Chiara Cacciavillani

Professoressa di Giustizia amministrativa

 

GIURISDIZIONE SUI CONTRATTI PUBBLICI

 

 

Sommario: 1. Il problema. – 2. Le norme. – 3. Le acquisizioni giurisprudenziali in tema di effettività e di efficacia della tutela giurisdizionale amministrativa. – 4. Il ruolo del c.d. principio di concentrazione delle tutele. – 5. La questione sostanziale cui ha riguardo Sez. un. 27169/2007. – 6. La questione processuale decisa da Sez. un. 27169/2007. – 7. Le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa alle quali non è riferibile Sez. un. 27169/2007. – 8. Condanna al risarcimento danni da aggiudicazione illegittima e pregiudiziale di annullamento. Cenno.

 

 

1. Il problema.

 

            Si potrebbe pensare che il tema della giurisdizione sulle controversie relative ai contratti pubblici sia da affrontare alla luce della considerazione che “i contratti pubblici danno vita a rapporti di diritto privato, sia pure caratterizzati da una disciplina differenziata dipendente dalla qualità di ente pubblico del committente e dalle finalità di interesse generale perseguito” (Sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27169): e che la giurisdizione sulle controversie relative ai contratti pubblici spetti perciò, sempre, al giudice ordinario.

            Questa conclusione può dirsi pacifica per le controversie contrattuali “pure”, quali possono essere le controversie tra appaltante e appaltatore relative all’esecuzione del contratto; anche se è da tener conto che un’importante deroga è sancita (sulla scia di un consolidato orientamento giurisprudenziale) dall’art. 244, comma 3, del codice dei contratti pubblici, che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie ivi indicate, che attengono all’esecuzione del contratto, o meglio al regime da esso posto: cfr. controversie in tema di [divieto di] rinnovo tacito dei contratti, in tema di clausola di revisione prezzi e di provvedimenti di essa applicativi nei contratti a esecuzione continuata o periodica, in tema di provvedimenti applicativi dell’adeguamento prezzi.

La constatazione che i contratti pubblici danno vita a rapporti di diritto privato non è però idonea a fondare la conclusione che siano devolute alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario tutte le controversie che involgano contratti pubblici e la loro esecuzione, e in particolare le controversie nelle quali assuma rilievo, come punto o anche come questione pregiudiziale, la sorte del contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto: e questo perché non può affatto ritenersi sicuro che tutte le controversie per la decisione delle quali assume rilievo la sorte del contratto abbiano a oggetto vuoi rapporti di diritto privato che dal contratto scaturiscono, vuoi, tout court, diritti soggettivi per i quali non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo.

La questione è divenuta di prorompente attualità a seguito della sentenza delle Sezioni unite n. 27169 del 28 dicembre 2007, soprattutto alla stregua della pressoché generalizzata levata di scudi con la quale è stata accolta dalla dottrina amministrativistica.

 

 

2. Le norme.

 

Tre sono i dati normativi da prendere in considerazione.

Il primo è rappresentato dalla norma racchiusa nell’art. 244, comma 1, del codice dei contratti pubblici, per il quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Il secondo è rappresentato dalla norma, del pari racchiusa nell’art. 244, comma 1, del codice, per il quale la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende la tutela risarcitoria: norma questa evidentemente ricognitiva di quelle, riferite tanto alla giurisdizione di mera legittimità come a quella esclusiva in materia di appalti, espresse rispettivamente dall’art. 7 della legge T.a.r. e dall’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, così che la tutela risarcitoria ammessa è anche quella in forma specifica.

Il terzo è rappresentato dalla norma, contenuta nell’art. 246 del codice dei contratti pubblici, che ha sancito che l’annullamento dell’aggiudicazione per gli appalti relativi alle c.d. opere strategiche non importa la caducazione del contratto (la norma sostituisce l’abrogato art. 14 della legge obiettivo secondo cui, per dette opere, l’annullamento dell’aggiudicazione non importa la risoluzione del contratto nel frattempo stipulato).

Nella norma si legge, in controluce, una norma diversa: ossia la norma per cui, al di fuori degli appalti per le c.d. opere strategiche, l’annullamento dell’aggiudicazione importa [la risoluzione, secondo la legge obiettivo] la caducazione del contratto nel frattempo stipulato (Merusi, Sticchi Damiani, Garofalo).

Ma dalla norma, e sempre leggendola in controluce, si ricava anche la conferma dell’orientamento giurisprudenziale – per il quale cfr. Ad. plen. 1/2003 – secondo cui l’annullamento dell’aggiudicazione non è precluso dalla circostanza che, in forza di quell’aggiudicazione, il contratto sia stato concluso.

            Il giudice amministrativo ha assunto l’orientamento che l’ha condotto a ritenersi fornito di giurisdizione a pronunciare sulla sorte del contratto in seguito all’annullamento dell’aggiudicazione facendo leva da una parte su questi dati normativi (o su loro spezzoni), dall’altra parte sulla propria consolidatissima giurisprudenza in tema di effettività e di efficacia della tutela che esso è deputato a prestare.

Esso ha fatto leva in primo luogo sulla norma secondo cui la giurisdizione sulle procedure di affidamento è devoluta al giudice amministrativo in sede esclusiva: se ne è tratto – e in questo senso è paradigmatica la decisione della Sez. V n. 3465/2004 – che avendo voluto il legislatore “riconoscere al plesso giurisdizionale amministrativo” la “pienezza di giurisdizione”, il giudice amministrativo, dotato di giurisdizione esclusiva sulle procedure di affidamento, “è (senza dubbio alcuno, secondo la Sezione) fornito di potestas decidendi sugli effetti prodotti dall’annullamento della procedura sul contratto medio tempore stipulato”; e ciò in funzione di garantire al ricorrente “il bene dell’effettività della tutela”.

La prima delle norme contenute nell’art. 244, però, fissa i confini della giurisdizione – esclusiva – del giudice amministrativo assumendo, a parametro fondante l’attribuzione di competenza giurisdizionale, le procedure di affidamento: è in ciò riecheggiato l’archetipo della giurisdizione amministrativa quale giurisdizione legata ad atti amministrativi, ovvio essendo che le controversie relative alle procedure di affidamento sono, quanto meno in primis, controversie relative agli atti delle procedure di affidamento.

            E, avuto riguardo soltanto alla formulazione di detta norma, si giustifica la conclusione di Sez. un. 27169/2007, secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo si ferma con l’aggiudicazione, rimanendo devolute al giudice ordinario le controversie che non hanno a oggetto, propriamente e in via per così dire diretta, l’aggiudicazione.

             Quanto alla norma racchiusa nell’art. 246 del codice dei contratti pubblici, o meglio alla norma che se ne ricava leggendola in controluce, essa, nel suo significato minimale, sancisce che la pronuncia di annullamento dell’aggiudicazione incide sul contratto nel frattempo stipulato, ovvero (secondo altra opzione interpretativa) sul rapporto che da esso scaturisce, e che detta incisione opera automaticamente.

Il giudice amministrativo ne ha tratto il corollario che, in quanto competente a pronunciare l’annullamento, esso è competente a pronunciare e a dichiarare anche l’effetto sul contratto (o sul rapporto che dal contratto scaturisce) che all’annullamento è collegato direttamente dalla legge (in termini di volta in volta diversi: annullabilità, nullità, inefficacia, inefficacia sopravvenuta): in questo senso, Cons. St., Sez. V, 3465/2004, Sez. VI, 2332/2003, Sez. IV, 6666/2003.

È però evidente che affermare che l’annullamento dell’aggiudicazione incide ex lege sul contratto nel frattempo stipulato, non è di ausilio ai fini dell’individuazione del giudice fornito di giurisdizione per la pronuncia al riguardo: il problema non si presta a essere risolto sulla base della sola considerazione della norma dalla quale si inferisce un effetto automatico, sul contratto, discendente dall’annullamento dell’aggiudicazione.

È così che il giudice amministrativo ha fatto leva, per giungere alla conclusione che rientra nella sua potestas decidendi la dichiarazione della sorte del contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, sulle norme che gli attribuiscono la competenza a condannare l’amministrazione al risarcimento anche in forma specifica.

Disporre il risarcimento in forma specifica significa, secondo Sez. IV 6666/2003, attribuire al ricorrente vittorioso contro l’aggiudicazione ad altri l’utilità ingiustamente non attribuitagli dall’amministrazione, e così l’utilità connessa alla qualità di aggiudicatario e poi, eventualmente, di contraente: chiarissima in tal senso la Sez., per la quale il risarcimento in forma specifica si risolve nella affermazione della possibilità di subentro del ricorrente vittorioso all’originario contraente, e il contratto con questo già stipulato non è di ostacolo alla tutela in forma specifica, “assicurata attraverso la verificazione del contratto e la conseguente possibilità di subentro”.

Sempre che si condivida l’impostazione che risarcire in forma specifica, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione illegittimamente disposta in favore di un concorrente con il quale l’amministrazione abbia stipulato il contratto, significhi imporre all’amministrazione di aggiudicare al ricorrente vittorioso – e di eventualmente contrarre con lui –,  l’attribuzione legislativa del relativo potere al giudice amministrativo pone certamente il problema di individuare il mezzo attraverso il quale il giudice fornito di competenza giurisdizionale a disporre il risarcimento in forma specifica possa produrre il relativo assetto materiale, nei casi in cui un contratto sia stato stipulato.

E invero, in tanto è possibile risarcire in forma specifica, in quanto non si assegni al precedente contratto ruolo a ciò impeditivo: è per questo che il giudice amministrativo si ritiene fornito del potere di dichiarare la sorte del contratto (sub specie di nullità, inefficacia sopraggiunta, caducazione dell’atto negoziale, e altro).

 

 

3. Le acquisizioni giurisprudenziali in tema di effettività e di efficacia della tutela giurisdizionale amministrativa.

 

            Per giungere a questa conclusione il giudice amministrativo ha trovato la strada spianata dalle acquisizioni cui esso era pervenuto su due questioni: quella della persistenza dell’interesse al ricorso di impugnazione dell’aggiudicazione a fronte di un appalto integralmente concluso (e di un contratto previamente stipulato), e quella dell’ampiezza dei poteri che gli competono quale giudice dell’ottemperanza.

Quanto alla prima questione, non può che richiamarsi Ad. plen. 1/2003, che ha statuito che l’interesse all’annullamento dell’aggiudicazione persiste anche se l’appalto è stato integralmente eseguito, sussistendo la possibilità di attivare la tutela risarcitoria (dinanzi al giudice ordinario, nel caso deciso, alla stregua della disciplina applicabile ratione temporis).

Ciò significa che né l’integrale esecuzione dell’appalto, né a fortiori la stipula del contratto, è idonea a paralizzare il potere del giudice amministrativo di pronunciare sulla domanda che gli sia rivolta: domanda costitutiva, nel caso deciso dall’Ad. plen., domanda di risarcimento in forma specifica, nei casi decisi dal giudice amministrativo dopo che il relativo potere gli è stato conferito dalla legge.

Quanto alle acquisizioni giurisprudenziali in tema di giudizio di ottemperanza al giudicato, esse sono fondate sull’assioma, di matrice chivendiana, che il processo ha lo scopo di attribuire al ricorrente vittorioso tutto quello che ha diritto di ottenere in base al diritto sostanziale, e che nella sua idoneità alla realizzazione di detto scopo si misura l’efficienza e l’efficacia del processo amministrativo e quindi la sua conformità ai canoni costituzionali in materia di funzione giurisdizionale.

Giurisprudenza e dottrina sono così da lungo tempo concordi nel ritenere che il giudice dell’ottemperanza abbia il potere, in funzione dell’attuazione dell’accertamento espresso nel giudizio di cognizione, di produrre esso stesso, eventualmente per il tramite del commissario ad acta, l’assetto materiale conforme al paradigma legale violato dall’amministrazione con l’atto annullato nel giudizio di cognizione: e attribuire quindi al ricorrente vittorioso in cognizione l’utilità ingiustamente non attribuitagli dall’amministrazione.

Ove a essere annullata sia l’aggiudicazione, e ove l’annullamento sia disposto per l’accertamento della violazione di regole sostanziali che, quando non violate, avrebbero importato l’aggiudicazione al ricorrente vittorioso, è stato ritenuto ovvio – nell’estensione che il giudizio di ottemperanza ha assunto nel diritto vivente – che in sede di ottemperanza il giudice amministrativo possa disporre la produzione di un assetto materiale in forza del quale non solo l’aggiudicazione va pronunciata nei confronti del ricorrente, ma con questo va stipulato il contratto: il che è possibile solo se e in quanto il contratto con il precedente aggiudicatario sia travolto.

 

 

4. Il ruolo  del c.d. principio di concentrazione delle tutele.

 

In questo quadro, in cui si intrecciano e si sovrappongono novelle legislative e acquisizioni giurisprudenziali indotte dal principio di efficienza ed efficacia della funzione giurisdizionale, gioca un ruolo potente il principio della concentrazione delle tutele: principio ancora per larga parte oscuro, forse non compiutamente indagato ed esplorato né in dottrina né in giurisprudenza, ma nondimeno ben presente sia nelle norme di legge ordinaria, sia nella Costituzione.

Quanto alle norme di legge ordinaria, basti pensare, per il processo civile, all’art. 40 c.p.c., che impone lo spostamento della competenza, e la sua concentrazione, per ragioni di connessione; e, per il processo amministrativo, alla norma che consente l’impugnazione degli atti connessi sopraggiunti nella forma incidentale dei motivi aggiunti al ricorso già pendente, nonché alle regole per la determinazione della competenza per territorio affermate da Ad. plen. n. 5 del 1977; palese poi è che la concentrazione delle tutele rappresenta la ratio della devoluzione al giudice amministrativo della competenza giurisdizionale sulle controversie risarcitorie per lesione di interessi legittimi e, per le controversie già incluse nella giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi.

Quanto alla Costituzione, espressione del principio della concentrazione delle tutele è lo stesso istituto della giurisdizione esclusiva, la cui funzione è di concentrare innanzi a un unico giudice le controversie relative a materie determinate, così che per dette materie, e ai fini dell’individuazione del giudice giurisdizionalmente competente, è recessivo il criterio corrente – e del pari costituzionalizzato – che poggia sulla diversa consistenza delle situazioni giuridiche soggettive.

Si pensi poi che le Sez. un., con sentenza n. 4636 del 28 febbraio 2007, hanno affermato che il principio di concentrazione delle tutele è mezzo imprescindibile al fine dell’attuazione del principio costituzionale del giusto processo, nell’accezione di processo a ragionevole durata, affermando che esso opera anche nel senso imporre lo spostamento della giurisdizione per ragioni di connessione.

Sempre la Cassazione, con sentenza della sez. tributaria n. 1540 del 24 gennaio 2007, ha derivato dal medesimo principio del giusto processo, nell’accezione di processo a durata ragionevole, l’estensione del principio di non contestazione al processo tributario, e più in generale a ogni processo “a struttura ontologicamente dialettica” e informato al principio dispositivo.

Ancor più di recente, con ordinanza 20 marzo 2008, n. 7446, le Sez. un. hanno affermato che la giurisdizione sull’azione risarcitoria proposta da un ente pubblico per i danni asseritamente cagionati dall’attività posta in essere dal direttore lavori e dal progettista di un’opera pubblica appartiene alla Corte dei conti, e ciò quand’anche il progettista, differentemente dal direttore lavori, non sia “organo straordinario” dell’amministrazione: affermando l’impossibilità di giungere “alla scissione delle giurisdizioni”, anche per la presenza di un “trend normativo favorevole all’omogeneizzazione della giurisdizione allorché si tratti di fatti collegati in un unitario rapporto”.

Vero è però che Sez. un. 27169/2007, attenuando la portata del loro precedente arresto 4636/2007, hanno enunciato la vigenza di un principio generale di inderogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione, salve deroghe normative espresse: sotto questo limitato profilo – quanto cioè alla necessità di deroghe normative espresse ai fini dello spostamento della giurisdizione per ragioni di connessione –, e in rapporto alla pronuncia di febbraio, quella di dicembre sembrerebbe rappresentare una battuta d’arresto verso l’attuazione del principio di concentrazione delle tutele quale tecnica decisoria funzionale a garantire il giusto processo nell’accezione (anche) di processo a durata ragionevole, quale “principio cardine del sistema processuale costituzionale” (Cass., sez. trib., 1540/2007).

Non per questo però può giustificarsi una lettura critica di Sez. un. 27169/2007.

Sembra a me che la statuizione della competenza giurisdizionale del giudice ordinario a pronunciare sulla sorte del contratto dopo l’annullamento dell’aggiudicazione non rappresenti di per sé una battuta di arresto sul cammino dell’attuazione del principio della concentrazione delle giurisdizioni, perché l’enunciazione dell’inderogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione, salve deroghe normative espresse, vi compare solo come obiter.

Né la pronuncia preclude al giudice amministrativo il potere di pronunciarsi su domande giudiziali per la decisione sulle quali acquisti rilievo definire la sorte del contratto stipulato dall’amministrazione con il soggetto l’aggiudicazione in favore del quale sia stata annullata: essa è ben lungi dal definire in ogni suo aspetto la questione dei poteri decisori del giudice amministrativo, e non è affatto esaustiva al riguardo, dovendo la sua portata essere esattamente delimitata in relazione alla peculiarità della fattispecie decisa.

 

 

5. La questione sostanziale cui ha riguardo Sez. un. 27169/2007.

 

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi delle conseguenze dell’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto sul contratto stipulato con l’aggiudicatario, ha più volte affermato che l’annullamento dell’aggiudicazione determina un’incisione automatica – genericamente, mors – del contratto, da un lato, e che le controversie tra aggiudicatario la cui aggiudicazione è stata annullata e amministrazione, e relative ai rapporti patrimoniali tra questi soggetti, rientrano nella giurisdizione ordinaria, dall’altro lato (Sez. un., 24658/2007; 7481/2007; 12629/2006; e ivi per precedenti conformi).

Conclusione quest’ultima che appare del tutto condivisibile, per due ragioni: perché la lite verte su diritti soggettivi, e perché si tratta di controversie completamente sganciate dal potere autoritativo.

Quanto alla conclusione che l’annullamento dell’aggiudicazione produce un effetto automatico sul contratto, le Sezioni unite non affermano alcunché di diverso da quanto afferma il giudice amministrativo, anche per il quale opera, in conseguenza della pronuncia costitutiva sull’atto di affidamento, un meccanismo di incisione automatica, e disposta dalla legge, sul contratto.

È però evidente, e chiarissimo, il diverso passo, o il diverso ambito di operatività, della regola affermata dall’uno e dall’altro giudice: il giudice ordinario la afferma occupandosi dei rapporti tra amministrazione e aggiudicatario annullato, il giudice amministrativo invece la afferma occupandosi dei rapporti, che è chiamato a conformare, tra amministrazione e ricorrente che ha conseguito l’annullamento dell’aggiudicazione.

Detto in altri termini, la Cassazione afferma la regola in rapporti bilaterali e in funzione della disciplina dei rapporti tra le parti dell’originario contratto, sul quale si producono ineluttabilmente, secondo le Sez. un., gli effetti dell’annullamento dell’aggiudicazione; il giudice amministrativo la afferma invece in rapporti trilaterali e in funzione della disciplina del rapporto tra ricorrente vittorioso nel giudizio di impugnazione dell’aggiudicazione ad altri e amministrazione soccombente, ritenendo che la conformazione di detto rapporto non possa trovare ostacolo nel rapporto contrattuale già instaurato dall’amministrazione con l’aggiudicatario la cui aggiudicazione è stata giudizialmente annullata. 

La diversità funzionale della prospettiva dalla quale giudice ordinario e giudice amministrativo guardano alla questione – che è la questione della sorte del contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione – dà conto del fatto che la Cassazione rileva un automatismo per così dire assoluto e costante tra annullamento dell’aggiudicazione e travolgimento del contratto, e lo assume per dettare le regole del rapporto tra le parti del contratto travolto, mentre così non è per il giudice amministrativo: il quale mostra di disinteressarsi – e giustamente si disinteressa – della sorte del contratto dopo che l’aggiudicazione sia stata annullata laddove, nel pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno conseguente all’illegittima aggiudicazione ad altri, disponga che il risarcimento avvenga per equivalente (paradigmatica, sul punto, è Sez. VI 213/2008, ma anche Sez. V 490/2008)).

Che il giudice ordinario incentri la propria attenzione sulla rilevazione dell’operatività automatica del meccanismo di travolgimento del contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione è perfettamente naturale: esso è chiamato a pronunciarsi dei rapporti patrimoniali tra le parti del contratto, che caducato è indipendentemente dalla causa per la quale l’aggiudicazione è venuta meno, così che sempre, e in ogni caso, il contraente privato non ha diritto al corrispettivo contrattuale, e si tratta di stabilire le regole per l’applicazione del meccanismo delle restituzioni ovvero della disciplina delle accessioni o dell’indebito arricchimento di una parte a danno dell’altra (Garofalo, Moscati).

Necessariamente diversa è invece la prospettiva del giudice amministrativo, per le ragioni indicate da Ad. plen. 1/2003: ossia perché l’interesse cui il giudice amministrativo è chiamato a prestare protezione è l’interesse all’aggiudicazione, che è interesse protetto dall’ordinamento “nei limiti della legittimità del procedimento di gara” e che non può venir meno per la mera circostanza che un contratto sia stato eseguito e, a monte, concluso.

È da notare che le Sez. un. hanno costantemente affermato che né la stipula del contratto né l’esecuzione anche integrale di esso assurgono a elementi preclusivi all’esercizio della potestas decidendi del giudice amministrativo sulle domande a lui proposte e certamente appartenenti alla sua giurisdizione (ossia sulle domande di annullamento dell’aggiudicazione e sulle domande di risarcimento danni da aggiudicazione illegittima): e ciò nei per vero non frequentissimi casi in cui sono state chiamate a statuire sulla giurisdizione spettante su domande di annullamento di aggiudicazione o di risarcimento danni da aggiudicazione illegittima proposte al giudice amministrativo, trattandosi di giurisdizione nei singoli casi contestata per il fatto che un contratto, dopo l’aggiudicazione, era stato vuoi concluso vuoi integralmente eseguito (Sez. un., 24658/2007; 24668/2007; 27169/2007).

La negazione che la stipulazione o anche l’integrale esecuzione del contratto assurga a circostanza impeditiva della pronuncia sul merito delle domande proposte al giudice amministrativo è dunque propria sia delle Sez. un. sia dell’Ad. plen.

E l’Ad. plen. ne fornisce una spiegazione assolutamente convincente, che poggia sulla ricognizione di quale è l’interesse cui il giudice amministrativo è chiamato a dare protezione nelle controversie affidate alla sua giurisdizione.

L’interesse all’aggiudicazione è leso sia da quelle illegittimità che si traducono nella mancata aggiudicazione a un soggetto che, in loro assenza, avrebbe ottenuto l’aggiudicazione e avrebbe conseguentemente avuto titolo ad acquistare la veste di contraente del futuro contratto, sia da quelle illegittimità che hanno prodotto l’effetto di precludere, in capo a chi ne sia colpito, semplici chances di aggiudicazione, senza però che possa concludersi che, in loro assenza, il soggetto avrebbe conseguito l’aggiudicazione e potuto così aspirare all’acquisto della veste di contraente.

Tanto per le une quanto per le altre species di illegittimità è possibile sia la tutela costitutiva, sia quella risarcitoria; e questa è possibile con modalità diverse, per equivalente o in forma specifica, in relazione alla diversa consistenza delle illegittimità accertate, risultando così la distinzione delle une e delle altre rilevante per la decisione sulla modalità (oltre che sul quantum) del risarcimento.

Nella sua giurisprudenza più evoluta, così, il giudice amministrativo riconosce che un contratto già stipulato e già eseguito rileva, dopo l’annullamento dell’aggiudicazione, solo in funzione della condanna al risarcimento in forma specifica: ed è quindi del tutto logico che esso si disinteressi della questione laddove il risarcimento in forma specifica non sia possibile, per l’una o per l’altra delle ragioni indicate rispettivamente da Sez. IV 6666/2003 e da Sez. VI 213/2008 e V 490/2008. 

Nel logico e coerente sviluppo del principio di diritto affermato da Ad. plen. 1/2003 (e che ora traspare anche nell’art. 246), pertanto, il giudice amministrativo (talvolta) riconosce che la questione della sorte del contratto rileva esclusivamente al fine di verificare se il fatto (materiale) rappresentato dalla sua stipulazione ovvero dalla sua esecuzione, totale o parziale, possa risultare di impedimento alla decisione di accoglimento della domanda di condanna al risarcimento in forma specifica: giustamente qualificando come irrilevante, ai fini dell’esercizio della sua potestas decisoria, ogni questione qualificatoria della sorte del contratto laddove domanda di risarcimento non vi sia, ovvero laddove la pur formulata domanda di risarcimento in forma specifica non possa essere accolta, dovendo essere disposto il risarcimento per equivalente vuoi in relazione ai vizi che hanno condotto all’annullamento dell’aggiudicazione, vuoi in relazione allo stato di esecuzione in cui il contratto si trova nel momento in cui interviene l’annullamento dell’aggiudicazione.

 

 

6. La questione processuale  decisa da Sez. un. 27169/2007.

 

Le Sez. un. statuiscono sulla spettanza della giurisdizione per le controversie sulla sorte del contratto in conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione. E “controversia” è “lite” tra le parti, che in tanto esiste, in quanto vi sia domanda di parte che vi dà ingresso.

Le Sez. un. hanno cura di precisare che la giurisdizione del giudice ordinario sussiste sulle domande relative alla sorte del contratto dopo l’annullamento dell’aggiudicazione: il che significa che detta giurisdizione sussiste solo ed esclusivamente in ordine a domande, che invocano una pronuncia giudiziale ovviamente principaliter, e quindi idonea al giudicato materiale.

Riecheggia con immediatezza il rapporto di corrispondenza, anch’esso di chiovendiana memoria, tra oggetto della domanda, oggetto del giudizio, oggetto del giudicato. È la domanda giudiziale che determina l’oggetto dell’accertamento invocato, ed è l’accertamento che integra l’oggetto del giudicato: e l’accertamento possibile al giudice amministrativo è solo l’accertamento sulle domande a lui proponibili, che sono domande di annullamento in funzione della protezione dell’interesse legittimo leso dall’illegittima aggiudicazione, ovvero domande di risarcimento del danno conseguente all’illegittima aggiudicazione.

            Il pronunciamento della Cassazione significa soltanto che se vi è domanda giudiziale volta a ottenere una pronuncia – ovviamente principaliter – sulla sorte del contratto, di questa domanda può conoscere, e su di essa si può pronunciare, solo il giudice ordinario.

E ciò appare corretto, alla luce della constatazione che, per impiegare il lessico delle Sezioni unite, la legge configura il confine della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nell’atto di affidamento.

Non solo, ma la pronuncia delle Sez. un. non modifica in nessun modo la soluzione del problema, di diritto sostanziale, del rapporto tra sorte dell’aggiudicazione e sorte del contratto: vi si afferma invero che “l’effetto costitutivo della caducazione del contratto non discende dalla statuizione di annullamento dell’aggiudicazione, ma deriva direttamente dalla legge (così come avviene per le patologie del contratto dovute a peculiari vizi genetici)”.

In definitiva quello che unicamente la Corte precisa, con la sentenza di dicembre, è che la competenza giurisdizionale a pronunciare – principaliter, e quindi con forza di giudicato – sul contratto, non è del giudice amministrativo, ma del giudice ordinario: perché la giurisdizione amministrativa si ferma, per il chiaro tenore delle norme che la delineano, nonché per la regola di riparto fissata in Costituzione, all’aggiudicazione.

            Altro la Cassazione non dice: e la portata della sentenza non può che essere limitata a quanto in essa statuito.

            È anche da rilevare che, per quanto è dato di comprendere [sia dalla sentenza del T.a.r. Puglia sia] dalla decisione del Cons. Stato che le Sez. un. hanno cassato, non vi era domanda di parte di declaratoria di nullità, inefficacia, caducazione del contratto: sembra che il giudice amministrativo si sia pronunciato sulla sorte del contratto ritenendo che la statuizione al riguardo discenda e sia imposta dall’accertamento della sussistenza di vizi il cui effetto conformativo obbliga l’amministrazione alla reiterazione della gara.

            Che il giudice amministrativo possa, e forse anche debba, precisare gli effetti conformativi della sua pronuncia costitutiva, non pare possa dubitarsi: integra la sua funzione giurisdizionale individuare il tipo di interesse fatto valere e individuare la portata, quanto a effetti, della pronuncia costitutiva.

            Altro, però, il giudice amministrativo non può fare: a lui, ove adito con sola domanda costitutiva, spetta di stabilire se gli atti sono o no legittimi, e nel caso in cui ne accerti l’illegittimità, alla stregua dello specifico vizio fatto valere, imporne il rifacimento. Ma non può stabilire quale sia la sorte del contratto, o almeno non lo può fare con capo autonomo di sentenza, ossia con statuizione che esprima un accertamento idoneo al giudicato sostanziale: perché un tale accertamento non solo non rientra nella sua giurisdizione, ma neppure (e quand’anche nella sua giurisdizione rientrasse), in quanto adito con domanda puramente costitutiva, gli è domandato.

Ed è da ricordare che il giudice che si pronunci su domande non formulate, pur se rientranti nella sua giurisdizione, incorrerebbe – secondo la dilatazione dei vizi attinenti alla giurisdizione che si fa risalire alle ordinanze delle Sez. un. di giugno 2006 – in un vizio, autonomo, di giurisdizione: specularmente contrario a quello rilevato dalle Sez. un. con le ordinanze di giugno 2006.

           

 

7. Le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa alle quali non è riferibile Sez. un. 27169/2007.

 

Non è assolutamente riconducibile alla fattispecie decisa dalle Sez. un. il caso che una domanda risarcitoria, e di risarcimento in forma specifica, sia stata formulata al giudice amministrativo: ed è anzi da precisare che le Sez. un. hanno cura di rimarcare che rimane fermo il potere del giudice amministrativo di condannare al risarcimento anche in forma specifica.

Ove domanda di condanna al risarcimento in forma specifica vi sia, il giudice amministrativo ha il dovere di pronunciarsi e, sussistendone le condizioni, di disporre il risarcimento in forma specifica: il che, aderendo alla configurazione del risarcimento in forma specifica espressa da Sez. IV n. 6666/2003, significa condannare l’amministrazione ad aggiudicare l’appalto al ricorrente vittorioso, ma anche a stipulare il contratto con il ricorrente in capo al quale il diritto al risarcimento viene riconosciuto (il che può ammettersi, però, sempre con la salvezza del potere dell’amministrazione di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto, per ritenere essa, per esempio, non confacente all’interesse pubblico di acquisire il lavoro, il servizio o la fornitura nella consistenza delineata dal capitolato di gara). 

            Ma anche se si potesse ammettere che condannare al risarcimento in forma specifica sia suscettibile di concretamente tradursi nell’ordine di stipulare il contratto con il soggetto che a quel risarcimento ha diritto, ciò non importa affatto, sul piano processuale, un accertamento principaliter e con forza di giudicato sulla sorte del contratto già stipulato con il precedente aggiudicatario.

Come la stipula del contratto e l’avvenuta integrale esecuzione dell’appalto non è di ostacolo alla pronuncia costitutiva del giudice amministrativo sull’aggiudicazione, secondo quanto definitivamente chiarito da Ad. plen. 1/2003, così la stipula del contratto non è di ostacolo al risarcimento in forma specifica del ricorrente che la chieda, avendo ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione, secondo quanto ora riconosce l’art. 246 per le aggiudicazioni di appalti diversi da quelli concernenti le c.d. opere strategiche. Non c’è bisogno, perché il giudice disponga il risarcimento in detta forma, che esso si pronunci in accertamento sulla sorte di quel contratto, stipulato dall’amministrazione soccombente con il soggetto l’aggiudicazione in favore del quale è stata annullata.

Una volta che l’aggiudicazione sia annullata, il contratto tra amministrazione e aggiudicatario annullato, riguardato dal punto di vista delle parti di esso, non esiste, o comunque non è fonte dei rapporti obbligatori in esso delineati: ma questo non interessa in alcun modo al giudice amministrativo, il quale deve solo pronunciarsi sulla domanda – se formulata – di risarcimento in forma specifica, sicuro essendo che al suo accoglimento non è di ostacolo la stipula del contratto con l’originario contraente l’aggiudicazione in favore del quale è stata rimossa (e che non sia di ostacolo, lo si ricava con certezza dall’art. 246 codice dei contratti pubblici, il quale configura come impedimento al risarcimento in forma specifica, dopo l’annullamento dell’aggiudicazione, soltanto il contratto stipulato per l’esecuzione delle c.d. opere strategiche).

            Significative in questo senso sono tre pronunce, quand’anche su oggetti eterogenei, del Consiglio di Stato.

La prima è ovviamente l’Ad. plen. 1/2003, per quanto essa dispone circa il permanere del potere decisorio sulla domanda indipendentemente dalla circostanza che il contratto sia stato stipulato e l’opera integralmente eseguita.

La seconda è la decisione della Sez. IV n. 6666/2003, che è di interesse – sotto il profilo qui considerato – non tanto, ovviamente, nella parte in cui ha elevato a oggetto di accertamento la sorte del contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione (accertamento né necessario né consentito al giudice amministrativo), quanto nella parte in cui stabilisce che il risarcimento va disposto per equivalente, e non in forma specifica, laddove il risarcimento in forma specifica sia troppo oneroso per l’amministrazione.

La terza – e più consapevole – è la decisione della Sez. VI 213/2008, secondo cui spetta al ricorrente scegliere se optare per il risarcimento in forma specifica o per equivalente, in relazione allo stato di esecuzione del contratto e al tempo in cui l’annullamento dell’aggiudicazione interviene.

Tanto la decisione della Sez. IV del 2003, sia pure a livello per così dire sotterraneo, quanto la più recente decisione della Sez. VI, evidenziano un tratto comune: la pronuncia sulla domanda di risarcimento non solo non è preclusa dalla intervenuta stipula del contratto, ma essa può intervenire per equivalente o in forma specifica in ragione dell’interesse delle parti del giudizio che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione. E se – come riconosce Sez. VI 213/2008 – il ricorrente vittorioso contro l’aggiudicazione ad altro, e che ha chiesto anche il risarcimento in forma specifica, non ha interesse a subentrare nel contratto (in relazione allo stato di sua esecuzione), esso può senz’altro optare per il risarcimento per equivalente: rimane allora indifferente, in funzione della tutela risarcitoria del ricorrente vittorioso, la sorte del contratto con l’aggiudicatario la cui aggiudicazione è stata annullata.

È per questo che la Sez. rileva che è ininfluente – in funzione della pronuncia sulla domanda risarcitoria – affrontare la questione della sorte del contratto, e pronunciare su di essa: perché si tratta semplicemente di pronunciare sul risarcimento, e la pronuncia su questo oggetto non postula affatto un accertamento autonomo, e principaliter, sulla sorte del contratto.

Il risarcimento in forma specifica, di per sé, si risolve soltanto nella condanna dell’amministrazione ad aggiudicare l’appalto in favore del vincitore, e da ciò può conseguire, in via mediata, l’acquisto da parte di costui della qualità di contraente e quindi il suo subentro in veste di contraente al soggetto l’aggiudicazione in favore del quale sia stata annullata, sempre che l’amministrazione non decida di non stipulare alcun contratto, per non avere più interesse ad acquisire il servizio, l’opus o la fornitura già poste in gara.

E la decisione sul merito della domanda del ricorrente, che è domanda di risarcimento in forma specifica, postula, quale passaggio dell’iter logico che il giudice deve percorrere, semplicemente e niente altro che l’accertamento del ruolo eventualmente impeditivo del contratto anteriormente già stipulato.

Si tratta, per impiegare il lessico di Chiovenda, di niente altro che di un punto pregiudiziale relativo a un fatto: punto pregiudiziale che non assurge a questione pregiudiziale, ove sia pacifico che la legge (art. 246) non esclude che il risarcimento sia disposto in forma specifica, e ove parimenti pacifico sia da un lato che annullata l’aggiudicazione, questa deve essere disposta – per le regole sostanziali della gara – in favore del ricorrente vittorioso, e dall’altro lato che il subentro nella posizione di contraente è pacificamente possibile per non aver deciso l’amministrazione di non stipulare alcun contratto e per non essere stata neppure iniziata l’esecuzione.

Se invece il punto pregiudiziale si trasforma in questione pregiudiziale – e ciò avviene allorché non sia pacifico, perché contestato, se si versi o no nelle ipotesi per le quali la legge esclude il risarcimento in forma specifica, ovvero allorché non sia pacifico che si versi in ipotesi in cui è possibile lo scorrimento della graduatoria, o non sia pacifico che sia possibile il subentro sic et simpliciter – la questione pregiudiziale è senza dubbio conoscibile dal giudice amministrativo: ed è anzi per lui doveroso deciderla.            

Ma non si tratta di questione pregiudiziale relativa a diritti: questione pregiudiziale relativa a diritti sarebbe, propriamente, la questione relativa alla disciplina dei rapporti di diritto privato che dal contratto derivano, e che sono rapporti che intercorrono tra amministrazione e contraente: ma di questi diritti il giudice amministrativo né si interessa né ha motivo di interessarsi, non essendo in alcun modo rilevanti agli effetti della decisione sul merito della domanda a lui proposta.

Non entra in gioco quindi, in funzione della risoluzione della questione pregiudiziale relativa al contratto e alla sua sorte, il potere del giudice amministrativo di conoscere le questioni pregiudiziali relative ai diritti soggettivi cui ha riguardo l’art. 8 della legge T.a.r., ma entra in gioco una semplice questione pregiudiziale che appartiene alla cognizione ordinaria del giudice amministrativo.

Vi è infine un secondo ambito di cognizione (ovviamente non considerata da Sez. un. 27169/2007), di sicura spettanza del giudice amministrativo, nel quale la sorte del contratto può profilarsi come punto o come questione pregiudiziale. È l’ambito di cognizione cui si riferisce Cintioli, e che per certi versi traspare da Cons. Stato, Sez. VI, 796 del 3 marzo 2008.

A fronte dell’accoglimento del ricorso contro l’aggiudicazione ad altri, è ben possibile al ricorrente vittorioso l’instaurazione del giudizio di ottemperanza al giudicato. Sia che il giudizio di cognizione si risolva nell’accertamento che l’aggiudicazione spetta a lui, sia che si risolva nell’accertamento della necessità di reiterazione della gara, è pacifico che la stipula del contratto non è di ostacolo all’ottemperanza, e che in sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può imporre l’uno o l’altro esito (aggiudicazione al ricorrente, ovvero reiterazione della gara).

Ma neppure in questo caso vi è bisogno, per l’esercizio dei poteri decisori del giudice dell’ottemperanza, di una pronuncia dichiarativa – principaliter e con forza di giudicato – sulla sorte del contratto già stipulato con l’originario controinteressato.

Il contratto e la sua sorte, anche qui, rilevano come mero fatto che il giudice è chiamato ad accertare onde verificarne il ruolo eventualmente impeditivo alla pronuncia sul merito della domanda a lui sottoposta: l’accertamento al riguardo si pone solo come premessa del sillogismo idoneo a condurre all’accertamento richiesto: si tratta, cioè, di niente altro che di punto pregiudiziale relativo a un fatto, sul quale non è in alcun modo richiesta, né necessaria, la pronuncia principaliter.

Ma non si tratta propriamente, neppure qui, e neppure nel caso in cui il punto pregiudiziale assurga, per non essere pacifico, a questione, di questione pregiudiziale relativa a diritti, ossia di questione pregiudiziale di cui il giudice amministrativo può conoscere ai sensi dell’art. 8 legge T.a.r. (e su questo dissento da Cintioli).

Può essere però che si verifichi quella che la dottrina classica del processo denomina “ascensione al terzo grado della pregiudizialità”: la trasformazione cioè della questione pregiudiziale in causa pregiudiziale, il che avviene laddove sulla questione, che di per sé sarebbe suscettibile di cognizione incidentale, sia radicata controversia il cui oggetto è rappresentato dalla decisione principaliter e con forza di giudicato sulla questione medesima.

È questa la fattispecie su cui il Consiglio di Stato è stato chiamato a decidere e si è pronunciato con la decisione della Sez. VI 796/2008: stabilisce il Consiglio di Stato che, essendo i poteri del giudice dell’ottemperanza poteri di sostituzione all’amministrazione rimasta inadempiente all’obbligo di dare esecuzione al decisum del giudizio di cognizione, e ben potendo l’amministrazione soccombente nel giudizio di cognizione, concluso con l’annullamento dell’aggiudicazione, “valutare incidenter tantum l’eventuale nullità o inefficacia del contratto stipulato”, tale valutazione, omessa dall’amministrazione, può essere compiuta in via sostitutiva dal giudice dell’ottemperanza, quale giudice la cui giurisdizione è estesa al merito.

A parte il fatto che l’amministrazione su cui incombe l’obbligo di esecuzione della pronuncia costitutiva non ha poteri di valutazione incidenter tantum, bensì semmai poteri decisionali, e che è di questi poteri decisionali che il giudice dell’ottemperanza può fare esercizio in funzione sostitutiva dell’amministrazione che non li eserciti, quello che il Consiglio di Stato ha trascurato di considerare è che la decisione della cui esecuzione si trattava aveva non solo declinato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di accertamento di nullità-inefficacia del contratto già stipulato, ma che della questione della sorte di questo contratto era già stato investito il giudice ordinario.  

Quello che normalmente si pone, per il giudice dell’ottemperanza, come mero punto pregiudiziale – la sorte del contratto – non solo punto pregiudiziale non era, ma era invece quaestio iuris di cui già era investito, principaliter, il giudice che lo stesso giudice amministrativo aveva indicato come fornito di giurisdizione in ordine a essa, cioè il giudice ordinario.

E questo, nel caso deciso, impediva al giudice amministrativo, quale giudice dell’ottemperanza, non solo di trattare la questione come mera questione di fatto, ma anche di esercitare poteri di cognizione incidentale: perché questi sono preclusi laddove sulla questione che per il giudice adito si pone come tecnicamente pregiudiziale sia imposto, dalla legge o dalla volontà delle parti, un accertamento con forza di giudicato.

La volontà delle parti si era infatti, nella fattispecie, già estrinsecata come formulazione di domanda di accertamento principaliter e con forza di giudicato sulla questione della sorte del contratto, così che qualunque cognizione incidentale su di essa rimaneva inibita al giudice amministrativo, anche in funzione di giudice dell’ottemperanza, in forza delle regole – integranti principi di diritto processuale comune – espresse nell’art. 34 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 295 c.p.c.              

 

 

8. Condanna al risarcimento danni da aggiudicazione illegittima e pregiudiziale di annullamento. Cenno.

 

È da segnalare che secondo Sez. un. 24668/2007, la potestas decidendi del giudice amministrativo sulle domanda di risarcimento danni da aggiudicazione illegittima sussiste indipendentemente dalla pronuncia costitutiva sull’aggiudicazione, ben potendo quindi il giudice amministrativo condannare l’amministrazione al risarcimento del danno anche laddove domanda costitutiva sull’aggiudicazione non vi sia o, pur essendoci, sia stata rigettata: a essere così ribadita, e affermata con riferimento alle controversie risarcitorie in materia di appalti pubblici, è la regola della non necessità del previo esperimento dell’azione costitutiva sull’aggiudicazione e del previo annullamento di questa.

Sennonché la negazione della pregiudiziale di annullamento appare quanto meno ardua proprio in materia di appalti e di contratti pubblici; e ciò perché è proprio la Cassazione ad affermare che è l’annullamento dell’aggiudicazione a determinare la mors del contratto, ossia l’evento che consente al giudice di non attribuire al contratto, in quanto venuto meno, alcun ruolo impeditivo quanto alla pronuncia sul merito della domanda risarcitoria a lui proposta.