Antonio Camozzi
Presidente
Tribunale Amministrativo Regionale
per
Relazione
per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario 2007
Potenza, 27 febbraio 2007
In
copertina: Potenza-Tribunale
Amministrativo Regionale per
AUTORITA’
SIGNORE E SIGNORI
Nella relazione di apertura
dell’anno giudiziario testé concluso, era la fine di febbraio dello scorso
anno, mi rammaricavo per l’immobilismo del Governo, il quale durante l’intera
legislatura non aveva proposto o sostenuto gli occorrenti provvedimenti per
affrontare l’annosa questione dell’arretrato. Oggi il Governo è cambiato, ma la
situazione è tal quale: intanto è stato abbandonato un progetto di riforma
della giustizia amministrativa intitolato “Delega per il codice del processo
amministrativo” che si era trascinato per diverse legislature, senza essere
portato in discussione; ma nemmeno si ha notizia di iniziative sull’apprestamento
di strumenti che potrebbero risolvere il
problema dell’arretrato anche in breve tempo, ad esempio mediante l’istituzione
con organico ben dimensionato di sezioni specializzate temporanee, compatibili
con l’art. 102 della Costituzione. E’ un vero peccato che si continui a trascurare,
peraltro ormai da decenni, una situazione gravemente lesiva del diritto dei
cittadini ad ottenere giustizia in un tempo ragionevole, quando la soluzione
dipende dall’allestimento di strutture richiedenti un impegno finanziario di
certo non rilevante, a mio avviso sostenibile anche allo stato attuale della
finanza pubblica. Per il momento unica preoccupazione del Governo sembra essere
quella di aumentare gli importi del contributo di iscrizione a ruolo dei
ricorsi al giudice amministrativo, in particolare nelle materie dell’art. 23
bis della legge n. 1034/1971, e segnatamente per i ricorsi in tema di gare
d’appalto. Nulla da dire sui profili squisitamente politico-finanziari delle
relative disposizioni di legge; salvo
l’osservazione che questo mezzo è idoneo per fare cassa, ma forse inadeguato a
contenere il debordare del contenzioso
giurisdizionale amministrativo.
Restano per ora il senso di
frustrazione dell’utente, e il disagio di chi deve gestire un Ufficio con
personale e strutture insufficienti a rispondere alla domanda quotidiana di
giustizia. Desidero assicurare che nell’apporre il visto sulle domande di
prelievo sarebbe mia massima aspirazione stabilire direttamente la data di
udienza col solo vincolo dei tempi tecnici
assegnati alla difesa delle parti. Una situazione di questo genere ad esempio
è presente nell’ambito della giustizia tributaria, il cui arretrato è sparito
per incanto, in parte è vero a causa dei condoni fiscali, ma fondamentalmente
perché col D. Lgs. n. 545 del 1992 furono approntate tabelle organiche corpose,
che poi si sono rivelate addirittura sovrabbondanti. Certo la quantità non deve
andare a scapito della qualità, e per chiarezza soggiungo che qui non auspico
incrementi dell’organico di magistratura, al di là della necessaria crescita
fisiologica, che deve tener conto dei tempi lunghi di formazione e selezione
del giudice amministrativo. La soluzione nell’immediato è dunque da ricercare
nello strumento flessibile delle sezioni stralcio con l’apporto di giudici non
togati. Nell’attesa, questa Presidenza, come già nel passato ha fatto, intende
attivare tutti gli strumenti disponibili, a cominciare da un’accorta formazione
dei ruoli di merito, che dia spazio alle questioni urgenti, anche su
sollecitazione dei difensori, specie se a richiesta congiunta della parte
privata e di quella pubblica. Naturalmente ciò incontra il limite di ruoli già
intasati dalle precedenze di legge, e da un margine da assicurare comunque alla
trattazione in ordine cronologico delle domande di prelievo.
Meritano un discorso a
parte i giudizi immediati in sede di trattazione della domanda cautelare, e le
decisioni in forma semplificata – artt. 3 e 9 della legge n. 205/2000 -. Per i
primi va detto che questo Ufficio non registra giacenza nella trattazione delle
domande cautelari, che vengono chiamate
sul ruolo alla scadenza del termine dilatorio di 10 giorni (o 5 giorni
nel rito speciale dell’art. 23 bis) dalla notifica, stabilito dall’art. 36 del
Regolamento di procedura. Ciò comporta che in molti casi la richiesta di
trattazione immediata del merito non può essere presa in considerazione perché
sono ancora pendenti i termini per la costituzione delle controparti non
comparse – art. 22, primo comma, legge n. 1034/1971 -. Altri ostacoli sorgono
quando, come quasi sempre accade, le parti si costituiscono, o depositano
documenti e difese, al momento della discussione in camera di consiglio
spiazzando il giudice relatore, che non conosce i nuovi atti. Ma al di là di
queste contingenze occorre riconoscere che il merito immediato presuppone la
disponibilità del giudice a gravarsi oltre il limite del carico di lavoro
ordinario; e in sostanza è accettabile alle condizioni stabilite per la
decisione in forma semplificata, quando cioè le questioni sono semplici e di
facile soluzione. Quanto a quest’ultimo strumento (la decisione in forma
semplificata) lo scarso utilizzo che se ne fa in questo Ufficio dipende dalla
carenza, gravissima, di personale di segreteria, in genere, ma soprattutto di
livello adeguato, che non consente la formazione degli appositi ruoli di camera
di consiglio. Questi presuppongono la
preliminare ricerca di archivio per individuare i ricorsi irricevibili, inammissibili, improcedibili, o
manifestamente fondati o infondati in conformità a sentenze già emesse; ricerca
da svolgere sotto la direzione del presidente o del magistrato delegato, che si
conclude con la preparazione dello schema di documento nelle parti ricavabili
dal sistema informativo: intestazione, epigrafe e oggetto.
Qui va annotata la
sproporzione stridente fra mezzi informatici di cui l’Ufficio è dotato e numero
degli operatori preparati ad utilizzarli, che impone a mio avviso una
riflessione, probabilmente valida anche in campo nazionale, sui tempi di
realizzazione di ulteriori più ambiziosi programmi, relativi alla attivazione
del fascicolo informatico e della scrivania virtuale del magistrato. Certo gli
archivi cartacei si intasano subito anche quando sono spaziosi, e da questo
punto di vista l’informatica è molto utile. Ma almeno allo stato attuale delle
mie conoscenze sono assalito da qualche preoccupazione ad immaginare di dover studiare
un ricorso attraverso lo schermo luminescente dell’elaboratore elettronico, e
lascio volentieri questa prospettiva alle giovani leve.
Concludendo sull’argomento,
mentre rimando alla parte finale della relazione per quanto riguarda dati e
statistiche sull’attività svolta nell’anno 2006, ribadisco ancora una volta il
mio auspicio per interventi del Governo, nell’immediato per risolvere la
questione dell’arretrato ormai improcrastinabile, anche per l’immagine negativa
che il Paese ne risente all’estero, soprattutto in sede Europea; e a regime per
dotare l’Italia di un sistema di giustizia amministrativa che, abbandonate le
incrostazioni ormai mummificate degli ultimi due secoli, sia adatto ai tempi, e
composto in ordinamento unitario, senza commistione di funzioni.
Alcune questioni di
legittimità costituzionale
Un
rapido excursus sulla produzione normativa di maggiore interesse per l’attività
di questo Tribunale Regionale porta a segnalare, fra le leggi dello Stato,
pubblicati nell’aprile 2006, i due decreti legislativi n. 152, Norme in materia
ambientale, e n. 163 Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture. Trattasi del blocco finale di una serie considerevole e
meritoria di codici e testi unici emanati durante
Molte
Regioni hanno attaccato il codice degli appalti pubblici, D.Lgs. n. 163 cit.,
per asserita violazione dei citati artt. 117 e 118, lamentando una disciplina
troppo stringente dello Stato a danno dell’autonomia regionale in particolare per quanto riguarda
l’organizzazione amministrativa dell’attività contrattuale, la cui disciplina
sarebbe stata indebitamente ricondotta alla potestà legislativa concorrente,
con i connessi vincoli, mentre rientra
in quella esclusiva della Regione; discorso analogo, a prospettiva rovesciata,
per i contratti sotto soglia comunitaria, che non potrebbero essere ricondotti
alla competenza esclusiva dello Stato nella materia “tutela della concorrenza”;
nonché per la progettazione e i piani di sicurezza, che parimenti atterrebbero
alla competenza legislativa concorrente. La riferita questione di legittimità
costituzionale riguarda l’art. 4, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 163; è inoltre
coinvolto l’art. 5, limitatamente alla prevista emanazione di regolamenti
statali in materie che si assumono non pertinenti alla legislazione esclusiva
dello Stato[2].
Nell’aprile
2006 sono stati pubblicati due D.Lgs. n. 156 e n. 157, relativi
rispettivamente ai beni culturali e al paesaggio, contenenti
disposizioni correttive ed integrative del Codice, D.Lgs. n. 42 del 2004. Il
decreto 157 sul paesaggio è sospettato di illegittimità costituzionale sui
ripetuti parametri degli artt. 76, 117 e 118 da alcune Regioni, che hanno
promosso il relativo ricorso dolendosi di modifiche apportate agli artt. 142
(Aree tutelate per legge), 143 (Piano paesaggistico), 146 (Autorizzazione), 157
(Atti emessi ai sensi della normativa previgente), 159 (Procedimento di
autorizzazione in via transitoria), ed altri, che realizzerebbero un sistema
teso a rafforzare la partecipazione dello Stato
nell’esercizio delle funzioni regionali in materia di tutela e
valorizzazione del paesaggio, comprimendone le competenze. In particolare viene
stigmatizzata la reintroduzione, con riferimento al comma 1 del novellato art.
142, della illimitata vigenza del vincolo paesaggistico per le categorie
generali di beni tutelati ai sensi della legge n. 431 del 1985 (coste
marittime, fasce lacuali e fluviali, territori d’alta quota, ghiacciai,
foreste, zone umide, ecc.), con pesante riduzione dei poteri regionali di
pianificazione e governo del territorio[3]. La
stretta di freni è evidente, e forse dipende da certa disponibilità palesata da
alcune regioni nel considerare prioritarie le esigenze di sfruttamento su
quelle di conservazione del territorio, o in altri casi da eccessiva larghezza
nel concedere deroghe specifiche alla normativa di protezione. Attendiamo il
giudizio della Consulta.
Per
quanto mi risulta,
Questo
T.A.R. ha chiesto il responso della Consulta sull’art. 6, comma 2, della L. R.
6 luglio 1978, n. 28 e successive modifiche (Norme di attuazione della legge 28
gennaio 1977 n.
La giurisdizione sul risarcimento del danno, in particolare
nell’espropriazione per pubblica utilità.
Fin dai primi decenni dello scorso
secolo il riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e amministrativo,
basato come a tutti noto sulla distinzione fra diritti ed altri interessi –
quelli che oggi chiamiamo interessi legittimi -, ha costituito un problema
insormontabile, fonte di continui dissidi fra gli organi delle due magistrature,
tanto che lo stesso “concordato giurisdizionale” del 1929 fra i Presidenti, M.
d’Amelio e S. Romano della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, costituì
solo un punto di partenza per la successiva elaborazione del criterio direttivo
della distinzione; la giurisprudenza arriverà poi due decenni più tardi ad
isolare finalmente la formula, ancora oggi valida, che contrappone la carenza al
cattivo esercizio del potere[9]. E
peraltro non si è mai arrivati, fino ai giorni nostri, a chiarire che cosa esattamente
si intenda per l’una e per l’altro. Semplificando, la diatriba è questa:
In
siffatto contesto disseminato di incertezze e discordie sono calati negli
ultimi anni disposizioni di legge ed arresti giurisprudenziali che hanno scosso
ab imis i confini delle due giurisdizioni creando ulteriore disordine. Mi
riferisco in particolare al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 che, dimentico dei
limiti assegnati dalla legge di delega, nonché della copertura costituzionale
del criterio di riparto, assegnò al giudice amministrativo ambiti di giurisdizione
esclusiva per blocchi di materie, così individuando il giudice amministrativo come
giudice unico della Pubblica Amministrazione convenuta in giudizio,
limitatamente alle dette materie. Quindi il criterio di riparto basato sulla
qualità di ente pubblico della parte convenuta, sostituito a quello della
situazione giuridica fatta valere. Naturalmente tutto ciò non è potuto sfuggire
al giudice delle leggi, che è intervenuto con la nota sentenza 17 luglio 2000,
n. 292, cassando parzialmente l’art. 33 del D. 80/98; subito sostituito però,
unitamente agli artt. 34 e 35, dalle
norme recate dall’art. 7 della legge 21
luglio 2000, n. 205, che ampliava ulteriormente, rispetto al decreto 80/98, i
confini della nuova giurisdizione amministrativa. Anche l’art. 7 è caduto sotto
la mannaia della Corte costituzionale, la quale con la sentenza 6 luglio 2004,
n. 204 lo ha ricondotto nei limiti
segnati dall’art. 103 della Costituzione, attraverso mutilazioni parziali delle
lett. a) e b) del primo comma. La successiva sentenza n. 281 del 28 luglio
E’
facile intuire quale sia il livello di disorientamento non solo degli utenti
che devono scegliere il giudice, ma del giudice medesimo chiamato a decidere,
di fronte a questi smottamenti continui del confine, già di per sé incerto,
della propria competenza. Per chiarezza osservo che ciò che non condivido nella
vicenda descritta è il metodo usato per attribuire nuove competenze al giudice
amministrativo; mentre quanto alla sostanza sono convinto che proprio questa
sia la direzione verso la quale deve muovere il futuro della giustizia amministrativa,
quella cioè della competenza per blocchi
di materie di giurisdizione piena, che elimina in radice duplicazioni di
giudizi e problemi di riparto, assicurando all’utente una tutela più pronta ed
efficace. E’ chiaro però che questo risultato passa attraverso la preventiva
non eludibile revisione degli artt. 103, primo comma e 113, primo comma, Cost., che metta in
soffitta il criterio di riparto della giurisdizione basato sulla dicotomia
interesse legittimo – diritto soggettivo, assieme al doppio giudice della
Pubblica Amministrazione, per passare al giudice
speciale unico.
La
revisione dell’art. 103 dovrà riguardare anche un altro aspetto fondamentale
per il buon funzionamento della giustizia amministrativa: quello dell’unità
dell’ordinamento, oggi smembrato nella contrapposizione fra il “Consiglio di
Stato” e gli “altri organi”, contrapposizione
che se aveva un senso al tempo delle G.P.A., ha perso ogni giustifica e significato dal 1971, nel nuovo sistema voluto
dalla legge n. 1034, che abolì la giurisdizione in unico grado del Consiglio di
Stato affidandola in primo grado ai neo istituiti tribunali amministrativi
regionali, e in appello allo stesso Consiglio di Stato.
Ed
anche l’art. 100, primo comma, osta al giudice unico, e deve essere
revisionato, perché questo futuro giudice, dismessa la casacca di tutore “della
giustizia nell’amministrazione”, aspira ad essere giudice dell’amministrazione,
terzo e imparziale come prescrive l’art. 111 novellato della Carta
costituzionale. Parimenti andrà integrato l’art. 108, per sommare il requisito
di terzietà ed imparzialità, a quello dell’indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali. Nutro fondati dubbi che un giudice unico della P. A.
così fatto abbia qualche possibilità di venire alla luce in Italia, considerate
le forti resistenze corporative che vi si oppongono.
Il
problema secolare del riparto di giurisdizione col giudice ordinario ha visto
aprire di recente un nuovo fronte nell’ambito dell’azione risarcitoria: è
l’anno 1999, quando
Da
ultimo
Vorrei
chiudere su questo punto veramente scottante di frizione fra i due ordini
giudiziari osservando che forse bisogna risolversi ad ammettere che un conto è
la lesione del diritto soggettivo, un altro la lesione dell’interesse
legittimo: non necessariamente i due fatti producono effetti giuridici coincidenti,
anche se entrambi obbligano chi ha commesso il fatto a risarcire il danno[13]; né
mi sembra che sia predicabile l’identità ontologica delle condizioni per
l’accertamento dell’obbligo, nei due distinti casi di responsabilità. In
effetti, mantenendosi discosto dagli eccessi della Costituzione di Sparta, ben
può l’ordinamento prevedere, come prevede, una preclusione processuale
all’accertamento della responsabilità per l’esercizio dei pubblici poteri. In
fondo di questo si tratta. Preclusione che non sussiste ovviamente nell’ambito
dei rapporti paritetici, per chi chieda il ristoro del suo diritto violato.
Nell’espropriazione
per pubblica utilità la contesa è più aspra, come già detto, in presenza di
interessi oppositivi che nascono dalla incisione del diritto di proprietà.
Per
intendere il perché del lavorio continuo della giurisprudenza sulla nozione di
carenza di potere bisogna tenere presente che nella materia ora in esame la
nozione serve non solo a dirimere questioni di giurisdizione, ma da qualche tempo anche a separare i casi
nei quali basta da quelli in cui non basta dimostrare l’illegittimità
dell’occupazione, per ottenere il pieno risarcimento del danno. Questo problema,
del rispetto scrupoloso del procedimento, invero non era avvertito nel vigore degli
artt. 39 e 40 della legge fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359, che nel segno
di una grande civiltà giuridica stabiliva l’equivalenza dell’indennizzo al
giusto prezzo di mercato; esso però si è imposto già a partire dalla legge per
il risanamento della città di Napoli, n. 2892 del 15 gennaio 1885. E man mano
che per successivi interventi legislativi l’ammontare degli indennizzi si è
andato allontanando dal giusto prezzo in sempre più ampi settori di attività
degli enti pubblici, anche diversi dallo Stato, e sono aumentate la frequenza e
la dimensione delle intromissioni della mano pubblica nella proprietà
fondiaria, è aumentata anche la pressione sul giudice ordinario, competente a
liquidare sia l’indennità che il risarcimento, il quale è stato tenacemente
incalzato dal libero Foro a riconoscere in ogni caso il ristoro completo del
danno. Ecco dunque spiegata la causa della caccia spietata al vizio di
procedimento, o quando questo non fosse disponibile o utile, alla carenza di
potere: in entrambi i casi infatti è consentito al giudice di accordare
compenso ben più lauto dell’indennizzo, per l’apprensione del fondo da parte
della Pubblica Amministrazione. L’erosione del potere pubblico da parte del
giudice ordinario ad un certo punto era giunta a tal segno che il legislatore
dovette intervenire, con l’art. 3, comma 65, della legge finanziaria per il
1997 [14],
aggiungendo il comma 7 bis all’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, di
conversione del D.L. n. 333, significativamente
intitolato “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”.
Con tale norma si disponeva che temporaneamente, e cioè per le occupazioni
anteriori al 30 settembre
In
ogni caso, dopo la legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha introdotto l’art. 21
septies nella legge, n. 241/90 sul procedimento amministrativo, sarà difficile
anche per
La
giurisdizione in subjecta materia appartiene ora al giudice amministrativo per
effetto della legge n. 205/2000, entrata in vigore il 10 agosto di quell’anno,
dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’art 34 del D.Lgs. n. 80/98 operata
dalla sentenza n. 281/2004 già citata.
Questo
T.A.R. che aveva sempre accolto la nozione ristretta di carenza di potere, come
avallata dal Consiglio di Stato, grosso modo coincidente col difetto di
attribuzione – cosiddetta carenza di potere in astratto -, da ultimo ha
accettato di adeguarsi ai dicta della Cassazione, in ragione della sua funzione
regolatrice della giurisdizione, ritenendo comunque preferibile la certezza del
diritto al disordine derivante dalla
divergenza di opinioni in argomento fra i due ordini giudiziari, ed ha
ammesso la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria in un
caso in cui l’apprensione del fondo era avvenuta in presenza del decreto di
occupazione, al quale però non aveva fatto seguito il decreto di esproprio[17].
Sulla decisione aveva pesato anche l’art. 8 del D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
che sostituendo l’art. 374 del c. p. c. ha inteso rafforzare la funzione
nomofilattica della Corte regolatrice. E’ però intervenuta
Un’ultima
annotazione: nel giudizio non entrano fattispecie astratte, dissezionate e
catalogate per generi, ma fatti della realtà, che quasi sempre coinvolgono in
sovrapposizione e coacervo tutte le figure che dottrina e giurisprudenza si
affannano ad isolare e distinguere. Così accade spesso che nel medesimo
procedimento espropriativo si affianchino atti validi ad atti invalidi e a
fatti illeciti, per cui anche superate tutte le difficoltà inerenti alla
individuazione del giudice competente, è ben difficile che il cittadino ottenga
completo ristoro da un solo giudice. Mi spiego con un esempio: gli
sconfinamenti nell’apprensione del fondo rispetto alle aree per le quali è
autorizzata l’occupazione sono fra le evenienze più frequenti del relativo
procedimento. In questo caso il proprietario sarà costretto ad intentare
separati giudizi risarcitori per i terreni usurpati (giudice ordinario), e per
quelli illegittimamente occupati (giudice amministrativo), fermo restando che
per l’occupazione legittima compete l’indennità (di nuovo giudice ordinario). Un
qualche sollievo a questo male si avrebbe restituendo i “comportamenti” alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo; ma ripeto ancora una volta che ciò va fatto per gradi, comunque
non a Costituzione vigente.
Altri problemi di riparto della giurisdizione
Una
argomentata decisione di questo Collegio[19] ha affrontato il tema degli effetti della
sentenza costituzionale n. 204/2004 sull’art. 33 del D.Lgs. n. 80/98, come
sostituito dall’art. 7, lett. a) della legge n. 205/2000. Era all’esame la
richiesta di un concessionario di servizi di autotrasporto di linea, basata
sull’art. 1, terzo comma, del D. L. n. 77/89, conv. in L. n. 160/89, rivolta alla Regione per ottenere il ripiano
delle minori entrate conseguenti a facilitazioni tariffarie, stabilite
dall’Ente in favore di determinate categorie di viaggiatori. Il ricorso,
trattato nella fase cautelare agli inizi dell’anno 1991, aveva sortito la
pronuncia favorevole del Consiglio di Stato, che senza curarsi di verificare
preliminarmente i propri poteri, aveva intimato alla Regione di liquidare il
dovuto. Va detto che in sede cautelare, ove non sia pacificamente acclarata
l’insussistenza della giurisdizione, il giudice adito è abilitato ad emettere
il provvedimento richiesto –art. 30, terzo comma, della L. n. 1034/71-. Giunta
all’udienza di merito di questo Tribunale Regionale, la questione è stata ritenuta
estranea alla giurisdizione amministrativa, pur nell’ambito più ampio risultante
dall’art. 7 lett. a) della legge n. 205/2000 come interpretato dalla Corte
costituzionale, rispetto a quello segnato dal testo originario dell’art. 5 della legge 1034/71, vigente all’epoca
della domanda, e dell’ordinanza cautelare d’appello. Il Collegio ha osservato
che nella specie si trattava di controversia concernente un corrispettivo
attinente al rapporto di concessione di pubblico servizio, che l’art. 7 lett.
a), come ricomposto dalla Consulta, demanda alla cognizione del giudice
ordinario.
In
tema di pubblico impiego il Collegio è stato chiamato a risolvere una questione
sulla appartenenza della giurisdizione ratione temporis, per un caso di diniego
di equo indennizzo opposto ad un dipendente comunale. Nella specie il fatto
costitutivo del diritto, e cioè l’infermità per motivi di servizio, era insorta
in un periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, mentre il
diniego impugnato era successivo a tale data la quale, come noto, segna il
limite temporale di inizio della giurisdizione ordinaria in materia, ai sensi
dell’art 45, comma 17, del D. Lgs. n. 80/98 (oggi art. 69 del D. Lgs. 30 marzo
2001, n. 165). Si trattava quindi di stabilire se il fatto, o l’atto fossero
rilevanti al fine di radicare la giurisdizione, presso il giudice
amministrativo nell’un caso o il giudice ordinario nell’altro. La lettera della
legge, che parla di “questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro”,
farebbe propendere per la rilevanza dell’evento, infermità contratta in
servizio; ma il Collegio ha preferito
adeguarsi alla giurisprudenza costante delle SS.UU. della Corte di cassazione
che danno rilievo alla data dell’atto, ed ha declinato la propria giurisdizione
in favore di quella ordinaria[20].
E’
stata invece dichiarata la giurisdizione amministrativa, in risposta a dubbi
affacciati dalla difesa erariale, nella materia dei contributi di incentivazione
all’esodo degli autotrasportatori monoveicolari, di cui all’art. 3 della legge
23 dicembre 1997, n. 454; è questa una fra le misure messe in campo dalla legge
al fine di razionalizzare l’offerta di autotrasporto di merci, e di ridurre la
capacità complessiva di trasporto su gomma. Il Collegio ha osservato che la norma
introduce, all’interno di una disciplina apparentemente preordinata a delineare
l’esistenza di un diritto soggettivo al contributo, un profilo di
discrezionalità amministrativa, affidato alla valutazione del Comitato per
l’autotrasporto e l’intermodalità presso il Ministero dei trasporti, che è chiamato
a verificare l’esistenza di precisi requisiti, ma anche a raffrontare le posizioni dei richiedenti in
base all’età ed all’attività svolta; tenuto conto poi della finalità generale della
legge la posizione soggettiva del richiedente stesso va qualificata di
interesse legittimo, con l’ovvia conseguenza della competenza a conoscerne da
parte del giudice amministrativo[21].
In
altra occasione è stato dichiarato inammissibile il ricorso di un Ambulatorio
di dialisi operante in Campania, che aveva ottenuto risposte dilatorie dall’Azienda
sanitaria di Potenza, debitrice di
prestazioni erogate a suoi assistiti, i quali erano stati regolarmente autorizzati
alla cura in regime di mobilità extraregionale.
La questione presentava qualche spunto di interesse, dovendosi stabilire
quale fosse la tariffa da applicare per la remunerazione del servizio, se
quella stabilita in Campania o quella della Regione Basilicata: aspetto
evidentemente non concordato in precedenza fra l’Azienda e l’Ambulatorio. Anche
in questo caso il Collegio, richiamando la sentenza n. 204/2004, ed i limiti
della sua giurisdizione sui pubblici servizi,
ha rimesso l’affare al giudice ordinario[22].
Questioni varie
a)
contenzioso elettorale
E’ opportuno dare
conto di un arresto giurisprudenziale di questo Collegio in tema di processo
elettorale. Tale processo, come noto, è disciplinato dall’art. 83/11 del T.U.
16 maggio 1960, n. 570, aggiunto dall’art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n.
1147. La questione verte sull’oggetto del giudizio, che la norma indica a
chiare lettere nella “proclamazione degli eletti”. E’ questo l’atto conclusivo
del procedimento di elezione degli organi rappresentativi degli enti locali.
All’inizio la giurisprudenza aveva letto ed applicato correttamente la norma,
reputando non impugnabili gli atti propedeutici, ancorché direttamente ed
immediatamente lesivi di posizioni
soggettive di candidati o di formazioni politiche, come è il caso, ad esempio, della
ricusazione di una lista da parte della Commissione elettorale deputata a verificare
la regolarità della presentazione (Cons. St. Sez. V, 27 agosto 1971, n. 745;
T.A.R. Basilicata, 26 settembre 1975, n. 103). La giurisprudenza quindi in un primo momento ha ritenuto non utilizzabile
nel processo elettorale la norma elaborata dalla giurisprudenza per il rito
rito ordinario, che ammette l’impugnativa
anticipata degli atti del procedimento amministrativo (atti preparatori) dotati
di autonoma capacità lesiva. Successivamente peraltro, a partire dai primi anni
90, soprattutto ad opera di alcuni
T.A.R. ha cominciato a farsi strada l’idea che anche nel rito elettorale
occorresse dare ingresso all’esigenza, ritenuta preminente, di accordare tutela
immediata, specie in via cautelare, alle
situazioni connotate da immediata lesività, quali quelle relative alla
esclusione di liste, o di candidati; e poi anche alla ammissione di determinate
liste alla competizione elettorale. Resta fermo che l’impugnativa dell’atto
preparatorio deve essere seguita da quella dell’atto terminale di proclamazione,
pena l’improcedibilità del primo ricorso. Dopo una fase di giurisprudenza
contrastata l’A.P. del 24 luglio 1997, n. 15 aveva recepito l’indirizzo
innovativo, al quale anche questo T.A.R. si era adeguato.
Questo
orientamento, sebbene ispirato al nobile intento di offrire anche nel processo
elettorale la tutela pedissequa di tutti gli atti lesivi, si presta ad almeno
due facili critiche: la prima attiene all’uso assai poco commendevole
dell’interpretazione “in claris”, che denota scarsa sensibilità giuridica
in chi la adotta, e stravolge le fondamentali
regole ermeneutiche raccolte nell’art. 12 delle preleggi[23]. La
seconda critica riguarda i guasti provocati dall’intervento censorio del
giudice, soprattutto se limitato alla misura cautelare, accadimento normale
questo, stante l’impossibilità pratica, per mancanza di tempo, di definire il
giudizio sull’atto preparatorio prima della proclamazione degli eletti. Per completare
il quadro, si aggiunga la peculiarità del processo amministrativo, nel quale è ammessa
l’impugnabilità dell’ordinanza cautelare. Ne può scaturire un effetto
dirompente sul procedimento elettorale, specie quando l’impugnativa anticipata
è in realtà solo un pretesto per azioni propagandistiche o di disturbo. Riporto
un esempio. Nella scorsa tornata delle elezioni regionali in Basilicata, una
ricusazione di lista, che era stata confermata dal T.A.R. col diniego della
sospensiva, aveva ottenuto ascolto in sede di appello; ma l’ammissione della
lista alla competizione elettorale ad opera del Consiglio di Stato era arrivata
a pochi giorni dal voto. Il voto fu di necessità rinviato, con prolungamento
della campagna elettorale, spreco di denaro pubblico, risultato nullo, perché
la lista stessa ebbe pochissimi voti e nessun eletto. Naturalmente non si saprà
mai se il ricorso fosse fondato, perché esso fu definito con pronuncia
dichiarativa di improcedibilità, dopo la proclamazione degli eletti, ovviamente
non oppugnata.
Il Collegio ha
quindi salutato col massimo favore il ritorno dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato al punto di partenza della elaborazione giurisprudenziale in
materia, che è stato operato con la decisione n. 10 del 24 novembre
b)
esami di abilitazione alla
professione di avvocato
In una delle ultime udienze dell’anno
2006 sono stati trattati tutti i ricorsi in giacenza aventi ad oggetto
bocciature agli esami scritti per l’accesso all’albo degli avvocati. E’ noto
che esiste divergenza di vedute in giurisprudenza fra chi richiede una
motivazione espressa e completa della bocciatura, e chi sostiene che la
motivazione consiste nel voto, senza necessità di ulteriori indicazioni.
Paladini della prima tesi sono soprattutto alcuni T.A.R. (ad esempio Toscana,
Sez. II 4 novembre 2005, n. 5557; Catania, Sez, IV, 14 settembre 2006, n. 1446),
della seconda il Consiglio di Stato (ad esempio IV Sezione, 14 aprile 2006, n.
2127). Esistono poi diverse tesi intermedie, variamente calibrate.
Questo T.A.R. era
allineato alla tesi rigorosa del Consiglio di Stato (Potenza, 11 marzo 2004, n.
308; Id. 19 ottobre 2005, n. 953), ma ha mutato avviso, addivenendo ad una interpretazione
intermedia che ritiene comunque utile l’impiego di espressioni verbali o segni
grafici, in aggiunta al voto numerico, ai fini della migliore comprensione del
provvedimento.
La norma che
viene in questione è quella dell’art. 17 bis, secondo comma, del R. D. n. 37 del 1934, aggiunto dalla legge
n. 242/1988, in base al quale la valutazione del candidato è espressa in punti
di merito, e null’altro.
Ora, la volontà
manifestata al riguardo dal legislatore, di richiedere alla Commissione una
valutazione degli elaborati consistente nei punti di merito assegnati da
ciascun commissario, senza necessità di ulteriori spiegazioni, non è irragionevole,
perché alla garanzia di collegialità, si accompagnano la predisposizione dei
criteri di massima di valutazione (art. 22 R.D.L. n. 1578/1933), e l’anonimato
nella correzione dei compiti (art. 22 R.D. n. 37/1934). Il procedimento quindi
è strutturato in modo da assicurare una valutazione obbiettiva del grado di
preparazione del candidato. Nel caso di bocciatura poi detta valutazione
costituisce motivazione del provvedimento, perché contiene gli elementi
richiesti dall’art. 3 della legge n. 241/90, in assenza di ragioni giuridiche
da dover esternare. Peraltro, a differenza che nel passato, questo T.A.R., pur
continuando a negare che possa predicarsi assenza di motivazione in presenza
del voto, ammette ora che la motivazione della bocciatura, sia essa estesa o
ristretta al solo voto, può essere censurata con argomenti che ne denuncino la
insufficienza o la illogicità, quando ne sia offerta adeguata dimostrazione ad
esempio a mezzo di un parere tecnico, che ponga a raffronto i contenuti del
compito scritto con i criteri di massima formulati dalla Commissione
giudicatrice[25].
Per le ragioni
sopra esposte il Collegio ha liquidato con dichiarazione di manifesta
infondatezza le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17 bis,
sollevate nei ricorsi con riferimento alla presunta impossibilità di approntare
un’utile difesa in giudizio, di fronte
alla motivazione della bocciatura consistente nel solo punteggio di merito. E
del resto anche
c)
Tutela del paesaggio
Preme segnalare alcune decisioni
assunte in materia dal T.A.R., che recepiscono orientamenti ormai consolidati
di questo Collegio.
E’ stato
anzitutto ribadito, in aderenza ad A.P. 22 luglio 1999, n. 20, che in sede di
rilascio della concessione edilizia in sanatoria, per opere ricadenti in zone
sottoposte a vincolo paesaggistico, l’obbligo di acquisire il parere
dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, di cui all’art. 32 della legge
n. 47/85, sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui
deve essere valutata la domanda, a prescindere dall’epoca della imposizione del
vincolo, e quindi anche per le opere eseguite anteriormente alla introduzione
del vincolo stesso. In tema poi di intervento censorio dell’Autorità statale
sulla autorizzazione emessa dall’ente locale, è stato ricordato che il termine
perentorio di sessanta giorni assegnato all’organo ministeriale vale per
l’adozione e non anche per la comunicazione del provvedimento di annullamento
del nulla osta paesistico, e che tale termine inizia a decorrere solo da quando
la documentazione perviene, completa, all’organo competente a decidere[26].
In presenza poi
di atti ablativi del diritto di proprietà di beni immobili, ubicati in aree
tutelate, l’Autorità procedente è tenuta a munirsi della prescritta
autorizzazione di competenza dell’Amministrazione preposta alla tutela del
vincolo prima di adottare atti, come il decreto di occupazione d’urgenza, che
preludono immediatamente alla modificazione del territorio. Inoltre, l’atto
autorizzativo deve essere espresso, essendo nella specie inapplicabile l’art. 7
della legge 3 gennaio 1978, n. 1, riguardante i pareri di organi consultivi; il
che trova oggi specifico riscontro nell’art. 16, terzo comma, della legge 7
agosto 1990, n. 241, che comprende il nulla osta paesaggistico fra gli atti dai
quali non è consentito prescindere nel dare corso al procedimento, essendo esso
destinato a rimuovere un vincolo posto a
tutela di valori di primario rilievo costituzionale[27].
L’indennità risarcitoria
ex art. 15 del R.D. n. 1497 del 1939 (oggi art. 167 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio D. Lgs. n. 42/2004) a dispetto del nomen iuris va
qualificata come sanzione amministrativa e non come una forma di risarcimento
del danno arrecato al paesaggio. Essa ha cioè carattere afflittivo, e non ripristinatorio
per equivalente, come si desume dal fatto che essa è alternativa alla sanzione
della demolizione, e va applicata non solo per le violazioni di carattere
sostanziale, ma anche per le violazioni formali che non producono danno
all’ambiente, come nel caso di mera inosservanza dell’obbligo di chiedere ed
ottenere il nulla osta preventivo, qualora l’assenso venga poi accordato a
sanatoria col riconoscimento che il manufatto non altera il paesaggio
circostante. Ed infatti il danno all’ambiente è previsto dalla norma in
commento solo come criterio di quantificazione della sanzione, alternativo al
profitto conseguito, cioè solo in sede di determinazione del quantum debeatur e
non dell’an debeatur, poiché se non vi è danno al paesaggio, l’indennità va
commisurata soltanto facendo riferimento al profitto conseguito. L’indennità
stessa in quanto sanzione amministrativa pecuniaria soggiace ai principi generali
della legge n. 689/1981, ma il provvedimento di irrogazione non è stato
attratto nella giurisdizione ordinaria sancita dagli artt. 22 e 22 bis della
legge. Essa deve essere applicata, nel caso di condono degli illeciti edilizi
perpetrati in aree che risultino vincolate al momento del rilascio della
sanatoria, anche quando l’abuso è stato commesso in epoca anteriore alla
imposizione del vincolo paesaggistico. Tanto sulla considerazione che l’abuso
edilizio è un illecito permanente, che può essere interrotto soltanto
dall’adempimento, da parte del trasgressore, dell’obbligo perdurante nel tempo
di ripristinare secundum ius lo stato dei luoghi, oppure dal rilascio della
concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/85, o di altre
leggi. L’abuso edilizio permanente sopporta le conseguenze sanzionatorie
derivanti dal vincolo paesistico sopravvenuto in quanto il perpetuarsi della
condizione di illiceità della costruzione rende illecito il comportamento del
responsabile dell’abuso sia dal punto di vista edilizio che dal punto di vista
della normativa di vincolo al momento stesso della sua introduzione. Si tenga anche presente che
d)
Sull’art. 21 octies della legge n.
241/90
Le occasioni offerte al Collegio di
fare applicazione della norma in esame, introdotta dall’art. 14 della legge 11
febbraio 2005, n. 15, sono ancora numericamente scarse, nonostante la sua immediata
applicabilità alle controversie pendenti, trattandosi di norma processuale. La stessa,
nel trattare dell’annullabilità del provvedimento amministrativo, introduce una
riduzione del potere di annullamento del giudice (ma anche dell’amministrazione),
che riguarda in linea di massima gli atti vincolati. Questi non sono
annullabili per vizi di procedimento o di forma qualora sia palese che il
contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe stato diverso, in assenza
dei vizi.
In un caso
afferente decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, il
Collegio dalla lettura combinata dei due commi che compongono l’articolo in
esame ha desunto che, quando viene accertata l’incompetenza relativa
dell’organo adottante, il provvedimento
deve essere necessariamente annullato, non potendo trovare applicazione la
sopra richiamata riduzione del potere. Detta disposizione infatti si riferisce
ai soli casi in cui il provvedimento sia stato adottato in violazione di norme
sul procedimento o sulla forma. Fra queste non è possibile includere le norme sulla
competenza; ed infatti nel comma 1 dell’art. 21 octies il legislatore ha inteso
ribadire la classica tripartizione dei vizi di legittimità dell’atto
amministrativo, in base alla quale la violazione di norme sulla competenza
configura il vizio di incompetenza, mentre la violazione delle norme sul
procedimento o sulla forma rientra nell’ambito più generale della violazione di
legge. Ha inoltre osservato il Collegio che sono norme sul procedimento quelle
relative al modus operandi dell’Amministrazione ed alla partecipazione
procedimentale dei soggetti interessati, mentre sono norme sulla forma quelle
relative ai requisiti formali degli atti endoprocedimentali e del provvedimento finale[29].
In altra
occasione, riguardante l’impugnativa dell’annullamento in auto tutela di un
permesso per impianto di telefonia mobile ottenuto per silenzio assenso, il
Collegio ha considerato che, mentre nulla impedisce all’autorità emanante di
meglio chiarire, e quindi anche di integrare nel corso del giudizio le ragioni
sottese alla determinazione da essa adottata, ad esempio depositando atti
preparatori non richiamati nel provvedimento, o altri atti che attestino la consapevolezza
dei motivi pretermessi, deve però escludersi che la motivazione possa essere
integrata a mezzo di nuove considerazioni esposte dai difensori, e ciò per
l’evidente ragione che non è possibile ritenere queste ultime come presenti
all’organo amministrativo nel momento in cui è stato adottato il provvedimento[30]. Più
ampia invece la facoltà di difesa, al fine di paralizzare il potere di
annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato, qualora il vizio di
procedimento consista nella mancata comunicazione di avvio, prevista dall’art. 7
della legge n. 241/90. In questo caso sarà sufficiente dimostrare che il contenuto
del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato, e tale dimostrazione potrà essere argomentata indipendentemente dalla
produzione di atti, ed anche direttamente dal difensore. Inoltre, in presenza
di questo particolare vizio il provvedimento amministrativo, sia esso vincolato
o discrezionale, non è comunque annullabile alla condizione che il vizio non
abbia influito sul suo contenuto dispositivo. Resta però a vedere, nei casi
concreti, se e come sarà possibile dispiegare un sindacato del giudice sul
contenuto discrezionale dell’atto.
Attività del T.A.R.
E’
stata confermata anche nel 2006 la tendenza alla riduzione del numero dei
ricorsi in giacenza, passati da
I
dati sono meno brillanti di quelli dell’anno precedente, che aveva visto un
abbattimento della pendenza pari a 444 ricorsi; sul risultato hanno inciso in
modo determinante le numerose assenze dei magistrati e del personale di
segreteria, per malattie o altre cause. Per fare un esempio, nei ruoli delle
udienze pubbliche di trattazione in merito sono stati portati ben 433 ricorsi,
ma oltre 70 di questi sono stati rinviati per assenza dei relatori. In compenso
si è verificata una diminuzione dei ricorsi introitati (furono 619 nel 2005),
secondo una evoluzione che presso altri T.A.R. era già in atto da qualche anno.
Le liberalizzazioni, la svalutazione dei vizi di forma e di procedimento degli
atti amministrativi, l’aumento del contributo di iscrizione a ruolo inducono a
ritenere che questa tendenza alla riduzione del deposito dei ricorsi possa
proseguire; ma tutto ciò non basta a colmare il divario tra volume di
contenzioso da una parte ed esiguità dei
ruoli organici dall’altra.
Quanto
ai tempi della giustizia, bisogna purtroppo segnalare che questi continuano ad
allungarsi; e del resto solo gli interventi più volte sollecitati (assegnazione
del quarto consigliere; adeguamento e copertura del ruolo di segreteria;
istituzione delle Sezioni stralcio per l’arretrato) consentirebbero di
modificare la situazione.
Ritengo
opportuno chiarire il perché della valutazione pessimistica, pur a fronte di un
arretrato complessivamente in calo. Prendiamo il blocco dei 6300 ricorsi, tutto
l’archivio corrente. Questi possono dividersi in tre gruppi.
Il
primo è quello dei ricorsi inattivi, che sono quelli privi di domanda di
fissazione d’udienza, o per i quali la domanda non è stata rinnovata dopo la
cancellazione del ricorso dal ruolo, oppure con domanda scaduta per decorso
decennio dal deposito del ricorso, oppure ancora con processo interrotto o
sospeso. Qui è la legge a stabilire che il ricorso resti in giacenza fino alla
sua attivazione o riattivazione o estinzione.
Il
secondo gruppo, di gran lunga più numeroso, è quello dei ricorsi quiescenti che
pur potendo essere trattati non sono portati in udienza per incapienza dei
ruoli. Data la sproporzione fra introito e capacità di esaurimento dei ricorsi,
che ha portato nel tempo all’accumulo dell’arretrato, si è consolidata la
prassi della necessità della domanda di prelievo per ottenere la decisione del
ricorso. Così i ricorsi senza prelievo dormono in archivio complice anche l’inerzia
della parte. Spesso all’inerzia si accompagna l’intento dilatorio, e talvolta
il comportamento dilatorio: è la parte stessa a volere il prolungamento dei
tempi del processo, e questo del resto rientra nella sua libera disponibilità
ed autonomia. L’intento dilatorio è facilmente ravvisabile nei ricorsi di
vecchia data che hanno fruito della tutela cautelare, perché la sospensione
dell’atto impugnato assicura il mantenimento dello statu quo finché dura il
processo, mentre la decisione di merito sconta il rischio dell’esito
sfavorevole del giudizio.
Il
terzo gruppo è quello dei ricorsi coltivati, che sono quelli per i quali attraverso
la formalità della domanda di prelievo viene
manifestato l’interesse attuale della parte alla decisione.
Ciò
posto, è evidente quanto sia illusorio vantare risultati o desumere previsioni
dal dato grezzo della riduzione dell’arretrato coacervato, perché un calo
sostanzioso dell’arretrato può conseguire alla definizione con decreto o con sentenza
semplificata di processi privi di interesse, senza alcuna risposta nei
confronti della domanda reale di giustizia.
Un
indicatore significativo si ricava invece dalla pendenza dei ricorsi con
domanda di prelievo. L’analisi di questo dato rivela appunto l’inclinazione
all’aumento:
Un
altro indicatore valido per misurare la capacità dell’Ufficio di far fronte al
carico di lavoro è costituito dal rapporto consigliere-numero di ricorsi
depositati nell’anno. Se questo rapporto supera la quota 1/150 l’Ufficio è in
sofferenza. Il T.A.R. di Basilicata lo è stato ininterrottamente dal 1985, come
emerge dall’allegato prospetto cronologico dell’attività giurisdizionale,
confrontando le colonne “Ricorsi depositati” e “Magistrati in servizio”.
Le
nuove domande di prelievo pervenute nel 2006 sono state 168 (furono 243 nel
2005).
Per
un’idea del rapporto quantitativo fra i gruppi di ricorsi di cui sopra, stimo
poco sotto i 6.000 quelli del secondo gruppo: quiescenti ? Più o meno, come si
desume dalla descrizione che ne ho fatto. Il terzo gruppo è di 263 ricorsi, e i
restanti appartengono al primo. Abbiamo dunque una massa enorme di ricorsi cosiddetti
quiescenti (700.000 circa sull’intero territorio nazionale), che possono
riattivarsi col semplice prelievo; questa è una mina vagante che ostacola il
buon funzionamento della giustizia amministrativa. Per disinnescarla bisogna
decidersi ad istituire le Sezioni stralcio. Non c’è altra via. Anche laddove ci
sono i mezzi per organizzare l’attività istruttoria preordinata, le decisioni
in forma semplificata non bastano.
Nel
2006 il T.A.R. ha pubblicato n. 308 sentenze, alle quali vanno aggiunti n. 642
decreti presidenziali decisori, per un totale di 950 provvedimenti definitivi.
Sono state anche emesse n. 70 ordinanze collegiali istruttorie. Nello stesso
periodo risultano proposti n. 45 appelli contro sentenze; mentre il Consiglio
di Stato ha emesso n. 41 decisioni riguardanti sentenze, delle quali n. 28 di
conferma e n. 13 di riforma delle sentenze appellate. Con questi dati il
coefficiente di validità delle decisioni del T.A.R. nel 2006 è del 95,8% (100 –
13:308x100), cioè nel 95,8% dei casi la sentenza di primo grado è destinata a
fare stato fra le parti. Nel periodo in esame non sono stati proposti ricorsi
in revocazione, mentre risultano n. 2 opposizioni a decreto ai sensi dell’art.
26, ultimo comma, della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9 della
legge n. 205/2000. E’ stata emessa una decisione in sede di ottemperanza al
giudicato amministrativo.
Nell’anno
in rassegna il Tribunale ha emesso n. 430 provvedimenti in sede cautelare, dei
quali n. 123 di accoglimento e n. 307 di
rigetto della domanda, comprendenti n. 76 decreti presidenziali inaudita
altera parte. Nello stesso periodo il Consiglio di Stato ha pubblicato n. 67
ordinanze, delle quali n. 44 di conferma e n. 23 di riforma dei provvedimenti
cautelari del T.A.R. Nella sede cautelare quindi l’indicatore di resistenza dei
provvedimenti di primo grado corrisponde al 94,8% (100 – 23:430x100). Il T.A.R.
ha inoltre emesso n. 1 decreto ante causam ai sensi dell’art. 245, commi 3 e
seguenti, del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori
servizi e forniture).
Il
T.A.R. ha pronunciato ordinanza per delibazione sommaria di regolamenti di
competenza in due casi, e su regolamento preventivo di giurisdizione in un
caso.
Nel
2006 non risultano condanne ai sensi della legge Pinto, 24 marzo 2001, n. 89,
per violazione del termine ragionevole di durata del processo da parte di
questo Tribunale; nel periodo sono stati altresì a tal fine proposti n. 4
ricorsi.
Il
Presidente
Antonio CAMOZZI
D A T I S T A T I S T I C I
SUDDIVISE PER ESITO
|
|
GEN.
|
FEB.
|
MAR.
|
APR.
|
MAG.
|
GIU.
|
LUG.
|
AGO.
|
SETT.
|
OTT.
|
NOV.
|
DIC.
|
TOT.
|
|
1.
Decisioni pubblicate |
14 |
122 |
19 |
88 |
168 |
62 |
40 |
44 |
98 |
91 |
34 |
170 |
950 |
1.1 Interlocutorie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
1.2 Dichiarative :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1
Difetto di giurisdizione |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
1.2.2
Incompetenza
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3
Irricevibilità
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
6 |
1.2.4
Inammissibilità
|
|
2 |
|
1 |
6 |
|
8 |
5 |
5 |
2 |
|
6 |
35 |
|
1.2.5 Cessata materia del contendere |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
4 |
5 |
1.2.6
Improcedibilità
|
6 |
22 |
5 |
5 |
3 |
|
9 |
3 |
|
5 |
|
12 |
70 |
|
1.2.7
Rinuncia al giudizio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
1.2.8
Perenzione
|
|
77 |
|
68 |
144 |
62 |
|
|
93 |
49 |
34 |
115 |
642 |
1.2.9
Decadenza
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.10
Nullità
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.11
Interruzione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.12
Estinzione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.13
Altre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale dichiarative
|
7 |
102 |
5 |
75 |
153 |
62 |
18 |
9 |
98 |
59 |
34 |
139 |
761 |
1.3 Su merito:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1
Accoglimento
|
2 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
12 |
12 |
|
10 |
|
17 |
93 |
1.3.2 Rigetto
|
5 |
10 |
4 |
3 |
5 |
|
10 |
23 |
|
22 |
|
12 |
94 |
Totale
su merito
|
7 |
20 |
14 |
13 |
15 |
|
22 |
35 |
|
32 |
|
29 |
187 |
RICORSI DEFINITI NELL’ANNO 2006
DIVISI PER MATERIA ISTAT
|
CODICE |
DESCRIZIONE
MATERIA |
TOTALE |
|
A.1.1 |
Agricoltura, Foreste, Caccia, Pesca |
5 |
|
A.1.2 |
Industria, Commercio ed Artigianato |
24 |
|
A.1.3 |
Credito e Assicurazione |
4 |
|
A.1.4 |
Edilizia e Urbanistica |
255 |
|
A.1.5 |
Lavori Pubblici |
62 |
|
A.1.6 |
Igiene, sanità ed Ecologia |
28 |
|
A.1.7 |
Istruzione, Antichità, Belle Arti ed altre attività pubbliche |
14 |
|
A.1.8 |
Pubblico impiego |
268 |
|
A.1.9 |
Attività della Pubblica Amministrazione |
244 |
|
A.1.10 |
Trasporti |
9 |
|
A.1.11 |
Elezioni |
10 |
|
A.1.12 |
Altre (in materia di P.S., di Leva, Tributaria, ecc...) |
37 |
|
B |
Ottemperanza al giudicato |
1 |
|
T o t a l
e |
961 |
|
ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE
Anno |
Ricorsi depositati |
Sentenze pubblicate |
Ordinanze di sospensione |
Ordinanze collegiali |
Ordinanze presidenziali |
ricorsi definiti nell’anno |
ricorsi pendenti al 31.12. |
Magistrati in servizio |
|
1973 |
143 |
|
|
|
|
|
143 |
STOLFI dal 28 maggio |
|
1974 |
146 |
64 |
33 |
8 |
4 |
64 |
225 |
STOLFI
PERRICONE dal 3 gennaio FINATI dal 21 giugno MAGLIULO dal 21
novembre |
|
1975 |
246 |
111 |
78 |
33 |
4 |
104 |
367 |
SARDO STOLFI PERRICONE fino al 1°gennaio
FINATI MAGLIULO |
|
1976 |
321 |
170 |
77 |
7 |
1 |
121 |
567 |
SARDO STOLFI FINATI MAGLIULO |
|
1977 |
330 |
288 |
75 |
4 |
- |
230 |
667 |
FORTUNATO dal 1°
gennaio STOLFI FINATI MAGLIULO BORIONI dal 10 ottobre |
|
1978 |
425 |
304 |
119 |
1 |
2 |
252 |
840 |
FORTUNATO STOLFI FINATI MAGLIULO fino al
1°gennaio
BORIONI fino al
30 settembre RESTAINO dal 2 novembre |
|
1979 |
483 |
393 |
100 |
5 |
1 |
352 |
971 |
FORTUNATO
CUONZO
STOLFI FINATI RESTAINO POZZI dal 1°settembre |
|
1980 |
373 |
359 |
74 |
9 |
2 |
289 |
1.055 |
CUONZO
STOLFI FINATI RESTAINO POZZI |
|
1981 |
426 |
443 |
113 |
12 |
5 |
385 |
1.096 |
CUONZO
STOLFI FINATI POZZI RESTAINO fino al 1°novembre PERRELLI dal 2 novembre |
Anno |
Ricorsi depositati |
Sentenze pubblicate |
Ordinanze di sospensione |
Ordinanze collegiali |
Ordinanze presidenziali |
ricorsi definiti nell’anno |
ricorsi pendenti al 31.12. |
Magistrati in servizio |
|
1982 |
460 |
340 |
120 |
2 |
2 |
282 |
1.274 |
CUONZO fino a febbraio DELFINO dal 1° marzo STOLFI FINATI
POZZI PERRELLI |
|
1983 |
505 |
403 |
146 |
4 |
8 |
350 |
1.429 |
DELFINO STOLFI FINATI POZZI fino al
1° febbraio PERRELLI ESPOSITO dal
1°febbraio |
|
1984 |
560 |
456 |
148 |
9 |
7 |
451 |
1.538 |
DELFINO FINATI fino al
15 novembre PERRELLI ESPOSITO fino al 16 novembre CASTIELLO dal 16
novembre PATRONI GRIFFI dal 16
novembre |
|
1985 |
736 |
604 |
286 |
7 |
3 |
534 |
1.740 |
DELFINO PERRELLI fino al 14.11.85 CASTIELLO PATRONI GRIFFI DELL’UTRI |
|
1986 |
783 |
510 |
432 |
5 |
2 |
532 |
1.991 |
DELFINO CASTIELLO PATRONI GRIFFI fino al
9.9.86 DELL’UTRI |
|
1987 |
767 |
512 |
399 |
8 |
4 |
512 |
2.246 |
DELFINO
CASTIELLO DELL’UTRI fino
al 15 novembre
VENTRE dal
16 novembre ANTONELLI dal
16 novembre
|
|
1988 |
1.186 |
320 |
398 |
10 |
7 |
345 |
3.087 |
DELFINO CASTIELLO fino al 31 ottobre
VENTRE fino al 31 ottobre ANTONELLI fino al 31 ottobre
FERONE dal 1°novembre FORTUNATO dal
1°novembre DONADONO dal
1°novembre |
|
1989 |
961 |
565 |
568 |
16 |
3 |
597 |
3.451 |
DELFINO FERONE FORTUNATO DONADONO |
|
1990 |
983 |
305 |
452 |
27 |
204 |
339 |
4.095 |
DELFINO fino
al 14 ottobre FERONE
FORTUNATO
DONADONO |
Anno |
Ricorsi depositati |
Sentenze pubblicate |
Ordinanze di sospensione |
Ordinanze collegiali |
Ordinanze presidenziali |
ricorsi definiti nell’anno |
ricorsi pendenti al 31.12. |
Magistrati in servizio |
|
1991 |
900 |
518 |
500 |
35 |
3 |
496 |
4.499 |
ADOBBATI dal 25 febbraio fino
al 7 dicembre FERONE fino al
1°febbraio FORTUNATO DONADONO
TERRACCIANO dal 1° febbraio PENNETTI dal
1° febbraio VENTRE dal 1°
febbraio |
|
1992 |
1.028 |
479 |
600 |
19 |
1 |
510 |
5.017 |
VENTURA dal 1° marzo VENTRE FORTUNATO fino al 17
dicembre DONADONO fino al 1° febbraio TERRACCIANO fino al 1°
febbraio PENNETTI CARPENTIERI dal 1° febbraio |
|
1993 |
1.242 |
452 |
654 |
43 |
16 |
459 |
5.800 |
VENTURA fino al 26 febbraio GENTILE dal 1°settembre VENTRE PENNETTI
CARPENTIERI fino al 1°
febbraio BUSCICCHIO dal
1° febbraio |
|
1994 |
1.304 |
460 |
787 |
75 |
9 |
438 |
6.666 |
GENTILE VENTRE PENNETTI BUSCICCHIO |
|
1995 |
1.028 |
603 |
494 |
59 |
12 |
503 |
7.191 |
GENTILE VENTRE
fino al 5 luglio PENNETTI BUSCICCHIO |
|
1996 |
999 |
373 |
561 |
55 |
6 |
386 |
7.804 |
GENTILE fino al 31 agosto PERRICONE dal 2 dicembre PENNETTI BUSCICCHIO |
|
1997 |
856 |
432 |
516 |
21 |
13 |
407 |
8.253 |
PERRICONE PENNETTI BUSCICCHIO |
|
1998 |
841 |
503 |
472 |
26 |
30 |
474 |
8.620 |
PERRICONE PENNETTI BUSCICCHIO FERRARI dal 2 febbraio FORTUNATO dal 2 ottobre |
|
1999 |
803 |
804 |
445 |
16 |
8 |
832 |
8.591 |
PERRICONE FORTUNATO PENNETTI
BUSCICCHIO FERRARI |
|
Anno |
Ricorsi depositati
|
Sentenze pubblicate
|
Ordinanze di sospensione
|
Ordinanze collegiali |
Ordinanze presidenziali |
ricorsi definiti nell’anno |
ricorsi pendenti al 31.12. |
Magistrati in servizio |
|
2000 |
812 |
835 (*) |
461 (*) |
43 |
5 |
785 |
8.618 |
PERRICONE FORTUNATO PENNETTI
BUSCICCHIO FERRARI |
|
2001 |
589 |
965 (*) |
361 (*) |
68 |
40 |
885 |
8.322 |
PERRICONE fino a
luglio
CAMOZZI dal 1° ottobre FORTUNATO
fuori ruolo dal 21 giugno
PENNETTI
BUSCICCHIO FERRARI |
|
2002 |
594 |
1.048 (*) |
384 (*) |
70 |
2 |
1.071 |
7.845 |
CAMOZZI FORTUNATO (fuori ruolo ) PENNETTI
BUSCICCHIO FERRARI |
|
2003 |
608 |
1.057 (*) |
391 (*) |
80 |
4 |
1.080 |
7.373 |
CAMOZZI PENNETTI
BUSCICCHIO FERRARI |
|
2004 |
644 |
845 (*) |
404 (*) |
84 |
3 |
877 |
7.140 |
CAMOZZI PENNETTI
BUSCICCHIO FERRARI
fino al 31.12.2004 |
|
2005 |
619 |
1050 (*) |
482 (*) |
69 |
5 |
1063 |
6696 |
CAMOZZI PENNETTI BUSCICCHIO MASTRANTUONO dall’1.1.2005 |
|
2006 |
565 |
950 (*) |
430 (*) |
70 |
1 |
961 |
6300 |
CAMOZZI PENNETTI BUSCICCHIO MASTRANTUONO |
|
TOTALI GENERALI AL 31.12.2006 |
23.266 |
17.521 |
11.199 |
|
|
16.966 |
|
|
(*) dal 21 luglio 2000 – Legge n.205/00 - i dati riferiti alle sentenze
pubblicate e alle ordinanze di sospensione si intendono comprensivi
rispettivamente dei decreti decisori e dei decreti cautelari.
[1] Ricorso n.
[2] Ricorso n. 88 G.U. 20-9-2006, 1° serie speciale – n. 38, pag. 17, ed altri
[3] Ricorso n.
[4] G.U. 15-3-2006, 1° serie speciale – n. 11, pag. 56
[5] L. R. 8 agosto 2005, n. 27,
art. 11, comma 1
[6] Sentenze 17 ottobre 2006, n. 723 e n. 725, relatore il 1° Referendario Pasquale Mastrantuono
[7] G.U. 11 ottobre 2006, 1° serie speciale – n. 41, pag. 15
[8] Ordinanza 20 giugno 2006, n.
[9] Carenza di potere - diritto soggettivo – giudice ordinario.
Esercizio del potere - interesse legittimo – giudice amministrativo.
Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato ulteriori criteri di distinzione fra interessi legittimi e diritti soggettivi, che si adattano a circostanze ed esigenze diverse.
[10] A.P. 26 marzo 2003, n. 4
[11] Cass. Sez. II civ. 27 marzo 2003, n. 4538; SS.UU. 23 gennaio 2006, n. 1207
[12] Cass. SS.UU. 13 giugno 2006, n. 13659; id., n. 13660; in senso contrario, oltre alla già citata A.P. n. 3/2004, Cons. St. Sez. VI, 9 febbraio 2004, n. 429; Sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6245, e altre. Questo T.A.R. non ha mai nutrito dubbi sulla pregiudizialità, pur nella consapevolezza che essa riduce l’area di protezione dell’interesse del privato: sentenze 28 dicembre 2001, n. 963; 22 aprile 2003, n. 363; 19 maggio 2003, n. 451; 13 settembre 2005, n. 767, e numerose altre
[13] Per un caso di trattamento differenziato si veda il comma 7 bis dell’art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, che riduce alla metà il risarcimento per equivalente in caso di provvedimenti illegittimi di occupazione d’urgenza per causa di pubblica utilità
[14] L. 23 dicembre 1996, n. 662
[15] Cass. SS.UU., 26 febbraio 1983, n. 1464
[16] Cass. Sez. I civ., 18 febbraio 2000, n. 1814
[17] Sentenza 17 maggio 2006, n. 336, estensore il Consigliere Giuseppe Buscicchio
[18] Ordinanza 12 ottobre 2006, n. 45, est. Buscicchio
[19] Sentenza 24 agosto 2006, n. 540, est. Mastrantuono
[20] Sentenza 14 ottobre 2006, n. 706, est. Il Consigliere Giancarlo Pennetti
[21] Sentenza 14 ottobre 2006, n. 708, est. Pennetti
[22] Sentenza 30 dicembre 2006, n. 910, est. Mastrantuono
[23] Le proposizioni di legge al riguardo sono due: una è la regola d’oro della definitività dell’atto impugnabile, che si trova nell’art. 34, primo comma del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato del 1924, la quale sta a significare che il ricorso al giudice è proponibile solo dopo che l’Amministrazione ha detto l’ultima parola, meno che mai in corso di procedimento amministrativo; l’altra è la regola dell’alternatività fra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale, dell’art. 20 della legge n. 1034 del 1971. Con questo secondo enunciato, che prevale sul primo per successione nel tempo, la giurisprudenza ha trovato agio ulteriore ad ammettere l’impugnativa diretta di alcuni atti preparatori. Ben diverso però è il dictum dell’art. 83/11 cit., che indica l’atto impugnabile chiamandolo col nome proprio (proclamazione degli eletti). Ma la smania interpretativa di certa giurisprudenza, cosiddetta creativa, non si ferma di fronte alla norma precisa: e del resto il vizio è antico se è stato scritto che essa (la giurisprudenza) facere potest de albo nigrum.
[24] Sentenza 22 giugno 2006, n. 476, est. Buscicchio
[25] Sentenze in corso di pubblicazione
[26] Sentenza 23 gennaio 2006, n. 9, est. Buscicchio
[27] Sentenza 6 febbraio 2006, n. 69, est. Buscicchio
[28] Sentenza 14 febbraio 2006, n. 86, est. Mastrantuono
[29] Sentenza 22 agosto 2006, n. 527, est. Buscicchio
[30] Sentenza 23 ottobre 2006, n. 742, est. Buscicchio
[31] S’intende che la durata media risulterà invece molto elevata se viene desunta dall’intero coacervo dei ricorsi pendenti; ma ritengo di aver dimostrato la falsità di un dato statistico che fosse così costruito.