
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA LIGURIA
APERTURA DELL’ANNO
GIUDIZIARIO 2006
Relazione del Presidente Mario
Arosio sullo stato della Giustizia Amministrativa in Liguria
Relazione sullo stato della Giustizia
Amministrativa in Liguria
1. Nel
salutare e ringraziare vivamente tutti i partecipanti a questa quarta cerimonia
di apertura dell’anno giudiziario del T.A.R. della Liguria, e nel ringraziare
in via preliminare il Presidente Prof. Avv. Renato Vivenzio che mi ha delegato a
questo importante compito, vorrei sottolineare come l’incontro della
magistratura amministrativa con tutte le personalità che ci onorano oggi con la
loro presenza ed in particolare: le Autorità religiose, politiche, militari e
civili, le altre Autorità giudiziarie, gli Amministratori pubblici, i
rappresentanti del libero Foro, delle Avvocature sia dello Stato, sia degli
altri Enti pubblici, nonché i docenti e gli studiosi dell’Università di Genova,
stia a significare l’esigenza di un contatto sempre più diretto e intenso della
giustizia amministrativa con tutta la società civile, anche al fine di valutare
insieme l’andamento ed i risultati del nostro lavoro.
Uno
speciale ringraziamento va, come sempre, al Sindaco di Genova, Prof. Giuseppe Pericu,
che ci ha offerto una rinnovata ospitalità in questa stupenda sala del Maggior
Consiglio nel Palazzo Ducale.
E’
presente, in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa, il Consigliere Gerardo Mastrandrea, al quale rivolgo un
cordialissimo saluto.
Così come
rivolgo un cordialissimo saluto al Dott. Luca Morbelli, presente nella duplice
veste di magistrato di questo Tribunale e di rappresentante dell’Associazione
Nazionale Magistrati Amministrativi.
2. Non
vorrei discostarmi, metodologicamente, dall’impostazione seguita negli scorsi
anni che prevede che la relazione si articoli in quattro momenti:
il primo,
introduttivo, volto ad illustrare, con brevissimi cenni, alcune delle novità
legislative più significative intervenute durante lo scorso anno nel nostro
settore;
il secondo,
diretto a fornire un resoconto statistico dell’attività svolta dal nostro
Tribunale nel 2005;
il terzo
momento che comporterà un breve riferimento all’organico del Tribunale ed alla
sua situazione logistica;
il quarto
momento, infine, sarà dedicato alla segnalazione degli indirizzi
giurisprudenziali più interessanti introdotti o confermati nel corso del 2005.
3. Soltanto
un cenno (perché sono già stati ricordati nelle relazioni degli scorsi anni) ai
profondi mutamenti intervenuti nell’ambito della P.A. a partire dall’inizio
degli anni ’90 (e tuttora in via di svolgimento) che hanno portato ad una
trasformazione del processo amministrativo culminata nella legge 21 luglio 2000,
n. 205.
Soltanto una
semplice, doverosa citazione all’ampia riforma della Costituzione in senso
accentuatamente federale, tale da investire sia la forma dello Stato sia la
forma del Governo, approvata lo scorso anno dai due rami del Parlamento, ma non
ancora promulgata, dovendo essere sottoposta a referendum popolare.
Un discorso
a parte meritano le due importanti modificazioni normative intervenute nel 2005
e che hanno dato luogo ad un ricchissimo dibattito dottrinale, nonché ai primi
sviluppi giurisprudenziali.
Mi
riferisco alle due leggi n. 15 e n. 80 del 2005 che hanno apportato
significative modifiche ed anche vere e proprie innovazioni alla fondamentale
legge n. 241 del 1990.
Non è
certamente questa la sede per fare una disamina approfondita delle novità
introdotte dalle citate norme, che sono state al centro di numerosi convegni.
Basterà
ricordare le modifiche in tema di silenzio-inadempimento dove, da un lato, scompare
l’obbligo della previa diffida, semplificando l’azione del ricorrente, e,
dall’altro lato, si introduce la possibilità di una più ampia sfera di tutela,
prevedendo che il giudice possa “conoscere della fondatezza dell’istanza”.
E’ una
norma che muove nella direzione di una sempre maggiore incisività dell’azione
del giudice amministrativo (al cui prudente apprezzamento viene rimessa la
determinazione dei limiti dell’intervento) nell’ambito della sfera di
operatività della pubblica amministrazione.
Parimenti
importanti sono altre due norme che hanno già fatto molto discutere, e cioé
l’art. 10 bis e l’art. 21 octies, che sono state inserite nel tronco
dell’originaria legge n. 241 del 1990.
L’art. 10
bis introduce una nuova tutela per chi ha proposto un’istanza
all’amministrazione, dal momento che questa, “prima della formale adozione di
un provvedimento negativo”, deve comunicare “agli istanti i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda”. La norma, che non si applica alle procedure
concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale, crea,
da un lato, una nuova fase di partecipazione del cittadino al procedimento ad
istanza di parte e, dall’altro lato, impone all’amministrazione ulteriori oneri
procedimentali.
In
direzione diametralmente opposta sembra muoversi, invece, il secondo comma dell’art.
21 octies.
La sua
prima parte dispone che “non è annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Questa
disposizione si applica solo ai provvedimenti vincolati per i quali non
sussiste un potere discrezionale e si propone di evitare l’annullamento per
vizi formali di quegli atti amministrativi che, una volta annullati, dovrebbero
essere necessariamente riadottati col medesimo contenuto.
Il secondo
alinea del citato comma secondo esclude poi l’annullabilità del provvedimento
“per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora
l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Questa
seconda norma, che si riferisce a tutti i provvedimenti (siano o non siano essi
vincolati) attenua il valore del momento partecipativo di cui all’art. 7
dell’originaria legge n. 241 del 1990 e, nel contempo, assegna al giudice
(sempre nel solco della già richiamata incidenza nell’ambito della sfera di operatività
della pubblica amministrazione) un compito assai delicato e difficile
chiedendogli di stabilire se, nella fattispecie in esame, la decisione
dell’amministrazione avrebbe potuto essere diversa o meno.
Si aprono,
quindi, nuovi spazi di intervento per il giudice amministrativo al quale la
riforma sembra attribuire momenti di “sostituzione” dell’amministrazione nella
svolgimento della sua attività e nasce l’esigenza di un’attenta
riconsiderazione del nostro ruolo.
E’ un compito al quale il Tribunale non si
sottrarrà, potendo contare sull’apporto e sulla collaborazione di un Foro
particolarmente qualificato ed in grado di offrire importanti spunti di
riflessione.
4. Un
paragrafo a parte concerne l’attività svolta dal T.A.R. nel 2005, che è
possibile riassumere attraverso alcuni dati statistici accompagnati da brevi
osservazioni.
Nell’anno
scorso sono pervenuti al T.A.R. 1340 ricorsi (rispetto ai 1754 del 2004).
Vi è stata,
quindi, una significativa diminuzione dei ricorsi (compensata solo in parte da
quelli introdotti con la tecnica dei motivi aggiunti e che non vengono
computati nel calcolo dei nuovi ricorsi).
Va osservato,
peraltro, che anche a livello nazionale si è registrato nel corso del 2005 un
calo percentuale di ricorsi di circa il 22%.
E’ probabile
che tale decremento sia ricollegabile a fattori di carattere generale, quale la
perdita della materia del pubblico impiego (pur con un moderato recupero in
tema di concorsi interni), nonché agli effetti della sentenza n. 204 del 2004
della Corte Costituzionale che, riformulando
gli artt. 33 e 34 d.lgs. 80/98 (già rivisitati dalla l. 205/2000), ha
restituito al giudice ordinario numerose controversie che erano passate alla
nostra giurisdizione.
A ciò va
aggiunto l’ovvio rilievo che l’entità del contenzioso è legata ai “flussi” dei
provvedimenti che in determinate materie subiscono ciclicamente rallentamenti od
accelerazioni, come è avvenuto in materia edilizia a fronte dei vari
intervenuti condoni e come è avvenuto in materia di immigrazione. Qui, pur essendo trascorsi più di tre anni dall’ultima
regolarizzazione, permangono ancora significativi strascichi di detta sanatoria, insieme al
normale contenzioso concernente i dinieghi in tema di rinnovo dei permessi di
soggiorno nonché, in parte più modesta, in tema di rilascio della carta di
soggiorno e di concessione della cittadinanza italiana.
Nonostante
il dato numerico, il c. d. tasso di litigiosità della Regione Liguria (valore
che si ottiene dividendo il numero dei ricorsi per il numero degli abitanti), pur
essendo significativamente diminuito (0,08% rispetto allo 0,12% dello scorso
anno), permane il più alto dell’Italia del Nord.
Volendo ora
offrire un quadro, seppur sintetico, delle varie materie trattate, secondo i
dati fornitici dal Nuovo Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa è
possibile classificarle, in questo modo:
a) Edilizia
ed Urbanistica 378 ricorsi (pari al 28,20%);
b) Sicurezza
Pubblica e Stranieri 301 (pari al 22,46%);
c) Appalti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 105 (pari al 7,83%);
d)
Autorizzazioni e Concessioni 86 (pari al 6,41 %);
e) Pubblico
Impiego 65 (pari al 4,85%);
f) Commercio
e Artigianato 50 (pari al 3,73%);
g) Ambiente
49 (pari al 3,65).
Si può,
infine, individuare una voce residua che chiameremo “Varie” (in cui sono
comprese tutte le restanti materie) con un numero di ricorsi complessivo di 306
(pari al 22,83%).
Venendo
al processo cautelare che occupa da
sempre un posto di rilievo nell’ambito delle attività espletate dal Tribunale,
va osservato che se risulta in lieve aumento il numero dei decreti
presidenziali adottati su richiesta di misure cautelari provvisorie (n. 83
rispetto a n. 73 dello scorso anno) è invece notevolmente diminuito il numero
complessivo delle istanze cautelari presentate nel 2005 (n. 921) rispetto a
quello (n. 1290) del 2004.
Questa
diminuzione, da un lato, è l’ovvio corollario della diminuzione dei ricorsi ai
quali le istanze cautelari naturalmente accedono, ma, dall’altro lato,
evidenzia come sia stato, almeno in parte, accolto l’auspicio (che era anche un
invito), formulato nella relazione dello scorso anno dal Presidente Vivenzio, a
fare un uso appropriato delle istanze cautelari, utilizzandole esclusivamente nei
confronti di atti che palesemente ledano in modo grave e attuale la posizione
dei ricorrenti.
Va infatti
sottolineato che la percentuale di ricorsi muniti di istanza cautelare è scesa
dal 73% del 2004 al 68% del 2005.
Sono ancora
valori decisamente alti, se si considera che (per fare un esempio) al T.A.R.
Toscana, che ha pubblicato recentemente la sua documentata relazione, questa
percentuale, negli ultimi 10 anni, oscilla tra un minimo del 45% ed un massimo
del 59%.
E’ del
tutto pacifico che la presentazione dell’istanza cautelare consente al
ricorrente di accedere immediatamente al collegio, essendo le relative udienze
fissate con estrema celerità e che, quindi, è anche un modo di dare visibilità
al proprio ricorso.
Tuttavia,
bisogna evitare i rischi dai quali ci metteva in guardia l’umorismo manzoniano
quando, nel descrivere la scena della folla che si accalcava per veder meglio
l’arrivo del gran cancelliere Antonio Ferrer, è scritto:
“E tutti alzandosi in punta di piedi, si voltano a
guardare da quella parte donde s’annunziava l’inaspettato arrivo. Alzandosi
tutti, vedevano né più né meno che se fossero stati tutti con le piante in
terra; ma tant’è tutti s’alzavano”.
Resta,
quindi, attuale anche l’altro auspicio del Presidente Vivenzio di far sì che negli
altri casi urgenti, per ottenere la fissazione dell’udienza di merito si faccia
ricorso, più correttamente, allo strumento dell’istanza di prelievo
adeguatamente motivata.
Tornando
all’indicazione dei dati numerici va sottolineato che sono state pronunciate n.
496 ordinanze cautelari (oltre a n. 274 ordinanze istruttorie adottate nella
fase cautelare).
La
differenza tra le istanze cautelari presentate (n. 921) e le ordinanze adottate
(alle quali va aggiunto anche il numero delle istanze rinunciate in udienza in
vista di un sollecito merito) è colmata dal cospicuo numero di sentenze in
forma abbreviata che sono state pronunciate (n. 343), per cui si può constatare
che più di un terzo delle istanze cautelari ha dato luogo a sentenze in forma
abbreviata.
E’ appena
il caso di evidenziare che questo numero sta anche a significare che 343
ricorsi nel 2005 hanno avuto una sentenza di primo grado nel giro di circa un
mese di tempo dalla presentazione del ricorso.
Infine va
sottolineato come nel 2005 il numero dei ricorsi decisi è risultato di 1874 (comprensivi
di sentenze, pari a 1302, e di decreti
decisori, pari a 572).
Le
decisioni complessive, quindi, oltre a segnare un netto incremento rispetto a
quelle dell’anno scorso (1763), superano di gran lunga quello dei ricorsi
depositati (1340) con una conseguente diminuzione dell’arretrato pari a 534
ricorsi.
Purtroppo,
nonostante questa diminuzione, l’arretrato ha ancora dimensioni impressionanti
consistendo in ben 26.177 ricorsi ancora da decidere, a fronte dei quali appare
inadeguato l’organico dei magistrati e del personale di segreteria.
A mero titolo di curiosità (dal momento che il
dato è solo marginalmente significativo) va infine osservato che la percentuale
dei ricorsi accolti nel merito è stata lievemente superiore a quella dei
ricorsi respinti (52,37% rispetto al 47,63%). Anche lo scorso anno prevalevano
le sentenze di accoglimento su quelle di reiezione (51,59% e 48,41%).
5. Nel
corso del 2005 l’organico dei Magistrati è rimasto invariato per un totale di
dieci unità (cinque per sezione), cioè il minimo previsto dalla legge.
Anche se
può sembrare un vezzo superfluo, vorrei elencarli ad uno ad uno a partire dal
Presidente, Prof. Avv. Renato Vivenzio e dagli altri componenti della Prima
Sezione: i Consiglieri Dott. Antonio Bianchi, Dott. Raffaele Prosperi e Avv.
Mario Oreste Caputo, nonché il Primo Referendario Dott. Davide Ponte.
Il
personale di Segreteria, che conta al 31 dicembre 2005 n. 18 dipendenti,
compreso il Segretario Generale, (essendo andato in pensione il 1° dicembre
2005 il sig. Romeo Zanella, Responsabile dell’Ufficio Economato) presenta un
rapporto numerico (1,8) che è ancora molto lontano da quel rapporto di un
magistrato ogni tre dipendenti che
sussiste nella magistratura ordinaria (e che
dovrebbe essere applicato anche alla nostra magistratura) come ha osservato in
un recente articolo su “Italia Oggi” il collega Avv. Roberto Pupilella, consigliere
delegato per i T.A.R. e a lungo magistrato di questo Tribunale.
Permane,
quindi, la situazione di precarietà e di rischio per i livelli operativi
dell’ufficio già segnalata negli scorsi anni, cosicché anche eventi del tutto
fisiologici, quali l’assenza prolungata per malattia di singole unità,
rischiano di mettere in estrema difficoltà il corretto svolgimento del lavoro.
Sulla base
di queste considerazioni, i risultati complessivi dell’ufficio possono essere
considerati anche per il 2005 soddisfacenti, e di ciò devono essere ringraziati
pubblicamente, oltre ai magistrati ed oltre al personale di Segreteria al gran
completo, tutti gli avvocati che quotidianamente forniscono un essenziale
contributo al buon funzionamento del Tribunale nel tradizionale quadro di
grande correttezza e di elevata professionalità.
E a questo
punto, mi pare doveroso elencare nominalmente tutti i componenti del personale
di Segreteria di questo Tribunale a partire dal suo Segretario Generale Eugenio
Marcenaro e dei due Direttori di Segreteria le Dott.sse Angela Calcagno e
Carmenzita Savino.
Abbiamo poi
il Tecnico Informatico Simona Rossi, nonché gli Assistenti Amministrativi
Dott.ssa Maria Vittoria Legrottaglie, Paola Borghini e Liliana Mazzoni.
Sono invece inquadrate nella qualifica di Operatore Esperto: Simona
Allegri, Adriana Ciuffetti, Cristina Cresta, Sandra Fanelli, Antonella Giacoppo,
Rosella Maria e Angela Scibilia.
Ha un rapporto a tempo determinato l’Operatore di base Giuseppe
Bonsignore.
Infine vi
sono tre ausiliari: Giovanni Benvenuto, Liliana Berardi e Bianca Maria
Crovetto.
6. Una
rivoluzionaria innovazione che ha investito, a partire dall’ottobre 2005,
l’organizzazione del Tribunale è consistita nell’introduzione del nuovo sistema
informativo della giustizia amministrativa NSIGA.
Gli
operatori del diritto ne hanno avuto immediata percezione dalla mutata veste
esteriore, sul piano tipografico, dei provvedimenti del Tribunale.
Questa
novità costituisce il primo passo per l’adeguamento della giustizia
amministrativa alle disposizioni di cui al D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123
(regolamento recante disciplina sull’uso degli strumenti informatici e
telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo
dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti) che consentirà, una
volta a regime, a tutti gli utenti professionali della giustizia di
interloquire direttamente mediante strumenti informatici.
Il
principio cardine del processo telematico è introdotto dall’art. 2 del d.p.r.
citato che stabilisce: “è ammessa la formazione, la comunicazione e la
notificazione di atti del processo civile” (ed anche “del processo
amministrativo” in forza dell’estensione prevista dall’art. 18 del d.p.r.
stesso) “mediante documenti informatici nei modi previsti dal presente
regolamento”.
In altre e
più semplici parole, in un futuro che non dovrebbe essere lontano, potrà
avvenire il deposito in giudizio di atti e documenti predisposti in formato
elettronico, senza la necessità di produrre il supporto cartaceo degli stessi.
Inoltre i
magistrati potranno depositare sentenze attraverso lo strumento informatico. In
definitiva tutte le attività, che oggi richiedono la presenza materiale dei
protagonisti del processo ed il deposito materiale di atti, potranno
realizzarsi mediante procedure elettroniche.
Tutti i
predetti atti avranno lo stesso valore giuridico di quelli cartacei.
Si tratta
di una innovazione che consentirà indubbi vantaggi in termini di speditezza,
anche se, allo stato è difficile fare previsioni sui tempi della effettiva
introduzione di questo nuovo processo telematico.
Per quello
che riguarda il breve periodo e con riferimento specifico al nostro Tribunale
che, ha ricevuto il non lieve compito (insieme al T.A.R. per le Marche e al T.A.R.
della Valle d’Aosta) di fare da “T.A.R. pilota” in questa materia, non possono
sottacersi le difficoltà che l’introduzione del nuovo sistema, non
adeguatamente preparata e concertata, ha comportato.
In
particolare l’abbandono del precedente, collaudato sistema ha determinato un indubbio
aggravio del lavoro sia da parte dei magistrati, sia da parte del personale di
segreteria, per l’elaborazione e la stampa dei provvedimenti e, quindi, per il
loro deposito.
Non va
sottaciuto che, nella fase di prima introduzione, il nuovo sistema si è contraddistinto
per una pesante macchinosità che, moltiplicando i passaggi, ha assorbito la maggior
parte delle energie degli operatori nello sforzo di immettere i dati nel
sistema e trarne, quindi, la versione cartacea dei provvedimenti.
I
successivi adeguamenti del sistema lo hanno reso più gestibile e più spedito,
permanendo, tuttavia, aspetti di forte perplessità riconducibili essenzialmente
alla circostanza che il sistema è pensato e realizzato per il processo
informatico “puro”, e non per l’attuale “sistema misto”.
A titolo di
esempio può evidenziarsi come il deposito del provvedimento in formato cartaceo,
attualmente, possa avvenire soltanto ad esito dell’immissione della versione
elettronica dello stesso nel sistema.
Ciò è
perfettamente coerente con un processo telematico, ma lo é indubbiamente assai
di meno nella vigenza del tradizionale sistema normativo di pubblicazione
cartacea dei provvedimenti.
In
definitiva occorre dare atto che l’attuale sperimentazione implica un grande
impegno aggiunto, da parte di tutti gli operatori, in vista di una futura
maggiore efficienza ed operatività del sistema.
7. Secondo
quanto preannunciato all’inizio, vorrei ora segnalare gli indirizzi
giurisprudenziali più interessanti elaborati per la prima volta o, comunque,
ribaditi da questo Tribunale in relazione al contenzioso trattato nel 2005.
Una
tematica che spesso ricorre in più di una decisione è quella attinente
all’esatta delimitazione dei confini esistenti tra giurisdizione ordinaria e
giurisdizione del giudice amministrativo.
Sul punto il T.A.R. per la Liguria ha
avuto modo di sottolineare che quando sia in discussione l'organizzazione del
servizio pubblico attuata con atti o provvedimenti amministrativi, e con essa
sia in discussione la legittimità del sistema di gestione, come nel caso dell'organizzazione
del servizio idrico integrato, entrano in gioco interessi devoluti alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (sez. I, 27 gennaio 2005, n. 113).
E’ stata data applicazione al criterio
generale secondo cui la distinzione tra interessi legittimi e diritti
soggettivi va correttamente effettuata con riferimento alla finalità perseguita
dalla norma alla quale l'atto si collega, pertanto a fronte della tutela
accordata dall'ordinamento all'interesse pubblico, consegue che alle posizioni
sostanziali dei privati non può che essere riconosciuta una protezione
indiretta che passa necessariamente attraverso l'attività dell'amministrazione,
siccome ontologicamente preposta alla cura di detto interesse.
Da tali premesse discende che rientra
nella giurisdizione amministrativa la controversia vertente sulla designazione
dei soggetti che debbono attuare gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente, per realizzare il programma Quadriennale Regionale per
l'edilizia convenzionata-agevolata.
Va osservato, infatti, che la normativa
applicabile nel caso di specie non pone a carico dell'amministrazione obblighi rivolti
a tutelare in via diretta ed esclusiva singoli interessi individuali, ma
persegue finalità di ordine generale volte a dare effettività ai principi
costituzionali della pari dignità e dell'eguaglianza sostanziale, consentendo
l'accesso alla prima casa da parte dei cittadini che versino in particolari
situazioni economico-sociali (sez. I, 16 febbraio 2005, n. 220).
In tema di gare di appalto è stato affermato che le controversie concernenti la validità e l'efficacia di un contratto
stipulato a seguito di aggiudicazione di una gara d'appalto, che sia stata poi
annullata, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, così
come prevista dall'art.
Un’importante
incidenza in tema di determinazione dell’ambito della giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo ha avuto, come si è già osservato, la sentenza della
Corte Costituzionale n. 204/2004 che, riscrivendo gli artt. 33 e 34 d.lgs.
80/98 come sostituiti dalla l. 205/2000, ha significativamente ristretto
l’ambito della nostra giurisdizione esclusiva.
Sulla base di tale nuovo assetto il Tribunale
ha escluso la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente a rapporti
patrimoniali derivanti da convenzione tra ente pubblico e gestore di pubblico
servizio, mentre ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice
amministrativo ogni qual volta il rapporto fosse mediato da un provvedimento
concessorio, restando escluse le sole controversie relativi ai canoni indennità
ed altri corrispettivi secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale.
In
particolare é stato affermato, sotto un profilo meramente processuale, che il
principio della perpetuatio
iurisdictionis enunciato dall'art 5 c.p.c. non opera quando la norma che
detta i criteri determinativi della giurisdizione venga successivamente
dichiarata costituzionalmente illegittima, in quanto l'efficacia retroattiva
che assiste tale tipo di pronunce della Corte costituzionale preclude che la
norma dichiarata illegittima possa essere assunta a canone di validazione di
situazioni o di rapporti anteriori alla pubblicazione della pronuncia di
incostituzionalità, salvo il limite dei rapporti esauriti al momento della
pubblicazione della sentenza (sez. II, 10 gennaio 2005 n. 2).
Con
riferimento alla determinazione del nuovo ambito della giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, a seguito alla sentenza n. 204 del 2004 della Corte
costituzionale, di particolare interesse appare la pronuncia (sez. II, 27
maggio 2005 n. 737) che chiarisce la natura eccezionale e conseguentemente il
divieto di analogia nell’individuazione delle ipotesi derogatorie (canoni,
indennità ed altri corrispettivi) alla giurisdizione esclusiva del g.a. in materia
di concessioni.
In essa è
precisato che, nel contesto della generale attribuzione delle controversie
relative alle concessioni di pubblici servizi al giudice amministrativo,
l'esclusione delle controversie per indennità canoni o altri corrispettivi e la
loro conseguente attribuzione alla giurisdizione del giudice ordinario
costituisce una norma che facendo eccezione ad un'altra non può, ai sensi
dell'art. 14 disp. prel. c.c., trovare applicazione fuori dei casi
espressamente considerati.
Sulla base di
tali presupposti è stato affermato che sussiste la giurisdizione amministrativa
relativamente alla controversia concernente l'accertamento dell'eventuale
inadempimento dell'amministrazione ad una convenzione attuativa di una
concessione di servizi pubblici (sez. II, 27 maggio 2005 n. 737).
Nel merito è
stato rilevato che a fronte di obblighi facenti capo all'amministrazione sulla
base di una concessione di pubblici servizi, in assenza di positivi riscontri
da parte dell'amministrazione stessa, il soggetto interessato è tenuto ad agire
alternativamente con lo strumento del silenzio inadempimento ovvero
dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c.
ma in assenza di tale tempestiva attivazione non può dopo dolersi e pretendere
il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata realizzazione di opere che
non sono mai state approvate (sez. II, 27 maggio 2005 n. 737).
Ancora in
tema di giurisdizione il Tribunale ha escluso che l’azione di indebito arricchimento possa
rientrare nella giurisdizione amministrativa esclusiva come risultante dalla
già citata pronuncia della Corte costituzionale.
La domanda di
azione di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., in assenza di
un rapporto concessorio tra i due soggetti, ed anzi in dichiarata assenza di
qualsivoglia rapporto tra gli stessi, non può essere devoluta alla
giurisdizione esclusiva del g.a. ma deve essere devoluta alla giurisdizione
ordinaria secondo il normale criterio di riparto fondato sulla posizione
giuridica fatta valere in giudizio (sez. II, 10 giugno 2005 n. 883).
Appartiene
alla cognizione del giudice amministrativo l'impugnazione della serie
procedimentale culminata con l'autorizzazione ministeriale alla vendita dei beni
dell'impresa insolvente, le posizioni soggettive ivi coinvolte non potendo
essere qualificate che in termini di interesse legittimo (sez. II, 25 maggio
2005 n. 215).
Questo
principio è stato enucleato all’interno di una vicenda in cui si aveva la vendita
di beni di un’impresa in crisi, vendita disciplinata dal d.lgs. n. 270 del
1999, in questo caso è stato ritenuto che, pur riconoscendo all’azione della p.
a., la necessaria flessibilità, ove la stessa prescelga un modello comunque
ispirato alle regole della gara ad evidenza pubblica, questa opzione
procedurale comporta che siano poi osservati i fondamentali principi di
trasparenza e di par condicio fra i
concorrenti, ai quali la p.a. deve ritenersi autovincolata (sez. II, 25 maggio
2005 n. 215).
Un discorso a
parte merita il problema della giurisdizione con riferimento alla materia del pubblico
impiego.
Qui,
conformandosi all’indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione
del 15 ottobre 2003, n. 15403 si è ribadito che sussiste la giurisdizione
amministrativa, in base al comma 4 dell'art. 63, d.lg. n. 165 del 2001 non solo
in tema di procedure concorsuali strumentali alla costituzione iniziale del
rapporto di lavoro, ma anche in tema di concorsi interni cioè di prove
selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una
fascia o area funzionale superiore, con la conseguenza che dette controversie
devono seguire la regola della giurisdizione amministrativa (sez. I, 17 maggio
2005, n. 674).
Si è, inoltre, confermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria in
tema di conferimenti di incarichi dirigenziali, riaffermando
l'estraneità alla giurisdizione amministrativa delle controversie in tema di
conferimento di incarichi dirigenziali al personale medico, trattandosi di
materia appartenente alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art. 63, d.lgs.
n. 29 del 1993, come successivamente modificato, ed ora riprodotto dall'art.
68, d.lgs. n. 165 del 2001.
Questo
indirizzo si basa sul rilievo che il conferimento di incarico dirigenziale
costituisce esercizio di un potere privato, perché presuppone già compiute a
monte dai competenti organi di indirizzo le scelte organizzative di tipo
strutturale, identificative dell'ufficio alla cui copertura il conferimento
stesso è destinato.
Inoltre
l'attuale sistema consente di realizzare il risultato che sia un solo giudice
ad occuparsi dell'intera e unitaria controversia che può coinvolgere, insieme,
l'atto amministrativo presupposto e l'atto applicativo di organizzazione e
gestione dei rapporti di lavoro; a tal fine il controllo è stato accentrato
presso il giudice ordinario, utilizzando lo strumento processuale della
cognizione incidentale, senza effetti di giudicato, dell'atto amministrativo (per
le tre massime: sez. II, 21 marzo 2005 n. 378).
Sempre in
tema di pubblico impiego, si è affermato che per radicare la giurisdizione ordinaria, il giudizio
deve riguardare il contratto ed il rapporto che ne è nato, dal momento che, ove
la controversia non assumesse a suo oggetto il contratto e le fonti che
disciplinano il rapporto di lavoro, bensì, in via diretta, l'organizzazione
amministrativa o il potere provvedimentale, essa rientrerebbe nella giurisdizione amministrativa.
In altre
parole la giurisdizione del giudice ordinario sussiste ogniqualvolta la domanda
introduttiva del giudizio rechi un petitum
sostanziale che si identifichi col rapporto di lavoro, non rilevando in
contrario che la prospettazione del ricorso sia espressa in termini impugnatori
nei confronti di atti presupposti, (d’altro canto è lo stesso comma primo del
citato art. 63 d.lgs. n. 29 del
Ancora in
tema di giurisdizione in relazione al pubblico impiego, una questione
interessante è quella riferita alle domande di risarcimento.
Il discrimen è stato individuato nella
sussistenza, da un lato, di una responsabilità extracontrattuale della p.a.(che
comporta la giurisdizione del g.o.) ovvero, dall’altro lato, nella sussistenza
di una responsabilità contrattuale (che comporta la giurisdizione del g.a.).
Si è così
specificato che tutte le volte in cui la richiesta risarcitoria del pubblico
dipendente non si riconnetta ad una specifica inosservanza di una obbligazione
contrattuale, ma si riferisca alla violazione di norme di prudenza, diligenza e
perizia in rapporto alla tutela di diritti assoluti come quelli alla vita e
all'integrità fisica e, dunque, assume il carattere proprio della fattispecie
aquiliana, invocandosi la responsabilità extracontrattuale della p.a. sussiste
la giurisdizione ordinaria (sez. II, 21 febbraio 2005 n. 272).
Sulla
linea di confine temporale, riferita al momento in cui la giurisdizione in relazione al pubblico
impiego è passata dal giudice amministrativo al giudice ordinario, è stato
rilevato che va dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo, il ricorso relativo ad una controversia di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni depositato presso la segreteria del
g.a. oltre il termine di decadenza per la proposizione fissato dall'art. 45
comma 17 d.lg. n. 80 del 1998 (ora trasposto nell'art. 69 comma 7 d.lg. n. 165
del 2001) nella data del 15 settembre 2000, dovendo considerarsi instaurato il
rapporto processuale solo all'esito dell'adempimento dell'onere del deposito,
ed invero, non è sufficiente il completamento entro detto termine della sola
procedura di notifica perché tale norma ha natura meramente processuale e non
comporta alcuna decadenza della suddetta tutela, incidendo solo sulla
ripartizione delle attribuzioni giurisdizionali, come emerge evidente dallo
stesso tenore letterale del secondo inciso dell'art. 69 comma 7 in esame (sez.
II, 14 gennaio 2005 n. 43).
Una
questione peculiare in cui è stata negata la giurisdizione si è avuta a fronte
di un ricorso
proposto da un Comitato promotore di un referendum, al quale è stata
riconosciuta la posizione diritto soggettivo pubblico.
Infatti il
Comitato promotore di un referendum agisce nell'ambito del relativo
procedimento in una posizione di perfetta parità con l'organo dell'ente
territoriale (Regione, Comune, Provincia) costituito per il controllo della
legittimità (e, quindi, dell'ammissibilità) della richiesta abrogativa. In tal
modo l’organo di controllo opera non a tutela di uno specifico interesse
dell'amministrazione pubblica, ma (al pari dello stesso Comitato promotore) per
l'attuazione dell'ordinamento.
Poiché il
diritto soggettivo pubblico dei promotori può essere affermato o negato, ma non
degradato né inciso da un atto amministrativo adottato dall'organo preposto al
controllo, la cognizione della domanda diretta alla tutela della posizione
soggettiva del Comitato (ed anche della controversia relativa all'ammissibilità
di un quesito referendario) appartiene alla giurisdizione del g.o. (sez. II, 27
maggio 2005 n. 723).
Sempre in materia processuale un’interessante sentenza in tema di interesse a
ricorrere in materia edilizia è quella
con cui è stato affermato che i ricorrenti proprietari di un compendio
immobiliare posto a confine con il fabbricato della parte alla quale è stata
rilasciata una concessione edilizia per la ristrutturazione edilizia con cambio
di destinazione d'uso, ed aumento di unità immobiliari destinate alla residenza
in una zona sottoposta a vincolo ambientale, sono pienamente legittimati a
sindacare la validità della concessione stessa, atteso che il relativo
intervento incide in modo apprezzabile sull'assetto edilizio, urbanistico ed
ambientale della zona, e quindi implicitamente anche sugli interessi dei
soggetti a questa collegati in modo stabile e concreto. (sez. I, 17 maggio
2005, n. 670).
Un tema processuale molto trattato è quello della natura del ricorso
incidentale (istituto di frequente applicazione nelle controversie in
materia di appalti).
Sul punto si è ribadito che, nel caso
in cui venga proposto un ricorso incidentale tendente a paralizzare l'azione
principale per ragioni di ordine processuale, il giudice è tenuto a dare la
precedenza alle questioni sollevate dal ricorrente incidentale nella misura in
cui le stesse abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente
principale, e tali sono le questioni che si riverberano sull'esistenza
dell'interesse a ricorrere del ricorrente principale perché esse, pur
profilandosi come questioni di merito, producono effetti sull'esistenza di una
condizione dell'azione e quindi su una questione di rito (sez. II, 4 febbraio 2005 n. 157; sez.
I, 29 aprile 2005, n. 562 e n. 563; sez.
II, 25 maggio 2005 n. 215).
Inoltre è stato chiarito che la deroga
alla regola del dimezzamento dei termini prevista dall'art. 23 bis l. n.
1034 del 1971 per la proposizione del ricorso principale trova applicazione,
pena in caso diverso la sua incostituzionalità, anche per il ricorso
incidentale, trattandosi nell'uno e nell'altro caso di posizioni di
contestazione del provvedimento, o in secondo grado della sentenza, che vanno
tutelate in maniera omogenea (sez. I, 29 aprile 2005, n. 563).
Ancora in campo processuale va segnalato il frequente ricorso all’istituto dei motivi
aggiunti in corso di causa, proponibili, ai sensi della l. 21 luglio 2000
n. 205, contro atti diversi da quello originariamente gravato, soluzione che
risponde ad evidenti ragioni di economia processuale. (sez. I, 29 aprile 2005,
n. 562) e proponibili anche nei confronti dei provvedimenti inizialmente
impugnati, purché ovviamente sia rispettato il termine per ricorrere. E’ stato,
infatti, rilevato che il principio
della immutabilità del "thema decidendum", connesso a quello della
perentorietà del termine per l'impugnazione degli atti amministrativi, non
esclude che, dopo la notifica del ricorso avverso un provvedimento, sia
possibile proporre nuovi motivi, che, costituendo semplicemente un'ulteriore
manifestazione del potere di ricorso originario, sono deducibili entro il
termine decadenziale originario (sez. II, 23 giugno 2005 n. 940).
E’ appena il caso di rilevare che l’uso
dell’istituto dei motivi aggiunti in corso di causa, contro atti diversi da
quelli originariamente gravati produce un significativo aumento del dato del
contenzioso, non riscontrabile attraverso il mero esame del numero complessivo
dei ricorsi proposti.
* * *
Dopo questo, necessariamente incompleto excursus su di alcuni casi peculiari
concernenti norme processuali, passiamo ora ad alcuni cenni relativi alle questioni
di merito delle principali materie di cui si è occupato il Tribunale, vedremo
subito (ed in parte l’abbiamo già visto) che non sempre è agevole tracciare la
linea di confine tra procedura e merito, dal momento che le questioni
naturalmente si intrecciano.
Il primo posto per importanza e complessità va
assegnato alla materia degli appalti
che, a partire dal 1° febbraio 2005 è divisa tra la prima (appalti di servizi e di forniture) e la seconda
sezione (appalti di lavori).
Una prima tematica affrontata da
entrambe le sezioni è stata quella dei rapporti tra aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva.
Del tutto
condiviso è il principio che l'impugnazione proposta avverso l'aggiudicazione
provvisoria non può considerarsi estesa all'aggiudicazione definitiva in virtù
della formulazione delle conclusioni dell'atto introduttivo (ipoteticamente
riferite anche alla "eventuale aggiudicazione definitiva"), quando
trattasi di atto giuridicamente inesistente al momento della proposizione del
ricorso, che per tale aspetto deve essere dichiarato inammissibile (sez. II, 14
aprile 2005 n. 497).
Pertanto la
sopravvenienza dell'aggiudicazione definitiva determina, in assenza di una sua
espressa impugnazione, l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse,
quanto all'impugnativa del provvedimento di esclusione della società ricorrente
e di contestuale aggiudicazione provvisoria dell'appalto alla controinteressata
(sez. II, 14 aprile 2005 n. 497).
In senso sostanzialmente identico si è
affermato che in tema di impugnativa delle gare d'appalto il soggetto non
aggiudicatario di un contratto della p.a. non ha l'onere ma la mera facoltà di
impugnare immediatamente l'aggiudicazione provvisoria; infatti l'aggiudicazione
definitiva non è atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che,
anche quando recepisce integralmente i risultati dell'aggiudicazione
provvisoria, comporta comunque una nuova e autonoma valutazione rispetto alla
stessa, pur facendo parte della medesima sequenza procedimentale,
l'aggiudicazione definitiva necessita sempre di impugnazione autonoma, anche se
è già stata impugnata quella provvisoria (sez. I, 29 aprile 2005, n. 562).
In tema di modalità di svolgimento delle
gare d'appalto, è stato affermato che
le eventuali carenze di natura meramente formale non possono portare all'esclusione
in assenza di specifica ed espressa previsione della lex specialis di gara o di norme inderogabili, o comunque laddove
non rispondano (secondo il prudente apprezzamento del giudice) ad un
particolare interesse dell'amministrazione e non siano dirette a garantire la
parità dei concorrenti, dovendo tra l'altro prevalere al riguardo il principio
generale del favor partecipationis (sez.
I, 29 aprile 2005, n. 562).
E’ stato inoltre precisato che le operazioni
delle commissioni di gara di appalto devono essere svolte dal
"plenum" e non possono essere delegate a singoli membri o a
sottocommissioni per quel che riguarda le attività propriamente valutative
(quale la valutazione delle offerte), potendosi consentire la deroga al
principio di collegialità per le attività preparatorie, istruttorie o
strumentali vincolate, fermo restando che restano riservate all'intero collegio
le attività implicanti valutazioni di carattere tecnico-discrezionale (sez. I,
29 aprile 2005, n. 562).
Il tema dell'onere di impugnare (o meno)
immediatamente il bando è stato risolto nel senso di precisare,
conformemente alle statuizioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio Stato 29
gennaio 2003, n. 1, che detto onere sussiste solo per le clausole che
comportano l’automatica esclusione dalla gara, mentre tutte le altre vanno
impugnate insieme con l'aggiudicazione, dal momento che, solo in caso
d'aggiudicazione ad altro concorrente, sorge l'interesse del concorrente non
aggiudicatario ad impugnare il bando nonché gli altri atti della procedura (sez.
I, 29 aprile 2005, n. 562).
Interessante per avere tratteggiato i
confini tra appalto di forniture e appalto di servizi è la decisione
sez. I, 29 aprile 2005, n. 563, secondo cui costituisce contratto di
somministrazione ai sensi dell’art. 1559 del codice civile (e, quindi, appalto
di forniture) e non appalto di servizi, la richiesta, da parte di un comune ad
un'impresa di fornire un determinato numero di pasti (con prezzo a base d'asta
ragguagliato al costo unitario per pasto) preparati quotidianamente presso le
cucine dell'appaltatore e consegnati ai diversi plessi scolastici per sopperire
alle esigenze della refezione scolastica.
Nella medesima sentenza è altresì chiarito
che l'obbligo, in caso di offerta congiunta per l'aggiudicazione di un
servizio o di una fornitura, di indicare quale parte del servizio o della
fornitura debba essere svolto da ciascuna delle imprese associate, comporta che
sia definito il ruolo operativo di ciascuna di esse, all'evidente scopo di
evitare che esse si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive
disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione
stabilite nel bando in modo da consentire la partecipazione di imprese non
qualificate, con evidenti effetti negativi sull'interesse pubblico (sez. I, 29
aprile 2005, n. 563).
In materia
di accesso ai documenti, è stato precisato che la società precedente titolare del
contratto di fornitura del sistema informativo di gestione dei laboratori
dell'azienda sanitaria resistente e partecipante alla gara indetta per il
rinnovo della medesima fornitura, è senz'altro titolare di un interesse
qualificato all'accesso a tutta la documentazione relativa al procedimento di
gara.
Il
presupposto indefettibile del diritto di accesso è che vi sia un interesse
personale concreto, direttamente riconducibile al soggetto che avanza la
pretesa e che la documentazione richiesta sia direttamente riferibile a tale
interesse (in tal caso può parlarsi di “tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti").
Da tale premessa
discende che il diritto di accesso non può essere utilizzato come uno strumento
per esaminare l'efficacia e la congruità dell'attività amministrativa, al solo
scopo di sottoporre l'operato dell'amministrazione ad un'analisi diffusa di
tipo essenzialmente ispettivo, sul comportamento e sulle scelte operate
nell'azione amministrativa.
In tema di
appalti è stato precisato che sussiste il diritto di accesso dell'impresa
partecipante alla gara rispetto al contratto di appalto stipulato
dall'amministrazione appaltante con la società aggiudicataria all'esito della
gara (vedasi su tutti e quattro i punti sopra indicati, sez. II, 2 marzo 2005
n. 312).
Il procedimento amministrativo, ovviamente, è stato oggetto di numerose pronunce.
Tra le più significative, quelle relative all'avviso dell'avvio del
procedimento amministrativo, anche alla luce dell’innovazione apportata
dall'art. 21 octies comma secondo, che ha modificato la legge 7 agosto 1990 n.
241.
Prima di detta innovazione è stato precisato che l'avviso dell'avvio del
procedimento deve adempiere in concreto alla finalità di consentire alla parte
interessata di partecipare al procedimento stesso fin dal momento del suo
avvio, o quantomeno di potersi inserire in una fase che non sia troppo
avanzata; in caso contrario risulterebbero del tutto eluse le finalità di
partecipazione e di trasparenza dell'azione amministrativa insite nella stessa
norma, finalità che debbono consentire all'interessato non solo di conoscere
per tempo chi sia il responsabile del procedimento e quale l'ufficio presso cui
prendere visione degli atti, ma anche e soprattutto di conoscere con
sufficiente compiutezza quale sia esattamente l'oggetto del procedimento
stesso, allo scopo di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'espresso obbligo di valutare in quanto pertinenti (sez.
I, 16 febbraio 2005, n. 220).
Dopo l’introduzione dell'art. 21
octies comma secondo, è stato
affermato che il principio introdotto dal legislatore attraverso detta norma è
immediatamente applicabile nelle controversie pendenti, essendo pacifica la sua
natura processuale (sez. I, 29 aprile 2005, n. 562: sez. I, 27 ottobre 2005, n.
1407).
Conseguentemente in tema di
procedimento amministrativo sono da considerare irrilevanti le eventuali
omissioni in rapporto al pieno rispetto formale delle garanzie partecipative
nei casi in cui l'omissione si riveli, in concreto, non determinante, giacché
il procedimento non potrebbe avere esito diverso anche con l'intervento
ulteriore dell'interessato (sez. I, 1 aprile 2005, n. 413).
Sempre in merito all’art. 21-octies, nel ribadire la sua applicabilità
ai processi in corso ed ai provvedimenti emanati anteriormente all’entrata in
vigore della predetta legge 15/05, trattandosi di norma che opera sul piano
della sanatoria in sede processuale dell’atto annullabile, si è sottolineato
che una lettura di detta norma, conforme ai principi generali dell’ordinamento
in materia processuale, ed in particolare a quelli di rango costituzionale,
impone peraltro che l’operatività della sanatoria sia condizionata alla
preventiva instaurazione del contraddittorio fra le parti in ordine ai
presupposti fattuali e giuridici che giustificano la non annullabilità
dell’atto impugnato (sez. II, n. 976 del 25 giugno 2005).
Si è affermato poi che alla locuzione “sia palese”,
contenuta nell’art. 21-octies co. 2 della legge 241/90, non può essere
attribuito altro significato, se non quello che, con riferimento agli atti
vincolati, la verifica circa l’incidenza rivestita dai vizi procedimentali
dedotti dal ricorrente debba essere svolta dal giudice anche d’ufficio e in
assenza di eccezioni processuali da parte dell’amministrazione, con la
conseguenza che in tali casi le violazioni formali in cui l’amministrazione sia
incorsa, non giustificano l’annullamento dell’atto impugnato ove, trattandosi
di atto vincolato, risulti palese che, nonostante i vizi del procedimento, il
contenuto dispositivo del provvedimento non poteva essere differente (sez. II, n.
1106 del 29 luglio 2005).
Con una recentissima sentenza (sez. II,
n. 93 del 6 febbraio 2006) si è escluso che nel caso di un provvedimento di
natura indiscutibilmente discrezionale (rigetto di istanza volta ad ottenere la
cittadinanza italiana) illegittimo per violazione dell’art. 10-bis L. 241/1990,
si potesse applicare l’art. 21-octies comma 2 secondo periodo L. 241/1990 secondo
cui “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso
da quello in concreto adottato”.
Si è ritenuto, infatti, che detta
disposizione rechi una norma eccezionale, che deroga alla regola generale
sull’annullabilità dei provvedimenti amministrativi adottati in violazione di
legge (art. 26 R.D. 26.6.1924, n. 1054; art. 21-octies comma
Pertanto, in applicazione del precetto
di cui all’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, è stata
adottata un’interpretazione restrittiva, che limiti l’applicazione della norma
all’unico caso ivi specificamente considerato, cioè la mancata comunicazione di
avvio del procedimento ex art.
Sempre in tema di partecipazione al procedimento
amministrativo, si è osservato che l'art.
21 bis della legge n. 241 del 1990, nel testo novellato dalla l. 11 febbraio
2005 n. 15, disciplina il rapporto fra comunicazione ed efficacia del
procedimento; esso, superando lo schema concettuale compendiato dalla categoria
degli atti recettizi, per i provvedimenti limitativi della sfera dei privati
condiziona l'efficacia alla comunicazione all'interessato (sez. I, 28 giugno
2005, n. 985).
Abbiamo visto prima che la materia che ha il maggior
dato quantitativo (e che comporta significative questioni interpretative) è
costituita dalla “Edilizia ed Urbanistica”.
In tema di piani regolatori generali è stato
chiarito che, in ordine all'obbligo di ripubblicazione del piano dopo le
modifiche apportate dalla Regione, vanno distinte le modifiche in obbligatorie
e facoltative. Le prime (intese ad assicurare il rispetto delle previsioni del
piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e
degli impianti di interesse statale, la tutela del paesaggio e l'adozione di
standards urbanistici minimi) non danno luogo alla ripubblicazione; tutte le
altre, facoltative, se superano il limite del rispetto dei canoni del piano
adottato, obbligano all'opposto il comune alla ripubblicazione (sez. I, 14
gennaio 2005, n. 35).
E’ stato poi precisato che il piano urbanistico
comunale, nello specificare la disciplina dell'ambito di conservazione e
riqualificazione, deve indicare le destinazioni d'uso principali e
complementari articolate e quantificate per categorie funzionali.
Conseguentemente lo strumento urbanistico dovrà
riportare per ogni singolo ambito le categorie di destinazione d'uso consentite
al fine di preservare e migliorare il tessuto urbanistico ed edilizio
esistente, ma non potrà disciplinare la destinazione d'uso dei singoli immobili
individualmente specificati, imponendo categorie funzionali non previste dalla
vigente legislazione regionale (sez. I, 7 aprile 2005, n. 448).
Nel caso concreto è stato dichiarato illegittimo un
vincolo di destinazione (che comportava il divieto di trasformazione di destinazione
d'uso in commerciale di una porzione immobiliare di un fabbricato adibito a
sala da spettacoli, congressi ed uffici dell'azienda di promozione turistica),
in quanto si sarebbe risolto in un vincolo di piano che, senza indennizzo,
avrebbe sottratto al proprietario le facoltà di godimento di un immobile
privato, senza operare il naturale passaggio del procedimento ablatorio (sez.
I, 7 aprile 2005, n. 448).
Si è inoltre affermato, conformemente alla
giurisprudenza della Corte Costituzionale, che la reiterazione di strumenti
urbanistici di vincoli preordinati all'espropriazione deve essere in ogni caso motivata
ed accompagnata da indennizzo o comunque da misure compensative (sez. I, 21
novembre 2005 n. 1492).
In tema di sanatoria edilizia è stato precisato che, ove l'amministrazione voglia
fare applicazione della c. d. sanatoria impropria (cioè dell’istituto
giurisprudenziale che consente di
legittimare a posteriori gli interventi edilizi, in origine abusivi, ma
conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della pronunzia sulla
domanda), occorre che tale carattere della sanatoria sia
chiaramente evidenziato nel titolo edilizio e che sia fornita adeguata ragione
sul piano giuridico di tale scelta (sez. I, 17 maggio 2005, n. 670).
Una questione di incompatibilità che si è concretizzata in sede di pianificazione
urbanistica è stata risolta nel senso di escludere che il consigliere che versi
in conflitto di interessi, possa astenersi dall'esame sulla singola valutazione
e, nondimeno, partecipare alla deliberazione finale che le approva tutte
complessivamente.
E’ stato, infatti, rilevato che vi è un
nesso di intrinseca inscindibilità fra le singole opzioni relative all'assetto
complessivo del territorio urbano in sede di adozione della pianificazione
urbanistica: per cui non può si ammettere che, nel medesimo tempo, il
consigliere che versi in conflitto di interessi (in quanto sia proprietario di
terreni inclusi nello strumento urbanistico adottato) possa, da un lato,
astenersi dall'esame sulla singola valutazione, ma, al contrario, partecipare
alla deliberazione finale che le approva tutte complessivamente.
Conseguentemente è stata riscontrata la sussistenza del conflitto di interessi
di cui all'art. 78 d.lgs. n. 267 del 2000 (sez. I, 3 giugno 2005, n. 798).
Parimenti è stato ribadito il dovere
di astensione degli amministratori locali, in tutti i casi in cui questi
ultimi versino in situazioni che, avuto riguardo al particolare oggetto della
decisione da assumere, appaiano potenzialmente idonee a porre in pericolo
l'assoluta imparzialità e la serenità di giudizio dei titolari dell'ente, in
quanto alla base di detto dovere vi è l'esigenza di assicurare che gli
amministratori possano operare senza condizionamenti di sorta e che sia
garantita agli utenti la trasparenza dell'azione amministrativa (sez. I, 30
ottobre 2005, n. 1344).
In tema di progetti di opera pubblica è stato evidenziato che
detti progetti vanno obbligatoriamente articolati in tre distinti momenti:
preliminare, definitivo ed esecutivo e che l'eliminazione di una di queste fasi
costituisce evento del tutto peculiare, che deve essere giustificato dalla
logica e da adeguata motivazione (sez. I, n. 327 del 9 marzo 2005; detta sentenza è stata citata nella
recentissima circolare dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici,
pubblicata sulla G. U. del 30/12/05, emessa a proposito dell’ammissibilità del
c. d. “salto progettuale”).
Con riferimento al nuovo sistema di cui
al codice dei beni culturali è stato affermato che i beni sono “culturali”
non tanto in forza di una presunzione "juris tantum", ma lo diventano
definitivamente se e quando ne sia stata accertata la rilevanza culturale,
sulla base di una lettura coordinata delle varie disposizioni ed in particolare
delle norme generali di cui agli art. 10 e 12 dello stesso codice. È stato poi
asserito che é manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale della disciplina in tema di verifica della rilevanza culturale
ex art. 10 e 12 d.lgs. n. 42 del 2004 per eccesso di delega, in quanto essa integra
pienamente quel criterio di delega indicato dalla norma di delega di cui
all'art. 10 comma 2 lett. d), l. n. 137 del 2002, il quale richiedeva di
“aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei
beni culturali e ambientali" (sez. I, 1 giugno 2005, n. 791).
In tema di determinazione delle tariffe del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani è stato precisato che la natura dell'attività
esercitata (da valutare come proiezione soggettiva della destinazione d'uso dei
locali) può essere assunta quale criterio per differenziare le tariffe stesse,
ma in tale eventualità sussiste l'obbligo per l'autorità comunale di fornire
adeguata motivazione delle operazioni compiute ed in particolare della
congruenza tra la natura dell'attività economica considerata e le finalità di
copertura dei costi del servizio che il provvedimento intende perseguire. A tal
fine, è stato osservato che, mentre le abitazioni sono usualmente abitate nel
corso dell'anno, gli alberghi (soprattutto di una località di mare) sono
caratterizzati da una frequenza tipicamente stagionale che copre mediamente
circa la metà dell'anno e per il resto da una frequentazione del tutto breve e
provvisoria e comunque da ospiti generalmente assenti nelle ore del giorno; da
ciò discende che una presenza umana di tal fatta comporta una produzione media di
rifiuti inferiore rispetto alle abitazioni (sez. I, 23 febbraio 2005, n. 286).
In tema di bellezze naturali è stato ribadito che l'autorizzazione paesaggistica
deve contenere l'analitica indicazione dei criteri di compatibilità come emerge
anche dal disposto di cui all'art. 146 commi 4 e 5 d.lgs. n. 42 del 2004; sul
piano giuridico la relativa omissione si traduce in un radicale vizio di
legittimità dell'autorizzazione in termini eccesso di potere per difetto di
motivazione e sviamento della causa tipica, poiché, nel caso di specie, invece
di gestione del vincolo, si verifica di fatto la deroga alla sua efficacia (sez.
I, 27 ottobre 2005, n. 1407).
In
tema di violazione di norme a tutela dell'ambiente è stato, ancora una
volta affermato che la sanzione pecuniaria collegata a detta violazione ha
carattere formale, ovverosia non è collegata ad un reale danno ambientale, ma
consegue alla realizzazione di un'opera senza titolo (sez I, 4 giugno 2005 n.
854; sez. I, 14 ottobre 2005 n. 1373).
In tema di attività marittima, è stato precisato che l’amministrazione marittima
deve comparare gli interessi pubblici alla sicurezza, connessi all'imposizione
dell'obbligo del pilotaggio (cioè del particolare servizio offerto dai piloti
all’ingresso dei porti), con gli interessi privati, individuati nel risparmio
del costo del servizio. A tal fine, deve fare perspicuo riferimento ad una serie
di criteri oggettivi, quali: le specifiche esigenze di sicurezza, le
caratteristiche dei luoghi e del traffico navale ed ogni altra circostanza,
requisito o soluzione tecnica che consenta l'espletamento di un servizio ad
esso alternativo (sez. I, 8 aprile 2005, n. 459).
In tema di inquinamento è stato affermato che la normativa di cui all'art. 17
d.lgs. n. 22 del 1997 (che si riferisce alla bonifica ed al ripristino ambientale dei siti inquinati) appare
conforme al diritto comunitario, in quanto il concetto di azione preventiva,
connesso alle primarie esigenze di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, va
inteso in termini di natura prioritaria della bonifica, anche con l'adozione di
misure specifiche tra cui quelle a carico del mero detentore, come desumibili
espressamente dalla stessa normativa comunitaria vigente (sez. I, 12 ottobre
2005, n. 1348).
Un’altra materia che ha impegnato, in modo
significativo, l’attività del Tribunale è data dal contenzioso in materia di
immigrazione degli stranieri o, per usare un termine di uso giornalistico,
degli extracomunitari.
Ci
soffermeremo brevemente su alcuni dei temi trattati.
Si è preso atto della sentenza n. 78/05 della Corte
Costituzionale, con cui sono stati dichiarati
l’illegittimi sia l’art. 33 comma 7 lett. c) della legge 189/02, sia l’omologo
art. 1 comma 8 lett. c) della legge 222/02, nella parte in cui facevano
derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione dalla mera
presentazione di una denuncia per uno dei reati in ordine ai quali fosse
previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.
Si è, quindi, affermato che a seguito della stessa, anche
all’emersione dal lavoro irregolare si applica la disciplina generale delle
condizioni ostative all’ingresso e alla permanenza in Italia, di cui gli artt.
4 terzo comma e 5 comma quarto del D.Lgs. 286/98 (fra le altre, sez. II, 29
novembre 2005, n. 1613).
Con riferimento alle condizioni ostative all’ingresso
e permanenza sul territorio dello
Stato, il tribunale ha avuto modo di precisare che la riabilitazione ex
art. 178 c.p. non elimina la condanna, ma le sole pene accessorie e gli altri
effetti penali della condanna stessa, ed opera ex nunc, vale a dire con
efficacia in ordine ai soli rapporti giuridici ad essa posteriori: ne discende
che, a prescindere dalla dubbia configurabilità del divieto di accesso e
permanenza in Italia come “effetto penale” rilevante ai sensi dell’art. 178
citato, il provvedimento riabilitativo posteriore al diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno costituisce un fatto sopravvenuto che non inficia la
validità del diniego stesso (fra le altre, sez. II, 7 maggio 2005, n. 728).
Si è poi ribadito che la perdita del lavoro non
determina l’automatica perdita del permesso di soggiorno, ma dà diritto
all’iscrizione nelle liste di collocamento per l’intero periodo di validità
residua del permesso, e comunque per almeno sei mesi. Se, pertanto, al momento
della cessazione del lavoro il permesso abbia validità residua inferiore a sei
mesi, lo straniero ha diritto ad un rinnovo per motivi di “attesa occupazione”
di durata corrispondente al periodo ancora occorrente per completare il
semestre (fra le numerose pronunce, sez. II, 29 aprile 2005, n. 550).
E’ stato affermato il principio che la costituzione in
capo allo straniero di un nuovo rapporto di lavoro, in epoca posteriore
alla scadenza del permesso, integra circostanza idonea a giustificare il
rilascio o il rinnovo del permesso, ai sensi dell’art. 5 comma quinto, ultima
parte, del D.Lgs. 286/98, qualora il rapporto di lavoro sia costituito anche
successivamente alla presentazione dell’istanza di rinnovo, purché prima che
l’amministrazione si pronunci su detta istanza (fra le altre, cfr. sez. II, 17
marzo 2005, n. 360).
E’ stato ribadito che nelle controversie dinanzi al giudice
amministrativo in materia di diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, è inammissibile ogni questione circa l’applicabilità delle
norme stabilite dal D.Lgs. 286/98 in tema di unità familiare,
trattandosi di materia riservata alla giurisdizione ordinaria (fra le molte,
cfr. da ultimo sez. II, 19 gennaio 2006, n. 30).
E’ noto che l’art. 1 comma primo del D.L. 195/02
(convertito nella legge n.222/02) limita la possibilità di beneficiare della
sanatoria ai lavoratori extracomunitari che siano stati occupati in forma
irregolare nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore del decreto
stesso.
Il Tribunale ha ritenuto che la locuzione “nei tre
mesi antecedenti” non postuli tuttavia la vigenza del rapporto di lavoro per
l’intero periodo temporale indicato, essendo sufficiente l’esistenza di un
rapporto di lavoro di qualsiasi durata, purché svoltosi all’interno del trimestre
(da ultimo, cfr. sez. II, 2 febbraio 2006, n. 78).
Va, comunque, notato che detta questione è stata
rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con due ordinanze della
sesta sezione (22
novembre 2005, n. 6518 e 15 novembre 2005, n. 6364) che, peraltro, aderiscono
all’indirizzo seguito dal nostro Tribunale.
L’unica condizione cui l’art. 46 comma quarto del D.P.R.
394/99 subordina il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
universitario è il superamento del numero minimo di verifiche previsto per
ciascun anno accademico, di talché non può considerarsi in via di principio
precluso allo studente extracomunitario il cambiamento di facoltà.
Ai fini del computo del numero minimo di esami da
sostenere annualmente per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, il
Tribunale ha affermato che l’amministrazione deve comunque tenere conto di
tutti gli anni di iscrizione all’università, compresi quelli trascorsi nella
frequenza del corso di studio prescelto in origine, e questo per evitare che il
cambio di facoltà venga utilizzato al fine di ripetere più volte il primo anno
e così conseguire il rinnovo del permesso grazie a un numero ridotto di esami
(fra le altre, cfr. sez. II, 9 giugno 2005, n. 878).
In tema di
revoca del permesso di soggiorno si è affermato che la condanna penale in ordine ad
uno dei reati per i quali l'art. 380 c.p.p. prevede l'arresto obbligatorio in
flagranza, facendo venire meno le condizioni per l'ingresso nel territorio
dello Stato, giustifica la revoca del permesso di soggiorno eventualmente
rilasciato allo straniero extracomunitario (sez. II, 10 giugno 2005 n. 886).
Si è,
inoltre, chiarito che l'espulsione amministrativa di cui all'art. 13
comma 2 l. n. 198 del 2002 e l'espulsione come misura di sicurezza di cui
all'art. 15, stessa legge, pur presentando identità di contenuto, erano e
rimangono due misure non sovrapponibili sul piano della natura intrinseca
(amministrativa da un lato, giurisdizionale dall'altro), dei presupposti e dei
rimedi, fermo restando che anche la prima è soggetta a controllo
giurisdizionale, sia nel momento della convalida del provvedimento con cui è
disposto l'accompagnamento alla frontiera (la cui esecutività è ora sospesa
nelle more della convalida, ai sensi delle modifiche apportate all'art. 13 d.l.
n. 241 del 2004, cit.), sia nel momento dell'impugnazione (sez. II, 10 giugno
2005 n. 886).
E’ stata,
poi, più volte ribadita l’insufficienza della motivazione di un provvedimento
di revoca di un permesso di soggiorno (ovvero di un diniego del suo rinnovo)
che si fondi esclusivamente sulla impossibilità di rintracciare lo straniero,
che non avrebbe lasciato un suo recapito all'autorità di polizia (cosiddetta mancanza
del requisito alloggiativo) (tra le molte, sez. II, 27 maggio 2005 n. 718).
In tal caso è
stato ritenuto non è applicabile l'art. 21 octies, l. 7 agosto 1990 n. 241 in
caso di impugnazione di revoca permesso di soggiorno privo di adeguata
motivazione, laddove non sia stato dedotto da parte dell’amministrazione alcun
comportamento dell'interessato che le norme di legge prevedano come ostativo
alla presenza dello straniero sul territorio dello Stato, e non è stato, quindi, possibile ammettere
l’amministrazione a fornire la relativa prova (sez. II, 27 maggio 2005 n. 718).
In tema di
pubblico impiego è stato affrontato il tema della rettifica dell’inquadramento del
dipendente nell'ambito del ruolo nominativo regionale, quale forma di autotutela.
E’ stato così
precisato che l'esercizio dell'autotutela decisoria della p.a. è subordinato alle
comuni e rigorose regole concernenti, fra l'altro: a) l'obbligo della
motivazione; b) la presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non
riducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità; c) la valutazione
dell'affidamento delle parti private destinatarie del provvedimento oggetto di
riesame, tenuto conto del tempo trascorso dalla sua adozione; d) il rispetto
delle regole del contraddittorio procedimentale; e) l'adeguata istruttoria; f)
l'obbligo della previa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo
(sez. II, 27 maggio 2005 n. 747).
Come si è
visto, l'obbligo della previa comunicazione dell'avvio del procedimento
amministrativo, sancito dall'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, è preordinato a
consentire una reale opportunità di partecipazione democratica allo svolgimento
dell'attività amministrativa, attraverso l'instaurazione del contraddittorio
nei confronti dei soggetti che possano prevedibilmente subire gli effetti
diretti e pregiudizievoli di un provvedimento in corso di emanazione, al
precipuo scopo di offrire a tutti gli interessati, individuati o facilmente
individuabili, la concreta possibilità di esprimere le rispettive ragioni e di
sollecitarne la collaborazione, nonché l'eventuale opposizione, su tutti i
profili dell'azione intrapresa dall'amministrazione procedente (sez. II, 27
maggio 2005 n. 747).
Un altro tema ricorrente è stato quello
delle autorizzazioni di polizia.
In particolare il Tribunale si è trovato
più volte a dover decidere in ordine al diniego di rinnovo di autorizzazioni di
polizia per il porto delle armi da fuoco, a soggetti che fruivano da tempo del
relativo titolo. Le censure hanno avuto riguardo all’allegata illogicità del
mutato avviso da parte dell’amministrazione, che per anni aveva ritenuto ammissibile
il porto delle armi da fuoco per taluni soggetti, per i quali è stata poi
ravvisata l’assenza dei necessari presupposti.
In diverse fattispecie è stato ritenuto
che la dedotta necessità di trasportare notevoli somme di denaro in contanti
non costituisca più un requisito in base al quale la questura deve motivare con
maggiore accuratezza un eventuale diniego. E’ stato infatti osservato che nella
prassi contemporanea il maneggio di denaro contante é divenuto una scelta, più
che una necessità, potendosi avvalere i cittadini, nella maggioranza dei casi,
di altri mezzi di pagamento che non comportano il materiale trasporto della
banconote. Il Tribunale ha condiviso l’orientamento assunto in tal senso
dall’amministrazione, ed ha considerato rilevante ai fini della legittimità del
diniego di autorizzazione solo la prova di un’eventuale situazione di pericolo
effettivo in cui versi il richiedente, che può derivare soprattutto dalla
documentazione certa delle aggressioni da lui subite in precedenza (sez. II; n.
127 del 1° febbraio 2005; idem n. 368 del 21 marzo 2005).
In
materia di gare di appalto e, più
esattamente, in tema di disciplina delle obbligazioni pecuniarie scaturenti a
carico delle amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura
di beni o di servizi, è stato affermato un principio già da tempo introdotto
dalla normativa comunitaria. La fattispecie concerneva il contrasto esistente,
da un lato, tra l’art. 5 comma 2 del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 che ha
recepito la direttiva 2000/35/CE adottata per eliminare i ritardi nei pagamenti
delle transazioni commerciali e, dall’altro lato, una disposizione
regolamentare dell’ASL banditrice, che aveva inserito nel testo della legge di
gara dei termini di pagamento delle forniture assai più favorevoli per il
committente, rispetto a quanto ammessi dalla norma citata.
Con questa sentenza
il collegio ha ritenuto direttamente applicabile la disposizione normativa alla
gara in questione, senza che ciò potesse comportare un’ipotesi di violazione
della parità di condizioni tra i concorrenti, dal momento che tutti avrebbero
dovuto considerare inapplicabile la previsione regolamentare, in quanto contrastante
con la norma di ordine pubblico denunciata dalla ricorrente (sez. II, n. 126
del 1° febbraio 2005).
In tema
di appalti di servizi si è verificato
un caso in cui un’amministrazione comunale aveva bandito una gara, che
prefigurava la stipulazione di un contratto, in forza del quale il soggetto
aggiudicatario avrebbe assunto l’obbligazione di installare numerose
infrastrutture (pensiline per l’attesa dei mezzi di trasporto pubblico, cestini
portarifiuti, cartelloni per manifesti…) in cambio della possibilità di
sfruttarli come mezzi pubblicitari per un tempo assai lungo.
L’esito
della gara era stato impugnato da un soggetto risultato soccombente, che aveva
denunciato tra l’altro l’indebita applicazione della norme sull’appalto di
servizi, dal momento che l’eterogeneità delle obbligazioni assunte
dall’aggiudicatario avrebbe dovuto impedire la qualificazione della gara come
appalto-concorso, dovendosi invece fare applicazione delle norme sulla
concessione di lavori.
Il
Tribunale ha invece ritenuto che le obbligazioni delle parti fossero
riconducibili alla nozione di contratto misto, disattendendo le censure dedotte
dal ricorrente (sez. II, n. 155 del 4 febbraio 2005).
In
materia di risarcimento del danno per
attività illegittima della pubblica amministrazione, il Tribunale ha esaminato
il caso di una cittadina extracomunitaria a cui era stato negato il richiesto
rinnovo del permesso di soggiorno, sul presupposto che l’interessata non avesse
lavorato per il termine previsto dalla legge, dopo la scadenza del titolo che
ne aveva legittimato la permanenza in Italia.
Il collegio
ha ritenuto illegittima la determinazione della Questura, considerando che
dall’esame delle date di scadenza del permesso e della fine del periodo di
lavoro della straniera risultava che questa, al momento dell’impugnato diniego,
avrebbe potuto fruire ancora di tre mesi di tempo per reperire un’altra idonea
occupazione.
E’ risultato
ancora che nelle more del primo giudizio da lei instaurato, la straniera aveva
fatto ritorno al luogo di origine, tanto che dopo aver appreso del vittorioso
esito del primo ricorso proposto, aveva provveduto a chiedere un nuovo permesso
di soggiorno alla locale ambasciata d’Italia.
Il permesso
le era stato invece negato, sul presupposto che il termine di tre mesi
(individuato dal tribunale a favore della straniera) era nel frattempo decorso,
per cui si era comunque verificato il presupposto ostativo, che la p.a. aveva
posto a fondamento del primo diniego impugnato.
Sulla nuova
impugnazione il Tribunale ha ritenuto illegittima l’attività amministrativa, in
quanto l’atto che avrebbe dovuto dare esecuzione alla prima pronuncia del T.A.R.
non risultava essere stato adottato, e tanto meno comunicato all’interessata.
All’annullamento
del reiterato diniego ha poi fatto seguito l’accoglimento della domanda per la
condanna della p.a. al risarcimento del danno morale, sussistendo una connotazione
colposa nella condotta dell’autorità di polizia, derivante dall’assenza di un
qualsivoglia atto di adeguamento alla prima pronuncia del giudice (sez. II, 6 dicembre 2005 n. 1632).
Un settore
che dà luogo ad un contenzioso spesso interessante è quello delle farmacie.
Tra l’altro è stato rilevato che la norma di cui all'art. 2, l. n. 475 del 1968
individua la pianta organica delle farmacie alla stregua di un atto di
pianificazione, per il quale nessuna norma prevede un obbligo di comunicazione
o notificazione da parte dell'amministrazione procedente. Ciò risponde al
principio generale secondo cui l'atto di pianificazione deve essere notificato
al soggetto inciso, solo allorché il pregiudizio sia immediato e diretto.
Poiché, in caso di pianta organica delle farmacie, non si tratta dell'ablazione
di una qualsivoglia utilità direttamente collegabile all'interessata, quanto
piuttosto della differente conformazione del territorio a fini commerciali, non
risulta necessaria la notificazione dell'atto terminale del procedimento (sez.
II, 2 maggio 2005 n. 573).
Sempre con
riferimento all’iter procedimentale relativo
alla modificazione di una pianta organica è stato affermato considerato
non perentorio un termine di legge, che la ricorrente riteneva invece tale,
perché posto a garanzia della situazione giuridica dedotta in causa.
Si trattava
nella fattispecie (sez.II, n. 574 del 2 maggio 2005) della doglianza esposta
dalla titolare di una farmacia di una città ligure, che lamentava che la Regione
avesse modificato la pianta organica degli esercizi senza rispettare la cadenza
biennale stabilita al riguardo dall’art. 2 della legge 2 aprile 1968 n. 475; la
modificazione apportata all’atto generale aveva consentito l’autorizzazione
all’apertura di un nuovo esercizio sanitario, e tale atto era considerato
direttamente lesivo dalla domanda proposta al tribunale.
La cadenza
temporale di modificazione della pianta organica era rilevante ai fini della
decisione, posto che l’impugnazione degli atti lesivi poteva essere considerata
tempestiva solo ritenendo vincolante il termine biennale previsto dalla legge
statale ricordata.
Il
Tribunale ha invece ritenuto che l’ampia pubblicità data dalla Regione alla
fase procedimentale che portò alla modifica della pianta organica nel comune
interessato ebbe l’effetto di porre la ricorrente a conoscenza della natura
degli atti che si stavano preparando, sì che il ritardo nell’impugnazione non è
stato ritenuto scusabile, non ostante il letterale tenore della legge denunciata
(sez.II, n. 574 del 2 maggio 2005).
Recentissima
è la decisione con cui il Tribunale ha respinto l’impugnazione proposta avverso
la delibera presa dalla Giunta di un Comune, con cui era stato disposto che in
tutte le farmacie comunali venisse applicato lo sconto del 20%, sul prezzo
dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica e di quelli di
automedicazione, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1 co. 4 del D.L.
27 maggio 2005, n. 87, convertito in legge 26 luglio 2005, n. 149 (secondo cui le
farmacie pubbliche e private possono vendere i farmaci senza obbligo di
prescrizione medica e i farmaci di automedicazione, operando uno sconto fino al
20% sul prezzo massimo stabilito dall’azienda titolare del farmaco). La
pronuncia si segnala, da un lato, per aver affermato che l’applicazione
indiscriminata dello sconto massimo consentito su tutti i farmaci senza obbligo
di prescrizione e di automedicazione, da parte non di tutte le farmacie, ma
delle sole farmacie comunali, non contrasta con i principi in materia di
concorrenza, poiché innesca un meccanismo volto non a comprimere, bensì a
massimizzare gli effetti della concorrenza stessa, comportando il miglioramento
delle condizioni di offerta sul mercato e, con esso, un innegabile beneficio
per i consumatori; dall’altro, per aver escluso che la facoltà di applicare lo
sconto fino al 20% sui farmaci SOP e di automedicazione presenti profili di
illegittimità costituzionale, in relazione sia al rispetto della sfera di
potestà legislativa riservata alla Regioni dall’art. 117 Cost., sia alla tutela
della salute pubblica, della sicurezza e dell’utilità sociale presidiate dagli
artt. 32 e 41 Cost. (sez.II, n. 46 del 20 gennaio 2006).
8. Siamo
giunti al termine di questa carrellata di dati numerici e di massime giuridiche
alle quali si è cercato di dare, nei limiti del possibile, un tono discorsivo
ed un approccio piano ed accessibile.
Nel volgere
alla conclusione non posso non fare mio il forte appello, contenuto nelle
scorse relazioni del Presidente Vivenzio, al rispetto e al ripristino del senso
della legalità, quale già scaturiva dal famoso testo di Rudolf Jehring del 1872
intitolato (nella traduzione di Benedetto Croce) “Lotta per il diritto”.
Si tratta
di un richiamo rivolto a tutti i cittadini, siano essi investiti di cariche o
di funzioni pubbliche, siano essi semplici cittadini privati, per tutelare la
legalità intesa non come una forma vuota o come una sovrastruttura burocratica,
ma come il fondamento etico, politico e giuridico dello Stato democratico e
della stessa azione amministrativa.
In questo
contesto si inserisce il nostro ruolo di giudici “super partes” assolutamente
indipendenti dal potere politico e da ogni altro potere o forma di
condizionamento: in questo contesto si inserisce il ruolo del T.A.R., inteso,
per la sua natura, quale istituto di garanzia.
A questi
alti e fondamentali richiami vorrei tuttavia aggiungere alcune considerazioni, per così dire, minimaliste.
Non sono il
solo a ritenere che ai fini di perseguire un più efficiente e produttivo
esercizio dell’attività giurisdizionale possano offrire un valido contributo
sempre più frequenti e proficue occasioni di incontro tra giudici, avvocati e
cittadini in modo da confrontare e conoscere le rispettive esigenze.
Per questo,
sono personalmente molto favorevole all’odierna occasione di incontro, che non deve essere vissuta come una sorta di
rito autocelebrativo, ma come una forma di reciproco scambio di punti di vista,
anche critici, sui problemi organizzativi della giustizia, in modo da stimolare
una sempre maggiore capacità operativa di tutto l’apparato nel suo complesso.
In questi
giorni, nel preparare questa relazione, ho avuto modo di leggere varie
relazioni di altri Tribunali che hanno già tenuto la loro cerimonia di
inaugurazione.
Ebbene il
dato dominante è stato quello, insieme alla costante richiesta di un ampliamento
degli organici del personale sia magistratuale, sia amministrativo (richiesta
che, secondo un sano e concreto realismo, ben sappiamo che trova e troverà
ostacoli difficilmente superabili nelle scarse risorse economiche assegnateci)
di ricercare sempre più validi sistemi organizzativi in modo da aumentare la
produttività con un più razionale impiego dell’esistente.
E’
facilmente rilevabile che già da tempo ci siamo avviati su quella strada,
sfruttando gli strumenti offertici dalla legge 205 del 2000 ed i risultati di
quest’anno, con una diminuzione dell’arretrato di più di 500 ricorsi, lo stanno
a dimostrare.
Tuttavia,
tutti abbiamo la consapevolezza che si possa fare ancora di più, analizzando
tutti i problemi e confrontandoci, non solo tra di noi, ma anche con gli altri
operatori del diritto.
In questa
prospettiva ritengo che sarebbe assai opportuna la regolare promozione, anche
presso il nostro Tribunale, di incontri tra magistrati e avvocati (incontri
aperti anche ai cittadini) così come avviene presso numerosi T.A.R. d’Italia.
Sinora la
cosa è stata fatta solo sporadicamente su temi specifici (come è avvenuto,
qualche tempo fa, in tema di nuove norme in materia di appalti), spero che
possa essere ripetuta su altri temi e che possa costituire, come l’incontro di
oggi, un’importante occasione di reciproca conoscenza e di stimolo per operare
in modo sempre più efficace e produttivo.
*
* *
Vi ringrazio per
Genova, 25 febbraio 2006.
IL PRESIDENTE
(Mario Arosio)