Atti della Giornata di studi dedicata al centenario della legge n. 62 del 1907 istitutiva della Sezione V del Consiglio di Stato

Roma, 14 dicembre 2007

 

 

Alfonso Quaranta, Gli enti locali nella Costituzione;

 

Aniello Cerreto, L’istituzione della V Sezione del Consiglio di Stato e le altre innovazioni introdotte dalla L. 7 marzo 1907 n.62, con accenno alle questioni fondamentali emerse nella giurisprudenza della V Sezione nel periodo 1907-1923.

 

Alfredo Codacci-Pisanelli jr, La riforma delle leggi sulla giustizia amministrativa;

 

Ignazio Caramazza, Prime evoluzioni della giustizia amministrativa: Contributi dell’Avvocatura Erariale;


Alfonso Quaranta

 

 

GLI ENTI LOCALI NELLA COSTITUZIONE

Roma, 14 dicembre 2007

Giornata di studi dedicata al centenario della legge n. 62 del 1907

 istitutiva della Sezione V del Consiglio di Stato

 

1.— Desidero, innanzi tutto, ringraziare l’amico Presidente Raffaele Iannotta per avere avuto l’amabilità di invitarmi a intervenire a questa “Giornata di studi”, dedicata al centenario della istituzione della Quinta Sezione, che ho avuto l’onore di presiedere qualche tempo fa, passando il testimone proprio a lui. E’ stato per me un periodo di intenso lavoro e di grandi soddisfazioni, che ricordo con nostalgia e commozione.

 

2.— Oggetto del mio breve intervento è la tematica degli “enti locali nella Costituzione”. La scelta di questo tema é dovuta principalmente alla circostanza che la Quinta Sezione, insieme con altre delicate materie, si è occupata tradizionalmente, e si occupa tuttora, di controversie coinvolgenti gli enti locali territoriali. Si tratta, d’altronde, di un settore di particolare interesse teorico e pratico.

 

3.— In questo mio intervento eviterò con cura di toccare argomenti e problemi che si possano tradurre in questioni di costituzionalità della legislazione sugli enti locali, già pendenti innanzi alla Corte, o che presumibilmente potrebbero essere proposte nel prossimo futuro. Ciò per evidenti ragioni di opportunità.

Mi limiterò, quindi, tenuto conto del ristretto tempo a disposizione di ciascun relatore, a poche considerazioni sull’attuale disciplina costituzionale relativa agli enti locali. E dopo qualche breve notazione su questa tematica, farò, in chiusura, un paio di riflessioni su quella delle Comunità montane.

La legge costituzionale n. 3 del 2001, nel modificare profondamente il tessuto ordinamentale del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, ha innovato anche la disciplina concernente gli enti locali.

Occorre, quindi, partire necessariamente dal precedente assetto che si basava, oltre che sui principi affermati dall’art. 5, secondo i quali “la Repubblica, una e indissolubile, riconosce e promuove le autonomie locali”, soprattutto sull’art. 128 (ora abrogato), recante l’affermazione che “le Province e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni”.

Di significativo rilievo era anche l’art. 118 che, in quel testo, in due punti faceva riferimento ad una categoria ampia di enti locali, nella quale rientravano, oltre le Province e i Comuni, anche altri enti locali; una categoria, dunque, aperta a possibili ampliamenti, nella quale comunque – come vedremo di qui a poco – si facevano rientrare, ad esempio, anche le Comunità montane.

In quell’assetto vigeva incontrastato, inoltre, il principio del parallelismo tra attribuzioni legislative e funzione amministrativa. E accanto ad esso, quello della generalità della funzione amministrativa attribuita allo Stato, correlato con l’altro della necessità, in funzione del principio di legalità, che per gli altri soggetti pubblici, diversi dallo Stato, vi fossero specifiche norme attributive della competenza amministrativa.

 

4.— Su questo assetto di base è piombata la novella del 2001 ai cui principi, per la parte che interessa gli enti locali, mi rifarò brevemente.

Il nuovo assetto costituzionale, oltre che nell’art. 5 – che trova collocazione, però, nella Parte prima della Costituzione ancora non oggetto di modificazioni – si basa su specifiche disposizioni costituzionali.

Viene in rilievo, innanzitutto, l’art. 114, secondo cui “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. E la citata norma costituzionale prosegue disponendo che “i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.

In connessione con tali disposizioni, occorre considerare che l’art. 4, comma 2, legge n. 131 del 2003 (c.d. legge La Loggia) ha espressamente previsto che gli statuti, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, stabiliscono i principi di organizzazione e funzionamento dell’ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare. Inoltre, il comma 1 del medesimo art. 4 citato, dispone che i suddetti enti locali territoriali hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione e che la loro potestà normativa consiste in quelle statutaria e regolamentare.

Anche di significativo rilievo è l’art. 117, il quale, al secondo comma, lettera p), indica tra le materie di competenza esclusiva dello Stato quella relativa a “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.

Inoltre, con il sesto comma del medesimo articolo è previsto che la potestà regolamentare spetti allo Stato, nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni, mentre la potestà regolamentare spetti alle Regioni in ogni altra materia. La norma prosegue disponendo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le disposizioni costituzionali che più profondamente hanno inciso, con la novella del 2001, sul precedente assetto della disciplina costituzionale degli enti locali si rinvengono nell’art. 118. Il principio basilare della nuova disciplina è cosi espresso: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.

La disposizione prosegue poi prevedendo che i suddetti enti minori, vale a dire i Comuni, le Province e le Città metropolitane, sono titolari di “funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.

Per necessaria connessione con le indicate disposizioni costituzionali deve essere ricordato che la legge n. 131 del 2003, con l’art. 7, primo comma, ha previsto che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, devono conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della stessa legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, “attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l’unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell’azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell’assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi”.

Chiave di volta del nuovo sistema sono poi le disposizioni, sulle quali mi soffermerò subito dopo, che sono contenute nell’art. 119. Si tratta di un complesso di norme concernenti la finanza locale, la quale rappresenta uno dei punti dolenti dell’attuale sistema delle autonomie.

Da ultimo, deve essere richiamato l’art. 123, ultimo comma, secondo il quale “in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione tra la Regione e gli enti locali”.

 

5.— Così delineato, per sommi capi, il quadro complessivo delle disposizioni costituzionali che il novellato Titolo V della Parte seconda della Costituzione ha dedicato all’assetto ordinamentale degli enti locali, passo a svolgere qualche considerazione, d’ordine generale, sulla materia, precisando però che non è questa la sede, né il mio intervento si prefigge questo scopo, di affrontare funditus la complessa e multiforme tematica relativa alle posizioni di tali enti nella nuova disciplina introdotta dalla citata legge costituzionale n. 3 del 2001. Mi limiterò soltanto a svolgere brevi osservazioni su questa delicata tematica, prima di esaminare, un po’ più in dettaglio, quella concernente le Comunità montane, sulla cui disciplina e sul cui inquadramento sistematico è intervenuta, come è noto, in più occasioni, ed anche di recente, la Corte costituzionale.

6.— La prima e più immediata considerazione, che sorge spontanea dalla lettura delle nuove norme costituzionali riguarda l’ambito oggettivo delle categorie concernenti gli enti in questione.

Nel precedente assetto costituzionale, come si è innanzi ricordato, l’art. 118 in due punti faceva riferimento, accanto a Comuni e Province, ad “altri enti locali” non meglio individuati; ciò aveva condotto gli interpreti a ritenere la categoria suscettibile di ampliamenti, rispetto agli enti tradizionalmente riguardati come “locali territoriali”, di tal chè – ad esempio – tra tali enti erano state ricomprese anche le Comunità montane.

Nel nuovo assetto, la scomparsa del riferimento agli “altri enti locali”, oltre quelli tradizionali, cui si sono aggiunte le Città metropolitane, ha indotto la giurisprudenza costituzionale univocamente a ritenere che l’enumerazione contenuta nel nuovo art. 114 sia tassativa e non ammetta, di conseguenza, alcun possibile ampliamento. E vedremo quali riflessi tale affermazione ha avuto, nella stessa giurisprudenza sulla condizione giuridica e sulla disciplina delle Comunità montane.

Mette conto, tuttavia, di precisare che una recente fonte normativa ordinaria, vale a dire il c.d. decreto Bersani (d.l. 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ulteriormente modificato – per la parte che qui interessa – dall’art. 1, comma 720, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – legge finanziaria 2007) ha fatto riferimento, con l’art. 13, alla figura delle “amministrazioni pubbliche regionali e locali”, ingenerando il dubbio circa la corretta individuazione dei soggetti cui la disposizione stessa ha inteso fare riferimento.

In particolare, una Regione, avvalendosi della facoltà di adire direttamente il Consiglio di Stato in sede consultiva, ha chiesto il parere sul modo di intendere tale locuzione e sul punto se con essa il legislatore abbia inteso far riferimento a tutti gli enti locali oppure soltanto agli enti locali territoriali e, in subordine, se le Camere di commercio siano qualificabili come enti pubblici locali.

Al quesito ha dato risposta la III Sezione consultiva del Consiglio con il parere n. 322 del 25 settembre 2007, inedito.

Con tale parere la Sezione, premessa la “raggiunta consapevolezza della ufficialità di operare una distinzione certa degli enti locali dagli enti territoriali”, ha affermato come “il riferimento normativo alle amministrazioni pubbliche locali ricomprende le attività poste in essere dalla generalità della amministrazioni pubbliche che perseguono il soddisfacimento di interessi pubblici locali”. Di qui la conseguenza “che la disposizione in esame, nella sua complessità si riferisce a tutte le amministrazioni pubbliche che perseguono il soddisfacimento di un interesse pubblico entro un dato ambito territoriale”; e dunque anche, nel caso specifico, alle Camere di commercio. La conclusione raggiunta dalla Sezione mi sembra pienamente condivisibile; aggiungerei soltanto che la tassatività della elencazione degli enti locali territoriali contenuta nella suindicate disposizioni costituzionali impedisce che possano essere legittimamente accomunate a tali enti le amministrazioni che non rientrano nel novero di quelle indicate nell’art. 114 della Costituzione.

 

7.— Vorrei ora dedicare qualche considerazione alla tematica concernente le funzioni amministrative che gli enti locali territoriali sono chiamati ad esercitare.

Viene in rilievo, sotto questo aspetto, innanzitutto, la disposizione contenuta nell’art. 118, primo comma, nel testo novellato dalla riforma del Titolo V. Si tratta della disposizione secondo la quale, in via generale, “le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni”. È pur vero che subito dopo il testo precisa che tale attribuzione, è effettuata “salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, (le funzioni stesse) siano conferite” ad altri livelli istituzionali “sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”. Sarebbe sufficiente immaginare soltanto che cosa sarebbe accaduto senza la previsione di tale deroga: il caos totale nelle istituzioni e nella vita dello Stato, in quanto i Comuni si sarebbero trovati, all’improvviso, al centro di una autentica bufera, senza alcuna seria possibilità di esercitare, in concreto, una massa indescrivibile di funzioni amministrative, tutte concentrate (anzi, si dovrebbe dire “scaricate alla rinfusa”) su un ente che, per struttura, articolazione, mezzi materiali e personale, non sarebbe certamente in grado di far fronte ai compiti ad esso assegnati.

In effetti, il nuovo art. 118 ha capovolto il principio, desumibile dal precedente testo, del parallelismo tra poteri legislativi e poteri amministrativi; sistema nel quale le Regioni erano competenti ad esercitare funzioni amministrative nei soli limiti delle materie loro attribuite dal vecchio art. 117, con la conseguenza che da un lato, lo Stato aveva competenza generale per l’esercizio delle funzioni amministrative e, dall’altro, gli enti locali potevano esercitare esclusivamente le specifiche funzioni amministrative loro espressamente conferite in materia di interesse esclusivamente locale.

Il nuovo art. 118, invece, ha posto i Comuni al centro della funzione amministrativa, con l’integrazione e la correzione rappresentate dall’applicazione del principio di sussidiarietà per l’allocazione di funzioni coinvolgenti interessi di maggiore ampiezza rispetto alla dimensione strettamente comunale.

D’altronde, molto realisticamente l’art. 7 della legge La Loggia, proprio per dare attuazione all’art. 118 Cost., ha disposto che le funzioni amministrative continuino ad essere esercitate secondo le attribuzioni fissate dalla disposizioni vigenti, in attesa dell’entrata in vigore delle legge diretta alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei nuovi compiti assegnati ai Comuni.

In realtà, la disposizione costituzionale che dà luogo, forse, al maggior numero di problemi è quella contenuta nel secondo comma del medesimo art. 118 della Costituzione, secondo cui gli enti locali, ormai – come si è precisato – tassativamente indicati nelle Province, nei Comuni e nelle Città metropolitane, “sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze”. Dunque nelle norme costituzionali si parla, in un unico contesto, di funzioni fondamentali, proprie, conferite e attribuite.

La dottrina ha cercato di individuare un criterio di differenziazione tra le une e le altre; ma, bisogna riconoscerlo, con scarsi risultati, soprattutto per quanto attiene ad una possibile distinzione, da un lato, tra le funzioni fondamentali e le funzioni proprie dei Comuni, e, dall’altro, tra quelle conferite e quelle attribuite; ciò senza tener conto anche della categoria delle funzioni soltanto delegate.

Probabilmente, l’unico dato attendibile è quello relativo alla qualificazione delle funzioni proprie con riferimento a quelle storicamente esercitate dagli enti locali, particolarmente dai Comuni; funzioni attinenti alla cura del territorio e alla salvaguardia delle esigenze della popolazione insediata sul territorio stesso. A questo riguardo, la Corte costituzionale (sentenza 238 del 2007) ha precisato che le “funzioni proprie” possono identificarsi con quelle fondamentali esplicitamente riconosciute dall’art. 117, seondo comma, lettera p), della Costituzione. Tali funzioni, secondo la Corte, sono connesse all’esistenza di un nucleo di funzioni intimamente connesse al riconoscimento del principio di autonomia degli enti locali sancito dall’art. 5 della Costituzione. Al problema, in ogni caso, della esatta qualificazione delle funzioni fondamentali o proprie dei Comuni non può essere assegnato un particolare valore significativo, dal momento che le funzioni di tutti gli enti locali devono trovare la loro fonte di legittimazione in precise norme dell’ordinamento.

Neppure sembra che possa considerarsi rilevante la distinzione, che è stata prospettata da qualche Autore, circa le funzioni attribuite ai soli Comuni e quelle conferite, invece, con legge statale o regionale, agli altri enti locali, diversi dal Comune.

In realtà, la confusione permane e con tutta probabilità sarà necessario un intervento chiarificatore del legislatore per sciogliere questo nodo.

A questo riguardo, non si sa quale affidamento possa ragionevolmente porsi nel disegno di legge n. 1464, di iniziativa governativa, tuttora all’esame del Senato, recante delega al Governo per l’attuazione dell’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Tale delega legislativa è, tra l’altro, volta alla individuazione ed alla allocazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, secondo quando previsto dalla disposizione costituzionale sopra indicata. Tali funzioni, nella stessa delega, sono tenute distinte da quelle proprie di detti enti, da individuarsi in base all’art. 118, secondo comma, della Costituzione. Si tratta di una distinzione che nella delega è molto approssimativa e che lascia aperto, in realtà, il problema del criterio distintivo tra i due tipi di funzioni; o meglio il legislatore delegante ha, sic et sempliciter, demandato il problema al legislatore delegato, senza nessuna specifica indicazione contenutistica. Di ciò si ha la riprova attraverso la lettura dei singoli principi e criteri direttivi della delega stessa, che sono, a dir poco, evanescenti; basti considerare il criterio di “considerare tra le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province quelle storicamente svolte, nonché quelle preordinate a garantire i servizi essenziali su tutto il territorio comunale, secondo criteri di razionalizzazione ed adeguatezza; in particolare, considerare tra le funzioni fondamentali dei Comuni tutte quelle che li connotano come enti di governo di prossimità e tra le funzioni fondamentali delle Province quelle che li connotano come enti per il governo di area vasta; considerare tra le funzioni fondamentali delle città metropolitane, oltre a quelle spettanti alle Province, anche quelle di governo metropolitano”.

Comunque, una valutazione complessiva dell’ampiezza e della portata della delega in questione può derivare soltanto dall’esame analitico, che non intendo effettuare in questa sede, di tutti i criteri e principi direttivi contemplati dalla relativa legge.

Voglio soltanto aggiungere che un precedente tentativo di adozione di un nuovo modello di disciplina delle funzioni amministrative degli enti locali territoriali è stato già effettuato dal legislatore. Questi, infatti, con l’art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 131 del 2003 ha precisato una delega legislativa (non attuata però) avente lo scopo della individuazione delle funzioni fondamentali di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, “essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane, nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento”. E la stessa delega avrebbe dovuto consentire la “revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.

 

8.— Al di là, tuttavia, di ogni questione concernente la esatta individuazione della natura delle funzioni affidate agli enti locali nel nuovo assetto costituzionale, il vero problema che sovrasta tutti gli altri è quello concernente l’attuale assetto normativo della finanza locale e, soprattutto, la sua attuale e perdurante situazione critica. Più in particolare, viene in rilievo il problema dell’attuazione, fino ad ora mancata, dell’art. 119 della Costituzione, il quale, al comma primo, afferma, tanto solennemente quanto inutilmente, che i “Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa”. Tali soggetti istituzionali, per il comma secondo del medesimo articolo, dovrebbero avere “risorse autonome” e dovrebbero poter stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Essi, inoltre, dovrebbero disporre «di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio». E soltanto per i territori con minore capacità fiscale per abitante dovrebbe operare un fondo perequativo istituito con legge dallo Stato (comma terzo). A chiusura del sistema di finanza così delineato, la medesima disposizione costituzionale (comma quarto) stabilisce che “le risorse derivanti dalle (suddette) fonti… consentono (dovrebbero consentire) ai Comuni, alla Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”. E in questo quadro la possibilità (comma quinto) per lo Stato di destinare a favore di determinati organismi, tra quelli sopra indicati, risorse aggiuntive ovvero di effettuare speciali interventi, è limitata alle finalità di “promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale” di “rimuovere gli squilibri economici e sociali”, di “favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona”, nonché di “provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni”.

Questa normativa costituzionale, come si è precisato, è rimasta sostanzialmente non attuata.

A questo riguardo, la Corte costituzionale (si vedano, tra le molte, le sentenze nn. 37 del 2004, 222 del 2005 e 98 del 2007) ha precisato che “l’attuazione di questo disegno costituzionale richiede però come necessaria premessa l’intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell’intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali”. Di qui la conclusione cui la Corte è pervenuta, secondo la quale appare “evidente come ciò richieda altresì la definizione di una disciplina transitoria che consenta l’ordinato passaggio dall’attuale sistema, caratterizzato dalla permanenza di una finanza regionale e locale ancora in non piccola parte “derivata”, cioè dipendente dal bilancio statale, e da una disciplina statale unitaria di tutti i tributi, con limitate possibilità riconosciute a Regioni ed enti locali di effettuare autonome scelte, ad un nuovo sistema. Così che oggi non si danno ancora, se non in limiti ristrettissimi, tributi che possano definirsi a pieno titolo “propri” delle Regioni o degli enti locali (cfr. sentenze nn. 296 e 297 del 2003), nel senso che essi siano frutto di una loro autonoma potestà impositiva, e quindi possano essere disciplinati dalle leggi regionali o dai regolamenti locali, nel rispetto solo di principi di coordinamento, oggi assenti perché “incorporati”, per così dire, in un sistema di tributi sostanzialmente governati dallo Stato. Anche i tributi di cui già oggi la legge dello Stato destina il gettito, in tutto o in parte, agli enti autonomi, e per i quali la stessa legge riconosce già spazi limitati di autonomia agli enti quanto alla loro disciplina – e che perciò la stessa legislazione definiva talora come “tributi propri” delle Regioni, nel senso invalso nella applicazione del previgente art. 119 della Costituzione – sono istituiti dalla legge statale e in essa trovano la loro disciplina, salvo che per i soli aspetti espressamente rimessi all’autonomia degli enti territoriali”.

In altri termini, fino a quando non sarà data piena attuazione al nuovo sistema di finanza locale delineato dalla novella costituzionale del 2001, nulla potrà ritenersi mutato rispetto al vecchio sistema della “finanza derivata”. Con buona pace della “responsabilizzazione” degli enti locali nella disciplina delle entrate e, dunque, nella spesa necessaria per far fronte ai molteplici compiti che gravano sugli enti stessi.

La più importante delle conclusioni cui la Corte è pervenuta sulla base della suindicata premessa, è quella relativa alla illegittimità costituzionale di numerose disposizioni legislative, generalmente inserite nelle annuali leggi finanziarie, aventi ad oggetto la istituzione di fondi statali in materie di competenza esclusiva delle Regioni (quale – ad esempio – quella relativa ai servizi sociali), per invasione della sfera legislativa riservata alle Regioni e per violazione proprio dell’art. 119. E la declaratoria di illegittimità costituzionale ha travolto anche disposizioni istitutive di fondi per il finanziamento di funzioni comunali (o degli enti locali in genere) appunto per la violazione della richiamata disposizione costituzionale che, come si è precisato, limita fortemente, ancorandola a determinati presupposti, la facoltà dello Stato di disporre fondi aggiuntivi per il finanziamento degli enti stessi.

 

9.— Vorrei ora soffermarmi, sia pure molto brevemente, sulla tematica specifica concernente una particolare categoria di enti, quella delle Comunità montane, sulla cui disciplina e sul cui inquadramento sistematico è intervenuta, come è noto, in più occasioni, ed anche recentemente, la Corte costituzionale.

La Corte, con la sentenza n. 244 del 2005, scrutinando talune disposizioni contenute in una legge della Regione Molise, si è posta il problema del modo “come si collocano le Comunità montane nell’ambito dell’attuale sistema delle autonomie”, riferendosi – innanzi tutto – allo sviluppo della normativa al riguardo a partire dalla legge sulla montagna n. 1102 del 1971 e individuando il vario modo di qualificazione, nel tempo, di tali organismi da parte dell’ordinamento. La Corte, riferendosi anche ad un suo precedente specifico (sent. n. 229 del 2001), ha qualificato gli enti in questione come “un caso speciale di unioni di Comuni create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni montani, funzioni proprie, funzioni conferite e funzioni comunali”, così ponendo in rilievo la autonomia degli enti stessi non solo delle Regioni, ma anche dei Comuni facenti parte del territorio delle Comunità montane e sottolineando la potestà statutaria e regolamentare delle medesime Comunità. Ciò ha consentito di chiarire come, nel nuovo assetto delineato dalla riforma del Titolo V, operi una indicazione tassativa degli organismi cui sia possibile attribuire la qualificazione di ente locale territoriale, dal momento che, secondo quanto si è già precisato innanzi, l’art. 117, secondo comma, lettera p) , in uno con l’art. 114, primo comma, Cost. fanno “espresso riferimento ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane e l’indicazione deve ritenersi tassativa”. Da ciò la Corte ha tratto la conclusione che “la disciplina delle Comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.”.

 

10.— Discorso a parte dovrebbe essere fatto per il Consiglio delle autonomie locali previsto dall’art. 123, quarto comma, della Costituzione, secondo il quale “in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”. Anche in relazione a tale figura organizzativa sono intervenute pronunce della Corte. In particolare, con le sentenze numeri 175 e 370 del 2006 la Corte si è pronunciata sulla impugnazione ad opera della Presidenza del consiglio dei ministri di leggi regionali mediante le quali sono stati istituiti e disciplinati i predetti Consigli.

La questione centrale, sulla quale non mi soffermo e che mi limito soltanto a richiamare, ha avuto ad oggetto l’interpretazione dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il quale prevede – com’è noto – sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, l’applicabilità delle disposizioni del nuovo Titolo V anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano “per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”.

È solo sufficiente ricordare come la Corte abbia affermato, a questo riguardo, che il meccanismo di estensione del citato art. 10 può operare soltanto quando sia diretto a garantire, a seguito di una valutazione complessiva, una maggiore autonomia alla Regione e non anche all’ente locale, con la conseguenza che l’adeguamento automatico opera esclusivamente a favore delle autonomie regionali e non anche delle autonomie locali.

 

11.— È noto il dibattito che questa pronuncia della Corte ha suscitato in dottrina; dibattito che è tuttora in corso e che consentirà un ulteriore approfondimento di questa complessa tematica istituzionale. Sulle soluzioni prospettate, ma – in definitiva – anche sugli orientamenti dottrinari emersi, ritengo di dover tacere per le ovvie ragioni già accennate. Ben vengano, comunque, tutte le critiche che gli studiosi ritengano di fare; si è tutti alla ricerca delle soluzioni che possono considerarsi ottimali, anche in vista sia di più vicine modificazioni del tessuto ordinamentale delle autonomie locali a livello di legislazione ordinaria; sia di (un po’ più lontane, ma non definitivamente abbandonate) riforme costituzionali che si muovano nell’ottica di un ripensamento critico delle scelte effettuate nel 2001 con la novella costituzionale della legge n. 3 che tanto profondamente ha inciso sulle disposizioni del Titolo V.

 

12.— Fatte queste doverose precisazioni, non mi esimo dallo svolgere talune ulteriori, brevi considerazioni. In particolare, quanto ancora alla disciplina delle Comunità montane, occorre ricordare come parte della dottrina si sia posta l’interrogativo sul se esista, ed eventualmente quale sia, un fondamento costituzionale di tale disciplina normativa. A ciò è da aggiungere che v’è da chiedersi se oggi le Comunità montane possano essere ancora qualificate come enti “necessari” ovvero se sia possibile che qualche Regione le elimini del tutto nell’esercizio della sua discrezionalità legislativa, trattandosi di materia affidata alla competenza residuale e, dunque, “esclusiva” delle Regioni medesime.

Ora, per quanto concerne il primo quesito, esso non avrebbe avuto ragione d’essere nell’assetto costituzionale precedente alla riforma del Titolo V. In quell’assetto, infatti, a norma degli artt, 118 e 130 (vecchio testo) il riferimento agli “altri enti locali” (oltre Province e Comuni) era testuale e nessuno ha mai dubitato che anche le Comunità montane godessero della copertura costituzionale derivante dalla richiamata disposizione della Carta fondamentale. Nel nuovo assetto, invece, derivante dal novellato Titolo V, poiché (come si è innanzi precisato) l’indicazione degli enti locali è divenuta tassativa e comprende soltanto, per quanto attiene agli enti c.d. minori, le Province, i Comuni e le Città metropolitane, appare evidente come le Comunità montane non rinvengano più un loro titolo di legittimazione, a livello costituzionale, nelle disposizioni del Titolo V. Esse sono lasciate alla discrezionalità del legislatore regionale, che ben potrebbe scegliere altre forme di aggregazione di organismi pubblici a tutela delle zone montane; non fosse altro per la considerazione della diversa rilevanza che le problematiche concernenti le zone montane, e la montagna più in generale, possono avere nelle varie zone del territorio nazionale. Ciò comporta, comunque, che sia lo Stato, sia le Regioni non hanno il potere di imporre autoritativamente la istituzione di Comunità montane o di analoghi organismi, i quali o si sostituiscono in talune funzioni agli enti locali ovvero diminuiscono funzioni e poteri spettanti a Comuni e Province. Può da ciò trarsi legittimamente la conclusione che le disposizioni, oggi vigenti, contenute nel T.U. sulle autonomie locali (d.lgs. n. 267 del 2000) debbano considerarsi incostituzionali? Difficile rispondere. Né, per ovvie ragioni, sarò io a prendere posizione sul problema. Mi pare, tuttavia, che se si vuole trovare un fondamento costituzionale alla normativa (statale o regionale che sia) in ordine alle Comunità montane, può farsi riferimento al contenuto dei principi affermati dall’art. 5 della Costituzione, secondo cui “La Repubblica, una e indivisibile , riconosce e promuove le autonomie locali”, adeguando – tra l’altro – i principi e i metodi della legislazione “all’esigenze dell’autonomia e del decentramento”. Le suindicate considerazioni sembra possano costituire la base per la risposta anche alla seconda domanda in ordine alla necessità o meno dell’ente Comunità montana.

In ogni caso, sembra che sia giustificata la risposta nel senso che, alla luce di quanto previsto dal novellato Titolo V, detti enti non appartengono più alla categoria degli “enti necessari”. D’altronde, ancor prima della novella del 2001, la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 229 del 2001), scrutinando una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, aveva così testualmente affermato: «Dato il carattere e strumentale e non essenziale delle comunità montane, non può ricavarsi dagli artt. 28 e 29 della legge n. 142 del 1990 (ora artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 267 del 2000) un principio generale dell’ordinamento o una norma fondamentale di riforma economico-sociale in ordine alla loro istituzione e alla loro natura di enti necessari, che precluderebbe alla Regione il potere rivolto alla loro soppressione; né il divieto di soppressione si potrebbe far derivare dalla indefettibilità delle funzioni necessarie all’attuazione dei programmi e al perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle zone montane stabiliti da atti dell’Unione europea e da leggi dello Stato; funzioni, quest’ultime, che ben possono essere allocate altrimenti, in base alle particolarità delle situazioni locali, apprezzate dal legislatore regionale nell’esercizio discrezionale del suo potere legislativo in tema di “ordinamento degli enti locali”. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata l’1 febbraio 2000, il cui art. 2 ha disposto la soppressione delle Comunità montane della Regione, in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost. e agli artt. 4, 5, 6 e 59 dello statuto speciale della medesima Regione”.

 

13.— Problema molto delicato, sul quale mi limito a brevissime notazioni, è certamente quello del rapporto tra legge regionale in materia di Comunità montane e potestà statutaria di quest’ultime.

Non vi è dubbio che lo statuto ha rappresentato, e rappresenta tuttora, il più forte strumento di salvaguardia dell’autonomia organizzativa di tali organismi. Nondimeno, il vero problema in materia di autonomie locali è quello di una precisa demarcazione tra competenza statale, competenza regionale e fonti statutarie e regolamentari dell’ente minore, nonché quello del rapporto tra tali fonti.

V’è chi ritiene che la stessa preesistenza dell’ordinamento delle autonomie alla riforma del Titolo V comporti la perdurante esistenza di una generale competenza dello Stato, anche al di là degli argomenti-limite fissati dall’art. 117, secondo comma, ed in particolare da quanto disposto dalla lettera p) di tale comma (che – come si è ricordato – riserva alla competenza statale la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni e Province) basata principalmente sull’art. 114 Cost., la cui interpretazione dovrebbe condurre a collegare alla generale competenza della legge dello Stato la disciplina degli enti minori. Si contrappone a tale impostazione quella, forse prevalente, di chi dà una lettura più legata al testo della novella del 2001, secondo la quale la materia dell’ordinamento di tali enti, salvo che per i profili individuati dal secondo comma, lettera p), dell’art. 117 è patrimonio della competenza legislativa esclusiva della Regione. Tesi questa che, per la verità, sembra più corretta dell’altra o, quanto meno, maggiormente corrispondente alla logica sottesa alla riforma (per molti versi infelice) del Titolo V della Parte seconda. Certo, però, che resta centrale il problema della esatta delimitazione tra competenza legislativa regionale e ambiti di operatività delle fonti statutarie e regolamentari della Provincia e del Comune. Si tratta di problema che attende ancora di avere un ampio approfondimento.


Aniello Cerreto

 

L’istituzione della V Sezione del Consiglio di Stato e le altre innovazioni introdotte dalla L. 7 marzo 1907 n.62, con accenno alle questioni fondamentali emerse nella giurisprudenza della V Sezione nel periodo 1907-1923.*

 

Sommario:

 

-Le singole innovazioni rispetto alla L. n.5992 del 31 marzo 1989 (istitutiva della quarta Sezione del Consiglio di Stato);

 

-Inconvenienti o manchevolezze cui si intese rimediare;

 

-Le questioni fondamentali emerse nella giurisprudenza della V Sezione nel periodo 1907-1923;

 

-Le nuove esigenze a base della riforma della giustizia amministrativa del 1923-24.

 

Le singole innovazioni.

 

La L. 7 marzo 1907 n.62, che modificò le leggi sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa, scaturì dal  2° disegno di legge presentato al Senato dall’on. Giolitti nella tornata del 27 novembre 1906 ed approvato con qualche modifica dal Senato nella tornata del 5 febbraio 1907 e quindi dalla Camera nella tornata del 5 marzo 1907.

 

 Detta legge ha previsto (trascurandosi quanto stabilito per il ricorso straordinario,  per le giunte provinciali amministrative, per la facoltà data Governo di riunire in testi unici le disposizioni legislative sul Consiglio di Stato e per adeguare le disposizioni per il gratuito patrocinio, per le modificazioni da apportare  con regi decreti ai regolamenti per l’esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, per la procedura da seguire davanti al consiglio di Stato e alle Giunte provinciali amministrative)  quanto segue:

 

-istituì la quinta Sezione del Consiglio di Stato[1] (che fu inaugurata l’11 novembre 1907[2]) e dichiarò giurisdizionali la quarta e la quinta Sezione, prevedendo il ricorso per Cassazione  avverso le decisioni in sede giurisdizionale  del Consiglio di Stato per assoluto difetto di giurisdizione;

 

-conservò alla quarta Sezione la giurisdizione generale di legittimità[3], mentre  attribuì alla quinta Sezione la giurisdizione di decidere anche in merito sulle controversie poi elencate nell’art. art. 23 del T.U. 17agosto 1907 n. 638 (n.20 espressamente indicate[4]  e la n. 21 con riferimento a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o speciale, siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito)[5];

 

-riconobbe ad entrambe le Sezioni il potere di giudicare sulla  propria competenza sia su opposizione delle parti sia d’ufficio, prevedendo il potere dell’adunanza plenaria (costituita annualmente da nove votanti: un presidente e quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale) per la decisione sui conflitti di giurisdizione  positivi o negativi fra le sezioni quarta e quinta[6];

 

-prescrisse il preventivo deposito di carta bollata nella quantità richiesta dal Segretario della Sezione per l’ammissibilità del ricorso;

 

-confermò la necessità che l’atto contro cui si ricorre davanti alla IV Sezione doveva essere definitivo, con estensione alle controversie di competenza della V sezione;

 

-ammise il ricorso incidentale dell’autorità e delle parti alle quali il ricorso era stato notificato, nel termine di trenta giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso;

 

-confermò al Presidente della Sezione (e perciò anche al Presidente della V Sezione) cui è diretto il ricorso il potere di ridurre o prorogare per gravi motivi  i termini per il deposito del ricorso  con estensione anche al ricorso incidentale;

 

-stabilì poteri istruttori più ampi per le controversie oggetto di giurisdizione anche in merito (potendo la Sezione quinta ordinare qualunque mezzo istruttorio nei modi previsti dal regolamento di procedura);

 

-prescrisse l’obbligo delle parti di domandare la fissazione dell’udienza di merito e stabilì in tre anni la perenzione  dei ricorsi per mancanza di atti di procedura[7];

 

-attribuì la facoltà a ciascuna delle due sezioni giurisdizionali, su richiesta delle parti o d’ufficio, di sottoporre la decisione della controversia  all’adunanza plenaria (nella composizione indicata) per la risoluzione delle questioni di diritto che avevano dato luogo a  difformi decisioni in sede giurisdizionale;

 

-stabilì diversi poteri decisori per la quarta Sezione (che in caso di accoglimento del ricorso  poteva solo annullare l’atto impugnato) e per la quinta Sezione ( che poteva decidere anche nel merito, riformando l’atto).

 

Inconvenienti o manchevolezze cui si intese rimediare.

 

Istituita, con L. n. 5592 del 31.3.1889, la IV Sezione del Consiglio di Stato (che iniziò ad operare il 13.3.1890), ad essa furono attribuiti  in generale “i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e violazione di legge contro atti e provvedimenti di un’autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbia per oggetto “un interesse di individui o di enti morali giuridici”[8], quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell’autorità giudiziaria né si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali” (art.3); nonché la decisione  anche in merito nelle materie ivi elencate, senza nulla innovare anche per tali materie alle disposizioni vigenti sulla competenza giudiziaria (art.4).

Sorse immediatamente incertezza sulla natura amministrativa o giurisdizionale del nuovo organo[9], e tra coloro che sostennero la seconda tesi alcuni ne evidenziarono  il carattere di giurisdizione in senso obiettivo mentre altri ne proclamarono il carattere soggettivo[10].

Comunque,  furono proposti davanti alla IV Sezione numerosi ricorsi[11] (per la celerità del rito e possibilità di ottenere l'annullamento dell'atto amministrativo, che il giudice ordinario al più poteva disapplicare), elaborandosi dal prof. V. Scialoja la teoria del petitum, in base alla quale quello che valeva era la richiesta di annullamento dell'atto per radicare la competenza della IV Sez., potendosi il diritto soggettivo far valere come interesse, in quanto nel più ( diritto) doveva ritenersi compreso il meno (interesse )[12].

La Cassazione ritenne quasi subito la natura giurisdizionale del nuovo organo ( Cass. 21.3.1893 e 8.1. 1895 in Giustizia  amm.va, rispettivamente, 1893 e  1895)[13], ammettendo il ricorso per Cassazione ex art. 3, comma 1 n.3, L. n. 3761/1877[14] avverso le decisioni della IV Sezione, ma ciò  certamente non contribuì alla sollecita definizione delle controversie[15].

Inoltre, vi furono ritardi eccessivi nella decisione dei ricorsi per gli abusi derivanti dall’eccezione di incompetenza di cui all’art. 20 L. n.5992/1889, secondo cui “sollevata dalle parti o d’ufficio la incompetenza dell’autorità amministrativa, la sezione sospenderà  ogni decisione e rinvierà gli atti alla corte di Cassazione per decidere sulla competenza”,  che il più delle volte veniva prospettata dalla parte che aveva ottenuto la sospensione dell’atto impugnato [16].

Vi era poi l’esigenza di disciplinare il ricorso incidentale, che già era stato ammesso dalla IV Sezione in via pretoria[17] .

Mancava per i giudizi presso la IV Sezione la previsione della perenzione dei ricorsi giacenti per inerzia delle parti e della decadenza di essi per mancata osservanza del deposito della carta bollata occorrente per la loro procedibilità[18].

Vi era  infine la necessità di integrare i poteri istruttori per le decisioni  anche in merito, atteso che l’originaria disposizione di cui all’art. 16 L. n.5992/1989 prevedeva solo di chiedere all’amministrazione nuovi schiarimenti, documenti e nuove verificazioni[19], mentre l’art. 27 del R.D. 17.8.1907 n. 642 consente alla sezione V di assumere testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie e fare tutte le altre indagini che possono condurre alla scoperta della verità, coi poteri attribuiti al magistrato dal c.p.c. e con le relative sanzioni .

Le questioni fondamentali emerse nella giurisprudenza della V Sezione nel periodo 1907-1923.

 

Si premette che la giurisprudenza della V Sezione,  nel periodo 1907- riforma del 1923/24, è esaminata in modo incompleto e  solo per quegli aspetti che ancora oggi possono essere di qualche utilità o che comunque hanno contribuito in modo significativo al miglioramento del processo amministrativo.

 

Tra questi merita di essere approfondito il rapporto tra le due sezioni giurisdizionali ed in particolare se esse costituissero un’unica giurisdizione o due giurisdizioni separate,  in quanto le soluzioni fornite dalla giurisprudenza e dalla dottrina dell’epoca possono fornire elementi utili  per la comprensione del principio recentemente affermatosi sulla salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda rivolta a giudice dichiaratosi privo di giurisdizione[20].

 

La questione si presentò quasi immediatamente davanti alla V Sezione ( alla fine del 1907), che si limitò a dichiarare d’ufficio la propria incompetenza su una controversia ritenuta di competenza della IV Sezione, in considerazione del carattere assoluto ed imperativo della distribuzione delle materie tra le due Sezioni, anche nel caso di consenso delle parti[21]. Ma la relativa problematica fu poi esaminata nelle sue conseguenze  qualche anno dopo  dalla stessa Sezione in occasione di un ricorso sul quale la IV Sezione si era dichiarata incompetente e che era stato poi riproposto alla sezione V senza rispettare il prescritto termine di decadenza[22]. La Sezione V, sul presupposto che la quarta e la quinta sezione del Consiglio di Stato costituivano due giurisdizioni indipendenti, dichiarò irricevibile il ricorso rilevando  che la legge richiedeva la presentazione del ricorso alla Sezione competente, per cui il ricorso presentato fuori sede non poteva valere per l’altra Sezione, dovendosi il  nuovo ricorso non riassumere ma rinnovare nel termine prescritto davanti alla Sezione competente, nei  cui confronti il temine iniziale non poteva considerarsi interrotto ma solo sospeso. Per cui il nuovo ricorso alla Sezione competente in tanto poteva ritenersi tempestivo in quanto riproposto nel residuo termine disponibile alla data di notifica del primo ricorso con effetto dalla data di notifica  della decisione con cui la Sezione aveva dichiarato la propria incompetenza, il che non salvava i ricorrenti poco solleciti a notificare il nuovo ricorso in tempo utile[23].

L’orientamento della V Sezione (condiviso da Orlando, Codacci-Pisanelli[24] e da D’Alessio) fu contrastato da Chiovenda, Cammeo e  Mortara, che consideravano le due Sezioni giurisdizionali come due rami dello stesso organo. Inoltre, dalla maggior parte della dottrina veniva comunque criticato il limitato temperamento assunto dalla V Sezione con il ritenere sospeso il termine di impugnativa, rilevandosi dall’Orlando che il ricorso proposto davanti alla Sezione incompetente doveva ritenersi valido nei confronti  della Sezione competente salvo l’applicabilità della perenzione[25] (allora triennale ed ora biennale). Il Codacci-Pisanelli  a sua volta ritenne, sul presupposto la fattispecie in esame non poteva annoverasi tra i casi di nullità del ricorso,  e perciò la Sezione poteva ordinare, ai sensi del’art. 17 del regolamento di procedura del 1907,  la rinnovazione del ricorso nel termine fissato dalla decisione, mentre il Cammeo si dichiarò favorevole al semplice rinvio all’altra Sezione su  ordine della Sezione dichiaratasi incompetente[26] ed il D’Alessio ritenne sufficiente una nuova domanda di fissazione d’udienza davanti alla Sezione competente essendosi ormai esaurita quella originaria con la dichiarazione di incompetenza[27].

 

La competenza della sez. V e le questioni pregiudiziali relative a diritti soggettivi.

 

L’orientamento  della sez. V è stato piuttosto rigido[28] nello stabilire la propria competenza nelle materie tassativamente indicate dalla legge per la decisione anche in merito[29], ma vi è stata un’importante apertura per quanto concerne le questioni pregiudiziali di diritto soggettivo con particolare riferimento ai ricorsi relativi al concentramento, raggruppamento o trasformazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed in tema di pubblico impiego.

Per quanto concerne le istituzioni pubbliche di beneficenza sorgeva spesso il problema di stabilire se l’Istituto da trasformare avesse o meno carattere giuridico di un istituto autonomo o se invece si trattasse di un onere imposto a carico del patrimonio di in privato, atteso che in quest’utima ipotesi non era attuabile alcuna trasformazione per mancanza di un Ente pubblico trasformabile[30].

Con riferimento al licenziamento dei dipendenti comunali il problema riguardava in particolare la stabilità o meno del rapporto di impiego, atteso che solo per il personale stabile (stabilità che si acquisiva dopo un certo numero di anni) occorreva seguire una procedura più articolata (ad es. contestazione degli addebiti)[31].

 Detto ampliamento di giurisdizione fu sollecitato principalmente dal Mortara[32] in coerenza con la sua opinione di giurisdizione anche in merito come giurisdizione piena, con sottrazione delle relative controversie alla competenza del giudice ordinario e attuato dalla sez. V ad iniziare dall’anno 1909, riprendendo un orientamento della IV Sezione , che però l’aveva abbandonato per contrasto con la Corte a Cassazione.

Nei primi anni le decisioni della sez. V favorevoli a detto orientamento estensivo[33] furono puntualmente annullante dalla Cassazione per difetto di giurisdizione, ma poi  la Suprema Corte modificò orientamento nel 1915[34], ritenendo che la legge del 1907 aveva affidato alla V Sezione un sindacato pieno e completo, come desumibile dall’art. 40 della legge che aveva affidato a quell’organo il compito di esaminare e decidere qualsiasi questione giuridica.

 

Vi è anche un altro filone giurisprudenziale della V Sezione che è degno di essere rammentato ed è quello relativo alla possibilità in sede di giurisdizione di merito di condannare l’Amministrazione pubblica al risarcimento del danno a favore del creditore dello Stato per responsabilità dei funzionari statali nella gestione del debito pubblico, proprio in considerazione della giurisdizione piena spettante a detto organo nelle “ controversie fra lo Stato ed i sui creditori, riguardanti l’interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico”, ai sensi del’art. 23 , comma 1 n.1, T. U. n.638/1907.

 

La problematica si presentò davanti alla V Sezione nell’aprile del 1908 che la decise ritenendo l’Amministrazione del debito pubblico responsabile verso il titolare della rendita nominativa per i tramutamenti eseguiti in base ad un attergato in cui fu falsificata la relativa legalizzazione con la firma del notaio pure falsa ed il tramutamento fu conseguenza la consegna al falsificatore dei certificati al portatore in danno del legittimo titolare  e tale orientamento fu confermato per il periodo in considerazione [35].

 

Notevole contributo è stato dato dalla V Sezione anche ai “ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento dell’autorità amministrativa di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico” (art. 25, comma 1 n.6,  T.U. n. 6166/1989, poi divenuto art.23, comma 1 n.5 T.U. n.638/1907), che è poi una delle poche ipotesi di giurisdizione estesa al merito che tuttora persiste nella pratica[36].

 

Come è noto, il ricorso per l’ottemperanza fu previsto nel 1989 quale ricorso dato al privato per ottenere l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione a favore di un privato, a completamento del divieto posto al giudice ordinario di annullare o revocare gli atti amministrativi riconosciuti lesivi di un diritto civile o politico, ai sensi dell’art. 4 L. n.2248/1865 all. E.

Per quanto concerne invece le decisioni della IV Sezione il “regolamento di procedura dinanzi alla quarta Sezione del Consiglio di Stato”, adottato  il 17 ottobre 1889, si limitava a prevedere che “ l’esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa, eccetto per la parte relativa alle spese, in cui siano condannate le parti soccombente” (art.56). Disposizione confermata dall’art. 88 R. D. n.642/1907 a seguito dell’istituzione della V Sezione.

Invero, nel sistema della legge del 1889, che aveva costruito la giurisdizione amministrativa come giurisdizione generale di annullamento di atti amministrativi (cioè di atti emanati nell’esercizio del potere pubblico incidenti su situazioni soggettive del cittadino non aventi la consistenza di un diritto civile o politico) viziati sotto il profilo dell’incompetenza, dell’eccesso di potere e di violazione di legge, non sembrava esserci spazio per un giudizio di ottemperanza con le caratteristiche concepite dalla stessa legge del 1889 per il giudicato dal giudice ordinario atteso che  la sentenza di annullamento di un atto amministrativo in molti casi non richiederebbe alcuna esecuzione da parte dell’amministrazione soccombente, stante il suo effetto demolitorio con efficacia ex tunc, che rimuove ab origine l’illegittimità[37].

In altri termini, a differenza della sentenza del giudice ordinario, che postulava l’obbligo di conformarsi al giudicato come elemento esterno al contenuto e agli effetti della pronuncia, nel caso della sentenza del giudice amministrativo un siffatto obbligo non sembrava assumere un rilievo autonomo rispetto alla sentenza di annullamento, atteso che l’effetto di ripristinazione era, per così dire , interno e ad essa  connaturato[38].

Inoltre, vigeva all’epoca la concezione che la giurisdizione amministrativa si dovesse limitare ad annullare l’atto illegittimo, essendo l’attività positiva  propria della p.a.[39], a parte che inizialmente i casi di inesecuzione del giudicato del giudice amministrativo da parte dell’Amministrazione furono di numero esiguo[40], per i quali erano sufficienti i rimedi escogitati (rivolgendosi alla stessa autorità tenuta al giudicato o a quella superiore,  proponendo un nuovo ricorso al giudice amministrativo contro l’atto che rifiuta l’esecuzione, azione di responsabilità davanti al giudice ordinario nei confronti del funzionario o dell’amministrazione che rifiuta l’esecuzione del giudicato, azione di responsabilità penale nei confronti del funzionario che rifiuta l’esecuzione)[41].

 

La V Sezione, in detta delicata materia, sia pure facendo talvolta dei passi indietro, ha adottato orientamenti che sono stati sostanzialmente confermati  o sviluppati dalla giurisprudenza successiva. Si segnalano i seguenti:

-la non necessità della messa in mora di cui all’art. 90 R. D. n. 642/1907 allorchè l’amministrazione abbia deliberato di eseguire il giudicato, trattandosi in questo caso di stabilire se l’atto compiuto risponda o meno all’obbligo ad essa imposto dal giudice ordinario[42];

-Il ricorso per esecuzione può essere proposto non solo in caso di inerzia della p.a. o in caso di dichiarazione di non volere adempiere, ma anche quando abbia adottato qualche atto preparatorio ma di fatto poi non abbia adempiuto[43];

-il ricorso per esecuzione può essere proposto non solo in caso di inerzia della p.a, ma anche quando questa non abbia  in tutto o in parte dato  esecuzione al giudicato del giudice ordinario[44];

-Il ricorso per esecuzione  del giudicato può essere proposto anche quando l’esecuzione spetti al Governo centrale[45];

-Il ricorso per esecuzione presuppone un giudicato del giudice ordinario che abbia dichiarato un atto amministrativo  lesivo di un diritto soggettivo civile o politico del cittadino in relazione ad una controversia che intercorra tra pubblica amministrazione ed il privato e non tra privati[46];

-La mancanza di un atto da revocare non comporta l’inammissibilità del ricorso per esecuzione del giudicato del giudice ordinario, potendo la lesione del diritto soggettivo del privato  essere cagionata da qualunque fatto positivo o negativo (ad es. occupazione abusiva di locali)[47];

- Il ricorso per esecuzione del giudicato può essere proposto per la revoca o la modifica dell’atto amministrativo ritenuto lesivo del diritto soggettivo del ricorrente ma non per l’adozione di atti positivi che siano la conseguenza del giudicato[48];

-Il giudicato da eseguire non va inteso in senso letterale avendo la V sezione l’autorità di interpretare la volontà racchiusa nella sentenza[49];

-in sede di esecuzione del giudicato, la V Sezione non solo ha facoltà di imporre un termine all’Amministrazione per adempiere ma anche di ridurre il termine a tal riguardo fissato dall’Amministrazione; così come ha anche la facoltà di ordinare l’esecuzione d’ufficio a cura dell’autorità ad essa superiore[50];

-La p.a. ha l’obbligo di eseguire il giudicato del giudice ordinario salvo il mantenimento dell’atto per supreme ragioni di interesse pubblico, con il pagamento  di una congrua indennità al danneggiato [51].

Le nuove esigenze a base della riforma della giustizia amministrativa del 1923-24.

Fu percepito quasi immediatamente che la riforma del 1907 non aveva raggiunto gli scopi prefissi, sostanzialmente rivolti all’eliminazione dell’arretrato, ma anzi aveva acuito il problema. Per cui,   al fine di stabilire le ulteriori  riforme da attuare, fu istituita dal Presidente del Consiglio e Ministro dell’interno dell’epoca, on. Luigi Luzzatti, una Commissione reale composta de eminenti giuristi ( tra cui, Filomusi-Guelfi, Inghilleri, Mortara, Quarta, Scialoja, Orlando, Salandra, Serena, Codacci-Pisanelli e Schanzer), la quale iniziò i suoi lavori il 28 novembre 1910 e li concluse dopo 38 adunanze il 17 giugno 1912, che suggerì, tra l’altro, quanto segue[52]: 

a) eliminare gli inconvenienti conseguenti alla ritenuta separazione delle due sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, assegnando ad esse le medesime funzioni, affidando al Presidente del Consiglio di Stato la cura di distribuire tra di esse i ricorsi;

b) consentire alle sezioni giurisdizionali la facoltà di decidere le questioni pregiudiziali di diritto soggettivo, salvo la competenza autorità giudiziaria sulla  capacità di privati individui, ad eccezione della capacità di stare in giudizio, e sull’incidente di falso;

c) determinare le materie da deferire alla esclusiva giurisdizione delle sezioni contenziose del  Consiglio di Stato, tra cui quelle relative al rapporto di pubblico impiego, con attribuzione anche del risarcimento del danno chiesto accessoriamente;

d) estendere la procedura per l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario anche al giudicato amministrativo, con particolare riferimento agli enti soggetti a tutela o vigilanza, con l’invio di commissari;

e) sostituire al deposito di carta bollata, richiesto a pena di nullità, il deposito di una somma fissa da eseguirsi presso l’ufficio del registro, in analogia al ricorso per Cassazione.

La maggior parte dei suddetti suggerimenti fu poi trasfusa, come è noto, nel R. D. 30.12.1923 n.2840 e nel T.U. di cui al  R. D. 26.6.1924 n.1054.

Roma, 3 novembre 2007                                       Aniello Cerreto

                                                                               (Cons. di Stato)    

 


Alfredo Codacci-Pisanelli jr

 

LA RIFORMA DELLE LEGGI SULLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

 

(Premessa: S.E. il Presidente Raffaele Iannotta, Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato, ha chiesto allo scrivente di predisporre una comunicazione per la celebrazione del centenario dell’istituzione della Sezione da lui presieduta. L’occasione è stata individuata nell’omonimia tra lo scrivente ed il relatore della Commissione Reale per lo studio delle riforme da apportarsi all’ordinamento della giustizia amministrativa istituita con decreto del 13 luglio 1910. Nel ringraziare S.E. il Presidente Iannotta per l’occasione concessami, dedico queste note alla memoria del mio Avo, che non ho conosciuto se non tramite i suoi scritti, appunti, studi, lettere e raccolte ancora oggi meticolosamente conservate nel suo studio di Roma, nonché alla memoria di mio Padre Giuseppe. Le presenti note sono ampiamente e liberamente tratte dall’omonimo scritto di Alfredo Codacci-Pisanelli pubblicato in Riv. Dir. Pub., fascicolo maggio-giugno 1916, Parte I)

 

 

I. La riforma del 1907 e l’istituzione di una Commissione Reale per lo studio delle riforme da apportarsi all’ordinamento della giustizia amministrativa.  II. Le proposte di riforma della Commissione. III. La funzione delle Sezioni Giurisdizionali del Consiglio di Stato. IV. Evoluzione dell’ordinamento della Giustizia Amministrativa e proposte di riforma oggi desiderabili.

 

 

I.          La legge del 7 marzo 1907, modificando le leggi del 2 giugno 1889 e del 1 maggio 1890 – e dando luogo ai testi unici allora vigenti del 17 agosto 1907 nn. 638 e 639, segnò un passo notevole nello svolgimento della giustizia amministrativa italiana.

            Innanzitutto si istituì una nuova Sezione Giurisdizionale, la V, accrescendo le forze disponibili per la risoluzione dei “ricorsi contenziosi” come venivano allora definiti, vista la non ancora chiara natura della funzione svolta dalla IV e V Sezione del Consiglio di Stato.

            Si riconobbe alle Sezioni Giurisdizionali la facoltà di decidere sulla propria competenza, salvo il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di Roma per assoluto difetto di giurisdizione. Questa riforma si era resa necessaria in quanto l’esperienza aveva insegnato che molte volte i ricorrenti stessi, una volta ottenuta la sospensione del provvedimento impugnato da parte della IV Sezione del Consiglio di Stato, proponevano ricorso per regolamento di competenza come espediente dilatorio per tenere in vita l’ordinanza di sospensione.

            Già allora era particolarmente sentito il problema della eccessiva quantità di ricorsi pervenuti alla IV Sezione; per limitare il numero di ricorsi si prescrisse, come condizione di validità del gravame, il preventivo deposito della carta bollata necessaria per la decisione; ma soprattutto si introdusse l’istituto della prescrizione triennale (poi  divenuta biennale) come anni prima – per le stesse ragioni – si era fatto nella procedura contenziosa dinanzi alla Corte dei Conti.

            Fu inoltre confermata la recisa alternativa tra ricorso in via giurisdizionale e quello in via straordinaria al Re, ma per quest’ultimo fu imposto un termine di presentazione, fissato in 180 giorni; in precedenza tale rimedio straordinario non era infatti soggetto a termine alcuno.

            La definizione dei rapporti tra le due Sezioni Giurisdizionali non fu particolarmente felice né sicura: all’Adunanza Plenaria fu affidata la funzione di risolvere i conflitti di attribuzione positivi o negativi tra le due Sezioni Giurisdizionali, ma non fu prevista la possibilità di un preventivo regolamento di competenza, con la aberrante conseguenza che quando la Sezione adita si dichiarava incompetente il ricorrente non poteva essere rimesso in termini per la riassunzione del ricorso dinanzi all’altra Sezione; l’eventuale nuovo ricorso sarebbe stato irrimediabilmente dichiarato tardivo.

            Il ricorrente, che già con le leggi del 1889 e del 1890 doveva risolvere il dubbio se adire la competenza giurisdizionale amministrativa o quella giudiziaria, si trovava pertanto ad affrontare l’ulteriore dubbio sulle competenze tra le due diverse Sezioni Giurisdizionali, considerate allora come due distinti ed autonomi organismi che quasi non dialogavano tra loro. Ben presto, sulla base di questi e di altri inconvenienti, furono invocati nuovi provvedimenti legislativi per dare alla giustizia amministrativa quella semplicità e quella prontezza che dovrebbero costituire la sua principale caratteristica e  ragion d’essere.

            Il Senatore Inghilleri, al tempo Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato, riprendendo un’idea già affermata nella dottrina, propose di distaccare dal Consiglio di Stato le due Sezioni Giurisdizionali per farne un supremo Tribunale Amministrativo separato ed indipendente da ogni altro organo dell’amministrazione. Tali proposte portarono il Ministro dell’Interno del tempo, On. Luigi Luzzatti, all’istituzione di una Commissione Reale per lo studio delle riforme da apportarsi all’ordinamento della Giustizia Amministrativa[53].  La Commissione si riunì dal 28 novembre 1910 al 7 giugno 1912 elaborando le proposte di riforma che furono esaminate solo dopo la fine del conflitto mondiale, e che portarono al Testo Unico del 1924.

 

II.        Una delle prime proposte di riforma fu quella di aumentare il numero dei Consiglieri di Stato da 35 a 40. Tale proposta fu bocciata in quanto “fu osservato che il numero attuale riuscirebbe sufficiente se le nuove nomine cadessero tutte su persone ancor valide ed idonee a sostenere il grave ufficio; il quale non dovrebbe esser mai considerato come un posto di quiescenza da assegnarsi a funzionari che l’Amministrazione attiva senta il bisogno di sostituire”[54].

            Fu unanimamente riconosciuto che ai referendari, provenienti da un’ardua e faticosa prova di concorso, dovesse essere assicurato non un quinto, come proponeva il progetto ministeriale, ma almeno un terzo dei posti disponibili.

            Per risolvere il conflitto di attribuzione tra le due Sezioni Giurisdizionali, rimase inascoltata la proposta di unificarle, mentre prevalse quella di far dirimere tali conflitti dall’Adunanza Plenaria.

            Si propose la massima ampiezza ai giudizi di mera legittimità, rispetto a quelli estesi al merito, stabilendo che tutti i provvedimenti, salve eccezioni tassativamente stabilite dalla legge, potessero impugnarsi da chi vi abbia interesse nella sede contenziosa amministrativa, salva sempre l’azione giudiziaria, se ed in quanto possa competere. Ciò in ossequio al ritorno allo spirito ed all’intento vero della riforma compiuta nel 1889, successiva all’abolizione degli organi del contenzioso del 1865. Contro l’opinione dello stesso relatore Codacci-Pisanelli, la Commissione riaffermò il carattere giurisdizionale delle “decisioni” del Consiglio di Stato, come tali capaci di passare in giudicato, nonché di essere impugnate con ricorso in Cassazione per incompetenza e per eccesso di potere.

            La giurisdizione estesa al merito veniva invece prevista solo per determinate controversie, chiarendone la portata piena ed esclusiva, per evitare gli insorti conflitti tra competenza giudiziaria e contenziosa amministrativa. La necessità di limitare i giudizi di merito era conforme alla prevalente dottrina; il Consigliere di Stato Carlo Schanzer aveva in proposito osservato che “nel giudizio di merito vediamo in certo modo l’Amministrazione medesima operante per via di decisioni … in campi che vanno delimitati con precisione …chè se si estendessero senza limitazione alcuna i giudizi di merito, si verrebbe a trasportare in seno delle magistrature amministrative tutta quanta l’amministrazione operante, con uno spostamento pernicioso di responsabilità”[55]

            Rimase minoritaria la proposta di distaccare le Sezioni Giurisdizionali dal Consiglio di Stato, per costituire un Supremo Tribunale Amministrativo[56]. Pur riconoscendo la necessità di migliorare l’indipendenza dei Consiglieri di Stato dal potere esecutivo, si ritenne che “la capacità specifica per l’esercizio della delicata funzione poteva più facilmente rinvenirsi nei Consiglieri di Stato che in magistrati avvezzi soltanto a giudicare”.

            Si propose di determinare per legge le categorie tra le quali il Governo avrebbe dovuto scegliere i Consiglieri di Stato, indicate tra: gli ex Ministri, i Consiglieri di Cassazione, i Prefetti, i Direttori Generali, i Referendari, i Professori e cultori di diritto. Ma anche questa proposta fu abbandonata.

            Si propose di vietare ai Consiglieri delle Sezioni Giurisdizionali di accettare qualsiasi altro incarico governativo, e di indennizzarli della rinunzia ad ogni emolumento secondario mediante una speciale indennità connessa alla funzione giurisdizionale. La difficoltà di determinare equamente tale indennità e l’inconveniente di costituire una disuguaglianza economica tra i Consiglieri delle Sezioni Contenziose e quelli delle Consultive fecero rinunziare a questo proposito.

            Si confermò la partecipazione dei Consiglieri delle Sezioni Giurisdizionali all’Adunanza Generale del Consiglio per mantenere l’unicità del Consiglio di Stato in tutte le sue attività e  manifestazioni, per mantenere vivi i contatti tra le diverse sezioni, e “perché non fosse mai perduto di vista quel criterio amministrativo che non deve essere dimenticato neanche dalle Sezioni Giurisdizionali”.

            Si discusse a lungo sull’opportunità di mantenere la distinzione di funzioni tra la IV e la V Sezione, ovvero di omologarle. L’attribuzione alla sola V Sezione della giurisdizione di merito, comprendente il sindacato sulla convenienza ed opportunità dell’atto amministrativo, portava a conservare la distinzione, ma prevalse la scelta di assegnare alle due Sezioni le medesime funzioni per evitare i conflitti di attribuzione insorti.

            Una proposta molto interessante fu quella di accorpare le Giunte Provinciali Amministrative in Tribunali Amministrativi Regionali, ma anche tale proposta – come varie altre riguardanti la composizione e la competenza di tali Giunte – fu messa da parte.

            Particolare approfondimento fu dato alla disciplina dei ricorsi riguardanti il rapporto di pubblico impiego per giungere alla “desiderabile semplicità ed unicità del sistema di garanzie da concedere”. Purtroppo tali garanzie, che venivano richieste anche in altre materie del contenzioso amministrativo, furono limitate alla sola disciplina del pubblico impiego.

            L’esecuzione dei giudicati era disciplinata dall’art. 88 del regolamento del 1907 n. 641 che stabiliva: “l’esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa eccetto che per la parte relativa alle spese; per la quale, secondo il successivo art. 89, si provvede con la formula esecutiva stabilita dall’art. 556 c.p.c.”. E’ interessante notare che la Commissione all’unanimità mise da parte l’idea di una qualsiasi procedura esecutiva contro l’Amministrazione centrale “che si ritenne non debba supporsi restia ad uniformarsi ai giudicati amministrativi”. L’esecuzione coattiva fu prevista solo nei confronti degli enti soggetti a tutela e vigilanza con l’invio di Commissari nonché con l’apposizione della clausola esecutiva quando la Sezione adita, su richiesta di parte, ne riconosca l’opportunità.

            Fu quindi affrontata la necessità di un rimedio efficace contro il silenzio e l’inerzia dell’amministrazione, visto che de iure condito non era proponibile un ricorso se non contro un provvedimento amministrativo espresso e per di più anche definitivo. Invece di proporre una sorta di atto di messa in mora dell’amministrazione, si stabilì ad imitazione della legge francese che decorso un certo termine chi non aveva ottenuto la risoluzione della controversia poteva ricorrere alle Sezioni Giurisdizionali del Consiglio di Stato, considerando il silenzio dell’amministrazione come un rigetto del gravame ad essa prodotto. Si suggerì un termine generale di 180 giorni, fatta salva la facoltà della Sezione adita di assegnare un termine diverso.

            La Commissione, a conclusione dei lavori, dette mandato al Presidente Bonasi ed al relatore Codacci-Pisanelli di proporre modificazioni e ritocchi alla procedura delle Sezioni Giurisdizionali del Consiglio di Stato e delle Giunte Provinciali Amministrative. Ritenendo però che lo scopo di tali ritocchi dovesse essere soltanto quello di eliminare difficoltà ed inconvenienti presentatisi nella pratica, i due mandatari della Commissione furono molto parchi nel proporre modifiche procedurali. Si ritenne però opportuna l’emanazione di nuovi testi unici e di regolamenti di procedura organici, con espressa delega al Governo anche “della facoltà di riordinare la carriera degli impiegati di segreteria in modo da assicurare in essi la competenza specifica e la specifica rettitudine che la loro delicata funzione richiede, ma anche da garantire agli impiegati quella congruità di trattamento e quella sicurezza dell’avvenire che sono condizioni essenziali di leale e proficuo lavoro”.

            In conclusione la Commissione ritenne che non fosse il caso di adottare radicali mutamenti al complesso sistema che si era andato svolgendo dalle leggi del 1889 e del 1907. I mutamenti radicali rischiano infatti di compromettere e distruggere i risultati di un lungo lavoro legislativo e giurisprudenziale; ci si limitò a chiedere parziali modificazioni ed a suggerire “prudenti ritocchi” richiesti da reali inconvenienti manifestatisi sul funzionamento del sistema. Si ritiene opportuno riportare integralmente il testo delle conclusioni indicate dalla Commissione al termine del suo lavoro: “Segnerebbe un passo importante nello svolgimento della giustizia amministrativa italiana un disegno di legge che, in armonia con le conclusioni della Commissione reale, mantenendo inalterate le linee fondamentali del sistema adottato, dichiari comune e promiscua la competenza delle due Sezioni Giurisdizionali del Consiglio di Stato; riconosca alle Sezioni medesime e alle Giunte Provinciali Amministrative pienezza ed esclusività di giurisdizione in determinate materie, tra le quali siano comprese le controversie nascenti dal rapporto d’impiego pubblico; assicuri una rappresentanza alle minoranze tra i membri elettivi delle Giunte Provinciali e delle Giunte medesime; specifichi meglio le funzioni giurisdizionali specialmente su alcuni punti controversi; rafforzi la esecutorietà delle decisioni di fronte agli enti soggetti a tutela e vigilanza; assicuri un rimedio efficace contro l’inerzia e il silenzio dell’Amministrazione e semplifichi e chiarisca alcune modalità procedurali”.

 

III.       Nello scorrere gli atti delle commissioni di studio che, successivamente all’unificazione italiana, si occuparono dei rapporti tra funzione amministrativa e funzione giurisdizionale, emerge un senso ben preciso anche se mai - per evidenti motivi – espresso: la volontà di limitare l’ingerenza dei Giudici sull’operato dei Pubblici Amministratori. Del resto già il Montesquieu aveva indicato tale punto di attrito tra i poteri dello Stato, come delineati nel fondamentale pilastro della teoria della divisione dei poteri “L’esprit des lois” e che può riassumersi nel principio:”Giudicare l’Amministrazione significa amministrare”. Tale volontà fu codificata dal legislatore del 1865 con la legge che abolì i preesistenti organi del contenzioso amministrativo, per dare tutela giurisdizionale solo ai “diritti civili o politici”, come definiti a quel tempo, e non agli “altri affari”. Rimase famosa l’esclamazione di Pasquale Stanislao Mancini nella discussione intorno a tale progetto di legge: “Che cosa ha sofferto il cittadino in tutte le ipotesi testè discorse (“affari non compresi”, n.d.r.)? Semplicemente una lesione degli interessi? Ebbene, ch’ei si rassegni!”.

            In realtà tra gli studiosi del diritto non vi fu affatto l’auspicata rassegnazione manciniana, ma al contrario successivamente alla legge del 1865 vi fu un fermento di iniziative per riformare quella che si avvertiva come una lesione della tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, per affermare nella sua pienezza il concetto di “Giustizia nell’Amministrazione”. E ciò in ossequio a quel senso della giustizia proprio del diritto romano, poi trasfuso nel diritto comune con la definizione, ancora insuperabile, di “constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”.

            Dopo alcuni tentativi privi di successo, Crispi riuscì nel 1889 a portare in Parlamento un disegno di legge che prevedeva la istituzione di una IV Sezione del Consiglio di Stato (non ancora definita Giurisdizionale) per la tutela di ancora non ben delineati “interessi” (secondo un termine mutuato dal codice di procedura civile all’epoca in vigore[57]) che si assumevano lesi da atti amministrativi viziati per “incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge”. Ma come doveva essere qualificata la funzione svolta dalla IV Sezione del Consiglio di Stato: amministrativa o giurisdizionale?  Ed in particolare come dovevano essere definiti gli atti conclusivi del procedimento dinanzi a tale Autorità? La definizione tipica dell’atto conclusivo del procedimento amministrativo è il decreto, quella del procedimento giurisdizionale è la sentenza; gli atti conclusivi del procedimento dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato furono definiti, con termine volutamente ambiguo, “decisioni”.

            La dottrina del tempo ci riporta la particolare ostilità dell’Ufficio Centrale istituito presso il Senato nei confronti della riforma del 1889; tale Ufficio “si mostrò poco propenso a concedere garanzie contenziose nella sfera dei poteri puramente discrezionali dell’Amministrazione”[58]. Particolarmente indicativa dell’insofferenza governativa per l’istituzione del nuovo organo, di non chiara natura e funzione, fu la cerimonia per la sua inaugurazione: in pratica non ci fu. Negli atti ufficiali del Consiglio di Stato si riporta un semplice e concisissimo verbale della seduta inaugurale del 13 marzo 1890 con cui il Presidente Sen. Cav. Carlo Cadorna si limita ad indirizzare i più caldi voti ed auguri  di prosperità alla novella Sezione che esprimerà, si noti, non “decisioni”, ma “pronunziati[59]. A Silvio Spaventa, designato come Presidente della nuova Sezione, fu di fatto impedito di pronunciare un discorso appositamente preparato per la cerimonia di inaugurazione. Negli ultimi anni della sua vita Spaventa, che non era più in grado di scrivere in quanto sprofondato dalla malattia su una poltrona, dettò tale discorso al nipote Benedetto Croce. Tale copia manoscritta fu in seguito rinvenuta da un allievo di Spaventa, l’Avv. Raffaello Ricci, che ne curò la pubblicazione, con la seguente premessa: “Il discorso, d’indole storica e giuridica, rivolto all’ardua ricerca dell’origine, della natura e del fine della IV Sezione, è sempre informato a quelle altezze filosofiche, dalle quali spaziava la forte mente hegeliana di Silvio Spaventa”. Tale discorso, estremamente interessante e fortemente attuale, contiene una approfondita analisi storica e giuridica dei rapporti fra amministrazione e giurisdizione, pervenendo alla conclusione che anche il sindacato operato dalla Pubblica Amministrazione su se stessa è giurisdizione[60].

            Fu solo la legge del 1890 che inserì il termine “giurisdizionale” per qualificare la IV Sezione del Consiglio di Stato nonché delle Giunte Provinciali Amministrative, ma il dibattito sulla natura di tale funzione non fu sopito. E se anche vi sono campi in cui è difficile determinare la linea di confine tra funzione amministrativa e giurisdizionale, non vi è dubbio che tale confine vada individuato; all’esito di un profondo esame di tale questione il Prof. Scialoja giunse ad affermare con particolare chiarezza e concisione che “ogni atto di amministrazione è atto di volontà”, mentre “ogni atto giurisdizionale consiste in un giudizio”[61]. Il dibattito si accese in particolare quando le Sezioni Unite della Corte di Cassazione di Roma affermarono che le Giunte Provinciali Amministrative e la IV Sezione del Consiglio di Stato, come organi della Giustizia Amministrativa, esercitano funzioni giurisdizionali, e perciò le loro decisioni possono essere denunziate per incompetenza od eccesso di potere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[62]. Tale decisione fu positivamente commentata dal Mortara, che aveva da sempre affermato la natura giurisdizionale delle decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato, e che iniziò la sua nota a sentenza con queste interessanti osservazioni: “L’indole giurisdizionale delle funzioni di giustizia amministrativa rimase nella legge del 1889 quasi ravvolta in una mistica penombra, forse allora propizia all’introduzione del novello istituto nell’organismo dei pubblici poteri. Ma nella legge del 1890 cominciò a ricevere una meno timida affermazione”[63]. Di contrario avviso fu Codacci-Pisanelli, che aveva da sempre affermato il principio opposto, e cioè la natura amministrativa delle decisioni della IV Sezione e la inammissibilità di un loro annullamento da parte dei Giudici[64]. Tale opinione era tra l’altro perfettamente in linea con la chiarissima relazione che Crispi tenne al Senato nel presentare la IV Sezione: “Il nuovo istituto non è un tribunale giudiziario speciale o eccezionale, ma rimane nella sfera del potere esecutivo, da cui prende la materia e le persone che lo devono mettere in atto”. Quella relazione non convinse il Mortara che si limitò ad affermare in proposito:”Poco però importano le idee degli autori della legge; essa, obbiettivamente considerata, è il prodotto necessario della vita dello Stato libero, è quello che è, non quello che qualcuno divisò dovesse o potesse essere”[65].

            La disputa sulla questione in esame ha perso di attualità con l’entrata in vigore della Costituzione; la collocazione del Consiglio di Stato nel titolo riguardante la Magistratura e la espressa previsione costituzionale del ricorso in Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato hanno portato ad accettare senza ulteriori discussioni la natura giurisdizionale della funzione svolta, anche se il termine “decisione” è rimasto immutato. La convivenza nell’ambito dell’unico Consiglio di Stato di Sezioni Consultive e Sezioni Giurisdizionali costituiva forse un’incoerenza rispetto alla teoria generale sulla divisione ed indipendenza tra i poteri dello Stato, ma al di là di tale astratta teoria non può porsi in dubbio la esemplare capacità di sintesi tra funzione amministrativa e giurisdizionale operata per quasi 120 anni dal Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa.

 

IV.       L’entrata in vigore della Costituzione ha portato ad affrontare questioni ben più rilevanti ed emergenti di quelle sinora esaminate, che avevano diviso la dottrina a cavallo tra il XIX ed il XX secolo. L’introduzione dei principi sanciti dall’art. 24 della Costituzione (“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”) e dall’art. 113 (“Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti”) ha comportato una produzione di ricorsi giurisdizionali amministrativi fino ad allora imprevedibile. L’ordinamento della Giustizia Amministrativa codificato dalla Costituzione era comunque rimasto immutato fino a quando la Corte Costituzionale, con sentenze nn. 30/1967, 33/1968 e 49/1968, dichiarò incostituzionali le leggi che attribuivano funzioni giurisdizionali alle Giunte provinciali amministrative ed alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Val d’Aosta. La mancanza del Giudice Amministrativo di primo grado fu colmata con la L. 6.12.1971 n. 1034 che istituì i Tribunali Amministrativi Regionali con competenza generale di primo grado sugli atti amministrativi, e che per la prima volta introdusse nell’ordinamento della giustizia amministrativa il termine di “sentenze”.

            I T.A.R. hanno iniziato le proprie funzioni nel 1974, e si sono rivelati un Giudice di prima istanza in grado di assicurare al ricorrente tutte le garanzie giurisdizionali proprie della nostra tradizione giuridica, nonché dei principi costituzionalmente garantiti. La legge istitutiva dei T.A.R. ha subito nel corso del tempo alcune modifiche per accelerare la definizione dei processi in determinate materie considerate di particolare importanza. Come rilevato da S.E. il Presidente Schinaia durante la sua Presidenza del Consiglio di Stato “tali meccanismi indubbiamente hanno prodotto effetti positivi a discapito, però, della definizione dei giudizi per così dire ordinari. Del resto, l’accelerazione ha assorbito per la maggior parte la capacità decisoria dei magistrati. E’ chiaro che di fronte a chi chiede giustizia non si dovrebbe fare distinzione sui tempi del processo, in relazione al rilievo dell’interesse oggettivo della controversia”. S.E. il Presidente Schinaia concludeva suggerendo la creazione di Sezioni stralcio per determinate categorie di controversie pendenti ad una certa data[66]. Va però osservato che le Sezioni Stralcio istituite presso i Tribunali Ordinari non hanno dato gli effetti desiderati né con riferimento ai tempi di smaltimento dell’arretrato, né soprattutto con riferimento alla qualità delle sentenze. La quantità, si sa, è incompatibile con la qualità.

            Di particolare attualità appaiono le conclusioni cui giungeva, in uno scritto del 1901, il Prof. Vittorio Scialoja, che esaltava la necessità  di una profonda preparazione di diritto amministrativo per i Giudici chiamati ad esercitare la funzione giurisdizionale nei confronti della Pubblica Amministrazione. Sosteneva lo Scialoja che “la bontà del giudice varrà anche, come l’esperienza insegna, a non far sentire il bisogno del doppio grado di giurisdizione, che non è ragionevole, a parer mio, se non nell’irragionevole (ma purtroppo spesso non falso) supposto del difetto del giudice. La pluralità dei gradi non è propria dei giudizi, ma della gerarchia amministrativa. Nei giudizi importa la qualità del giudice. Al bisogno più vero di un possibile nuovo esame della causa si può dar soddisfazione nel procedimento dinanzi al medesimo giudice; a quello dell’alleggerimento del soverchio cumulo di cause si può provvedere con vari espedienti di distribuzione del lavoro e soprattutto con la maggiore semplicità della procedura e con la maggiore certezza della giurisprudenza. A me pare che anche per questa parte l’esperienza della IV Sezione del Consiglio di Stato ci possa servire di salutare ammaestramento”[67].

            E’ evidente che le osservazioni del Prof. Scialoja, espresse oltre un secolo fa ed ancora tanto attuali, vanno oggi riesaminate e vagliate alla luce dei principi sanciti dalla Costituzione e dei diritti di difesa dalla stessa garantiti. Ma in qualche modo il problema della soluzione del problema del “soverchio cumulo di cause” già lamentato nel 1901, ed oggi smisuratamente aumentato, deve essere affrontato.

            Si ritiene utile in proposito partire da due principi basilari: 1) tutti hanno diritto di chiedere giustizia; 2) la giustizia non è tale se la risposta non è data in tempo ragionevole. Ciò posto va richiamato un altro principio, tanto banalmente lapalissiano quanto incontrovertibile: presupposto per il giudizio di secondo grado è il preteso errore del primo giudice.

            Si richiama in proposito l’esperienza della Gran Bretagna, dove certamente tutti possono agire in giudizio, e la giustizia viene amministrata in tempo ragionevole. Gli avvocati inglesi sono particolarmente soddisfatti dei modi, e soprattutto dei tempi, di svolgimento della funzione giurisdizionale da parte dei giudici di Sua Maestà. Esiste anche in quell’ordinamento la possibilità dell’appello, perché ovviamente anche i giudici di Sua Maestà possono sbagliare, ma gli appelli in Gran Bretagna sono pochissimi. Infatti se i Giudici di appello confermano la sentenza di primo grado, in quanto non attribuiscono alcun fondamento al gravame, le spese che conseguono alla soccombenza sono esemplari, dovendo servire a coprire non solo le spese di difesa della controparte, ma anche l’intero costo dell’apparato giurisdizionale messo in moto dal soccombente senza ragione alcuna. Si può obiettare che tale sistema è poco conforme alle nostre tradizioni, che ammettono con larghezza la possibilità di più gradi di giudizio, ma si ripete che un rimedio agli appelli infondati si deve trovare.

            Si richiama in proposito una novella al ricorso in Cassazione Civile introdotta nel 2006 con D. Lgs. 2.2.2006 n. 40: già il codice di procedura limitava la possibilità di ricorrere in Cassazione ai soli motivi espressamente indicati all’art. 360, ma evidentemente tale limite non era sufficiente ad arginare il “soverchio cumulo di cause”. Inoltre la norma che prevedeva il deposito di £. 500 per il caso di soccombenza (art. 364 c.p.c.) era stata abrogata in quanto considerata un ostacolo al diritto di difesa (L. 18.10.1977 n. 793). Il legislatore del 2006, con una riforma particolarmente intelligente, ha in sostanza chiesto agli avvocati, nello stendere il ricorso, di enunciare essi stessi il “principio di diritto” che pretendevano violato dai Giudici di merito e che la Suprema Corte avrebbe dovuto affermare. Tale riforma, passata sotto silenzio, è stata contestata da alcuni avvocati, visto l’evidente maggiore impegno agli stessi richiesto per predisporre il ricorso con una ulteriore condizione di ammissibilità. Ma nonostante le non convinte contestazioni, la riforma è entrata in vigore, anche se è troppo presto verificarne gli effetti.

            Quella riforma del ricorso in Cassazione costituisce una concreta risposta alla osservazione che scaturisce dall’esperienza di ogni Magistrato: la cosa impressionante è non solo e non tanto il numero di ricorsi pendenti, ma soprattutto la altissima percentuale di ricorsi infondati, soprattutto nei gradi successivi al primo. Per limitare la possibilità di proporre ricorsi in Cassazione assolutamente infondati il rimedio si è trovato; si tratta di cercarlo anche per i ricorsi in Consiglio di Stato.

            Non vi sono critiche di sorta da sollevare nei confronti della legge istitutiva dei T.A.R., se non una: quella sulla disciplina del giudizio di appello. Il legislatore del 1971 si è in proposito limitato a dire che “il Consiglio di Stato, in sede di appello , esercita gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo grado”. Si è in tal modo codificata la previsione di due giudizi assolutamente identici, previsione forse non adeguatamente ponderata. Inoltre si è perpetuata l’indicazione dei vizi di legittimità nella trilogia, istituita dal legislatore del 1889, di “incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge”. In realtà tutti sappiamo che il termine di “incompetenza” nel 1889 aveva un significato completamente diverso dall’attuale, attenendo alla possibilità di agire in giudizio, e non alle norme che regolano la competenza fra più organi, tutti certamente amministrativi. E lo stesso vizio di “eccesso di potere”, introdotto dal legislatore del 1889 e mutuato dalla tradizione giurisprudenziale francese (che già ne aveva elaborato figure sintomatiche quali il “débordement du pouvoir” ed il “détournement du pouvoir”) andrebbe oggi rivisto sulla base dell’esperienza di quasi 120 anni di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale; si tenga conto inoltre che al momento della sua introduzione nel nostro ordinamento tale vizio di legittimità era assolutamente sconosciuto, se non dai giuristi che avevano studiato gli istituti di giustizia amministrativa francese[68].

Sulla base di tali considerazioni si ritiene di poter suggerire le seguenti proposte di riforma:

1)      revisione dei vizi di legittimità sollevabili dinanzi al Giudice Amministrativo alla  luce della esperienza maturata in quasi 120 anni di dottrina e giurisprudenza trascorsi dalla loro prima formulazione;

2)      limitazione delle facoltà di appellare le sentenze dei T.A.R. nel rispetto dei principi dettati dall’art. 113 della Costituzione.

Ciò con l’intento non certo di limitare la tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma al contrario – per usare l’espressione del relatore delle riforme proposte nel 1912 – “per dare alla giustizia amministrativa quella semplicità e quella prontezza che dovrebbero costituire la sua principale caratteristica e  ragion d’essere”.

 

           

           

 

 

 

 


Ignazio Caramazza

PRIME EVOLUZIONI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA:

Contributi dell’Avvocatura Erariale

 

1.      La legge 7 marzo 1907 n. 62

La ragione ispiratrice della legge istitutiva della V sezione, che costituisce la prima riforma del sistema di giustizia amministrativa creato dalle note leggi del 1889 e 1890 e completato nel 1877 con l’attribuzione alle Sezioni Unite della Cassazione romana della funzione di giudice dei conflitti, a parte la denunciata – e già da allora ricorrente – esigenza della accelerazione della risposta di giustizia e dello smaltimento dell’arretrato[69], fu quella, di assoluta modernità, del necessario “avvicinamento della giustizia amministrativa al diritto comune”[70].

Quale mezzo al fine, fu sancita la natura giurisdizionale delle decisioni rese dal Consiglio di Stato in sede contenziosa e la loro ricorribilità in Cassazione per assoluto difetto di giurisdizione, fu affermato il potere delle due sezioni di giudicare della propria competenza, fu ammesso il ricorso incidentale (e fin qui il legislatore operò legificando orientamenti giurisprudenziali prevalenti o comunque già emersi).

Fu ripartita, poi, la competenza fra IV e V sezione per tipo di giudizi, conservando alla IV sezione la giurisdizione generale di legittimità ed attribuendo alla V sezione tutte le controversie deferite al Consiglio di Stato “anche per il merito”.

Corollario di tale riparto fu la istituzione di una Adunanza plenaria per dirimere i conflitti di competenza fra le due sezioni e risolvere le questioni di diritto difformemente decise e la attribuzione alla V sezione di poteri istruttori più ampi, congruenti con i nuovi, più estesi, poteri cognitori e decisori.

Come sempre accade per le leggi di riforma, i risultati della sua applicazione presentarono luci ed ombre, ma le prime prevalsero nettamente sulle seconde.

Fra i risultati positivi sono sicuramente da annoverare il definitivo riconoscimento della natura di giudice al Consiglio di Stato, con tutti i corollari conseguenti, primo fra tutti quello di essere giudice della propria competenza.

In precedenza, infatti, vigeva l’art. 20 della L. n. 5992 del 1889, in virtù del quale “sollevata dalle parti o d’ufficio la incompetenza della autorità  amministrativa, la sezione sospendeva ogni decisione e rinviava gli atti alla Corte di Cassazione per decidere della competenza”.

Norma che era sfruttabile (e nel concreto sfruttata) come comodo espediente dilatorio.

Fra quelli negativi la costruzione di due giurisdizioni separate ed indipendenti tra cui potevano sorgere veri e propri conflitti (da dirimersi dall’Adunanza plenaria) con conseguente irricevibilità del ricorso proposto a sezione incompetente[71].

Il che non rispondeva certo ad una esigenza di giustizia sostanziale ma era, in qualche modo, la conseguenza inevitabile dell’aver ripartito la competenza fa le due sezioni in funzione della legittimità e del merito, soprattutto ove si ponga mente al significato che si attribuiva, all’epoca, alle due locuzioni.

Il legislatore del 1889, in realtà, quando istituì la IV Sezione del Consiglio di Stato, intese insediare un organo amministrativo di vertice con poteri giustiziali di annullamento che si poneva, in un sistema di giustizia interno, rispetto a quelli sottordinati (superiore gerarchico o G.P.A. che avevano competenza estesa al merito) nella stessa posizione in cui si pone nel giudizio civile la Cassazione rispetto ai giudici di merito.

Illuminante sul punto il discorso del senatore Auriti, pronunciato al Senato nella seduta del 22 marzo 1888, e nel quale così si distinguono le funzioni del Consiglio di Stato in sede di competenza (generale) di legittimità e competenza (speciale) di merito: “Nel primo caso, il Consiglio di Stato ha funzioni, non in tutto, ma in gran parte analoghe a quelle della Corte di cassazione, e nel secondo caso funzioni simili a quelle del magistrato d’appello. Imperocché non essendo ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in via contenziosa, se non quando la questione fu già dibattuta e risoluta in linea amministrativa colle vie ordinarie, ciò sarebbe come un primo grado, per salire in secondo grado al Consiglio di Stato”[72].

Il Costa, poi, relatore dell’Ufficio Centrale e altro principale artefice della legge, nella stessa seduta affermava: “L’On. Auriti ha esattamente notato che, per le materie prevedute nell’art. 3, il Consiglio di Stato ha una giurisdizione assimilabile a quella della Corte di Cassazione, che investe il provvedimento per se stesso; mentre per le materie prevedute nell’art. 4 ha una giurisdizione di merito, assimilabile a quella che spetta alla magistratura giudiziaria di appello”[73]

Tale concezione informava evidentemente ancora  il legislatore del 1907, come risulta dalla stessa presentazione del disegno di legge governativo da parte del Presidente del Consiglio e Ministro dell’Interno Giolitti, che qualificava la competenza della IV sezione come “cassazione amministrativa”[74]. Più esplicito ancora l’intervento del deputato De Nava, che nella Tornata 2.3.1907, testualmente dichiarava: “nelle materie contemplate dalla legge del 1890 sulla giustizia amministrativa, per le quali si ricorre alla Giunta provinciale amministrativa con piena giurisdizione, anche di merito, e precisamente in tutti quei casi che sono contemplati dall’articolo 1 della legge del 1890, compete contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa il ricorso al Consiglio di Stato, ma si può ricorrere soltanto per ragioni di legittimità. Nel disegno di legge che ora discutiamo, e precisamente al numero 21 che si aggiunge alla legge del 1890, è stabilito che i ricorsi al Consiglio di Stato, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa che decidono il merito, possono abbracciare anche il merito della controversia.

In verità, sebbene questa sia una maggior garanzia che si dà ai litiganti, io non vedo la ragione della estensione delle attribuzioni della quinta sezione del Consiglio di Stato; cioè a dire di attribuirle una competenza quasi di Corte di appello rispetto alle decisioni della Giunta provinciale amministrativa che abbiano deciso nel merito, moltiplicando così i giudizii.”[75]

Coerentemente con tale concezione furono, d’altronde, previsti particolari poteri istruttori per il giudice competente a decidere anche in merito, poteri congruenti con la concezione del giudizio di merito come giudice del fatto.[76] Ancora nel 1937, d’altronde, la dottrina riconosceva la caratteristica principale della giurisdizione di merito nella potestà di “giudicare completamente dei fatti posti a substrato del provvedimento amministrativo”.[77]

La conoscibilità del fatto anche in sede di legittimità e la evoluzione del giudizio di merito in giudizio di opportunità e convenienza erano, quindi, ancora di là da venire.[78]

In tale quadro non stupisce, quindi, che la giurisprudenza del Consiglio di Stato sia stata ferma nel ritenere che IV e V sezione fossero due giurisdizioni distinte.

2.      Il contributo dell’Avvocatura erariale.

L’Avvocatura dello Stato può vantare qualche merito – diretto e indiretto – per aver contribuito così al processo storico che portò alla nascita del giudice amministrativo, in Italia come alle prime immediate evoluzioni del sistema di giustizia amministrativa così istituito, tra cui quella di cui alla legge istitutiva della V sezione del Consiglio di Stato.

Naturalmente, come sempre accade quando si deve affrontare un tema di giustizia amministrativa, non si può che prendere l’avvio da quella che è tuttora la pietra miliare del nostro ordinamento di giustizia amministrativa, la legge abolitrice del contenzioso amministrativo del 1865, legge che, come è noto, soppresse i tribunali speciali del contenzioso, devolvendo al giudice ordinario tutte le cause, anche contro l’Amministrazione, in cui si facesse questione di un diritto civile o politico. L’unico limite posto al giudice ordinario nei confronti dell’Amministrazione fu il divieto di annullare l’atto amministrativo, che poteva essere soltanto disapplicato.

Fu una scelta di civiltà liberale coraggiosissima, perché si modellò su quella che era l’esperienza inglese, mediata attraverso la Costituzione belga del 1831 (dei cui articoli 92, 93 e 107, gli articoli 2, 4 e 5 della legge italiana abolitrice del contenzioso amministrativo rappresentano la letterale traduzione). Si trattò però di una scelta probabilmente troppo in anticipo sui tempi, tanto vero che fiorì, immediatamente dopo l’approvazione della legge abolitrice, una giurisprudenza che, sulla falsariga di quella belga (già consolidatasi e destinata a dare pienezza di giustizia fin quasi alla metà del secolo scorso), concesse aperture estremamente allarmanti per la classe dirigente del tempo, inducendola a correre ai ripari con energiche controspinte conservatrici. Nell’anno 1876 era pacifica, infatti, una giurisprudenza delle Cassazioni italiane che consentiva a chi fosse stato danneggiato da un atto amministrativo (ad esempio da un provvedimento prezzi) di chiedere il risarcimento del danno. Era un riconoscimento della risarcibilità dei danni da lesione di interesse legittimo ante litteram, che precorreva i tempi di ben 123 anni.[79]

Tutto questo avveniva, poi, nonostante l’arcigna guardia montata dal Consiglio di Stato, all’epoca incardinato nell’esecutivo e però contraddittoriamente eretto in giudice dei conflitti fra potere esecutivo e potere giudiziario.

In sintomatica coincidenza con la concessione alla Corte di Cassazione romana della funzione di giudice dei conflitti, la classe politica ebbe il timore di spingersi troppo in là, considerata anche la larga apertura liberale già effettuata dalla giurisprudenza. Come controspinta ad una riforma troppo in anticipo sui tempi istituì, quindi, l’Avvocatura, allora chiamata erariale, e non a caso perché la riduttiva denominazione dava ragione di quella che sarebbe stata la linea di difesa commessa al nascente istituto.

L’Avvocatura erariale si mosse, ovviamente, lungo la linea di contenere al massimo possibile l’ingerenza del giudiziario nei confronti dell’esecutivo. D’altra parte non dobbiamo dimenticare quale fosse all’epoca il rispettivo valore dei tre poteri tradizionali. Lo Stato liberal-borghese era nato con una supremazia del potere legislativo rispetto agli altri due. Era quella l’epoca delle grandi codificazioni, che realizzarono il sogno illuminista di una rete di regole generali ed astratte che imbrigliasse tutta la variegata dimensione dell’operare umano. In proposito aveva scritto Napoleone: Waterloo sarà dimenticata, ma il mio codice civile vivrà per sempre.

Il potere esecutivo, forte nella sostanza, aveva però un campo di azione estremamente limitato: era quello il tempo dello “Stato gendarme”, che si limitava sostanzialmente a difendere le frontiere all’esterno e l’ordine pubblico all’interno. Il potere giudiziario, poi, era veramente figlio di un dio minore, perché dalla rivoluzione francese era nato un potere giudiziario guardato con sospetto e diffidenza, soprattutto quando veniva chiamato a sindacare l’esecutivo, perché era considerata verità di fede l’equazione: “giudicare l’Amministrazione equivale ad amministrare”.

L’Avvocatura erariale del tempo, al fine di contenere i poteri del giudiziario nei confronti dell’esecutivo si mosse lungo tre direttrici: quella di negare la natura di diritti alle situazioni nascenti da leggi amministrative; quella di negare la possibilità per i giudici di disapplicare l’atto amministrativo che avesse direttamente recato un pregiudizio; infine, quella più grave, di negare giurisdizione al giudice quando l’Amministrazione avesse operato jure imperi. Ecco, quindi, perché l’Avvocatura si denominava erariale: perché lo Stato intendeva assoggettarsi al giudizio soltanto quando avesse operato nella sua veste di diritto privato. Quando avesse operato, invece, come autorità esso doveva ritenersi sottratto al sindacato giurisdizionale.

La giurisprudenza accolse le tesi dell’Avvocatura e si giunse quindi al bizzarro paradosso che da una riforma liberale che equiordinava l’Amministrazione all’amministrato dinanzi al suo unico giudice, nasceva in realtà un’Amministrazione senza giudice.[80]

Di qui il profondo scontento e le proteste della società civile e dei suoi più illuminati rappresentanti, fra i quali spiccava Silvio Spaventa, dalle cui iniziative nacque, nel 1889, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato. La relativa legge è nota anche come “controriforma Crispi” e va notato, però, che essa non nacque affatto in spirito controriformistico, perché si continuava a pensare che unico giudice, unica giurisdizione, fosse quella del giudice ordinario. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato veniva investita quindi, secondo le intenzioni del legislatore del tempo, di un compito amministrativo di giustizia interna all’Amministrazione, con la funzione di sindacare la legittimità degli atti amministrativi attraverso una valutazione di tipo esclusivamente cassatorio.

L’Avvocatura erariale, per bocca del suo Avvocato Generale, fu tra i grandi sostenitori della legge Crispi[81] e per questo può parlarsi dell’Avvocatura dello Stato come levatrice del giudice amministrativo. Con il formarsi della restrittiva giurisprudenza di cui si è detto, causata dalla vittoriosa linea difensiva dell’Avvocatura, si creò, infatti, la necessità della Quarta Sezione del Consiglio di Stato come organo di giustizia interna all’Amministrazione. Fu, poi, ancora l’Avvocatura erariale, con un ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione romana, a provocare, nel 1893, quella sentenza che riconobbe al Consiglio di Stato natura giurisdizionale, determinando, quindi, il passaggio, nell’arco di appena quattro anni, del Consiglio di Stato, da organo di giustizia interna, ad organo giurisdizionale[82]. Questo, però, determinava anche una promozione dell’Avvocatura, che non era più soltanto il difensore della personalità patrimoniale dello Stato, ma diventava difensore del potere esecutivo e delle sue prerogative e quindi avvocato a tutto tondo “dello Stato” e non più soltanto dello Stato come persona privata.

Il disegno, che si sarebbe completato negli anni '20 e '30 del secolo scorso con l’unificazione della Cassazione a Roma, con l’incardinamento dell’Avvocatura dello Stato, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti nella Presidenza del Consiglio, con l’istituzione del Foro erariale e con il mutamento, anche formale, della denominazione da Avvocatura erariale in Avvocatura dello Stato, era però già ben chiaro ai vertici dell’Istituto in tempi ben più remoti.

Così come aveva promosso in via giurisprudenziale la tesi della natura giurisdizionale dell’attività contenziosa del Consiglio di Stato, l’Avvocatura caldeggiò l’approvazione del disegno della legge istitutiva della V sezione in tutti i suoi elementi più caratterizzanti, in particolare il conferimento del crisma legislativo alla natura giurisdizionale della funzione e la conseguente capacità del Consiglio di Stato di essere giudice della propria competenza[83]. Caldeggiò anche la possibilità per il giudice amministrativo di conoscere di diritti soggettivi in via pregiudiziale o incidentale: tesi, quest’ultima, che dopo qualche parziale e timida apertura giurisprudenziale doveva trovare riconoscimento solo con la riforma del 1923.[84]

Naturalmente l’Avvocatura non seguiva tale strada solo per amor di “scienza e coscienza”, come suol dirsi di ogni avvocato, ma perseguiva ovviamente anche il disegno di ampliare le proprie funzioni e conquistare nuovi poteri, promuovendosi, come si è detto, dalle riduttive dimensioni dell’erario a quelle più generali dello Stato. Già nel 1906, infatti, l’Avvocato Generale Erariale presentava al Ministro dell’Interno (Capo dell’Amministrazione in cui allora era incardinato l’Istituto) un progetto di Regolamento che mutava la denominazione della Avvocatura da “erariale” in “dello Stato”[85], manifestando così un’aspirazione che doveva realizzarsi solo un quarto di secolo dopo.

3.      L’opera della V Sezione

Non è facile sintetizzare il lavoro svolto dalla V Sezione nel suo quindicennio di attività specialistica di giudice “anche nel merito”.

Volendolo schematizzare per grandi linee possono individuarsi due filoni accomunati da una stessa ispirazione giustizialista.

Il primo è quello relativo alla conoscibilità incidenter tantum dei diritti soggettivi in sede pregiudiziale ed incidentale, in cui la sezione – in questo sostenuta dall’Avvocatura erariale – ingaggiò un braccio di ferro con la Corte di Cassazione romana. Braccio di ferro che la vide dapprima soccombente[86], poi vittoriosa.[87]

Il secondo è quello relativo al primo timido approccio al giudizio di ottemperanza ed allo zoccolo duro della sua essenza come giudizio di opportunità.

In proposito è noto che sono stati formulati giudizi assai negativi, come quello di Franco Gaetano Scoca, secondo cui, all’epoca, il ricorso in ottemperanza era ritenuto inammissibile ove l’Amministrazione avesse comunque adottato nuovi provvedimenti o l’ottemperanza comportasse attività discrezionali, sicché il processo di ottemperanza “si presentava come un tronco improduttivo”.[88]

Giudizio come si vede, assai duro e probabilmente eccessivo, ove si ponga mente alle prime, ancorché timide, aperture “sostanzialistiche” che ben presto stemperarono, e non di poco, il primo atteggiamento di chiusura.[89]

In realtà, la “politica giudiziaria” della V sezione fu ispirata da una fondamentale esigenza di giustizia sostanziale, nei limiti, naturalmente, che i tempi consentivano, quale, ad esempio, il rivendicato sindacato sui diritti in via pregiudiziale ed incidentale sopra ricordato, la sempre riaffermata esigenza della difesa come “diritto naturale e sacro” e la definizione della giurisdizione amministrativa come “quella che tra le ragioni di sua concezione ed esistenza autonoma e distinta dalla giurisdizione ordinaria ha quella precipua di contemperare entro congrui limiti i rigidi postulati del diritto con le plausibili esigenze dell’interesse pubblico”.[90]

Significativo sopra ogni altro è, comunque, il messaggio contenuto nel discorso inaugurale della V sezione[91], tenuto dal suo primo Presidente, Ottavio Serena di Lapigio, allievo di Silvio Spaventa il cui cursus honorum lo vide più volte deputato, prefetto, sottosegretario all’Interno, ed, infine, consigliere di Stato e senatore.

In quel discorso, di brevità e densità tacitiane, egli seppe individuare l’errore di semplificazione contenuto nella definizione della competenza di merito come cognizione estesa al fatto. In realtà – egli puntualizzò – nella eterogenea serie di casi attribuiti alla giurisdizione di merito vi erano sia giudizi su rapporti, che comportavano la conoscenza tanto di diritti quanto di interessi, sia giudizi di opportunità, che postulavano l’applicazione da parte del giudice di regole metagiuridiche.[92]

Venivano così gettati i semi di due fondamentali sviluppi della giustizia amministrativa: l’istituzione della giurisdizione esclusiva e la estensione del giudizio di ottemperanza – come giudizio di opportunità – al giudicato amministrativo. Sviluppi non a caso caldeggiati dalla Commissione reale istituita nel 1910 per suggerire le ulteriori riforme (di cui il Serena faceva parte ed in cui sedevano Mortara, Scialoja, Orlando, Salandra).

Riforme che dovevano poi essere introdotte, la prima, con la legislazione del 1923-1924 dopo l’intervallo delle prima guerra mondiale e la seconda in via giurisprudenziale. E’ noto, infatti, che, nel 1928, il Consiglio di Stato ritenne esperibile il ricorso in ottemperanza anche per decisioni della giurisdizione amministrativa[93].

La decisione della IV Sezione che affermò il principio viene genericamente tacciata di apoditticità, ed addirittura additata ad esempio di “bruta normazione giurisprudenziale”[94].

A ben leggerla  pare, invece, che essa contenga una motivazione scarna ma di singolare modernità, in quanto equipara nella esigenza di tutela l’interesse legittimo fatto valere dinanzi al Consiglio di Stato al diritto soggettivo fatto valere dinanzi al giudice ordinario. Si legge, infatti, nella decisione richiamata: “sempre sta fermo il principio che logico inscindibile contenuto della pronuncia di annullamento di atto amministrativo si è la pronuncia dichiarativa della lesione da parte dell’Amministrazione di un interesse giuridicamente protetto e pertanto dell’obbligo della Amministrazione alla restaurazione del medesimo. Segue da tali premesse… “che se l’Amministrazione, di fronte al giudicato amministrativo siasi mantenuta in atteggiamento negativo poiché la perdurante omissione dell’Amministrazione sempre importa lesione di un legittimo interesse del privato, riconosciuto e dichiarato dal giudicato, bene è da ritenersi in tal caso ammissibile il ricorso del privato all’autorità giurisdizionale” (in sede di ottemperanza). In ultima analisi l’argomento usato dal Consiglio di Stato nel 1928 è lo stesso usato dalla Corte Costituzionale nel 2004 per ritenere legittima la somministrazione di tutela risarcitoria da parte del giudice degli interessi.[95]

Al di là della modernità dell’argomento, foriero di sviluppi nel lontano futuro, un importante risultato era stato comunque raggiunto: il giudizio di ottemperanza era stato esteso al giudicato amministrativo e la sua qualificazione come giudizio esteso al merito attribuiva al giudice dell’ottemperanza quei poteri sostitutivi che comportava la nuova accezione della contrapposizione legittimità-merito che nel frattempo era venuta maturando.

Tali poteri sostitutivi erano stati fino allora poco o punto esercitati, ma di essi il giudice amministrativo, nei decenni a venire avrebbe dimostrato di saper fare buon uso.

4.      Considerazioni conclusive.

Con il senno di poi può osservarsi che la riforma del 1907 fu una riforma sbagliata nella parte – pur importante – in cui individuò la competenza della neo istituita V sezione come competenza “anche in merito”, facendone un giudice speciale rispetto a quello generale di legittimità, rappresentato dalla IV sezione, e dunque istituendo due giurisdizioni amministrative (una di merito, l’altra di legittimità) con le conseguenze negative che si sono viste. Riprendendo la frase di un famoso teologo francese potremmo però ricordare che talvolta Dio scrive dritto su linee storte o dire, in chiave laica, che la Storia ricorre talvolta alle sue astuzie.

Fatto si è che l’attività della V sezione seppe, nonostante tutto, innestare nel tronco della giustizia amministrativa dei germogli che dovevano dare nei decenni avvenire rigogliosa fioritura, grazie soprattutto all’impulso lungimirante del suo primo Presidente: quell’Ottavio Serena di Lapigio di cui già si è detto. Né questo insistito riferimento sia preso come indulgenza al personalismo. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che quella di cui parliamo era l’Italia dei notabili. Le leggi sulla giustizia e gli indirizzi giurisprudenziali prima che negli uffici di governo, nelle aule parlamentari ed in quelle di giustizia nascevano dal dialogo fra gli uomini che sedevano ai vertici degli istituti e che contemporaneamente (o poco tempo prima o dopo) erano (o erano stati o sarebbero stati) uomini di Governo o autorevoli parlamentari.

Il primo Presidente della V sezione incarna perfettamente il notabile lungimirante del tempo, ed il suo discorso d’insediamento precorre le due innovazioni  cui l’attività della sezione doveva preparare l’humus di attecchimento: la giurisdizione esclusiva e l’estensione al giudicato amministrativo di quel giudizio di ottemperanza, che rappresenta di gran lunga  la parte più importante e vitale della giurisdizione di merito.[96]

Orbene, è noto che giurisdizione esclusiva e ottemperanza costituiscono due dei più importanti – se non, con la sospensiva, i più importanti – istituti di cui si servì come grimaldello la giurisprudenza amministrativa nell’ultimo quarto del secolo scorso per scardinare lo scudo formale del processo sull’atto, facendo emergere dalla sua trasformazione una giustizia volta al soddisfacimento degli interessi sostanziali sottesi e tendenzialmente equiordinati a quelli civili sotto i profili istruttori, cognitori e decisori. Trasformazione che doveva completarsi a cavallo del passaggio di millennio con la legge 205/2000 e la sentenza della Corte Costituzionale 204/2004.[97] Si è realizzata così completamente, dopo un secolo, quell’esigenza di avvicinamento della giustizia amministrativa “al diritto comune” che, come si è visto, era stata la ratio ispiratrice della legge istitutiva della V sezione del Consiglio di Stato di cui oggi celebriamo il centenario.

 

 

Ignazio Francesco Caramazza

 

 

 



*Il presente scritto costituirà oggetto di comunicazione  per la Giornata di studio per il Centenario dell'istituzione della Quinta Sezione del Consiglio di Stato (14 Dicembre 2007).

 

[1] Nei disegni di legge precedenti (progetti di legge Di Rudinì del 4 maggio 1896 e 16 maggio 1901, 1° disegno di legge Giolitti del 21 marzo 1904 e progetto di legge Sonnino del 4 maggio 1906 ) non venne proposta l’istituzione di una quinta Sezione ma solo si prospettò che la Sezione contenziosa potesse, ove l’avessero richiesto le esigenze di servizio, dividersi in due turni, uno dei quali presieduto da un consigliere, con distribuzione dei ricorsi da trattarsi dal primo o secondo da parte del Presidente della Sezione.

[2] L’inaugurazione della V sezione avvenne l’11 novembre 1907 con i discorsi del Presidente del Consiglio  di Stato sen. G. Giorgi e del Presidente della V Sezione sen. O.  Serena, riportati in Giustizia amministrativa, 1907.

[3] L’art. 22 T.U. n.638/1907 così statuisce:

Spetta alla sezione quarta del Consiglio di Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge , contro atti e provvedimenti di un’ autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d’individui o di enti morali giuridici; quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

Il ricorso non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico.” L’ultima disposizione fu estesa alla giurisdizione di merito.

[4] Tra cui al n.5 “ i ricorsi diretti ad ottenere l’ adempimento dell’ obbligo dell’ autorità amministrativa di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico”.

[5] Ricorda il prof. A. Salandra che “lo sdoppiamento apportato dalla legge del 1907 non fu dovuto a superiori ragioni razionali, ma semplicemente alla cresciuta mole di lavoro ed al numero enorme di ricorsi pendenti”, Corso di diritto amministrativo, seconda edizione, 1915, pag. 255.

[6] Pertanto, all’epoca, il Presidente del Consiglio di Stato presiedeva solo l’adunanza generale delle tre  sezioni consultive ma non anche l’adunanza plenaria delle due sezioni giurisdizionali (V. artt. 5  e 37 T.U. 17.8.1907 n. 638).

[7] Il termine di tre anni per la perenzione è stato ridotto a due dall’art. 6 L. 21 dicembre 1950 n. 1018.

[8] E’ la prima volta che compare in un testo legislativo (in contrapposizione evidentemente ai  diritti soggettivi) il termine interesse di individui o di enti morali giuridici”.

Il  termine “interesse legittimo” fu invece coniato dalla dottrina  dell’epoca (in particolare, Ranelletti e  Cammeo), la quale ritenne che la categoria degli interessi legittimi coincidesse con i diritti soggettivi che fossero stati compressi dall’interesse generale, pur ammettendo altri interessi, non  protetti intenzionalmente e direttamente dalla legge ma solo occasionalmente ed accidentalmente.

Anche Santi Romano aderì a tale classificazione distinguendo interessi semplici,  interessi occasionalmente protetti ed interessi legittimi (V. Principi di diritto amministrativo, 1906, 42). 

Il termine interesse legittimo viene considerato accanto al diritto soggettivo in un testo di legge solo con la Costituzione del 1948, la quale ne consacra ( in contrapposizione alla teoria di. E. Guicciardi sul carattere  processuale dell’interesse legittimo come interesse a ricorrere, attribuito al soggetto al fine di ottenere l’annullamento        del provvedimento illegittimo: l’autore distingue al riguardo le norme di azione, la cui violazione comporterebbe la lesione dell’interesse legittimo, dalle norme di relazione la cui violazione determinerebbe la lesione del diritto soggettivo) il carattere di situazione soggettiva di carattere sostanziale in quanto riferita ad un soggetto determinato e per il nesso con il buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. Per cui l’interesse legittimo viene poi generalmente definito come “posizione di vantaggio fatta ad un soggetto dall’ordinamento in ordine ad un bene oggetto di potere amministrativo e consistente nell’attribuzione al medesimo di poteri atti ad influire sull’esercizio del potere, correggendone le deviazioni, in modo da consentire (in termini di probabilità e non di certezza) la realizzazione dell’interesse al bene: ma nel contempo l’interesse legittimo esaurisce la sua spinta vitale in questa partecipazione (che è particolarmente tutelata con la legge sul procedimento amministrativo n.241/1990 e successive modificazioni) senza attingere direttamente il bene sperato se non per il tramite dell’esercizio del potere (da parte dell’Amministrazione) ed in quanto questo glielo consenta  (V. M. Nigro, Giustizia Amministrativa, 1983, 128).

[9] La dottrina dell’epoca si divise  nettamente su detta questione, affermando alcuni che il nuovo organo era una forma di amministrazione contenziosa, mentre altri rilevarono che si trattava di una giurisdizione speciale ed in quanto tale soggetta alla legge n.3761/1877 (Cfr. V. E. Orlando, In Primo trattato completo di diritto amministrativo, Vol. III, parte 2°, Giustizia Amministrativa, seconda edizione, 1923, pagg. 155 e segg.).

[10] V. F. Cammeo, sostenitore del carattere soggettivo (tesi che poi è prevalsa), in Corso di diritto amministrativo, con note di G. Miele, 1960, pag. 734.

[11] I ricorsi pendenti davanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato erano nel 1906 circa 3700, quelli decisi circa 600 e quelli pervenuti circa 1300 (V. F. D’Alessio,  Rapporti e conflitti fra le due Sezioni giurisdizionale del Consiglio di Stato, 1912, p. 15) .

[12] Sia consentito richiamare la mia relazione “Il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo nella sua evoluzione. Punti fermi e problematiche aperte”, pagg. 3 e segg. , pubblicata nel Web Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa, Studi e Contributi, nonchè nel Web Giustamm.it., settembre 2007.

[13] La Cassazione nelle menzionate sentenze  da una parte ritenne che la giurisdizione contenziosa della IV Sezione del consiglio di Stato non poteva che annoverarsi tra le giurisdizioni speciali ( e perciò le relative sentenze erano assoggettate alla L. 31.3.1877 n.3761)   in quanto giudicava di ben ristretta materia, in relazione all’autorità giudiziaria; dall’altra  rilevò che  nella legge istitutiva della IV sezione  (art.19) era precisato che “nulla è innovato alla legge 31.3.1877 n.3761” e che sollevata dalle parti o d’ufficio la incompetenza dell’autorità amministrativa la sezione IV doveva sospendere ogni decisione, rinviando gli atti alla corte di Cassazione per la decisione sulla competenza (art. 20).

[14] Detta disposizione prevede il ricorso alle sezioni della Cassazione istituite in Roma (ora Sezioni riunite) per “giudicare dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali,di giurisdizione fra i tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali (V.  nonché della nullità delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere.”

[15] Precisa il prof. Alfredo Codacci-Pisanelli che alla fine del 1909 erano pendenti davanti alla IV sezione n. 1393 ricorsi e davanti alla V n. 2319 ricorsi, in “Sulle riforme desiderabili nell’ordinamento della giustizia amministrativa centrale”, Riv.dir. pubblico., 1912, p.52.

[16] Cfr. V. E. Orlando, op. cit. , pag. 33.

La sottrazione alla quarta Sezione della valutazione sull’eccezione di incompetenza, con  sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte di Cassazione,  venne criticata dal Procuratore generale della Cassazione on. O. Quarta , in occasione del discorso inaugurale per l’anno giudiziario 1897,  precisandosi che doveva  spettare al giudice dell’azione decidere anzitutto dell’eccezione di incompetenza e riconoscere i confini della propria giurisdizione, riportato in Giustizia amministrativa, 1897.

[17] V. Cons. di Stato, Sez. IV n.17 del 15.1.1904, che ammise il ricorso incidentale in analogia all’appello incidentale o al controricorso per Cassazione, richiedendo la notifica di esso alle controparti per essere insufficiente una semplice memoria,  in Giustizia amministrativa, 1904, pag. 31.

[18] Cfr. V. E. Orlando, op. cit., pag.33.

[19] V. F. D’Alessio, op. cit., pagg. 220-221, ove si precisa che era prevalsa l’opinione di V. E. Orlando ( in contrasto con  quella di C. Lessona),  che aveva sostenuto che l’art. 37 del T. U. 2.6.1889 n. 6166 escludeva le prove cosiddette semplici (interrogatorio, prova testimoniale e perizia),  e tale opinione era stata confermata dalla normativa del 1907  (art. 36 T.U. n. 638/1907 ed artt. 26 e 27 R.D. n.642/1907).

[20] V. Cass. S. U. n. 4109 del 22.2.2007 e n. 13048 del 4.6.2007 ; Corte cost. 12.3.2007 n. 77; Cons. di  Stato, sez. VI, n.3801 del 28.6.2007.

[21] V. Cons. di Stato, Sez. V , in data 31.12.1907, in G. I. 1908, c.69.

[22] V. Cons di Stato, Sez. V n. 52 dell’8.2.1909, in Giustizia amministrativa, 1909, parte I, 118. Tale orientamento, nonostante le critiche della dottrina, non è stato più modificato dalla V Sezione nel periodo in considerazione: cfr.  Sez. V in data 4.8.1916, in Giur. It. 1917, III, c.8.

[23] V. A. Codacci-Pisanelli, “La riforma delle leggi sulla giustizia amministrativa”, in Riv. Dir. Pubblico, 1916, pag.296.

[24] L’insigne giurista presentò una brillante memoria nel giudizio che si concluse con la decisione sez. V n.52/1909, già citata, rilevando che la tesi sull’unità delle due sezioni giurisdizionali era contraddetta dalla spiccata differenza di funzioni e di attribuzioni, che la legge stessa conferiva alle due sezioni, che  non avevano un capo comune, che ne distribuisse il lavoro e ne regolasse le funzioni : V. F. D’Alessio, op. cit. pag.141-142.

[25] Cfr. V. E. Orlando, op. cit., pag 335.

[26] Cfr. V. E. Orlando, op. cit. pagg. 336-337.

[27] V. F. D’alessio, op. cit., pag.320.

[28] V. Cons. Sez. V , in data 31.12.1907 in Giur. It. 1908, III, c. 69; in data 22.2.1908 in Giur. It. 1908, III, c. 144; in data 3.5.1909 in Giur. It. 1909, III, c. 242; in data 19.7.1909 in Giur. It. 1910, III, c. 67; n.540 in data 11.12.1914 in Giustizia amm.va, 1914, pag.562, ove si precisa che non è sufficiente richiedere un giudizio di merito se la fattispecie non rientra tra quelle affidate alla V Sezione; che l’autorità giurisdizionale ripete il suo potere unicamente dalla norma di diritto positivo e quando tale potere non è concesso essa non può arrogarselo per interpretazione analogica o per identicità di motivi o di criteri, non rientrando la controversia in alcuno dei casi previsti  ex art. 23 R. D. n.638/1907; che la competenza della V Sezione non può venir meno per il fatto che il ricorrente abbia ristretto il suo gravame ai soli motivi di legittimità., senza estenderli al merito.

Orientamento restrittivo condiviso dalla Sez. IV di cui  V. la decisione  in data 18.3.1909 in G. it., III, 1909, c. 130.

 

[29] Prima della L. n.62/1907  la decisione anche in merito di cui all’art. 25 L. n.6166/1989 (che aveva i suoi precedenti nella giurisdizione propria del Consiglio di Stato di cui all’art.10 L. n.2248/1865 allegato D) comportava per alcuni (Meucci e Porrini) un esame non solo della legalità dell’atto ma anche della sua opportunità, mentre per altri (Mortara) stava ad indicare una giurisdizione piena, sostitutiva di quella ordinaria,  per l’esercizio di ogni potestà di cognizione e di giudizio necessaria per la definizione della controversia. Ma, come fu notato dall’Orlando, rientrando nella giurisdizione anche in merito un elenco determinato di controversie, entrambe dette tesi erano parziali in quanto tenevano conto esclusivamente di alcune ipotesi trascurando le altre, atteso che vi erano casi in cui era evidente una pronuncia su veri e propri diritti soggettivi, mentre per altri la decisione della V Sezione aveva un contenuto analogo ad un provvedimento amministrativo, senza escludere che in una determinata materia vi potessero essere degli aspetti di carattere misto (Cfr. V. E. Orlando, op. cit. , pagg. 209-214).

Sui caratteri della giurisdizione anche in merito si soffermò anche il presidente Serena, nel suo discorso per l’inaugurazione della V Sezione, già citato, precisando che essa  non escludeva il giudizio di legittimità, ma lo comprendeva e lo fondeva con quello di merito; che tra le ipotesi previste di giurisdizione anche in merito, alcune riguardavano giudizi su veri e propri diritti soggettivi, mentre per altre il sindacato attribuito ai tribunali amministrativi concerneva l’esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione ed il pronunciato poteva ispirarsi non solo a criteri di legittimità ma anche a quei criteri di equità, di convenienza e di opportunità che avrebbero dovuto determinare l’atto amministrativo sottoposto a sindacato.

Sulla natura giurisdizionale  del giudizio di merito del giudice amministrativo sono stati avanzati dalla dottrina forti dubbi che si sono trascinati fino alla sentenza Cass. S. U. n. 2157 dell’8.7.1953, est. Torrente, la quale ha ribadito il carattere giurisdizionale del procedimento per l’esecuzione del giudicato di cui all’art. 27 m.4 T. U. n.1054/1924, avallandone la sua estensione al giudicato amministrativo e rilevandone  la sua conservazione pur in presenza dell’art.113 Cost. (V. Giuseppe Guglielmi, “Circa i limiti gella giurisdizione del Consiglio di Stato in ordine al ricorso per l’esecuzione del giudicato”, a commento della citata sentenza della Cassazione, in Giurisprudenza completa della Corte di Cassazione sezioni civili, 1953, pag.155.

 

[30] Cfr. V. E. Orlando, op. cit. pag. 281; Per Giorgio Ponticelli, in La giurisdizione di merito del Consiglio di Stato (indagini storiche), 1958, pag. 166; Relazione della regia avvocatura erariale  per gli anni 1912-25, pag. 75, ove si  sostiene che il Consiglio di Stato in sede di giustizia amministrativa ha piena potestà di risolvere in via preliminare le questioni di puro diritto civile, salvo le contrarie disposizioni come per l’incidente di falso.

 

[31] V. la sentenza Cass. Roma, S. U. in data 26.2.1910, in G. I. 1910, I c. 281.

 

[32] Sembra dovuta proprio al Mortara la nota (senza indicazione dell’Autore) favorevole a tale ampliamento di giurisdizione, a commento della decisione sez. V 1°.4.1910 , riportata in G. I. 1910, III,  c. 267-272.

Sulla questione comunque il Mortara insistette nel discorso pronunciato in qualità di Procuratore generale presso la  Corte di Cassazione in data 4.1.1912, riportato in Giust. Amm. 1912, parte IV,  in cui  per sollecitare la Cassazione a modificare l’orientamento restrittivo in contrasto con la posizione assunta dalla V Sezione, venne ricordato che a fronte di tale situazione di incertezza “si rinnova da alcuni il dubbio che la Corte di Cassazione non sia l’organo più adatto a risolvere i conflitti di giurisdizione”.

Evidentemente il Mortara si riferiva in particolare  al Prof. Vittorio Scialoja, che aveva pubblicato qualche anno prima  lo scritto “Per una riforma delle Sezioni giurisdizionali del consiglio di Stato, in Riv. Dir. Pubb. 1909, in cui si proponeva da una parte  il distacco delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato da quelle giurisdizionali, raggruppando queste nel Tribunale supremo amministrativo, e dall’altra, per risolvere i conflitti  tra l’autorità giudiziaria  e l’Amministrazione o i corpi giurisdizionali amministrativi,  la costituzione di una Corte suprema dei conflitti, in composizione mista (  magistrati ordinari e Consiglieri del Tribunale supremo amministrativo o, secondo i casi , Consiglieri della Corte dei conti e via dicendo).

Detta proposta di un Tribunale dei conflitti a composizione mista riaffiora di tanto in tanto ed  è stata avanzata anche di recente dal Pres. del Consiglio di Stato M. E. Schinaia in occasione della cerimonia di saluto per limiti di età in data 22 ottobre 2007.

[33] V. Cons. di Stato Sez. V in data 1°.4.1910 in G. I. 1910, III, c. 267 e precedenti decisioni della V citate in nota.

[34] V. Cass. Roma S.U. in data 25.6.1915 in G. I. 1915, I, c. 755; ed in data 8.3.1920 in G.I. 1920, I, c. 215, concernente la competenza della V Sezione per le questioni di diritto soggettivo preliminari al provvedimento di chiusura di una farmacia..

[35] V. Sez. V. in data 114.1908, in G. I. , 1908, III, c. 215 , con nota di F. Cammeo, favorevole alla conclusione ma critico in riferimento alle  motivazioni addotte.

Tale orientamento fu seguito dalla V anche nella decisione n.740 del 13.12.1930, in Gius. Amm, 1931, pag 92,  ma poi fu abbandonato per effetto della riforma del 1923-24, atteso che le controversie relative al debito pubblico furono inserite con l’art. 29, comma 1 n.4, T.U. n.1054/1924 tra quelle riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e per esse vi fu la riserva al giudice ordinario delle questioni patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell’atto impugnato alla stregua del successivo art. 30 del medesimo T.U. e cioè per tutte quelle relative al risarcimento del danno ( Cfr. V. Crisafulli, “Sui limiti della competenza del Consiglio di Stato in materia di debito pubblico”in Riv. Dir. Pubbl. 1933, pag. 484).

La determinazione dei diritti patrimoniali consequenziali è stata alquanto laboriosa e si è trascinata per decenni, in quanto in un primo momento si ritenne  che appartenessero alla giurisdizione ordinaria tutte le questioni di contenuto patrimoniale inerenti al rapporto di pubblico impiego (cons. di Stato, sez. IV del 22.8.1924). Il caso più discusso è stato quello relativo agli stipendi arretrati spettanti all’impiegato, a cui favore  il giudice amministrativo aveva annullato per illegittimità il provvedimento di licenziamento. La giurisdizione del giudice amministrativo su tale questione fu  positivamente risolta con decisione Cons. di Stato, sez. V del 28.1926, riconoscendosi che il pagamento degli stipendi arretrati costituisce modo ordinario di reintegrazione del diritto leso e trova causa direttamente nel rapporto di pubblico impiego, a differenza del risarcimento del danno che  ne costituisce una conseguenza ulteriore rispetto all’illegittimità del’atto impugnato. Tale decisione fu poi confermata dalla Cass. S.U. in data 14.7.1927.

Successivamente, è sorto il problema di stabilire a chi spettasse la giurisdizione nel caso in cui occorresse detrarre dagli stipendi arretrati dovuti  quanto percepito ad altro titolo dall’impiegato illegittimamente licenziato ed anche in tal caso la giurisdizione è stata riconosciuta  dal giudice amministrativo (V. Cass. S. U. n. 2357 del 22.7.1955).

Ulteriore problematica è stata poi quella relativa agli interessi legali ed alla  rivalutazione monetaria sugli stipendi arretrati, che può dirsi definitivamente conclusa con la sentenza Cass. S. U. n. 6241 del 21.6.1990, la quale ha precisato che la mutazione in termini economici quantitativi del credito del lavoratore per effetto della rivalutazione avviene ab intra e rimane entro il rapporto di impiego pubblico e la controversia promossa dall’impiegato pubblico, o comunque dall’ex dipendente, per conseguire la rivalutazione della retribuzione corrisposta con ritardo, ovvero il conguaglio della stessa, o riliquidazione anche dell’indennità di fine rapporto oltre gli interessi nella misura legale, a prescindere dalla costituzione in mora e della colpa del debitore, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria resta limitata all’ipotesi in cui, sulla base di un comportamento del datore di lavoro pubblico, concretandosi in fatti specifici e diversi dal ritardo, il dipendente o l’ex dipendente della pubblica amministrazione pretenda non la rivalutazione automatica e gli interessi corrispettivi, ma il risarcimento di un danno che secondo le allegazioni è diverso anch’esso dagli effetti propri del diminuito potere di acquisto della moneta e si compendia in una somma di danaro superiore a quella del calcolo automatico della rivalutazione per la durata del ritardo.

 

[36] V. F. G. Scoca, Profili sostanziali del merito amministrativo, Relazione presentata al convegno di L’Aquila del 12-13 ottobre 1979 sul merito amministrativo, in cui si sottolinea la scomparsa quasi totale delle decisioni del giudice amministrativo estese al merito dopo la legge istituiva del TAR del 1971, a parte quelle sull’esecuzione  del giudicato ed una decisione in tema di nulla osta cinematografico ex L. n.161/1962. Il che era dovuto secondo l’Autore all’espansione del vizio di eccesso di potere, che generalmente aveva comportato l’assorbimento dell’esame dei vizi di merito da parte del giudice amministrativo.

Per quanto mi riguarda,  confermo  l’assunto del prof. Scoca anche per il periodo attuale, avendo rinvenuto recentemente, a parte le decisioni sull’esecuzione del  giudicato, solo  alcune relative al nulla osta cinematografico (Cfr. Sez. IV n.1086 del 10 dicembre 1991, in Foro amm. 1991, pag. 2917). 

 

[37] V. F. Cammeo, che chiarisce in modo perspicuo le ragioni per cui il problema dell’ottemperanza si pone anche nei riguardi delle decisioni del giudice amministrativo (poi risolto con l’art. 37 L. n.1034/1971), ponendo in evidenza che le decisioni del giudice amministrativo possono  essere di annullamento sia di un atto positivo sia di un atto negativo (che comportano il dovere di adottare un atto positivo)  e che l’annullamento di un atto positivo può comportare l’effetto di vincolare l’Amministrazione nel suo ulteriore comportamento in relazioni ai motivi accolti (F. Cammeo, “L’esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato e della G.P.A.”, in G. I. 1937, III, c. 65.

Comunque all’epoca di tale scritto (1937) già vi erano state delle estensioni all’esecuzione del giudicato del giudice amministrativo ed in particolare ciò era avvenuto inizialmente per l’esecuzione delle sentenze amministrative esecutive del giudicato del giudice ordinario (Cfr. Sez. IV n.269 del 22.4.1911, in Giust. amm., pag. 217) e poi per l’esecuzione del giudicato amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (Cfr. Sez. IV n.181 del 9.3.1928; Sez. V n.176 del 13.3.1931). Solo verso gli anni cinquanta vi fu l’estensione anche nei confronti del giudicato amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità (Cfr. E. Guicciardi, Giustizia amministrativa, 1957, pagg. 293 -296).

[38] V. M. E.  Schinaia, I poteri del giudice amministrativo nella fase di esecuzione delle sue decisioni da parte dell’Amministrazione, 2003, in  Web Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa, Studi e Contributi.

[39] V.  F. Cammeo, Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa , 1911-12, pag 307.

[40] V. M. Nigro, Sulla natura giuridica del processo di cui all’art. 27 , n.4, della legge sul Consiglio di Stato, in Rass. Dir. Pubb., 1954, ripubblicato in Scritti giuridici,1996,  Tomo I, 177, nota n.3

[41] V. F. Cammeo, Corso di diritto amministrativo, con note di aggiornamento di G. Miele, 1960, pag. 822.

[42] Cfr.  Sez. V n.183 del 25 aprile 1908 in Giust. Amm., 1908 pag. 283.

[43] Cfr. Sez. V n. 86 del 28.2.1913 in Giust. amm, 1913, pag. 461.

[44]Cfr. Sez. V n. 408 del  7 agosto 1913 in Giust. Amm., 1914 pag. 510.

[45] Cfr. Sez. V n. 86/1913, già cit.

[46] Cfr.  Sez. V in data 4 novembre 1910 in riv.dir. pubbl. 1911, pag. 204, con nota di Alessando Montesano;

[47] Cfr. sez. V in data 30.12.1910, con nota adesiva di F. Cammeo, in G. I., 1911, III, c. 87.

[48] V. Sez. V in data 14.6.1909, con nota contraria di F. Cammeo che evidenzia che il ricorso è rivolto all’esecuzione del giudicato e non solo per la revoca dell’atto, in G.I. 1909, III. c.424.

Detto orientamento restrittivo della V Sezione è stato superato nel senso auspicato dal Cammeo solo recentemente, riconoscendosi la potestà del giudice amministrativo di sostituirsi all’amministrazione per adottare quei provvedimenti necessari per l’esecuzione del giudicato  (V. Cons. di Stato, A. P. n.1 del 9.3.1973)

[49] Cfr. Sezione V n. 183 del 2.4.1908 , già citata, confermata da Cass. S. U. in data 18.1.1909 in Giust. amm. 1909, parte III, pag. 43.

[50] Cfr. Sez.V n. 86/1913, già cit. e  Sez. V 11.6.1920, in G.I., 1921, III. c.1.

Tale orientamento è stato successivamente integrato in modo graduale, ammettendosi che il giudice amministrativo in sede di esecuzione abbia i più ampi poteri per assicurare l’adempimento dell’obbligo di esecuzione, sia mediante statuizioni dirette, sia mediante la nomina di commissari ad acta con il compito di sostituirsi integralmente, anche per attività discrezionale, all’amministrazione inadempiente (V. Cons. di Stato, A. P. n.1 del 9.3.1973).

La conferma degli ampi poteri di merito spettanti al giudice amministrativo  in sede di esecuzione del giudicato, con facoltà di sostituirsi a qualunque organo della P.A, è avvenuta con le sentenze Cass. S. U. 28.6.1991 n. 7226 e 14.1.1992 n. 368, in Giustizia civile, 1992, pag 759 e 613 e con la sentenza Corte cost. n.406 del 12.12.1998. Per la situazione attuale V. Cons. di Stato, sez. VI n.5409 del 16.10.2007.

[51] Cfr. Sez. V in data 30.12.1910, in G. I. 1911, III,  c. 87;  Sez. V  in data 11.6.1920 (salvo valevoli e giustificate ragioni di ordine pubblico ) in G.I. 1921, III, c. 3.

In tal modo, la Sez. V aderì sostanzialmente all’orientamento di F. Cammeo, che escludeva l’adempimento specifico per i casi in cui si mettessero in pericolo i rapporti internazionali o si alterassero le condizioni politiche dello Stato: Cfr. F. Cammeo, Commentario cit., pag. 847.

Solo recentemente vi è stato un certo irrigidimento al riguardo, ritenendosi che a tale dovere di ottemperanza l’Amministrazione non possa assolutamente sottrarsi  (Cons. Stato, A. P. n.13 del del 3.7.1952); che l’Amministrazione non ha alcuna discrezionalità con riguardo all’an dell’esecuzione, alla quale non può sottrarsi per nessuna ragione, neppure per l’estrema difficoltà dell’esecuzione o per l’eccezionalità della situazione, salvo il naturale limite costituito dal principio “factum infectum fieri nequit”, avendo solo una facoltà di scelta relativa al quomodo (V. Cons. di Stato, A. P. n.1 del 9.3.1973). 

 

[52] V. Alfredo Codacci-Pisanelli, “La riforma delle leggi sulla giustizia amministrativa “ e “Sulle riforme desiderabili nell’ordinamento della giustizia amministrativa”, in Riv. Dir. Pubblico, rispettivamente, 1916 e 1912.

 

 

[53] Cfr. relazione al Bilancio dell’Interno per l’esercizio 1910-11. Il Sen. Mortara propose di concedere a tali Sezioni la facoltà di risolvere esse stesse almeno alcune tra le questioni incidentali di diritto allora rimesse alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di Roma, che tendeva ad affermare la prevalenza dell’Autorità Giudiziaria. Il Sen. De Cupis aderì a tale richiesta. Tali proposte portarono il Ministro dell’Interno del tempo, On. Luigi Luzzatti, all’istituzione di una Commissione Reale per lo studio delle riforme da apportarsi all’ordinamento della Giustizia Amministrativa. La presidenza di tale Commissione fu affidata al Conte Adeodato Bonasi; della Commissione furono chiamati a far parte i senatori Arcoleo, Cavasola, De Cupis, Filomusi-Guelfi, Inghilleri, Mortara, Quarta, Scialoia e Serena; nonché i deputati De Nava, Mosca, Tommaso, V. E. Orlando, Calandra, Schanzer, Codacci-Pisanelli e il Comm. Pironti, Direttore Gemerale dell’Amministraione civile.

[54] Letteralmente nel testo; cfr. pag. 298 Riv. Dir. Pub., fascicolo maggio-giugno, Parte I – 1916.

[55] Carlo SCHANZER, Origine ed avvenire della Giustizia Amministrativa in Italia, Nuova Antologia, fascicolo 16 luglio 1900.

[56] Si noti che tale tema era stato oggetto di ampia discussione già nei “Congressi Giuridici Italiani” il cui primo fu tenuto a Roma nell’autunno del 1872. Il VII Congresso Giuridico si concluse con le seguenti note a firma dei proponenti Scialoja, Schanzer e Codacci-Pisanelli: “Il VII Congresso Giuridico, ritenendo immatura nelle presenti condizioni l’attuazione immediata di ogni soluzione radicale del problema e la istituzione di un Tribunale Supremo Amministrativo, fa voti affinché la funzione giurisdizionale del Consiglio di Stato, meglio coordinata alle altre spettanti allo stesso Collegio ed a quella dell’Autorità Giudiziaria, sia resa più rapida e più sicura. Indica come mezzi a tal fine idonei: 1) la sollecita discussione del disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati il 23 giugno 1910; 2) l’estensione del giudizio di merito del Consiglio di Stato a quelle materie per le quali l’esperienza faccia ritenere opportuna una simile forma di sindacato; 3) l’attribuzione di alcune materie alla esclusiva competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato, secondo le proposte della Commissione Reale; 4) la concessione del ricorso contenzioso anche contro l’inerzia ed il silenzio dell’Amministrazione”.

[57] Cfr. l’art. 100 dell’attuale c.p.c.:”Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.

[58] Carlo SCHANZER, La posizione costituzionale della IV Sezione del Consiglio di Stato, Società Editrice Laziale, Roma 1901.

[59] Si riporta il testo integrale di tale verbale:”Addì 13 marzo 1890, alle ore 1,15 pom. nella sala delle adunanze a1^ piano, in seguito ad avviso di convocazione, sono intervenuti e si sono riuniti , sotto la presidenza di S.E. il Presidente del Consiglio di Stato, Nobile Senatore Cav. Carlo Cadorna, gli Onorevoli Signori: Spaventa Comm. Silvio, Senatore, Presidente di Sezione; Bianchi Comm. Francesco; Giorgi Comm. Giorgio; Inghilleri Comm. Calcedonio; Tarchioni Comm. Telesforo; Nardi Dei Comm. Innocenzo; Tiepolo Comm. Giandomenico, Consiglieri, con l’assistenza del sottoscritto segretario di Sezione. Sono assenti il Consigliere Comm. Imperatrice Giuseppe ed il Consigliere Comm. Vittorio Ellena, il quale si scusa, dovendo recarsi a Berlino con incarico del Governo. Aperta la seduta, S.E. il Presidente, dopo un breve accenno allo scopo della riunione, fa dal segretario dare lettura dei RR. Decreti di nomina del predetto Comm. Spaventa a Presidente di Sezione, e dei Comm. Imperatrice, Tarchioni, Nardi Dei e Tiepolo a Consiglieri, nonché dei decreti di assegnazione dei medesimi, dei Consiglieri Bianchi, Giorgi, Ellena ed Inghilleri, e del sottoscritto segretario, alla detta Sezione IV.. S.E. riprende quindi la parola per indirizzare i più caldi voti ed auguri di prosperità alla novella Sezione, e per dichiarare i singoli componenti immessi nello esercizio delle rispettive funzioni, esprimendo la fiducia che i pronunziati di essa abbiano a corrispondere agli alti e supremi fini della giustizia amministrativa, nello interesse della quale venne istituita. L’Onorevole Comm.  Spaventa ringrazia a nome di tutti i membri per gli elevati sentimenti espressi da S.E. il Presidente del Consiglio, in seguito di che il medesimo si ritira, continuando la seduta sotto la presidenza del Predetto Comm. Spaventa”. Il Presidente del Consiglio di Stato f.to C. Cadorna; il segretario della Sezione IV f.to A. Borselli”.

[60] Raffaello RICCI, Discorso inedito di Silvio Spaventa per l’inaugurazione della IV Sezione, Società Editrice Libraria, Milano 1909.

[61] Vittorio SCIALOJA, Sulla funzione della IV Sezione del Consiglio di Stato, La Giustizia Amministrativa, fascicoli 13 e 14 del 1901.

[62] Cass. Roma, S.U.Civili, 11 marzo 1898, Comune di Roma/Raveggi.

[63] L. MORTARA, Ancora alcune osservazioni sui rapporti fra la giurisdizione civile ordinaria e la giustizia amministrativa, Unione Tipografica Editrice, Torino 1898.

[64] Alfredo CODACCI-PISANELLI, Le decisioni del Consiglio di Stato e il loro preteso annullamento giudiziario, Giur. It. Vol. XLV, 1893, e dedicato alla memoria di Silvio Spaventa.

[65] L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, Vol. I, pag. 56.

[66] Giustizia Amministrativa, L’arretrato si può smaltire istituendo apposite Sezioni Stralcio, intervista di Cristina Cappuccini al Presidente Schinaia, in Diritto e Giustizia, 22.01.07.

[67] Vittorio SCIALOJA, op. cit., PAG. 22.

[68] Cfr. in proposito lo studio di A. CODACCI-PISANELLI “L’eccesso di potere nel contenzioso amministrativo” pubblicato in Giustizia Amministrativa, 1892, fasc. 7 e 8, che in quel tempo fu particolarmente apprezzato.

[69] A. Salandra, Corso di Diritto Amministrativo, 2^ ed., pag. 255

[70] Relazione del senatore Guala, Atti parlamentari Senato, Relazione dell’Ufficio Centrale presentata il 27.11.1906;

[71] G. Zanobini, Corso di Diritto Amministrativo, VII ed., vol. II, pag. 146

[72] Atti parlamentari della Camera dei  Senatori – Discussioni – Legislatura XVI Sessione 2^ seduta del 22 marzo 1888, pagg. 1211-1212.

[73] Atti parlamentari, citati, pag. 1216. – Vedasi in proposito anche P.G. Ponticelli, La giurisdizione di merito del Consiglio di Stato, Milano 1958, pagg. 98-100.

[74] Atti Parlamentari del Senato del Regno, I sessione 1904-1906, Disegni di legge e relazioni, Tornata 27.11.1906, pag. 4. Vedasi anche Relazione sulle Avvocature erariali 1905-1907, pag. 35

[75] Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, I sessione, discussioni, Tornata 2.3.1907, pag. 2513.

[76] “Faccio solo notare, che l’aggiunta dell’art. 37 con la quale si ampliano i poteri istruttori della sezione chiamata a pronunciare anche sul merito, soddisfa a un bisogno da lungo tempo sentito; essendo di palmare evidenza che un Collegio investito di piena giurisdizione deve essere messo in grado di raccogliere direttamente le prove richieste per la istruzione completa della causa; come avviene anche nei Collegi dell’ordine giudiziario chiamati a decidere sul diritto e sul fatto. (Relazione Giolitti sopra citata sub. 6)

[77] C. Vitta, Diritto Amministrativo, UTET 1937, Vol. I, pag. 566 – D’Altronde, ancora oggi, vedasi G. Barbagallo, La giurisdizione del Consiglio di Stato dalle origini al 1923, in Il Consiglio di Stato nella storia d’Italia a cura di G. Melis, Giuffrè, Milano 2006, pag. 2312.

[78] F. Benvenuti, Giustizia Amministrativa, voce dell’Enciclopedia del diritto, pag. 608.

[79] Cass. Roma 13.3.1876 in Foro it. 1876, I, 842 le cui massime recitano: “chiunque da un provvedimento generale regolamentare dell’autorità amministrativa riceva danno con offesa dei suo diritti può domandare il risarcimento dinanzi all’autorità giudiziaria. Così può dimandarlo il prestinaio, che abbia ricevuto qualche pregiudizio da un provvedimento del Comune, con cui venne fissata una tariffa obbligatoria pel prezzo di vendita delle farine e del pane. L’autorità giudiziaria investita della dimanda,  riconosciuta l’irregolarità di un provvedimento non deve revocarlo, ma soltanto dichiarare la responsabilità dell’autorità amministrativa, di fronte alla prova del danno. Fra i danni che i prestinai, nella specie suddetta, possono dimandare, si comprendono quelli per pretese contravvenzioni, o dalle limitazioni apportate alla loro industria, o da altre circostanze”. La nota redazionale del Foro italiano commenta, poi, i principi affermati e massimati come espressione di indirizzo consolidato, citando, tutta una lunga serie di precedenti analoghi.

[80] La tesi della responsabilità storica dell’Avvocatura erariale nel determinare la linea interpretativa restrittiva di cui si è detto fu già enunciata, come dato di fatto, nell’infuocato dibattito parlamentare sulla legge istitutiva della IV sezione del Consiglio di  Stato, dal senatore Pierantoni (genero del Mancini) il quale, opponendosi strenuamente al disegno, vedeva come unico vero rimedio alla insufficiente difesa degli amministrati una più esatta lettura, da parte del giudice ordinario italiano, della legge del 1865, una lettura conforme alla lettera della norma ed all’interpretazione datane dalla giurisprudenza belga di fronte ad analogo testo e, criticando la distinzione fra atti di gestione e atti di imperio, ammoniva gli onorevoli colleghi come tale interpretazione, fatta propria dal giudice italiano, fosse errata: “l’opera della Cassazione – precisò – fu spinta su questa via dalla Avvocatura Erariale, forte istituto, prevalente nell’opera del potere aministrativo e giudiziario” (Atti parlamentari, Senato del Regno, Discussioni, Tornata del 20 marzo 1888, 1170.)

[81] Illuminante, per comprendere appieno la ratio che ispirò la politica difensiva dell’Avvocatura ed apprezzarne l’intima coerenza di condotta sull’intera problematica della giustizia amministrativa, è il seguente brano della relazione dell’Avvocato Generale per l’anno 1883: “Fino a che non si riconosca competenza se non al giudice del diritto, sarebbe non senza pericolo, per la indipendenza dei poteri, attribuirgli l’indagine della prudenza o della opportunità sulla misura o sull’atto amministrativo. Intanto che basta l’addentrarsi anche di poco nelle pratiche della giustizia amministrativa per accorgersi che nulla più ne offende, o disdice, quanto lo scompagnare nell’atto amministrativo l’esame della legittimità, dove ogni regola diventa pieghevole, dall’esame della giustizia, la quale non può tornare che di convenienza…E dunque, affrancati da ogni scrupolo commettasi al Consiglio di Stato, a questo Supremo Collegio dell’ordine amministrativo, l’esame di ogni atto amministrativo nel doppio aspetto di quella speciale legittimità e di quella speciale giustizia, che si comportano dalla giustizia amministrativa.

“Lo possiamo col Consiglio di Stato, senza sospettare che ne restino trascesi i limiti, offesi i criteri, disdetti i fini della giustizia amministrativa, per astrazioni inutili se non pericolose, e con invece la istituzionale garanzia di riportarne sempre applicazioni concrete e rassicuranti”.

Nella stessa relazione, peraltro, si contesta apertamente che la responsabilità politica possa configurarsi come sufficiente garanzia per la legalità nell’azione amministrativa: “Ma sono troppi o ben gravi gli interessi  raccomandati alle autorità amministrative, i quali aspettano dalle nostre leggi l’ordinamento che ne tuteli serietà e verità, da non potersi aspettare da quella politica responsabilità la quale nel fatto e nell’opinione licenzia i ministri all’arbitrio più che non li esponga a rese di conti. Questa responsabilità per nessuno si ha  per vera e seria garanzia della retta, imparziale amministrazione della giustizia amministrativa; e anche per noi è tempo di mettere gli interessi che le sono raccomandati al coperto dalle calunnie e contro le esagerazioni di ingerenza indebita, le quali pur sono il tarlo che più rode e corrode il Governo dei parlamenti”

Non è davvero difficile cogliere nei passi or ora trascritti la stessa convinta determinazione, nell’auspicare la piena ed effettiva affermazione della giustizia nell’Amministrazione (attraverso l’istituzione di un Giudice apposito, quale il Consiglio di  Stato, incardinato nell’Amministrazione, ma da essa tradizionalmente indipendente), che connotò i discorsi dei più illuminati e vivaci propugnatori di essa, e primo fra tutti lo Spaventa. Altrettanto immediatamente può desumersi come l’indirizzo difensivo che l’Avvocatura erariale adottò in ordine all’interpretazione della legge abolitiva del contenzioso, piuttosto che essere animato da intenti di segno illiberale, fosse invece consapevolmente mirato a stimolare una chiara ed univoca definizione giurisprudenziale di quello che – esorbitando dai limiti della giurisdizione del giudice ordinario – avrebbe dovuto essere il “territorio” da riservare al giudice amministrativo di cui si invocava l’istituzione.

[82] La Cassazione di Roma a Sezioni Unite, con sentenza 21 marzo 1893, n. 177 (in foro it. 1893, I, 294), statuiva che: “la IV Sezione del Consiglio di Stato è stata investita dalle leggi 31 marzo 1889 e 1° maggio 1890 di una vera e propria giurisdizione, lla quale ha pure il carattere speciale di fronte a quelle generiche assegnate all’autorità giudiziaria, donde l’ammissibilità del ricorso per incompetenza o eccesso di potere anche contro le decisioni della IV sezione”. (La massima è tratta dalla relazione dell’Avvocato Generale per il 1898, 32).

[83] Relazioni dell’Avvocato Generale 1899-1904, pag. 49

[84] Relazione dell’Avvocato Generale per gli anni 1912-1925, pag. 75

[85] Relazione dell’Avvocato Generale per l’anno 1909, pag. 11.

[86] Relazione dell’Avvocato Generale per l’anno 1911, pag. 35.

[87] Cass. Roma, SS.UU. 9.1.1915 in Foro It. 1915, I, 257 e altri successivi citati in Relazione dell’Avvocato Generale per gli anni 1912-1925, pag. 76.

[88] F. Scoca, Modello tradizionale e trasformazione del processo amministrativo dopo il primo decennale di attività dei TT.AA.RR. in Dir. proc. amm.vo 1985, I. 270.

[89] A. Cerreto “L’Istituzione della V Sezione del Consiglio di Stato e le altre innovazioni introdotte dalla L. 7 marzo 1907 n. 62, con accenno alle questioni fondamentali emerse nella giurisprudenza della V sezione nel periodo 1907-1923”.Comunicazione per la giornata di studio per il Centenario dell’istituzione della Quinta Sezione del Consiglio di Stato. Adde V Sez. 30.12.1910 che ammise un ricorso contro atto di spoglio del possesso e V sez. 28.2.1913 n. 86 in Giust. Amm.va 1913, 46, che stabilì modalità di esecuzione di un obbligo.

[90] sez. V, 25.1.1909, n. 52.

[91] in Annuario del Consiglio di Stato, 1908.

[92] Vedasi in proposito G. Fagiolari, La giurisdizione di merito del Consiglio di Stato, in Studi in occasione del centenario del Consiglio di Stato, Poligrafico, Roma, 1932, pag. 69.

[93] Cons. Stato, sez. IV, n. 181 e 182 del 9.3.1928, in Giur. It. 1928, III, 123.

[94] M. Nigro, Il giudicato amministrativo e il processo di ottemperanza, in Atti del XXVII congresso di studi di scienza dell’Amministrazione, il giudizio di ottemperanza, Milano, 1983, 65.

[95] Corte Cost. sent. 204/2004.

[96] C. Calabrò, Il giudizio di ottemperanza in Studi per il centocinquantenario del Consiglio di Stato, H, Poligrafico, Roma, 1981, III, pag. 2007.

[97] I.F. Caramazza, “Da una amministrazione senza giudice verso una giustizia senza amministrazione”; In “Il diritto della Regione” del Veneto, n. 1-2/97; Le nuove frontiere della giurisdizione amministrativa, in Rass. Avv. Stato 2004, pag. 74.