Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo

 

 

 

 

 

 

 

APERTURA ANNO GIUDIZIARIO 2007

 

 

 

 

 

 

 

relazione del presidente dott. Santo Balba

sullo stato della Giustizia Amministrativa in Abruzzo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Aquila, 17 marzo 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Indirizzi di saluto

 

Con piacere rivolgo un cordiale saluto e un sentito ringraziamento alle Autorità religiose, civili e militari presenti in sala; e il mio pensiero riconoscente va in primo luogo a S.E. Monsignor Giuseppe Molinari, Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, che da sei anni a questa parte, a cominciare cioè dal 2002, prima inaugurazione informale dell’anno giudiziario della Giustizia Amministrativa in Abruzzo, ha costantemente onorato questa cerimonia della sua gradita e attenta partecipazione; penso poi all’on. Ottaviano Del Turco, Presidente della Regione, e alla dott.sa Stefania Pezzopane, Presidente della Provincia dell’Aquila, l’interesse e l’attenzione dei quali per il funzionamento della Giustizia Amministrativa nella Regione e nella Provincia personalmente ho avuto modo di constatare in più di un’occasione, come quella in cui si è organizzato (dal Tribunale regionale e dall’Università degli Studi di Teramo) il convegno di studi su “Il diritto amministrativo degli anni 2000. Itinerari legislativi e interpretazioni giurisprudenziali”, che si è tenuto a L’Aquila-Avezzano il 2 e 3 dicembre 2005, e che ha avuto rilievo notevole e notevole successo; penso ancora all’avv. Biagio Tempesta, Sindaco dell’Aquila (città bellissima e unica al mondo - perdonate la digressione, estranea al tema, ma che è atto di riverenza al capoluogo di Regione - ad avere il privilegio, ad essa concesso da chi, nel suo seno incoronato Papa, prese nome di Celestino V, di una “porta santa”, che apre a tutti le sue braccia anno dopo anno nella settimana agostana della perdonanza), anche lui ospite frequente di questi incontri (ed oggi qui rappresentato dall’assessore al personale, avvocatura comunale e contenzioso avv. Bruno Pettinicchio e dal suo Capo di Gabinetto avv. Fabrizia Aquilio); penso anche agli amministratori della Regione, in particolare a quelli delle province dell’Aquila e di Teramo, che delimitano il territorio di competenza di questo ufficio giudiziario; amministratori, tutti, che hanno il compito, sempre più difficile in società complesse e in continuo movimento, dell’esercizio del potere, sul quale il giudice amministrativo svolge la sua giurisdizione.

 

Un saluto cordiale devo poi rivolgere:

- ai colleghi delle magistrature consorelle, ordinaria e contabile in particolare, con le quali auspico un rapporto istituzionale più intenso o meno rarefatto;

- agli avvocati: gli avvocati dello Stato anzitutto, presenti in buona parte delle nostre udienze; agli avvocati dell’Avvocatura regionale e degli uffici legali delle Province e dei Comuni dell’Aquila e di Teramo e degli altri enti pubblici della regione; agli avvocati del libero foro, con i quali, e con tutti, il Tribunale e il personale ivi addetto, di magistratura e di segreteria, per quanto ne so, intrattiene rapporti di leale e utile collaborazione, nel reciproco rispetto del ruolo di ognuno, nel comune intento di assicurare al cittadino un servizio giustizia di qualità in un quadro di riferimento di livello europeo. E ciò, del resto, è del tutto normale, se è vero, come ho già detto in altra occasione, che gli avvocati - gli amministrativisti, in particolare, che abitualmente frequentano le nostre aule d’udienza - non sono, e non devono sentirsi, semplici invitati a questo incontro (e ancora meno estranei); ne sono, invece, parte essenziale; senza gli avvocati l’incontro odierno non avrebbe molto significato.

Gli avvocati come i giudici sono essenziali a questo tipo di incontri, come lo sono al processo. Non vi è processo, se non ci sono giudici e avvocati; gli uni e gli altri, su fronti diversi, impegnati nella stessa impresa.

Se non vi è processo in cui non vi siano giudici e avvocati, non vi è utile riforma del processo che non si dia carico ad un tempo delle esigenze di quella categoria e di questa.

Progetti di riforma che considerino una sola componente, obliterando l’altra; che assecondino le richieste dell’una, prescindendo da quelle dell’altra, e viceversa, sono progetti di riforma che non vanno lontano, destinati a moltiplicare i problemi senza utilità; la loro approvazione, se non fa danni e non complica ulteriormente le questioni da risolvere, di certo non le risolve e non dà valore aggiunto.

 

Un saluto sincero devo porgere anche ai giornalisti presenti, il cui lavoro, delicato e impegnativo nella società di oggi, è di fondamentale rilevanza, non minore certamente di quella che può avere il lavoro dei giudici o di altri professionisti. E la notizia di queste ore sul sequestro del giornalista di Repubblica, Daniele Mastrogiacomo, preso in ostaggio dai Talebani, insieme all’interprete ed all’autista, con la barbara uccisione di quest’ultimo già consumata e la sorte del primo appesa ad una flebile speranza, sottolineano i rischi insiti nell’attività di giornalista ed il contributo di sangue che essi hanno dato e continuano a dare per garantire a tutti il diritto all’informazione obiettiva, piena e completa.

 

Sento ancora il dovere di salutare con affetto il Cons. Luciano Rasola che dal luglio scorso ha lasciato L’Aquila per Pescara. Il trasferimento del collega Rasola ha consistentemente impoverito la sede aquilana del Tribunale regionale, arricchendo di non poco la sezione pescarese; sono contento per la sezione staccata; devo però aggiungere con tutta onestà che sono molto più dispiaciuto, e molto più preoccupato insieme, per la sede aquilana.

Al Cons. Rasola in ogni caso devo stima e ringraziamento per la notevole attività di magistrato, impegnato e irreprensibile, da lui svolta durante il periodo di permanenza a L’Aquila, e mi riferisco in particolare agli anni 2002/2006, nei quali insieme abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare per la Giustizia Amministrativa nella regione.

 

Da ultimo, ma non per importanza, un saluto affettuoso devo porgere al collega presidente Michele Perrelli che rappresenta il Consiglio di Presidenza, organo di autogoverno della magistratura amministrativa, che (nella composizione introdotta dalla legge n. 205/2000, che è forse una delle leggi più significative e innovative, nonostante innegabili limiti di coordinamento tra i suoi enunciati, della giurisdizione amministrativa dopo la legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali) costituisce il collegamento tra l’ordinamento giudiziario amministrativo e il Parlamento, massima espressione della rappresentanza e della sovranità del popolo, in nome del quale il giudice pronuncia le sue sentenze.

 

E chiudo questa interminabile parte iniziale della relazione  con un deferente e  sincero saluto e un augurio vivissimo insieme a due illustri presidenti del Consiglio di Stato e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa: l’uno, Alberto de Roberto, che con il 30/12/2006 per limiti di età ha ceduto il timone dopo più di mezzo secolo di servizio reso allo Stato e nell’interesse della Giustizia Amministrativa; l’altro, Mario Egidio Schinaia (con il quale ho avuto l’onore e il privilegio di lavorare nella mia prima esperienza di presidente di sezione interna presso il Tar del Lazio nei primi anni 90 quando lui ne era Presidente), che subentra nella posizione di comando e di guida della magistratura amministrativa proteso verso traguardi sempre più alti.

 

 

2) Il Tribunale amministrativo e i suoi problemi

 

Forse non tutti sanno, e alcuni dei presenti in ogni caso potranno anche non ricordare, che in questi ultimi anni il Tribunale (sede aquilana) è stato interessato da vicende spiacevoli e sotto ogni aspetto esecrabili, legate alla pregressa dirigenza amministrativa. Poiché di esse io ho sempre pubblicamente parlato, senza infingimenti, e senza nascondere turbamento e preoccupazione, in occasione dell’apertura degli anni giudiziari 2005 e 2006, nella convinzione che  fosse mio dovere farlo per ragioni di linearità, trasparenza e lealtà nei confronti di tutti gli interlocutori del Tribunale, a cominciare dai cittadini abruzzesi e dalle autorità della regione e finire con le persone che al Tribunale giorno dopo giorno si rivolgono, chiedendo giustizia, e ai loro difensori, credo sia ancora mio dovere, nella qualità di capo dell’Ufficio giudiziario, aggiornare sinteticamente la situazione, prima di riferire sullo stato della Giustizia Amministrativa nella regione.

Devo così rammentare che il precedente segretario generale, temporaneamente sospeso dalle funzioni nel febbraio 2005 dal G.i.p. del Tribunale dell’Aquila per una serie di fatti su cui indagava la Procura della Repubblica, e successivamente raggiunto da gravi contestazioni disciplinari nello stesso tempo formulate dagli organi centrali dell’amministrazione, nell’aprile successivo rassegnava le dimissioni.

L’allontanamento del segretario generale apriva da un lato una disastrosa eredità organizzativa, amministrativa e contabile; spianava però dall’altro la strada alla ripresa, con la normalizzazione della situazione.

A due anni di distanza la situazione gestionale dell’ufficio si è del tutto normalizzata grazie alla attenta e competente guida del nuovo segretario generale dott. Pietro Giuseppe Venditti, che si è insediato nel febbraio 2006, e al quale pubblicamente rinnovo stima e fiducia, convinto come sono che - dopo le disavventure pregresse che avevano accreditato una “disinvolta” (volendo usare un termine assai soft) gestione amministrativa e contabile dell’ufficio - il suo insediamento presso questo Tribunale sia (per lo stesso Tribunale e per le persone che lo frequentano, come dipendenti, giudici, ricorrenti e resistenti e relativi difensori) una notevole fortuna e un punto certo di riferimento.

 

Composti i problemi interni dell’ufficio, della vicenda esposta restano ancora aperti i profili penali e di danno all’erario e le responsabilità relative.

Sul punto aggiungo solo che la Procura della Repubblica dell’Aquila non sembra abbia ancora formalizzato completamente le indagini preliminari a carico dell’indagato, salvo stralcio di alcune questioni secondarie collegate e di alcuni segmenti investigativi in ordine ai quali vi è già stata richiesta di rinvio a giudizio.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, previo rinvio a giudizio richiesto dalla competente Procura Regionale, è invece già arrivata a sentenza, condannando il dirigente indagato al risarcimento di determinate voci di danno.

 

 

3) L’attività giurisdizionale nel 2006

 

a) I ricorsi depositati

 

Assolti doveri che mi sono sembrati preliminari, riferisco sull’attività giurisdizionale del 2006, seguendo il percorso espositivo del 2005 e cominciando perciò dai ricorsi presentati nell’anno di riferimento.

Al dato numerico (mi auguro sobrio, quantificandolo solo nei casi più significativi e rinviando per il resto ai grafici contemplati in relazione) segue qualche riflessione o nota di commento.

 

Nel 2006 sono stati depositati 687 ricorsi (a fronte di 817 nel 2005; 971 nel 2004; 721 nel 2003; 744 nel 2002; 658 nel 2001).

Il grafico, che descrive l’andamento dei ricorsi presentati dal 2001 al 2006, dimostra che il dato dell’ultimo anno è molto più vicino al dato del primo che non a quello degli anni intermedi.

 

 

 

 

Ciò presumibilmente si spiega con il graduale esaurimento dell’onda anomala di impugnative (iniziata nel 2004) in materia di attività di intermediazione nel settore delle scommesse per conto di società estere (provenienti da tutte le regioni d’Italia, e perciò estranei alla competenza territoriale del nostro Tribunale) proposti contro atti di diniego di autorizzazione (ex art. 88 t.u. delle leggi di p.s. approvato con r.d. n. 773 del 1931) e di cessazione immediata di attività (avviata a seguito di denuncia di inizio) emessi in gran parte da questure di altre regioni italiane (e solo pochi da questure della regione Abruzzo).

Si trattava e si tratta di impugnative rientranti nella competenza territoriale di altri tribunali. Ma, come è noto, eccettuate talune ipotesi di competenza funzionale espressamente previste dalla legge, la competenza territoriale dei tribunali regionali può essere derogata dal ricorrente, salvo che le controparti non eccepiscano l’incompetenza del Tribunale adito nelle forme, nei termini e nei modi stabiliti, pena la stabilizzazione della competenza del Tribunale incompetente. E ciò si è verificato nel caso di specie per 215 ricorsi nel 2004; 74 nel 2005 e 84 nel 2006.

Sottraendo questi ricorsi (estranei al normale contenzioso del Tribunale) dai ricorsi depositati nel 2004, nel 2005 e nel 2006 (971-215=756; 817-74=743; 687-84=603) risulta che il numero dei ricorsi del triennio si allinea al trend del biennio 2001-2002.

Chiudendo sulla vicenda dei bookmakers o delle scommesse per conto di società estere - che ha molto impegnato la segreteria giurisdizionale, onerandola di un carico di lavoro oggettivamente non proprio (quantificabile con buona approssimazione nelle percentuali del 24, 10 e 14 per cento in più per gli anni dal 2004 al 2006), carico di lavoro peraltro con senso di responsabilità e competenza assorbito senza problemi dal personale con la collaborazione degli avvocati dai cui studi provenivano i ricorsi (e mi riferisco in particolare all’avv. Evelina Torrelli, cui devo un particolare ringraziamento) - aggiungo che il Tribunale sulle relative controversie inizialmente ha accolto le domande di sospensione ivi proposte con ordinanze confermate in appello; successivamente, definendo il merito della questione, ha accolto i ricorsi, annullando gli impugnati decreti dei questori di cessazione immediata di attività e di diniego della richiesta autorizzazione ex art. 88 del t.u. n. 773/1931, ritenendo la normativa nazionale (in forza della quale i decreti stessi erano stati emessi) non compatibile con l’ordinamento comunitario, e tale perciò da dover essere disapplicata. Nel merito, di diverso avviso è stato invece il giudice di appello che, abbandonando le diverse indicazioni che in primo tempo sembrava avesse adombrato in sede cautelare, ha annullato le sentenze emesse dal Tribunale.

Nei ricorsi più recenti dello stesso tipo, trattati dopo la pubblicazione della decisione del giudice d’appello, il Tribunale, ritenendo che la questione, nel frattempo approdata alla Corte Costituzionale e, nuovamente, alla Corte di Giustizia Europea (che si era già una prima volta pronunciata con la sentenza 6/11/2003 in causa C-243/01, Gambelli), richiedesse ulteriori approfondimenti, ha ancora concesso la tutela cautelare, fissando però le udienze per la trattazione del merito a breve termine, ma successivamente alle date in cui la Corte Costituzionale e la Corte Europea avrebbero trattato la questione.

Entrambe le Corti si sono ora pronunciate, l’una (la Corte Costituzionale) con ordinanza 13-28/12/2006, n. 454, dichiarando la questione manifestamente inammissibile per le ragioni ivi espresse (cui qui è sufficiente rinviare); l’altra (la Corte di Giustizia Europea - Sezione Grande) con sentenza del 6 marzo 2007 (resa nei procedimenti riuniti C-338/4, C-359/04 e C-360/04) dichiarando nel dispositivo:

 

“1) Una normativa nazionale che vieta l’esercizio di attività di raccolta, di accettazione, di registrazione e di trasmissione di proposte di scommesse, in particolare sugli eventi sportivi, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciate dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi previste rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE.

 

2) Spetterà ai giudici nazionali verificare se la normativa nazionale, in quanto limita il numero di soggetti che operano nel settore dei giochi d’azzardo, risponda realmente all’obiettivo mirante a prevenire l’esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti.

 

3) Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nelle cause principali, che esclude e per di più continua a escludere dal settore dei giochi di azzardo gli operatori costituiti sotto forma di società di capitali le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentari.

 

4) Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nelle cause principali, che impone una sanzione penale a soggetti quali gli imputati nelle cause principali per avere organizzato un’attività organizzata di raccolta di scommesse in assenza della concessione o dell’autorizzazione di polizia richieste dalla normativa nazionale allorché questi soggetti non hanno potuto ottenere le dette concessioni o autorizzazioni a causa del rifiuto di tale Stato membro, in violazione del diritto comunitario, di concederle loro”.

 

Nei prossimi mesi il nostro Tribunale tornerà ad occuparsi della questione.

 

Chiusa la digressione e riprendendo il filo sopra interrotto dei ricorsi presentati nel 2006, si può con sufficiente margine di attendibilità assumere che il numero complessivo di essi si attesta sul trend degli anni precedenti a partire dal 2001; e che tale trend indica mediamente in 600-700 ricorsi l’anno il normale contenzioso del Tribunale e su questo trend conseguentemente devono essere approntate le risorse umane e materiali necessarie per provvedervi in forme adeguate e tempi giusti.

E a questo punto, anticipando un concetto che esporrò in seguito, dirò che, tale essendo il normale contenzioso del Tribunale, se questo disponesse del personale di magistratura previsto in organico (5 magistrati cioè più il presidente), per il quale sono allocate in bilancio le necessarie risorse finanziarie, e non fosse stato invece negli ultimi anni (quanto meno dal 2002, anno in cui sono arrivato a L’Aquila) e non fosse anche oggi costretto a operare con un numero di giudici pari a un terzo del proprio organico, ai limiti cioè della funzionalità minima, lo stesso Tribunale avrebbe già eliminato il proprio arretrato e potrebbe serenamente dedicarsi, come sarebbe giusto che fosse e come già avviene in qualche altro Tribunale (come quello della regione Valle d’Aosta dove, però, come riferisce il suo presidente nella relazione di apertura dell’anno giudiziario 2007, i ricorsi del 2006 sono 116 e i magistrati in servizio due, tanti quanti ce ne sono a L’Aquila, che introita 687 ricorsi, un numero sei volte superiore).

 

b) La distribuzione dei ricorsi per materia.

 

In ordine alla distribuzione dei ricorsi per materia, nel 2006 si registrano alcuni significativi cambiamenti rispetto al 2005 nelle voci di classificazione statistica “accesso ai documenti” (5 ricorsi rispetto a 15); “agricoltura e foreste” (16 rispetto a 5); “appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” (55 rispetto a 41); “caccia e pesca” (3 rispetto a 7); “edilizia e urbanistica” (97 rispetto a 114); “enti pubblici in generale” (10 rispetto a 31); “istruzione” (50 rispetto a 100); “pubblico impiego (25 rispetto a 58); “servizi pubblici” (2 rispetto a 12); “stranieri” (22 rispetto a 47).

 

Distribuzione ricorsi per principali materie

Le altre voci (come ambiente, commercio, artigianato, comune e provincia, demanio statale e regionale, forze armate, servizio sanitario nazionale) non presentano variazioni di rilievo.

Gli scostamenti, in più o in meno, sopra segnalati a volte sono agevolmente comprensibili; altre volte la ragione apparentemente è meno evidente e occorre saperla ricercare.

In via esemplificativa rilevo quanto segue.

E’ un dato certamente positivo la riduzione dei ricorsi in materia di accesso ai documenti, riduzione che può avere due chiavi di lettura: da un lato, una accresciuta sensibilità dei soggetti obbligati a consentirlo, cui non sono verosimilmente estranei gli orientamenti giurisprudenziali espressi dal Tribunale in materia in questi ultimi anni; dall’altro, elevata propensione dello stesso Tribunale all’accoglimento dei relativi ricorsi.

Allo stesso modo è un dato positivo la riduzione di ricorsi in materia di esecuzione del giudicato, la stessa potendosi intendere nel senso che la pubblica amministrazione normalmente accetta la decisione del giudice, prestandovi spontanea ottemperanza.

La rilevante diminuzione del numero dei ricorsi in materia di “enti pubblici in generale” (che scende da 31 del 2005 a 10 del 2006) e di “pubblico impiego” (che da 58 passa a 25) può essere per certi versi collegata (se pure con qualche riserva in relazione alla relatività di alcuni dati statistici non sempre del tutto “puri”) al notevole numero di impugnative in materia di spoils system introdotte nel 2005 contro l’amministrazione regionale allora di recente rinnovata.

La questione dello spoils system è approdata anche alla Corte Costituzionale che con decisione 16/6/2006, n. 233 ha dichiarato non fondata l’eccezione di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 27/2005, affermato, tra l’altro, che

 

l’art. 2 comma 1 L. reg. Abruzzo 12 agosto 2005 n. 27, che applica retroattivamente il sistema dello spoils system (in occasione del rinnovo delle consigliature) anche alle nomine dirigenziali già effettuate dagli organi di indirizzo politico regionale alla data di entrata in vigore della legge, non pregiudica il principio di affidamento, né quello del diritto all’ufficio (artt. 2 e 51 Cost.), in quanto l’evidente intento del legislatore regionale è quello di rendere immediatamente operativa la nuova disciplina, per evitare, in sintonia e non in contrasto con l’art. 97 Cost., che le nomine effettuate nella anteriore legislatura, specie nella sua fase finale, mettano a rischio il buon andamento dell’amministrazione”.

 

Sulla questione il Tribunale aquilano non si è ancora pronunciato nel merito, mentre in sede cautelare ha respinto (con ordinanze confermate in appello) le istanze di sospensione proposte, così esprimendo un orientamento opposto a quello (di accoglimento) manifestato dalla sezione di Pescara in analoghe impugnative ivi inizialmente presentate, prima che tutti i ricorsi dello stesso tipo confluissero presso la sede, a seguito di eccezione di incompetenza della sezione.

L’orientamento (della sede e della sezione) inizialmente diverso su questioni assai simili nel merito se non proprio identiche (ma poi unificato con la confluenza dei ricorsi presso la sede) ha creato qualche problema organizzativo alle amministrazioni coinvolte nella vicenda. Il che, occorre riconoscerlo, è cosa non poco spiacevole.

La riduzione dei ricorsi in materia di “istruzione” (che scendono da 100 del 2005 a 50 del 2006) va collegata a un certo numero di controversie con le quali si rivendicava (impugnando graduatorie provinciali permanenti) la valutazione con punteggio doppio del servizio prestato dagli insegnanti ricorrenti nel comune dell’Aquila, in quanto comune di montagna.

I ricorsi del 2005, in forza della normativa allora vigente, sono stati accolti in primo grado con decisione in forma semplificata e la decisione è stata confermata in appello.

Peraltro, la normativa che ne aveva consentito l’accoglimento (d.l. 7/4/2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4/6/2004, n. 143, punto B.3, lettera h), della tabella prevista dall’art. 1, comma 1) denunciata davanti la Corte Costituzionale, da questa è stata successivamente dichiarata in parte costituzionalmente illegittima con decisione del gennaio scorso (n. 11/2007) per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La drastica riduzione dei ricorsi in materia di “servizi pubblici” (che da 12 nel 2005 passano a 2 nel 2006) è chiaramente da imputare agli effetti di recenti decisioni della Corte Costituzionale in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla materia.

 

c) I ricorsi con domanda incidentale di sospensione

 

Su 687 ricorsi depositati nell’anno, gran parte di essi (precisamente 494, e cioè oltre i tre quarti) contiene istanza di misura cautelare.

Il grafico ne presenta l’andamento, segnalando che la domanda cautelare accede a un numero sempre più elevato di ricorsi.

 

Dal 2002 in poi, i ricorsi con istanza di sospensione aumentano costantemente, registrando valori percentuali (espressi nell’unità superiore) di 59, 61, 72, 78.

Il 2006 segna invece una flessione, invertendo il trend, e registra una percentuale di 72, di 6 punti inferiore al 2005.

 

Come osservavo l’anno scorso, si è di fronte a valori molto alti che destano qualche apprensione.

d) La tutela cautelare

 

La tutela cautelare è fondamentale (e necessaria al processo) se serve a neutralizzare i tempi del giudizio, salvaguardando nel frattempo il bene della vita collegato alla decisione del merito e alla definizione della controversia. Se essa, invece, tende a sostituirsi alla tutela di merito, più che utile, se non trova poi conferma nella pronuncia di merito, crea problemi più complicati di quelli che intendeva risolvere, tanto per il ricorrente quanto per il resistente e per eventuali altre parti coinvolte nel giudizio.

Il che induce a ritenere come sia importante agire sui tempi del processo e confidare sulla certezza e sulla stabilità della decisione di merito piuttosto che commettere le sorti della pretesa tutelata alla precarietà e alla instabilità della misura cautelare.

E nella direzione indicata il Tribunale ha prevalentemente canalizzato le poche risorse umane di cui dispone e le richieste delle parti. In questo senso lo stesso Tribunale ha operato nel recente passato e continuerà a operare nel prossimo futuro, privilegiando, da un lato, la decisione di merito tutte le volte in cui ciò nel processo appare praticabile, e mai obliterando la misura cautelare concessa che, per prassi costante dei collegi giudicanti, viene sempre accompagnata dalla fissazione dell’udienza di merito in tempi contenuti, tanto nei casi in cui a ciò debba provvedersi per espressa previsione normativa quanto nei casi in cui non vi sia un preciso obbligo di legge in tal senso (a parte la previsione di cui all’art. 21 legge n. 1034/71, come modificato dall’art. 3 legge n. 205/2000, in forza della quale l’ordinanza del Tribunale di accoglimento della richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito).

 

A proposito della tutela cautelare ho già detto altre volte che in questi ultimi anni si è dimostrata di straordinaria importanza la misura cautelare provvisoria, “anche in assenza di contraddittorio” (art. 3 legge 205 del 2000), che tuttavia presuppone in generale, secondo la giurisprudenza amministrativa largamente prevalente, compresa quella costante del nostro Tribunale, la notifica o del ricorso, cui la relativa istanza accede, o della separata istanza, se affidata a istanza separata.

Devo però aggiungere che la questione della cautela ante causam nel processo amministrativo, che sembrava definitivamente risolta in senso negativo con l’intervento della Corte Costituzionale che, investita della questione stessa, aveva giudicato costituzionalmente legittimo l’art. 21 legge n. 1034/71 nella parte in cui prescrive a tal fine la previa notifica del ricorso o della separata istanza, ha trovato ora soluzione a livello normativo, ancorché limitatamente (con gli inevitabili dubbi di legittimità costituzionale) agli atti delle procedure di affidamento, nonché degli incarichi e dei concorsi di progettazione previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; e solo in caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notifica del ricorso e la richiesta di misure cautelari provvisorie di cui all’art. 21, comma 9, della legge 1034/1971.

 

Per gli atti di cui sopra e nel caso previsto al comma 3 dell’art. 245 del d.lgs. 163/2006, lo stesso comma 3 prevede che “il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l’adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare di cui ai commi 8 e 9 del citato art. 21”; e il comma 4 aggiunge che “l’istanza, previamente notificata …, si propone al Presidente del Tribunale amministrativo regionale competente per il merito”, il quale (o il giudice da lui delegato) provvede sull’istanza, sentite, ove possibile, le parti, e omessa ogni altra formalità”, e precisa nell’ultimo periodo che “le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili di ufficio”.

 

Per finire ricordo ancora che il comma 5 dell’art. 245 del citato d. lgs. 163/2006  dispone che il provvedimento che rigetta l’istanza per l’adozione delle misure interinali e provvisorie “non è impugnabile, ma la domanda cautelare può essere riproposta dopo l’inizio del giudizio di merito …”; e il comma 6 prevede che l’efficacia del provvedimento di accoglimento “può essere subordinata alla prestazione di una adeguata cauzione per i danni alle parti e ai terzi”; “… è notificato dal richiedente alle altre parti entro un termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni”; il provvedimento di accoglimento “perde comunque effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua prima emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o concesse ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9, legge 1034/1971”; “non è appellabile, ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile senza formalità dal Presidente, d’ufficio o su istanza o reclamo di ogni interessato, nonché dal Collegio dopo l’inizio del giudizio di merito”.

 

La misura cautelare provvisoria, se concessa, sussistendone i presupposti normativamente prescritti, offre al ricorrente un ombrello di protezione fino alla trattazione della domanda cautelare (nella normale sede collegiale e nel rispetto del fondamentale principio del contraddittorio).

 

Nel 2006 sono stati emessi complessivamente 40 decreti cautelari, di cui solo 9 accolti e 31 respinti. I numeri sottolineano che la tutela provvisoria monocratica, che pure in alcuni casi si rivela indispensabile, è comunque sempre una misura eccezionale nel processo amministrativo, astretta a requisiti particolarmente selettivi.

 

4) I ricorsi definiti nel 2006 e le decisioni dell’anno

 

A fronte di 687 ricorsi depositati, i ricorsi definiti nell’anno sono 1011, di cui 130 dello stesso anno; 1032 sono invece i provvedimenti definitivi pubblicati, di cui 622 sentenze e 410 decreti decisori.

 

In ogni caso il rapporto tra ricorsi presentati e ricorsi decisi nel 2006, pur essendo inferiore a quello del 2005, nel quale superava largamente il doppio (ma allora i giudici in servizio erano tre, e non due, come ora e a partire dal luglio 2006), a questo comunque si avvicina; e conferma, ulteriormente esaltandola, la linea di tendenza, costante dal 2001, che vede i ricorsi definiti superare considerevolmente  (fino a raggiungere prima il doppio nel 2004 e poi anche il triplo nel 2005) quelli presentati con evidenti ricadute riduttive sulle pendenze pregresse.

Come già accennato, dei 1011 ricorsi definiti, 130 sono dello stesso 2006; nello stesso anno è stato così trattato e deciso un numero di ricorsi pari al 20 per cento (il rapporto era di 0,7 per cento nel 2001; di 17 nel 2002; di 22 nel 2003; di 19 nel 2004; di 27 nel 2005).

Il gap tra ricorsi decisi e ricorsi presentati nello stesso anno ha ulteriormente ridotto il contenzioso arretrato, che da 5.383 della fine del 2001 scende a 3.140 alla fine del 2006.

A questo riguardo devo però precisare che l’effettivo arretrato al 31/12/2006 sostanzialmente è assai più contenuto di quello espresso dal numero 3.140, il quale ingloba in sé anche non meno di 628 ricorsi degli anni 2000-2002 che, trattati in ruoli aggiunti nel 2004-2006, da tali ruoli sono stati cancellati per omessa dichiarazione di interesse, talché, a parte alcuni casi che potranno essere eccezionalmente riattivati nel biennio successivo, si tratta di ricorsi che tendono per lo più verso la perenzione, epperò in attesa della relativa declaratoria e di regolare sepoltura con decreto presidenziale di estinzione (e dunque senza ulteriori impegni collegiali e organizzativi) al decorso dei termini al tal fine prescritti.

Sul piano sostanziale pertanto l’arretrato effettivo di cui il Tribunale deve realmente darsi carico nell’immediato futuro annovera non più di 2.512 ricorsi.

I grafici evidenziano questa realtà, la quale non richiede ulteriori commenti.

 

 

Questo risultato, come osservavo l’anno scorso, si deve a impiego cumulato di diversi istituti processuali alcuni dei quali introdotti dalla legge 205 del 2000, come la decisione in forma semplificata e il decreto di estinzione, largamente impiegato tutte le volte in cui le regole processuali lo hanno consentito; o ancora l’esame preliminare dei ricorsi ai fini di possibili accorpamenti per l’assegnazione a udienza; udienze monotematiche o per gruppi di materie.

Statisticamente le 1032 decisioni pubblicate nell’anno (sentenze e decreti decisori complessivamente considerati) assegnano ai magistrati in servizio a L’Aquila, presidente compreso, 334 decisioni ciascuno.

Se poi dal numero delle decisioni depositate si vorranno sottrarre i decreti decisori (che normalmente recano pronunce solo in rito), sottraendo 410 decreti decisori da 1032, si hanno 622 decisioni collegiali, che divise per i giudici addetti accreditano a ciascuno di essi 207 decisioni l’anno.

 

Ho detto in passato che i risultati raggiunti, pur non trascurabili, non sono però la realizzazione dell’obiettivo, che all’inizio del 2002 mi ero proposto di raggiungere.

L’obiettivo era, e continua a essere, avere piena ragione dell’arretrato, perché solo eliminando l’arretrato - o almeno accertando se e quale di esso ha interesse per le parti, che aspettano ancora la decisione, e perciò è giusto trattarlo prioritariamente - le risorse disponibili possono essere utilizzate nel contenzioso corrente, facendo così in modo che questo a sua volta non si aggiunga a quello, tornando a ingrossarlo.

Nel 2006 peraltro non si poteva fare di più di quanto non si sia fatto anche con i ruoli aggiunti che, accompagnando spesso i ruoli ordinari, hanno consentito il monitoraggio di tutti i ricorsi pendenti dal 1974 al 2002 compreso, di prelevare e assegnare a udienza in tempi ristretti i ricorsi sui quali è stato dichiarato interesse e di candidare alla perenzione (previa cancellazione dal ruolo aggiunto che li conteneva) quelli sui quali, come già detto, non vi è stata alcuna dichiarazione.

Il diffuso impiego del ruolo aggiunto per tutti i ricorsi anteriori al 31/12/2002 (partendo dagli anni 70) e gli esiti ottenuti al riguardo consentono di affermare che tutti i ricorsi presentati entro tale data o sono già stati decisi, o sono assegnati a udienza in corso d’anno o sono in attesa di dichiarazione di estinzione.

 

 

5) Di alcuni orientamenti giurisprudenziali del Tribunale

 

Non mi soffermo, più di quanto non abbia fatto nella pregressa esposizione, su singole fattispecie, più o meno significative o rilevanti sotto questo o quel profilo, trattate e decise in corso d’anno.

Mi sembra invece utile richiamare sinteticamente alcuni orientamenti giurisprudenziali seguiti dal Tribunale.

 

Anche nel 2006 si è sempre ritenuto necessario il coinvolgimento del privato nell’esercizio del potere espresso in moduli procedimentali (ivi compreso il potere di ordinanza in caso di necessità e urgenza) tramite comunicazione del relativo avvio, precisandosi però che dalla comunicazione formale può legittimamente prescindersi quante volte risulta documentalmente provato che i soggetti interessati avevano avuto comunque notizia del procedimento e vi avevano preso parte adeguatamente, prospettando le loro ragioni. In casi del genere in realtà la comunicazione di avvio è formalismo e sanzionarne l’omissione paradossalmente sul piano sostanziale a volte tutela più interessi illegittimi che interessi legittimi.

Quanto al preavviso di provvedimento negativo se ne è più volte sottolineato la necessità.

Comunicazione di avvio procedimentale e preavviso di atto negativo sono difatti fondamentali istituti di partecipazione e il loro corretto e pieno impiego può essere (a costo zero) efficace strumento deflativo del contenzioso amministrativo, potendosi, e dovendosi, le controversie, in parte almeno, prevenire in sede amministrativa prima di affrontarle in sede giudiziaria.

 

Altro orientamento costante di cui si deve dare conto è quello seguito nelle controversie in cui appare dubbia la giurisdizione. Controversie del genere, tutte le volte in cui processualmente è possibile, vengono definite nei tempi più brevi, possibilmente nella camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare se la controversia passa per tale via o in apposita udienza pubblica appositamente fissata.

Se il giudice adito ritiene di non avere giurisdizione, deve trovare occasione di dirlo immediatamente, e comunque al più presto possibile piuttosto che dirlo a distanza di anni, condannando in tal modo il malcapitato ricorrente a ricominciare daccapo davanti al altro giudice con tutti i rischi a tale operazione collegati.

Le questioni di giurisdizione (che al ricorrente non credo interessino) non tempestivamente risolte sono in assoluto le più odiose e le più dannose per chi le subisce; e come tali dovrebbero essere neutralizzate dal legislatore con idonei strumenti normativi e rese irrilevanti.

E in attesa che un legislatore non distratto si dia carico della questione, sembra se ne siano ora fatte carico sul piano interpretativo (mutando il precedente consolidato orientamento che fino al cambiamento del mese scorso costituiva ius receptum; ex plurimis Cass., Sez. Un.: n.7039/2006; n.19218/2003; n.17934/2003; n.8089/2002; n.7099/2002; n.6041/2002; n.2091/2002; n.14266/2001; n.1146/2000; n.1166/94; n.10998/1993) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con una recente e innovativa decisione (n. 4109 del 22 febbraio 2007) dove si afferma

 

l’operatività della regola della traslatio iudicii sia nel caso di ricorso ordinario ex art. 360, numero 1, c.p.c. - previsto per il solo giudizio ordinario e poi esteso, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, a tutte le decisioni - sia nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione proponibile innanzi al giudice ordinario, ma anche innanzi al giudice amministrativo, contabile o tributario.

Si consente così al processo, iniziato erroneamente davanti ad un giudice che non ha la giurisdizione indicata, di poter continuare per arrivare ad una pronuncia di merito che concluda la controversia processuale, comunque iniziata, così realizzandosi in modo sollecito ed efficiente il servizio giustizia, costituzionalmente garantito.

 

Aggiungo sul punto che venti giorni dopo il deposito della richiamata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (prima serie speciale, 14 marzo 2007, n. 9) la sentenza 5-12 marzo 2007, n. 77 con cui la Corte Costituzionale - non condividendo gli argomenti addotti dalle Sezioni Unite della Cassazione a sostegno della nuova linea interpretativa accreditata nella sentenza n. 4109/2007 con la risoluzione della questione ivi esaminata de iure condito (argomenti che, ove condivisi dalla Corte Costituzionale, avrebbero comportato la declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dalla Corte stessa vagliata nell’occasione) -  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali 6/12/1971, n. 1034 “nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declaratoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione”.

Infine è interessante rilevare che il giudice delle leggi, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma oggetto di scrutinio, ha anche sottolineato (Considerato in diritto sub 7) la particolare urgenza della disciplina legislativa che dovrà essere emanata al riguardo, quell’urgenza “richiesta dall’esigenza di colmare una lacuna dell’ordinamento processuale”.

Può essere ancora utile ricordare che le decisioni pubblicate nel 2006 sono prevalentemente decisioni di annullamento, coerentemente del resto alla giurisdizione principale del giudice amministrativo, che a legislazione vigente è certamente la giurisdizione generale di legittimità, pur dovendosi registrare un continuo aumento dei casi di giurisdizione esclusiva.

La decisione di annullamento con la natura conformativa che le è propria tutela il soggetto leso, che abbia avuto ragione, in modo specifico, pieno e completo.

In linea generale la decisione demolitoria in realtà non si pronuncia in modo espresso e diretto sulla spettanza del bene della vita in capo al soggetto ricorrente vittorioso. Peraltro, se la decisione di annullamento ripercorre, come deve o dovrebbe accadere normalmente, tutta la materia del contendere, estendendo la sua disamina a tutte le censure svolte in ricorso e negli eventuali atti integrativi e aggiuntivi (e non solo su quelle di natura formale e procedimentale, che non abbiano natura in senso proprio assorbente), la decisione stessa sostanzialmente finirà col pronunciarsi sulla spettanza del bene della vita tutelato nel processo; e l’amministrazione, eseguendo la sentenza in via amministrativa, difficilmente potrà eluderne i contenuti, perché il margine di valutazione della stessa amministrazione nel caso deciso sarà tanto più ristretto quanto più ampio è lo spettro conformativo della decisione.

 

Con le sentenze di annullamento non sono però mancate le decisioni di accertamento, che sono sempre più numerose, comprese quelle in materia di risarcimento danni derivanti da provvedimento amministrativo illegittimo in accoglimento di domanda risarcitoria proposta unitamente all’azione di annullamento o in via autonoma; e tra queste decisioni mi limito a segnalarne solo una, la n. 581 del 2006 (estensore il Cons. Rasola) per la rilevanza delle questioni che affronta, ivi inclusa quella della c.d. pregiudiziale amministrativa (la quale questione, esaminata e risolta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel 2003, nel giugno del 2006 è ritornata nuovamente in discussione con la pubblicazione di alcune ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione  - cfr. la n. 13659 del 13/6/2006 - dove si afferma che ammettere la necessaria dipendenza del risarcimento danni dal previo annullamento dell’atto illegittimo e dannoso costituirebbe una diminuzione dell’effettività della tutela del cittadino).

 

 

6) La tutela monitoria

 

Non più di un cenno devo dedicare alla tutela monitoria e ai decreti ingiuntivi con i quali essa è stata resa nel periodo 2002-2006.

E’ stata resa, ho detto, perché i decreti ingiuntivi, scarsamente presenti nel 2000-2001, e più frequenti invece nel triennio successivo (ne risultano pronunciati 17 nel 2000-2001; 50 nel 2002 e nel 2003; 46 nel 2004), sono praticamente scomparsi nel 2005-2006 (ne risulta emesso solo uno nel 2005 per il comune capoluogo di regione e riguarda oneri di urbanizzazione, e uno nel 2006).

Il grafico ne descrive l’andamento; e non credo richieda spiegazioni.

 

 

Ricordo solo che la ragione prima di ciò è nella decisione della Corte Costituzionale 204 del 2004 che, riscrivendo alcuni articoli della legge 205 del 2000 in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha drasticamente ridimensionato l’oggetto privilegiato dei decreti ingiuntivi, vale a dire diritti soggettivi patrimoniali in giurisdizione esclusiva.

Come osservavo l’anno scorso, la pronuncia della Corte, in realtà, non riguarda la norma (art. 8, comma 1, legge citata), che ha innestato nel processo amministrativo l’istituto di diritto processuale comune del decreto ingiuntivo, e che non è stata oggetto di denuncia di illegittimità costituzionale. Sono, invece, venute meno (il che è diverso) le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, riattribuite al giudice ordinario.

L’art. 8 legge 205 (e l’istituto ivi previsto) - consistentemente impoverito nella sua portata applicativa - continua perciò a essere diritto vigente; e come diritto vigente potrà trovare ancora applicazione anche su domanda di amministrazioni pubbliche (naturalmente nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale).

7) Considerazioni finali

 

Quelli esposti sono i dati più significativi dell’attività giudiziaria del Tribunale amministrativo.

Nel complesso sono dati quantitativamente buoni, specie se rapportati alla consistenza attuale dei giudici addetti, consistenza che è pari appena ai due terzi dell’organico (due su sei, compreso il presidente).

Qualitativamente, dicevo l’anno scorso, gli stessi dati sono quelli che sono; e comunque, precisavo, sotto questo aspetto non spetta a me il giudizio ma ai destinatari, vale a dire ai soggetti che si rivolgono al Tribunale, chiedendo giustizia, e ai loro difensori. E rinnovo l’invito agli avvocati presenti in sala a intervenire, esprimendo liberamente opinioni e indicazioni, specie se critiche.

Per parte mia devo ancora precisare che, in disparte la qualità (che a volte è sacrificata anche dalla pesantezza della quantità; ecco un’altra buona ragione per eliminare o almeno ridurre l’arretrato) neppure la quantità raggiunta negli anni 2002-2006 (espressa in termini medi) può essere assicurata per il prossimo futuro se il Tribunale non avrà i giudici che deve avere (nel numero che deve avere in forza di norme vigenti, come ho cercato di chiarire, e non già in numero diverso e superiore affidato a norme ancora da pensare e da approvare). E a questo punto ritorno su una anticipazione esposta all’inizio.

 

Nel quinquennio 2002-2006 con un organico pari a poco più di un terzo (a giugno 2006) il Tribunale ha dignitosamente fronteggiato il contenzioso corrente, riscontrando le priorità e le urgenze normativamente stabilite nonché quelle rappresentate dalle parti attraverso la c.d. domanda di prelievo; ha inoltre ridotto di metà l’arretrato, che pesa molto di più di quanto il numero che lo quantifica di per sé indicherebbe.

Ciò autorizza a ritenere che se il Tribunale del capoluogo di regione avesse avuto non un terzo, e nemmeno tutti, ma la metà dei giudici che per legge deve avere, avrebbe già eliminato l’arretrato, relegandolo tra i ricordi tristi del passato (senza ricorrere a strumenti eccezionali, come sezioni stralcio, o istituti analoghi, e a risorse finanziarie aggiuntive), come si richiede ora da più parti; e sarebbe verosimilmente in grado di decidere i ricorsi in parte nello stesso anno in cui vengono presentati e in parte nell’anno successivo, di tanto (e cioè della definizione dei ricorsi nell’anno di presentazione o nell’anno successivo) facendone la regola, come già avviene in alcune isole felici (benché più uniche che rare).

Ma perché anche L’Aquila, potendolo virtualmente essere (se avesse i giudici che il legislatore le ha a suo tempo assegnato), non deve essere a sua volta una di quelle isole, come è giusto che fosse, in grado di apprestare un servizio giustizia adeguato, efficiente e in tempi ragionevoli e giusti, evitando così il rischio di incappare, come già è accaduto, nelle responsabilità di cui alla legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto)?

E’ perciò necessario coprire quanto prima l’organico dei magistrati, assegnando al Tribunale aquilano i tre magistrati che mancano; e ciò prima di ogni altra scelta organizzativa, ivi compresa quella (già fatta in passato) di destinare altri magistrati ai grandi tribunali al fine (prevalente, se non esclusivo) di attivare ulteriori sezioni interne (più o meno sottili); scelta che non ha risolto i problemi di tali tribunali, ma ha invece fortemente penalizzato i tribunali medio piccoli, come il nostro, che a volte devono fare l’impossibile per tenere udienza, mettendo a rischio anche la tutela cautelare per sua natura non rinviabile, tanto più se si considera che l’istituto dell’invio in missione di giudici per l’integrazione di collegi giudicanti, reiteratamente attivato per L’Aquila dal maggio 2006, nelle forme in cui viene autorizzato dall’organo di autogoverno, ha dato risultati o nulli o assai deludenti.

Quanto sopra mi impone di rivolgere una preghiera, e più che preghiera, un invito pressante al rappresentante del Consiglio di Presidenza perché sia portatore presso lo stesso Consiglio del disagio e delle difficoltà in cui opera il Tribunale amministrativo aquilano in ragione della fragile situazione dei giudici che vi sono addetti attualmente del tutto inadeguata a garantire un servizio giustizia pienamente soddisfacente (e in questo momento riferisco il rilievo al solo risvolto numerico).

Al rappresentante del Consiglio di Presidenza chiedo fortemente di adoperarsi perché il Tribunale aquilano abbia i giudici che deve avere secondo il suo organico, come avviene in altre regioni.

L’organico completo è la premessa necessaria perché si possa pensare di eliminare o almeno ridurre significativamente l’arretrato e si possa fronteggiare adeguatamente il contenzioso corrente nella prospettiva della ragionevole durata del processo; per ottenere esiti quantitativamente e qualitativamente accettabili in un processo (quale quello delineato dalle riforme degli anni 2000) che - avendo come oggetto di indagine non più e non solo l’atto amministrativo ma anche il rapporto tra il cittadino e l’amministrazione pubblica, tra libertà del primo e l’autorità della seconda - richiede risorse umane e materiali considerevoli; per garantire l’effettività della tutela cui il processo è preordinato e senza la quale il processo stesso non serve e diventa inutile e dispendiosa perdita di tempo (anche a seguito dei nuovi aumenti che l’art. 1, comma 1307, della legge 27/12/07, n. 297 - legge finanziaria 2007 - ha introdotto nel processo amministrativo per ragioni di natura prevalentemente fiscale, per ragioni cioè cui il processo in generale, e non solo quello amministrativo, dovrebbe essere normalmente estraneo).

 

E con queste annotazioni finali è il caso che io concluda; e poiché, pur nella pochezza delle risorse umane di cui si è potuto disporre dal 2002 in avanti si è fatto ogni sforzo per avere ragione dell’arretrato come premessa indispensabile per utilizzare le forze disponibili nel contenzioso corrente, al fine di garantire una durata ragionevole del processo (fine sin qui non raggiunto, ma sempre fortemente perseguito), mi piace ancora concludere (ebbi già a farlo una prima volta nel 2005) con le parole che un nostro Presidente della Repubblica, universalmente stimato, Carlo Azeglio Ciampi, ebbe a rivolgere a giovani uditori giudiziari alla vigilia della loro immissione in servizio a proposito del processo civile e penale (ma certamente riferibili ad ogni processo, compreso quello amministrativo): “La durata eccessiva dei processi è il nemico mortale della giustizia, spinge i procedimenti civili e penali a ridosso del limite al di là del quale comincia il dominio della “non giustizia”. Una giustizia che non arriva o che non arriva in tempi ragionevoli è una giustizia negata con grave lesione dei diritti fondamentali dei cittadini”. Ed è notizia di questa mattina che nella stessa direzione di accelerazione dei tempi del processo, proprio ieri sera il Consiglio dei Ministri sembra abbia approvato apposito disegno di legge sulla durata massima del processo, quanto meno in primo grado. Di tale iniziativa ne va certamente auspicata la pronta approvazione parlamentare con l’augurio che il legislatore non dimentichi, nello stesso tempo, di approntare le risorse umane necessarie a contenere i processi nella durata ragionevole normativamente stabilita.

Con queste parole, con un forte e sincero ringraziamento al personale di segreteria che ha reso possibili risultati alla fine ragguardevoli anche nel 2006, pur essendo cumulativamente impegnato e nei corsi di qualificazione professionale e nell’apprendimento e nella sperimentazione di nuove procedure di informatizzazione del processo amministrativo, e un rinnovato ringraziamento ai presenti tutti che pazientemente sono arrivati fino in fondo,

 

dichiaro aperto l’anno giudiziario 2007

 

L’Aquila 17 marzo 2007