L’APPALTO PUBBLICO: FISIOLOGIA E PATOLOGIA DELLA
VICENDA CONTRATTUALE NEL NUOVO SCHEMA LEGISLATIVO E GIURISPRUDENZIALE.
di
Gerardo Guzzo*
Pubblicato
sul Sito il 14 maggio 2010
SOMMARIO: Premessa. 1. Aggiudicazione e approvazione del contratto: aspetti
generali. 2. Il problema della mancata stipulazione del contratto nei termini
prescritti. 3. La questione dell’ordine orale di esecuzione del contratto già
aggiudicato nei casi di assoluta urgenza. 4. L’ipotesi di esecuzione del
contratto in via d’urgenza. 5. La fase dell’approvazione dell’aggiudicazione del
contratto. 6. I termini per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva. 7.
L’annullamento dell’aggiudicazione del contratto: le conseguenze alla luce
della ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2906 del 10
febbraio 2010. 8. Le garanzie partecipative di cui alla legge n. 241/90 nei
casi di annullamento in sede di autotutela dell’aggiudicazione definitiva di un
contratto. 9. La risoluzione del contratto nel nuovo Codice degli appalti. 10.
Le fattispecie da cui l’articolo 135 fa discendere la risoluzione del
contratto. 11. La procedura che deve seguire la stazione appaltante nel caso di
risoluzione per reati accertati. 12. L’organo deputato a valutare la buona
riuscita dell’opera. 13. Il procedimento di risoluzione per grave
inadempimento. 14. I provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto di
appalto. 15. Il compenso dell’appaltatore in caso di risoluzione per grave
inadempimento. 16. Gli obblighi che gravano sull’appaltatore in caso di
risoluzione del contratto.
Premessa.
L’odierno lavoro si propone di
approfondire gli aspetti terminali della procedura di aggiudicazione del
contatto pubblico, quali l’aggiudicazione, appunto, e la successiva
stipulazione. Tali aspetti verranno affrontati sia scrutinando l’andamento
fisiologico dell’intera vicenda procedurale, vale a dire quelle dinamiche che
conducono all’aggiudicazione definitiva del contratto, sia le successive,
eventuali, ipotesi “patologiche”, costituite dai casi di annullamento (in sede
di autotutela o giurisdizionale) e di risoluzione del contratto. In entrambi i
casi, verranno evidenziati i percorsi che dovrà seguire la P.A. e le
conseguenze cui l’appaltatore potrebbe andare incontro. Seguendo questa guideline, particolare attenzione verrà dedicata all’approfondimento del
nuovo scenario venutosi a creare successivamente alla ordinanza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 2906, del 10 febbraio 2010, che, prima
ancora del d.lgs. n. 53/2010, ha devoluto alla giurisdizione del giudice
amministrativo la cognizione delle vicende seguenti l’annullamento del
contratto in ragione dell’intervento demolitorio dell’autorità giurisdizionale
avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva. Infine, verranno esaminate le
fattispecie tipizzate dall’articolo 135 del Codice degli Appalti che generano
la risoluzione del contratto, individuando compiti e funzioni dell’organo
deputato a vigilare sulla buona riuscita dell’opera in uno agli obblighi
gravanti sull’appaltatore in caso di risoluzione del contratto già stipulato.
1.
Aggiudicazione e approvazione del
contratto: aspetti generali.
L’aggiudicazione dell’appalto e la
successiva fase dell’approvazione sono disciplinati dagli articoli 11 e 12 del Codice. Il postulato dell’aggiudicazione di un
contratto pubblico è che le opere da realizzarsi siano inserite negli atti di programmazione previsti dal
T.U. ovvero dalle norme vigenti. L’indefettibile presupposto che precede
l’inizio di ogni procedura di aggiudicazione di un contratto è rappresentato
dal decreto o dalla determina a contrarre con cui vengono individuati sia gli
elementi essenziali del contratto che i criteri di selezione degli operatori
economici e delle relative offerte. Il comma 4 dell’articolo 11, poi, introduce
una fondamentale distinzione tra l’aggiudicazione
provvisoria, che segue la selezione
della migliore offerta, e l’aggiudicazione
definitiva (comma 5) che presuppone
l’esito positivo della verifica dell’aggiudicazione provvisoria. Il comma 8 dello stesso articolo 11
stabilisce che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace nei confronti della
stazione appaltante solo dopo che è stato verificato il possesso dei requisiti
richiesti e che, in ogni caso, la medesima non equivale ad accettazione
dell’offerta. Una volta che l’aggiudicazione definitiva è divenuta
efficace, è possibile procedere alla stipulazione del contratto di appalto (o
di concessione). La giurisprudenza amministrativa ritiene che “(…) la
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva trasmessa a mezzo fax è idonea a
far decorrere il termine per l’impugnazione, nel caso in cui l'uso del fax sia
previsto dalla lex specialis di gara
e l’impresa destinataria della comunicazione abbia indicato in precedenza
all'Amministrazione il proprio numero telefonico abilitato per la ricezione di
comunicazioni inerenti la gara (…)”[1]. La successiva stipulazione deve avvenire,
di norma, non prima di trentacinque
giorni dall’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva
ai sensi del novellato comma 10 dell’articolo 11 introdotto dall’articolo 1 del
d.lgs. n. 53/2010.
2.
Il
problema della mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.
Nell’ipotesi in cui la
stipulazione del contratto non intervenga nei termini prescritti,
l’aggiudicatario ha una doppia possibilità: 1) recedere dal contratto; 2)
sciogliersi da ogni vincolo. In entrambi i casi, l’aggiudicatario deve
previamente notificare alla stazione appaltante uno specifico atto con il quale
manifesta la propria volontà di scioglimento del vincolo contrattuale. Sul
punto, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che “(…) il
termine previsto dal comma 9 dell’art. 11 del Codice è chiaramente fissato a
tutela della libertà negoziale dell’aggiudicatario, essendo volto a scongiurare
che l’impresa risultata vincitrice della gara possa rimanere indefinitamente
vincolata nei confronti della stazione appaltante. Ciò è confermato dalla
circostanza che la stessa disposizione stabilisce che l’aggiudicatario possa
sciogliersi da detto vincolo notificando un apposito atto all’amministrazione
appaltante (notificazione che, nella fattispecie, non vi è stata). Di qui il
difetto di interesse di terzi alla doglianza (…)”[2]. L’articolo 11, comma 9, non prevede in ipotesi siffatte alcun
indennizzo da versarsi all’appaltatore ma solo
il rimborso delle spese sostenute purché adeguatamente documentate. Qualora
vi sia stata la consegna dei lavori in via d’urgenza, la stazione appaltante
dovrà corrispondere all’appaltatore il rimborso delle spese sostenute per
l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, comprese quelle per
opere provvisionali. Il contratto, dunque,
non può essere stipulato prima che siano trascorsi trentacinque giorni dalla
comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai
sensi dell’articolo 11, comma 10, del Codice degli appalti, a meno che non
sussistano specifiche ragioni di urgenza che impediscono alla pubblica
amministrazione di attendere tale termine. Pare opportuno segnalare che
l’articolo
3.
La questione dell’ordine orale di esecuzione del
contratto già aggiudicato nei casi di assoluta urgenza.
4.
L’ipotesi
di esecuzione del contratto in via d’urgenza.
Nel
caso in cui la stazione decida di dare esecuzione al contratto in via d’urgenza,
gli interessati potrebbero certamente
tutelare le proprie ragioni in sede giurisdizionale proponendo ricorso, ma
dovranno previamente informare per iscritto l’amministrazione aggiudicatrice
dei presunti vizi di illegittimità della scelta e della propria volontà di
adire il T.a.r.. L’istanza dovrà essere indirizzata al responsabile del
procedimento sul quale grava l’obbligo di sviluppare l’istruttoria nei
successivi quindici giorni dal ricevimento della istanza,
formulando le sue deduzioni al dirigente competente. A sua volta, il dirigente
può, alternativamente, o disporre il non luogo a provvedersi, ovvero adottare
il provvedimento di ritiro dell’atto contestato oppure avviare il procedimento
di autotutela, concludendolo rapidamente. In ogni caso, il dirigente è tenuto
ad informare, mediante comunicazione scritta, gli interessati. Per quanto concerne la forma del contratto da stipularsi,
la direttiva ricorsi 2007/66/Ce non ha introdotto novità e, pertanto, il
decreto legislativo di recepimento ha lasciato inalterata l’attuale previsione
contenuta nel comma 13 dell’articolo 11. Dunque, il contratto, una volta
stipulato, diventa efficace solo all’esito positivo dell’approvazione, salvi i
casi di urgenza, che stando alla direttiva 2007/66/Ce dovrebbero essere
fortemente limitati. La forma richiesta per la stipula rimane quella dell’atto
pubblico notarile, ovvero la forma pubblica amministrativa a cura
dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, oppure la scrittura
privata o, infine, la formai elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante (comma 13).
5.
La fase dell’approvazione
dell’aggiudicazione del contratto.
La norma cardine in materia di approvazione dell’aggiudicazione
del contratto è costituita dall’articolo
12 del Codice degli appalti, rubricato “Controlli sugli atti delle procedure di
affidamento”. Notoriamente, l’approvazione dell’aggiudicazione costituisce il
momento intermedio tra la fase pubblicistica procedimentale e quella
privatistica – negoziale. Infatti, il meccanismo di aggiudicazione di un
contratto pubblico presuppone, da un lato, la fase pubblicistica che si svolge
tra l’autorità procedente e l’autorità di controllo, ed è tesa ad evidenziare
le ragioni di pubblico interesse che spingono la stazione appaltante a
contrarre e, da un altro, la fase che ha ad oggetto la formazione della volontà
negoziale e la sua attuazione. In altre parole, al termine della gara vi è
l’aggiudicazione, provvisoria o definitiva, cui segue la stipula del contratto
che, a sua volta, deve essere sottoposto a controllo mediante approvazione.
L’articolo 12, comma 1, prevede che al termine della procedura di affidamento
venga dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a beneficio del migliore
offerente. L’aggiudicazione provvisoria viene, di seguito, sottoposta ad
approvazione da parte dell’organo competente, nel rispetto dei termini previsti
dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell’aggiudicazione
provvisoria da parte dell’organo competente o, in mancanza di un termine ad hoc, entro il termine di giorni
trenta. A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “(…)
l'aggiudicazione provvisoria, ai sensi
dell'art. 12 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è soggetta ad approvazione della
stazione appaltante ed il provvedimento di approvazione non costituisce un atto
vincolato, poiché in esso si esprime un'ulteriore valutazione della
stazione appaltante circa la regolarità nello svolgimento della procedura e la
convenienza della stipulazione del contratto, dovendo quindi essa svolgere
nuove ed autonome considerazioni rispetto all'aggiudicazione provvisoria tant'è
che l'impugnazione di questa è considerata una mera facoltà mentre è sempre necessario
che il concorrente non aggiudicatario impugni l'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione provvisoria è, pertanto,
un atto ad effetti instabili, del tutto interinali, a fronte del quale non possono configurarsi situazioni di vantaggio
permanenti in capo al beneficiario (…)”[5]. Quanto
al termine fissato dal Legislatore per l’approvazione dell’aggiudicazione
provvisoria, esso può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o
documenti, iniziando a decorrere nuovamente nel momento in cui questi
pervengano all’organo richiedente. La norma precisa, inoltre, che
l’aggiudicazione definitiva non significa accettazione dell’offerta da parte
della stazione appaltante ma conferisce il carattere dell’irrevocabilità alla
stessa fino a che non è decorso il termine per la stipula del contratto.
Infatti, la stessa giurisprudenza amministrativa si è affrettata a chiarire che
“(…) in attesa dell'aggiudicazione definitiva e del concreto inizio del
servizio non vi è alcuna posizione consolidata dell'impresa concorrente che
possa postulare il riferimento in sede di revoca dell'aggiudicazione ad un
interesse pubblico giustificativo del sacrificio del privato e
l'Amministrazione ha altresì il potere di provvedere all'annullamento
dell'aggiudicazione provvisoria in via implicita e senza obbligo di particolare
motivazione (cfr sul punto da ultimo T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 24
settembre 2008 , n. 10735)”[6].
Infatti, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace solo dopo la positiva
verifica del possesso dei prescritti requisiti.
6.
I termini per l’impugnazione
dell’aggiudicazione definitiva.
In prima battuta, è stato osservato che “(…) la mancata
impugnazione dell’atto finale del procedimento di gara determina l’improcedibilità, per sopravvenuta
carenza di interesse, del ricorso
rivolto contro l’aggiudicazione provvisoria, atteso che l’eventuale
annullamento di quest’ultima non arrecherebbe alcun concreto vantaggio al
ricorrente, il cui interesse sarebbe irrimediabilmente pregiudicato dal
provvedimento sopraggiunto e non contestato (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato - Sezione IV, sentenza
del 21 aprile 2008, n. 1773)”[7]. In
secondo luogo, è stato evidenziato che “(…) se il provvedimento lesivo, da cui
decorrono i termini per l’impugnazione, è quello di aggiudicazione definitiva,
ne consegue che nelle ipotesi in cui la piena conoscenza dello stesso avvenga
mediante la ricezione della comunicazione individuale di cui all’art. 79 del d.lgs.
n. 163 del 2006, è a tale comunicazione che deve farsi riferimento ai fini
della proposizione dell’azione impugnatoria, posto che essa contiene gli
elementi essenziali della decisione e del suo contenuto lesivo, potendo la
conoscenza di ulteriori atti della procedura consentire la proposizione di
eventuali motivi aggiunti (…)”[8]. L’articolo 11, comma 9, nella parte non
incisa dal d.lgs. n. 53/2010, dispone
che una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva bisogna procedere alla stipulazione del contratto entro sessanta giorni ovvero nel diverso
termine fissato nel bando di gara o nell’invito ad offrire pena lo scioglimento
del vincolo o il recesso dal contratto che l’aggiudicatario dovrà notificare
alla stazione appaltante. Una volta stipulato, sul contratto verranno eseguiti tutti i controlli previsti
dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
Infatti, è soggetto all’approvazione dell’organo competente, secondo
l’ordinamento delle singole amministrazioni aggiudicatrici ovvero degli enti o
degli altri soggetti aggiudicatori. L’approvazione
dovrà avvenire entro il termine di giorni trenta sempre che i singoli
ordinamenti della stazione appaltante non prevedano un termine diverso. Anche
in questo caso, il termine può essere interrotto, per poi iniziare nuovamente a
decorrere, qualora l’organo controllante necessiti di ulteriori documenti o
chiarimenti. Nel silenzio dell’organo deputato al controllo, il contratto si
intende approvato una volta decorso inutilmente il termine senza che vi abbia
fatto seguito alcun provvedimento espresso. La stessa approvazione del
contratto è sottoposta ad eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle
amministrazioni aggiudicatrici, degli enti o degli altri soggetti
aggiudicatori; controlli che dovranno avvenire nel rispetto dell’ulteriore
termine di trenta giorni, salva diversa previsione contenuta nei singoli
ordinamenti. Una volta intervenuta l’approvazione e i relativi controlli, il
contratto diventa efficace e può essere eseguito. In sintesi, è possibile affermare
che il Legislatore del Codice degli appalti abbia recepito uno schema procedimentale quadrifasico,
comprensivo dell’approvazione provvisoria (dell’aggiudicazione provvisoria),
approvazione definitiva (dell’aggiudicazione definitiva), stipulazione del contratto
e approvazione del contratto (e relativi controlli). La particolare attenzione
dedicata dal T.U. alla fase dei controlli fisiologici va inquadrata nell’ottica
dell’esigenza di ridurre al minimo i rischi di interruzione dell’attività
amministrativa che sempre si annidano in caso di impugnativa degli atti della
procedura di aggiudicazione del contratto e, dunque, in un più generale quadro
di snellimento dell’azione amministrativa. Di particolare rilievo risulta la
previsione a tenore della quale l’aggiudicazione definitiva non significa
accettazione dell’offerta, dal momento che non realizza l’incontro delle
volontà tra il privato e la pubblica amministrazione; momento, questo,
subordinato alla stipula del contratto. Si tratta di un’assoluta novità rispetto
a quanto precedentemente predicato dalla giustizia amministrativa a mente della
quale solo l’approvazione dell’aggiudicazione conclude il contratto[9]. In
definitiva, il Legislatore ha considerato l’aggiudicazione definitiva come un
mero elemento del procedimento di perfezionamento della volontà di stipulare il
contratto, assimilandola, di fatto, all’aggiudicazione provvisoria. A ben
vedere, proprio questa simmetria dovrebbe indurre a ritenere che
dall’aggiudicazione definitiva non derivi, al pari di quella provvisoria,
alcuna lesione di posizione soggettiva del privato, dovendosi attendere la
stipulazione del contratto. Il problema, si pone anche nel caso in cui la
stazione appaltante provveda all’annullamento dell’aggiudicazione in sede di
autotutela, non costituente l’aggiudicazione definitiva il momento in cui si
perfeziona l’accordo sinallagmatico. Di tutt’altro avviso, tuttavia, sembra la
giurisprudenza amministrativa, orientata a ritenere che “(…) quantunque nei contratti della pubblica amministrazione
l’aggiudicazione, quale atto conclusivo del procedimento di scelta del
contraente, segni di norma il momento dell’incontro della volontà della stessa
amministrazione di concludere il contratto e del privato, manifestata con
l’individuazione dell’offerta ritenuta migliore, non è, tuttavia, precluso
all’amministrazione di procedere, con atto successivo, purché adeguatamente
motivato con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico, alla revoca
d’ufficio o all’annullamento dell’aggiudicazione, fondandosi detta potestà di annullamento in autotutela sul principio
costituzionale di buon andamento che impegna la pubblica amministrazione ad
adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire (C.d.S.,
sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6456); è stato, poi, più volte sottolineato
l’obbligo incombente sull’amministrazione di fornire una adeguata motivazione
in ordine agli affermati motivi di opportunità che, alla luce della
comparazione dell’interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate
dei partecipanti alla gara, giustificano il provvedimento di autotutela
(C.d.S., Sezione V, sentenza del 7 gennaio 2009, n. 17)”[10]. Dalla massima riportata emerge abbastanza nitidamente come,
secondo i giudici di Palazzo Spada, l’aggiudicazione segni il momento
dell’incontro della volontà della pubblica amministrazione con quella del
privato, sconfessando il comma 7 dell’articolo 11 del Codice che, invece, non
considera l’aggiudicazione definitiva accettazione dell’offerta. In conclusione, l’approvazione costituisce
il vero punto di incontro tra la fase procedimentale e quella negoziale ed
è grazie ad essa che viene esercitato un meticoloso controllo sull’operato
della stazione appaltante a garanzia di una maggiore tenuta del provvedimento
finale in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento, efficienza,
efficacia trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.
7.
L’annullamento dell’aggiudicazione del
contratto: le conseguenze alla luce della ordinanza delle Sezioni Unite n. 2906
del 10 febbraio 2010.
La norma paradigmatica in
materia di annullamento dell’aggiudicazione del contratto è costituita dall’articolo 11, comma 7, che precisa come l’aggiudicazione
definitiva del contratto non equivalga ad accettazione dell’offerta ma si
limiti a vincolare l’aggiudicatario alla propria offerta per tutto il tempo
occorrente a svolgere gli accertamenti disciplinati dal successivo articolo
Quale è stato
l’impatto della ordinanza n. 2096/2010 delle SS.UU. della Corte di Cassazione
sul decreto legislativo di attuazione della “direttiva ricorsi”?
Il
decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 2007/66/Ce ha tipizzato,
nell’articolo 9, rubricato “inefficacia del contratto in caso di gravi
violazioni”, le ipotesi in cui il giudice amministrativo è tenuto, comunque, a
privare di effetti il contratto, mentre, nel successivo articolo 10, rubricato
“inefficacia del contratto negli altri casi”, ha chiarito che il giudice che
annulla l’aggiudicazione definitiva “(…) stabilisce se
dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in
particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il
ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello
stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel
contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo
di rinnovare la gara e la relativa domanda sia stata proposta (…)”. Per quanto
riguarda il risarcimento del danno per equivalente, l’articolo 12 del decreto
legislativo di attuazione, rubricato “tutela in forma specifica e per
equivalente”, ha subordinato il risarcimento del danno ai soli casi in cui il
giudice non dichiari l’inefficacia del contratto e sempre che il ricorrente avente titolo
all’aggiudicazione lo abbia adeguatamente provato. In sostanza, le disposizioni
in parola sembrano privilegiare più l’ipotesi di un risarcimento per
equivalente che in forma specifica. Infatti, il comma 2 del novellato articolo
245-quinquies del T.U. dei contratti pubblici, introdotto dal citato
articolo 12 del d.lgs. di attuazione, prevede che “(…) la condotta processuale
della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui
al comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto, è valutata
dal giudice ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile (…)”, con conseguente
sbilanciamento della tutela a favore dell’amministrazione.
Quale e’ la posizione della
giurisprudenza in tema di responsabilità precontrattuale della P.A.?
Il tema e’ stato
più volte affrontato dai giudici amministrativi. In sostanza, la posizione del
Consiglio di Stato e’ da tempo quella di ritenere che “(…) la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
sulle procedure di affidamento abbraccia non solo le lesioni di interessi
legittimi, ma anche le lesioni di diritti soggettivi, in virtù di provvedimenti
o comportamenti, se connessi all’esercizio di un potere amministrativo. La giurisdizione del giudice amministrativo
sulle azioni a titolo di responsabilità precontrattuale proposte per condotte
scorrette delle amministrazioni pubbliche nella fase delle trattative
contrattuali è stata riconosciuta sia dalla Cassazione che dal Consiglio di
Stato (Consiglio di Stato, ad. plen., 5 settembre 2005, n. 6; Cassazione, Sezioni
Unite, 27 febbraio 2008, n. 5084)”[16]. Il
vero problema e’ quello di capire se la stazione appaltante possa far valere
nei confronti di parti private tale tipo di responsabilita’: in altri termini
se possa agire in danno di controparti private. A tal proposito, la piu’
recente giurisprudenza del Consiglio di Stato si e’ espressa ritenendo che
“(...) i due presupposti necessari per affermare la sussistenza della
giurisdizione amministrativa (sono): a) da un lato la copertura di una
”giurisdizione esclusiva” su tutta la procedura di affidamento dei contratti
pubblici, che secondo il codice dei contratti pubblici si estende sino alla
stipulazione del contratto (art. 11, d.lgs. n. 163/2006), e dunque sulla
relativa fase di trattative contrattuali: giurisdizione esclusiva che implica
la cognizione non dei soli atti amministrativi, ma anche dei rapporti tra le
parti in tale fase; b) dall’altro lato la connessione di siffatta azione con
l’esercizio del potere amministrativo inerente l’aggiudicazione e stipulazione di
un pubblico appalto. Se la giurisdizione esclusiva abbraccia il rapporto tra P.A.
e privato, essa non può essere unidirezionale e perciò riferita esclusivamente
alle azioni del privato nei confronti della P.A., ma deve necessariamente
essere bidirezionale ed estesa anche alle azioni della P.A. nei confronti del
privato, che siano, come nella specie, conseguenza immediata e diretta delle
prime. La giurisprudenza ha già affermato che la giurisdizione esclusiva
(segnatamente quella in materia di concessioni ex art.
8.
Le
garanzie partecipative di cui alla legge n. 241/90 nei casi di annullamento in
sede di autotutela dell’aggiudicazione definitiva di un contratto.
La giurisprudenza amministrativa, affrontando un caso specifico
relativo all’annullamento di una gara ha ritenuto che “(…) con la presentazione
della domanda di partecipazione e, ancor più, con la predisposizione e
l’inoltro dell’offerta i soggetti concorrenti assumono una posizione
differenziata e qualificata che giustifica la posizione di controinteressati ai
quali è necessario comunicare l’avviso di avvio del procedimento ai sensi della
legge sulla trasparenza amministrativa al fine di consentire la difesa del bene
della vita dato dalla chance di
aggiudicazione. Detti principi sono aderenti alla fattispecie in parola, posto
che l’amministrazione ha annullato in autotutela la gara dopo che erano state
espletate le formalità di apertura delle offerte e la committente aveva avuto
conoscenza delle ditte partecipanti alla procedura. Nel caso di omessa
comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento, non è, peraltro,
invocabile, al fine di escludere l’effetto invalidante del vizio procedimentale
in parola, la disciplina in tema di vizi non invalidanti recata dall’articolo
21 octies, comma 2, della legge n.
241/1990, posto che il provvedimento di annullamento, ai sensi dell’articolo 21
nonies della legge n. 241/1990 ha
carattere discrezionale e l’amministrazione non ha adeguatamente dimostrato
che, anche alla luce della comparazione con gli affidamenti ingenerati e le
posizioni antagoniste, la determinazione di ritiro era l’unico sbocco decisionale
possibile a seguito del riscontro della discrepanza tra la versione tedesca e
italiana degli atti di gara (…)”[18]. Dal
che ne discende l’obbligatoria comunicazione dell’inizio del procedimento volto
all’adozione del provvedimento negativo di secondo grado. Tuttavia, gli stessi
giudici amministrativi hanno osservato, riguardo l’annullamento d’ufficio
dell’aggiudicazione provvisoria, che “(…) nel caso in cui l’amministrazione
intenda esercitare il proprio potere di autotutela rispetto all’aggiudicazione
provvisoria (atto certamente endoprocedimentale, necessario ma non decisivo),
essa non è tenuta a dare comunicazione dell’avvio del relativo procedimento,
versandosi ancora nell’unico procedimento iniziato con l’istanza di
partecipazione alla gara, vantando l’aggiudicatario provvisorio una mera
aspettativa di fatto alla conclusione del procedimento (…)”[19].
Il discorso cambia decisamente riguardo l’annullamento d’ufficio
dell’aggiudicazione definitiva. Infatti, nello stesso decisum innanzi riportato, i magistrati scrivono che “(…) in
presenza di un provvedimento di aggiudicazione definitiva, l’esercizio del
potere di autotutela deve essere necessariamente preceduto, a pena di
illegittimità, dalla comunicazione di avvio del procedimento, dovendo darsi
modo all’aggiudicatario definitivo, titolare di una posizione giuridica
evidentemente qualificata, di poter interloquire con l’amministrazione,
rappresentando fatti e prospettando osservazioni e valutazioni finalizzate alla
migliore individuazione dell’interesse pubblico, concreto ed attuale, alla cui
unica cura deve essere indirizzata la potestà pubblica (cfr. Cons. St., sez.
VI, 3 ottobre 2007, n.5107; sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6456)”[20]. Ritornando alle
vicende dell’aggiudicazione e della successiva stipulazione, è facile gioco
scorgere come la differenza rispetto alla disciplina ante Codice sia lampante. Infatti, sotto la vigenza della legge
Merloni, la stazione appaltante con un unico provvedimento sceglieva il
contraente e manifestava il proprio consenso a stipulare il contratto con la
conseguenza che, annullato il provvedimento di selezione del concorrente,
veniva azzerato anche il contestuale consenso. Nel sistema attuale, per effetto
delle novità recate dal d.lgs. n. 53/2010, l’indipendenza dell’aggiudicazione
del contratto rispetto alla stipula dello stesso non determina più una sorta di
immunità di quest’ultimo riguardo alle vicende legate all’illegittimità
dell’aggiudicazione. Ciò comporta che la P.A. non si dovrà più attivare per
individuare le modalità risarcitorie che riterrà più soddisfacenti anche in
ragione dell’articolo 2058 del codice civile che tipicizza il risarcimento del
danno in forma specifica. In sostanza, la stazione appaltante non sarà libera
di stabilire se recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 134 del Codice
degli appalti, corrispondendo all’appaltatore il pagamento dei lavori eseguiti
e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre un decimo
dell’importo delle opere non eseguite, affidando il contratto al ricorrente,
ovvero risarcire il ricorrente per equivalente. Ciò in quanto, in entrambi i
casi, il contratto stipulato viene fatto salvo.
Pertanto, non è più conferente neanche il riferimento indiretto alla
intangibilità del contratto, a fronte dell’intervenuto annullamento
dell’aggiudicazione rinvenibile nell’articolo 246 del Codice degli appalti che,
sebbene riferito alle controversie relative alle infrastrutture e agli
insediamenti produttivi, poteva avere, prima della novella del 2010, un respiro
più generale. Ebbene, la norma in parola, nella nuova formulazione successiva
al d.lgs. n. 53/2010, stabilisce che la sospensione o l’annullamento
dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente, fatta
salva l’applicazione degli articoli 245-bis
e 245-quater. In altre parole, il
contratto stipulato, in linea di massima, non sopravvive all’annullamento
dell’aggiudicazione e in questo principio può certamente rinvenirsi una portata
generale. In conclusione, con il senno del poi, è certamente condivisibile
l’opinione di chi, partendo dall’articolo 246, norma indubbiamente dettata per
una particolare categoria di opere pubbliche, discenda, attraverso un complesso
percorso logico – argomentativo, che, in tutte le altre ipotesi, l’annullamento
dell’aggiudicazione del contratto determini il venir meno dello stesso,
codificando, di guisa, una atipica causa di annullamento del vincolo
contrattuale[21].
L’azione risarcitoria che il ricorrente vittorioso intenda proporre, in caso di
annullamento dell’illegittima aggiudicazione definitiva del contratto, dovrà
essere rappresentata innanzi al giudice amministrativo dell’annullamento e non
innanzi a quello ordinario; tanto in ragione dei principi fissati dalla
ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 2906, del 10 febbraio
2010.
9.
La
risoluzione del contratto nel nuovo Codice degli appalti.
La
risoluzione del contratto di appalto pubblico viene disciplinata dal Codice
negli articoli 135 e 136. Le norme in parola si riferiscono a
diverse tipologie risolutorie. In particolare, l’articolo 135, comma 1, fa
discendere la risoluzione del contratto dall’accertamento, con sentenza passata
in giudicato, di taluni reati commessi dall’appaltatore, mentre il comma 1-bis, dalla intervenuta decadenza
dell’attestazione di qualificazione, dalla produzione di documentazione falsa o
da dichiarazioni mendaci. L’articolo
10.
Le
fattispecie da cui l’articolo 135 fa discendere la risoluzione del contratto.
La
prima ipotesi di risoluzione, codificata dall’articolo
135, che produce l’automatico scioglimento del vincolo contrattuale è
costituita dall’emanazione nei confronti dell’appaltatore di un provvedimento
definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione. Le misure
in questione sono quelle previste dall’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956,
vale a dire: a) la sorveglianza speciale, b) il divieto di soggiorno in uno o
più comuni diversi da quello di residenza e c) l’obbligo di soggiorno nel
Comune di residenza. Nello specifico, tali misure coercitive si applicano, a
tutti quei soggetti che, in base ad elementi di fatto, risultano: 1)
abitualmente dediti ai traffici delittuosi; 2) abitualmente vivere, anche in
parte, con i proventi di attività delittuose; 3) dediti alla commissione di
reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei
minori, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. La seconda ipotesi di risoluzione
riguarda la condanna per frode, passata in giudicato, inflitta all’appaltatore.
Il Legislatore amplia il novero delle fattispecie di frode da prendersi in
considerazione riferendosi non solo ai casi di frode consumati nei confronti
della amministrazione pubblica ma anche nei confronti dei subappaltatori, dei
fornitori, dei lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori.
In questo la norma ricalca l’articolo 26 del r.d. n. 350 del 1895 che precisava
che la frode non necessariamente deve riguardare l’amministrazione committente
potendo interessare anche soggetti estranei al contratto e a soggetti terzi
rispetto ad essi. Il concetto di frode cui fa riferimento l’articolo 135 è a
maglie piuttosto ampie comprendendo non solo la frode in senso stretto
(fiscale, processuale, etc.) ma ogni reato che si specifichi nell’aver carpito
la buona fede altrui. In questo senso, possono essere considerati rilevanti ai
fini della risoluzione del contratto anche i reati di truffa, falso, turbativa
d’asta, corruzione, vale a dire tutte quelle ipotesi delittuose che minano il
rapporto di fiducia con la stazione appaltante. Infatti, la giurisprudenza
amministrativa è concorde nel ritenere che “(…) eccettuati i reati indicati
testualmente, circa i restanti, in assenza di parametri normativi fissi e
predeterminati, la verifica della loro incidenza sulla moralità professionale
attiene all’esercizio del potere discrezionale della P.A. e deve essere operata
attraverso la disamina in concreto delle caratteristiche dell’appalto, del tipo
di condanna, della natura e delle concrete modalità di commissione del reato
(cfr., tra le più recenti, Consiglio di Stata, Sezione V, sentenza del 12
aprile 2007, n. 1723)”[22]. Del
resto, come giustamente osservato dai giudici amministrativi, il Legislatore ha
inteso, “(…) in linea con la disciplina previgente, esercitare la facoltà,
stabilita al paragrafo 2 dell’art. 45 della menzionata direttiva 2004/18/CE, di
prevedere cause preclusive ulteriori rispetto a quelle obbligatorie di cui al
paragrafo 1 dello stesso articolo, anche estendendo la sfera dei reati rilevanti
a quelli che interessano altri Stati membri della Comunità europea o
11.
La
procedura che deve seguire la stazione appaltante nel caso di risoluzione per
reati accertati.
Nel caso di accertamento di reati, la procedura di adozione del
provvedimento di risoluzione è abbastanza semplice. A differenza di quanto
previsto dall’articolo 136, che disciplina i casi di risoluzione per grave
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si ritiene che il
procedimento finalizzato all’adozione dell’atto finale (la risoluzione) non sia
gravato da tutti gli oneri di garanzia imposti dalla legge n. 241/1990, proprio
perché atto vincolato. L’articolo
136 del Codice disciplina la risoluzione del contratto a causa di motivi che
incidono direttamente sulla causa dello stesso. I vizi in parola sono: il grave
inadempimento, la grave irregolarità e il grave ritardo nell’esecuzione. I
rimedi indicati dal Codice degli appalti appaiono concorrenti rispetto a quelli
tradizionali previsti dal codice civile. In altri termini, la stazione
appaltante può avvalersi sia degli ordinari rimedi offerti dall’articolo 1662,
comma 2, del codice civile che dei rimedi cristallizzati nell’articolo 136 del
T.U. dei contratti pubblici.
Il grave inadempimento genera la
risoluzione del contratto?
La definizione fornita dall’articolo 136 di grave inadempimento si specifica nell’attitudine dello stesso a
compromettere la buona riuscita dei lavori. Il che significa che tale forma
di risoluzione contrattuale non opera in tutti quei casi in cui, pur in
presenza di un grave inadempimento, esso, tuttavia, non è in grado di incidere
negativamente sulla regolare realizzazione dei lavori pubblici. Al contrario, è
ragionevole ritenere che inadempimenti minori dell’appaltatore possano essere
rilevanti ai fini della durata della vicenda contrattuale. Dunque, ciò che rileva
non è soltanto la gravità dell’inadempimento ma anche l’impatto che questo è in
grado di produrre sulla buona riuscita dell’opera.
12.
L’organo
deputato a valutare la buona riuscita dell’opera.
Il Legislatore fa carico al
direttore dei lavori di esercitare un meticoloso controllo sullo stato di
avanzamento dei lavori informandone con una dettagliata relazione il
responsabile del procedimento. La relazione deve essere, inoltre, corredata dei
documenti necessari con indicazione dei lavori eseguiti da accreditarsi
all’appaltatore. Leggendo la lettera dell’articolo 136 emerge abbastanza
nitidamente che la risoluzione per grave inadempimento è un provvedimento che
viene adottato all’esito di un procedimento all’interno del quale trovano
cittadinanza le garanzie fissate dalla legge n. 241/1990, in specie quella del
contraddittorio; garanzie, invero, particolarmente attenuate nel caso di
risoluzione dipendente dall’accertamento di un reato (art. 135). La ratio della norma contenuta
nell’articolo 136 va rinvenuta nella necessità di tutelare l’interesse pubblico
minacciato, vale a dire la buona riuscita dei lavori e non, come accade in sede
civilistica, l’equilibrio sinallagmatico alterato dalla situazione “patologica”
venutasi a creare.
13. Il procedimento di risoluzione per
grave inadempimento.
Come cennato precedentemente, la risoluzione per grave inadempimento è l’approdo di un viatico
fortemente procedimentalizzato nel quale trovano ampia cittadinanza le garanzie
codificate dalla legge n. 241/1990. La risoluzione del contratto postula a
monte una iniziativa del responsabile del procedimento il quale mette in
condizione il direttore dei lavori di contestare determinati addebiti
all’appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a giorni quindici per la presentazione delle proprie controdeduzioni
da presentare al responsabile del procedimento. Se le controdeduzioni formulate
dall’appaltatore vengono valutate negativamente ovvero se nel termine assegnato
quest’ultimo non abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, dispone la
risoluzione del contratto. A ben vedere, l’inizio del procedimento nasce
con la comunicazione degli addebiti all’appaltatore da parte del direttore dei
lavori. Si ritiene che tale comunicazione non debba essere avvolta in una forma
sacramentale, essendo sufficiente che l’appaltatore abbia avuto effettiva
e piena conoscenza degli addebiti che
gli sono stati mossi e che, quindi, sia messo sostanzialmente in condizione di
esercitare il proprio diritto di difesa nei confronti della stazione appaltante
nei termini intimatigli. I commi 4, 5 e
6 dell’articolo 136 disciplinano la risoluzione per grave ritardo
dell’appaltatore. Nello specifico, il comma 4 dispone che qualora
l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle
previsioni del programma, il direttore gli assegna un termine che, salvi i casi
di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in
ritardo, e dà, inoltre, le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre
dal ricevimento della comunicazione. Il successivo comma 5 stabilisce che il
direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, o, in sua
mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione
impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del
procedimento. Il comma 6, infine, conclude affermando che sulla base del
processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante, su
proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del
contratto. Si è ritenuto[25]che il
ritardo nell’esecuzione dell’opera non necessariamente deve essere in corso,
ben potendo la pubblica amministrazione ritenere fondatamente, in via
presuntiva, che i lavori non rispetteranno il crono programma da essa stessa
approvato. E’ evidente che in casi del genere il direttore dei lavori dovrà
compiere una meticolosa valutazione sul programma esecutivo presentato
dall’appaltatore prima di ritenerlo inattendibile. In conclusione, la stazione appaltante potrà avviare il
procedimento di risoluzione per grave ritardo sia nel caso in cui il ritardo in
parola è stato certificato dal direttore dei lavori sia nell’ipotesi in cui
questi ritenga verosimile che vi sarà un ritardo sensibile nella esecuzione
dell’opera, tale da determinare l’applicazione di una penale pari al 10%
dell’importo del contratto a carico dell’appaltatore.
14. I provvedimenti successivi alla
risoluzione del contratto di appalto.
Le conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto di
appalto sono determinate dall’articolo
138 del Codice degli appalti. La
norma prevede che il responsabile del procedimento, nel comunicare
all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con
preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello
stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali,
macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna (comma 1). Il comma 2
aggiunge che nel caso in cui sia stato nominato l’organo di collaudo, lo stesso
procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico
e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con tale verbale viene
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del
contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante. Inoltre, viene accertata anche la
presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non
previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
Infine, il comma 3 dispone che in sede di liquidazione finale dei lavori
dell’appalto risolto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore
inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra
impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà
prevista dall’articolo 140, comma 1. Dalla lettura dell’articolo 138, risulta
abbastanza chiaramente che l’atto con il quale viene disposta la risoluzione
deve essere preceduto dai pareri degli organi competenti secondo quanto gli
ordinamenti della singola stazione appaltante stabiliscono. La comunicazione
all’appaltatore avviene ad opera del RUP nel rispetto delle forme previste dal
capitolato generale (d.m. n. 145/2000) che, in base all’articolo 253, comma 3,
del Codice degli appalti trova applicazione fino all’entrata in vigore del
nuovo regolamento di attuazione. Per la
comunicazione della risoluzione del contratto si ritiene che non sia necessaria
la forma della notifica a mezzo atti giudiziari; ciò che rileva è che la
comunicazione sia, effettivamente e in tutta la sua portata, entrata nel
patrimonio di conoscenza dell’appaltatore. Gli stessi termini di venti
giorni di preavviso previsti affinché il direttore dei lavori rediga lo stato
di consistenza dei lavori e l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera
con relativa presa in consegna, devono essere intesi nel senso di “non meno” di giorni venti. Per la liquidazione finale
dei lavori relativi al contratto risolto bisogna attendere l’emissione del certificato di collaudo.
Infatti, è in quella sede che l’organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza,
redige una relazione tecnico contabile nella quale dà atto della corrispondenza
tra i lavori che sono stati eseguiti prima della comunicata risoluzione e
regolarmente contabilizzati e quanto previsto nel progetto approvato e nelle
eventuali perizie di variante successivamente intervenute, oltre che delle
eventuali ulteriori opere realizzate non inserite né nel progetto approvato, né
nelle perizie di variante. Tuttavia, è stato osservato che il collaudo
presuppone la ultimazione dei lavori nella loro interezza, dal momento che esso
ne certifica l’esecuzione a regola d’arte e
15.
Il
compenso dell’appaltatore nel caso di risoluzione del contratto per grave
inadempimento.
Dalla lettura del comma 3 dell’articolo 138 risulta che viene
fatto salvo il diritto dell’appaltatore ad ottenere il compenso per i lavori
regolarmente eseguiti al cui importo, tuttavia, devono essere sottratte le
spese derivanti dallo scioglimento del contratto. In sostanza, nelle ipotesi di risoluzione del contratto,
l’appaltatore mantiene fermo il diritto al compenso per le opere realizzate
mentre, da parte sua, la stazione appaltante può chiedere il risarcimento del
danno che deve essere provato nel suo esatto ammontare. Dal che ne discende
che l’incameramento della cauzione depositata dall’appaltatore può
legittimamente essere trattenuta dalla stazione appaltante soltanto nel momento
in cui viene provato l’inadempimento dello stesso e il danno recato alla
pubblica amministrazione. Naturalmente, nelle voci di danno da risarcirsi vanno
inserite anche quelle spese ulteriori costituite dalla pubblicazione del nuovo
bando, dall’aggiornamento del progetto, dallo svolgimento di una nuova
procedura di gara e via discorrendo.
16.
Gli
obblighi che gravano sull’appaltatore in
caso di risoluzione del contratto.
La risposta viene fornita dall’articolo 139, rubricato
“Obblighi nel caso di risoluzione del contratto”. La norma dispone che
l’appaltatore debba provvedere al ripiegamento dei cantieri allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine fissato dalla
stazione appaltante. Diversamente, nell’inerzia dell’appaltatore, provvederà la
stazione appaltante addebitando all’appaltatore oneri e spese. In sostanza, il
Codice riconosce alla stazione appaltante un potere di sgombero riconducibile
al più generale potere di autotutela della pubblica amministrazione. La
previsione in discorso è appena mitigata dalla seconda parte del comma 1
dell’articolo 139 che obbliga la stazione appaltante, in caso di provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza, comunque denominati, che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di
lavoro e relative pertinenze a depositare in conto vincolato a favore
dell’appaltatore una cauzione pari all’uno per cento del valore del contratto
ovvero a prestare una fidejussione bancaria o assicurativa, di pari importo,
senza che ciò privi l’appaltatore del diritto di agire per l’eventuale
risarcimento del danno. Di particolare importanza appare l’articolo 140 del Codice dei contratti pubblici. Infatti, la
disposizione detta una specifica
disciplina per l’affidamento dei lavori in caso di fallimento dell’appaltatore
o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dello stesso. In
sostanza, la norma prevede che il bando possa prevedere in tali casi e solo in
tali casi che l’appalto venga aggiudicato senza
gara al primo concorrente utilmente posizionatosi in graduatoria e
l’interpello può spingersi fino al quinto miglior offerente. L’affidamento
dovrà, inoltre, avvenire alle stesse condizioni proposte dall’aggiudicatario in
sede di offerta. In pratica, in tutti gli altri casi di risoluzione diversi dal
grave inadempimento la stazione appaltante sarà costretta a bandire una nuova
procedura selettiva in caso di risoluzione del contratto di appalto.
*Professore
incaricato di Organizzazione Aziendale
presso l’Università degli Studi della Calabria e partner dello studio legale internazionale Cristofano, Guzzo & Associates.
[1] Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 4032 del 19 giugno 2009.
[2] Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 6002 del 2 ottobre 2009.
[3] Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n. 19206 del 4 settembre 2009.
[4]L’articolo 1 del
d.lgs. n. 53/2010 di recepimento della direttiva 2007/66/Ce prevede: “(…)1.
All’articolo 11 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato: “decreto legislativo
n. 163 del
[5] T.a.r. Lazio, Roma, Sezione II ter, sentenza n. 10991 del 9 novembre 2009.
[6] T.a.r. Lazio, Roma, Sezione II ter, sentenza n. 10991 del 9 novembre 2009.
[7] T.a.r. Lazio, Roma, Sezione I bis, sentenza n. 6681 dell’8 luglio 2009.
[8] T.a.r. Lazio, Roma, Sezione I bis, sentenza n. 6681 dell’8 luglio 2009.
[9] In terminis: Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 3819 del 14 giugno 2004.
[10] Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 5426 del 10 settembre 2009.
[11] Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2885 dell’11 maggio 2009.
[12] T.a.r. Lazio, Roma, Sezione I bis, sentenza n. 6681 dell’8 luglio 2009; cit.
[13] Per una consultazione del testo integrale della sentenza n. 401/2007 si rimanda al sito istituzionale www.cortecostituzionale.it.
[14] Corte di Cassazione, ordinanza n. 2906 del 10 febbraio 2010.
[15] In terminis: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 9149 del 3 luglio 1996; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza, n. 29951, del 24 maggio 2004; T.a.r. Sicilia – Catania – Sezione IV, sentenza n. 1678 del 9 ottobre 2009.
[16] Ex plurimis: Consiglio di Stato, sentenza n. 20 dell’11 gennaio 2010.
[17] Consiglio di Stato, sentenza n. 20 dell’11 gennaio 2010; cit.
[18] Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 17 del 7 gennaio 2009.
[19] Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 743 del 12 febbraio 2010.
[20] Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 743 del 12 febbraio 2010; cit.
[21] Così, L. GAROFALO, Sulla figura legislativa della caducazione del contratto, in Urbanistica e Appalti, 2008, pagg. 1026 e ss.
[22] Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 1376 del 23 marzo 2009.
[23] Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 1376 del 23 marzo 2009; cit.
[24] Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2364 del 20 aprile 2009.
[25] D. ALBONETTI, S. DEGLI ESPOSTI, G.C. MANARA, Le patologie nei lavori pubblici, Rimini, 2005.
[26] D. ALBONETTI, S. DEGLI ESPOSTI, G. C. MANARA, op. cit.