ORDINAMENTO SPORTIVO E GIURISDIZIONE. G.A. E G.O. PRIMA DELLA LEGGE 280 DEL 2003.
Giulio Bacosi
Avvocato dello Stato
1. Nell’ultimo contributo
dedicato a Federazioni, giurisdizione e materia sportiva - pubblicato sulle
colonne di questa Rivista - s’ebbe a
chiudere con una serie di quesiti tra loro avvinti da un inscindibile nesso
sistematico, secondo il preciso ordine che segue:
- quando la Federazione
sportiva, nel concreto, è organo del CONI in senso tecnico, con annesse
ascendenze pubblicistiche?
- quando i relativi atti
perseguono finalità coincidenti con quelle (pubbliche) del Comitato Olimpico
Nazionale, palesandosi come tali impugnabili innanzi al G.A.?
- quando gli interessi che
vi si contrappongono si appalesano non già incondizionati, quanto piuttosto
concretamente condizionati alla compatibilità con il pubblico interesse?
- quando, per conseguenza,
gli organi federali possono essere soggetti alla giurisdizione della Corte dei
Conti in materia di responsabilità amministrativa e contabile (come sancito in Corte
dei Conti, Sez. I Giurisd. Centr., 23 giugno 2008, n. 263/A, con riguardo al Presidente di
una Federazione sportiva nonché, da ultimo, in Corte dei Conti, sez.
giurisdizionale per il Lazio, 12 e 19 gennaio – 11 maggio 2009, sentenza non
definitiva e contestuale ordinanza n. 872 del 2009, con riguardo agli arbitri
di “calciopoli” ed al connesso danno erariale
all’immagine dello Sport)?
Consegnati illo tempore i confetti di Papa Sisto, è
giunto il momento di dipanare - se e per quanto possibile - gli annessi, prevedibili
dubbi; e, dunque, di chiarire – ferma la giurisdizione del giudice sportivo con
riguardo alle controversie “tecniche” ad esso demandate (e relazionabili per lo
più all’esito delle singole competizioni sportive) – quando una controversia
spetti al giudice statale palesandosi, più in specie, appannaggio del giudice
statale “amministrativo”.
Su questo crinale
prospettico, varrà in una prima fase ragionare ex ante rispetto all’entrata in vigore della legge n.280 del 2003,
un contributo imprescindibile rinvenendosi all’uopo nella giurisprudenza degli
anni Novanta, ed in particolare nel solco pretorio tracciato dal plesso Tar –
Consiglio di Stato.
Scia decisoria che,
attraverso un anancastico moto “circolare”, finisce dipoi con l’influenzare
proprio le (successive) scelte del legislatore del
* * *
2. Imprescindibile allora –
ex plurimis
- il richiamo a Consiglio di Stato, VI, 30 settembre
1995, n.1050 (in Foro it.,
1996, III, 275) in materia di ammissione al campionato nazionale di una società
calcistica, ovvero di revoca dell’ammissione in parola, ad
opera della competente Federazione (nel caso di specie,
Stando al Supremo Consesso
Amministrativo del 1995, allorché una Federazione si pronunci
nel senso di non ammettere una società sportiva calcistica al campionato
nazionale (ovvero di revocarne l’ammissione), essa disimpegna una potestà di
natura pubblicistica della quale viene investita dal CONI, con conseguente potestas iudicandi del
Giudice Amministrativo.
Si tratta di un formante
giurisprudenziale sufficientemente consolidato e sotto la cui egida la
posizione della società sportiva viene dunque ad identificarsi con il c.d. “interesse
legittimo”, vale a dire un diritto (risolutivamente) condizionato alla
compatibilità con l’interesse pubblico.
La (eventuale) sussistenza
dell’evento condizionante viene scandagliata – giusta dispiego di potere
pubblico ad essa affidato all’uopo - dalla Federazione, in veste di longa manus del
CONI (per approfondimenti sul “diritto di credito condizionato”, tipico del
settore amministrativo dell’ordinamento, in termini di teoria generale, si
rinvia alle Lezioni pubblicate in Citt. consap. e rinvenibili sul sito web www.democrazianelleregole.it).
Trattasi di presa di
posizione che –
abbozzata capitulatim
in questi termini di primo acchito - si
appalesa affatto generica e come tale bisognevole di chiarimenti in un’orbita
necessariamente diacronica.
Ed invero, in una prima
fase l’ammissione o meno di una società sportiva ad un campionato da parte della
competente Federazione – ove accompagnata dalla contestuale ammissione ad un
campionato “inferiore” rispetto a quello anelato dalla società sportiva istante
– viene ricondotta a norme regolamentari di carattere
“tecnico”, “interne” alla
Federazione in parola, facendo propendere l’ago decisionale della
giurisprudenza nel cono d’ombra del difetto di giurisdizione statale.
Ferma l’autonomia
organizzativa e tecnica della Federazione, si assegna una rilevanza
esclusivamente interna e, per l’appunto, “organizzativa” (oltre che “tecnica”) alle
disposizioni che regolano l’ammissione ad un dato campionato laddove alla
società affiliata venga comunque consentito – a mente di tali disposizioni - di
partecipare ad un omologo torneo (ad esempio, alla Serie B nel calcio),
quantunque di consistenza “inferiore” rispetto a quanto preteso dalla società
sportiva coinvolta nella vicenda (cfr a tal proposito C.G.A.R.S.,
ord. 9 ottobre 1993, n.536, in Cons. Stato, 1993, I, 1339, sul noto “caso Catania”).
Devesi
infatti solo garantire – in simili fattispecie - un ordinato e corretto
svolgimento delle competizioni tra le società affiliate alla Federazione
medesima, del tutto al di fuori del perimetro pubblicistico del potere, e con potestas iudicandi
riconoscibile al solo giudice sportivo.
La giurisdizione statale (amministrativa)
riaffiora invece - con pochi margini di dubbio - laddove si controverta
dell’esclusione tout court della
società destinataria del provvedimento da qualsivoglia pertinente competizione sportiva.
Nell’ipotesi di “tranciante”
avulsione della ridetta società dal campionato (senza neppure l’ammissione ad
una Serie “inferiore”), la Federazione viene difatti nuovamente (ed in modo più
o meno costante) additata quale organo del CONI capace di dispiegare, come tale,
poteri con dignità pubblicistica con conseguente, giustapposta configurabilità
di c.d. interessi legittimi (diritti condizionati) ed annessa potestas iudicandi del
Giudice Amministrativo (cfr Trib. Roma, 21 luglio
Solo in un secondo momento
In una nota ordinanza del
Tar Sicilia (Catania, III, 7 ottobre 1999, n.2147, in Foro it.,
2000, III, 582) vengono prese le mosse dal provvedimento di revoca
dell’affiliazione ad una società sportiva (su cui poco ultra), e dalla relativa natura indubbiamente sanzionatoria; con la
ridetta revoca si “espelle” dall’ordinamento sportivo, giusta esclusione dalla
Federazione pertinente, una compagine fino a quel momento attiva nell’ambito
dell’ordinamento “sezionale” (per dirla col Giannini) medesimo.
L’esclusione della società
sportiva da un campionato, anche laddove sia presente il correttivo della ammissione ad altro campionato di categoria inferiore
(tipico il caso della serie B nel calcio), compendia in questo nuovo spettro
ermeneutico una sanzione meno grave, e tuttavia analoga (quanto a natura e
consistenza) rispetto a quella della “espulsione” dalla Federazione.
La società esclusa dalla
massima serie, pur rimanendo nella Federazione e pur essendo ammessa ad una
serie “inferiore”, viene a subire la cessazione del relativo rapporto con una organizzazione ben individuata (ed assai più ristretta),
quella delle compagini appartenenti alla serie “superiore” ed ammesse al
relativo campionato.
Anche in questa ipotesi
dunque secondo il Tar etneo, come il più contiene il meno, si è al cospetto non
già di situazioni soggettive irrilevanti per l’ordinamento statale, quanto
piuttosto di diritti (alias interessi
legittimi) “condizionati” alla compatibilità con l’interesse pubblico, quest’ultima
siccome vagliata e ponderata dal CONI attraverso il
potere (del pari pubblico) affidato alla pertinente Federazione, da assumersi ancora
una volta quale longa manus del
primo.
Né potrebbe invocarsi,
sempre a parere del Tribunale catanese, il c.d. “vincolo di giustizia”, vale a
dire la clausola compromissoria prevista a livello statutario dalle Federazioni
(per il calcio, si tratta dell’art. 24 comma 2° dello Statuto FIGC) ed
attraverso la quale iscritti e tesserati (atleti individui o compagini
associate) escludono la giurisdizione statale per le controversie
tecnico-sportive che eventualmente insorgano con la Federazione di
appartenenza.
Ciò in primo luogo in
considerazione della circostanza onde l’ordinamento sportivo – pur
caratterizzato da spiccate fogge di autonomia, autarchia e autodichia
- resta pur
sempre un ordinamento “derivato” rispetto all’ordinamento statale.
In secundis, e come osservato supra, l’esclusione
di una squadra (rectius,
società sportiva) da un campionato, pur temperata dalla contestuale ammissione
ad un campionato “inferiore”, si atteggia a sanzione scaturigine di un potere
pubblico cui si giustappongono “interessi legittimi” (meglio additabili quali
diritti condizionati alla compatibilità con l’interesse pubblico).
Proprio l’inscindibile
nesso che avvince l’interesse legittimo all’interesse pubblico sospinge verso
un inesorabile fumus
di incostituzionalità - per più o meno smaccata frizione con l’art. 113 della Grundnorm - tutte
quelle interpretazioni legislative orientate ad escludere – per presunta
rinunzia preventiva delle parti - la giurisdizione di legittimità del Giudice
Amministrativo in via temporalmente illimitata ed estensivamente
generalizzante.
* * *
3. Soluzione identica – ma
assai meno controversa quanto ad iter elaborativo e connesso precipitato
decisionale – viene fornita alla questione di giurisdizione investente la
delibera con la quale la Federazione ammetta (o revochi) l’affiliazione di una
società sportiva a sé medesima, ovvero, sul crinale individuale, l’iscrizione (c.d.
tesseramento) di un atleta.
Si tratta di un
provvedimento attraverso il quale una Associazione di
natura privata, ovvero un individuo privato (nel caso del “tesseramento”), divengono
(ovvero cessano di essere, nell’ipotesi della revoca) “soggetti” nell’ambito
dell’ordinamento sportivo all’esito – stando alla giurisprudenza del Giudice
Amministrativo - di un potere “pubblicistico” speso dalla Federazione quale
organo del CONI.
Divenire “associato”, o
meglio “federato”, ed acquisire conseguentemente (ovvero giugulatoriamente
non perdere) tutte le facoltà connesse al ridetto status, non costituisce secondo autorevole e costante presa di
posizione dello stesso Consiglio di Stato, l’oggetto di un “diritto soggettivo”
(incondizionato) della società (o associazione) sportiva pretendente, quanto
piuttosto di un diritto “condizionato” (interesse legittimo), soggiacendo come
tale a valutazioni discrezionali operate dal CONI per il tramite della
pertinente Federazione sportiva.
D’altra parte, sarebbe poco
ragionevole negare la giurisdizione statale (e, segnatamente, quella del
Giudice Amministrativo) in un contesto nel quale – al di là di qualsivoglia
autonomia organizzativa e tecnica - è lo stesso rapporto tra società e singolo,
da un lato, e Federazione dall’altro a venire prepotentemente in gioco,
attraverso il fuoco di una lente che ha il sapore e la fragranza del potere
pubblico, per lo più incidente sullo sviluppo della personalità dell’individuo (tanto
come singolo quanto come membro di una compagine
associativa: art. 2 Cost.).
E’ a tutto dispetto di una ampiamente predicata (e talvolta financo
sbandierata) “autonomia” del diritto sportivo che vale trarre ormai le fila del
discorso sin qui condotto in termini di giustiziabilità
“esterna” dei provvedimenti delle Federazioni sportive.
Esclusa più o meno
concordemente una riguardevole voce in capitolo da parte del Giudice Ordinario
(in disparte per ora il perimetro penale della potestas iudicandi), all’alba del 2003, la ridetta
giustiziabilità dei provvedimenti delle Federazioni
da parte del Giudice Amministrativo (e la contestuale configurazione di
“interessi legittimi” in capo ai soggetti, singoli e associati, operanti
nell’orbe sportivo) sembra non conoscere soste.
Ed è in questa temperie che
si giunge al d.l. n. 220 di quell’anno, poi convertito nella legge 280, al quale pare nondimeno preferibile dedicare - di qui a
breve - specifiche ed ulteriori colonne di questa Rivista.