Saverio
Corasaniti
Inaugurazione dell'anno giudiziario
T.A.R. Friuli - Venezia Giulia
Anno 2010
Pubblicato sul Sito il 5
marzo 2010
SOMMARIO
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I |
Introduzione, saluti e
ringraziamenti |
4 |
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II |
Richiamo dei punti di criticità non
risolti del sistema |
6 |
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III |
Spiragli di luce, con qualche
preoccupazione, per la giustizia amministrativa in generale; segni di
vitalità incoraggiante per il TAR Friuli Venezia Giulia |
8 |
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IV |
Attuali aspetti e dati concreti
della giustizia amministrativa presso il Tar Friuli Venezia Giulia. |
15 |
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V |
La riforma del processo
amministrativo: i nodi fondamentali da sciogliere |
20 |
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VI |
Conclusioni |
23 |
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Appendice: rassegna delle sentenze
di particolare rilievo pubblicate nel 2008 ( a cura dei consiglieri Settesoldi,
Farina e De Piero). Tabella “dati essenziali |
25 |
I Introduzione, saluti e ringraziamenti
Autorità religiose e civili, signore e
signori,
è con emozione che mi rivolgo a voi
anche quest'anno in cui per la seconda volta ho l'onore di celebrare l'inizio
dell'anno giudiziario.
Sono felice ed onorato di presiedere
il TAR Friuli Venezia Giulia in questa meravigliosa città, che, essendo posta
sul mare, ricorda le coste ioniche calabresi mio luogo natio.
Ma a prescindere da ciò Trieste è una
città che entra nel cuore, che spinge a far bene, che riesce ad essere più
coinvolgente di tante altre città italiane.
Dopo questa personale fragilità
emotiva esprimo la mia gratitudine, anche a nome dell'ufficio, agli esponenti
politici e delle magistrature, ai rappresentanti ed operatori del mondo
accademico, del Foro e della stampa, ai funzionari delle pubbliche
amministrazioni che hanno accolto il nostro invito ad essere presenti ed a
conferire maggiore rilevanza e solennità a questa manifestazione.
Un vivo ringraziamento ed un augurio
sincero al nuovo prefetto di Trieste, dottor Alessandro Giacchetti, che ci ha
consentito di svolgere la cerimonia in questo storico palazzo.
Un sentito augurio anche al precedente
Prefetto dott. Giovanni Balsamo per il suo nuovo incarico alla Prefettura di
Cagliari.
Un saluto affettuoso ai presidenti che
mi hanno preceduto: per tutti noi rappresentano un riferimento significativo.
Infine un ringraziamento profondamente
grato ai colleghi Oria Settesoldi, Vincenzo Farina e Rita De Piero, al
segretario generale dottor Siegmund Winkler, alla dottoressa Melina Goffredi e
a tutti gli altri funzionari, Grazia Trinco, Cristina Gilardi, Simonetta
Barucca, Anna Maria Bergamo, Roberto Cavalich, Silvano De Michielis, Giorgio
Torroni.
Corre l'obbligo di citarli oltre che
per il loro impegno e professionalità anche per la loro affettuosità e
reciproca stima sostanziale; elementi questi che hanno contribuito a rafforzare
quel clima di serenità di lavoro che è presupposto indispensabile per lo
svolgimento della delicata funzione giurisdizionale, funzione che non potrebbe
essere espletata in una atmosfera piena di tensioni e condizionamenti
psicologici.
Tutti, in armoniosa collaborazione,
abbiamo tenuta alta la dignità istituzionale del Tar Friuli Venezia Giulia.
Un ruolo strategico a tal fine ha
svolto e svolge anche l’alto livello delle doti tecniche e morali degli
avvocati che frequentano il tribunale.
II Richiamo dei punti di criticità non risolti del sistema
giustizia in generale
In occasione della precedente
inaugurazione, dopo aver evidenziato l'importanza delle relazioni annuali
sull'amministrazione della giustizia in Italia, ho cercato di individuare e
mettere a nudo le tortuose problematiche che l’affliggono; questioni che
rappresentano la sintesi più onesta e trasparente della estrema delicatezza
della situazione in cui si trova in generale la giustizia stessa, soprattutto a
causa della grave insufficienza di risorse.
E’, quella delineata, una crisi di
sistema che viene da lontano ed il quadro delle difficoltà è reso più
complicato dalla progressiva e comprensibile diminuzione della fiducia riposta
dai cittadini nell'opera della magistratura.
Sono anni che
Ma nonostante ciò nessuna seria misura
e nessun concreto intervento di tipo organizzativo è stato legislativamente
attuato per rivitalizzare la giustizia, considerata, a ragione, pilastro
essenziale per la stessa sopravvivenza della democrazia, e, quindi, per
svincolarla da quella sua oggettiva difficoltà di rispondere alle esigenze di
celerità ed effettività della tutela giurisdizionale.
Questa situazione oltre a creare
malessere nella società crea inevitabilmente anche demoralizzazione e
demotivazione sui magistrati e funzionari il cui sforzo ed impegno, non sempre
riconosciuto, ha consentito, negli ultimi anni, di evitare che la crisi stessa si avvitasse completamente su se stessa
e diventasse catastrofica: il sistema, tutto sommato, ha retto.
Sull'argomento non intendo
ulteriormente dilungarmi essendo mio interesse soffermarmi come doveroso, sulla
giustizia amministrativa per la cui efficienza sussiste anche una nostra
precisa responsabilità professionale.
Voglio solo rilevare che l'obiettivo
di una generale e rapida tutela giurisdizionale, stante le incognite di natura
economica e gli enormi carichi di arretrati, è un traguardo di medio termine;
esso ha, tuttavia, necessità di mosse immediate, coordinate che presuppongono
inevitabilmente lo svilimento del clima di contrapposizione e tensione
ideologica ed un ragionare comune di tutte le intelligenze che supera le
dispute in funzione dell’interesse comune.
III Spiragli di luce, con qualche preoccupazione, per la giustizia
amministrativa in generale; segni di vitalità incoraggiante per il TAR Friuli
Venezia Giulia
Nella stessa relazione dell'anno
scorso, ho illustrato i punti di debolezza anche della giustizia amministrativa
in generale, con specifico riferimento alla spinosa questione dell'arretrato
del contenzioso ordinario (650 mila ricorsi), quale conseguenza di una
insufficiente macchina organizzativa e strutturale, indicando le connesse
responsabilità politiche ed anche interne alla magistratura amministrativa, che
non può completamente autoassolversi.
Tale ultima considerazione vale in
primis in relazione al mancato recupero di risorse attualmente fuori ruolo o
parzialmente utilizzate ed alla illogica distribuzione di personale, soprattutto
amministrativo, tra i tribunali.
Anche quest’ultima è una realtà che
non può passare sotto silenzio e che esige interventi diretti a ricercare nel
nostro stesso sistema alcuni rimedi alla situazione esistente prima di invocare
e stimolare interventi risolutivi esterni di altri soggetti istituzionali, che
sono pur sempre indispensabili se si vuole realmente rendere giustizia in tempi
ragionevoli: tale finalità può conseguirsi solo con adeguate risorse.
Oltre a ciò è stato, comunque,
doveroso rilevare come in generale i tempi della giustizia amministrativa erano
e sono meno eccessivi di quelli di tutte le altre giurisdizioni, soprattutto
dopo l'introduzione di validi strumenti processuali acceleratori ad opera della
meritoria legge 205 del 2000.
Nella stessa relazione ho dato conto
dell'ottimo lavoro svolto nel nostro tribunale prima del mio insediamento pur
in presenza del numero ridotto di quattro magistrati compreso il presidente e
la situazione, ancora più critica, del personale amministrativo ridotto a soli
otto unità più il segretario generale ad
interim.
Ora, nonostante la persistenza di
siffatta insufficienza strutturale, l'anno che si è appena concluso è stato
contrassegnato, come vedremo, da una rilevante sovraccapacità produttiva del
tribunale Friuli Venezia Giulia, caratterizzata, ciò che più conta, da una
grande prontezza nella definizione dei giudizi più recenti e di quelli che, per
il loro particolare rilievo economico e sociale, necessitavano di una risposta
più immediata.
Risultato quest'ultimo che consentirà
al tribunale stesso di collocarsi se non al primo posto sicuramente tra quelli
più produttivi d’Italia e di ritagliarsi un ruolo di significatività e di
controspinta alla spinta della crisi della giustizia.
Tutto ciò è stato possibile grazie
all’abnegazione e sacrificio di tutto il personale.
I magistrati, dando prova di responsabilità,
di elevato spirito di servizio e di grande senso dello Stato, hanno continuato
a dimostrare la più ampia disponibilità a superare i limiti di carico di lavoro
previsti e all'utilizzo dello strumento processuale che ha consentito di
portare a rapida definizione il contenzioso esaminato in camera di consiglio;
il personale di segreteria ha sempre fronteggiato le esigenze dell'ufficio con
grande dedizione ed efficienza.
Il lavoro svolto mi consente in definitiva
di dire, con onestà di coscienza, che abbiamo utilizzato bene le non molte
risorse che ci sono state assegnate, che abbiamo, per le citate controversie,
realizzato in concreto, giorno dopo giorno, quel c.d. “processo breve”di cui
tanto si è parlato e si parla soprattutto in riferimento al giudizio penale.
Le controversie medesime sono state, infatti,
definite in tempi straordinariamente rapidi. Si tratta, scusate la presunzione,
forse di un unicum nell’ambito della giustizia italiana.
Se sul piano dell’efficienza del
nostro tribunale anche il giudizio equanime del Foro, dei cittadini e di voi
presenti sarà positivo ciò determinerà un rafforzamento della nostra
credibilità e dignità istituzionale.
Tutto questo è per noi motivo di
orgoglio e di legittima soddisfazione, nella consapevolezza che la giustizia è
un servizio di cui farsi carico e che il giudice si realizza completamente solo
se e nella misura in cui si riconosce nella funzione del servizio stesso che è
chiamato a svolgere.
Mi auguro che questo nostro
appagamento per i risultati raggiunti e la credibilità conquistata possa, in un
momento in cui si parla solo del peggio, essere anche orgoglio della Regione
Friuli Venezia Giulia che già vanta centri di eccellenza e primati in tutti i
campi e di Trieste suo capoluogo, città la cui Università, egregiamente diretta
dal rettore Francesco Peroni, sta vivendo una stagione di rinnovato fermento
culturale che la colloca tra le migliori realtà accademiche italiane per la sua
notevole capacità formativa.
Certo qualche preoccupazione resta per
il futuro.
Il timore maggiore è che l'entrata in
vigore delle nuove norme di riassetto della disciplina del processo
amministrativo siano destinate a comportare altro aggravio di lavoro, con
riguardo all'introduzione di ulteriori strumenti acceleratori della definizione
delle controversie.
Le perplessità, poi, aumentano sia in
relazione ad analoghe misure acceleratorie già presenti nella c.d. direttiva
ricorsi, sia in relazione all'entrata in vigore della class action nel settore
dei servizi pubblici.
Tali prospettazioni non vogliono
essere espressione di rifiuto delle novità in gestione che meritano il massimo
rispetto.
Le riforme occorrono ma non è
seriamente ipotizzabile poter far fronte a tutte le nuove incombenze mantenendo
l'attuale standard di produttività, notevolmente elevato, senza un congruo
aumento di organico, sia di personale di magistratura che di personale
amministrativo.
In assenza di un tale ampliamento
anche le disposizioni legislative più illuminate finirebbero per non avere
incisività sul servizio giustizia ed anzi il problema dell’arretrato, in
tendenziale diminuzione ma tuttora aperto, si aggraverebbe sensibilmente con
inevitabile sua irrisolvibilità, inaccettabile anche sul piano etico.
Non c'è riforma del processo che
riproduca gli effetti sperati di riduzione dei tempi senza una macchina
organizzativa pronta a sopportarne gli effetti; la questione giustizia non è
fatta solo di riforme processuali o sostanziali ma anche di risorse, strutture
e numeri e sono questi soprattutto i punti di debolezza anche della giustizia
amministrativa.
Per quanto sopra detto la
preoccupazione resta, ma noi che operiamo in questo tribunale col massimo grado
di ottimismo e di orgoglio per difenderne la rispettabilità, faremo la nostra
parte come sempre con spirito di squadra ed assumendoci le nostre
responsabilità, anche se da taluni settori si indulga, qualche volta, a
ingenerose, sommarie valutazioni negative su alcune nostre decisioni
alimentando la convinzione che l'attività del Tar finirebbe per paralizzare od
ostacolare l'azione dell'amministrazione pubblica.
Certo tutti devono sentirsi liberi di
esprimere le loro idee, ci mancherebbe altro.
Tuttavia il rispetto e la stima che
nutro nei confronti dei colleghi, della loro professionalità e profondità di
analisi, uniti al senso di servizio di noi tutti nei confronti di coloro per i
quali lavoriamo, mi obbligano, mio malgrado, a dire due pacate parole in ordine
alle predette critiche anche perché, purtroppo, suggestive per tanti cittadini
non sempre in condizioni di valutare appieno gli aspetti tecnici dei problemi
prospettati.
Va a tal proposito sottolineata la
elevata complessità e difficoltà delle questioni sostanziali e processuali che
vengono al nostro esame e degli interessi sistematici in gioco; questioni che
vanno affrontate nel rispetto assoluto dei principi costituzionali di legalità,
di terzietà, di indipendenza ed esercizio rigoroso della giurisdizione.
Quanto al ruolo di freno che il Tar
eserciterebbe nei confronti dell'amministrazione nella realizzazione di
finalità pubbliche è sufficiente ricordare che, nel nostro ordinamento, il
processo amministrativo è un giudizio di parti retto dal principio della
domanda(art. 99 c.p.c.;art. 23 co.1 e art.6 L.1034/1971) e nel quale il giudice
adito non è legittimato ad accertare d'ufficio la legittimità o meno del
provvedimento dell'amministrazione intimata(nemo iudex sine actore) ma solo a
verificare la fondatezza o l'infondatezza delle censure proposte dal ricorrente,
ferma restando la possibilità dell'attivazione del doppio grado di
giurisdizione da parte del soccombente in primo grado.
Queste brevi considerazioni per
rimarcare che il nostro compito è quello e solo quello di applicare la legge
“con piena dignità di giudice” e con oggettiva serenità, senza lasciarsi coinvolgere
da processi mediatici: fortunatamente la conflittualità esasperata con altri
poteri, ovvero la spettacolarizzazione e la personalizzazione dei processi sono
fenomeni estranei nell'attività degli organi di giustizia amministrativa.
Quando una violazione è o appare evidente
il giudice amministrativo è tenuto a rendere giustizia perché glielo impone
l'articolo 113 della Costituzione, che prevede la giustiziabilità di tutti gli
atti amministrativi.
E’ sicuramente questa, come detto,
un’opera non sempre facile in una società per cosi dire fluida nella quale si
assiste ad un continuo modificarsi e rinnovamento delle regole, al
deterioramento del sistema normativo e cioè al proliferare di normative
(primarie e secondarie, nazionali, regionali e locali) sempre più frammentarie,
imprecise sul piano della formulazione tecnica, spesso farraginose e
contraddittorie nei contenuti.
In tale contesto il giudice
amministrativo non solo deve ricercare la norma ed interpretarla ma spesso deve
ricostruirla e, se del caso, colmarla per poter calare la sua decisione in
ordine alla controversia amministrativa.
E’ in questa difficoltà ma anche
particolare capacità operativa, in questa posizione di estremo garante della
giustizia dell'amministrazione che deve scorgersi la specialità ma anche la
responsabilità costituzionale del giudice amministrativo, responsabilità
aggravata dalla “terzietà”.
Di tale presupposto fondamentale della
giurisdizione c'è oggi particolarmente bisogno,un bisogno diverso da quello
percepito nel passato.
Solo trovandosi nell'ideale situazione
di terzietà il giudice amministrativo, avendo dinanzi a sé, nel processo, due
interessi contrastanti che sono sullo stesso piano, è capace di sostituirsi
alle parti nel fissare l'assetto immodificabile del rapporto.
Ed è in questa particolare capacità,
in questa attitudine ad esprimere ogni volta il punto di vista obiettivo
dell'ordinamento -anche quando l'azione amministrativa, facendosi quasi norma,
tende ad imporre le sue scelte subiettive, presentandole come necessarie per il
bene generale -, è in questa posizione di estremo garante della giustizia
intrinseca dell'amministrazione che deve scorgersi la centralità del giudice
amministrativo, impegnato, spesso a dirimere, nell'ottica del “ servizio” e non
del “potere”, delicate e davvero complesse controversie che riguardano una
molteplicità di materie.
IV Attuali aspetti e dati concreti della giustizia amministrativa presso
il Tar Friuli Venezia Giulia.
Nella speranza di non annoiarvi passo
ora ad illustrare sinteticamente il quadro del contenzioso più rilevante che ha
impegnato questo tribunale, le statistiche e l’arretrato.
La finalità più importante delle
relazioni annuali sull'amministrazione della giustizia è, infatti, quella di
illustrare la situazione organizzativa dei tribunali, del contenzioso esistente
e soprattutto di dare conto, come per ogni servizio, e sottoporre alla
riflessione dell'opinione pubblica e dei rappresentanti delle istituzioni i
risultati dell'attività svolta.
In ordine al primo aspetto non c'è
nulla da aggiungere rispetto a quanto illustrato nella precedente relazione: la
situazione deficitaria del personale (30%sotto organico) è rimasta identica
nonostante la denunciata irrazionalità di tale stato di cose che impedisce di
azzerare il fardello del contenzioso più vecchio, anche se in sensibile
diminuzione a seguito della sistematica fissazione in ogni udienza e decisione,
in aggiunta alle controversie aventi per legge una corsia preferenziale, del
maggior numero possibile di ricorsi a rischio per violazione del canone di
ragionevole durata del processo.
Relativamente al predetto risalente
contenzioso, vera palla al piede anche di questo tribunale, va, infatti,segnalata
la particolare attenzione dedicata alla individuazione dei ricorsi già
ultradecennali ed oggi ultraquinquennali, nonostante la carenza di fondi che
nell'anno
Questo razionale e concreto modus
operandi ha consentito di ridurre allo 0,20% circa la percentuale dei ricorsi
pendenti a forte rischio e cioè suscettibili di procedimenti di equa
riparazione per violazione del termine ragionevole del processo di cui alla
legge 89/2001 (c.d.L.Pinto).
Tale dato è molto inferiore a quello
degli altri tribunali, i quali hanno una altissima o alta percentuale di
ricorsi a forte rischio: circa il 30% il Tar del Lazio; il 18% il Tar Campania;
l'11% il Tar Sicilia; il 4% il Tar Liguria; circa il 2% i TT.AA.RR.
Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Calabria; l'1% circa i
TT.AA.RR. Marche, Puglia e Sardegna.
Solo i TT.AA.RR. Valle d'Aosta e
Trentino hanno una percentuale inferiore tendente allo zero in considerazione
del contenzioso molto ridotto in tali realtà territoriali.
In ordine al tasso di litigiosità, in
questa Regione non si è, fortunatamente, registrata una significativa
variazione rispetto agli anni precedenti.
Tale indice è rimasto anche per il
2009 abbastanza basso sia riguardo a quello nazionale (0,09) sia riguardo alle
altre singole realtà territoriali: esso si aggira intorno allo 0,05 al pari
della Emilia-Romagna e del Veneto e molto al di sotto del tasso medio
dell'Italia centrale (circa 0,13) e dell'Italia meridionale (circa 0,12).
Per un quadro panoramico degli aspetti
più significativi dell'attuale stato della giustizia amministrativa presso questo
tribunale si evidenziano i seguenti dati.
I ricorsi proposti nel 2009 ammontano
a 642 rispetto ai 669 introitati nel 2008, ai 615 del 2007, ai 606 del 2006 e
ai 602 del 2005.
Quanto alla produttività essa è
sensibilmente aumentata.
Il tribunale ha, nel 2009, emesso 876 decisioni
(694 nel 2008) con un saldo attivo di 234 rispetto ai ricorsi depositati, con
un incremento di 182 decisioni rispetto al 2008 e, quindi, con una forte
riduzione dell’arretrato che al 31 dicembre 2009 ammontava a 2341 ricorsi (al 31
dicembre 2008 erano 2566).
Il volume complessivo dell’attività
svolta è indiscutibile indice della capacità di rispondere, come detto, con
effettività e prontezza alla domanda di giustizia amministrativa.
Passando ad una analisi più concreta
delle materie oggetto di controversia va rilevato che al primo posto nel
contenzioso si colloca la materia dell’ingresso e soggiorno in Italia di
cittadini extracomunitari con 93 ricorsi (90 nel 2008 e 70 nel 2007).
Va ribadito come quest’ultimo
contenzioso sia molto delicato non solo per le difficoltà ad applicare una
normativa soggetta a continui cambiamenti ma anche per la problematicità a
giudicare questioni in cui l’aspetto giuridico si fonde spesso con quello
umano.
Il secondo posto con 87 ricorsi
l’occupa la materia dell’edilizia e dell’urbanistica (119 nell'anno precedente,
137 nel 2007).
I filoni di tale contenzioso sono
generalmente riconducibili a due ambiti:a) ricorsi avverso provvedimenti
sanzionatori, per lo più ingiunzioni di demolizione e ricorsi avverso
provvedimenti di concessione edilizia; b) ricorsi concernenti gli strumenti
urbanistici e/o loro varianti.
Al terzo posto si colloca con 72 ricorsi
(70 nel 2008; 94 nel 2007) il contenzioso economicamente nevralgico relativo ai
pubblici appalti di lavori, servizi e forniture.
E’ questo un contenzioso molto
complesso e sfaccettato per sommarsi di problematiche sia processuali che
sostanziali connesse ad una disciplina, anche comunitaria, di non agevole ed
univoca interpretazione.
L'utilizzo dei meccanismi acceleratori
previste dall'articolo 23 bis della legge 1034/1971 ha consentito, comunque, la
definizione di tale contenzioso in un breve arco temporale in modo da centrare
l'obiettivo della sincronizzazione tra tempi processuali e le esigenze
socio-economico sottese al giudizio.
Il contenzioso ed i dati indicati sono
solo esempi della pluralità delle materie in cui il Tar è chiamato a
pronunciarsi sia con sentenze di merito che con ordinanze cautelari.
Il lavoro è stato, infatti, molto
intenso anche sul fronte della tutela interinale: dei 642 ricorsi presentati
nel 2009 ben 412 contenevano anche un’istanza di sospensiva del provvedimento o
la richiesta di misure idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della
sentenza definitiva sul merito e un’ingente attività cautelare si è aggiunta a
quella decisionale.
La tutela cautelare, come riformata
dalla legge n. 205/2000 ed assicurata praticamente in tempo reale, si è
dimostrata, certamente, un rimedio efficace, tale da compensare anche
l’eventuale ritardo della sentenza nel merito. Ma ciò, unitamente all’obbligo
di osservare i termini ristretti per le ipotesi contenziose previste dalla
stessa L.205 ed al nuovo sistema dei motivi aggiunti, ha finito per aggravare ulteriormente
il carico di lavoro.
Altro contenzioso per il quale il
legislatore ha previsto una particolare accelerazione e una protezione molto
forte è quello relativo alla tutela del diritto di accesso strumentale
all’esercizio del diritto di difesa.
Il nostro tribunale ha trattato, anche
nel 2009, non pochi ricorsi avverso dinieghi di accesso ai documenti ex art.25
della legge 241/1990 ed ha esaminato, in particolare, i delicati rapporti tra
accesso agli atti e tutela della riservatezza.
Tenuto conto delle predette garanzie
legislative, ampliate e rafforzate dalla recente legge 69/2009 (che ha elevato
l’accesso a diritto fondamentale e principio generale dell’ordinamento), il
tribunale ha, di regola, dato prevalenza a tale diritto rispetto ad altri
interessi, quali la riservatezza dei terzi e segreto d’ufficio, anche alla luce
dell’art.24 L.241/1990 come sostituito dall’art.16 L.15/2005.
V La riforma del processo amministrativo: i nodi fondamentali da
sciogliere
Dopo l'illustrazione dell'attività
giurisdizionale consentitemi di accennare ad un argomento di grande attualità
attinente allo svolgimento dell'attività stessa.
Intendo riferirmi alla riforma del
processo amministrativo di prossima approvazione.
L’esigenza di un siffatto riassetto
organico si avverte da alcuni lustri.
Ed infatti l'istituzione dei tribunali
amministrativi regionali, con la sua incisiva innovazione nel sistema di
giustizia amministrativa, aveva già provocato, dall'ottava legislatura in poi,
l'elaborazione di iniziative legislative di delega per il riordino del processo
amministrativo e la revisione ed integrazione della normativa sulla
giurisdizione, che costituivano il nucleo fondamentale dei principi e dei
criteri direttivi della delega al governo.
Oggi, dopo un decennio dalle innovazioni
introdotte dal decreto legislativo n. 80 del 1998 e dalla legge 205 del 2000,
dopo gli interventi della Corte Costituzionale (sentenze n. 204 del 2004 e n.
191 del 2006) ed in presenza dei successivi non sopiti contrasti
giurisprudenziali soprattutto in tema di riparto di giurisdizione e della c.d.
pregiudiziale amministrativa, una chiarificazione legislativa su questi nodi e
punti di criticità del sistema non è più rinviabile.
Quanto al primo aspetto tali
contrapposizioni hanno determinato, in non pochi casi, una situazione grave
nella quale i dubbi e le incertezze nella individuazione del giudice competente
e le connesse pronunce declinatorie del giudice erroneamente adito hanno finito
per costituire un fattore di allungamento dei tempi della giustizia e quindi un
ulteriore remora alla concreta realizzazione della effettività della tutela
giurisdizionale.
Siffatta situazione di obiettiva
incertezza sulla giurisdizione non giova, infatti, al cittadino neppure con
l’ausilio della traslatio judicii, per la quale resta, ancora, indeterminata la
disciplina di regolarizzazione delle modalità e termini della riassunzione del
processo.
Sempre più aperta, poi, è la tematica
relativa alla c.d. pregiudiziale amministrativa.
Si ripete, infatti, il contrasto già
emerso tra l'orientamento della Cassazione che esclude che la domanda
risarcitoria per i danni causati da un provvedimento illegittimo debba
necessariamente presupporre il previo annullamento dell'atto amministrativo
lesivo ed il Consiglio di Stato che ha, invece, tenuto fermo la tesi della
pregiudiziale.
In tale contesto l'intervento del
legislatore è, come detto, indispensabile per rimuovere ogni dubbio e
scongiurare incertezze interpretative e gli ondeggiamenti giurisprudenziali
anche su tale ultima tematica a tutto discapito della tutela dei cittadini.
A me sembra questa una priorità assoluta
se si vuole realizzare in concreto il principio dell’ effettività della tutela
giurisdizionale, della certezza del diritto e della ragionevole durata del
processo.
Ben venga, quindi, l’auspicata riforma
del processo amministrativo delegata al Governo dall’art.44 della legge n. 69
del 18 giugno 2009.
VI Conclusioni
A chiusura di questa relazione è
opportuno sintetizzare ciò che nell'ultimo anno ha connotato le modalità
operative del tribunale per raggiungere i descritti elevatissimi risultati e
rendere, quindi, la giustizia amministrativa in questa regione più efficiente e
rispondente alle esigenze attuali.
Sono stati, a tal fine, impiegati, al
massimo grado, gli strumenti processuali del giudizio immediato, comune a tutti
i settori del contenzioso, del rito abbreviato nelle previste materie, del
regime speciale per il settore dei lavori pubblici (art. 23 bis della legge
1034/1971).
Si è fatto largo uso delle procedure
informatiche, dal sistema Internet e intranet al nuovo sistema informatico
della giustizia amministrativa (c.d. NSIGA).
L'utilizzo di tali mezzi si sta
dimostrando, pur con qualche inconveniente tecnico, uno strumento decisivo per
la gestione del processo.
Importanti progressi sono stati, infatti,
realizzati: le decisioni sono rese disponibili ed accessibili tramite la rete
Internet, così come disponibili sono i dati relativi ad ogni ricorso, il
calendario delle udienze e delle camere di consiglio.
In definitiva l'utilizzo dei meccanismi
processuali acceleratori, delle procedure informatiche a sostegno delle
attività istituzionali, il lavoro a monte di individuazione delle controversie
suscettibili di una trattazione congiunta e lo sforzo non comune di tutti gli
operatori (magistrati e personale di segreteria) hanno consentito la
conclusione, in primo grado, di numerosissimi processi in tempi molto brevi e
la sensibile riduzione delle giacenze.
Un ulteriore importantissimo salto di
qualità nel lavoro di tutti gli operatori potrà essere conseguito a seguito del
completamento del c.d. processo telematico.
A tal proposito si spera di poter, entro
il corrente anno, concludere e sottoscrivere la relativa convenzione con la
rappresentanza dell’Avvocatura del Triveneto nell’ambito dei lavori della
Consulta Regionale permanente per la giustizia , insediatasi nel mese di
dicembre 2009 preso la sede della Regione Friuli – Venezia Giulia.
Tutto ciò è per noi motivo di vanto e di
comprensibile soddisfazione e, quindi, di sprone a guardare avanti e
contribuire, con forza trascinante, ad assorbire e ricucire la frattura
creatasi, negli anni, fra l’istituzione giustizia ed i cittadini, meritevoli di
maggiore attenzione e rispetto.
Non so se il termine grazie sia il più
appropriato per esprimere la gratitudine nei confronti di tutti voi per la
pazienza di ascoltarmi e l'attenzione che avete voluto dedicarci.
Comunque grazie.
Trieste, 25 febbraio 2010
Saverio
Corasaniti
Rassegna delle sentenze di particolare
rilievo pubblicate nel 2009
(a cura dei consiglieri Settesoldi,
Farina De, Piero)
Appalti
pubblici
Deve
segnalarsi la sentenza n. 284 del 24 aprile 2009, la quale ha sottolineato che
l’art. 37, comma 8 del D.Lgs. n° 163 deI 2006 impone un preciso impegno, da
assumere in sede di offerte, per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett.
d) ed e) del medesimo decreto: quello, cioè, di rilasciare un mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una componente del Raggruppamento per
il caso di aggiudicazione: trattasi di un requisito generale (ed indefettibile)
per la partecipazione alle gare dei raggruppamenti, che non richiede una
espressa menzione negli atti indittivi delle gare. Questo impegno deve formare
oggetto di una espressa dichiarazione, non sostituibile con altre
dichiarazioni, e pertanto non desumibile aliunde dalla documentazione dei
concorrenti: una dichiarazione, cioè, indefettibile a pena di esclusione, non
passibile di integrazione, pena le violazione del principio della par condicio.
Di particolare
interesse, inoltre, è la sentenza n. 683 del 24 settembre 2009: quando il
criterio di aggiudicazione di un appalto è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante
determinare la rilevanza del profilo tecnico- qualitativo rispetto a quello economico;
in tali casi la valutazione tecnica espressa dalla Commissione di gara che
consiste nell’attribuzione di un semplice punteggio numerico nell’ambito della
forcella prestabilita è idonea ad assolvere all’onere di motivazione e non è
sindacabile da parte del giudice amministrativo, tramite consulenza tecnica,
salvo il caso in cui presenti profili di illogicità, irragionevolezza o
travisamento.
Vanno infine
menzionate la sentenza n. 462 del 8 giugno
Industria
e commercio-attività estrattiva
Sul tema la
sentenza n. 433 del 5 giugno
Industria e commercio- distributori di
carburanti
Con la sentenza
n. 283 del 24 aprile 2009, il Collegio ha precisato che il termine di un anno previsto daII’art. 5 comma
1 del D.M. 7agosto 2003, entro cui il gestore di un impianto di distribuzione
di carburanti può chiedere l’indennizzo ai sensi dell’art. 6 D.L.vo 11 febbraio
1998, n. 32 per fuoriuscita dalla gestione stessa, ha natura perentoria e
comincia a decorrere dall’effettiva cessazione dell’attività, che coincide con
la chiusura delle vendite, ovvero con l’ultima erogazione di carburante
risultante dalla documentazione degli uffici finanziari, da allegare alla
domanda di indennizzo.
Ottemperanza:
Si segnalano le sentenze n. 723 del 29
ottobre 2009 e 637 del 1 agosto 2009.
Pubblica
sicurezza
Si segnala la
sentenza n. 289 del 24 aprile 2009
con la quale il Collegio ha precisato che giudizio del Questore circa la
pericolosità di un soggetto destinatario di un ordine di rimpatrio adottato ai
sensi dell’art. 1 L. 27 dicembre 1956, n. 1423 è oggetto di valutazione
discrezionale; pertanto, in sede di giudizio di legittimità, il giudice deve
limitarsi a verificare se il singolo provvedimento sia sufficientemente
motivato con riferimento a fatti concreti astrattamente idonei a giustificare
l’irrogazione della misura in questione.
Il
provvedimento di rimpatrio deve essere motivato con riferimento a concreti
comportamenti attuali del soggetto, dai quali possano desumersi talune delle
ipotesi previste dall’art. 1 L. 27 dicembre 1956, n. 1423 come indici di
pericolosità per la sicurezza pubblica, fermo restando che tali comportamenti
non devono necessariamente concretarsi in circostanze univoche, ma possono
desumersi anche da una valutazione indiziaria fondata su circostanze di portata
generale e di significato tendenziale o su contesti significativi nel loro
complesso, purché sufficientemente concreti e di obiettiva consistenza.
Processo
Al riguardo si
segnala la sentenza n. 282 del 24 aprile 2009: la regola generale del
dimezzamento del termine per la proposizione di motivi aggiunti in applicazione
dello speciale rito disciplinato dall’art. 23 bis L. 6 dicembre 1971, n. 1034,
introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, trova applicazione sia nell’ipotesi
in cui detti motivi abbiano ad oggetto nuovi provvedimenti sia che riguardino
atti già impugnati.
Si ritiene
utile altresì evidenziare la sentenza n. 284 del 24 aprile 2009 con la quale il
Collegio ha statuito che, ai fini della decorrenza del termine per
l’impugnazione, la piena conoscenza del provvedimento si verifica con le
consapevolezza della sua esistenza e della sua lesività, mentre la successiva
acquisizione del contenuto integrale del provvedimento stesso e degli atti del
procedimento legittima solo l’eventuale proposizione di motivi aggiunti in
relazione agli aspetti non conosciuti prima; in particolare, occorre apprezzare
la confessione proveniente dalla stessa parte ricorrente circa la avvenuta
conoscenza dell’atto lesivo.
Pubblico impiego-personale militare
In tema di
procedimento disciplinare nei confronti del personale militare, la sentenza n.
221 del 26 marzo
Pubblico impiego-Università
La sentenza n.
715 del 29 ottobre