La valutazione
giurisdizionale del merito amministrativo[1]
di Roberto Caponigro
Consigliere TAR Lazio
pubblicato sul sito il 16
febbraio 2010
Le caratteristiche della
giurisdizione amministrativa estesa al merito.
Il
riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è
incentrato sulla natura della situazione giuridica dedotta in giudizio, atteso
che, ai sensi dell’art. 103 Cost., il giudice amministrativo ha giurisdizione
per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi
legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi.
I
casi di giurisdizione esclusiva, incidendo sul limite interno della
giurisdizione, alterano la linea di confine tra giurisdizione ordinaria ed
amministrativa.
L’attribuzione
in determinate materie di giurisdizione di merito al giudice amministrativo,
invece, costituisce una deroga al c.d. limite esterno, in quanto il giudice non
si limita al solo sindacato di legittimità dell’attività amministrativa, ma valuta
anche profili di opportunità, convenienza, utilità ed equità[2]
o, comunque, può sostituirsi all’amministrazione.
In
altri termini, mentre i casi di giurisdizione esclusiva costituiscono eccezione
alla regola che individua l’oggetto della tutela nell’interesse legittimo, la
giurisdizione di merito costituisce eccezione alla regola che individua
l’ambito del sindacato giurisdizionale nella verifica della sola legittimità
dell’azione amministrativa, per cui, mentre i casi di giurisdizione esclusiva
costituiscono una deroga al limite interno, atteso che al giudice
amministrativo è attribuita la cognizione di controversie inerenti a diritti
soggettivi, la cui tutela spetterebbe al giudice ordinario, le ipotesi di
giurisdizione di merito, in presenza di attività amministrativa discrezionale,
costituiscono una deroga al limite esterno in quanto implicano il sindacato del
giudice amministrativo in ordine a profili, attinenti appunto al merito
amministrativo, che normalmente gli sono sottratti perché assistiti da quella
che potrebbe definirsi “riserva dell’amministrazione” nei confronti del giudice[3]
[4].
La
giurisdizione amministrativa, quindi, anche al fine di evitare ingerenze del
potere giurisdizionale in ambiti riservati alle competenze di quello esecutivo, è estesa al
merito nei soli casi espressamente previsti dalla legge e tale estensione deve
ritenersi eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica[5]
[6].
Per
giurisdizione di merito, nell’accezione oggi prevalente, si intende un
sindacato pieno sul corretto e congruo esercizio del potere amministrativo in
quanto connotato da peculiari poteri di cognizione, di istruzione e di
decisione.
Per
quanto attiene alla cognizione, la pronuncia estesa al merito esprime il pieno
controllo operabile dal giudice amministrativo con riferimento non solo a tutti
gli aspetti concernenti la legittimità, ma anche ai profili attinenti alla
adeguatezza dell’attività istruttoria ovvero, ove il provvedimento impugnato
costituisca esercizio di potestà amministrativa discrezionale, alla
convenienza, opportunità ed equità delle determinazioni adottate[7].
Di
qui, il corollario secondo cui, a fronte del più esteso ambito di cognizione, i
poteri istruttori del giudice sono gli stessi che potrebbe esercitare
l’amministrazione di settore competente[8].
In
particolare, sono utilizzabili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 44,
co. 2, R.D. 1054/1924 e 27 R.D. 642/1907,
tutti i mezzi di prova ammessi nel processo civile, ad eccezione dell’interrogatorio
formale e del giuramento che, in quanto prove legali, contrastano con il
principio del libero convincimento del giudice[9].
D’altra
parte, è evidente che se il giudice deve sostituirsi all’amministrazione, deve
avere le possibilità di indagine e conoscenza riconosciute al potere pubblico
ai fini dell’adozione delle scelte vincolate e, soprattutto, discrezionali.
Ne
consegue, ad avviso di chi scrive, che il giudice ha poteri istruttori pieni,
con riferimento anche a fatti non introdotti dalle parti nel processo, ma
acquisiti d’ufficio.
I
poteri decisori del giudice amministrativo investito di giurisdizione di merito
sono più ampi di quelli relativi alla giurisdizione di legittimità e sono stati
per la prima volta[10]
individuati dall’art. 26, co. 2 e
Con
la pronuncia di merito, pertanto, il giudice amministrativo può dettare
direttamente la regola del rapporto disciplinato in modo illegittimo dal
provvedimento impugnato ed in tal senso svolge un’attività sostitutiva
dell’attività amministrativa.
Ciò,
peraltro, non impedisce che si sia in presenza di un’attività sia formalmente
sia sostanzialmente giurisdizionale[12].
Le fattispecie “codificate” di giurisdizione amministrativa
estesa al merito.
L’art. 44 legge 18 giugno 2009 n. 69 - recante delega al
Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo -
stabilisce, al primo comma, che il Governo è delegato ad adottare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi
per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza
della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con
le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali
e di assicurare la concentrazione delle tutele.
Tra i principi ed i criteri direttivi cui i decreti
legislativi devono attenersi, il secondo comma, lett. b), dell’art.
L’art. 7, co. 1 e
L’art. 11, co. 5, dello schema di codice del processo amministrativo,
in attuazione dell’art.
L’art. 151
dello schema di “codice” stabilisce che il giudice amministrativo esercita
giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad
oggetto:
a) l’attuazione delle pronunce
giurisdizionali esecutive o del giudicato nell’ambito del giudizio di cui al
Titolo I del Libro IV;
b) gli atti e le operazioni in
materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;
c) le sanzioni pecuniarie la
cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo,
comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti;
d) le controversie aventi ad
oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in
materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza
urbana, di edilità e di polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato;
e) le contestazioni sui confini
degli enti territoriali.
Pertanto, in attuazione della delega, lo schema del
“codice” ha previsto la soppressione di una molteplicità di fattispecie,
precedentemente contenute nei TT.UU. 1054/1924 e 1058/1924, non più coerenti
con l’ordinamento vigente[14].
Per quanto attiene ai poteri decisori, l’art. 48, co. 1,
lett. f), dello schema di “codice” dispone che, nei casi di giurisdizione di
merito, ove il ricorso sia accolto, il giudice, nei limiti della domanda, “adotta
un nuovo atto e modifica o riforma quello impugnato”.
La norma oggi vigente relativa ai poteri decisori, vale a
dire l’art. 26, co.
Di talché, a fronte di una facoltà attribuita al giudice
di riformare o sostituire l’atto per effetto dell’accoglimento del ricorso, la
norma in fieri sembra disegnare in
termini di doverosità da parte del giudice l’adozione di un nuovo atto e la
modifica o riforma di quello impugnato.
Il
titolo III del libro II dello schema di “codice” è dedicato ai mezzi di prova
ed all’attività istruttoria ed il quinto comma dell’art. 74 prevede la
possibile assunzione di tutti i mezzi di prova di cui al codice di procedura
civile, esclusi l’interrogatorio formale ed il giuramento.
Ne
consegue – rilevato che non è prevista e che anche lo schema di “codice” non
prevede una fase istruttoria in senso proprio, per cui il provvedimento
istruttorio è emesso quando il materiale probatorio fornito dalle parti si
rivela insufficiente - che i mezzi istruttori esperibili in sede di
giurisdizione di legittimità sono stati equiparati a quelli esperibili in sede
di giurisdizione esclusiva e di merito, laddove nella disciplina in vigore,
nonostante le modifiche apportate dalla l. 205/2000, che ha consentito di
disporre la consulenza tecnica d’ufficio anche in tale ambito, l’istruzione
probatoria in giurisdizione di legittimità è più limitata non potendosi
ammettere la prova per testi e non potendosi disporre ispezioni[15].
Le
materie di giurisdizione amministrativa con cognizione estesa al merito di cui
all’art. 151 dello schema di “codice” presentano caratteristiche molto diverse
l’una dall’altra.
Il
giudizio di ottemperanza ne costituisce da sempre la fattispecie più importante
e lo schema di “decreto” si riferisce opportunamente non solo all’attuazione
del giudicato, ma anche all’attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive[16].
La peculiarità
di tale giudizio nasce dal fatto che il dovere dell’amministrazione di eseguire
la sentenza non riguarda solo gli effetti eliminatori e ripristinatori della
pronuncia giurisdizionale, ma anche il momento rinnovatorio, del riesercizio
del potere, rispetto al quale rileva particolarmente l’effetto conformativo
della sentenza[17].
In
particolare, quando il giudice amministrativo annulla l’atto, lo elimina perché
ritiene che l’assetto del rapporto fra ricorrente ed amministrazione (ed
eventuali controinteressati) non possa essere regolato da quel provvedimento,
sia pure sotto il profilo dei vizi dedotti dal ricorrente, e tale statuizione,
se produce certamente l’effetto di vietare all’amministrazione di riprodurre
l’atto annullato, ove l’unica alternativa possibile in senso satisfattivo per
il ricorrente sia quella dell’emanazione di un altro atto con un certo
contenuto, assume anche un carattere ripristinatorio qualificato, perché
l’assetto del rapporto non potrà essere ormai definito che con l’emanazione di
quell’atto, il che significa che il giudicato produce, unitamente all’effetto
demolitorio ed a quello preclusivo, anche un effetto ordinatorio direttamente
incidente sul rapporto[18].
In definitiva,
accanto all’effetto demolitorio e ripristinatorio, direttamente derivanti dal
dispositivo di annullamento, il giudicato produce l’effetto conformativo della
successiva attività amministrativa, in relazione al quale assume rilievo
fondamentale la motivazione della sentenza[19].
Va da sé che
l’esecuzione della sentenza è tanto più complessa quanto maggiori sono gli
spazi di discrezionalità che l’amministrazione conserva a seguito
dell’annullamento giurisdizionale.
Nel caso di
inerzia dell’amministrazione tenuta all’esecuzione[20],
il giudice amministrativo si sostituisce ad essa adottando, solitamente per
mezzo di un commissario ad acta, gli
atti esecutivi della sentenza in modo da adeguare la situazione di fatto a quella
di diritto o, più propriamente, in modo da soddisfare l’interesse sostanziale
del ricorrente, vale a dire in modo da attribuire, ove spettante, il bene della
vita al quale egli aspirava con la proposizione del ricorso in esito al quale è
stata pronunciata la sentenza di accoglimento e di annullamento da eseguire.
In tal modo è
possibile cogliere l’essenza del potere decisorio di merito che consente di
ottenere dal giudice amministrativo una attività sostitutiva nei confronti
dell’amministrazione inadempiente, quando essa cioè non si sia conformata spontaneamente
al caso deciso o alla sentenza esecutiva di primo grado.
Nel giudizio
di ottemperanza, insomma, l’estensione della giurisdizione al merito
amministrativo è chiaramente percepibile.
Il giudizio di
ottemperanza al giudicato, o alle sentenze esecutive rese dai tribunali
amministrativi regionali, peraltro, ha natura di giudizio necessariamente di
esecuzione ed eventualmente di cognizione; quest’ultima componente sussiste
quando il giudizio di ottemperanza concorre ad identificare la volontà concreta
della legge o a formare la normativa del caso concreto, riempiendo gli spazi
lasciati vuoti dal giudizio di cognizione circa l’assetto del rapporto[21].
La natura
anche cognitoria del giudizio di ottemperanza, in particolare, emerge
nell’ipotesi di attività amministrativa vincolata quando la fondatezza della
pretesa non sia stata accertata nel giudizio di cognizione e, in misura ancora
più evidente, nell’attività amministrativa discrezionale quando l’attività che
l’amministrazione avrebbe dovuto porre in essere in esecuzione della sentenza
non sia stata del tutto conformata dalla sentenza da eseguire, residuando
margini di discrezionalità da esercitare in sede di esecuzione.
In entrambe le
ipotesi, di attività vincolata e discrezionale, vi è la sostituzione del
giudice all’amministrazione, ma, nel riesercizio di un potere amministrativo
discrezionale, per nulla o non del tutto conformato, è evidente la valutazione
diretta dell’interesse pubblico che, in caso di inottemperanza
dell’amministrazione, il giudice amministrativo è chiamato a compiere ed in
questo può cogliersi la più profonda essenza della giurisdizione estesa al
merito.
Lo
schema di “codice” include tra le materie di giurisdizione estesa al merito gli
atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione
amministrativa, atteso che, ai sensi dell’art. 148, co. 9, il tribunale
amministrativo regionale, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato
delle elezioni e sostituisce ai candidati illegalmente proclamati coloro che
hanno diritto di esserlo[22].
Anche
nella legislazione vigente, peraltro, sebbene la competenza a decidere sui
ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei
consigli comunali, provinciali e regionali, sia attribuita dall’art.
L’estensione
al merito in tale materia ha una connotazione molto diversa rispetto alla
precedente in quanto la sostituzione dell’autorità giurisdizionale all’autorità
amministrativa si concreta nel porre in essere gli atti esecutivi della
sentenza di annullamento, ma senza alcun apprezzamento diretto dell’interesse
pubblico.
In
altri termini, nel caso di specie, si ha una sorta di anticipazione
dell’esecuzione alla cognizione, ma senza alcun esercizio di potere
amministrativo discrezionale da parte del giudice in quanto l’attività oggetto
di sostituzione è totalmente vincolata.
Lo
schema del nuovo testo legislativo, sotto altro profilo, disponendo in via
generale che il giudice può ammettere su istanza di parte la prova
testimoniale, sembra risolvere la questione dell’ammissibilità della prova
testimoniale nel giudizio elettorale, per la quale, a suo tempo, è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell’art. 83/11, co. 5, d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570 nella parte in cui “non derogando ai sistemi probatori
ordinari del giudizio avanti alle magistrature amministrative, limita, nel
giudizio elettorale, alle sole risultanze documentali i poteri istruttori
fruibili per la definizione del merito”[23].
Infatti, da un lato, le controversie aventi ad
oggetto gli atti e le operazioni in materia elettorale attribuite alla
giurisdizione amministrativa sono state espressamente incluse tra le materie di
giurisdizione estesa al merito, per le quali, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 44, co. 2, R.D. 1054/1924 e 27 R.D. 642/1907, sono già oggi
esperibili tutti i mezzi di prova ammessi nel processo civile, ad eccezione dell’interrogatorio
formale e del giuramento[24],
dall’altro, la prova testimoniale su istanza di parte, ai sensi dell’art. 74,
co. 3, dello schema di “decreto”, diviene sempre ammissibile nel giudizio
amministrativo, anche in quello di legittimità.
Il richiamato art. 151 dello schema di “codice” opportunamente
include tra le materie di giurisdizione estesa al merito quella relativa alle
sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del
giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative
indipendenti.
L’espresso inserimento di tale materia tra quelle
di estensione al merito omogeneizza le diverse normative tuttora vigenti in
materia, non sempre tra loro coerenti.
Con riferimento alle sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in
particolare, la giurisprudenza ha ritenuto, in ordine alle sanzioni irrogate per
la formazione di un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza o per
l’abuso di posizione dominante, che la giurisdizione del giudice amministrativo
si estende al merito ai sensi dell’art.
L’ultima materia tipizzata dall’art. 151 dello schema di
“codice” concerne le contestazioni sui confini degli enti territoriali.
La giurisdizione attribuita al giudice amministrativo in subiecta materia non è circoscritta
alla semplice verifica di legittimità dell’atto impugnato ma si espande
all’intero rapporto controverso con poteri di pieno accertamento dei fatti, al
fine di dare l’assetto definitivo al rapporto medesimo.
Nell’esercizio
di tali poteri, peraltro, il giudice amministrativo non crea nuovi confini, ma
deve limitarsi ad accertare quelli esistenti[27].
Pertanto, anche in tal caso, così come per la
giurisdizione in materia elettorale, la sostituzione del giudice amministrativo
all’amministrazione si concreta nell’esercizio di un potere del tutto
vincolato, laddove, nell’ipotesi del giudizio di ottemperanza quando il
riesercizio del potere discrezionale non è completamente conformato dalla
sentenza da eseguire, nelle controversie inerenti le sanzioni pecuniarie e
nelle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti contingibili ed urgenti,
l’attività sostitutiva afferisce strettamente al merito amministrativo, avendo
il giudice la facoltà (o il dovere) di compiere egli stesso valutazioni circa
l’opportunità, la convenienza o la proporzionalità (come nel caso delle
sanzioni pecuniarie da modificare nel quantum)
dell’azione amministrativa.
Di talché, dalla natura delle controversie devolute alla
giurisdizione amministrativa di merito, si ricava che, mentre in taluni casi il
giudizio attiene realmente al merito amministrativo, in altri casi una
valutazione di opportunità non è nemmeno astrattamente configurabile[28].
La valutazione
giurisdizionale sul rapporto tra annullamento dell’aggiudicazione e privazione
degli effetti del contratto.
L’art. 44 legge
7 luglio 2009, n. 88 - recante delega al Governo per l’attuazione della
direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto
riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia
di aggiudicazione degli appalti pubblici – stabilisce, alla lett. h) del terzo
comma, tra i principi ed i criteri direttivi, il recepimento degli artt. 2,
par. 7, 2 quinquies, 2 sexies e 3 bis della direttiva 89/665/CEE e degli artt.
2, par. 6, 2 quinquies, 2 sexies e 3 bis della direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE, “nell’ambito di una giurisdizione
esclusiva e di merito”, con determinati criteri.
Il capo II del
titolo IV del libro IV dello schema di “codice” disciplina il rito in materia
di procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.
La relativa normativa,
peraltro, è contenuta nello schema di decreto legislativo recante attuazione
della delega di cui all’art.
La ratio delle norme comunitarie di cui
alla citata direttiva può essere individuata nella preoccupazione, essendo
difficilmente reversibili le conseguenze giuridiche e materiali di un contratto
stipulato con il concorrente la cui aggiudicazione è contestata, di non
assicurare una tutela pienamente satisfattiva al concorrente che propone un
ricorso e, quindi, nell’esigenza di garantire in materia di appalti una tutela
processuale effettiva e celere.
Il legislatore
comunitario mira in primo luogo ad evitare, con la previsione di rimedi
preventivi, che il contratto sia stipulato quando l’aggiudicazione di un
appalto sia o possa ancora essere contestata.
Il quarto
considerando, nell’evidenziare che “fra le carenze constatate figura in
particolare l’assenza di un termine che consenta un ricorso efficace tra la
decisione d’aggiudicazione di un appalto e la stipula del relativo contratto”
fa presente che “ciò induce talvolta le amministrazioni aggiudicatrici e gli
enti aggiudicatori desiderosi di rendere irreversibili le conseguenze di una
decisione d’aggiudicazione contestata a procedere molto rapidamente alla firma
del contratto” e “per rimediare a questa carenza, che costituisce un serio
ostacolo ad un’effettiva tutela giurisdizionale degli offerenti interessati,
vale a dire coloro che non sono stati ancora definitivamente esclusi, è
opportuno prevedere un termine sospensivo minimo, durante il quale la stipula
del contratto in questione è sospesa”.
Il termine
sospensivo, ai sensi del sesto considerando, “dovrebbe concedere agli offerenti
interessati sufficiente tempo per esaminare la decisione d’aggiudicazione
dell’appalto e valutare se sia opportuno avviare una procedura di ricorso”.
La direttiva,
pertanto, vieta alla stazione appaltante di stipulare il contratto durante il
termine dilatorio decorrente dall’aggiudicazione dell’appalto (still period sostanziale[29])
in quanto l’art. 2 bis, paragrafo 2,
prevede che la conclusione di un contratto non può avvenire prima dello scadere
di un termine a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione
di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti.
Il
considerando n. 12, inoltre, stabilisce che “la proposizione di un ricorso poco
prima dello scadere del termine sospensivo minimo non dovrebbe privare l’organo
responsabile delle procedure di ricorso del tempo minimo indispensabile per
intervenire, in particolare per prorogare il termine di sospensione per la
conclusione del contratto”, sicché è “necessario prevedere un termine
sospensivo minimo autonomo, che non dovrebbe scadere prima che l’organo di
ricorso si sia pronunciato sulla domanda”.
L’art. 2,
paragrafo 3, della direttiva, di conseguenza, prevede che, qualora un organo di
prima istanza, che è indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice, riceva
un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati
membri assicurano che l’amministrazione aggiudicatrice non possa stipulare il
contratto prima che l’organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda
di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso.
Pertanto,
accanto al termine dilatorio sostanziale, quando è proposto il ricorso, è
previsto un termine dilatorio prima del giudizio cautelare o di merito (still period processuale[30]).
In sostanza,
il legislatore comunitario ha avvertito la pressante esigenza che in tutti gli Stati
membri il ricorso possa avere una sua definizione, in sede cautelare o di
merito, prima della stipulazione del contratto e ciò al fine di garantire, per
quanto possibile, l’esaustività della tutela del concorrente che avrebbe dovuto
essere il legittimo aggiudicatario o che comunque avrebbe avuto legittimamente
titolo a competere, fermo restando che, ove la fase cautelare si definisca
senza la sospensione dell’atto impugnato, il contratto potrà essere stipulato.
La sanzione
che la c.d. direttiva ricorsi stabilisce per il mancato rispetto dei suddetti
termini dilatori è la privazione degli effetti del contratto; tale privazione e
la relativa decorrenza, ai sensi degli artt. 2 quinquies e 2 sexies, non
sono del tutto automatiche[31]
[32].
La prospettiva
comunitaria, come detto, è quella di cercare di evitare in radice che il
contratto possa essere stipulato quando la legittimità dell’aggiudicazione è
ancora in discussione, vale a dire che il legislatore comunitario, consapevole
delle difficoltà di eliminare gli effetti irreversibili di un contratto già
stipulato, tende ad eliminare preventivamente incertezze sulla sorte del
contratto.
Va da sé che
tale finalità può essere realizzata soltanto con la previsione di un sistema
che garantisca la definizione in tempi rapidi degli eventuali contenziosi sorti
con riferimento all’aggiudicazione ed agli atti di gara.
Le disposizioni
dettate in sede comunitaria - separando nettamente il momento procedimentale di
individuazione del contraente da quello della stipula del contratto in modo da
giungere alla formazione del contratto soltanto, se possibile, dopo avere
eliminato eventuali incertezze sulla legittimità della aggiudicazione – mirano,
in conclusione, a sollecitare la creazione di sistemi nazionali strutturati in
modo tale da garantire al ricorrente vittorioso in giudizio la piena
satisfattività dell’interesse sostanziale e, a tal fine, che il contenzioso in
materia di appalti abbia una rapida definizione.
L’art.
I criteri
direttivi di cui all’art. 44, co. 3, lett. h), l. 88/2009 attribuiscono al
giudice che annulla l’aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento
degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti
retroattiva o limitata alle prestazioni da eseguire[34],
tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, e sanzioni
alternative[35], tra
privazione degli effetti del contratto e relativa decorrenza, ovvero
risarcimento per equivalente del danno subito e comprovato[36].
Di talché,
avendo altresì stabilito di recepire i relativi articoli della direttiva
comunitaria nell’ambito di una giurisdizione esclusiva e di merito, ritengo che
il legislatore nazionale delegante abbia inteso attribuire al giudice
amministrativo la giurisdizione esclusiva non solo sulle controversie afferenti
agli atti della gara, ma anche, in sede di cognizione, sulla efficacia del
contratto medio tempore stipulato
nonché una giurisdizione estesa alla valutazione del merito amministrativo in
quanto gli apprezzamenti che il giudice è chiamato a compiere, in funzione del
bilanciamento degli interessi, implicano valutazioni dirette dell’interesse
pubblico[37] [38].
L’art. 245 ter del d.lg. 163/2006 - introdotto
dallo schema di decreto legislativo di recepimento della c.d. direttiva ricorsi
presentato per il parere alle Camere ed al Consiglio di Stato, la cui
Commissione Speciale, con parere del 1° febbraio
I casi
stabiliti dai commi seguenti dell’art. 245 ter,
al di fuori dei quali trovano applicazione le norme anzidette, prevedono
anch’essi, per le ipotesi di violazione configurate come più gravi dalla
normativa comunitaria, in quanto afferenti ad aggiudicazione avvenuta senza
previa pubblicazione del bando ovvero a contratti stipulati senza l’osservanza
dei termini dilatori, il potere del giudice che annulla l’aggiudicazione, in
funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, di
disporre la privazione degli effetti del contratto retroattivamente o limitatamente
alle prestazioni ancora da eseguire[41]
ovvero di disporre la privazione di effetti del contratto o applicare le
sanzioni alternative[42].
Pertanto, ad
avviso di chi scrive, nonostante in sede di elaborazione dello schema di
decreto sia stata espunta al primo comma la locuzione “esclusiva e di merito”
per qualificare la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla
privazione di effetti del contratto e alle sanzioni alternative[43],
il corpus normativo attribuisce al giudice amministrativo una giurisdizione non
solo esclusiva ma anche comprensiva di valutazioni che, afferendo alla
comparazione ed alla ponderazione diretta degli interessi pubblici e privati
coinvolti dalla fattispecie concreta, si estendono alla sfera del merito amministrativo.
Infatti, non
solo è attribuita, in sede di cognizione, la giurisdizione a pronunciare sugli
effetti del contratto, ma anche il potere-dovere di esercitare un’attività di
valutazione dell’interesse pubblico sostitutiva di quella che potrebbe essere
svolta dall’amministrazione.
Paradigmatica in tal senso appare la previsione del
descritto comma 3 dell’art. 245 ter,
il quale consente di pronunciare una sentenza parziale di accoglimento, con
annullamento della aggiudicazione definitiva e contestuale assegnazione di un
termine alla stazione appaltante per rideterminarsi sull’aggiudicazione e sugli
effetti del contratto e rinviando la decisione giurisdizionale sulla sorte del
contratto e sul risarcimento del danno per equivalente ad una udienza successiva
a tale termine[44].
Tale
previsione alternativa, che appare soprattutto funzionale al caso in cui
l’interesse dedotto in giudizio sia di tipo strumentale e non finale, nel senso
che è necessario il nuovo esercizio del potere amministrativo per verificare se
il ricorrente abbia effettivamente titolo al bene della vita, vale a dire
all’aggiudicazione, fornisce una chiara indicazione del fatto che al giudice
amministrativo il quale non decida di ricorrere allo strumento della sentenza
parziale è attribuita la stessa valutazione dell’interesse pubblico, id est del merito amministrativo, che
può essere richiesta all’amministrazione con la sentenza parziale.
L’attribuzione
di un potere giurisdizionale involgente valutazioni di merito amministrativo
sembra ancora più evidente laddove lo schema di decreto legislativo prevede
che, nonostante le violazioni cui al quarto comma dell’art. 245 ter, il giudice può disporre che il
contratto non è privato di effetti, quando ritiene che il rispetto di esigenze
imperative connesse ad un interesse generale impone che gli effetti del
contratto siano mantenuti.
In tal caso,
infatti, la norma è inequivoca nell’attribuire al giudice la valutazione
diretta di un “interesse generale” al quale sono connesse esigenze imperative
che impongono il mantenimento degli effetti del contratto, sicché all’autorità
giurisdizionale appare attribuita proprio quella scelta discrezionale attinente
ai profili di opportunità e convenienza dell’agire amministrativo che
costituisce il “cuore” del merito amministrativo.
Analogamente,
le sanzioni alternative sono individuate dal giudice e la loro misura è
determinata in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore
del contratto, alla gravità della condotta della stazione appaltante e all’opera
svolta dalla stazione appaltante per l’eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della violazione.
Il
legislatore, come indicato nello stesso parere della Commissione Speciale del
Consiglio di Stato del 1° febbraio 2010, avrebbe potuto attribuire tale potere
sanzionatorio anche all’Autorità di vigilanza a seguito della trasmissione
della sentenza da parte del giudice, il che, da un lato, attesta che la determinazione
nell’individuazione della sanzione e della sua misura implica valutazioni
giurisdizionali dirette di proporzionalità ed adeguatezza, dall’altro, permette
di considerare che, ove il potere fosse stato attribuito all’Autorità
amministrativa indipendente, il relativo contenzioso sarebbe stato attratto
alla giurisdizione amministrativa estesa al merito, ai sensi dell’art. 151
dello schema di “codice”, nel cui ambito il giudice amministrativo avrebbe
potuto, così come potrà ora addirittura “in prima battuta”, individuare la
sanzione opportuna o modificare la stessa nel quantum.
Ad ogni buon
conto, il bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti[45],
a cui fanno riferimento la norma delegante e lo schema di decreto legislativo
di recepimento della direttiva ricorsi, che il giudice amministrativo dovrà
compiere per decidere se l’annullamento dell’aggiudicazione determini o meno
l’inefficacia del contratto nonché la decorrenza di tale inefficacia ovvero se
applicare le sanzioni alternative o se condannare al risarcimento del danno,
sembra richiedere inevitabilmente una valutazione giurisdizionale del merito
amministrativo, concretandosi in scelte discrezionali, sia pure sulla base di
parametri di riferimento predeterminati dal legislatore, che postulano una
valutazione diretta dell’interesse pubblico primario in comparazione con gli
altri interessi coinvolti dall’azione amministrativa.
In
definitiva, a mio avviso, i poteri attribuiti al giudice amministrativo dalla
norma delegata implicano: la possibilità di svolgere valutazioni di opportunità
nello stabilire se, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, dichiarare
la privazione degli effetti del contratto o, in via subordinata, accordare il
risarcimento per equivalente del danno subito e comprovato, se disporre la
privazione degli effetti retroattivamente o limitatamente alle prestazioni
ancora da eseguire, se disporre che il contratto è privato di effetti o
applicare le sanzioni alternative; valutazioni dirette dell’interesse pubblico
nella scelta di disporre che il contratto non è privato di effetti quando il
rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale impone che
gli effetti del contratto siano mantenuti; valutazioni dirette di
proporzionalità ed adeguatezza nell’individuare le sanzioni alternative e nello
stabilirne la misura.
Tali
attribuzioni, pertanto, sembrano permeate proprio da quella valutazione diretta
degli interessi pubblici e privati coinvolti dall’azione amministrativa che
costituisce l’essenza più profonda del merito amministrativo e comportano che
lo stesso giudice è chiamato a sostituire all’assetto di interessi dettato
dall’amministrazione con il provvedimento impugnato ed annullato all’esito del
ricorso l’assetto di interessi che ritiene, sulla base anche di valutazioni di
opportunità, di convenienza e di buona amministrazione, il più idoneo a
regolare il rapporto controverso[46].
Esse,
quali che siano le qualificazioni che l’interprete vorrà dare dei poteri
attribuiti al giudice, determinano comunque una nuova prospettiva di
svolgimento della funzione.
La
nuova disciplina, sia pure con le inevitabili incertezze che saranno legate
alla concreta applicazione delle innovazioni e con le eventuali modifiche che
dovessero rendersi necessarie per assicurare il corretto ed efficace funzionamento
del sistema, si rivela, a mio avviso, coerente con la generale esigenza di
tempestività del giudizio[47]
e con la particolare esigenza di velocizzazione del rito sulle controversie in
materia di appalti pubblici nonché con la evoluzione del processo
amministrativo da giudizio sull’atto a giudizio sul rapporto, evoluzione che ha
portato a ridurre progressivamente nel tempo le distanze esistenti tra
giurisdizione di legittimità e giurisdizione di merito[48].
D’altra
parte, la stessa introduzione, contenuta nell’art. 40 dello schema di “codice”,
dell’azione di adempimento, secondo cui il ricorrente può chiedere la condanna
dell’amministrazione all’emanazione del provvedimento richiesto o denegato,
costituisce un ulteriore indice della progressiva riduzione della distanza tra
le due tipologie di giurisdizione[49].
Cenni sulla giurisdizione in
materia di class action contro la pubblica amministrazione.
L’art. 4 legge
4 marzo 2009, n. 15 - recante principi e criteri in materia di valutazione
delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione
collettiva nonché disposizioni sul principio di trasparenza nelle
amministrazioni pubbliche - ha previsto, al comma 2, lett. l), tra i principi e
criteri generali cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega il
“consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle
amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, fatte salve le
competenze degli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti
con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di
standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei
servizi, dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o
sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti
amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti
per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto, tra l’altro, del
seguente criterio: “devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di
merito del giudice amministrativo”.
L’art. 1, co.
7, d.lg. 20 dicembre 2009, n. 198, invece, indica che il ricorso è devoluto
“alla giurisdizione esclusiva” del giudice amministrativo senza alcun riferimento
alla giurisdizione di merito.
L’attribuzione
al giudice di una valutazione afferente anche a profili di merito
amministrativo sembra peraltro riscontrabile nell’art. 1, co. 1 bis del d. lg. 198/2009 (art. 139, co.
1, dello schema di “codice”), secondo cui, nel giudizio di sussistenza della
lesione, il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane
concretamente a disposizione delle parti intimate nonché nell’art. 4, co. 1.
d.lg. 198/2009 (art. 139, co. 2, dello schema di “codice”), secondo cui il
giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l’omissione o
l’inadempimento, ordinando alla pubblica amministrazione o al concessionario di
porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali,
finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
La valutazione prognostica
nel giudizio risarcitorio.
Il
giudice amministrativo, nel giudizio risarcitorio, è chiamato a sostituirsi in
via ipotetica all’amministrazione al fine di compiere un giudizio prognostico
sull’effettiva spettanza del bene della vita.
La
risarcibilità del danno da lesione dell’interesse legittimo, infatti,
presuppone che l’attività illegittima della pubblica amministrazione abbia
determinato la lesione dell’interesse al bene della vita al quale l’interesse
legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si
collega e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento,
sicché, per gli interessi legittimi pretensivi, la cui lesione si configura nel
caso di illegittimo diniego del provvedimento richiesto o di ingiustificato
ritardo nella sua adozione, il giudice deve valutare la consistenza della
protezione che l’ordinamento riserva alle istanze di ampliamento della sfera
giuridica del pretendente e tale valutazione implica un giudizio prognostico, da
condurre in riferimento alla normativa di settore, sulla fondatezza o meno
dell’istanza, onde stabilire se il pretendente fosse titolare di una situazione
suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione
positiva, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile, era
destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole, e
risultava quindi giuridicamente protetta[50].
E’
soltanto la lesione del bene della vita, quindi, che qualifica in termini di
ingiustizia il danno derivante dal provvedimento illegittimo e colpevole
dell’amministrazione e lo rende risarcibile.
Il
giudice, pertanto, non può accogliere l’istanza risarcitoria a prescindere
dalla formulazione di un giudizio sulla certa o probabile spettanza
dell’utilità finale, ma il risarcimento del danno da lesione di interesse
legittimo pretensivo è subordinato, pur in presenza di tutti i requisiti
dell’illecito (condotta, elemento psicologico, nesso di causalità, evento
dannoso), alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato ex ante, che l’aspirazione al
provvedimento era destinata, certamente o probabilmente, ad un esito
favorevole.
Il
giudizio prognostico si presenta in modo differenziato a seconda che il potere
pubblico, dal cui esercizio può derivare il soddisfacimento della pretesa, sia
vincolato o discrezionale.
La
sostituzione del giudice all’amministrazione, sia pure in modo virtuale e nella
sola prospettiva risarcitoria, è tanto più evidente quanto più sono intensi i
margini di valutazione discrezionale rimessi all’amministrazione nel
riconoscere al privato, asseritamente leso, il bene della vita[51].
In tale ipotesi, è stato prospettato il
rischio di un’ingerenza del giudice – chiamato a formulare il giudizio
prognostico sul bene non ottenuto con la determinazione illegittima ed
annullata – nella sfera esclusiva dell’amministrazione, quella relativa al
merito amministrativo e alle valutazioni di pura opportunità e convenienza alla
stessa spettanti nella prospettiva dell’ottimale perseguimento dell’interesse
pubblico.
Pertanto,
un cospicuo orientamento giurisprudenziale ha escluso che nei casi connotati
dalla persistenza in capo all’amministrazione di significativi spazi di
discrezionalità amministrativa pura il giudice possa indagare sulla spettanza
del bene della vita, ammettendo il risarcimento solo dopo e a condizione che
l’amministrazione, riesercitato il potere, abbia riconosciuto all’istante il
bene stesso, nel qual caso il danno ristorabile non potrebbe che ridursi al
solo pregiudizio determinato dal ritardo nel conseguimento di quel bene[52].
Tale
orientamento, che pure coglie nitidamente i termini del problema, ad avviso di
chi scrive, non è del tutto persuasivo[53].
Infatti,
se non sussiste incertezza sul fatto che, a seguito dell’annullamento
giurisdizionale, l’amministrazione è tenuta a riesercitare il proprio potere
discrezionale nei limiti della portata conformativa della pronuncia
giurisdizionale, è altrettanto vero che, al fine di verificare la spettanza
dell’utilità richiesta con la presentazione dell’istanza, il riesercizio del
potere discrezionale dovrebbe avvenire sulla base delle stesse situazioni di
fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione del provvedimento
annullato, il che non sempre è possibile (si pensi, ad esempio, ad un diniego
di promozione annullato quando il dipendente è ormai in quiescenza o ad un
diniego di un qualsiasi atto accrescitivo della sfera giuridica di un soggetto
non più vivente).
In
tali ultimi casi, non sussistendo più le condizioni affinché l’adozione di un
eventuale atto positivo possa effettivamente attribuire all’interessato
l’utilità a suo tempo sperata, all’amministrazione non resterebbe che
riesercitare, virtualmente ed ora per allora, il potere discrezionale, con la
conseguenza che un eventuale ulteriore diniego costringerebbe il ricorrente o i
suoi eredi ad una nuova impugnativa e così via.
Al
contrario, ritengo che sia più coerente con l’esigenza di assicurare effettiva
tutela ai ricorrenti che, quando il bene della vita non possa essere più
conseguito e residui soltanto un interesse di tipo risarcitorio, sia il giudice
a valutare, sulla base dell’evidenziato giudizio prognostico, la spettanza del
bene della vita anche quando questa possa conseguire all’esercizio di una
potestà amministrativa discrezionale, con la conseguenza che, in tali casi, sia
pure in via virtuale ed ai soli fini risarcitori, il giudice è chiamato ad una
valutazione diretta del merito amministrativo.
Tale
tesi, d’altra parte, sembra l’unica compatibile con l’azione risarcitoria
autonoma introdotta dall’art. 39, co. 4, ed implicitamente prevista dall’art.
11, co. 3, dello schema di “codice”[54]
[55]
[56].
Infatti,
se l’azione risarcitoria non si accompagna all’azione di annullamento, il
giudizio di illegittimità dell’atto causativo del danno dovrà essere condotto
in via incidentale e non producendo, ovviamente, l’annullamento dello stesso
non impone all’amministrazione alcun obbligo di riesercizio del potere nei
confronti del quale, peraltro, il ricorrente, avendo optato per l’azione
risarcitoria autonoma, non ha mostrato alcun interesse[57].
All’assenza
dell’obbligo dell’amministrazione di riesercizio del potere consegue che il
giudice, al fine di decidere sulla domanda risarcitoria, dovrà compiere il
giudizio prognostico anche nell’ipotesi di provvedimento discrezionale, con
valutazione diretta del merito amministrativo.
La
sostituzione del giudice all’amministrazione nella verifica della spettanza del
bene della vita, a mio avviso, induce anche ad una riflessione in tema di
istruzione probatoria nel processo amministrativo.
Si suole
sostenere che nel processo amministrativo, il principio dispositivo, che è
proprio del processo di parti, trova applicazione con rilevanti attenuazioni,
tanto che si parla di sistema dispositivo con metodo acquisitivo[58].
In
particolare, se spetta alle parti individuare nella realtà materiale i fatti da
introdurre nel processo, spetta però al giudice prescegliere i fatti rilevanti
per la decisione, determinare il mezzo di prova più adatto per accertare la
verità del fatto così individuato ed indicare il soggetto più adatto a
rappresentarlo.
In altri
termini, il giudice amministrativo – pur sempre nell’ambito delle allegazioni
delle parti, in osservanza della natura di “processo delle parti” propria del
processo amministrativo – dispone di un ampio potere istruttorio consistente
nella facoltà di individuazione di circostanze ed elementi in ordine ai quali
ammettere i mezzi istruttori, di scelta del mezzo probatorio ritenuto più
opportuno ed utile e di indicazione della parte sulla quale far ricadere il
relativo onere[59].
Il giudizio risarcitorio,
per le peculiarità sopra esposte, pone un diverso problema di individuazione ed
acquisizione dei mezzi di prova rispetto sia al giudizio impugnatorio, ma anche
a quello di accertamento, in cui si tratta di verificare la sussistenza dei
presupposti per la configurazione del diritto, atteso che, essendo dedotti
interessi legittimi, il giudice deve ripercorrere l’intera attività
amministrativa, di tipo discrezionale o vincolato, al fine di verificare se,
ove il potere fosse stato correttamente esercitato, il soggetto leso avrebbe,
in termini di certezza o di probabilità, effettivamente beneficiato del bene
della vita che invece gli è stato precluso[60].
Il giudice
amministrativo, in pratica, nello svolgimento del giudizio prognostico,
sostituendosi in via ipotetica all’amministrazione, deve esaminare tutti gli
aspetti del rapporto a prescindere dalla prospettazione fornita dalle parti e
l’accertamento sull’effettiva spettanza del bene della vita deve poter avvenire
in qualunque modo, anche con l’eventuale esercizio di poteri istruttori
attivabili d’ufficio, indipendentemente dalle deduzioni formulate dalle parti,
e con l’utilizzazione di qualunque fonte di prova inerente al rapporto di cui
sia a conoscenza perché acquisita agli atti di quel giudizio o di un giudizio
connesso[61] [62].
D’altra parte,
la stessa giurisprudenza civile, trovandosi a trattare ratione temporis giudizi di risarcimento del danno da lesione di interesse
legittimo, ha costantemente evidenziato che la valutazione dell’ingiustizia del
danno impone di chiarire se, al momento dello svolgimento dell’azione
amministrativa contestata, esistevano o meno le condizioni di fatto e di
diritto per l’adozione di un provvedimento amministrativo satisfattivo
dell’interesse sostanziale sotteso alla domanda giudiziale, sicché il giudice
deve porsi nella stessa condizione in cui si sarebbe trovata l’amministrazione
ove avesse nuovamente provveduto[63].
In sostanza, a
mio avviso, nella valutazione prognostica sulla spettanza del bene della vita
da svolgere nel giudizio risarcitorio, il giudice può approfondire
l’istruttoria anche con riferimento a fatti non introdotti dalle parti nel
processo o anche introdotti dalle stesse, senza però che esse intendano farne
oggetto di prova[64].
Né tali
conclusioni sembrano contrastare con i caratteri tipici del processo
amministrativo e con il fatto che esso è nella disponibilità delle parti
essendo permeato dal principio dispositivo e dal principio della domanda.
Il vulnus al principio dispositivo, infatti,
potrebbe aversi ove il giudice intendesse esercitare la propria attività
istruttoria per un fine diverso da quello perseguito dal ricorrente, atteso che
in tal caso l’individuazione e l’acquisizione di fonti di prova potrebbe
travalicare l’ambito della esatta corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma,
quando la conoscenza dei fatti è necessaria proprio per valutare la fondatezza
della pretesa avanzata dal ricorrente in giudizio e se tale valutazione implica
lo svolgimento di un giudizio prognostico in cui il giudice deve sostituirsi all’amministrazione,
occorre ritenere che i poteri istruttori, ivi inclusa l’introduzione e
l’acquisizione delle prove, debbano essere esercitati anche d’ufficio nello
stesso interesse delle parti ove, in assenza di tali acquisizioni probatorie,
non sia possibile accertare la spettanza o meno del bene della vita.
In altre
parole - considerato che nel giudizio risarcitorio la mera illegittimità del
provvedimento di per sé sola non attesta la responsabilità dell’amministrazione
dovendo, in presenza degli altri presupposti costitutivi dell’illecito, il cui
onere della prova grava su chi fa valere la pretesa in giudizio, il giudice svolgere
il ben più pregnante giudizio prognostico sull’effettiva spettanza del bene
della vita sostituendosi virtualmente all’amministrazione – il giudice dovrebbe
poter attivare anche d’ufficio gli strumenti probatori necessari al compimento
di quel giudizio che, altrimenti, correrebbe il rischio di rimanere un guscio
vuoto[65].
Conclusioni.
La
giurisdizione amministrativa di merito è stata spesso considerata alla stregua
di una reliquia del passato[66],
per poi tornare alla ribalta anche a seguito della nota decisione dell’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato 30 luglio 2008, n. 9, secondo cui, ove
l’amministrazione non si conformi puntualmente ai principi contenuti nella
sentenza di annullamento dell’aggiudicazione oppure non constati le conseguenze
giuridiche che da essa discendono, ovvero ancora nel caso di sua successiva
inerzia, l’interessato può instaurare il giudizio di ottemperanza, nel quale il
giudice amministrativo – nell’esercizio della sua giurisdizione di merito – ben
può sindacare in modo pieno e completo (e satisfattivo per il ricorrente)
l’attività posta in essere dall’amministrazione o anche il suo comportamento
omissivo, adottando tutte le misure (direttamente o per il tramite di un
commissario ad acta) necessarie ed
opportune per dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza e per
consentire una corretta riedizione del potere amministrativo[67].
L’estensione
al merito della giurisdizione si connota per i maggiori poteri cognitori,
istruttori e decisori di cui dispone il giudice.
L’art. 151
dello schema di “codice” stabilisce che il giudice amministrativo esercita
giurisdizione con cognizione estesa al merito, nell’esercizio della quale può
sostituirsi all’amministrazione, nelle controversie aventi ad oggetto: l’attuazione
delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato; gli atti e le
operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;
le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del
giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative
indipendenti; le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche
contingibili e urgenti emanati dal Sindaco in determinate materie; le
contestazioni sui confini degli enti territoriali.
Tali
materie presentano caratteristiche molto diverse l’una dall’altra.
Il
denominatore comune è costituito dal fatto che in tutti i casi il giudice
amministrativo si sostituisce all’amministrazione, ma, mentre nelle fattispecie
di atti ed operazioni in materia elettorale e di contestazioni sui confini
degli enti territoriali il giudice non è chiamato ad alcuna valutazione
dell’interesse pubblico, trattandosi di attività totalmente vincolate in cui
una valutazione di opportunità non è nemmeno astrattamente configurabile, nelle
fattispecie relative al giudizio di ottemperanza, quando il riesercizio del
potere è di tipo discrezionale e non è stato completamente conformato dalla
pronuncia giurisdizionale da eseguire, alle sanzioni pecuniarie ed ai
provvedimenti contingibili ed urgenti, la valutazione giurisdizionale riguarda
il merito amministrativo.
La norma di
delega per il recepimento della c.d. direttiva ricorsi – la cui ratio può
essere individuata nella preoccupazione, essendo difficilmente reversibili le
conseguenze giuridiche e materiali di un contratto stipulato con il concorrente
la cui aggiudicazione è contestata, di non assicurare una tutela pienamente
satisfattiva al concorrente che propone un ricorso e, quindi, nell’esigenza di
garantire in materia di appalti una tutela processuale effettiva e celere – ha stabilito
di recepire i relativi articoli della direttiva comunitaria nell’ambito di una
giurisdizione esclusiva e di merito, sicché ritengo che il legislatore
nazionale delegante abbia inteso attribuire al giudice amministrativo la
giurisdizione esclusiva non solo sulle controversie afferenti agli atti della
gara, ma anche, in sede di cognizione, sulla efficacia del contratto medio tempore stipulato nonché una
giurisdizione estesa alla valutazione del merito amministrativo in quanto gli
apprezzamenti che il giudice è chiamato a compiere implicano valutazioni dirette
dell’interesse pubblico e, in tal senso, possono ritenersi sostitutivi di
quelli che potrebbe compiere l’amministrazione.
Pertanto, ad
avviso di chi scrive, nonostante in sede di elaborazione dello schema di
decreto sia stata espunta al primo comma dell’art. 245 ter d.lg. 163/2006 la locuzione “esclusiva e di merito” per
qualificare la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla
privazione di effetti del contratto e alle sanzioni alternative e sebbene il
parere del Consiglio di Stato del 1° febbraio 2010 abbia escluso l’attribuzione
anche di una giurisdizione di merito, il corpus
normativo attribuisce al giudice amministrativo una giurisdizione non solo
esclusiva ma anche comprensiva di valutazioni che, afferendo alla comparazione
ed alla ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nella
fattispecie concreta, si estendono alla sfera del merito amministrativo.
Ad ogni buon
conto, a prescindere dalla qualificazione degli stessi, è prevista
l’attribuzione al giudice amministrativo di nuovi e rilevanti poteri a seguito
dell’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto.
Un’ulteriore
ipotesi di valutazione giurisdizionale del merito amministrativo sembra
discendere dal giudizio risarcitorio per danno derivante da lesione
dell’interesse legittimo, nell’ambito del quale il giudice amministrativo,
dovendo compiere un giudizio prognostico di spettanza all’interessato del bene
della vita, è tenuto a sostituirsi sia pure in via ipotetica
all’amministrazione.
Potrebbe
ritenersi più conforme alle esigenze di effettività della tutela che la
sostituzione, quantomeno nei casi in cui l’utilitas
non sia più concretamente attribuibile all’interessato, avvenga anche quando
l’amministrazione è titolare di un potere discrezionale, ed in tale contesto il
giudice dovrebbe svolgere una valutazione diretta, sia pure virtuale,
dell’interesse pubblico e degli altri interessi in gioco al fine di valutare la
convenienza e l’opportunità dell’adozione dell’atto.
Tale
tesi, d’altra parte, appare l’unica compatibile con l’azione risarcitoria autonoma
introdotta dall’art. 39, co. 4, dello schema di “codice” in quanto, se l’azione
risarcitoria non si accompagna all’azione di annullamento, il giudizio di
illegittimità dell’atto causativo del danno dovrà essere condotto in via
incidentale e, non essendovi per l’amministrazione alcun obbligo di riesercizio
del potere, il giudice, al fine di decidere sulla domanda risarcitoria, dovrà
necessariamente effettuare il giudizio prognostico, con valutazione diretta del
merito amministrativo.
La
sostituzione del giudice all’amministrazione nella verifica della spettanza del
bene della vita, peraltro, induce anche ad una riflessione in tema di
istruzione probatoria in quanto, nonostante nel processo amministrativo come
processo delle parti vige il c.d. sistema dispositivo con metodo acquisitivo,
il giudice, investito di un’attività sostanzialmente di merito nel giudizio
prognostico di spettanza del bene, è da ritenere che possa approfondire
l’istruttoria anche con riferimento a fatti non introdotti dalle parti nel
processo o anche introdotti dalle stesse, senza però che esse intendano farne
oggetto di prova.
E’
infatti evidente che se il giudice deve sostituirsi all’amministrazione, deve
avere le possibilità di indagine e conoscenza riconosciute alla stessa per
l’esercizio del potere.
In
tema di istruzione probatoria, peraltro, coerentemente con l’estensione del
giudizio all’intero rapporto disciplinato da provvedimento impugnato, lo schema
di “codice” attribuisce al giudice anche in giurisdizione di legittimità gli
stessi strumenti probatori già previsti per la giurisdizione di merito, nella
consapevolezza che il giudizio amministrativo, anche quello di legittimità, è
sempre più orientato a conoscere della fondatezza sostanziale della pretesa e
non dei vizi formali dell’atto, per cui potrebbe essere valutata l’ipotesi di
una fase istruttoria autonoma, con una specifica figura di magistrato
istruttore.
In
definitiva, il tema della valutazione giurisdizionale del merito amministrativo
sembra acquisire una rinnovata e forte attualità a seguito dell’evoluzione del
sistema e degli interventi normativi in atto.
La
valutazione giurisdizionale in ordine al rapporto tra annullamento dell’aggiudicazione
ed inefficacia del contratto, sanzioni alternative o risarcimento del danno ed
in ordine al giudizio prognostico da compiere per verificare l’ingiustizia del
danno in sede risarcitoria, da ritenere non più eludibile anche con riferimento
all’esercizio di attività amministrativa discrezionale per effetto della
previsione normativa di un’azione risarcitoria autonoma, ampliano notevolmente
le ipotesi di intervento del giudice nella valutazione diretta degli interessi
pubblici che l’amministrazione è chiamata ontologicamente a perseguire.
Si
aprono nuovi scenari, in cui le modalità di svolgimento della funzione
giurisdizionale amministrativa sembrano inevitabilmente destinate a
modificarsi.
[1] Relazione per il seminario di studi “Il giudizio
amministrativo tra codificazione, class action e recepimento della più recente
direttiva ricorsi in materia di appalti pubblici”, organizzato
dall’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, in Roma, 9 febbraio
2010.
[2] G. Vacirca, la giurisdizione di merito: cenni storici
e profili problematici, in www.giurisdizione-amministrativa.it,
peraltro, ritiene assai dubbio che l’inclusione di una materia tra quelle
devolute alla giurisdizione di merito comporti (o comporti in ogni caso) un
potere di rivalutazione delle scelte di opportunità operate
dall’amministrazione.
[3] V. Caianiello, Manuale di diritto processuale
amministrativo, Torino, 2003, Parte II, Cap. VII, pagg. 297 e segg., il quale,
tra l’altro, evidenzia, riportando un’ampia dottrina, che per taluni
l’espressione “giurisdizione di merito” starebbe ad indicare un più ampio
potere di indagine del giudice in ordine al fatto, per altri un’estensione al
merito amministrativo delle valutazioni compiute dall’amministrazione,
concludendo che, dall’esame delle leggi che si sono succedute nel tempo con
riferimento ai casi per i quali è stata prevista la giurisdizione di merito,
sembra che il legislatore si sia riferito all’estensione al merito
amministrativo, vale a dire alla valutazione della convenienza e
dell’opportunità dell’attività amministrativa.
[4] R. Galli – D. Galli, Corso di diritto amministrativo,
Padova, 2004, cap. XXI, pag. 1707 e ss., indicano che la giurisdizione di
merito è stata in passato giustificata nell’ottica del superamento degli
angusti limiti cui era costretto il sindacato ordinario di legittimità; di qui
la considerazione di giurisdizione piena, non solo per l’accesso della verifica
al fatto e al rapporto, precluso in sede di legittimità, ma anche per la sua
estensione a quelle valutazioni di opportunità e convenienza amministrativa
che, in quanto espresse da regole non giuridiche, ma tecniche e di buona
amministrazione non erano consentite nel giudizio di legittimità, donde il
necessario ampliamento degli strumenti probatori per l’accesso al fatto e della
gamma dei moduli decisori, non più limitati alla sola demolizione di atti
illegittimi, ma estesi a pronunzie costitutive e di condanna e perfino
sostitutive, tanto da far dubitare della loro effettiva portata
giurisdizionale, in quanto espressiva anche di poteri di amministrazione attiva
(dubbi risolti in senso negativo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
75/1977). Gli Autori evidenziano che, secondo altra tesi, la giurisdizione di
merito ha una portata limitata all’accesso al fatto ed alla possibilità di
utilizzo di un’ampia gamma di mezzi istruttori e di modelli decisori con
esclusione di qualunque valutazione di opportunità.
[5] L’art. 7, co.
[6] Gli artt. 45, co. 1, T.U. 1054/1924 e 26, co.
[7] In fattispecie relative a ricorsi avverso
provvedimenti contingibili ed urgenti emanati dal Sindaco che, ai sensi della
l. 1034/1971, rientrano nella giurisdizione di merito, la giurisprudenza ha
ritenuto che i provvedimenti possono essere sindacati dal giudice
amministrativo con riferimento non solo a tutti gli aspetti concernenti la
legittimità, ma anche ai profili relativi alla sufficienza ed attendibilità
delle disposte istruttorie ed alla convenienza, opportunità ed equità della
determinazione (cfr. Cons. St., VI, 12 novembre 2003, n. 7266; Cons. St., VI,
16 aprile 2003, n.1990; Cons. St., V, 19 febbraio 1996 n. 220).
[8] F. Caringella, Manuale di diritto amministrativo,
Milano, 2008, Parte IV, Cap. II, pagg. 1339 e ss., che richiama Mandrioli,
Diritto processuale civile, Torino, 2003, II, 469; cfr. anche Cons. Stato, IV,
28 marzo 1992, n. 350.
[9] La riforma di cui alla l. 205/2000 ha ampliato gli
strumenti di accesso al fatto in sede di giurisdizione generale di legittimità
e di giurisdizione esclusiva, in tal modo riducendo sensibilmente le differenze
rispetto alla giurisdizione di merito.
[10] La normativa di cui ai TT.UU. 1054/1924 e 1058/1924,
individua le materie di giurisdizione di merito, ma non anche i poteri decisori
attribuiti al giudice.
[11] L’art. 26, co.
[12] F. Benvenuti, Enciclopedia del diritto, IX, III, Competenza e giurisdizione, 5. La giurisdizione di merito, Milano, 1961.
[13] Ai sensi dell’art. 25 dello schema di “codice”,
nell’ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve
sostituirsi all’amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un
commissario ad acta.
[14] Delle fattispecie oggi espressamente qualificate sono
rimaste solo quelle afferenti al giudizio di esecuzione del giudicato, ai
provvedimenti contingibili ed urgenti emanati dal Sindaco ed alle contestazioni
sui confini degli enti territoriali.
[15] La limitazione dell’accesso autonomo al fatto da
parte del giudice amministrativo discendeva essenzialmente dalla tradizionale
configurazione del processo amministrativo quale giudizio sull’atto e non sul
rapporto sostanziale sottostante, oltre che dalla ritenuta insindacabilità
degli ambiti di discrezionalità tecnica ed amministrativa riservati
all’amministrazione; tale impianto, peraltro, è stato sottoposto a revisione
critica da parte della dottrina più avvertita, anche in ragione dei profili di
possibile illegittimità costituzionale, ed è stato oggetto di interpretazione
estensiva da parte della giurisprudenza più sensibile ai valori della
effettività della tutela giurisdizionale nonché di interventi correttivi del
legislatore e della Corte costituzionale.
[16] Il vigente art. 33, co. 5, legge TAR, aggiunto dall’art.
[17] A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa,
Torino, 2002, pag. 314.
[18] V. Caianiello, Manuale di diritto processuale
amministrativo, Torino, 2003, pag. 961, il quale pone in rilievo che il vincolo
dell’amministrazione appare comprensibile solo se si ammetta che la pronuncia
del giudice attraverso il sindacato sulla validità dell’atto investe il
rapporto intercorrente fra le parti, sia pure attraverso la puntualizzazione
che di questo traspare nel prisma dell’atto impugnato.
[19] L’esigenza di esecuzione della sentenza, ovviamente,
si pone per le pronunce non autoesecutive, vale a dire per quelle che decidono
controversie in cui sono dedotti interessi legittimi pretensivi, ovvero anche
per quelle in cui sono dedotti interessi legittimi oppositivi e vi sia
un’attività da rimuovere, posta in essere dall’amministrazione in attuazione
del provvedimento annullato.
[20] L’art. 65 R.D. 642/1907 (allo stesso modo, l’art. 98,
co. 2, lett. f dello schema di “codice”) specifica che la decisione deve
contenere, tra l’altro, l’ordine che la stessa sia eseguita dall’autorità
amministrativa ed il successivo art. 88 precisa che l’esecuzione delle
decisioni si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle
spese.
[21] V. Caianiello, op. cit., pag. 989.
[22] L’art 148, co. 9, dello schema di “codice” dispone
altresì che, in caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti il
Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate
non hanno effetto.
[23] La questione è stata sollevata dal T.A.R. Campania,
Napoli, II, ordinanza 30 gennaio 2003, n. 32, con cui - premesso l’orientamento
consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui “nel giudizio
amministrativo elettorale la prova testimoniale non è ammissibile e le dichiarazioni
testimoniali sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non
possono essere lo strumento surrettizio per introdurvela”, orientamento non
scalfito da un’isolata pronuncia, per la quale al processo elettorale, avente
giurisdizione di merito, sarebbe applicabile in via diretta l’art. 27 r.d.
642/1907, il quale consente, nei giudizi in cui la giurisdizione amministrativa
è estesa al merito, l’espletamento di ogni mezzo di prova ammesso dal codice di
procedura civile, compresa la prova testimoniale - ha fatto tra l’altro
presente che al giudice investito dalla controversia elettorale, a norma
dell’art. 84 d.P.R. 570/1960, spetta non solo il potere di annullare l’atto di
proclamazione degli eletti, ma anche quello di correggere, in caso di
accoglimento del ricorso, il risultato delle elezioni e di sostituire ai
candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, sicché
per tale giudizio non si pone mai un problema di esecuzione della sentenza, a
differenza che per il normale giudizio di annullamento;
[24] L’art. 148, co. 9, dello schema di “decreto” reitera
il disposto di cui all’art. 84 d.P.R. 570/1960, secondo cui, quando accoglie il
ricorso, il giudice corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai
candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
[25] Ex multis: T.A.R. Lazio, Roma, I, 13 marzo 2008, n.
2312; T.A.R. Lazio, Roma, I, 29 dicembre 2007, n. 14157, con cui il giudice ha
provveduto a rideterminare la misura della sanzione pecuniaria applicata.
[26] Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, I, 18 gennaio 2010, n. 314, che, nell’annullare il provvedimento dell’Autorità per la sola parte inerente alla quantificazione della sanzione, fa presente che la misura della sanzione da irrogare alla ricorrente deve essere rideterminata dalla stessa Autorità in esecuzione della sentenza.
[27] V. Poli, Manuale di giustizia amministrativa, di F.
Caringella, R. De Nictolis, R. Giovagnoli e V. Poli, Cap. 18, La giurisdizione
di merito del giudice amministrativo, Roma, 2008.
[28] Cfr. G. Vacirca, La giurisdizione di merito: cenni
storici e profili problematici, cit.
[29] Analoga previsione, sfornita di sanzione, è già
contenuta nell’art. 11, co. 10, d.lg. 163/2006, secondo cui il contratto non
può essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni
che non consentono all’amministrazione di attendere il decorso del predetto
termine; il termine di trenta giorni, peraltro, è asimmetrico rispetto a quello
di sessanta giorni previsto dall’art.
[30] L’art. 1, paragrafo 5, della direttiva stabilisce che
sia previsto un periodo di sospensione prima della conclusione del contratto
anche nel caso di proposizione di un ricorso amministrativo presso
l’amministrazione aggiudicatrice.
[31] L’art. 2 quinquies
prevede che l’aggiudicazione di un appalto in assenza della previa
pubblicazione del bando nella GUCE senza che ciò sia consentito ovvero la violazione
dei termini dilatori sostanziali e processuali, qualora tale violazione abbia
privato l’offerente che presenta ricorso della possibilità di avvalersi di
mezzi di ricorso prima della stipula del contratto, quando tale violazione si
aggiunge ad una violazione che ha influito sull’opportunità dell’offerente che
presenta ricorso di ottenere l’appalto, determinano che il contratto sia
considerato privo di effetti, fermo restando che il diritto nazionale può
prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi
contrattuali o limitare la portata della soppressione agli obblighi che
rimangono ancora da adempiere ed in tal caso è prevista l’applicazione di
sanzioni alternative quali l’irrogazione di sanzioni pecuniarie
all’amministrazione aggiudicatrice o la riduzione della durata del contratto.
[32] L’art. 2 sexies
stabilisce che, nel caso di violazione dei termini dilatori sostanziali e
processuali al di fuori delle condizioni previste dall’art. 2 quinquies, co. 1, lett. b), gli Stati
membri possono prevedere che l’organo di ricorso indipendente
dall’amministrazione aggiudicatrice decida, dopo avere valutato tutti gli
aspetti pertinenti, se il contratto debba essere considerato privo di effetti o
se debbano essere irrogate sanzioni alternative.
[33] La preclusione alla stipulazione del contratto opera
fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino
alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in udienza o
entro i successivi sette giorni, se la causa può essere decisa nel merito nella
camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.
[34] Il riferimento è all’aggiudicazione di un appalto in
assenza di previa pubblicazione del bando nella GUCE senza che ciò sia
consentito ed alla violazione dei termini dilatori, sostanziali o processuali,
qualora tale violazione abbia privato il concorrente della possibilità di
avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula del contratto e si aggiunga
ad una violazione che abbia influito sull’opportunità del concorrente
ricorrente di ottenere l’appalto.
[35] Il riferimento è alla violazione dei termini
dilatori, sostanziali o processuali, quando non ricorrono le condizioni
indicate nella nota precedente.
[36] Il riferimento è tutti gli altri casi di annullamento
dell’aggiudicazione.
[37] Sul punto, sia consentito rinviare a R. Caponigro,
Annullamento dell’aggiudicazione ed effetti sul contratto, in www.giustizia-amministrativa.it,
novembre
[38] Il parere reso dalla Commissione Speciale del
Consiglio di Stato, in data 1° febbraio
[39] Il parere del Consiglio di Stato del 1° febbraio 2010
ritiene maggiormente coerente con il nostro ordinamento, oltre che compatibile
con la direttiva e con la legge delega, che il termine “privazione di effetti”
sia sostituito con il riferimento alla dichiarazione di inefficacia del
contratto.
[40] La norma di cui al secondo comma dell’art. 245 ter previsto dallo schema di decreto,
secondo cui la domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione si
intende sempre comprensiva della domanda di conseguire l’aggiudicazione e il
contratto, nonché della domanda di privazione degli effetti del contratto, ove
nel frattempo stipulato, anche in difetto di espressa indicazione, chiarisce
che l’attribuzione del bene della vita costituisce un effetto “naturale”
dell’esecuzione della sentenza di annullamento, per cui non occorre che sia
formulata una specifica richiesta, e determina una priorità delle domande
giurisdizionali sottratta alla disponibilità delle parti;
[41] Il giudice può comunque disporre che il contratto non
è privato di effetti quando ritiene che il rispetto di esigenze imperative
connesse ad un interesse generale impone che gli effetti del contratto siano
mantenuti.
[42] Le sanzioni alternative sono la sanzione pecuniaria
nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore
del contratto inteso come prezzo di aggiudicazione, e la riduzione della durata
del contratto, ove possibile, da un minimo del 10% ad un massimo del 50% della
durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
[43] L’art. 44, co. 3, lett. h), l.88/2009, come
evidenziato nel testo, ai fini della delega, stabilisce di recepire i relativi
articoli della direttiva 89/665/CEE e della direttiva 92/13/CEE, come
modificati, dalla direttiva 2007/66/CE, con determinati criteri, “nell’ambito
di una giurisdizione esclusiva e di merito”.
[44] Un iter per certi versi analogo a quello
previsto dalla norma, anche se riferito ad una fattispecie non identica, è
stato già seguito da T.A.R. Lazio, Roma, I, 18 gennaio 2010, n. 327, che,
nell’annullare il diniego di aggiudicazione definitiva della gara e nel fare
presente che l’annullamento ex tunc
di tale atto comporta la reviviscenza dell’aggiudicazione provvisoria approvata
in favore della ricorrente, con conseguente possibilità - all’esito degli
ulteriori provvedimenti che l’amministrazione, nell’esercizio del proprio
potere discrezionale, è tenuta a porre in essere in esecuzione della sentenza -
di soddisfazione in forma specifica del bene della vita per la tutela del quale
la ricorrente ha introdotto il giudizio, ha ritenuto opportuno, ai fini del
decidere sulla domanda di risarcimento del danno e di condanna, acquisire una
dettagliata relazione dell’amministrazione, corredata dalla relativa
documentazione, sull’eventuale affidamento dell’appalto medio tempore intervenuto e sullo stato di esecuzione dello
stesso.
[45] Nell’art. 245 ter
d.lg. 163/2006 introdotto dallo schema di decreto di recepimento della
direttiva ricorsi, nel bilanciamento di interessi il giudice tiene conto, in
via esemplificativa, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire
l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del
contratto e della conseguente possibilità ed interesse reciproco al subentro;
il parere del Consiglio di Stato del 1° febbraio 2010 suggerisce, analogamente,
una formulazione della norma in cui, al di fuori dei casi disciplinati
specificamente, il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce
se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto,
in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il
ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello
stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentro nello
stesso.
[46] M. Nigro, Giustizia Amministrativa, Bologna, 2002,
pag. 238, evidenzia che la differenza più profonda tra giudizio di legittimità
e giudizio di merito risiede nel fatto che, nel secondo, la trasformazione
giuridica che il giudice è chiamato ad operare è più profonda e complessa,
comprendendo non la sola demolizione dell’atto impugnato, ma anche la sua
(eventuale) sostituzione totale o parziale; l’Autore sostiene altresì che, in
quanto decide se surrogare l’atto invalidato, e se sostituirlo interamente o
modificarlo, il giudice amministrativo esplica una funzione amministrativa (in
senso proprio e preciso), che si somma a quella giurisdizionale.
[47] Sul punto sia consentito il richiamo a R. Caponigro,
La pregiudiziale amministrativa tra l’essenza dell’interesse legittimo e
l’esigenza di tempestività del giudizio, in www.giustizia-amministrativa.it,
2007;
[48] F. Caringella, Manuale di diritto amministrativo
cit., pag. 1342, indica a supporto di tale assunto le seguenti considerazioni:
1) da un punto di vista storico, il concetto di eccesso di potere ha consentito
di lambire in modo notevole l’area del merito pure in sede di legittimità; 2)
la recente positivizzazione, ex art.
[49] La tendenziale trasformazione in atto nel giudizio
amministrativo è evidenziata in P. de Lise, Lo statuto del provvedimento
amministrativo, www.giustizia-amministrativa.it,
ottobre 2008, secondo cui il giudice amministrativo, in sede di cognizione, è
chiamato sempre più a portare il suo esame sul rapporto, in modo da assicurare
una tutela piena e satisfattiva all’interesse del privato.
[50] Cass. Civ., SS.UU., 22 luglio 1999, n. 500, la quale
precisa che l’interesse legittimo va inteso come la posizione di vantaggio
riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita oggetto di un
provvedimento amministrativo e consistente nell’attribuzione a tale soggetto di
poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere
possibile la realizzazione dell’interesse al bene.
[51]
[52]
[53] Cfr. anche Cass. Civ., III, 3 settembre 2007, n.
18511, secondo cui non è sostenibile che, nel caso di annullamento in sede
giurisdizionale amministrativa per insufficienza o inadeguata motivazione
sull’esercizio del relativo potere discrezionale, del diniego di rilascio di un
provvedimento richiesto a soddisfazione di un interesse pretensivo, il diritto
al risarcimento del privato si configuri soltanto qualora successivamente
l’amministrazione provveda positivamente e si identifichi nel c.d. danno da
ritardo, non essendo invece configurabile alcun danno in mancanza di tale
successivo provvedimento positivo; la sentenza, pertanto, evidenzia che, mentre
nel caso di adozione del provvedimento sarà configurabile solo un danno da
ritardo, nel caso che tale adozione sia mancata il danno è configurabile,
sussistendone i relativi presupposti, come danno da mancato conseguimento del
provvedimento ampliativo.
[54] L’art. 39, co. 4, dello schema di “codice” stabilisce che l’azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo; nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e può escludere i danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esercizio dei mezzi di tutela o l’invito all’autotutela.
[55] Per L. Barra Caracciolo, L’azione risarcitoria
autonoma: una costruzione senza riscontro positivo ed il wishful thinking delle
Sezioni Unite, in www.giustizia-amministrativa,
2009, non esiste né in base alle norme positive di diritto amministrativo da
riordinare, né in base ai principi desumibili dal diritto civile inteso come
diritto comune anche nel campo della tutela risarcitoria, una presunta lacuna
di effettività della tutela cui supplire con l’introduzione dell’azione
risarcitoria autonoma, con la conseguenza che non sussiste alcuna previgente
azione legalmente prevista di tal genere, da riordinare o meglio disciplinare
in base alla norma delega dell’art.
[56] Il parere della Commissione Speciale del Consiglio di
Stato del 1° febbraio 2010, nell’evidenziare che l’art. 245 ter dello schema di decreto di
recepimento della direttiva ricorsi introduce una sorta di “pregiudizialità”
quando, al comma 13, limita il risarcimento ai danni diversi da quelli
derivanti dalla mancata aggiudicazione non impugnata, fa presente che tale
soluzione non trova un ostacolo nella direttiva la quale non ritiene l’istituto
incompatibile con i principi della tutela delle situazioni soggettive.
[57] All’introduzione dell’azione risarcitoria autonoma
dovrebbe ritenersi consequenziale anche la possibilità che, pur se la domanda
risarcitoria è stata introdotta contestualmente o a seguito dell’azione di
annullamento, quest’ultima possa essere dichiarata improcedibile dal giudice
per sopravvenuta carenza di interesse ove, a causa degli effetti irreversibili
del provvedimento, l’annullamento dello stesso non sia più in grado di produrre
alcuna utilità per il ricorrente.
[58] M. Nigro, op. cit., pag. 244, che richiama F. Benvenuti
e L. Migliorini.
[59] S. Veneziano, I nuovi mezzi probatori nella
giurisdizione di legittimità e nella giurisdizione esclusiva, in
www.giustizia-amministrativa.it, che richiama in proposito una cospicua
dottrina.
[60] Cfr. anche P. de Lise, L’istruzione nel processo
amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it,
2008, il quale evidenzia che, nello svolgimento del giudizio prognostico, il
giudice amministrativo compie un’attività che si avvicina molto ad un esame “di
merito”, allo scopo di verificare se il corretto agire dell’amministrazione
sarebbe stato o meno satisfattivo della utilitas cui aspirava l’interessato.
[61] Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, I, 19 novembre 2007, n.
[62] In proposito, è interessante notare che l’art. 4, co.
3, dello schema di “codice” espressamente chiarisce, con norma di portata
generale, che il giudice amministrativo può disporre, anche d’ufficio,
l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano
nella disponibilità della pubblica amministrazione.
[63] Cfr. Cass. Civ., III; 3 settembre 2007, n. 18511 cit.,
secondo cui i giudici di merito avrebbero dovuto giudicare tenendo conto
dell’onere probatorio gravante sul ricorrente e di quanto allegato dallo stesso
nonché di quanto eventualmente rilevabile nell’esercizio dei poteri di
rilevazione d’ufficio di fatti rilevanti e risultanti o acquisiti in causa.
[64] V. Caianiello, op. cit., pag.
[65] Per quanto attiene al quantum del danno risarcibile, non sussistono ragioni per discostarsi dai tradizionali principi civilistici secondo cui l’onere della prova, sia per il danno emergente che per il lucro cessante, incombe su chi vuole far valere la pretesa in giudizio, ossia sul ricorrente.
[66] Cfr. in proposito quanto evidenziato da G. Virga, La
giurisdizione di merito e la nuova disciplina del silenzio della P.A., in www.lexitalia.it, 2/2006.
[67] Cfr. G. Virga, La rivalutazione della giurisdizione
di merito, in www.lexitalia.it, 7/8
2008, secondo cui la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.
9/2008 costituisce una sorta di rivalutazione della giurisdizione di merito,
nel momento in cui afferma che i maggiori poteri decisori che sono propri di
tale tipo di giurisdizione possono essere utilmente impiegati in sede di
esecuzione del giudicato anche al fine di disporre la sostituzione
dell’aggiudicatario, quale “reintegrazione in forma specifica” del soggetto che
ha ottenuto la statuizione di annullamento. Cfr. anche F. Freni, L’Adunanza
plenaria afferma la giurisdizione (di merito) del giudice amministrativo, ma
non scioglie il nodo dei rapporti tra provvedimento e negozio, in Il Foro
Amministrativo C.d.S., novembre 2008.