Giuseppe Barbagallo

La decisione in forma semplificata

 

 

La decisione in forma semplificata è stata introdotta in via generale nel processo amministrativo dagli artt. 3 e 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che hanno modificato rispettivamente gli articoli 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Un istituto analogo era previsto dagli artt. 18 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87 per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

L’introduzione di tale istituto nel processo amministrativo era stata fortemente sostenuta dal Consiglio di Stato con i due pareri dell’adunanza generale, rispettivamente in data 8 febbraio 1990, n. 16 e 6 ottobre 1994, n. 236, resi il primo, sullo schema normativo relativo al processo amministrativo dinanzi al Consiglio di Stato ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, il secondo sullo schema di disegno di legge concernente “Accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo”. In tali pareri veniva anche raccomandata l’introduzione di una disposizione che consentisse al giudice amministrativo, in sede cautelare, nel rispetto del contraddittorio e ove l’istruttoria fosse completa, di decidere nel merito definitivamente la controversia.

Il Consiglio di Stato, infatti, aveva individuato nel peso della stesura della decisione una delle reali cause della lunga durata dei giudizi, in quanto ciascun giudice non avrebbe potuto redigere più di un certo numero di decisioni, redatte secondo il modello tradizionale, ogni mese. Tale eccessiva durata del processo amministrativo attenuava fortemente la effettività della tutela giurisdizionale e rendeva innaturalmente momento centrale del giudizio amministrativo quello della decisione dell’incidente per la concessione della tutela interinale, essa, inoltre, costituiva fonte di responsabilità internazionale dello Stato per violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La decisione in forma semplificata, resa in sede cautelare o di merito doveva costituire, quindi, uno strumento di forte accelerazione del processo.

Prima che tale strumento fosse previsto formalmente nell’ordinamento, il tribunale amministrativo regionale del Veneto introdusse, nel rispetto del contraddittorio e della volontà delle parti, la prassi della decisione nel merito in sede cautelare; tale prassi produsse buoni risultati.

Successivamente, l’istituto della decisione definitiva nel merito della controversia, con motivazione in forma abbreviata, nel corso del giudizio sulla domanda di sospensione, fu introdotto nell’ordinamento per alcune specifiche controversie attribuite al giudice amministrativo, quali quelle aventi ad oggetto provvedimenti in materia di opere pubbliche (art. 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazione, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in relazione al quale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 427 del 10 novembre 1999, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con riferimento agli artt. 3, 24, 103, comma 1,113 e 125, comma 2, della Costituzione) e provvedimenti della Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (art. 1, comma 27, legge 31 luglio 1997 n. 249).

La legge n. 205 del 2000, modificando la legge n. 1034 del 1971, ha introdotto, in via generale, l’istituto della decisione in forma semplificata, da adottarsi sia a seguito dell’udienza di merito, sia all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, ovvero fissata d’ufficio a seguito dell’esame istruttorio, nei casi di manifesta fondatezza o infondatezza, irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso. Il legislatore, nell’introdurre l’istituto in via generale, anche qui seguendo una indicazione contenuta nel sopra richiamato parere del 1994 del Consiglio di Stato, ha dato indicazioni specifiche sul contenuto della motivazione; il legislatore, per la prima volta, non si è limitato a disporre che la motivazione fosse concisa, come fin dal regolamento generale giudiziario per l’esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull’ordinamento giudiziario del 1865 era stato previsto, ma ha indicato che “la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”.

Emerge quindi, dalla lettera della legge, dalla finalità della disposizione e dai lavori preparatori, che la norma di cui alla disposizione del 2000 indica un favore per una motivazione, adottata nella stessa camera di consiglio o udienza (nel primo dei due pareri del Consiglio di Stato sopra citati era suggerito di chiamare la decisione in forma semplificata “ordinanza conclusiva” proprio per indicare il carattere descritto, che contenga solo la regola e la ratio decidendi essenziale e raccomanda al giudice amministrativo di provvedere a decidere nel merito definitivamente anche all’esito della fase cautelare, purché sia possibile (la Corte costituzionale, con la sentenza n. 427 del 1999, sopra citata, ha ritenuto che “la decisione, in forma abbreviata immediatamente nella camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare , non può aver luogo se non sono state chiamate in giudizio tutte le parti interessate ovvero se queste non si siano costituite in pendenza del relativo termine, ovvero se la parte ricorrente, a seguito di nuova documentazione acquisita a giudizio, manifesti la volontà di presentare motivi aggiunti rilevanti ai fini della decisione del ricorso o se la causa non è matura per la decisione, essendo necessario procedere ad ulteriori acquisizioni istruttorie”).

L’introduzione in via generale dell’istituto della decisione in forma semplificata, con la quale il legislatore, ampliando l’area dei poteri discrezionali del giudice amministrativo nel processo sollecita un impegno del giudice stesso per l’accelerazione dei giudizi, non è soltanto uno strumento volto a far fronte all’emergenza del grande arretrato che pesa sulla giustizia amministrativa, tale istituto mira anche a recuperare essenza, struttura e contenuto propri dell’atto di decisione collegiale.

Quindi la decisione in forma semplificata, resa in sede cautelare, oltre alla sua funzione fondamentale di indispensabile strumento di accelerazione del processo amministrativo, deve essere apprezzata per le seguenti ragioni:

 

1)      essa riporta la sentenza alla natura, che della sentenza è propria, di documento rappresentativo di un fatto contemporaneo alla formazione di questo;

2)      la motivazione in forma abbreviata comporta che l’aspetto di elaborazione e giustificazione della decisione presa nella camera di consiglio, che caratterizza le motivazione delle decisioni ordinarie, divenga recessivo e che la motivazione venga a rappresentare, come è proprio, la documentazione dell’iter logico attraverso il quale il giudice è giunto a formulare la pronuncia;

3)      la decisione definitiva nel merito, resa in sede cautelare, che dà una soluzione definitiva alla lite, rappresenta la miglior risposta del giudice alla domanda di giustizia, perché evita i rischi derivanti dalla precarietà della misura cautelare, la quale serve ad impedire che il tempo necessario per il giudizio renda inutile l’esito del giudizio stesso e non è volta ad anticipare la conclusione della lite (la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 427/99 ha precisato che “ogni procedimento giurisdizionale, che assicuri con la definizione della lite la immediata ed effettiva tutela definitiva, in tempi sostanzialmente equivalenti ad un intervento cautelare ed interinale del giudice, rende superflua ed assorbe la fase della sospensiva”);

4)      la motivazione in forma semplificata importa uno stile tendenzialmente uniforme, essenziale, privo di obiter dicta, che risponde all’esigenza di concisione sempre raccomandata dal legislatore; la regola di diritto emerge con maggior chiarezza e la finalità propria della giurisprudenza dell’uniforme interpretazione della legge nelle sue funzioni di certezza del diritto (prevedibilità delle conseguenze giuridiche di un comportamento), eguaglianza dei soggetti di fronte alla legge (eguale applicazione della legge in eguale situazione), unità del diritto nello Stato (eguale applicazione della legge da parte di tutti i giudici) è meglio soddisfatta;

5)      la decisione in questione consente una redazione sostanzialmente collegiale della motivazione, particolarmente raccomandata anche dagli studiosi del processo civile che si sono occupati di tecniche di redazione della motivazione della sentenza della Corte di cassazione.

 

Nell’ambito del Consiglio di Stato la quarta sezione è stata quella, fra le sezioni giurisdizionali, che ha fatto maggior uso con risultati soddisfacenti dello strumento della decisione in forma semplificata. Anche se l’esercizio della utilizzazione delle decisioni in forma semplificata non ha trovato neppure nella prassi una disciplina specifica, nella prima fase di applicazione dell’istituto sono emerse le seguenti indicazioni o linee di tendenza di carattere operativo:

 

1)     non è opportuno che vengano regolamentate le ipotesi di conclusione del giudizio con decisione in forma semplificata, perché ciò potrebbe restringere l’ambito di applicabilità della norma;

2)     le ipotesi più proprie di conclusione del giudizio con decisione in forma semplificata sono state individuate per i casi che presentano questioni di rito o questioni risolte con precedenti consolidati;

3)     una utilizzazione sicura della decisione in forma semplificata è stata individuata nell’ipotesi in cui a una decisione pilota, resa in forma ordinaria, seguano una serie di decisioni in forma semplificata che affrontino la stessa questione risolta dalla decisione pilota;

4)     non è esclusa la possibilità di decisione in forma semplificata per la soluzione di casi che presentano questioni nuove, anche se per questa ipotesi è raccomandata una particolare prudenza ed è emersa la tendenza, peraltro generale, a non utilizzare lo strumento in questioni che potrebbero dar luogo a contrasti di giurisprudenza e, quindi, ad evitare tale utilizzazione su questioni estremamente complesse e dubbie;

5)     la decisione in forma semplificata può essere utilizzata in sede di appello, sia in sede di camera di consiglio per la decisione della sospensiva, sia all’esito dell’udienza pubblica fissata per il merito, sia se la sentenza appellata è una sentenza in forma semplificata, ed anche se la sentenza impugnata è una sentenza ordinaria;

6)     la motivazione, con il mero richiamo al precedente può non sempre essere idonea a soddisfare le aspettative delle parti e, anche sotto questo aspetto, la scelta dello strumento acceleratorio deve essere valutata attraverso il prudente apprezzamento del giudice;

7)     può essere non opportuna l’utilizzazione della decisione in forma semplificata in grado di appello nei casi in cui la parte appellata, costituitasi, abbia riproposto una serie di censura assorbite con la pronuncia di primo grado;

8)     la motivazione in forma semplificata può essere utilizzata anche per alcuni soltanto dei capi della decisione, quando per uno o più capi ciò non sia possibile;

9)     può essere valutata l’ipotesi di prevedere camere di consiglio in sede cautelare esclusivamente per la sospensione dell’efficacia di sentenze di primo grado, all’esito delle quali i giudizi potrebbero di regola essere conclusi con decisioni definitive di merito.

10) anche in periodo di sospensione dei termini processuali il giudizio può essere definito nel merito in sede di decisione della domanda cautelare, perché la decisione in forma semplificata rappresenta uno dei possibili esiti del procedimento cautelare, al quale, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, l’istituto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica.

 

In conclusione, una ulteriore riflessione sull’effettiva utilizzazione della decisione in forma semplificata nel prossimo futuro può apparire necessaria, per far sì che, per tutte le ragioni indicate, la conclusione del giudizio attraverso decisioni in forma semplificata divenga la regola, sicché la finalità del legislatore di giudizi più rapidi anche attraverso l’utilizzazione dello strumento indicato, venga attuata nella maniera più completa, portando la durata media del giudizio di appello ad un tempo inferiore all’anno.

 

 

La prefazione del presidente Barbagallo è pubblicata in 'Informatizzazione dei flussi documentali della giustizia amministrativa. Studio di fattibilità' a cura di S.Faro, P.Guidotti, L.Serrotti, Collana 'Studi e Documenti', 4, dell'Istituto Teoria e tecniche dell' informazione Giuridica del CNR, Edizioni Scientifiche Italiane.