Salvatore Cacace

 

La ricorrenza “guicciardiana” ed il processo amministrativo tra “vetera et nova”.

 

L’istruttoria

 ([1])

 

pubblicato sul Sito l’11 giugno 2010

 

1. – Guicciardi e la giustizia amministrativa.

 

 

   Il 14 dicembre 1936, Enrico Guicciardi così apriva la sua prima prolusione al Corso di diritto amministrativo presso l’allora Regia Università di Padova:

Oltre settant’anni sono trascorsi dall’abolizione del contenzioso amministrativo, quasi cinquanta dall’istituzione del contenzioso di legittimità: ma il sistema delle guarentigie giurisdizionali del cittadino di fronte al pubblico potere – superba conquista, nell’ordine giuridico e politico, dello Stato moderno – è ancor oggi punteggiato da una serie di interrogativi. Non si può farne carico al legislatore, che, dopo aver fissato al riguardo alcuni criteri basilari, ha successivamente provveduto a perfezionarli con costante e felice progressione; né alla giurisprudenza, che, grazie soprattutto alla squisita sensibilità e all’alta competenza del Consiglio di Stato, ha spesso egregiamente integrata l’opera del legislatore, tracciando un indirizzo ben saldo, in cui la tutela del cittadino di fronte al pubblico potere si è dimostrata reale e concreta”; per poi avanzare elegantemente “il sospetto che l’elaborazione dottrinale della giustizia amministrativa non abbia saputo adeguare il suo passo al ritmo del legislatore e alle necessità della prassi”.

   Trascorsi poco più di settantatrè anni da quella data, se non è facile né scontato confermare sic et simpliciter il giudizio guicciardiano circa l’apporto che il formante legislativo, giurisprudenziale e quello dottrinario hanno dato in tale periodo al buon funzionamento ed al miglioramento del sistema di tutela dell’interesse giuridico del cittadino di fronte all’attività della Pubblica Amministrazione scaturito dalle leggi del 1865 e del 1889, di certo possiamo tuttora far nostre le osservazioni in quella stessa sede formulate dal Maestro in ordine al fatto che “il sistema così delineato poteva considerarsi, sotto il profilo storico, come una vittoriosa affermazione non soltanto del regime costituzionale nei confronti dell’assolutismo, ma anche del liberalismo di fronte al principio autoritario, e quindi dell’individuo di fronte allo Stato”; il che, tenuto conto degli anni in cui tali parole venivano pronunciate, dovrebbe già ampiamente bastare per rintuzzare l’accusa di “conservatorismo” talvolta rivolta al Guicciardi, la scientificità dei cui studi giuridici va invece valutata semplicemente prescindendo da influenze e valutazioni di ordine politico-contingente.

 

2. – Estensione dei poteri del giudice e formazione del materiale di cognizione in Guicciardi.

 

 

   Già nella citata prolusione Guicciardi collegava il problema dei poteri d’ufficio pacificamente spettanti al Giudice nel processo amministrativo a quella ch’egli definiva “la concezione pubblicistica della giustizia amministrativa”, fondata sulla negazione della categoria dell’interesse legittimo e sulla formula “nei giudizi ordinari, tutela dell’interesse giuridico individuale contro l’atto amministrativo illecito, e nei giudizi amministrativi tutela dell’interesse pubblico contro l’atto amministrativo illegittimo”.
   Donde la definizione, ivi recata, della giurisdizione amministrativa come giurisdizione non sui diritti soggettivi ( ch’egli definiva “in senso lato” ) dei cittadini, “né di diritto obbiettivo, ma sulle potestà giuridiche dell’Amministrazione” e “la configurazione della posizione del ricorrente come analoga o identica a quella di colui che nel processo civile viene chiamato sostituto processuale”; e la individuazione, compiuta nel successivo manuale di “Giustizia Amministrativa”, dell’oggetto del giudizio amministrativo nell’interesse pubblico, dal cui contemperamento con “l’autonomia d’impugnativa attribuita al cittadino” sarebbe così scaturito “un sistema misto, in cui al principio dell’iniziativa di parte e dell’impulso processuale di parte – conseguenze dell’autonomia individuale – fa riscontro il metodo acquisitivo nell’istruzione del processo, che tende a soddisfare l’esigenza secondo la quale, una volta proposta l’impugnativa di un atto amministrativo, i mezzi per accertare la sua conformità o meno all’interesse pubblico devono essere sottratti alla disponibilità delle parti” ( ed. 1954, p. 190 ).

   Com’è ormai noto, le teorie del Guicciardi hanno avuto esiti differenziati.

   Se, invero, tanto a livello di diritto positivo ( l’art. 24 Cost. stabilisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, l’art. 103 Cost. indica che il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi, mentre l’art. 113 Cost. prevede che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa; le richiamate norme costituzionali - nel fondare sulla natura della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio il criterio del riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti atti della pubblica amministrazione - pongono il diritto soggettivo e l’interesse legittimo su un piano di assoluta parità, per cui l’interesse legittimo, che al pari del diritto soggettivo è una posizione sostanziale, riceve dall’ordinamento una protezione ugualmente intensa, anche se con modalità per certi aspetti diverse ), quanto a livello dottrinario ( ove è prevalsa col tempo la tesi, secondo cui nel processo amministrativo il sindacato giurisdizionale tende alla realizzazione dell’interesse particolare di colui che ha attivato il processo, per cui si è in presenza di una verifica sostanziale, diretta cioè a comporre una lite ) s’è affermato il principio secondo cui l’interesse legittimo, pur non definito nel suo contenuto dalla legge come avviene per il diritto soggettivo, è un interesse sostanziale, la cui soddisfazione è collegata all’esercizio di un potere per lo più discrezionale da parte dell’amministrazione pubblica, d’altra parte la sua nozione di “norme poste a tutela dell’interesse pubblico”, costituenti “potestà giuridiche” dell’Amministrazione “quanto all’esplicazione o all’adempimento dei suoi diritti e dei suoi doveri”, sembra trovare significativi riscontri nella nozione stessa di “potere” ( e sull’essenza stessa del potere pubblico ) risultante dalle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 204/2004, 191/2006 e 140/2007, secondo cui la natura pubblicistica del potere deriva dalla presenza di una disciplina, che consente di individuare il fine pubblico, al cui raggiungimento il potere mira e di enucleare un giudizio di conformità del potere rispetto all’interesse perseguito.

   Purtuttavia, l’approdo, ormai definitivo, ad un ordine di idee, secondo cui il processo amministrativo, un tempo ritenuto idoneo a soddisfare in via primaria l’interesse pubblico ed in via indiretta quello del ricorrente, è in realtà chiamato a comporre il conflitto di interessi esistente tra questi e l’Amministrazione e quindi assolve in via primaria ad una funzione di tutela dell’interesse particolare anche se attraverso il sindacato sull’esercizio del potere amministrativo ( ben diverso da quello del Guicciardi, secondo cui “l’interesse legittimo del cittadino si riduce ad un interesse d’ordine processuale, in cui il ricorrente trova non già il titolo da far valere col ricorso, ma semplicemente la legittimazione per proporlo” ), non ha certo impedito di continuare a ritenere nel processo amministrativo il metodo di ricerca della verità, come sottolineava lo stesso Guicciardi in sintonia con la generale dottrina, “informato, rispetto al processo civile, ad un più ampio potere di intervento del giudice sul materiale di fatto introdotto dalle parti nel processo ( metodo acquisitivo )”.

 

 

3. – Metodo acquisitivo e regola dell’onus probandi.

 

   Nel processo amministrativo, con l’utilizzo del metodo acquisitivo, si tempera il rigore civilistico del più ampio principio dispositivo, secondo il quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove offerte o proposte dalle parti: iudex secondum alligata et provata partium decidere debet ( art. 115 c.p.c. ).

   Com'è noto, la positiva affermazione del diritto nel processo non può che avvenire attraverso l'enunciazione del fatto, che ne è alla base ed attraverso la prova del fatto stesso: secondo il principio dell’onere della prova i fatti non provati devono dal giudice ritenersi insussistenti.

Ciò posto, si sostiene che la caratteristica del metodo, che è condotto nel processo amministrativo per l’acquisizione delle prove, è di realizzare una specie particolare del sistema dispositivo, che è comune a tutti i processi di parte.

Il funzionamento del metodo acquisitivo nel processo amministrativo si fonda pertanto sul presupposto comune al metodo dispositivo, essendo l’introduzione dei fatti opera esclusiva delle parti, con la differenza pero’ che, mentre nel primo metodo all’onere dell’introduzione si sovrappone quello della disposizione ( BENVENUTI ), nel metodo acquisitivo all’onere dell’introduzione della parte consegue il dovere di acquisizione del giudice.

Anche nel processo amministrativo sussiste, dunque, l'onere della parte di enunciare i fatti che sono a fondamento della pretesa avanzata, poiché il potere di acquisizione riconosciuto al giudice di tale processo è un "metodo" ed in quanto tale s'innesta nel principio dispositivo, che governa l'introduzione della prova a carico della parte; ma non lo può travalicare, sicché giammai il giudice può sostituire la parte nell'adempimento di detto onere.
Occorre quindi che la parte fornisca quanto meno un principio di prova affinché il giudice del processo ordini all'Amministrazione la produzione dei documenti, che a suo insindacabile giudizio, alla luce delle deduzioni svolte, occorrono per definire la lite, "cognita causa".

Si è in presenza, così, di una limitazione dell'onere probatorio, che governa il processo amministrativo e che si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti, privato e pubblica amministrazione, e quindi sul generale possesso dei documenti da parte dei pubblici ufficii che resistono in giudizio; la conclusione, che la dottrina trae dalla caratterizzazione del metodo per l’acquisizione del materiale di cognizione nel processo amministrativo, è che quest’ultimo ne esce qualificato come processo di parti, per cui il giudice è posto in condizione di imparzialità sul terreno extra processuale ed il cittadino in condizione di tendenziale eguaglianza di fronte all’amministrazione, essendo aiutato a superare, in virtù dei poteri attribuiti al giudice, quella disparità, in cui si trova nei confronti dell’amministrazione sul terreno della pratica realtà ( BENVENUTI ).

   Va peraltro sottolineato come la stessa condizione naturale del metodo acquisitivo (e cioè la posizione di non equivalenza tra le parti sul terreno sostanziale del processo) sia oggi di molto attenuata in seguito alla ( non più tanto ) nuova normativa sul procedimento amministrativo, che, da un lato, ha posto precisi doveri comportamentali a carico dell’autorità amministrativa e, dall’altro, ha reso più trasparente l’attività dell’Amministrazione ( VIRGA ).

   All’uopo è stato invero offerto al privato il rimedio previsto dall’art. 25 della legge sul procedimento, che può essere esperito sia prima ( e, potremmo dire, ai fini ) della proposizione del ricorso giurisdizionale ( la necessità della previa conoscenza degli atti al fine della eventuale azione giurisdizionale di tutela di una siffatta situazione è infatti certamente valida, in astratto, a giustificare l'"actio ad exhibendum", atteso che, tra le tante possibili funzioni della trasparenza amministrativa, anche questa appare meritevole di protezione ), sia dopo detta proposizione, mediante quell’innesto della relativa azione nel giudizio ( che sia esso di cognizione o di annullamento ) relativo alla posizione giuridica sottostante, nel quale il richiedente abbia esigenza di "difendersi" ( v. art. 24, comma 7 ed art. 25, comma 5, secondo periodo, della legge n. 241/1990 ).

   Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza non sembrano peraltro aver colto in pieno l’attenuazione, che da tali norme deriva, di quella disuguaglianza di posizioni tra Amministrazione e privato, che classicamente giustifica l’applicazione del principio dispositivo con metodo acquisitivo, nella misura in cui esse consentono alla parte stessa di avere nella sua piena disponibilità gli elementi atti a sostenere la fondatezza della domanda giudiziale azionata, con conseguente possibilità di integrale applicazione, anche nel processo amministrativo, della regola generale dell’onere probatorio, secondo cui spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti, su cui si fonda la pretesa avanzata.  

   L’onere della prova viene comunque posto integralmente a carico del ricorrente, con conseguente applicazione anche nel processo amministrativo degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e conseguente abbandono dell’usuale veduto principio processuale  dispositivo con metodo acquisitivo, nel processo concernente la tutela di diritti soggettivi perfetti.

 

 

4. – La limitazione dei mezzi di prova.

 

     In base all’art. 44 del T.U. n. 1054 del 1924 ed all’art. 26 del reg. proc. n. 642 del 1907, nella giurisdizione generale di legittimità sono ammessi, quali mezzi di prova:

- gli atti e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni o delle parti private;

- i chiarimenti forniti dall’Amministrazione;

- le verificazioni, compiute dalla stessa Amministrazione che sia parte nel giudizio o da altre amministrazioni, consistenti in indagini, accertamenti, ispezioni od esperimenti, volti alla conoscenza dei fatti.

   A norma dell’art. 27 del reg. proc., in sede di giurisdizione di merito, il ventaglio dei mezzi di prova si amplia, con l’ammissione di testimonianze, ispezioni e perizie, sì che possono ivi farsi, annota Guicciardi nel suo “La Giustizia…” tutte “le altre indagini che possono condurre alla scoperta della verità, coi poteri attribuiti al magistrato dal Codice di procedura civile e con le relative sanzioni”.

   Spetta invero, com’è noto, al legislatore disciplinare nelle sue articolazioni concrete, fatte salve le esigenze fondamentali della difesa in giudizio, il processo, purché risulti soddisfatta, per quel che qui in particolare attiene al nostro tema, la regola di giudizio in tema di mancato assolvimento dell’onere della prova.

   Se la Corte costituzionale è giunta, con la sentenza n. 146 del 1987, ad estendere al processo amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva per controversie attinenti a diritti soggettivi, gli altri mezzi di prova previsti per il processo dinanzi al giudice ordinario ( in tale occasione la Corte ebbe a censurare la disparità di tutela sul terreno probatorio, assicurata al lavoratore nelle controversie in materia di pubblico impiego rispetto al lavoratore privato, in ragione della diversità della sede giurisdizionale prevista presso il giudice amministrativo, nel primo caso, e presso il giudice ordinario, nel secondo; diversità di sede che, secondo la Corte, non poteva tollerare una disparità di tutela in presenza di situazioni soggettive di contenuto omogeneo, in quanto nascenti entrambe da un rapporto di lavoro subordinato ), i poteri del giudice amministrativo sul piano dell’accesso al fatto restavano ( e restano ), nella giurisdizione generale di legittimità, fortemente limitati da un siffatto regime probatorio, che trova giustificazione, secondo la dottrina, nel fatto che la cognizione degli interessi legittimi non richiede l’esercizio dei quei penetranti poteri che sono concessi al giudice dei diritti soggettivi ( VIRGA ), o addirittura nelle possibili deviazioni che l’indiscriminato uso di alcuni mezzi probatorii, ove non circondato da cautele (che solo il legislatore può prevedere in relazione a ciascun tipo di processo), potrebbe determinare su detto piano ( CAIANIELLO ).

   Lo stesso Caianiello è del resto l’estensore della sentenza della stessa Corte costituzionale n. 251 del 1989, che ha disatteso la questione di costituzionalità della mancata previsione della prova testimoniale nel processo amministrativo di legittimità.

   Ivi la Corte rilevava che la maggiore ampiezza possibile del sindacato sull'esercizio dei pubblici poteri “non postula necessariamente l'estensione al processo amministrativo di legittimità di tutti i mezzi di prova ammessi per altri tipi di processi”; essa, infatti – proseguiva la Corte – “ben può realizzarsi attraverso una penetrante indagine sulle modalità mediante le quali è stata compiuta l'istruttoria nel procedimento amministrativo, la cui congruità, nei limiti delle censure formulate dal ricorrente, è appunto apprezzabile in sede di sindacato giurisdizionale di legittimità, nonché in quello del successivo eventuale giudizio di ottemperanza che, essendo compreso nella giurisdizione di merito (art. 27, n. 4, regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054), già consente al giudice più ampi mezzi istruttori (art. 27, regio decreto 17 agosto 1907, n. 642)”.

   Nonostante, perciò, la tendenza degli ordinamenti, ivi sottolineata dallo stesso Giudice delle Leggi, “nel senso di una unità del processo”, in quello che concerne la tutela, costituzionalmente garantita, degli interessi legittimi, appare congruo in sede giurisdizionale, conclude la Corte, “un sistema probatorio che consista essenzialmente nel sindacato sulle modalità con le quali il potere pubblico è stato esercitato”; e ciò essenzialmente perché “si tratta di una categoria di situazioni oggettive che, sul terreno sostanziale, si realizzano attraverso l'intermediazione del procedimento amministrativo”.

   E’ dunque in sede legislativa che si devono individuare i mezzi probatorii adatti ad attuare il particolare tipo di sindacato affidato al Giudice amministrativo, cui la detta sentenza della Corte costituzionale riserva peraltro una singolare stoccata, laddove, una volta ritenuto che sotto il profilo dell’onere probatorio e delle conseguenze del suo mancato assolvimento la parità processuale fra le parti è nel processo amministrativo di legittimità comunque assicurata ( e ciò perché il sindacato sulle modalità con cui il potere pubblico esercitato “deve necessariamente muovere in primo luogo dall'esame del complesso degli elementi che l'amministrazione ha posto a fondamento delle proprie valutazioni”, senza però che possano escludersi “ le opportune integrazioni che il giudice amministrativo, nell'esercizio dei suoi poteri ordinatori, può prescrivere onde pervenire nel modo più esauriente all'accertamento dei fatti su cui si fondano le rispettive pretese delle parti” ), osserva poi che “se nella esperienza pratica avviene che il giudice non esercita i propri poteri in modo da pervenire alla migliore conoscenza dei fatti, ciò non deriva per lo più dalla limitatezza dei mezzi di prova a sua disposizione, bensì dal ridotto esercizio che egli fa di detti poteri”.

   Non ritengo che sia né utile né appropriato alla presente sede un’analisi di meriti e demeriti rispettivamente di magistrati e legislatore quanto alla rispettiva attività, quanto meno nei vent’anni trascorsi dalla  sentenza della Corte n. 251, in tema di ampliamento delle possibilità di utilizzare certi mezzi probatorii nel sistema processuale amministrativo.

   A titolo, peraltro, meramente indicativo delle linee di tendenza affermatesi nell’ultimo ventennio, appare doveroso ricordare che, in tema di sindacato sull’azione amministrativa discrezionale, si è sempre di più andato consolidando il principio, secondo cui, se è vero che il Giudice amministrativo non può sovrapporre una propria autonoma valutazione a quelle compiute dall’Amministrazione, è altrettanto vero che siffatta attività è sempre sindacabile, in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché per carenza di motivazione o di istruttoria; e che se, come affermato nella citata sentenza n. 251, “il convincimento del giudice deve formarsi non sulla base di ciò che le parti prima del processo … o durante esso abbiano affermato, bensì su ciò che ciascuna di esse, in base alle proprie disponibilità, sia stata in grado di provare”, in questo quadro, la garanzia della tutela giurisdizionale appare sufficientemente assicurata dal potere/dovere, per il giudice amministrativo, di verificare la sussistenza degli elementi di fatto asseriti nella motivazione dell’atto amministrativo da cui trae occasione il processo e la logicità del significato in esso attribuito agli elementi di fatto e dell'iter in esso seguito per pervenire a certe conclusioni, “per cui se, ai fini della decisione, occorra verificare la veridicità di fatti posti a fondamento dell'atto amministrativo impugnato, è l'organo amministrativo che l'ha emanato a subire il relativo onere probatorio e le conseguenze del mancato assolvimento di questo, spettando al giudice, che abbia disposto l'acquisizione della prova individuando la parte all'uopo onerata, di trarre il proprio convincimento dal comportamento dell'amministrazione che non sia stata in grado di dimostrare quanto affermato” (così, ancora, la più volte citata sent. n. 251).

   Tali strade paiono invero sufficientemente arate dalla giurisprudenza amministrativa nel periodo di tempo preso in considerazione, fino a giungere ai noti principii affermati in tema di discrezionalità tecnica, rispetto alla quale sin dall’inizio del millennio ( con un netto revirement rispetto alle affermazioni giurisprudenziali precedenti ) si è affermato che, pur in presenza dei noti limiti oggettivi dell'opinabilità e relatività di ogni valutazione scientifica nonché della pacifica impossibilità per il giudice di sostituirsi alla Amministrazione ( in quanto il potere di sostituzione è proprio soltanto della giurisdizione di merito ), il Giudice amministrativo non è per questo tenuto a limitare il proprio apprezzamento ad un esame estrinseco della valutazione discrezionale, secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria, dovendo invece l'oggetto del giudizio estendersi alla esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile; in tale ottica - ed in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello comunitario ( quale principio imposto anche dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, promossa dal Consiglio d'Europa nel 1950 ) – si è concluso che, se è vero che il Giudice non può sostituire all'apprezzamento opinabile della Amministrazione il proprio apprezzamento, è anche vero che il medesimo Giudice non può esimersi dal valutare, anche avvalendosi di idonea consulenza tecnica, l'eventuale erroneità dell'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione nell’esercizio della discrezionalità tecnica, in rapporto alla quale l'esercizio del potere richiede non una scelta di opportunità, ma l'esatta valutazione di un fatto secondo i criterii di una determinata scienza o tecnica.

   Senza forse troppi clamori si sono così aperte le porte, nella giurisdizione generale di legittimità, all’utilizzo della Consulenza Tecnica d'Ufficio, che molto più timidamente del Giudice il legislatore ha invece introdotto, quale mezzo di prova ammissibile ( unitamente agli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l’interrogatorio formale ed il giuramento ), solo per le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ( art. 35, commi 1 e 3, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ), per di più demandando la disciplina del relativo espletamento al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (disciplina che nei dodici anni di vita della norma l’esecutivo non ha poi ritenuto di introdurre), sì che l’unica norma allo stato vigente in tema di consulenza tecnica nel processo amministrativo è quella dell’art. 44, comma 3, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ai sensi del quale “la decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso”.

 

 

5. – L’istruttoria nella terza bozza del codice del processo amministrativo.

 

   La formula del metodo acquisitivo nella formazione del materiale probatorio continua a connotare il processo amministrativo anche nell’emanando codice del processo amministrativo.

   L’introduzione dei fatti “posti a fondamento delle domande e delle eccezioni” ( art. 64, comma 1, della bozza cit. ) è invero opera delle parti, anche se il Giudice sembra comunque potersi spingere alla verifica di fatti, che, in relazione al giudizio che gli viene richiesto, gli appaiono rilevanti ai fini del decidere se pure non dedotti dalle parti; ciò, peraltro, con un onere per il Giudice stesso di prospettazione alle parti dei fatti medesimi, che hanno invero la possibilità di contestarli ( i fatti posti a fondamento della decisione devono essere in realtà “incontestati”: v. comma 2 ).

   E’ a tal fine, oltre che alla ricerca dei fatti allegati dalle parti ( in relazione ai quali esse sono tenute a fornire solo “elementi di prova”: comma 1 ), che il Giudice “può chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti” ( art. 63, comma 1 ), oppure “anche d’ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario” ( art. 63, comma 2 ), oppure, ancora, per superare la tradizionale disparità in cui si trova il cittadino nei confronti dell’Amministrazione sul terreno della pratica realtà processuale, “può disporre, anche d’ufficio, l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione” ( art. 64, comma 3 ).

   In tale ordine di idee, se, come notava a suo tempo proprio il Guicciardi, l’espressione “può ordinare d’ufficio” l’assunzione di un dato mezzo istruttorio non può essere intesa che nel senso ch’egli può utilizzare tale suo potere-dovere anche “se manchi una domanda della parte cui giova il fatto da provare” ( sì che, egli sottolineava, “la mancanza di ogni richiesta delle parti non impedisce al giudice di ordinare d’ufficio l’assunzione di qualunque mezzo di prova” ), nettamente contraddittoria ( oltre che illogicamente innovativa rispetto al disposto del vigente art. 44 del t.u. Cons. St. ) si rivela la previsione del successivo art. 65, comma 1 ( secondo cui “il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria”, laddove invece l’art. 23, comma 5, della l. tar parla non di “istanza per l’acquisizione di mezzi istruttori” ma di “istanza per l’acquisizione di documenti”, il che sembra, come opportunamente osservava CAIANIELLO, “limitare a questa ipotesi la necessità dell’istanza di parte” ), salvo che si voglia intendere tale disposizione, nel senso che il giudice amministrativo non può rifiutarsi di ricercare la prova dei fatti richiesta dalle parti; il che, però, si pone in palese contrasto col principio della discrezionalità del giudice nell’assunzione dei mezzi di prova, che, unitamente a quello della libertà del giudice amministrativo nell’apprezzamento delle prove ( espressamente confermato dalla Bozza di Codice al comma 4 dell’art. 64 ), “è manifestazione del carattere del processo amministrativo come processo a metodo acquisitivo” ( così, ancora, Guicciardi nel suo “La Giustizia …” ).

   Se la Corte Costituzionale aveva, come s’è visto, dato per scontato vent’anni fa che l’introduzione del sistema probatorio proprio di altri processi può seguire solo ad un’opera del legislatore che ne moduli l’ingresso in relazione alle peculiarità proprie del processo amministrativo ( ed in  particolare alla necessità di evitare che ritocchi alla disciplina processuale non comportino conseguenze sul piano del diritto sostanziale ), il legislatore della Bozza di Codice compie un passo decisivo sulla strada del trapianto nel processo amministrativo ( anche di legittimità ) del sistema probatorio proprio del processo civile, prevedendo, con disposizione posta come norma di chiusura del sistema dei mezzi di prova ma proprio per questo vieppiù significativa, la possibilità di assunzione di tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione dell’interrogatorio formale e del giuramento, dei quali ultimi da tempo la dottrina ( e lo stesso GUICCIARDI ) ha del resto sottolineato l’inconciliabilità, stante il loro carattere di prova legale, col già veduto principio della libertà di apprezzamento del giudice.

   Si rischia peraltro così un accesso diretto al fatto da parte del giudice in modo autonomo rispetto al procedimento amministrativo, il che significherebbe, oltre che una possibile trasfigurazione delle stesse situazioni soggettive fatte valere, anche trasferire sul piano giurisdizionale, come paventava a suo tempo BENVENUTI, “quella funzione che spetta all’amministrazione nell’ambito del procedimento di formazione dei suoi atti”.

   In particolare, l’introduzione del sistema testimoniale viene fatta, a differenza di quanto auspicava BENVENUTI, anche nei casi in cui non “vi sia veramente da discutere di diritti soggettivi”, anche se il “può ammettere” sembra comunque sottoporre l’introduzione stessa al potere acquisitivo del giudice, peraltro temperato dalla previsione di un’istanza di parte, che non consente in ogni caso l’esperimento di tale prova per mero impulso d’ufficio del Giudice; mentre una consulenza tecnica può essere disposta solo se “indispensabile”, ad essa dovendosi preferire in caso diverso la “verificazione” .

   Quanto, infine, alla mancanza, nel processo amministrativo, di una vera e propria fase istruttoria, distinta da quella di cognizione,  la Bozza di Codice evita del tutto, ancora una volta, di creare un’apposita fase istruttoria obbligatoria dinanzi al presidente della Sezione o ad un magistrato all’uopo designato, eliminando l’“ove occorra”, di cui all’art. 23 l. tar. e depotenziando del tutto quel bozzolo di fase istruttoria disegnato dall’art. 44, comma 3, del R.D. n. 1054/1924 ( che prevede che “la decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso”, laddove invece il comma 2 dell’art. 65 della Bozza in argomento attribuisce “la decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione” al solo Collegio, così causando quello che a me pare un inutile svuotamento e rallentamento della procedura ) e, soprattutto, dall’art. 26, comma quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che prevede un “esame istruttorio”, a seguito del quale viene fissata una camera di consiglio, nella quale è possibile la decisione del ricorso in forma semplificata.

   Luci ed ombre caratterizzano in definitiva, quanto all’àmbito oggetto della presente relazione, la Bozza del Codice in argomento, a proposito del quale non mutano forse di segno le conclusioni, che il GUICCIARDI traeva nel dicembre 1936 a proposito dell’allora vigente “sistema delle guarentigie giurisdizionali del cittadino di fronte al pubblico potere”, laddove sottolineava che “sta di fatto che parecchie grosse questioni – forse, anzi, le più grosse – son rimaste insolute, o quanto meno sono risolte in modo troppo poco soddisfacente per potersi ritenere definitivo”.



[1] Intervento al Convegno organizzato da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed Università degli Studi di Udine su “L’eredità scientifica di un nobile maestro, a cent’anni dalla nascita e quaranta dalla morte di Enrico Guicciardi”. Maggio 2010.