CATEGORIE CONTRATTUALI, CONTRATTI
PUBBLICI E I NUOVI RIMEDI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 53 DEL 2010 DI
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA RICORSI[1].
di
Vincenzo
Lopilato
pubblicato sul Sito l’8 giugno 2010
Sommario:
1. Diritto comunitario, diritto interno, tutela del mercato e categorie
contrattuali. 2. Contratti pubblici, principio di legalità e interessi
pubblici. 3. Inquadramento tradizionale dei contratti pubblici e rilevanza
“esterna” dell’interesse pubblico prima del decreto n. 53 del 2010. 3.1. Segue: … e rimedio della inefficacia
automatica da contratto valido. 4. Descrizione e analisi della nuova
disciplina. 4.1. “Violazione grave”, regola dell’inefficacia del contratto,
azione risarcitoria e sanzioni alternative. 4.2. «Inefficacia del contratto negli
altri casi», rimedio risarcitorio e sanzioni alternative. 5. Rilevanza
“interna” dell’interesse pubblico e “categoria” dei contratti pubblici. 5.1. Segue: natura del sindacato giudiziale e
dubbi sull’ampiezza del “potere”. 5.2. Rapporto tra contratto e mercato nella
prospettiva comunitaria. 6. La natura della inefficacia. Nullità speciale.
Illiceità del contratto per violazione dell’ordine pubblico economico e nullità
di disvalore. 6.1. Il regime giuridico della “inefficacia”. 6.2. Natura delle
sanzioni alternative e poteri del giudice. 7. Brevi note conclusive.
1. Diritto comunitario, diritto interno,
tutela del mercato e categorie contrattuali.
Oggetto
di analisi della presente relazione sono i nuovi rimedi contemplati dal decreto
legislativo 20 marzo 2010, n. 53, di attuazione della direttiva 2007/66/CE e,
in particolare, il rimedio dell’inefficacia del contratto.
In via
preliminare, appare opportuno valutare quale incidenza abbia avuto il
recepimento della direttiva ricorsi sulla qualificazione sistematica dei
contratti pubblici al fine procedere poi all’esatto inquadramento degli
strumenti di tutela previsti dal decreto.
Come è
noto, negli ultimi anni il legislatore comunitario è più volte intervenuto per
disciplinare il fenomeno contrattuale[2]
al fine di regolare il mercato, tutelare
la concorrenza tra le imprese che in esso vi operano ed evitare, in presenza di
talune fattispecie negoziali, forme di abusi della libertà negoziale degli
operatori economici che si trovano in una condizione di maggiore forza
contrattuale nei confronti del cosiddetto contraente debole. Le misure introdotte
sono il risultato della consapevolezza che, essendo il contratto lo strumento
principale con sui si realizzano gli scambi nei mercati concorrenziali, attraverso
la regolazione dei contratti, attuata
normalmente mediante norme restrittive della libertà negoziale, si incide sulla
regolazione del mercato.
L’esistenza
di una pluralità di direttive comunitarie, aventi invero contenuto eterogeneo
ed accomunate dall’esigenza di garantire l’ordine
giuridico del mercato[3],
ha portato alla creazione di un vero e proprio diritto contrattuale europeo.
Il
legislatore italiano, nel recepire nel nostro ordinamento le prescrizioni
comunitarie, ha proceduto alla “codificazione” di nuove categorie contrattali e
alla disciplina di nuovi istituti che hanno rotto l’unitarietà del sistema contrattuale. Oggi non esiste più il solo contratto di diritto comune, costruito
in ossequio al principio di irrilevanza dello status soggettivo delle parti e alla garanzia della più ampia libertà
contrattuale, ma sono state configurate
una pluralità di categorie contrattuali
in attuazione di principi di derivazione comunitaria che limitano fortemente l’autonomia
negoziale per assicurare la protezione di una parte del rapporto e un corretto ed
effettivo assetto concorrenziale[4].
In particolare, accanto ai contratti ordinari, esistono i contratti dei
consumatori e i contratti di impresa asimmetrici che recente dottrina
civilistica ha ricondotto ad una nuova categoria, qualificata “terzo contratto”[5]
[6].
Al
processo di moltiplicazione dei modelli e alla conseguente frammentazione del
sistema contrattuale ha fatto seguito anche il processo di elaborazione di
nuovi rimedi normativi che tengono
conto della peculiarità della fattispecie negoziale e delle esigenze imperative
di tutela di determinati interessi di rilevanza particolare e generale.
Alla luce
di quanto sin qui sinteticamente esposto può, pertanto, dirsi che, se è pur
vero – come è generalmente affermato e riconosciuto nello stesso parere del
Consiglio di Stato, commissione speciale del 25 gennaio 2010, reso sullo schema
del decreto in esame – che il diritto comunitario demanda agli Stati membri il
compito di procedere all’esatto inquadramento sistematico degli istituti
nell’ambito delle categorie interne, è altrettanto vero che la regolamentazione
europea di particolari istituti determina spesso la necessità di creare nuove
categorie o di rivedere e adattare quelle esistenti al fine di tenere conto
delle esigenze e degli interessi di rilevanza europea.
2. Contratti pubblici, principio di
legalità e interessi pubblici.
Occorre a
questo punto valutare come il diritto comunitario abbia inciso sulla
regolamentazione e qualificazione dei contratti pubblici e dei rimedi
azionabili, valutando lo stato del dibattito esistente prima e dopo la riforma
del 2010.
Preliminarmente,
è bene svolgere una breve premessa sulla valenza e sulla portata che l’interesse
pubblico riveste nel settore in esame.
Come è
noto, anche l’attività contrattuale dell’amministrazione è retta dal principio
di legalità che vuole, in particolare, che lo strumento consensuale sia finalizzato,
nei modi che si diranno, al perseguimento dell’interesse pubblico. Il percorso
volto alla individuazione della effettiva natura degli interessi che devono
essere perseguiti dalle amministrazioni ha conosciuto nel corso degli anni –
anche e soprattutto per l’influsso del diritto europeo e per la consequenziale
presenza di diverse fonti di regolazione – una complessa evoluzione di cui in
questa sede si riporta, per ragioni di sintesi, soltanto l’approdo finale.
Sul
versante comunitario, rileva essenzialmente l’interesse pubblico alla tutela
della concorrenza[7]
che, nella specie, è essenzialmente strumentale a garantire la libera
circolazione delle persone e delle merci. A livello normativo le libertà
comunitarie sono tutelate mediante la previsione di procedure di gara che
contemplano metodi di scelta del contraente idonei ad assicurare la massima
partecipazione degli operatori economici del settore: c.d. concorrenza “per il
mercato”[8].
Sul
versante interno, rileva, innanzitutto, l’interesse pubblico finale contemplato di volta in volta dalla
legge, che sta alla base della determinazione dell’amministrazione di realizzare
un’opera, fornire un bene o svolgere un servizio. Il perseguimento di tale
interesse ha una rilevanza costituzionale, rinvenendo il proprio fondamento nel
principio democratico che vuole che sia la legge a determinare gli scopi che
l’amministrazione deve perseguire (art. 1 Cost.).
Vengono
in rilievo anche gli interessi pubblici all’imparzialità e al buon andamento che
devono guidare l’azione della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 97
Cost., i quali, oltre ad avere una loro autonomia per espressa previsione
costituzionale, sono anche funzionali al migliore soddisfacimento dello stesso
interesse pubblico finale. A titolo esemplificativo, la previsione di metodi di
gara volti a consentire la «massima partecipazione» degli operatori economici
assicura la scelta dell’offerta migliore (efficacia) e più conveniente
(efficienza) e, dunque, la più incisiva tutela degli interessi pubblici finali
sottesi a quello specifico contratto di appalto. A loro volta, questi risultati
in termini di buon andamento dell’azione amministrativa si possono raggiungere
soltanto se l’azione della p.a. risulti, altresì, improntata al rispetto del
principio di imparzialità[9].
Alla
tutela di questi interessi pubblici occorre aggiungere la tutela degli
“interessi privati” che fanno capo agli operatori economici che intendono concorrere,
nell’esercizio della propria libera iniziativa economica, in un determinato
mercato per l’ottenimento del bene della vita rappresentato dall’aggiudicazione
dell’appalto: è questa quella che viene normalmente definita concorrenza in
senso soggettivo[10].
È bene,
infine, aggiungere che assicurare la concorrenza “per il mercato” implica anche
proteggere in via indiretta la posizione dei consumatori: l’esistenza di più
imprese nella fase competitiva, garantendo normalmente la scelta della offerta
migliore, sia in relazione agli aspetti attinenti alla tipologia di prestazione
che al corrispettivo dovuto dall’amministrazione aggiudicatrice, produce,
infatti, effetti benefici per i consumatori non soltanto sul piano della
fiscalità ma anche in relazione ai costi dei beni o dell’attività che
eventualmente, a sua volta, l’amministrazione rivolge all’utenza.
3. Inquadramento tradizionale dei
contratti pubblici, rilevanza “esterna” dell’interesse pubblico prima del
decreto n. 53 del 2010.
Occorre a
questo punto valutare come l’interesse pubblico, nelle sue diverse accezioni
sopra sinteticamente indicate, possa essere tutelato.
Come è
noto, nell’impostazione tradizionale[11]
– che assume, quale modello di riferimento, il contratto di diritto comune – l’interesse
pubblico, connotando l’attività di una sola delle parti del contratto, è un
motivo giuridicamente irrilevante, con la conseguenza che la sua eventuale
violazione non potrebbe incidere sul regolamento contrattuale.
È stata
la contestuale valutazione dell’esigenza, imposta dal principio di legalità, di
rispettare l’interesse pubblico e la presa d’atto della refrattarietà del
contratto al piano assiologico degli interessi, che ha portato, in particolare,
Massimo Severo Giannini ad elaborare la categoria dei contratti ad evidenza
pubblica o, per meglio dire, dei procedimenti ad evidenza pubblica[12].
In questa
prospettiva, la tutela dell’interesse pubblico era affidata esclusivamente agli atti e ai
provvedimenti che precedono la stipulazione del contratto e che danno vita,
appunto, al procedimento amministrativo di evidenza pubblica. Nell’ottica
strettamente contrattuale veniva in rilievo invece il solo procedimento
negoziale che “doppia” quello amministrativo[13].
Più in
particolare, le regole poste dalle norme di diritto pubblico, che disciplinano
il procedimento amministrativo che precede la stipulazione del contratto, sono regole di validità che si rivolgono direttamente agli atti e provvedimenti
amministrativi e non al contratto. Le regole poste dalle norme di diritto
privato, che disciplinano il procedimento negoziale che precede anch’esso la
stipulazione del contratto, sono regole
di condotta che si rivolgono direttamente al contratto e la cui violazione,
sussistendo determinati presupposti, potrebbe determinare responsabilità precontrattuale
della p.a.[14]
È
evidente, pertanto, come l’orientamento tradizionale – muovendo dall’analisi
del dato normativo e dalla considerazione dei contratti pubblici quali «fattispecie
contrattuali come tutte le altre»[15] – fosse dell’avviso che l’interesse
pubblico rimanesse esterno rispetto
al contratto, dovendo lo stesso essere tutelato mediante gli ordinari rimedi di
diritto amministrativo e cioè attraverso l’annullamento dei provvedimenti illegittimi.
Questa
impostazione era guidata dall’esigenza di mantenere sostanzialmente inalterato,
in mancanza, si ribadisce, di una disciplina che si occupasse della fase
genetica del contratto, il modello tradizionale che – in ragione della sua
struttura connotata dalla valenza paritaria dei soggetti e dalla consequenziale
irrilevanza degli interessi appartenenti ad uno soli di essi – non avrebbe
consentito di assegnare agli interessi pubblici una valenza interna alla fattispecie negoziale.
La
ricostruzione proposta è stata mantenuta ferma anche successivamente
all’emanazione di una serie di direttive comunitarie, comprese le fondamentali
direttive n. 17 e n. 18 del 2004, che hanno regolamentato in maniera innovativa
il settore e a cui è stata data attuazione con il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)[16].
Si è preso atto della effettiva natura degli interessi pubblici tutelati e
della loro complessità in una prospettiva europea e nazionale ma, permanendo
l’assenza di una regolamentazione del contratto, è rimasta ferma l’impostazione
tradizionale legata alla categoria del contratto di diritto comune.
3.1. Segue:
… e rimedio della inefficacia automatica da contratto valido.
La mancanza
di una costruzione autonoma della categoria dei contratti pubblici ha condizionato
anche la questione relativa alla individuazione dei rimedi azionabili, sul
piano contrattuale, in presenza di una accertata violazione dell’interesse
pubblico. In particolare, le premesse metodologiche di fondo sopra esposte
hanno condizionato e reso estremamente complessa l’analisi dei rapporto tra
fase provvedimentale e fase negoziale.
Nell’esame
di tale tematica ha sempre assunto un ruolo centrale lo studio delle ripercussioni indirette che l’accertata invalidità provvedimentale e la
consequenziale violazione dell’interesse pubblico potessero avere sulle sorti del contratto. In altri termini,
in mancanza di una espressa regolamentazione normativa dei rapporti tra provvedimento
e contratto, ci si è sempre posti il problema, muovendo dalla struttura e dalla
funzione della procedura di evidenza pubblica[17],
di quale fosse l’incidenza della violazione dell’interesse pubblico, interno e
comunitario, sul regolamento contrattuale morfologicamente refrattario al piano
assiologico degli interessi.
Come è
noto, la prevalente giurisprudenza amministrativa[18]
riteneva che l’annullamento del provvedimento di scelta del contraente determinasse
la inefficacia del contratto da caducazione automatica. Non è questa la
sede per analizzare nei dettagli i diversi percorsi argomentativi seguiti per
giungere a tale conclusione[19],
essendo sufficiente mettere in evidenza come il presupposto dommatico comune fosse
rappresentato dalla rilevanza esterna
degli interessi pubblici.
In questa
prospettiva, tale tipologia di inefficacia costituiva il rimedio più coerente
con la impostazione che, si ribadisce, riteneva, in linea con la normativa
europea e nazionale vigente, che l’interesse pubblico venisse tutelato non
(anche) mediante regole di validità del
contratto ma esclusivamente attraverso norme imperative indirizzate agli
atti e provvedimenti posti in essere nel procedimento amministrativo di scelta
del contraente.
Pertanto,
il contratto, non coinvolto direttamente dal
giudizio di validità imposto dalle norme di tutela dell’interesse pubblico,
poteva ritenersi valido ma inefficace
realizzando quella che si definisce comunemente inefficacia in senso stretto. Tale tipologia di inefficacia
presuppone che gli effetti del contratto vengano meno in ragione dell’incidenza
sull’assetto contrattuale di un elemento
esterno in grado di privare la fonte contrattuale della sua idoneità a
realizzare il piano programmato dalle parti.
Logica e
coerente conseguenza di tale ricostruzione era rappresentata dalla automatica privazione di effetti della
fattispecie contrattuale conseguente al giudizio di invalidità del
provvedimento amministrativo di
aggiudicazione. L’autorità
giudiziaria avrebbe dovuto, pertanto, limitarsi – qualunque fosse la natura e
la portata del vizio del provvedimento amministrativo – a prendere atto della
sopravvenienza rappresentata dalla sentenza di annullamento dell’atto di
aggiudicazione e dichiarare inefficace il contratto.
In questa
prospettiva è anche plasticamente percepibile come il complesso fenomeno in
esame incidesse direttamente sugli effetti del rapporto contrattuale secondo
schemi che evocano, pur nella diversità del presupposti, gli istituti della
condizione risolutiva ovvero della sopravvenienza di una legge successiva non
avente efficacia retroattiva. Parte della giurisprudenza amministrativa, invero,
per spiegare il rapporto tra provvedimento e contratto, pur in presenza di atti
aventi natura eterogenea, ha anche evocato il meccanismo del collegamento
negoziale e della regola del simul stabunt
simul cadent.[20]
4. Descrizione e
analisi della nuova disciplina.
4.1. “Violazione grave”, regola dell’inefficacia
del contratto, azione risarcitoria e sanzioni alternative.
Giunti a
questo punto dobbiamo valutare quale incidenza abbia avuto il nuovo decreto n.
53 del 2010 sull’esatto inquadramento dei contratti pubblici e sui rimedi
azionabili in presenza della accertata violazione dell’interesse pubblico[21].
In via
preliminare e a questi fini appare opportuno descrivere il contenuto della
nuova disciplina che interessa in questa sede, con contestuale indicazione di
taluni profili di criticità.
Il legislatore
nazionale, recependo le prescrizioni contenute nella direttiva comunitaria del
Il
legislatore, sempre in attuazione delle prescrizioni europee, ha altresì
contemplato rimedi di natura successiva
azionabili qualora il contratto sia stato stipulato, prevedendo norme che
distinguono due diverse fattispecie, l’una relativa alla «inefficacia del
contratto in caso di gravi violazioni», l’altra alla «inefficacia del contratto
negli altri casi».
Le
violazioni gravi si hanno, in primo luogo, quando l’amministrazione abbia
svolto una procedura di gara senza pubblicazione del bando o dell’avviso,
ovvero abbia proceduto all’aggiudicazione con procedura negoziata senza bando o
con affidamento in economia fuori dai casi consentiti. In queste ipotesi, a
rigore, potrebbe anche mancare la stessa fase amministrativa e conseguentemente
gli atti e i provvedimenti che la compongono.
In
secondo luogo, la violazione grave può essere conseguenza della concomitanza
dei seguenti fattori: i) mancato rispetto del termine dilatorio di sospensione,
con impossibilità del ricorrente di avvalersi dei mezzi di ricorso prima della
stipulazione del contratto; ii) “vizio proprio” dell’aggiudicazione; iii) incidenza
del vizio «sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento»[22],
con conseguente giudizio prognostico su quale sarebbe stato l’esito della gara.
In questi
casi la regola è la declaratoria di inefficacia del contratto che può essere esclusa
qualora il giudice ravvisi «esigenze imperative connesse ad un interesse
generale». La norma puntualizza che integrano tali esigenze, «tra l’altro», «quelle
imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente
che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall’esecutore
attuale».
Come
risulta anche dalla “esemplificazione legislativa” si deve ritenere che le
ragioni idonee ad evitare la dichiarazione di inefficacia attengono
essenzialmente alle esigenze di tutela dell’interesse pubblico che sta alla
base della decisione dell’amministrazione di indire quella determinata
procedura di gara.
Si è
previsto, inoltre, che «gli interessi economici possono essere presi in
considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui
l’inefficacia del contratto conduce a conseguenze sproporzionate»; la
disposizione prosegue puntualizzando che, in tale valutazione, il giudice deve
anche avere riguardo «all’eventuale mancata proposizione della domanda di
subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non
comporta l’obbligo di rinnovare la gara». Il legislatore ha cura, altresì, di
precisare che «non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici
legati direttamente al contratto, che comprendono, tra l’altro, i costi
derivanti dal ritardo nell’esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di
indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell’operatore
economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di
inefficacia»[23].
Non è condivisibile
la scelta del legislatore, non contemplata dal diritto comunitario, di
indicare, tra gli interessi economici non afferenti al contratto, quelli
conseguenti alla mancata proposizione della domanda di subentro. Se si fosse
voluto assegnare valenza a tale domanda si sarebbe dovuto espressamente
prevederla quale “condizione” stessa della dichiarazione di inefficacia del
contratto. L’art. 11 impone, invece, come si dirà, che il ricorrente formuli
espressamente la «domanda di conseguire l’aggiudicazione e il contratto» ma non
anche quella di subentrare nel rapporto contrattuale in corso o per meglio dire
sembra che si sia ritenuto, correttamente, implicito nella domanda di
conseguire il contratto anche quella di subentrare eventualmente nel rapporto
contrattuale. Ma se fosse così non si comprende perché si richieda
espressamente una dichiarazione di volere succedere nel rapporto ai fini del
giudizio sulla validità del contratto. In tale prospettiva, sembra eccessivo,
anche sul piano delle prescrizioni comunitarie, ritenere che il giudice nella
valutazione sulla “sorte” del contratto possa non dichiararne la inefficacia
assegnando una particolare valenza impeditiva alla mancata proposizione della domanda
di subentro.
Sotto
altro profilo, la domanda in esame non afferisce propriamente, come invece
ritenuto dal legislatore, agli “interessi economici”, in quanto la sua assenza incide
al più sull’attuazione degli interessi pubblici connessi alla realizzazione del
piano programmato con il contratto di appalto.
L’art. 12
prevede che se il giudice amministrativo decide, alla luce dei criteri indicati
dalla legge, di non dichiarare l’inefficacia del contratto dispone, su domanda
e a favore del solo ricorrente avente titolo all’aggiudicazione, il
risarcimento per equivalente del danno da questi subito e provato.
Anche tale
ultima previsione presenta taluni profili di criticità.
In primo
luogo, avendo riguardo alla formulazione letterale della stessa, sembra che il
risarcimento del danno possa essere richiesto soltanto quando il giudice
amministrativo non dichiara la inefficacia del contratto. Invero, dovrebbe
essere consentito al ricorrente di chiedere contestualmente la tutela specifica
e risarcitoria, qualora ovviamente dimostri che, in particolare, il ritardato riconoscimento
del “diritto” al bene della vita gli ha cagionato un effettivo pregiudizio.
In
secondo luogo, risulta non condivisibile la scelta legislativa di limitare il
risarcimento del danno soltanto a favore del ricorrente che dimostri di «avere
titolo all’aggiudicazione», escludendo la risarcibilità del danno da perdita di
chances[24].
Inoltre, sarebbe alquanto anomala la previsione di due condizioni diverse, in
relazione al profilo in esame, per ottenere la tutela reale e risarcitoria: per
la dichiarazione di inefficacia del contratto nei casi gravi si deve dimostrare
che il vizio dell’aggiudicazione abbia «influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’aggiudicazione» (corsivo
aggiunto); per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno è
necessario che sussista il requisito della certezza,
occorrendo dimostrare “il diritto all’aggiudicazione”. In definitiva, il
ricorrente che non abbia ottenuto –pur in presenza di un vizio
dell’aggiudicazione avente la natura richiesta dalla norma per la concessione
della tutela reale – la declaratoria di inefficacia del contratto, per la
sussistenza di contrarie “esigenze imperative”, deve potere avere diritto,
sussistendone i presupposti, almeno al risarcimento del danno che deve essere
ancorato al requisito della possibilità.
È bene
aggiungere che se la inefficacia non viene dichiarata perché manca la domanda
del ricorrente il secondo comma dell’art. 12 prevede che la condotta
processuale della parte, che «senza giustificato motivo» non ha formulato la
domanda volta ad ottenere l’aggiudicazione e il contratto «o non si è resa
disponibile a subentrare nel contratto», è valutata dal giudice ai sensi
dell’articolo 1227 del codice civile.
Inoltre,
il giudice amministrativo – sempre se decide di non dichiarare l’inefficacia
del contratto ovvero di non estendere tale dichiarazione alle prestazioni già
eseguite – applica le sanzioni alternative previste dall’art. 11 dello stesso
decreto in esame.
In
particolare, tale disposizione contempla due diverse tipologie di sanzioni
alternative: la riduzione della durata del contratto e la sanzione pecuniaria
nei confronti della stazione appaltante.
In
relazione alla prima il comma 1, lettera b), dell’art. 11 prevede la riduzione
della durata del contratto «ove possibile, da un minimo del 10% ad un massimo
del 50% della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo».
In
relazione alla seconda, si prevede l’applicazione alla stazione appaltante di
una sanzione pecuniaria di importo che va dallo 0,5 per cento al 5 per cento
del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione che è versato
all’entrata del bilancio dello Stato[25].
4.2. «Inefficacia del
contratto negli altri casi», rimedio
risarcitorio e sanzioni alternative.
Il
legislatore comunitario ha imposto la privazione di effetti del contratto,
quale regola, in presenza delle fattispecie sopra esposte. «Negli altri casi»,
salvo ciò che diremo oltre con riferimento all’applicazione delle sanzioni
alternative, ha demandato alla discrezionalità dei singoli Stati membri di
prevedere il rimedio ritenuto più adatto a tutelare gli interessi in gioco.
L’art. 10
del d.lgs. n. 45 del 2010 stabilisce che, fuori dalle ipotesi contemplate dalla
disposizione di cui ci siamo occupati e dell’ipotesi in cui, come si dirà, trova
applicazione “solo” la sanzione alternativa, «il giudice che annulla
l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto,
fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle
parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire
l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del
contratto e della possibilità di subentro nel contratto, nei casi in cui il
vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la
relativa domanda sia stata proposta».
Come
risulta dal tenore letterale della norma, la individuazione delle fattispecie
in essa contemplate deve avvenire in via residuale rispetto a quelle “più
gravi” previste dalla precedente disposizione.
È bene da
subito chiarire che il rapporto di residualità non è utilizzabile, in ragione
del peculiare contenuto precettivo della norma, con riferimento alle gravi fattispecie
rappresentate dalla violazione delle minime regole di garanzia per la
previsione di forme di affidamento diretto: in questi casi, il rimedio, con le
eccezioni delle esigenze imperative connesse ad un interesse generale, deve
essere quello della inefficacia.
Per
individuare, pertanto, le ipotesi in cui il legislatore può scegliere il
rimedio da applicare occorre avere riguardo alla seconda evenienza in cui
concorrono più elementi a definirla (violazione del termine, “vizio proprio
dell’aggiudicazione”, giudizio prognostico favorevole al ricorrente). Orbene,
fermo restando ovviamente che deve sussistere un “vizio proprio dell’aggiudicazione”,
le variabili sono rappresentate dalla violazione del termine e dal giudizio
prognostico. Si può, pertanto, ipotizzare che: i) non è stato osservato il
termine di sospensione, ma nondimeno manca il requisito della incidenza del
vizio della procedura amministrativa sulle possibilità del ricorrente di
ottenere l’affidamento; ii) è stato osservato il termine, il contratto viene
stipulato dopo il periodo di sospensione (non avendo, ad esempio, il g.a.
ritenuto di accogliere la domanda cautelare di sospensione), ma nella
definizione della controversia, nel merito, si riscontra la sussistenza di un
vizio dell’aggiudicazione che ha inciso ovvero (più realisticamente) non ha
inciso sulle possibilità di affidamento. In altri termini, mi sembra che
l’alternativa che deve sussistere per l’applicazione dell’art. 10 sia la seguente:
violazione procedimentale ma non sostanziale “grave”; violazione sostanziale (“grave”
e) non “grave”, ma non procedimentale.
In tutti
questi casi, che non rientrano nell’ambito applicativo della norma di stretta
imposizione comunitaria, il giudice potrebbe decidere di dichiarare ugualmente
l’inefficacia del contratto all’esito di un bilanciamento degli interessi
effettuato alla luce dei criteri indicati dalla norma stessa.
L’art.
10, però, ha un contenuto “incompleto” perché non stabilisce quale rimedio si
applichi se il giudice decida di non dichiarare la inefficacia del contratto.
Il completamento della fattispecie normativa dovrebbe avvenire mediante la
lettura dell’art. 12, il quale prevede, come già sottolineato, che quando il
giudice non dichiara l’inefficacia del contratto dispone, «su domanda e a
favore del solo ricorrente avente titolo all’aggiudicazione, il risarcimento
per equivalente del danno da questi subito e provato».
Alla luce
di quanto esposto è evidente che tale completamento della fattispecie normativa
è solo parziale, in quanto si limita in maniera non ragionevole, anche in
questo caso, il risarcimento del danno soltanto a favore del soggetto avente
titolo all’aggiudicazione, escludendo la risarcibilità del danno per perdita di
chances che dovrebbe, invece, essere
riconosciuta, sempre che, ovviamente, ne sussistano, in relazione alla natura
della controversia, i presupposti.
Per quanto
attiene poi all’applicazione delle sanzioni alternative l’art. 11 del decreto
prevede che, oltre che nei già esaminati casi gravi in cui non si dichiara la
inefficacia, le sanzioni alternative si possono applicare soltanto quando è
violato il solo termine di sospensione.
Ne
dovrebbe conseguire che nella fattispecie in esame il giudice amministrativo
non possa applicare alcuna sanzione in quanto è certamente presente, oltre la
violazione del predetto termine, anche un “vizio proprio” dell’aggiudicazione.
La disposizione
è, sul punto, criticabile, in quanto desta dubbi la circostanza che sia prevista,
in linea con le indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato,
l’applicazione della sanzione soltanto in presenza della mera violazione del
termine e non anche in presenza di un vizio proprio dell’aggiudicazione. Potrebbe
risultare non ragionevole escludere la sanzione in una ipotesi che è più grave
rispetto a quella della “mera violazione”. In altri termini, stando al tenore
letterale della norma, si dovrebbe fare applicazione della sanzione quando,
oltre alla violazione del termine non sussiste anche un “vizio proprio
dell’aggiudicazione”, mentre quando tale vizio sussiste, sempre unitamente alla
violazione del termine, non dovrebbe applicarsi alcuna sanzione. A me sembra
che il diritto comunitario imponesse, sia pure con una previsione non
chiarissima (art. 2-sexies), la
scelta tra inefficacia e sanzioni non soltanto in presenza della “mera
violazione” del termine ma anche di un vizio proprio dell’aggiudicazione che,
però, non abbia influito sulle opportunità dell’offerente che presenta ricorso
di ottenere l’appalto.
Si sarebbe,
invero, potuto optare – considerata la particolare natura sanzionatoria del
rimedio in esame e la sua assoluta peculiarità nel nostro sistema di tutela – per
una interpretazione “restrittiva” della direttiva comunitaria e ritenere
applicabile la sanzione soltanto in presenza di un “vizio proprio
dell’aggiudicazione”[26].
Se l’obiettivo è quello di introdurre nel sistema meccanismi con effetto
deterrente nei confronti delle parti pubbliche e private può ritenersi che
l’analisi complessiva dei rimedi previsti riesca già ad assicurare il
perseguimento degli obiettivi posti[27].
5. Rilevanza “interna” dell’interesse
pubblico e “categoria” dei contratti pubblici.
Descritte
le linee essenziali della nuova disciplina, occorre adesso valutare,
innanzitutto, come essa abbia inciso sull’inquadramento sistematico dei
contratti pubblici.
Da quanto
sin qui esposto risulta come il legislatore italiano, dando attuazione a
precise prescrizioni comunitarie, abbia attribuito diretta rilevanza
all’interesse pubblico all’interno dell’operazione negoziale. Sono, infatti,
state contemplate regole imperative sul
contratto che si indirizzano al regolamento
negoziale, conformandone la natura e la struttura a tutela del mercato.
In
particolare, il legislatore europeo ha voluto prevedere dei rimedi uniformi
vincolanti per tutti gli Stati membri al fine di evitare che si possano
realizzare distorsioni della concorrenza e la conseguente violazione delle
libertà comunitarie di circolazione delle persone e delle merci. Si tenga conto
che, prima dell’emanazione della direttiva ricorsi del 2007, esistevano
ordinamenti, quali quello inglese e tedesco, per i quali le eventuali
illegittimità riscontrate nella fase procedimentale non erano idonee ad
incidere sulla stabilità del contratto stipulato[28].
Il
legislatore nazionale, recependo la direttiva comunitaria, ha confermato la
essenzialità di un giudizio sul contratto e ha completato, così, un percorso legislativo
complesso che, mediante la codificazione di settore, ha portato alla più nitida
definizione e autonomia della categoria contratti pubblici rispetto al modello
tradizionale dei contratti di diritto comune.
L’interesse
pubblico, da elemento esterno al contratto, è divenuto elemento di valutazione
interno all’assetto negoziale con conseguente necessità che il giudice valuti,
all’esito del giudizio di bilanciamento degli interessi, se il contratto, per
il suo “contenuto”, alteri le regole del mercato nonché violi esigenze aventi
un fondamento costituzionale. Lo svolgimento di tale giudizio è necessariamente
più complesso rispetto a quello effettuato con riferimento alla legittimità del
solo provvedimento amministrativo in quanto, una volta instaurato il rapporto
contrattuale, devono essere valutati altri interessi pubblici soprattutto di
valenza “interna” e relativi all’attività oggetto del contratto stesso[29].
La violazione di regole imperative rivolte al contratto può comportare, come si
è visto, la drastica misura della inefficacia ovvero l’applicazione di rimedi
diversi quali, ad esempio, la sanzione della riduzione della durata del
contratto o l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
È bene
puntualizzare che quanto sin qui detto non significa che l’interesse pubblico
sia divenuto la funzione economico-individuale perseguita dal contratto,
concorrendo ad integrare la causa in concreto e cioè la ragione pratica
dell’affare. La completa estraneità della parte privata rispetto a tale assetto
di interessi impedisce qualunque costruzione che, prendendo spunto dalle nuove
concezioni sulla causa del contratto[30],
intenda, almeno allo stato della legislazione, porre al centro dell’analisi elementi
strutturali della fattispecie contrattuale.
Né può
ritenersi che l’amministrazione stipuli il contratto nell’esercizio di un
potere amministrativo, in quanto, come chiaramente riconosciuto anche dalla
Corte costituzionale, con la sentenza n. 401 del 2007, la p.a. agisce pur sempre
nell’esercizio della propria autonomia negoziale: una volta stipulato il
contratto e superata la soglia procedimentale, l’amministrazione, salvo talune
eccezioni afferenti alla fase esecutiva, agisce come contraente e non mediante
la spendita di potestà pubblicistiche.
Ne
consegue che l’interesse pubblico assume una valenza interna al contratto, non attraverso il mezzo civilistico della
causa, né quello pubblicistico del potere amministrativo, ma per il tramite
della previsione di norme imperative indirizzate al contratto che, al fine di tutelare
essenzialmente l’assetto concorrenziale del mercato, hanno conformato la regola
contrattuale limitando in maniera stringente l’autonomia contrattuale delle
parti. È bene, inoltre, chiarire che, almeno sul piano astratto, il rapporto
dell’amministrazione con il pubblico interesse è diverso nella fase
amministrativa e in quella negoziale: nel primo caso la p.a. agisce come
autorità e deve perseguire, per il tramite dei provvedimenti amministrativi,
l’interesse pubblico; nel secondo caso agisce come contraente e pertanto deve, unitamente
alla parte privata, evitare di dare vita ad un assetto contrattuale contrario agli interessi pubblici
rilevanti.
5.1. Segue:
natura del sindacato giudiziale e dubbi sull’ampiezza del “potere”.
Alla luce
di quanto sopra esposto occorre, pertanto, tenere distinto il sindacato sull’atto e sull’esercizio del
potere amministrativo e il sindacato
sul contratto e sull’esercizio dell’autonomia negoziale.
Nel primo
caso opera rigorosamente il principio di separazione tra poteri e la conseguente
impossibilità, tranne negli eccezionali casi di giurisdizione estesa al merito,
per il giudice di sostituirsi all’amministrazione.
Anche nel
secondo caso, invero, il giudice non potrebbe sovrapporre proprie valutazioni a
quelle riservate all’autonomia contrattuale ma può comunque svolgere un
sindacato forte, consentito da norme imperative, per tutelare gli interessi
pubblici rilevanti nel settore in esame.
In questa
prospettiva, che distingue potere amministrativo e autonomia negoziale, può
spiegarsi l’affermazione contenuta nel citato parere del Consiglio di Stato
secondo cui non si sarebbe in presenza di una «giurisdizione di merito» che
«presuppone che la legge autorizzi il giudice amministrativo a “sostituirsi”
all’amministrazione, effettuando, in luogo di questa, scelte discrezionali
conformi a regole non giuridiche di buona amministrazione, che attengono a
profili di opportunità e di convenienza del provvedimento amministrativo»;
aggiungendosi come tale carattere di giurisdizione «mal si attaglia a
controversie aventi ad oggetto aspetti, di natura civilistica, inerenti
l’effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto già stipulato»[31].
Chiarito
ciò, occorre, però, valutare, analizzando attentamente il testo normativo, se,
per caso, dietro lo schermo formale del controllo dell’autonomia contrattuale
non si nascondano forme anomale di attribuzione al giudice amministrativo di valutazioni
che spettano alla pubblica amministrazione.
A tale proposito,
riprendendo le verifiche che, ad esempio, devono essere svolte nei «casi gravi»,
nessun problema sorge ovviamente con riguardo all’accertamento della violazione
del termine di sospensione e della sussistenza del “vizio proprio
dell’aggiudicazione”. Ma nessun problema pone anche, a mio avviso, il giudizio
prognostico volto a stabilire se il predetto vizio «abbia influito sulle
possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento» e dunque se lo stesso abbia
inciso effettivamente sul “rapporto” [32].
Una volta che il potere amministrativo è stato esercitato con l’emanazione
dell’atto di aggiudicazione a cui poi è seguita la stipulazione del contratto,
è ben possibile che il giudice possa “ripercorre” virtualmente la procedura di
gara per valutare l’incidenza sugli interessi pubblici dell’illegittimità
riscontrata. Del resto, tale giudizio il g.a. può svolgere anche quando deve
stabilire se sussiste un danno risarcibile nei casi in cui non sia più
possibile ottenere quel bene della vita; senza contare, poi, che se si ammette
l’azione risarcitoria autonoma, nei limiti e secondo le modalità prefigurate dallo
schema di decreto di approvazione del codice del processo amministrativo[33],
dovrebbe essere normale l’effettuazione del giudizio prognostico.
Problemi
pone, invece, la valutazione giudiziale relativa all’accertamento in ordine
alla sussistenza di «esigenze imperative connesse ad un interesse generale».
Sul punto, la norma si limita a stabilire che tra tali esigenze rientrano
«quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere
evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo
dall’esecutore attuale». Ma l’esemplificazione è preceduta da un «fra l’altro»
che di fatto costituisce una “delega in bianco” da riempire da parte
dell’autorità giudiziaria nell’esercizio di un sindacato sganciato da qualunque
elemento fattuale idoneo ad orientare il sindacato stesso. È questa una
anomalia nell’attuale sistema di tutela sia pubblicistico sia privatistico.
Del resto,
l’attuazione nel nostro ordinamento di tale prescrizione era facoltativa. Una
volta, però, che il legislatore italiano ha deciso di tradurre in norma anche
tale aspetto, avrebbe dovuto, a mio avviso, indicare, ancorché con formulazione
ampia, i presupposti di fatto che il giudice dovrebbe tenere presente
nell’effettuazione del giudizio sul contratto. In altri termini, mi sembra poco
compatibile con i limiti che l’autorità giudiziaria incontra anche quando
sindaca l’esercizio delle autonomie negoziali la previsione di una norma la
quale stabilisca che il giudice deve valutare la sussistenza di un “interesse
generale” non meglio specificato e identificato. L’anomalia della previsione si
può cogliere ancora di più se si considera che l’estrema genericità della previsione
potrebbe porre un problema di rispetto del principio di legalità anche se la disposizione
in esame avesse quale suo destinatario non il giudice ma la pubblica
amministrazione.
5.2. Rapporto tra contratto e mercato
nella prospettiva comunitaria.
Fermi
restando gli aspetti di criticità sopra esposti, può ritenersi che la forma di controllo
dell’autonomia negoziale prevista dal decreto sia, pur nella diversità delle
fattispecie, comune a tutti gli interventi comunitari volti ad incidere
direttamente sul contratto quale strumento principale di regolazione del
mercato concorrenziale. Nei contratti di derivazione comunitaria la
preoccupazione del legislatore è sicuramente quella di evitare che un
determinato regolamento negoziale possa, molte volte mediante il pregiudizio
della parte debole, incidere negativamente sul principio di libera concorrenza
tra gli operatori economici del settore. Del resto, il fine di disciplinare il
contratto per tutelare, in una prospettiva comunitaria, la concorrenza emerge
espressamente da quanto contenuto nel 14° considerando della direttiva ricorsi:
«la privazione di effetti è il modo più sicuro per ripristinare la concorrenza e creare nuove opportunità commerciali
per gli operatori economici che sono stati illegittimamente privati della
possibilità di competere» (corsivi aggiunti).
E’
innegabile che la fattispecie al nostro esame presenta talune peculiarità, non
fosse altro perché parte del contratto è un soggetto pubblico che deve, per
“statuto”, perseguire l’interesse pubblico. Il che rende particolare anche il
modo attraverso cui rileva l’esigenza di tutelare la concorrenza.
Nella
regolazione dei normali contratti incidenti sul mercato stipulati tra privati, le norme di settore limitano
l’autonomia negoziale di soggetti che hanno entrambi o almeno uno di essi la
qualifica di imprenditore. Nel caso in esame siamo in presenza di un contratto
in cui la pubblica amministrazione interviene non in qualità di impresa
pubblica ma di “pubblica autorità”, ancorché, come più volte sottolineato,
nell’esercizio della propria autonomia negoziale. Guardando il fenomeno in
questa prospettiva, è evidente come l’imposizione di regole imperative nella
costruzione del regolamento contrattuale è finalizzata ad assicurare la libera
concorrenza degli operatori economici che entrano in “contatto” con la pubblica
amministrazione.
È bene,
però, aggiungere che questo particolare modo di atteggiarsi delle regole della
concorrenza è previsto anche, ad esempio, dalla direttiva 29 giugno 2000 n.
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali. Tale direttiva, attuata con il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, introduce
una serie uniforme di norme cogenti volte ad evitare che, mediante «l’abuso
della libertà contrattuale» da parte dell’imprenditore forte «in danno del
credito», si possano creare «distorsioni della concorrenza» (22° considerando).
Il legislatore comunitario ha, però, inteso precisare che la direttiva si
applica non soltanto quando la transazione avviene tra “imprese pubbliche” o
private ma anche «tra imprese e autorità
pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume
considerevole di pagamenti alle imprese» (corsivo aggiunto)[34].
In
definitiva, la previsione di norme indirizzate
al contratto mettono in rilevo l’importanza che ha, nella prospettiva europea,
la relazione tra contratto e mercato ovvero, più precisamente, tra
regolamentazione del contratto e regolamentazione del mercato. Sino ad oggi tale
relazione era indiretta ed affidata a
meccanismi interni di diversa natura e valenza previsti dai singoli Stati
membri. Oggi, invece, si tratta di una relazione diretta assicurata mediante la imposizione del rispetto di regole uniformi
(come vedremo) di validità contrattuale.
Non potrebbe,
pertanto, più dirsi, a seguito dell’espressa presa di posizione del
legislatore, che il contratto pubblico, «trattandosi di una fattispecie
contrattuale come tutte le altre», sia refrattario e strutturalmente “insensibile”
all’interesse pubblico. Il contratto pubblico deve tenere conto, nella fase del
suo perfezionamento, dell’assetto di interessi contemplato dalla fonti di regolazione
del contratto stesso.
6. La natura della inefficacia. Nullità
speciale. Illiceità del contratto per violazione dell’ordine pubblico economico
e nullità di disvalore.
Alla luce
di quanto sin qui esposto non sembra più corretto porre la questione della
sorte del contratto in caso di annullamento dell’aggiudicazione, ma occorre
valutare quale sia la incidenza diretta
della violazione delle regole poste a tutela dell’interesse pubblico sul
contratto stipulato.
Il
decreto in esame ha chiaramente previsto che, quando ricorrono le condizioni indicate,
il contratto deve essere dichiarato inefficace. La direttiva comunitaria, facendo
riferimento alla «privazione di effetti», impiega volutamente una espressione
generica e atecnica per consentire, come correttamente messo in evidenza dal
Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del decreto, l’adattamento
della locuzione impiegata alle categorie interne ai singoli Stati membri.
Deve,
però, rilevarsi come altrettanto generica sia l’espressione inefficacia.
Occorre
pertanto interrogarsi su cosa si intenda per inefficacia.
Come è
noto, avendo i rimedi valenza normativa, nel senso che possono essere
modellati e costruiti dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità non
irragionevole guidata dall’esigenza di tutelare determinati interessi, la
disquisizione in ordine alla natura del rimedio avrebbe una valenza soltanto teorica
se il legislatore avesse previsto una disciplina completa e chiara. Il
legislatore, invece, si è limitato a qualificare espressamente il rimedio in
termini di inefficacia del contratto ma, se si escludono alcuni profili, non ha
previsto il relativo trattamento giuridico cui lo stesso deve essere
sottoposto.
Da qui la
persistente utilità della questione della natura della “patologia” contrattuale.
Come già
sottolineato, nella sistematica tradizionale la nozione di inefficacia è intesa
in un duplice senso: inefficacia in senso stretto da contratto valido e
inefficacia in senso lato da contratto invalido.
Nel caso
in esame, l’impiego della sola locuzione “inefficacia” sembra deporre, come risulta
chiaramente affermato dal Consiglio di Stato nel parere più volte citato, per
la inefficacia in senso stretto da contratto valido.
Questa
conclusione, conseguente dall’analisi del dato letterale, non è, però, alla
luce di quanto sin qui esposto, condivisibile.
In primo
luogo, perché la inefficacia in senso stretto non è un istituto di carattere
generale disciplinato dal codice civile o da leggi speciali. Si tratta,
infatti, di un istituto cui il legislatore ricorre, in presenza di fattispecie
assolutamente eterogenee, che sembrano avere quale unico elemento in comune la
validità del contratto e la incidenza della misura prevista soltanto sugli
effetti del contratto stesso. Al riscontro di tale dato comune non è, però,
conseguita la costruzione di un regime che, pur nella diversità delle
fattispecie, presenti alcuni aspetti di ricorrente applicazione. Le uniche
regole civilistiche contenenti una disciplina compiuta sono quelle della
condizione e della risoluzione contrattuale. La prima, presupponendo che le
parti o la legge sottopongano la produzione degli effetti alla verificazione di
un elemento esterno futuro e incerto,
presenta caratteri di assoluta eterogeneità rispetto alla vicenda in esame. La
seconda, presupponendo l’inadempimento di una obbligazione contrattuale ovvero
la violazione di un impegno traslativo, è altrettanto lontana dal rimedio
contemplato dal legislatore. Si tenga
conto, infine, del fatto che, proprio in ragione della peculiarità del
funzionamento delle regole dell’efficacia, normalmente si consente il cosiddetto
recupero dell’efficacia. Basti pensare alla questione della disponibilità,
almeno in presenza di talune fattispecie, dell’effetto di risoluzione del
contratto[35]
o della ratifica del negozio posto in essere dal falsus procurator (art. 1399 cod. civ.).
Alla luce
di quanto sopra esposto in ordine alla nuova rilevanza che assume l’interesse
pubblico nella prospettiva contrattuale, ritengo si possa affermare che la
inefficacia prevista dal legislatore sia una inefficacia da contratto nullo ancorché, per le ragioni che saranno
esposte più avanti, si tratti di una nullità
speciale.
Come più
volte sottolineato, la nuova normativa ha previsto norme imperative che si
indirizzano al contratto conformandone la natura e disciplinandone
espressamente la “sorte” al chiaro scopo di tutelare gli interessi pubblici di
matrice europea e nazionale. Il giudice, infatti, deve svolgere, all’esito di
un equilibrato bilanciamento degli interessi, un giudizio sul contratto avendo
riguardo a quanto prescritto da puntuali regole
di validità del contratto stesso. Non si tratta, pertanto, più di prendere
atto della sopravvenienza di un elemento
esterno rappresentato dalla accertata violazione dell’interesse pubblico
cui è conseguito l’annullamento del provvedimento amministrativo, che avrebbe
giustificato il rimedio della inefficacia da contratto valido, ma di esprimere
un giudizio complesso di validità del regolamento contrattuale alla luce delle
vincolanti indicazioni contenute dalle nuove norme in commento.
Nel caso
di violazione gravi, ad esempio, il giudice deve verificare se le parti hanno
stipulato il contratto in violazione della regola imperativa di divieto di
stipulazione, nonché se la violazione commessa abbia inciso sulle possibilità
di ottenere l’appalto e non sussistono esigenze imperative che depongono per l’accertamento
della insussistenza, in concreto, delle ragioni di contrasto con gli interessi
pubblici.
Mentre,
dunque, il giudizio di validità dell’atto amministrativo è un giudizio “semplice”,
il giudizio sul contratto è un giudizio “complesso” e diverso che involge tutti gli interessi, comunitari e nazionali,
che rappresentano un costante limite all’esercizio dell’autonomia negoziale.
Ma anche
nel caso di violazioni «non gravi» il giudice, per decidere se dichiarare
inefficace il contratto, deve svolgere un accertamento articolato alla luce dei
criteri indicati dall’art. 10.
La
diversità di giudizio è, del resto, la conseguenza naturale delle diversità
esistenti tra il sindacato nei confronti di un atto amministrativo unilaterale
e di un atto negoziale bilaterale.
Sul piano
generale, la soluzione della nullità è anche maggiormente coerente con le
stesse previsioni comunitarie e soprattutto con le nuove categorie contrattuali
costruite proprio in attuazione del diritto europeo. Si deve, infatti, ritenere
che il rimedio che più di ogni altro è in grado di assicurare gli obiettivi
posti dal diritto europeo e il corretto funzionamento del mercato
concorrenziale è quello della nullità[36].
Saremo, dunque, in presenza di nullità per violazione di norme imperative che
realizzano un forma di nullità-sanzione[37]
in linea con gli intendimenti del legislatore comunitario.
Non è un
caso che il legislatore italiano, nel costruire le nuove categorie contrattuali
di derivazione comunitaria, ha normalmente qualificato il correlativo rimedio
in termini di nullità[38].
In linea con la novità della categoria e delle molteplici esigenze da tutelare
non si tratta, però, dello statuto della nullità proprio dei contratti di
diritto comune, legato alla concezione pandettistica formale che presuppone la
sussistenza di un difetto originario e strutturale della fattispecie e cioè di
un vizio intrinseco alla fattispecie stessa. Le nuove forme di nullità
presuppongono un sindacato complesso del giudice che involge la valutazione di
una serie di elementi che, pur non attenendo ad un elemento strutturale del
contratto, ne possono condizionare il giudizio di validità[39].
A tale proposito, la dottrina civilistica ha parlato di destrutturazione delle nullità.[40].
La
fattispecie in esame mantiene, però, aspetti di peculiarità connessi alla
esistenza di una parte pubblica che ne giustifica talune deviazioni rispetto al
nuovo statuto delle nullità elaborato in sede civilistica sotto l’influsso, si
ribadisce, del diritto comunitario.
Come è
noto, il giudizio di nullità è normalmente un giudizio “autonomo” mentre nel
caso in esame la inefficacia del contratto presuppone – se si escludono i casi
“gravi” in cui un atto potrebbe mancare – il previo annullamento del
provvedimento amministrativo. Si ripropone anche in questo ambito la questione
della “pregiudiziale” amministrativa, sub
specie di pregiudiziale da contratto:
per potere ottenere la privazione di effetti del contratto il privato deve
avere ottenuto la previa caducazione dell’atto amministrativo. Questo dato non
sembra possa ostacolare la qualificazione del rimedio stesso in termini di
invalidità, ma soltanto contribuisce a chiarire che siamo pur sempre in
presenza di una nullità speciale. Le ragioni di interesse
pubblico, le esigenze di certezza dell’azione amministrativa giustificano la
previsione di termini e condizioni dell’azione non contemplate dal sistema di
tutela civilistico. Se si pensa all’annosa questione della pregiudiziale da fatto illecito, non è corretto ritenere che la
previsione della previa impugnazione, ovvero di particolari modalità di
proposizione dell’azione, impedisca l’applicazione dell’art. 2043 c.c. e
soprattutto la qualificazione del fatto quale illecito riconducibile al sistema
della responsabilità civile. In altri termini, la presenza di una parte
pubblica può giustificare che l’attuazione
delle obbligazioni nascenti da contratto o fatto illecito si svolga secondo
modalità parzialmente diverse da quelle propriamente civilistiche.
Sotto
altro aspetto, si potrebbe rilevare che normalmente il giudizio di nullità ha
natura dichiarativa e la sentenza conseguentemente efficacia retroattiva.
Nel caso
in esame il legislatore sembra avere voluto assegnare valenza di accertamento
all’azione in esame nella parte in cui afferma che il giudice «dichiara
l’inefficacia». Ma il dato normativo non è univoco: al secondo comma dell’art.
9 è scritto che il «contratto resta efficace», il che farebbe pensare che la
sentenza abbia una valenza costitutiva[41].
La questione non mi sembra però di grande rilevanza anche perché, a mio avviso,
almeno in presenza delle nuove forme di nullità, in ragione dei complessi
accertamenti richiesti al giudice, l’azione giudiziale ha una valenza
costitutiva[42].
Per
quanto riguarda poi la possibile efficacia non retroattiva della pronuncia, si
consideri, al fine sempre di ritenere compatibile con il regime della nullità
il rimedio in esame, come, anche in altri casi, il legislatore, nel settore
civilistico, per tutelare determinati interessi diversi da quelli dei soggetti che propongono l’azione, abbia
escluso la efficacia retroattiva: si pensi al regime delle nullità della
società previsto dall’art. 2332 del codice civile.
In
definitiva, dunque, alla luce di quanto sin qui esposto, si può affermare che
siamo in presenza di una inefficacia conseguente all’accertamento di un nullità speciale del contratto, che
costituisce il rimedio più conforme al contenuto della normativa e alla stessa
“tradizione” del diritto europeo.
Si
potrebbe fare anche un passo ulteriore e ritenere che, dopo l’emanazione della
nuova direttiva, il contratto stipulato non sia soltanto un contratto illegale ma anche illecito per contrasto con l’ordine
pubblico e, in particolare, utilizzando l’espressione mutuata dal sistema
giuridico francese, con l’ordine pubblico economico. La dottrina e la
giurisprudenza ritengono che detta evenienza ricorra proprio quando, attraverso
di esso, si violano principi generali di matrice comunitaria posti a tutela
della concorrenza ovvero principi di rilevanza costituzionale incidenti sui
rapporti economici[43].
Si potrebbe ritenere che, con l’entrata in vigore del nuovo decreto, dalla
disamina del complesso delle norme imperative che disciplinano il contratto sia
desumibile anche la volontà del legislatore di tutelare l’ordine pubblico. In questa
prospettiva, non saremmo in presenza di una nullità speciale per violazione di
norma imperativa che determina la illegalità del contratto ma più precisamente di
una nullità speciale di disvalore per
violazione dell’ordine pubblico che determina la illiceità del contratto[44].
La
questione non è soltanto teorica, atteso che il regime giuridico del contratto
illegale è parzialmente diverso da quello del contratto illecito[45].
Appare
opportuno ribadire che a tale conclusione non si poteva pervenire prima
dell’emanazione della direttiva ricorsi e del nuovo decreto, atteso che, come
più volte sottolineato, questo risultato era impedito dalla mancanza di norme
dalle quali desumere che, nell’ottica comunitaria e anche costituzionale, il contratto
dovesse essere, in presenza di talune circostanze, dichiarato privo di effetti.
6.1. Il regime giuridico della
“inefficacia”.
Le
considerazioni sopra svolte in ordine alla qualificazione della inefficacia in
termini di nullità speciale è utile,
come già sottolineato, per ricostruire quale sia il regime giuridico applicabile,
da individuare muovendo sempre da quanto ricavabile espressamente o
implicitamente dalla disciplina in esame.
Gli
aspetti rilevanti di tale regime giuridico sono rappresentati: dalla
rilevabilità d’ufficio o su domanda di parte della inefficacia; dalla
legittimazione e infine dai tempi dell’azione.
Sul
punto, l’art. 12 del decreto n. 53 in esame si limita a prevede che accanto
all’azione di annullamento deve essere proposta una sorta di azione di adempimento: il ricorrente
deve chiedere non solo la declaratoria di illegittimità del provvedimento ma
anche l’aggiudicazione e il contratto. A tale proposito, è bene sottolineare
che, se si conferma la eliminazione dallo schema di decreto relativo al nuovo
codice del processo amministrativo dell’azione di adempimento, si pone un
problema di coordinamento soprattutto se il contenuto processuale del d.lgs. n.
53 del 2010 dovesse confluire nel predetto codice.
Al di là
di questo aspetto, occorre procedere alla ricostruzione del regime del
trattamento processuale dell’azione in via interpretativa, mediante l’ausilio rappresentato
dalla indicata qualificazione del vizio del contratto in termini di nullità.
Per
quanto attiene al profilo della rilevabilità
d’ufficio, essa costituisce logica conseguenza della predetta qualificazione
del rimedio in esame. Per quanto la esistenza di una pluralità di categorie
contrattuali abbia portato alla frammentazione anche dello statuto della
nullità contrattuale costituisce un dato costante, sia pure con modulazioni
differenti di disciplina, la previsione del potere del giudice di rilevare
d’ufficio la nullità[46].
Nel
diritto contrattuale la giurisprudenza prevalente[47]
ha sempre sostenuto che detto potere non si debba porre in contrasto con il principio
dispositivo, con la conseguenza che la nullità possa essere rilevata dal
giudice soltanto quando si tratta di “bloccare” domande che presuppongono la
validità del contratto, quale l’azione di adempimento, e non anche quando si
chiede la declaratoria invalidità o inefficacia del contratto per altri motivi.
Un orientamento minoritario della Cassazione[48]
ritiene, invece, che anche in questi casi il giudice possa esercitare i propri
poteri officiosi in quanto gli stessi sono pur sempre finalizzati a rigettare
la domanda proposta[49].
Nel
nostro caso, attesa la natura peculiare della fattispecie disciplinata, il
rapporto tra rilevabilità d’ufficio e principio dispositivo è direttamente
risolto, sia pure in maniera non espressa, dal legislatore.
L’art. 12
del decreto prevede, infatti, che, affinché il giudice si pronunci sul vizio
del contratto, il “terzo” deve avere proposto, al fine di assicurare che ci sia
un soggetto che assuma l’impegno di porre in essere quella determinata
prestazione contrattuale, la «domanda di conseguire l’aggiudicazione e il
contratto».
A fronte
di un testo legislativo che impone che il ricorso contenga le due sopraesposte
richieste, è scongiurato il rischio che possa realizzarsi, consentito il rilievo
d’ufficio della nullità, una sovrapposizione delle valutazioni del giudice a
quelle della parte. Si tenga conto, inoltre, del fatto che la domanda del
contratto presuppone essa stessa che il contratto stipulato con
l’aggiudicatario sia nullo. In questa prospettiva, si potrebbe anche arrivare a
ritenere che la domanda di inefficacia sia implicita nella domanda di
adempimento[50].
Per
quanto attiene alla questione (connessa) della legittimazione alla proposizione dell’azione di nullità speciale,
nessun dubbio sussiste, per le ragioni sin qui esposte, sul fatto che la domanda
possa essere proposta dal concorrente vittorioso nel giudizio amministrativo. A
tale proposito, non si dimentichi che la violazione accertata dal giudice ha inciso
direttamente sulla libertà di iniziativa economica, avente valenza
costituzionale, della singola impresa.
Rimane da
risolvere il dubbio circa la concorrente legittimazione della pubblica
amministrazione o di altri privati diversi da quelli che hanno ottenuto la sentenza
favorevole di annullamento.
Per
quanto attiene alla posizione dei terzi, la valutazione complessiva
dell’assetto normativo induce a ritenere che, pure mancando una apposita norma,
siamo in presenza di una legittimazione
riservata soltanto all’impresa che ha ottenuto l’annullamento della gara.
Del resto, lo statuto delle nuove forme di nullità, proprio per la sua elasticità
legata agli interessi tutelati, prevede normalmente tali modalità di legittimazione.
È bene aggiungere che è dalla lettura dell’intera normativa che si desume la
posizione particolare dell’impresa vittoriosa nel giudizio amministrativo. Si
potrebbe, però, obiettare che nel caso in esame la privazione di effetti
risponde soprattutto all’esigenza di tutelare l’interesse pubblico alla
concorrenza, il che dovrebbe condurre a ritenere sussistente una legittimazione allargata. Ma anche a
volere ritenere che la nullità possa essere richiesta da «chiunque vi abbia
interesse» (art. 1421 cod. civ.) e dunque anche da altre imprese del settore,
ugualmente si potrebbe pervenire alla conclusione della limitazione della
legittimazione mediante una interpretazione restrittiva dell’interesse a
proporre l’azione. Non dovrebbe trovare, infatti, ingresso nel processo
l’interesse strumentale delle altre imprese di settore alla mera rinnovazione
della gara in linea, del resto, con un orientamento interpretativo alquanto
restrittivo prospettato con riferimento alla stessa azione di annullamento[51].
Sul punto, sarebbe stato comunque più opportuno disciplinare questo aspetto in
maniera esplicita in linea con quanto consentito dal primo comma dell’art. 1421
cod. civ. [52].
Per
quanto attiene alla posizione della p.a. si potrebbe escludere la sua
legittimazione tenendo conto che sia il decreto sia la direttiva comunitaria si
preoccupano di condizionare l’inefficacia del contratto alla possibilità che
l’esecuzione del rapporto sia assicurata dall’impresa che ha ottenuto
l’annullamento dell’aggiudicazione. Il che significa che se quest’ultima non ha
chiesto “l’aggiudicazione e il contratto”, così come il giudice non può rilevare
d’ufficio la nullità, allo stesso modo la nullità non potrebbe essere richiesta
dall’amministrazione. Del resto, la previsione di cui al secondo comma
dell’art. 12, secondo cui l’accoglimento della domanda “autonoma” di
risarcimento del danno è condizionato alla dimostrazione della sussistenza di
un motivo che abbia giustificato la mancata richiesta della tutela reale,
ripara, nella maggior parte dei casi, l’amministrazione dal rischio di dovere
versare il corrispettivo all’impresa parte del contratto e risarcire il danno
al privato vittorioso nel giudizio di annullamento. In altri termini, l’analisi
complessiva del testo normativo può fare ritenere che la p.a. non sia parte legittimata
e che comunque il più delle volte, per le ragioni esposte, non abbia “interesse”
ai sensi dell’art. 1421 cod. civ. a chiedere la declaratoria di nullità del
contratto.
Per
quanto riguarda i tempi dell’azione, l’esigenza
di assicurare la concentrazione delle tutele e la certezza dei rapporti giuridici
dovrebbe condurre a ritenere che la domanda di inefficacia sia proponibile
soltanto nel medesimo contesto processuale e dunque cumulativamente all’azione
di annullamento e di adempimento. Si potrebbe, però, obbiettare che per pervenire
a tale conclusione sia necessaria una espressa presa di posizione del
legislatore. In mancanza di tale previsione la natura del vizio del contratto
dovrebbe, al contrario, fare ritenere che sia ammissibile anche l’azione autonoma di nullità senza limiti
di tempo ai sensi dell’art. 1422 cod. civ. E’ bene, però, puntualizzare che ciò
non significa incidenza negativa sul principio di certezza dell’azione
amministrativa, essendo presumibile che il tempo lasciato trascorrere prima
della proposizione dell’azione costituisca un elemento di forte incidenza sul
piano di valutazione giudiziale che deve tenere conto dello stadio
dell’esecuzione del rapporto contrattuale in relazione all’interesse pubblico
sotteso a quel determinato appalto[53].
Per
quanto attiene, infine, alla questione relativa all’applicazione della
normativa in esame ai giudizi in corso,
è evidente come la risposta dipenda dalla natura processuale o sostanziale
della normativa stessa. Solo nel primo caso si potrebbe postulare una
applicazione immediata[54].
A mio
avviso, la soluzione preferibile è quella di ritenere che il decreto,
limitatamente ovviamente all’aspetto che viene in rilievo in questa sede, abbia
un contenuto sostanziale e quindi non possa applicarsi ai processi in corso.
Come più volte sottolineato, è la prima volta che il legislatore disciplina,
ancorchè come si è detto in maniera non compiuta, la sorte del contratto e mi
sembra che non si possa dubitare del fatto che tale disciplina, per quanto
intimamente connessa a profili processuali, abbia una rilevanza di tipo
sostanziale.
In definitiva, avendo riguardo alla natura delle regole previste e all’autonomia
della fase negoziale rispetto a quella amministrativa, il nuovo decreto dovrebbe
applicarsi a tutte le vicende, che seguono l’aggiudicazione, poste in essere
dopo la sua entrata in vigore[55].
Una
applicazione retroattiva dei rimedi contemplati può aversi soltanto per le
vicende poste in essere successivamente alla scadenza del termine di attuazione
della direttiva ricorsi (dicembre 2009). Come è noto, in questo caso l’effetto
diretto delle direttive è conseguenza concomitante del loro contenuto auto-applicativo
e della volontà di “sanzionare” lo Stato inadempiente. Non si potrebbe,
pertanto, fare risalire l’efficacia retroattiva al momento dell’emanazione
della direttiva stessa[56].
6.2. Natura delle sanzioni alternative e
poteri del giudice.
Per
quanto riguarda la esatta individuazione della natura delle sanzioni
alternative è evidente che si tratti di rimedi assolutamente innovativi, non
riducibili a forme di tutela già previste.
La
sanzione pecuniaria si indirizza ad una sola delle parti, la stazione
appaltante, e non ha alcuna incidenza sul contratto.
La
riduzione della durata del contratto si indirizza ad entrambe le parti ed ha
una diretta incidenza sul contratto, producendo un effetto legale modificativo
dell’assetto negoziale.
Il
sistema di tutela civilistico conosce ipotesi in cui, per ragioni evidentemente
diverse da quelle in esame, si applicano “sanzioni civili” o “pene private”
che, pur lasciando in vita il rapporto contrattuale, incidono sul suo
contenuto. A solo titolo esemplificativo, si può richiamare la norma (art. 1815
cod. civ.) che dispone la “cancellazione” della clausola degli interessi
usurari per sanzionare la violazione da parte del mutuante dell’ordine pubblico
economico.
È bene
aggiungere che sul piano strutturale il rimedio sembra rispondere al meccanismo
della sostituzione automatica di una clausola nulla (art. 1419, secondo comma, cod.
civ.). Il giudice dispone infatti, quando decide di applicare tale rimedio, la
sostituzione di una clausola del contratto, che stabilisce una determinata
durata, con quanto stabilito dalla norma imperativa in esame. E’ evidente come,
rispetto al modello civilistico, la peculiarità sta in questo caso nel fatto
che la norma imperativa assegna comunque al giudice un potere discrezionale
nella modulazione della durata stessa[57].
Avendo
riguardo alla natura delle sanzioni potrebbe ipotizzarsi, pur in mancanza di
indicazioni legislative vincolanti in ordine ai criteri di scelta di esse, una
loro applicazione da parte del giudice guidata alla luce della tipologia di
violazione commessa.
Se il
giudice applica le sanzioni alternative perché ha deciso, in ragione della
sussistenza di esigenze imperative, di non dichiarare la inefficacia del
contratto “nonostante” la illegittimità dell’atto di aggiudicazione, il rimedio
“naturale” dovrebbe essere rappresentato dalla riduzione della durata del
contratto. In questi casi, infatti, il contratto viene eseguito da un soggetto
scelto in violazione delle regole di diritto pubblico poste a tutela di
determinati interessi pubblici. La presenza di altri interessi pubblici ha però
imposto di non applicare il rimedio distruttivo della inefficacia ma quella conservativo
della modificazione del contenuto contrattuale. In altri termini, la violazione
di regole imperative rivolte anche al contratto non comporta in questo caso la
nullità del contratto stesso ma l’applicazione di un rimedio diverso
rappresentato dalla riduzione della sua durata.
Non
sembra, invece, potersi applicare la sanzione della riduzione, nonostante il
dato legislativo lasci presupporre anche in questo caso una applicazione
indifferenziata di entrambe le sanzioni, quando il giudice amministrativo non
attribuisce natura retroattiva alla declaratoria di inefficacia. Infatti, se il
giudice ha deciso di non assegnare valenza retroattiva alla sua pronuncia, allo
scopo di lasciare fermi gli effetti del contratto già prodotti, non si
comprende come possa operare la “riduzione” di durata degli effetti già
prodotti. La norma, pertanto, deve essere interpretata nel senso che in questo
caso si può applicare esclusivamente la sanzione pecuniaria.
Nell’ipotesi,
invece, in cui si tratta “soltanto” di sanzionare la mera violazione
dell’obbligo di non stipulare il contratto per un periodo determinato il
rimedio naturale dovrebbe essere l’applicazione della sanzione pecuniaria. È bene
però aggiungere che le peculiarità della fattispecie e soprattutto l’attenta analisi
del comportamento del contraente privato potrebbe anche condurre il giudice ad
applicare il rimedio manutentivo, con finalità sanzionatorie, rappresentato
dalla riduzione della durata del rapporto contrattuale. Il discorso sarebbe
ovviamente diverso qualora il legislatore avesse previsto l’applicazione delle
sanzioni alternative anche (o soltanto) in presenza di un vizio proprio
dell’aggiudicazione.
Per
quanto attiene alla applicazione delle sanzioni amministrative ai giudizi in
corso, valgono anche in questo caso le considerazioni svolte con riferimento al
rimedio dell’inefficacia. E’ opportuno puntualizzare come tali considerazioni
nel caso in esame risultino ulteriormente rafforzate in ragione della natura di
sanzioni in senso stretto dei rimedi in esame. Costituisce, infatti, principio
generale quello che impone di non applicare retroattivamente tutte quelle
misure che hanno natura punitiva. La
Corte costituzionale, con la sentenza n. 196 del 2010, ha, invero,
riconosciuto, per la prima volta in maniera espressa, a tale principio
fondamento costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.)[58].
7. Brevi note conclusive.
Il d.lgs.
n. 45 del
Chi si
attendeva, però, che con la nuova normativa venisse definitivamente risolta
l’annosa questione del rapporto tra aggiudicazione e contratto è certamente
rimasto deluso. Il legislatore pur avendo, in attuazione delle prescrizioni
comunitarie, attribuito rilevanza all’interesse pubblico ai fini del giudizio
di validità del contratto, si è occupato quasi esclusivamente dei profili di
rilevanza processuale e non ha fornito indicazioni, se non per qualche aspetto,
in ordine al regime sostanziale del rimedio della inefficacia. Se fosse stato
disciplinato in maniera compiuta anche tale aspetto la qualificazione del
rimedio avrebbe avuto rilevanza soltanto ai fini della costruzione
sistematicamente coerente della categoria dei contratti pubblici e dei
correlativi rimedi, ma non avrebbe avuto effetti sul piano applicativo.
Le lacune
della normativa impongono, pertanto, all’interprete il compito di interrogarsi,
in particolare, sulla esatta qualificazione del rimedio dell’inefficacia. Si è
tentato di dimostrare nelle pagine che precedono come, allo stato della
legislazione e alla luce degli orientamenti emersi in ambito europeo, siamo in
presenza di una inefficacia conseguente alla nullità del contratto per
violazione di norma imperativa ovvero, valutate nel loro insieme le disposizioni
cogenti rilevanti nel settore, per violazione dell’ordine pubblico economico.
Il che implica una serie di conseguenze in punto di disciplina.
È auspicabile
comunque che, dopo una necessaria fase preliminare di verifica dell’impatto della regolamentazione, il legislatore
intervenga nuovamente per integrare e completare il regime dei nuovi rimedi
previsti dal decreto n. 53 del 2010.
[1] Il presente scritto riprende, con
integrazioni, il contenuto della relazione tenuta all’incontro di studi su: «Il
sistema delle tutele in materia di aggiudicazione di appalti pubblici dopo il
decreto 53/2010 di recepimento della direttiva ricorsi», organizzato
dall’Università degli studi di Roma tre e tenutosi il 28 aprile 2010.
[2] L’elencazione delle direttive
comunitarie più rilevanti che hanno concorso a formare il diritto europeo dei
contratti è, da ultimo, contenuta nello scritto di V. Roppo, Prospettive
del diritto contrattuale europeo. Da contratto del consumatore al contratto
asimettrico?, in Corr. giur.,
2009, 267 e ss.
[3] N.
Irti, L’ordine giuridico del
mercato, Laterza, 2004.
[4] F.
Di Marzio, Introduzione. Verso il nuovo diritto dei contratti, in
F. Di Marzio (a cura di), Il nuovo diritto dei contratti, Milano,
2004, 1 ess.; V. Roppo, Il contratto del duemila, Torino, 2005; G. De Nova, Contratto: per una voce, in Riv.
dir. priv., 2000, 636; F. Galgano,
La categoria dei contratto alle soglie
del terzo millennio, in Contr. e
impr., 2000, 919; P. Perlingieri,
Nuovi profili del contratto, in Rass. dir. civ., 2000, 545.
[5] G.
Gitti-G. Villa (a cura di), Il
terzo contratto, l’abuso di potere contrattuale nei rapporti tra imprese,
Mulino, 2008.
[6] E’ bene puntualizzare che la tendenza
alla creazione di plurimi modelli contrattuali è conseguenza anche di processi
interni al nostro sistema innescati dalla consapevolezza che esistono esigenze
particolari di tutela che giustificano una deviazione forte dalla categoria dei
contratti “ordinari”: si pensi ai contratti societari e alla rilevanza, anche
alla luce della riforma societaria attuata con il d.lgs. 28 giugno 2003 n. 181,
del momento contrattuale e del momento istituzionale, con la conseguente questione
relativa alla tutela di interessi ulteriori
rispetto a quelli dei soci (cfr. C.
Angelici, La riforma delle società
di capitali, Padova, 2005, spec. 5).
[7] G.
Coraggio, Effettività del
giudicato e invalidità del contratto stipulato a seguito di aggiudicazione
illegittima, in Dir. proc. amm.,
2003, 777.
[8] Corte cost. n. 401 del 2007; per
maggiori approfondimenti in argomento sia consentito rinviare a V. Lopilato, Appalti e servizi pubblici fra Stato e Regioni, in P. Cavaleri (a cura di), Temi di diritto regionale nella
giurisprudenza costituzionale dopo le riforme, Torino, 2008.
[9]
E. Cannada-Bartoli, Imparzialità e buon
andamento in tema di scrutini di merito comparativo, in Foro amm., 1964, II,
[10] A tal proposito, si veda, G. Corso, Tutela della concorrenza, in G.
Corso – V. Lopilato, Il diritto
amministrativo dopo le riforme costituzionali, parte speciale, volume
primo, Milano, 2006, 4-5; M. Libertini,
La tutela della concorrenza nella
Costituzione italiana, in Giur. cost.,
2005, 1429 ss.; Id., Autonomia privata e concorrenza nel diritto
italiano, in Riv. dir. comm.,
2002, 433 e ss.
[11]
Tra gli altri, G. Pericu, L'attività
consensuale della Pubblica amministrazione, in L. Mazzarolli-G. Pericu-A.
Romano -F.A. Roversi Monaco-F.G. Scoca (a cura di), Diritto
amministrativo, Bologna, 2005, 293; G.
Fares, Annullamento dell'aggiudicazione e ripercussioni sul
contratto: qualche riflessione alla luce dei più recenti indirizzi
interpretativi, in Foro amm.-Tar, 2004, 2682; F. Trimarchi Banfi, I rapporti
contrattuali della pubblica amministrazione, in Dir. pubb., 1998,
35.
[12] M.
S. Giannini, Diritto amministrativo, vol. II, Milano, 1993, 363
ss.
[13] Cfr. G.
Romeo, Aggiudicazione e contratto:
un tentativo fallito di pubblicizzare il contratto, in Dir. proc. amm., 2008, 1043, secondo cui «la vicenda contrattuale, così come disciplinata dal
diritto civile, resta separata dalla vicenda amministrativa, altrettanto puntualmente disciplinata dal diritto
positivo».
[14] Tar Calabria, sede di Catanzaro, sez.
II, 9 giugno 2009, n.
[15] M.S.
Giannini, Diritto amministrativo,
cit., 366.
[16] M.A.
Sandulli, L’oggetto, in I principi
generali – I contratti pubblici – I soggetti, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli (a cura di), Trattato sui contratti pubblici, Milano
2008, 5 e ss.
[17] Sul punto sia consentito rinviare a V. Lopilato, Vizi della procedura di evidenza pubblica e patologie contrattuali,
in Foro amm.-Tar, 2006,1521 e ss.
[18] Tra le altre, Consiglio Stato sez. V, 9
novembre 2009, n. 6966; Id., sez. VI, 5 maggio 2003, n. 2332.
[19] V. F.G.
Scoca, Annullamento
dell’aggiudicazione e sorte del contratto, in www.giustamm.it,
gennaio 2007; G. Fares, Annullamento
dell'aggiudicazione e ripercussioni sul contratto: qualche riflessione alla
luce dei più recenti indirizzi interpretativi, cit.
[20] Consiglio di Stato, sez. VI. 5 maggio
2003, n. 2332.
[21] Per un commento all’intero decreto si
v. R. De Nictolis, Il recepimento della direttiva ricorsi, in
www.giustizia-amministrativa.it.,
maggio 2010; M. Lipari, Il recepimento della “direttiva ricorsi”: il
nuovo processo super-accellerato in materia di appalti e l’inefficacia
“flessibile” del contratto, ivi,
aprile 2010; prima dell’approvazione del predetto decreto si v. V. Cerulli Irelli, Osservazione sulla bozza di decreto legislativo attuativo della delega
di cui all’art. 44 legge n. 88/99 (presentate alla commissione giustizia della
Camera dei deputati, l’11.2.2010), in www.giustamm.it, febbraio 2010.
[22] Sul punto, la formulazione della norma
è imprecisa: dal suolo tenore letterale sembra che sia la violazione del
termine di sospensione e non il “vizio” dell’aggiudicazione ad avere «influito
sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’appalto».
[23] E’ alquanto incerta la
distinzione che la norma introduce, in attuazione di quanto stabilito a livello
europeo, tra interessi economici e non economici afferenti al contratto.
[24] M.
Lipari, Il recepimento della
“direttiva ricorsi”: il nuovo processo super-accellerato in materia di appalti
e l’inefficacia “flessibile” del contratto, cit.; G. Pellegrino, Il
Codice ad un passaggio decisivo. Tra grande occasione e strani paradossi,
in www.giuistamm.it,
aprile, 2010.
[25] Sulla natura delle sanzioni v.
successivo par. 6.2.
[26][26] E’ sì vero che il 19° considerando
della direttiva ricorsi fa riferimento, ai fini dell’applicazione delle
sanzioni alternative, alle «violazioni di requisiti formali», ma ciò non
esclude che il legislatore avrebbe potuto ritenere che si debba comunque
ricadere nell’ambito applicativo della norma che disciplina la «inefficacia
negli altri casi» e quindi stabilire che si applicano le sanzioni alternative
quando il g.a. ritenga che il vizio proprio dell’aggiudicazione, unitamente
alla valutazione degli altri elementi, non sia idoneo a condurre ad una
declaratoria di inefficacia del contratto.
[27] Sotto altro aspetto,
non si comprende la previsione dell’ultimo inciso del comma 3 dell’art. 11
nella parte in cui prevede che si applica la sanzione «quando la violazione non
abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso
prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità
del ricorrente di ottenere l’appalto». Questa specificazione aveva un senso
nello schema originario del decreto quando era prevista l’alternatività tra
sanzioni alternative e inefficacia del contratto in presenza di un “vizio
dell’aggiudicazione” che non avesse però influito, appunto, sulla possibilità
del ricorrente di ottenere l’appalto. Lo stesso dicasi per il riferimento alla
possibilità del ricorrente di avvalersi dei mezzi del ricorso prima della
stipulazione del contratto.
[28] Cfr. B.
Marchetti, Annullamento dell’aggiudicazione
e sorte del contratto: esperienze europee a confronto, in Dir. proc. amm., 2007, 135.
[29] Rimane comunque un nucleo comune di
valutazioni che devono essere svolte nel sindacato sull’atto e sul contratto,
il che giustifica, tra l’altro, l’attribuzione al giudice amministrativo della
giurisdizione esclusiva in relazione alla sorte del contratto. Sulla necessità,
al fine di garantire il principio di effettività della tutela, di assegnare ad
un unico giudice le controversie che involgono la fase amministrativa e la fase
della successiva stipulazione del contratto si v. P. de Lise, Effettività della tutela e processo sui
contratti pubblici, in giustizia-amministrativa.it,
dicembre 2008; ritiene, invece, che la giurisdizione sul contratto dovrebbe
spettare al giudice ordinario G. Romeo, Aggiudicazione e contratto: un tentativo
fallito di pubblicizzare il contratto, cit., 1044 e ss.
[30] Da ultimo, Cass., sez. un., 18 febbraio
2010, n. 3947.
[31] Per maggiori approfondimenti sul punto
si v. F. Saitta, Contratti pubblici e riparto di
giurisdizione prime riflessioni sul decreto di recepimento della direttiva n.
2007/66/CE, in www.giustamm.it, aprile 2010.
[32] In generale, sull’arricchimento delle
tecniche di tutela nel processo amministrativo si v. P. de Lise, Verso il Codice del processo amministrativo,
in www.giustizia-amministrativa.it,
aprile 2010.
[33] Come è noto, tale decreto, approvato
dal Consiglio di ministri nella seduta del 16 aprile 2010, dà attuazione
all’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo
civile); in argomento si v. A. Pajno,
La giustizia amministrativa
all’appuntamento con la codificazione, Dir.
proc. amm., 2010, 119 e ss-
[34] Consiglio Stato, sez. V, 1 aprile 2010, n.
1885, che ritiene applicabile la direttiva citata nel testo anche nel settore
degli appalti pubblici.
[35] Cfr. Cass., sez. un., 14 gennaio 2009,
n. 533.
[36] V.
Scalisi, Nullità e inefficacia nel
sistema europeo dei contratti, in Europa
e dir. priv., 2001, 489 e ss.
[37] Sulla natura sanzionatoria della
nullità disciplinata dal primo comma dell’art. 1418 c.c., tra gli altri: N. Irti, La nullità come sanzione civile, in Contr. e impr., 1987, 548;
F. Galgano, Alla ricerca delle
sanzioni civili indirette, ivi,
1997, 533; P.M. Putti, La nullità parziale. Diritto interno e
comunitario, Napoli, 2002, 375 e ss.
[38] A tale solo titolo esemplificato si v.
art. 36 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 606 (Codice del consumo a
norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229); art. 7 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n.
231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali); art. 9 del d.lgs. 18 giugno 1998
n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive); per la
indicazione di altre fattispecie e per un loro commento si veda, per tutti, F. Di Marzio, La nullità del contratto, Padova, 2008, 641 e ss.
[39] A.
Di Majo, La nullità, in Tratt. dir. priv., diretto da M. Bessone, vol. XIII, Torino, 2002,
128; G. Amadio, Nullità anomale e conformazione del
contratto (note minime in tema di “abuso dell’autonomia contrattuale”), in Riv. dir. priv., 2005, 193 e ss.
[40] A. Federico, L’ordine pubblico economico e il contratto, in F. Di Marzio (a cura di), Illiceità, immeritevolezza e nullità,
Napoli, 2004, spec. 92, nt.
[41] Riconosce valenza costitutiva alla
pronuncia M. Lipari, Il recepimento della “direttiva ricorsi”: il
nuovo processo super-accellerato in materia di appalti e l’inefficacia
“flessibile” del contratto, cit.
[42] In generale dubita che la sentenza di
nullità abbia natura dichiarativa A. Proto
Pisani, Appunti sulla tutela di
mero accertamento, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 1979, 666 e ss.
[43] A.
Federico, L’ordine pubblico
economico e il contratto, cit., spec. 104 e ss., G. Guarneri, L’ordine
pubblico e il sistema delle fonti di diritto civile, Padova, 1974.
[44] È bene puntualizzare
che anche quando la violazione dell’ordine pubblico si desume, come nella
specie, dal contenuto di determinate norme imperative, quest’ultime hanno
normalmente un contenuto determinato relativamente alla indicazione degli
elementi di fatto da prendere in esame. Il che conferma l’anomalia di una
previsione che, come sottolineato, demanda al giudice di valutare la conformità
del contratto al mero interesse pubblico.
[45] A.
Di Majo,
[46] Questo non significa,
come pure è stato sostenuto [F.
Cintioli, In difesa del processo
di parti (note a prima lettura del pare del Consiglio di Stato sul “nuovo”
processo amministrativo sui contratti pubblici), in www.giustamm.it.,
marzo 2010] rischio di
trasformazione della giurisdizione del giudice amministrativo in una
giurisdizione oggettiva, in quanto, come già sottolineato, siamo pur sempre in
presenza di una fattispecie contrattuale.
[47] Ex
multis, Cass., sez. III, 28 novembre 2008, n. 28424.
[48] Cass., sez.
III, 22 marzo 2005, n. 6170.
[49] In argomento si v. F. Corsini, Rilevabilità di ufficio della nullità contrattuale, principio della
domanda e poteri del giudice, in Riv.
dir. civ., 2004, 667 e ss.
[50] Il problema si pone
qualora il ricorrente chieda non la inefficacia del contratto ma proponga una
diversa azione volta a far valere un diverso vizio del contratto; in questo
caso, seguendo il prevalente orientamento della Cassazione, si dovrebbe
ritenere che non sia possibile il rilievo d’ufficio. Ma la questione presenta
una rilevanza soprattutto teorica.
[51] Consiglio di Stato, sez. IV, 26
novembre 2009, n. 7441.
[52] Tale norma prevede: «salvo diverse disposizioni di legge, la
nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere
rilevata d’ufficio dal giudice» (corsivi aggiunti).
[53] Il legislatore non ha
disciplinato il regime delle restituzioni.
Secondo la direttiva comunitaria «il diritto nazionale dovrà determinare (...)
le conseguenze riguardanti il possibile recupero delle somme eventualmente
versate nonché ogni altra forma di possibile restituzione, compresa la
restituzione in valore qualora la restituzione in natura non sia possibile». In
mancanza di una espressa disciplina, si applicheranno i principi generali
relative alle restituzioni conseguenti alla declaratoria di nullità del
contratto.
[54] E’ questa l’opinione di M. Lipari, Il recepimento della “direttiva ricorsi”: il nuovo processo
super-accellerato in materia di appalti e l’inefficacia “flessibile” del
contratto, cit.
[55] Secondo R. De Nictolis, Il
recepimento della direttiva ricorsi, in www.giustizia-amministrativa.it.,
cit., occorre avere riguardo, invece, in applicazione del canone tempus regit actum, al procedimento di
gara nel suo complesso e al momento in
cui il singolo atto viziato è stato posto in essere.
[56] Cfr. Tar Calabria, sez. II, 12 aprile
2010, n. 457.
[57] Un penetrante potere
conformativo del contenuto del contratto che si allontana dallo schema classico
della sostituzione automatica del contratto è previsto, ad esempio, anche
dall’art. 7, comma 3, del citato d.lgs. n. 231 del 2000 sui ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, il quale prevede quanto segue: «Il
giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo
all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre
circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto
dell'accordo medesimo» (corsivi aggiunti).
[58] Con la citata sentenza la Corte ha
affermato che l’art. 25, secondo comma, Cost., «data l’ampiezza della sua
formulazione (“Nessuno può essere punito…”)», può essere interpretato «nel
senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la
funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile – in senso
stretto – a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la
legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto
sanzionato».