Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia

 

Antonio Borea

 

  Eccomi di nuovo qui, in questa bellissima sala, per celebrare (per la quarta volta!), l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Giustizia Amministrativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia, nella quale ho l’onore di presiedere il Tribunale Amministrativo Regionale.

 Nel porgere come doveroso innanzi tutto il mio saluto e ringraziamento per l’attenzione che viene data a questa cerimonia, a tutte le autorità presenti, agli operatori che professionalmente si dedicano al diritto amministrativo, ai docenti universitari, agli avvocati, ai colleghi delle altre magistrature, ai dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni, ai  cultori della materia, nonché ai rappresentanti dell’organo di governo dell’Istituto che io in questa Regione rappresento, non posso esimermi dal rilevare che mi sembra appena di pochi giorni fa l’analoga cerimonia che in questa stessa sala si svolse un anno fa, anzi tredici mesi fa, visto che si tenne allora nel mese di febbraio: il tempo veramente corre via con estrema velocità, e il dubbio di cui ora vorrei far partecipe chi mi ascolta è se il tempo mi appaia tanto veloce per colpa dell’età matura che mi affligge, visto che si dice che più si invecchia e più il tempo pare inesorabilmente voler accelerare  la sua corsa, (e questo porterebbe a riflessioni tristi), oppure se è vero invece che il tempo mi pare scorrere via tanto in fretta solo perché la  mia permanenza qui a Trieste, nelle mie funzioni di presidente del tribunale, è densa di soddisfazioni professionali ed umane e quindi piacevole, e si sa che le ore piacevoli  trascorrono molto più velocemente delle ore di noia e di dolore.

 Probabilmente sono vere entrambe le cose, ma è certo comunque che quando al ritmo di un lunedì ogni due mi alzo all’alba per andare a Fiumicino a prendere l’aereo per Trieste non provo alcun senso di fatica o stanchezza, perché venire qui da Roma dove abito, continua tuttora, come ormai dal lontano dicembre del 2004, a costituire una fonte positiva di stimoli e di interessi, professionali, innanzi tutto, ma anche umani, visto  l’affetto e la simpatia di cui mi sento circondato, atmosfera che naturalmente vale anche ad alleviare l’onerosità del grande impegno che il mestiere di giudice ovviamente  richiede.

 Detto questo a titolo di preambolo, prima di dare corpo alla relazione vera e propria (che naturalmente qui riassumerò a braccio per sommi capi, essendo mia ferma intenzione, come già gli anni scorsi,  quella di non sottoporre a tortura che mi ascolta generosamente dando vita ad una inevitabilmente noiosissimo esercizio di lettura del testo, testo che chi vorrà potrà naturalmente esaminare più comodamente in privato) ritengo peraltro di dover dare per un attimo spazio ad un saluto e a un ringraziamento particolari. Il saluto è un benvenuto per la collega Rita De Piero, la quale, dopo un lungo esilio veneziano, ha potuto finalmente approdare a Trieste e ad unirsi a noi prendendo il posto di Lorenzo Stevanato il quale dal mare di Trieste è salito alle montagne del Trentino.

 Il ringraziamento è per la sempre più sparuta (tra non molto perderemo anche la sig.ra Adriana Piemonte, e speriamo che con lei non accada che contestualmente venga soppresso da Roma il relativo posto in organico), tenace e combattiva pattuglia del personale che presidia il fortino nel quale siamo chiamati a svolgere il nostro mestiere di giudici, mestiere che, occorre sempre ricordare, ma non tutti sembrano ricordare, non sarebbe possibile esercitare se non ci fosse l’indispensabile,  robusto, quotidiano e infaticabile supporto che ci dà la struttura su cui operiamo: struttura che è costituita dalle persone che voglio qui ad una ad una ringraziare e ricordare (sono talmente pochi che la cosa non mi richiede un grande asforzo…): Erica Bonanni, l’unica funzionaria in servizio, nella perdurante assenza del Segretario Generale, comandata dalla Regione,  la già ricordata Adriana Piemonte, Grazia Trinco, Simonetta Barucca (a tempo parziale, purtroppo…), Cristina Gilardi,  Roberto Cavalich,  Giorgio Torroni, Anna Maria Bergamo e Silvano De Michielis (questi ultimi due comandati dalle Poste e, si spera presto, da inquadrare in ruolo definitivo).  

 Devo ora qui soltanto aggiungere che dopo aver chiesto e ottenuto a suo tempo, e cioè nel 2006, l’arrivo di un nuovo Segretario Generale in sostituzione della rimpianta dott.sa Ovadia, è arrivato a Trieste il bravo e professionale del dott. Fortuna, ex segretario comunale, proveniente però da un angolo sperduto della lontana seppur  bellissima Sicilia, con la conseguenza poi che è accaduto poco dopo quello che io avevo intuito da subito, inutilmente preavvertendone chi doveva decidere, e cioè che appena potuto e cioè trovato un tribunale più comodo (Palermo), il suddetto dott. Fortuna se ne è tornato a casa, e qui si torna a rimanere in attesa che Roma, finora sorda ad ogni sollecitazione, si decida a scegliere uno dei possibili segretari comunali aspiranti (residenti in questa Regione, naturalmente, come io avevo sin dall’inizio inutilmente raccomandato) da immettere nel posto vacante: difficoltà giuridiche non ve ne sono,  ed economiche neppure, trattandosi di mobilità: manca solo la volontà di operare, e francamente non ne capisco la ragione.

Prendo atto invece della promessa fattami di rimpiazzare la sig.ra Piemonte con altra funzionaria della stessa esperienza lavorativa, naturalmente già qui residente (sempre in via di mobilità).

 

Chiuso l’argomento, possiamo dunque passare alle statistiche che riguardano l’attività giurisdizionale dell’anno da non molto concluso, statistiche le quali, come sempre, seppure comportino una certa noia (per chi è costretto ad ascoltarle, soprattutto) al momento di tradurle in una piatta esposizione di numeri, si prestano tuttavia, nel confronto con quelle degli anni precedenti e con quelle degli altri tribunali, a considerazioni  molto interessanti.

 Il primo dato, quello che riguarda il numero dei ricorsi presentati nell’anno, espone una cifra  (615) la quale, in quanto sostanzialmente uguale a quelli dei ricorsi introitati nel 2005 e nel 2006 (rispettivamente 602 e 606) dimostra  che ormai la lunga corsa in discesa iniziata intorno all’anno 2000 a causa della perdita del contenzioso sul pubblico impiego civile  ( si pensi che il TAR Lazio da oltre 22.000 ricorsi nell’anno 2000 è piombato, si fa per dire, a soli 12.300 nel 2007), è definitivamente terminata, con la considerazione poi, particolarmente interessante, che in questo Tribunale, essendosi  passati  dagli 839 ricorsi del 2000  ai quasi 700 di oggi (tenendosi anche conto dei quasi 50 motivi aggiunti ex L. n. 205/00 depositati nell’anno, che sono dei veri  e propri ricorsi autonomi) in sostanza non vi è stato di fatto il tracollo di altri tribunali, il che dimostra ancora una volta, come già abbiamo avuto modo di osservare negli anni scorsi commentando il basso livello del tasso  di litigiosità di questo tribunale (superato allora come oggi  dal solo Piemonte e forse neppure, essendo questa Regione passata dai 1576 ricorsi del 2006 ai 1673 del 2007), il che dimostra e conferma, ripetiamo, sotto un diverso e particolare profilo, e cioè con riguardo alla gestione del personale da parte degli enti locali, la sostanziale buona qualità dell’attività delle amministrazioni pubbliche di questa Regione. Fenomeno sulle ragioni storiche del quale non mi soffermo, essendo risapute e  avendone già detto negli anni precedenti.

 Nel porre a confronto i dati del 2007 con quelli del 2006, vi è un dato che mi ha immediatamente colpito e che rende particolarmente significativo il mantenimento del numero dei ricorsi presentati sugli stessi valori numerici degli anni precedenti: alludo al fatto che la domanda di giustizia è rimasta nel corso del 2007 invariata numericamente nonostante il forte aumento del costo del servizio che si è mediamente verificato dapprima con l’art. 21 del D.L. n. 223/06, grazie alla  fissazione del contributo unificato nella somma normale di 500 euro contro i 340 previsti dal DPR n. 115/02 come da corrispondere per cause di valore indeterminabile,  e in seguito, con il comma 1307 della L. n. 296/06 (legge finanziaria 2007), che ha comportato il sostanziale raddoppio del contributo per gli appalti,  portati da un costo massimo di 1110 euro al costo fisso di 2000.

Si era detto l’anno scorso in particolare che era forse da attendersi, in considerazione del non sempre alto valore economico delle controversie in materia di appalti, con particolare riguardo a quelle che hanno ad oggetto  forniture di beni,  un calo nella presentazione di ricorsi a causa del sensibile aumento del costo “giustizia”, ma così invece non è accaduto, dimostrandosi così che avevano ragione coloro che, già un anno fa, ritenevano che, dopo forse qualche iniziale perplessità, la presentazione dei ricorsi non si sarebbe sostanzialmente rallentata, dimostrandosi così che la domanda di giustizia, come ad esempio, e scusate il paragone con uno scottante problema attuale, la domanda di fondamentali generi di consumo come pane e latte, sia del tutto anelastica ed insensibile all’aumento dei costi: le cifre in proposito sono chiarissime, perché nonostante il quasi raddoppio dei costi a sostanziale parità di numeri d’ingresso (il tribunale ha “incassato” nel 2007 372.000 euro contro i 219.000 dell’anno precedente) il numero dei ricorsi in materia di appalti, e cioè quelli il cui costo è raddoppiato, è addirittura cresciuto, confermandosi una sensazione che avevamo già avuto in corso d’anno, passando dagli  85 del 2006 ai 94 del 2007. Non mi pare occorrano altri commenti.

  Continua, invece, il calo del numero dei ricorsi presentati da cittadini extracomunitari (ricorsi che, insieme a quelli concernenti appalti, costituiscono il secondo dei due gruppi di controversie da segnalare per importanza, delicatezza e difficoltà di interpretazione), il tutto secondo una tendenza già segnalata l’anno scorso  (82  nel 2006 contro i 96 dell’anno prima), tendenza che ora, appunto, si conferma (70 ricorsi appena  nel 2007).

Ritengo che il calo di ricorsi in questo settore sia dovuto in parte forse al fatto che uno dei paesi interessati, la Romania, è ora entrata in Europa, ma in parte anche, a quanto mi sembra di poter azzardare, ad una accresciuta sensibilità delle amministrazioni provinciali interessate (mi riferisco naturalmente soprattutto alle questure, cui compete dare o negare i permessi di soggiorno), maggior sensibilità che si intravede sia sul piano formale (sono rarissimi se non del tutto scomparsi i provvedimenti negativi non preceduti dal dovuto preavviso o avvio, a seconda dei casi), che sul piano sostanziale (ad esempio con istruttorie più approfondite e valutazioni più attente nei casi in cui il secco richiamo alla severità delle norme non appaia sufficiente,  considerate le circostanze, a precludere all’interessato la permanenza in Italia): anche questo è un fenomeno da  sottoporre a verifica successiva.

 Ho detto di appalti ed extracomunitari come dei gruppi di controversie  di maggior rilievo sotto vari profili, e non soltanto sotto il profilo quantitativo; mi resta comunque da ricordare che l’edilizia e urbanistica, ora come un tempo associate, come giusto che sia, anche se con discipline nettamente diverse continuano a costituire un altro dei gruppi di maggiori controversie (in numero di oltre 130), in gran parte di edilizia e, in genere, di scarso significato giuridico (salve quelle che vedono gli uni di fronte agli altri gestori di telefonia mobile e comuni, questi ultimi spesso esageramente timorosi di rischi di inquinamento) a differenza dell’urbanistica, ora come un tempo capace di muovere questioni di significativo interesse, anche se quantitativamente in forte progressivo calo.  Da segnalare sin d’ora, peraltro, è il fatto che mentre per l’edilizia ormai la normativa di riferimento che si è vista attuata, per ora, naturalmente, soltanto in sede cautelare, è pressocchè integralmente quella statale di cui al T.U. n. 380/01 in forza del rinvio ad essa operato dalla nuova L.R. n. 5/07 (non si parla più di concessione edilizia, ormai, neppure qui, ma di permesso di costruire…), non altrettanto ancora può dirsi per quanto riguarda l’urbanistica, grazie al protrarsi sine die in via transitoria della disciplina prevista dalla vecchia L.R. n. 52/91 consentito  dall’art. 63 della nuova L. n. 5/07 a condizione che  prima della sua entrata in vigore (28 agosto 2007) vengano deliberate le direttive di cui all’art. 31: cosa che risulta moltissimi comuni si siano affrettati  a fare nell’agosto scorso, non solo per…nostalgia del vecchio sistema ma, soprattutto, per aggirare la profonda oscurità, per altri aspetti, della disciplina di trapasso dal vecchio al nuovo regime.

Da ultimo, vorrei segnalare i ricorsi in materia ambientale ( Decreto Ronchi e D.L.vo n. 152/06, per intenderci): di numero sono pochi, ma poiché sono sempre di estrema complessità e rilevanza (basti pensare ai problemi di disinquinamento dei siti nazionali di Trieste e della laguna di Grado-Marano), e richiedono un grande impegno a chi deve giudicare, mi pare meritino di essere ricordati.

 

  E veniamo ai dati sulla produttività del Tribunale. Non vi sono grandi novità  da segnalare, i valori sono espressi in termini non dissimili da quelli dell’anno precedente, anche se con un lieve, solo apparente incremento numerico, dato che a fronte delle 813 decisioni del 2006, suddivise in 524 sentenze collegiali e 288 decreti decisori, se ne registrano nel 2007   834, fra le quali si contano 498 pronunce collegiali e 336 decreti decisori (perenzioni, CMC, rinunce): si tratta in sostanza di dati che ritengo prova evidente che anche nel 2007 si è lavorato molto, tenuto che siamo tre gatti…e mezzo in tutto a scrivere sentenze, al limite cioè dei valori indicati dal nostro organo di autogoverno. Piuttosto è da considerare che le pronunce collegiali segnano una certa inversione di tendenza per quanto riguarda gli esiti, visto che nell’anno appena trascorso, a differenza degli anni precedenti, si è registrata una certa prevalenza di accoglimenti rispetto ai rigetti: infatti rispetto ai 163 accoglimenti contro 171 rigetti del 2006, dobbiamo, per il 2007, registrare 204 accoglimenti contro 170 rigetti (la differenza rispetto al complessivo di 498 è ovviamente data dalle pronunce in rito o interlocutorie: inammissibilità, improcedibilità, difetto di  giurisdizione, richieste documentali, ecc.). Il dato appare particolarmente evidente nei confronti con il 2005, anno nel quale gli accoglimenti furono appena 158 contro oltre 200,  rigetti: sempre che i dati di allora siano esatti.

Questa inversione di tendenza non mi pare però che possa essere vista come particolarmente significativa (s’era detto nella relazione 2005 che la prevalenza dei rigetti stava a prova del  buon livello di confezionamento dei provvedimenti da parte delle amministrazioni), salvo verificare l’anno prossimo se la stessa sia destinata  o meno a trovare conferma: staremo a vedere…

Ricordo poi che le pronunce cosiddette “brevi”, e cioè direttamente emesse in camera di consiglio così come prevede, nei casi semplici o ripetitivi, l’art. 26 lege TAR nel testo rivisitato dalla L. n. 205/00, sono state 49: più o meno come nel 2006, ma si tratta di dati in sé non significativi, dipendendo questa scelta da una pluralità di fattori troppo variabili per consentire confronti tra i vari anni ( o tra i vari tribunali).

  A 181 ammonta il numero delle pronunce cautelari, in calo rispetto alle 236 dell’anno precedente, ciò che penserei dovuto al sempre più frequente caso di rinuncia alla domanda cautelare nella speranza di un merito a breve: aspirazione che, con qualche sforzo, dando ovviamente la precedenza alle cause che per legge (art. 23 bis...) godono di una corsia privilegiata,  questo tribunale ritiene giusto soddisfare: anche se l’ultimo recentissimo arresto delle SS.UU., dl quale parleremo più avanti, forse complicherà un po’ il meccanismo…

 Segnalo infine che nel corso del 2007 sono state emessi 35 decreti cautelari provvisori (pressocchè su altrettante richieste) ai sensi dell’art. 21 comma 8 Legge TAR come rivisitato dall’art. 3 L. n. 205/00, e cioè sulla base di un pur superficiale e rapido esame dei motivi di ricorso, mentre, come era forse agevole prevedere, nessun successo ha avuto, per lo meno in questo Tribunale (ma neppure altrove, ch’io sappia) la richiesta cautelare ante causam pur coraggiosamente prevista dall’art. 245, commi 3 e ss. del codice degli appalti: non è facile infatti capire come si possa, innanzi al giudice amministrativo, valutare (solo sul danno, forse?) una domanda cautelare senza  conoscere i motivi di ricorso…perché, è chiaro, se questi fossero esposti (e, come vuole la norma, debitamente notificati) si ricadrebbe sostanzialmente nell’ipotesi di istanza cautelare provvisoria di cui al ricordato art. 21 Legge TAR…: a questo si deve, credo, l’insuccesso della disposizione.

  Importante è infine ricordare che anche nel 2007, come ormai da molti anni, qui Trieste come altrove, continua la lenta ma sicura marcia verso la riduzione dell’arretrato, visto che a fronte della presentazione di 615 nuovi ricorsi, con le pronunce emesse nello stesso anno sono stati definitivamente spediti in archivio ben  869 fascicoli, con un saldo attivo di 254, il che comporta che l’arretrato, segnalato l’anno precedente nella somma di 2839, scende ora a 2585: e questo mi pare un gran bel risultato, se si pensa che solo tre anni fa, al 31 dicembre 2004, il numero dei ricorsi pendenti ammontava a 3541…quasi mille di più!. Con la precisazione che, naturalmente, gran parte dei numeri delle “archiviazioni” così disposte deriva dagli appositi ruoli di “verifica interesse” che periodicamente vengono portati al collegio per saggiare l’attualità dei ricorsi con 6 o più anni d’età senza che mai la domanda di fissazione risulti seguita da domanda di prelievo: ciò che, come si sa, rende evidente, con il passar del tempo, il progressivo indebolirsi dell’interesse alla decisione.

 

 Seguendo lo schema già negli anni scorsi collaudato, passo ora alla seconda parte di questa relazione, mi accingo cioè a ricordare quelle che, nelle varie materie, mi sembrano le pronunce più significative emesse nel corso dell’anno 2007.

 Cominciando dalle pronunce rese in materia di appalti, tra le molte emesse (in numero di quasi 80) posso richiamarne innanzi tutto due aventi ad oggetto la delicatissima problematica del cosiddetto affidamento in house,  sulla quale questo Tribunale ha ritenuto  di confermare la linea di interpretazione più severa e, per dir così comunitaria, già seguita l’anno precedente, avuto riguardo alle caratteristiche che si devono riscontrare perché si possa legittimamente non far luogo a pubblica gara: parliamo naturalmente della partecipazione pubblica totalitaria del pacchetto azionario delle società di gestione, del cosiddetto controllo analogo e dell’attività che deve essere comunque prevalentemente a favore degli enti pubblici titolari di quote di partecipazione secondo la ben nota definizione di cui all’art. 113 del T.U. n. 267/00 ripresa d’altra parte da un dictum della Corte di giustizia: alludiamo alle decc. n. 13 e 178/07, ricordando qui la particolarità che entrambe sono state appellate, con esito sinora negativo per la prima (è stata respinta la domanda cautelare, si è in attesa del merito) e viceversa favorevole per la seconda, per la quale è stato depositato il dispositivo di accoglimento: siamo curiosi di leggere la motivazione, anche se crediamo di poter intuire  che  la ragione accoglimento riguardi un problema in rito, senza pregiudizio per il merito…

  Sempre nella logica del vincolo che lega le amministrazioni al rispetto dei principi di trasparenza e tutela della concorrenza si è poi affermata l’illegittimità di una proroga dell’affidamento di un servizio a favore del precedente aggiudicatario,anziché disporre una nuova gara (555/07).

 Segnalo poi la dec. N. 521/07, con la quale si è affermata la giurisdizione su di una controversia avente ad oggetto una gara indetta da una società affidataria in house di un servizio al fine di farlo svolgere da terzi (giustamente, all’evidenza, nutrendosi forse qualche dubbio sulla legittimità di un eventuale svolgimento in via diretta).

  Di particolare interesse sembra poi la dec. n. 559/07, nella quale si è affermato che non può ritenersi onere dell’imprenditore verificare preventivamente la mancanza in capo ai dipendenti con qualifica di direttore tecnico di precedenti penali ostativi alla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 38, lett. h) del D.L.vo n. 163/06, sempre che vi sia stata la dissociazione di cui alla lett. c) dello stesso articolo: sulla delicata questione si vorrebbe peraltro che si pronunciasse il giudice d’appello…

  Senza riscontri di precedente giurisprudenza in termini è poi la dec. n. 720/07, con la quale si è affermato che il rigore dell’art. 48 D.L.vo n. n. 163/06 nell’equiparare, alla inutile scadenza  del termine di dieci giorni ivi previsto per documentare del possesso dei requisiti economico-finanziari richiesti, il mancato possesso con la mancata tempestiva prova del possesso stesso, vale solo ai fini dell’esclusione dalla gara, e non anche, in via automatica, ai fini della segnalazione all’autorità di vigilanza e dell’incameramento della cauzione provvisoria, nel caso in cui le circostanze inducano a ritenere ciò in contrasto con il principio di proporzionalità.

 Vi sono poi  numerose altre pronunce che forse meriterebbero d’essere menzionate, ma non mi soffermo oltre per non tediare con una elencazione troppo analitica.

 In materia di extracomunitari, ritengo di poter confermare che questo Tribunale si è andato in via generale consolidando nell’essere severo e cioè nel condividere i provvedimenti negativi delle questure (dinieghi di rinnovo e revoche di permessi di soggiorno) nei confronti di soggetti con carichi penali ovvero che risultino non immuni da precedenti penali ritenuti rilevanti dalla legge e/o privi di mezzi di sostentamento lecito, mentre, per contro, più disponibile ha ritenuto di dover essere nei casi di soggetti i quali, da anni in Italia, con rapporti di lavoro stabili e immuni da macchie penalmente rilevanti (ovvero nel caso queste siano risalenti nel tempo e segnatamente ad epoca anteriore alla riforma del 2002) si vedono negare il rinnovo per ragioni formali ovvero comunque da ritenersi di volta in volta superate: per la prima categoria ricordo qui, tra le altre,  la n. 46/07; per la seconda, la 293/07.

 Segnalo poi le decc. nn. 546 e 547/07, con le quali, in adesione ad arresti del C.di S., si è detto che in caso di affidamento di fatto di minori stranieri a parenti in Italia, gli interessati hanno titolo, una volta maggiorenni, a chiedere il permesso di studio o lavoro anche senza essere stati per almeno due anni in Italia come prevede l’art. 32 comma 1 bis del T.U. n. 286/98, non potendosi ritenere gli interessati come “non accompagnati”, e dovendosi quindi applicare nei loro confronti il meno severo comma 1 del medesimo articolo:

 Infine, con riguardo alla particolare disciplina che attiene al trattamento da riservare a coloro che chiedono un permesso di soggiorno in attesa della decisione dei ricorsi proposti all’AGO avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato da parte della apposita commissione, si è ritenuto contrario alla legge (id est all’art. 1 ter del D.L. n. 416/89, il quale affida in tal caso alla discrezionalità del prefetto il rilascio o meno del permesso di soggiorno) l’art. 17 del DPR n. 303/04, il quale limita il rilascio di permesso suddetto alla sola ipotesi di dimostrazione del sopraggiungere,  in caso di rientro nel paese d’origine, dopo cioè la pronuncia negativa della commissione, di nuovi fatti a prova dello stato di pericolo: prove che il tribunale ha ritenuto praticamente impossibili o quanto meno estremamente difficili da addurre fintanto che l’interessato, essendo in Italia, è al riparo da qualunque rischio, di conseguenza in sostanza disapplicando  la suddetta disposizione regolamentare (decc. nn. 569 e 570/07) Con la precisazione, peraltro, e la cosa era da prevedere, che l’Avvocatura dello Stato ha provveduto tempestivamente a proporre appello…pur senza chiedere la sospensione degli effetti della sentenza.

Per quanto attiene all’edilizia e urbanistica, vorrei qui segnalare, per la complessità della vicenda e per il rilievo che ha avuto nelle cronache triestine, la sent. n. 612/07, che ha dato via libera ad un impianto di distribuzione carburanti a Barcola.

Alcune altre decisioni mi paiono degne di nota: ricordo che verrà presto deciso  (il 24  giugno prossimo, V Sez.) l’appello avverso la pronuncia n. 50/07, con la quale, come già anche l’anno scorso ricordato, si è ritenuta illegittima una delibera di giunta regionale che elevava in via generale il cosiddetto “rapporto ottimale” medico di base-pazienti da 1000 a 1300; problema sollevato in mezz’Italia, con esiti favorevoli in primo grado ma contraddittori in sede di appello

cautelare: si vedrà poi chi ha ragione…

  Ricordo poi, avendo avuto anche in questo caso la controversia una prevedibile eco a livello giornalistico, la vicenda dell’Udinese Calcio e del rifiuto (ritenuto da questo giudice illegittimo, avuto riguardo al tenore di apposita convenzione annessa alla relativa concessione d’uso) del Comune di far fonte alle spese necessarie a garantire la sicurezza (decreto Pisanu) dello stadio Friuli (n. 384/07).

 Da ultimo, infine, vorrei ricordare la sent. n. 329/07, con la quale ci si è addentrati nella delicata questione concernente l’individuazione dei criteri discretivi preordinati alla   distribuzione di competenze funzionali fra medici ospedalieri e medici universitari nell’organizzazione della struttura complessa della neonata Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali riuniti di Trieste.

 

 Posso ora passare alla terza e conclusiva parte di questa mia relazione, con la quale, come negli anni precedenti, ritengo necessario  dare brevemente conto di quello che, a mio parere, è lo stato attuale di salute della giustizia amministrativa: stato di salute che, francamente, non sembra decisamente che possa definirsi particolarmente brillante, anche se non manca qualche segnale positivo.

  Nelle relazioni degli anni scorsi mi ero via via soffermato sugli effetti traumatici provocati dalla famosa sentenza n. 204/04 della Corte Costituzionale, in forza della quale si era detto che ne risultava sostanzialmente azzerato il contenuto innovativo apportato dagli artt. 33 e 34  del D.L.vo n. 80 n. 98 con l’attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva ivi  prevista in materia di   pubblici servizi e di urbanistica ed edilizia, e addirittura, poiché il giudice delle leggi aveva ritenuto compatibile con l’art. 103 Cost. (il quale dice, qui lo ricordo a me stesso, che il g.a. conosce degli interessi legittimi e, “in particolari materie indicate dalla legge, anche di diritti soggettivi”,  l’attribuzione di competenze estese ai diritti soggettivi a patto che le materie suddette “partecipino della medesima natura delle materie devolute alla giurisdizione ordinaria di legittimità, natura che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale si è accordata tutela al cittadino davanti al g.a.”, si era detto che  la Corte, nel suo rigore, non sembrava lasciare spazio per una giurisdizione amministrativa su diritti che potesse avere una qualche autonomia strutturale rispetto alla parallela giurisdizione di legittimità su interessi legittimi, e si era fatto l’esempio del pubblico impiego, a proposito del quale sembrava si fossero dimenticati sessanta e più anni di consolidata giurisprudenza amministrativa sulle pretese patrimoniali (pensiamo solo alle cosiddette mansioni superiori!) che sicuramente vedono fronteggiarsi un lavoratore e un datore di lavoro in giudizi che nulla hanno di diverso da quelli che si svolgono innanzi all’AGO, dovendosi accertare solo qual è la norma da applicare senza che mai si abbia a che fare con l’amministrazione come autorità.

  Si era detto poi che la 204, nella consapevolezza forse di dover comunque concedere qualcosa alla giurisdizione amministrativa, aveva fatta salva la competenza del g.a. a giudicare delle azioni di risarcimento danni per lesione di interessi legittimi, affermando, come è noto, che il relativo potere non costituisce sotto alcun profilo una nuova materia, bensì uno strumento di tutela ulteriore rispetto a quello classico demolitorio e o conformativo da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione”.

 Si era detto anche che, con il passare dei mesi si era venuto attenuando la sensazione che la 204 avesse inteso fare tabula rasa di qualunque ipotesi di giurisdizione amministrativa su diritti che non fossero strettamente soggiogati dalla immanenza del potere autoritativo,  visto che comunque rimaneva intatto l’art. 5 Legge TAR in materia di concessioni di beni e servizi (così come ripristinato dalla Corte nel testo originario) fatta eccezione naturalmente per tutto ciò che riguarda canoni, indennità e corrispettivi), e che  il legislatore, continuando a prevedere nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva (ricordavamo ad es. il comma 552 della legge finanziaria 2005 in tema di impianti  di generazione di energia elettrica e l’art. 19 della L. n.241/90 nel testo introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 35/05 in materia di D.I.A., ivi compresa l’iscrizione ad albi per lo svolgimento di attività commerciali, imprenditoriali e a artigianali) dava segni evidenti, senza visibili contrasti, di voler intendere l’art. 103 della Costituzione come lo si era sempre inteso, e cioè come apertura alla possibilità di estendere in particolari casi e in particolari materie la giurisdizione amministrativa anche a tutela di diritti, ove questi convivano in prossimità di interessi legittimi, ma anche senza essere sovrastati dalla presenza immanente delle pubbliche potestà, in applicazione soltanto del principio di concentrazione innanzi ad un solo giudice delle relative controversie, a maggior rapidità del giudizio e quindi a maggior tutela del privato.

 Quindi gli effetti della  204 possono essere ridimensionati nel senso che questa  ha stroncato gli artt. 33 e 34 in forza di un percorso argomentativo che ha portato ad accertare in via definitiva ciò che del resto si era sempre ritenuto, e cioè che il filtro costituito dall’art. 103 è talmente stretto che al giudice amministrativo può essere data la cognizione su diritti solo in casi specifici e particolari, e non  per interi blocchi di materie, come era stata giustamente intesa l’attribuzione della giurisdizione sui pubblici servizi ed urbanistica ed edilizia di cui agli artt. 33 e 34 del D..vo n. 80/98, attribuzione probabilmente dovuta per un verso ai lavori poi abbandonati della bicamerale, dimenticando peraltro che in quella sede oggetto di modifica era proprio l’art. 103, e, per un altro, dall’intento neppure troppo nascosto  del legislatore di compensare il giudice amministrativo dello scippo perpetrato ai suoi danni sottraendogli il contenzioso sul pubblico impiego.

  Al ridimensionamento di cui sopra ha contribuito poi la stessa Corte con la sentenza n. 191/06, con la quale, sulla spinta di una cospicua reazione in dottrina che contestava l’eccessivo rigore con il quale la 204 aveva sottratto i “comportamenti” della P.A. di cui all’art. 34 del D.L.vo n. 80/98 in materia di urbanistica ed edilizia alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto non riconducibili all’esercizio di poteri pubblici autoritativa, si è in definitiva ammesso che comunque permane la giurisdizione amministrativa tutte le volte in cui i detti comportamenti siano anche solo mediamente riconducibili al suddetto esercizio di pubblici poteri: la svolta è stata netta, e immediatamente percepita come tale nella sua importanza dalle S.U. della Corte di Cassazione, come già si può vedere nelle due “fondamentali” ordinanze nn. 13659 e 13660 del 2006, famose per aver distrutto (o tentato di distruggere) la pregiudiziale amministrativa, di cui più oltre si accennerà qualcosa, nelle quali, tra l’altro, nel prendere atto di quanto da ultimo affermato dal giudice delle leggi, da un lato si è ammesso che sono comportamenti da ricondurre all’esercizio del potere ad es. quelli in materia di silenzio della P.A. e di ritardo nell’emanazione di provvedimenti, e, dall’altro, per contro, si è riaffermata la giurisdizione dell’AGO nel caso di comportamenti per i quali “l’esercizio del potere non sia riconoscibile neppure come indiretto ascendente della vicenda”.

 Ma si è detto anche che è facile capire che l’arresto  della sentenza n. 191, se pur concettualmente condivisibile, ha creato forse più incertezze di quante ne voleva eliminare, essendo operazione assai ardua nelle singole fattispecie dire fino a che punto dietro ad un comportamento si possa o no intravedere l’esercizio di un pubblico potere: tanto è vero che in meditata sede di commento alla giurisprudenza della Cassazione, come si legge nella relazione annuale in proposito pubblicata a cura del massimario nel febbraio 2007, si può leggere che, dopo la 191, “la possibilità del giudice ordinario di conoscere delle conseguenze lesive, anche solo da comportamenti, resta dunque residua teorica e marginale, attesa la non impossibile riconducibilità dell’operare amministrativo all’esercizio del potere, in modo anche indiretto”. Sembrerebbe una dichiarazione di resa, ma in realtà così non è, perché le SS:UU. hanno  continuato imperterrite a configurare la giurisdizione ordinaria non solo nei casi in cui la P.A., come appare ovvio, agisce in via di fatto, ma anche nei casi in cui, ad es., la dichiarazione di pubblica utilità sia da ritenersi radicalmente nulla per omessa indicazione dei termini per l’espropriazione ovvero per la loro scadenza, con ciò perpetuandosi ancora il pluriennale, oggi si può dire secolare contrasto con il Consiglio di Stato nell’intendere come riconducibili a vie di fatto anche i casi della cosiddetta carenza di potere  in concreto, casi per i quali, viceversa, il g.a. ritiene più linearmente che si tratti soltanto di cattivo esercizio del potere, con conseguente sua piena competenza a giudicare (cfr. da ultimo, SS.UU., 2688/07; 3048/07; contra, C.d.S. A.P., nn. 9 e 12/07: continua dunque il dialogo fra sordi: ma è troppo auspicare l’avvento di un tribunale dei conflitti paritetico (consiglieri dei cassazione e consiglieri di stato) come previsto in Francia, e analogamente in Germania? Qualcuno ricorda che l’affidamento del compito di dirimere i conflitti alle SS.UU risale al 1877, quando la natura giurisdizionale della IV Sezione era di la da venire?).

 Si era detto poi, nella relazione dell’anno scorso, che per uscire dalla strettoia in cui si erano venute a trovare dopo la 191/06 della Corte Costituzionale, le SS.UU. avevano sferrato l’ennesimo potente attacco al g.a. con le famose ordinanze del giugno 2006 con le quali si è scardinato letteralmente il sistema su cui poggia la giustizia amministrativa, negando la sussistenza della pregiudiziale amministrativa e in pratica mandando in soffitta come superfluo il giudizio d’annullamento.

 La mia personale opinione sul punto, forse non dl tutto imparziale, l’ho espressa l’anno scorso, e ora non mi dilungo, così come non è il caso di  soffermarsi sul fatto che sulla dibattuta questione, sulla possibilità cioè, in base alle norme di diritto positivo vigenti, di ammettere o meno una domanda risarcitoria nei confronti di un atto non impugnato nel termine di decadenza, si sono consumati nell’ultimo anno, a dimostrazione dell’importanza del problema, fiumi di inchiostro, dato che entrambe le tesi sono state sostenute, in dottrina e in giurisprudenza, con abbondanza di argomenti, senza peraltro, come spesso accade, che l’una abbia potuto prevalere sull’altra, e si sa che noi italiani, forti delle antiche tradizioni dialettiche che risalgono alle scuole di diritto del medioevo, siamo bravissimi nell’arte dell’interpretazione. Ma perché il parlamento rimane sordo di fronte alla necessità di dare chiarezza al sistema?

 Mi limito a ricordare due cose: importanti:

1) primo, che l’A.P. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 12 del 2007, naturalmente già oggetto di pesanti critiche, ha preso nettamente posizione a conferma della esistenza della pregiudiziale, già affermata dalla risalente A.P. n. 4 del 2003, ponendo fine (o tentando di porre fine, forse, visto che dubbi continuano a serpeggiare anche tra gli amministrativisti) a talune sbandate di cui erano stati protagonisti il Consiglio di Giustizia amministrativa della Sicilia  e anche la V Sezione di Palazzo Spada, sotto l’influsso delle ricordate ordinanze delle SS.UU. del giugno 2006;

2) secondo, che, a conferma di quanto si era subito da molti osservato in ordine alla giuridica impossibilità, da  parte della Cassazione, di esercitare l’unico sindacato consentitole dall’art. 111 sulle sentenze del giudice amministrativo, e cioè il sindacato sui limiti esterni della giurisdizione, in casi in cui come nella specie tali limiti vengono ampiamente superati, visto che la Corte di Cassazione. pretende in pratica di sindacare un modus procedenti del giudice amministrativo all’interno della propria giurisdizione ove questo ritenga essenziale la previa impugnazione dell’atto, la Corte Costituzionale, con la sent. n. 77/07, l’ha richiamata all’ordine ricordandole, appunto,  che “con la sua pronuncia può soltanto, a norma dell’art. 111, comma ottavo della Costituzione, vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma certamente non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale decisione”: il che significa che, nell’impossibilità evidente per la Cassazione di esercitare la propria funzione di nomofilachia sulla questione, saranno solo i giudici amministrativi (salvo, s’intende un intervento regolatore super partes del parlamento, del resto già da molti auspicato, in un senso o nell’altro) a decidere della loro sorte, eventualmente se lo vogliono,  mostrando più o meno inconscie tendenze suicide: il che non credo avverrà, per ora…

  La tenacia peraltro della Corte di Cassazione nel tentare di ridurre, se non di abbattere, il territorio costituzionalmente affidato alle cure del giudice amministrativo non sembra rallentare neppure dopo l’indubbia sconfitta sostanzialmente riportata, per le ragioni viste, sul problema della pregiudiziale amministrativa: alludiamo in primo luogo alle pronunce con le quali si  è rivendicata l’esistenza di “posizioni soggettive a nucleo rigido”, configuranti cioè diritti incomprimibili e quindi rimessi comunque al giudice ordinario (in tema di salute e ambiente: cfr. SS.UU. n. 13659 sopra ricordata, e 17461/06). A parte il fatto che, con la pronuncia n. 27187/07 la stessa Corte sembra peraltro ammettere, contraddicendosi, come spesso le accade, re melius perpensa,  in materia ambientale, l’esistenza di uno spazio anche per il giudice amministrativo, là dove il diritto alla salute si interseca con le norme di gestione del territorio, materia rimessa alla giurisdizione esclusiva del g.a., ha buon gioco qui l’A.P. n. 12/07 a ricordare che è la stessa legge, art. 21 comma 8 della L. n. 1034/71, ad attribuire al g.a. poteri cautelari anche in tema di interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute alla integrità dell’ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale”. Con l’ovvio corollario che se il legislatore riconosce al g.a. poteri cautelari in materia di tutela della salute e dell’ambiente, a maggior ragione implicitamente dà per scontata la competenza a decidere nel merito.

 In secondo luogo, ed è questo l’argomento conclusivo con il quale porrò fine a questa relazione 2008, non posso non spendere due parole a commento della sentenza delle SS.UU. 28 dicembre 2007 n.  con la quale si è affermata la giurisdizione del  giudice ordinario ad accertare e/o a dichiarare il vizio del  contratto conseguente alla aggiudicazione di un appalto in caso di annullamento, ad opera del g.a., della aggiudicazione stessa.

 La prima cosa che mi pare evidente è la stretta connessione o correlazione di questo arresto con quello sulla pregiudiziale amministrativa  di cui si è detto poc’anzi.

 In quel caso le SS.UU., nell’affermare l’azionabilità della domanda di risarcimento danni da lesione di interessi legittimi anche senza previa impugnazione dell’atto,  avevano operato una radicale disarticolazione tra risarcimento in forma specifica, che presuppone necessariamente il previo annullamento dell’aggiudicazione ad un terzo, e risarcimento per equivalente, il quale solo può essere chiesto senza previa impugnazione e quindi senza annullamento: ora, per altra via, si persegue lo stesso risultato, che è quello di consentire in sostanza all’interessato il solo risarcimento per equivalente, dato che solo con un ulteriore azione innanzi al giudice ordinario si potrà ottenere la rimozione del contratto stipulato con il terzo aggiudicatario e quindi il risarcimento in forma specifica.

  Si direbbe dunque che la Cassazione, vista (o temuta) la mala parata in tema di pregiudizialità, non avendo lo strumento per imporre autoritativamente il proprio pensiero, tenti comunque di convincere  la vasta platea degli affezionati utenti della giustizia amministrativa che in fondo non vale la pena di darsi da fare tempestivamente per impugnare nei brevi termini di decadenza gli atti amministrativi ritenuti lesivi, dato che l’unico risultato utile perseguibile (sia pur con riguardo agli appalti, i quali peraltro  rappresentano forse il settore più importante del contenzioso amministrativo, per non dire che il principio affermato appare estensibile ad altri campi, si pensi ad es. alle procedure concorsuali d’accesso al pubblico impiego, cui ora segue non più un atto autoritativo di nomina dei vincitori bensì un normale contratto di lavoro) rimane sempre quello, e cioè il risarcimento per equivalente.

 Ora, si può dire, innanzi tutto, che non sembra possano nutrirsi dubbi sul fatto che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non è estensibile alle vicende  relative al contratto, il quale è e rimane frutto di incontro di volontà paritetiche con conseguente dominio del giudice ordinario: in questo si può condividere la tesi della sentenza che qui si commenta con la conseguenza che al g.a.  è certamente preclusa la possibilità di disporne l’annullamento. Senonchè, a differenza di quanto si potrebbe ritenere, la considerazione non risolve il problema, nel senso che tale ineccepibile considerazione non basta da se sola a portare alla conseguenza che se ne trae, e cioè alla impossibilità per il giudice amministrativo, una volta annullata l’aggiudicazione, di disporre altresì, si intende ove ne sussistano i presupposti, il risarcimento in forma specifica a favore del ricorrente.

 E’ vero che la giurisprudenza amministrativa, come si ricorda anche nella sentenza delle SS.UU. in esame, non ha lesinato gli sforzi, (senza peraltro che mai, forse non a caso, il problema sia stato esaminato dalla Adunanza Plenaria), nella consapevolezza di non poter mettere le mani direttamente sul contratto, per aggirare l’ostacolo soffermandosi sugli effetti indiretti che l’annullamento della aggiudicazione provocherebbe comunque sul contratto, a volte parlando di inefficacia,  a volte di nullità, altre volte ancora di caducazione: si può osservare, senza addentrarsi naturalmente nelle  sottili speculazioni giuridiche da tempo addotte a favore e contro la produttività di effetti a carico del contratto d’appalto in caso di annullamento dell’aggiudicazione, che, probabilmente  è da ammettere su di un piano di teoria generale, l’indipendenza o autonomia della manifestazione di volontà cui dà vita la P.A. dando il suo consenso al contratto rispetto  al presupposto atto di aggiudicazione, specialmente tenendo conto del fatto che l’art. 11, commi 7 e ss.,  del D.L.vo n. 163/06, sull’onda di un imput di provenienza comunitaria, ha cura di tenere ben distinti i due momenti: ma anche così ragionando, seppur si debbano condividere, in generale le considerazioni svolte dalle SS:UU., resta comunque la sensazione che il giudice della giurisdizione abbia commesso un errore.

 Innanzi tutto, meriterebbe un qualche approfondimento il fatto che l’art. 246 del codice degli appalti, faccia sua  la disposizione, già contenuta nell’art. 14 del D.Lvo n. 190/02, concernente le cosiddette opere strategiche, con la quale si esclude espressamente il risarcimento del danno in forma specifica in caso di annullamento degli atti di affidamento, ammettendo solo il risarcimento per equivalente: a parte il fatto che tale disposizione di per sé, come da taluni sottolineato, sembra a contrario in via generale dare per scontata la non insensibilità del contratto all’annullamento dell’affidamento, è singolare che la sentenza in esame ne richiami incidentalmente il contenuto, senza peraltro trarne alcuna conclusione contraria al proprio assunto, con riguardo peraltro al testo originario del 2002, ove si diceva che “l’annullamento dell’affidamento non comporta la risoluzione del contratto già stipulato”, mentre ora invece l’art. 246 (non importa qui appurare se rispettoso o meno della delega) usa il ben più incisivo, e ripetutamente utilizzato dalla giurisprudenza amministrativa sopra richiamata, termine “caducazione”.

  Anche da ciò prescindendo, non si è mancato di osservare che l’interpretazione fornita, pur se formalmente ineccepibile, per le conseguenze che comporta e che si sono viste, costituisce un pesante indebolimento della tutela degli interessi legittimi  garantita dagli artt. 103 e 113 della Costituzione così come del resto autorevolissimamente letti dalla sent. n. 204/04, ove si è detto da un lato che la domanda risarcitoria “non è una nuova materia, bensì uno strumento di tutela ulteriore rispetto a quello classico demolitorio da utilizzare per rendere giustizia al cittadino”, e dall’altro che per ragione di concentrazione e snellezza di giudizio bene ha fatto il legislatore ad affidarne la cognizione a quel medesimo giudice che conosce della legittimità degli atti e quindi degli interessi legittimi. Non si vede dunque in base a quale principio si dovrebbe costringere il soggetto che si sente dire che ha diritto alla aggiudicazione dell’appalto e che tale diritto intende esercitare ad accontentarsi del  risarcimento per equivalente (ed anzi si potrebbe dubitare della compatibilità costituzionale della sopra ricordata amputazione operata dalla disposizione concernente le opere strategiche).

 Da ciò dunque deriva l’insoddisfazione alla quale si faceva cenno, insoddisfazione che quindi induce a cercare una diversa soluzione che, pur senza mettersi in aperta rotta di collisione con le argomentazioni delle SS.UU., consentano comunque di scavalcare il nuovo, pesante ostacolo messo sul cammino del giudice amministrativo.

Abbiamo in precedenza accennato alla capacità espansiva del dictum della Cassazione, facendo l’esempio del concorso per l’accesso a pubblici impieghi, cui ora, conclusa la procedura di selezione, non segue più un atto autoritativo di nomina (normalmente impugnato insieme agli atti presupposti relativi alla procedura concorsuale), bensì un inattaccabile quanto semplice contratto di lavoro: ebbene, in questo caso, ancor più macroscopicamente che non in tema di appalti (ad es., di lavori, in cui l’alternativa è fra l’esecuzione lavori e un risarcimento monetario pari, al massimo al 10% dell’offerta economica, in tale percentuale traducendosi di norma, in via presuntiva,l’utile d’impresa), si avverte l’assoluta inaccettabilità, sul piano logico ed economico, ancor prima che giuridico, delle conseguenze che derivano dalla pronuncia delle sezioni unite: può accadere, infatti ed anzi è di fatto accaduto, che l’Amministrazione eccepisca l’inammissibilità del ricorso per il semplice fatto che sono già stati sottoscritti i contratti di assunzione dei vincitori. Fermo che non si può ovviamente dire al ricorrente scusa tanto, ma così ha detto la Cassazione, devi piegare la testa, anche se hai ragione, in questa logica è ovvio che in caso di fondatezza del ricorso, in caso cioè che il ricorrente dimostri che il concorso lo avrebbe vinto lui, l’amministrazione dovrà inevitabilmente risarcirlo per equivalente, il che vale a dire che si dovrà capitalizzare e pagare una somma di importo certamente variabile a seconda dei casi ma altrettanto certamente di grande e sproporzionata consistenza, con un costo che naturalmente andrà ad aggiungersi a quello delle retribuzioni dei vincitori tenuti a riparo dall’avvenuta stipula del contratto di lavoro…. Assurdo.

 

  La dottrina non ha mancato di indicare una soluzione che mi sembra non solo costituzionalmente corretta, ma anche convincentemente fondata su solide basi di diritto positivo.

 Il punto di partenza sta nel fatto, ormai incontrovertibile, che sia nelle materie in cui il g.a. dispone di giurisdizione esclusiva, e, in generale, in quelle in cui esercita i poteri suoi propri di giudice della legittimità, il giudice amministrativo conosce, con la benedizione della Corte Costituzionale della quale si è detto,   di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, come recitano l’art. 35 del D.L.vo n. 80/98 e l’art. 7 L. n. 1034/71 come rivisitato dalla L. n. 205/00  e come ora ribadito, con riguardo agli appalti, dall’art.  244 del D.L.vo n. 163/06.

 Ma se così è, e se, come non sembra potersi dubitare, avvenga che, nel caso in cui l’annullamento della aggiudicazione a favore di un terzo, ovvero, in alternativa, l’annullamento della esclusione patita, comportino automaticamente il diritto del ricorrente a eseguire i lavori, o a svolgere il servizio, o a fornire i beni, e quindi, in buona sostanza, il diritto ad avere per sé, a titolo  di reintegrazione in forma specifica come la legge espressamente gli consente, il bene della vita per il quale si è affrontata l’avventura giudiziaria, com’ è possibile pensare che un tale diritto sia compatibile con la lunga attesa dell’esito di un giudizio civile avente ad oggetto il contratto che aveva fatto seguito alla aggiudicazione? Giudizio che, tra l’altro, secondo una certa tradizionale impostazione, può essere avviato solo dalla Amministrazione, la quale quindi, se non lo vuole, ha il potere in sostanza di tramutare il risarcimento in forma specifica in risarcimento per equivalente, ciò che poi avverrebbe comunque, perché nelle more del giudizio civile i lavori devono pur essere eseguiti, il servizio deve essere svolto e i beni devono essere forniti? Il tutto poi senza che si possa richiamare la facoltà di optare per il risarcimento per equivalente, perché l’art. 2058 c.c. tale facoltà consente solo al giudice, e non alle parti…

 E allora, per non incorrere  nella incostituzionalità del sistema per violazione degli artt. 24, 103 e 113,  per non dire del principio di concentrazione presso un unico giudice proclamato dalla Corte Costituzionale ( e vanamente a suo tempo difeso quando si volle scrivere l’art. 13 della L. n. 142/92, imponeva la doppia via giudiziaria per ottenere il risarcimento danni per lesione di interessi legittimi) non resta che far leva, come si è già osservato, sul fatto che l’art. 244 del codice degli appalti fa ricadere nella giurisdizione amministrativa le controversie “risarcitorie”, espressione nella quale, per esigenze di giustizia, non può non essere ricompresa, in primis, la reintegrazione in forma specifica, la quale, a sua volta, non può limitarsi, come qualcuno avrebbe detto, alla riammissione in gara del concorrente illegittimamente escluso, ma deve ricomprendere anche l’attribuzione al “giusto” contraente del bene della vita per la conquista del quale ha partecipato alla procedura (Tarullo).

 Al diritto di eseguire i lavori, o svolgere il servizio, o fornire i beni di cui è titolare il vincitore originario della gara, che abbia stipulato il  relativo contratto, si oppone dunque il vincitore del ricorso giurisdizionale, il quale, sussistendone ovviamente i presupposti, il che dipende dal tipo di doglianze esaminate ed accolte, chieda  una pronuncia che riconosca a lui il  diritto di eseguire quegli stessi lavori, o di svolgere quello stesso servizio, o ancora di fornire quegli stessi beni.

 In tal caso, come pure è stato detto, il giudice amministrativo, se accoglie il ricorso, non può non pronunciarsi positivamente anche sulla domanda di risarcimento in forma specifica, e, poichè non può certo  rinviare la pronuncia sine die, e cioè sino alla definizione del lontano, futuro ed eventuale giudizio civile, in ragione delle esigenze costituzionalmente garantite di tutela  e di concentrazione che si sono viste, non può far altro, utilizzando gli strumenti processuali che la legge gli riconosce (art. 8 Legge TAR che pronunciarsi incidenter tantum e in via consequenziale sul diritto dell’originario vincitore della gara, negandolo, salva poi risoluzione ex lege del contratto per impossibilità sopravvenuta (Varrone).

 Altri ancora pensano che ad analogo utile aggiramento delle conseguenze negative che si sono viste per l’effettività e pienezza della tutela degli interessi legittimi innanzi al giudice amministrativo si possa operare a mezzo del giudizio di ottemperanza, ove il giudice ha anche poteri di merito e, soprattutto, può sostituirsi alla P.A. (Cintioli).

 Senza dubbio anche questa può essere una via d’uscita, con l’unico difetto che richiede comunque un secondo giudizio, con inevitabile allungamento dei tempi…

 Voglio solo ricordare, da ultimo, senza commenti, che, comunque, anche su tale delicatissimo punto di confluenza delle due giurisdizioni, civile e amministrativa, le  Sezioni Unite nel gennaio 2007 (n. 1142) avevano pacificamente affermato esattamente il contrario di quanto ora sostengono e cioè che in caso di annullamento in autotutela da parte di una P.A. degli atti di gara si configura la nullità del contratto stipulato a valle per violazione di norme di ordine pubblico: e non pare proprio che si possa distinguere, ai fini che qui interessano, a seconda che si tratti di autoannullamento o di annullamento giurisdizionale, essendo radicalmente da escludere che un annullamento con atto amministrativo possa avere una carica distruttiva più forte di un annullamento giurisdizionale (caso mai sarebbe vero il contrario…).    

 Segnalo solo che sarebbe anche qui, come sulla pregiudiziale, estremamente opportuno l’intervento del legislatore per porre fine alle inevitabili perplessità e incertezze che si sono viste.

 Chiudo osservando con preoccupazione che l’arresto del dicembre scorso delle Sezioni Unite rischia di alterare le regole del gioco nel giudizio amministrativo. Dico questo perché, giustamente vedendo l’eventuale affrettata stipulazione del contratto in applicazione di una aggiudicazione che si intende impugnare al TAR come un ostacolo pressocchè insormontabile a fronte della legittima aspirazione ad avere per sé l’appalto, i soggetti interessati sono indotti molto più di prima (quando cioè potevano comunque giovarsi di un merito in tempi brevi) ad  invocare misure cautelari che paralizzino le procedure prima della stipula del contratto.  Ma ancora più grave può essere, e certamente accadrà, sia che le amministrazioni si affrettino a stipulare il contratto per poi contrapporlo a scudo delle pretese eventuali ricorrenti, e sia, che, come mi si dice già accaduto presso altro TAR, a ricorso accolto, che un’Amministrazione, invitata dal ricorrente che ha vinto ad adempiere, esprima un aperto rifiuto trincerandosi dietro alla proclamata (dalle SS.UU)  insensibilità  del contratto stipulato con il terzo a seguito dell’annullamento della aggiudicazione…

Non aggiungo altro.

 

Trieste, marzo 2008.