiore appare l’importanza di questa norma se si tiene presente la crescita su se stessa ch’essa ha registrato nel corso dell’esame parlamentare: inizialmente introdotta solo per le materie attribuite alla girisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel testo approvato essa ha assunto valenza per tutto il campo della giurisdizione amministrativa, che lo stesso legislatore ha provveduto, anche in sanatoria, ad espandere, con criteri di organicità, a interi blocchi di materia.

Ispirate anch’esse da buone intenzioni appaiono le norme che abbreviano i termini processuali in più casi e per varie materie e quelle che stabiliscono la priorità di trattazione per i ricorsi in determinate situazioni processuali. Alla base di tali disposizioni temo però che ci sia un equivoco. Se la giustizia amministrativa non è più rapida, la causa non è da rinvenire nei termini processuali, che nel processo amministrativo sono già brevi, bensì nel carico di lavoro che grava sui magistrati. In tale stato di cose, l’abbreviazione dei termini e l’aumento del tipo di ricorsi cui è attribuita priorità potrebbero portare a un’affannosa corsa allo scavalco che rischierebbe di provocare l’intasamento: come abbiamo detto anche  in     Parlamento,

quando troppi veicoli vengono instradati sulla corsia preferenziale rischia di non passare più nemmeno il tram.

Ad ogni modo si tratta di inconvenienti che la prassi giurisdizionale, guidata dall’accortezza dei presidenti e assistita dalla moderazione degli avvocati, potrà temperare, magari con qualche aggiustamento legislativo.

Piccoli o grandi che siano, quegli inconvenienti non potranno costituire alibi. Senza tener conto del settore del pubblico impiego ormai passato al giudice ordinario, il numero dei ricorsi cresce continuamente. Ma il discorso non può attestarsi sul piano della quantità; va spostato su quello della qualità.  Non vorremmo che si dicesse di noi, parafrasando Cervantes: Che gran cosa è la giustizia amministrativa, che gli italiani non riescono a farne a meno!.

L’importante è che, una volta fatta la scelta del giudice, il legislatore abbia preso delle decisioni coerenti (il che non sempre accade).

La scommessa è da giocare fino in fondo.

In questi ultimi decenni il diritto amministrativo si è alquanto isterilito: si sono persi di vista il perseguimento dell’interesse pubblico e il soddisfacimento dell’interesse sostanziale in questione, correndo dietro, bizantinamente, a vizi formali che prima venivano ritenuti non invalidanti e smarrendo la strada di quella giustizia pretorile che è stata un vanto, in passato, del Consiglio di Stato.

L’eclissi dell’atto amministrativo può indurre un giudice avveduto a spingere lo sguardo su un intero segmento di azione amministrativa, come  auspicavo già vent’anni fa,  in un convegno a Varenna: non di rado, allungando la prospettiva si approfondisce la visuale del modo e dei criteri con cui il potere amministrativo è stato esercitato, specie sotto il profilo dell’eccesso di potere, che può apparire meno evidente nell’esame puntiforme del singolo atto.

Il Consiglio di Stato seppe essere all’altezza nel decidere e nel consigliare quanto il tessuto normativo mostrava appena la trama; la magistratura amministrativa deve riuscire ad esserlo anche oggi che la trama e l’ordito sono completamente sepolti sotto un’alluvione di norme. Deve prendere sempre più consapevolezza del tramonto dello Stato amministrativo e dell'affermazione dello Stato economico. Il che comporta l'aggiornamento della concezione di funzione pubblica come azione pur sempre finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, ma meno legata a schemi formali; un’attività per così dire sostanzializzata, improntata a criteri di effettività ed economicità e    quindi    sempre    più    attenta ai

risultati e sempre meno alle astrazioni e alla ritualità: anche se la legge si affretta a circondare di formalismi quello che qualche mese prima aveva sostanzializzato. Se il giudice penale, per non incorrere in sviste, dovrebbe assimilare un po’ più la realtà giuridica amministrativa, noi dobbiamo imparare dal giudice penale, in termini di sostanzialità.

Malgrado retaggi inerziali e insufficienze soggettive, la funzione della pubblica Amministrazione si evolve divenendo sempre più strumentale all’economia, oltre ad assolvere impreteribili compiti di sicurezza e di ordine generale. L’adozione di modelli negoziali nell’azione amministrativa, le privatizzazioni, la nuova, più funzionale ed economica, concezione dei servizi pubblici, la globalizzazione, la comunità degli affari che colloquiando su scala planetaria postula delocalizzazione e comparabilità di situazioni, portano a un radicale cambiamento di visuale, prima ancora che di specifici obiettivi. Parallela deve essere l’evoluzione del giudice amministrativo con una crescita su se stesso che lo ponga all’altezza dei vecchi e dei nuovi compiti,  rigenerando così, insieme con la dottrina e col legislatore, il diritto amministrativo.

Il precedente che ci accredita è quella giurisprudenza pretoria che fece grande il Consiglio di Stato e che si è un po’ smarrita in questi ultimi decenni. Oggi creatività significa soprattutto  capacità di rinvenire soluzioni giuridiche per stare al passo con l’innovazione, propagata  a velocità vertiginosa dalla globalizzazione e dalla telematica.

Nei tempi recenti è stata piuttosto la Corte di giustizia delle Comunità europee a svolgere un ruolo creativo. Può darsi che in futuro non lontano l’influenzabilità di eventi locali da eventi lontani  porti, oltre  che a un’universale lex mercatoria, a uno jus commune dell’area europea, quale c’era in Europa fino al XIX secolo(3). In quel contesto si proporranno naturalmente nuovi giudici sovranazionali.

Ma, intanto e comunque, rincuorati dalla novella investitura legislativa, dobbiamo giocare, volenti o no,  la carta della qualità.

E’ una scommessa tutta da giocare / fino alla sua estrema conseguenza. / La cosa più penosa è far le mosse / sulla battigia, invece di nuotare.

 

 

Corrado Calabrò

presidente dell’Associazione magistrati

del Consiglio di Stato

 

 

 

 

 

 

 

 



(1) Relazione al Convegno “Art. 111 Costituzione: rivoluzione dell’ordinamento?” Venezia 6 – 8 ottobre 2000.

(2) Mario P. Chiti, Monismo e dualismo in diritto amministrativo, in Riv. Trim. dir. pubbl., n. 2, 2000.

(3) Sabino Cassese, L’erosione dello Stato: una vicenda irreversibile? Relazione alla giornata di studio ISLE “Dallo Stato monoclasse alla globalizzazione”, Roma, 2 ottobre 2000.