Tribunale amministrativo regionale del Piemonte
Franco Bianchi
INDICE :
1.
Indirizzo di saluto.
2.
Breve excursus sul Sistema italiano di Giustizia Amministrativa.
3.
Le ragioni costituzionali della
centralità del Giudice Amministrativo.
4.
Il Giudice Amministrativo nel ruolo
di garante di legalità e giustizia nell’Amministrazione.
5.
Disagi e criticità dell’attuale Sistema
di Giustizia Amministrativa.
6.
La Giustizia Amministrativa nella sua
dimensione quantitativa: dati nazionali e piemontesi.
1. Indirizzo di saluto.
Autorità,
Signori Avvocati, Colleghi e Amici, Gentili Signore e Signori:
Mi sono insediato, da un paio di
mesi, alla Presidenza del T.A.R. per il Piemonte ed oggi, 15 marzo
Ringrazio,
di cuore, tutte le Autorità religiose, politiche, civili e militari presenti.
Ringrazio,
affettuosamente, anche a nome dei Magistrati presenti, il Gen. Maggi,
Comandante della prestigiosa e storica Scuola di Applicazione che, ospitandoci,
ci ha consentito di svolgere agevolmente la Cerimonia.
Porgo
un particolare, deferente saluto (Presidente del Consiglio Regionale, Davide
Gariglio; Assessore Regionale Sergio Deorsola; Cardinale, Sindaco Torino,
Prefetto Torino, Presidente Provincia Torino, ai Signori Consoli e Diplomatici,
ai Generali dei Carabinieri e della Finanza, ai Sindaci dei Comuni presenti, in
fascia tricolore; ai Presidenti delle Province presenti; ai Prefetti presenti;
ai Questori, ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della G.di F., del
Corpo Forestale dello Stato; ai Comandanti dell’Esercito e dell’Aeronautica; ai
Presidenti dei Consigli Comunali e di altri Enti Locali ed Enti Pubblici, ai
Professori Universitari delle Università di Alessandria e Torino; ai
Rappresentanti degli Ordini Professionali, ai Dirigenti di Uffici Pubblici
statali, regionali, comunali ed Enti Privati, a tutte le altre Autorità
presenti, che non riesco ad indicare nominativamente. Due mesi non bastano per
una reciproca conoscenza.
Perdonate
ogni mia omissione e ogni disguido che potrà verificarsi durante
Un
saluto di profonda deferenza e stima invio al Collega Prof. Gomez, che ha
guidato questo Tribunale per 23 anni e che ha lasciato una preziosa eredità: intendo
custodirla e, se possibile, migliorarla, con una resa effettiva di giustizia a
tutela dei cittadini.
Voglio
anche ringraziare tutti coloro che, nel corso dell’incontro, esprimeranno idee
ed opinioni sui temi affrontati.
Lo
scopo ultimo di questa iniziativa è quello di divulgare e far crescere la
sensibilità e la cultura della legalità e della giustizia nell’Amministrazione.
Un
ringraziamento sentito e fervido va ai Colleghi Magistrati, in servizio al
T.A.R. di Torino (i Consiglieri Lotti, Correale, Graziano, Goso e Fornataro) ed
ai Magistrati che ora prestano servizio in altre sedi: la collega Vigotti,
nominata Consigliere di Stato, ed i Consiglieri Plaisant, Manca e Loria,
trasferiti altrove.
Siamo
carenti di due Magistrati ... Auspico che l’On. le Consiglio di Presidenza
ricopra quanto prima i posti vacanti.
Un
commosso ricordo va al Collega Baglietto che a novembre scorso ci ha
prematuramente lasciati: non lo conoscevo di persona; tutti, indistintamente,
mi hanno parlato delle alte doti professionali ed umane possedute.
Un
ringraziamento particolare, anche a nome dei colleghi Magistrati, va al collega
Calvo, che presiede da tanti anni
Con
stima profonda, rivolgo un sincero ringraziamento all’Avv. Distrettuale
Carotenuto, agli Avvocati dello Stato, agli avvocati dei Liberi Fori e delle
P.A. i quali, con alta professionalità e pieno senso di responsabilità
collaborano con il T.A.R., offrendo preziosi contributi e stimoli per il
miglioramento del Servizio Giustizia. Auspico, che con i vari Ordini
Professionali regionali e con le due Università possano svolgersi qualificate
attività formative sui più attuali e salienti temi che ci riguardano.
In
questo periodo, nelle varie Sedi Regionali dei T.A.R., si svolge il
tradizionale (è la settima edizione, iniziata nel 2002) incontro (annuale) di
inaugurazione dell’Anno giudiziario, alla presenza delle Massime Autorità, dei
Rappresentanti delle altre istituzioni Locali, della Politica, del mondo
professionale ed imprenditoriale privato e dei Cittadini.
Personalmente
ritengo che una (solenne) Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario –
per non rivelarsi inutile – debba avere una concreta finalità di tipo
informativo, anzi divulgativo, verso tutti i partecipanti e non i soli addetti
ai lavori, in quanto una estesa conoscenza dei principi generali che governano
l’attuale Sistema di giustizia amministrativa avvicina i cittadini al Giudice e
fa crescere la comune sensibilità in tema di legalità e giustizia.
Dopo
la mia Relazione, altri Relatori proseguiranno su tematiche generali di G.A. Ho
dovuto restringere il tempo a loro disposizione, per contenere la durata della
Cerimonia.
Sono tutti illustri e noti Avvocati
Pubblici e del Libero Foro, che ringrazio di cuore.
I
destinatari naturali di questo Incontro siete Voi, che rappresentate le P.A.
territoriali, ai più alti livelli, quali titolari di funzioni politiche,
programmatorie, di indirizzo, controllo, o attività gestionali: Voi che operate
nei diversi livelli di governo statale, regionale, provinciale, comunale. Le
tematiche che affronterò, se appaiono proprie degli Addetti ai lavori,
riguardano indistintamente Noi tutti, che sentiamo forte l’esigenza di
conoscere i capisaldi del sistema, le innovazioni incisive e complicate che
l’ordinamento ci impone, quale condizione preliminare per il corretto esercizio
delle nostre funzioni istituzionali.
Un
ringraziamento sincero va alla Stampa ed ai bravi e giovani giornalisti oggi
presenti. Personalmente ritengo che la vostra professione sia una Missione.
Svolgetela come tale!
Mutuo
dalla Relazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione, Vincenzo
Carbone, svolta in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2008, il
seguente passo: “ In una società nella quale la «comunicazione» è divenuta una componente
essenziale della vita politica e dell’organizzazione istituzionale,
l’attenzione per questo tema sembra essere imposta, da un lato, dalla frequenza
con la quale organi di stampa riportano, relativamente a sentenze ... notizie
non adeguate ai reali contenuti”. Da qui la necessità di un Ufficio Stampa
(presso gli Uffici giudiziari) che emetta “comunicati ufficiali, ... redatti
con termini non tecnici e di comune comprensione, per facilitarne la conoscenza
da parte dell’opinione pubblica ... nei suoi esatti contorni”.
L’Ufficio deve costituire un punto di
riferimento per i giornalisti incaricati del “servizio Giustizia”, al fine di
consentire una sempre migliore diffusione delle notizie e ridurre le ipotesi di
“fraintendimento” e di “strumentalizzazione”... nella piena consapevolezza che il
Giudice oggi non vive in un mondo astratto, in un rarefatto empireo, ma fa
parte della società del suo tempo e con essa deve ogni giorno fare i conti”.
Nelle
mie precedenti Sedi, gli incontri con
2. Breve excursus sul
Sistema Italiano di Giustizia Amministrativa.
Per comprendere il ruolo
che occupa, oggi, il Giudice Amministrativo italiano nell’ordinamento
giudiziario, necessita un rapidissimo “excursus”
sul nostro Sistema di Giustizia Amministrativa.
I luoghi della Storia presenti qui a Torino, la circostanza di svolgere
a Torino la mia prima Relazione sullo Stato della G.A. nazionale e piemontese,
il nuovo ruolo della G.A. radicalmente mutato a partire dal 2000, le incisive
innovazioni apportate all’ordinamento costituzionale ed alle regole generali dell’azione
amministrativa, inducono a riflessioni storiche.
Partiamo dal 1865. Non vi
preoccupate: corro velocemente!
Questa
soluzione, maturata dopo un lungo iter
legislativo, iniziato qui a Torino, apparve la più garantista per i cittadini.
Posso
dirvi che questa idea (del Giudice Unico) piace ancora oggi; taluni auspicano,
infatti, una Giurisdizione unica per tutte le controversie, ivi comprese quelle
contro
Sono
scelte di politica ordinamentale e costituzionale che non possiamo affrontare
in questa Sede. E poi i Giudici sono Esecutori e non Progettisti della
Costituzione.
Approvata la legge nel
1865, ci si accorse subito che molte posizioni giuridiche dei cittadini,
di elevato interesse (come il conseguire una licenza, un’autorizzazione,
un nulla osta, permessi, concessioni, contributi ed altre questioni per le
quali si litiga, ancora oggi, davanti al TAR) erano rimaste prive di tutela
giurisdizionale. Non costituendo esse diritti civili o politici, il G.O. (di
allora) non riusciva a rendere giustizia. L’obiettivo politico che si era
inteso conseguire (ossia quello di erigere il G.O. a baluardo contro lo
strapotere della P.A.) era fallito.
Il
povero cittadino, per i molti torti subiti dalla P.A., non trovava un Giudice cui
rivolgersi. Doveva accontentarsi dei (semplici) ricorsi amministrativi, da
presentarsi alla stessa Amministrazione che gli aveva creato guai. Possiamo
immaginare con quale fiducia! Era come chiedere all’oste se il vino è buono!
Si
corse ai ripari nel 1889. Con altra Legge (n. 5992) si affidò al Consiglio di
Stato – che svolgeva altri compiti - di giudicare sui Ricorsi contro gli atti
ed i provvedimenti della P.A. aventi ad oggetto interessi di individui ed Enti.
Gli atti relativi a diritti civili e/o politici verso
Nasce
così il Sistema Italiano di Giustizia Amministrativa, chiamato Sistema Dualistico. E’ quello ancora vigente. Questo
sistema prevede due Giudici distinti di pari importanza, per le cause contro
Cosa sono gli interessi
legittimi?
Sono
passati più di cento anni e nessuno riesce a dare una definizione certa di
interesse legittimo. Tutti però hanno capito che il sistema italiano di
Giustizia Amministrativa – complessità a parte, di cui parleremo – è davvero
garantista per il cittadino, molto più di altri ordinamenti europei a
giurisdizione unica. Vi è oggi un
eccesso di giurisdizione amministrativa che andrebbe ristretta a soli
contenziosi entro
La
scelta del sistema (dualistico) di Giustizia Amministrativa affidata ad un
Giudice speciale diverso da quello Ordinario, non fu né casuale né bizzarra. La
relativa legge ebbe un lungo passaggio parlamentare: si volle contrapporre allo
strapotere degli apparati pubblici (politici e non) (che esiste, tuttora) un
Giudice speciale competente, cui affidare, nel contempo, la tutela
dell’interesse pubblico (cui deve mirare ogni azione della P.A.) e, nel
contempo, di quello privato sottostante, ugualmente protetto dall’Ordinamento.
Nacque
così la categoria dell’interesse legittimo, quale posizione giuridica
differenziata dal diritto soggettivo, ma tutelata anch’essa dall’ordinamento
dinanzi ad un giudice.
In
questo sistema, costitutiva grave rovescio della medaglia la necessità di adire
due Giudici, consecutivamente, per ottenere piena tutela degli interessi lesi.
Per esempio: il
proprietario di un’area illegittimamente occupata, era costretto a rivolgersi
prima al G.A. per ottenere, se gli andava bene, l’annullamento dell’atto
ablatorio e, successivamente, al G.O. per ottenere il ristoro dei danni
materiali subiti. Il sistema è oggi cambiato; rimangono tuttavia, fastidiose
zone d’ombra, a causa di un braccio di ferro persistente tra le massime
Magistrature Superiori (Corte di Cassazione e Consiglio di Stato). Ne parlerò a breve!
Nel
1948 (ricorre quest’anno il sessantennio) si approva
Nel
1971 (a Regioni già istituite) con
Arriviamo
subito all’agosto dell’anno
Il
sistema dualistico (tutto italiano) di Giustizia Amministrativa riceve
nell’anno 2000 (ad opera della richiamata Legge n. 205) un colpo mortale, tanto
da far dubitare la stessa Corte di Cassazione ed altri G.O. della
costituzionalità della Legge. Si
introduce un nuovo sistema di riparto della giurisdizione tra G.O. e G.A.,
basato non più sulle situazioni giuridiche tutelate (ossia diritti
soggettivi od interessi legittimi) ma su blocchi di materie. In concreto, la giurisdizione esclusiva del
G.A. (ossia quella riguardante sia i diritti che gli interessi) viene ampliata
a blocchi di materie rilevantissime nella attuale Società, quali:
1. gli appalti di lavori e forniture in
qualsiasi settore della P.A., ivi incluse le Società miste, costituite ormai a
migliaia, anche nei piccoli Comuni, per svolgere i più disparati servizi;
2. i servizi pubblici, tipologia
complessa e vasta di difficilissima perimetrazione;
3. l’edilizia e l’urbanistica, che
include notoriamente tutto il governo del territorio (con esclusione dei soli
profili ambientali e di tutela naturale e paesaggistica).
Osservarono i più
accreditati commentatori che, per effetto della L. n. 205/00, il sistema
(dualistico) italiano di Giustizia Amministrativa (recepito nell’art. 113 Cost.)
era sostanzialmente superato da un nuovo sistema, in cui il G.A. era diventato
il Giudice prevalente della P.A., quale Giudice della funzione pubblica, con
poteri cognitori estesi sia ai diritti soggettivi, che agli interessi
legittimi, nonché ai diritti patrimoniali consequenziali, ivi incluso il
risarcimento del danno, per l’attività illegittima ed illecita della P.A.
Le
novità apportate dalla novella n. 205/00, definite epocali, determinarono un
ciclone di plausi ed entusiasmi tra i giuspubblicisti ed in vasti settori
politici e culturali.
Oggettivamente
parlando, si apprezzarono i vantaggi recati dalla legge che, nelle importanti
materie dell’edilizia, dell’urbanistica, degli appalti e dei servizi pubblici,
aveva concentrato presso un solo Giudice, il G.A., tutte
indistintamente le controversie contro
Il
ciclone di entusiasmi è durato poco; si è spento nel luglio 2004, ad
opera della Corte Costituzionale, che ha ricondotto i limiti della
giurisdizione amministrativa alle norme costituzionali.
Con
una sentenza (la n. 204/2004) di tipo manipolativo o forse sostitutivo,
Iniziarono
subito, e continuano ancora, gli scontri ed i confronti fra i fautori
dell’ampliamento e della restrizione della giurisdizione amministrativa.
Non
dirò una parola al riguardo.
Aggiungo,
per personale convinzione e con pieno ottimismo, che l’aver ricondotto la
giurisdizione del G.A. nei limiti previsti dalla Costituzione vigente, non
depotenzia affatto il ruolo del G.A., anzi lo irrobustisce, lo esalta,
riconducendolo alla Costituzione.
Vi
dico il perché!
A
mio sommesso avviso, leggo nella sentenza un solenne monito inviato dalla Corte
al Legislatore: nessuno tocchi il G.A. – dice
In
secondo luogo,
3. Le ragioni costituzionali della centralità del G.A.
Si diffonde sempre più
nell’opinione pubblica, la consapevolezza che il TAR è
La crescente istanza di legalità e giustizia – che peraltro è
fortemente differenziata nelle varie realtà regionali – non trova generalmente
il naturale rimedio nel pluralismo delle istituzioni politiche, incapaci di
assorbire le istanze stesse, perché motivate essenzialmente dal bisogno
primario di conservazione. Non trova
nemmeno rimedio soddisfacente nelle Istituzioni sociali che pure, con toni
alti, denunciano e chiedono legalità e giustizia. Restano le istituzioni giudiziarie che
decidono.
Il potere di decidere è insito nell’attività giudiziaria: è il
Giudice che mette la parola fine. Gli
stessi regimi assoluti – che pur condizionano i Giudici – mai hanno omesso di considerare
gli stessi giudici, davanti agli occhi dei cittadini a garanti della legalità e
della giustizia.
La giurisdizione è il luogo naturale di definizione delle
liti. In questa funzione – se
debitamente svolta – il giudice coglie la realtà e conosce i soggetti, le
istituzioni e le comunità nei cui confronti opera.
Se questo è vero, in generale, per le Istituzioni giudiziarie,
lo è ancor di più per le Istituzioni di giustizia amministrativa che si
interpongono tra i cittadini, gli apparati di potere e tra gli stessi
apparati in lite. Il G.A. risolve la
controversia e, nel contempo, orienta l’esercizio della funzione pubblica.
Auspico che queste controversie diminuiscano: anch’esse sono
rimesse al giudizio dei TAR.
L’ oggetto della Giustizia Amministrativa è l’esercizio della
funzione pubblica.
La nostra Costituzione (artt. 24 e 113) garantisce
ai cittadini un sindacato nei confronti di tutti gli atti di amministrazione,
con i quali si faccia esercizio di potestà pubblica. Restano esclusi i soli
atti di natura politica. Per eludere il giudizio dei TAR, si è tentato,
sovente, di ampliare quest’ultima categoria di atti. Se si vuole questo, è
certo il calo di tutela del cittadino.
Nasce da qui la posizione centrale delle istituzioni di
giustizia amministrativa ed è questo il fondamento costituzionale dei
TAR e del Consiglio di Stato.
4. Il Giudice Amministrativo nel ruolo di garante di legalità e
giustizia nell’Amministrazione.
Le recenti riforme
costituzionali (mi riferisco a quelle relative al Titolo V della Costituzione),
nel loro complesso, hanno certamente esaltato il principio della “autonomia” e
della differenziazione dei livelli di governo, definendo il nostro un tipo
di Stato federale (tutto da attuare ancora) fondato sul decentramento e sul
pluralismo dei pubblici poteri, che oggi appartengono ai vari Soggetti del
Governo territoriale. Questi Soggetti sono: i Comuni, le Province, le Città
metropolitane, le Regioni, lo Stato (Art. 114 Cost.)
Taluni di questi godono di autonomia legislativa, altri godono
di autonomia statutaria, regolamentare, finanziaria, nell’esercizio delle
funzioni di governo loro proprie. Si è
voluta questa Riforma per meglio rapportare il governo territoriale alle
esigenze delle collettività locali. E’ facile capire che queste forme spinte di
“decentramento” e di “autonomia” mal tollerano i controlli di legittimità e di
merito, preventivi o successivi, da parte di organi esterni sopraordinati.
La riforma costituzionale del 2001 e
Da qui nasce la centralità del G.A. ed il suo ruolo di garante
di legalità e di giustizia nell’Amministrazione.
Come vedete, sto andando avanti ricordando soltanto concetti
generali noti. Ho scelto questo metodo espositivo perché - secondo la mia
esperienza personale – lo ritengo utile, indispensabile, quando si vuole parlare
di giustizia amministrativa anche ai non addetti ai lavori. Tutti gli
argomenti, appartenenti a qualunque disciplina, sono suscettibili di essere
divulgati al grande pubblico. In questa
nostra Società ultramediatica tutti abbiamo il dovere di parlare a tutti. Si banalizzano i temi, in questo modo,
penserà qualcuno! NO, perché il dovere di farsi capire da tutti e di
impegnarsi davanti a tutti, viene prima di ogni altro dovere! Un aspetto
grave della nostra società – lo dicono i Sociologi del rango di Ferrarotti - è
l’uso pubblico e mediatico di lessici raffinati, sofisticati che
nascondono le vere intenzioni ed eludono le responsabilità.
Il G.A., nell’attuale sistema di giustizia, non è però un P.M.,
non grava su di esso l’obbligo di iniziativa giudiziaria; essa appartiene
soltanto al ricorrente, il quale, se vuole una resa di giustizia conforme a
Costituzione e legge, deve avere la voglia e la capacità (del suo avvocato,
s’intende) di prospettare la controversia, in maniera quanto più possibile completa,
sia nei motivi di fatto, sia nei motivi di diritto, in modo che il Giudice
possa trovare la regola di legge più adatta.
Il Giudice, a sua volta, deve cogliere le deviazioni dell’azione
amministrativa, esplorando fatto e norme, le quali si “illuminano
vicendevolmente” (parole testuali del grande Maestro, Abbamonte). E’ questa l’essenza del sindacato affidato al
G.A.
Il Giudice Amministrativo, forte del potere istruttorio che
Il
G.A., partendo dall’atto – stante il tipo di percorso impugnatorio, che tale
rimane, nonostante tutte le aperture auspicabili – deve però andare oltre lo
schermo dell’atto, che sovente offusca – soprattutto quando il Giudice è stanco
o svogliato – le ragioni vere dell’azione amministrativa compiuta. Lo sappiamo tutti cosa si nasconde spesso
dietro gli atti dell’Amministrazione. I gravi
fenomeni di illegalità, ben noti, compiuti nella (cosiddetta) I^ Repubblica –
ma le cose non sono molto cambiate in seguito, stando ai pareri unanimi di
attenti osservatori – sono passati per atti formalmente perfetti, capaci di
superare il vaglio cognitorio, anche di tipo giudiziale, davanti al G.A. e quello
di tante altre istituzioni ugualmente deputate a vigilare e controllare la bontà
dell’azione amministrativa. Le devianze
della legalità nascono nel cuore e nella testa degli uomini; l’esperienza amara
subita deve far riflettere. La
riflessione che spetta al G.A. è quella di rendersi consapevole che un ordinario,
profondo e vasto accertamento del rapporto controverso, nel quale vive l’atto
impugnato, costituisce obbligo ineludibile per il G.A.
Signori
Amministratori: se i G.A. sono più incisivi, non abbiate a temere, per ciò
solo, la compromissione del sistema di gestione delle vostre Comunità
territoriali; è
E’
in questo senso che si coglie la centralità della posizione riservata dalla
Costituzione al Giudice Amministrativo, il quale la realizza, nel suo ambito
territoriale, secondo il principio del Giudice naturale, sotto gli occhi delle
Autorità e dei Cittadini che vedono nelle sentenze rese, e nei moniti ivi
contenuti, la misura reale della tutela dei singoli nei confronti del potere.
Per
la verità, auspico che al TAR del Piemonte – consapevoli del ruolo spettante al
G.A. – come lo sto delineando – oltre che rendere giustizia sotto gli occhi
delle Autorità e dei Cittadini, tutti i Magistrati cerchino di guardare
negli occhi le Autorità ed i Cittadini ricorrenti per essere, a nostra volta,
guardati negli occhi, attraverso una previa, generalizzata, ricca e penetrante attività
istruttoria – non più solo documentale – come è avvenuto finora nel
processo amministrativo del G.A. italiano.
Mi riferisco alle consulenze di ufficio, alle verificazioni tecniche guidate
da un Giudice, incaricato dal Collegio o dal Collegio stesso ed affidate
agli Ordini Professionali degli Ingegneri, degli Architetti e di altre
Professioni, alle ispezioni dei luoghi, per carpire, “de visu” lo stato reale dei fatti controversi, alla audizione, in
camera di consiglio od in pubblica udienza, delle parti, dei loro legali e
tecnici di fiducia, per percepire, “de
audito”, i punti controversi della causa.
Cari
Colleghi Magistrati, questa attività che, personalmente, ho svolto da molti
anni, e che ora mi permetto di suggerire, ci distoglie molto e appesantisce il vostro
lavoro che – è ben dirlo– è massacrante.
Se si inforcano questi nuovi occhiali per esplorare il fatto, l’utilità
che se ne trae, nella resa di giustizia, è davvero grande. Personalmente sono
appassionato ed entusiasta di questo “modus
decidendi” e mi sembra che lo siano anche i Signori Avvocati che sovente
sollecitano, i Giudici che spesso non rispondono!
Il privilegio e la garanzia di un sindacato
penetrante non sta solo nel fare emergere, “in
toto”, il fatto controverso nella sua oggettiva realtà e nel confrontarlo
con i canoni costituzionali del buon andamento, della legalità e della
giustizia nell’Amministrazione, ma nel radicare nelle Autorità
amministrative(Consigli comunali, provinciali, Giunte, Sindaci, Amministratori,
Dirigenti ecc.) un approccio nuovo al procedimento amministrativo che essi, per
primi, debbono curare, consci delle responsabilità che essi assumono, ma gratificati
dall’impegno profuso nella predisposizione ed emanazione dell’atto. Le Autorità emananti sanno, così, che in caso
di giudizio non saranno solo i legali dell’Amministrazione a vedersela con il
Giudice, davanti al TAR, ma saranno essi stessi ad essere guardati negli occhi
dai Giudici, i quali chiederanno loro, nell’Aula di giustizia, di
giustificare l’atto e con esso il potere pubblico esercitato.
Il
G.A. solo così percepisce e vive la centralità della sua funzione giustiziale e
diventa, in questo modo, garante di legalità e giustizia, mediando in nome
della legge – che è uguale per tutti – tra cittadini ed
Autorità.
Un
siffatto accertamento giudiziale reca un altro vantaggio, secondario, se
volete, ma non da buttar via: esso agevola la realizzazione di un basilare
principio vigente dal 1993 nel nostro ordinamento: quello della separazione di
competenze tra attività politica, di programmazione e di indirizzo, oggi
affidata ai Soggetti Politici, e attività amministrativa - gestionale, affidata
ai Soggetti Burocratici. Questi
ultimi, dovendo essi stessi spiegare, direttamente al Giudice, a Torino, in
Corso Stati Uniti 45, la ratio dei
loro atti e la finalità con essi perseguita, mettono più attenzione nella
motivazione dell’atto, giustificando debitamente il potere esercitato e trovano
più forti ragioni di autonomia e di opposizione nei confronti delle Autorità
politiche, proprio come vuole
La
funzione amministrativa, che di per sé implica l’esercizio discrezionale di
potestà, volte a perseguire interessi pubblici, è l’oggetto costante del
processo amministrativo. Nel processo e con il processo, il G.A. deve far
emergere il rispetto della generale trasparenza e razionalità delle funzioni
pubbliche esercitate.
Le
norme sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione della funzione
pubblica sono certamente strumenti straordinari di garanzia, “ex ante” , di legalità e giustizia. Quando non bastano (e purtroppo ciò accade
sovente, anche a causa della abolizione di tutti i controlli, voluta a
salvaguardia delle autonomie locali e dei livelli autonomi di governo) viene in
aiuto il G.A., con la sua funzione equilibratrice, tra Cittadino e Autorità,
ovvero tra interesse individuale privato ed interesse pubblico.
Il
corretto esercizio del potere da parte di Voi Amministratori – oggi siete in
tanti ad ascoltarci e Vi ringrazio – è la prima garanzia di legalità della
funzione pubblica e degli interessi dei singoli.
Noi
Giudici Amministrativi non disconosciamo i gravi ostacoli che Voi, per primi,
incontrate nel corso del procedimento e le responsabilità, anche di tipo
patrimoniale, che oggi assumete nell’esercizio della Vostra attività. La comprensione (alta) che i G.A. hanno di
Voi, non li esime, tuttavia, dall’annullare atti e trarne le conseguenze, anche
di tipo risarcitorio, in presenza di vizi di legittimità che deviano l’azione
amministrativa e recano danni ai cittadini. Molti atti, troppi, cadono ancora,
nelle nostre Aule, per il più antico e conosciuto vizio di legittimità: il
difetto di motivazione. Ricordiamoci
tutti che motivare un atto non significa fare una esercitazione letteraria per
rendere, in bella forma, l’atto stesso; significa, invece, giustificare il
potere esercitato nell’interesse pubblico. L’art.
Mi
piace osservare – e quando mi capita abbondo – che con tutte le copernicane
trasformazioni subite dall’ordinamento e dalla P.A., negli ultimi decenni, vige
sempre, per tutti i soggetti che operano nell’Amministrazione, il principio
costituzionale che ogni attività, senza eccezione alcuna, va sempre finalizzata
al perseguimento dell’interesse collettivo o pubblico, che dir si voglia. E’
bene esercitata la potestà pubblica, se è soddisfatto l’interesse pubblico.
E’ questo il connotato vero della P.A., pur nella sua nuova veste, sovente privatistica,
e nei suoi nuovi fini. E se qualcuno sottolinea che oggi tutto è cambiato, noi
giuristi del diritto pubblico, rispondiamo che, nella sostanza, nulla è
cambiato!
La
stella polare dell’interesse pubblico è sempre più alta e brillante! L’interesse
pubblico è la guida per ogni operatore della P.A.!
Pensiamo
agli interessi pubblici che deve tutelare un Comune: l’ambiente, l’urbanistica,
la viabilità, l’istruzione, i servizi pubblici, la riscossione delle imposte,
ecc. ecc.). Non bastano i soldi per tutto! Si rischia il dissesto!
E,
in caso di conflitto, quale interesse pubblico prevale? Lo stabilisce il
titolare del potere, motivando i propri atti, a giustificazione del potere
esercitato. Se nasce un contenzioso (auspico che non accada mai) la parola
passa al Giudice Amministrativo, Giudice della funzione pubblica, il quale
entra in campo per tutelare, in via diretta, l’interesse pubblico e, in via
mediata, quello privato.
L’istruttoria
penetrante – come va intesa – compiuta dal G.A. con consulenze, verificazioni,
audizioni, ispezione dei luoghi e soprattutto con l’ausilio di professionisti
esterni, potrebbe apparire come una sorta di investigazione diretta
sull’operato delle P.A. Nella mia esperienza vissuta, non sono mancate le
critiche e perfino i tentativi di delegittimazione compiuti da parte di
Soggetti Politici, i quali sono arrivati anche a tacciare i Giudici ed i
provvedimenti giurisdizionali di invasività delle scelte politiche ed
amministrative compiute!
Può darsi che qualche
giudice ecceda: in tal caso, il biasimo è giustificato!
Il
biasimo generalizzato tanto di moda, in questi anni, verso le Istituzioni giudiziarie
(per fortuna, il fenomeno è pressochè sconosciuto in questa terra piemontese) è
il segno negativo dei tempi che stiamo vivendo. Vorrei ricordare che il G.A.
per Tradizione, Storia, Costituzione è il Giudice (Ordinario) della Funzione
Pubblica; esso rifiuta istintivamente il coinvolgimento diretto e
l’interferenza nella attività amministrativa, ed è, a dir poco spaventato, dal
poter sostituire l’Amministrazione. E’ un “credo” fermo di noi G.A. quello di
lasciare all’Amministrazione la “riserva” dell’Amministrazione.
E’
questa la soglia invalicabile per noi G.A.. E’ un dato genetico che ci portiamo
appresso! Eppoi, gli Avvocati, al pari dei Giudici, sono i garanti delle
competenze intangibili della P.A.!
Autorità, Signori
Amministratori, Signori Funzionari, non abbiate mai timore in questo senso.
Abbiate, invece, un timore opposto: temete ogni volta che gli Avvocati o i
Magistrati (costretti dal tempo o dalla pigrizia di cui nessuno può dirsi
totalmente estraneo) decidono senza conoscere interamente il fatto!
5. Disagi e criticità dell’attuale sistema di Giustizia Amministrativa.
Ogni discorso sulla
Giustizia e sui Sistemi di Giustizia deve essere riferito alla realtà sociale
ed economica del Paese. E questo è ovvio!
Le
attività materiali degli uomini sono ormai globalizzate (purtroppo, non anche quelle
spirituali). L’ attuale, preminente connotazione di tutte le attività è sempre
e comunque economica; le leggi del mercato e della concorrenza dominano! Tutto
porta ad una competizione senza limiti, fra Cittadini, Stati e loro Istituzioni
interne! E’ lotta continua e planetaria all’insegna di obiettivi economici,
elevati dal nostro tempo a valori. Siamo tutti diventati Chirurghi Espiantisti
di ideologie e di valori ed Impiantisti di categorie mercantili ed economiche.
Tutti
Noi, di destra o di sinistra, conservatori o progressisti, agiamo dentro questa
logica. Esiste un modo unico di pensare: esso invade i campi più diversi, dai
servizi pubblici alla vita domestica, dalla scuola alla sanità, dalle
iniziative culturali alle pratiche religiose.
Il Mondo è una immensa,
unica Impresa che immette sul mercato tante, tante futilità. Soffriamo di ipertensione
arteriosa, contro la quale ci curiamo bene con efficaci farmaci betabloccanti;
non riusciamo a trovare, invece, sul mercato mondiale delle futilità, pillole
idonee contro l’ipertensione sociale che si respira nell’aria!
Torniamo
alle nostre cose! Esse ci impongono di continuare a parlare di buon andamento
ed imparzialità dell’Amministrazione, principio sancito dall’art. 97 Cost.
Anche il principio di legalità, secondo cui l’attività amministrativa persegue
i fini indicati dalla legge, vive in questa realtà. E’ duro, di questi tempi,
parlare di questi argomenti! Ma proprio per questo è ancora più stimolante e
doveroso farlo!
La
positivizzazione nell’ordinamento dei principi ecomomici ha fatto cambiare
volto alla P.A. che ha assunto una configurazione del tutto nuova. Soggetti
privati (societari o individuali), i cosiddetti organismi di diritto pubblico
di derivazione comunitaria (che di pubblico non hanno nulla) svolgono i più
disparati servizi pubblici, in luogo delle P.A.. Anche i comunelli di poche
centinaia di abitanti hanno costituito Società per affidare ad esse, “in house”,
molteplici servizi pubblici. Avrete notato, per esempio, che, da tempo, non si
fanno più concorsi per le assunzioni presso le P.A.. I soggetti privati non
hanno l’obbligo del concorso: assumono chi vogliono!
Questi
soggetti privati svolgono servizi pubblici di rilevantissimo interesse (quei servizi
di cui tutti noi fruiamo). Diciamo subito a chiare note che questi Soggetti
sono tenuti a rispettare gli stessi criteri dettati per le attività
direttamente svolte dalla P.A.: l’economicità, l’efficacia, la pubblicità, la
trasparenza, ecc!
Funzionerà
davvero questo sistema misto di gestione delle attività amministrative? Lasciamo
un punto di domanda!
Giudici
di questo (nuovo) sistema misto di gestione delle attività della P.A. sono i
G.A. (lo abbiamo ricordato) in quanto Giudici della Funzione Pubblica. I
parametri di tutela dell’interesse pubblico si modificano, ma, ricordiamoci,
che l’interesse pubblico – e questo è un dato certo – resta davvero
l’oggetto essenziale ed insopprimibile di un sistema di Giustizia Amministrativa,
separata da quella Ordinaria.
Abbiamo
ricordato, poc’anzi, le ragioni costituzionali, ordinamentali e storiche per le
quali la nostra Costituzione ha voluto un G.A. distinto da un G.O. Il
Presidente della Corte di Cassazione, primo Magistrato d’Italia, inaugurando a
Roma, in Corte d’Appello, l’anno giudiziario in corso, ha rilevato che il
nostro “non è un sistema con un unico giudice, bensì un sistema che prevede
un’unica funzione giurisdizionale, distribuita su due plessi giurisdizionali,
che concedono in ogni caso una tutela piena alle diverse posizioni soggettive e
di interesse legittimo, tutela, che si estende sempre a quella risarcitoria”.
Sono
dunque due, e di pari importanza, i giudici della P.A.
I
due Giudici, sovente, non si intendono tra loro. Un esempio: per una attività
edilizia si può essere assolti in sede penale ed essere sanzionati dal G.A. con
la demolizione della casa. E questi non sono casi limiti: sono casi di tutti i
giorni!
Con
le ultime leggi processuali e sostanziali (mi riferisco alla L. n. 205/00 ed alla
L. n. 15/05) il Legislatore ha, di sicuro, spinto il G.A. e l’Amministrazione verso
una concezione sostanzialistica dell’azione amministrativa, per superare
gli inutili formalismi presenti nella giungla italiana delle norme,
determinata da un devastante occasionalismo legislativo, che ha perso
i caratteri della sistematicità, generalità ed astrattezza che dovrebbero
contraddistinguerlo; da norme omnibus disordinate nei contenuti;
norme provvedimento che intervengono direttamente su atti e presupposti giuridici
in corso; da leggi finanziarie composte di un articolo e di oltre 1000
commi, che modificano incisivamente, o meglio scassano, le centinaia
di leggi vigenti (parole testuali del Pres. De Lise alla recente inaugurazione
dell’anno giudiziario del T.A.R. del Lazio). Aggiungo, molte di queste norme,
di stagione o di annata, impongono di rispettare puntigliose, accanite ed
impossibili disposizioni sul procedimento e sulla forma degli atti. Già Seneca,
nelle “Lettere a Lucilio” ricordava che
“occorre che la legge sia breve e chiara in modo che l’inesperto possa
comprenderla facilmente.” Bismarck, nei “Discorsi”, ricordava a sua volta
che “Con cattive leggi e buoni funzionari
si può sempre governare. Ma con cattivi funzionari, le buone leggi non servono
niente”.
L’inosservanza di tali
norme, oggi, ai sensi dell’art. 21 octies
della L. n. 15/05, non dovrebbe più, necessariamente, invalidare l’atto amministrativo.
Il vizio di forma e di procedura permane, ma degrada a mera
irregolarità, irrilevante, quando sia possibile accertare, nel processo, che lo
scopo sostanziale fissato dalla legge è stato comunque raggiunto dall’atto
amministrativo!
Questa
norma di sanatoria (proviamo ad intenderla così) è stata chiesta dai Giudici ed
il Parlamento non ha esitato a concederla.
Con
Abbiamo pensato di poter configurare
diversamente il procedimento amministrativo, facendolo diventare strumento di legalità
– giustizia e non di legalità – legittimità.
L’innovazione, per essere
foriera di questi effetti reali, comporta di compiere, nel processo, attività proprie
del procedimento. Le Amministrazioni, i Funzionari pubblici, gli Avvocati della
P.A. e del libero foro hanno subito, anch’essi, il contagio di questo
entusiasmo e tutti insieme continuiamo a pensare che le attività processuali
sono diventate più organiche e più sostanziali. Alcune Amministrazioni hanno
visto nella norma una scorciatoia per emanare gli atti, confidando nella
possibilità di salvarne la validità e l’efficacia direttamente in giudizio, se impugnati
dai destinatari. Siamo ora consapevoli che l’inosservanza di norme di procedura
e di forma non determina necessariamente l’annullamento dell’atto. Molti passi,
in termini di resa sostanziale di giustizia, sono stati già compiuti dalla
giurisprudenza; molti altri ancora restano da compiere per inverare
l’innovativo principio di cui alla novella n. 15/05.
Rimane
un interrogativo di fondo: Noi, Giudici ed Avvocati, siamo pronti a fare tutto
questo? Esplicito meglio l’interrogativo: la nuova struttura del giudizio
amministrativo impone di verificare, - senza limiti di indagine, la stessa
discrezionalità tecnica di cui si è fatto uso e la razionalità del potere
discrezionale, secondo criteri di logicità, congruità, ragionevolezza,
proporzionalità.
Il nostro è un vero e
proprio controllo di adeguatezza sostanziale dell’agire pubblico, con il solo
divieto di compiere valutazioni di merito. Esse sono di esclusiva riserva
dell’Amministrazione; nessuno scalfisca tale divieto: ne risulterebbe violato
il principio stesso della tripartizione dei poteri e, con esso, un cardine
insostituibile dello stato di diritto. Le amministrazioni accettano che il
processo amministrativo diventi sede propria per la verifica della bontà
sostanziale dei loro atti? E’ proprio opportuno perdonare in giudizio – come
sembrerebbe imporre
E il povero cittadino (che vive e
muore nella giungla delle norme, spesso soccombe ad esse e subisce violenza dagli
apparati amministrativi, anch’essi storditi dalle difficoltà stesse di conoscere
le norme vigenti e di applicarle), quando sbaglia nel corso del
procedimento, non merita, da parte dell’Amministrazione prima e del G.A. poi,
un analogo perdono?
In
ultimo, questi obiettivi, che possiamo chiamare sostanzialisti, sono davvero
strumenti di avanzata civiltà giuridica o strumenti di deterioramento delle
garanzie del cittadino e di rafforzamento dello strapotere della P.A.? Per
nostra fortuna lo strapotere della P.A. non è un male epidemico, in questa
Regione; in altre sì!
Risponderemo a tutte
queste domande negli anni a venire, alla luce dei passi giurisprudenziali che il
T.A.R. Piemonte saprà intraprendere al passo dei tempi!
La
missione globale che
Voglio
ora intrattenervi, sia pure brevemente, su un tema specifico che, a mio
sommesso avviso, ben si salda ai temi generali finora trattati.
Si
tratta della innovazione apportata dalla novella n. 15/05 alla l. n. 241/90
(art. 1). Con tale innovazione, l’attività amministrativa è stata vincolata al rispetto
dei “principi dell’ordinamento comunitario”. Sembra una precisazione ovvia,
scontata, inutile forse, stante la disciplina, ormai consolidata, dei
rapporti tra l’ordinamento comunitario e quello nazionale. E’ noto a tutti, ma
vale ripeterlo, che tali rapporti si caratterizzano 1) per il primato del
diritto comunitario sui diritti nazionali; 2) per la diretta e immediata
applicazione delle norme comunitarie; 3) per la conseguente
disapplicazione di quelle nazionali, se contrastanti, con quelle
comunitarie, in presenza di presupposti ben definiti dalla Corte di giustizia.
Vi
parlo di questa innovazione per le ricadute processuali che essa potrà avere, tutte
capaci di arricchire la fattispecie della “violazione di legge”. Auspico che il
Foro piemontese, già molto attento alle problematiche generali di diritto
comunitario, colga, la forza propulsiva di tale norma, che consente di portare
nelle Aule di giustizia dei T.A.R. tematiche difensive nuove e stimolanti.
Acquisire
padronanza dell’ordinamento comunitario e farne discendere tutti i possibili effetti
nell’ordinamento interno non è compito facile; richiede un radicale mutamento delle
stesse tecniche difensive. L’obiettivo è così nobile ed esaltante che nessuno
potrà rimanerne estraneo.
La modifica normativa
pone un primo problema: quello di identificare quali principi dell’ordinamento comunitario
sono applicabili, ossia i soli principi generali che regolano i rapporti tra i
due ordinamenti o tutti gli altri principi ricavabili dalla Costituzione
Europea e dalle specifiche normative comunitarie di settore? Il diritto è
sempre frutto della fantasia e per applicare questa normetta, di
fantasia ne occorre tanta.
Tra
i tanti principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia mi
piace ricordarne due: il principio di proporzionalità ed il principio
dell’affidamento.
Il
principio di proporzionalità vuole che ogni provvedimento della P.A. che incida
sui soggetti privati, in senso limitativo, sia proporzionale rispetto agli
obiettivi pubblici perseguiti. Per esempio, le utilizzazioni dei suoli privati,
in sede di programmazione territoriale locale, devono risultare proporzionali,
ossia adeguate, alle finalità pubbliche o collettive, prefissate dalla stessa
programmazione. L’applicazione di tale principio pone subito un bel problema.
Vediamolo.
Nel
diritto comunitario, il principio di proporzionalità mira essenzialmente al
rispetto delle posizioni dei soggetti privati. La nostra giurisprudenza
applica, invece, tale principio avendo piuttosto, a mente, o a cuore, se
volete, l’esigenza della migliore soddisfazione dell’interesse pubblico.
Occorrerà che i G.A. dimostrino più coraggio innovativo non “dando torto” alla P.A.
– come avviene con la semplice tutela di annullamento o con una tutela
risarcitoria timida bensì dando “ragione al privato” (Tesi del pres. De
Lise, esposta a Roma alla Cerimonia di inaugurazione del 28/2/08).
L’altro
principio comunitario che evidenzio alla vostra cortese attenzione, è
quello del legittimo affidamento. Esso si concreta nella tutela
dell’interesse privato, soprattutto nei casi in cui l’Amministrazione
rimuove, in autotutela, atti precedentemente emessi per concedere vantaggi al
privato.
La
“ratio” sottostante al principio è di
questo tipo: gli atti dell’Amministrazione che, ancorchè illegittimi, hanno
prodotto nel destinatario il legittimo affidamento di conseguire alcuni
vantaggi: per esempio, realizzare un immobile, svolgere un’attività commerciale
od altro) non possono essere necessariamente rimossi per motivi di interesse
pubblico, sacrificandosi diversamente l’affidamento dato.
Occorrerà
vedere come la nostra giurisprudenza verrà influenzata da quella comunitaria,
la cui impostazione – così mi sembra – è nettamente più propensa a tutelare le
posizioni private, che, viceversa, a casa nostra, finiscono con il recedere
rispetto alla cura dell’interesse pubblico.
Ho
ricordato che la presenza di due Giudici, nei confronti della P.A., pur con i
vantaggi della specificità dei relativi ambiti di giudizio, è tuttavia foriera
di qualche incertezza e criticità soprattutto nella individuazione del Giudice
competente.
Mi intratterrò brevemente
su tale situazione, perchè essa è certamente foriera di disagi per l’accesso
dei cittadini alla tutela giurisdizionale. Il disagio che ne deriva è
l’allungamento della resa di giustizia e la perdita di effettività della
giustizia stessa.
Per
attenuare tale disagio e per non farne ricadere gli effetti sul cittadino,
sempre in affanno nell’individuare il Giudice a cui rivolgersi,
Oggi, quando si sbaglia ad adire il Giudice, il giudizio
prosegue regolarmente davanti al Giudice competente, con salvezza degli effetti
sostanziali e processuali della originaria domanda proposta davanti ad un
Giudice privo di giurisdizione in materia.
La
giurisprudenza del G.O. e del G.A. ha esaurientemente approntato un (primo) rimedio
all’errore (incolpevole) dell’avvocato; il Legislatore – è auspicio di tutti –
perfezioni presto il rimedio! E’ un monito della Corte Costituzionale che ci
auguriamo non venga eluso!
Gravi profili problematici permangono in ordine alla
tematica della c.d. “pregiudizialità amministrativa”. Se ne è parlato
diffusamente, in tutte le Relazioni di inaugurazione dell’anno giudiziario in
corso. Mutuo, al riguardo, i punti salienti della Relazione del Pres. Giallombardo,
Pres. del TAR Sicilia.
Di
cosa stiamo parlando?
Del principio della
necessità o meno di una previa declaratoria di illegittimità dell’atto della
P.A. – e, quindi, di una previa impugnazione di tale atto – quale presupposto
necessario per introdurre una azione risarcitoria nei confronti
dell’Amministrazione. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con Sent. n.
4/2003 aveva riconosciuto la necessità del previo annullamento dell’atto
impugnato. Tale pronuncia permane confermata dalla giurisprudenza di tutti i
TAR e del Consiglio di Stato, che può considerarsi consolidata sul tema.
La questione sembrava
definitivamente risolta! - Si è riproposta nel
La prevalente
giurisprudenza dei TAR, successiva alle ordinanze citate, sembra discostarsi
dal principio affermato dalla Suprema Corte. Essa ha ribadito il principio
della Plenaria, nel senso che l’azione risarcitoria può trovare ingresso solo
previo annullamento dell’atto illegittimo, da cui è scaturito il danno
lamentato.
Alcune pronunce del
Giudice amministrativo di appello (C.G.A. n. 386/07 e Cons. Stato, Sez. V, n.
2822/07) hanno, viceversa, aderito alla tesi della Corte di Cassazione, la
quale sembra ferma nell’escludere la necessità della previa impugnazione
dell’atto impugnato. E’ ancora intervenuta
Possiamo parlare di un “ping
pong” fra Corte di Cassazione e Consiglio di Stato, sul tema in esame o meglio,
e più realisticamente, di un “braccio di ferro”.
Le incertezze
interpretative fra le due Magistrature Superiori sono giunte ad un punto non
più tollerabile; la dottrina è ugualmente schierata su posizioni discordanti;
il Servizio Giustizia ed i cittadini – come sempre – ne pagano le conseguenze.
Non vi è più tempo di
attesa; è necessaria ed urgente una ultima riflessione da parte della
Cassazione ed una presa di posizione risolutiva da parte del Consiglio di
Stato, da compiersi serenamente, anche attraverso la eventuale remissione della
questione (dell’art.
Altro contrasto
giurisprudenziale tra G.A. e Corte di Cassazione, esiste in materia di
risarcimento del danno, da occupazioni di aree private per la realizzazione di
opere pubbliche, in assenza di un regolare provvedimento di esproprio.
Ritiene
Il Consiglio di Stato, in
Adunanza Plenaria, ritiene invece, che
Non sento di esprimere
posizione sul punto; lo faremo ai primi contenziosi in materia.
Un ulteriore profilo di
contrasto tra Corte di Cassazione e G.A. è insorto, di recente, in materia di
appalti, quanto alla sorte del contratto, nei casi di annullamento della
aggiudicazione, da parte del G.A.
La giurisprudenza
amministrativa prevalente è ferma nel ritenere che l’annullamento
giurisdizionale dell’aggiudicazione comporta “ex se” la caducazione automatica del contratto (Cons. di Stato,
Sez.V, n. 41/07 e Sez. VI, n. 2950/07).
Contrasti
giurisprudenziali persistono, altresì, tra Corte di Cassazione e G. A. in tema
di (taluni) concorsi pubblici. Ritiene il Consiglio di Stato (A.P. n. 8/07) che
per le procedure concorsuali che non consentono valutazioni discrezionali, ma
solo attività vincolate, la giurisdizione spetta ugualmente al G.A..
Le S.S.U.U. della
Cassazione (Sent. n. 14290 del 2007) ritengono, invece, che spettino al G.O.
dette controversie, non costituendo esse procedure consensuali, perchè prive di
ogni valutazione comparativa dei candidati. Dette procedure si esaurirebbero
nel mero inserimento in apposita graduatoria di tutti i candidati in possesso
dei requisiti richiesti.
E’ facile immaginare,
anche in questo caso, quale incertezza determini l’opposto indirizzo delle due
Supreme Magistrature e come sia auspicabile un definitivo indirizzo, vincolante
per tutti.
Ho premesso che molte
Relazioni, svolte su queste tematiche, in occasione delle cerimonie inaugurative
dell’anno giudiziario, hanno dedicato attente riflessioni ai predetti contrasti
giurisprudenziali tra Corte di Cassazione e Consiglio di Stato. Molti
Presidenti si sono chiesti, con punti di domanda, se un Giudice incaricato del
riparto della giurisdizione – come
Non mi associo a tali
auspici, perchè ho il dubbio che un eventuale intervento legislativo sia
addirittura peggiore del “braccio di ferro” tra le due Supreme Magistrature.
6.
La parte finale della
Relazione illustra la dimensione quantitativa della G.A., in campo nazionale ed
in terra Piemontese.
I dati statistici che
prendiamo a riferimento sono del 2007.
Conviene ricordare che il
processo rappresenta il momento patologico dell’attività amministrativa: esso
rivela, di norma, i mali che affliggono
A sette anni di rodaggio
dall’applicazione della legge n 205, il contenzioso sembra essersi stabilizzato,
in campo nazionale, sui 60.000 ricorsi annui. La contrazione, rispetto ai
100.000 ricorsi degli anni precedenti, è dovuta al trasferimento della
giurisdizione sul Pubblico Impiego contrattualizzato al Giudice del lavoro ed
alla Sent. 204/2004 della Corte Costituzionale, che ha ristretto l’ambito della
giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Occorre subito osservare
che la riduzione quantitativa del contenzioso non ha comportato alleggerimenti
operativi per il Sistema di Giustizia Amministrativa.
I nuovi Ricorsi presso il
T.A.R. (i cui numeri sono indicati per difetto, non confluendo nel calcolo, i
motivi aggiunti, (come in passato) diventano ogni giorno più complessi, in
quanto l’elevato costo di presentazione dei ricorsi fa sì che l’azione
giudiziaria sia intentata dalle parti per contenziosi di rilevantissimo
interesse economico. Il crescente contenzioso sugli appalti ne è evidente
prova.
Nel 2007, un cittadino su
Al T.A.R. del Piemonte i
dati dell’ultimo periodo sono oscillanti. Dal 1997 al 2007 questa è la
sequenza: 2775 – 2337 – 2360 – 3483- 2145 – 1708 – 1969 – 1856 – 1653 – 1546 –
1673.
Il contenzioso davanti al
G.A., in questa Regione, è davvero contenuto rispetto alle Regioni del
Centro-Sud, se rapportato alla popolazione. Per esempio, se raffrontiamo i dati
del TAR Piemonte con
Da questa isola felice è finanche
difficile immaginare quanto disastrate siano le strutture amministrative, in
generale, del Centro-Sud.
Peraltro, i dati del profondo
Sud sono ancora peggiori di quelli centrali di Latina e Frosinone, sicchè è
vero che
L’augurio e l’auspicio è
che i Legislatori e gli Amministratori del Centro - Sud imitino sempre più i
loro Colleghi del Nord.
Vorremmo auspicare una
più marcata contrazione del contenzioso in generale, perché, se questo accadrà,
significherà che le leggi e le loro applicazioni, da parte dei multiformi
Soggetti che ora compongono
La produttività del
Giudice Amministrativo di primo grado aumenta, di anno in anno, in misura
consistente. Nel 2007 è aumentata nella misura del 6%. Il TAR del Piemonte
supera di gran lunga la media nazionale per produttività. Nel
I rimedi approntati dal
Legislatore (riti accelerati e vari rimedi di natura processuale ed
organizzativa) sono utili ma non adeguati, dal punto di vista strutturale,
rispetto alla domanda di giustizia: 400 Giudici amministrativi, non tutti
impegnati nell’attività giudiziaria, non ce la fanno. Nel
In campo nazionale, circa
600.000 ricorsi pendono nelle varie Sedi in attesa di giudizio. A Torino, ci
ritroviamo 19.177 ricorsi giacenti. Per molti di questi ricorsi è certamente
cessato l’interesse alla decisione. Trattasi di veri e propri scheletri
vaganti, in attesa di bara, per essere definitivamente sepolti. E’ antica ed
unanime, in tutta Italia, la supplica dei Magistrati Amministrativi di dare
dignitosa sepoltura alla triste e pesante eredità del passato. A missione
compiuta – i cui costi sarebbero irrisori – i Magistrati in servizio potrebbero
dedicarsi a tempo pieno ai ricorsi recenti, vivi e di immediato ed attuale
interesse per il cittadino e
Come sapete, tutto il
contenzioso, relativo al personale alle dipendenze della P.A., contrattualizzato,
quanto al contenzioso – (eccetto le procedure di assunzione) – è passato al
Giudice Ordinario. E’ rimasto al Giudice Amministrativo il contenzioso per
talune categorie (alcuni dicono forti) di pubblici dipendenti: Magistrati,
Avvocati dello Stato, Militari e Corpi di Polizia, Carriera Prefettizia e
Diplomatica, Professori, Universitari. Tale trasferimento di giurisdizione al
Giudice Ordinario ha ridotto, anche a Torino, il contenzioso sul Pubblico
Impiego. Tale contenzioso in campo nazionale, nel
La materia dell’edilizia
ed urbanistica occupa in campo nazionale il primo posto, con una percentuale
del 21,50%. A Torino, i ricorsi in edilizia ed urbanistica, nel 2007 sono al di
sotto della percentuale media nazionale.
In campo nazionale, è
ancora elevato il numero dei ricorsi per l’esecuzione del giudicato o di
sentenze di 1° grado (esecutive) non sospese dal Consiglio di Stato; è questo
un chiaro sintomo dell’inottemperanza delle Amministrazioni Pubbliche di fronte
alle sentenze del Giudice.
L’esecuzione del
giudicato sta diventando un terzo grado di giudizio. A Torino, nel 2007, sono
stati introitati appena 13 giudizi di ottemperanza. Il dato del Piemonte conferma
la diversità di tale Regione rispetto a tante altre Regioni, a riprova della superiore
correttezza operativa delle Istituzioni locali piemontesi, che rispettano
spontaneamente le sentenze rese dal TAR.
Quanto agli esiti, i
ricorsi in primo grado sono accolti per il 48% circa, in campo nazionale.
In concreto, un po’ meno
di un provvedimento su due, emesso dalla Pubblica Amministrazione (tra quelli
portati in giudizio) è illegittimo! A Torino, la percentuale di accoglimento è
molto più bassa.
Secondo i dati del 2005,
il TAR più accoglista era
Seguiva
Da anni, le sentenze di
1° grado appellate sono circa il 10%. Di queste, circa il 42% è riformato in
appello. Ne consegue che le sentenze di 1° grado diventano definitive nella
percentuale del 96%.
E’ ovvio che i casi più
importanti arrivano in Consiglio di Stato che esplica mirabilmente – va
riconosciuto – un importante ruolo di nomofilachia nell’ambito della Giustizia
Amministrativa.
Con questo ho terminato.
Spero di essere riuscito a trasmetterVi i principi basilari del sistema di
Giustizia Amministrativa ed a fare il punto sullo stato attuale della G.A..
Quando si conoscono i cardini di un sistema, si è sulla strada giusta per conoscere
il funzionamento globale dell’intero sistema.
Con questi argomenti, forti dell’impegno mio personale e dei
Colleghi magistrati, di assicurare in terra piemontese la credibilità del
processo amministrativo in termini di celerità, imparzialità, equilibrio,
pienezza, effettività e satisfattività, tutti valori da riferire ormai al
Superiore ordinamento giuridico
europeo ed al Cittadino
europeo, e con l’augurio di ritrovarci di qui ad un anno- che Dio lo voglia – dichiaro aperto per il T.A.R. del Piemonte
l’Anno Giudiziario 2008.