Marzio Branca
Consigliere di Stato
Il federalismo e il decentramento del
giudizio amministrativo di appello*
I- Il federalismo e la giurisdizione.
I.1.
Federalismo e regionalismo
Una
riflessione sulle prospettive della giustizia amministrativa in relazione alla
tendenziale trasformazione nello Stato in senso federale impone, in primo luogo
la necessità di dissipare ogni possibile equivoco sulla contrapposizione tra
stato federale e stato regionale, o se si vuole più semplicemente, tra
federalismo e regionalismo, che si soleva far risalire alla nota distinzione
tra sovranità e autonomia.
Si
è sempre ritenuto e insegnato che mentre lo stato regionale si presenta
come unico soggetto sovrano, all’interno
del quale sono costituiti enti minori,
pur dotati di ampi poteri di governo, ma
che non attingono alla sovranità, lo stato federale si caratterizza per la
fusione in un unico stato di soggetti muniti di sovranità, che di tale posizione conservano rilevanti
tratti tipici.
Sicché
qualcuno potrebbe essere indotto a pensare che il processo di trasformazione dell’Italia
in Stato federale, che ha mosso di recente un passo significativo con il
disegno di legge sul federalismo fiscale, finirà con l’ includere il conferimento alle Regioni
di poteri legislativi in materia di giustizia, ed in particolare di giustizia
amministrativa, quale area della giurisdizione più intensamente investita dal
mutamento strutturale in corso, come se la potestà normativa e l’esercizio
della giurisdizione costituisca un tratto insopprimibile di una entità
federata.
___________________
* Relazione al Convegno Nazionale di Studi sul tema “Le prospettive della giustizia amministrativa tra federalismo ed esigenza di efficienza”, svoltosi per iniziativa dell’A.N.M.A a Venezia il 28 e 29 novembre 2008. (bozza non corretta)
Permane
l’idea, infatti, che il passaggio dal regionalismo al federalismo costituisca
un salto di qualità, in quanto lo stato federale e lo stato regionale non sarebbero
suscettibili di classificazione in una categoria unitaria. Tesi che poi nei
fatti, incontra clamorose smentite. Ad esempio il disegno di legge
costituzionale nato dalla c.d. “bozza di Lorenzago”, caduta in sede
referendaria nel 2005, recava l’istituzione di una camera delle Regioni e la
definiva “Senato Federale”, sebbene in quel disegno, l’autonomia regionale
risultasse confermata nella sua connotazione attuale e anzi, a giudizio di
molti, in qualche parte più circoscritta.
In
realtà quella federalista, nell’attuale contesto storico politico è nulla più
che una suggestione, frutto della
circostanza che i primi stati federali della storia si sono costituiti mediante
la aggregazione volontaria di più stati preesistenti, come gli Stati Uniti, o
la confederazione Elvetica, e della opinione che gli stessi, pur confluendo in
un nuovo soggetto sovrano, avrebbero mantenuto la loro originaria natura di
stati e quindi qualche forma della loro originaria sovranità.
La
situazione che emerge dal diritto positivo è invece del tutto diversa (1).
Negli
attuali ordinamenti federali, quale che sia stata la vicenda storica che ha
condotto alla loro formazione, i soggetti in cui gli stessi si articolano non
possono oggi definirsi sovrani. Gli stati membri, infatti, non possiedono in se
stessi la fonte di legittimazione della loro esistenza e dei loro poteri, che,
invece, trovano fondamento esclusivamente nell’atto costitutivo del nuovo
ordinamento complessivo, ossia la costituzione federale.
Inoltre
gli stati membri non sono indipendenti dallo Stato centrale, dal quale
risultano variamente condizionati, né sono impenetrabili da parte del diritto
federale, che invece è direttamente valido ed efficace nei loro ambiti e
prevale sul diritto interno.
In
fine gli stati membri sono privi di soggettività nell’ordinamento internazionale
e non hanno la disponibilità della politica estera, che è riservata allo stato
centrale.
In
conclusione stato regionale e stato federale possono essere ascritti ad un
unico genus: quello dello stato
unitario politicamente decentrato, nel quale gli stati membri di stati federali
e regioni si presentano tutti come entità dotate non di sovranità ma di
autonomia, sia pure diversamente graduata nelle differenti esperienze.
Se questo concetto è
ormai generalmente accettato in sede scientifica, è egualmente riscontrabile
che l’assetto federale dello Stato non ha precise conseguenze
sull’organizzazione della giustizia. In altri termini, assetti costituzionali
di tipo federale o regionale sono di per sé compatibili tanto con il monopolio
centrale della giurisdizione quanto con una sua ripartizione tra Stato centrale
ed altre unità politiche territoriali (2). Ciò è provato dalla esperienza
storica degli Stati composti a forte decentramento politico.
Da una parte, c’è il
“federalismo giurisdizionale” degli Stati Uniti. La Costituzione americana
delinea un assetto che vede la presenza di Giudici federali e di Giudici
statali, anche se non delinea un sistema di rigida separazione delle competenze
(c’è la possibilità, per esempio, che la Corte suprema operi in sedi di appello
riformando le decisioni dei giudici statali).
Diversa è la via
seguita dagli Stati federali e regionali europei. Tanto l’Austria che il
Belgio, pur essendo Stati federali anche se in misura diversa, sono entrambi
privi di “federalismo giurisdizionale”, mentre in Svizzera, e in Germania gli
stati federati dispongono di potestà legislativa in materia di giustizia.
Da
ciò consegue che una eventuale riforma dell’Italia in senso federale, che
intenda ispirarsi a quella che è oggi l’esperienza del federalismo nel mondo,
non necessariamente comporterebbe una federalizzazione della giustizia
amministrativa.
I.
2. Il federalismo e il centralismo nella giurisdizione.
Né
appare lecito formulare previsioni di un orientamento favorevole a tale innovazione.
Bisogna
tenere conto, infatti, che nella vicenda
storica e costituzionale
italiana, è forte la convinzione che la supremazia del potere centrale si manifesta in primo
luogo nella riserva allo Stato del monopolio della legislazione sulla
giurisdizione e dell’esercizio accentrato della medesima (3).
Ne fa fede la storia giudiziaria dell’Italia
preunitaria e risorgimentale che ha condotto alla unificazione delle diverse
Corti di Cassazione, prima penali, nel 1888, e poi civili nel 1923
significativamente con l’affermarsi del regime totalitario, restando così
definitivamente superato un pluralismo che era stato mantenuto nel periodo
successivo al 1861: soltanto una piramide giudiziaria avente il suo vertice in una
ed unica Corte di Cassazione è apparsa, agli occhi del legislatore
italiano, in grado di assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme
interpretazione del diritto oggettivo” (art. 65 dell’ordinamento giudiziario)
respingendo nel passato modelli organizzativi e funzionali pure dotati di
indubbia tradizione storica.
Tutto
ciò non appare affatto casuale. Nell’esperienza italiana appare particolarmente
radicata, in modo consapevole o inconsapevole, la convinzione che il “cuore”
della supremazia (statale) sia rappresentato dallo ius dicere: non è
la funzione legislativa il proprium della sovranità - atteso anche
l’accoglimento del policentrismo legislativo su base territoriale - quanto
proprio la funzione di giudicare, che attua la volontà dell’ordinamento nel
caso concreto.
Il
disegno della nostra Costituzione, risultante dalla Carta e dagli Statuti
regionali speciali, pur prevedendo un largo decentramento della potestà
legislativa, si attiene rigidamente alla impostazione che la giurisdizione deve
essere regolata da leggi statali ed esercitata dallo Stato.
Ed
invero il coinvolgimento di alcune Regioni a statuto speciale nell’amministrazione
della giustizia si riduce alla attribuzione di modeste ipotesi di intervento
sullo status di alcuni organi
giudicanti.
E’
il caso del giudice di pace: nella Valle d’Aosta e nel Trentino -Alto Adige la
nomina e i provvedimenti disciplinari sono adottati su proposta dei presidenti
della Regione (art. 40 della legge 21 novembre 1991 n. 374), nel rispetto
tuttavia delle norme sull’ordinamento giudiziario, che comporta il decreto del
Presidente e della Repubblica e il parere del Consiglio Superiore della
Magistratura.
Una
norma analoga è prevista nel Trentino Alto Adige per la nomina della metà dei
giudici della Sezione di Bolzano del
Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa, ma in questo caso il
potere regionale è rafforzato dalla previsione dell’intesa con il consiglio
provinciale per l’irrogazione di provvedimenti disciplinari.
In
Sicilia quattro componenti della Sezione Giurisdizionale Consiglio di Giustizia
amministrativa della Regione Siciliana sono designati dal Presidente della
Regione.
In
fine due consiglieri di Stato debbono appartenere al gruppo di lingua tedesca
della Provincia, che deve dare il proprio assenso. Nulla più di questo.
Per le Regioni ad autonomia ordinaria l’accennata
l’impostazione culturale di fondo ha portato a sciogliere ogni incertezza
interpretativa, ogni margine di ambiguità del testo costituzionale in senso
favorevole all’unità e centralità del potere giudiziario.
Ne costituisce una riprova l’assenza di sviluppi
significativi della previsione dell’art. 106, secondo comma, Cost. in base al
quale la legge sull’ordinamento giudiziario avrebbe potuto introdurre “la
nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite
a giudici singoli”. La disposizione, in astratto, nella sua ampia formulazione,
sembrerebbe consentire anche sistemi elettivi di secondo grado di tali figure
da parte degli enti territoriali - salva ovviamente la necessaria salvaguardia
dell’indipendenza, oltre che della professionalità, dei giudici così nominati –
e, quindi, la creazione di un corpo di giudici di derivazione regionale o
sub-regionale
Ma, con la legge n. 374 del 1991, istitutiva del
Giudice di pace, la via di reclutamento prescelta per questa figura è stata
un’altra, saldamente inserita nella struttura dello Stato-persona e con
esclusione di qualsiasi coinvolgimento degli enti territoriali.
L’opzione in favore della statalità della
giurisdizione si è manifestata anche in sede di attuazione dell’art. 125, comma
2, Cost. Come ben sappiamo, istituendo i
Tribunali amministrativi regionali, la legge del 1971 li ha configurati
come tribunali statali a circoscrizione territoriale regionale, sebbene la
dottrina avesse messo in evidenza che tale scelta era sicuramente consentita
dal testo costituzionale, ma sicuramente non l’unica possibile. Ma su questo
tornerò più avanti.
A qualche modificazione in senso ampliativo del ruolo
della Regioni in tema di giustizia avrebbe potuto condurre la spinta di
impronta federalista che ha condotto alla modificazione del titolo V mediante
la l. cost, n. 3 del 2001, ma anche in questo caso l’orientamento centralista
non è mutato.
L’art. 116, comma 3, infatti, come è noto, prevede il
conferimento alle regioni ordinarie di condizioni particolari di autonomia in
tutte le materie della competenza legislativa concorrente, e in poche ma
rilevanti materie di competenza statale esclusiva, dando spazio al c.d.
regionalismo asimmetrico. Tra queste figura la “organizzazione della giustizia
di pace”. Si tratta di una timida apertura al collegamento della giurisdizione
alle comunità locali che peraltro non ha avuto alcun concreto seguito.
Nessun accenno, in ogni caso, alla giustizia
amministrativa che figura nell’elenco delle materia di competenza statale
esclusiva (art. 117, comma 2, lett. l)).
Vale la pena di notare, a riprova di quanto forte sia
l’attaccamento alla tradizione centralista,
che il legislatore della nuova revisione costituzionale, approvata dal
Parlamento nel 2005, si è pentito anche della modesta concessione sul giudice
di pace, poiché ha previsto la abrogazione della relativa norma, abrogazione
rimasta sulla carta a causa della bocciatura referendaria.
Quale vistosa
espressione della sempre viva volontà accentratrice del nostro legislatore in
tema di giurisdizione, non si può non menzionare quello che è accaduto e sta
accadendo in materia di concentrazione presso il TAR del Lazio di un numero
sempre più ampio di controversie sottraendole al TAR che sarebbe competente in
base alle regole ordinarie: dallo status dei magistrati alle autorità
indipendenti, dai rifiuti al campionato di calcio, e ora, pare, l’energia.
Ricordo che Sabino Cassese, in un convegno svoltosi a Roma nel 2000, proprio
sul tema della competenza del TAR del Lazio, mise in evidenza come un simile processo determinasse una forma di
“continuità tra attività amministrativa e attività giurisdizionale, che finisce
per omologare la seconda alla prima, facendole perdere importanza.”. E citò
quanto è avvenuto per la Corte costituzionale
quando avvicinandosi le sue pronunce a quelle del Parlamento si disse
che era divenuta la terza Camera. Il giudice delle leggi si era depotenziato a
legislatore (4).
II – La ragionevole durata del processo
La
conclusione di questo richiamo a cose a tutti note è che non può escludersi in
linea di principio la possibilità che, nel quadro di un futuro nuovo
federalismo, le Regioni siano dotate di poteri propri in materia di giustizia amministrativa;
ma questo è problema di ingegneria
politico-costituzionale, non possiamo avventurarci in questa sede.
Oggi
occorre esaminare se l’attuale ordinamento della giustizia amministrativa sia
in linea con i principi ed i postulati fondanti del federalismo vigente quale è
scaturito dalla riforma del Titolo V approvata con la l.c. n. 3 del 2001, ma
anche con la modifica dell’art. 111 della Costituzione approvata nello stesso
contesto socio politico con la legge cost. n. 2 del 1999.
Sotto
il primo profilo l’attenzione cade sulla concentrazione presso il Consiglio di
Stato della competenza sugli appelli avverso le sentenze e le ordinanze
cautelari dei Tribunali Amministrativi Regionali, salvo che per il TAR della
Sicilia.
Quanto
all’art. 111 Cost. il discorso va portato sul principio della ragionevole
durata del processo, dalla cui osservanza dipende per larga parte l’efficienza
del sistema.
Mi
sembra doveroso partire dal secondo punto, perché questo è il profilo nel quale
la giurisdizione amministrativa, accanto a livelli di sicura eccellenza, accusa
aree di ritardo inaccettabile.
Alludo
evidentemente al c.d. problema dell’arretrato che più propriamente consiste
nella violazione del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del
processo.
In
un noto studio apparso sulla rivista di diritto processuale amministrativo del
2004 il prof. Giuseppe Abbamonte (5) ha sottolineato con particolare vigore il
rilievo che, per l’efficacia della giustizia amministrativa, assai più che in
altri rami della giurisdizione, assume la rapidità della decisione e il danno
che deriva dal ritardo nella conclusione del giudizio.
E
ciò perché la funzione amministrativa è inarrestabile nel suo svolgimento e le
illegittimità denunciate in giudizio, se non corrette attraverso l’effetto
conformativo della sentenza, tendono a ripetersi e perpetuarsi: l’illegittimità
commessa diventa, medio tempore, la
regola dell’agire amministrativo, originando
nuovo contenzioso.
Nella
Relazione sullo stato della giustizia amministrativa nel 2006, il Presidente
del Consiglio di Stato Mario E. Schinaia affermava:”Anche grazie al rito accelerato, previsto dall’art. 23-bis della legge T.A.R., la
giurisdizione amministrativa è stata spesso in grado di garantire la
ragionevole durata del processo, anche in presenza di controversie
particolarmente complesse.
Tuttavia, il compito del giudice amministrativo è quello di rendere
giustizia in tempi ragionevoli per tutti, non essendo giuridicamente ed
eticamente ammissibile il consolidarsi di una generalizzata giustizia a due
velocità.
La ragionevole durata del processo deve essere, quindi, assicurata al
cittadino per ogni tipologia di controversia.
I richiamati principi devono essere garantiti anche per quelle questioni che, all’occhio del giudice (o del legislatore), possono sembrare minori, ma che tali non sono per il ricorrente, che può anche avere torto, ma se si rivolge al giudice lo fa per chiedere giustizia.”
La
situazione attuale è di una gravità estrema. Secondo la Relazione sopra citata
la pendenza dinanzi ai TAR è valutata di 600 mila ricorsi e dinanzi al
Consiglio di Stato di oltre 20 mila appelli, ma l’arretrato sarebbe ancora più
ingente secondo l’indagine condotta dal collega Presidente Carlo Talice in
collaborazione con funzionari dell’ISTAT, pubblicata su Giurisdizione
amministrativa, Novembre 2007, che reca le cifre di oltre 735 mila per i
ricorsi in primo grado e 31 mila per gli appelli.
Il
Presidente Paolo Salvatore nella Relazione sull’attività del plesso nel 2007
definisce questi dati “traumatici e drammatici”, che “costituiscono un evidente
e innegabile vulnus ai principi costituzionali degli artt. 24 e 111 della
costituzione”. E aggiungerei dell’art. 3.
Per
una percentuale del nostro contenzioso, che sfiora il 50% del totale, infatti,
il sistema non è in condizioni di assicurare la tutela per la quale è istituito
e pagato dal cittadino. Occorre infatti riconoscere che se la conclusione del
giudizio giunge dopo oltre 15 anni dal ricorso di primo grado, l’atto
amministrativo illegittimo ha prodotto effetti irreversibili, che nessun
risarcimento, sempre che sia conseguibile, potrebbe compensare.
Nessun
conforto, in proposito, può derivare evidentemente, dalla considerazione,
spesso reiterata, che il numero dei ricorsi definiti è superiore al numero di
quelli proposti, perché il ritmo di recupero dell’arretrato per questa via è
praticamente insignificante.
Né
può più assumersi quell’atteggiamento minimizzatore con il quale si pretendeva
di qualificare il nostro arretrato come meramente “apparente”, valutandosi, con
una buona dose di cinismo, che a causa del decorso del tempo, molti ricorrenti
hanno perduto interesse alla definizione della lite nel merito.
A parte l’inaccettabilità sul piano etico,
l’argomento è ormai impraticabile sia a causa della acquisita risarcibilità
dell’interesse legittimo, sia dalla previsione del diritto alla equa
riparazione per la irragionevole durata del processo da parte della legge 24
marzo 2001 n. 89 (legge Pinto), due innovazioni di sistema che rendono sempre
meno frequente la sopravvenienza del difetto di interesse.
Quanto
alle legge Pinto l’entità del fenomeno è ben rappresentato nella Relazione del
Presidente Schinaia, già citata, nella quale si ricorda che, con riferimento ad
un solo TAR, i decreti di condanna sono stati 291 nel 2004, 493 del 2005, per
poi raggiungere nel 2006 la cifra di 960.
Sembra
incredibile che di fronte a questo stato di cose nessuno solleciti le opportune
iniziative.
E’
a tutti noto che nel 1997, allorché la pendenza dei tribunali civili veniva
stimata in 500 mila procedimenti, con la legge 22 luglio n. 276, vennero
istituite le sezioni stralcio, composte da un magistrato di ruolo e da due
giudici aggregati, che hanno svolto un proficuo servizio.
Un provvedimento analogo fu adottato per la
magistratura amministrativa con il d.l. 18 maggio 2001 n. 179 che, assunto da
un Governo ormai battuto alle elezioni del 13 maggio, fu lasciato decadere.
E’
mia convinzione che il mondo della magistratura amministrativa, istituzioni,
associazioni, foro, debba assumere un impegno assolutamente prioritario
affinché un provvedimento straordinario sia assunto per l’eliminazione
dell’arretrato.
E dico provvedimento straordinario perché va
denunciata con fermezza la tendenza a forzare oltre il sopportabile, in nome
dell’arretrato, i carichi di lavoro stabiliti dal CdP, uno sforzo che, oltre a
deprimere la qualità del prodotto, neppure sarebbe necessario, se è vero, come si
constata da qualche anno, che i ricorsi definiti supera quelli in ingresso.
Se,
dunque, il plesso, anche con le sole forze attualmente disponibili, liberato
dal peso dell’arretrato, è capace di portare all’attivo il proprio bilancio di
attività, è il momento di assumere iniziative concrete di riorganizzazione
interna del lavoro.
Per quanto riguarda il Consiglio di Stato, ad esempio,
è innegabile che le modifiche dei commi 2 e 4 dell’articolo 1 della legge 27
aprile 1982, n. 186 ad opera dell’articolo 54 del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pur con
tutte le riserve espresse al riguardo, offrano al Presidente dell’Istituto
l’opportunità di un intervento volto a porre mano alla progressiva eliminazione
delle annose pendenze.
Si tratterebbe di creare, mediante soppressione
di una delle sezioni consultive, una
sezione giurisdizionale a competenza generale, non legata cioè ad alcuna
ripartizione di materie, nella quale dovrebbero confluire esclusivamente i più
antichi fascicoli provenienti da tutte le altre Sezioni.
La
pendenza, la cui reale entità è in corso di accertamento, ma che è certamente
di mole assai rilevante, potrebbe essere eliminata nel corso di pochi anni e
l’operazione, sostanzialmente a costo zero, diverrebbe parametro della serietà
con la quale gli addetti ai lavori si danno carico dell’efficienza del servizio
giustizia.
III- Il decentramento dell’appello.
III. 1- L’avvio
del dibattito
Concluso
il discorso su questo aspetto, voglio ricordare che il problema del
decentramento del nostro giudizio amministrativo di appello si pose nel
dibattito dottrinale subito dopo che nel 1987 l’ordinamento francese, che aveva
istituito nel 1953 i tribunali amministrativi di primo grado, introdusse le
corti amministrative di appello, le cui pronunce potevano formare oggetto di
ricorso per cassazione (con la “c” minuscola) davanti al Conseil d’Etat.
L’opinione
contraria alla estensione della riforma all’ordinamento italiano, per ragioni
sulle quali mi prometto di tornare tra breve, fu subito unanime e incontrastata (6).
Nel
corso della XIII legislatura 1996-2001, peraltro, in esito a quel movimento di
idee che fu definito “federalismo a costituzione invariata” l’assetto della
amministrazione italiana fu interessato da un forte rinnovamento. Attraverso la
legge delega n. 59 del 1997 e il decreto delegato n. 112 del 1988, nel quadro
della c.d. riforma Bassanini, si gettarono le basi di quel massiccio
trasferimento di funzioni amministrative che poi avrebbe ricevuto il
crisma definitivo della legittimità con
legge costituzionale n. 3 del 2001.
Tant’è che a
Palermo, il 30-31 ottobre 2000 si tenne un convegno sul tema "La
Giustizia Amministrativa tra nuovo modello regionale e modello federale",
per l’evidente suggestione suscitata dall’avanzamento dell’iter della futura legge cost. n. 3 del 2001.
Nel
corso di quell’incontro un autorevole e brillante presidente di sezione del CdS,
Salvatore Giacchetti, autore di una delle relazioni (7), rilanciò senza mezzi
termini il tema del decentramento del giudizio amministrativo di appello.
Egli osservò in tale occasione che, mentre ci sono sistemi
giurisdizionali che, almeno per il momento, non sembravano utilmente
federalizzabili: basti pensare alla giustizia costituzionale o alla giustizia penale e a quella civile
(entrambe sottratte alla competenza delle regioni) perché essi trattano – salvo
tassative eccezioni – l’applicazione di norme che è opportuno che restino
identiche in tutto il territorio nazionale, la giustizia amministrativa opera
su materie rientranti in prevalenza nella competenza regionale. Di conseguenza,
in periferia la larga maggioranza delle controversie amministrative attiene
all’applicazione di norme proprie esclusivamente delle rispettive regioni. In
una situazione di questo genere la soluzione più logica sarebbe innanzi tutto
quella di creare distinti organi statali di secondo grado, a livello regionale
per le questioni di interesse regionale, ed a livello centrale per le questioni
di interesse superregionale o interregionale.
Egli si disse contrario alla attribuzione all’organo centrale di
secondo grado anche funzioni di nomofilachia e di terzo grado sulle decisioni
degli organi di secondo grado a livello regionale, sia perché ciò non
atterrebbe all’unità dell’ordinamento (trattandosi appunto di questioni di
esclusivo interesse regionale) sia perché nelle controversie amministrative una
giustizia sollecita è di regola preferibile ad una giustizia “giusta” (tra
virgolette).
L’audacia del Presidente Giacchetti non si fermò qui. Egli affermò,
infatti che quello sopra riferito: “sarebbe
però soltanto il primo passo. …sarebbe poi necessario compiere il secondo
passo: e cioè quello di integrare i collegi giudicanti con magistrati “laici”
designati dalle regioni, che conoscendo a fondo la specifica realtà locale
potrebbero meglio illustrare ai giudici togati le conseguenze concrete di un
determinato indirizzo, evitando così decisioni velleitarie o intrinsecamente
dannose. Va tenuto presente che rilevante in questo senso è il contributo che i
consiglieri di nomina governativa e regionale hanno dato e danno –
rispettivamente - all’attività delle sezioni romane del Consiglio di Stato e
all’attività del Consiglio di giustizia amministrativa.”.
Le stimolanti provocazioni di Salvatore
Giacchetti, a mio avviso coglievano il dato ineludibile che il progressivo
affermarsi del principio federalista porta con sé l’esigenza che la
giurisdizione amministrativa sia esercitata in forma compiuta, e quindi
comprensiva del giudizio di appello, presso la realtà locale in cui è reso il
servizio giustizia amministrativa.
Di ciò si è dato carico il Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa che, nel corso del precedente mandato, ha dato vita ad una
commissione speciale per studiare e proporre una riforma organica del sistema “a
Costituzione invariata”. Infatti,
il documento approvato, a larga maggioranza, il 30 aprile del 2004, a
conclusione dei lavori, prevedeva, sul punto, l’articolazione del Consiglio di
Stato in sezioni staccate, giurisdizionali e consultive, con previsione di due
sezioni a Roma, una a Milano e una a Napoli. Una delle sezioni di Roma avrebbe
dovuto giudicare degli appelli avverso le sentenze del TAR del Lazio, mentre
quelle di Milano e Napoli avverso le sentenze del TT.AA.RR. settentrionali e
meridionali, secondo una delimitazione territoriale da stabilire in base ai
carichi effettivi del contenzioso. Presso le sezioni giurisdizionali staccate
sarebbero state istituite anche sezioni consultive con competenza sugli atti
delle Regioni. Da notare la previsione che presso queste sezione avrebbero
potuto far parte anche membri laici designati dai consigli regionali.
Il progetto non ha avuto alcun seguito,
ma costituisce comunque un segnale inequivocabile che, in collegamento con la
riforma del Titolo V, è stata avvertita l’esigenza di un cambiamento della
organizzazione in atto, che aveva visto accumularsi presso il Consiglio di
Stato una pendenza di circa 20.000 ricorsi in appello a fronte della
possibilità di definirne circa 7.000, un numero pari o poco superiore ai
nuovi in ingresso.
III. 2. Il contesto europeo.
E’ il caso di notare che sistemi di giustizia amministrativa con
giudizio di appello distribuito su base territoriale sono adottati dalla
maggioranza dei Paesi europei. Ad eccezione dell’Austria e del Belgio, in cui
non sono previsti giudici locali di primo grado, la Francia, la Germania, la
Spagna il Portogallo, la Grecia, l’Ungheria, l’Estonia, la Lettonia, la
Lituania, l’Olanda, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, la Svezia,
dispongono di sistemi strutturati, pur nella diversità degli ordinamenti, su
tre gradi di giudizio. Non mancano, peraltro Paesi nei quali, come in Italia,
il giudice di appello è unico per tutto il territorio nazionale. Tali la
Bulgaria, la Repubblica Ceca, la Finlandia.
L’ordinamento francese presenta particolare interesse in ragione delle
evidenti affinità storiche, politiche e sociologiche con il nostro Paese.
I tribunali amministrativi ora sono in
numero di 39 dei quali 31 sul territorio metropolitano. Il giudizio di appello
è affidato a 8 Corti di appello. Il dato più rilevante concerne proprio le
Conseil d’Etat, il quale con la riforma del 1987, istitutiva, come detto, delle
corti di appello, diventa giudice del ricorso per cassazione avverso le
sentenze di queste ultime. L’organo conserva competenze di giudice di appello nella materia elettorale
locale, e competenze in unico grado in materia di decreti e regolamenti
ministeriali e di elezioni regionali e al parlamento europeo, e sulle nomine
degli alti funzionari dello Stato.
Anche in Spagna esiste un Consiglio di Stato ma non ha funzioni
giurisdizionali. Il sistema comunque non presenta, per l’aspetto in esame nelle
grandi linee, caratteristiche molto diverse da quello francese. Il doppio
grado, peraltro, non è rimesso alla discrezionalità del legislatore ordinario,
ma è garantito a livello costituzionale con una disposizione inequivocabile.
L’art. 152 della loro Carta stabilisce che, salva la competenza della Corte
suprema, (leggi ricorso per cassazione), “le successive istanza processuali si
esauriranno davanti a organi giudiziari presenti nello stesso territorio della
Comunità autonoma in cui si trovi l’organo competente in prima istanza.” .
E’ articolato su giudici
amministrativi (preture) a livello provinciale, le cui sentenze sono
appellabili dinanzi alla camera amministrativa dei tribunali superiori
istituiti nei capo luoghi delle Comunità
autonome, che sono 17. Anche il questo caso è previsto un ricorso per
cassazione contro le pronunce di secondo grado alla Corte Suprema e un regime differenziato per gli atti dei
ministri e sottosegretari, e degli enti a rilevanza nazionale, ma anche per
questi atti esiste un giudizio di primo grado ed uno di appello.
E’ a tutti noto che la giurisdizione amministrativa della Repubblica
federale tedesca è organizzata su tre gradi di giudizio. I primi due gradi si svolgono a livello di Lander, concernono
atti cui si addebitano violazioni delle
leggi degli stati federati; la Cassazione amministrativa, una della cinque
corti di cassazione previste dal sistema, oltre il Tribunale costituzionale,
conosce delle violazioni delle leggi federali. Sia i giudici dell’appello sia
le Cassazione amministrativa sono giudici di unica istanza per particolari e
tassative materie.
Due profili sono importanti: i collegi del giudice di primo grado sono
composti di cinque magistrati di cui due onorari, non togati (cfr. art. 5,
terzo comma, prima frase della legge sul contenzioso amministrativo). Questi
ultimi sono scelti da una Commissione speciale, fra un certo numero di
candidati, designati dai consigli degli enti comunali aventi sede nella
circoscrizione del Tribunale (cfr. artt. 19 e ss. della legge sul contenzioso
amministrativo).
Negli ultimi anni, la legge
sul contenzioso amministrativo è stata novellata con l'istituzione del giudice
monocratico, ormai operante anche nei sistemi francese e spagnolo.
Il richiamo alle
caratteristiche essenziali dell’organizzazione negli ordinamenti di giustizia
amministrativa in Francia, Spagna e Germania,
pur nella sua estrema sommarietà, ne mette in evidenzia un comune
intento di fondo, individuabile nello sforzo di determinare il giudice secondo all’ambito
sociale di rilevanza della lite, ossia a seconda della sfera più o meno ampia
di efficacia dell’atto da giudicare. Questo significa che il giudizio sugli
atti ad efficacia individuale o
territorialmente limitata debbono svolgersi in forma decentrata, sia in primo
grado che in appello, considerando il giudizio di appello come ultima istanza
ordinaria di definizione della lite, mentre gli atti di rilevanza nazionale per
lo più sono assoggettati ad un sindacato accentrato, anche soltanto in unico
grado. Il ricorso per cassazione, nel suo tradizionale carattere di scrutinio
che non investe il fatto controverso, ma solo l’interpretazione della legge seguita dal giudice di merito, è
previsto come mezzo eccezionale, assoggettato a specifiche limitazioni.
IV – Il
decentramento dell’appello e la Costituzione.
IV. 1. L’art. 125
Si è sostenuto che un
sistema con queste caratteristiche, che, per essere accolto in tanti e
rilevanti ordinamenti europei, non può non fondarsi su esigenze obiettive di
razionalità della organizzazione della giurisdizione, non sarebbe esportabile
in Italia a Costituzione invariata.
L’ostacolo principale è
individuato, come è ben noto, nell’art. 125, comma 2, che prevede nelle Regioni
l’istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado, cui fa riscontro l’art. 103 Cost. che
individua nel Consiglio
di Stato l’altro giudice cui è demandata la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione. Se ne è dedotto che, per disciplina di livello costituzionale
non modificabile con legge ordinaria, il giudice regionale non potrebbe essere
che di primo grado, mentre la competenza del grado di appello, postulata proprio
dalla previsione del primo grado, sarebbe riservata al Consiglio di Stato, cui
pertanto non potrebbe essere sottratta dal legislatore. A ciò si aggiunge il
peso dell’art. 100 che nell’assegnare al Consiglio di Stato la missione di
assicurare la giustizia nell’Amministrazione, ne garantisce la potestà di
interlocuzione in ogni vertenza contenziosa attribuita alla giurisdizione
amministrativa.
In
fine si è osservato che, in considerazione della possibilità di impugnare
dinanzi alla Corte di Cassazione le sentenze del Consiglio di Stato per motivi
di giurisdizione (art. 111, ultimo comma, Cost.), la assegnazione a ques’ultimo
di soli compiti di nomofilachia finirebbe per aggiungere al sistema una quarta
istanza, con evidente pregiudizio per la celerità del processo.
Sono dell’opinione che tali
argomenti non siano insuperabili e che la riforma potrebbe essere
attuata con legge ordinaria.
Sembra difficile negare, in primo luogo, che la realizzazione di un
regionalismo più forte, ovvero il federalismo, con conseguenze anche sulla
dislocazione sul territorio dei giudici amministrativi di appello, costituisca
uno sviluppo evolutivo del principio già
accolto dalla Costituzione del 1948, con la previsione del giudice
amministrativo di primo grado in sede regionale, in collegamento con la scelta
autonomistica di cui all’art. 5 Cost.. Questa disposizione non si limita al
riconoscimento della autonomie locali ma
impegna la Repubblica alla promozione delle medesime.
L’obbligo costituzionale di istituire un giudice amministrativo di
primo grado in ogni Regione non ha comportato soltanto l’introduzione pressoché
generalizzata del doppio grado nella giurisdizione amministrativa, ma, il
contestuale precetto per cui la giustizia amministrativa deve essere esercitata nella Regione, cioè nel contesto
socio politico nel quale esplicano effetti gli atti da sottoporre a giudizio.
Questo secondo principio risulta accentuato dall’ultimo periodo della
disposizione, con il quale il costituente ha autorizzato il legislatore ad
istituire sezioni in sedi diverse dal capoluogo: un vero e proprio suggerimento
che sottolinea il favore per un maggior collegamento del giudice con la
comunità interessata dalla funzione giudiziaria.
La pregnanza di questo valore costituzionale non si attenua per la
circostanza che la sentenza del giudice regionale può essere sottoposta a
revisione e riformata in un giudizio che si svolge in forma accentrata lontano
dalla sede degli interessi in giuoco. Considerando che l’appello è una mera
eventualità, il dato preminente nel disposto di cui all’art. 125 va individuato
nel fatto che la Costituzione prevede ed
accetta che la decisione della lite sia assunta in sede locale e diventi
inoppugnabile, dettando la regola definitiva del rapporto controverso.
Va anche ricordato come la Corte
costituzionale (ord. n. 395 del 1988), a proposito del giudizio di
ottemperanza che può svolgersi in unico grado dinanzi al Consiglio di Stato,
abbia puntualmente definito la portata dell’art. 125, comma 2, affermando: “che tale norma comporta soltanto l'impossibilità di attribuire al T.A.R.
competenze giurisdizionali in unico grado e la conseguente necessaria
appellabilità di tutte le sue pronuncie, e, quindi, una garanzia del doppio
grado riferita alle controversie che il legislatore ordinario attribuisca agli
organi locali della giustizia amministrativa;”.
“Solo
in tal senso- ha proseguito la Corte - assume rilevanza costituzionale, come
affermato dalla sentenza di questa Corte n. 8 del 1982, il … principio del
doppio grado di giudizio, non potendo, l'art. 125 della Costituzione comportare
l'inverso, perché nessun'altra norma della Costituzione indica il Consiglio di
Stato come giudice solo di secondo grado;”.
Non sembra dunque potersi dedurre dall’art. 125 il divieto di istituire
corti di appello amministrative
dislocate sul territorio, perché la norma, in sé, ha un contenuto precettivo
ben delimitato e non può assumere il rango di fonte che sopprime la facoltà del
legislatore di adeguare l’organizzazione di una magistratura alle mutate
esigenze dei tempi. Ne risulterebbe violata la riserva di legge di cui all’art.
108, comma 1, cost., che pone sullo stesso piano della legge sull’ordinamento
giudiziario le leggi che regolano
l’ordinamento di “ogni magistratura”.
In proposito merita di essere segnalato, sebbene si tratti di un
semplice obiter dictum, un passaggio
della sentenza (n. 29 del 1995) con la quale la Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità del
d.l. n. 453 del 1993, istitutivo delle sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti. Si sosteneva l’illegittimità della riforma per contrasto con l’art.
125 (allora, comma 2) sull’assunto che la previsione in ciascuna regione di
organi di giustizia amministrativa di primo grado non avrebbe consentito al
legislatore ordinario di intervenire sull’assetto della giurisdizione in ambito
locale. La sentenza ha rigettato la tesi affermando che la detta norma
costituzionale “…non può essere invocata al fine di ritenere preclusa allo
stesso legislatore statale la possibilità di istituire sezioni giurisdizionali
della Corte dei conti, o di ogni altra
magistratura, aventi circoscrizioni ritagliate sui singoli territori
regionali, …”.
IV. L’art. 103
Di maggior peso, in apparenza, è l’obiezione che, allegando l’art. 103
Cost., intende escludere che possa esserci un giudice dell’appello
amministrativo diverso dal Consiglio di Stato. Ed è intuitivo che il documento
del Consiglio di Presidenza, ricordato sopra, prevedendo un decentramento dell’appello
affidato a sezioni staccate del Consiglio di Stato, abbia ritenuto insuperabile
l’ostacolo offerto dall’art. 103.
Nella norma possono individuarsi due precetti: secondo il primo, non
sarebbe consentita la trasformazione del Consiglio di Stato in giudice della
cassazione, ossia della corretta interpretazione della legge da parte della
sentenza impugnata, perché la sottrazione al Consiglio di Stato del giudizio
sul merito della controversia si risolverebbe in una riduzione della tutela
garantita dalla norma costituzionale.
La tesi non è compatibile con il disposto dell’art. 113, comma 1,
Cost., il quale stabilisce che gli interessi legittimi sono tutelati dinanzi
agli organi della giurisdizione amministrativa così come i diritti soggettivi
sono tutelati dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria. E se non lede
il diritto alla tutela giurisdizionale il processo dinanzi al giudice
ordinario, strutturato su tre gradi di
giudizio, non è sostenibile il contrasto con i principi costituzionali di un
giudizio amministrativo in cui il Consiglio di Stato intervenga come giudice
della cassazione delle sentenze dei giudici dei gradi inferiori. L’art. 103,
del resto, vuole che la giurisdizione amministrativa sia esercitata dal
Consiglio di Stato ma anche “dagli altri organi di giustizia
amministrativa, e non impone che il
contenuto delle rispettive funzioni debba essere identico. Anzi il ruolo di
vertice che compete al Consiglio di Stato autorizza la presunzione che lo
stesso intervenga nel processo con un ruolo diverso da quello dei giudici del
merito. Ne costituisce la prova il vastissimo dibattito dottrinale che ha
riguardato il modo di intendere e di costruire il nostro giudizio di appello.
La legge n. 1034 del 1971 ne ha fatto un rimedio rinnovatorio del giudizio di
primo grado, ma nulla avrebbe impedito che si desse vita ad un gravame di tipo
cassatorio.
Il secondo precetto che si può estrarre dall’art. 103 consisterebbe
nell’affidamento del grado di appello ad un giudice unico centralizzato per
garantire l’unitarietà della giurisdizione amministrativa. A questo riguardo è
fin troppo agevole replicare che “l’esatta osservanza e l’uniforme
interpretazione del diritto oggettivo”, a norma dell’art. 65 dell’ordinamento
giudiziario, è la funzione specifica e tipica della Corte di Cassazione, sicché
la stessa esigenza di nomofilachia potrebbe essere egregiamente soddisfatta,
per l’area della giurisdizione amministrativa, dal Consiglio di Stato nella
diversa veste di giudice di cassazione.
Ma, a parte la nomofilachia e la non confondibilità della medesima con
la competenza a decidere di gravami di tipo rinnovatorio, l’esigenza di
unitarietà dell’ordinamento ha subito una sensibile modificazione a causa della
riforma federalista.
Basti considerare che la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha
determinato: a) il capovolgimento del sistema di ripartizione delle potestà
legislative tra Stato e Regioni a beneficio di queste ultime, che ora godono di
una clausola di competenza residuale generale, mentre allo Stato spettano solo
materie tassativamente enumerate;b) la attribuzione del potere regolamentare
alle Regioni in tutte le materie salvo quelle di competenza legislativa
esclusiva dello Stato, e il conferimento
diretto della attività amministrativa agli enti sub regionali, con relativa
potestà regolamentare organizzativa; c) la soppressione dei controlli
amministrativi già previsti dagli artt. 130 e 125, comma 1, Cost. nei confronti
della Regione e degli enti locali, che ha accresciuto il ruolo della giustizia
a garanzia della legittimità dell’azione amministrativa.
Si tratta di un complesso di misure che ha spostato verso la periferia
il baricentro dell’attività normativa in materie attinenti alla cura di
pubblici interessi, con conseguente accentuazione del carattere pluralistico
dell’ordinamento, della riduzione progressiva degli ambiti dell’unitarietà e
della differenziazione delle discipline delle singole materie.
Un
rilievo particolare in tale processo assume l’art. 118, comma 1, a norma del
quale le funzioni amministrative sono ripartite tra lo Stato e le autonomie
locali costituzionalmente riconosciute secondo il principio di sussidiarietà,
cui si aggiungono in funzione applicativa i principi di adeguatezza e
differenziazione.
Il
principio di sussidiarietà, come è noto, viene generalmente inteso come
preferenza per il livello di decisione più vicino ai cittadini, per cui, di
regola le funzioni sono collocate al livello più basso, ossia ai Comuni, salvo
che per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite ai livelli superiori
delle Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. I principi di adeguatezza
e differenziazione conferiscono flessibilità alla regola generale della sussidiarietà,
imponendo di tenere conto delle differenze esistenti tra le realtà locali e del
livello che risulti più idoneo ad assicurare un efficace svolgimento delle
funzioni.
A
questa tipo di sussidiarietà, che viene definita verticale, perché si realizza
in processi discendenti o ascedenti nella distribuzione delle funzioni, lo
stesso art. 118, al comma 4, ha aggiunto una sussidiarietà orizzontale, che
concerne l’affidamento di attività di interesse generale alla autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli o associati.
Ne
emerge un quadro di distribuzione delle funzioni amministrative estremamente
articolato e differenziato, regione per regione, che darà vita a ordinamenti
regionali a loro volta diversi l’uno dall’altro, ognuno con le proprie
problematiche applicative.
Questo
assetto determina due conseguenze.
Il
giudice amministrativo di merito va incontro ad una esigenza di
specializzazione sempre maggiore dovendo misurarsi con ordinamenti propri di
quel determinato territorio, e tale specializzazione, che dovrebbe essere
garantita anche in sede di appello, non può essere acquisita da un organo unico
ed accentrato.
La
seconda, che discende dalla precedente, consiste nel fatto che la funzione di
vigilanza sulla uniforme applicazione del diritto oggettivo, che
giustificherebbe l’appello accentrato, si pone per il diritto amministrativo in
dimensioni progressivamente più ridotte che per le altre branche del diritto,
perché la normativa di produzione locale ha efficacia territorialmente
circoscritta alla singola Regione.
E
non potrebbe, sostenersi, in senso contrario, che la domanda di giudizio di
appello sia assai limitata, allegando il dato statistico secondo cui le
sentenze di primo grado gravate di appello assommano ad una percentuale
stabilizzata negli anni intorno al 10%. Avanzerei l’ipotesi che tale ridotto
tasso di impugnazioni sia in qualche modo condizionato dalla distanza del
giudice dal territorio interessato alla controversia, se è vero, come ho potuto
faticosamente accertare con ricerche dirette, che in Sicilia, la percentuale di
appelli al C.G.A. è salita nel 2007 al 20%.
Ciò
non di meno, come ci ha informato il presidente Virgilio nella Relazione del
2008, grazie anche alla sua ben nota abnegazione, l’arretrato è praticamente
insignificante, mentre sul Consiglio di Stato, a causa della concentrazione, pesano
le cifre che ho ricordato prima.
In conclusione una riforma del sistema nel senso del decentramento
dell’appello renderebbe la giurisdizione amministrativa meglio idonea a fornire
un servizio adeguato alle esigenze della collettività.
VI – Il decentramento della funzione consultiva.
Da più parti si propone anche un decentramento della funzione
consultiva del Consiglio di Stato con l’istituzione di apposite sezioni presso
i TAR.
La mia opinione, senza entrare nel merito, è che una riforma del genere
non sia attuabile a Costituzione invariata.
A quanto mi risulta, l’unico ordinamento statale che contempli attività
consultiva esercitata da giudici amministrativi è quello francese. L’esempio,
tuttavia, non pare molto probante per la
semplice ragione che la Francia non è uno stato politicamente decentrato. Le
regioni francesi non sono Regioni come le italiane o quelle spagnole. Sono
semplici organi di decentramento amministrativo, sono prive (salvo i territori
di oltremare) di potestà legislativa e i loro poteri non godono di alcuna
garanzia costituzionale.
Infatti i testi normativi
francesi che menzionano la consulenza parlano di pareri resi su richiesta dei
prefetti, ossia di organi dello Stato centrale secondo lo schema classico da
noi offerto dal Consiglio di Stato.
Non va dimenticato che la funzione consultiva ha pur sempre natura
amministrativa. Se conferita ai TAR, dovrebbe essere svolta da organi dello
Stato in favore di enti cui, dopo la riforma del Titolo V, la Costituzione, con
l’art. 118, garantisce la signoria assoluta della attività amministrativa. Ciò
comporta che la materia amministrativa non è nella libera disponibilità né dello
Stato né delle Regioni, perché entrambi questi soggetti sono tenuti, a
Costituzione invariata, ad osservare la ripartizione di competenze stabilite dalla normativa costituzionale.
Ciò significa che, anche ammesso che le Regioni possano concordare e
consentire, nelle sedi della concertazione, di avvalersi della consulenza dei
TAR, la riforma che fosse attuata con legge ordinaria, sarebbe costantemente
esposta all’impugnazione in sede costituzionale nel corso di qualunque giudizio.
Ma anche prescindendo da tali problemi, e con riferimento alle aree
tipiche dell’attività consultiva del Consiglio di Stato:
a) il parere sugli atti normativi delle regioni e delle altre autonomie.
Qui va ricordato che in forza dell’art. 123 cost. l’approvazione delle leggi e
dei regolamenti regionali è materia disciplinata nello statuto regionale, sulla
quale è escluso che possa incidersi, prevedendo un parere obbligatorio di un
consulente statale, con fonte diversa dalla modifica statutaria.
Tanto più che tutti i nuovi statuti regionali, approvati in questi anni
dopo la riforma del Titolo V, prevedono la istituzione di un organo consultivo, in posizione di
terzietà e indipendenza destinato appunto ad esaminare dal punto di vista
tecnico giuridico le delibere consiliari e di giunta relative ad atti
normativi.
Cito per tutti lo Statuto della Regione Piemonte, approvato con legge
regionale statutaria 4 marzo 2005 n. 1. che, all’art. 91, reca la previsione
della Commissione di garanzia, definito organismo indipendente dalla Regione
composto di sette membri eletti dal consiglio regionale, di cui un magistrato a
riposo, due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, due
avvocati con 15 anni di attività e due ex consiglieri regionali.
L’organo è già istituito con la legge piemontese n.25 del 2006, che lo
definisce organo consultivo indipendente e imparziale. E’ costituito a garanzia
del rispetto dello statuto da parte dello Stato, e da parte delle iniziative
normative della stessa Regione, ma ad esso possono essere attribuite altre
funzioni con legge regionale (art. 92, comma 3 Statuto).
Mi pare evidente che le Regioni si siano date carico della necessità di
un apporto tecnico giuridico alla loro attività ed abbiano colmato la relativa
lacuna prevedendo un apposito organo consultivo.
Sembra arduo, quindi, immaginare che alla attività di quest’organo
possa essere affiancata una funzione statale di consulenza. Primo perché si
avrebbe una duplicazione di funzioni del tutto illogica; secondo, ed ancor più,
perché ciò rappresenterebbe una inammissibile ingerenza dello Stato
nell’esercizio delle attribuzioni riservate alla Regione.
b) a proposito del ricorso straordinario. Se si decidesse di addivenire
alla introduzione in altre regioni del ricorso previsto in Sicilia, peraltro
con norma costituzionale, parrebbe più che naturale che il parere venga
attribuito alla commissione di garanzia di cui sopra, sembrando veramente una
superfetazione mettere in piedi a tal fine una apposita sezione presso il TAR o
la Corte di appello amministrativa.
c) quanto ai pareri su quesiti, per i quali da sempre potevano
avvalersi delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato, non pare che le Regioni
intendano utilizzare tale supporto. I
numeri sono significativi. Presso il Consiglio di Stato si tratta di ipotesi
rarissime. Presso il C.G.A., nonostante la presenta in loco (da oltre 60 anni)
della Sezione consultiva, ancora secondo la relazione del pres. Virgilio, nel
2007 vi sono state solo 4 richieste di parere.
In conclusione, l’istituzione di sezioni consultive
presso i TT.AA.RR. non parrebbe rispondere ad una pressante domanda da parte
degli enti autonomi, e si imbatterebbe in ostacoli ordinamentali difficilmente
superabili.
Note
(1) Anzon Demmig A., I poteri
delle Regioni. Torino, 2008, 5
(2) Pitruzzella, G. , Stato Regionale e
Giustizia Amministrativa, relazione al convegno: "La Giustizia
Amministrativa tra nuovo modello regionale e modello federale", Palermo,
30-31 ottobre 2000;
(3) Gianfrancesco E. , Le regioni
Italiane e la giurisdizione, nel sito www.issirfa.cnr.it
(4) I mutamenti dello Stato e la
competenza del T.A.R. Lazio, in Atti
del Convegno su La Competenza del T.A.R. del Lazio estesa all’intero territorio
nazionale, Roma, 2000, 172.
(5) Attualità e prospettive della
riforma del processo amministrativo, in Dir.
Proc. Amm., 2004, n. 2, 315.
(6) Vacirca G, Note su alcune
innovazioni del sistema francese di giustizia amministrativa, in Foro Amm., 1988, 3092; Protto M., La riforma del contentiux administratif,
ivi, 1996, 2117.
(7) Giacchetti, S. , Federalismo e futuro
interiore della giustizia amministrativa, relazione al convegno: "La
Giustizia Amministrativa tra nuovo modello regionale e modello federale",
Palermo, 30-31 ottobre 2000;