|
U.D.A.I. UFFICIO DOCUMENTAZIONE AUTOMAZIONE INF Introduzione al processo civile telematico*
Pubb. su Riv. Trim. di Dir. e
Proc. Civile - 2000, pag. 1165 Relazione a cura del
Dott. Pasquale
Liccardo (Referente per l’Informatica) Bologna, 10 novembre
1999 *Relazione di sintesi dello studio condotto dal Gruppo di lavoro sulla analisi dei Requisiti informativi del processo civile. Sommario 1 Premessa 1.1 Il sistema informativo nel codice del 1942 1.2 Gli anni ottanta e l’esperienza dei Main-frame 1.3 Perdita della dimensione informativa complessiva 1.4 La nota di iscrizione a ruolo 1.5 Crisi del processo come crisi della decisione 2 Scenario di fondo 2.1 La scrittura, l’oralità e 2.2 …. il documento informatico 3 Requisiti progettuali del processo telematico 3.1 Progettazione del sistema informativo come riprogettazione organizzativa 3.2 Ipotesi ricostruttiva del sistema informativo come sistema informativo telematico 3.3 Unità documentale 3.4 L’udienza 3.5 Progetto Polis 3.6 La decisione, il giudice, l’avvocato 3.7 Ragione tecnologica e
processo 1
Premessa.
A quasi cinque anni dall’entrata in vigore della novella del processo civile, sembra diffondersi la convinzione, per molti versi ancora intuitiva, che la crisi della giustizia civile in Italia non possa essere risolta senza un profondo mutamento dell’organizzazione giudiziaria che presiede alla gestione del processo: l’organizzazione giudiziaria costituisce per la prima volta oggetto di analisi, nel tentativo di superare la “separatezza” che da sempre ha contraddistinto dal punto di vista culturale l’organizzazione giudiziaria rispetto alle altre pubbliche amministrazioni[1], aprendo così nuovi itinerari di ricerca e confronto . La crisi perde così ogni dato di acritica specificità per collegarsi a processi più estesi e profondi, che riguardano ormai da un ventennio l’intera pubblica amministrazione, oggetto in tutti i paesi occidentali di interventi che ne hanno per molti versi modificato le finalità, i compiti, le dimensioni organizzative e, sotto alcuni aspetti, la stessa ragion d’essere[2]. La recente rivoluzione dell’intero comparto giudiziario ad opera della legge 16 luglio 1997 n. 254 e del d. lgs. 20 marzo 1998, n. 51 costituisce non solo l’esito di una riflessione sugli istituti processuali, quanto la dimostrazione di una diversa consapevolezza del ruolo svolto dall’organizzazione giudiziaria sulla crisi della giustizia e sulla necessità di un complessivo ripensamento della sua relazione con il processo. Lo sguardo del nostro legislatore, anche ultimamente, sembra per la prima volta attento alle problematiche imposte da un’opera di riallineamento dell’organizzazione giudiziaria: a fronte dei toni spesso aspri che hanno contraddistinto gli interventi sul processo civile, i temi e le problematiche organizzative sembrano aprire nuovi e meno accesi momenti di confronto e di dialogo[3]. L’apparente neutralità di tale scenario sembra in parte riconducibile alla “neutralità” dell’interlocutore che per la prima volta compare con ruoli e strategie così precise sulla scena del diritto: la tecnologia, e soprattutto la tecnologia informatica, si avvicina al processo e all’organizzazione giudiziaria con il mandato efficientista del modernizzatore, fiducioso nei propri mezzi e nella immediatezza del risultato. Eppure, il dubbio che altre esperienze di informatizzazione condotte nella pubblica amministrazione [4]lasciano ragionevolmente insinuare è che ogni approccio semplicistico al rapporto tra informatica, processo ed organizzazione sia destinato al fallimento: l’illuminismo insito in un tale approccio[5] nasconde all’osservatore la complessità del tema e la problematicità dell’intreccio processo - organizzazione. Il tentativo, condotto a Bologna dal Gruppo di lavoro costituito da magistrati ed avvocati, muove proprio dalla necessità di guardare al processo e alle sue fasi come ad un fenomeno organizzativo, cercando di analizzare le informazioni che guidano gli attori sociali all’assolvimento delle loro specifiche funzioni. Estraneo per competenze e per culture è stato lo studio diretto della organizzazione, in quanto campo di un sapere specifico troppo spesso ignorato o sottovalutato dalla teoria processuale. L’attenzione si è pertanto concentrata sulla specificità del sistema informativo del processo civile, muovendo dalla consapevolezza che ogni organizzazione si fonda su un sistema di relazioni che produce e gestisce informazioni: «le organizzazioni sono dei sistemi informativi»[6] e le informazioni hanno sempre fatto da “cemento” nelle situazioni organizzative. L’ottica metodologica prescelta ha consentito di selezionare, quale oggetto prioritario di indagine, i registri di cancelleria in quanto luogo specifico di sedimentazione delle informazioni prodotte dal processo: non è possibile in questa sede ripercorrere per intero l’analisi condotta dal gruppo di lavoro, quanto piuttosto si cercherà di evidenziare le problematiche di maggior rilevanza sistematica incontrate, rimandando ogni analisi più specifica allo studio dei requisiti del sistema informativo del processo civile. 1.1 Il sistema informativo nel codice del 1942. Il sistema informativo
previsto dal codice di procedura risulta per intero fondato sui registri
di cancelleria, disciplinati fino al D.L. 19/2/98 n. 51 (nonostante
l’abrogazione operata dall’art. 7 della L. 2/12/1992 n. 399, in assenza
dei decreti ministeriali di cui agli artt. 1, 2 e 3 della L. medesima)
dagli artt. 28 - 34 delle disposizioni di attuazione al codice[7].
Non è questa la sede per analizzare le ragioni di una così lunga fortuna
dell’impianto progettato ovvero le cause di un così profondo disinteresse
da parte del legislatore che, per oltre un quarantennio, non ha avvertito
la necessità di un riallineamento del sistema informativo predisposto,
pure più volte interessato nel corso degli anni da innovazioni di rilievo,
quali ad esempio il processo del lavoro. Qui preme sottolineare
come il sistema informativo progettato dal legislatore del 42 risenta
fortemente delle opzioni di fondo, del dibattito teorico di quegli anni,
delle esperienze maturate nella vigenza del codice del 1865 quanto ai due
tipi di processo, formale e sommario, il primo concepito come processo
scritto e il secondo come processo orale. Il legislatore del
1942 giunge alla progettazione del sistema informativo del processo civile
sulla spinta del serrato dibattito tra fautori e contrari al principio di
oralità del processo, optando per un processo fortemente votato ai canoni
chiovendiani dell’oralità[8]:
nella relazione al progetto definitivo si afferma esplicitamente che «
l’oralità è senza dubbio l’anima del nuovo processo che si svolge
attraverso una serie di dibattiti (vorrei dire conversazioni) fra il
giudice e le parti e i loro patroni» e nella relazione del Guardasigilli
si legge che « l’oralità vorrà dire ritorno alla naturalezza e allo
spirito di lealtà e comprensione, le schermaglie e le reticenze che si
annidano facilmente nei formalismi del processo scritto, saranno sventate
dalla vicinanza e alla confidenza di quelle conversazioni senza cerimonie,
nelle quali il giudice troverà l’atmosfera per esercitare utilmente le sue
iniziative istruttorie». Sono state già da
altri analizzate le connotazioni dogmatiche spesso assunte dall’oralità,
la loro capacità persuasiva e “taumaturgica”[9],
l’ideologismo insito nella sua eterna lotta con la scrittura[10]:
qui preme sottolineare come lo sguardo proposto da questa comune
riflessione ad ognuno dei “duellanti”, abbandoni necessariamente ogni
opzione ideologica per assumere l’ottica neutrale del sistema informativo
chiamato gestione del processo. In tale ottica,
l’opzione del legislatore del 42 per il processo orale che si esplicita
nella centralità dell’udienza e del dibattimento in quanto unico luogo e momento di
scambio ed esplicitazione delle difese scritte in atti, rimanda alla
costruzione del sistema informativo dei registri di cancelleria
estremamente conseguenziale e diretta. Se appare
profondamente errato dire che la scrittura riveste un ruolo minore
all’interno dell’impianto processuale costruito nel 42 che comunque
rimanda alla scrittura come condizione ineludibile del suo stesso modo di
operare (sia pure nell’ottica ideologica della funzione meramente
preparatoria ad essa assegnata[11]),
appare corretto affermare che l’oralità, nella dimensione organizzativa
demandata al supporto del processo e della decisione giudiziaria consente
al legislatore del 1942 di distinguere in misura estremamente netta il
sistema delle informazioni per l’ufficio, inteso come organizzazione
amministrativo – burocratica delle cancellerie e il sistema delle
informazioni da assicurare alle parti. Il sistema informativo dell’ufficio viene strutturato
per la gestione delle informazioni di primo livello quali quelle
interessate: a) dall’anagrafica delle parti, quale risultante dalla
sola iscrizione a ruolo senza peraltro registrare se non sulle copertine
del fascicolo, i possibili mutamenti e/o implementazioni; b)
dal censimento del contenzioso in due macro classi,
quali il contenzioso ordinario e la volontaria giurisdizione; c)
dalla successione degli uffici nella fase degradante
di assegnazione e attribuzione alla sezione e al Giudice istruttore; d)
dalla successione cronologica delle udienze; e)
dalla definizione del processo e dalla trasmissione
del fascicolo ad altro ufficio giudiziario; f) dalla successione degli adempimenti connessi alle
relazioni con gli uffici finanziari. Il sistema informativo progettato dal legislatore del
42 fondato sulla centralità informativa dell’evento udienza, vive un primo
momento di disallineamento nell’immediatezza della sua entrata in vigore:
sappiamo bene che la novella del D.P.R. 17 ottobre 1950 n. 857 modificò
notevolmente l’impianto progettato dal legislatore del 1942 sotto vari
profili: ·
nella relazione oralità \ scrittura: l’autorizzazione
del giudice alla trattazione scritta della causa, prevista dall’art. 83
bis disp. att. introduce una dimensione di eccezionalità della scrittura
che ben presto la prassi forense ebbe cura di superare. Del pari, la forma
orale delle conclusioni da riportare nel processo verbale viene superata
dall’allegazione al verbale dei fogli di conclusioni: la spedizione a
sentenza disciplinata dall’art. 117 disp. att. raramente conosce
l’esposizione sommaria delle ragioni da parte degli avvocati; ·
nella dilatazione dei termini processuali, con
sostituzione di quelli originariamente previsti dagli artt. 289, 297, 305,
307 e 81 disp. att., e nella costante disapplicazione dei termini
ordinatori di cui agli artt. 81 e 120 disp. att.. Per quanto esteso sia stato l’intervento del
legislatore del 50, il sistema informativo fondato sui registri non sembra
manifestare negli anni alcun segno di crisi, vivendo nella sua dimensione
di separatezza costruita sull’assolvimento delle sole funzioni di: ·
conservazione del fascicolo d’ufficio, con garanzia delle
funzioni di consultazione delle parti e del giudice. ·
censimento all’interno di ognuno dei
registri, dell’evento udienza, inteso come evento storico,
ausiliando le funzioni connesse alla manipolazione del fascicolo; ·
censimento dell’esito ultimo del
processo, con particolare riferimento alla sentenza, che
innescava problemi di relazione con gli uffici finanziari. Manipolazione e ricerca dei fascicoli, come assicurata
dalla tenuta di registri e rubriche alfabetiche, certificazione
dell’evento processuale inteso come accadimento senza alcuna
correlazione e/o esplicitazione del suo contenuto informativo, definiscono
gli estremi di una funzione ausiliaria per sua natura votata ad un
taylorismo ripetitivo, qualunque sia la natura dei diritti in contesa e la
diversa qualità del processo introdotto: l’udienza censita dalle
cancellerie è un’udienza capace di nascondere la complessità della
“simultaneità” dei comportamenti processuali assolti dalle parti e dal
giudice
nella dimensione cronologica unitaria del loro accadimento, così
votandonsi
(salvo rare eccezioni) ad una tendenziale neutralità invariante, ad
una “insignificanza” per l’organizzazione preposta alla sua complessiva
gestione
che evoca separatezze ben altrimenti significative sotto il
profilo in esame. Nell’ottica dei
registri di cancelleria, la numerazione assume una
funzione dominante in quanto priva in via assoluta di correttivi
qualitativi: diritti in contesa e numero di ruolo costituiscono
nell’ottica del legislatore del 42, un requisito progettuale certo, capace
di assecondare le attività gestionali della cancelleria proprio perché
sorretto dalla infinita capacità regolativa della numerazione. La
numerazione costituisce per gli uffici, l’unica risorsa illimitata, capace
di una regolazione dei flussi pari alla sua estensione numerica. Le informazioni da
processo, da qualità del contenzioso e delle difese rassegnate vengono,
nel processo civile, in via assoluta demandate alla memoria degli attori
sociali (magistrati ed avvocati) come ausiliata: a) dalla nota di iscrizione a ruolo, ed in particolare,
alla informazione da oggetto rimessa alla sola parte che costituendosi,
iscrive a ruolo; b)
dal fascicolo d’ufficio, la cui dimensione
informativa risulta strettamente correlata alla sua costruzione speculare
quanto ai fascicoli di parte e alla capacità evocativa dei verbali redatti
a norma dell’art. 180 c.p.c. e delle comparse autorizzate dal giudice a
norma dell’art. 83 bis. 1.2 Gli anni ottanta e l’esperienza dei Main-frame.Il sistema di relazioni fondato sui registri di
cancelleria manifesta in primo luogo i limiti di un’organizzazione fondata
sulla distinzione tra processo e struttura organizzativa di supporto: le
mutazioni profonde del processo intervenute in più di un quarantennio non
hanno prodotto alcuna innovazione nel sistema di relazioni assicurato dai
registri di cancelleria. L’unica risposta tentata alla crisi del sistema
informativo è stata quella operata negli anni ottanta, con la gestione
informatizzata dei registri: nell’introduzione dei Main-frame
distrettuali, si propone una informatica devoluta alla gestione delle
prassi routinarie e dei registri di cancelleria, con soluzioni
architetturali stato-evento del processo pari a quelle assicurate
dalla dimensione cartacea dei registri [12]. Non è possibile in questa la sede procedere ad
un’analisi in vitro di quella esperienza, del suo significato complessivo
per gli uffici, quanto verificarne gli esiti complessivi ed ultimi, la
distanza tra le attese riposte e i risultati effettivamente conseguiti.
In via estremamente sintetica, può infatti affermarsi
come proprio l’assenza di una visione complessiva dei registri di
cancelleria quale legame tra gli attori del processo, ha permesso la
costruzione di un sistema informativo debole e inefficace, capace di una
riproduzione meccanica delle informazioni prima registrate su supporto
cartaceo senza alcuna inversione qualitativa pure originariamente attesa,
in quanto: a) laddove attuata, come a Bologna, ha dato luogo alla
“produzione ripetitiva di informazioni su più registri” senza alcun
vantaggio per la complessiva organizzazione dell’ufficio, troppo
facilmente illusa dalle lusinghe di una gestione automatizzata dei
registri. Il quadro delle informazioni ripetute nei registri emerge con
evidenza nelle tavole che seguono e si allegano.
b) ha prodotto la nascita di registri non obbligatori,
segnale evidente della scarsa capacità di “integrazione” che le
informazioni riportate sui registri ufficiali rivestono per la
organizzazione dell’ufficio: in particolare, la caduta del «legame
organizzativo» proprio delle informazioni scambiate si traduce nella
molteplicità di informazioni gestite dai registri non obbligatori, come
evidenziato nella tabella allegata.
c) ha consacrato la perdita complessiva delle
informazioni rilevanti per gli attori del processo (magistrati ed
avvocati): la qualità delle informazioni censite nei registri di
cancelleria risulta di valore secondario rispetto alla complessità del
processo civile, essendo per intero modellata su alcuni eventi che
assumono valenza gestoria per l’organizzazione amministrativa ma che
ignorano complessivamente la ricchezza informativa del processo e della
sua articolazione per gli attori coinvolti (magistrati ed avvocati). d) ha consacrato la caduta complessiva di ogni
riferimento conoscitivo alla litigiosità del territorio come introdotta
dalle parti e definita dall’ufficio, caduta che pure doveva essere
impedita da un sistema informativo che levava a suo requisito progettuale
l’esatta individuazione dell’oggetto del contendere: l’assenza di una
qualità informativa articolata per processo manifesta il carattere
illusorio dell’articolazione di un sistema informativo fondato sulle sole
informazioni da nota di iscrizione a ruolo, senza alcuna possibilità di
correzione o recupero gestionale dell’erroneità della stessa; e) l’informatizzazione perseguita ha radicato negli
uffici il carattere della immutabilità dei criteri che ne hanno
legittimato l’organizzazione: la distinzione degli uffici per registri, la
segmentazione del ciclo produttivo costituiscono una costante del processo
di informatizzazione, che non supera il carattere debole del legame
registruale, proprio perché assume a ragione dell’intervento la sua
acritica riproduzione meccanica.[13] L’elusione della “complessità” indicata si traduce
nella debolezza della risposta progettuale, volta a dare una soluzione
solo apparente alle problematiche innescate dal sistema informativo
fondato sui registri di cancelleria. Il sistema informativo realizzato sui registri di
cancelleria “automatizzati” è un sistema che vanifica ogni finalità
d’integrazione tra attori sociali del processo (magistrati ed avvocati) e
cancelleria, proprio perché assumeva come sua unica finalità l’automazione
delle cancellerie ed in genere, delle attività routinarie degli uffici:
l’office automation progettata e realizzata in quegli anni lambisce solo
la funzione decisoria degli attori sociali del processo, consacrandone il
suo isolamento con la semplicistica devoluzione a campo d’intervento
esclusivo di word processing. L’informatica assume il ruolo improprio di “decisore
occulto”, di selezionatore strategico del proprio campo di intervento ( le
cancellerie ), incurante degli effetti perversi prodotti sull’intero
sistema delle relazioni organizzative: la scrittura, come momento elettivo
degli attori sociali, è estranea al sistema informativo automatizzato al
pari del processo civile, in quanto luogo di un’altra tecnica
e di un incommensurabile sapere.[14] L’informatica viene vissuta dagli uffici come
innovazione meramente tecnologica, in una dimensione di fisicità legata
allo strumento informatico ( computer ) e al suo prodotto ( gestione
informatizzata dei registri di cancelleria), capace di nascondere la
complessità dell’organizzazione che presiede al suo utilizzo: la
reificazione del processo di innovazione tecnologica produce così un
fenomeno di generale autoreferenzialità del processo produttivo, oscurando le
dinamiche relazionali tra gli attori sociali del processo a cui guarda
nell’ottica neutrale dell’evento. L’informatica non assolve per sua stessa missione
progettuale la complessa funzione di integratore sistemico degli attori
del processo, ma ne distanzia l’agire nella misura in cui devolve
tecnologie diverse alle attività realizzate da ognuno di essi . Un
momento appare emblematico di questa crescente distanza tra processo e
attori sociali: i processi verbali delle udienze. Nel mondo della
scrittura elettronica e della ricerca ipertestuale, il processo verbale
vive della manoscrittura dell’avvocato e del praticante, rifiutando ogni
legame organico con le scritture (elettroniche) versate in atti, vivendo
così nella (e/o della) sua anacronistica alterità atecnologica. Scrittura elettronica e scrittura manuale si
alternano, così, nel processo impedendo ogni continuità conoscitiva pure
necessaria alla
positiva esplicazione delle loro funzione processuale. Quanto questa distanza pesi all’interno
delle decisioni assunte dagli attori e soprattutto, sulla decisione per
eccellenza, quale la sentenza, non risulta mai pienamente analizzato: più
di un trentennio orsono, John H. Merryman[15]
osservava come “nella stesura e nella pubblicazione delle sentenze,
predominano la astrattezza e il concettualismo della dottrina…. Il rilievo
più che al fatto, è dato alla produzione di una chiara massima e questa
astratta e concettuale statuizione separata dall’effettivo contesto dal
quale è sorta, può essere la sola parte della sentenza che viene
pubblicata”. 1.3 Perdita della dimensione informativa complessivaLe mutazioni di contesto, il costante allontanamento
dai cardini dell’oralità si traducono in un processo di lento ma
progressivo deterioramento della qualità informativa del sistema dei
registri, quand’anche informatizzati, incapace di sorreggere la qualità
del processo che si svolge in una dimensione temporale non dominata o
dominabile dagli attori del processo (magistrati, avvocati,
cancelleria). La dimensione scritturale del processo, comunque
assolta dagli attori sociali, diviene la dimensione unica, raramente
vitalizzata dall’oralità delle difese: all’udienza, come luogo di
incontro, della parola e dell’ascolto, si è lentamente sostituita la
scrittura e con essa, il frazionamento minuzioso e successivo del tempo di
cui la stessa vive. Lo scambio delle comparse[16]
si sostituisce in misura sempre maggiore alla chiovendiana oralità,
spostando il baricentro del processo fuori dall’udienza: l’udienza non è
più il luogo di produzione delle decisioni e/o di preparazione alle
decisioni che gli attori sociali sono chiamati ad assumere, ma è il luogo
che registra solo la produttività di altri luoghi e di altri momenti di
riflessione e contraddittorio. La perdita di valore significativo dell’udienza
manifesta non soltanto una veloce decadenza dell’impianto processuale,
corretta solo agli inizi del 1990 con la novella 353 e successivi
interventi normativi, ma innesta un processo di generale decadimento dei
luoghi deputati alla gestione dell’udienza e del valore simbolico agli
stessi attribuito. L’architettura giudiziaria per le aule civili
registra, diversamente che per le aule penali, la perdita di ogni
connotazione di specificità simbolica, per assumere, nella migliore delle
ipotesi, le connotazioni di uno studio professionale: e quanto
anche questo aspetto pesi sulla crisi complessiva
del processo, per molti versi amplificandola, non è mai stato troppo
considerato.[17] Del pari, la certezza della capacità regolativa della
registrazione numerica è destinata a manifestare la sua connaturale
insufficienza sia laddove il processo conosca momenti di implementazione
processuale quale quelli interessati dalla novella del 1990 (quali, ad
es., proc. cautelari, provvedimenti anticipatori ecc. ecc., che richiedono
sub numerazioni) sia laddove l’intera organizzazione richieda per il suo
governo, informazioni qualitativamente diverse da quelle assicurate dalle
grandezze numeriche. Ciò introduce una dimensione critica del sistema
informativo mai troppo analizzata in quanto caratterizzata dalla dominanza
della dimensione numerica sulla dimensione qualitativa del contenzioso,
con difficoltà: a) relazionali: la relazione avvocato
- ufficio non viene veicolata da una sola indicazione numerica, ma da una
pluralità di numeri, capace di vanificare la dedotta univocità
dell’indicazione numerica. La criticità informativa del sistema dei
registri si manifesta tutta nella necessità censita negli uffici di
avvalersi per l’assolvimento di talune funzioni di cancelleria di
brogliacci di comodo che hanno la funzione primaria di censire eventi
processuali, di rilevanza per gli attori del processo (magistrati e
avvocati) non rilevati dal sistema informativo complessivo. b) statistiche: la dimensione
statistica risulta «complessificata» dalla proliferazione numerica sopra
denunciata, in quanto la capacità selettiva dell’individuazione numerica
risulta vanificata dalla possibilità che alla identificazione del processo
presiedano più numeri (Ruolo generale, numero di sezione; numero per
giudice istruttore). Il sistema informativo degli uffici giudiziari
fondato sui registri di cancelleria, anche quelli informatizzati, può
correttamente definirsi come un sistema a bassissima integrazione, con
legami molto deboli tra attori organizzativi. La debolezza dei legami tra i soggetti si
manifesta: a) tra gli attori interni al
sistema: il rapporto tra giudici e cancelleria è un rapporto in buona
misura indiretto, in cui le comunicazioni avvengono attraverso il medium
del fascicolo relativo ad ogni singolo processo. Lo smarrimento
organizzativo insito nella perdita di contatto tra giudice e personale di
cancelleria produce non solo una perdita di legame informativo tra i due
attori di processo, ma innesta fenomeni di «riduzione e/o espansione dei
ruoli» che meriterebbero un’attenta analisi dell’intero sistema. Nella
costruzione di questo circuito delle separatezze, il sistema tributario
del codice civile[18]
assolve un ruolo fondamentale, solo di recente evidenziato dallo studio
dell’Università di Bologna condotto dal prof. Zan.[19] b) tra il giudice e le parti: il
rapporto ruota intorno ai tempi lunghi del processo, introducendo una
dimensione di generale volatilità delle informazioni rese dalle parti nel
corso del processo estremamente critica. L’insieme del processo lavorativo
che ruota intorno alla definizione del processo civile si presenta
puntiforme, fatto di eventi singoli che si producono a distanza di tempo,
anche di mesi (se non anni per alcuni uffici) l’uno dall’altro, senza che
negli intervalli accada nulla di rilevante o visibile all’insieme degli
attori del processo. Le conseguenze di una tale situazione si evidenziano
sotto vari profili: a) i legami deboli tra gli attori rendono comunque la
comunicazione sempre difficile e ad alto rischio (errori nelle
trascrizioni dei registri, incompletezza dei dati). I registri di
cancelleria non appaiono idonei a sostenere una qualità relazionale quale
quella auspicata dal processo, soprattutto dopo la novella 353/90: la
valenza minore delle informazioni in essi contenute, la loro nativa
devoluzione all’attività di manipolazione e gestione del fascicolo
cartaceo contribuiscono a costruire una dimensione critica quale quella
registrata dagli uffici, sempre più pesantemente impegnati nelle funzioni
di “front-line informative” con il pubblico e con il foro degli avvocati[20]; b)
la discontinuità del processo ne rende difficoltosa
la gestione: rende oltremodo difficile costruire una «memoria» del singolo
processo, con la reiterazione delle attività decisionali da parte di tutti
gli attori del processo. La durata media del processo censita presso il
Tribunale di Bologna per le cause anteriori al 1995 - pari a 1700
giorni -
comporta lo smarrimento del contenuto informativo di ogni atto e/o evento
processuale, con la necessità di rinnovo e/o reiterazione delle scelte
decisionali realizzate dagli attori del processo (magistrati e avvocati) e
con un generale scadimento delle relazioni responsabili. c)
Il sistema informativo costruito sulla registrazione
dell’evento udienza e dei suoi succinti contenuti perde ogni funzionalità
gestionale con la crescita della dimensione scritturale e temporale del
processo, rimandando alle cancellerie un lavoro sempre più intenso di
registrazione di eventi altri e di movimentazione del fascicolo, quale
fonte informativa unica ed insostituibile per le parti e il giudice. d)
La scrittura diviene la dimensione unica e
necessitata del processo, in quanto capace di rendere testimonianza del
contendere in una dimensione temporale non più dominata dai propri attori.
La dimensione di sostanziale inadeguatezza del sistema informativo è resa
palese dalla riforma del 1990 e successivi interventi normativi che hanno
assegnato un ruolo più ampio alle difese scritte, sia all’esito
dell’udienza di prima comparizione (art.180 c.p.c.) sia all’esito
dell’udienza dell’art.183 c.p.c.: il contraddittorio delle parti supera i
limiti temporali dell’udienza, per essere riversato nel fascicolo
d’ufficio con le modalità proprie degli atti di parte. La scrittura estende i propri confini originari,
introduce la dimensione temporale ad essa naturalmente connessa, elevando
il fascicolo d’ufficio e non più l’udienza, a luogo di estrinsecazione del
contraddittorio: un sistema siffatto demanda necessariamente alla
scrittura il ruolo unico ed insostituibile di integratore tra le fasi del
processo, ruolo questo sicuramente improprio, in quanto non
necessariamente legato al pensiero analitico normalmente insito nella
dimensione scritturale e alla pausa di riflessione che le fasi del
processo riconoscono al contraddittorio. e) l’intero sistema
apprende con difficoltà, in quanto prigioniero dell’impossibilità di
invertire le connotazioni scarsamente significative delle relazioni
gestite: sotto il profilo in esame appare assai significativa l’analisi
compiuta dal Gruppo di lavoro con riferimento alla nota di iscrizione a
ruolo e alla decisione. 1.4 La nota di iscrizione a ruoloLa nota di iscrizione a ruolo costituisce, con il
campo oggetto, l’unico dato in qualche modo significativo della qualità
del contenzioso introdotto. Pur a fronte del carattere significativo della
relazione e soprattutto del valore organizzativo in essa insito, si è
assistito al progressivo decadimento delle prassi iscrizionali: il
pagamento somma costituisce uno degli oggetti di maggior riscontro
all’atto della compilazione della nota di iscrizione a ruolo, privando
così di ogni valore conoscitivo l’atto medesimo. Tralasciando per il momento ogni altro rilievo,
appare opportuno rilevare come il carattere burocratico dell’iscrizione a
ruolo si manifesta per intero nella “fissità
cartacea” del dato, immutabile per l’ufficio fino alla compilazione
delle statistiche ISTAT, una volta emessa la sentenza da parte
dell’ufficio. Per quanto distante dall’oggetto originario possa essere la
reale materia del contendere, per quanto fallace e menzognera possa essere
la nota di iscrizione a ruolo, la dimensione cartacea dei registri,
quand’anche automatizzata, impedisce ogni successiva modificazione o
intervento sostitutivo, privando l’ufficio di una formidabile leva: q conoscitiva: la dimensione concreta della litigiosità
introdotta dalle parti costituisce il nucleo centrale del processo che non
può essere ignorato se non a prezzo di ridurre il sistema informativo a
sistema di gestione anonima degli eventi. La litigiosità del territorio
costituisce un valore conoscitivo di primaria importanza per gli uffici,
in quanto capace di orientare le professionalità interessate dal processo
in uno con la predisposizione delle risorse investite dai compiti di
gestione dello stesso. In questo senso, appare corretto attribuire valore
strategico all’informazione censita quale oggetto del contendere,
soprattutto perché consente di superare l’oscurantismo informativo
statistico delle pendenze per consentire attività di formazione e recupero
di risorse altrimenti impossibile: sotto tale profilo, si pensi non solo
alla formazione interna, ovvero alla formazione degli attori del processo
(magistrati ed avvocati), ma alla formazione esterna dei C.T.U. nelle
materie spesso emergenti della nuova conflittualità sociale, in cui la
ricerca delle culture interessate alla loro lettura appare un’opera di
fondamentale importanza ai fini della gestione corretta del contenzioso.
q organizzativa: al sostanziale anonimato del
contenzioso introdotto, corrisponde un anonimato organizzativo altrettanto
significativo dal punto di vista delle culture interessate alla gestione
del processo. La produttività delle cancellerie viene misurata sul numero
dei fascicoli gestiti; le risorse umane e professionali devolute
dall’organizzazione non si modellano in relazione alle esperienze
acquisite, alle culture sedimentate ma in relazione alla quantità
indistinta degli atti da movimentare e delle udienze da “scaricare”.[21] 1.5 Crisi del processo come crisi della decisioneDel pari, la crisi del processo si manifesta in pieno
nella sua produzione decisionale: osserva Galgano che “la macchina della
giustizia civile …. opera in Italia a produttività costante. In altre
parole, la sua produttività è una variabile indipendente dall’aumento
della litigiosità. Quale sia il numero della cause introitate, il numero
delle sentenze che le definiscono è sempre lo stesso”.[22]
Gli studi di settore sulla litigiosità in Italia[23]
non solo evidenziano come la crisi della giurisdizione sia crisi della
decisione, ma soprattutto come ogni analisi dei fattori sociali della
litigiosità sia invero estremamente difficile in quanto deve superare la
lacunosità estrema del sistema di rilevazione ISTAT e soprattutto, la
lontananza dei processi classificatori propri di tale sistema di
rilevazione rispetto all’evoluzione registrata dal diritto in uno con la
società civile. Al riguardo, va osservato come il sistema di
rilevazione statistica delle decisioni risulti per intero fondato sulle
attività delle cancellerie e sulla loro capacità di lettura del
contenzioso definito dagli uffici: pur a fronte della complessiva
debolezza della relazione magistrato-cancelleria, l’autore della decisione
demanda un’attività che può assumere connotazioni di massima
sofisticazione, ad un apparato dal quale nel tempo si è lentamente ma
costantemente separato. E tale fenomeno appare vieppiù grave e significativo
laddove si consideri il ruolo diverso assunto nell’era postindustriale
dalla giurisdizione, la rilevanza riconosciuta alla produzione
giurisdizionale dalla società civile in ragione di una relazione di
complementarietà tra giurisdizione e legge mai prima conosciuta dagli
ordinamenti.[24] Mai come nell'era della iurisdictio[25],
gli uffici risultano privi di ogni strumento che assicuri la misurazione
del contenzioso definito e la circolazione interna ed esterna dei propri
elaborati: manca una visione qualitativa del lavoro compiuto, una sua
elaborazione e classificazione che ne permetta il riutilizzo sia per la
sua meccanica riproduzione che per il suo motivato abbandono. La produzione degli uffici, soprattutto degli uffici
di primo grado si perde all’atto della sua edizione, senza alcuna
possibilità di recupero per gli operatori se non connessa alla memoria dei
singoli magistrati ed avvocati. Il sistema informativo dei registri, le culture che lo stesso alimenta sono in grado di procedere alla produzione di statistiche anonime, con una perdita di indici informativi da qualità del contenzioso difficilmente recuperabile in sede di analisi aggregata del dato, in quanto qualità del contenzioso introdotto e qualità della giurisdizione esercitata non costituiscono finalità della organizzazione preposta alla gestione del processo. 2 Scenario di fondo. La tecnologia dell’ultimo cinquantennio ha
ridisegnato profondamente il contesto in cui la giurisdizione è chiamata
ad operare: la tecnologia, soprattutto quella informatica, ha imposto alla
società innovazioni radicali, innescando un processo di generale
accelerazione nei mutamenti raramente seguito da fasi di stasi e di
complessiva riflessione sui mezzi e sulle finalità recondite del processo
di sviluppo.[26] La società industriale è ormai scomparsa per essere
stata sostituita da una società variamente definita dagli studiosi,
programmata, postindustriale, neoindustriale[27]:
la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, dei nuovi media, la
diffusione delle reti ha innescato nella società civile un processo assai
profondo ed articolato di mutamenti che coinvolge cittadini, istituzioni,
imprese, lavoro. La tecnica prima ancora che la scienza, si pone come
“orizzonte ultimo a partire dal quale si dischiudono tutti i campi
d’esperienza”[28]:
la tecnologia informatica, forse in misura più palpabile di ogni altra
tecnica, si pone come disvelamento non della natura ma della sua stessa
forza, capace di superare la dimensione antropologica e strumentale
propria della tecnica antica per costituire l’indispensabile tramite di
conoscenza dell’uomo con il mondo.[29]
Se appare corretto affermare che il processo è
chiamato a questo confronto con la società civile tecnologizzata non da
oggi, è altrettanto vero che solo oggi la distanza tra dimensione
tecnologica complessiva della società civile e processo appare non più
tollerabile. Sotto due profili, la distanza appare non più
coniugabile: a) il comparto giustizia, salvo rare eccezioni, appare
incapace di tessere un legame non episodico e saltuario con la società
civile: l’impossibilità di conoscere orientamenti, prassi interpretative
si traduce, nella società dell’informazione, come una condizione di
separatezza contraria all’istanza partecipativa - informativa che connota
pesantemente ogni settore della società civile. Né può dirsi che
l’editoria giuridica, che sempre più si avvale degli strumenti
informatici, sia in grado di soddisfare tale istanza, sia per il carattere
intimamente discontinuo connesso alla filosofia editoriale del legame
intessuto con la società civile, sia per l’impossibilità di dare corso per
il suo tramite a censimenti numericamente rilevanti dei saperi e degli
esiti dei processi. b)
il comparto giustizia appare fortemente legato a
logiche di azione burocratica, in cui il legame informativo assume un
ruolo del tutto secondario rispetto al valore assolto dalla perfezione
astratta degli adempimenti burocratici rimessi alla struttura, primo fra
tutti quelli tributari. 2.1 La scrittura, l’oralità e …..La scrittura ha assunto e assume “nel sistema vivente
del processo civile” un ruolo sempre più egemone: non bisogna, peraltro,
pensare che questo sia connesso alle connotazioni semplicistiche (insite
in una concezione) dell’oralità, al lento scivolamento del processo verso
dimensioni temporali non più controllate e/o controllabili dagli attori di
processo, che in altri termini, questo sia un fenomeno specifico del solo
processo civile, su cui è possibile intervenire con un opera di
ricostruzione restaurativa. Nella società contemporanea, la scrittura, e
sempre più la scrittura elettronica, ha ormai da tempo assunto il ruolo di
moderno medium: “essa è al tempo stesso un agente strutturale e un
paradigma culturale”[30]. Nella società civile, prima ancora che nel processo,
la scrittura ha aumentato in misura esponenziale la sua funzione
connettiva. Il medium diviene il messaggio, l’ambiente
comunicativo, capace di fondare l’azione dei soggetti nella dimensione né
terrena né celeste della virtualità: “nelle reti la nuova scrittura e la
comunicazione sono direttamente l’ambiente, fondano il mondo reale in cui
si può agire pienamente, ma alla condizione di comunicare e di agire in un
regime di sospensione e forse di cancellazione delle leggi che regolano lo
stato fisico e naturale”[31]. I computer e le reti ci hanno condotto in quella che
Ong definisce epoca “dell’oralità secondaria”, che ha sorprendenti
somiglianze con l’oralità primaria pre-alfabetizzata “per la sua mistica
partecipatoria, per il senso della comunità, per la concentrazione sul
momento presente e persino sull’utilizzazione delle formule”[32]. La consapevolezza dell’eterna mutabilità della
scrittura produce una scrittura spesso più immediata, irriflessiva in cui
processo di elaborazione e processo di scrittura si fondono, proprio
perché liberata da una condizione cartacea che rendeva laborioso e
mortificante ogni attività di limatura e revisione. Il testo elettronico,
nella sua pulizia formale, nasconde ogni iniziale impurità del pensiero
scritto, ogni sua imperfezione argomentativa: non è possibile risalire al
primo testo, alla prima scrittura, se non archiviata in un altro
documento. Scrittura e revisione procedono, così, di pari passo, diventano
una modalità di scrittura. L’ausilio alla scrittura fornito dai correttori
sintattici, ortografici e stilistici priva la revisione dei suoi compiti
minuti: la revisione ha senso solo come revisione del pensiero scritto,
come ripensamento. Il fenomeno di lenta ma costante regressione che
l’oralità registra nel processo civile non è dunque o comunque, non è
soltanto la colpevole dismissione di un costume giudiziario, di una
qualità aurea della relazione processuale ma diviene un mutamento indotto
da ben altri e più profondi mutamenti, insiti nella “computerizzazione
della società”[33]:
quale considerazione specifica del settore, va detto che il carattere
pervasivo delle tecnologie informatiche, l’utilizzo sempre più esteso
della videoscrittura ha fortemente contagiato gli attori sociali del
processo (magistrati ed avvocati), veicolando una qualità diversa della
relazione con la scrittura mai analizzata. La videoscrittura compare, nel
modo giudiziario, come strumento formidabile di ausilio al pensiero
analitico, alla produzione e circolazione estesa di documenti, innescando
un fenomeno di diffusione e moltiplicazione dei saperi investiti dalla
giurisdizione. Gli atti giudiziari registrano con sempre maggiore
frequenza il richiamo esteso ad altri scritti, siano essi
giurisprudenziali che dottrinari, con una frequenza e facilità mai prima
conosciuta, che modifica profondamente la qualità delle argomentazioni
espresse e delle prospettazioni proposte: la ricchezza di richiami
giurisprudenziali e dottrinari costituisce una costante degli atti
processuali, che denota un mutamento di ruolo del diritto fortemente
ausiliato, nelle sue tecniche argomentative, dalla diversa qualità della
scrittura consentita dalle tecnologie individuali. Il testo, come la scrittura, perde i suoi confini
originari[34],
manifesta una nuova e sconosciuta capacità comunicativa ponendo domande
nuove sul ruolo dalla stessa assolto all’interno del processo e sulla
capacità d’integrazione del sistema informativo chiamato alla sua
gestione. 2.2 …. il documento informatico. Prima la legge 15 marzo 1997 n. 59 e successivamente, il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 hanno innovato profondamente il quadro della normativa di riferimento per le Pubbliche Amministrazioni: al documento cartaceo, che pure viveva una crisi profonda[35], subentra il documento elettronico sostituendo alla sua immutabile materialità, la dimensione immateriale propria della sua essenza elettronica. La distinzione classica fra atto e documento, fra contenuto e suo contenitore[36], originale e copia, la nozione stessa di autografia perdono ogni valore conoscitivo prima assicurato dalla diversa fisicità dei riferimenti cartacei, per essere annullate nella nozione di documento informatico, ovverosia di documento che, non intelligibile in linguaggio naturale, non può essere letto se non a seguito della sua traduzione da parte della macchina.[37] Sistema di validazione, chiavi asimmetriche, chiave pubblica e chiave privata, chiave biometrica, certificazione, rimandano ad un sistema capace di sostituire all’inerme genuinità manuale dell’autografia la forza illimitata dei sistemi di calcolo.[38] L’utilizzazione del documento scritto arretra progressivamente per essere sostituita dal documento elettronico, capace di perseguire gli stessi risultati rappresentativi e comunicativi prescindendo dall’esistenza di una realtà materiale.[39] Per il sistema giustizia, lo stesso legislatore ha raccolto l’esigenza di adeguamento della normativa vigente rispetto alla diffusione dell’impiego di strumenti tecnologici relativi alla formazione e alla trasmissione dei documenti: si pensi a titolo esemplificativo, alla legge 7 giugno 1993 n. 183, sulla trasmissione a mezzo fax di atti relativi a procedimenti giudiziari e all’art. 807 comma 2 c.p.c. così come modificato dalla legge 5 gennaio 1994 n. 25, per il quale la forma scritta, richiesta per il compromesso, “s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente”. L’oralità, nel
processo come nella società, è un’oralità incapace di sostenere il
confronto con la qualità nuova della scrittura, con la ricchezza della sua
capacità argomentativa, con la tecnologia che ne sostiene il suo
complessivo avanzamento: al suo confronto, l’oralità appare un retaggio
del passato, l’idea di perfezione del processo destinata ad allontanarsi
nel quotidiano volgere del tempo. 3 Requisiti progettuali del processo telematico. 3.1 Progettazione del sistema informativo come riprogettazione organizzativa.L’analisi proposta rende evidente come il superamento
dei Registri cartacei di cancelleria rimandi alla ridefinizione del
sistema informativo degli uffici, con apertura all’impiego delle
tecnologie e come la progettazione di un sistema informativo costituisca
un progetto di “ricostruzione inventiva”[40]
di uno o più processi organizzativi il cui dominio richiede un approccio
interdisciplinare estremamente strutturato. In questo senso, appare corretto affermare che
l’analisi dei requisiti informativi del processo civile condotta con
l’avvocatura bolognese non vuole codificare solo un risultato, per
rilevante esso possa essere giudicato, quanto piuttosto una metodologia di
approccio ineludibile: se come è stato osservato “ gli attori devono
apprendere quelle pratiche che li aiutano a porre in discussione e
a ristrutturare i contesti formativi che informano le loro scelte e le
loro azioni”[41] ,la
revisione del sistema informativo passa attraverso la revisione
complessiva della relazione tra ragione tecnologica, organizzazione e
processo,
revisione possibile solo con il passaggio da una
prospettiva di mera “razionalizzazione” del “disordine esistente” ad una
prospettiva
capace di disvelare il contenuto intrisencamente cognitivo
dell’attuale stato delle relazioni tra gli attori sociali / processo /
tecnologia/
società civile.[42] Dal punto di vista prescelto, deve osservarsi come il
processo di informatizzazione non profetizza la restaurazione di un ordine
violato ma demanda all’innovazione la capacità di veicolare attività
pratiche, scelte progettuali e interazioni sociali tra gli attori del
processo, coinvolgendo l’intero contesto formativo[43]
di riferimento: se l’informazione costituisce il legame “transazionale”
degli uffici (sia nelle sue relazioni interne magistrati - cancelleria in
genere che nelle relazioni esterne magistrati - cancelleria - avvocati) il
sistema informativo dovrà assumere nella sua interezza il sistema
relazionale sotteso al processo civile, senza alcuna eccezione e/o
preventiva limitazione progettuale, se non a costo della complessiva
caduta del sistema relazionale progettato. La storia dei processi di informatizzazione per la
Pubblica Amministrazione[44]
fonda pertanto tale consapevolezza che assume connotazioni di certezza
ormai da tempo consolidate per la teoria dei sistemi informativi: il
riduzionismo insito in un progetto di informatizzazione che assuma a suo
fine esclusivo l’Office Automation per gli uffici di cancelleria
costituisce pertanto non solo vecchia informatica, ma soprattutto un
errore metodologico di non poco momento all’interno dell’attività
progettuale complessiva, in quanto non assume a suo requisito di
validazione l’ampia gamma delle relazioni informative esistenti tra gli
attori di processo. Il sistema informativo progettato per il settore
civile dovrà sostituirsi ai registri di cancelleria superando la povertà
informativa sopra documentata in forza di una complessiva apertura al
sistema delle informazioni interessate dal processo: a fronte della
debolezza del legame riscontrato tra i vari attori del processo, il
sistema informativo dovrà porsi come “integratore
tecnologico”, capace di veicolare tanto l’attività di supporto alla
decisione (la c.d. attività di cancelleria) quanto l’attività propriamente
decisionale (sistema informativo per il management, per il processo
civile, magistrati ed avvocati), permettendo l’accesso e la gestione non
solo dell’evento processuale ma anche dell’informazione che è ragione
stessa dell’evento processuale. La proposta che si articola mira alla abolizione del
registro in ragione della complessiva strutturazione di un sistema
informativo capace di cementare - per dirla con Morgan - le situazioni
organizzative, creando un legame che perda il carattere dell’episodicità
per assumere quello, più concretamente vissuto dagli uffici, della
continuità per tutti gli attori del processo. Strutturazione della
dimensione tecnologica ed analisi della dimensione relazionale pongono
così le premesse per il passaggio da un sistema di gestione delle
informazioni per “registri” ad un sistema di gestione delle informazioni
per “problemi”, per “utenti”, per “processi” e dunque da un sistema
organizzativo differenziato per legge o per tipo di operazione ad un
sistema in grado di offrire utilità e valori progressivi nei processi di
gestione e trasformazione delle informazioni. Nell’ottica progettuale prescelta, il registro
costituisce un prodotto minore,
mero report di stampa di informazioni già strutturate nel più vasto e
complesso sistema informativo. 3.2 Ipotesi ricostruttiva del sistema informativo come sistema informativo telematico.In un quadro progettuale così articolato, appare
invero evidente come l’opportunità introdotta dal documento informatico e
dalla definizione dei criteri e modalità che devono guidare la Pubblica
Amministrazione nella formazione, archiviazione e trasmissione dei
documenti, deve essere rivolta ad un complessivo ripensamento delle
relazioni tra gli attori del processo: in altri termini, il processo
telematico non può ridursi alla sola sostituzione della scrittura
elettronica al documento cartaceo, con introduzione delle modalità di
trasmissione proprie del documento informativo, ma impone un’opera di
complessivo riallineamento delle informazioni gestite, delle culture
investite dal processo, delle modalità operative seguite dal comparto e
delle possibilità di conoscenza assicurate dallo stesso alla società
civile.[45] In particolare, il processo telematico muove: a) dalla necessità di superare la povertà delle
informazioni prescelte a ragione fondativa delle relazioni intervenute tra
gli attori del processo: in particolare, il processo
telematico rimanda ad un complessivo riequilibrio della relazione
informazioni da evento- informazioni da atto, capace di registrare e
monitorare non solo la qualità del contenzioso introdotto ma anche la sua
tendenziale mutevolezza nel corso del processo, con apertura significativa
alle vicende che caratterizzano ognuna delle fasi processuali. Sotto il profilo in esame, deve osservarsi come
il sistema informativo
progettato dovrà essere caratterizzato da un sostanziale “egualitarismo
informativo” in quanto rivolto per sua stessa missione progettuale, ad
operare come integratore complessivo per gli attori di processo
(magistrati, avvocati e personale di cancelleria), usufruendo della
“potenza illimitata” dei Data Base Relazionali e delle capacità
architetturali che ne sorreggono la struttura informativa. Il sistema informativo dovrà altresì permettere una
complessiva ridefinizione dei servizi di cancelleria muovendo: §
dalla riprogettazione complessiva delle mansioni di
cancelleria capace di veicolare nuove integrazioni tra gli attori di
processo: alla ridefinizione della mission dei servizi della
giustizia dovrà legarsi la ridefinizione dei ruoli che i diversi agenti
organizzativi svolgono all’attualità e dovranno e potranno svolgere in
futuro, con ricostruzione del sistema degli “obiettivi” e degli standard
professionali (in uso e desiderati) delle diverse figure professionali
presenti all’interno del sotto-sistema tribunale; §
dalla costruzione di modelli di relazione interno/esterno
coerenti con la progressiva realizzazione del processo telematico, capaci
di veicolare
una complessiva riprogettazione delle unità operative interne
all’organizzazione . §
dalla definizione di una serie di indicatori capaci
di ausiliare la struttura magistratuale e amministrativa nel governo delle
risorse, innescando momenti costanti di revisione organizzativa e
professionale
di tutti gli attori sociali del processo. Non è qui possibile procedere ad
una analisi compiuta degli indicatori deputati al governo della struttura
giudiziaria , quanto piuttosto evidenziare come l’introduzione di un
sistema complessivo di indicatori appare tanto più indispensabile in un momento
in cui alla struttura si demanda una funzione sempre più dinamica di
ausilio alla produzione giurisdizionale . b) dalla necessità di garantire l’integrazione delle
informazioni in un contesto significativo: si richiede, cioè, al
processo telematico la costruzione di un sistema di informazioni che
ausili gli attori nella loro attività decisionale attraverso la
contestualizzazione dei saperi impegnati dal processo,[46] oggi
inesistente per il mutismo che caratterizza gli uffici giudiziari. La
povertà delle statistiche giudiziarie, la difficoltà di reperimento degli
usi e delle convenzioni processuali[47],
che pure assumono una rilevanza sempre più accentuata per la proficua
gestione del processo, costituiscono un momento di oscurantismo
dell’attività giurisdizionale che va superato perché condanna l’azione
degli attori sociali al pressappochismo delle attività quotidiane senza
alcuna visione di contesto e di significato: lo sforzo condotto dagli
Osservatori nati in più parti d’Italia, l’esperienza bolognese della
Prassi Comune condotta da tutti gli operatori del settore non solo
manifestano un bisogno di confronto sulle concrete prassi operative,
quanto un bisogno informativo ineludibile, che deve essere tradotto in un
requisito progettuale del sistema informativo, capace di assecondare
conoscenze diffuse e consapevolezze critiche.[48] Il processo civile deve pertanto demandare al sistema
informativo la dimensione concreta della sua “visibilità” in quanto la sua
“generalità” si riferisce all’insieme delle connessioni determinate dagli
attori del processo, sia con riferimento alle fase di trattazione del
processo, sia con riferimento alla fase di decisione. Il processo telematico apre, pertanto, ad un sistema
informativo capace di assumere a propria ragione progettuale l’unità
documentale e l’udienza, quali strutture costitutive del processo e del
contesto formativo dell’organizzazione sociale allo stesso sottesa. 3.3 Unità documentale
L’esperienza progettuale bolognese, trasfusa nel primo documento d’analisi, ha maturato la consapevolezza che per gli attori del processo (avvocati - magistrati) le informazioni da evento non permettono il dispiegarsi pieno delle attività decisionali ad essi proprie. L’accesso al contenuto informativo dell’atto (sia esso di parte come le memorie, sia esso dell’ufficio, come il verbale di udienza) costituisce il bisogno informativo ineludibile, che ad oggi impegna pesantemente la cancelleria in una complessa e frustrante attività di manipolazione del fascicolo e che impedisce agli attori del processo (magistrati – avvocati) l’effettivo e concreto governo delle proprie attività decisionali. Il sistema informativo che si mira a costruire deve superare il carattere di dominanza che l’evento processuale assume all’interno del sistema informativo dei registri, per assumere l’unità documentale e gli eventi dell’udienza a requisiti della propria missione progettuale. Atto di citazione, ricorso, comparse, decreti, ordinanze, sentenze devono costituire per il sistema informativo non eventi di cui certificarne meccanicamente l’avveramento, ma unità informative, come tali gestite dal sistema nella loro dimensione scritturale e nella capacità di connessione che ne caratterizza la successione processuale. L’unità documentale permette di restituire complessità al sistema informativo proprio perché traduce il valore propulsivo della vicenda processuale assegnato dall’ordinamento alla domanda (art. 99 c.p.c. e art. 2907 1 comma c.c.), in capacità orientativa dell’intero sistema demandato alla sua gestione[49]. La componente documentale della domanda risulta oggetto di una precisa indicazione normativa: la scomposizione modulare nei suoi elementi costitutivi, come operata dagli artt. 163 e 414 c.p.c., deve guidare alla costruzione delle informazioni rilevanti per il processo, in una dimensione che sappia coglierne il dinamismo processuale proprio di ognuna delle informazioni censite. Non è possibile in questa sede procedere ad un’analisi specifica di ogni componente, del suo valore conoscitivo per il processo: qui si può solo osservare come la scomposizione modulare della domanda, come prevista dal codice di procedura civile, deve essere assunta dal S.I del processo telematico a ragione della sua architettura progettuale, in quanto consente allo stesso sistema di procedere: a ) all’implementazione significativa del Sistema informativo del processo civile: il sistema informativo così costruito si alimenta in via automatica delle informazioni rese dalle parti all’atto della introduzione del contenzioso e della instaurazione del contraddittorio, rendendo possibile la produzione di informazioni da processo estremamente puntuali per l’organizzazione e gli attori coinvolti, superando la “difficoltà di traduzione culturale e trasmissione informativa” costantemente registrata tra gestione fascicolare del processo e sua reale dimensione contenziosa. b) alla gestione selettiva delle informazioni per “fasi del processo”, permettendo il reperimento facile e ausiliato delle scritture delle parti in stretta correlazione con le attività da compiere o svolte in udienza. Il fascicolo muta la sua funzione sociale per l’organizzazione che presiede alla sua conservazione e gestione, da muto contenitore degli atti delle parti e delle attività udienziali a luogo dei nessi e delle relazioni costruite dagli attori del processo (avvocati e magistrati) nel corso del processo e delle decisioni da loro assunte. 3.4 L’udienza.
L’udienza viene ad oggi gestita dal sistema dei
registri come evento storicamente dato, di cui registrarne meccanicamente
l’avveramento, con estraneità di ogni diverso momento informativo. Eppure,
l’udienza per il processo civile costituisce il luogo della compresenza
delle attività difensionali e delle decisioni del giudice, il momento
della loro contemporaneità temporale mediata dalla oralità: il processo
telematico non può non censire la diversa e multiforme qualità degli
eventi udienziali, in quanto dalla diversa qualità di tali eventi dipende
sempre più pesantemente nel nuovo rito, il consapevole dispiegamento delle
decisioni degli attori sociali del processo. La qualità del sistema informativo passa
necessariamente attraverso un’opera di ricostruzione del valore
informativo dell’udienza e della sua capacità comunicativa e non per il
suo superamento, come pure possibile in ragione di una concezione
fortemente tecnologizzata del processo. L’oralità, superata la dimensione spesso ideologica che ne ha celato gli aspetti più prettamente utilitaristici per gli attori del processo[50], va pertanto preservata, rafforzando il sistema informativo chiamato al suo sostegno e alla sua traduzione scritturale: l’oralità rimanda in primo luogo alla possibilità di recupero delle trascrizioni udienziali e all’ausilio della scrittura elettronica come unico strumento che permette la conservazione (e non la dispersione) del valore informativo delle attività svolte, il loro richiamo in ogni momento in cui gli attori sono chiamati alla decisione, rompendo così il mutismo informativo insito nella dimensione registruale dell’udienza. La scrittura elettronica nel sistema informativo progettato, diventa cemento dell’organizzazione complessiva del processo, capace di intessere un nuovo e costante legame tra gli attori e, al tempo stesso, di alimentare il sistema complessivo delle informazioni gestite e delle decisioni assunte, di ausiliare la seconda oralità della scrittura telematica, capace di una nuova consapevolezza del carattere intimamente taumaturgico del dialogo e confronto processuale. La scrittura si libera dalle funzioni ripetitive, dismette le vesti dell’io narrante cui sono condannati così pesantemente gli attori sociali, per acquisire la forza comunicativa del richiamo (link ipertestuale) e delle immagini: alla concisa esposizione dello svolgimento del processo si sostituirà in tal modo il richiamo o la serie di richiami costruiti dalle parti in corso di causa, alla ricostruzione narrante degli eventi, le immagini. E non sembri questa un’inversione di poco momento: in una società che lega sempre più velocemente comunicazione a immagine, la sentenza e gli atti delle parti non possono conservare una dimensione comunicativa senza assumere la novità della scrittura ipertestuale. 3.5 Progetto Polis.L’esperienza condotta a Bologna dal Gruppo di lavoro ha permesso la realizzazione del primo sistema informativo per la produzione, archiviazione e consultazione delle decisioni assunte. Il progetto
Polis assume quale sua connotazione funzionale la strutturazione di un
sistema di ausilio alla produzione e alla consultazione della
giurisprudenza di ogni ufficio giudiziario. La predisposizione di un
sistema di "editing" della produzione giurisprudenziale degli uffici muove
dalle osservazioni di Gorla per il quale “i mezzi d’informazione sono una
condizione essenziale del valore della giurisprudenza come fattore del
diritto, cosi come di ogni altro fattore del diritto stesso”[51]. Del resto la tendenza all'esteriorizzazione degli orientamenti degli uffici costituisce una esigenza da lungo tempo avvertita, soprattutto in materie dove massimo è il grado di certezza richiesto dagli operatori: il carattere predittivo del precedente assume per le parti un valore conoscitivo sempre più ineludibile per la gestione dei propri affari prima ancora che per la gestione della lite. La conoscibilità estesa della giurisprudenza degli uffici ha introdotto ormai da tempo una cultura del precedente estranea al nostro mondo di civil law: il precedente fonda una attesa di conformità del decidere per ipotesi ritenute identiche che va attentamente analizzata e recepita.[52] Polis vuole intercettare la mutazione di quadro
descritta e l’esigenza di cambiamento alla stessa sottesa: la domanda di
un diritto giurisprudenziale non viene demandata in via esclusiva ad una
valutazione scientifica o editoriale esterna all’ufficio, ma dallo stesso
soddisfatta, come qualità del servizio reso alla società civile, aprendo
il sistema complessivo alle funzioni di “nomofilachia
diffusa” da tempo auspicate. Il sistema Polis costituisce il
primo tentativo di sviluppare un software per la scrittura degli atti e
provvedimenti del magistrato, capace di ausiliarne la fase di decisione
attraverso una generale strutturazione informativa della relazione
magistrato-ufficio. L’utilizzo da parte del
magistrato di sistemi di scrittura elettronica è stato, perlomeno nel
recente passato, caratterizzato da un approccio di tipo empirico, che mira
alla semplificazione della fase scritturale vissuta come fase strettamente
individuale del lavoro reso: quanto questa concezione sia la conseguenza
di una debole strutturazione della relazione magistrato-ufficio, dello
stato di degrado dell’organizzazione complessiva che presiede alle sue
funzioni, del decadimento complessivo del processo e dei luoghi in cui il
processo quotidianamente vive, è facilmente intuibile. La risposta fornita
dall’informatica individuale è stata per molti versi, l’unica possibile:
la funzione oracolare della decisione, così acutamente descritta da Pino
Borrè, trovava nella redazione elettronica una strumentazione rispondente
alla qualità della scrittura sempre più richiesta dalla decisione, dalla
necessità di una sua moltiplicazione produttiva e qualitativa.
Rimandando ad altra
sede ogni più attenta analisi dei requisiti di progettazione del sistema
informativo, le scelte operate nella strutturazione del progetto Polis
hanno ad oggetto: 1. l'archiviazione del
"documento" - inteso come provvedimento giurisdizionale nella sua
accezione più lata (sentenza, ordinanza ex art. 186 ter, ordinanza
istruttoria, ordinanza cautelare ecc.) - nella sua interezza, con apertura
alla massima come ulteriore e qualificato elemento di ricerca e
classificazione. La scelta di un'archiviazione totale della produzione
giurisprudenziale degli uffici di primo grado costituisce un profilo di
qualità del progetto da subito individuato dal gruppo di implementazione
all’atto della definizione delle finalità progettuali: rispetto alle
condizioni di operatività dell'archivio di merito della Cassazione,
l'inversione proposta è totale, in quanto recepisce quanto avviene nei
paesi di Common Law ad opera della principale banca dati statunitense Lexis, che
pone a disposizione full text tutte le pronunce della quasi totalità degli
organi giurisprudenziali anglofoni (unitamente a quasi 100 riviste
giuridiche statunitensi). Ciò consente di superare l’arbitrarietà insita
in ogni archiviazione selettiva delle decisioni, permettendo: (a) la conoscenza e lo studio anche degli unreported
cases (precedenti occulti): si vuole così superare la vecchia distinzione
tra sentenze motivate in diritto e sentenze motivate in fatto, solo le
prime destinate agli onori della cronaca giudiziaria. Le sentenze in fatto
vengono giudicate un prodotto minore, in cui la discussione sulla
dimensione probatoria delle vicende dedotte in giudizio, si traduce in
discorso argomentativo, privo di significanza culturale: quanto sia errato
un simile approccio, appare evidente laddove si considerino la distanza
dai sistemi caratterizzati da un massive repertoring e le culture
che gli attori del processo (magistrati ed avvocati) alimentano, spesso
rivolte alla divagazione retorica piuttosto che alla concisione
codicistica[53].
La pubblicazione di tutte le sentenze rese priverà il giudice della
necessità di riconoscere nella sola “motivazione dotta” la qualità del suo
operare, potendo questo costruirsi all’interno di un processo di “accumulazione
quotidiana”, che vive e si alimenta dei legami
intessuti con i propri precedenti e quelli dell’ufficio. (b) lo studio della litigiosità definita dagli
uffici, con apertura verso la ricerca di strumenti di lettura della
litigiosità del territorio ben più sofisticati di quelli ad oggi prodotti
dall’ISTAT, dando così spessore e materiale ad indagini ben più
sofisticate rispetto a quelle fino ad oggi condotte. 2. l’estesa assunzione delle metodiche relazionali
dei paesi a common law. La dottrina del common law ha elaborato una
tipologia complessa ed articolata delle relazioni tra i precedenti, che
supera il facile rapporto di conformità / difformità per definire una
ragnatela relazionale estremamente più ricca dal punto di vista
epistemologico: la cui trasposizione nel nostro sistema deve rifuggire da
ogni meccanicismo acritico e ripetitivo. Nella sua prima versione,
il Sistema Polis adotta le seguenti grandi categorie relazionali:
conformità, difformità, distinzione, leading case, overruling[54]. 3. adozione dello schema di classificazione del CED della Cassazione e … POLIS prevede l’utilizzo dello schema di classificazione in uso presso la Cassazione denominato “Schema generale di classificazione in materia civile”. Tale schema è composto attualmente da 188 grandi voci contraddistinte da un numero a tre cifre; ciascuna grande voce è suddivisa in sottovoci, contraddistinte da un numero a sei cifre. Lo schema di classificazione civile comprende tutto il diritto ad eccezione del diritto penale; quindi comprende anche il diritto amministrativo, commerciale, agrario, del lavoro, ecc. Le grandi voci sono individuate con un numero a tre cifre; le sottovoci con un numero a sei cifre di cui le prime tre sono quelle della grande voce cui la sottovoce appartiene. Il sistema prevede la possibilità per il magistrato che non ritenga esaustiva la classificazione proposta dal CED della Cassazione, di operare una classificazione per insieme di parole chiave, capaci di aderire con maggiore puntualità al contenuto della decisione: in tali ipotesi, il sistema dovrà repertoriare i campi in cui si registra la insufficienza classificatoria delle voci CED, al fine di predisporre con il Massimario della Cassazione fasi di implementazione e studio comuni. ...classificazione per insieme di parole chiave: i
fatti rilevanti Il sistema prevede la possibilità di classificazione per fatti rilevanti del giudizio, affiancando la classificazione CED come fonte integrativa e parallela rispetto a quella proposta: in questa sede, non si vuole proporre una sterile distinzione tra fatto e diritto quanto abilitare canali di ricerca autonomi e paralleli, capaci di restituire al giudizio di merito la complessità che gli deriva proprio dalla sua aderenza al fatto[55]. Il campo descritto vuole introdurre un momento di riequilibrio con la classificazione CED, al fine di permettere una lettura del precedente che non trascenda dalla concretezza della fattispecie posta in decisione, con apertura non solo scientifica al sistema di repertoriazione Common Law, apertura che va attentamente costruita e monitorata. L’esposizione dei fatti rilevanti della causa costituisce un momento di estrema qualificazione della decisione: si ricorda al riguardo che l’archivio di merito della Cassazione prevede anch’esso una distinzione della decisione tra “vicenda e ragioni della decisione”, distinzione che va proposta anche per il sistema Polis superando il carattere immotivatamente riduttivo insito nella massimazione per fatto. In particolare, il sistema Polis dovrà essere aperto all’imprescindibile evoluzione del sistema informativo verso il processo telematico, avvantaggiandosi delle potenzialità insite nel reperimento dal sistema informativo del processo, della materia del contendere come definita in esito all’udienza del 183: la definizione del fatto, come allegato dalle parti nei loro scritti difensivi e come precisata dal giudice nel corso dell’udienza ex art. 183 c.p.c., in esito all’interrogatorio libero delle parti, dovrà costituire una qualità intrinseca del processo informatizzato, di ausilio sia alle parti nell’attività difensionale (si pensi al carattere riassuntivo delle conclusionali e alle connotazioni ripetitive di tale lavoro rispetto alle acquisizioni processuali) che al giudice nell’attività decisoria. Il fatto si pone così come dimensione ineludibile del processo prima ancora che della decisione, fondamento dell’argomentazione motivazionale che il processo telematico rafforza e complessivamente riabilita . 4. Apertura alla
massimazione da parte dello stesso magistrato. La massima costituisce un estratto del principio di diritto utilizzato dal giudice per il caso concreto. Come notava Gorla[56], al valore normalmente ascritto alle massime dovrebbe accompagnarsi un’attenzione redazionale estremamente sofisticata e prudente : eppure è stato da tempo sottolineato come la massima risulti spesso lontana ( se non contraria ) al testo della pronuncia, alla sua ratio decidendi, al caso concreto dedotto in giudizio[57]; e come la massima costituisca, nella normalità delle ipotesi, atto editoriale di un soggetto estraneo alla redazione della sentenza, quand’anche tale funzione sia dallo stesso assolta per organizzazione specifica dell’ufficio, come avviene per le massime elaborate dal CED della Cassazione.[58] Polis consente al magistrato di provvedere alla massimazione della propria produzione giudiziaria, permettendo così di congiungere attività di massimazione e processo decisionale. L’attività di massimazione operata dallo stesso estensore permette di superare le possibili discordanze nell’attività medesima (ad es. massime discordi per la stessa sentenza), le problematiche connesse alle cosiddette massime menzognere (massime che non riproducono e/o alterano la ratio decidendi della sentenza). Il sistema vuole aprirsi alla massimazione effettuata dall’Ufficio Massimario della Cassazione attraverso la possibilità di richiamo selettivo delle massime predisposte dallo stesso ufficio. Il carattere innovativo della funzione in esame appare evidente laddove si consideri come l’attività di massimazione operata dall’Ufficio Massimario della Cassazione diviene attività di massimazione suggerita dal sistema in esito ad un rapporto di conformità qualificata con la sentenza della Cassazione citata. 3.6 La decisione, il giudice, l’avvocato.L’introduzione sempre più massiccia delle tecnologie informatiche importa un mutamento complessivo delle culture degli attori del processo: magistrati, avvocati, ed in genere operatori di diritto, sono sempre più chiamati al confronto sul testo, sulla decisione adottata, sul caso deciso in uno sforzo di adeguamento della norma al fatto sempre più esteso e ineludibile. In un quadro siffatto, restituire carattere di pienezza alla decisione vuol dire collocare la decisione nel “flusso delle decisioni già assunte”, conferirle l’autorevolezza che le deriva non dall’estensione della sua motivazione ma dalla capacità che la stessa assume di relazionarsi al precedente: significa costruire una cultura della decisione come dialogo permanente del giudice con le parti, con la società civile e di introdurre momenti di contestualizzazione estesa dei saperi capaci di dare risposte concrete alla concretezza drammatica dei conflitti che animano la società civile. Il giudice dismette così ogni funzione oracolare, ogni veste meramente burocratica: viene chiamato ad un’opera di testimonianza e di instancabile dialogo, assume il ruolo di intellettuale “riconoscibile” nelle sue scelte passate, nei suoi itinerari interpretativi, nei suoi ripensamenti e ravvedimenti. Gli uffici perdono ogni carattere di oscurantismo insito nel mutismo della loro produzione: diventano laboratori di idee, di prassi censite, di pensamenti e ripensamenti collettivi. 3.7 Ragione tecnologica e processo.Da tempo, soprattutto parafrasando esperienze
straniere, si sente parlare di processo virtuale, di processo che vive
solo della sua scrittura elettronica e del loro intersecarsi in un luogo
“di terzietà eterea” quale la rete: la ragione tecnologica si appropria
del processo per ridefinire complessivamente la sua dimensione terrena in
una dimensione altra e diversa. Nel processo virtuale, la tecnologia si pone come “modello sostitutivo” del modello processuale esistente, come sua riproduzione lineare nell’era dell’informatizzazione diffusa[59]. Nel processo virtuale, l'attuale, il concreto funziona come mera suggestione, presagio, perde la dimensione tragica insita nella sua problematicità per affermare il carattere di estraneità decidente dei soggetti chiamati alla sua interpretazione (siano essi gli avvocati che i giudici):la contiguità elettronica nasconde in realtà lontananze abissali, perché assume la dimensione rappresentativa ad unica ed assoluta dimensione conoscitiva. Il ruolo assolto dalla tecnologia nel processo del terzo millennio deve essere oggetto di una riflessione lucida e lungimirante: la tecnologia intesa quale razionalità tecnica mira sempre più esplicitamente a separarsi dai rapporti sociali, a presentarsi come “altro” per affermare una libertà di fini estremamente significativa e pericolosa.[60] A fronte del dilagante prometeismo tecnologico, è
quanto mai necessario che il processo resista alle lusinghe della tecnica
affermando la propria identità terrena in ragione della natura intimamente
sociale della sua missione democratica e della specificità dei meccanismi
che presiedono alla sua produzione, ivi compresa l’oralità. Mai come per il processo, la tecnologia deve essere limitata nei suoi aneliti di liberazione prometeica, per essere ricondotta a strumento di attuazione dei valori di democrazia insiti nel processo: la tecnologia deve sempre comunicare agli attori sociali la sua funzione ultima di mezzo d’integrazione e di memoria perenne del legame sociale intessuto dal processo nella società civile. La funzione ultima della tecnologia nel processo è tutta iscritta nell’insegnamento di Gorla, nella sua natura di mezzo o strumento per leggere il gioco sempre più ampio dei rimandi tra giustizia e società civile. Dott. Pasquale Liccardo Magistrato in Bologna [1] Si veda Pizzorusso A., Voce Organizzazione pubblici poteri, Voce Enc. Dir. , vol. XXXI, pag. 152, che osserva “ Mentre l’organizzazione della pubblica amministrazione ha costituito oggetto di un cospicuo sforzo di approfondimento, testimoniato da una fitta produzione scientifica e perfino dall’istituzione di insegnamenti universitari ad essa intitolati, minima è stata per contro l’attenzione dedicata ai problemi dell’organizzazione giudiziaria” [2] Per una panoramica delle riforme amministrative in Europa, si veda per tutti, Cassese S. – Franchini C. ( a cura di ), Tendenze recenti della riforma amministrativa in Europa, Il Mulino Bologna, 1989; Meny Y.- Wright V., La riforma amministrativa in Europa, Il Mulino, Bologna, 1994; D’Alberti M., Diritto amministrativo comparato - Trasformazioni di sistemi amministrativi in Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Italia, Il Mulino, Bologna, 1992 Per una analisi del sistema amministrativo italiano, si rimanda a Cassese S., Lo Stato introvabile. Modernità e arretratezza delle istituzioni italiane, Donzelli, Roma, 1998; Idem, Le basi del diritto amministrativo, Einaudi , Torino, 1989 [3] Sul punto, si veda per tutti Costantino G., Il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione e prassi degli uffici (una questione di metodo) in Riv. dir. e proc. civile 1999, pag. 77. [4] Si veda per tutti, L’ Information tecnology nella Pubblica Amministrazione. Ostacoli organizzativi e culturali, a cura di Matalucci L. e Vino A., FrancoAngeli 1993. [5]Croizer M., Stato moderno, Stato modesto, Roma, 1987, lucidamente osserva “L’approccio al cambiamento che parte da una visione di tipo programmatico è inevitabilmente condannato al fallimento. Nonostante il suo idealismo o proprio per sua colpa, conduce naturalmente ad una sorta di metodo punitivo di realizzazione della riforma. Il problema è quello della trasformazione di un sistema complesso. Per riuscire a risolverlo, bisogna trovare leve diverse da quelle rappresentate dalla paura o dalla virtù”. [6] Morgan G. Images, Le metafore dell’organizzazione, FrancoAngeli, 4°ed. 1992, p.100., e di seguito “ E pure dei sistemi comunicazionali. Esse sono anche dei sistemi decisionali”. [7] Per una loro compiuta analisi, si rimanda a Levoni A., Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, Milano 1992. [8] Chiovenda G., Principii di diritto processuale, Napoli, ried. 1980, pag. 678 e ss. [9] Così Picardi N., in Riflessioni critiche in tema di oralità e scrittura, in Studi in memoria di Furno C., Milano, 1973, pag. 729. [10] Vocino C., voce Oralità, in Enc. del diritto., XXX, pag. 593; per il dibattito anteriore alla entrata in vigore del codice del 42, si veda, per una visione critica della oralità, Mortara, Per il nuovo codice di procedura civile- Riflessioni e proposte in Giur. it. 1923-1924; e Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile, III, Padova, 1921 n. 211; Redenti, Sul nuovo progetto del codice di procedura civile, in Foro it. 1934, IV, c. 188; [11] Vocino C. op. ult. cit, pag. 594. [12] Con riferimento al sistema RE.GE. per il settore penale, si rimanda a Carnevali D, 1995, “Dal sistema per l’automazione dei registri generali al data base dell’ufficio giudiziario”, In Working Papers IRSIG.CNR, n.4; Fabri M. “L’installazione del sistema automatizzato di gestione dei registri penali: aspetti operativi ed organizzativi”, ivi; da ultimo, Contini F., Processi d’innovazione e context making : l’adozione della tecnologia negli uffici giudiziari, in Labirinti dell’innovazione. Tecnologia,organizzazione,apprendimento. a cura di Ciborra C. e Lanzara P.F., ETAS 1999, testo consultato solo in sede di correzione delle bozze. [13] Si veda Contini, op. ult. cit. “ Se questo processo analogico facilita e velocizza l’adozione della tecnologia, poiché le vecchie operazioni fatte con i registri cartacei diventano potenzialmente trasferibili su computer, allo stesso tempo riduce la possibilità di cogliere altri significati e altre possibilità d’uso che il nuovo artefatto può avere”. [14] “Nella società dell’informazione sussiste una separazione tra tecnologia e cultura, tra gli apparati e le logiche strumentali e utilitarie, da un lato e gli orientamenti sociali, dall’altro, tra razionalità tecnica e principi morali, poiché le tecnologie si sviluppano indipendentemente dai rapporti sociali. Ne segue una limitazione severa al ruolo che la tecnologia esercita per lo sviluppo civile: assicurare la comunicazione tra le diverse culture etniche, sociali o professionali, così da proteggere da ogni tipo di chiusura culturale e di totalitarismo” così Paolo Ceri e Paola Bologna, in introduzione La tecnologia per il XXI secolo, Torino, 1998. [15] in Lo stile italiano: l’interpretazione, in Riv. trim- diritto e procedura civile, 1968, 369; Taruffo , La fisionomia della sentenza in Italia, in La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile, Cedam …???; Idem La motivazione della sentenza civile tra diritto comune e illuminismo, in Riv. Dir. Proc. 1974, 279 [16] Si veda sul punto Taruffo M., Istruzione (diritto processuale civile) in Enc. giur. XVIII, 1990, 2. [17] Resta E., Le stelle e le masserizie, Bari 1997 pag.188, osserva : “ Così un teatro è una stretta connessione tra l’attore e il suo pubblico, così come metonimicamente l’edificio, il luogo della rappresentazione è metaforicamente la rappresentazione stessa. E, come sappiamo, il luogo e il contenuto del diritto moderno sono stati coloritamente indicati come il vero theatrum publicum europaeum” e più avanti, pag.191 “ C’è molto del noto theatrum publicum e dei suoi giochi di rappresentazioni ; c’è la forma rituale, c’è anche la maschera, c’è la scenografia architettonica di un apparato che si proponga come terzo, in nome di una comunità . E’ necessario crederci, a patto che si accetti fino in fondo il carattere convenzionale della sua terzietà, e non la si ammanti di teologia rinnovata” . [18] Si veda per tutti, A. Fantozzi, G. Tinelli, Il regime tributario del processo civile che nella introduzione osservano: “ la materia oggetto del presente studio mal si presta ad un’indagine sistematica a causa della frammentarietà dei dati normativi e dell’eterogeneità delle problematiche involte, la cui unica nota comune appare la spesso occasionale emergenza del fenomeno tributario nel contesto del processo civile”. [19] Zan S., Analisi e progettazione delle condizioni per la realizzazione del processo telematico. Studio esplorativo per l’Ordine degli Avvocati di Bologna, Bologna 1999. [20] In particolare, dall’esame operato presso la cancelleria di Bologna, risulta il peso crescente dell’attività informativa svolta, con punte giornaliere superiori all’85%, in gran parte conseguenza del nuovo codice di rito che conosce forme di contraddittorio fuori udienza estese e rilevanti dal punto di vista processuale. [21] Esiste un lessico giudiziario delle cancellerie che andrebbe analizzato in quanto indicativo di una condizione lavorativa mai prima d’ora analizzata. [22] In Realtà e apparenza nell’incremento della litigiosità, in Contratto e impresa 1993, n. 1 p. 330. [23] Si vedano, Cecchi, Analisi Statistica dei procedimenti civili di cognizione in Italia, La Terza, Bari 1975; E. Resta, Conflitti sociali e giustizia, De Donato, Bari, 1977; L. Campiglio, Domanda e offerta di giustizia: un’analisi economica, Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Milano 1976; C. Castellano, C. Pace, G. Palomba. G. Raspini, L’efficienza della giustizia italiana e i suoi aspetti economico sociali, La Terza Bari, 1970; da ultimo, S. Pellegrini, La litigiosità in Italia: un’analisi sociologico-giuridica, Milano, 1997 e il commento di Chiarloni, Anatomia di un disastro, in Riv. dir. e proc. civ. 1999 pag. 361 [24] Si veda sul punto, G. Alpa, L’arte di giudicare, Laterza, 1996: “ Passata l’epoca del formalismo e dello statualismo delle fonti, oggi la giurisprudenza è accreditata come fonte del diritto anche in quelle esperienze in cui le teorie di Gény avevano subito una revisione critica”. [25] F. Galgano, in postfazione a Diritto civile e commerciale, osserva che " la nostra non è più l'epoca della legislatio; l'era postindustriale, nella quale ormai viviamo, è sulla scena del diritto l'era della iurisdictio ". [26] Si veda, Gallino L., Informatica e qualità del lavoro, 2° ed. 1985, [27] Gallino L., Della ingovernabilità. La società italiana fra premoderna e neoindustriale, Milano 1987; A. Touraine, La società postindustriale, Bologna, 1980.; Id “Ora, al contrario, viviamo in un periodo in cui le tecnologie si sviluppano indipendentemente dai rapporti sociali e, di conseguenza, in relazione diretta con il consumo, passando sempre meno attraverso i rapporti sociali di produzione” in Dall’economia di mercato agli attori di produzione la tecnologia per il XXI secolo, Prospettive di sviluppo e rischi di esclusione, Torino, pag. 35. [28] Così Garimberti U., Psiche e Techne, 1999, pag.345 [29] Si veda Garimberti U., op. cit. pag. 353. [30] Così Ricciardi M., “Le comunità virtuali e la fine della società testuale”, in La tecnologia del XXI secolo, pag. 131 che più avanti osserva come “è la tecnologia della scrittura che determina un nuovo modo di pensare ed è la scrittura alfabetica che consente l’origine di quella cultura delle leggi e della riflessione analitica che contraddistingue la cultura europea moderna”. Si veda altresì Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino, 1986, dove viene analizzato il passaggio dalla società orale a quella alfabetica. [31] Ricciardi M., Le comunità virtuali e la fine della società testuale, in La tecnologia del XXI secolo. [32] Ong W.J., Oralità e scrittura, Il Mulino, 1986, pag. 191. [33] Così Lyotard J.F., La condizione postmoderna, pag.47 [34] Londow G.P., L’ipertesto, pag. 49, Milano 1994. osserva “Così facendo, il collegamento elettronico riconfigura le nostre idee sull’autore e sulla proprietà intellettuale, e questo avrà probabilmente effetto sul modo in cui vediamo sia gli autori (e l’autorità) dei testi che studiamo, sia noi stessi in quanto autori”; Ong W.J., op. cit., sostiene che “l’elaborazione e la spazializzazione sequenziali delle parole, iniziati con la scrittura e intensificati dalla stampa, hanno ricevuto ulteriore impulso dal computer, che massimizza l’affidamento della parola allo spazio e al movimento (elettronico) locale e ottimizza la sequenzialità analitica, rendendola praticamente istantanea”. [35] Sulla crisi della sottoscrizione, si veda N. Irti, Idola libertatis, Milano, 1985, 20 e ss. [36] Si veda Carnelutti, Documento ( teoria moderna), in Noviss. Digesto VI, Torino, 1957, 85; Si veda pure, Guidi Teoria giuridica del documento, Milano, 1950, e sul documento contrattuale, Di Sabato, Il documento contrattuale, Milano, 1997, pag. 25 “ la teoria del documento ruota sempre attorno all’idea della rappresentazione, che viene considerata il nucleo della vicenda documentale”; Patti, voce Documento in Digesto disc. priv., vol. VII, Torino, 1991, pag. 2, che definisce documento in termini di “strumento che consente la formulazione di un giudizio circa l’esistenza di un fatto”; per una distinzione ulteriormente critica, si veda Irti, La ripetizione del negozio giuridico, Milano, 1970, pag. 96, il quale sottolinea come non sarebbe corretto considerare il documento come cosa contenente segni rappresentativi in quanto “la rappresentazione non è nei segni ma in chi intende il significato dei segni “. [37] Sotto tale profilo, si veda Montesano, Sul documento informatico come rappresentazione meccanica della prova civile, in Dir. inf. e informatica, 1987, 23 ss. secondo il quale il documento informatico sarebbe “una cosa dotata della corporalità propria dell’impulso elettronico” [38] Come ideati e perfezionati da Diffieed Hellman, Rivest, Shamir e Adleman, El Gamal Schorr. [39] Si pensi al fenomeno della smaterializzazione degli strumenti finanziari, prevista dall’art. 28 ss. del d. lgs. 24 giugno 1998 n. 213 che ha disciplinato l’introduzione dell’euro nel nostro ordinamento: in particolare, l’art. 28 prevede che “ gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, libro V del codice civile”. [40] Si veda per tutti, Lanzara G.F., La progettazione dei sistemi complessi, in Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, vol.XXXV,I,pp.3-38, che a pag. 15 osserva “ …….nelle situazioni più problematiche delle nostre organizzazioni e della vita quotidiana, la progettazione è un processo di esplorazione e di ricerca collettiva che avviene mediante transazioni tra più attori in interazione”. [41] Così Ciborra C e Lanzara G.F,I Labirinti della innovazione: routines organizzative e contesti formativi “ in Studi Organizzativi, 1988, 2, pag. 128 [42] Si veda Gallino, Critica della ragione tecnologica, in La tecnologia per il XXI secolo, cit., pag. 23 : “Non ultimo degli strumenti da utilizzare in vista di una re-visione della ragione tecnologica sarebbe il passaggio da una prospettiva mono-disciplinare ad una prospettiva trans-disciplinare nello studio dei rapporti tra tecnologia e società”. [43] Per la definizione di contesto formativo, si veda Ciborra C e Lanzara G.F,I Labirinti della innovazione: routines organizzative e contesti formativi “ op. ult. cit pag. 117 “ Il contesto formativo è l’insieme degli assetti istituzionali, degli schemi cognitivi, idee preconcette e immagini pre-esistenti che gli attori portano con sé e attivano abitualmente in una situazione d’azione…”, concetto questo ripreso in “Comprendere l’innovazione: artefatti, processi, contesti formativi”, in Labirinti dell’innovazione, cit, pag. 11. [44] Si veda per tutti Matalucci L., Vino A., L’ Information Technology nella Pubblica Amministrazione cit. P. Ciaccia, Dario Maio, Lezioni di Basi Dati, Bologna, 1995. Dispense di Dario Maio di trattamento delle informazioni nell’impresa. E. Invernizzi, L’evoluzione dei ruoli manageriali nell’impresa informatizzata in Manuale di Gestione del Personale, UTET, 1992. [45] Si veda C.Ciborra e Lanzara G.F. , I labirinti dell’innovazione , 1988, cit, pag. 126 “ Introducendo nuove modalità e nuove procedure per mezzo delle quali gli individui e le organizzazioni trattano le conoscenze, un sistema informativo può provocare una modifica e una riformulazione delle strutture e delle premesse cognitive che spiegano e governano le azioni e le capacità umane….. Sviluppare un sistema significa in larga misura modificare legami istituzionali e le condizioni ambientali su cui, a livello di micro, gli individui stabiliscono e praticano le loro relazioni”. [46] Si veda Martinotti G., Squinternet. Ordine e disordine nella società digitale, che analizza i rapporti tra produzione e diffusione dei saperi e tecniche multimediali: la combinazione di tecniche multimediali e la diffusione delle reti rappresentano un potente strumento per la diffusione di saperi condivisi, vale a dire di saperi prodotti elaborati e trasmessi al di fuori delle tradizionali istituzioni della conoscenza, in La tecnologia per il XXI secolo 1998. [47] Si vedano al riguardo, i risultati dell’indagine condotta dall’Associazione Nazionale Magistrati,, pubblicati sulla rivista dell’Associazione in previsione del convegno del 6-8 novembre 1998, nonché il Questionario sui primi due anni di applicazione del nuovo rito, presentato a Bari al convegno del 29-31 maggio 1997, su cui si rimanda a Savino R., La novella nelle prassi giudiziarie: i dati del questionario sui primi due anni di applicazione del nuovo rito” (relazione introduttiva del convegno). [48] Si veda, sul punto, per la loro lucidità metodologica, Costantino G., “il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione e prassi degli uffici (una questione di metodo)” in Riv. critica di dir. e proc. civile, 1999, pag. 78: in particolare, pag. 88 “tra regole processuali generali ed astratte e il potere del singolo giudice di dirigere il processo, esistono spazi che possono e devono essere colmati con il contributo di ciascuno degli operatori del diritto, nella consapevolezza che la cattedrale della giustizia è un edificio comune, alla manutenzione del quale tutti possono collaborare”. [49] “La determinazione funzionale della domanda giudiziale è con stretto legame correlata alla struttura fondamentale su cui si fonda il processo civile: ossia come nella domanda si riflettano i caratteri fondamentali della natura essenzialmente dialogica del processo”, così Consolo C., Domanda giudiziale, in Dig. disc. priv., Torino, VII. [50] Vocino C., op. cit, pag. 606 “Tranne che dell’oralità non si accolga, in luogo della più antica ma persistente versione alquanto puritana e drammatizzante, quella veduta pragmatica, se vogliamo riduttiva e transattiva, trasparente da quanto si è detto innanzi, verso la quale in tempi moderni converrebbe e infatti si mostra di inclinare”; si veda pure Costantino G., op. ult. cit, pag. 87; Picardi N., op. ult. cit. pag. 737. [51] La Giurisprudenza, in Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano 1981, pag. 297; Bin M. Il precedente giudiziario, Padova 1995 , pag. 9 che osserva : “Ne discende che la soluzione del problema della funzionalità delle raccolte di giurisprudenza …. è una delle condizioni essenziali per il progresso della scienza del diritto e dell’amministrazione della giustizia nell’interno di ciascun paese”. [52] Galgano F. Giurisdizione e giurisprudenza in materia civile, in Contratto e impresa 1985, pag. 29 e ss. [53] Si veda Taruffo M, La fisionomia della sentenza in Italia cit. pag 198. [54] Su cui si veda Bin M. op. cit. pag. 15 e ss, note 36-39. [55] Sulla importanza della esatta ricostruzione del fatto, si veda Bin M., op. cit. pag. 4 e ss. [56] In Lo studio interno e comparativo della giurisprudenza e i suoi presupposti ; le raccolte e le tecniche di interpretazione delle sentenze , in Foro it. 1964,V,c.80,che a nota 21 osservava “ Il nostro stare decisis è dunque un processo logico simile a quello dell’applicazione della nostra legge scritta ( astratta e generale) : il caso concreto viene inquadrato in un precedente astratto, cioè nella massima, invece che argomentare o decidere per identità o somiglianza con il caso o il fatto oggetto del precedente concreto ( il quale fatto, se mai, si presenta quasi come l’occasio legis, l’occasio, cioè, della massima astratta!) [57] De Nova G., Sull’interpretazione del precedente giudiziario, in Contratto e impresa, 1986, pag. 779 ss; Chiarloni S., Efficacia del precedente giudiziario e tipologia dei contrasti di giurisprudenza, in La giurisprudenza per massime e il valore del precedente, Padova, 1988,p. 59 ss. [58] Per una critica serrata della massima come atto editoriale, si veda Chiarloni, op. ult. cit. pag. 72-74. [59] Si veda Martinotti, G., in Squinternet cit. “E’ molto difficile, però, sfuggire alla presa del modello sostitutivo, è cioè facile applicare il modello lineare e dire che una cosa sostituirà l’altra. Abbiamo sentito fino alla noia che da una società materiale si passa a una società immateriale, ma questo non è vero: c’è una combinazione. Il modello più frequente è il modello combinatorio, interattivo tra i vari tipi di informazione” [60] Si veda Severino E., Il destino della tecnica,1998 a pag. 11 osserva “questo infinito incremento è ormai, o ha già cominciato ad essere il supremo scopo planetario. Ogni altro scopo è più o meno consapevolmente, più o meno direttamente subordinato a questo scopo supremo: la crescita infinita della potenza; che ormai non può più prodursi al di fuori dell’apparato della tecnica. In tale subordinazione consiste la dominazione della tecnica nel nostro tempo, la sua destinazione al dominio”; Resta E., le Stelle e le masserizie. Paradigmi dell’osservatore, Bari 1997, pag. 20 e ss. |