Saverio Corasaniti

Inaugurazione dell'anno giudiziario

T.A.R. Friuli - Venezia Giulia

Anno 2010

Pubblicato sul Sito il 5 marzo 2010

 


SOMMARIO

 

I

 

Introduzione, saluti e ringraziamenti

4

 

II

 

Richiamo dei punti di criticità non risolti del sistema
giustizia in generale

6

 

III

 

Spiragli di luce, con qualche preoccupazione, per la giustizia amministrativa in generale; segni di vitalità incoraggiante per il TAR Friuli Venezia Giulia

8

 

IV

 

Attuali aspetti e dati concreti della giustizia amministrativa presso il Tar Friuli Venezia Giulia.

15

 

V

 

La riforma del processo amministrativo: i nodi fondamentali da sciogliere

20

 

VI

 

Conclusioni

23

 

 

Appendice: rassegna delle sentenze di particolare rilievo pubblicate nel 2008 ( a cura dei consiglieri Settesoldi, Farina e De Piero).

Tabella “dati essenziali 2009”

25

I        Introduzione, saluti e ringraziamenti

 

 

Autorità religiose e civili, signore e signori,

è con emozione che mi rivolgo a voi anche quest'anno in cui per la seconda volta ho l'onore di celebrare l'inizio dell'anno giudiziario.

Sono felice ed onorato di presiedere il TAR Friuli Venezia Giulia in questa meravigliosa città, che, essendo posta sul mare, ricorda le coste ioniche calabresi mio luogo natio.

Ma a prescindere da ciò Trieste è una città che entra nel cuore, che spinge a far bene, che riesce ad essere più coinvolgente di tante altre città italiane.

Dopo questa personale fragilità emotiva esprimo la mia gratitudine, anche a nome dell'ufficio, agli esponenti politici e delle magistrature, ai rappresentanti ed operatori del mondo accademico, del Foro e della stampa, ai funzionari delle pubbliche amministrazioni che hanno accolto il nostro invito ad essere presenti ed a conferire maggiore rilevanza e solennità a questa manifestazione.

Un vivo ringraziamento ed un augurio sincero al nuovo prefetto di Trieste, dottor Alessandro Giacchetti, che ci ha consentito di svolgere la cerimonia in questo storico palazzo.

Un sentito augurio anche al precedente Prefetto dott. Giovanni Balsamo per il suo nuovo incarico alla Prefettura di Cagliari.

Un saluto affettuoso ai presidenti che mi hanno preceduto: per tutti noi rappresentano un riferimento significativo.

Infine un ringraziamento profondamente grato ai colleghi Oria Settesoldi, Vincenzo Farina e Rita De Piero, al segretario generale dottor Siegmund Winkler, alla dottoressa Melina Goffredi e a tutti gli altri funzionari, Grazia Trinco, Cristina Gilardi, Simonetta Barucca, Anna Maria Bergamo, Roberto Cavalich, Silvano De Michielis, Giorgio Torroni.

Corre l'obbligo di citarli oltre che per il loro impegno e professionalità anche per la loro affettuosità e reciproca stima sostanziale; elementi questi che hanno contribuito a rafforzare quel clima di serenità di lavoro che è presupposto indispensabile per lo svolgimento della delicata funzione giurisdizionale, funzione che non potrebbe essere espletata in una atmosfera piena di tensioni e condizionamenti psicologici.

Tutti, in armoniosa collaborazione, abbiamo tenuta alta la dignità istituzionale del Tar Friuli Venezia Giulia.

Un ruolo strategico a tal fine ha svolto e svolge anche l’alto livello delle doti tecniche e morali degli avvocati che frequentano il tribunale.


II       Richiamo dei punti di criticità non risolti del sistema giustizia in generale

 

 

In occasione della precedente inaugurazione, dopo aver evidenziato l'importanza delle relazioni annuali sull'amministrazione della giustizia in Italia, ho cercato di individuare e mettere a nudo le tortuose problematiche che l’affliggono; questioni che rappresentano la sintesi più onesta e trasparente della estrema delicatezza della situazione in cui si trova in generale la giustizia stessa, soprattutto a causa della grave insufficienza di risorse.

E’, quella delineata, una crisi di sistema che viene da lontano ed il quadro delle difficoltà è reso più complicato dalla progressiva e comprensibile diminuzione della fiducia riposta dai cittadini nell'opera della magistratura.

Sono anni che la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per le lungaggini della giustizia, è dal 1999 che la nostra Costituzione ha statuito la “ragionevole durata del processo”, sono decenni che la crisi dell'amministrazione giudiziaria costituisce l'argomento ed il nodo centrale delle relazioni annuali informative sull'andamento dell'attività giurisdizionale.

Ma nonostante ciò nessuna seria misura e nessun concreto intervento di tipo organizzativo è stato legislativamente attuato per rivitalizzare la giustizia, considerata, a ragione, pilastro essenziale per la stessa sopravvivenza della democrazia, e, quindi, per svincolarla da quella sua oggettiva difficoltà di rispondere alle esigenze di celerità ed effettività della tutela giurisdizionale.

Questa situazione oltre a creare malessere nella società crea inevitabilmente anche demoralizzazione e demotivazione sui magistrati e funzionari il cui sforzo ed impegno, non sempre riconosciuto, ha consentito, negli ultimi anni, di evitare che la crisi  stessa si avvitasse completamente su se stessa e diventasse catastrofica: il sistema, tutto sommato, ha retto.

Sull'argomento non intendo ulteriormente dilungarmi essendo mio interesse soffermarmi come doveroso, sulla giustizia amministrativa per la cui efficienza sussiste anche una nostra precisa responsabilità professionale.

Voglio solo rilevare che l'obiettivo di una generale e rapida tutela giurisdizionale, stante le incognite di natura economica e gli enormi carichi di arretrati, è un traguardo di medio termine; esso ha, tuttavia, necessità di mosse immediate, coordinate che presuppongono inevitabilmente lo svilimento del clima di contrapposizione e tensione ideologica ed un ragionare comune di tutte le intelligenze che supera le dispute in funzione dell’interesse comune.


III      Spiragli di luce, con qualche preoccupazione, per la giustizia amministrativa in generale; segni di vitalità incoraggiante per il TAR Friuli Venezia Giulia

 

 

Nella stessa relazione dell'anno scorso, ho illustrato i punti di debolezza anche della giustizia amministrativa in generale, con specifico riferimento alla spinosa questione dell'arretrato del contenzioso ordinario (650 mila ricorsi), quale conseguenza di una insufficiente macchina organizzativa e strutturale, indicando le connesse responsabilità politiche ed anche interne alla magistratura amministrativa, che non può completamente autoassolversi.

Tale ultima considerazione vale in primis in relazione al mancato recupero di risorse attualmente fuori ruolo o parzialmente utilizzate ed alla illogica distribuzione di personale, soprattutto amministrativo, tra i tribunali.

Anche quest’ultima è una realtà che non può passare sotto silenzio e che esige interventi diretti a ricercare nel nostro stesso sistema alcuni rimedi alla situazione esistente prima di invocare e stimolare interventi risolutivi esterni di altri soggetti istituzionali, che sono pur sempre indispensabili se si vuole realmente rendere giustizia in tempi ragionevoli: tale finalità può conseguirsi solo con adeguate risorse.

Oltre a ciò è stato, comunque, doveroso rilevare come in generale i tempi della giustizia amministrativa erano e sono meno eccessivi di quelli di tutte le altre giurisdizioni, soprattutto dopo l'introduzione di validi strumenti processuali acceleratori ad opera della meritoria legge 205 del 2000.

Nella stessa relazione ho dato conto dell'ottimo lavoro svolto nel nostro tribunale prima del mio insediamento pur in presenza del numero ridotto di quattro magistrati compreso il presidente e la situazione, ancora più critica, del personale amministrativo ridotto a soli otto unità più il segretario generale ad interim.

Ora, nonostante la persistenza di siffatta insufficienza strutturale, l'anno che si è appena concluso è stato contrassegnato, come vedremo, da una rilevante sovraccapacità produttiva del tribunale Friuli Venezia Giulia, caratterizzata, ciò che più conta, da una grande prontezza nella definizione dei giudizi più recenti e di quelli che, per il loro particolare rilievo economico e sociale, necessitavano di una risposta più immediata.

Risultato quest'ultimo che consentirà al tribunale stesso di collocarsi se non al primo posto sicuramente tra quelli più produttivi d’Italia e di ritagliarsi un ruolo di significatività e di controspinta alla spinta della crisi della giustizia.

Tutto ciò è stato possibile grazie all’abnegazione e sacrificio di tutto il personale.

I magistrati, dando prova di responsabilità, di elevato spirito di servizio e di grande senso dello Stato, hanno continuato a dimostrare la più ampia disponibilità a superare i limiti di carico di lavoro previsti e all'utilizzo dello strumento processuale che ha consentito di portare a rapida definizione il contenzioso esaminato in camera di consiglio; il personale di segreteria ha sempre fronteggiato le esigenze dell'ufficio con grande dedizione ed efficienza.

Il lavoro svolto mi consente in definitiva di dire, con onestà di coscienza, che abbiamo utilizzato bene le non molte risorse che ci sono state assegnate, che abbiamo, per le citate controversie, realizzato in concreto, giorno dopo giorno, quel c.d. “processo breve”di cui tanto si è parlato e si parla soprattutto in riferimento al giudizio penale.

Le controversie medesime sono state, infatti, definite in tempi straordinariamente rapidi. Si tratta, scusate la presunzione, forse di un unicum nell’ambito della giustizia italiana.

Se sul piano dell’efficienza del nostro tribunale anche il giudizio equanime del Foro, dei cittadini e di voi presenti sarà positivo ciò determinerà un rafforzamento della nostra credibilità e dignità istituzionale.

Tutto questo è per noi motivo di orgoglio e di legittima soddisfazione, nella consapevolezza che la giustizia è un servizio di cui farsi carico e che il giudice si realizza completamente solo se e nella misura in cui si riconosce nella funzione del servizio stesso che è chiamato a svolgere.

Mi auguro che questo nostro appagamento per i risultati raggiunti e la credibilità conquistata possa, in un momento in cui si parla solo del peggio, essere anche orgoglio della Regione Friuli Venezia Giulia che già vanta centri di eccellenza e primati in tutti i campi e di Trieste suo capoluogo, città la cui Università, egregiamente diretta dal rettore Francesco Peroni, sta vivendo una stagione di rinnovato fermento culturale che la colloca tra le migliori realtà accademiche italiane per la sua notevole capacità formativa.

Certo qualche preoccupazione resta per il futuro.

Il timore maggiore è che l'entrata in vigore delle nuove norme di riassetto della disciplina del processo amministrativo siano destinate a comportare altro aggravio di lavoro, con riguardo all'introduzione di ulteriori strumenti acceleratori della definizione delle controversie.

Le perplessità, poi, aumentano sia in relazione ad analoghe misure acceleratorie già presenti nella c.d. direttiva ricorsi, sia in relazione all'entrata in vigore della class action nel settore dei servizi pubblici.

Tali prospettazioni non vogliono essere espressione di rifiuto delle novità in gestione che meritano il massimo rispetto.

Le riforme occorrono ma non è seriamente ipotizzabile poter far fronte a tutte le nuove incombenze mantenendo l'attuale standard di produttività, notevolmente elevato, senza un congruo aumento di organico, sia di personale di magistratura che di personale amministrativo.

In assenza di un tale ampliamento anche le disposizioni legislative più illuminate finirebbero per non avere incisività sul servizio giustizia ed anzi il problema dell’arretrato, in tendenziale diminuzione ma tuttora aperto, si aggraverebbe sensibilmente con inevitabile sua irrisolvibilità, inaccettabile anche sul piano etico.

Non c'è riforma del processo che riproduca gli effetti sperati di riduzione dei tempi senza una macchina organizzativa pronta a sopportarne gli effetti; la questione giustizia non è fatta solo di riforme processuali o sostanziali ma anche di risorse, strutture e numeri e sono questi soprattutto i punti di debolezza anche della giustizia amministrativa.

Per quanto sopra detto la preoccupazione resta, ma noi che operiamo in questo tribunale col massimo grado di ottimismo e di orgoglio per difenderne la rispettabilità, faremo la nostra parte come sempre con spirito di squadra ed assumendoci le nostre responsabilità, anche se da taluni settori si indulga, qualche volta, a ingenerose, sommarie valutazioni negative su alcune nostre decisioni alimentando la convinzione che l'attività del Tar finirebbe per paralizzare od ostacolare l'azione dell'amministrazione pubblica.

Certo tutti devono sentirsi liberi di esprimere le loro idee, ci mancherebbe altro.

Tuttavia il rispetto e la stima che nutro nei confronti dei colleghi, della loro professionalità e profondità di analisi, uniti al senso di servizio di noi tutti nei confronti di coloro per i quali lavoriamo, mi obbligano, mio malgrado, a dire due pacate parole in ordine alle predette critiche anche perché, purtroppo, suggestive per tanti cittadini non sempre in condizioni di valutare appieno gli aspetti tecnici dei problemi prospettati.

Va a tal proposito sottolineata la elevata complessità e difficoltà delle questioni sostanziali e processuali che vengono al nostro esame e degli interessi sistematici in gioco; questioni che vanno affrontate nel rispetto assoluto dei principi costituzionali di legalità, di terzietà, di indipendenza ed esercizio rigoroso della giurisdizione.

Quanto al ruolo di freno che il Tar eserciterebbe nei confronti dell'amministrazione nella realizzazione di finalità pubbliche è sufficiente ricordare che, nel nostro ordinamento, il processo amministrativo è un giudizio di parti retto dal principio della domanda(art. 99 c.p.c.;art. 23 co.1 e art.6 L.1034/1971) e nel quale il giudice adito non è legittimato ad accertare d'ufficio la legittimità o meno del provvedimento dell'amministrazione intimata(nemo iudex sine actore) ma solo a verificare la fondatezza o l'infondatezza delle censure proposte dal ricorrente, ferma restando la possibilità dell'attivazione del doppio grado di giurisdizione da parte del soccombente in primo grado.

Queste brevi considerazioni per rimarcare che il nostro compito è quello e solo quello di applicare la legge “con piena dignità di giudice” e con oggettiva serenità, senza lasciarsi coinvolgere da processi mediatici: fortunatamente la conflittualità esasperata con altri poteri, ovvero la spettacolarizzazione e la personalizzazione dei processi sono fenomeni estranei nell'attività degli organi di giustizia amministrativa.

Quando una violazione è o appare evidente il giudice amministrativo è tenuto a rendere giustizia perché glielo impone l'articolo 113 della Costituzione, che prevede la giustiziabilità di tutti gli atti amministrativi.

E’ sicuramente questa, come detto, un’opera non sempre facile in una società per cosi dire fluida nella quale si assiste ad un continuo modificarsi e rinnovamento delle regole, al deterioramento del sistema normativo e cioè al proliferare di normative (primarie e secondarie, nazionali, regionali e locali) sempre più frammentarie, imprecise sul piano della formulazione tecnica, spesso farraginose e contraddittorie nei contenuti.

In tale contesto il giudice amministrativo non solo deve ricercare la norma ed interpretarla ma spesso deve ricostruirla e, se del caso, colmarla per poter calare la sua decisione in ordine alla controversia amministrativa.

E’ in questa difficoltà ma anche particolare capacità operativa, in questa posizione di estremo garante della giustizia dell'amministrazione che deve scorgersi la specialità ma anche la responsabilità costituzionale del giudice amministrativo, responsabilità aggravata dalla “terzietà”.

Di tale presupposto fondamentale della giurisdizione c'è oggi particolarmente bisogno,un bisogno diverso da quello percepito nel passato.

Solo trovandosi nell'ideale situazione di terzietà il giudice amministrativo, avendo dinanzi a sé, nel processo, due interessi contrastanti che sono sullo stesso piano, è capace di sostituirsi alle parti nel fissare l'assetto immodificabile del rapporto.

Ed è in questa particolare capacità, in questa attitudine ad esprimere ogni volta il punto di vista obiettivo dell'ordinamento -anche quando l'azione amministrativa, facendosi quasi norma, tende ad imporre le sue scelte subiettive, presentandole come necessarie per il bene generale -, è in questa posizione di estremo garante della giustizia intrinseca dell'amministrazione che deve scorgersi la centralità del giudice amministrativo, impegnato, spesso a dirimere, nell'ottica del “ servizio” e non del “potere”, delicate e davvero complesse controversie che riguardano una molteplicità di materie.


IV      Attuali aspetti e dati concreti della giustizia amministrativa presso il Tar Friuli Venezia Giulia.

 

 

Nella speranza di non annoiarvi passo ora ad illustrare sinteticamente il quadro del contenzioso più rilevante che ha impegnato questo tribunale, le statistiche e l’arretrato.

La finalità più importante delle relazioni annuali sull'amministrazione della giustizia è, infatti, quella di illustrare la situazione organizzativa dei tribunali, del contenzioso esistente e soprattutto di dare conto, come per ogni servizio, e sottoporre alla riflessione dell'opinione pubblica e dei rappresentanti delle istituzioni i risultati dell'attività svolta.

In ordine al primo aspetto non c'è nulla da aggiungere rispetto a quanto illustrato nella precedente relazione: la situazione deficitaria del personale (30%sotto organico) è rimasta identica nonostante la denunciata irrazionalità di tale stato di cose che impedisce di azzerare il fardello del contenzioso più vecchio, anche se in sensibile diminuzione a seguito della sistematica fissazione in ogni udienza e decisione, in aggiunta alle controversie aventi per legge una corsia preferenziale, del maggior numero possibile di ricorsi a rischio per violazione del canone di ragionevole durata del processo.

Relativamente al predetto risalente contenzioso, vera palla al piede anche di questo tribunale, va, infatti,segnalata la particolare attenzione dedicata alla individuazione dei ricorsi già ultradecennali ed oggi ultraquinquennali, nonostante la carenza di fondi che nell'anno 2009 ha impedito di utilizzare lo strumento della contrattazione decentrata con progetti finalizzati di interesse locale, che negli anni precedenti avevano consentito l'emissione di un certo numero di decreti di perenzione.

Questo razionale e concreto modus operandi ha consentito di ridurre allo 0,20% circa la percentuale dei ricorsi pendenti a forte rischio e cioè suscettibili di procedimenti di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge 89/2001 (c.d.L.Pinto).

Tale dato è molto inferiore a quello degli altri tribunali, i quali hanno una altissima o alta percentuale di ricorsi a forte rischio: circa il 30% il Tar del Lazio; il 18% il Tar Campania; l'11% il Tar Sicilia; il 4% il Tar Liguria; circa il 2% i TT.AA.RR. Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Calabria; l'1% circa i TT.AA.RR. Marche, Puglia e Sardegna.

Solo i TT.AA.RR. Valle d'Aosta e Trentino hanno una percentuale inferiore tendente allo zero in considerazione del contenzioso molto ridotto in tali realtà territoriali.

In ordine al tasso di litigiosità, in questa Regione non si è, fortunatamente, registrata una significativa variazione rispetto agli anni precedenti.

Tale indice è rimasto anche per il 2009 abbastanza basso sia riguardo a quello nazionale (0,09) sia riguardo alle altre singole realtà territoriali: esso si aggira intorno allo 0,05 al pari della Emilia-Romagna e del Veneto e molto al di sotto del tasso medio dell'Italia centrale (circa 0,13) e dell'Italia meridionale (circa 0,12).

Per un quadro panoramico degli aspetti più significativi dell'attuale stato della giustizia amministrativa presso questo tribunale si evidenziano i seguenti dati.

I ricorsi proposti nel 2009 ammontano a 642 rispetto ai 669 introitati nel 2008, ai 615 del 2007, ai 606 del 2006 e ai 602 del 2005.

Quanto alla produttività essa è sensibilmente aumentata.

Il tribunale ha, nel 2009, emesso 876 decisioni (694 nel 2008) con un saldo attivo di 234 rispetto ai ricorsi depositati, con un incremento di 182 decisioni rispetto al 2008 e, quindi, con una forte riduzione dell’arretrato che al 31 dicembre 2009 ammontava a 2341 ricorsi (al 31 dicembre 2008 erano 2566).

Il volume complessivo dell’attività svolta è indiscutibile indice della capacità di rispondere, come detto, con effettività e prontezza alla domanda di giustizia amministrativa.

Passando ad una analisi più concreta delle materie oggetto di controversia va rilevato che al primo posto nel contenzioso si colloca la materia dell’ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari con 93 ricorsi (90 nel 2008 e 70 nel 2007).

Va ribadito come quest’ultimo contenzioso sia molto delicato non solo per le difficoltà ad applicare una normativa soggetta a continui cambiamenti ma anche per la problematicità a giudicare questioni in cui l’aspetto giuridico si fonde spesso con quello umano.

Il secondo posto con 87 ricorsi l’occupa la materia dell’edilizia e dell’urbanistica (119 nell'anno precedente, 137 nel 2007).

I filoni di tale contenzioso sono generalmente riconducibili a due ambiti:a) ricorsi avverso provvedimenti sanzionatori, per lo più ingiunzioni di demolizione e ricorsi avverso provvedimenti di concessione edilizia; b) ricorsi concernenti gli strumenti urbanistici e/o loro varianti.

Al terzo posto si colloca con 72 ricorsi (70 nel 2008; 94 nel 2007) il contenzioso economicamente nevralgico relativo ai pubblici appalti di lavori, servizi e forniture.

E’ questo un contenzioso molto complesso e sfaccettato per sommarsi di problematiche sia processuali che sostanziali connesse ad una disciplina, anche comunitaria, di non agevole ed univoca interpretazione.

L'utilizzo dei meccanismi acceleratori previste dall'articolo 23 bis della legge 1034/1971 ha consentito, comunque, la definizione di tale contenzioso in un breve arco temporale in modo da centrare l'obiettivo della sincronizzazione tra tempi processuali e le esigenze socio-economico sottese al giudizio.

Il contenzioso ed i dati indicati sono solo esempi della pluralità delle materie in cui il Tar è chiamato a pronunciarsi sia con sentenze di merito che con ordinanze cautelari.

Il lavoro è stato, infatti, molto intenso anche sul fronte della tutela interinale: dei 642 ricorsi presentati nel 2009 ben 412 contenevano anche un’istanza di sospensiva del provvedimento o la richiesta di misure idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza definitiva sul merito e un’ingente attività cautelare si è aggiunta a quella decisionale.

La tutela cautelare, come riformata dalla legge n. 205/2000 ed assicurata praticamente in tempo reale, si è dimostrata, certamente, un rimedio efficace, tale da compensare anche l’eventuale ritardo della sentenza nel merito. Ma ciò, unitamente all’obbligo di osservare i termini ristretti per le ipotesi contenziose previste dalla stessa L.205 ed al nuovo sistema dei motivi aggiunti, ha finito per aggravare ulteriormente il carico di lavoro.

Altro contenzioso per il quale il legislatore ha previsto una particolare accelerazione e una protezione molto forte è quello relativo alla tutela del diritto di accesso strumentale all’esercizio del diritto di difesa.

Il nostro tribunale ha trattato, anche nel 2009, non pochi ricorsi avverso dinieghi di accesso ai documenti ex art.25 della legge 241/1990 ed ha esaminato, in particolare, i delicati rapporti tra accesso agli atti e tutela della riservatezza.

Tenuto conto delle predette garanzie legislative, ampliate e rafforzate dalla recente legge 69/2009 (che ha elevato l’accesso a diritto fondamentale e principio generale dell’ordinamento), il tribunale ha, di regola, dato prevalenza a tale diritto rispetto ad altri interessi, quali la riservatezza dei terzi e segreto d’ufficio, anche alla luce dell’art.24 L.241/1990 come sostituito dall’art.16 L.15/2005.


V       La riforma del processo amministrativo: i nodi fondamentali da sciogliere

 

 

Dopo l'illustrazione dell'attività giurisdizionale consentitemi di accennare ad un argomento di grande attualità attinente allo svolgimento dell'attività stessa.

Intendo riferirmi alla riforma del processo amministrativo di prossima approvazione.

L’esigenza di un siffatto riassetto organico si avverte da alcuni lustri.

Ed infatti l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, con la sua incisiva innovazione nel sistema di giustizia amministrativa, aveva già provocato, dall'ottava legislatura in poi, l'elaborazione di iniziative legislative di delega per il riordino del processo amministrativo e la revisione ed integrazione della normativa sulla giurisdizione, che costituivano il nucleo fondamentale dei principi e dei criteri direttivi della delega al governo.

Oggi, dopo un decennio dalle innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 80 del 1998 e dalla legge 205 del 2000, dopo gli interventi della Corte Costituzionale (sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006) ed in presenza dei successivi non sopiti contrasti giurisprudenziali soprattutto in tema di riparto di giurisdizione e della c.d. pregiudiziale amministrativa, una chiarificazione legislativa su questi nodi e punti di criticità del sistema non è più rinviabile.

Quanto al primo aspetto tali contrapposizioni hanno determinato, in non pochi casi, una situazione grave nella quale i dubbi e le incertezze nella individuazione del giudice competente e le connesse pronunce declinatorie del giudice erroneamente adito hanno finito per costituire un fattore di allungamento dei tempi della giustizia e quindi un ulteriore remora alla concreta realizzazione della effettività della tutela giurisdizionale.

Siffatta situazione di obiettiva incertezza sulla giurisdizione non giova, infatti, al cittadino neppure con l’ausilio della traslatio judicii, per la quale resta, ancora, indeterminata la disciplina di regolarizzazione delle modalità e termini della riassunzione del processo.

Sempre più aperta, poi, è la tematica relativa alla c.d. pregiudiziale amministrativa.

Si ripete, infatti, il contrasto già emerso tra l'orientamento della Cassazione che esclude che la domanda risarcitoria per i danni causati da un provvedimento illegittimo debba necessariamente presupporre il previo annullamento dell'atto amministrativo lesivo ed il Consiglio di Stato che ha, invece, tenuto fermo la tesi della pregiudiziale.

In tale contesto l'intervento del legislatore è, come detto, indispensabile per rimuovere ogni dubbio e scongiurare incertezze interpretative e gli ondeggiamenti giurisprudenziali anche su tale ultima tematica a tutto discapito della tutela dei cittadini.

A me sembra questa una priorità assoluta se si vuole realizzare in concreto il principio dell’ effettività della tutela giurisdizionale, della certezza del diritto e della ragionevole durata del processo.

Ben venga, quindi, l’auspicata riforma del processo amministrativo delegata al Governo dall’art.44 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.


VI      Conclusioni

 

 

A chiusura di questa relazione è opportuno sintetizzare ciò che nell'ultimo anno ha connotato le modalità operative del tribunale per raggiungere i descritti elevatissimi risultati e rendere, quindi, la giustizia amministrativa in questa regione più efficiente e rispondente alle esigenze attuali.

Sono stati, a tal fine, impiegati, al massimo grado, gli strumenti processuali del giudizio immediato, comune a tutti i settori del contenzioso, del rito abbreviato nelle previste materie, del regime speciale per il settore dei lavori pubblici (art. 23 bis della legge 1034/1971).

Si è fatto largo uso delle procedure informatiche, dal sistema Internet e intranet al nuovo sistema informatico della giustizia amministrativa (c.d. NSIGA).

L'utilizzo di tali mezzi si sta dimostrando, pur con qualche inconveniente tecnico, uno strumento decisivo per la gestione del processo.

Importanti progressi sono stati, infatti, realizzati: le decisioni sono rese disponibili ed accessibili tramite la rete Internet, così come disponibili sono i dati relativi ad ogni ricorso, il calendario delle udienze e delle camere di consiglio.

In definitiva l'utilizzo dei meccanismi processuali acceleratori, delle procedure informatiche a sostegno delle attività istituzionali, il lavoro a monte di individuazione delle controversie suscettibili di una trattazione congiunta e lo sforzo non comune di tutti gli operatori (magistrati e personale di segreteria) hanno consentito la conclusione, in primo grado, di numerosissimi processi in tempi molto brevi e la sensibile riduzione delle giacenze.

Un ulteriore importantissimo salto di qualità nel lavoro di tutti gli operatori potrà essere conseguito a seguito del completamento del c.d. processo telematico.

A tal proposito si spera di poter, entro il corrente anno, concludere e sottoscrivere la relativa convenzione con la rappresentanza dell’Avvocatura del Triveneto nell’ambito dei lavori della Consulta Regionale permanente per la giustizia , insediatasi nel mese di dicembre 2009 preso la sede della Regione Friuli – Venezia Giulia.

Tutto ciò è per noi motivo di vanto e di comprensibile soddisfazione e, quindi, di sprone a guardare avanti e contribuire, con forza trascinante, ad assorbire e ricucire la frattura creatasi, negli anni, fra l’istituzione giustizia ed i cittadini, meritevoli di maggiore attenzione e rispetto.

Non so se il termine grazie sia il più appropriato per esprimere la gratitudine nei confronti di tutti voi per la pazienza di ascoltarmi e l'attenzione che avete voluto dedicarci.

Comunque grazie.

 

Trieste, 25 febbraio 2010

Saverio Corasaniti


Rassegna delle sentenze di particolare rilievo pubblicate nel 2009

(a cura dei consiglieri Settesoldi, Farina De, Piero)

 

 

Appalti pubblici

Deve segnalarsi la sentenza n. 284 del 24 aprile 2009, la quale ha sottolineato che l’art. 37, comma 8 del D.Lgs. n° 163 deI 2006 impone un preciso impegno, da assumere in sede di offerte, per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del medesimo decreto: quello, cioè, di rilasciare un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una componente del Raggruppamento per il caso di aggiudicazione: trattasi di un requisito generale (ed indefettibile) per la partecipazione alle gare dei raggruppamenti, che non richiede una espressa menzione negli atti indittivi delle gare. Questo impegno deve formare oggetto di una espressa dichiarazione, non sostituibile con altre dichiarazioni, e pertanto non desumibile aliunde dalla documentazione dei concorrenti: una dichiarazione, cioè, indefettibile a pena di esclusione, non passibile di integrazione, pena le violazione del principio della par condicio.

Di particolare interesse, inoltre, è la sentenza n. 683 del 24 settembre 2009: quando il criterio di aggiudicazione di un appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante determinare la rilevanza del profilo tecnico- qualitativo rispetto a quello economico; in tali casi la valutazione tecnica espressa dalla Commissione di gara che consiste nell’attribuzione di un semplice punteggio numerico nell’ambito della forcella prestabilita è idonea ad assolvere all’onere di motivazione e non è sindacabile da parte del giudice amministrativo, tramite consulenza tecnica, salvo il caso in cui presenti profili di illogicità, irragionevolezza o travisamento.

Vanno infine menzionate la sentenza n. 462 del 8 giugno 2009, in tema di rapporti tra l’annullamento dell’aggiudicazione e attività successive della Pubblica Amministrazione, nonché la sentenza n. 257 del 4 maggio 2009, in tema di quantificazione del danno conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione.

 

 

Industria e commercio-attività estrattiva

Sul tema la sentenza n. 433 del 5 giugno 2009 ha statuito che, ai sensi del comma 3 dell’art. 20 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 35/1986 - il cui disposto è chiaro ed inequivocabile - le autorizzazioni (o le proroghe delle autorizzazioni) all’esercizio di attività estrattiva incontrano un limite invalicabile nelle violazioni delle condizioni o delle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione stessa, impingenti negativamente sull’assetto territoriale.

 

 

Industria e commercio- distributori di carburanti

Con la sentenza n. 283 del 24 aprile 2009, il Collegio ha precisato che il  termine di un anno previsto daII’art. 5 comma 1 del D.M. 7agosto 2003, entro cui il gestore di un impianto di distribuzione di carburanti può chiedere l’indennizzo ai sensi dell’art. 6 D.L.vo 11 febbraio 1998, n. 32 per fuoriuscita dalla gestione stessa, ha natura perentoria e comincia a decorrere dall’effettiva cessazione dell’attività, che coincide con la chiusura delle vendite, ovvero con l’ultima erogazione di carburante risultante dalla documentazione degli uffici finanziari, da allegare alla domanda di indennizzo.

 

 

Ottemperanza:

Si segnalano le sentenze n. 723 del 29 ottobre 2009 e 637 del 1 agosto 2009.

 

 

Pubblica sicurezza

Si segnala la sentenza n. 289 del 24 aprile 2009 con la quale il Collegio ha precisato che giudizio del Questore circa la pericolosità di un soggetto destinatario di un ordine di rimpatrio adottato ai sensi dell’art. 1 L. 27 dicembre 1956, n. 1423 è oggetto di valutazione discrezionale; pertanto, in sede di giudizio di legittimità, il giudice deve limitarsi a verificare se il singolo provvedimento sia sufficientemente motivato con riferimento a fatti concreti astrattamente idonei a giustificare l’irrogazione della misura in questione.

Il provvedimento di rimpatrio deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali del soggetto, dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dall’art. 1 L. 27 dicembre 1956, n. 1423 come indici di pericolosità per la sicurezza pubblica, fermo restando che tali comportamenti non devono necessariamente concretarsi in circostanze univoche, ma possono desumersi anche da una valutazione indiziaria fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale o su contesti significativi nel loro complesso, purché sufficientemente concreti e di obiettiva consistenza.

 

 

Processo

Al riguardo si segnala la sentenza n. 282 del 24 aprile 2009: la regola generale del dimezzamento del termine per la proposizione di motivi aggiunti in applicazione dello speciale rito disciplinato dall’art. 23 bis L. 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, trova applicazione sia nell’ipotesi in cui detti motivi abbiano ad oggetto nuovi provvedimenti sia che riguardino atti già impugnati.

Si ritiene utile altresì evidenziare la sentenza n. 284 del 24 aprile 2009 con la quale il Collegio ha statuito che, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la piena conoscenza del provvedimento si verifica con le consapevolezza della sua esistenza e della sua lesività, mentre la successiva acquisizione del contenuto integrale del provvedimento stesso e degli atti del procedimento legittima solo l’eventuale proposizione di motivi aggiunti in relazione agli aspetti non conosciuti prima; in particolare, occorre apprezzare la confessione proveniente dalla stessa parte ricorrente circa la avvenuta conoscenza dell’atto lesivo.

 

 

Pubblico impiego-personale militare

In tema di procedimento disciplinare nei confronti del personale militare, la sentenza n. 221 del 26 marzo 2009 ha precisato che il parere della Commissione di disciplina si configura come parere obbligatorio ma non vincolante, con la conseguenza che l’Autorità deliberante può discrezionalmente discostarsi da tale parere, anche in termini sfavorevoli all’incolpato, purché dia conto in motivazione delle ragioni logiche e giuridiche che la inducono a disattendere il giudizio formulato dall’organo collegiale al termine del segmento procedimentale istruttorio.

 

 

Pubblico impiego-Università

La sentenza n. 715 del 29 ottobre 2009, in tema di ricorso proposto da professore universitario avverso il decreto non accoglimento dell’istanza di permanere in servizio, svolge interessanti osservazioni. Con l’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 la disciplina del trattenimento in servizio è stata radicalmente modificata: l’arbitro della decisione non è più il pubblico dipendente, ma l’Amministrazione che, dopo aver conosciuto la volontà del dipendente di essere trattenuto in servizio, ha la facoltà di accogliere o meno tale richiesta, ponderando l’interesse pubblico con l’interesse privato. In altri termini, se le esigenze organizzative e funzionali depongono a favore del trattenimento in servizio del personale che ne fa richiesta si andrà a guardare caso per caso ai particolari meriti del richiedente ed alla sua funzionalità rispetto all’efficienza del servizio.