Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo

 

 

 

 

 

 

 

 

APERTURA ANNO GIUDIZIARIO 2006

 

 

 

 

stato della giustizia amministrativa in Abruzzo

relazione del presidente Santo Balba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Aquila, 25 febbraio 2006

 

 

 

 

Saluto cordialmente in primo luogo e ringrazio sentitamente le autorità (religiose, civili e militari); gli avvocati (del libero foro, dell’avvocatura dello Stato, della regione Abruzzo, di tutti gli enti pubblici); i giornalisti; i colleghi (di oggi e di ieri, della sede e della sezione staccata e delle magistrature consorelle); il personale della segreteria; e tutti i presenti che, onorando l’invito e sacrificando verosimilmente altri impegni istituzionali, professionali e familiari, hanno risposto a questo appuntamento ricorrente, che già da un lustro in questo periodo dell’anno tenta di fare il punto sulla giustizia amministrativa nella regione.

In molti certamente ricorderanno che il primo incontro del genere, su indicazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, si è tenuto a L’Aquila nel marzo del 2002, pochi mesi dopo la mia nomina a presidente del tar per l’Abruzzo; e si è poi ripetuto nel 2003, 2004 e 2005, sempre a marzo (23, 8, 20, 19), facendo probabilmente inconscio affidamento nel tepore della primavera incipiente e diffidando nello stesso tempo dal clima freddo dell’inverno aquilano notoriamente tra i più freddi secondo i dati normalmente accreditati dai notiziari meteorologici.

Motivi organizzativi quest’anno hanno imposto un leggero anticipo.

Un affettuoso saluto devo poi rivolgere al Cons. Spagnoletti, presente in quest’aula in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Il Cons. Spagnoletti torna a L’Aquila (e mi auguro vi si sia trovato e vi si trovi bene) dopo esserci stato recentemente, ospite gradito e apprezzato relatore, in occasione del Convegno del 2 e 3 dicembre 2005.

Con grande sollievo devo dare il benvenuto al nuovo segretario generale del Tribunale, il dott. Pietro Giuseppe Venditti, che ha preso servizio il 15 di questo mese. La provvista della segreteria generale dopo anni di difficoltà di vario genere viene a colmare una grave carenza con la quale l’ufficio giudiziario ha dovuto da tempo convivere, pur essendo comunque andato avanti, e anche dignitosamente, in relazione ai risultati conseguiti, grazie alla buona volontà, al senso di sacrificio e alla collaborazione di buona parte del personale dipendente, cui sono grato e insieme riconoscente.

Il prossimo primo marzo prenderà finalmente servizio anche un collaboratore cui saranno affidati i compiti di posizione A1, posto da tempo scoperto con grosse sofferenze dell’ufficio. Si avviano così le premesse perché riprenda a funzionare adeguatamente, così almeno spero, tra altre cose, anche il collegamento telefonico a mezzo centralino con il tribunale amministrativo, con il quale negli ultimi tempi non sempre era facile entrare in contatto se non dopo snervanti e ingiustificate (e costose) attese.

Il segretario generale e il collaboratore di posizione A1, che rappresentano i poli estremi della struttura organizzativa, copriranno due posizioni per motivi diversissimi “strategiche” nell’organico del tribunale; non ne risolveranno immediatamente tutti i problemi; ma è già tanto essere riusciti ad ottenerli e consentono di guardare al futuro con un po’ di ottimismo.

Nel dare il benvenuto ai nuovi collaboratori, augurando loro buon lavoro, devo nello stesso tempo ringraziare con intensità e amicizia il dott. Antonio Natale, dirigente della V Sezione del Consiglio di Stato, che in un anno per più aspetti difficile per il tribunale periodicamente ci ha dato un aiuto non indifferente nella soluzione di questioni poco chiare ereditate dalla precedente gestione della segreteria generale.

--------------------

Assolto il compito di cui sopra, ho il dovere di fare un cenno alle vicende con le quali, senza nascondere turbamento e preoccupazione, avevo aperto la mia relazione in occasione dell’inaugurazione dello scorso anno giudiziario.

Come molti dei presenti ricorderanno, a fine febbraio 2005 il GIP del Tribunale dell’Aquila sospendeva temporaneamente dalle funzioni l’allora segretario generale del tribunale amministrativo, il quale qualche mese dopo, raggiunto nel frattempo da plurime contestazioni disciplinari, si dimetteva dall’impiego. Con le dimissioni venivano meno gli addebiti disciplinari; resistevano invece, e sono ancora in corso, per quanto ne so, le imputazioni di natura penale e di responsabilità per danno erariale.

Queste imputazioni connesse a vicende sotto ogni aspetto deplorevoli non riguardano assolutamente l’ufficio giudiziario ma il soggetto che alle vicende stesse a suo tempo aveva dato luogo, il quale se responsabile ne darà conto nelle forme, nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Sfortunatamente riguardano invece l’ufficio i disordini amministrativi che ne sono inevitabilmente derivati. Aggiungo però subito al riguardo che, se non hanno ancora trovato giusta soluzione tutte le questioni “oscure” create da una “disinvolta” gestione amministrativa-contabile dell’ufficio, le questioni più delicate sono già state risolte o sono sul punto di esserlo.

--------------------

Chiudo questo doveroso aggiornamento di vicende davvero esecrabili --- (di cui ampiamente e con visibile preoccupazione avevo detto nella relazione del 2005, creando disappunto in qualcuno e provocando reazione risentita in qualche altro) --- rivendicando ancora una volta, come avevo già fatto in quella occasione, il diritto del Tribunale Amministrativo Regionale, che ha dovuto affrontare negli ultimi tempi immeritate sofferenze -- (diritto dell’Ufficio, del personale che vi opera, di magistratura e di segreteria, delle autorità della regione e di tutti i cittadini abruzzesi) -- ad essere guidato da persone che siano in primo luogo, e che appaiono nello stesso tempo lineari, trasparenti e oneste moralmente, intellettualmente e professionalmente e che abbiano anche -- come deve avere ogni pubblico dipendente -- la convinzione di essere, come prescrive espressamente e inequivocabilmente la legge fondamentale della Repubblica, “al servizio esclusivo della nazione” (art.98, comma 2, Costituzione).

--------------------

Prima di riferire sull’attività giudiziaria devo ricordare (con piacere e soddisfazione insieme) il convegno di studi organizzato da questo Tribunale in collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo e svolto all’inizio del dicembre scorso a L’Aquila in parte e in parte ad Avezzano in pregevoli sale dei rispettivi castelli.

Il Convegno, dedicato a “Il diritto amministrativo degli anni 2000. Itinerari legislativi e interpretazioni giurisprudenziali”, ha trattato argomenti attualissimi e di innegabile interesse di diritto amministrativo sostanziale e processuale, con specifico riguardo a grandi riforme realizzate negli anni 2000-2005 annoverando tra i relatori prestigiosi docenti della materia provenienti da diverse università italiane (Brescia, Cassino, Catania, Foggia, Genova, Lecce, Milano Cattolica, Napoli Federico II, Padova, Palermo, Roma La Sapienza, Roma Luiss, Roma Tor Vergata, Trento) e illustri magistrati amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali.

Strutturato in tre sessioni, il convegno ha avuto notevole eco, e non solo in Abruzzo, apportando contributi significativi su questioni complesse del diritto e del processo amministrativo.

Il convegno, i cui contributi scientifici saranno quanto prima messi a disposizione di chi vi ha interesse, certamente deve molto

- al comitato scientifico, e anche in questa occasione sento il dovere di ringraziare pubblicamente i professori Sandro Pelillo e Alberto Zito dell’Università di Teramo e il consigliere Luciano Rasola che del comitato hanno fatto parte;

- alla Regione Abruzzo e alla Provincia dell’Aquila e ai loro presidenti, Ottaviano Del Turco e Stefania Pezzopane; al comune di L’Aquila e al suo Sindaco, Biagio Tempesta; al comune di Avezzano e al suo Sindaco, Antonio Floris; senza di loro, della loro sensibilità, disponibilità e collaborazione, e l’aiuto dei loro collaboratori – e tra questi, penso per tutti all’avv. Sandro Pasquali e al dott. Vincenzo Rivera per la Regione Abruzzo, al dott. Giovanni Di Pancrazio per la Provincia dell’Aquila; agli avv.ti Bruno Pettinicchio e Fabrizia Aquilio per il comune dell’Aquila – il convegno forse avrebbe avuto svolgimento diverso da quello che ha avuto.

Non posso naturalmente dimenticare anche l’apporto dato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano, dal comune di Teramo, dalle Soprintendenze BAP e PSAE per l’Abruzzo, dal Consorzio B.I.M. di Teramo, dall’Ordine degli Avvocati di Avezzano, dalla Fondazione dell’Università di Teramo.

E con riguardo al convegno sento sinceramente il dovere di rivolgere un pensiero riconoscente non solo ai dipendenti della Segreteria del Tribunale che, coordinati dal dott. Antonio Natale, in situazione di grande difficoltà (per ragioni diverse, come la mancanza del dirigente titolare della segreteria generale, la chiusura imminente dell’anno giudiziario, l’espletamento di corsi per l’introduzione del nuovo sistema informatico della giustizia amministrativa e di corsi di riqualificazione professionale) hanno dato grande disponibilità e grande collaborazione per la buona riuscita dell’iniziativa, ma anche ai funzionari dell’Università di Teramo, e penso per tutti alla dott.sa Marzia Teodori, che hanno pregevolmente fatto la loro parte; e il buon esito del convegno ne dà adeguata testimonianza.

--------------------

Posso ora riferire sull’attività giurisdizionale, analizzando i dati statistici più significativi e offrendo, se il caso lo richiede, una linea interpretativa e qualche nota di commento.

-------------------------

I ricorsi presentati nel 2005.

I ricorsi depositati nell’anno sono complessivamente 817.

Il dato è inferiore a quello del 2004 (971), ma notevolmente superiore a quello del 2001 (658), del 2002 (744) e del 2003 (721).

Uno dei grafici allegati ne descrive l’andamento annuale a partire dal 2001.

L’aumento che si registra nel 2005, e ancora di più nel 2004, numericamente rilevante, è però più apparente che reale.

Nel 2004, lo accennavo già nella precedente relazione, e nel 2005 il Tribunale ha dovuto conoscere di un consistente numero di controversie in materia di attività di intermediazione nel settore delle scommesse per conto di società estere.

I ricorsi di allora contestavano --- e continuano a contestare i ricorsi nuovi che sono stati depositati anche nei primi due mesi del 2006, non essendosi ancora interrotto questo flusso certamente anomalo --- atti di diniego di autorizzazione (ex art.88 r.d. n.773/1931 che approva il t.u. leggi di pubblica sicurezza) e di cessazione di attività (avviata a seguito di denuncia di inizio) emessi da buona parte delle questure italiane (e solo pochi da questure della regione). Si trattava e si tratta manifestamente di ricorsi rientranti nella competenza territoriale di altri tribunali. Sennonché, come è noto, eccettuate talune ipotesi di competenza funzionale espressamente previste dalla legge vigente, la competenza territoriale dei tribunali amministrativi regionali può essere derogata dal ricorrente, salvo che le controparti non eccepiscano l’incompetenza del tribunale adito nelle forme, nei termini e nei modi stabiliti, pena la stabilizzazione della competenza del tribunale incompetente. E ciò è quanto si è effettivamente verificato nella specie per 215 ricorsi nel 2004 e 74 nel 2005. Sottraendo questi ricorsi (estranei al normale contenzioso del tribunale) dai ricorsi depositati nel 2004 e nel 2005 (971-215=756; 817-74=743), si deduce che il numero dei ricorsi del biennio si allinea alla fine sullo stesso trend del triennio precedente.

Si può allora concludere nel senso che il numero complessivo delle controversie del 2005 si attesta sul trend degli anni precedenti a partire dal 2001; e che tale trend indica mediamente in 720-730 ricorsi l’anno il normale contenzioso del tribunale; e su questo trend pertanto, nell’invarianza delle condizioni che lo determinano, devono essere approntate le risorse umane e materiali necessarie per farvi fronte in modi adeguati e nei tempi giusti.

--------------------

Anche la distribuzione dei ricorsi tra le grandi voci statistiche non registra (in buona parte di esse) grandi cambiamenti rispetto al 2004, se si neutralizzano le incidenze di fatti particolari, come quello sopra segnalato.

Si notano comunque cambiamenti non indifferenti nelle voci “igiene sanità ed ecologia” (da 95 ricorsi del 2004 si scende a 26); “attività della pubblica amministrazione” (da 215 a 112); “industria commercio e artigianato” (da 58 a 28); “pubblico impiego” (da 98 si sale a 172); “elezioni” (da 6 a 10); “istruzione” (da 45 a 34); “lavori pubblici” (da 5 a 15); “edilizia e urbanistica” (da 204 a 181).

Le variazioni, in aumento o in diminuzione, a volte sono agevolmente comprensibili; altre volte non è facile trovare specifica giustificazione.

A solo titolo esemplificativo osservo che la significativa riduzione dei ricorsi in materia commerciale trova ragione nella sempre più diffusa liberalizzazione del settore. Il consistente aumento dei ricorsi in materia di pubblico impiego (che da 98 sale a 172) si spiega, da un lato, con la forte presenza di militari nell’ambito della regione, sul cui rapporto di impiego, come è noto, conserva giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo, anche dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e l’attribuzione del relativo contenzioso al giudice ordinario; dall’altro, con la riconsegna al giudice amministrativo (a seguito di recenti orientamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) di un certo numero di ricorsi in materia di concorsi interni con connesso passaggio di area prima rivendicate dal giudice ordinario (e ora confluite nel solco delle procedure dei concorsi pubblici rimaste nella giurisdizione amministrativa anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego).

La consistenza dei ricorsi in materia elettorale è collegata allo svolgersi delle competizioni elettorali. E a proposito di ricorsi elettorali ricordo che la loro definizione, nella prassi seguita in questi ultimi anni dal tribunale, è sempre avvenuta in tempi molto contenuti, normalmente non oltre i sei mesi. E così si è fatto anche nel 2005; e tutti le controversie elettorali introdotte nella primavera dello stesso anno risultano da tempo decise, ivi compreso un ricorso elettorale concernente le operazioni per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale (definito con sentenza 12/26 ottobre 2005, n.891 con la quale si è statuito che - ai sensi dell’art.15, comma 13, n.4 della legge n.108/1968 come modificata dalla legge n.43/1995 - nelle elezioni regionali la quota maggioritaria dei seggi è legittimamente assegnata nella sua totalità alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale ove le liste provinciali ad essa collegate abbiano conseguito un numero di seggi -- 19 nel caso di specie -- inferiore al 50 per cento dei 40 seggi assegnati al Consiglio regionale).

Non ci sono rilevanti cambiamenti in materia di “esecuzione del giudicato” (da 4 del 2004 si va a 6) o in materia di accesso ai documenti amministrativi. La consistenza non particolarmente significativa del contenzioso in questi due settori (ottemperanza-esecuzione e accesso), e fatte salve limitate ipotesi di resistenza da parte di taluni enti, in generale depone certamente a favore dell’amministrazione pubblica in Abruzzo.

--------------------

I ricorsi con domanda incidentale di sospensione.

Su 817 ricorsi depositati nel 2005, buona parte di essi (637, e cioè oltre i tre quarti) contiene domanda di sospensione.

Un grafico ne presenta l’andamento, segnalando che la richiesta di misura cautelare accede a un numero sempre più elevato di ricorsi.

A parte il 2001, i ricorsi con domanda cautelare aumentano costantemente, registrando valori (espressi nell’unità superiore) di 59, 61, 72, 78.

Valori così alti credo siano da considerare con una certa preoccupazione.

La tutela cautelare è certamente fondamentale se serve a neutralizzare i tempi di attesa del giudizio e impedisce che nel frattempo sia compromesso il conseguimento delle utilità che le parti affidano al processo. Se essa, invece, tende (a regole processuali invariate) a sostituirsi al processo, più che utile, se non viene poi confermata dalla decisione di merito, crea problemi più complicati di quelli che voleva risolvere, tanto per il ricorrente quanto per il resistente e per eventuali altre parti coinvolte nel giudizio.

E’ perciò necessario agire sui tempi del processo e confidare sulla certezza e sulla stabilità della decisione di merito piuttosto che affidare le sorti della pretesa tutelata alla precarietà e instabilità della misura cautelare.

E nella direzione indicata devono essere prioritariamente canalizzate le scarse risorse umane del tribunale e le richieste delle parti; e in questo senso si è cercato di operare nel recente passato e si continuerà a operare nel prossimo futuro, privilegiando la decisione di merito alla decisione cautelare tutte le volte in cui la particolare situazione processuale lo consente.

In ordine alla tutela cautelare ho già detto in altra occasione, e mi sembra utile insistervi, che in questi ultimi anni si è dimostrata di straordinaria importanza la misura cautelare provvisoria, “anche in assenza di contraddittorio” (art.3 legge n.205/2000), che però presuppone, secondo la giurisprudenza amministrativa largamente prevalente, compresa quella costante di questo Tribunale, la notifica, o del ricorso, cui la relativa istanza accede, o della separata istanza, se affidata a istanza separata.

Aggiungo però che la questione della tutela cautelare ante causam anche nel processo amministrativo, che sembrava definitivamente risolta dall’intervento della Corte costituzionale che, investita della questione, aveva giudicato costituzionalmente legittimo l’art.21 della legge n.1034/1971 nella parte in cui prescrive la previa notifica del ricorso o della separata istanza, ha ripreso attualità a seguito di pronuncia della Corte di Giustizia UE in materia di procedure di evidenza pubblica.

Un grafico descrive l’andamento (dal 2001 al 2005) delle istanze di tutela provvisoria e dei decreti presidenziali (di accoglimento o di rigetto) che le hanno evase.

--------------------

Ricorsi decisi nel 2005.

A fronte di 817 ricorsi presentati, i ricorsi definiti nell’anno sono 1811 e 1778 le sentenze e i decreti estintivi pubblicati.

Non vi è coincidenza tra ricorsi trattati e decisioni rese perché, come è noto, a volte per ragioni di connessione nella stessa sentenza sono definiti più ricorsi.

Comunque il rapporto tra ricorsi depositati e ricorsi decisi nell’anno supera largamente il doppio; e conferma, ulteriormente esaltandolo, un trend costante a partire dal 2001, come mostra il relativo grafico.

Dei 1811 ricorsi definiti, 227 sono poi dello stesso anno; è stato cioè definito un numero di ricorsi pari al 27 per cento dei ricorsi dell’anno con un consistente aumento del rapporto che, per presentando valori positivi dal 2001 in poi, è dello 0,7 per cento nel 2001; del 17 per cento nel 2002; del 22 per cento nel 2003; del 19 per cento nel 2004.

La rilevante divaricazione tra ricorsi decisi nel 2005 e ricorsi depositati nello stesso anno ha drasticamente ridimensionato il contenzioso arretrato, che dai 5.383 ricorsi pendenti alla fine del 2001 scende a 3.485 alla fine del 2005.

Il grafico, che ne rappresenta l’andamento, mostra plasticamente questa significativa riduzione dell’arretrato; e non richiede particolari commenti.

Questo straordinario risultato si deve a impiego equilibrato di rilevanti istituti processuali introdotti dalla legge 205 del 2000, come la decisione in forma semplificata, utilizzandola (con la definizione del merito) sia in occasione dell’esame della domanda cautelare sia in occasione nella trattazione del ricorso nella normale pubblica udienza; si deve ancora all’esame preliminare dei ricorsi, ai fini della fissazione delle udienze, che ha consentito di portare nella stessa udienza ricorsi strettamente collegati o connessi; si deve alla possibilità di definire, con decreto del presidente o di magistrato da lui delegato -- (con conseguente sgravio del collegio, cui comunque può sempre farsi opposizione, da attività di non rilevante importanza ma ugualmente onerose) -- ricorsi che per un verso o per l’altro hanno ormai perso interesse, come la rinuncia, o la cessazione della materia del contendere, o la sopravvenuta carenza di interesse, o la perenzione.

Statisticamente le 1778 decisioni rese nell’anno (sentenze e decreti decisori complessivamente considerati) assegnano ai 4 magistrati in servizio a L’Aquila, compreso il presidente, una quota annua di 445 decisioni.

Se poi nel numero delle decisioni rese nell’anno non si vogliono considerare i decreti presidenziali (che esprimono solo decisioni di rito), sottraendo i 620 decreti decisori da 1778, restano 1158 sentenze collegiali, che divise tra 4 giudici in servizio, presidente compreso, assegnano a ogni giudice 290 sentenze all’anno, dato anche questo certamente di notevole rilevanza.

I risultati raggiunti, se pur consistenti, non sono però la realizzazione della meta. La meta era, e resta anche per il prossimo futuro, la eliminazione dell’arretrato, perché solo eliminando l’arretrato --- o comunque verificando se e quale di esso attende ancora la decisione, e perciò è giusto deciderlo in via prioritaria --- le insufficienti risorse disponibili possono essere tutte dedicate al contenzioso corrente, impedendo così che anche questo a sua volta diventi arretrato.

Detto ciò, devo tuttavia aggiungere che in corso d’anno si è fatto il massimo che si poteva fare, tastando con appositi ruoli aggiunti, che sistematicamente hanno accompagnato i ruoli ordinari udienza per udienza, tutti i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2001, prelevando e assegnando già a udienza i ricorsi sui quali è stato dichiarato interesse.

Il sistematico impiego del ruolo aggiunto nel biennio 2004-2005 ha permesso di trattare i ricorsi proposti prima del 2001 (in gran parte da tempo già definiti o comunque assegnati a udienza nell’anno in corso).

Si può così dire che tutto il contenzioso anteriore al 2001 o è già stato deciso, o è assegnato a udienza programmata o è in attesa di estinzione (al maturare della perenzione) a seguito di cancellazione dal ruolo aggiunto in cui è stato trattato.

Nella situazione descritta il contenzioso più risalente che aspetta di essere discusso e non risulta ancora assegnato a udienza risale agli anni 2001-2005.

Nonostante le difficoltà derivanti dal numero di magistrati in servizio che è ai limiti della ragionevolezza e della funzionalità strutturale, anche nel 2006, come si è già fatto negli anni precedenti, daremo la massima attenzione all’arretrato nella convinzione (che è aspirazione di tutti e valore giuridico fondamentale per espressa enunciazione della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e della Costituzione italiana) che il processo deve avere una durata ragionevole e deve essere giusto; e l’arretrato, più o meno risalente, è la negazione della durata ragionevole del processo; di ogni processo, ma ancora di più di quello amministrativo, dove le parti in conflitto (quella privata, da un lato, e quella pubblica, dall’altro), che pure si collocano nella stessa posizione sul piano processuale, esprimono valori diversi sul piano sostanziale; e richiede perciò di essere definito i tempi veloci perché gli interessi in gioco, quelli pubblici, generali e collettivi in particolare, sempre in movimento, non tollerano durate secolari.

--------------------

Una sintetica riflessione va dedicata anche alla tutela monitoria e ai decreti ingiuntivi con i quali essa si è espressa nel triennio 2002-2004.

Si è espressa, ho detto, perché i decreti ingiuntivi, scarsamente presenti nel biennio 2000-2001, e più frequenti invece nel triennio successivo (ne risultano pronunciati 17 nel biennio 2000-2001; 50 nel 2002 e nel 2003; 46 nel 2004) sono praticamente scomparsi nel 2005 (ne risulta emesso solo uno per il comune capoluogo di regione e riguarda oneri di urbanizzazione).

Il grafico ne rappresenta l’andamento, che è stato ampiamente spiegato l’anno scorso; e non mi sembra il caso di insistere.

Ricordo solo che la ragione di ciò è nella decisione della Corte costituzionale n.204/2004 che, riscrivendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha drasticamente ridimensionato l’oggetto privilegiato dei decreti ingiuntivi, vale a dire i diritti soggettivi patrimoniali della giurisdizione esclusiva.

La pronuncia della Corte, in realtà, non riguarda la norma (art.8, comma 1, della legge n.205/00), che ha innestato nel processo amministrativo l’istituto di diritto processuale comune del decreto ingiuntivo), e che non è stata neppure oggetto di denuncia di illegittimità costituzionale. Sono, invece, venute meno (ma è cosa diversa) le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale”, riattribuite al loro giudice naturale, quello ordinario.

Il citato art.8 della legge 205 (e l’istituto ivi introdotto) -- consistentemente impoverito nella sua potenzialità applicativa -- continua perciò a essere diritto vigente. E come diritto vigente, potrà trovare ancora applicazione (naturalmente nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva avente ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale) anche su domanda di amministrazioni pubbliche.

--------------------

Quelli esposti sono i dati statistici più rilevanti dell’attività giudiziaria della sede aquilana del tribunale amministrativo regionale.

Si tratta di dati quantitativamente significativi, specie se rapportati alla consistenza attuale dei giudici che vi operano, consistenza che è pari appena ai due terzi dell’organico che l’ufficio dovrebbe avere; il tribunale cioè ha un terzo di giudici in meno di quelli previsti in organico; e quelli che ha, tra le altre cose, non tutti sono in perfetta forma e in buona salute.

Qualitativamente gli stessi dati sono quelli che sono; e comunque sotto questo profilo non spetta a me il giudizio ma ai destinatari, vale a dire ai soggetti che chiedono giustizia al tribunale e ai loro difensori. E i difensori presenti in sala sono invitati ad intervenire, esprimendo liberamente le loro valutazioni e le loro indicazioni.

Per parte mia, e mi avvio a concludere, devo ancora rappresentare che, in disparte la qualità, neppure la quantità raggiunta nel 2005 può essere assicurata per il prossimo futuro se il Tribunale non avrà i giudici che deve avere. E a questo proposito, approfittando della presenza in sala di un autorevole componente del Consiglio di Presidenza, gli chiediamo espressamente di adoperarsi in seno allo stesso Consiglio perché il tribunale aquilano abbia tutti i giudici che l’organico gli assegna.

L’organico pieno è la premessa necessaria per pensare di potere avere ragione dell’arretrato e far fronte adeguatamente al contenzioso corrente nella prospettiva della ragionevole durata del processo; di potere ottenere esiti quantitativamente e qualitativamente soddisfacenti in un processo (quale quello delineato dalle riforme degli anni 2000) che, avendo come oggetto di indagine non più e non solo l’atto amministrativo ma anche il rapporto tra cittadino e amministrazione, richiede risorse umane e materiali consistenti; per garantire l’effettività della tutela cui il processo è preordinato senza la quale il processo stesso non ha senso e diventa inutile e dispendiosa perdita di tempo.

E mi fermo a questo punto per dare spazio a chi vorrà intervenire, e con rinnovato ringraziamento a tutti i presenti,

 

dichiaro aperto l’anno giudiziario 2006

 

 

L’Aquila 25 febbraio 2006