TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
BARI
RELAZIONE SULLO STATO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
NELLA CIRCOSCRIZIONE
ANNO 2008
Autorità, colleghi, avvocati del libero Foro e
dell’Avvocatura dello Stato, gentili ospiti, a ciascuno di voi il mio saluto
più cordiale ed il mio sentito ringraziamento per la vostra presenza.
Prima di scendere in medias res, lasciatemi fare
qualche notazione per così dire “filosofica”.
A me sembra si sia conclusa appena ieri la cerimonia di
apertura dello scorso anno giudiziario, tanto esso è stato pieno di impegni ed avvenimenti.
Quello decorso, inoltre, è stato per me un anno di esperimenti,
di tentativi di dare all’Ufficio un’organizzazione idonea a contemperare le
esigenze di efficienza e produttività con quelle della persona e della famiglia
che vanno riconosciute anche al pubblico dipendente. Il tutto nel rispetto
delle direttive del nostro Organo di autogoverno.
Ma se la percezione del tempo è certamente del tutto
soggettiva, il vero è che, come insegna la saggezza popolare, “ogni cosa ha il
suo tempo, ogni cosa a suo tempo”.
In relazione alle condizioni in cui ci si trova ad operare e
soprattutto alle persone con le quali si deve interagire, quanto potrebbe
essere fatto in un batter d’occhio, spesso, richiede quelli che si usa chiamare
“tempi tecnici”.
Questa è la ragione, espressa in termini forse semplicistici,
per la quale ho dovuto constatare come anche un arco di tempo di quasi un anno,
qual è quello trascorso dal mio insediamento, può non essere sufficiente a
porre mano neppure alla progettazione di azioni volte ad incidere su
determinate situazioni.
Il contenzioso nel 2007.
Quando passiamo a considerare, sia pur in breve, il
contenzioso nel 2007, balza subito evidente il dato che conferma anche in
questa Circoscrizione quella che già lo scorso anno era indicata come tendenza
a livello nazionale: il numero complessivo dei ricorsi presentati, che
nell’anno 2006 era rimasto praticamente immutato rispetto al 2005 (2.057
rispetto a 2.052), l’anno scorso è sceso a 1.885, con una flessione dell’8,36
%.
Né può essere di conforto sapere che i motivi aggiunti
depositati nel 2007 per ricorsi del 2007 sono 216. Non è sempre corretto, infatti,
equiparare tale mezzo processuale ad altrettanti ricorsi secondo il rito anteriore
alla L. n. 205 del 21 luglio 2000. In ogni caso, anche a volere tener conto
degli atti introduttivi di motivi aggiunti, avremmo un totale di 2.101 nuove
cause, vale a dire un dato che, considerando il triennio 2005 - 2007, esprime
una sostanziale invarianza.
Questo ben potrebbe significare che l’azione dei pubblici
poteri sia divenuta più corretta ed accettata. Se si tiene presente, però, che
la litigiosità amministrativa ha come suo presupposto una condizione sociale contraddistinta
da un certo livello di abbienza, il suo decremento si presta ad essere
interpretato più facilmente come indice di un minore dinamismo economico.
Scendendo nel particolare, significativa è la diminuzione dei
ricorsi depositati che si registra anche nel campo dell’urbanistica e
dell’edilizia: dagli 839 del 2006 ai 649 del 2007, sebbene trovi comunque conferma la tradizionale
preponderanza di questo contenzioso rispetto agli altri. Qui, peraltro, probabilmente,
può aver giocato un ruolo importante il concorso dell’intervento del magistrato
penale con la sua efficacia deterrente.
In controtendenza, invece, appare il contenzioso che, secondo
la classificazione ISTAT, va sotto la denominazione di “attività della pubblica
Amministrazione”, da intendersi in prevalenza come relativo all’attività
contrattuale pubblica: i ricorsi sono passati dai 111 del 2006 ai 173 del 2007.
E meriterebbe di essere analizzato e spiegato anche il fatto
che emerge dal confronto dei dati ora detti, tra andamento del contenzioso
nell’edilizia privata, che decresce, e quello concernente gli appalti pubblici,
in aumento.
Consistente calo subisce anche la litigiosità in materia di
pubblico impiego: 350 i nuovi ricorsi nel 2006, 273 nel 2007. Il dato in ogni
caso è di sicuro rilievo, trattandosi di settore in gran parte e ormai da tempo
assoggettato alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
I nuovi ricorsi nella materia dell’ “igiene, sanità ed
ecologia” risultano più che raddoppiati: 78 nel 2006, 162 nel 2007. Cosa
significa? è auspicabile che il dato stia ad indicare un’aumentata sensibilità
del cittadino in ordine a tutto quello che attiene alla salubrità dell’ambiente
che lo circonda.
Un altro fenomeno che s’impone all’attenzione
dell’osservatore è quello del numero sempre maggiore di trasposizioni in sede giurisdizionale
di controversie in prima battuta affidate al ricorso straordinario al Capo
dello Stato. Come ebbi a dire lo scorso anno, il ricorso straordinario al Capo
dello Stato è preferito a volte per la sua minore onerosità e la maggior
ampiezza dei termini; ma, evidentemente, e così mi piace interpretare il fenomeno,
è prevalente la fiducia nel Giudice locale che, per la sua vicinanza, è più
capace di leggere nella realtà territoriale, senza mancare peraltro, al tempo
stesso, di rendere una giustizia più rapida ed ugualmente rigorosa.
Più specifiche indicazioni statistiche, anche con riferimento
ad un arco di dieci anni, sono riportate nelle allegate tabelle.
L’attività svolta
Nel 2007 risultano definiti complessivamente 3.069 giudizi.
Questo risultato, una volta riportato lo svolgimento
dell’attività giurisdizionale nella più corretta osservanza delle disposizioni
impartite dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in tema di
carico individuale di lavoro e numero delle udienze, appare senz’altro
soddisfacente.
È ancora alquanto bassa la percentuale dei ricorsi depositati
nel 2007 e decisi entro lo stesso anno, attestata al 23,87 %. Sta di fatto che,
se, come s’è detto, il numero dei ricorsi si riduce, ma la qualità e
complessità delle questioni dedotte in giudizio diventa sempre più elevata, sia
per la valentia del Foro, sia per le accresciute incertezze di un ordinamento
giuridico, come il nostro, in rapida e continua evoluzione sotto la spinta,
dall’interno, delle autonomie e, dall’esterno, dei principi di matrice
comunitaria ed in genere sovranazionale. Cosicché si riducono le occasioni di
ricorso alla sentenza cosiddetta “breve” introdotta dalla L. n. 205 del 2000.
Un particolare cenno merita un dato che è possibile
estrapolare dal numero complessivo dei provvedimenti decisori. Mi riferisco
alle pronunce in tema di silenzio dell’Amministrazione (90), di accesso ai
documenti (34) e di esecuzione delle sentenze o ottemperanza al giudicato (66).
Di queste, quelle che hanno accolto la domanda della parte ricorrente sono
rispettivamente 40 per il silenzio, 12 per l’accesso e 49 per l’ottemperanza.
Un così elevato numero di accoglimenti indubbiamente non rappresenta un buon
segno, sia quanto a civiltà dei rapporti tra Amministrazione e cittadino, sia
quanto a rispetto della funzione del Giudice.
Specie con riguardo all’ottemperanza al giudicato, è
opportuno sottolineare che la proterva negazione del buon diritto del privato,
ormai consolidato dal giudicato (eventualmente dopo un giudizio durato anni),
quasi sempre comporta anche un danno al pubblico erario. Sarà, poi, difficile
omettere di sottoporre una tale ipotesi di responsabilità dei pubblici
dipendenti al vaglio della Corte dei Conti attraverso l’obbligata segnalazione
del fatto alla relativa Procura.
Gli appelli proposti nel 2007 contro sentenze del T.A.R.
Puglia sede di Bari sono 358, di cui 175 contro sentenze depositate nel 2007.
Di queste ultime risulta appellato il 9,3 % circa.
In sede cautelare, sono stati emessi 823 ordinanze e 122
decreti. Le ordinanze cautelari impugnate sono 142, delle quali 47 sono state
riformate.
Mettendo da parte l’aridità dei numeri, con la pur limitata rassegna
di massime allegata a questa Relazione - massime in prevalenza tratte dalle più
note riviste specializzate - si desidera dare un esempio non solo del livello
raggiunto dalla giurisprudenza di questo Tribunale sotto il profilo
qualitativo, ma soprattutto della varietà delle questioni che essa è chiamata a
conoscere.
Le prospettive
Il decremento complessivo delle nuove cause può favorire la
falsa speranza che, in prospettiva, si possa ridurre l’arretrato, visto che i
ricorsi definiti sono più numerosi di quelli sopravvenuti. Ma è soltanto
un’illusione, per così dire, ottica, giacché tutto dipende dal punto di vista
dal quale ci si pone.
È vero, infatti, che il numero dei ricorsi tuttora pendenti è
finalmente sceso al di sotto della soglia dei 10.000, ma la situazione del
carico di lavoro esistente rimane gravosa, ammontando comunque le cause da
decidere a ben 9.615.
Al riguardo, nella Relazione tenuta nella cerimonia del 2007
ebbi ad invocare, per l’individuazione dei ricorsi suscettibili di facile
definizione, la “fattiva collaborazione del Foro, sia erariale che libero e, in
particolare, della Camera Amministrativa”. Le mie speranze, però, devo dire, sono
andate deluse.
Non hanno dato i risultati sperati neppure altri mezzi, come
la pratica del cosiddetto “ruolo aggiunto” per la verifica della permanenza
dell’interesse alla decisione dei ricorsi più risalenti o lo specifico invito
nello stesso senso rivolto ai maggiori studi legali. Ciò nonostante, mi
riprometto di insistere, sperimentando tutti i sistemi che la fantasia vorrà
suggerirmi, insieme a quelli ulteriori, come ad esempio le udienze a tema, che
pure ho già messo in opera.
Sotto altro profilo, seppure sia da mettere in evidenza sul
piano delle risorse umane l’intervenuta quasi totale copertura della pianta
organica del personale di magistratura, considerato che i magistrati ora in
servizio presso questo Tribunale, compresi i presidenti, sono saliti a 14 (ne
manca ancora uno, per la copertura integrale), sento il dovere di rappresentare
pubblicamente l’assoluta inadeguatezza di un tale organico, la cui produttività
può raggiungere a stento le 1.400 sentenze annue.
Ancora più elevata dev’essere la rimostranza quando si guardi
al personale di segreteria, che ammonta a sole 23 unità; già inferiore all’organico
previsto e del tutto insufficiente a fronte degli accresciuti compiti da cui è
gravato.
È l’impegno attivo e generoso di ciascuna unità del personale
di segreteria che assicura, quotidianamente e nonostante gli scarsi mezzi a
disposizione, l’efficienza di questo Tribunale. Consapevole di tanto, a loro
rivolgo il mio più sincero ringraziamento, con l’esortazione a non perdere mai
la certezza che la loro opera è sempre apprezzata per il contributo che reca al
miglioramento del servizio.
In siffatto contesto, occorre notare come la metà dei
magistrati in servizio sia costituita da giovani di concorso. Sicuramente il
loro entusiasmo e la loro preparazione fanno ben sperare per il prossimo futuro,
ma la circostanza lascia immaginare quale potrà essere lo scotto del noviziato
che l’intera struttura potrebbe dover sopportare.
Uno scotto del noviziato, in ogni caso, è da pagare in
relazione all’avvio del nuovo sistema informatico della giustizia
amministrativa, avvenuto alla fine del 2007. Il sistema, in realtà, già
consente di accelerare numerose operazioni all’interno del processo; esso,
tuttavia, richiede maggior impegno da parte del personale, sia di segreteria
che di magistratura.
Nel suo discorso di insediamento e di apertura dell’anno
giudiziario 2008, tenuto a Palazzo Spada il 14 febbraio scorso, il Presidente
del Consiglio di Stato, Paolo Salvatore, rilevando che “la progettata
realizzazione di un nuovo sistema informatico che - oltre a facilitare
l’attività dei magistrati e del personale amministrativo - consentirà agli
avvocati delle Parti di trasmettere e ricevere documenti attraverso la rete, dando
vita così alla creazione di veri e propri fascicoli "virtuali", anche
nella prospettiva di un futuro processo telematico”, ha indicato come “una
delle sfide centrali che il nostro plesso si trova oggi ad affrontare”
l’utilizzo dell’informatica “come strumento decisivo per la gestione
organizzativa del processo, per identificare, selezionare e monitorare i flussi
documentali e quindi - in ultima analisi - per razionalizzare l’attività
decisionale” ed “accelerare sul piano organizzativo lo smaltimento dei ricorsi
arretrati”.
Personalmente, in proposito, ho già tenuto qualche mese fa un
incontro con gli avvocati iscritti alla Camera Amministrativa, dal quale, però,
è emerso che il salto di qualità sarà fatto soltanto con l’effettiva realizzazione
del fascicolo virtuale e questo, purtroppo, non sarà possibile fin quando l’atto
su supporto cartaceo non sarà privato del suo valore privilegiato ai fini di
legge e non saranno contemporaneamente implementati strumenti idonei ad
assicurare la certezza di autenticità della provenienza ed inalterabilità
dell’atto in formato digitale, per un verso, e, per altro verso, la sicura
integrità del contraddittorio tra le parti del processo informatizzato.
Il vero è che proprio il problema dell’arretrato, che rimane
irrisolto nonostante il mondo intorno a noi acceleri ogni giorno la sua corsa,
rende, come ebbi a sottolineare nella Relazione letta l’anno scorso, sempre più
urgente la necessità di riforme strutturali dell’organizzazione del complesso
T.A.R. - Consiglio di Stato, oltre che di un immediato riordino del processo
amministrativo.
Di questa esigenza si è fatto autorevole e vigoroso portavoce
il Presidente del Consiglio di Stato il 14 febbraio scorso e con le sue parole
mi piace concludere questa cerimonia, con la profonda consapevolezza del valore
che esse esprimono: “Il giudice si realizza completamente solo se e nella
misura in cui si riconosce, appagandosi, nella funzione di servizio che è
chiamato a svolgere con dedizione. Un’attività da svolgere con serenità ed umiltà,
equilibrio ed assenza di condizionamenti”.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
BARI
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RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
ANNO 2007
ACCESSO AI
DOCUMENTI
Atti
accessibili - Bozze di stampa non utilizzate dalla p.A. - Esclusione.
- Non costituiscono documenti ostensibili, nei confronti dei quali possa essere esercitato il diritto di accesso, gli atti della pubblica amministrazione ancora allo stato di mere bozze di stampa non ufficiali e dalla stessa non utilizzati nell'esercizio della sua attività.
1323 - 11 maggio 2007 - Sez. II - Pres. Morea, Est. Cabrini.
Atti
accessibili - Scritti defensionali - Esclusione - D.P.C.M. n. 200 del 1996.
- Ai sensi dell'art. 2 D.P.C.M. 26 gennaio 1996 n. 200, e in ragione della tutela che l'ordinamento garantisce al segreto professionale, devono ritenersi sottratti al diritto di accesso gli atti defensionali redatti dagli avvocati sia del libero foro che degli Enti pubblici.
2418 - 27 settembre 2007 - Sez. mista - Pres. Morea, Est. Bucchi .
Atti
accessibili - Appalto - Atti di gara - Accessibilità - Progetti tecnici e studi
- Solo visione - Art. 5 comma 1 lett. b) D.M. n. 603 del 1996.
- La partecipazione a una gara d'appalto comporta che la documentazione presentata da un concorrente si colloca al di fuori della sfera di dominio riservato per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto alle offerte presentate da altri concorrenti; pertanto, l'impresa non aggiudicataria ha interesse a ottenere l'accesso agli atti necessari al controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi contemplati nel bando di gara, ma con la limitazione, introdotta dall'art. 5 comma 1 lett. b) D.M. 29 ottobre 1996 n. 603, relativamente ai progetti tecnici e agli studi, costituita dalla sola visione degli stessi.
1473 - 6 giugno 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Anastasi.
Atti
accessibili - Appalto - Atti di gara - Offerte tecniche - Visione ed estrazione
di copia - Impresa partecipante alla gara - Ha diritto.
- In tema di appalto l'impresa partecipante ha diritto di prendere visione e di estrarre copia delle offerte tecniche presentate dal concorrente risultato aggiudicatario o classificatosi in posizione migliore, essendo la conoscenza dei dati contenuti in tali offerte necessaria ai fini di una adeguata difesa in sede processuale delle proprie ragioni, senza che possa opporsi la normativa dettata a protezione delle opere di ingegno che, se violata, può trovare adeguata tutela nella sede competente.
337 - 5 febbraio 2007 - Sez. I - Pres. ed Est. Mangialardi.
Legittimazione
- Destinatario del provvedimento - Sufficienza.
- Il soggetto la cui posizione giuridica sia stata incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti e dei documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, atteso che il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo diretta al conseguimento di un autonomo bene della vita, anche in funzione di una tutela non impugnatoria ma risarcitoria.
1263 - 7 maggio 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Spagnoletti.
Legittimazione
- Diritto del Sindaco - Generico interesse alla tutela della cittadinanza - Non
sussiste legittimazione.
- Il semplice e generico interesse alla tutela della cittadinanza non è idoneo a concretizzare in capo al Sindaco la situazione rilevante che costituisce necessario presupposto per l'esercizio del diritto di accesso.
1368 - 16 maggio 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Bucchi.
Legittimazione
- Soggetto operante nello stesso settore economico - È legittimato
- In tema di accesso, la sussistenza di un interesse giuridicamente qualificato alla conoscenza della documentazione consegue dalla mera circostanza che il richiedente operi nel medesimo settore economico del soggetto al quale pertengono gli atti a cui si chiede di accedere, senza che sia necessario verificare il possesso in concreto di specifici requisiti (fattispecie relativa a gestore di strutture sanitarie e concernente gli atti di accreditamento regionale di soggetti controinteressati).
2682 - 7 novembre 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Greco.
Servizi
pubblici - Atti del gestore regolati dal diritto privato - Accessibilità.
- Il diritto di accesso ai documenti è esercitabile anche nei confronti del gestore di un pubblico servizio che abbia attivato un procedimento disciplinato dal diritto privato, atteso che anche in tal caso prevale l'interesse pubblico alla trasparenza.
1774 - 6 luglio 2007 - Sez. II - Pres. Morea, Est. Cabrini.
APPALTO
Aggiudicazione
- Aggiudicazione definitiva - Aggiudicazione provvisoria - Distinzione -
Criterio.
- L'aggiudicazione definitiva, quale atto conclusivo del procedimento preordinato all'assegnazione di un appalto pubblico, si distingue funzionalmente dall'aggiudicazione provvisoria in quanto non è atto meramente confermativo o esecutivo ma provvedimento che, anche quando recepisce integralmente i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova e autonoma valutazione rispetto ad essa, pur facendo parte della medesima sequenza procedimentale.
2624 - 24 ottobre 2007' - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Anastasi .
Aggiudicazione
- Annullamento d'ufficio - Effetti sul contratto,
- L'annullamento d'ufficio dell'atto di aggiudicazione di un appalto di lavori, disposto per obiettive e accertate esigenze d’interesse pubblico, comporta la caducazione automatica degli effetti del contratto già stipulato, stante la preordinazione funzionale fra il provvedimento amministrativo e l'atto negoziale.
944 - 29 marzo 2007 - Sez. I - Pres. ed Est. Mangialardi.
Aggiudicazione
- Criterio - Natura vincolata - Esclusione - Art. 21 L. n. 109 del 1994 -
Disapplicazione - Necessità.
- Alla stregua di un principio generale dell'ordinamento comunitario, la libertà di scelta in merito al criterio di aggiudicazione da utilizzare negli appalti pubblici deve ritenersi sussistente in capo alle Amministrazioni aggiudicatrici, non solo nei casi espressamente previsti dalla legislazione nazionale, ma per tutti gli appalti, sia sopra soglia che di importo inferiore alla soglia comunitaria, con conseguente obbligo sia per la p. A. che per il giudice di disapplicare l'art. 21 L. 11 febbraio 1994 n. 109 nella parte in cui non consente tale libertà di scelta, senza necessità di sollevare questione d’illegittimità al riguardo.
475 - 19 febbraio 2007 - Sez. I - Pres. Ferrari, Est. Anastasi
Appalto
concorso - Gara - Valutazioni della Commissione giudicatrice - Sindacabilità -
Limiti.
- Le gare di appalto-concorso implicano, da parte della Commissione giudicatrice, valutazioni tecniche discrezionali che presentano inevitabilmente un margine di opinabilità, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della manifesta irragionevolezza o del travisamento dei fatti.
2647 - 30 ottobre 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Mangialardi
Appalto
fornitura - Gara - Esclusione - Per pregresso comportamento scorretto -
Legittimità.
- In presenza di un comportamento gravemente scorretto tenuto da un’impresa nell’esecuzione di un contratto di fornitura e tale da far venir meno il rapporto fiduciario per accertata negligenza o malafede, l'Amministrazione appaltante ben può escluderla dal fare offerte nelle successive licitazioni in virtù dell'art. 68 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, fatto salvo dall'art. 11 D.L.vo 20 ottobre 1992 n, 358, come sostituito dall'art. 9 D. L. vo 20 ottobre 1998 n, 402.
2045 - 28 agosto 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Mangialardi .
Appalto
fornitura - Gara - Valutazione delle offerte e punteggio - Sindacato
giurisdizionale - Limiti - Fattispecie.
- Nelle procedure di gara per forniture il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice e il punteggio da essa assegnato a ciascun prodotto offerto costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice della legittimità solo sotto il profilo del chiaro errore di fatto ovvero della palese e macroscopica irrazionalità.
1009 - 5 aprile 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Greco.
Appalto
lavori pubblici - Categorie di opere prevalenti - Individuazione - Art. 34
D.P.R. n. 34 dei 2000 - Discrezionalità della Stazione appaltante - Esclusione.
- La concreta individuazione della categoria alla quale vanno ascritte le opere pubbliche da realizzare non è rimessa alla valutazione discrezionale della Stazione appaltante, atteso che le categorie sono analiticamente prestabilite dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, recante approvazione del regolamento istitutivo del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici e, ai sensi dell'art. 34 del detto regolamento, la categoria prevalente cui ascrivere l'opera realizzando, non può essere che una sola, senza possibilità di scelte discrezionali.
944 - 29 marzo 2007 - Sez. I - Pres. ed Est. Mangialardi.
Appalto
misto - Criterio dell'accessorietà - Rapporto con la prevalenza economica -
Art. 2 comma 1 L. n. 109 del 1994.
- L'art. 2 comma 1 L. 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo modificato dalla L. 18 novembre 1998 n. 415, nel sottoporre alla disciplina dettata per gli appalti di lavori sia i "contratti misti di lavoro, forniture e servizi, sia quelli di "forniture e servizi", che però comprendano anche "lavori accessori', ogni qualvolta "i lavori assumano rilievo economico superiore al 50% ", mira a evitare che il criterio dell'accessorietà possa essere utilizzato, data la sua intrinseca elasticità, per eludere la disciplina pubblicistica e applicare il regime giuridico caso per caso preferito dalla Stazione appaltante, e perciò gli ha affiancato quello della prevalenza economica in quanto certo e agevolmente sindacabile nella sua oggettività.
475 - 19 febbraio 2007 - Sez. I - Pres. Ferrari, Est. Anastasi
Appalto
servizi - Bando - Pubblicità - Regione Puglia - Art. 6 L. reg. n. 13 del 2000 -
Criterio di applicazione.
- Nella Regione Puglia, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso pubblico per la individuazione di un organismo intermediario al quale affidare la gestione dei "piccoli sussidi" previsti dal regolamento C.E. n. 1784/99 è sufficiente ad assicuragli adeguata pubblicità, né tale scelta comporta violazione dell'art. 6 L. reg. 25 settembre 2000 n. 13 dal momento che questo non impone alle Stazioni appaltanti precisi adempimenti per la pubblicazione dei singoli bandi di gara, ma si limita a richiedere che i piani e i documenti di programmazione siano resi pubblici.
2468 - 9 ottobre 2007 - Sez. Il - Pres. Morea, Est. Adamo .
Appalto
servizi - Criterio di aggiudicazione - Obbligo di gara - Servizio in house -
Non sussiste.
- In tema di appalti, l'Amministrazione non ha l'obbligo di indire la gara quando il servizio sia gestito in house, e ciò avviene sia quando la P.A. si serve delle proprie strutture interne mediante delegazione interorganica, sia quando si avvale di una persona giuridica formalmente distinta ma sulla quale l'Ente pubblico svolge un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e il soggetto in questione realizza la parte più importante della propria attività con l'Ente suddetto.
362 - 8 febbraio 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Bucchi
Appalto
servizi - Gara - Esclusione - Per irregolarità fiscale non definitivamente
accertata e condonata - Illegittimità.
- È illegittimo il provvedimento di esclusione da una gara per l'affidamento di un appalto di servizi in caso di irregolarità fiscale, ancorché successivamente sanata a seguito di condono, atteso che a tal fine è comunque necessario che la detta irregolarità sia stata accertata in modo definitivo, come espressamente previsto dall'art. 75 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, il quale codifica una regola che, ancorché enunciata con specifico riferimento al caso di appalto di lavori, deve ritenersi estensibile anche a quelli di servizi e forniture, non sussistendo ragioni ostative a una sua applicazione generale.
1335 - 14 maggio 2007 - Sez. I - Pres. ed Est. Mangialardi.
Appalto
servizi - Gara - Pubblicità - Limiti.
- Nelle procedure di gara per l'affidamento di un appalto di servizi, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il principio della pubblicità, che si compendia nella presenza alle operazioni di gara dei rappresentanti delle imprese concorrenti, è da ritenersi assolto con la verifica alla loro presenza della integrità dei plichi contenenti le singole buste presentate, senza che occorra un'ulteriore seduta pubblica per verificare anche l'integrità delle singole buste inserite in ciascun plico.
1735 - 4 luglio 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Mangialardi .
Appalto servizi - Proroga o rinnovo - Diniego -
Motivazione - Non occorre.
- La
facoltà normativamente riconosciuta all'Amministrazione di procedere alla
proroga o al rinnovo di un rapporto contrattuale in corso e avente ad oggetto
l'affidamento di un pubblico servizio ha carattere del tutto eccezionale,
perché derogatoria dei principi generali fissati dalla normativa comunitaria e
statale, i quali impongono per la scelta del contraente il ricorso alla
procedura di evidenza pubblica; di conseguenza, la scelta dell'Amministrazione
di procedere alla proroga o al rinnovo deve essere sempre da essa motivata con
puntuale riferimento a comprovate ragioni di convenienza e di pubblica utilità,
làddove analogo obbligo motivazionale non sussiste nel caso in cui l'istanza di
rinnovo presentata dall'affídatario del servizio risulti rigettata.
151
- 15 gennaio 2007 - Sez. I - Pres. Ferrari, Est. Mangialardi
Appalto
servizi - Ricerca di mercato - Finalità - Obbligo di aggiudicazione
dell'appalto - Insussistenza.
- La ricerca di mercato, in quanto procedura esplorativa finalizzata esclusivamente a conoscere la disponibilità del mercato e degli operatori e ad acquisire proposte e/o soluzioni apprezzabili in relazione alle esigenze rappresentate dall'Amministrazione che l'ha effettuata nonché a verificare la fattibilità delle medesime e la rispondenza allo studio e/o documento da essa predisposto, non comporta alcun obbligo di addivenire alla aggiudicazione dell'appalto all'impresa presentatrice della progettazione ritenuta più satisfattiva delle dette esigenze.
363 - 8 febbraio 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Bucchi
Appalto
servizi - Rinnovo - Divieto - Proroga derivante da contratto originario -
Inapplicabilità.
- Il divieto di rinnovo tacito, previsto dall'art. 6 L. 24 dicembre 1993 n. 537 per i contratti d'appalto di servizi delle Pubbliche amministrazioni, non è applicabile all'ipotesi di proroga esplicitamente prevista nell'originario contratto, atteso che il rinnovo, a differenza della proroga, comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale.
1047 - 6 aprile 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Anastasi.
Appalto
servizi - Rinnovo - Diniego - Opzione per gara pubblica - Motivazione - Non
occorre.
- L'Amministrazione non è affatto tenuta a esplicitare le ragioni per le quali, alla scadenza di un contratto di appalto di servizi, anziché rinnovarlo come chiesto dall'aggiudicatario indice una nuova gara pubblica, né tale determinazione si pone in contrasto con la disposta temporanea proroga del rapporto in atto, trattandosi di facoltà che la P.A, è autorizzata a utilizzare, ai sensi della L. 18 aprile 2005 n. 62, entro il termine massimo di sei mesi per l'espletamento della nuova gara.
1927 2 agosto 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Mangialardi .
Appalto
servizi - Servizi di pulizie - Riassunzione personale di precedente
aggiudicataria - Modalità ex art. 4 C.c.n.i. 4 ottobre 1997 - Individuazione.
Appalto
servizi - Servizi di pulizie - Riassunzione personale di precedente
aggiudicataria - Inosservanza dell'obbligo Criterio di rilevanza.
Appalto
servizi - Offerte - Costi del personale - Congruità della retribuzione -
Riferimento alla contrattazione collettiva - Legittimità.
- L'art. 4 del C. c. n. I, 4 ottobre 1997, nell'imporre all'impresa risultata aggiudicataria dell'appalto di servizi di pulizia la riassunzione del personale già operante alle dipendenze della precedente impresa, non esclude ma anzi espressamente prevede la possibilità di armonizzare il mantenimento dei precedenti livelli occupazionali con eventuali nuove esigenze tecnico-organizzative, utilizzando detto personale anche in altri servizi e con orari diversi o come socio lavoratore, con i conseguenti vantaggi contributivi e fiscali.
- L'eventuale inosservanza da parte della nuova azienda aggiudicataria dell'appalto di servizi dell'obbligo, previsto dall'art. 4 del C.c.n.1, 4 ottobre 1997 relativo ai lavatori delle imprese di pulimento e servizi integrati, di assumere il personale già operante alle dipendenze della precedente appaltatrice attiene unicamente alla fase di esecuzione del contratto di appalto, e non alla precedente fase di gara, in cui l'offerta deve essere ritenuta ammissibile allorché il costo orario del lavoro, maggiorato degli oneri previdenziali e assistenziali, non sia inferiore a quello minimo, risultante dall'applicazione delle tabelle ministeriali e delle leggi previdenziali e assistenziali.
- In sede di verifica dei costi denunciati dalle imprese partecipanti ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto servizi è legittimo il riferimento alla retribuzione determinata dalla contrattazione collettiva, costituendo questa il parametro più idoneo a misurarne la rispondenza ai principi di proporzionalità e di sufficienza codificati dall'art. 36 Cost.
1572 - 20 giugno 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Anastasi .
Appalto
servizi - Svolgimento servizi analoghi - Esclusione dalla gara - Per mancato
svolgimento di servizi identici - Illegittimità.
- Stante la palese differenza concettuale che intercorre fra "servizi identici" e "servizi analoghi", nel caso in cui il bando di gara di appalto richieda ai partecipanti di documentare l'avvenuto espletamento nel triennio precedente di "servizi analoghi" a quelli oggetto dell'appalto, è illegittimo il provvedimento di esclusione motivato con riferimento al mancato espletamento nel suddetto arco temporale di " servizi identici".
1471 - 6 giugno 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Greco.
Appalto
servizi - Trattativa privata - Presupposti.
- Il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi pubblici locali, in quanto derogatorio dell'obbligo per l'Amministrazione di utilizzare lo strumento della gara pubblica, costituisce ipotesi eccezionale utilizzabile solo in presenza di condizioni eccezionali, che l'Amministrazione è tenuta non solo a giustificare ma anche a documentare.
2103 - 11 settembre 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Spagnoletti .
Bando
- Contenuto essenziale - Individuazione.
- Nelle gare d'appalto deve ritenersi immanente il principio generale, riveniente innanzi tutto dall'art. 97 Cost., secondo il quale il bando o la lettera d'invito devono necessariamente recare l'indicazione del tipo di gara (asta, licitazione, appalto-concorso), del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le specifiche di cui al D. P. C, M. 13 marzo 1999 n. 117) e, in caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione degli elementi che la compongono, secondo il loro ordine di importanza.
1754 - 5 luglio 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Anastasi .
Bando
- Difformità dal capitolato - Criterio di prevalenza.
- Nelle controversie aventi per oggetto le procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione, in caso di difformità fra le norme del bando e quelle del capitolato va data prevalenza alle prime atteso che il capitolato assolve la funzione di predeterminare l'assetto negoziale degli interessi delle parti, cioè l’Amministrazione e l'Impresa aggiudicataria, a seguito dell'espletamento della gara, sicché le sue clausole possono avere un contenuto integrativo ma mai sostitutivo di quelle del bando, che è fonte primaria.
2426 - 2 ottobre 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Mangialardi .
Bando
- Incertezza interpretativa - Criterio della massima partecipazione - Limiti.
- Il principio giurisprudenziale, che induce a preferire fra più interpretazioni delle norme di gara d'appalto quella che porta alla partecipazione di un maggior numero di candidati al fine di consentire una selezione più accurata in un ventaglio più ampio di offerte e in vista del correlato interesse pubblico, si applica solo quando sussista una obiettiva ed effettiva incertezza interpretativa.
2439 - 3 ottobre 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Mangialardi .
Cauzioni
e depositi - Cauzione provvisoria - Incameramento - Per giustificata rinuncia
all'aggiudicazione - Illegittimità.
- Non sussiste inadempimento colpevole da parte dell'aggiudicatario di una gara per l'affidamento di un servizio e sanzIonabile con l'incameramento da parte della Stazione appaltante della cauzione provvisoria allorché la rinuncia all'aggiudicazione è motivata con specifico riferimento alla estrema brevità del termine concesso per la produzione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal bando e all'assoluta impossibilità di ottemperare in un termine così ristretto, non configurandosi la detta rinuncia come colpevole inadempimento alle prescrizioni di gara né tanto meno come violazione di regole di correttezza nei rapporti con l'Amministrazione.
1013 - 5 aprile 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Greco .
Cauzioni
e depositi - Cauzione provvisoria e definitiva - Cauzione provvisoria Svincolo
per concorrenti non aggiudicatari - Possibilità - Conseguenze.
- In tema di appalti pubblici, la cauzione provvisoria, può essere svincolata subito dopo il provvedimento di aggiudicazione in favore dei concorrenti non aggiudicatari, senza che da ciò possa farsi discendere il sopravvenuto difetto d'interesse a coltivare il ricorso da essi proposto contro la mancata aggiudicazione.
1465 - 6 giugno 2007 - Sez. I. - Pres. Allegretta, Est. Anastasi.
Collegamento tra imprese - Esclusione dalla
gara - Legittimità - Mancata previsione nel bando - Irrilevanza.
-
Nel caso di accertato collegamento sostanziale fra soggetti concorrenti in una
medesima gara d'appalto indetta dalla Pubblica amministrazione, la loro
esclusione s'impone anche in mancanza di una espressa previsione nel bando,
trattandosi di situazione che comporta violazione dei fondamentali principi di
segretezza delle offerte, di trasparenza delle operazioni di gara e di
violazione della par conditio fra i partecipanti.
49 -
10 gennaio 2007 - Sez. I - Pres. Ferrari, Est. Greco .
Collegamento
tra imprese - Ipotesi non previste dall’art. 2359 Cod. civ. - Rilevanza.
- Il collegamento fra imprese, che ne impedisce la partecipazione alle gare di appalti pubblici, non è solo quello previsto dall'art, 2359 Cod. civ., espressamente richiamato dall'art. 10 comma 1 bis L. 11 febbraio 1994 n. 109, ben potendo sussistere altre ipotesi di collegamento o controllo societario egualmente suscettibili di alterare la regolarità delle gare mediante la formulazione di offerte non contraddistinte dalla necessaria indipendenza, serietà e affidabilità.
2410 - 27 settembre 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Anastasi .
Gara
- Aggiudicazione - Criterio del prezzo più basso - Condizione.
- In tema di gara d'appalto, l'utilizzo del criterio del prezzo più basso può essere ammesso solo nelle ipotesi in cui la lex specialis, preordinata al momento dell'indizione della gara, non lascia all'iniziativa delle imprese concorrenti margini di definizione dei contenuti dell'appalto, prede finisce e descrive puntualmente tutti gli elementi progettuali, si svolge mediante operazioni in larga misura standardizzate e individua in modo preciso il complesso delle prestazioni e la concreta organizzazione del lavoro, sicché l'unica variabile è costituita dal prezzo, rimesso appunto all'offerta di ciascun concorrente.
1754 - 5 luglio 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Anastasi .
Gara
- Ammissione - Requisiti - Dichiarazione sostituiva - Insufficienza -
Conseguenza.
- È legittima l'esclusione da una gara pubblica del concorrente che, in contrasto con la lettera d'invito, si sia limitato ad affermare mediante dichiarazione sostitutiva di essere in possesso dei requisiti di ammissione, senza documentarli.
2426 - 2 ottobre 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Mangialardi .
Gara
- Esclusione - Per difformità fra dichiarato e documentato - Omessa richiesta
di chiarimenti da parte della stazione appaltante - Illegittimità
dell'esclusione.
- È illegittimo il provvedimento che esclude dalla gara pubblica l'aggiudicataria provvisoria perché in sede di verifica della documentazione era stata accertata difformità fra quanto dichiarato e quanto documentato, ove la stazione appaltante prima di adottare il detto provvedimento abbia omesso di chiedere chiarimenti all'interessata.
1335 - 14 maggio 2007 - Sez. I - Pres. ed Est. Mangialardi.
Gara
- Bando - Contenuto - Discrezionalità - Limiti.
- Rientra nella valutazione discrezionale della Pubblica amministrazione, con riguardo alla peculiare natura del servizio oggetto dell'appalto, individuare la disciplina di gara più funzionale al suo migliore affidamento, senza che possano essere ravvisati profili di illegittimità nelle previsioni del bando all'uopo predisposte allorquando esse, nel rispetto dei principi generali in materia di par condicio dei concorrenti, non impongono ai partecipanti alla procedura concorsuale appesantimenti irrazionali.
475 - 19 febbraio 2007 - Sez. I - Pres. Ferrari, Est. Anastasi
Gara
- Offerte - Valutazione - Offerta economicamente più vantaggiosa - Art. 24
D.L.vo n. 158 del 1995 - Parametri di riferimento - Tassatività - Esclusione -
Conseguenza.
- L'art. 24 D.L. vo 17 marzo 1995 n. 158 contiene una elencazione meramente esemplificativa, e non tassativa, delle caratteristiche dell'offerta sulla cui base può essere valutata l'offerta economicamente più vantaggiosa perla stazione appaltante e non esclude pertanto la facoltà di quest'ultima di prevedere nel bando di gara parametri anche diversi e ulteriori.
1204 - 3 maggio 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Greco .
Gara
- Ammissione - Requisiti - Volume d'affari - Nozione.
- Il c.d. volume d'affari, che il partecipante a una gara pubblica deve indicare al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare il possesso dei necessari requisiti finanziari, non si identifica col solo ammontare delle operazioni commerciali attive né presuppone che il soggetto che le ha compiute debba avere necessariamente forma e struttura societaria ma, ai sensi dell'art. 20 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ben può ricomprendere qualsiasi tipologia di entrata derivante da cessione di beni o prestazione di servizi e, quindi, nell’ipotesi di associazione sportiva dilettantistica, anche i contributi associativi o elargiti da Enti pubblici.
2442 - 3 ottobre 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Mangialardi .
Gara
- Commissione giudicatrice - Presidenza - Dirigente - Legittimità.
- Ai sensi dell'art. 107 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, ai dirigenti degli Enti locali spetta la responsabilità e la direzione dei servizi organizzativi dell’Amministrazione e, nell'ambito di questa funzione, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del settore al quale sono specificamente preposti; pertanto, ad essi può essere legittimamente affidata la presidenza delle Commissioni di gara d'appalto, la responsabilità delle procedure d'appalto e la stipulazione del contratto con l’aggiudicatario.
2624 - 24 ottobre 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Anastasi .
Gara
- Ammissione - Consorzi - Requisiti generali e di moralità - Possesso anche da
parte delle Imprese consorziate - Limiti.
- Nel caso di partecipazione di un Consorzio a una gara d'appalto, il possesso dei requisiti di carattere generale e di moralità devono essere posseduti e dimostrati anche dalle imprese consorziate, ma limitatamente a quelle designate quali esecutrici dei lavori.
2486 - 10 ottobre 2007 - Sez. III Pres. Allegretta, Est. Greco.
Gara
- Documentazione - Attestazione S.O.A. - Momento del possesso - Individuazione.
- L'attestazione di qualificazione S.O.A., che l'art. 31 D. P, R. 25 gennaio 2000 n. 34 richiede alle imprese partecipanti agli appalti pubblici di importo superiore ad euro 150.000, deve essere posseduta non solo al momento della partecipazione alla gara ma anche successivamente, dovendo la Stazione appaltante accertare, prima di procedere alla stipula del contratto, la persistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa rappresentati dal detto attestato, la cui vigenza costituisce un presupposto indispensabile per la stipula del contratto di appalto e per la consequenziale esecuzione dei lavori.
2627 - 24 ottobre 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Anastasi .
Gara
- Documentazione - Attestazione S.O.A. - Momento del possesso - Individuazione.
- In tema di appalti pubblici, deve ritenersi sufficiente che l'attestazione S.O.A. sia valida al momento della sua produzione insieme alla domanda di partecipazione alla gara, non potendo evidentemente imputarsi al concorrente l'eventuale protrarsi delle operazioni di gara che ne faccia scadere la validità; semmai, la mancanza di valida certificazione può essere preclusiva alla successiva stipula del contratto, ma in questo caso trattasi di vicenda successiva inidonea a inficiare ex post la procedura di aggiudicazione, ed in ogni caso documentabile munendosi di una nuova certificazione prima della stipula.
2767 - 21 novembre 2007 - sez. I - Pres. Allegretta, Est. Greco
Gara
- Documentazione - Referenze bancarie - Sostituzione con autocertificazione -
Inammissibilità.
- Nelle procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti pubblici, le dichiarazioni bancarie di cui all'art. 13 lett. a) D.L.vo 17 marzo 1995 n. 157 non possono essere sostituite da autocertificazioni delle imprese partecipanti, atteso che la normativa in materia di semplificazione della documentazione amministrativa si riferisce ai documenti e ai certificati rilasciati dalle Amministrazioni pubbliche fra i quali non rientrano, le dichiarazioni bancarie.
2614 - 24 ottobre 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Greco
Offerte
anomale - Appalto lavori pubblici - Giustificazioni - Obbligo di allegazione ab
origine - Esclusione - Conseguenze.
- L'art. 21 comma 1 bis L. 11 febbraio 1994 n. 109, nella parte in cui prescrive che nelle procedure di appalto per l'affidamento di lavori pubblici le offerte delle imprese partecipanti devono essere corredate fin dalla loro presentazione delle necessarie giustificazioni, impone ad esse un onere di collaborazione in funzione di accelerazione della successiva fase di verifica delle offerte anomale, ma non impone l'esclusione dalla gara delle offerte non documentate; pertanto, l'offerente sospettato di offerta anormalmente bassa ben può presentare successivamente le giustificazioni, e ciò in applicazione del principio del contraddittorio imposto dalla disciplina comunitaria.
1727 - 4 luglio 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Mangialardi .
Impugnative
- Ricorso incidentale - Esame delle questioni - Priorità al ricorso
incidentale.
- Nel caso in cui il ricorso principale abbia ad oggetto l'aggiudicazione di una gara pubblica e con il ricorso incidentale si facciano valere profili di possibile esclusione dalla gara stessa del soggetto che lo ha proposto, in sede di disamina dei ricorsi occorre dare priorità logica al ricorso incidentale, perché il suo accoglimento determinerebbe il venir meno dell'interesse posto a base del ricorso principale.
1205 - 3 maggio 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Greco.
EDILIZIA
Abusi
- Acquisizione gratuita - È atto dovuto - Omessa individuazione pertinenze -
Irrilevanza.
- Ai sensi dell'art. 7 L. 28 febbraio 1985 n. 47, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera edilizia abusivamente realizzata consegue, come atto dovuto, alla inottemperanza all'ordine di demolizione, risultando ininfluente a questo effetto la omessa individuazione, precisa e completa, delle pertinenze urbanistiche alle quali l'acquisizione si estende, poiché nulla esclude che a tale incombente possa provvedersi successivamente, ai fini dell'immissione in possesso e della relativa trascrizione.
1253 - 7 maggio 2007 - Sez. III - Pres. ed Est. Urbano.
Abusi
- Condono - Art. 33 L. n. 47 del 1985 - Opere non condonabili - Individuazione.
- Il divieto assoluto di condono di opere edilizie abusive, sancito dall'art. 33 L. 28 febbraio 1985 n. 47, riguarda solo quelle gravate da vincoli di inedificabilità assoluta al tempo della loro costruzione e non è quindi applicabile al caso in cui le opere realizzate senza concessione edilizia sono state realizzate dopo che la destinazione a verde pubblico dell'area sulla quale esse si erano allocate era da tempo decaduta ai sensi dell'art. 2 L. 19 novembre 1968 n. 1187.
1149 - 20 aprile 2007 - Sez. III - Pres. ed Est. Urbano.
Abusi
- Demolizione - Ordine - Motivazione - Criterio di sufficienza.
- Presupposto sufficiente per l'adozione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è l'accertata difformità dalla concessione di costruzione o dall'assenza della stessa, non essendo necessario un ulteriore obbligo di motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico, che è da considerarsi sussistente in re ipsa.
826 - 27 marzo 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Pasca.
Abusi
- Demolizione - Ordine - Per mutamento originaria destinazione d'uso -
Legittimità.
- I poteri di vigilanza e repressione degli abusi in materia edilizia, che gli artt. 32 L. 17 agosto 1942 n. 1150 e 15 L. 28 gennaio 1977 n. 10 assegnano al Sindaco, investono le opere edilizie non solo nell'aspetto strutturale della costruzione, ma anche in quello funzionale e quindi con riferimento anche al mutamento della sua originaria destinazione d'uso, con la conseguenza che è legittimo l'atto con il quale il Sindaco diffida il proprietario del fabbricato ad abbattere le opere abusivamente realizzate per un diverso, ma non utilizzato utilizzo dello stesso.
1491 - 7 giugno 2007 - Sez. III - Pres. ed Est. Urbano.
Attività
edilizia - Ristrutturazione - Demolizione e ricostruzione - Disciplina
urbanistica applicabile - Condizione - Art. 22 T.U. n. 380 del 2001.
- Ai fini dell'applicabilità ai lavori di ristrutturazione edilizia del regime semplificato di cui all'art. 22 T. U. 6 giugno 2001 n. 380, è necessario che la ricostruzione non apporti variazioni alle superfici dell'immobile demolito e ricostruendo, dovendo sussistere piena conformità di sagoma, volume e superficie fra il vecchio e il nuovo manufatto, atteso che la normativa urbanistica di riferimento è quella vigente all'epoca della realizzazione del manufatto demolito come attestata dal titolo edilizio a suo tempo concesso, e non quella sopravvenuta al momento della esecuzione dei lavori di ristrutturazione, con la conseguenza che laddove detta ricostruzione comporti il mutamento dei parametri urbanistico-edilizi già assentiti con il titolo originario, quali ad esempio l'aumento del numero delle unità immobiliari o il mutamento di destinazione d'uso, è richiesta la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione,
1000 - 5 aprile 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Spagnoletti.
Attività
edilizia - Volumetria - Indice fondiario inferiore a tre mc/mq. - Conseguenze
sulla superficie territoriale e su quella fondiaria.
- Ai sensi dell'art. 41 quinquies comma 6 L. 17 agosto 1942 n. 1150, aggiunto dall'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765, il contenimento della volumetria entro un indice fondiario inferiore a 3 mc/mq. esonera dalla formazione di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, ma non abilita affatto all'utilizzo dell'intera superficie territoriale espressa dai suoli interessati dall'intervento edilizio piuttosto che della sola superficie fondiaria, ossia della superficie computata al netto della viabilità esistente o prevista dallo strumento urbanistico generale.
1001 - 5 aprile 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Spagnoletti.
Attività
edilizia - Zone di completamento - Localizzazione standard urbanistici -
Criterio.
- Ai sensi dell'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765, e ai fini dell'applicazione degli standard urbanistici di cui al D. M. 2 aprile 1968 n. 1444, la ricerca al di fuori delle zone di completamento di aree da destinare a standard si giustifica solo a fronte dell'obiettiva impossibilità di reperire questi ultimi all'interno di dette zone; pertanto, ove tale impossibilità non sussista, e cioè nel caso di edificazione in zone libere, gli standard vanno localizzati e assicurati all'interno della zona di completamento.
1151 - 20 aprile 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Bucchi .
Certificato
di abitabilità - Regione Puglia - Diniego per motivi urbanistico edilizi -
Legittimità.
- Nella regione Puglia, ai sensi dell'art. 34 L. reg. 31 maggio 1980 n. 56, il certificato di abitabilità può essere negato per motivi attinenti non solo all'igiene e alla sanità, ma anche alla non conformità del fabbricato alle clausole contenute nella concessione edilizia, comprese quelle afferenti alla urbanizzazione della zona e agli impegni a quest'ultimo riguardo assunti dal costruttore.
1002 - 5 aprile 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Spagnoletti.
Concessione
di costruzione - Annullamento e revoca - Annullamento d'ufficio -
Comunicazione avviso del procedimento - Quando è irrilevante - Art. 21 octies
L. n. 241 del 1990.
- Ai sensi dell'art. 21 octies L. 7 agosto 1990 n. 241, aggiunto dall'art. 14 L. 11 febbraio 2005 n. 15, il mancato previo avviso del procedimento preordinato all'annullamento d'ufficio di una concessione di costruzione illegittimamente assentita non vizia il provvedimento finale allorché le irregolarità che caratterizzavano l'atto concessorio erano di tale evidenza e gravità da rendere doveroso e inevitabile l'intervento in sede di autotutela.
1456 - 4 giugno 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Spagnoletti.
Concessione
di costruzione - Annullamento e revoca - Annullamento d'ufficio - Comunicazione
avvio del procedimento - Necessità.
- L'annullamento d'ufficio della concessione edilizia, va preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, a nulla rilevando la consapevolezza da parte del proprietario della illegittimità delle opere edili da lui eseguite, giacché tale circostanza non implica affatto, sotto il profilo consequenziale, anche l'annullamento della concessione edilizia già concessa.
1552 - 13 giugno 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Bucchi.
Concessione
di costruzione - Annullamento e revoca - Annullamento d'ufficio - Motivazione
specifica - Necessità - Limite.
- In linea di principio l'annullamento d'ufficio di una concessione edilizia postula l'accertamento della sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto che giustifichi il ricorso all'autotutela, verifica dalla quale si può peraltro prescindere quando risulti che il rilascio del titolo è derivato da una erronea, rappresentazione dei fatti da parte del privato richiedente.
1215 - 4 maggio 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Bucchi.
Concessione
di costruzione - Concessione in sanatoria - Opera realizzata su area soggetta a
vincolo archeologico - Diniego - Su parere negativo Soprintendenza -
Legittimità - Mancata acquisizione parere Commissione edilizia - Irrilevanza.
- Ai sensi dell'art. 21 octies comma 2 L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 comma 1 L. 11 febbraio 2005 n. 15, la mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia comunale sull'istanza di sanatoria di abuso edilizio realizzato su area soggetta a vincolo archeologico non comporta l'annullamento del diniego comunale ove questo sia conforme al parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologica, atteso che esso preclude comunque il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
1632 - 27 giugno 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Spagnoletti .
Concessione
di costruzione - Concessione in sanatoria - Silenzio assenso - Conseguenze in
tema di oblazione - Art. 35 comma 18 L. n. 47 del 1985.
- Ai sensi dell'art. 35 comma 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47 il silenzio serbato dall'Amministrazione comunale sull'istanza di rilascio della concessione di costruzione in sanatoria oltre il termine perentorio di 24 mesi equivale, per fictio iuris, al rilascio della concessione stessa per cui da detto momento decorre il termine prescrizionale di 36 mesi assegnato dalla stessa norma al Comune per chiedere all'autore dell'abuso il pagamento dell'oblazione.
1555 - 13 giugno 2007 - Sez. III - Pres. ed Est. Urbano.
Concessione
di costruzione - Contributi - Contributo di urbanizzazione - Prescrizione -
Rinuncia tacita - Condizione.
- Condizione ineludibile perché possa configurarsi rinuncia tacita alla prescrizione in tema di oneri di urbanizzazione è che dal comportamento del debitore risulti la sua inequivoca volontà di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui.
934 - 29 marzo 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Pasca.
Concessione
di costruzione - Contributi - Contributo di concessione - Prescrizione -
Decorrenza.
- Il fatto costitutivo dell'obbligo del pagamento del contributo di concessione è il rilascio della concessione edilizia ed è dal momento in cui ciò avviene che decorre anche il termine decennale di prescrizione del diritto ad esigerlo da parte del Comune.
1629 - 27 giugno 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Spagnoletti.
Concessione
di costruzione - Diniego - Motivazione - Necessità.
- Il diniego di rilascio della concessione di costruzione, comportando una contrazione dello jus aedificandi, necessita di una circostanziata motivazione, esplicativa delle reali ragioni ostative al rilascio del titolo abilitativo, dovendosi consentire all'interessato la possibilità di una compiuta difesa in sede giurisdizionale delle proprie ragioni ovvero di superare gli impedimenti emergenti mediante una modificazione del progetto originariamente proposto..
831 - 27 marzo 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Bucchi.
Concessione
di costruzione - Diniego - Per contrasto con destinazione di piano -
Legittimità - Fattispecie.
- Nel caso in cui il piano regolatore generale per una determinata area di proprietà privata, impone la destinazione a giardino, con prato, cespugli e alberi di alto fusto, da destinare obbligatoriamente ai giochi dei bambini, è legittimo il diniego di rilascio di concessione di costruzione diretta a coprire l'intera superficie con un rivestimento in cemento armato sul quale posizionare giochi a pagamento per bambini.
2098 - 5 settembre 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Bucchi
Concessione
di costruzione - Diniego - Per incompatibilità con destinazione a servizi per
residenza - Legittimità - Fattispecie.
- È legittimo il provvedimento con il quale il Comune nega l'autorizzazione a costruire, in un'area destinata dal piano regolatore a servizi per la residenza, un edificio destinato ad ospitare gli uffici di un istituto bancario, atteso che nella locuzione "servizi per la residenza" rientrano gli asili nido, le scuole materne e dell'obbligo, le attrezzature di interesse religioso, culturale, sociali, sanitarie, assistenziali, amministrative, etc., e non anche le strutture realizzate per l'esercizio dell'attività nel settore del credito e del risparmio.
1788 - 6 luglio 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Pasca .
Concessione
di costruzione.- Diniego - Preavviso - Art. 6 L. n. 15 del 2005 -
Applicabilità.
- Anche al procedimento di rilascio della concessione di costruzione, in quanto avviato ad istanza dell'interessato, è applicabile l'art. 6 L. 11 febbraio 2005 n. 15, nella parte in cui prevede l'obbligo per il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, di comunicare tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
1152 - 20 aprile 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Bucchi .
Concessione
di costruzione - Misure di salvaguardia - Regione Puglia - Art. 17 comma 2 L.
reg. n. 56 del 1980 - Protrazione a tempo indeterminato - Esclusione - Termine
di validità - Quello fissato dalla legge statale.
- Nella Regione Puglia, l'art. 17 comma 2 L. reg. 31 maggio 1980 n. 56 non consente una protrazione sine die dell'applicabilità delle misure di salvaguardia, nel senso di consentirne l'adozione fino all'approvazione del nuovo strumento urbanistico qualunque sia il lasso di tempo intercorrente fra l'adozione e la sua approvazione, con ingiustificato sacrificio per gli interessi dei privati ai quali sarebbe sottratta a tempo indeterminato la possibilità di un utilizzo a scopo edificatorio dei suoli di loro proprietà, ma implicitamente recepisce gli stessi limiti di validità temporale del potere di salvaguardia fissati dall'art. 1 commi 3 e 4 della L. statale 3 novembre 1952 n. 1902.
1786 - 6 luglio 2007 - Sez. III Pres. ed Est. Urbano .
Concessione
di costruzione - Necessità - Copertura atrio interno - Occorre concessione.
- La realizzazione di un quid novi, che muti superfici, volumi e destinazione d'uso, determina l'assoggettamento dell'opera edilizia al regime della concessione edilizia, situazione questa che ricorre nel caso in cui si sia abusivamente provveduto alla copertura di un atrio interno al fine di renderlo abitabile.
1247 - 7 maggio 2007 - Sez. II - Pres. Morea, Est. Spagnoletti.
Concessione
di costruzione - Presupposti - Opere di urbanizzazione primaria - Esistenti o
realizzande - Necessità - Art. 12 T.U. n. 380 del 2001.
- Ai sensi dell'art. 12 T. U. 6 giugno 2001 n. 380, il rilascio del permesso di costruire deve intendersi subordinato all'esistenza di opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune della loro attuazione nel successivo triennio ovvero ancora all'impegno degli interessati alla loro realizzazione contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto dell'istanza di permesso.
1016 - 5 aprile 2007 - Sez. II - Pres. Morea, Est. Adamo.
Edilizia
- Denuncia inizio attività - Variante a permesso di costruire - Ammissibilità -
Limiti - Mutamento destinazione d'uso - Esclusione - Art. 22 comma 2 T.U. n.
380 del 2001.
- Ai sensi dell'art. 22 comma 2 T.U. 6 giugno 2001 n. 380, la denuncia di inizio attività è ammissibile nel settore edilizio per le varianti a permessi di costruire a condizione che non comportino mutamenti della destinazione d'uso rispetto a quella prevista nel progetto originario.
2105 - 11 settembre 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Spagnoletti .
Permesso
di costruire - Pertinenza - Esenzione - Condizioni.
- Ai fini dell'esonero dal permesso di costruire, la nozione di pertinenza presenta peculiarità sue proprie che la distinguono da quella civilistica, nel senso che richiede che l'opera sia preordinata a soddisfare un'obiettiva esigenza del fabbricato principale, sia funzionalmente e oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sia sfornita di un autonomo valore di mercato, non sia valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.
1789 - 6 luglio 2007 - Sez. III - Pres. ed Est. Urbano.
GIURISDIZIONE
Appalto
- Appalto fornitura o servizi - Diniego di rinnovo - Controversie -
Giurisdizione amministrativa esclusiva.
- La posizione dell'aggiudicatario di un contratto di fornitura o servizi con la Pubblica amministrazione che contesta il diniego di rinnovo oppostogli da quest'ultima alla scadenza e l'indizione di una nuova gara, è quella del titolare di un interesse legittimo pretensivo, per cui la relativa controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
1927 2 agosto 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Mangialardi .
Appalto
- Appalto lavori, servizi e forniture - Controversie - A.G.O. e giudice
amministrativo - Criterio di riparto.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di procedure di appalto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, già prevista dall'art. 33 comma 2 lett. e) D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 e attualmente disciplinata dall'art. 6 comma 1 L. 21 luglio 2000 n. 205, non si estende alle controversie concernenti la fase esecutiva del contratto, ma è limitata alla sola procedura di evidenza pubblica, che si colloca a monte della stipulazione.
1048 - 6 aprile 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Anastasi.
Appalto
- Risarcimento danni - Danno da ritardo - Controversie - Giurisdizione
amministrativa esclusiva.
- Ai sensi dell'art. 6 L. 21 luglio 2000 n. 205, devono ritenersi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto l'istanza di risarcimento proposta dall'impresa per c.d. danno da ritardo, derivante cioè dal lungo rinvio da parte della Stazione appaltante alla stipulazione del contratto di appalto, atteso che la cognizione del giudice amministrativo non si esaurisce con li provvedimento di definitiva aggiudicazione ma si estende agli atti autoritativi dalla stessa adottati nella fase successiva al detto provvedimento.
472 - 19 febbraio 2007 - Sez. I - Pres. Ferrari, Est. Anastasi
Appalto - Appalto servizi - Proroga o rinnovo -
Diniego - Controversie - Giurisdizione amministrativa.
-
Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia avente
ad oggetto il rifiuto da parte dell'Amministrazione di procedere alla proroga o
al rinnovo alla scadenza del contratto stipulato per la gestione di un pubblico
servizio, atteso che la posizione dell'istante è quella del titolare
dell'interesse legittimo, e non del diritto soggettivo, ad evitare confronti
concorrenziali con altri aspiranti all'affidamento del detto servizio.
151
- 15 gennaio 2007 - Sez. I - Pres. Ferrari, Est. Mangialardi
Appalto
- Gara sotto soglia - Controversie - Giurisdizione amministrativa esclusiva.
- Il Comune, in quanto Ente pubblico, è sempre tenuto a procedere alla scelta dell'aggiudicatario di appalti di lavori, opere e servizi, mediante procedure di evidenza pubblica disciplinate dalla vigente normativa di settore, anche se il relativo importo è al di sotto della soglia comunitaria; pertanto, le controversie in materia di scelta del contraente rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
16 - 8 gennaio 2007 - Sez. I - Pres. Ferrari, Est. Mangialardi
Convenzioni
di servizi pubblici - Controversie - Giurisdizione amministrativa esclusiva
- L'applicazione dell'art. 31 bis, comma IV, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha sancito l'assimilazione delle concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti "ai fini della tutela giurisdizionale", va rigorosamente circoscritta alle sole concessioni aventi ad oggetto "lavori pubblici" nel senso di cui all'art. 2 della stessa legge n. 109 del 1994; pertanto, le controversie relative a convenzioni con le quali si affidi l’espletamento di servizi pubblici ricadono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto vanno qualificate come accordi sostitutivi di provvedimenti ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2691 - 7 novembre 2007 - Pres. Allegretta - Est. Greco
Contratti
pubblici - Incarichi professionali - Revoca dell'incarico - Controversie -
Giurisdizione A.G.O.
- Nel caso in cui il Comune, esercitando la facoltà conferitagli dall'art. 285 comma 2 T.U. 3 marzo 1934 n. 383, si avvalga, per la redazione del progetto di un'opera pubblica, di un professionista privato, in mancanza di un proprio ufficio tecnico, l'atto di affidamento del relativo incarico nonché tutti gli altri atti che vengono successivamente a interferire sul rapporto costituiscono espressione non di poteri pubblicistici ma di autonomia negoziale privata, funzionale all'instaurazione di un rapporto di c. d. parasubordinazione, da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo anche nell'ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo e il professionista riceva direttive ed istruzioni dall'Ente; pertanto, anche la successiva deliberazione di revoca dell'incarico riveste natura non autoritativa ma di recesso contrattuale, riconducibile alla previsione di cui all'art. 1373 Cod. civ., con la conseguenza che la controversia insorta a causa di essa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
38 - 8 gennaio 2007 - Sez. I - Pres. Ferrari, Est. Anastasi
Contributi
pubblici - Assegnazione provvisoria - Revoca - Controversie - Giurisdizione
amministrativa.
- Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici concessi in via meramente provvisoria e, quindi, prima dell'instaurarsi di una posizione giuridica di diritto soggettivo in capo al richiedente.
1021 - 5 aprile 2007 - Sez. II - Pres. Morea, Est. Cabrini.
Contributi
pubblici - Concessione e revoca - Controversie - Riparto di giurisdizione -
Criterio.
- Le controversie relative al diniego di concessione e alla revoca di contributi pubblici appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo se gli impugnati provvedimenti, che dispongono in tal senso, sono conseguenti a valutazioni di ordine discrezionale in ordine all'interesse pubblico da perseguire; appartengono invece alla giurisdizione del giudice ordinario se la legge predetermina le condizioni per l'attribuzione dei contributi stessi, vincolando di conseguenza le determinazioni dell'Amministrazione e ingenerando in capo ai beneficiari posizioni di diritto soggettivo ovvero se, trattandosi di revoca, essa è conseguente a inadempienze dei detti beneficiari.
2082 - 5 settembre 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Bucchi .
Contributi
pubblici - Revoca - Controversie Giurisdizione A.G.O. - Condizione.
- Nelle controversie aventi ad oggetto provvedimenti di revoca dei contributi previsti dalla L. 19 dicembre 1992 n. 488 per agevolare lo sviluppo delle attività produttive nelle zone depresse del Paese, condizione necessaria per il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario è che il ricorrente sia titolare di un diritto soggettivo alla loro erogazione, il quale a sua volta presuppone che il provvedimento concessorio sia definitivo e che da esso siano derivate obbligazioni a carico dell'Amministrazione al cui adempimento essa, con le impugnate determinazioni, intende illegittimamente sottrarsi.
36 - 8 gennaio 2007 - Sez. I - Pres. Ferrari, Est. Anastasi
Edilizia pubblica - Piani di zona - Costi di
attuazione - Controversie - Giurisdizione amministrativa esclusiva.
- Ai
sensi degli artt. 33 e 34 D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80, come riformulati dall'art.
7 L. 21 luglio 2000 n. 205, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie fra il Comune, i concessionari delle aree e gli
acquirenti degli alloggi ed afferenti ai costi di attuazione dei piani di zona,
in quanto appartenenti per taluni profili alla materia dell'urbanistica e
dell'edilizia e per altri a quella dei pubblici servizi.
170
- 17 gennaio 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Bucchi
Esecuzione
del giudicato - Compenso commissario ad acta - Controversie - Riparto di
giurisdizione - Criterio.
- La controversia relativa alla congruità del compenso liquidato dall'Amministrazione al commissario ad acta da essa stessa nominato in via sostitutiva investe una posizione di interesse legittimo, devoluta come tale alla giurisdizione del giudice amministrativo, nel caso in cui spetti alla stessa Amministrazione determinare discrezionalmente la misura del detto compenso, e invece di diritto soggettivo, devoluta quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, nel caso in cui la detta misura sia predeterminata . dalla legge ovvero dalla stessa Amministrazione in via generale.
58 - 10 gennaio 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Spagnoletti
Esecuzione
del giudicato - Giudicato in materia tributaria - Giurisdizione del Giudice
tributario
- È inammissibile per carenza di giurisdizione il ricorso con cui si chiede al Tribunale amministrativo regionale l'ottemperanza ad un giudicato della Cassazione in materia tributaria (denegato rimborso ILOR), rientrando la controversia nella giurisdizione del Giudice Tributario.
2692 - 7 novembre 2007 - sez. I, Pres. Allegretta - rel. Mangialardi
Impiego
pubblico - Concorsi C.N.R. - Dirigente di ricerca - Controversie -
Giurisdizione amministrativa esclusiva - Fattispecie.
- Ai sensi dell'art. 63 comma 4 D. L. vo 30 marzo 2001 n. 165, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente per oggetto l'esito del concorso indetto dal C.N.R. per la copertura di posti di "dirigente di ricerca" e riservato ai dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nel profilo professionale di "primo ricercatore", trattandosi di procedura selettiva articolata in senso verticale per l'accesso al livello apicale dell'organizzazione scientifica e di ricerca dell'Ente e chiaramente strutturata, anche per quanto concerne le sue modalità di svolgimento, alla stessa stregua del concorso per l'assegnazione di posti di professore universitario,
1294 - 9 maggio 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Cabrini.
Impiego
pubblico - Mobbing - Personale non privatizzato - Risarcimento danni -
Controversie - Giurisdizione esclusiva amministrativa.
- Ai sensi dell'art. 68 D. L. vo 3 febbraio 1993 n. 29, modificato dall'art. 29 D.L, vo 31 marzo 1998 n. 80, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia relativa alla richiesta di risarcimento danni per mobbing avanzata da un dipendente pubblico non privatizzato.
1571 - 20 giugno 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Anastasi.
Impiego
pubblico - Risarcimento danni - Condotta illecita cessata dopo 30 giugno 1998 -
Controversie - Giurisdizione A.G.O.
- Ai sensi dell'art. 63 T.U. 30 marzo 2001 n. 165, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto la richiesta di risarcimento danni proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza per condotta asseritamene illecita serbata dalla stessa nei suoi confronti ma cessata in epoca successiva al 30 giugno 1998.
353 - 7 febbraio 2007 - Sez. I - Pres. Mangialardi, Est. Greco.
Impiego
pubblico - Sanitario U.S.L. - Conferimento incarico di dirigente di struttura
complessa - Controversie - Giurisdizione A.G.O.
- Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto l'affidamento, a seguito di avviso pubblico, dell'incarico a tempo determinato di dirigente di struttura sanitaria complessa, atteso che il procedimento di scelta del soggetto al quale conferire l'incarico non ha natura concorsuale, mentre è ininfluente al fine della individuazione del giudice competente la circostanza che la scelta debba essere motivata, in quanto l'obbligo di motivazione è perfettamente compatibile con la natura privatistica e discrezionale dell'atto di conferimento dell'incarico.
1139 - 20 aprile 2007 - Sez. II - Pres. Morea, Est. Durante.
Occupazione
per pubblica utilità - Occupazione abusiva - Risarcimento danni - Dopo Corte
cost. n. 204 del 2004 - Giurisdizione amministrativa esclusiva.
- Anche dopo la sentenza della Corte cost. 6 luglio 2004 n. 204, permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva, collocandosi tale fattispecie nell'ambito del risarcimento derivante da atti e comportamenti della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 34 D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80.
1790 - 6 luglio 2007 - Sez. III - Pres. ed Est. Urbano .
Servizio
sanitario nazionale - Spese di cura - Rimborso - Diniego - Strutture non
convenzionate - Controversie - Giurisdizione amministrativa.
- Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie relative al diniego di rimborso di spese sostenute per cure mediche in case di cura non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, atteso che oggetto della domanda non è in via diretta il diritto fondamentale alla salute, ma atti amministrativi di cui viene dedotta l'illegittimità.
336 - 5 febbraio 2007 - Sez. I - Pres. ed Est. Mangialardi.
Servizio
sanitario nazionale - Cure all'estero - Rimborso spese - Diniego Controversie -
Giurisdizione amministrativa.
- Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente per oggetto il diniego opposto dall'Azienda sanitaria locale alla richiesta di un suo assistito di rimborso delle spese sostenute all'estero per un intervento chirurgico richiedente il possesso, da parte dell'operatore, di una altissima specializzazione, atteso che la posizione dell'istante è quella del titolare dell'interesse legittimo in correlazione con la discrezionalità, riconosciuta all'Amministrazione sanitaria titolare del potere di autorizzazione, sul piano della valutazione della propria capacità di soddisfare, tempestivamente e in forma adeguata, anche sotto il profilo della disponibilità finanziaria, le esigenze del richiedente.
1736 - 4 luglio 2007 - Sez. I. - Pres. Allegretta, Est. Anastasi .
Sport
- Atti C.O.N.I. e Federazioni sportive - Controversie - Art. 3 comma 2 L. n.
280 del 2003 - Giurisdizione esclusiva T.A.R. Lazio - Estensione alle misure
cautelari.
- Ai sensi dell'art. 3 comma 2 L. 17 ottobre 2003 n. 280, la giurisdizione esclusiva e rilevabile d'ufficio del Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma nelle controversie aventi per oggetto atti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive si estende anche alle misure cautelari.
401 - 9 febbraio 2007 - Sez. II - Pres. Morea, Est. Bellomo
Stato
di emergenza - Provvedimenti commissariali - Impugnazione - Competenza
funzionale T.A.R. Lazio - Limite - Art. 3 comma 2 bis D.L. n. 245 del 2005.
- La competenza funzionale, che l'art. 3 comma 2 bis D.L. 30 novembre 2005 n. 245, convertito nella L. 27 gennaio 2006 n. 21, attribuisce al T.A.R. per il Lazio, con sede in Roma, nelle controversie aventi per oggetto i provvedimenti adottati negli stati di emergenza dai commissari straordinari deve intendersi limitata a quelli da essi direttamente provenienti, e con esclusione di quelli adottati da altre autorità, ancorché dai primi delegate.
2486 10 ottobre 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Greco.
SERVIZIO SANITARIO
Convenzionamento esterno - Assistenza
pediatrica - Regione Puglia - Istituzione zone carenti straordinarie -
Legittimità.
-
Nella Regione Puglia è legittima la deliberazione della Giunta regionale che,
in sede di approvazione dell'accordo integrativo regionale per la disciplina
dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, procede alla
individuazione di zone carenti c.d. straordinarie in ambiti territoriali nei
quali, pur essendo il numero degli assistibili in età pediatrica non
sufficiente alla istituzione di una zona carente, sussiste comunque l'esigenza
di garantire l'effettività del diritto all'assistenza pediatrica e di evitare
la necessaria e massiccia iscrizione dei minori negli elenchi dei medici di
medicina generale.
30 -
8 gennaio 2007 - Sez. I - Pres. Ferrari, Est. Mangialardi
Prestazioni
- Cure all'estero - Rimborso spese - Diniego - Legittimità - Condizione.
- L'autorizzazione all'assistenza sanitaria all'estero può essere legittimamente negata soltanto se esistono in Italia strutture sanitarie in grado di erogare tempestivamente e in forma adeguata alle particolarità del caso clinico la specifica prestazione di cui l'assistito ha urgente bisogno; pertanto, nel caso di istanza a effettuare cure sanitarie oltre confine, è onere dell'azienda pubblica individuare e comunicare tempestivamente all'istante le alternative praticabili in Italia, mentre compete al Centro di riferimento prendere contatto con gli ospedali ritenuti idonei ed informarsi dei tempi di attesa; pertanto, è illegittimo il diniego di autorizzazione pronunciato in mancanza di dette indicazioni.
1736 - 4 luglio 2007 - Sez. I. - Pres. Allegretta, Est. Anastasi
Prestazioni
- Opzione fra strutture pubblica e privata - Conseguenza.
Prestazioni
- Quantità e tipologie erogabili - Art. 1 comma 32 L. n. 662 del 1996 -
Competenza unilaterale regionale.
Prestazioni
- Limiti - Riferimento alle disponibilità finanziarie - Legittimità.
- Nell'ordinamento vigente non è previsto il principio dell'esatta alternanza fra sanità pubblica e privata a mera discrezione dell'utente ma, per converso, la possibilità da parte di quest'ultimo di rivolgersi sempre alla sanità pubblica e a quella privata solo se possibile, eventualmente integrando il costo della prestazione, mentre in questo caso la struttura privata ha diritto a un rimborso nel limite dei tetti di spesa programmati e nel rispetto delle normative che lo determinato.
- Ai sensi dell'art. 1 comma 32 L. 23 dicembre 1996 n. 662, è rimessa alla potestà unilaterale e autoritativa della Regione la determinazione della quantità e delle tipologie delle prestazioni sanitarie erogabili nelle strutture pubbliche e private, mentre in sede di contrattazione del piano annuale preventivo la detta determinazione fa riferimento alla singola, specifica struttura sanitaria, ma facendo applicazione dei criteri generali e vincolanti dettati dall'Ente Regione.
- In presenza di limitate risorse finanziarie la spesa sanitaria deve essere commisurata alle effettive disponibilità, le quali condizionano la qualità e il livello delle prestazioni sanitarie da determinarsi previa valutazione e compatibilità e tenuto conto delle esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute.
2474 - 9 ottobre 2007 - Sez. Il - Pres. Morea, Est. Durante.
Spesa
sanitaria globale - Tetto di spesa - Misura - Competenza - Regione Puglia -
Giunta regionale.
Spesa
sanitaria globale - Tetto di spesa - Misura - Riferimento a risorse finanziarie
disponibili - Legittimità - Limiti.
- Nella Regione Puglia, rientra nella competenza della Giunta regionale la determinazione dei tetti di spesa sanitaria, trattandosi di deliberazione riconducibile nella categoria degli atti generali piuttosto che in quella degli atti regolamentari, attesa la inscindibilità del contenuto programmatico attuativo e di quello programmatorio.
- In materia di spesa sanitaria è legittima la predeterminazione di tetti invalicabili atteso che, in presenza di risorse finanziarie limitate, è ragionevole commisurare la spesa alle effettive disponibilità, le quali inevitabilmente condizionano la qualità e il livello delle prestazioni sanitarie erogabili agli assistiti, sia pure nel rispetto del limite costituito dalle fondamentali esigenze connesse alla tutela della salute.
1978 - 22 agosto 2007 - Sez. II - Pres. Morea, Est. Durante .
Convenzionamento
esterno - Tetto di spesa - Determinazione - Deliberazione regionale - Natura -
Atto amministrativo generale.
Convenzionamento
esterno - Tetto di spesa - Determinazione - Necessità - Conseguenza.
- La delibera regionale che determina i tetti di spesa sanitaria è riconducibile alla categoria degli atti generali piuttosto che a quelli regolamentari, attesa l'inscindibilità in essa del contenuto di programmazione da quello attuativo.
- Il provvedimento di fissazione dei limiti di spesa sanitaria, a mezzo del quale la Regione stabilisce il volume massimo delle prestazioni rimborsabili per l'anno in corso alle strutture private accreditate, rappresenta l'adempimento di un preciso obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per remunerare le prestazioni erogate; pertanto, a fronte dell'esercizio di tale potere la struttura privata accreditata non vanta un diritto all'erogazione incondizionata delle prestazioni rese nella specifica branca di appartenenza.
2474 - 9 ottobre 2007 - Sez. Il - Pres.
Morea, Est. Durante.
UNIVERSITÀ
Borse di studio - Borsa di studio post
dottorato - Assegnazione - Presupposto - Collegamento fra ricerca programmata e
ricerca conclusa col dottorato - Non occorre.
- La
borsa di studio post dottorato può essere legittimamente concessa in funzione
di un programma di ricerca diverso dal programma di studi conclusosi con la
redazione della tesi di dottorato, al quale il Dipartimento che ha indetto il
relativo concorso si è detto interessato.
32 -
8 gennaio 2007 - Sez. I - Pres. ed Est. Ferrari
Dottorato
di ricerca - Borse di studio Fondo sociale europeo - Esclusione - Per carenza
residenza anagrafica nella località sede del corso - Illegittimità -
Fattispecie.
- È illegittimo il provvedimento che nega al vincitore del dottorato di ricerca l'accesso alle borse di studio istituite e finanziate dal Fondo sociale europeo per aver conservato la residenza anagrafica in Polonia, pur essendo documentata la sua continua frequenza ai relativi corsi atteso che le risultanze anagrafiche danno vita a una mera presunzione superabile dalla prova che la dimora abituale è in altro luogo.
1140 - 20 aprile 2007 - Sez. II - Pres. Morea, Est. Adamo.
Dottorato
di ricerca - Borse di studio aggiuntive - Diniego - Per mancata coincidenza fra
residenza anagrafica ed effettiva - Illegittimità.
- È illegittimo il provvedimento con il quale l'Università degli studi esclude la vincitrice senza borsa dì studio di un dottorato di ricerca dal beneficio delle borse di studio aggiuntive istituite e finanziate dal Fondo sociale europeo sul rilievo della mancanza del requisito della residenza anagrafica nella località di svolgimento del corso, atteso che ai sensi dell'art. 44 Cod, civ, la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva costituisce mera presunzione, che può essere superata sulla base della prova offerta dall'interessato in ordine alla località nella quale è fissata la dimora abituale.
1200 - 2 maggio 2007 - Sez. II - Pres. Morea, Est. Adamo.
Insegnante
universitario - Concorso - Bando - Limitazione numero di pubblicazioni
presentabili - Art. 2 comma 6 D.P.R. n. 117 del 2000 - Legittimità.
Insegnante
universitario - Concorso - Commissione giudicatrice - Giudizio di idoneità o
inidoneità - Sindacato giurisdizionale - Limiti.
Insegnante
universitario - Concorso - Giudizio di idoneità o inidoneità - Motivazione -
Criterio dì sufficienza.
Insegnante
universitario - Concorso - Titoli - Pubblicazioni - Valutazione - Contributi
originali - Distinzione dal mero coinvolgimento nel dibattito scientifico -
Legittimità.
Insegnante
universitario - Concorso - Titoli - Pubblicazioni - Valutazione - Impact
factor - Rilevanza - Limiti.
- Ai sensi dell'art. 2 comma 6 D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, è legittima la clausola del bando di indizione della procedura comparativa per l'assegnazione di posti di professore associato che impone ai candidati la presentazione delle pubblicazioni in numero non superiore a venti, trattandosi di quantitativo più che sufficiente a consentire ai candidati, cui è rimessa la scelta nell'ambito della propria produzione scientifica dei lavori da sottoporre al giudizio della Commissione giudicatrice, un'adeguata rappresentazione del proprio impegno scientifico e dei risultati raggiunti.
- Il giudizio di idoneità o inidoneità espresso dalla Commissione giudicatrice di una procedura comparativa per l'assegnazione di posti di professore universitario, costituendo espressione di specifica competenza e di discrezionalità tecnica ex lege riconosciuta all'organo, è sindacabile dal giudice della legittimità solo sotto il profilo dell'errore di fatto, della palese illogicità e della manifesta carenza valutativa.
- Nelle procedure di valutazione comparativa per l'assegnazione di posti di professore universitario l'obbligo motivazionale incombente sull'Autorità emanante deve ritenersi adeguatamente adempiuto quando le ragioni sottese alle scelte finali da essa compiute siano agevolmente desumili dagli atti intervenuti nelle diverse fasi del procedimento.
- In sede di procedura comparativa per l'assegnazione di posti di professore universitario, è legittima la scelta della Commissione esaminatrice di distinguere, fra le pubblicazioni presentate dai singoli candidati, quelle che costituiscono contributi autenticamente originali e lavori che invece documentano unicamente la presenza degli stessi all'interno del dibattito scientifico che si svolge in occasione di convegni e congressi.
- Nelle procedure comparative per l'assegnazione di posti di professore universitario il c.d. impact factor, ossia il numero delle citazioni che una determinata opera riceve da altre, non costituisce l'unico indice a mezzo del quale valutare la qualità scientifica dell'opera medesima, ma solo uno dei tanti che la Commissione giudicatrice, nella propria discrezionalità, è chiamata ad utilizzare per verificare il reale ed effettivo contributo che quella determinata opera ha apportato alla ricerca scientifica.
1008 - 5 aprile 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Greco.
Ricercatore - Concorso - Titoli - Valutazione
della Commissione - Insindacabilità.
-
Nei concorsi pubblici indetti per la copertura di posti di ricercatore
universita rio rientra nella competenza esclusiva della Commissione
giudicatrice stabilire il punteggio da assegnare ai titoli presentati dai
singoli candidati entro quelli massimi presta biliti per ciascuna categoria.
32 -
8 gennaio 2007 - Sez. I - Pres. ed Est. Ferrari
Ricercatore
- Trattamento economico - Passaggio da tempo pieno a tempo definito -
Conseguenze - Divieto di reformatio in pejus - Inapplicabilità.
- È inapplicabile il divieto di reformatio in pejus nel caso in cui l'Amministrazione riduce il trattamento stipendiale già corrisposto al ricercatore universitario a tempo pieno che abbia chiesto ed ottenuto di poter svolgere attività extramuraria, atteso che questa comporta, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, l'automatica opzione per il tempo definito e una netta riduzione delle ore da dedicare all'attività didattica, come previsto dal successivo art. 32 dello stesso decreto.
1734 - 4 luglio 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Mangialardi .
Scuole
di specializzazione - Ammissione - Requisito richiesto dallo statuto della
Scuola e non dal bando - Esclusione - Illegittimità - Fattispecie.
- Nel caso in cui il bando di concorso richieda come requisito di ammissione alla Scuola di specializzazione in psicologia clinica il solo possesso del diploma di laurea nella detta disciplina, il candidato che a seguito dell'intervenuta immatricolazione al, primo anno di corso, abbia regolarmente frequentato le lezioni non può essere successivamente escluso per il solo fatto che lo statuto della Scuola richieda come requisito di ammissione anche l'abilitazione all'esercizio professionale, tenuto conto sia del fatto che le clausole del bando devono essere interpretate con riguardo all'affidamento ingenerato nell'interessato in buona fede sia della circostanza che comunque la detta abilitazione era stata conseguita in data ampiamente anteriore all'impugnato provvedimento di revoca dell'immatricolazione.
2610 - 24 ottobre 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta Est. Anastasi .
Studente
universitario - Iscrizione a corso di laurea - Momento costitutivo -
Individuazione.
- Il procedimento di iscrizione a un corso di laurea non si conclude con il deposito presso l'ufficio di segreteria dell'Università degli studi del modulo di domanda e degli allegati documenti e con il pagamento delle tasse dovute, trattandosi di adempimenti che costituiscono solo l'avvio del procedimento che si perfeziona invece con l'accettazione della domanda e dopo l'espletamento dell'attività istruttoria da parte del competente ufficio.
1384 - 17 maggio 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Pasca.
URBANISTICA
Piano
di lottizzazione - Regione Puglia - Documentazione da allegare all'istanza -
Relazione finanziaria - Necessità - Art. 20 L. reg. n. 56 del 1980.
- Nella Regione Puglia, ai sensi dell'art. 20 L. reg. 31 maggio 1980 n. 56, la relazione finanziaria recante l'indicazione sommaria degli oneri da ripartire fra il Comune e i presentatori di un progetto di lottizzazione di un'area da destinare a edilizia residenziale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, è un documento che deve necessariamente essere compreso fra gli elaborati che i soggetti privati sono obbligati a presentare a corredo della loro istanza, a prescindere dalle loro previsioni in ordine alla effettiva sussistenza di oneri patrimoniali ,a carico del Comune, dovendo quest'ultimo essere comunque messo in condizione di effettuare le proprie valutazioni in merito agli aspetti finanziari relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, così come ipotizzate dai proponenti.
2088 - 5 settembre 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Bucchi
Piano
insediamenti produttivi - Scadenza termine decennale di efficacia - Effetti
sulla dichiarazione di pubblica utilità - Art. 27 comma 3 L. n. 865 del 1971.
- Il termine decennale di efficacia, che l'art. 27 comma 3 L. 22 ottobre 1971 n. 865 assegna ai piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, è preordinato all'esigenza di delimitare nel tempo il potere espropriativo; pertanto, esso non è suscettibile di alcuna proroga, salva la sola possibilità di un nuovo piano che rinnovi la scelta delle aree, e il suo decorso comporta la cessazione della dichiarazione di pubblica utilità e degli atti che sul suo presupposto sono stati successivamente adottati.
1454 - 4 giugno 2007 - Sez. III - Pres. Pasca, Est. Spagnoletti.
Piano
regolatore - Contenuto - Adeguamento agli standard urbanistici - Obbligo -
Motivazione - Criterio di sufficienza.
- Per l'Amministrazione pianificatrice l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti alle nuove esigenze sopravvenute costituisce un obbligo di legge, da adempiere con un provvedimento generale che non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo al fabbisogno minimo di servizi e di infrastrutture di carattere collettivo.
1151 - 20 aprile 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Bucchi.
Piano
regolatore - Prescrizioni e vincoli - Decadenza - Reiterazione - Legittimità -
Condizione.
- La reiterazione dei vincoli urbanistici, decaduti ai sensi dell'art. 2 L. 19 novembre 1968 n. 1187 per effetto dell'inutile decorso del termine quinquennale entro il quale adottare i piani attuativi, può essere legittimamente disposta da Comune ma a condizione che con un'adeguata e puntuale motivazione non solo dimostri la persistente corrispondenza al pubblico interesse del vincolo, ma dichiari anche di essere consapevole della lesione che ciò comporta per il privato, già inutilmente penalizzato.
1172 - 20 aprile 2007 - Sez. III - Pres. ed Est. Urbano.
Piano
regolatore - Prescrizioni e vincoli - Principio di nominatività e tipicità
degli atti amministrativi - Applicabilità - Conseguenze.
- Il principio di nominatività e tipicità degli atti amministrativi comporta che l’Amministrazione non può adottare uno strumento urbanistico che, quanto al suo iter procedurale, all'oggetto e al contenuto, non corrisponda ad uno schema già predeterminato dalla specifica normativa, non disponendo essa, nell'attuale ordinamento, di un generale e indifferenziato potere di pianificazione libero quanto a mezzi e forme; pertanto, essa non può legittimamente introdurre nell'ordinamento giuridico nuove categorie di strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, quale che sia la funzione ad essi attribuita, nemmeno invocando il principio di autonomia degli Enti locali.
839 - 28 marzo 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Spagnoletti
Piano
regolatore - Prescrizioni e vincoli - Vincolo espropriativo - Decadenza -
Riqualificazione urbanistica - Obbligo per il Comune - Pendenza adozione del
nuovo p.r.g. -Irrilevanza..
- Nel caso di decadenza, per decorso del termine di legge, di un vincolo espropriativo incombente su un'area privata, l'Amministrazione è tenuta ad adottare determinazioni in ordine alla qualificazione urbanistica dell’area, risultando ininfluente la pendenza della procedura di adozione del nuovo piano urbanistico generale.
2093 - 5 settembre 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Spagnoletti.
Piano
regolatore - Regione Puglia - Art. 55 L. reg. n. 56 del 1980 Normativa
urbanistica. sopravvenuta - Obbligo di conformazione - Limiti.
- L'art. 55 L. reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56, nel prevedere l'obbligo per i Comuni provvisti di piano regolatore generale di conformare le previsioni in esso contenute alla nuova disciplina urbanistica regionale, impone agli stessi un obbligo di verifica a fini di adeguamento, che non deve necessariamente condurre all'adozione di varianti laddove le previgenti previsioni si rivelino, a seguito della verifica, pienamente adeguate alle sopravvenienze normative.
950 - 3 aprile 2007 - Sez. III - Pres. Urbano, Est. Spagnoletti.
Piano
regolatore - Prescrizioni e vincoli - Vincoli di inedificabilità o preordinati
all'esproprio - Decadenza - Obbligo di riqualificazione - Modalità.
Piano
regolatore - Prescrizioni e vincoli - Vincoli di inedificabilità ed
espropriativi Decadenza - Mancata riqualificazione urbanistica dell'area - Rito
del silenzio - Applicabilità.
Piano
regolatore - Prescrizioni e vincoli - Vincoli di inedificabilità o preordinati
all'esproprio - Individuazione.
Piano
regolatore - Prescrizioni e vincoli - Vincoli conformativi - Indennizzabilità -
Esclusione.
- L'inutile decorso del termine quinquennale di durata del vincolo di inedificabilità, già previsto dall'art. 2 comma 1 L. 19 novembre 1968 n. 1187 e ora dall'art. 9 commi 3 e 4 T.U. 8 giugno 2001 n. 327 e decorrente dall'approvazione del piano regolatore generale, impone al Comune l'obbligo di procedere alla nuova pianificazione dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica, obbligo che può essere adempiuto a mezzo sia di una variante specifica che di una variante generale, che costituiscono gli unici strumenti che consentono all'Amministrazione comunale di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse al territorio comunale con i principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse.
- L'obbligo di procedere a una rideterminazione dell'assetto urbanistico di zone del territorio comunale rimaste sprovviste di disciplina a causa della perdita di efficacia delle previsioni vincolistiche di piano regolatore generale discende anche dall'art. 7 L. 17 agosto 1942 n. 1150, posto che la previsione di cui all'art. 4 ultimo comma lett. a) e b) L. 28 gennaio 1977 n. 10, inerente alla disciplina delle c.d. zone bianche, ha natura provvisoria e quindi non può sostituirsi alla disciplina che la legge affida alle responsabili valutazioni del Comune; pertanto, il proprietario di un'area assoggetta a un vincolo urbanistico di inedificabilità, allo scadere del vincolo, contro il silenzio e l'inerzia dell'Amministrazione può azionare il rimedio offerto dall'art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034.
- I vincoli di piano regolatore ai quali si applica il principio della decadenza quinquennale di cui all'art. 2 comma 1 L. 19 novembre 1968 n. 1187 sono soltanto quelli che incidono su beni determinati e sono preordinati all'espropriazione ovvero hanno carattere sostanzialmente espropriativo, tali da determinarne l'inedificabilità e quindi lo svuotamento del contenuto del diritto di proprietà ovvero incidendo sul godimento del bene in modo tale da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale o da diminuirne in modo significativo il valore di scambio.
- A norma dell'art. 42 comma 3 Cost. non sono indennizzabili i vincoli urbanistici di tipo conformativo, per essi intendendosi quelli relativi ai beni culturali e paesaggistici posti direttamente dalla legge ovvero mediante un particolare procedimento amministrativo a carico di intere categorie di beni, in base a caratteristiche loro intrinseche, con carattere di generalità e in modo obiettivo.
2415 - 27 settembre 2007 - Sez. I - Pres. Allegretta, Est. Anastasi .
Programma
integrato di riqualificazione delle periferie - Approvazione - Competenza
Consiglio comunale - Modifiche della Giunta - Illegittimità.
- Il programma integrato di riqualificazione delle periferie (P.I.R.P.) è uno strumento di pianificazione urbanistica, assimilabile a livello normativo ai programmi di intervento di cui agli artt. 16 e segg. L. 17 febbraio 1992 n. 179 e 15 comma 4 L. reg. 3 settembre 2001 n. 20, la cui approvazione spetta in via esclusiva al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 21 L. reg. 22 maggio 1980 n. 56 e della generale competenza che l'art. 42 comma 2 lett. b) T.U. 18 agosto 2000 n. 267 assegna a detto organo in materia di pianificazione urbanistica; pertanto, è illegittimo il provvedimento con il quale la Giunta comunale, invece di limitarsi a dare esecuzione al deliberato consiliare, modifica in senso ampliativo le aree già individuate dal Consiglio comunale come soggette al vincolo espropriativo.
1893 - 26 luglio 2007 - Pres. Urbano, Est. Greco .