Tar Napoli
21 novembre 2008
Ore 9.30
Convegno sull'edilizia
ed espropriazione
Novità e criticità
GIUSEPPE ABBAMONTE
(professore emerito di
diritto amministrativo)
L'evoluzione della
disciplina in materia di edilizia ed espropriazione e le principali problematiche
giurisprudenziali
1.- In questo convegno
si parla di novità e criticità relative al tema dell'edilizia ed
espropriazione.
Ebbene, vorrei dire che
la nostra legislazione aveva cominciato bene per assorbire i punti di
criticità. Infatti la legge sulle espropriazioni per pubblica utilità del
25/6/1865 n. 2359, che le evoluzioni successive hanno fortemente peggiorato
creando contrasti sociali di cui ancora oggi si avverte l'eco, aveva
individuato il giusto procedimento per il trasferimento coattivo ed avviato il
discorso sulla pianificazione.
Anzitutto era stato
garantito il giusto procedimento regolato con la fondamentale previa
dichiarazione di pubblica utilità preceduta dalla pubblicazione delle domande
dirette ad ottenere l'esproprio corredate del piano delle opere e con facoltà
di produrre osservazioni; era stata regolata anche la procedura verso una
giusta indennità negli artt. 24 e ss.
della stessa legge includendo anche il risarcimento del danno indiretto,
derivante dal compimento dell'opera (art. 46).
Ma le norme più attuali
sono quelle relative ai piani regolatori ed ai piani di ampliamento contenute
negli artt. da 86 a 94.
Piani che molto
discutibilmente sono stati qualificati dalla giurisprudenza come piani
particolareggiati perché in realtà l'apertura che offrivano dette norme andava
ben oltre la tematica del p.p. se si pensa che l'art. 93 prevedeva i piani di
ampliamento e già l'art. 86 era così concepito: "I comuni in cui trovasi riunita una popolazione di diecimila
abitanti almeno, potranno, per causa di pubblico vantaggio determinata da
attuale bisogno di provvedere alla salubrità ed alle necessarie comunicazioni,
fare un piano regolatore, nel quale siano tracciate le linee da osservarsi
nella ricostruzione di quella parte dell'abitato in cui sia da rimediare alla
viziosa disposizione degli edifizi, per raggiungere l'intento".
Ma quello che è più
importante è che nella legge del 1865 si colgono almeno due sinergismi, la
pianificazione delle opere alla base della domanda di espropriazione, con la
possibilità di interlocuzione durante la procedura che porta alla dichiarazione
di pubblica utilità e la previsione della pianificazione del territorio in
vista del soddisfacimento dell'interesse ad una ordinata vita civile di
comunità che abbiano raggiunto una popolazione di almeno 10.000 abitanti.
In realtà, chi
approfondisca lo studio della legge del 1865, non può non convenire nel fatto
che essa era stata redatta con ampiezza di vedute, proiettata nell'avvenire e
preordinata a realizzare interessi di dimensioni sovraindividuali e comunitari,
nel rispetto dei diritti individuali che, se sacrificati, venivano
riequilibrati con un indennizzo corrispondente al valore venale (art. 39).
L'esperienza del nuovo
testo unico 327/01, laddove elenca le norme abrogate per effetto della entrata
in vigore del medesimo testo, evidenzia, purtroppo, i particolarismi che hanno
creato problemi di ogni tipo, sociali, economici e tecnici e che dimostrano le
deviazioni incorse nella nostra legislazione da quella che era una legislazione
intesa ad equilibrare le esigenze delle comunità e la tutela degli individui,
da realizzare entrambe sul territorio, che è uno, e, quindi, deve essere
governato in modo da recepire ogni istanza socialmente valida, in un ambiente
fondato sul rispetto della persona umana.
Significativamente,
nell'art. 58 TU 327 si legge un elenco di ben 140 leggi abrogate e non sono
state neppure reperite tutte le leggi abrogande, in quanto al n. 141 dello
stesso art. 58 si dice che sono abrogate tutte
le altre norme di leggi e regolamenti riguardanti atti e procedimenti volti
alla dichiarazione di pubblica utilità o indifferibilità ed urgenza,
all'esproprio, all'occupazione di urgenza, nonché quelle riguardanti la
determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza.
Trattandosi di regolare
le condizioni del trasferimento coattivo, la specializzazione delle discipline
giunte sino alla frantumazione denunzia purtroppo non solo disuguaglianza e
confusione ma, peggio ancora, la forza dei gruppi, anche di piccole dimensioni,
utilizzata per ottenere deroghe e norme di favore, specie quanto alla
determinazione dell'indennizzo, inquinando i rapporti sociali e facendo venir
meno l'unità e la coerenza della disciplina del territorio.
Particolarismi che, come
si legge al n. 141 dell'art. 58, hanno riguardato non solo l'espropriazione nel
suo complesso ma la disciplina della dichiarazione di pubblica utilità, di
indifferibilità ed urgenza, di occupazione di urgenza, della determinazione
della indennità.
2.- Per quanto mi
riguarda, io sin da quando sono salito sulla Cattedra di Diritto
amministrativo, ho operato nel senso di coordinare espropriazione e
pianificazione territoriale, facendone addirittura il tema della mia prolusione
all'insegnamento di diritto amministrativo nell'Università di Napoli e tuttora
rimango fedele a
questa impostazione, perché se è
vero che il territorio è uno, se è vero che sul territorio confluiscono le
esigenze degli uomini e delle comunità,
segue che il
coordinamento deve realizzarsi in una pianificazione
tendenzialmente unitaria, sia pure articolata per piani contenente soluzioni
generali e per piani successivi che le soluzioni generali specifichino,
rendendole attuabili.
Ma, a mio avviso, una
cosa è certa, che la pianificazione deve essere espressione di una impostazione
unitaria, via via aggiornabile nei tempi che si succedono, perché il mondo
muta, ma sempre disponendo in modo da assicurare coerenza tra le soluzioni che
si adottano sul territorio ed avendo presente una verità molto semplice e,
cioè, che lo strumento che viene chiamato piano regolatore urbanistico, piano
regolatore comunale, piano intercomunale e così via è, in realtà, il piano
socioeconomico della comunità che vive sulla zona pianificata.
La stessa previsione
della zonizzazione nell'art. 7 della legge urbanistica dà sostanzialmente la
prova di questa definizione perché quando la norma stabilisce che il PRG deve
considerare la totalità del territorio comunale (n. 2) e deve indicare la divisione
in zone del territorio comunale - con la precisazione delle zone destinate
all'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e caratteri da osservare
in ciascuna zona, nonché le aree destinate a formare spazi di uso pubblico (n.
3), le aree destinate a edifici pubblici o di uso pubblico, ad impianti
collettivi, i vincoli delle zone storiche ed anzitutto la rete delle principali
vie di comunicazione - è evidente che si tratta di indicazioni obbligatorie
sull'uso del territorio in funzione della vita socioeconomica della comunità e
non di una zonizzazione per consentire la realizzazione di strutture più o meno
invasive del territorio stesso.
La realtà è che il piano
è lo strumento di coordinamento di varie esigenze che si enucleano dalla vita
associata e che per la limitatezza dei beni disponibili vanno commisurate ed
imposte, come si legge anche nell'art. 869 c.c. laddove si obbligano i
proprietari a rispettare nella edificazione e nelle ricostruzioni le
prescrizioni dei piani urbanistici, sottolineandosi che codice civile e leggi
urbanistiche risalgono entrambi allo stesso anno, 1942.
3.- Nella nostra
legislazione si assiste ad una proliferazione di piani sullo stesso territorio
creando non pochi problemi di coordinamento, non soltanto di interessi, quanto,
ed ancor più, di testi normativi.
Pluralità di cui non vi
sarebbe stato alcun bisogno se è vero come è vero che il nr. 5 dell'art. 7
della legge urbanistica del 1942 stabilisce che il PRG del comune deve indicare
"i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico ambientale e
paesistico" ed il nr. 6 continua dicendo che deve essere regolata anche
l'attuazione del piano; il che significa che il PRG deve coordinare interessi
differenziati per oggetto, misura e modo di appagamento e tecniche di attuazione.
Un'osservazione può
essere utile nel senso che le norme sulla tutela del patrimonio storico,
archeologico nonché paesistico risalgono al 1939 (leggi 1089 e 1497) e nella
legge n. 1497 si prevedono i piani paesistici; sono perciò leggi anteriori alla legge urbanistica del
1942 in cui si legge un tentativo di unificazione proprio nel n. 5 dell'art. 7
che, tra i contenuti del PRG, prevede i vincoli per le zone di interesse
storico, ambientale e paesistico; tentativo che però non ha avuto seguito.
Peggio ancora il T.U.
380/01, si è limitato all'edilizia, lasciando da parte l'urbanistica, spaccando
così la sistematica della legge 1150/1942, anche per interferenze delle
competenze regionali in materia, mentre, in realtà, sarebbe stata necessaria
un'unica legge quadro in cui avrebbero dovuto confluire norme urbanistiche,
paesistiche, modalità di vincoli storici, archeologici, ecc. in modo da fornire
una opportuna guida alle Regioni per lo svolgimento della loro potestà
concorrente nella disciplina del territorio; ma siamo di nuovo alla
frammentazione.
E la spinta verso
l'unificazione della disciplina tarda ad essere realizzata come è testimoniato
dalla disciplina dell'indennizzo, infatti mentre con la sentenza Sortini della
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28/7/04 si è seriamente richiamata
l'Italia al rispetto dei principi di giustizia nella regolamentazione dei
trapassi coattivi di proprietà, affermando il criterio del valore venale,
pur essendosi avuti notevoli passi avanti nelle sentenze
della Corte cost. 347 e 348/2007 non si sono interamente recepiti i principi
della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, confermati dalla Corte Europea nella
specifica materia.
E proprio a seguito
delle citate sentenze 348 della Corte costituzionale la L. 24/12/07 n. 244
all'art. 2 co. 89 ha modificato i commi 1 e 2 dell'art. 37 del testo unico
327/01, stabilendo che l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è
determinata nella misura pari al valore venale del bene e detta indennità è ridotta del 25% quando l'espropriazione
è finalizzata ad attuare interventi di riforma
economica e sociale. Ma è noto che i casi di interventi per riforme
economiche-sociali sono di difficile delimitazione, sicchè rimane una
pericolosa elasticità per ridurre del 25% l'indennità di espropriazione.
Dunque il lungo iter,
sul quale è superfluo trattenersi tanto è noto, percorso in sede giudiziaria e
costituzionale, per dare al proprietario espropriato il giusto indennizzo non è ancora concluso e le difficoltà
iniziano da quella sentenza della Corte costituzionale n. 91/1963 nella quale
non fu data alcuna soluzione dicendo che l'indennizzo doveva essere serio.
4.- Va a questo punto
sottolineato che nella nostra Costituzione è tutelata sia la proprietà che il risparmio e che la difesa del risparmio prevista nell'art. 47
vorrebbe che il proprietario espropriato ricevesse un indennizzo pari al valore
venale, perché la proprietà è normalmente risultato del risparmio e, se è vero
che il risparmio è tutelato, non può essere sacrificato nei suoi frutti quali,
anzitutto, l'acquisizione della proprietà.
Si aggiunga che i costi
degli interventi sociali devono
essere fronteggiati attraverso l'imposizione
tributaria perché sono una spesa pubblica
come ogni altra, cui tutti i cittadini devono contribuire, ciascuno in
proporzione della propria capacità contributiva, come stabilito nell'art. 53
Cost..
Ma imponendo una
riduzione anche del 25% in sede di espropriazione dei beni, ci si trova in
presenza di una supertassa imposta che colpisce, senza alcun riguardo alla
capacità contributiva, il patrimonio di chi si trova ad essere proprietario di
un bene necessario per far fronte ad un'esigenza sociale e tutto ciò provoca
una gravosa disparità di trattamento
in danno del proprietario espropriato e ristorato con indennizzo ridotto del
25%, con violazione degli artt. 3, 42 e 53 Cost.
Tuttavia è in tal senso,
che il legislatore ha ritenuto di dare attuazione alla sentenza n. 348/07 della
Corte cost., la quale, sostanzialmente, non ha recepito i canoni fondamentali
che si leggono nella Carta Europea dei Diritti dell'Uomo e che esprimono il
migliore costituzionalismo dove proprietà è strumento di libertà e di
affermazione di personalità.
Senza dire che questi
principi della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo ben si leggono nella nostra
Costituzione che solo discutibilissime interpretazioni hanno depotenziato nelle
garanzie.
Nella nostra
costituzione si leggono, infatti, la tutela dell'impresa, la tutela della
proprietà, la tutela del risparmio, in sinergismo tra loro, perché sono
espressione di un regime costituzionale che afferma il valore della persona
umana in tutte le sue possibili proiezioni ed in connessione con la comunità in
cui vive (cfr. art. 2 Cost.).
In particolare per quel
che riguarda l'impresa si dice che l'iniziativa economica è libera, che è pubblica e privata e che entrambi i tipi di iniziativa devono
essere indirizzati e coordinati per
realizzare fini sociali.
Pertanto nessuna
supervalutazione del mercato e quindi delle forze che in esso interagiscono e
che l'esperienza storica ha dimostrato incapace di produrre accettabili
equilibri. E' tutelata invece la persona
e le iniziative di cui essa è capace nell'ambito di una programmazione
coordinatrice, in vista di una ordinata e produttiva convivenza sociale.
Inoltre, nessuna
supervalutazione della iniziativa economica pubblica, essendo stato il
costituente ben consapevole delle deviazioni nelle quali gli apparati pubblici
possono incorrere, specie nel governo dell'economia.
Egualmente per la
proprietà si dice che essa è pubblica e privata e per la sola proprietà privata
si dice che essa può essere espropriata secondo legge e salvo indennizzo,
mentre, opportunamente, per la
proprietà pubblica non si detta il regime, che, in realtà, è un fatto di organizzazione
dei soggetti pubblici e di apprestamento dei mezzi per la rispettiva azione, da
lasciare all'elasticità ed al divenire
della legislazione ordinaria, in coerenza con il disposto
dell'art. 97 Cost. per cui gli uffici pubblici sono
organizzati secondo disposizioni di
legge, dove l'esigenza di elasticità è ancor più ampiamente accolta nel
senso di rinviare alle leggi ed alle fonti normative minori.
Ma allora, secondo la
nostra Costituzione, le esigenze dell'impresa
e, parlando fuori dai denti, dei gruppi
di pressione economica, non legittimano affatto il sacrificio delle singole
proprietà, dovendosi, francamente, precisare che tutte le riduzioni di
indennità ben raramente hanno avuto motivazioni di vero carattere sociale, ma,
piuttosto, di realizzazione di opere industriali o attrezzature pubbliche, che
interessando direttamente o indirettamente l'intera comunità avrebbero
richiesto una giusta ripartizione della spesa attraverso l'imposta.
Senza dire degli
interessi di determinati gruppi di pressione economica, che hanno accresciuto i
loro profitti, risparmiando sulla spesa dei suoli per collocare i loro
impianti, abusando talora della pianificazione particolareggiata, magari
realizzata attraverso coeve varianti della pianificazione generale ed a Napoli
abbiamo un esempio cospicuo di questi matrimoni, nella realizzazione di edifici
che eccedono fortemente in altezza gli edifici circostanti.
5.- Ma a che cosa serve
l'intervento di un vecchio cultore di cose giuridiche, ormai scollegato dagli
interessi che contano, se non per indicare alcune linee di indagine, per
aiutare - sempre che non sia una presunzione ingiustificata - chi comunque è
costretto a provvedere nell'urgenza di bisogni che la dilagante diffusione
della informazione rende noti e non più differibili.
Il problema rimane
quello della coordinata utilizzazione del territorio e di una oculata
destinazione, per quanto consentita dalle aree ancora disponibili dopo fenomeni
massivi definiti da alcuni urbanisti come l'aver posto "le mani sulla
città"; fatto rappresentato con orribili mani nere sovrapposte alle carte
rappresentative dei tessuti cittadini.
Quid agendum allo stato
delle cose?
Direi che gli
orientamenti della legislazione non sono soddisfacenti, a partire dalla
scissione tra urbanistica ed edilizia che denota sostanzialmente una
dichiarazione di impotenza di esprimere un testo quadro, idoneo a guidare le
regioni nello svolgimento della loro politica locale che pure ha la sua
legittimazione nell'elezione dei consigli regionali.
Perché non si è redatta
una legge quadro sull'urbanistica e ci si è rifugiati nelle angustie della
tecnica dell'edilizia? Specialmente poi considerando che l'art.9 del T.U. 8
giugno 2001 n. 327 sull'espropriazione per pubblica utilità così si esprime:
"Un bene è sottoposto al vincolo
preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del
piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la
realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità".
Forse si è stati
sensibili ad istanze più di carattere procedimentale che pianificatorio
predisponendo comunque moduli per esplicitare l'azione delle imprese all'ombra
di certe garanzie di procedimento sostanzialmente agevolative, quali la
denuncia di inizio attività, dagli incerti confini, secondo il TU 380/01.
In realtà la separazione
urbanistica ed edilizia e dalla stessa espropriazione non ha alcuna
giustificazione, né sociologica né dommatica, ma soltanto risolve un problema
tecnico congiunturale in un modo che non merita consenso in quanto, oltretutto,
l'indicazione contenuta nel riportato art. 9 del DPR 327/2001 avrebbe dovuto
indirizzare verso la formazione di un organico testo unico sul territorio o
comunque una legge quadro.
Sulla gestione del
territorio dovendosi evidenziare le possibilità di garanzia che derivano
dall'aggancio tra pianificazione e vincolo espropriativo, formalizzato
nell'art. 9 citato e fonte di ampliamento delle possibilità di controllo sulla
realtà delle esigenze pianificate; con l'avvertenza che nello stesso tempo
bisogna richiamare l'attenzione del pubblico sugli atti di pianificazione ad
evitare decadenze dal diritto di ricorrere nonchè sperare che le aperture
giurisprudenziali sul controllo della discrezionalità tecnica si riflettano sul
controllo degli atti di pianificazione, verificandone anzitutto le premesse
fattuali incluse quelle socio-economiche.
In sostanza se le
dinamiche della nostra vita, individuale e comunitaria, evidenziano fortemente
l'esigenza di regolamentazione e le condizioni generali dell'economia
smentiscono ogni forza auto-regolatrice del mercato, come già aveva avvertito
Einstein sin dagli anni '30, ed anche appresso si dirà, la pianificazione del
territorio dovrebbe considerare attentamente le varie attività che sul
territorio si svolgono, dall'edilizia civile all'industria, alle comunicazioni,
ai servizi pubblici, con un sinergismo di regolamentazioni, ben lungi da poter
essere realizzato, con l'attuale scissura tra edilizia ed urbanistica, non
certo coerente con la dichiarata connessione tra pianificazione ed
espropriazione.
Aggiungendo che la
carenza di un testo organico sul territorio in sede di legislazione nazionale
evidenzia la mancanza di opportune indicazioni e, direi, canalizzazioni ai
legislatori regionali per poter adattare le norme locali alle condizioni
particolari del territorio nelle varie regioni.
Ma l'indicazione è
mancata e bisogna ricostruire l'azione possibile perché questo è il compito dello studioso che
non deve rimanere isolato nella turris
eburnea del suo pensatoio, bensì operare in medias res per cercare di formulare nella serenità delle
considerazioni logiche e fattuali, indicazioni ulteriori per
chi deve operare
nell'interesse delle comunità che
attendono una produttiva regolamentazione del territorio.
Ed in proposito si deve
insistere nel senso dell'unità e, comunque, del coordinamento della
regolamentazione perché la vita umana si svolge sul territorio finchè non
avremmo imparato ad utilizzare le superfici lunari.
6.- Occorre anzitutto
ricordare che il punto di partenza per ogni tipo di pianificazione è la
corretta ed attenta acquisizione della situazione esistente per cercare di
intendere quello che deve essere conservato e quello che deve esser cambiato.
E la prima conseguenza
sul piano degli strumenti e delle metodologie di indagine è che ci si trova in
presenza di una problematica interdisciplinare
con conseguente necessità di apporti di varie esperienze professionali,
opportunamente coordinate da chi perviene ad esprimerne una sintesi.
Allo stato delle cose
nelle nostre città occorre cominciare
dall'inventario delle aree disponibili perché questo è il punto di
criticità iniziale e, cioè, l'invasione del territorio per deviazioni di scelte
per interessi più o meno confessabili.
Rilevato lo stato delle
cose e delle
aree disponibili, si può partire per un tipo di pianificazione
dove il sistema modulare dei decreti dell'aprile '68 sia soltanto una guida,
non costrittrice, visto che gli
abusi consumati sul
territorio non consentono una adeguata
applicazione di quei criteri
che con discreta tecnica e
corretti intenti furono a suo tempo formulati.
E nella rilevazione
bisognerà avere particolare attenzione perché non è rara la deviazione nella
stessa attività di rilevazione e di informazione di chi deve provvedere.
Nel contempo bisognerà
realizzare un'adeguata informazione circa lo stato delle esigenze comunitarie
che, in realtà, sono meno note di quanto sembri, come dimostra l'insufficiente
gestione degli stessi rifiuti che, se opportunamente informata e tecnicamente
diretta, avrebbe addirittura potuto essere occasione di formazione di
ricchezza.
Ed a questo punto si
conferma il carattere interdisciplinare dell'indagine sulla pianificazione
territoriale, che non può essere affidata soltanto agli architetti ma deve
essere integrata dalla presenza di opportune informazioni socioeconomiche e
tecniche, settorialmente articolate, in modo che possano essere sinteticamente
composte.
In sostanza vengono in
rilievo le scienze del fare che si è
cercato in qualche modo di delimitare attraverso le varie articolazioni del
triennio di studio di applicazione.
Il prodotto finale è
affidato alle rappresentanze locali che recepiscono le motivazioni più varie
che però dovrebbero essere guidate da una adeguata informazione ed in
particolare dovrebbero essere adeguatamente sviluppate le relazioni dei
pianificatori in modo da arricchire il colloquio tra le forze politiche nelle
assemblee rappresentative.
7.- A questo punto
l'indagine del giurista deve in certo senso ripiegarsi su se stessa.
Le norme giuridiche
delimitano competenze, regolano procedimenti, non sempre precisano i fini e
quanto ai mezzi rinviano alle tecniche, al punto che, opportunamente, il
Consiglio di Stato ha evidenziato l'eccesso di potere per violazione di norme
tecniche (Ad. Plen. 16/89) ed ancora meglio IV sez. n. 601/99.
Questo significa che
qualche indicazione può essere ancora data per quel che riguarda la fase
giustiziale della pianificazione per la gestione del territorio. In particolare,
gli artt. 1 e 16 della L. 205/00 ammettono la consulenza tecnica nel giudizio amministrativo dove il vizio della funzione può e deve essere
rilevato attraverso le norme tecniche che ne disciplinano i contenuti,
contribuendo a verificarne anche le finalità.
E' un'esigenza
realistica quella che accorda rilevanza alla tecnica della funzione
amministrativa nella fase giustiziale: rilevanza che non può e non deve essere
negata se si vuole che il giudice amministrativo adempia il suo compito
essenziale, specialmente, per le comunità locali, che pur esprimendo le
motivazioni più varie, dovrebbero essere guidate da una adeguata informazione
ed in particolare, si ripete, dovrebbero essere adeguatamente sviluppate le
relazioni dei pianificatori in modo da arricchire il colloquio tra le forze
politiche nelle assemblee rappresentative. mantenendo la funzione
amministrativa coerente alle esigenze dei singoli e dei gruppi di varie
dimensioni fino all'intera nazione e migliorandone il controllo giustiziale.
Giustizia amministrativa
che sta a rappresentare la dimensione comunitaria degli interessi, più di ogni
altro giudice che sia ancorato al rapporto interindividuale, derivante dalla
pretesa punitiva o dal dissenso tra soggetti della negoziazione giuridica.
E' questa una
prospettiva che induce ad andare sempre più al fondo delle cose, esigenza
imprescindibile nella deficienza delle tecniche burocratiche e delle politiche,
spesso a dimensione minima, e quindi inidonee a recepire perfino le
informazioni necessarie.
L'uomo, a qualunque
comunità appartenga, reclama provvedimenti adeguati agli
interessi che emergono nelle varie comunità socio economiche, nonchè
alle motivazioni individuali e collettive che la diffusa informazione nutre e
sollecita.
Concludendo ci si deve
riferire alle cose e la giustizia amministrativa è bene attrezzata per operare
in tal senso giovando con la sua opera chiarificatrice ai singoli ed alle
comunità ed è opportuno qui ricordare l'invito di un grande politico scomparso,
quello della politica delle cose.
In questa prospettiva
tutti costruiamo la polis.
8.- L'art. 18 della L.
17/8/1942 n. 1150, norma tuttora in vigore, considera l'espropriazione come
strumento di attuazione dei piani regolatori generali al pari dell'art. 9 del
T.U. 327/2001; sicchè sarebbe inesatto affermare che solo per i piani
particolareggiati è stato riconosciuto che essi autorizzano l'esproprio essendo
vero soltanto che secondo il precedente art. 16 terzultimo comma l'approvazione
del piano particolareggiato equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle
opere in esso previsto semplificandosi in tal modo la procedura
dell'espropriazione.
Semplificazione che si
spiega considerando che la dichiarazione di p.u. è sostanzialmente
l'accertamento della pubblica utilità di una iniziativa pubblica o privata,
mentre il piano particolareggiato è strumento di attuazione di scelte già
compiute in sede di pianificazione generale che l'attuale art. 9 del DPR
327/2001 pone in via generale a base della potestà espropriativa.
In proposito una prima
conclusione è nel senso del rafforzare il condizionamento pianificazione
generale - espropriazione che consente l'attuazione di indirizzi di fondo e
l'opportuno coordinamento spazio - temporale in sede di disposizione di
trasferimenti coattivi.
9.- Il discorso sin qui
condotto può essere sintetizzato ed in certo senso completato con le
considerazioni che seguono:
A)
E'
fondamentale la distinzione tra proprietà pubblica e privata, espressa con
intenti forse garantistici nell'art. 42 Cost., ma che, in realtà, evidenzia
differenze strutturali avendo la proprietà pubblica motivazioni funzionali ed essendo la proprietà privata strumento di libertà
e benessere della persona nei limiti delle garanzie accordate dalla legge.
B)
In
relazione alla disciplina legale della proprietà privata Pugliatti ha parlato
di proprietà obbligata e combinando
le disposizioni dell'art. 869 cod. civ. e dell'art. 9 D.P.R. 327/2001 si
ottiene una significativa conferma di questa qualità della proprietà privata
come obbligata perché edificazione
ed espropriazione trovano la loro legittimazione proprio nella pianificazione che il proprietario deve
rispettare.
C)
Proprietà
privata obbligata e proprietà
pubblica funzionale evidenziano
finalità e diversità dei rispettivi regimi perché i limiti di legge alla
proprietà privata ne assicurano la funzione sociale sia come patrimonio gestito
dai singoli, al meglio, sotto la spinta dell'interesse personale e, nello stesso tempo, come territorio disponibile per
l'interesse generale con la compensazione dell'indennizzo in cui si converte il bene dell'espropriato,
salvaguardandone personalità e risparmio, che non deve essere disincentivato,
derivandone i capitali necessari per la condotta delle imprese e delle
istituzioni.
D)
Funzione
complessa dunque quella dell'indennizzo, che non è soltanto
strumento immediato di compensazione di un sacrificio imposto, ma che garantisce un sistema di libertà, da ravvisare
specialmente nella libertà di iniziativa economica, nella garanzia della
proprietà e nella tutela del risparmio, che reciprocamente si tengono, sia sul
piano delle motivazioni ad agire che delle concrete possibilità di
conservazione ed attuazione del sistema nel suo complesso; precisandosi che
l'indennizzo, a torto sacrificato da improvvide leggi e dalla sordità a
sovraordinati avvertimenti, esprime in realtà la dinamica del sistema, costruito
specialmente negli artt. 41, 42 e 47 Cost., con il contribuito illuminato di
Einaudi in quanto consente la conversione non solo della proprietà in
indennizzo, ma attraverso l'indennizzo, convertibile in altre forme di
risparmio, conserva i patrimoni come strumenti di libertà ed iniziativa.
E)
E'
specialmente in questo senso che l'altalena delle norme sulla determinazione
dell'indennizzo esprime uno dei più significativi momenti di criticità del
sistema, non solo perché crea spesso nuovi poveri, che, primo o poi, peseranno
su tutti, ma anche perché fa nascere e moltiplicare duraturi e polimorfi
contenziosi motivati specialmente dagli ingiusti sacrifici che la legale ma incostituzionale
decurtazione degli indennizzi crea e perpetua nel tempo.
F)
Se
è vero, come a mio giudizio è vero, che il piano regolatore è il piano
socio-economico della comunità che vive sul territorio pianificato - e del
resto l'etimo di urbanistica è urbs e cioè - città, l'apporto alla formazione del piano non può che essere interdisciplinare, sulla base di una informazione adeguatamente raccolta,
per ciascun settore di interessi umani, così come sezionati dall'esperienza
storico- economica.
G)
Il
procedimento di formazione del piano che fissa il regime dell'utilizzazione del
territorio, sia ad iniziativa dei singoli che per provvedimento di autorità,
andrebbe attentamente regolato, magari con norme regolamentari, in modo da
consentire il sollecito adattamento alle vicende socio-economiche ed al
progresso tecnico - scientifico, prevedendo qualificate partecipazioni nella
predisposizione del testo ed adeguate forme di pubblicità del testo stesso una
volta predisposto, in modo da raccogliere osservazioni e proposte di gruppi e
di singoli che devono essere "graziosamente nocivi" come furono uditi
i fiorentini sul progetto di Santa Maria del Foree.
H)
Il
procedimento di formazione del piano
deve essere esposto in accurata relazione che deve esprimere i problemi
affrontati e le ragioni delle soluzioni adottate, in modo da agevolare l'interpretazione sia del testo normativo
che dei grafici e guidare, ove occorra, l'aggiornamento
del piano o sostenerne la perdurante attualità, in relazione al divenire delle comunità, che pur
presenta non poche invarianti,
ricordando il continuo eterogeneo di Max Weber.
I)
La
pianificazione generale ha un discreto modello, anche se non esaustivo,
nell'art. 7 della vigente legge urbanistica nonché, per differenza, nelle
diffuse norme sulla pianificazione particolareggiata (art. 13 ss.): modelli che
andrebbero seguiti magari considerando anche gli apporti delle leggi regionali,
ma ricordando che la pianificazione generale deve presentare coefficienti di
elasticità in modo da poter essere via via attuata attraverso la pianificazione
particolareggiata.
L) E mio convincimento
che se si vuole andare verso una organica pianificazione del territorio, che
davvero indirizzi l'andamento della vita comunitaria, lo strumento generale urbanistico deve essere unico perché,
diversamente, non è né piano nè
generale, mentre lo è seguendo il saggio modello dell'art. 7 che inserisce
nella disciplina del piano interessi ambientali, storici, artistici e
paesistici, menzionati questi ultimi se
ed in quanto distinguibili dall'ambiente, che
è il luogo in cui si vive e che non
può non risultare regolato dalla disciplina del territorio sul quale l'uomo
vive.
M) E' noto che la sola
pluralità di testi normativi nella stessa materia determina complessi problemi
di coordinamento cui, per i piani, si aggiunge la pluralità di grafici, anche a
scale diverse; sicchè la confusione si aggrava rendendo improbabili soluzioni
univoche: ritorna il confusum quod
fractum di Montaigne.
N) Nessuno può illudersi
su risultati vicini nel tempo perché la
pluralità di piani moltiplica le occasioni di esercizio del potere e le
relative strutture ma gli inconvenienti sono sotto gli occhi di tutti
perché la frammentazione dei piani e delle strutture ha prodotto disordine
nella gestione del territorio e ritardi nel progresso e la confusione ha
favorito la politica dell'immediato che, per il settore del territorio, si è
tradotto nella crescita disordinata
dell'edilizia in danno dell'urbanistica e dell'ambiente, fino al punto di
conteggiare le aree stradali nel computo delle superfici necessarie per
realizzare volumi abitativi, e non soltanto.
O) La linea di tendenza
dovrebbe essere quella di una legislazione ed amministrazione per settori organici di materie come
previsto dalla legge 22 luglio 1975 n. 382, solo parzialmente attuata con il
D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ma che in realtà avrebbe meritato più adeguato
sviluppo.
P) I testi unici
sull'edilizia e sull'espropriazione rappresentano uno sforzo nel senso di dare
organicità e certezza all'azione dell'amministrazione ma possono essere forieri
di una produttiva evoluzione verso una legislazione unitaria sul territorio se
è vero che la pianificazione territoriale deve essere lo strumento unitario per
l'utilizzazione del territorio da parte dei soggetti sia di autonomia privata
sia di funzione pubblica che, disponendo di un comune strumento di
coordinamento delle rispettive attività, potrebbero sinergicamente operare nel
senso dello sviluppo e del benessere di singoli e comunità, secondo il voto
espresso nell'art. 3 del d.leg. 267/2000 sulle autonomie locali.
Q) Su questa via i
problemi non sono pochi e si iniziano già dalla corretta delimitazione
dell'area da pianificare, che da noi viene aprioristicamente risolto
riferendosi al territorio dei singoli comuni : riferimenti al territorio dei
singoli comuni: riferimenti che lasciano perplessi se si pensa che i 7/8 dei
comuni italiani hanno una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti e gli
sforzi di aggregazione non producono troppi risultati mentre una conveniente dimensione, da individuare secondo gli
interessi aggregati o aggregabili, è produttiva di direttive realizzabili su
scala conveniente ed idonea ad eliminare duplicazioni e distorsioni.
R) In questa prospettiva
va evidenziato che se è vero che il piano regolatore è la pianificazione
socio-economica della comunità che vive sul territorio pianificato, allora è
vero pure che valgono non solo i principi dell'art. 42 Cost., ma anche quelli
dell'art. 41, 47 e 97 Cost., nel senso che spetta alla legge disporre in modo
da coordinare attività economiche pubbliche e private e che il buon andamento
della cosa pubblica non può essere lasciato al caso, trattandosi invece di
valutare iniziative, da un lato, e le possibilità che il territorio offre,
dall'altro, in modo da poter operare secondo una scala di priorità, dalle motivazioni composite, ma tutte
tendenti a produrre ordine nell'attività
umana, secondo la funzione propria del diritto, come ben aveva inteso il grande
Einstein che fin dal 1930 avvertiva che: "il libero gioco delle forze economiche, la sfrenata e caotica ricerca della ricchezza e del potere sono ben
lungi dal costituire una soluzione ragionevole dei problemi. Per scongiurare la
perdita di preziose energie produttive, l'impoverimento e l'abbrutimento di
larghi strati della popolazione, è indispensabile organizzare la produzione, il
lavoro e la distribuzione secondo un piano preciso".
S) Ed una ben articolata
pianificazione del territorio aiuta non poco a percepire la giusta dimensione
degli interessi umani e delle possibilità di appagamento.
T) Potrebbe la
pianificazione del territorio evidenziare la funzione del diritto come fonte di
ordine? Richiamando la legge etica alla base dell'ordine e del benessere,
Gandhi ne specifica mirabilmente i contenuti con queste parole: "L'uomo si
distrugge con la politica senza principi, con la ricchezza senza lavoro, con
l'intelligenza senza carattere, con gli affari senza morale, con la scienza
senza umanità, con la religione senza fede, con l'amore senza sacrificio di
sé" (in L'Avvenire del 23/12/2003).