TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PER LA PUGLIA
BARI
Corrado Allegretta
RELAZIONE SULLO STATO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
NELLA CIRCOSCRIZIONE
Autorità,
colleghi, avvocati del libero Foro e dell’Avvocatura dello Stato, gentili
ospiti,
mi
scuserete se inizio questa Relazione con una nota personale, ma desidero, innanzitutto,
rendervi partecipi della mia vivissima emozione. È, infatti, la prima volta che
mi compete l’onore di aprire l’anno giudiziario e, per di più, il decreto della
mia nomina al vertice di quest’Organo di giustizia è ancora fresco
d’inchiostro. Quel che più mi emoziona, però, è di celebrare questa cerimonia proprio
nel Tribunale in cui ha avuto inizio e si è svolta per quasi quindici anni la
mia carriera al servizio della Giustizia amministrativa.
A tutti
voi il mio saluto più cordiale ed il mio personale ringraziamento per aver
accolto l’invito a partecipare.
In
realtà, la vostra presenza in quest’aula è semplicemente l’esercizio da parte
della società civile di un suo specifico diritto: quello di ricevere il
rendiconto dello svolgimento di una pubblica funzione, come quella giurisdizionale,
che è fondamentale per l’ordinato vivere civile e che si concreta pur sempre nella
prestazione del servizio “giustizia”, di cui è destinataria proprio la
collettività che qui rappresentate.
Va
aggiunto che l’esercizio della pubblica funzione consente anche di valutare gli
uomini che ad essa sono preposti. Nei suoi “Ricordi”, Francesco Guicciardini richiama
l’antico brocardo “Magistratus virum ostendit” - che potremmo liberamente
tradurre “la pubblica funzione rivela l’uomo che la esercita” - e lo spiega
così: “perché non solo fa conoscere per el peso che si ha, se l’uomo è d’assai
o da poco, ma ancora perché per la potestà e licenzia si scoprono le affezioni
dello animo, cioè di che natura l’uomo sia …”.
Quanto
a me, l’avvicendamento che mi ha portato a presiedere questo T.A.R. è tanto
recente da sottrarmi almeno per l’anno in corso a questo secondo giudizio, tuttavia
il senso di continuità, proprio di ogni Istituzione, m’impone di riferire su
quanto nell’anno decorso in essa si è operato, anche se non con il mio apporto.
Il contenzioso nel 2006.
È
necessario premettere brevi notazioni sul contenzioso nel 2006.
Muovendo
dal dato quantitativo, è interessante constatare come nell’anno 2006 sia
rimasto praticamente immutato il numero complessivo dei ricorsi presentati: nel
2005 furono 2052, l’anno scorso sono stati 2057.
Il
fatto appare singolare perché è in controtendenza rispetto alla generale flessione
a livello nazionale. Anche presso la Sezione staccata di Lecce vi è stato un
calo di poco più del 10% nel numero dei nuovi ricorsi.
Sorge,
allora, spontaneo il desiderio di cercare le possibili ragioni del fenomeno.
Allo scopo, sarebbe necessaria un’analisi, attenta e laboriosa di dati disaggregati
di cui non disponiamo, i cui risultati peraltro meriterebbero un apposito
convegno.
Mi
limito, quindi, a segnalare quella che la mia esperienza pluriennale, prima di
funzionario e poi di magistrato amministrativo, mi consente di indicare come
una delle concause molto probabili del fenomeno, mi riferisco al livello non
elevato della qualità della normazione, intendendo per normazione l’attività di
formazione e posizione di ogni tipo di regola cogente, quale che sia l’atto dal
quale essa promani, sia questo la legge, il regolamento, il piano, il programma
o un qualsiasi atto generale.
Una
regola poco chiara, infatti, è foriera di contenzioso, più di quanto non lo sia
una regola che per qualsiasi motivo sia avvertita dai suoi destinatari come non
gradita, e può dar luogo a giurisprudenza incostante, con effetto
moltiplicatore del contenzioso.
Scendendo
nel particolare, nel constatare che il numero in assoluto più alto ed in aumento
(ben 839 nuovi ricorsi; mentre nel 2005 furono 776) si registra nel campo
dell’urbanistica e dell’edilizia, mi chiedo se la ragione prevalente del suo
insorgere non sia proprio quella di cui ho detto.
In
verità, anche il contenzioso relativo al lavoro presso la pubblica
Amministrazione, nonostante la privatizzazione del rapporto, presenta notevole
consistenza (350 nuovi ricorsi); anche se qui si avverte il decremento rispetto
al 2005 (i nuovi ricorsi furono allora 420). Per questa materia, però, alle
considerazioni ora svolte, da riferire agli atti di organizzazione
dell’apparato amministrativo, va aggiunto il carattere endemico del
contenzioso, dovuto a numerose e varie ragioni, anche di natura sociale, che in
questa sede non è il caso di esaminare.
L’osservazione
sulla qualità della normazione può valere, sotto altro profilo, anche con
riguardo alle materie indicate, nelle allegate tabelle, come “igiene, sanità ed
ecologia” ed “attività della pubblica Amministrazione” (da intendere in prevalenza
come attività negoziale), nelle quali la litigiosità ha un indice notoriamente
elevato in considerazione dei rilevanti interessi economici implicati. Qui è
probabile che nel senso della contrazione del contenzioso, che si è registrata,
abbia giocato anche il clima d’incertezza creato dai sopraggiunti interventi legislativi
di riordino delle materie, come il c.d. codice dell’ambiente (D.Lgs. 3 aprile
2006 n. 152) ed il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163).
Gli
altri numeri che trovate esposti in appendice riguardo ai ricorsi presentati non
suscitano particolare interesse, se non come indice della diversità e dell’ampiezza
degli interessi dei quali si chiede tutela al Giudice amministrativo.
L’attività svolta
Nel
2006 risultano definiti complessivamente 4592 giudizi, dunque, più del doppio
di quelli instaurati nello stesso anno, su 13421 pendenti al 31 dicembre 2005.
In
fase cautelare, tra ordinanze e decreti, sono stati emessi 918 provvedimenti.
Delle
sentenze (3035) risulta appellato soltanto il 15 % circa (473); delle ordinanze
cautelari (862) circa il 12 % (104).
Questo
è stato ottenuto grazie ad un numero di udienze e ad un impegno del personale,
di magistratura e di segreteria, sensibilmente superiori a quelli raccomandati
dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
Si
tratta di un risultato di produttività ed efficienza, inaspettato ed apprezzato
ad ogni livello, tenacemente perseguito a dispetto degli inadeguati mezzi a sua
disposizione dal presidente uscente Gennaro Ferrari, al quale sento il dovere
morale di rendere pubblico riconoscimento.
Mettendo
da parte l’aridità dei numeri, in allegato a questa Relazione troverete una
breve rassegna che, nel segnalare talune pronunce meritevoli di particolare
segnalazione, di certo non rende a pieno l’elevato livello raggiunto, sotto il
profilo qualitativo, dalla giurisprudenza di questo Tribunale.
Le prospettive
Questa
Relazione, naturalmente, non può ridursi all’esposizione di numeri e
percentuali, ma, come è stato messo in evidenza dal Presidente del Consiglio di
Stato, Mario Egidio Schinaia, nel corso della cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario tenutasi al Consiglio di Stato il 15 febbraio scorso, va
intesa come “relazione sullo stato della giustizia amministrativa” nella
circoscrizione.
In
essa, pertanto, non possono mancare le considerazioni che l’attualità sollecita.
Per
l’anno in corso, si constata una sicura contrazione del contenzioso (n. 252 ricorsi
al 28 febbraio, rispetto a n. 355 alla stessa data del 2006) ed è prevedibile
che la tendenza sarà confermata.
Il
fenomeno, per un verso, può rappresentare l’esito virtuoso degli interventi
legislativi volti alla semplificazione delle procedure amministrative ed alla
liberalizzazione di numerose attività produttive. La riduzione dell’ambito di
ingerenza dell’apparato pubblico e, quanto meno, l’eliminazione di “lacci e
lacciuoli” derivanti dalla vischiosità delle procedure, comporta lo speculare
allargamento dell’ambito di libertà del privato e la diminuzione delle occasioni
di contenzioso tra il privato e la pubblica Amministrazione. A patto, ovviamente,
che l’Autorità sia capace di porre all’attività privata congrue regole,
soprattutto a garanzia dei diritti delle parti più deboli, e sappia farle
rispettare. Di qui, poi, la necessità dell’intervento del Giudice quando la
regola non sia chiara.
Per
altro verso, sia pure in materie particolari, il fenomeno della riduzione del
contenzioso amministrativo sembra doversi addebitare alla sopravvenienza di
disposizioni che hanno l’effetto oggettivo di scoraggiare il cittadino dal
rivolgersi al giudice, inducendolo a preferire strumenti alternativi, anche non
sempre leciti, per la tutela dei propri interessi.
Intendo
riferirmi in particolare alla disposizione della legge finanziaria per il 2007 che
ha elevato in modo sensibile la misura del contributo unificato per le cause
che godono dei termini dimezzati a norma dell’art. 23 bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e ancora di più per quelle in
materia di appalti pubblici.
Non è
questo il luogo per dibattere in ordine alla opportunità di un accesso addirittura
gratuito al servizio giustizia, sta di fatto che, nel nostro caso, la notevole
incidenza della “tassa d’ingresso” si risolve in un dirottamento del
contenzioso verso altri rimedi come, tra quelli previsti dall’ordinamento, il
più economico ricorso straordinario al Capo dello Stato; con la sicura elusione
dell’intento acceleratorio del menzionato art. 23 bis della L. n. 1034 del 1971, essendo il ricorso straordinario regolato
secondo termini più lunghi, e la probabile eliminazione di un grado di giudizio,
svolgendosi quel procedimento tra Consiglio di Stato e Presidenza della
Repubblica.
Ad
ogni modo, è certo che il tendenziale decremento del nuovo contenzioso non è
tale da consentire di porre rimedio al consistente arretrato che tuttora,
nonostante gli ammirevoli sforzi dei volenterosi, affligge la giustizia
amministrativa e, in particolare, questo Tribunale.
Al
riguardo, non posso fare a meno di osservare quanto gravosa sia la situazione
del carico di lavoro esistente alla data del 28 febbraio 2007, che vede una
pendenza di circa 10.800 giudizi.
Situazione
che si rivela ancora più pesante quando si consideri che, allo stato, il personale,
sia di magistratura che di segreteria, presso ogni Sezione di questo Ufficio, non
solo non copre i posti della pur deficiente pianta organica, ma si è ridotto di
numero.
Le
tre Sezioni hanno, ormai, ciascuna un magistrato in meno ed applicando le
disposizioni impartite dal Consiglio di Presidenza della G. A. in tema di
carico di lavoro è sufficiente un semplice calcolo aritmetico per constatare
che l’eliminazione di un tale arretrato non potrebbe avvenire prima di dieci
anni, sempre che il personale di segreteria venga adeguatamente aumentato, e
senza contare l’ulteriore carico che si accumulerà di anno in anno.
Questa
situazione non è, certo, esclusiva del T.A.R. per la Puglia, ma è ampiamente
diffusa a livello nazionale. Si avverte sempre più urgente la necessità di
riforme strutturali dell’organizzazione del complesso T.A.R. - Consiglio di
Stato, oltre che di un immediato riordino della procedura, con particolare
riguardo al riparto di giurisdizione ed ai cosiddetti riti speciali.
E,
tuttavia, non intendo sottrarmi all’impegno che la realtà richiede.
Mi
sforzerò, quanto meno, di non sfigurare nel confronto con il mio predecessore,
facendo affidamento, innanzitutto, sulle valorose persone che operano in questo
Tribunale. A loro va il mio più sentito apprezzamento, nella speranza che
sentano l’orgoglio di quanto hanno fatto fin ora e vogliano continuare, come
per l’addietro, a dare il massimo di sé.
Il
loro sforzo, per altro, troverà adeguato sostegno in opportune misure
organizzative, la più urgente delle quali è certamente la realizzazione di una
più equilibrata distribuzione del carico di lavoro - e conseguentemente del
personale - fra le tre Sezioni, delle quali ho già disposto una nuova
ripartizione della competenza.
Intendo,
inoltre, adoperare ogni mezzo per ridurre per quanto è possibile la durata del
processo, ivi compresa ogni opportunità offerta dall’informatica, e dall’uso di
strumenti diretti ad agevolare lo studio delle questioni e l’adozione della
decisione, come, ad esempio, un ben organizzato massimario delle sentenze di
questo T.A.R..
Confido,
a tali fini, in primo luogo, nella fattiva collaborazione del Foro, sia erariale
che libero e, in particolare, della Camera Amministrativa.
In
secondo luogo, considerando che la conoscenza di sé stessi passa
necessariamente attraverso la conoscenza degli altri e che il Giudice non vive
in una turris eburnea, è mio vivo desiderio
aprire, nell’ambito di un rapporto che, nel pieno rispetto dei ruoli di
ciascuno, sia connotato da reciproca stima e fiducia, un più proficuo confronto
con i cultori e gli operatori del diritto, tra i quali innanzitutto l’Università
e le altre Magistrature, nella prospettiva del reciproco arricchimento di
esperienza e di professionalità.
Qui
termino, ringraziandovi della cortese attenzione che avete voluto benevolmente
prestare al mio dire.
Prima
che l’anno giudiziario sia dichiarato aperto, vi saranno gli interventi del
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari, dell’Avvocato Distrettuale dello
Stato, del Presidente della Camera Amministrativa, del rappresentante del Consiglio
di Presidenza della G.A. e di quanti vorranno offrire con le loro proposte ed
osservazioni, anche critiche, spunti di riflessione in vista del concorde
obiettivo di una migliore Giustizia amministrativa.
rassegna
di giurisprudenza
anno
2006
SENTENZE PUBBLICATE
- n. 38/2006 – Est. Anastasi
Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione di un appalto pubblico è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Amministrazione ha l’obbligo di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio e ciò, ove non avvenga attraverso specifiche esternazioni sul contenuto degli elementi valutabili dell’offerta, deve avvenire quantomeno mediante l’analitica indicazione dei criteri, nel bando di gara o, nel caso di licitazione privata, nella lettera d’invito, che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, manifestando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica.
- n. 232/2006 - Est. Bellomo
In ipotesi di revoca dell’atto da parte della pubblica amministrazione non è ammissibile la contestuale proposizione da parte del privato di un’azione di annullamento e di un’azione di condanna al pagamento dell’indennizzo ex art. 21 quinquies L. n. 241 del 1990, poiché l’una postula l’illegittimità dell’atto, l’altra la sua legittimità. Stante l'impossibilità di applicare al medesimo episodio di vita norme (e diritti) tra le quali corra una irriducibile relazione di alterità, il fatto storico non può per definizione integrarle entrambe, così che una sola è la pretesa sostanziale che nasce a favore dell'interessato, il quale ha l’onere di chiarire quale via processuale intende utilizzare.
La proposizione in uno stesso giudizio di azioni alternative è nella prassi consentita solo per ragioni di economia, attraverso la tecnica della graduazione, in guisa che l'una (secondaria) sia esplicitamente subordinata all'altra (principale), ma tale possibilità non può operare allorquando l’azione principale spetta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, mentre quella subordinata è attribuita alla giurisdizione esclusiva.
- n. 325/2006 - Est. Mangialardi
È illegittimo il diniego opposto dall'Agenzia delle entrate all'istanza del genitore divorziato e condannato dal giudice ordinario al mantenimento del figlio maggiorenne, ad ottenere l'accesso alla documentazione reddituale, presentata da quest'ultimo a fini fiscali, e finalizzata all'acquisizione della prova della sopravvenuta autosufficienza economica del congiunto.
- n. 380/2006 - Est. Greco
Appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia concernente un provvedimento con cui la p. A. abbia unilateralmente risolto un rapporto convenzionale d'appalto di servizi per asseriti inadempimenti dell'affidatario.
- n. 558/2006 - Est Anastasi
L'impresa espulsa dalla gara con sentenza passata in giudicato per la mancanza di un requisito essenziale di partecipazione, ha definitivamente perso la sua specifica autonoma qualificazione procedimentale ed è ormai divenuta del tutto estranea al proseguimento ed alla conclusione del procedimento inteso a dare esecuzione al giudicato di che trattasi, per cui la sua posizione rimane ormai non più differenziabile rispetto a quella delle altre imprese del settore, il cui interesse giuridico alla caducazione integrale della gara finisce per essere una eventualità, come tale, rilevante in via di mero fatto.
L'autore di un esposto o di una denuncia non assume la veste di controinteressato nel giudizio contro l'annullamento di un determinato provvedimento amministrativo, anche se all'esposto ed al suo autore la p.a. faccia espresso riferimento nel provvedimento impugnato, poiché il disposto annullamento, effettuato nell'esercizio del potere di autotutela, costituisce un provvedimento d'ufficio, emesso per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse.
Il vizio di violazione o elusione di giudicato - che comporta la radicale nullità dei provvedimenti che ne sono affetti deducibile direttamente in sede di giudizio di ottemperanza ed indipendentemente dalla loro impugnazione nel termine di decadenza - postula che l'amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica già illegittimamente esercitata in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, oppure che l'amministrazione cerchi di realizzare il medesimo risultato con un'azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l'esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa, in palese carenza dei presupposti che lo giustificano.
- n. 836/006 - Est. Bellomo
L'art. 26, comma 7 bis D.Lgs. 286/98 (nel testo introdotto dall’art. 21 L. 189/02), che prevede che sia revocato il permesso di soggiorno allo straniero extracomunitario condannato a uno dei reati previsti dalla legge sul diritto di autore o dagli artt. 473 e 474 C.p., non trova applicazione nelle ipotesi in cui la condanna riguardi fatti antecedenti alla sua entrata in vigore.
La disposizione, nel riconoscere effetti extrapenali alla commissione di un reato, non può sottrarsi ai principio di irretroattività della legge, di colpevolezza e di affidamento, apparendo incongruo optare per una soluzione ermeneutica che attribuisca alle azioni di un soggetto conseguenze negative che non poteva prevedere nel momento in cui ha agito e sulle quali non poteva orientare la propria condotta, revocando un beneficio legittimamente acquisito in base alla normativa vigente all’epoca dei fatti.
- n. 954/2006 - Est. Greco
Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo anche le controversie relative a gare per l'affidamento di appalti sotto soglia comunitaria, laddove la stazione appaltante sia tenuta al rispetto di principi di trasparenza e legalità nella scelta del contraente, con la possibilità di configurare le posizioni dei privati in termini di interesse legittimo; in tal caso, sussiste la giurisdizione generale di legittimità in ragione dell'applicabilità dell'art. 3 RD. n. 2440/23.
- n. 978/2006 - Est. Cabrini
Se è vero che non esiste alcuna norma che vieti alla Commissione giudicatrice di un pubblico concorso il differimento delle prove d'esame per un candidato, impedito a parteciparvi per gravi e comprovati motivi di salute, è altrettanto vero che non esiste neppure norma o principio che lo imponga, trattandosi di materia riservata alla prudente e responsabile valutazione della suddetta Commissione.
- n. 983/2006 - Est. Cabrini
L'art. 95, c. 2, d.p.r. n. 554/99 va interpretato nel senso che in caso di associazione temporanea d’imprese di tipo orizzontale nessuna delle imprese mandanti può concorrere al raggiungimento dei requisiti totali richiesti dal bando in una percentuale maggiore di quella detenuta dalla mandataria.
- n. 997/2006 - Est. Cabrini
Ai sensi dell'art. 8 della Tabella A/1 allegata al d.m. 55/05 costituente lex specialis della procedura preordinata alla formazione delle graduatorie per le supplenze temporanee (terza fascia) nella qualifica di assistente amministrativo, il servizio prestato presso scuole private di formazione professionale senza alcun rapporto di dipendenza da enti locali non è in alcun valutabile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie medesime.
- n. 1009/2006 - Est. Cabrini
Il potere discrezionale dell'Amministrazione di consentire la regolarizzazione della documentazione non può mai trovare applicazione nell'ipotesi in cui il concorrente abbia omesso di presentare uno dei documenti richiesti dagli atti di gara a pena di esclusione, per cui in tale evenienza l'Amministrazione è tenuta a dare precisa e incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando preclusa all'interprete ogni valutazione circa la scusabilità dell'errore, la rilevanza dell'inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis.
- n. 1281/2006 - Est. Bellomo
1. Il principio di proporzionalità investe lo stesso fondamento dei provvedimenti limitativi delle sfere giuridiche del cittadino (in specie quelle di ordine fondamentale) e non solo la graduazione della sanzione, assumendo nell'ordinamento interno lo stesso significato che ha nell'ordinamento comunitario, anche in forza di formale recezione ex art. 1, comma 1 L. 24/90 come novellato dalla L. 15/05. Esso, dunque, si articola in tre distinti profili:
idoneità - rapporto tra il mezzo adoperato e l'obiettivo perseguito. In virtù di tale parametro l'esercizio del potere è legittimo solo se la soluzione adottata consenta di raggiungere l'obiettivo;
necessarietà - assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo ma tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo In virtù di tale parametro la scelta tra tutti i mezzi astrattamente idonei deve cadere su quella che comporti il minor sacrificio;
adeguatezza - tollerabilità della restrizione che comporta per il privato. In virtù di tale parametro l'esercizio del potere, pur idoneo e necessario, è legittimo solo se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi, in caso contrario la scelta va rimessa in discussione.
2. Allorquando, dinanzi a specifica censura del ricorrente, il giudice amministrativo rilevi che l’amministrazione (nel valutare un episodio di violenza negli stadi calcistici) non ha considerato uno o più di questi aspetti ben può - ed anzi deve - annullare integralmente il provvedimento che applichi una misura limitativa dei diritti individuali.
- n. 1318/2006 - Est. Anastasi
1. Nel caso in cui col ricorso si contesti la legittimità della scelta di affidare il servizio trasporto disabili con il metodo del cd. “in house providing”, la legittimazione attiva di parte ricorrente va rinvenuta proprio nella sua connotazione di “imprenditore di settore”, che mira a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una “chance” per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica.
2. In assenza di una disposizione legislativa che ne fornisca la definizione, devono essere ricostruite in via interpretativa la nozione di servizio pubblico locale di rilevanza economica e quella di servizio privo di siffatta rilevanza, potendo desumersi gli “indici rivelatori” in ordine alla rilevanza economica dei servizi pubblici locali dai principi comunitari che informano la materia.
3. La distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza va considerata legata all’impatto che l’attività può avere sull’assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività, con la conseguenza che deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale potrebbe esistere -quantomeno potenzialmente - una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell’attività in questione; di converso, può essere considerato privo di rilevanza il servizio che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e, quindi, appare irrilevante ai fini della concorrenza.
4. Il servizio di trasporto disabili residenti in un comune presso le strutture riabilitative possiede rilevanza economica, poiché risulta certamente inerire ad attività suscettibili, in astratto, di essere gestite in forma remunerativa e per le quali esiste certamente un mercato concorrenziale.
5. In caso di servizio gestito col metodo del cd. “in house providing”, per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell’ente pubblico sull’ente societario.
6. In tema di cd. affidamento in house di un servizio pubblico locale, la sussistenza dei rigorosi presupposti di legge legittimanti consente di escludere l’esigenza di una particolare e specifica esternazione motivazionale al fine di giustificare il ricorso a detto sistema di affidamento nell’ambito della discrezionalità di cui la p.a. è dotata.
- n. 1671/2006 - Est. Adamo
Le controversie riguardanti modificazioni di un assetto contrattuale determinate non dall’esercizio di poteri negoziali, bensì dalla rivalutazione dell’interesse pubblico, sì da incidere sui presupposti sui quali era basato l’impegno della parte, sono attribuite alla cognizione del giudice amministrativo (Fattispecie riguardante il servizio di assistenza domiciliare affidato ad una cooperativa).
- n. 1730/2006 - Est. Bellomo
L'innovativa disposizione di cui all’art. 10 bis L. 241/90 ha un ruolo fondamentale nello svolgimento delle funzioni ampliative o conformative della posizione giuridica del privato, che non può essere svilito a mero onere formale e, neppure, a quello di adempimento istruttorio. Essa, piuttosto, mira a dar luogo ad un contraddittorio predecisorio, fondato sulla motivazione della decisione in nuce dell'amministrazione, anticipando il meccanismo dialettico che ha luogo nel processo. Conseguentemente deve dirsi illegittimo il provvedimento negativo dell’amministrazione allorquando - da un lato - l’avviso di cui alla citata norma sia stato dato insieme alla comunicazione di avvio del procedimento (con ciò alterando la fisiologica scansione della sequenza procedimentale) e - dall’altro - non abbia tenuto conto delle articolate osservazioni formulate dall’interessato in replica al preavviso di rigetto, fornendo sul punto una motivazione generica ed inidonea a soddisfare lo specifico obbligo posto dal penultimo periodo dell'art. 10 bis.
- n. 1862/2006 - Est. Bellomo
L'art. 21 nonies L. 241/90 codifica un principio giurisprudenziale oramai pacifico, che postula per l'annullamento di ufficio di un provvedimento - oltre alla sua illegittimità - la sussistenza di ragioni specifiche attinenti all'interesse pubblico, raccordate con tutti gli altri interessi pubblici e privati regolati dall'atto, tenendo in particolare conto l'aspettativa del privato, che fa parte del patrimonio dei principi del sistema amministrativo, anche in relazione all'acquis comunitario, oggi formalmente recepito nell'art. 1, comma 1, L. 241/90. Ciò riverbera in un penetrante onere di motivazione dei provvedimenti che intervengono su precedenti atti ampliativi della posizione soggettiva del privato, in particolare quando la stessa si sia consolidata.
- n. 1925/2006 - Est. Morea
E’ legittimo il decreto del presidente della giunta regionale che, ex art. 22 della L.R. n. 20/2001, dispone l’annullamento di una concessione edilizia, rilasciata dal comune quando risulti che la presupposta delibera del consiglio comunale, di approvazione della variante urbanistica connessa alla realizzazione della struttura (turistico-ricettiva) proposta, non abbia completato il procedimento amministrativo ex art. 6 ter della L.R. 20 gennaio 1998 n. 3, come modificata dalla successiva L.R. n. 8/1999, essendo mancata la determinazione regionale. Infatti:
- l’atto regionale di annullamento della concessione edilizia trova fondamento nell’art. 25, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (richiamato dal predetto art. 6 ter della L.R. 3/1998 e successiva modificazione), come interpretato dal giudice delle leggi, con sentenza del 26.6.2001 n. 206, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, nella parte in cui prevedeva che la pronuncia definitiva importante l’approvazione della variante urbanistica fosse di competenza del consiglio comunale;
- l’abrogazione dell’art. 25, comma 2, lett. g), del decreto legislativo predetto ha effetto caducante:
a) sull’art. 5 del D.P.R. 7 dicembre 2000 –avente natura regolamentare ed attuativa - laddove dispone, per l’ipotesi di pronuncia definitiva del consiglio comunale sulla proposta di variante, che “non è richiesta l’approvazione della Regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall’art. 14 c. 3 bis della L. 7.8.1990 n. 241”;
b) in via derivata, sull’art. 6 ter della citata L.R. 3/1998, come modificata dalla successiva L.R. 8/1999;
- di conseguenza, la proposta di variante approvata definitivamente dal Consiglio Comunale, deve essere oggetto di ulteriore approvazione regionale, secondo le statuizioni della Consulta (nella specie, era mancata tale approvazione regionale e quindi è da escludersi che la proposta di variante, ancorché approvata dal Consiglio comunale, abbia concluso il suo iter procedimentale).
- n. 2217/2006 - Est. Cabrini
In materia di appalti di opere pubbliche e in applicazione del disposto dell'art. 10, c. 1 quater, L. n. 109/94, introdotto dalla L. n. 415/98, ove il procedimento di verifica abbia dato esito negativo in ordine al secondo graduato occorre procedere ad un ricalcolo della media in conseguenza dell'esclusione della sua offerta, essendo inaccettabile che l'impresa prima graduata ottenga l'aggiudicazione sulla base di una media delle offerte e della determinazione della soglia di anomalia falsate dal conteggio di un'offerta solo provvisoriamente ammessa, in attesa della verifica del reale possesso dei requisiti.
- n. 2251/2006 - Est. Greco
Ai fini della valutazione di congruità dell'offerta in un appalto di servizi, i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva non sono assolutamente inderogabili nell'ipotesi in cui oggetto dell'appalto sia una prestazione pagata a forfait, con conseguente impossibilità di individuare un "monte ore" di attività.
- n. 2263/2006 - Est. Durante
La legittimazione dei Comuni compresi in una Comunità Montana ad impugnare gli atti della Comunità sussiste in quanto i medesimi, avendo delegato alla Comunità funzioni proprie, hanno interesse al corretto svolgimento delle funzioni e della composizione degli organi, i cui effetti diretti o riflessi si ripercuotono sui Comuni. (In questa sentenza è stato affrontato anche il rapporto tra autonomia statutaria della Comunità e disciplina legislativa, ed è stata sancita la regola secondo cui le norme fissate dalla legge regionale sulla durata in carica e composizione dell’organo rappresentativo non sono modificabili dallo statuto perché non esauriscono gli effetti nell’ambito della vita della comunità, ma incidono su prerogative dei comuni che fanno parte della comunità).
- n. 2277/2006 - Est. Adamo
E’ inammissibile il ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza che ha stato dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di concludere, a mezzo di statuizione finale, il procedimento avviato ad iniziativa di parte, quando il comune abbia poi emanato l’atto ma esso sia stato in seguito annullato su impugnazione del controinteressato. Ciò non toglie che, su un piano sostanziale, l’istanza originaria sia in effetti rimasta inevasa e che quindi permanga l’inerzia del Comune, da reputarsi contraria ai principi di doverosità e continuità dell’azione amministrativa, anche se, processualmente, la coercibilità del relativo obbligo è condizionata alla presentazione di un nuovo ricorso ex art. 21 bis.
- n. 2613/2006 - Est. Mangialardi
Nel processo amministrativo non è applicabile l'art. 155 comma 5 Cod. proc. civ., introdotto con decorrenza 1 marzo 2006 dall’art. 2 comma 1 lett. f) della L. 28 dicembre 2005 n. 263, ai sensi del quale i termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza, che scadono nella giornata di sabato, s’intendono prorogati al primo seguente non festivo.
- n. 3026/2006 - Est. Cabrini
1. La ratio sottesa all'art. 11 d.lgs. n. 157/1995 nella parte in cui impone l'obbligo di indicare le parti di servizio che ciascuna impresa componente un’a.t.i. intende effettuare, con la formulazione al riguardo di un impegno dichiarato in modo esplicito, è quella di garantire all'Amministrazione aggiudicatrice la possibilità di conoscere prima di accettare l'offerta (con l'eventuale aggiudicazione a detta a.t.i.) tutti gli elementi di informazione necessari perché con l'accettazione il contratto possa dirsi regolarmente concluso.
2. La previsione di cui all'art. 11, c. 2, D.Lgs. 157/1995, nella parte in cui impone ad un’a.t.i di specificare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, costituisce principio generale applicabile a tutti i contratti ad evidenza pubblica (sopra o sottosoglia comunitaria) nei quali sia ammissibile la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti di imprese. In tal senso si pone anche la scelta del legislatore espressa nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (v. art. 37, c. 4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, applicabile anche ai contratti sotto soglia comunitaria ai sensi del disposto di cui all'art. 121, c. 1 dello stesso D.Lgs.).
- n. 3027/2006 - Est. Cabrini
E' illegittima la delibera del Consiglio di Facoltà che, a fronte della dichiarata disponibilità di due docenti universitari ad accettare un incarico di insegnamento che entrambi avrebbero titolo a svolgere, procede all'affidamento ad uno di essi senza aver predeterminato i criteri di scelta.
- n. 3189 2006 - Est. Adamo
L’articolo 2 della legge regionale n. 20/1999 (che consente la definitiva cessione dei terreni assegnati nell’ambito della “Riforma Fondiaria”) dev’essere interpretata, nella parte in cui richiede che gli attuali possessori siano tali “in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio”, nel senso che tale requisito temporale dev’essere maturato alla data di entrata in vigore della legge, ovvero il 29 luglio 1999.
- n. 3229/2006 - Est. Adamo
1. Spetta al giudice amministrativo di conoscere le controversie instaurate per contrastare l'Amministrazione, che, formalmente servendosi dell’istituto della revoca, abbia ritirato il finanziamento già concesso, senza individuare uno specifico inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (nel caso concreto, oggetto del recupero era l’intera somma erogata, sicché l’atto gravato si presentava, in mancanza di altri precisi elementi istruttorii, come esercizio di un’ampia discrezionalità, con funzioni latamente cautelative e inquadrabile nell’autotutela, e in specie, come una sorta di autoannullamento o revoca per motivi originari, anche se implicita, scaturente dall’esigenza, avvertita dall’Ente finanziatore (la Regione), a seguito delle indagini penali, di rivisitare l’intera vicenda e di porre integralmente nel nulla l’operazione di finanziamento).
2. Per l'articolo 24, comma 4 bis, della legge regionale 7 agosto 2002 n. 15, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2006 n. 9, un'indagine dell'OLAF comporta la sospensione dell'accreditamento dei soggetti svolgenti attività di formazione professionale.
- n. 3313 2006 - Est. Mangialardi
1. - Le convenzioni stipulate ai sensi degli artt. 43 e 44 L. 23 dicembre 1978 n. 833 fra Unità sanitarie locali, case di cura e altre strutture sanitarie private sono negozi bilaterali aventi natura pubblicistica, che danno vita a concessioni amministrative; in conseguenza, ai sensi dell’art. 5 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente per oggetto il provvedimento di revoca del rapporto convenzionale a seguito del compimento del settantesimo anno di età da parte dei titolare.
2. - È legittimo il provvedimento che dispone la risoluzione del rapporto convenzionale con gli specialisti convenzionati esterni al compimento del settantesimo anno di età, trattandosi di misura finalizzata a garantire l'idoneità al servizio da parte del professionista.
- n. 3541/2006 - Est. Greco
In tema di quantificazione del danno da illegittima esclusione da una gara d'appalto, il criterio secondo cui il "lucro cessante" va calcolato, ex art. 345 L. n. 2248 del 1865, All. F, in misura pari al 10 % dell'importo a base d'asta, per come ribassato dall'offerta dell'impresa interessata, si applica laddove il ricorrente riesca positivamente a dimostrare che, in caso di ammissione, la sua offerta sarebbe stata positivamente selezionata dalla stazione appaltante; in caso contrario, trattasi di danno da perdita di chance, e quindi l'importo suindicato va ridotto in ragione delle concrete possibilità di vittoria.
- n. 3584/2006 - Est. Cabrini
La riserva del servizio di posta raccomandata attinente alle procedure amministrative e giudiziarie al gestore universale Poste Italiane s.p.a. non vanifica l'espressa previsione di un bando di gara di appalto che prevede l'utilizzo alternativo del servizio reso dalle agenzie di recapito autorizzate dal Ministero delle Comunicazioni.
- n. 3621/2006 - Est. Morea
Quando viene impugnato un provvedimento che reca una serie di valutazioni negative espressive di discrezionalità tecnica é onere del ricorrente fornire perlomeno un principio di prova delle asserzioni di natura tecnica offerte in ricorso, indicando dettagliatamente precisi ed oggettivi riferimenti di cui ha disponibilità, tramite una perizia di parte che consenta al giudice di valutare la domanda procedendo con apposita istruttoria tecnica (nella fattispecie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso prodotto contro un diniego preliminare di agevolazione finanziaria rientrante nel P.O.R. Puglia 2000/2006).
- n. 3719/2006 - Est. Adamo
1. E’ esperibile il ricorso per l’ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un atto di conciliazione giudiziale, ai sensi dell'articolo 420 del codice di procedura civile, in quanto esso, oltre ad estinguere il processo medesimo, dà un assetto tendenzialmente definitivo ai rapporti sostanziali controversi, valendo come titolo esecutivo (la sua impugnabilità é esclusa dall’art. 2113 del codice civile).
2. Non è neppure configurabile un onere di produrre in giudizio il certificato di passaggio in giudicato, visto che il verbale di conciliazione (ex art. 420 costituente titolo esecutivo e di fatto, nel caso esaminato, munito di formula esecutiva), già in sé, come presentato, costituisce titolo idoneo a fondare l’obbligo dell’Amministrazione a rispettarne il contenuto.
- n. 3786/2006 - Est. Greco
È ammissibile innanzi al giudice amministrativo l'azione di risarcimento danni proposta in via autonoma nel caso in cui il ricorrente, pur non avendo ottenuto l'annullamento giurisdizionale del provvedimento lesivo, ne aveva visto affermare l'illegittimità in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso altri atti.
- n. 3795/2006 - Est. Cabrini
Le cooperative, relativamente all'impiego dei lavoratori soci, godono di una base contributiva ridotta per il calcolo degli oneri previdenziali ed assistenziali (v. d.p.r. 30 aprile 1970, n. 602 e circ. I.n.p.s. 13.1.1971 n. 254) e contributivi (d.l. 29 luglio 1981 n. 402, convertito in 1. 26/9/1981, n. 537). Esse pertanto, qualora utilizzino in toto o prevalentemente lavoratori soci, hanno costi inferiori rispetto alla generalità delle imprese con fini di lucro e che impiegano lavoratori dipendenti e possono addurre tale circostanza a giustificazione della presunta anomalia dell'offerta (fattispecie in tema di dell'appalto per l'affidamento del servizio assistenziale e ausiliario dell'asilo-nido, di assistenza ai portatori di handicaps nelle scuole e di integrazione di assistenza e pulizia nelle scuole materne statali).
- n. 3828/2006 - Est. Morea
Le controversie relative alla selezione per l’assunzione di unità di personale, indetta dall'Acquedotto Pugliese s.p.a., appartengono alla giurisdizione del giudice amministrative, configurandosi come concorsi in senso proprio, in quanto, in primo luogo, l’Acquedotto Pugliese è stato oggetto di privatizzazione formale e non già sostanziale, presentandosi come un’articolazione organizzativa degli enti pubblici di riferimento e, quindi, deve ritenersi obbligato a indire procedure concorsuali pubbliche; in secondo luogo, in particolare la selezione indetta dall’A.Q.P. costituisce vero proprio concorso pubblico, articolato per titoli ed esami (prova orale); tale configurazione è conforme ai principi dettati dall’art. 35, I comma, lett. a), e III comma del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per il reclutamento del personale pubblico.
- n. 3899/ 2006 - Est. Anastasi,
1. L'art. 21, comma 1° bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - secondo cui in sede di verifica delle offerte sospette di anomalia la stazione appaltante non può prendere in considerazioni giustificazioni relative agli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni normative o amministrative o i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali - va interpretato nel senso che lo stesso si riferisce sia ai minimi inderogabili in base a norme imperative, sia ai valori minimi stabiliti in prezziari, listini, o altre fonti ufficiali.
2. Deve ritenersi possibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l'impresa dimostri, mediante l'apporto di indicazioni specifiche e concrete in ordine ai prezzi effettivamente conseguibili, che, per converso, altre voci di prezzo sono state inizialmente sopravvalutate, e che, in relazione alle stesse, è in grado di conseguire un concreto, effettivo documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo di altre voci, purché l'offerta iniziale resti immutata e ciò che cambi sia soltanto il costo di singole voci
3. Mentre per l'Amministrazione statale il passaggio delle competenze gestionali in capo ai dirigenti avviene "ope legis", per le regioni e gli enti locali l'operatività del nuovo riparto di attribuzioni resta subordinata alla emanazione di atti organizzativi e normativi di livello sub primario.
- n. 3910/2006 - Est. Greco
Il dimezzamento dei termini previsto dall'art. 23 bis L. nr. 1034/71 si applica anche ai termini per la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica previsti dall'art. 10 L. nr. 1199/71, trattandosi di termini processuali e non procedimentali.
- n. 3964/2006 - Est. Durante
È illegittimo il piano di zona del Comune di Barletta, per insufficiente e estrema approssimatività del calcolo del fabbisogno abitativo con previsione di edilizia residenziale pubblica in misura superiore al limite massimo di legge, ravvisando anche la mancata verifica della VIA ai sensi della l. reg. n.11/01, investendo un’area di notevole estensione (mq 758.337) non edificato e privo di infrastrutture, quindi “area nuova” e omissioni procedimentali, essendo stata valutata come mera variante planovolumetrica, una vera e propria variante generale in relazione al contenuto sostanziale.
- n. 3999/2006 - Est. Adamo
L'azione di risarcimento del danno connesso a provvedimento amministrativo illegittimo è ammissibile a condizione che sia stato impugnato il provvedimento lesivo e che sia stato coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari (salvo che l’atto non sia stato già rimosso in altre sedi). In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza demolitoria (fattispecie riguardante il risarcimento dei danni derivati in conseguenza dell’illegittima ritardata assunzione).
- n. 4065/2006 - Est. Anastasi,
1. Posto che l’autorizzazione sanitaria che l'art. 2, l. 30 aprile 1962 n. 283 impone per l'esercizio di stabilimenti e laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di sostanze alimentari, nonché di depositi all'ingrosso di esse, deve essere ottenuta per esercitare qualsiasi attività che produca, prepari e confezioni cibi e sostanze dirette a terzi, che esuli dall'ambito meramente familiare, il possesso di detta autorizzazione è necessario anche per lo svolgimento del servizio di mensa scolastica.
2 In caso di impugnazione dell'atto di incameramento della cauzione provvisoria, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, perché la pretesa amministrativa sottostante viene fondata su una causa di invalidità dell'aggiudicazione precedentemente disposta dalla stazione appaltante, e non già su una mera causa di risoluzione del loro rapporto contrattuale o su un inadempimento contrattuale.
3. In tema di affidamento di appalti pubblici, l'istituto della cauzione provvisoria deve essere ricondotto alla caparra confirmatoria, sia perché è finalizzata a confermare la serietà di un impegno da assumere in futuro sia perché tale qualificazione risulta più coerente con l'esigenza di non vulnerare l'interesse dell'Amministrazione a pretendere il maggior danno: la ratio dell'istituto è, in definitiva, quella di garantire la serietà dell'offerta; pertanto, nei casi in cui l'impresa partecipante non soddisfi la richiesta da parte della stazione appaltante di comprovare il possesso dei requisiti richiesti, l’incameramento della cauzione costituisce un obbligo per la p.a. che prescinde dall'accertamento della falsità delle dichiarazioni rese dalle imprese e non postula neanche la necessità di indagini sull'elemento psicologico del concorrente, per verificare se abbia o meno falsamente e coscientemente, ovvero con colpa, dichiarato il possesso dei requisiti, di cui invece difetta o di cui abbia comunque omesso di dimostrare l'effettivo possesso, nei modi previsti dalla lex specialis e dalla normativa regolamentare di riferimento.
- n. 4069/2006 - Est. Anastasi
1. In tema di concorsi a pubblici impieghi, l'applicabilità dello jus superveniens nell'ambito della procedura concorsuale in itinere incontra il solo limite dell'intangibilità delle situazioni giuridiche ormai definite, poiché secondo la regola tempus regit actum, codificata nell’art. 11 delle Disposizioni Preliminari al Codice civile, la nuova norma che sopraggiunga in itinere trova applicazione per la fase procedimentale che, all’atto della sua entrata in vigore, non si sia ancora realizzata; mentre deve escludersi siffatta applicazione -per il principio di irretroattività e per esigenze di economia dell’azione amministrativa- per le fasi già espletate e compiute.
2. In tema di concorso a posti di pubblico impiego e/o di sviluppo di carriera alle dipendenze della p.a., la determinazione con la quale l’Autorità amministrativa procede all’approvazione di criteri e modalità per l’espletamento della procedura di concorso o selettiva è atto interno al procedimento, come tale inidonea, di per sé, a definire posizioni giuridiche o a creare situazioni di rilievo oggettivo ad efficacia esterna, con la conseguenza che essa non vale ad escludere l’applicabilità della normativa sopravvenuta.
3. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco va ricompreso nel novero delle “amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia” (art. 41 comma 2 comma, d.lg. 3 febbraio 1993 n.29).
4. L’accesso del personale al Corpo dei Vigili del Fuoco è consentito soltanto a chi risulti “di moralità e condotta incensurabili”.
5. La l. 29 ottobre 1984 n. 732 ha eliminato la buona condotta come requisito necessario per l’accesso agli impieghi pubblici, ma non ha escluso il potere della p.a. di valutare i fatti di rilevanza penale ai fini dell’apprezzamento del requisito dell’affidabilità del soggetto prima della costituzione del rapporto di lavoro, tanto che, ai medesimi fini, possono essere apprezzati anche fatti non aventi rilevanza penale.
- n. 4146/2006 Est. Morea
La concessione alla Fondazione Lirico‑Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, per tre anni, del Teatro Comunale Piccinni, da utilizzarsi gratuitamente e in modo non esclusivo, non è soggetta alle regole dell’evidenza pubblica a motivo della qualificazione sostanziale della Fondazione medesima, la quale a) è organismo di diritto pubblico –d’interesse nazionale- e con capitale interamente pubblico; b) mantiene la natura pubblicistica (ancorchè formalmente costituito in “ente di diritto privato” ex art. 1 L. 11.11.2003 n. 310); c) è assoggettata al controllo gestionale degli enti locali (Comune, Provincia e Regione) di cui l’organo di governo della Fondazione è espressione rappresentativa; e ciò in adesione al principio giurisprudenziale comunitario, espresso, da ultimo, nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 6 aprile 2006 – causa C- 410/04.
- n. 4202/2006 - Est. Adamo
Nell’ipotesi in cui un comune abbia indetto una selezione per l’individuazione della cooperativa cui concedere i suoli per la realizzazione di alloggi di edilizia pubblica, l'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (che è congegnato in modo da individuare i soggetti ammissibili, cui assegnare i suoli, ma non ha in sé, quale scopo proprio, quello di fornire criteri per una procedura selettiva o comparativa) non può essere invece piegato (equiparando in effetti l’attività e gli scopi delle cooperative a quelli delle imprese di costruzione, attraverso la cancellazione di ogni dato soggettivo a favore di elementi oggettivi e strutturali) allo scopo di selezionare una cooperativa esclusivamente sulla base della solidità ed affidabilità del suo assetto organizzativo, prescindendo totalmente dalle situazioni dei destinatari finali del beneficio. La norma infatti è pur sempre modellata dalla finalità della disciplina in materia di edilizia pubblica, finalità che rimane quella di favorire, nell'acquisizione del bene casa, categorie svantaggiate, comunque non in condizioni di accedere al libero mercato immobiliare.
- n. 4279/2006 - Est. Bellomo
In tema di legittimazione del terzo all’impugnazione di autorizzazioni commerciali va ribadito l’orientamento costante del T.A.R. (sentenze 1097/03, 4433/03 1850/04, 125/05 ed altre) volto ad escludere la titolarità di un interesse oppositivo in assenza di prova circa la diretta ed immediata interferenza tra l'attività commerciale o imprenditoriale preesistente e quella in fieri. Ciò sia per l'esigenza di evitare slittamenti verso una giurisdizione di tipo obiettivo, sia per ragioni attinenti all'evoluzione dei principi in materia di concorrenza e dei sistemi economici (basti pensare al fenomeno per cui piccoli esercizi limitrofi operanti in settori commerciali omogenei servono una clientela diversa e scarsamente fungibile).
Sul piano più strettamente tecnico l'analisi della posizione legittimante, condotta alla stregua dei noti criteri, si avvale di una traiettoria ermeneutica (inaugurata dalla sentenza 3039/03) la cui forza è incrementata dall'utilizzazione dell'art. 833 c.c., grundnorm nella disciplina dei limiti del diritto assoluto ispirati alla sua funzionalizzazione.
Sulla base di tali postulati, nel valutare l'impatto concorrenziale del nuovo insediamento su quello preesistente è imprescindibile considerare comparativamente le attitudini all'offerta di entrambi i siti, desumibili dai servizi garantiti, dalla formula organizzativa, dalla tipologia di utenza, dalle dimensioni delle strutture, dalla loro rispettiva ubicazione. In mancanza di allegazione e di un principio di prova su tali elementi il ricorso va dichiarato inammissibile.
- n. 4418/2006 - Est. Adamo
Al decreto di revoca dell’incarico di assessore comunale non é applicabile l’art. 31 del r.d. 26 giugno 1924 n. 1024 (che preclude la contestabilità degli “atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico”). La revoca, nel suo iter e nel suo esito provvedimentale, é però permeata dalla stessa “logica fiduciaria” che caratterizza la fase precedente di nomina dell’assessore o del vicesindaco. Da ciò consegue, da un lato, che l’avviso di avvio del procedimento presenti scarsa utilità (trattandosi non di un tipico procedimento sanzionatorio, ma appunto di revocare un incarico fiduciario); dall’altro, che evidentemente le motivazioni di revoca possono limitarsi a evidenziare l’opportunità di rendere più incisiva l’azione amministrativa nel settore retto dall’assessore revocato e il fatto che sia venuto meno il rapporto di fiducia tra il sindaco e l’assessore.
- 4437/2006 - Est. Greco
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa a provvedimenti applicativi di penali previste da un contratto d'appalto di servizi.
- n. 4463/2006 - Est. Morea.
Quando nell’ambito di una procedura di selezione per l’assegnazione di contributo a sostegno dello sviluppo locale sia attribuito uno specifico punteggio agli “investimenti immediatamente cantierabili”, si devono ritenere tali anche quelli compresi in un accordo di programma sottoscritto tra la Regione Puglia ed il comune interessato, poiché il relativo decreto del presidente della giunta regionale produce, ex art. 34, commi 4 e 5, del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267, gli effetti dell’intesa, ex art. 81 D.P.R. n. 616/77, e sostituisce quindi ogni concessione edilizia eventualmente necessaria (nella fattispecie, il rilascio del permesso di costruire previsto dallo specifico accordo di programma è stato ritenuto, sulla base del testo dell’atto, avente valenza esclusiva in ordine al versamento degli oneri).
- n. 4464/2006 - Est. Morea.
Quando un bando per l’assegnazione di contributi (in questo caso in favore di emittenti televisive) attribuisce un determinato punteggio collegato alle unità di personale dipendente da ogni singola emittente, non è consentito valutato, tra il personale dipendente, anche la categoria dei lavoratori a progetto, ovvero a rapporto di collaborazione, in violazione dell’art. 4, I comma, lett. b), del D.M. 5 novembre 2004 n. 292. Ciò in quanto: a) l’indicazione del “personale dipendente” individuato nell’art. 4 del regolamento predetto, deve intendersi tassativo; b) il rapporto a progetto come regolato dall’art. 61 del D.L.vo 10 novembre 2003 n. 276, individua un’ipotesi di lavoro autonomo che, per definizione, non rientra nell’ambito del lavoro dipendente In ogni caso, l’equiparazione lavoro a progetto/lavoro dipendente costituisce un criterio che non può essere determinato nella fase di valutazione della domanda concorsuale, dovendo essere fissato a priori, in modo da essere dai soggetti partecipanti al concorso, sì da evitare altresì l’esercizio del potere discrezionale possa essere usato in modo arbitrario.
- n. 4465/2006 - Est. Morea
E’ illegittimo un concorso pubblico per titoli ed esami, in cui il presidente della commissione d’esame, nominato in quanto segretario generale del medesimo comune che ha indetto la procedura, nonché dirigente della ripartizione del personale, risulti l’unico iscritto alla UIL appartenente alla categoria dei segretari comunali e provinciali ed affari generali; il che in astratto non garantisce la sua posizione di terzietà e di imparzialità nell’esercizio dell’incarico.
E’ illegittimo un concorso pubblico per titoli ed esami, in cui sia assente, senza alcuna giustificazione, nella commissione d’esame la componente femminile, in violazione dell’art. 57 D.L.vo n. 165/2001 (C.d.S., Sez. V, 11 ottobre 2005, n. 5487).
- n. 4469/2006 - Est. Cabrini
Nel giudizio avente ad oggetto l'esecuzione di una sentenza con la quale è stata annullata l'aggiudicazione di un appalto dei lavori, è stato dichiarato caducato il contratto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione in ordine al completamento del subprocedimento di verifica dell'anomalia delle offerte e all'aggiudicazione dell'appalto, è inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 33, c. 5,1. 1034/1971, prospettando elusione del giudicato, laddove la p.a. pur aggiudicando l'appalto alla ricorrente, abbia fatto salvi gli effetti medio tempore prodotti dal contratto concluso con la controinteressata, dichiarato risolto, statuendo che nella stipula del nuovo contratto si sarebbe dovuto tener conto dell'importo dei lavori già eseguiti. Invero, si ha "elusione del giudicato" solo quando da quest'ultimo derivi un obbligo talmente puntuale che l'ottemperanza ad esso consista nella emanazione di un atto il cui contenuto è integralmente desumibile dalla sentenza, mentre nel caso di giudicato che imponga un semplice vincolo alla successiva attività discrezionale dell'Amministrazione, gli atti emessi dalla p.a. dopo l'annullamento sono soggetti all'ordinario regime di impugnazione, anche qualora si affermi che gli stessi si discostano dai criteri fissati della sentenza.