LEGGE PINTO, ARRETRATO E PROBLEMI ORGANIZZATIVI.

Relazione (aggiornata e integrata) per il Convegno Anma, tenutosi a Siracusa il 30 e 31 ottobre 2009.

- Massimiliano Balloriani, magistrato presso il Tar di Campobasso -.

 

1. PREMESSE

 

Cercherò di svolgere il tema assegnatomi, dando conto dei vari aspetti, norme, opinioni, disegni e proposte che si agitano da tempo, per poi suggerire alcune soluzioni, che solo in parte sono mie personali, nel senso che non sono frutto della mia invenzione, ma piuttosto un adattamento ed elaborazione di varie ipotesi emerse nell’ampio dibattito in corso.

 

1.1.Ma è vero che il giudice amministrativo lavora meno di quanto dovrebbe?.

 

La risposta è no.

Dai dati aggiornati al 2008, risulta che in quell’anno, oltre ad un numero pari ai nuovi ricorsi introitati, è stato smaltito anche il 12% delle cause arretrate (gran parte dei dati che verranno indicati, sono presi dall’analisi dell’attività della giustizia amministrativa del 2008, di C. ed S. TALICE, pubblicata su Giustizia amministrativa, maggio – giugno 2009, pag. 185 e seg.).

Ciò vuol dire che, stando così le cose, in meno di dieci anni, senza alcun intervento straordinario sull’arretrato, si esauriranno tutte le cause pendenti e si dovrà provvedere suolo sui fascicoli di nuovo deposito.

E in quel momento, a variabili ferme, il personale di magistratura oggi in servizio sarà addirittura, probabilmente, in esubero.

L’unico trend negativo (nel senso che aumenta l’arretrato) è quello registrato al Consiglio di Stato (cfr. la cit. relazione TALICE).

Ciò vuol dire che i magistrati sono troppi in primo grado e troppo pochi in secondo (e segnatamente presso le sezioni giurisdizionali, dove, come noto, non vengono assegnati magistrati di nomina governativa).

Ecco che la riforma processuale si dovrebbe anche occupare di questo: l’accesso dal primo al secondo grado risente ancora di vecchie ruggini e contrapposizioni interne, e deve essere adeguate ai tempi, ove il solo prestigio che conta è quello della risposta che si è in grado di fornire a chi chiede giustizia.

Tendenzialmente, lo dicono i numeri, il 12% dei magistrati di primo grado dovrà essere trasferito nell’organico di appello, per ottimizzare le risorse.

Ma se, almeno in primo grado, le cose stanno così, allora di cosa stiamo parlando?

Non possiamo aspettare 10 anni per definire l’arretrato.

Al contempo però non si può chiedere ad un magistrato che già deposita, in media, 417 provvedimenti l’anno (quasi tre per giorno lavorativo, considerando che la maggior parte, secondo l’analisi per il 2008, è costituita da sentenze complesse e che una notevole quantità di tempo deve essere necessariamente dedicata all’aggiornamento), di raddoppiare l’impegno per definire tutte le cause arretrate in 5 anni.

Il tempo libero ed il diritto al riposo non possono essere espropriati ma vi si può rinunciare volontariamente, e dietro adeguato compenso.

Ecco che occorre prevedere un sistema, a regime, su base volontaria e retribuito, che consenta di definire l’arretrato con una velocità almeno doppia di quella attesa.

In modo che il risparmio potrà essere calcolato nel 50% delle condanne che sarebbero inflitte da qui a 10 anni, per i ricorsi pendenti.

Al contempo, si deve fare in modo di snellire e velocizzare, ma senza renderlo sommario (perché la tutela deve pur sempre essere effettiva), il processo amministrativo, per garantire con una certa sicurezza che i procedimenti rispettino i termini fissati dalla Cedu e dal legislatore nazionale, a regime.

Premetto che, per il primo problema, l’unica soluzione che ritengo ragionevole è quella di affidare a magistrati togati, in funzione monocratica, la definizione dei giudizi pendenti.

Per il secondo, si dovrebbe, invece, valorizzare una peculiare caratteristica del giudice amministrativo, che è quella di conoscere perfettamente i fascicoli che vengono portati in udienza o in camera di consiglio (che in media sono circa 50 al mese, complessivamente).

Questi vengono definiti in parte con sentenza e in parte con ordinanza cautelare: ora, come già si è fatto con le sentenze brevi, si dovrebbe favorire l’attitudine delle pronunce adottate in sede cautelare ad estinguere definitivamente il giudizio.

Di queste proposte tratterò nella seconda parte.

 

1.2. La legge delega.

 

Come noto, con la legge n.69 del 2009, il Governo è stato delegato, come recita il primo comma dell’articolo 44, “ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele”.

Se questo è lo scopo dichiarato, i criteri direttivi si articolano in cinque punti.

Il primo punto, contrassegnato dalla lettera a), impone al Governo di assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo (…) nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato.

Nei criteri enunciati in tale primo punto, pertanto, sono enucleabili tre direttive, che riguardano:

Durata, struttura e contenuto del giudizio; poteri istruttori monocratici; smaltimento dell’arretrato.

Mentre la prima e la terza sono generiche e per obiettivi, la seconda, che in realtà è una specificazione della prima con esclusivo riferimento all’istruttoria, vincola il Governo a prevedere un ampliamento delle funzioni monocratiche, quantomeno nella fase istruttoria.

Ne consegue che non vi sono elementi per sostenere che l’espressa previsione delle funzioni monocratiche con riferimento all’istruttoria, impedisca al Governo di estenderle anche a regime nelle altre fasi processuali (per assicurare gli obiettivi sanciti dalla prima direttiva del punto a), cioè, in particolare, snellezza e ragionevole durata del processo); né, analogamente, si può sostenere che gli impedisca di prevedere il giudice monocratico come strumento per lo smaltimento dell’arretrato.

Del resto, l’art. 43 della medesima legge estende, per la Corte dei Conti, le funzioni del giudice monocratico in primo grado anche alle decisioni in sede cautelare, prevedendo il reclamo innanzi al collegio contro le ordinanze del giudice singolo, e rinforza l'autonomia del giudice unico il quale, dopo l'assegnazione del presidente, fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi (M.BRANCA).

Ciò rivela che il giudice monocratico, anche per le giurisdizioni amministrative superiori, è fortemente voluto dal legislatore.

Ma procediamo con ordine.

Innanzitutto, snellezza e concentrazione si accompagnano a ragionevole durata ed effettività della tutela.

Per snellire i processi e per farli durare di meno, allora, non si può continuare sulla strada intrapresa con istituti quali la perenzione e l’aumento del contributo unificato.

Bisogna rispondere con celerità alla domanda di giustizia, non scoraggiare i cittadini a ricorrervi.

Anche il prevedere insidie ed aggravamenti processuali per giungere alla decisione, oltre ad appesantire (spesso a vuoto) il lavoro delle segreterie (come sta accadendo per la perenzione quinquennale), non fa altro che spostare la complicazione dall’organo pubblico al ricorrente privato, il quale dovrebbe, invece, essere al centro delle riforme.

C’è da chiedersi se sia legittimo e, comunque, fino a che punto opportuno e conveniente, snellire gli apparati burocratici, complicando ed aggravando la vita dei cittadini.

Né per conseguire snellezza, concentrazione ed effettività il Governo deve limitarsi a prevedere procedure informatiche, l’ampliamento dell’istruttoria monocratica o la razionalizzazione dei termini processuali (soluzioni espressamente suggerite dal delegante al Governo); come suggeriscono le espressioni “anche” e “nonché”.

E’ il Governo, pertanto, che deve riempire di contenuti il criterio direttivo della snellezza, concentrazione ed effettività.

Ai principi di snellezza, concentrazione ed effettività sono dedicate anche le altre direttive della delega, enunciate ai successivi punti da b) a g), che impongono al Governo di intervenire su aspetti ed istituti specifici (previsione di azioni di costitutive, di condanna e di accertamento, in aggiunta a quella di annullamento; revisione e razionalizzazione dei riti speciali; razionalizzazione, estensione e riordino del giudizio elettorale; riordino delle norme sulla traslatio iudicii; riordino della tutela cautelare, generalizzando anche quella ante causam riordino del sistema delle impugnazioni).

A ben vedere, tali direttive, che possiamo definire specifiche, attuano per lo più la concentrazione e l’effettività.

Esempi di cosa s’intenda per snellezza non sono indicati nella delega.

Si ripete, peraltro, che le direttive specifiche non esauriscono l’ambito della delega, proprio perché, come si legge nel primo comma dell’articolo 44, con essa si vuole che il Governo proceda al riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

Pronunce delle Corti superiori, principi generali, desumibili dal codice di procedura civile, snellezza concentrazione ed effettività delle tutele, sono quindi i criteri residuali (indicati al comma 1 e al punto a) dell’articolo 44) che il Governo deve rispettare nell’attuare un riassetto delle norme sul processo amministrativo.

Tranne scarse indicazioni puntuali (desumibili dai punti da a) a g)), pertanto, la delega ha carattere ampio e generale, anche se non appare affatto generica, essendo ben tracciati i riferimenti ed obbiettivi che il Governo deve rispettare.

E non poteva essere altrimenti, in questo momento particolare, ove, alla nota natura pretoria, di gran parte degli istituti processuali del diritto amministrativo, si aggiunge una situazione di profonda crisi della certezza del diritto e spesso il contrasto, su aspetti fondamentali, tra corti superiori.

Ma allora a quali istituti deve ricorrere il Governo per attuare anche il “principio di snellezza” sia a regime (anche per garantire la ragionevole durata del processo) sia per lo smaltimento dell’arretrato?

Un aspetto da tener presente per le proposte che saranno esposte nella seconda parte.

 

1.3. La nozione di arretrato. L’operazione di definizione anticipata dei ricorsi arretrati.

 

Cosa dobbiamo intendere per arretrato?

E’ evidente che ci si debba riferire non a tutte le cause pendenti, ma solo ai casi in cui il giudizio pende oltre il termine di ragionevole durata, individuato dalla giurisprudenza della Cedu e della Cassazione (e dalla nuova normativa che eventualmente interverrà).

Quindi sono cause per le quali la condanna è ormai una prognosi certa.

Ne consegue che il risparmio derivante dall’abbreviazione dei termini, che ci sia aspetterebbe per la definizione dei ricorsi arretrati (abbiamo visto, intorno ai 10 anni, con molta approssimazione), è l’importo da non superare, se non si vuole rendere economicamente svantaggiosa l’operazione di definizione anticipata dei ricorsi arretrati.

Se, come abbiamo visto con ampia approssimazione, è ragionevole prevedere di poter ottenere un’abbreviazione, da 10 anni a 5 anni, del tempo di definizione dei ricorsi già a rischio condanna; ciò vuol dire che l’importo limite dovrà essere calcolato, più o meno, sul 50% delle condanne che si potrebbero ricevere  da qui a 10 anni.

Una somma di sicuro rilievo, ma che non giustifica un’assunzione straordinaria di personale di magistratura, tale da provvedere nella metà del tempo (se si volesse addirittura smaltire tutto l’arretrato in due anni e mezzo, o fare a meno del sistema dello stralcio, si dovrebbe quasi raddoppiare il numero dei magistrati oggi in servizio).

Tanto più che, come si è visto, esaurito l’arretrato, i magistrati oggi in servizio, al ritmo di lavoro attuale, saranno addirittura in esubero.

Non conviene neanche assumere magistrati onorari:

-          perché non garantiscono (molto meno, comunque, del giudice monocratico togato) coerenza e specializzazione nelle decisioni;

-          perché dovrebbero essere retribuiti con importi superiori all’indennità da riconosce ai togati (per rendere appetibile l’incarico a soggetti di un certo livello ed esperienza professionale, considerando il necessario regime di incompatibilità);

-          perché, come sempre avvenuto, cercherebbero di stabilizzare il loro rapporto, in contrasto con quanto abbiamo appena visto (e cioè che, definito l’arretrato, i magistrati amministrativi saranno in esubero, almeno in primo grado);

-          perché gli interessi coinvolti nelle cause amministrative, di carattere generale, rendono molto difficile l’individuazione di professionisti che non si trovino spesso in conflitto di interessi; ed i soggetti a riposo nelle vari magistrature sono mediamente troppo in avanti con l’età.

 

 

1.4. Il volume dell’arretrato.

 

Il Presidente del Consiglio di Stato, nella relazione sull’attività della Giustizia amministrativa per il 2009, ha dichiarato che “malgrado il prodigarsi del personale di magistratura e l’insostituibile supporto fornito dal personale amministrativo, i ricorsi giacenti presso il Consiglio di Stato si avvicinano alla ingente cifra di circa 30.000 unità, mentre quelli che attendono risposta presso i Tribunali amministrativi regionali sono circa 600.000”.

Dalla medesimo relazione, inoltre, apprendiamo che, rispetto alle stime dell’anno prima, la situazione, man mano che sono andati avanti gli inserimenti dei fascicoli nel sistema informatico, si è rivelata di gran lunga peggiore.

Per comodità, valutando anche il meccanismo delle perenzioni, ho considerato, con molta approssimazione e per comodità di calcolo, un arretrato effettivo di circa 500.000 ricorsi (cifra che, comunque, appare verosimile).

 

1.4. Il nuovo d.d.l. sulla ragionevole durata del processo.

 

Come noto, è stato recentemente presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare, di modifica della legge cd. Pinto (n.89 del 2001).

Tale disegno prevede, all’articolo 2, comma 3 ter della legge n.89 del 2001, che “Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma”.

Stando alla lettera, l’arretrato della Ga dovrebbe riguardare tutti i ricorsi di primo grado pendenti da oltre 2 anni, e tutti i ricorsi in secondo grado, pendenti da oltre 4 anni (2 + 2).

Molto probabilmente, allora, le stime per il 2009 devono essere già ulteriormente riviste, e naturalmente in aumento.

Il medesimo disegno di legge ha previsto poi che la domanda di equa riparazione si considera priva di interesse, ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile, se la parte, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione del termine di ragionevole durata, non ha presentato, nell’ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini appena ricordati, una espressa istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della legge Pinto. E’ previsto, poi, che, se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini indicati, l’interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione.

Ciò vale a dire che il diritto al risarcimento può essere riconosciuto solo da tale momento: in tal senso sembra essere stata rivista in maniera più favorevole al ricorrente (o comunque si deve cercare un coordinamento con) la disposizione di cui alla all’articolo 54 del d.l. n.112 del 2008, comma 2 (sul quale la Corte europea si è già pronunciata con la decisione del 2 giugno 2009), che già aveva previsto (tipizzando un preciso orientamento della giustizia ordinaria) la decorrenza del risarcimento del danno, in ogni caso, dalla data della presentazione dell’istanza di prelievo, e non dalla semplice istanza di fissazione di udienza.

Il nuovo articolo 3-sexies della legge n.89 del 2001, poi, secondo il d.d.l. in commento, prevederà che il giudice procedente e il capo dell’ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza e, a decorrere dalla data del deposito, nei processi amministrativo e contabile, l’udienza di discussione è fissata entro novanta giorni.

Per tutte le cause per le quali è stata presentata istanza di fissazione (che è prassi essere contemporanea alla presentazione del ricorso, anche se, a rigore, non servirebbe per la trattazione in camera di consiglio), cioè la quasi totalità di quelle pendenti, allora, l’udienza pubblica di discussione del ricorso dovrebbe essere fissata entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle modifiche alla legge n.89 del 2001.

Se questa norma dovesse rimanere così com’è nel testo finale, c’è da augurarsi (è una vera urgenza) che intervenga prima il testo elaborato dalla commissione di riforma per disciplinare il regime delle cause pendenti che formano il cd. arretrato; in caso contrario, credo che la tendenza potrà essere simile a quanto oggi si con il cd. ruolo aggiunto (una sorta di udienza di prima comparizione, che è prassi in alcuni Tribunali amministrativi).

Infine, salvo che nei processi penali, questo nuovo disegno di legge prevede che la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda.

Come noto, il legislatore, con la legge n.205 del 2000 ha previsto in capo al giudice: 1) il potere di unificare le due fasi del procedimento, definendo in sede cautelare il merito; 2) l’obbligo di osservare una determinata tecnica di formazione della sentenza, che deve essere succintamente motivata (la c.d. sentenza semplificata).
Già l’art. 65 del reg. proc. per il Consiglio di Stato ha previsto che la sentenza deve contenere “la succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto”.

Rispetto a quest’ultima previsione, la riforma del 2000 non è stata una mera ripetizione, poiché, attraverso un’esemplificazione (il punto di fatto o di diritto risolutivo; il precedente conforme), ha chiarito quantomeno la possibilità di assorbire i motivi in fatto o in diritto, attraverso il mero richiamo di quelli risolutivi (cfr. S.BACCARINI).

Con il d.d.l. in esame, quindi, sul punto, nulla sembra aggiungersi a quanto già previsto dall’articolo 65 cit., ma probabilmente l’interpretazione utile dovrebbe essere nel senso di legittimare la generalizzazione della sentenza breve (con assorbimento dei motivi) di cui all’articolo 26 della legge n.1034 del 1971.

Al capo dell’ufficio giudiziario, poi, si affida il compito di vigilare sull’effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge (il che non appare una novità).

A parte i vari slogan, dobbiamo intenderci su ciò di cui si discute.

La sentenza succintamente motivata o semplificata incide solo su quell’attività del relatore che va dal passaggio in decisione del ricorso al termine per il deposito della sentenza; incide cioè solo sul rispetto di un termine che oggi è, come noto, di 45 giorni.

A meno che non si voglia pensare che il modo succinto della redazione postuli, secondo il legislatore (dimentico del principio di effettività della tutela), anche uno studio succinto e superficiale delle ragioni delle parti, non ci troviamo di fronte ad una soluzione in grado di incidere significativamente sulla possibilità di rispettare gli ambiziosi termini processuali di 2 anni per il primo grado e 2 per il secondo.

Continuando ad introdurre a macchia di leopardo diversi espedienti, tratti spesso dalla pratica, senza alcun approfondimento teorico, e spesso in contrasto tra loro (si vedano, ad esempio, i ripetuti interventi sull’articolo 9 della legge n.205 del 2000, in materia di perenzione), non si fa altro che far lavorare a vuoto magistrati e segreterie, oltre a calpestare, spesso in malo modo, gli interessi di chi attende da tanti anni una pronuncia di giustizia.

 

1.5. Rimedi empirici de iure condito.

 

Non v’è presidente di Tar o di sezione interna che non abbia cercato di accelerare la definizione del carico arretrato, ricorrendo spesso alla propria inventiva, senso prativo e capacità organizzativa.

Simili iniziative meritano apprezzamento qualora non ledano i diritti di difesa delle parti, non vadano contra legem e non violino le delibere con le quali il Consiglio di Presidenza, in attuazione della legge n.186 del 1982, ha fissato i limiti massimi di cause assegnabili a ciascun magistrato.

Tali limiti, si badi bene, non tengono conto del carico cautelare, e sono comunque a presidio dell’indipendenza interna dei giudici e della qualità delle decisioni (la quale è un diritto del ricorrente, come suggerisce, tra l’altro, l’espressione “ragionevole durata del processo”; del resto, come noto, anche per la magistratura ordinaria sono allo studio del Csm criteri per la fissazione di limiti massimi del carico di lavoro assegnabile a ciascun magistrato).

Non ha senso assegnare carichi che non si possono smaltire in modo ragionevole, se non quello di costringere i magistrati stessi a non studiare adeguatamente le cause e a non redigere le sentenze in modo sufficientemente completo e documentato (basterebbe confrontare, in proporzione, i numeri dei meri rinvii disposti nella Ga, rispetto, ad es., a quelli del processo civile).

Se non si hanno presenti tali necessità, tanto vale disporre che i ricorsi vengano decisi dalla sorte, come nelle antiche ordalie.

Per lo più, molti Presidenti hanno cercato di individuare e definire quei giudizi, per i quali le parti non hanno più interesse alla decisione.

Mi riferisco in particolare al cd. ruolo stralcio, con il quale, in particolare, si introduce un’udienza di comparizione, alla quale gli avvocati possono: 1) intervenire e 1.1) dichiarare interesse (nel qual caso la fissazione avviene generalmente a breve) oppure 1.2.) dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse (nel qual caso il ricorso viene preso a decisione ed evaso in tempi brevissimi con una sentenza standard di rito, senza alcun serio aggravamento del lavoro del magistrato); 2) non intervenire (nel qual caso la causa viene generalmente cancellata dal ruolo e soggiace al regime ordinario di perenzione).

Gli avvocati, generalmente, vengono avvisati di tutto ciò, e questo potrebbe giustificare il fatto che la causa non passi in decisione, in assenza delle parti, come invece imporrebbero le regole processuali previste dalla legge.

Si tratta, comunque, di un rimedio preter legem, che per tale ragione non viene seguito da ogni presidente di sezione.

Molti ritengono, poi, che la legge Pinto abbia inciso sfavorevolmente anche su tali rimedi (per così dire empirici) e, più in generale, abbia contribuito a rendere effettivo l’arretrato, dando rinnovato interesse (al solo fine di conseguire il risarcimento) a ricorsi che ne sarebbero stati ormai privi.

Sul punto, tuttavia, è interessante l’orientamento della Cassazione (cfr. sentenza 20 novembre 2008, n. 27610), secondo cui, se la soccombenza nel processo presupposto non incide sul diritto all'equa riparazione, la piena consapevolezza della infondatezza o inammissibilità delle istanze in quanto incompatibile con l'ansia connessa all'incertezza sull'esito del processo, potrebbe fare ritenere insussistente il danno non patrimoniale.

Però, a venire in rilievo sotto questo profilo non sono le ipotesi di conoscenza di norme di legge escludenti la pretesa e/o indirizzi giurisprudenziali contrari, ma i casi di abuso del processo, configurabile allorquando risulti che il soccombente abbia promosso una lite temeraria o artatamente resistito in giudizio, con tattiche processuali di varia natura, ovvero proprio quando l'iniziativa giudiziaria sia dettata dal solo fine di perseguire il perfezionamento della fattispecie di cui alla citata l. n. 89 del 2001, art. 2.

Fatto sta, in ogni caso, che un ricorso pendente è diventato ormai un bene in sé (di secondo grado), suscettibile di liquidazione economica, a prescindere dall’esito della causa.

Su di un piano più aulico, poi, oltre al profilo economico, risarcitorio, il danno di una Giustizia amministrativa tardiva (come da molti percepito, cfr., ad es., N.D’ALESSANDRO), oltre alla perdita di immagine e alla crisi di fiducia, vanifica spesso il  peculiare effetto conformativo ultra partes del giudicato amministrativo, la tanto decantata giustizia nell’amministrazione, che trascende il rapporto processuale.

Una decisione amministrativa che interviene con molti anni di distanza difficilmente potrà esplicare alcun effetto ultrattivo, in quanto vi saranno sicuramente delle sopravvenienze e comunque l’azione amministrativa avrà consolidato numerose e diffuse aspettative illegittime.

Oltre al problema dell’arretrato, quindi, la velocità (ragionevole) del giudizio è un predicato irrinunciabile, ontologico, della giustizia amministrativa, in cui ogni causa ha una potenziale valenza generale.

Anche le cd. cause minori (tagliate quindi fuori dal rito speciale di cui all’articolo 23 bis della legge n.1034 del 1971), spesso, per la loro valenza di leading case, e per la potenziale replica su larga scala di identiche iniziative giudiziarie da parte di cointeressati, assumono importanza assai maggiore, sul piano economico e sociale, di grossi appalti o grosse lottizzazioni.

Alcune cause seriali che giacciono nei nostri archivi riguardano spesso migliaia di pubblici dipendenti, e valgono quindi assai di più di uno dei tanti appalti che, puntualmente, le scavalca a piè pari, grazie all’articolo 23 bis cit.

Queste cause non sono solo il passato, ma anche il presente.

E’ proprio giustificato un processo amministrativo a due velocità?

E’ ancora giustificata l’enorme discrezione del Presidente nel fissare l’ordine di trattazione delle cause?

L’analisi della ragionevole durata del processo non riguarda, ovviamente, solo il passato, quando il danno è già fatto, ma anche, e soprattutto, il presente, per garantire a tutti, secondo il principio di uguaglianza ed effettività, il diritto di avere una giustizia adeguatamente tempestiva.

Restando alle soluzioni prospettate dei iure condito, nella relazione di insediamento del Presidente del Consiglio di Stato - Relazione sullo stato della giustizia amministrativa; Cerimonia del 14 febbraio 2008 in giustizia – amministrativa.it; si suggeriscono alcuni rimedi, molti dei quali, come si accennava all’inizio, sono stati praticati dai vari presidenti di sezione:

a) le udienze monotematiche;

b) la individuazione di cause seriali ovvero di cause su cui si sia formato un consolidato indirizzo giurisprudenziale;

c) l’effettivo avvio del funzionamento dell’ufficio studi e massimario (che probabilmente avrebbe dovuto ampliare il numero delle cause rientranti nella lettera b) precedente);

d) la capillare e funzionale informatizzazione del lavoro (che, per esperienza personale, ha avuto, finora, solo il vantaggio di sollevare il relatore dallo scrivere l’epigrafe del provvedimento; a fronte di notevoli complicazioni e ostacoli dettati, probabilmente, dall’attuale fase, ancora iniziale, di introduzione del servizio).

e) il monitoraggio con precise scadenze temporali dei flussi di lavoro, con riguardo agli affari pervenuti e a quelli effettivamente definiti (al riguardo tuttavia si segnala il divieto di installare "apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" di cui all'art. 4 della legge n. 300 del 1970, richiamato, per quanto riguarda i dipendenti pubblici, dalla recente direttiva del Ministro della Funzione pubblica n.2 del 26 maggio 2009, adottata sulla scorta delle linee guida del Garante della protezione dei dati personali);

f) la creazione di un “ufficio spoglio” all’interno di ogni sezione giurisdizionale, ritenendosi che presupposto necessario di ogni rimedio per la definizione dei giudizi arretrati è l’inventario dell’arretrato esistente, cioè l’accertamento della sua effettiva consistenza quantitativa e qualitativa.

Nella medesima relazione, comunque, il Presidente concludeva affermando che i problemi della Giustizia amministrativa possono risolversi con misure organizzatorie e funzionali solo sino ad un certo punto, oltre il quale sarà indispensabile l’intervento del legislatore.

 

1.6. Un’ipotesi limite: le applicazioni con indennità di missione.

 

Nella relazione sulla Giustizia amministrativa per il 2009, del Presidente del Consiglio di Stato, è dato leggere che “in tema di organizzazione del lavoro giurisdizionale, e nell’attesa d’iniziative, anche legislative, specifiche per lo smaltimento dell’arretrato, è stata ampliata la possibilità di assegnazione cumulativa di magistrati ad altro tribunale (delibere del 6 ottobre 2005, 1 dicembre 2005 e 24 febbraio 2006), con positive ricadute applicative (ad esempio presso il TAR del Lazio, in cui sono state celebrate varie udienze “monotematiche” con incremento significativo della produttività)”.

Una soluzione simile, a dire il vero, la si sarebbe potuta estendere in via generale, per verificarne l’effettiva potenzialità.

Personalmente, quando ero nel direttivo dell’Anma, ne sostenevo l’applicazione, anche perché nessuno ha mai frapposto seri ostacoli alla concreta possibilità giuridica ed operativa.

In tal modo, l’arretrato poteva essere “attaccato”, a regime, in via amministrativa (cioè con una delibera del Cpga), senza necessità di alcuna legge.

Vi sono infatti tre passaggi, tutti rientranti nella disponibilità del Cpga: invitare i Presidenti delle varie sezioni giurisdizionali a programmare un certo numero di udienze per lo smaltimento dell’arretrato, ad esempio su base trimestrale; conseguentemente indire un interpello trimestrale (su base nazionale) per la partecipazione alle udienze così individuate, fissando i criteri di preferenza (anzianità nella qualifica di consigliere per le presidenze, di referendario o primo referendario per le posizioni a latere); comunicare ai Presidenti le udienze programmate che possono essere effettivamente fissate, perché “coperte” dalla disponibilità di applicazione di almeno tre magistrati; gestire le applicazioni e stabilire le indennità.

A tale ultimo proposito, come noto, l’indennità di missione è stata abrogata dalla finanziaria per il 2008, ed il Cpga continua a farvi riferimento, solo nel quantum, per la determinazione del compenso spettante ai magistrati che danno la disponibilità per le applicazioni con carico di lavoro (15 giorni di missione per ogni udienza) o senza carico di lavoro (5 giorni di missione per ogni udienza), ai sensi dell’articolo 25 della legge n.1034 del 1971.

Come noto, difatti, la legge n.186 del 1982 e la legge n.205 del 2000 hanno conferito al Cpga grande autonomia finanziaria e contabile, e per prassi il Cpga pare essersene servito pienamente, anche per la determinazione dei compensi e gettoni vari dei magistrati che rivestono incarichi istituzionali nella giustizia amministrativa (oltre che per la riferita indennità di missione).

Orbene, stando così le cose, nulla avrebbe impedito, a mio avviso, di calcolare il doppio dell’attuale importo dell’indennità di missione, calcolandola cioè, evidentemente, su 30 giorni, a vantaggio di chi avrebbe dato la propria disponibilità a partecipare alle tre udienze stralcio del trimestre, con il carico di lavoro prefissato dal Cpga (tendenzialmente, trattandosi di unica udienza mensile, e non essendoci carico cautelare, su livelli più che doppi rispetto all’ordinario carico di merito).

E’ un qualcosa che si poteva provare a fare da subito; che, probabilmente, non richiedeva leggi di copertura.

Si sarebbe dovuto tuttavia incrementare l’indennità mensile, poco adeguata al lavoro richiesto (oggi si aggira mediamente sui 750 euro mensili, quindi spesso a stento sufficienti a pagare le spese di viaggio e soggiorno, incluse nell’importo totale).

Ormai tuttavia ci si deve concentrare su quanto consentito dalla legge delega sul processo amministrativo, che impone espressamente una soluzione snella e ragionevole al problema dell’arretrato.

Ne parlerò a breve.

 

 

1.7. Dall’arretrato come problema, all’arretrato come soluzione Keynesiana di problemi occupazionali e di carriera: le sezioni stralcio.

 

Periodicamente, sulla scorta dell’esempio di quanto avvenuto nel processo civile (con giudizi conclusivi, a dire il vero, contrastanti), viene riproposta, anche per la Giustizia amministrativa, l’idea delle sezioni stralcio.

Per la magistratura amministrativa, le sezioni stralcio sono già state previste con il d.l. 18 maggio 2001 n. 179 che, assunto da un Governo ormai battuto alle elezioni del 13 maggio, fu lasciato decadere (M. BRANCA).

L’esperimento delle sezioni stralcio presso i tribunali civili, da poco concluso, ha ricevuto valutazioni contratanti; ma ciò che non ha soddisfatto è stata per lo più la qualità delle decisioni (ibidem).

Comunque, c’è un problema di fondo, nel senso che i magistrati amministrativi (e l’Anma, che è la loro principale associazione) vorrebbero sezioni stralcio formate solo da magistrati togati; il potere politico, ovviamente, le concepisce come organi straordinari, con i quali si chiede la partecipazione alla funzione giudiziaria di giudici onorari.

Questo era, ad esempio, il contenuto del d.l. del 2001, mai convertito in legge.

Il problema è che la ragione sta da ambedue le parti: non ha senso prevedere delle sezioni stralcio composte solo da magistrati togati ordinariamente già chiamati a pronunciarsi su quelle cause.

Nel qual caso non servirebbe una legge per prevedere sezioni stralcio, ma si dovrebbe discutere solo dell’indennità da dare a chi s’impegna a lavorare il doppio di quanto finora richiesto (rinunciando alla percentuale di giornata che, in linea teorica, anche un magistrato dovrebbe avere di libertà).

Semmai la legge può servire se si deve consentire ai togati di giudicare con rito più semplificato, ad esempio in composizione monocratica.

Qui effettivamente c’è una logica: in funzione monocratica i giudici possono lavorare di più ed organizzarsi in modo più snello senza incidere sul lavoro ordinario collegiale (ne parleremo più avanti).

D’altro canto, però, anche i magistrati hanno un po’ di ragione, perché la Giustizia amministrativa poco si presta ad essere amministrata da giudici onorari, vuoi per la dimensione spesso generale degli interesse coinvolti (che pone in forte rischio di conflitto la posizione di qualsiasi professionista chiamato a fungere da giudice onorario) vuoi per l’alta specializzazione richiesta (che poco si concilia con il reclutamento con funzioni onorarie di magistrati di altre giurisdizioni, che difatti devono sostenere, di norma, un concorso di secondo grado; peraltro sarebbe poco praticabile, vista l’età dei pensionamenti che, come noto, si prevede addirittura di aumentare). Del resto, ho già esposto le ragioni economiche ed organizzative che non rendono opportuna la soluzione delle sezioni stralcio (che abbiamo diffusamente esaminato anche nel precedente direttivo Anma).

Gli interessi di alcuni magistrati, rappresentati da vari progetti esposti in sede associativa, poi, sono a volte addirittura incompatibili con il fine dello smaltimento dell’arretrato, ad esempio, laddove prevedono come stabile la funzione di presidente delle sezioni stralcio, con esonero dal carico di lavoro.

 

1.8. Misure alternative e deflattive. Il ricorso al Capo dello Stato.

 

Come noto, è stata recentemente prevista (con la medesima legge n.69 del 2009) la possibilità, per il Consiglio di Stato, si sollevare questioni di Costituzionalità delle leggi, dinnanzi alla Consulta, in occasione di decisione resa su ricorso al Capo dello Stato; e si è reso al contempo vincolante per il Capo dello Stato la decisione del Consiglio di Stato.

E’ anche noto che la Corte Costituzionale aveva già ritenuto, conformemente ad ovvi principi di carattere generale, che il carattere amministrativo e non giurisdizionale della decisione su ricorso straordinario precludesse una simile possibilità.

Ma il legislatore non ha tenuto conto, e si vedrà se anche tale norma durerà a lungo o meno.

Difatti, non basta prevedere che il parere sia vincolante per il Capo dello Stato, per trasformare il rimedio e dargli carattere giurisdizionale; tanto più che, come noto, è costituzionalmente vietata l’istituzione di giudici speciali.

Se poi si giungesse, ciò nonostante, ad affermare il carattere giurisdizionale del rimedio, diverrebbe illegittima e priva di senso la norma che consente la trasposizione del ricorso straordinario, davanti al Tar, cioè in sede giurisdizionale (appunto).

Restando all’oggetto del presente intervento, tuttavia, non credo sia necessario spendersi per affermare che  il ricorso al Capo dello Stato, residuato storico dello stato assoluto, non può, semplicemente con un cambio di etichetta, essere considerato un innovativo e garantistico istituto, per la risoluzione alternativa delle controversie tra privato ed amministrazione; cioè un istituto che può risolvere i problemi della giustizia amministrativa (come, invece, pure qualcuno ha detto).

Sarebbe come negare tutta l’evoluzione della giurisdizione amministrativa dalla fine dell’ottocento ad oggi.

 

 

1.9. Celerità attraverso la bassa qualità dei provvedimenti giurisdizionali e delle garanzie: motivazioni succinte e perenzioni. Il paradosso dell’equa riparazione per la durata irragionevole dei processi.

 

L’articolo 9 comma 2 della legge n.205 del 2000, che ha introdotto la cd. perenzione decennale, è stato modificato prima dall'articolo 54, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, e successivamente dall'articolo 57, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Non neghiamoci che ormai l’istituto non corrisponde più ad una presunzione legale di sopravvenuta carenza di interesse in ragione del trascorrere del tempo, visto che 5 anni è un tempo minore di quanto dura, nella gran parte dei casi, un giudizio amministrativo di primo grado.

Inoltre, la norma, tradendo la sua origine pratica e riproduttiva di alcune prassi, non è facilmente giustificabile sotto il profilo dogmatico.

Non si comprende, ad esempio, perché nel caso di avvisi tramite segreteria è richiesta la dichiarazione di interesse della parte, mentre in udienza è sufficiente che tale dichiarazione si resa dall’avvocato costituito.

I principi generali sono importanti, perché garantiscono che le norme siano ragionevoli e abbiano in adeguata considerazione gli interessi meritevoli di tutela nel processo.

La prassi, invece, molto spesso risponde ad esigenze di uno solo degli attori del processo.

Il nuovo d.d.l., poi, come abbiamo visto, introduce in via generale l’obbligo per il giudice di redigere le sentenze in modo succinto.

Al di là delle considerazioni già fatte, è evidente che una simile previsione espressa chiarisce lo sbilanciamento del legislatore verso la velocità, a discapito della tutela.

Probabilmente si sta verificando uno strano effetto della previsione di tutela risarcitoria nei casi di irragionevole durata dei processi.

Il legislatore, che ormai è il Governo - quindi il soggetto, in ultima analisi, destinatario delle eventuali condanne da irragionevole durata – ha un generale ed attuale conflitto di interessi con gli utenti attuali e futuri della giustizia.

Questi ultimi vogliono una durata ragionevole, nel senso che non voglio aspettare troppo, ma soprattutto vogliono una tutela effettiva ed adeguatamente motivata.

Il Governo, oggettivamente, ha più interesse a non superare i limiti di durata, anche se ciò dovesse richiedere una giustizia sommaria e succintamente “motivata”.

 

2. PROPOSTE

 

2.1. Il rito monocratico per l’arretrato.

 

Nel 2001, il Cpga ha espresso un parere su uno schema di disegno di legge del Ministero della funzione pubblica, che introduceva il rito monocratico.

Il d.d.l. non è mai stato sottoposto all’esame del Consiglio dei Ministri.

Esso prevedeva:

- all'art. 1, comma 4, lettera v) nell’ambito della delega per il codice del processo amministrativo, il seguente criterio direttivo: "individuazione di ipotesi in cui il tribunale amministrativo regionale giudica in composizione monocratica, con specifico riferimento ai ricorsi per l'esecuzione del giudicato e agli altri giudizi in camera di consiglio, con esclusione dei giudizi cautelari";

- all'art. 2 disponeva che il Tar giudica in composizione monocratica per la definizione dei ricorsi concernenti: a)le controversie in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 69, comma 7, secondo periodo, del d. lgs. n. 165 del 2001 (si tratta dei ricorsi sul pubblico impiego privatizzato), relativamente alle questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 1° luglio 1998; e b) le liti introdotte con ricorsi depositati prima del 1° gennaio 1995, e le liti a queste connesse, comprese quelle proposte con i motivi aggiunti, con esclusione delle liti di cui all'art. 23 bis della l. n. 1034 del 1971 (che riguardano procedure di aggiudicazione di opere pubbliche, servizi pubblici e forniture, procedure di occupazione ed espropriazione di aree destinate a opere pubbliche o di pubblica utilità, provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti, decreti di scioglimento di enti locali e altre ipotesi specificate nel medesimo art. 23 bis) e delle controversie in materia urbanistica di cui all'art. 34 del d. lgs. n. 80 del 1998 (M.BRANCA).

Nel parere il Cpga non ha raggiunto una posizione unitaria.

Le opinioni contrarie emerse sono così sintetizzabili:

-          le attuali strutture non sono in grado di fronteggiare i problemi strutturali collegati al moltiplicarsi degli organi giudicanti;

-          il giudice collegiale fornisce maggiori garanzie di qualità, bontà ed uniformità dei giudizi, particolarmente necessarie nel campo del diritto amministrativo, attesa la sua origine prevalentemente pretoria. Infatti, il maggior approfondimento, lo scambio di opinioni, la funzione di indirizzo delle attività dell'amministrazione peculiarmente svolte dal giudice amministrativo rafforzano in modo decisivo per esso le ragioni tradizionalmente sostenute in dottrina in favore della collegialità del giudizio.

-          sul piano organizzativo, poi, vi è da osservare che l'introduzione di un giudice monocratico imporrebbe in molti Tribunali la moltiplicazione delle aule da destinare all'udienza pubblica e del personale amministrativo da adibire a compiti di segreteria. Problemi questi che già nell'attuale organizzazione collegiale del giudizio si presentano di estrema gravità, attesi i noti rapporti numerici intercorrenti tra il personale amministrativo e quello di magistratura (1,2 a 1 nella giustizia amministrativa a fronte di 3 a 1 del giudice ordinario e di 5 a 1 di quello contabile), con evidenti riflessi quanto ai possibili risultati positivi.

Le opinioni a favore, invece, si sono basate sulle seguenti considerazioni:

-          l'istituzione della figura del giudice monocratico servirebbe non solo a smaltire fortemente l'arretrato ma anche a far fronte con maggiore sollecitudine alla domanda ordinaria di giustizia su controversie di modesto valore. I provvedimenti redatti dal giudice monocratico, infatti, non sarebbero soggetti ai numerosi passaggi attualmente necessari nel giudizio collegiale, anche con riguardo al visto ed alla firma del presidente del collegio.

-          la minore difficoltà tecnica delle cause affrontate da tale giudice e l'affrancamento dalla supervisione presidenziale, oltretutto con conseguente assunzione di responsabilità esclusiva da parte del singolo magistrato, consentirebbe di aumentare la produttività individuale (e, aggiungo, forse anche l’impegno nell’aggiornamento professionale, anche attraverso la ricerca della cd. collegialità volontaria).

-          il mantenimento di un giudice esclusivamente collegiale per la sola magistratura amministrativa urta contro l'opposto principio di riserva ad organi collegiali delle sole controversie di maggiore rilevanza, principio ormai diffuso per tutte le altre magistrature "ordinarie" (M.BRANCA).

Personalmente sperimenterei il rito monocratico solo nello smaltimento dell’arretrato.

In caso di positivo riscontro, si potrà pensare di estenderlo a regime.

Non neghiamoci, del resto, che gran parte delle voci che si levano contro i monocratico derivano proprio da magistrati che non hanno mai provato questo nuovo modo di lavorare, e vedono pertanto con sfavore un cambio di abitudini e del modo di organizzare il proprio lavoro, radicati nel tempo (non è un dato da sottovalutare); appare pertanto ragionevole che l’introduzione avvenga per gradi e su base volontaria (quale migliore occasione della definizione dell’arretrato, per testare sul campo un sistema di cui si parla ormai da anni, e già testato ampiamente presso altre giurisdizioni, tra cui anche la Corte dei Conti?).

I timori di quanti ritengono che il giudice monocratico possa combinare guai, forse, valorizzano troppo il controllo collegiale, come se, a differenza di quanto avviene in tutte le altre giurisdizioni (che certo non si occupano sempre di questioni meno importanti), il Ga dovesse essere per forza “inquadrato” e sotto tutela.

Ricordiamoci che le pronunce cautelari (peraltro rarissime nel caso dell’arretrato) e le sentenze sono immediatamente appellabili davanti al Consiglio di Stato e sospendibili anche con decreto inaudita altera parte (cosa, a dire il vero, alquanto singolare).

Come dovrebbe avvenire il giudizio monocratico?

Ciascun Presidente dovrebbe assegnare a ciascun magistrato che ha aderito all’interpello (rinunciabile) una quota proporzionale di ricorsi pendenti (stabilita sommando il carico attuale più le cautelari, quindi circa 500 ricorsi per ogni anno di servizio come addetto allo stralcio).

In tal modo, se aderiranno almeno 200 magistrati (dipenderà probabilmente anche dalla serietà dell’indennità), tutto l’arretrato verrà definito in massimo 5 anni.

Poi basterebbe sostituire la parola “giudice monocratico” a “collegio”, applicando la disciplina ordinaria.

In funzione monocratica i giudici possono lavorare di più ed organizzarsi in modo più snello senza incidere sul lavoro ordinario collegiale.

Se ci si pensa bene, è incredibilmente complicato gestire e coordinare gli impegni dei singoli magistrati nei collegi ordinari e nei collegi stralcio (i problemi di organizzazione e coordinamento si moltiplicano con esponente tre nel collegio, rispetto al monocratico): attenzione che si rischiano seri problemi organizzativi, che possono ripercuotersi negativamente anche sull’ordinario servizio.

Proviamo a pensarci concretamente prima di fare una scelta.

Altro che i problemi delle stanze e delle segretarie per i giudici monocratici (che, tra l’altro, come si legge nell’articolo di Filippo Gai su lexitalia.it, sono problemi niente affatto reali).

 

 

 

2.3. L’udienza di prima comparizione.

 

Ho chiarito in premessa come, secondo me, la delega non abbia come obbiettivo un altro testo unico, ma un vero e proprio codice, quindi, una elaborazione sistematica con principi ed istituti vecchi e nuovi.

La durata ragionevole del processo, poi, non riguarda solo l’arretrato, ovviamente, ma anche i giudizi nuovi.

Come ho ribadito all’inizio, il carico di ciascun magistrato amministrativo è più che adeguato alla domanda di giustizia, atteso che, ad esempio, nel 2008, oltre all’ordinario è stato definitio anche il 12% dell’arretrato.

Definito l’arretrato quindi, lavorando ai ritmi attuali, ci sarà il 12% dei magistrati in esubero in primo grado, che si riverserà, in positivo, sulla durata media dei processi.

Per i giudizi nuovi, cionondimeno, si può ancora valorizzare una peculiare caratteristica del giudice amministrativo, che è quella di conoscere perfettamente i fascicoli che vengono portati in udienza o in camera di consiglio (che in media sono circa 50 al mese).

Questi vengono definiti in parte con sentenza e in parte con ordinanza cautelare: ora, come già si è fatto con le sentenze brevi, si dovrebbe favorire l’attitudine delle pronunce adottate in sede cautelare ad estinguere definitivamente il giudizio.

Tutti i ricorsi nuovi dovrebbero essere fissati ad una udienza di prima comparizione.

In tal caso, non aumenterebbe significativamente il carico individuale medio di lavoro (circa 50 fascicoli al mese, tra cautelare e merito), atteso che sono pochi i ricorsi nei quali non si chiede anche la cautelare (cfr. la relazione di C. ed S. TALICE, cit.)

Con circa 25 fascicoli assegnati per udienza (tra merito e cautelare), come avviene oggi, il relatore (con il ritmo attuale delle udienze), conserva la possibilità di studiarseli tutti prima (ed è una grande ricchezza della magistratura amministrativa, che non si deve perdere), ed è quindi in grado di valutare.

E’ poi necessario che vi siano le parti (molto spesso il ricorso è solo uno strumento per cercare un accordo in giudizio).

Bisogna quindi prevedere l’onere delle parti di costituirsi e presentarsi, prevedendo anche l’istituto della contumacia.

Il collegio, nell’udienza di prima comparizione, verifica la regolare costituzione delle parti e le altre questioni di rito (compresa la permanenza dell’interesse o la cessazione della materia del contendere), ed eventualmente decide il ricorso con sentenza breve, sulla falsa riga di quanto già prevede l’articolo 26 della legge Tar.

Dopo le questioni di rito, verifica, per ciascuna parte, e sempre nel contraddittorio, se ci sono esigenze cautelari: nel qual caso provvede con ordinanza.

L’ordinanza cautelare di primo grado è immediatamente appellabile, ed anche inaudita altera parte, di fronte al Consiglio di Stato.

Se le parti non propongono appello, l’ordinanza dovrebbe poter passare in giudicato e definire il giudizio (avere cioè attitudine a diventare sentenza).

In caso di appello (accolto o respinto che sia), invece, l’udienza dovrebbe essere fissata entro un anno, come sembra imporre il numero 3) lettera f) dell’articolo 44 della legge delega n.69 del 2009.

Potrebbe essere questo (come da molti indicato) uno degli elementi di ulteriore accelerazione del processo amministrativo, a mio avviso più che sufficiente, per quanto è stato detto, per rientrare anche nel termini di 2 anni, nell’ipotesi in cui dovesse diventare legge, il d.d.l. citato.

Nell’udienza di prima comparizione, ovviamente, se il collegio dovesse ritenere che non vi sono sufficienti elementi per decidere, dispone un’istruttoria (sia pure con provvedimento monocratico, come sembra imporre la legge delega), e rinvia ad altra udienza o camera di consiglio.

Se ritiene che vi sono gli elementi per decidere, ma non c’è istanza cautelare, il collegio dovrebbe comunque rinviare ad udienza fissa (nei due anni, di cui al d.d.l. cit.) dando la possibilità alle parti di presentare atti e documenti nei termini ordinari.

I presidenti, comunque, dovranno avere cura di rispettare il carico attualmente previsto per ciascun relatore, per ciò che riguarda i ricorsi che si prevede passeranno indecisione nel merito (cioè da rinvio, a seguito dell’udienza di prima comparizione).

Abbiamo tutti abbastanza esperienza per riconoscere che la giustizia, se si preme troppo sull’acceleratore, oltre il sostenibile, diventa sommaria.

Ma sono, ovviamente, solo opinioni personali.