“Ci sono due tipi di verità: le verità semplici, dove gli opposti sono chiaramente assurdi, e le verità profonde, riconoscibili dal fatto che l'opposto è a sua volta una profonda verità"
Niels Bohr

 

Caterina CRISCENTI

Consigliere T.A.R.

 

 

PREGIUDIZIALE  AMMINISTRATIVA*

 

1. Premessa – 2. La decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 22 ottobre 2007 e il profilo “della priorità dell’azione impugnatoria” – 3. Il profilodell’imperatività del provvedimento amministrativo”, quale ulteriore argomento a favore della pregiudizialità -  4. Ipotesi di atto illegittimo non annullabile: conferma o smentita della regola della pregiudizialità? – 5. Il contrasto con le Sezioni unite della Cassazione: l’ordinanza n. 35 del 7 gennaio 2008  6. Conclusioni.

 

1. Premessa – La pregiudiziale amministrativa costituisce una questione tra le più controverse e dibattute tra i giudici amministrativi, tra questi ed i giudici ordinari e tra tutti loro e la dottrina, e nella sua essenzialità – pregiudiziale sì, pregiudiziale no -  rappresenta un dilemma di spessore amletico, atteso che – come a me sembra – tocca la ragione stessa dell’esistenza del giudice amministrativo.

E se, proprio per la rilevanza e centralità che la pregiudiziale amministrativa occupa nel variegato panorama delle questioni che animano, da dieci anni circa, gli studiosi del diritto e del processo amministrativo, mi ritengo esonerata da puntuali obblighi di informazione, poiché sono certa che i termini della questione (cosa sia la pregiudiziale, quale sia la sua radice storica, quali siano i principali argomenti a sostegno della tesi della permanenza della pregiudiziale di annullamento e della tesi opposta dell’autonomia dell’azione risarcitoria), sono ben noti a tutti, non mi ritengo, invece, affatto esonerata – in questo specifico ambito - dal compito di formare, ossia di dare una forma, di comporre e trasmettere se non la verità, quantomeno alcune idee e pensieri, a loro volta veramente formativi, su un argomento così attuale e delicato.

 

2. La decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 22 ottobre 2007 e il profilo “della priorità dell’azione impugnatoria” -  E’ il caso di ricordare da subito – in quanto niente affatto secondario, specie in una prospettiva di formazione rivolta a chi fa ingresso nella magistratura amministrativa - che a favore della pregiudizialità si annoverano già più interventi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, fra i quali, da ultimo, la decisione n. 12 del 22 ottobre 2007[1].

Con la predetta decisione l’Adunanza Plenaria ha, in effetti, affrontato il tema della pregiudizialità amministrativa, ma solo in un obiter dictum, perché costretta dalla necessaria connessione con la questione che era direttamente sottoposta al suo esame e che atteneva al profilo della giurisdizione in una speciale ipotesi di c.d. accessione invertita, ossia in caso di decreto d’espropriazione emesso dopo la scadenza dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Ma il tema della pregiudiziale, che la stessa decisione definisce “estremamente complesso”, era stato vagliato, come l’Adunanza pure rammenta, già nel 2003 con la pronuncia n. 4 del 26 marzo[2], nella quale si era affermata l’impossibilità di un accertamento incidentale, da parte del giudice amministrativo, della illegittimità dell'atto non impugnato nei termini decadenziali al solo fine di un giudizio risarcitorio, precisando che l'azione di risarcimento del danno può essere proposta sia unitamente all'azione di annullamento che in via autonoma, ma che è ammissibile solo a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari.

Le argomentazioni elaborate dall’Adunanza Plenaria nella decisione dello scorso anno, per manifestare il proprio favore per la tesi della pregiudizialità amministrativa, sono più articolate: si tratta, infatti, di ben sette “profili problematici”, cioè di sette differenti ragioni sostanziali che assistono la conclusione della perdurante vigenza del sistema della pregiudizialità.

Con questa dovizia di argomentazioni la decisione del 2007, pur caratterizzandosi per una certa “prudenza operativa”[3], intende sia superare alcune voci dissenzienti emerse dopo il 2003 in seno alla stessa giurisprudenza amministrativa, anche di secondo grado[4], ma soprattutto contrapporsi, con accenti di netta e consapevole distinzione, all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, a Sezioni unite, con le tre celeberrime ordinanze del giugno 2006, la n. 13659, la n. 13660 e la n. 13911[5].

Come noto, secondo l’orientamento delle Sezioni unite la domanda di risarcimento gode di piena autonomia rispetto alla domanda di annullamento, tanto che essa è proponibile anche se l’atto amministrativo che si assume produttivo di effetti dannosi non è stato contestato ed è divenuto inoppugnabile. Hanno poi aggiunto le Sezioni unite, con opzione invero unanimemente criticata in dottrina[6], che la decisione del giudice amministrativo di inammissibilità della domanda autonoma di risarcimento per non essere stato previamente e fruttuosamente azionato il giudizio di annullamento, costituisce rifiuto del giudice amministrativo di esercitare la giurisdizione e la sua decisione, a norma dell'art. 362, primo comma c.p.c, si presta a cassazione da parte delle sezioni unite quale giudice del riparto della giurisdizione”.

Tra gli argomenti prospettati dall’Adunanza Plenaria nella decisione n. 12/07 quello che ritengo veramente importante e di per sé esaustivo è il primo, che si può sinteticamente etichettare “della priorità dell’azione impugnatoria”, il quale, a sua volta, si articola di un due diversi sub-argomenti, uno di carattere formale, testuale e l’altro di carattere sostanziale, sistematico.

a) Il primo – quello di carattere testuale - viene larvatamente proposto nella decisione, ma, anche se molto noto, merita, a mio giudizio, di essere sottolineato e valorizzato, non foss’altro per una fondamentale esigenza metodologica che impone all’interprete di muovere in primis dal dato letterale delle disposizioni normative che è chiamato ad applicare.

Viene in rilievo, allorché si tratta di delibare una domanda risarcitoria, il co. 3 dell’art. 7 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 35 D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e poi ancora dall’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, il quale statuisce: “Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali”.

Le indicazioni testuali offerte da questa disposizione convergono tutte verso la sussidiarietà dell’azione risarcitoria rispetto a quella di annullamento.

Il potere del giudice amministrativo di risarcire il danno è potere ulteriore e complementare ed il risarcimento è, infatti, solo conseguente all’annullamento dell’atto amministrativo, come dimostrano in tal senso, rispettivamente, l’utilizzo dell’avverbio “anche e degli aggettivi “eventualeeconsequenziali”.

E’ risaputo che la dottrina contraria alla necessaria pregiudizialità dell’annullamento[7] ha offerto una lettura differente di tali parti della disposizione, sostenendo che l’uso dell’avverbio “anche starebbe solo ad indicare che si tratta di un potere aggiuntivo, che il risarcimento è “eventuale perché potrebbe non essere richiesto e la qualificazione “consequenziale vorrebbe solo evidenziare un rapporto di causa ed effetto con il provvedimento, ma non la necessità di una sua previa eliminazione.

Ma una tale esegesi - a parte il fatto di essere sola critica ma non ricostruttiva, non essendo poi in grado di fornire a sua volta elementi di carattere testuale a favore della tesi opposta (quale norma del processo amministrativo stabilirebbe che la domanda di risarcimento può essere autonomamente proposta nel termine prescrizionale?) - è, secondo me, incontrovertibilmente contraddetta da tre rilievi aggiuntivi, in qualche misura esplicitati anche dalla decisione n. 12/07: il primo risiede nella diversa prescrizione in tema di giurisdizione esclusiva, posta dal co. 1 dell’art. 35, che dimostra che bisogna di contro operare degli “apprezzamenti specifici … allorchè sia in causa, siccome suo oggetto principale e diretto, il provvedimento, con le sue ragioni ed i suoi effetti”; il secondo è che lo stesso art. 35 D.lgs. n. 80 cit., contestualmente, al co. 5 chiarisce la qualificazione di consequenziale, e non nel senso di causato dal provvedimento, ma nel senso di conseguente ad esso, allorché si preoccupa di abrogarel'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi, con ciò evidenziando – in piena sintonia con l’intero spirito del D.lgs. n. 80/98 - di aver inteso attuare una devoluzione di un certo potere, quello di risarcire il danno conseguente all’annullamento di atti, da un settore giurisdizionale ad un altro; il terzo, ma non per ordine di importanza, è che l’attribuzione di questa nuova forma di tutela viene effettuata al giudice amministrativo “nell’ambito della sua giurisdizione”, che può voler dire e dice che il potere di disporre il risarcimento del danno non solo opera qualunque sia la giurisdizione esercitata, ma opera “nell’ambito”, cioè secondo i caratteri precipui e le modalità proprie della giurisdizione che il giudice amministrativo è chiamato, nel vigente sistema costituzionale, ad esercitare.

Questo dato di carattere testuale è chiaro e imprescindibile: il nuovo potere di risarcire i danni è riconosciuto nell'alveo del sistema della giustizia amministrativa, che ancor oggi è essenzialmente costruito sull'annullabilità dell'atto e sul rispetto del termine decadenziale d’impugnativa e non sul mero accertamento dei suoi vizi.

Questa lettura delle norme rilevanti in materia è, d’altronde, proprio quella espressa dalla Corte costituzionale nelle fondamentali sentenze n. 204 del luglio 2004 e n. 191 del maggio 2006[8].

Premesso che la tutela risarcitoria non è materia nuova attribuita al giudice, ma è solo strumento di tutela ulteriore che si aggiunge a quello demolitorio/conformativo, la Corte riconosce la legittimità costituzionale di un tale sistema di tutela “piena” dell’interesse legittimo, che affida anche il risarcimento al giudice amministrativo, se e in quanto “giudice naturale” - si badi bene - non della “funzione pubblica”, ma della “legittimità dell’esercizio della funzione pubblica”, riconoscendo in ciò il proprium della giurisdizione amministrativa anche quando accorda la tutela risarcitoria. 

b) A queste ultime notazioni si collega l’altro sub-argomento, che può definirsi di tipo sistematico.

L’Adunanza Plenaria pone l’accento sulla peculiare natura dell’interesse legittimo, quale momento di sintesi dell’interesse del privato e dell’interesse pubblico. Proprio il coinvolgimento dell’interesse del singolo nell’interesse della collettività, che si esprime nell’attività doverosa e funzionalizzata dell’amministrazione, spiega e giustifica non solo la previsione di una giurisdizione, quella amministrativa, a ciò specificatamente deputata, ma, insieme, le differenze con la giurisdizione ordinaria sia in tema di discipline processuali che in tema di connotati della tutela.  

Riecheggiano in queste affermazioni le lucide difese della tecnica della pregiudizialità già operate in diverse sentenze dei giudici amministrativi, anche di primo grado[9], poggianti sulla c.d. doppia anima dell’interesse legittimo.

Dando ingresso alla tutela processuale dell’interesse legittimo del singolo il sistema realizza, anche nell’ottica dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità, esigenze di controllo della legittimità dell’azione amministrativa, ormai, peraltro, quasi integralmente sottratta a controlli interni.

Con ciò non si intende dire che l’interesse del privato è al servizio dell’interesse pubblico, quanto piuttosto - ai limitati fini che qui interessano - evidenziare che l’autonomia della domanda risarcitoria prediligerebbe il solo momento individuale e privato, trascurando del tutto il momento del potere pubblico e ponendosi, quindi, non “nell’ambito della … giurisdizione” amministrativa, ma piuttosto in una logica radicalmente estranea al processo amministrativo quale esso è.

Come è stato efficacemente evidenziato[10], ammettere l'esperibilità del solo rimedio risarcitorio significherebbe proteggere esclusivamente l’interesse privato all'interno dell'interesse legittimo, lasciando sfornito di protezione quello pubblico. Se la previsione del solo rimedio cassatorio (ed il rifiuto di quello risarcitorio) lasciava priva di adeguata salvaguardia la componente privata dell'interesse legittimo, risolvendosi così in un minus di tutela che l'elaborazione più recente ha opportunamente considerato inaccettabile, allo stesso modo - ed anzi a fortiori - non si può consentire la sola risarcibilità del danno senza annullare l'atto, perchè è certo che in tal modo si lascerebbe priva di tutela la componente pubblica dell'interesse legittimo. In conclusione, la sintesi dell'interesse pubblico e di quello privato nell'interesse legittimo comporta la necessità che le due forme di tutela vadano di pari passo, con la fisiologica subordinazione, per quanto prima chiarito, della nuova tutela risarcitoria a quella tradizionale impugnatoria.

 

3. Il profilodell’imperatività del provvedimento amministrativo”, quale ulteriore argomento a favore della pregiudizialità - A questo primario argomento svolto dall’Adunanza Plenaria occorre affiancare un’altra ragione, altrettanto fondante e fondamentale, che si potrebbe designare “dell’imperatività del provvedimento amministrativo”, che importa l’impossibilità di configurare il provvedimento amministrativo alla stregua di qualunque altro fatto produttivo di danno.

L’Adunanza Plenaria – nel suo secondo, sintetico, punto – vi fa riferimento, richiamando il principio di presunzione di legittimità dell’atto amministrativo, che da relativa, decorso il termine per impugnare, si trasforma in assoluta.

Se pur intendessimo abbandonare il riferimento a questo paradigma della presunzione di legittimità, che la maggioranza della dottrina[11] considera invero ormai anacronistico, vale pur tuttavia l’osservazione che l’atto amministrativo è espressione di un potere pubblico, come la legge o la sentenza, connota in un certo modo il rapporto con gli amministrati, per quanto illegittimo, se non viene annullato, resta efficace ed esplica a pieno la sua forza precettiva e la sua esecuzione costituisce un dovere per l’amministrazione, la cui violazione potrebbe anche assumere rilievo penalistico.

Parallelamente, il termine ristretto fissato, a pena di decadenza, per la sua impugnazione è posto a presidio della certezza e stabilità delle situazioni giuridiche di diritto pubblico: il sistema tollera una precarietà della regola limitatamente al breve periodo di sessanta giorni, superato il quale la regola del caso concreto diviene incontestabile, almeno dal lato del privato.

Non si comprende, pertanto, - e l’Adunanza Plenaria ne dà pure atto al quarto punto  - come senza l’annullamento dell’atto illegittimo, in via giurisdizionale (o, alternativamente, a seguito di ricorso straordinario) o anche in via di autotutela, si possa procedere, peraltro nel più ampio termine prescrizionale, ad un accertamento autonomo della illegittimità dell’atto; come, in altri termini, si possa considerare non iure un atto che per l’ordinamento è valido ed efficace; come, senza incorrere in una inaccettabile contraddizione, sia concepibile che una stessa fattispecie sia al tempo stesso consentita e doverosa e tuttavia illecita[12].

Si obietta, da parte di chi propende per l’autonomia della domanda risarcitoria,[13] che la inoppugnabilità non è qualità dell’atto, ma vicenda dell’interesse legittimo e che l’accertamento della legittimità ai fini del risarcimento non tocca l’efficacia del provvedimento e, quindi, non incide sulla stabilità e certezza dei rapporti tra cittadini e potere pubblico.

I due rilievi sono, a mio parere, infondati.

In primo luogo, allorché si affermava che l’inoppugnabilità non è qualità dell’atto, lo si faceva essenzialmente per spiegare e far salvo il potere di autotutela, non risultando coerente che un atto inoppugnabile potesse essere sempre posto nel nulla dall’amministrazione; oggi, dopo la codificazione, ad opera della l.n. 15 dell’11 febbraio 2005, del predetto potere, tale assunto meriterebbe quantomeno di essere rivisto, dal momento che la stessa amministrazione non può più in ogni tempo rimuovere i propri atti; ma, secondariamente, si trascura che, in ogni caso, anche qui l’inoppugnabilità di cui si parla finirebbe pure per essere vicenda del singolo ricorrente e del (suo) interesse legittimo, se è vero che la tutela risarcitoria è strumento di tutela dell’interesse legittimo.

Circa il secondo profilo, poi, non mi sembra possa negarsi – ed anzi l’Adunanza Plenaria nella decisione n. 12 cit., al terzo punto, lo conferma -  che l’accertamento sull’illegittimità del provvedimento avviene principaliter, in quanto è accertamento di un elemento della fattispecie, rientra nell’oggetto della domanda, con tutto ciò che evidentemente ne potrebbe conseguire, come vulnus al principio di certezza e stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico e, insieme, in termini di aggiramento del termine decadenziale, in caso di attivazione del giudizio d’ottemperanza.

 

4. Ipotesi di atto illegittimo non annullabile: conferma o smentita della regola della pregiudizialità?In sintesi, quindi, gli argomenti principali che militano per il mantenimento del meccanismo della pregiudizialità sono quelli che si sono denominati “della priorità dell’azione impugnatoria”, quale risultante e dagli elementi di carattere testuale e dalla peculiare natura dell’interesse legittimo, e “della imperatività del provvedimento amministrativo”.[14]

Bisogna, però, dare atto del fatto che il nostro ordinamento prevede dei casi nei quali l’equilibrato soddisfacimento dell’interesse pubblico e di quello privato non sembra più passare per l’annullamento dell’atto amministrativo o, comunque, per l’annullamento seguito dall’eventuale risarcimento del danno, ma attraverso meccanismi affatto diversi, per lo più tendenti a salvaguardare la efficacia dell’atto pur riconosciuto contra legem.

E’ il caso dell’art. 21 octies, co. 2, della legge sul procedimento amministrativo (l. 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modif.) per i vizi formali dell’atto a contenuto vincolato, o del meccanismo dell’art. 43, co. 3, T.U. in materia di espropriazione (D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) o ancora il caso previsto dall’art. 246, co. 4, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163).

Ma, a parte l’ovvio rilievo che si tratta di ipotesi circoscritte, espressamente tipizzate e ritenute di natura eccezionale e, quindi, in qualche misura confermative della vigenza di una regola di segno opposto, esse – ed è questo il punto basilare - sono pur sempre previste nell’ambito di un processo amministrativo rigorosamente avviato nel termine di decadenza e volto all’annullamento dell’atto impugnato e non già in un contesto di un giudizio risarcitorio autonomo.

Così è proprio l’ipotesi dell’art. 246 cit. che prevede, in materia di infrastrutture produttive e insediamenti strategici, al co. 4, che “la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente”.

Sebbene la giurisprudenza si sia espressa in senso opposto[15] non mi sembra affatto che tale disposizione avvalori l’idea dell’autonomia della domanda risarcitoria, ma, al contrario, costituisca la conferma della tesi della pregiudizialità.

Il risarcimento per equivalente, non accompagnato da alcuna misura riguardante il contratto, non è concepito, infatti, al di fuori del giudizio di annullamento, esso non esclude, ma anzi richiede la preventiva proposizione di una domanda di annullamento degli atti della procedura.

La disposizione prevede che nel caso in cui l’intervento giurisdizionale è temporalmente successivo alla stipulazione del contratto, l’annullamento dell’aggiudicazione, che pur deve essere necessariamente chiesto, si ripercuote solo in parte sull’attività successiva; la c.d. trasmissione dell’antigiuridicità, così validamente descritta in dottrina[16], opererà qui solo parzialmente: non darà luogo alla caducazione del contratto, ma consentirà il risarcimento per equivalente.

Le osservazioni che precedono risultano di maggior evidenza allorché si confronta la disposizione suddetta con quella contenuta nell’art. 2377 cod. civ..

A norma del co. 4 dell’art. cit. le deliberazioni societarie non conformi alla legge o all'atto costitutivo possono essere impugnate soltanto quando l'azione sia proposta da un numero di soci che rappresenti una certa parte del capitale sociale. In caso contrario, l'impugnativa non è ammessa, ma i soci che si ritengono danneggiati possono chiedere il risarcimento del danno.

In materia societaria, dunque, la regola generale della previa impugnativa viene sostituta con quella, eccezionale, dell'azione di risarcimento; non è ammessa l’impugnativa, ma direttamente e soltanto il risarcimento, da richiedere, peraltro, in un termine breve di novanta giorni, lo stesso fissato per l’annullamento; sul terreno del processo amministrativo relativo a infrastrutture ed insediamenti produttivi la regola dell’impugnativa non viene, invece, modificata o esclusa, ma permane anche quando, essendo  stato già stipulato il contratto, viene ad essere garantito il solo risarcimento per equivalente.

 

5. Il contrasto con le Sezioni unite della Cassazione: l’ordinanza n. 35 del 7 gennaio 2008  V’è da dire che, nonostante i ripetuti interventi dell’Adunanza Plenaria, il contrasto coi giudici della Cassazione permane integro e piuttosto acceso.

E’ del gennaio di quest’anno un’ordinanza delle Sezioni unite, la n. 35,[17] che ripropone, in modo sintetico ma con chiaro atteggiamento rivendicativo, la tesi, espressa nelle tre ordinanze del 2006, dell’autonomia della domanda risarcitoria, la quale sarebbe proponibile non solo contestualmente o dopo l’azione di annullamento, ma anche a prescindere da questa, e minaccia ancora un intervento sulla giurisdizione nel caso in cui il giudice amministrativo dovesse ritenere inammissibile una domanda siffatta.

Mi si permetta di osservare che questa ordinanza – che, per di più, nella sua stringata motivazione non dà conto del recente intervento dell’Adunanza Plenaria – reca in seno un paradosso ed una contraddizione.

Il paradosso è che il caso deciso giunge all’esame delle Sezioni unite a seguito di un regolamento necessario di competenza su un’ordinanza di sospensione del processo, emessa dal giudice ordinario ex  art. 295 c.p.c., per pregiudizialità rispetto al giudizio amministrativo di annullamento che era stato regolarmente instaurato dall’interessato. E’ paradossale che le Sezioni unite avvertano l’esigenza di affermare comunque l’autonomia della pretesa risarcitoria in un caso in cui pacificamente risultava instaurato il previo giudizio amministrativo.

La contraddizione risiede nel fatto che, in virtù della translatio iudicii, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tar presso il quale pendeva il giudizio di annullamento, così non solo attuando in modo anomalo e praeter legem il meccanismo della devoluzione, ma sostanzialmente riconoscendo che il giudice che ha titolo a conoscere del ristoro per equivalente è quello stesso di fronte al quale è portata l’impugnazione del provvedimento lesivo, che è quanto statuito dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 18 ottobre 2004[18], ma sul chiaro presupposto del carattere accessorio e sussidiario dell’azione risarcitoria.

 

6. Conclusioni - L’idea, avanzata da alcuni,[19] di avvalersi dell’art. 1227,  co. 2, cod. civ., a tenore del quale “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”, al fine di recuperare sul piano sostanziale della meritevolezza del risarcimento del danno, quanto perso sul piano processuale con l’abbandono della pregiudiziale, sebbene apprezzabilmente formulata nell’intento di evitare posizioni di inutili contrasti e trovare a breve una composizione con il giudice della giurisdizione, sottovaluta il rischio, non inferiore, di esporre il giudice amministrativo a rilievi da parte del giudice delle leggi.

Nel quadro istituzionale attuale è all’interno del paradigma della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica, di cui il provvedimento amministrativo rappresenta tuttora l’espressione principale, che bisogna ancora impegnarsi, arrestandosi di fronte a casi in cui tale legittimità risulta ormai insindacabile (provvedimento non impugnato) e aprendo alla tutela risarcitoria quando la illegittimità è stata riconosciuta dalla stessa amministrazione (annullamento d’ufficio)[20] o quando il danno non è ascrivibile al provvedimento in quanto tale, perché anzi esso è vantaggioso, ma piuttosto al fatto che esso non sia stato tempestivamente adottato[21], avvalendosi così, senza rigidità e ritrosie, di tutti gli strumenti processuali garantiti dal legislatore per assicurare un tutela piena dell’interesse legittimo.



* Testo, integrato da note minime, della relazione svolta, a Roma, giorno 4 aprile 2008 al Corso di formazione per magistrati amministrativi.

Per la bibliografia, assai vasta, sull’argomento sia consentito il richiamo ai numerosi contributi già pubblicati sul sito della giustizia amministrativa ed alla dottrina ivi citata.

[1] In Foro it., 2008, III, 1, con nota di TRAVI, Pregiudizialità amministrativa e confronto fra le giurisdizioni e in Urb. e app., 2008, 339, con nota di GALLO, L’Adunanza Plenaria conferma la pregiudizialità amministrativa.

[2] In Foro amm – CDS, 2003, 877, con nota di CIRILLO, L’annullamento dell’atto amministrativo e il giudizio sull’antigiuridicità ingiusta dell’illecito derivante dall’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa,

[3] Così GALLO, op. cit., 347

[4] Cons.St., V, 31 maggio 2007 n. 2822; CGA, 18 maggio 2007 n. 386; Tar Bari, III, 26 febbraio 2004 n. 902 e Tar Marche, 24 febbraio 2004 n. 67, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.

[5] In Urb. e app., 2006, 1175, con nota di LAMORGESE, Riparto della giurisdizione e pregiudizialità amministrativa: le sesioni unite non convincono.

[6] Si veda, per tutti, CACCIAVILLANI, Translatio iudicii tra Corte di Cassazione e Corte Costituzionale, in Dir.proc.amm., 2007, 1023 ss.

[7] Si veda, tra gli altri, ROMANO TASSONE, Risarcimento del danno per lesioni di interessi legittimi, in Enc.dir – agg. VI, Milano, 2002, 982 ss e Id, Giudice amministrativo e risarcimento del danno, in www.giustamm.it.

[8] La prima in Foro amm.- CDS, 2004,  1895, con note di GALLO, SATTA e SICLARI; la seconda in Foro it., 2006, 1625 con nota di TRAVI.

[9] Si veda, in particolare, Tar Lecce, II, 4 luglio 2006 n. 3710; Tar Torino, I, 13 novembre 2006 n. 4130; Tar  Catania, I, 16 aprile 2007 n. 651; più di recente, ancora Tar Lecce, III, 25 gennaio 2008 n. 208, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.

[10] Cfr. CALSOLARO, Per la pregiudiziale amministrativa: la “doppia anima” dell’interesse legittimo, in Foro amm. – TAR, 2006, 2641

[11] Vd. GALLO, op.cit., p.349-50 e dottrina ivi citata.

[12] Analoghe considerazioni si rintracciano in Cass.civ., II, 27 marzo 2003 n. 4538, in Foro it., 2003, I, 2073, che si espresse a favore della pregiudiziale amministrativa, dichiaratamente discostandosi dai principi formulati dalle Sezioni unite nella sentenza n. 500 del 1999.

[13] Vd., ancora, ROMANO, opp.citt.

[14] Negli altri tre “profili problematici” l’Adunanza Plenaria si sofferma: 5) sulla concreta equivalenza del giudicato che dichiari l’improcedibilità della domanda col giudicato che, nel merito, la dichiari infondata per difetto della denunziata illegittimità; 6) sui limiti del potere regolatore della Corte di Cassazione; 7) sui limiti dell’indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui l’inoppugnabilità dell’atto, siccome relativo a interessi legittimi, non impedirebbe mai al giudice ordinario di disapplicarlo

[15] Tar Lazio, I, 19 novembre 2007 n. 11330 in www.giustamm.it, annotata, per la stessa rivista, da SORRENTINO, Pregiudizialità amministrativa e processo amministrativo di risarcimento: considerazioni sugli interessi legittimi pretesiv, a margine di TAR Lazio – Roma, Sez. I, 19.11.2007 n. 11330.

[16] GRECO, La trasmissione della antigiuridicità (dell’atto amministrativo illegittimo), in  Dir. proc.amm., 2007, 271

[17] Cass. S.u., 7 gennaio 2008 n. 35, in www.neldiritto.it, con nota di CRISCENTI, Dalla pregiudizialità alla giurisdizione e ritorno.

[18] In Foro amm. – CDS, 2004, 3474 con nota di MADDALENA, La delibazione sommaria nel nuovo regolamento di competenza e il foro competente sulla autonoma domanda risarcitoria.

[19] E’ la posizione espressa pure da magistrati del Consiglio di Stato, quali CARINGELLA, anche in Risarcimento del danno e processo amministrativo, e DE LISE, da ultimo nella relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario 2008 del Tar Lazio, entrambi editi sul sito www.giustizia-amministrativa.it

[20] Così, da ultimo, Cons.St., VI, 29 gennaio 2008 n. 219 in www.giustizia-amministrativa.it.

[21] Sul danno da ritardo ci si limita a richiamare la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 15 settembre 2005 in Urb. e app., 2006, con nota di CLARICH-FONDERICO, La risarcibilità del danno da mero ritardo dell’azione amministrativa.