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Adamo, Calogero. Giudizio di ottemperanza delle sentenze non passate in giudicato (Testo della Relazione al Convegno su “Il processo amministrativo dopo la riforma”, Palermo, 23 settembre 2000) 1. - La legge 21 luglio 2000, n. 205, sotto il titolo generico di "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa", costituisce in realtà, a poco meno di trent'anni dalla istituzione dei Tribunali amministrativi regionali (legge 6 dicembre 1974, n. 1034), il primo intervento legislativo organico sul processo amministrativo, mediante un complesso di norme volte in primo luogo ad incidere sui profili rivelati più bisognosi di aggiustamenti, sì da rendere più effettiva (almeno, nelle intenzioni) la tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Tra le norme che rilevano sotto quest'ultimo profilo è quella dell'art.
10, concernente l'esecuzione delle sentenze dei Tar non ancora passate in
giudicato. Sentenze, ovviamente, di accoglimento dei ricorsi avverso atti o
comportamenti della P.A., dato che per le sentenze di rigetto - dalle quali,
perciò, resta in sostanza confermato l'operato di quest'ultima -, non si pone,
evidentemente, alcun problema di esecuzione o di ottemperanza da parte della
stessa.
2. - Costituisce principio cardine del nostro ordinamento, com'è ben
noto, quello per cui il giudice ordinario, allorché riconosca che un
provvedimento della P.A. è lesivo di una posizione di diritto, deve di regola
limitarsi a "disapplicarlo" in ordine al caso concreto, senza però
poterlo annullare.
A fronte di tale limite sta l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi
al giudicato "in quanto riguarda il caso deciso".
A dare concretezza a quest'obbligo è volto specificamente il giudizio di
ottemperanza, previsto dall'art. 27, n. 4, del T.U. sul Consiglio di Stato (R.D.
26 giugno 1924, n. 1054), che attribuisce al giudice amministrativo una speciale
giurisdizione di merito in ordine ai "ricorsi diretti ad ottenere
l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi in
quanto riguarda il caso deciso, al giudicato del tribunale che abbia
riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico".
Il giudizio di ottemperanza, originariamente introdotto solo per ottenere
l'adempimento da parte della P.A. dell'obbligo di conformarsi ai giudicati del
giudice ordinario, è stato esteso dalla giurisprudenza pretoria del Consiglio
di Stato anche ai giudicati dei giudici amministrativi (nonché degli altri
giudici diversi dal giudice ordinario). E tale estensione ha avuto formale
riconoscimento a livello legislativo con l'art. 37, terzo e quarto comma, della
legge sui Tar.
La stessa legge, peraltro, ha fatto sorgere - o, comunque, ha evidenziato
- un altro problema in certo modo connesso: quella della esecuzione delle
sentenze del Tar non coperte da giudicato.
E' questo, per vero, un problema non esclusivo del processo
amministrativo, e variamente risolto dal legislatore. Così, ad esempio, per le
sentenze civili di primo grado, l'art. 282 c.p.c. ne prevedeva originariamente
l'esecutività solo in via eccezionale (in quanto la sentenza appellabile poteva
essere dichiarata provvisoriamente esecutiva su istanza di parte, con
provvedimento del giudice); ora, viceversa, lo stesso art. 282, nel testo
novellato, ne dispone l'esecutività in via generale ("La sentenza di primo
grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti"), salvo il potere del
giudice d'appello di sospenderla su istanza di parte (art. 283 c.p.c.).
La legge n. 1034/1971 ha previsto all'art. 33 che le sentenze dei Tar
"sono esecutive" (primo comma), e che l'appello "non sospende
l'esecuzione della sentenza impugnata" (secondo comma), salvo il potere del
Consiglio di Stato (e, in Sicilia, del Consiglio di giustizia amministrativa),
su istanza di parte, di sospenderne l'esecuzione, con ordinanza motivata,
qualora ne possa derivare un danno grave e irreparabile (terzo comma).
In un momento, quindi, in cui nel processo civile vigeva ancora la regola
della non esecutività delle sentenze di primo grado, la legge sui Tar ha
sancito il principio opposto.
In realtà, tale principio è risultato, nella pratica, di problematica
applicazione. Ciò si connette, essenzialmente, alla differenza di fondo tra la
sentenza del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo: perché
mentre la prima reca di regola delle statuizioni ben precise in ordine al
rapporto controverso, sicché si presta direttamente ad essere eseguita;
viceversa, la sentenza di accoglimento del giudice amministrativo - a parte il
caso delle sentenze c.d. autoesecutive - comporta, oltre all'effetto costituito
dall'annullamento dell'atto impugnato, anche e soprattutto un effetto conformativo, che rileva ai fini
dell'attività che l'Amministrazione deve porre in essere perché possa
determinarsi quell'assetto di interessi, in vista del quale il ricorrente
vittorioso ha agito in giudizio: così, ad esempio, annullato un diniego di
concessione edilizia, ciò che veramente rileva, per il ricorrente, è di potere
ottenere la concessione richiesta; o che, annullata la graduatoria di un
pubblico concorso, questa venga riformulata sì da comportare la nomina del
ricorrente stesso in luogo del concorrente illegittimamente nominato, e così
via. E questa attività è dalla legge riservata all'Amministrazione, dato che,
ai sensi dell'art. 88 del regolamento di procedura del 1907 (applicabile anche
per le sentenze dei Tar, in forza dell'art. 19 della legge 1034/71),
"l'esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa, eccetto che per
la parte relativa alle spese" (e in questa eccezione rientrano ora anche le
sentenze dei Tar per la parte in cui, nelle materie di giurisdizione esclusiva,
recano la condanna della P.A. al pagamento di somme di cui risulti debitrice:
art. 26, terzo comma, L. 1034/1971).
Di qui la necessità di uno strumento che consenta all'interessato di
costringere l'Amministrazione ad adempiere nei casi (purtroppo non infrequenti)
in cui questa non si conformi alla pronuncia giudiziale, o l'esegua solo
apparentemente di fatto eludendola, o l'esegua in modo inesatto o incompleto.
A questo, appunto, serve il giudizio di ottemperanza: la cui essenza
consiste in ciò, che il giudice amministrativo, adito dal ricorrente
vittorioso, può, nell'esercizio della giurisdizione di merito, sostituirsi
all'Amministrazione inadempiente nel porre in essere, direttamente o (come di
regola) a mezzo di un apposito commissario ad acta, l'attività che avrebbe
dovuto essere svolta dall'Amministrazione.
S'è visto, però, che la legge prevede tale rimedio solo in funzione del
"giudicato".
Anteriormente all'istituzione dei Tar, il Consiglio di Stato aveva ritenuto proponibile il giudizio
di ottemperanza in ordine ad una sentenza impugnata, sul rilievo che,
riferendosi la fattispecie legale dell'art.
27, n 4, T.U. 1054/1924 al giudicato del giudice ordinario, non potessero
estendersi all'ottemperanza delle decisioni del giudice amministrativo i criteri
di cui all'art. 324 c.p.c. sul giudicato formale Cons. St., Ad. plen., 21 marzo
1969, n. 10). A seguito, peraltro, dell'entrata in vigore della legge sui Tar -
il cui art. 37, come s'è visto, fa riferimento al "giudicato" -,
mutava orientamento, rilevando che "l'ambito di esecutività delle
decisioni, in primo grado o in appello, non coincide con quello del giudizio di
ottemperanza, potendo quest'ultimo condurre all'inserimento della determinazione
concreta del giudice amministrativo nel contesto amministrativo, ond'è che la
sua esperibilità è subordinata al massimo grado di certezza", e
conseguentemente escludeva l'esperibilità del ricorso di ottemperanza per le decisioni non passate in
giudicato a norma dell'art. 324 c.p.c. (Cons. St., Ad. plen., 23 marzo 1979, n.
12 e 1 aprile 1980, n. 10). E a tale orientamento si è generalmente uniformata
la giurisprudenza successiva, che, da ultimo, ha avuto anche l'avallo della Corte Costituzionale: la
quale, con la sentenza n. 406 del 1998, ha dichiarato non fondata la questione
di costituzionalità dell'art. 37 L. 1034/1971 con riferimento agli artt. 3, 24,
103 e 113 Cost, ritenendo non irragionevole la scelta legislativa di porre,
come presupposto di esperibilità del ricorso di ottemperanza, l'esistenza della
cosa giudicata.
E pertanto, fino all'entrata in vigore della legge 205/2000, nonostante
le sentenze dei Tar fossero per legge immediatamente esecutive (ove non sospese
dal giudice d'appello), tuttavia tale esecutività ha rilevato più che altro
solo "in negativo": nel senso, cioè,
di fare venir meno le limitazioni e gli obblighi derivanti al ricorrente
dall'atto annullato, e, per altro verso, della preclusione per l'Amministrazione
di emanare atti basati su quello annullato; nonché, in caso di adempimento da
parte di quest'ultima, della inconfigurabilità di tale adempimento quale
acquiescenza.
Per vero, pur in questo contesto non sono mancate significative aperture
della giurisprudenza nel senso di una maggiore e più effettiva tutela del
ricorrente vittorioso. L'avvio si è avuto in tema di tutela cautelare, con la
decisione dell'Adunanza plenaria 27 aprile 1982, n. 6, che, pur escludendo l'esperibilità
del giudizio di ottemperanza, basato sul diverso presupposto di una sentenza
passata in giudicato, ha tuttavia ammesso la possibilità di ricorrere allo
stesso giudice che ha in precedenza emesso il provvedimento cautelare, al fine
di ottenere provvedimenti atti a garantirne l'effettività. Questo orientamento
ha trovato larga applicazione nella successiva giurisprudenza, dando luogo ad
una prassi generalmente seguita in sede cautelare, ed è stato ora codificato
dall'art. 3 della legge 205/2000: che, nel modificare l'art. 21 della legge sui
Tar, ha previsto tra l'altro, che, nel caso in cui l'Amministrazione non abbia
prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo
parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle
altre parti, chiedere al giudice "le opportune disposizioni attuative";
e in tal caso il TAR (o il giudice d'appello) "esercita i poteri inerenti
al giudizio di ottemperanza al giudicato..., e dispone l'esecuzione
dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto
che deve provvedere".
Lo stesso, in sostanza, è avvenuto, in tempi più recenti, anche per
quanto attiene alle sentenze. Da ultimo, infatti, il Consiglio di Stato,
muovendo dalla premessa che l'esecutività della sentenza di primo grado si
concreta nell'idoneità a spiegare i suoi effetti nello spazio intertemporale
intercorrente fino al passaggio in giudicato, e che pertanto ne consegue
l'obbligo per l'Amministrazione soccombente di assicurare, nelle more,
l'effettività della situazione giuridica del ricorrente come definita dalla
pronuncia giudiziale, ha affermato che "in tal caso, per realizzare
concretamente l'esecutività del precetto giudiziale, laddove la pronuncia del
giudice non sia di per se stessa sufficiente a garantire l'effettività della
tutela dell'interesse fatto valere dal ricorrente, ovvero l'amministrazione ne
rifiuti o eluda l'esecuzione, spetta al medesimo giudice, che ha emesso la
pronuncia, assicurare medio tempore l'esecuzione. A tal fine, l'interessato può
adire nuovamente il giudice di primo grado, non per l'esecuzione del giudicato,
ma per ottenere provvedimenti ritenuti idonei per assicurare l'esecuzione
interinale della sentenza" (Cons. St., IV, o.za 3 marzo 1999, n. 767). E in
tal senso ha ora disposto, codificando tale orientamento giurisprudenziale,
l'art. 10, primo comma, della legge 205/2000, mediante l'aggiunta all'art. 33
della legge sui Tar del seguente comma: "Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo
regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di
cui all'art. 27, primo comma, n. 4), del T.U, delle leggi sul Consiglio di
Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, e successive
modificazioni". Non è, formalmente, il giudizio di ottemperanza, ma di
questo ha la sostanza.
3. - Trattandosi di norma del tutto nuova nel contesto della disciplina
del processo amministrativo, in questa primissima fase di applicazione si
possono solo indicare delle possibili soluzioni in ordine alla varie questioni
che essa pone.
3.1. - Ambito di applicazione
Posto che la norma ha riguardo alle sentenze (dei Tar) "non sospese
dal Consiglio di Stato"; e che, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, della
legge 1034/1971, la sospensione della esecutività delle sentenze dei Tar può
essere disposta, su istanza di parte, dal
Consiglio di Stato (e, in Sicilia, del C.G.A.), adito con ricorso in appello; ne
discende che, ove sia già decorso il termine di volta in volta applicabile per
la proposizione dell'appello, senza che questo sia stato proposto - sicché la
sentenza sia ormai passata in giudicato -, si versa al di fuori della previsione
dell'art. 10 cit., essendo in tal caso direttamente esperibile il ricorso per
ottemperanza.
L'ambito di applicazione ne resta pertanto delimitato, essenzialmente,
alle sentenze di Tar che siano state appellate, ma la cui esecutività non sia
stata sospesa da parte del giudice d'appello, o perché non sia stata avanzata
dall'appellante istanza in tal senso o perché
questa sia stata respinta.
Si pone poi il problema se vi rientrino anche le sentenze dei Tar la cui
esecutività non sia in atto sospesa, ma relativamente alle quali sia ancora in
corso il termine per la proposizione dell'appello, ovvero questo sia stato già
proposto e sia stata avanzata istanza di sospensione, ma su quest'ultima non sia
ancora intervenuta la relativa decisione.
Nel senso di una interpretazione restrittiva, che cioè ritenga
applicabile la norma solo in ordine alle sentenze già appellate, potrebbe
deporre l'elemento sistematico, risultante dalla collocazione della nuova norma,
nel testo dell'art. 33 della legge 1034/1971, di seguito a quelle dello stesso
articolo che prevedono, rispettivamente, la possibilità di sospensione della
esecuzione delle sentenze dei Tar (terzo comma), e che sulle istanze in tal
senso il giudice d'appello provvede nella sua prima udienza successiva al
deposito del ricorso (quarto comma); sicché la previsione del nuovo ultimo
comma, circa l'esecuzione delle "sentenze non sospese", potrebbe
sembrare riferita (solo) alle sentenze, appunto, per le quali sia stata chiesta
la sospensione dell'esecuzione, e questa non sia stata accordata dal giudice
d'appello.
In senso contrario rileva, peraltro, il fatto che la norma ha riguardo,
per assicurarne l'esecuzione nelle more del passaggio in giudicato, alle
"sentenze non sospese". E tali sono, oggettivamente, anche quelle per
le quali non sia stata adottata dal giudice d'appello una pronuncia di
sospensione dell'esecuzione, ancorché una siffatta pronuncia possa ancora
intervenire.
Allo stato sembrerebbe preferibile tale seconda interpretazione, che
appare più aderente alla ratio della norma, ove vada individuata nell'esigenza
di assicurare il massimo di effettività alle sentenze del giudice
amministrativo, seppure ancora non passate in giudicate.
Non va trascurato, certo, che il ricorrente vittorioso potrebbe avere
interesse a prolungare tale situazione di pendenza, a tal fine omettendo di
notificare la sentenza (per fruire del c.d. termine lungo d'appello) e al
contempo chiedendo l'esecuzione della sentenza. Ma a tale inconveniente
potrebbero ovviare le altre parti del giudizio, con la tempestiva proposizione
dell'appello (e l'eventuale richiesta, in quella sede, della sospensione
dell'esecuzione della sentenza).
3.2. - Presupposti
A differenza dell'art. 3, che individua le situazioni che legittimano il
nuovo ricorso al giudice per ottenere l'attuazione delle misure cautelari
("nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle
misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente..."),
l'art. 10 nulla dice, sul punto, a proposito delle sentenze, limitandosi ad
individuare i poteri che possono essere esercitati dal Tar (quelli
"inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato..."). E' da
ritenere, pertanto, che, in linea di principio, il giudice possa essere adito
ogniqualvolta si verifichi una delle situazioni, in presenza delle quali la
giurisprudenza ritiene ammissibile il giudizio di ottemperanza: in pratica, in
tutti i casi in cui l'Amministrazione soccombente rifiuti l'esecuzione del
giudicato, o vi dia esecuzione incompleta o inesatta, o tenga un comportamento
elusivo.
Ovviamente, deve comunque sussistere il presupposto che la sentenza da
eseguire renda effettivamente necessaria una attività ulteriore della P.A.
affinché il ricorrente vittorioso possa conseguire, sia pure interinalmente, il
bene della vita, per ottenere il quale aveva agito in giudizio. E ciò va
valutato in relazione allo specifico oggetto del giudizio medesimo: restando,
perciò, escluso il ricorso al giudice, ai sensi della norma in questione,
relativamente alle sentenze autoesecutive, dato che in tal caso non c'è nulla
da eseguire, una volta annullato direttamente dal giudice l'atto impugnato,
lesivo dell'interesse del ricorrente (così, ad es., in caso di annullamento di
un provvedimento negativo di controllo, o di un'ordinanza di occupazione
d'urgenza a suo tempo non eseguita perché sospesa dal giudice).
3.3. - Procedimento
Come s'è visto, la nuova norma attribuisce al giudice, chiamato a dare
esecuzione alla sentenza, "i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al
giudicato", ma non richiama le norme sul relativo procedimento.
Sembra doversi ritenere, pertanto:
- che, diversamente dal giudizio d'ottemperanza, non si tratti di un
giudizio autonomo, distinto da quello di cognizione, ma piuttosto di una sorta
di prosecuzione di quest'ultimo. Il che rileva anche sul piano organizzativo,
nel senso che non sarà necessario istituire un nuovo fascicolo, ma i nuovi atti
andranno nello stesso fascicolo del giudizio di cognizione. Nel qual senso
depone anche il principio dell'economia dei giudizi, risultante dall'art. 1,
primo comma (in tema di proposizione di motivi aggiunti);
- che sono da ritenere inapplicabili le disposizioni del regolamento di
procedura del 1907 (artt. 91) concernenti il deposito del ricorso e la sua
comunicazione alle amministrazioni interessate a cura della Segreteria.
La norma sul deposito, appare, infatti, senz'altro superata, anche alla
stregua della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 22
febbraio 2000, n. 938, e 2 marzo 2000, n. 1069), che ha finalmente riconosciuto
la necessità della notificazione del ricorso per ottemperanza. Non par dubbio,
quindi, che anche il ricorso per l'esecuzione della sentenza (non passata in giudicato) vada
notificato a tutte le parti costituite, ai fini della garanzia del
contraddittorio.
Correlativamente, si rende del tutto superflua la comunicazione del
ricorso alle Amministrazioni a cura della Segreteria.
Sul punto, poi, circa la necessità o meno della previa notifica
all'Amministrazione di un atto di diffida ad adempiere, con l'assegnazione di un
termine non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell'art. 90, primo comma, del
regolamento di procedura, sembrerebbe preferibile la soluzione affermativa,
considerato che tale diffida adempie alla funzione di evidenziare
all'Amministrazione la volontà del ricorrente vittorioso di agire per ottenere
l'esecuzione della sentenza, così consentendole di disporre di un adeguato
spatium deliberandi per valutare tutti gli aspetti della situazione. E se tale
adempimento è necessario (quanto meno, in tutti i casi in cui non ci sia stato un esplicito rifiuto
dell'Amministrazione ad eseguire), ponendosi quale condizione di ammissibilità,
per il ricorso d'ottemperanza - che, pure, presuppone una situazione ormai
definita dal giudicato -, a maggior ragione tale necessità può ritenersi
allorché si tratti dell'esecuzione di una sentenza ancora non coperta da
giudicato, esecuzione perciò meramente interinale.
3.4. - Poteri del giudice
Come precisato dalla norma, sono quegli stessi di cui il giudice dispone
in sede di giudizio d'ottemperanza: possibilità, quindi, di sostituirsi
all'Amministrazione inadempiente, eventualmente anche a mezzo di appositi
commissari ad acta.
Resta il fatto che l'esecuzione delle sentenze non coperte da giudicato
avviene in una situazione non caratterizzata dalla stabilità, che è invece
propria del giudicato. Starà al prudente apprezzamento del giudice, nei singoli
casi, graduare le misure attuative, in modo da evitare per quanto possibile il
determinarsi di effetti irreversibili.
3.5. - Forma dei provvedimenti
Quanto alla forma della pronuncia, non è chiaro se debba essere quella
dell'ordinanza o della sentenza.
Nel senso di questa seconda soluzione potrebbe deporre il fatto che in
base all'art. 10 della legge 205/2000 il Tar è chiamato ad esercitare i poteri
inerenti al giudizio di ottemperanza: e l'atto conclusivo di tale giudizio è,
appunto, una sentenza.
Nel senso, invece, che sia più adatta la forma dell'ordinanza sembra
deporre la considerazione che si tratta di una pronuncia con contenuto decisorio,
sì, ma a carattere essenzialmente interinale, in quanto destinata o ad essere
travolta dall'eventuale annullamento in appello della sentenza del Tar
(appellata) alla cui esecuzione è volta, o comunque, nel caso invece di
passaggio in giudicato di quest'ultima, a restare assorbita dal giudicato
venutosi a formare. E a questo carattere interinale della pronuncia non sembra
bene adattarsi la forma della sentenza, atto di per sé caratterizzato da una
tendenziale stabilità (salvo, ovviamente, l'esito dei rimedi impugnatori).
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