Il socio privato nella società mista per la gestione dei servizi pubblici locali.

 

Antonella Azzariti

Dottorando di ricerca in diritto pubblico nell’Università degli Studi di Bologna

 

 

SOMMARIO

1. La società mista per la gestione dei servizi pubblici locali come modello organizzativo introdotto dal legislatore. 1

2. La rilevanza giuridica del socio industriale di società mista ex articolo 113, comma 5°, lett. b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267. 4

3. La procedura di selezione del socio privato. 10

4. Le prescrizioni del bando di gara. 13

5. Il regime giuridico delle prestazioni accessorie del socio industriale all’interno della società mista. 19

6. Prospettive. 28

 

 

1.La società mista per la gestione dei servizi pubblici locali come modello organizzativo introdotto dal legislatore.

 

L’art. 113, comma 5°, lett. b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel testo oggi vigente1, prevede che i servizi pubblici locali di rilevanza economica possano, fra l’altro, essere affidati « a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità  competenti, attraverso provvedimenti o circolari specifiche».

Gli altri possibili modelli di gestione, indicati nella medesima fonte normativa, sono, come è noto, rappresentati dalla gara “integrale” per l’affidamento del servizio pubblico (gara per la concessione) e dall’utilizzo della società a capitale interamente pubblico, purché rispondente alla figura, coniata a livello comunitario, del c. d. in house providing.

Il modello della società mista, qui considerato, rappresenta indubbiamente la novità più significativa. Esso costituisce uno schema intermedio tra quello della gara vera e propria per l’affidamento (concessione) del servizio pubblico e quello della c. d. delegazione interorganica ad una società in house.

Vi sono, dunque, obiettive difficoltà di inquadramento della fattispecie normativa e, per questa ragione, risulta di particolare interesse l’apporto giurisprudenziale.

Sembra così interessante sviluppare queste note dedicate alla natura ed alle caratteristiche della società mista, prendendo spunto da una significativa pronuncia del giudice amministrativo: Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2005, n. 272.

Il Consiglio di Stato, infatti, nel giudicare legittimo l’affidamento diretto del servizio di mensa scolastica da parte dell’ente locale ad una società a prevalente capitale pubblico, con partecipazione privata, mediante procedura ad evidenza pubblica, ha ribadito, in linea con precedenti pronunce dello stesso collegio, che l’affidamento diretto del servizio alla medesima vada letto come logico corollario discendente dalla opzione, da parte dell’ente, per tale forma di gestione del servizio pubblico2.

In altri termini, viene sottolineata l’esclusione di una ulteriore procedura selettiva per l’affidamento del servizio, a seguito della scelta del modello organizzativo della società per azioni  e della selezione mediante gara del socio privato.

Oggetto dell’affidamento è il servizio di refezione scolastica che viene attribuito, unitamente ad altri servizi, alla società a prevalente capitale pubblico.

Tale servizio viene qualificato, nella pronuncia in commento, come servizio pubblico privo di rilevanza industriale, con conseguente legittimazione dell’affidamento diretto alla società, previamente costituita tramite gara, in applicazione del disposto dell’art. 113-bis del t.u.e.l.

Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare che l’art. 113-bis è caduto sotto l’egida della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale unitamente al disposto dell’art. 113, comma 7°, con la sentenza n. 272 del 2004 3 e  che la materia di cui si tratta  è stata interessata da rilevanti modifiche legislative.

È noto, infatti, che la riforma del 2003 – attuata con l’art. 14 del D.L. n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003 e con l’art. 4, comma 234°, della legge n. 350 del 2003 - ha sostituito la dicotomia tra “servizi aventi rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza industriale” con il criterio discretivo basato sul concetto di rilevanza economica del servizio.

Ciò in quanto la distinzione previgente, introdotta dall’art. 35 della legge n. 448 del 2001, ancorando il concetto di industrialità del servizio alla nozione di organizzazione in forma d’impresa, finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e servizi di cui agli artt. 2082 c.c. e 2195 c. c., appariva ingiustificatamente restrittiva, data la possibilità di gestire in forma di impresa anche servizi di carattere sociale o meramente erogativo, alla luce del quadro normativo interno e delle prescrizioni provenienti dal diritto comunitario4.

Non a caso, la disposizione era stata oggetto di disamina da parte della Commissione UE, pronunciatasi con la nota del 26 giugno 2002 sulla compatibilità comunitaria delle disposizioni contenute dell’art. 35 della legge n. 448 del 2001, in merito alle forme di gestione dei servizi pubblici locali5. 

La stessa Corte Costituzionale ha sottolineato l’importanza della  distinzione tra attività economiche e non economiche sia ai fini dell’applicazione delle regole in materia di concorrenza, rientrando le stesse nell’ambito di applicazione di diverse norme del Trattato, sia, di conseguenza, ai fini della determinazione dei soggetti competenti a legiferare in materia, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione.

Infatti, ai sensi dell’art. 117, comma 2°, lett. e), la fissazione dei principi fondamentali nella materia dei pubblici servizi di rilievo economico rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato  in quanto ascrivibile alla materia inerente alla tutela della concorrenza, mentre rientra nella competenza normativa regionale e locale la disciplina dei servizi privi di rilievo economico.

Alla luce di tali cambiamenti, che hanno inciso sul tessuto normativo dell’art. 113 del t.u.e.l., si è posto il problema di stabilire quali siano le coordinate concettuali che definiscono la nozione di “servizio economico” e, soprattutto, di stabilire quali servizi vadano ascritti a tale categoria.

Seguendo le indicazioni provenienti dalla dottrina, il carattere economico del servizio discende da due fondamentali criteri, riconducibili in primo luogo alle caratteristiche ontologiche del servizio ed in secondo luogo alla volontà organizzativa dell’ente locale6.

In altri termini, a differenza della nozione di industrialità del servizio, che appariva rigidamente ancorata ad elementi di carattere oggettivo, discendenti dalle modalità di produzione del servizio, il rilievo economico può attenere non soltanto alle caratteristiche strutturali di produzione del servizio ma anche a profili relativistico- relazionali, derivanti dalle scelte organizzative poste in essere dall’ente locale7.

Pertanto, tenendo conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 113-bis, al fine di stabilire se un servizio sia privo di rilievo economico o meno, occorrerà fare riferimento, oltre alle caratteristiche del servizio, alle modalità di organizzazione e gestione adottate dall’ente locale, costituite, ad esempio, dalla sussistenza di un corrispettivo per il soggetto gestore del servizio, versato dalla collettività o direttamente dall’ente locale, oppure dalla fornitura dello stesso in chiave meramente erogativa da parte dell’ente medesimo.

Applicando tali principi alla pronuncia in commento, può rilevarsi, forse in parziale distonia con quanto affermato dal Consiglio di Stato, che il servizio di refezione scolastica non costituisce in ogni caso un servizio privo di rilevanza economica, potendo lo stesso assumere rilievo economico, in senso relativo 8, a seconda delle scelte di gestione poste in essere dall’ente locale.

Fatta tale premessa di inquadramento, in linea generale va osservato che l’odierna pronuncia del Consiglio di Stato costituisce un prezioso spunto per svolgere alcune considerazioni in merito alle forme di gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al modello della società mista, previsto dall’art. 113, comma 5°, lett. b) del d.lgs. 267 del 2000.

Si tratta di una tematica che presenta profili di notevole interesse, sia dal punto di vista giuridico- concettuale che dal punto di vista applicativo.

 

2. La rilevanza giuridica del socio industriale di società mista ex articolo 113, comma 5°, lett. b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

 

Accanto all’affidamento mediante gara, che la riforma attuata dall’art. 35 della legge n. 448 del 2001 aveva configurato come unico strumento per la gestione esternalizzata dei servizi pubblici, l’art. 14 del D.L. n. 269 del 2003 prevede altri due modelli dei quali l’uno risponde in tutto allo schema dell’affidamento in house di matrice comunitaria, mentre l’altro reintroduce lo strumento della società mista, prevedendo l’affidamento diretto del servizio a fronte della selezione mediante procedura ad evidenza pubblica del socio privato.

La ratio di tale intervento va senz’altro ravvisata nell’esigenza di ricondurre la disciplina delle forme di gestione dei servizi pubblici in una prospettiva maggiormente rispettosa delle prerogative dell’amministrazione locale, la quale deve disporre di un profilo di autonomia tale da permetterle di organizzare la propria struttura, anche derivata, in modo che essa sia meglio rispondente alle esigenze della collettività.

La novella va letta in concomitanza con l’art. 117, comma 2°, lett. p), che rimette alla legislazione esclusiva dello Stato la determinazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, proprio per lasciare intatta la sfera decisionale ed organizzativa delle amministrazioni locali  ed  evitare ingerenze da parte del legislatore regionale, fine al quale, peraltro, appare funzionale lo stesso principio di sussidiarietà, di cui agli artt. 5 e 118 Cost.9.

La sussistenza di profili  di libertà organizzativa dell’ente locale nella scelta dei modelli di gestione dei servizi trova espresso riconoscimento nella giurisprudenza interna e comunitaria, mediante il riferimento al principio di autorganizzazione10.

In tal senso, emerge la primaria importanza della pronuncia n. 272 del 2004 della Corte Costituzionale che, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 113, comma 7°- secondo e terzo periodo- ha posto dei limiti all’esercizio “espansivo” della potestà legislativa dello Stato in materia di tutela della concorrenza, prescrivendo che tale potere di intervento non si debba tradursi in una eccessiva compressione dell’autonomia regionale e locale in materia di disciplina dei servizi pubblici locali.

Si noti, per inciso che la lettura dell’art. 113 t.u.e.l., fatta propria dalla Corte Costituzionale si pone in armonia con il pensiero di autorevoli studiosi del diritto amministrativo che, sin dagli inizi del ‘900, insegnavano che la disciplina delle forme di erogazione e gestione dei servizi pubblici locali vede nella legge statale uno strumento deputato a dettare le linee-guida della materia, lasciando libere le singole amministrazioni locali di scegliere le specifiche forme di gestione, secondo le concrete condizioni nelle quali dovrebbero svolgersi i servizi che possono esserne oggetto 11.

Peraltro, già antecedentemente  all’intervento del Giudice delle leggi, sono emersi una serie di problemi interpretativi in relazione alle concrete scelte di gestione che gli enti locali sono chiamati ad effettuare, con riferimento, in particolare, alle ipotesi di affidamento della gestione del servizio a società miste pubblico- private.

La reintroduzione, ad opera del D.L. n. 269 del 2003, dell’affidamento diretto del servizio a società mista, originariamente previsto dall’art. 22, comma 3°, lett. e) della legge n. 142 del 1990 ed espunto dalla riforma del 2001, nell’ottica di generalizzazione della sistema della gara12, ha suscitato diversi interrogativi in relazione alle modalità di selezione del socio privato ed alla concreta attività che questi viene chiamato a svolgere.

In primo luogo, non viene specificato quale sia il quantum riconoscibile al socio privato nella percentuale di partecipazione azionaria ed, in secondo luogo, non vi è chiarezza nell’esatto regime giuridico applicabile alla fattispecie, considerando soprattutto che, in base alla disposizione contenuta nel comma 12°, l’affidamento del servizio ha carattere temporaneo, anche nel caso di società a prevalente capitale pubblico.

Sotto il primo profilo, il tema della quantificazione della quota azionaria spettante al socio privato costituisce un nodo centrale per la comprensione  della natura giuridica della figura in esame.

Infatti, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003 al testo dell’art. 113 t.u.e.l., ciò che emerge dalle indicazioni di attenta dottrina è che la presenza del socio privato all’interno della società mista dovrebbe avere un rilievo sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi, in quanto l’attribuzione di una partecipazione minimale al capitale sociale potrebbe vanificare la ratio della norma, la cui finalità sembra riconducibile all’esigenza di accrescere, tramite la presenza di operatori privati, il livello di gestione e di erogazione del servizio fornito all’utenza13.

La questione investe, in modo determinante, la tematica delle funzioni che il socio privato viene chiamato a svolgere.

Viene sottolineato, infatti, come essa non si traduca nella posizione di socio che fornisce  esclusivamente un apporto economico,  sottoscrivendo quote del patrimonio sociale, ma si sostanzi in quella di socio imprenditore, che, come la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare, deve essere dotato di significativi requisiti tecnico- finanziari e strutturali, concretantesi nell’esercizio di compiti di gestione e nell’espletamento di attività latamente amministrative14.

Tuttavia, l’attribuzione di un rilievo determinante ai requisiti di imprenditorialità del soggetto privato che aspiri a far parte della società mista, non significa svalorizzare la componente economico-finanziaria di cui questi deve corredarsi  per poter partecipare alle gare.

Tale dato emerge con chiarezza con riferimento alle ipotesi in cui le imprese che intendono partecipare alle suddette gare diano vita ad un raggruppamento temporaneo di imprese, c. d. ATI, al momento della presentazione delle offerte o, nel momento successivo di aggiudicazione della gara.

In tal caso, assume notevole rilievo la quota di partecipazione, in termini, economici, delle singole imprese costituenti il raggruppamento, che evidentemente si ripercuote sulla percentuale di partecipazione alla società mista e, di conseguenza, sulle attività di gestione del servizio.

Non a caso, alcune pronunce giurisprudenziali sul punto richiedono, pur potendosi riscontrare orientamenti di segno contrario, che sin dal momento della presentazione delle offerte venga indicata la ripartizione percentuale dei lavori tra le imprese associate in ATI16.

In linea generale, l’esigenza di puntualizzazione dei caratteri propri del socio privato, a seguito delle riforme del 2003, deriva, con tutta probabilità, dal fatto che nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sviluppatasi successivamente all’entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, la figura del socio privato era stata tratteggiata differentemente a seconda che l’assetto societario rispondesse al modello della s.p.a. a capitale pubblico minoritario o, diversamente, al modello della s.p.a. a prevalente capitale pubblico.

Nel primo caso, la giurisprudenza ha ab origine messo in luce come il socio privato assuma i caratteri di socio imprenditore che apporta know-how alla società, con la conseguente necessità di selezionare lo stesso mediante procedura ad evidenza pubblica17.

Al contrario, l’inquadramento del modello della società mista a capitale pubblico maggioritario ha avuto un iter più tortuoso.

 Come la dottrina più accreditata18 e la giurisprudenza19 hanno avuto modo di rilevare, dopo l’entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, la prassi di utilizzo dello strumento della s.p.a. a capitale pubblico maggioritario ha messo in luce l’esercizio di un decisivo potere di controllo dell’ente locale sull’operato della società, tale per cui essa  venisse ad assumere i caratteri di una struttura collegata all’amministrazione ed operante, in sostanza, come organo indiretto dalla medesima20.

In questa ottica, si è fatto leva sul concetto di funzionalizzazione della società rispetto alla  realizzazione degli scopi propri dell’ente.

Senza volersi addentrare in tutte le problematiche relative a tale concetto, va detto che la nozione di vincolo funzionale è stata utilizzata dalla giurisprudenza amministrativa come parametro di legittimità dell’attività svolta dalle società a partecipazione comunale, soprattutto in relazione alle attività extra-territoriali, sottolineandosi la necessità di un permanente collegamento tra l’operato della società e gli interessi della collettività di cui l’ente locale è soggetto esponenziale21.

Se si pensa che, in armonia con quanto affermato da autorevole dottrina22, l’essenza della funzione sta nell’esigenza di controllare, si comprende la ragione per cui la società mista venga configurata, secondo autorevoli orientamenti interpretativi23, come struttura formalmente privatistica ma sostanzialmente operante come propaggine dell’amministrazione pubblica locale.

Questa ricostruzione fa leva, essenzialmente, sul dato derivante dal rilievo che, nel modello della società mista, si attua, in ossequio al principio di legalità sancito dall’art. 97 della Costituzione, un trasferimento di funzioni istituzionali dall’amministrazione pubblica al soggetto privato,  in base al quale il soggetto privato è legittimato ad operare come una pubblica amministrazione, ponendo in essere attività materiali o negoziali, a seconda del settore in cui operano ed esercitando i poteri pubblicistici che la legge abbia inteso loro attribuire24.

Sulla base di tale interpretazione, si è sviluppato l’orientamento interpretativo secondo cui la scelta del socio privato di società mista dovesse avvenire intuitu personae, attribuendo a tale selezione i caratteri di uno schema flessibile proprio di una ricerca di mercato, piuttosto che quelli rigidi e procedimentalizzati di una procedura ad evidenza pubblica25.

Mentre in relazione al modello della s.p.a. a capitale pubblico minoritario la selezione mediante gara era prevista normativamente dal D.P.R. n. 533 del 199626, tale principio ha incontrato maggiori resistenze in ordine al modello della s.p.a. a capitale pubblico maggioritario, in cui, in base alle caratteristiche sopra evidenziate, si è in un primo momento escluso che la selezione del partner privato dovesse essere effettuata mediante l’applicazione dell’evidenza pubblica27.

Nel contesto odierno, in cui il modello dell’affidamento a  società mista si pone quale alternativa alla autoproduzione del servizio, mediante lo schema dell’in house providing, può affermarsi con certezza che l’orientamento prevalente sia quello di applicare le procedure concorsuali anche in relazione alla scelta del socio privato di società mista, discendendo tale assunto dalla vigenza nel nostro ordinamento sia dei principi di buon andamento ed imparzialità, di cui all’art. 97 Cost., sia delle regole concorrenziali di matrice comunitaria.  E questo principio ordinamentale è appunto tradotto in esplicito precetto dall’art. 113, comma 5°, lett. b) del t.u.e.l.

La giurisprudenza amministrativa afferma, infatti, in modo pressoché unanime la necessità di scegliere il socio di società mista tramite gli strumenti concorsuali che l’ordinamento indica per l’individuazione di soggetti privati chiamati a svolgere attività o servizi in favore dell’amministrazione28.

Il mutato orientamento giurisprudenziale e l’introduzione delle regole della concorrenza, da parte dell’art. 35 della legge n. 448 del 2001, che imponeva la gara sempre e comunque per l’assegnazione dei servizi pubblici locali,  hanno indotto una dottrina a ritenere che fosse venuto meno ogni rilievo relativo al vincolo funzionale o teleologico della società al soddisfacimento dei bisogni della collettività locale29.

Di conseguenza, ci si dovrebbe chiedere, se, a seguito della reintroduzione del modulo della società mista ex art. 113, comma 5°, lett. b), ad opera del D.L. n. 269 del 2003, il problema del vincolo di scopo si riproponga, soprattutto in relazione all’attività extra moenia delle società miste.

A tale proposito, vanno richiamati i principi affermati dal Consiglio di Stato in relazione alla questione de qua.

Già nel vigore dell’art. 113 t.u.e.l, nel testo anteriore alle innovazioni introdotte dalla legge n. 448 del 2001 e dal d.l. n. 269 del 2003, il Consiglio di Stato aveva sostenuto l’ammissibilità dell’attività extraterritoriale per tutte le figure per le quali esiste un vincolo teleologico al soddisfacimento dei bisogni della collettività, con i limiti derivanti dalla incompatibilità con gli interessi della collettività, dalla sussistenza di un pregiudizio allo svolgimento del servizio pubblico o dalla distrazione di risorse  pubbliche30.

Nel mutato contesto normativo, il Consiglio di Stato ha confermato tale orientamento, propendendo per una soluzione interpretativa basata non su una esclusione aprioristica dell’attività extra moenia ma sulla valutazione, a seconda dei singoli casi concreti, che l’espletamento di tali attività contribuisca al migliore perseguimento dell’interesse pubblico e non si traduca in un aumento dei costi per la collettività o in un peggioramento delle condizioni di erogazione del servizio31.

Quest’impostazione si pone in armonia con i principi di efficienza ed equa misura di tassi e tariffe e con il principio di effettività della concorrenza, evitando la società mista possa presentarsi al confronto concorrenziale con gli operatori privati in una posizione privilegiata.

Una opposta lettura delle norme, secondo il Consiglio di Stato, rischierebbe di tradursi in una ingiustificata limitazione della capacità giuridica della s.p.a. miste, in contrasto con la generale capacità di diritto privato che viene riconosciuta sia in capo alle pubbliche amministrazioni sia in capo ai soggetti privati, sia a soggetti solo formalmente privati.

Si noti, peraltro, che la novella del 2003, modificando il disposto dell’art. 113, comma 15-quater, ha previsto il divieto per gli affidatari diretti di servizi pubblici a partecipare a gare per nuovi affidamenti a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Altro aspetto che incide notevolmente sulla configurazione giuridica della società mista, è il carattere temporaneo dell’affidamento, dato che la riforma del 2003 attribuisce al socio privato  una posizione non stabile, in virtù del disposto del comma 12° dell’art. 113 32.

La ragione di tale previsione va rinvenuta, secondo un orientamento interpretativo, nell’esigenza di evitare che l’introduzione della procedura selettiva possa avallare affidamenti atemporali o di durata irragionevole, prospettando, quindi, al termine del periodo di affidamento, la possibilità di dare corso allo scioglimento della società oppure alla rinnovazione della procedura di selezione del socio privato33.

Il dettato normativo, tuttavia, si riflette in modo significativo sia sulla concreta posizione che il socio assume, tratteggiandosi una sorta di precarietà istituzionale dello stesso, sia sul tema delle modalità di regolamentazione dei rapporti tra il socio uscente e l’eventuale nuovo socio.

In linea generale, attraverso l’analisi di tali aspetti, si cercherà di mettere in luce se, a fronte dei recenti cambiamenti normativi, la posizione del socio privato sia assimilabile a quella di un sub-affidatario (o sub- concessionario) del servizio, oppure a quella di socio che, oltre al conferimento in denaro, si obbliga in sede di sottoscrizione del capitale sociale, allo svolgimento di prestazioni accessorie ex art. 2345 c. c., in ossequio alle regole proprie del diritto societario.

Tale inquadramento investe chiaramente la natura del modello societario previsto dall’art. 113, comma 5°, lett. b), del t.u.e.l., riflettendosi sulla configurazione della società come soggetto imprenditoriale, retto dalle regole del diritto privato, oppure come soggetto formalmente privato ma governato da logiche pubblicistiche.               

A parere di chi scrive, tali interrogativi non possono trovare adeguata risposta se non scandagliando le singole questioni che si pongono in merito alla scelta ed alla natura giuridica del socio privato.

 

3. La procedura di selezione del socio privato.

 

Il primo punto da analizzare riguarda le modalità di selezione del socio privato, sotto il profilo degli strumenti da utilizzare e dei criteri di scelta del medesimo.

Si è unanimemente escluso che la scelta possa avvenire intuitu personae, essendo necessario il ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica.

Tale soluzione appare obbligatoria tanto i ossequio ai principi generali del diritto comunitario, immanenti nel nostro sistema e trasfusi nel comma 5° dell’art. 113, come parametro di legittimità delle scelte gestorie in materia di pubblici servizi, quanto in applicazione di principi ormai acquisiti nel diritto interno in materia di selezione del socio privato di società mista.

La salvaguardia del confronto concorrenziale viene garantita mediante l’anticipazione della gara al momento preliminare di selezione del socio privato, a fronte dell’affidamento diretto del servizio.

A questa conclusione la giurisprudenza è giunta altresì attribuendo al modulo operativo della società mista  i caratteri propri non soltanto del contratto associativo ma anche del contratto di scambio, implicante scelte di tipo concorsuale, in considerazione del fatto che il socio privato espleta tutta una serie di attività, accessorie alla gestione del servizio, rispetto alle quali lo strumento della gara si pone quale garanzia di imparzialità ed affidabilità34.

In base alle pronunce richiamate, si può affermare che il socio privato assuma una posizione operativa all’interno della società, rappresentando un valore aggiunto in termini funzionali rispetto alle tradizionali modalità di gestione ed erogazione del servizio proprie dell’apparato amministrativo.

Tale ricostruzione  incide, in stretta connessione, sulla scelta della tipologia di gara che, con tutta probabilità, sarà modellata su una procedura che si discosti da metodi automatici di scelta del contraente, appartenente alla tipologia dell’appalto- concorso o della licitazione privata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Secondo fonti di provenienza ministeriale35, la selezione del partner privato dovrebbe avvenire tramite procedura ad evidenza pubblica secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533 .

Tale regolamento, in attuazione del disposto contenuto nell’art. 12 della legge n. 498 del 1992, ha disciplinato le modalità di costituzione delle società a capitale pubblico locale di minoranza, prevedendo  quale modalità di scelta del socio di maggioranza l’appalto- concorso di cui al D.lgs. 17 marzo 1995, n.157, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Circa l’applicabilità di tale normativa alla procedura di selezione del socio privato di società mista ex art. 113, comma 5°, lett. b), t.u.e.l., vanno effettuate alcune precisazioni.

In primo luogo, importanza primaria va attribuita al dato che l’art. 116 t.u.e.l., nel disciplinare la procedura di costituzione delle società per azioni con partecipazione minoritaria dell’ente locale non richiama  più – nel testo oggi vigente- l’esercizio dei servizi pubblici di cui all’art. 113 e cioè i servizi pubblici con rilevanza economica.

Pertanto il D.P.R. n. 533 del 1996, che è regolamento di attuazione previsto dal comma 2° del citato articolo 116 del t.u.e.l., può essere, tutt’al più, adottato come modello teorico cui le amministrazioni possano fare riferimento nell’espletamento delle procedure di selezione del partner privato ma non come fonte normativa vigente nel nuovo contesto normativo.

Inoltre, va osservato, per inciso, che la valenza delle fonti di provenienza ministeriale, sulla scorta dei principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 2004, può essere quella di strumenti di interpretazione del sistema normativo ma non di fonti vincolanti per regioni ed enti locali in quanto, se è vero che il legislatore statale non può intervenire con disciplina dettagliata nelle materie rimesse alla competenza esclusiva e concorrente delle regioni, è altresì vero che non possono legittimarsi interventi incisivi dello stesso in via amministrativa.

Fatta tale premessa, resta comunque valida l’osservazione secondo cui l’utilizzo di un metodo di selezione che si discosti da metodi automatici, basati sul raffronto tra prezzi, permette di ponderare non soltanto gli elementi quantitativi dell’offerta ma altresì gli elementi qualitativi, con particolare riferimento al raffronto tra piano economico finanziario e progetto tecnico36.

I requisiti di tipo tecnico- qualitativo assumono, infatti, in sede di valutazione dell’offerta, lo stesso peso dei profili di tipo economico-finanziario che corredano la stessa37.

Tale, peraltro, è l’essenza del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che si fonda, come è dato desumere dalla giurisprudenza interna38 e comunitaria39, sulla comparazione tra dato economico e dato tecnico, basata su un complesso di parametri che presiedono il giudizio dell’amministrazione aggiudicatrice e, in virtù di ciò, vanno esplicitati nel bando di gara o nella lettera di invito.

Di conseguenza, in sede di bando di gara, vanno esplicitati i criteri che presiedono l’effettuazione della selezione, indicando i valori numerici da attribuire ad ognuno di essi.

Questa soluzione, a ben guardare, appare obbligata non soltanto  alla luce dei principi vigenti nell’ordinamento interno ma soprattutto in base alla puntuale applicazione delle prescrizioni contenute nella nuova Direttiva unificata 2004/18/CE, in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.

Al fine di arginare l’esercizio della discrezionalità amministrativa in sede di aggiudicazione degli appalti, l’art. 56 della direttiva detta, infatti, una serie di regole che devono presiedere l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra cui spiccano l’indicazione in termini numerici dei valori attribuiti a ciascuno dei parametri di valutazione e la previa definizione degli stessi in sede di bando di gara, fatta salva l’ipotesi di realizzazione di opere di particolare complessità per le quali la definizione dei parametri deve avvenire al più tardi nella lettera d’invito40.

La ratio della normativa comunitaria va ricercata nell’esigenza di disciplinare il potere discrezionale dell’amministrazione nella scelta dei criteri di aggiudicazione, in nome dei canoni di ragionevolezza ed obiettività41.

Se questa è l’ottica del legislatore comunitario e se l’erogazione dei servizi pubblici deve svolgersi nel rispetto della normativa dell’Unione Europea, come testualmente dispone il comma 5° dell’art. 113 t.u.e.l., il puntuale rispetto delle disposizioni della direttiva unificata impone una disamina attenta delle prescrizioni del bando di gara per la selezione del socio privato.

 

4. Le prescrizioni del bando di gara.

 

Per ciò che concerne il contenuto del bando di gara, va osservato che esso è costituito, in parte, da una serie di elementi tipici, costituiti dalle prescrizioni in ordine alla pubblicità del bando, ai termini dell’invito, all’elencazione dei criteri di selezione ed, in parte, da una serie di elementi peculiari del bando di gara per la costituzione della società mista, soprattutto a seguito delle modifiche apportate dalle riforme del 2003.

In linea generale, esso è connotato da un alto grado di analiticità, derivante dalla stretta interconnessione sussistente, a monte, tra il contenuto del bando e la delibera consiliare di costituzione della società ed, a valle, con il contratto di servizio, del quale gli elementi del bando costituiscono parte integrante42.

A seguito della riforma del 2003, autorevoli voci della dottrina hanno sostenuto che i criteri di selezione del partner privato  dovessero coincidere con i parametri indicati dal comma 7° dell’art. 113 t.u.e.l., per l’espletamento delle gare per l’affidamento del servizio pubblico locale43.

Tale rilievo, senza dubbio calzante, va rivisto alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 272 del 2004, che, come noto, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 113, comma 7°, del d.lgs. n. 267 del 2000, limitatamente al secondo e terzo periodo, laddove stabilisce, dettagliatamente e con tecnica autoapplicativa, i vari criteri in base ai quali la gara viene aggiudicata e nella parte in cui prevede che le disposizioni dello stesso siano integrative delle discipline di settore 44.

Nel pensiero della Corte Costituzionale, il potere legislativo dello Stato in materia di tutela della concorrenza deve essere esercitato mediante la fissazione delle linee essenziali della materia, senza intervenire con una disciplina eccessivamente dettagliata, lesiva delle prerogative regionali e locali, e sproporzionata rispetto all’obiettivo da perseguire45.

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Consulta, bisogna analizzare quale siano le prescrizioni che il bando di gara per la selezione del socio privato dovrebbe contenere.

Dalla prassi di utilizzo dell’utilizzo dello strumento della società per azioni come modulo di organizzazione dei servizi pubblici locali, è dato apprendere che il bando di gara contenga indicazioni relative al contenuto essenziale dello statuto, alla natura del servizio pubblico da erogare, alle eventuali opere accessorie ed ai beni ad esse strumentali ed, infine, relative alla durata della società medesima46.

Nel vigore del D.P.R. n. 533 del 1996, in tema di società per azioni a capitale pubblico minoritario, la dottrina aveva avanzato dei dubbi in ordine alla tecnica di predeterminazione del contenuto dello statuto societario nel bando di gara ed all’inserimento nello stesso dei patti parasociali, ravvisando in tale modus operandi una ingiustificata compressione dell’autonomia contrattuale nel momento genetico della società, in difformità con le regole del diritto societario47.

Come è agevole intuire, tale rilievo rispecchia le diversità d’impostazione riscontrabili nell’analisi della società mista ove si seguano le regole proprie del diritto pubblico o, viceversa, le linee proprie del diritto societario.

Nel nuovo contesto normativo, fermo restando che la previa determinazione dei parametri di valutazione dell’offerta appare necessaria in ossequio ai principi comunitari in materia, si potrebbe sostenere che essa non si ponga in termini del tutto stridenti con il nuovo diritto societario, in considerazione della riforma attuata con la legge delega n. 366 del 2001 e con i decreti legislativi attuativi n. 5 e 6 del 2003 e n. 37 del 200448.

Una delle novità più rilevanti dell’intervento legislativo in questione riguarda la previsione secondo cui non deve essere più indicato l’oggetto sociale, bensì l’attività che la società si impegna a svolgere, che deve essere quindi determinata e non più generica come in precedenza49.

Inoltre, facendo riferimento alle disposizioni contenute nel primo periodo del comma 7° dell’art. 113 del t.u.e.l., sul quale non ha inciso la pronuncia della Corte Costituzionale, la gara deve essere effettuata: a) nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi ed ambientali e di equa distribuzione sul territorio, definiti dalle autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali; b) in base al miglior livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio; c) in base ai piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e la loro manutenzione, nonché in base ai contenuti di innovazione tecnologia e gestionale.

In sostanza, sono tre i fondamentali profili che concorrono a delineare i criteri di scelta che presiedono la selezione: il contenimento del costo del servizio, il business plan, il possesso da parte dell’operatore privato di un adeguato livello di know-how, tale da migliorare le tecniche di gestione del servizio e da accrescere le potenzialità delle reti e degli impianti.

Si noti che gli standard indicati dal comma 7° si pongono in armonia con i principi contenuti nella direttiva 2004/18/CE, come, peraltro, la Corte Costituzionale ha avuto modo di rilevare nella pronuncia n. 272 del 2004.

Di particolare interesse è il riferimento agli standard ambientali che la stessa direttiva unificata 2004/18/CE, sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia e dalle istituzioni comunitarie50, inserisce i  criteri di natura ambientale tra i parametri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, purché tali criteri siano strettamente collegati all’oggetto dell’appalto51.

Va osservato, inoltre, che il Giudice delle leggi ha sottolineato l’assenza del riferimento, nella corpus del comma 7°, ad ulteriori requisiti degli aspiranti, quali, ad esempio, le precedenti esperienze di gestione del settore, delle quali dovrà, quindi, tenersi conto pro futuro, nella stesura dei bandi di gara.

Altro  aspetto di particolare rilevanza concerne le prescrizioni che il bando di gara dovrebbe contenere in ordine allo svolgimento da parte del socio industriale di prestazioni di carattere accessorio rispetto all’espletamento del servizio.

Secondo un orientamento interpretativo, dalla lettura combinata dei commi 5°-ter  dell’art. 113 e dell’art.116 del t.u.e.l., si desume la regola generale della esternalizzazione delle attività di gestione delle reti, in ossequio al principio di separazione della gestione delle reti dall’erogazione del servizio, tranne nel caso in cui venga utilizzato il modello di gestione della società mista e la selezione del socio privato sia svolta avendo espressamente ad oggetto l’esecuzione dei lavori sulle reti52.

Tuttavia, il principio della esternalizzazione delle attività di gestione delle reti non costituisce, a ben guardare, una regola di carattere generale.

Infatti, come il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare in recenti arresti53, nel sistema normativo odierno, risultante dall’applicazione de t.u.e.l. e della legge Merloni-quater - a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 166 del 2002 - non deve ritenersi sussistente per gli enti aggiudicatori, concessionari di lavori pubblici e, segnatamente, per le s.p.a. miste, un divieto assoluto di assumere la veste di soggetti esecutori di lavori pubblici.

Invero, secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato, l’obbligo di eseguire i lavori di competenza degli enti aggiudicatori mediante appalto, concessione, ovvero in economia, non costituiva un obbligo inderogabile nemmeno nel sistema normativo antecedente alla Merloni-quater, nel vigore dell’art. 2, comma 5-bis della legge n. 109 del 1994, oggi abrogato dalla menzionata legge n. 166 del 2002.

Pertanto, va prestata particolare attenzione alle prescrizioni del bando in merito all’espletamento di prestazioni accessorie da parte del socio imprenditore, in quanto si tratta di elementi che contribuiscono a definire, in modo determinante, la soglia di dotazione finanziaria di cui questi deve corredarsi, soprattutto nell’ipotesi di in house construction delle medesime.

Sotto altro profilo, in considerazione del carattere temporaneo dell’affidamento ex art. 113, comma 12°, t.u.e.l., vanno effettuate  alcune osservazioni in ordine al contenuto del bando per ciò che concerne la regolamentazione dei rapporti tra il socio uscente e l’eventuale nuovo socio gestore del servizio.

Infatti, la sussistenza di obblighi di miglioramento delle potenzialità delle reti ed, in generale, la configurazione del socio imprenditore come soggetto su cui incombe un onere di incremento della funzionalità del servizio induce a chiedersi quale sia la posizione patrimoniale del medesimo, al termine del periodo di affidamento.

Innanzitutto, bisogna comprendere quali  cespiti compongano il quantum  spettante al socio a titolo di conguaglio ed, in secondo luogo, quali oneri, in termini patrimoniali, incombono sul socio entrante.

Sotto il primo profilo, facendo riferimento, in via analogica, alle disposizioni dettate dal comma 9°dell’art. 113 t.u.e.l., in ordine ai rapporti tra successivi affidatari del servizio alla scadenza del periodo di affidamento, si desume che al socio uscente va corrisposto un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare va indicato nel bando di gara.

In sostanza, può ritenersi che il socio uscente abbia diritto alla corresponsione di un conguaglio a titolo di incremento del complesso aziendale, che dovrebbe incombere non sull’ente concedente, che non può assumere la gestione diretta del servizio, ma sul soggetto che entrerà a far parte della società mista, a seguito dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica.

Si perfezionerebbe, in tal modo, tra il soggetto pubblico e il socio uscente un accordo ascrivibile allo  schema della espromissione privativa54.

La corresponsione di un conguaglio a titolo di incremento aziendale deriva altresì dall’assunto che le disposizioni contenute nel bando, e quindi anche le prescrizioni relative alle attività di innovazione tecnologica e manutenzione degli impianti, costituiscono parte integrante  del contratto di servizio  e pertanto assumono forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c.

A definire la soglia di dotazione finanziaria di cui il socio entrante deve disporre per aspirare all’ingresso nella società, contribuiscono altresì le prescrizioni in ordine al regime giuridico dei beni funzionali all’espletamento del servizio.

Ai sensi del disposto dell’art. 113 t.u.e.l., comma 9°, alla scadenza del periodo di affidamento, e, in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali e delle società di gestione, sono assegnati al nuovo gestore.

Tale norma è espressione di un principio generale in materia di pubblici servizi consistente nella esigenza di garantire che la disponibilità dei beni strumentali all’erogazione del servizio non si traduca in una barriera all’accesso sul mercato per gli operatori economici.

Pertanto,  si può inferire che essa  si applichi anche ai rapporti tra il socio uscente di società mista e l’eventuale nuovo socio55.

In sostanza, il socio uscente è obbligato a mettere a disposizione al nuovo socio i beni essenziali per l’erogazione del servizio, tra i quali possono essere ricompresi sia i beni di cui il socio uscente ha acquisito la proprietà, eventualmente anche attraverso contributi pubblici a fondo perduto, sia i beni di cui dispone in base ad un contratto di godimento per i fini connessi alle esigenze del servizio56.

Il regime giuridico dei beni funzionali all’espletamento del servizio presenta profili di interesse sia dal punto di vista civilistico sia sotto il profilo più strettamente pubblicistico.

Infatti, sembra configurarsi su di essi un onere reale, in quanto il proprietario è obbligato a metterli a disposizione del successivo gestore, in base a quanto previsto dal bando di gara e dai documenti ad esso allegati, che fungono da garanzia di adempimento delle relative prestazioni57.

Inoltre, il contratto di servizio, prevedendo delle obbligazioni in capo al socio uscente a favore di chi si troverà nella posizione di nuovo socio, è assimilabile ad una tipologia di contratto contenente clausole a favore di terzo, in cui l’ente concedente assume la posizione di stipulante ed il socio uscente quella di promittente, oppure ascrivibili allo schema del contratto per persona da nominare, che coincide con colui che, all’esito della procedura concorsuale, si troverà nella posizione di nuovo affidatario58.

Vi sono, quindi, previsioni contrattuali relative al soggetto che assumerà la posizione di futuro concedente, nel contesto di un più ampio contratto bilaterale.

Nell’ottica pubblicistica, va sottolineata l’importanza che il bando di gara e i documenti ad esso allegati assumono come strumento di indicazione delle condizioni economiche alle quali il nuovo socio potrà acquistare la proprietà dei beni essenziali per l’espletamento del servizio e, quindi, come indicatori della soglia di dotazione finanziaria di cui  il socio entrante dovrà essere corredato ai fini della partecipazione alla gara.

 

 

5. Il regime giuridico delle prestazioni accessorie del socio industriale all’interno della società mista.

 

Nel corso della presente nota, si è  avuto modo di rilevare come il socio industriale, attraverso la partecipazione nella società mista, assolva non soltanto compiti di concreta gestione del servizio, ma anche una serie di attività riconducibili al novero delle attività accessorie, che si traducono solitamente nella realizzazione di opere necessarie a garantire ed adeguare la funzionalità degli impianti ed in attività di progettazione ed innovazione, volte ad adeguare la gestione del servizio all’evoluzione tecnologica ed alle esigenze dell’utenza.

In concreto, lo svolgimento di prestazioni accessorie può riguardare la realizzazione di infrastrutture, di opere di progettazione,  risanamento e manutenzione degli impianti, le attività di direzione dei lavori, gli interventi di verifica delle reti, lo sviluppo della qualità del servizio, la gestione di utenze o la formazione del personale.

 Sul piano dell’analisi giuridica, l’espletamento, da parte del socio privato, di prestazioni accessorie, strumentali alla gestione del servizio, appare un dato acquisito sotto il profilo della disciplina normativa, pur non essendovi unanimità di vedute sull’inquadramento giuridico della fattispecie.

Infatti, l’art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, poi trasfuso nel D.P.R. n. 533 del 1996, prevedeva testualmente che le province e i comuni, per l’esercizio dei servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse generale, potessero costituire società per azioni, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui all’art. 22, comma 3, lett. e) della legge n. 142 del 1990.

La gestione dei servizi pubblici accompagnata alla realizzazione di opere propedeutiche allo stesso affonda le proprie radici nell’istituto della concessione di costruzione e gestione, previsto, in via generale, dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, art. 1, comma 1°, e da numerose leggi speciali59.

La previsione normativa dell’art. 12 della legge n. 498 del 1992 e la relativa disciplina regolamentare contenuta nel D.P.R. n. 533 del 1996, appare confermata dal Consiglio di Stato nel parere n. 90 del 1996, nel quale viene dichiarata la legittimità e la conformità al diritto comunitario dell’estensione della disciplina regolamentare alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento dei servizi stessi, da parte delle società miste, purché il valore delle opere non risulti superiore a quello della prestazione principale60.

Nel contesto normativo vigente, tra i criteri di selezione  del soggetto gestore del servizio, ed analogicamente, del socio privato di società mista, vi sono il piano di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché i contenuti di innovazione tecnologica e gestionale.

Tali elementi assumono valore cogente attraverso l’inserimento nel contratto di servizio che, pertanto, costituisce la fonte dell’obbligo del socio privato all’esecuzione delle attività in questione.

La legittimità dello svolgimento da parte del socio privato delle attività accessorie al servizio è stata altresì confermata dalla giurisprudenza, la quale, intervenendo sul tema della scelta del socio privato di società mista, ha sottolineato come lo svolgimento di opere accessorie al servizio, da parte del socio imprenditore, presenta un grado di autonomia tale da richiedere, come già rilevato, la scelta del medesimo tramite procedura ad evidenza pubblica.

Di qui, la riflessione in ordine alla sussistenza, all’interno del contratto costitutivo di società mista, accanto ad elementi tipici del contratto associativo, di requisiti propri del contratto di scambio, implicanti scelte di tipo concorsuale61.

L’unico, ma molto rilevante, limite all’espletamento delle prestazioni accessorie è che il valore delle stesse non sia preponderante rispetto alla prestazione del servizio.

Ove prevalga, infatti, il profilo relativo all’esecuzione dei lavori rispetto alla gestione del servizio, e si ricada nella sfera di applicazione della normativa in materia di lavori pubblici dovranno applicarsi le disposizioni contenute nella legge n. 109 del 1994, nel testo oggi vigente.

Tale soluzione appare confermata dalle conclusioni  cui è giunta la dottrina in merito all’interpretazione del modello societario previsto dall’art. 113, comma 1°, lett. b), secondo cui l’affidamento delle attività di manutenzione e rinnovamento delle reti e l’esercizio delle attività di progettazione può essere affidata al socio privato soltanto ove essa sia funzionale alla gestione del servizio ed il bando di gara abbia fatto espresso riferimento a tali lavori, rendendosi altrimenti necessaria l’esternalizzazione delle attività medesime mediante gara62.

Pertanto, appare particolarmente importante la definizione di opera o attività accessoria rispetto alla gestione del servizio.

Riguardo a tale nozione, sono state avanzate varie ipotesi di inquadramento63.

Il criterio principale cui dottrina e giurisprudenza fanno riferimento è quello della prevalenza contrattuale64, in base al quale, non può risultare accessoria la prestazione che assume valore principale o prevalente nell’oggetto del contratto cui le parti si obbligano65.

L’applicazione del criterio della prevalenza al fine di definire il concetto di accessorietà è stato utilizzato dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia per distinguere il contratto di lavori pubblici da altre forme contrattuali, aventi ad oggetto al cessione di beni66.

Un argomento in tal senso si ricava, altresì, dal 16° considerando della Direttiva 92/50/CEE, il quale dispone espressamente che gli appalti di pubblici servizi possono, in certi casi, includere lavori, che però non giustificano la classificazione dell’appalto come appalto di lavori, nella misura in cui essi risultano accessori e non costituiscono oggetto dell’appalto.

In altri termini, le prestazioni accessorie non devono assumere posizione centrale nell’oggetto sociale della costituenda società, vertendosi altrimenti in tema di appalto di lavori pubblici.

Sul punto, va rilevato che il regime normativo interno degli appalti misti, comprendenti tanto una esecuzione di lavori, quanto una prestazione di servizi o forniture, è stato oggetto di rilievi critici da parte della Commissione UE, nella procedura di infrazione 2001/2182.

In tale sede, la Commissione ha avuto modo di sottolineare che il concetto di oggetto principale del contratto, quale parametro di riferimento per la determinazione delle regole in tema di appalti misti, va individuato tenendo conto non soltanto della rilevanza economica delle singole prestazioni ma anche della connotazione dell’accessorietà o meno della componente lavori rispetto alle altre prestazioni67.

In chiave esplicativa, il senso della distinzione si coglie facendo riferimento ad un criterio di natura funzionale.

Mentre la nozione di “servizio pubblico” evoca l’insieme di prestazioni volte a soddisfare in via diretta gli interessi della collettività locale che paga un corrispettivo per usufruirne, la realizzazione di opere o lavori pubblici appare rivolta in primo luogo all’amministrazione, che assume la veste di committente68.

Il riferimento alla funzione come criterio discretivo per l’individuazione della prestazione principale, effettuato dagli organi comunitari e dal legislatore nazionale, evoca il pensiero di autorevoli esponenti  della dottrina civilistica secondo cui la prevalenza deve determinarsi con riguardo alla funzione del contratto, in relazione alla natura dell’affare da concludere69.

Altro criterio a cui si è fatto riferimento al fine di definire l’accessorietà è la nozione di pertinenza ex art. 817 c.c.

Anche in questo caso, infatti, vi è un bene principale, ravvisabile nel complesso di reti e impianti destinati alla gestione del servizio, ed un bene accessorio destinato a servizio od ornamento del primo, nella cui categoria possono farsi rientrare le prestazioni propedeutiche alla erogazione del servizio.

Sul punto, va detto che la giurisprudenza distingue tra pertinenze ed accessori, nel senso che la cosa accessoria è intimamente collegata con la cosa principale, in modo da seguirne le vicende e da non poterne essere distaccata senza che ne sia alterata la funzione, mentre la pertinenza non perde la propria individualità e può costituire oggetto di separati rapporti giuridici70.

L’utilizzabilità di tale criterio discretivo al fine di delineare il concetto di accessorietà pone tuttavia alcune perplessità derivanti dal fatto che la nozione di vincolo pertinenziale dipende, oltreché dalla sussistenza di un elemento oggettivo, costituito dalla destinazione di un bene al servizio od ornamento di un altro, anche dalla presenza di un elemento soggettivo, dato dalla rispondenza di tale destinazione all’effettiva volontà dell’avente diritto di creare il predetto vincolo di strumentalità71.

Pertanto, si tratta di un criterio che può presentarsi labile a seconda della singola destinazione dei beni, a prescindere dalle caratteristiche ontologiche degli stessi.

Sotto altro profilo, la dottrina ha ricostruito il concetto di attività accessoria facendo leva sulla nozione di necessarietà, intesa come esigenza di mantenere l’ottimalità e l’efficienza del servizio, in base al principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost.

Sicché rientrerebbe nel concetto di attività accessoria, secondo una valutazione di merito sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, tutto quanto risulti idoneo ad assicurare il più corretto funzionamento del servizio ed a garantire i diritti degli utenti e dei consumatori72.

In tal modo, la figura del socio imprenditore sarebbe assimilabile, ed anzi andrebbe assimilata agli occhi di un orientamento interpretativo, a quella di un sub-concessionario o sub-affidatario del servizio, al quale viene demandato lo svolgimento del servizio pubblico o di un segmento di esso, attraverso lo svolgimento di molteplici attività, latamente riconducibili all’esercizio dei pubblici poteri, che sono funzionali alla corretta gestione del servizio73.

Secondo questa teoria, il modello concessorio costituirebbe lo strumento tecnico di riferimento per la regolamentazione dei rapporti tra ente concedente e soggetto privato che entra a far parte della società mista.

 Vengono infatti ravvisati, nella formula organizzativa introdotta dall’art. 113, comma 1°, lett. b), i tratti tipici di tale figura, consistenti nel conferimento ad un soggetto estraneo all’amministrazione della legittimazione ad agire, in via esclusiva ovvero privilegiata, nell’area di servizio pubblico di cui essa sia titolare, fornendo direttamente all’utenza le prestazioni oggetto del servizio.

L’unico elemento distintivo riguarderebbe la scelta del socio industriale tramite procedura ad evidenza pubblica, anziché attraverso una scelta intuitu personae da parte dell’amministrazione, che tuttavia, ad avviso di questa dottrina, non elimina il momento discrezionale di scelta da parte dell’amministrazione, esprimentesi nella definizione delle modalità di gestione del servizio e nella determinazione dei criteri di scelta del socio privato, cui fa seguito la costituzione di un rapporto tra amministrazione e soggetto terzo avente ad oggetto l’attività concessa74.

Lo schema concessorio viene ritenuto da parte della dottrina perfettamente adattabile al sistema di affidamento diretto della gestione del servizio pubblico a società mista, reintrodotto dal D.L. n. 269 del 2003, ferma restando la necessità di selezione del socio privato mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo i noti principi affermati dalla giurisprudenza in materia.

Si ravvisano, infatti, gli elementi costitutivi di tale modello nella sussistenza  di una vicenda traslativa che si configura nel momento in cui l’amministrazione trasferisce  una situazione giuridica che le è propria nei confronti del privato, nel caso di specie costituita dalla gestione di fasi o segmenti del servizio pubblico, a fronte della percezione dei corrispettivi della gestione da parte del privato concessionario, dando così vita ad un rapporto trilaterale tra amministrazione, privato concessionario ed utenza75.

Secondo altra e diversa impostazione, l’introduzione del modello societario per la gestione dei servizi pubblici locali comporta l’applicazione delle regole proprie del diritto societario, come corollario della configurazione delle società miste come ordinari soggetti di diritto privato76.

Sicché, andrebbe radicalmente escluso che l’inquadramento dei rapporti tra ente concedente e socio privato possa essere  ricondotto al modello concessorio, dovendosi piuttosto fare riferimento agli strumenti civilistici di regolamentazione del rapporto, con particolare riferimento allo strumento del contratto di servizio, che disciplina i rapporti tra ente pubblico e soggetto erogatore del servizio.

Sul punto, alcune voci dottrinali hanno sottolineato la frammentarietà e la disomogeneità del quadro normativo nazionale di disciplina del contratto di servizio, che non aiuta a chiarire se si tratti di uno strumento privatistico, in conformità con quanto prevede il diritto comunitario, oppure se esso presenti i tratti di un atto amministrativo.

L’ambito di operatività del contratto di servizio sembra, nel contesto di alcune discipline di settore, intersecarsi rispetto agli altri strumenti di regolazione della gestione dei servizi pubblici, quali, il contratto di programma o la stessa concessione77.

Al contrario, nel quadro legislativo generale, il contratto di servizio è l’unico strumento di regolamentazione dei rapporti tra ente concedente e gestore del servizio.

Ciò costituirebbe, secondo una dottrina, una tappa decisiva del processo di progressiva oggettivizzazione del diritto privato, come disciplina di attività di interesse generale e come strumento di regolamentazione dell’assetto giuridico dei beni, tanto pubblici quanto privati, destinati all’espletamento dei servizi pubblici78.

In linea generale, l’impostazione che vede le società miste come soggetti giuridici disciplinati dal diritto comune appare coerente con la ricostruzione adottata dal Consiglio di Stato, a partire dal parere n. 90 del 1996, nel quale viene espressamente statuito che il rapporto tra Ente e privato è disciplinato dal contratto di società e dagli atti negoziali stipulati in conseguenza di questo, sicché non sembra possibile postulare l’esistenza di ulteriori fonti di un nuovo rapporto concessorio fra ente pubblico e società 79.

In questa prospettiva, la disciplina delle prestazioni accessorie da parte del socio imprenditore va più correttamente inquadrata, con riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 2345 c.c.

Tale disposizione, come noto, prevede che   l’atto costitutivo di società per azioni, oltre all’obbligo dei conferimenti, possa stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, le modalità ed il compenso, stabilendo le sanzioni in caso di inadempimento.

La ratio della norma viene ravvisata nella possibilità per la società di vincolare i soci ad effettuare a favore della stessa prestazioni che non possono formare oggetto di conferimento ma che comunque sono finalizzate alla realizzazione dell’oggetto sociale e degli scopi che la società si prefigge80.

Da ciò deriva il carattere nominativo delle azioni gravate da prestazioni accessorie ed i limiti posti dalla legge alla loro circolazione, per la quale è richiesto il consenso degli amministratori, in considerazione del fatto che il trasferimento delle azioni gravate da prestazioni accessorie comporta in capo all’acquirente l’obbligo di esecuzione delle stesse.

Per ciò che concerne l’applicabilità dell’istituto alla materia in esame, va detto che, il giudice amministrativo, in alcune pronunce,  ha riconosciuto alle s.p.a. a partecipazione locale la possibilità di includere nel proprio oggetto sociale anche la realizzazione di opere accessorie allo svolgimento del servizio pubblico, includendovi la fase di progettazione81.

Tuttavia, si rinvengono orientamenti di segno contrario, secondo cui l’attività di progettazione esterna di opere pubbliche non costituisce gestione del servizio pubblico e pertanto va affidata, nel rispetto della normativa sugli appalti di lavori pubblici, a società di ingegneria o liberi professionisti.

Per dirimere il contrasto interpretativo, può essere utile il riferimento all’orientamento del giudice civile che ritiene ascrivibile allo schema dell’art. 2345 c.c. l’affidamento al socio di s.p.a. di attività di carattere intellettuale, rientranti nel novero delle prestazioni protette, seguendo un iter argomentativo che può ritenersi applicabile all’espletamento da parte del socio industriale di attività accessorie, che in molti casi si traduce nello svolgimento di incarichi di progettazione, controllo ed alta sorveglianza82.

Del resto, la rilevata propedeuticità delle attività accessorie, rispetto alla gestione del servizio, ben  si attaglia alla configurazione del socio privato come socio imprenditore, ossia  come figura attiva che si obbliga allo svolgimento di tutte quelli attività che contribuiscono al miglioramento del servizio e, quindi, alla realizzazione dell’oggetto sociale, secondo il tenore dell’art. 2345 c.c.

Ciò che appare interessante rilevare è che, accedendo a tale ricostruzione, la posizione del socio imprenditore viene a configurarsi  non soltanto in termini di “obbligo”, ma altresì di “diritto” allo svolgimento delle medesime.

Infatti, benché l’art. 2345 c.c. si esprima nel senso della sussistenza di una “obbligazione per il socio”, tuttavia la sussistenza del principio generale della bilateralità dei rapporti giuridici  e la previsione di un conguaglio per il socio industriale, inducono a pensare che possa parlarsi di un vero e proprio diritto di questi all’esecuzione delle prestazioni accessorie ed alla corresponsione del relativo corrispettivo83.

A ben guardare, nonostante il pensiero di autorevole dottrina si orienti verso la ravvisabilità di elementi propri della concessione nel rapporto tra socio industriale ed ente concedente, va osservato che la giurisprudenza in materia, a partire dalla metà degli anni ’90, ha posto l’accento sull’alternatività del modulo organizzativo della società mista rispetto alla concessione a terzi, sottolineandone la differenza ontologica, la diversità di presupposti e l’applicabilità delle regole proprie del diritto comune84.

Ad avviso di chi scrive, se si conviene nel ravvisare che l’ottica del legislatore delle riforme del 2001 e del 2003 sia orientata nel senso della configurazione del modello societario come strumento finalizzato a raggiungere dimensioni di erogazione dei servizi più competitive sul piano europeo, non si può legittimare un irrigidimento della disciplina della società mista e dei rapporti giuridici che la riguardano.

In tal senso si esprime, peraltro, una dottrina secondo cui, nel nuovo sistema normativo, all’amministrazione non verrebbe riconosciuta alcuna supremazia, imponendosi così l’utilizzo di strumenti di diritto privato, nell’ambito dei quali la prestazione del consenso ai fini della produzione degli effetti giuridici costituisce un argine sufficiente per fare a meno del principio della tipicità, verificandosi così la riconduzione dell’erogazione del servizio pubblico nell’ambito dell’organizzazione in forma d’impresa 85.

Sotto altra ottica, le due diverse impostazioni, cui si è fatto cenno, si riflettono sulle attività contrattuali poste in essere “a valle” dalla società mista.

Ci si è chiesti, infatti, se in questo caso si debbano seguire le regole dell’evidenza pubblica ovvero le ordinarie regole del diritto privato.

A tale proposito, si registrano diversi orientamenti interpretativi.

Secondo un orientamento, di vocazione più strettamente civilistica, andrebbero privilegiati strumenti contrattuali che snelliscano l’acquisizione di beni e forniture strumentali allo svolgimento dell’attività posta in essere dai soggetti gestori dei servizi.

Al contrario, se si considera che le s.p.a. miste, in qualità di soggetti ai quali la pubblica amministrazione trasferisce l’esercizio di funzioni istituzionali ed amministrative, nel rispetto del principio di legalità sancito dall’art. 97 Cost., sono tenute a rispettare le regole pubblicistiche che disciplinano l’attività della P.A. in ordine alla scelta dei propri contraenti.

Qualora, infatti, esse rientrino nella nozione soggettiva di “amministrazione aggiudicatrice”, e quindi di organismo di diritto pubblico, ai sensi del diritto interno e comunitario, saranno tenute a selezionare i propri contraenti mediante procedure ad evidenza pubblica86.

Diversamente opinando, seguendo l’opposta interpretazione, una conferma del carattere strettamente privatistico della società mista e della sua alterità rispetto all’apparato amministrativo dell’ente locale, potrebbe leggersi nella disciplina contenuta nel comma 12° dell’art. 113 t.u.e.l., così come riformato dal D.L. n.269 del 2003.

Benché tale disposizione appaia problematica sotto il profilo applicativo87, la previsione della possibilità per l’ente locale di cedere le proprie quote nelle società erogatrici dei servizi rappresenta una riprova della distinta soggettività giuridica dell’ente socio rispetto alla società.

Infatti, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, la cessione di partecipazioni sociali costituisce corollario del postulato secondo il quale il socio alienante e la società sono soggetti di diritto distinti tra loro, sicché i beni sociali non appartengono al socio alienante ma costituiscono il patrimonio di un distinto soggetto di diritto88.

Inoltre, la lettura effettuata dalla dottrina secondo cui lo strumento della società mista, ex art. 113, comma 5°, lett. b), rappresenta una forma di collaborazione tra pubblica amministrazione e privati imprenditori nella gestione di un servizio pubblico89, evoca il concetto di partenariato tra pubblica amministrazione e privati imprenditori, introdotto dalla Direttiva 2004/18/CE, come strumento di cooperazione  tra le autorità pubbliche ed il mondo delle imprese per la realizzazione dei lavori pubblici e la gestione dei servizi90.

Dalle indicazioni fornite dalla Commissione UE in ordine all’utilizzo di tale strumento,  si desume che esso è finalizzato a snellire le forme di organizzazione e gestione di lavori e servizi pubblici e deriva dalla volontà delle pubbliche amministrazioni di beneficiare del know-how e dei metodi di funzionamento del settore privato nel quadro della vita pubblica.

L’evidente affinità  dello strumento della società mista  con la  figura in esame costituisce una ulteriore conferma  in ordine alla necessità di applicare l’apparato di regole proprie del diritto comune, sia per ciò che concerne la costituzione delle società, sia per quanto riguarda l’attività della stessa91.

 

6.Prospettive.

 

Attraverso la disamina delle problematiche che scaturiscono dalla lettura dell’art. 113, comma 5°, lett. b), del t.u.e.l., si è cercato di illustrare le caratteristiche del modello di società mista e della posizione del socio industriale all’interno della stessa, secondo l’impianto delineato dalla riforma del 2003.

Per quanto l’interpretazione del dato normativo sia resa difficile dalla scarsa chiarezza e dalla sussistenza di elementi  che non contribuiscono alla comprensione del sistema, si può dire, in conclusione, che, pur volendo accedere ad una ricostruzione del modello della società mista e della posizione del socio industriale improntato a logiche pubblicistiche, sia necessario cercare soluzioni interpretative che favoriscano la certezza giuridica e si pongano in aderenza con il pensiero della giurisprudenza in materia.

Infatti, ponendo mente ai più recenti arresti del giudice amministrativo, si comprende come il trend interpretativo sia orientato nel senso dell’applicazione del regime normativo di diritto comune per tutto quanto concerne l’operato delle società miste, dal momento della loro costituzione e per tutto il periodo di esistenza della società.

In tal senso si esprime la giurisprudenza in materia di esercizio del potere di recesso da parte dell’Amministrazione dal vincolo sociale, ritenendo ingiustificato l’esercizio di poteri di recesso unilaterale, sub specie di poteri di autotutela, alla luce delle norme del diritto societario92, oppure in tema di attività extraterritoriale delle società miste93, o, ancora, le pronunce in tema di affidamento diretto del servizio alla società mista, nel cui novero si inscrive la pronuncia da cui trae spunto il presente commento.

Sebbene vi siano elementi per ritenere che il modulo societario previsto dall’art. 113 t.u.e.l. presenti delle particolarità che possono legittimare una assimilazione alla figura della concessione, bisogna evitare che ciò si traduca in un irrigidimento del regime giuridico applicabile alle società miste94.

Si ponga mente, sotto questo profilo, alla permanenza della giurisdizione della Corte dei Conti, per ciò che concerne la responsabilità contabile degli amministratori, che  costituisce una evidente riprova della interpretazione, secondo lo schema concessorio, della compagine organizzativa della società mista95.

Alla luce delle considerazioni suesposte, va utilizzata molta cautela nell’interpretazione delle norme contenute nel testo unico, per evitare ingerenze dell’ente locale sull’operato delle società.

In questa ottica, l’attività di regolamentazione non dovrebbe tradursi nell’esercizio di poteri di controllo eccessivamente penetranti sull’operato dei soggetti cui è affidata la gestione del servizio96.

Infine, vale la pena di sottolineare che dalla configurazione della società mista e dal regime giuridico che ad essa si ritiene applicabile derivano notevoli conseguenze sotto il profilo del riparto di giurisdizione.

Accanto alla giurisdizione della Corte dei Conti per i profili contabili, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per ciò che concerne le controversie inerenti le vicende costitutive, modificative ed estintive delle società ed i profili oggettivamente amministrativi dell’attività posta in essere dalle società miste97, mentre vi è giurisdizione del giudice ordinario per quanto concerne l’omologazione dello statuto delle società.

È appena il caso di sottolineare che tale sistema di riparto opera ad evidente discapito della coerenza e del quadro normativo della materia.

 

 

30 giugno 2005

 

 

 



1 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali in G.U. 28 settembre 2000, n.227, art. 113, così come modificato dall’art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, recante Disposizioni per la formazione del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), in G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001, e dall’art. 14 del Decreto- Legge 30 settembre 2003, n. 269, recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, in G.U. 2 ottobre 2003, n. 229, s. o. n.157, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 in G.U. 25 novembre 2003, n. 274, s. o. n. 18, e dall’art. 4, comma 234 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), in G.U. 27 dicembre 2003, n. 299, s. o. n. 196.

 

2 Per comodità del lettore, si riporta il testo integrale della sentenza: «Consiglio di Stato, V, n. 272 del 3 febbraio 2005.doc».

 

3 Corte Costituzionale, 27 luglio 2004, n. 272, in Giornale di diritto amministrativo, 2005, n. 1, pag. 25, in massima: “E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 14, c.1, lett. e) del decreto legislativo 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 perché, prescrivendo che deve considerarsi integrativa delle discipline settoriali di fonte regionale la disposizione estremamente dettagliata e autoapplicativa di cui all’art. 113, c. 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pone una illegittima compressione dell’autonomia regionale, risultando ingiustificato e non proporzionato rispetto all’obiettivo della tutela della concorrenza l’intervento legislativo statale. […] Per le medesime ragioni è illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l’art. 113, c. 7, (limitatamente al secondo e terzo periodo) del d.lgs. n. 267 del 2000, così come modificato dall’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

E’ altresì illegittimo l’art. 14, c .2, del decreto legislativo n. 269 del 2003 poiché il titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore statale costituito dalla tutela della concorrenza non è applicabile ai servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, in riferimento ai quali non esiste un mercato concorrenziale”.

 

4 Commissione UE, Libro Verde sui servizi di interesse generale, COM (2003) 237, par. 2.3., Servizi economici e non economici, in www.europa.eu.int/documents/comm/index_it.htm; Corte di Giustizia CE, 10 novembre 1998, C-360/96, Gemeente  Amhem. Gemeente Rheden c. BFI Holding BV, in Racc. 1998, I-06821 e in Giur. It., 1999, pag. 347, punti 47-53, in particolare nella parte in cui si dice che: “Alla luce della suesposte considerazioni, la terza questione deve essere risolta nel senso che la nozione di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale non esclude bisogni che siano o possano essere parimenti soddisfatti da imprese private”; Corte di Giustizia CE, , C-180-184/98, Pavel Pavlov and Others c. Stiching Pensioenfonds Medische Specialisten , in Racc. 2000, I- 6451.

 

5 Commissione UE, nota del 26 giugno 2002, in www.europa.eu.int/documents/comm/index_it.htm.

 

6 CAIA G., Autonomia territoriale e concorrenza nella nuova disciplina dei servizi pubblici locali, in www.giustizia- amministrativa.it/studiecontributi,  par. 2, pag. 3-8.

 

7 CAIA G., I servizi sociali degli enti locali e la loro gestione con affidamento a terzi. Premesse di inquadramento, in Sanità Pubblica e Privata, 2004, n. 4, pag. 365 e ss.

 

8 CAIA G., I servizi sociali degli enti locali e la loro gestione con affidamento a terzi. Premesse di inquadramento, cit., pag. 366.

 

9 LIGUORI F., I servizi pubblici locali. Contendibilità del mercato e impresa pubblica, Torino, 2004, pag. 89 ss; MERLONI F., La disciplina statale dei servizi pubblici locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Riv. quadr. serv. pub., 2002, n. 2-3, pag. 17 e ss.

 

10 Consiglio di Stato, V, 23  aprile 1998, n. 447, in Giur. It., 1998, pag. 1731; ivi, Consiglio di Stato, V, 6 aprile 1998, n. 432; Consiglio di Stato, V, 15 giugno 1998, n. 838, in Giust. Civ., 1999, I, pag. 613.

Nella giurisprudenza comunitaria, si veda: Corte di Giustizia CE, 10 novembre 1998, C-360/96, cit. Gemeente  Amhem. Gemeente Rheden c. BFI Holding BV, in Racc. 1998, I-06821 e in Giur. It., 1999, pag. 349.

 

11 BORSI U., Le funzioni del comune italiano, in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, a cura di V.E. ORLANDO, II, pt. II, Milano, 1915, pag. 281-286.

 

12 Sul punto, CAMMELLI M., Concorrenza, mercato e servizi pubblici: le due riforme, in Rivista trimestrale degli appalti, 2003, pag. 513 ss.

 

13 In dottrina, CAIA G., Autonomia territoriale, cit., par. 5.2, pag. 14-15.

Si veda altresì, la Circolare del Ministero dell’Ambiente, 6 dicembre 2004, Affidamento del servizio idrico integrato a società a capitale pubblico- privato, in G.U., 13 dicembre 2004, n.291, nella parte in cui si dice che: “Sulla questione relativa al quantum di partecipazione del socio privato al capitale della società, la scelta è a totale discrezione degli enti locali, fermo restando che una partecipazione minimale andrebbe ad eludere il dettato normativo- come statuito anche dalla giurisprudenza- e sarebbe in palese contraddizione con la ratio legis volta a garantire che il privato rappresenti un valore aggiunto a vantaggio della funzionalità della società di gestione e quindi, auspicabilmente, degli utenti finali destinatari del servizio”.

Consiglio di Stato, V, 19 febbraio 1998, n. 192, in Giurisprudenza italiana, 1998, n. 6, pag. 1257 con nota di ACQUARONE G., La scelta del socio privato di minoranza nelle società miste di gestione dei servizi pubblici locali, e in Rass. Giur. En. Elettrica, 1998, 2-3, pag. 525 e ss., con nota di COLOMBARI S., La gestione dei servizi pubblici a mezzo di società partecipate dall’ente locale: situazione attuale e prospettive.

 

14 Consiglio di Stato, V, 19 febbraio 1998, n. 192, in Giurisprudenza italiana, 1998, n. 6, pag. 1257 con nota di ACQUARONE G., La scelta del socio privato di minoranza nelle società miste di gestione dei servizi pubblici locali, e in Rass. Giur. En. Elettrica, 1998, 2-3, pag. 525 e ss., con nota di COLOMBARI S., La gestione dei servizi pubblici a mezzo di società partecipate dall’ente locale: situazione attuale e prospettive.

 

16 Consiglio di Stato, V, 12 ottobre 2004, n. 6586 in Rivista giuridica dell’edilizia, 2005, n. 1, pag. 312-313, che richiede l’indicazione della ripartizione dei lavori tra le imprese associate in Ati orizzontale sempre insieme all’offerta, anche se l’associazione temporanea non è ancora costituita e anche quando il bando di gara non lo richieda in modo esplicito.  Contra: T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 7 settembre 2002, n. 4301 in Foro Amm. – T.A.R., 2002, pag. 2990.

 

17 Consiglio di stato, Ad. Gen., 16 maggio 1996, parere n. 90/96, in Il Consiglio di Stato, 1996, pag. 1640.

 

18 CARINGELLA F., Le società per azioni deputate alla gestione dei servizi pubblici: un difficile compromesso tra privatizzazione e garanzie, nota a margine della pronuncia di Cass. Civ., SS. UU., 6 maggio 1995, n. 4989 in Foro it., 1996, I, pag. 1364 e ss.; DUGATO M., Sul tema delle società a partecipazione pubblica per la gestione dei servizi locali. Costituzione della società, dismissioni, affidamento del servizio, rapporto tra ente e società, in Riv. trim. app., 1996, n 2, pag. 229; LUCIANI F., La gestione dei servizi pubblici locali mediante società per azioni, in Dir. Amm., 1995, pag. 275; CAIA G., Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: la scelta dei soci e delle procedure di affidamento del servizio, in Nuova Rassegna, 1995, pag. 1082 ss.; CAMMELLI M., Enti pubblici, società e istituzioni: modelli di gestione dei servizi pubblici locali, in CERULLI IRELLI V., MORBIDELLI G., (a cura di), Ente pubblico ed enti pubblici, Torino, 1994, pag. 349 ss.; CAMMELLI M., ZIROLDI A., Le società a partecipazione pubblica nel sistema locale, Rimini, 1997; AA. VV., Il ruolo degli enti locali e degli imprenditori nei servizi pubblici, con particolare riguardo alle concessioni ed alle società di cui all’art. 12 della legge n. 498 del 1992 (con scritti di PICOZZA E., REGGIO D’ACI E., DE ROSE C., SCOCA F. G.), in Nuova Rassegna, 1995, pag. 1003 ss.

 

19 Cass. Civ., SS. UU., 29 ottobre 1999, n. 754, in Foro it., 2000, pag. 802.

 

20 CARINGELLA F., Le società per azioni deputate alla gestione dei servizi pubblici: un difficile compromesso tra privatizzazione e garanzie, cit.

 

21 Consiglio di Stato, II, 28 febbraio 1996, n. 366/96, in Il Consiglio di Stato, 1996, I, pag. 1428; Consiglio di Stato, V, 3 settembre 2001, n. 4586, in Il Consiglio di Stato, 2001, I, pag. 1949; TA.R. Parma, 2 maggio 2002, n 240, in Foro Amministrativo, T.A.R., 2002, n. 5, pag. 1565 ss., con nota di CAIA G., L’attività imprenditoriale delle società  a prevalente capitale pubblico locale al di fuori del territorio degli enti soci.

 

22 GIANNINI M. S., Diritto amministrativo, Milano, 1993, pag. 439-440, nella parte in cui si dice che: “La ragione per cui una norma funzionalizza un’attività, di una qualsiasi figura soggettiva, sta nella esigenza di controllare. Controllare è assunto qui in una accezione molto ampia, e giuridicamente non sempre propria; a controllare può essere un giudice , un organo amministrativo nei confronti di un organo subordinato, di un concessionario, di un ente soggetto a tutela […];chi è controllato deve poter dar conto di ciò che ha fatto o non fatto, del perché, del come e così via”.

 

23 CANNADA BARTOLI E., Servizi pubblici locali mediante società per azioni, in Giur. It., 1996, I, 1, pag. 493, il quale fa riferimento alla società mista quale figura di concessionario particolarmente qualificato.

 

24 Sul punto si veda: Consiglio di Stato, V, 20 dicembre 1996, n. 1577, in Il Consiglio di Stato, 1996, I, pag. 1956, che sottolinea il carattere eccezionale delle norme attributive di pubblici poteri ai concessionari privati di servizi pubblici e il necessario rispetto del principio di legalità nel trasferimento di funzioni istituzionali ad un soggetto privato da parte della Pubblica Amministrazione.

 

25 Si veda a tal proposito: Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 23 luglio 2001, n. 410, in Giornale di diritto amministrativo, 2002, n. 1, pag. 21, con commento di DUGATO M., e in Foro Italiano, 2002, III, 554 ss., in particolare nella parte in cui si dice: “A differenza di quanto accade nella società con capitale privato di maggioranza (in cui l’ente pubblico agisce in veste di amministrazione aggiudicatrice), nel caso di società miste con partecipazione maggioritaria pubblica, l’ente locale compie esso stesso una scelta di natura tipicamente imprenditoriale, affiancando a sé un operatore privato che conferisca un apporto di capitale e/o uno specifico contributo in termini di competenza tecnica. In tale caso, il criterio di scelta del partner privato risponde a logiche diverse da quelle che assistono la scelta del concessionario o dell’appaltatore e la metodologia attuativa deve piuttosto avvicinarsi allo schema flessibile di una ricerca di mercato, anziché a quello, rigido e procedimentalizzato, di una gara ad evidenza pubblica.”

Si veda altresì, Corte d’Appello di Milano, 24 giugno 1995, in Giur. Amm., 1997, II, pag. 111, con nota di CAVAZZUTI F., Società a partecipazione pubblica di maggioranza e scelta del socio privato.

 

26Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, recante: «Regolamento sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali» in G.U. 21 ottobre 1996, n. 247 e in Giornale di diritto amministrativo, 1997, n. 3, pag. 240, con commento di DUGATO M. e MAZZARELLI M.

Si veda, altresì, CAIA G., NANNI L., ( a cura di), con la collaborazione di LUGARESI N., Commento al D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, in Le nuove leggi civili commentate, 1997, pag. 586 ss.

 

27 DUGATO M., Sul tema delle società a partecipazione pubblica, cit., pag. 232, nella parte in cui si dice, in relazione al modello della società mista a capitale pubblico maggioritario: “Sembra più corretto propendere per la non operatività delle norme dell’evidenza pubblica nel caso che qui interessa. Ciò per più ordini di considerazioni. In primo luogo, è bene ricordare che le norme pubblicistiche sui contratti della p. a., alcune delle quali molto risalenti nel tempo, paiono pensate esclusivamente per i contratti di scambio. È frequente, ad esempio, il riferimento alla distinzione tra contratti attivi e contratti passivi, a cui si ricollega l’applicabilità dei differenti sistemi di scelta del contraente; distinzione che appare priva di ogni senso nel caso del contratto di società, che, quanto meno in senso tecnico contabile, non produce direttamente né una entrata né una uscita nel bilancio dell’ente locale”.

CAIA G., Società per azioni, cit., pag. 1083 ss., che osserva come la concorsualità caratteristica dell’evidenza pubblica trova la propria giustificazione nella centralità della valutazione della convenienza economica propria dei soli contratti di scambio. Con riferimento ai contratti associativi, invece, “Il criterio della individuazione dei partners contrattuali non è la maggiore o minore convenienza economica della controprestazione, bensì la verifica della sussistenza di una comunione di intenti e di interessi, che consente di avviare “l’esercizio in comune dell’attività economica”.

 

28 Consiglio di Stato, V, 19 febbraio 1998, n.192, cit.; Consiglio di Stato, V, 30 aprile 2002, n. 2297 in Foro It., 2002, III, pag. 553; Consiglio di Stato, V, 15 febbraio 2002, n. 917, ivi, pag. 554. Consiglio di Stato, V, 3 settembre 2001, n. 4586, ivi, pag. 554.

 

29 CAIA G., L’attività imprenditoriale delle società a prevalente capitale pubblico locale al di fuori del territorio degli enti soci, cit.

 

30 Consiglio di Stato, V, 3 settembre 2001, n. 4586, cit.

 

31 Consiglio di Stato, VI, 7 settembre 2004, n. 5845 in www.giustizia-amministrativa.it.

 

32 CAIA G., Autonomia territoriale, cit., par. 5.2, pag. 15.

 

33 DUGATO M., La disciplina dei servizi pubblici locali, in AA. VV., Legge collegata alla Finanziaria 2004 e pubblica amministrazione, in Giornale di diritto amministrativo, 2004, n. 2, pag. 125.

 

34 Consiglio di Stato, V, 19 febbraio 1998, n. 192, cit., in particolare nella parte in cui si dice: “La scelta dell’imprenditore privato operata dalla P. A., nell’ipotesi in cui lo stesso venga chiamato ad espletare in prima persona, in seno alla società per azioni all’uopo costituita, veri e propri compiti imprenditoriali (di progettazione, di esecuzione di opere e manutenzione in favore della stessa amministrazione comunale oltrechè di gestione) non è configurabile come semplice attività di autorganizzazione della amministrazione tale da legittimare l’assegnazione di rilievo primario, se non esclusivo alla mera fiducia personale; come si è visto, del resto, nel modulo operativo di cui si discute sono ampliamente riconoscibili, accanto ai requisiti del contratto associativo che normalmente privilegia l’ intuitu personae) anche  e soprattutto quelli di un contratto di scambio, implicanti scelte di tipo concorsuale” ; Cass. Civ., SS. UU., 29 ottobre 1999, n. 754, cit., nella parte in cui si dice: “La norma che configura il modello organizzativo della società a prevalente capitale pubblico locale darebbe allora luogo ad una disciplina irrazionale ed in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost., quando se ne accettasse un’interpretazione per cui la sua applicazione potrebbe andare disgiunto,  da quella delle norme che, nei contratti degli enti locali e dello Stato, impongono di scegliere il contratto attraverso le adeguate procedure dell’evidenza pubblica”; e nella parte in cui si dice: “La dottrina civilistica ha mostrato come la distinzione tra contratti di scambio e contratti con comunione di scopo ha avuto un valore sul piano conoscitivo, perché ha consentito di ricondurre il fenomeno associativo nell’ambito del contratto, come ha consentito di mettere in rilievo l’aspetto che, nei contratti con comunione di scopo, le prestazioni di altre parti non realizzano immediatamente l’interesse di ciascuno dei contraenti ma costituiscono il mezzo per poter attuare l’esercizio in comune dell’attività dal cui risultato positivo deriverà la soddisfazione dell’interesse che ha mosso le parti al contratto. La distinzione non ha invece valore sul piano della disciplina, perché l’appartenenza del contratto al tipo di quelli con comunione di scopo non è di ostacolo a che ad esso si applichino norme dettate in riferimento a contratti che rientrano nel tipo di quelli di scambio”.

 

35 Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, Circolare del 6 dicembre 2004, cit.

 

36 ALPA G.,CARULLO A., CLARIZIA A., Le s.p.a. comunali e la gestione dei servizi pubblici locali, Milano, 1998, pag. 30-31 e ss.; DUGATO M., Sul tema dei servizi pubblici, cit., pag. 238-239 e ss.; LIGUORI F., Op. cit., pag. 88.

 

37 LIGUORI F., Op. cit., pag. 88.

 

38 Ex multis: T.A.R. Liguria, II, 7 settembre 2004, n. 1429, in Foro Amministrativo, TAR, 2004, pag. 2501, secondo cui: “L’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce il metodo dell’aggiudicazione degli appalti pubblici che, anziché collegarsi all’automatica valutazione della convenienza economica su base meramente quantitativa, si fonda sulla comparazione tra il dato economico e quello tecnico, che offre sì alla commissione giudicatrice un penetrante potere di valutazione discrezionale delle offerte, ma pure un complesso di parametri che ne guidano il giudizio e che, come tali, devono essere esplicitati nel bando di gara o nella lettera di invito, in particolare, di quali elementi si terrà conto per l’attribuzione dei relativi punteggi ed in quale ordine di importanza, la specificazione dei parametri numerici di valutazione”.

 

39 Corte di Giustizia CE, 17 settembre 2002, C-513/99, Concordia Bus Finland Oy Ab. c. Helsingin Kaupunki, in Racc., 2002, I-7213, e  in Urbanistica e Appalti, 2003, n.2, 168, punti 65 e 81; Corte di Giustizia CE, 7 dicembre 2000, Teleaustria Telefonadress, in Racc. 2000, I-10745, punto 61; Corte di Giustizia, 18 giugno 2002, C-92/00, HI, in Racc. 2002,  I-5553, punto 45.

 

40 Sul punto PROTTO M., Il nuovo diritto europeo degli appalti, in Urbanistica e Appalti, 2004, n. 7, pag. 755 ss.

 

41 DE NICTOLIS R., La Corte di Giustizia CE e l’art. 21 della legge Merloni: le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere il criterio di aggiudicazione, in Urbanistica e Appalti, 2004, n. 11, pag. 126 e ss.

 

42 Si veda sul punto, MARCHIANO’ G., Procedura per la costituzione della s.p.a. a capitale pubblico minoritario, in Rivista trimestrale degli appalti, 1997, n.3- 4, pag. 533 e ss., in particolare pag. 557 nella parte in cui si dice: “La prima osservazione che si può muovere relativamente al contenuto del bando riguarda la forte interconnessione tra il contenuto della prima delibera (nella quale viene già individuato l’oggetto, l’ente promotore, la compagine pubblica, il territorio, la bozza dell’atto costitutivo e societario) e il contenuto del bando; una seconda osservazione connessa alla prima, che rappresenta un elemento peculiare rispetto ai bandi in materia di servizi, attiene al carattere assai analitico del bando e della relativa lettera di invito”.

 

43 CAIA G., Autonomia territoriale, cit., par.  5.2. pag. 15, nella parte in cui si dice : “Nel contempo, essendovi una sostanziale equiparazione tra gara per l’affidamento del servizio pubblico e gara per la scelta del socio, se ne deve ricavare come quest’ultimo dovrebbe essere un socio industriale od operativo che concorre materialmente allo svolgimento del servizio pubblico o di fasi di esso”; in senso conforme, DUGATO M., La disciplina dei servizi pubblici locali, cit., pag. 125, in relazione alla tipologia di gara per selezionare il socio privato: “Certo, affinché la previsione possa dirsi in armonia con l’ordinamento comunitario, sarà necessario che questa gara, sia per quel che attiene al meccanismo di svolgimento ed alla garanzie di concorrenzialità, sia per quel che attiene agli standard, venga condotta in modo sostanzialmente analogo a quanto previsto per le gare finalizzate all’individuazione del socio privato”.

 

44 Corte Costituzionale, 27 luglio 2004, n. 272, cit., nella parte in cui si dice: “L’estremo dettaglio nell’indicazione di questi criteri, che peraltro non prendono in considerazione ulteriori requisiti dell’aspirante, quali, ad esempio, precedenti esperienze di gestione nel settore, va al di là della pur doverosa tutela degli aspetti concorrenziali inerenti la gara, che peraltro appaiono sufficientemente garantiti dalla puntuale indicazione, nella prima parte del comma, di una serie di standard - coerenti con quelli della direttiva 2004/18/CE – nel cui rispetto la gara deve essere indetta ed aggiudicata. È evidente quindi che la norma in esame, prescrivendo che deve considerarsi integrativa delle discipline settoriali di fonte regionale la disposizione dettagliata ed autoapplicativa di cui al citato art. 113, comma 7, pone in essere una illegittimità compressione dell’autonomia regionale, poiché risulta ingiustificato e non proporzionato rispetto all’obiettivo della tutela della concorrenza l’intervento legislativo statale”.

 

45 Sul punto, si veda SCIULLO G., Stato, Regioni e servizi pubblici locali nella pronuncia n. 272 del 2004 della Consulta, in www.lexitalia.it/articolienote.index_htm, 2004, n. 7-8.

 

46 D.P.R. n. 533 del 16 settembre 1996, cit., articolo 2, comma 2°, in cui si dice:  “Il bando indica:

a) i contenuti essenziali dello statuto della costituenda società, con particolare riferimento alle clausole che attribuiscono speciali diritti e facoltà agli enti pubblici partecipanti, e del contratto di società, precisandosi in ogni caso l’importo del capitale sociale e la quota di esso riservata agli enti pubblici, con l’indicazione dei beni eventualmente conferiti a questo titolo;

b)i contenuti essenziali dell’eventuale disciplina integrativa concernente i rapporti tra l’ente promotore e il socio privato di maggioranza;

c) la natura del servizio o dei servizi pubblici e delle eventuali opere necessarie allo svolgimento del servizio oggetto della costituenda società; le modalità di effettuazione degli stessi anche con riferimento agli ambiti territoriali interessati; la durata della società, non inferiore a dieci anni;

d) i modi e i termini per la presentazione delle richiesta di invito, nonché la documentazione e le informazioni da allegare ai fini della scelta dei concorrenti da invitare, con riferimento agli articoli da 12 a 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

e) i criteri che saranno seguiti in sede di valutazione e comparazione delle offerte;

f) ogni altro elemento di cui all’allegato 4, lett. c), al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, in quanto applicabile”.

 

47 ALPA G., CARULLO A., CLARIZIA A., Op. cit., pag. 184; DUGATO M., Commento al D.P.R. n. 533 del 1996, cit.; MAZZARELLI M., Società miste per i servizi pubblici, in Giornale di diritto amministrativo, 1995, n. 2, pag. 181.

 

48 Legge 3 ottobre 2001, n. 366 recante Delega al Governo per la riforma del diritto societario, in G.U. 8 ottobre 2001, n. 234; Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante Riforma organica delle società di capitali e società cooperative, in G.U., 22 gennaio 2003, n. 17, s. o. n.8.

 

49 ANNIBALI A., Brevi considerazioni tecniche sulla redazione degli statuti delle s.p.a. pubbliche, in conformità al nuovo diritto societario ed all’istituto dell’affidamento in house, in www.dirittodeiservizipubblici.it, 2004, n. 9.

 

50 Corte di Giustizia CE, 4 dicembre 2003, C-448/01, PEVN AG, WIENSTROM GmbH. C. Repubblica Austriaca, in Urbanistica e Appalti, 2004, n. 12, pag. 1385 e ss., con commento di POGACE B., I criteri ambientali negli appalti pubblici: dalle prime pronunce della Corte di Giustizia alla nuova direttiva 2004/18/CE; Corte di Giustizia, 13 marzo 2001, C-379/98, PreussenElektra, in Racc., I, pag. 2099, punto 73; sul punto, RUBINI L., Brevi note a margine del caso PreussenElektra, ovvero come “prendere seriamente” le norme sugli aiuti di Stato e la tutela dell’ambiente nel diritto comunitario, in Diritto comunitario e scambi internazionali, 2001, pag. 473.

Commissione UE, Comunicazione interpretativa su Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici, 4 luglio 2001, COM (2001) 274, in www.europa.eu.int/documents/comm/index_it.htm.

 

51 Direttiva 2004/18/CE, 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in G.U.C.E., n. L 134 del 30 aprile 2004, 1° considerando, nella parte in cui si dice: “La presente direttiva si basa sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare sulla giurisprudenza relativa ai criteri di aggiudicazione, che chiarisce la possibilità per le amministrazioni aggiudicatici di soddisfare le esigenze del  pubblico interessato, tra l’altro in materia ambientale e sociale, purché tali criteri siano collegati all’oggetto dell’appalto, non conferiscano all’amministrazione aggiudicatrice una libertà incondizionata di scelta, siano espressamente menzionati e rispettino i principi fondamentali di cui al 2° considerando”.

 

52 DUGATO M., La disciplina dei servizi pubblici locali, cit., pag. 127.

 

53 Consiglio di Stato, VI, 7 settembre 2004, n. 5845 in www.giustiziaamministrativa.it, punto 5.3.6. della motivazione nella parte in cui si dice: “[…] già la stessa l- n. 415 del 1998 (Merloni- ter) consentiva una deroga al divieto assoluto di in house construction. Infatti, i concessionari possono eseguire in via diretta una percentuale dei lavori e, dunque, non hanno un obbligo assoluto di esternalizzazione.  […] Invero, l’obbligo di eseguire i lavori di propria competenza mediante appalto, concessione, ovvero in economia, non è un obbligo inderogabile, perché, si è visto, i concessionari potevano, già prima della Merloni- quater, eseguire in parte i lavori in via diretta. In secondo luogo, l’obbligo di esternalizzazione sancito dall’art. 2, comma 5-bis - abrogato dalla legge n. 166/2002 - assume il significato di impedire il cumulo, in uno stesso soggetto, del ruolo di stazione appaltante e di soggetto esecutore dei lavori, ma tale divieto di cumulo non può che afferire ai lavori di pertinenza del soggetto di cui si tratta”.

 

54 In tal senso, le notazioni di ALVISI C., Assetti proprietari e strumenti contrattuali concernenti i beni destinati all’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale, in Contratto e impresa, 2004, n. 3, pag. 1344 e ss.

 

55 Sul punto,  ZUNARELLI S., Problemi connessi all’obbligo di separazione tra la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni destinate al loro esercizio ai sensi dell’art. 35 della l. n. 448 del 2001, in Trasposto pubblico locale: la legge 30/98, modifiche ed integrazioni. Quale ruolo per l’impresa privata ,  in SCIUTTO G., ( a cura di ), Evoluzione ed attuazione della liberalizzazione del trasporto pubblico, Genova, 2003,  il quale fa riferimento, per chiarire il regime giuridico dei beni strumentali all’erogazione del servizio, alla legge regionale Emilia- Romagna n. 30 del 1998 in materia di trasporto pubblico locale, in particolare art. 14, recante: “Il soggetto non più affidatario del servizio che risulti tuttavia proprietario di beni, acquisiti con contributi pubblici a fondo perduto, individuati dall’ente competente come funzionali all’effettuazione del servizio, quali il materiale rotabile, gli eventuali sistemi di controllo della navigazione e di bigliettazione tecnologicamente assistita, è tenuto a cederne la proprietà al subentrante, secondo la modalità e le valutazioni stabilite preventivamente tra il soggetto proprietario e l’ente medesimo nel contratto di servizio e da questo riportate nei documenti di gara.”

 

56 Per l’inquadramento del regime giuridico dei beni funzionali all’espletamento dei pubblici servizi, si veda ALVISI C., Op.  cit., pag. 1360 ss.

 

57 In ordine alla distinzione tra onere reale e obbligazione propter rem, si veda Cass. Civ., II, 5 settembre 2000, n. 11648,  in Vita notarile, 2001, pag. 239.

 

58 Sugli effetti del contratto rispetto ai terzi, BIANCA C. M., Diritto civile, Il contratto, Milano, 1999, pag. 566 e ss.

 

59 MORBIDELLI G., Società miste, servizi pubblici e opere accessorie, in Rivista trimestrale degli appalti, 1997, n. 3-4, pag. 493 ss.

 

60 Consiglio di Stato, Adunanza Generale, 16 maggio 1996, n.90/96, in Il Consiglio di Stato, 1996, pag. 1641; in linea con tale parere, T.A.R. Lazio, II, 20 maggio 1998, n. 962,  in I T.A.R., 1998, pag.  2299, che riconosce alla s.p.a. mista la possibilità di includere nel proprio oggetto sociale anche la realizzazione di opere accessorie connesse, includendovi la fase di progettazione.

 

61 Consiglio di Stato, V, 19 febbraio 1998, n. 192, cit.; Cass. Civ., SS. UU., 29 ottobre 1999, n. 754, cit.

 

62 CAIA G., Autonomia territoriale, cit., par. 7 ; DUGATO M., La disciplina dei servizi pubblici degli enti locali, cit., pag. 127.

 

63 MORBIDELLI G., Op. cit.; BALESTRIERI A. M., Brevi note in tema di prestazioni accessorie da parte del socio privato di società mista, in Riv. trim. app., 1999, pag. 435 ss.

 

64 Consiglio di Stato, 16 maggio 1996, n.335/95, in Rass. Giur. Enel, 1997, pag. 1, nella parte in cui si dice: “La disciplina comunitaria in materia di procedure di affidamento di contratti di appalto, diversi da quelli di lavori pubblici, contempla la possibilità che il futuro contraente, oltre all’esecuzione della prestazione principale, provveda all’esecuzione di opere, subordinando tale eventualità alla condizione che il valore (e la consistenza) delle opere non prevalgano rispetto a quello della prestazione fondamentale oggetto del contratto”.

 

65 MORBIDELLI G., Op. cit.; CAIA G., Autonomia territoriale, cit.; PALLOTTINO D., Le società miste locali e la realizzazione di opere ed infrastrutture: un’ipotesi di “Project Financing”, in Rivista Amministrativa, 1997, pag. 593.

 

66Corte di Giustizia CE, 19 aprile 1994, C-331/92, Gestion Hotelera Internacional Sa c. Comunidad Autonoma de Canarias, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1994, pag. 1258,  in massima, nella parte in cui si dice che: “Un contratto misto, avente ad oggetto tanto una esecuzione di lavori quanto una cessione di beni, non rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva 71/305/CEE in materia di appalti di lavori pubblici, qualora l’esecuzione dei lavori abbia carattere meramente accessorio rispetto alla cessione dei beni”. Ivi, si veda la nota di GRECO G., Contratti misti e appalti comunitari, pag. 1263.

 

67 Ministero delle infrastrutture e trasporti, circolare 18 dicembre 2003, n. 2316, in G.U. del 3 aprile 2004, n. 79, Disciplina dei contratti misti negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, punto 6, nella parte in cui si dice: “Il criterio utilizzato dal legislatore comunitario mira ad identificare la natura propria dell’appalto, facendo perno su un concetto di prevalenza della prestazione parziale intesa non tanto (o non solo) in senso economico, quanto piuttosto come prestazione che deve esprimere l’oggetto principale del contratto, definendo conseguentemente il carattere dell’appalto”.

 

68 Consiglio di Stato, V, 23 marzo 2004, n. 1547, in Foro Amministrativo, C. D. S., 2004, pag. 843, nella parte in cui si dice: “Non possono essere affidate a società miste costituite dall’ente locale attività di esecuzione di opere pubbliche da realizzarsi su beni appartenenti all’ente locale, in termini di manutenzione, rifacimento e modernizzazione in quanto tali attività esulano dalla nozione di servizi locali, che raggruppa le prestazioni volte a soddisfare in via diretta gli interessi della collettività locale che per usufruirne paga un corrispettivo”.

 

69 BIANCA C. M., Diritto Civile, il Contratto, Milano, 1999, pag. 480; MOSCARINI L., Studi per Santoro Passarelli, III, Napoli, 1972, pag. 447.

 

70 Cass. Civ., 21 gennaio 1972 in Mass. Foro It., Rep. 1972, voce Pertinenze, n. 3; Cass. Civ.,  19 ottobre 1969 in Mass. Foro It., 1969, voce Pertinenze, n. 4.

 

71 Cass. Civ.,  8 ottobre 1989, n. 3103 in MGC, 1989, fasc. 6, pag. 125.

 

72 MORBIDELLI G., Op. cit., pag. 505.

 

73 Consiglio di Stato, V, 19 febbraio 1998, n. 192, cit., nella parte in cui si dice: “E’ vero che il socio privato non diventa concessionario del servizio, ma i compiti che è chiamato ad espletare coincidono, nella sostanza, il più delle volte proprio con quelli tipici del concessionario privato” e nella parte in cui si dice che:“Il socio privato è chiamato, infatti, normalmente ad espletare una molteplicità di compiti di gestione variamente articolati e che si affiancano all’espletamento di attività più latamente amministrative e normalmente attinenti all’esercizio di pubblici poteri”.

In dottrina, VILLATA R., Pubblici servizi, disciplina e problemi, Milano, 2001, pag. 145 ss.; CANNADA BARTOLI E., Servizi pubblici locali mediante società per azioni, in Giur. It., 1996, I, 1, pag. 493; ROMANO TASSONE A., La concessione a terzi dei servizi pubblici locali, in Reg. gov. loc., 1992, pag. 94; PIRAS P., Servizi pubblici e società a partecipazione comunale, Milano, 1994, pag. 156.

 

74 LIGUORI F., Op. cit., pag. 95 e ss., in particolare pag. 113, nella parte in cui si dice : “La concessione sarà in linea di principio configurabile in presenza di due fattori concomitanti: una selezione di soggetti aspiranti che si sostanzia, per solito, in una valutazione discrezionale nel momento dell’accesso al mercato dei soggetti che intendono farvi ingresso, e da una sua disciplina contraddistinta da regole tipiche del servizio pubblico, dettate dall’amministrazione; con l’ulteriore conseguenza che all’atto di accesso al mercato dell’amministrazione fa seguito la costituzione di un rapporto tra amministrazione e soggetto terzo avente ad oggetto l’attività concessa, che può essere contenuto in un contratto di servizio. Anche se il conferimento della gestione avviene sulla base di meccanismi quasi automatici di valutazione degli aspiranti, ciò non è sufficiente a ritenere mancante il momento discrezionale, che si esprime a monte nella definizione delle modalità del servizio, nella fissazione dei criteri di selezione degli aspiranti”.

ORSI BATTAGLINI, Attività vincolata e situazioni soggettive, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988; VILLATA R., L’atto amministrativo, in  AA. VV., Diritto Amministrativo, Bologna, 2001, II, pag. 1487.

 

75 D’ALBERTI M., voce Concessioni Amministrative, in Enciclopedia Giuridica Treccani; RANELLETTI, Concetto e natura delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative, in Riv. It. Sc. Giur., 1894, XVII, 3, 315; ZANOBINI G., L’esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici, in V.E. ORLANDO, (a cura di)Primo Trattato completo di diritto amministrativo, Milano, 1935, II, pt. III, pag. 235; GIANNINI M. S., Diritto Amministrativo, Milano, 1993, pag. 433; CAIANIELLO V., Concessioni (Diritto amministrativo), in Nss. D.I. Appendice, II, Torino, 1980, pag. 234 e ss; FALCON G., Le convenzioni pubblicistiche, Milano, 1984, pag. 284 ss.; PERICU G., L’attività consensuale della Pubblica Amministrazione, in AA. VV., Diritto amministrativo, Bologna, 2001, pag. 1555 ss.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, segnalazione del 28 ottobre 1998, AS 152, concernente: Misure di revisione e sostituzione di concessioni amministrative, in Bollettino, 2 novembre 1998, n. 42, in Giornale di diritto amministrativo, 1999, n. 6, pag. 587.

 

76 SORACE D., Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici locali mediante società per azioni, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1997, pag. 52 ss.

Nell’ottica del rispetto delle regole proprie del diritto societario per l’inquadramento della società mista, si esprimono: DUGATO M., PIPERATA G., La gestione dei servizi pubblici attraverso società holding, in Rivista trimestrale degli appalti, 2001, pag. 312 e ss.; DUGATO M., La disciplina dei servizi pubblici locali, cit.; DUGATO M., I servizi pubblici degli enti locali,cit.

 

77 Sul punto, SAN MAURO C., I nuovi strumenti di regolazione dei servizi pubblici: la carta dei servizi e il contratto di servizio, Rimini, 2004, pag. 127, che fa riferimento, ad esempio, alla legge n. 481 del 1995,  in cui si fa prevalentemente riferimento allo strumento del contratto di programma, mentre il contratto di servizio viene semplicemente considerato come uno degli strumenti dell’esercizio dei servizi nazionali.

 

78 ALVISI C., Op. cit., pag. 1375.

 

79 Consiglio di Stato, 16 maggio 1996, n. 90/96, cit., punto 6 della motivazione.

 

80 CAMPOBASSO G. F., Diritto Commerciale, II, Il diritto delle società, Torino, 1999, pag. 185-187, nella parte in cui si dice: “Le prestazioni accessorie costituiscono un utile strumento per vincolare stabilmente i soci ad effettuare a favore della società prestazioni che non possono formare oggetto di conferimento. Esse introducono tuttavia un elemento personalistico nella partecipazione sociale, per il rilievo che necessariamente assumono anche le qualità personali del socio che si impegna ad eseguirle”.

Si veda ivi, sub nota 1, il rilievo secondo cui, in considerazione della particolarità  della disciplina delle prestazioni accessorie, l’istituto non è molto diffuso nelle società per azioni, salvo che in quelle basate sull’attività personale dei soci, ad esempio società fra medici per la gestione di case di cura o società consortili. Tale notazione appare importante con riferimento alle società miste, nelle quali, come si è avuto modo di sottolineare, i requisiti tecnico-professionali del socio industriale assumono notevole peso in sede di costituzione della società, in considerazione delle attività che questi viene chiamato a svolgere.  Il che potrebbe essere visto come presupposto per l’applicabilità dell’istituto delle prestazioni accessorie ex  art. 2345 c.c.

 

81 T.A.R. Lazio, II, 20 maggio 1998, n. 962,  cit., nella parte in cui si dice “Alla stregua del quadro normativo in materia (artt. 22 L. 8 giugno 1990, n. 142, 12, comma 1 L. 23 dicembre 1992, n. 498 e 17 comma 59, L. 15 maggio 1997, n. 127) debbono ritenersi ascrivibili alla società per azioni a partecipazione pubblica compiti non solo di stretta gestione ed erogazione di servizi pubblici di rilievo locale, ma anche di intervento nel settore delle infrastrutture e delle opere di interesse pubblico, locuzione quest’ultima da intendersi come comprensiva sia del momento ideativo (compilazione del progetto) che quello esecutivo dei lavori”.

 

82 Cass. Civ., 5 giugno 1978, n. 319, in Rep. Foro It., 1978, voce Società, pag. 182.

 

83 BALESTRERI A. M., Op. cit., che ricollega, tra l’altro, la natura pretensiva del socio privato rispetto allo svolgimento delle prestazioni accessorie, a due fattori riconducibili, in primo luogo, alla stretta funzionalizzazione della società mista rispetto all’espletamento dei servizi pubblici di competenza dell’ente, ed, in secondo luogo, all’alternatività di tale modulo organizzativo rispetto al modulo della concessione.

 

84 Consiglio di Stato, 16 maggio 1996, n. 90, cit., punto 6 della motivazione, nella parte in cui si dice: “L’Adunanza ritiene, in ciò sostanzialmente concordando con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la società mista sia il soggetto chiamato a gestire necessariamente il servizio pubblico per il cui esercizio essa è stata costituta. Non ritiene che possa configurarsi, alla luce del quadro normativo vigente, un rapporto di concessione, sia pure, ope legis, a favore della predetta società. […] Si tratta di moduli organizzativi della gestione, di tipo pubblicistico o di tipo privatistico che, nel sistema della legge, appaiono tra loro, alternativi”.

Consiglio di Stato, V, 6 maggio 2002, n. 2418, in Foro Amm., C.D.S., 2002, 5, pag. 1231, con nota di  CAIA G., La società a prevalente capitale pubblico locale come formula organizzativa di cooperazione tra comuni, pag. 1232 ss.

 

85 DUGATO M., La  disciplina dei servizi pubblici locali, cit.; DUGATO M., I Servizi pubblici locali, in CASSESE S., (a cura di), Trattato di Diritto amministrativo, Milano, 2003,  pt. II, Diritto Amministrativo Speciale, III, pag. 2581 e ss.; DUGATO M., Atipicità e funzionalizzazione nell’attività amministrativa per contratti, Milano, 1996.

 

86 In tal senso si esprime: Consiglio di Stato, V, 20 dicembre 1996, n. 1577, in Il Consiglio di Stato, 1996, I, pag. 1956 e ss., punto 9.3 della motivazione, nella parte in cui si dice: “ In base alle direttive comunitarie ed alle leggi italiane di recepimento, anche i soggetti privati sono tenuti, nei casi ivi previsti, a scegliere i contraenti sulla base della gara pubblica, disciplinata dalla medesima normativa: essi, nella materia suddetta, devono applicare le medesime norme che regolano l’attività delle Pubbliche amministrazioni in ordine alla scelta del proprio contraente”.

Si veda inoltre sul tema: Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, Determinazione del 14 gennaio 2004, n. 1, in www.autoritàlavoripubblici.it, in materia di promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità e pedaggio nel Lazio, ove si critica la possibilità per il socio privato scelto ad evidenza pubblica di potere eseguire direttamente i lavori, in ragione della natura di organismo di diritto pubblico della società stessa (Arcea S.p.a.).

 

87 Sul punto, DUGATO M., La disciplina dei servizi pubblici locali, cit., pag. 127.

 

88 Cass. Civ., 20 febbraio 2004, n.3370, in Contratti, 2004, p. 687; Cass. Civ., 21 giugno 1996, n. 5773,  in Giur. It., 1997, I, 1, c.163; Cass. Civ., 18 dicembre 1999, n.14287, in Riv. Not., 2000, II, p. 993;  Corte App. Milano, 24 gennaio 2003,  in Giur. Merito, 2003, n. 2, pag. 14; in dottrina GALGANO F., Cessione di partecipazioni sociali e superamento della alterità soggettiva tra socio e società, in Contratto e Impresa, 2004, n.2, pag. 537.

 

89 CAIA G., Autonomia territoriale, cit., par. 5.2., pag. 15, nella parte in cui si dice: “La forma di gestione rappresentata dalla società mista può essere definita come forma di collaborazione tra pubblica amministrazione e privati imprenditori nella gestione di un pubblico servizio”.

 

90 Sul punto, PROTTO M., Op. cit, pag. 757.

 

91 Commissione UE, Libro Verde relativo ai Partenariati pubblico- privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, 30 aprile 2004, COM (2004) 327, in www.europa.eu.int/documents/comm/index_it.htm, par. 1, nella parte in cui si dice: “ Il tema dei partenariati pubblico- privati non è definito a livello comunitario. Questo termine si riferisce in generale a forme di cooperazione tra le autorità pubbliche ed il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura o la fornitura di un servizio. I seguenti elementi caratterizzano normalmente le operazioni di PPP:

a) La durata relativamente lunga della collaborazione, che implica una cooperazione tra il partner pubblico ed il partner privato in relazione a vari aspetti di un progetto da realizzare.

b) La modalità di finanziamento del progetto, garantito da parte dal settore privato, talvolta tramite relazioni complesse tra diversi soggetti. Spesso, tuttavia, quote di finanziamento pubblico, a volte assai notevoli, possono aggiungersi ai finanziamenti privati.

c) Il ruolo importante dell'operatore economico, che partecipa a varie fasi del progetto (progettazione, realizzazione, attuazione, finanziamento). Il partner pubblico si concentra principalmente sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini d'interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di politica dei prezzi, e garantisce il controllo del rispetto di questi obiettivi.

d) La ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato, sul quale sono trasferiti rischi di solito a carico del settore pubblico. I PPP non implicano tuttavia necessariamente che il partner privato si assuma tutti i rischi, o la parte più rilevante dei rischi legati all'operazione. La  ripartizione precisa dei rischi si effettua caso per caso, in funzione della capacità delle parti in questione di valutare, controllare e gestire gli stessi.

Nel corso dell'ultimo decennio, il fenomeno dei PPP si è sviluppato in molti settori rientranti nella sfera pubblica. L’aumento del ricorso a operazioni di PPP è riconducibile a vari fattori. In presenza delle restrizioni di bilancio cui gli Stati membri devono fare fronte, esso risponde alla necessità di assicurare il contributo di finanziamenti privati al settore pubblico. Inoltre, il fenomeno è spiegabile anche con la volontà di beneficiare maggiormente del "know-how" e dei metodi di funzionamento del settore privato nel quadro della vita pubblica. Lo sviluppo dei PPP va d’altronde inquadrato nell'evoluzione più generale del ruolo dello Stato nella sfera economica, che passa da un ruolo d'operatore diretto ad un ruolo d'organizzatore, di regolatore e di controllore”.

 

92 Consiglio di Stato, 20 ottobre 2004, n. 6867,  in Il Consiglio di Stato, 2004, pag. 2194 e ss., in massima, nella parte in cui si dice: “Una volta intervenuta la costituzione di una compagine societaria mista per la gestione di un servizio pubblico locale, l’amministrazione comunale non può sciogliersi dal vincolo sociale esercitando un potere di recesso unilaterale, anche se nelle forme di un atto di ritiro della precedente manifestazione di volontà di gestire il servizio mediante lo strumento societario”.

 

93 T.A.R. Abruzzo, Pescara, 25 luglio 1998, n. 507, in I T.A.R., 1998, pag. 3785, che parifica le società ex art. 22 della legge n. 142 del 1990  a imprenditori privati ai fini della partecipazione a gare extra moenia.

 

94 STELLA RICHTER P., Atti e poteri (tipologia), in GUARINO G., (a cura di), Dizionario di diritto amministrativo, I, Milano, 1983, pag. 395.

Sul punto, CAIA G., Autonomia territoriale, cit., par. 5.2., pag. 15, nella parte in cui si dice che “La rilevata posizione di socio industriale non può comportare che esso divenga titolare dell’affidamento; la sua posizione dovrebbe essere piuttosto quella di un sub-affidatario e sub-concessionario, secondo la nota figura della sub-concessione.

Tuttavia, anche se il socio privato deve essere visto come sub-concessionario, non sarebbe corretto ritenere che la società appartenga al genus delle gestioni in house providing ovvero che essa rappresenti un modulo di affidamento diretto come tradizionalmente lo si intende. Il fatto che si sia svolta una gara, [..] comporta che la fattispecie normativa di cui al comma 5° non  sia da annoverare tra quelle ove il confronto competitivo e lo spazio per la concorrenza sono rimasti estranei.”

 

95 Corte dei Conti, sez. giur. per la regione Abruzzo, 14 gennaio 2005, n. 67, in www.dirittodeiservizipubblici.it,  in massima, nella parte in cui si dice: “Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti degli amministratori e dipendenti di un consorzio pubblico, sebbene esso abbia assunto la natura di s.p.a. a prevalente partecipazione pubblica. La P.A. svolge attività amministrativa non solo quando esercita pubbliche funzioni e poteri autoritativi ma anche quando, nei limiti consentiti dall’ordinamento, persegue le proprie finalità istituzionali mediante una attività in tutto o in parte disciplinata dal diritto privato”.

In senso conforme: Corte dei Conti, sez. Lazio, 10 settembre 1999, n. 1015/R/99, in www.amcorteconti.it/giurisp/lazio_archivio.htm, in massima, nella parte in cui si dice: “Sussiste la giurisdizione del giudice contabile per il danno subito dal comune, quale azionista unico di società per azioni integralmente posseduta dall’ente locale.

Indipendentemente dal nomen juris, non si è in presenza di una società per azioni, ma di un organismo ausiliario quando il Comune si riserva il potere di nominare gli organi sociali (consiglio di amministrazione, presidente del consiglio di amministrazione, collegio sindacale), di approvare i bilanci consuntivi, di sfiduciare il consiglio di amministrazione e di verificare la conformità dell’azione societaria alle deliberazioni del consiglio comunale”.

 

96 Sul punto, si veda ZUCCHETTI A., Regolazione del servizio pubblico locale, in www.giustamm.it, 2004, n. 11, che sottolinea come l’esercizio del potere regolamentare da parte dell’ente locale rischia di tradursi in una sorta di “precarietà istituzionale”, ossia nella sussistenza di poteri di controllo e di verifica periodica sulle scelte gestionali degli operatori.

 

97 Consiglio di Stato, 20 ottobre 2004, n. 6867, cit., nella parte in cui si dice: “Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a determinazioni che incidano immediatamente sulla relazione tra l’Ente locale e il soggetto gestore di un pubblico servizio, condizionandone l’operatività e modificandone il presupposto rapporto convenzionale”.

In senso conforme, Consiglio di Stato, V, 13 giugno 2003, n. 3346, in Il Consiglio di Stato, 2003, I, pag. 1326.