SOA: una riforma incompiuta.

 

 

a cura di Salvatore Cacace - Consigliere di Stato ([1])

 

 

SOMMARIO

 

 

1. – La idoneità delle imprese nel sistema dei lavori pubblici.

2. – Il ruolo dell’Autorità per la vigilanza.

3. – Elementi di criticità del sistema di qualificazione: i certificati-lavori.

4. – Elementi di criticità del sistema di qualificazione: le indicazioni sulle attestazioni SOA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. – La idoneità delle imprese nel sistema dei lavori pubblici.

 

Ciascun appalto non rappresenta una mera esercitazione accademica, caratterizzata da una verifica puramente formale del rispetto di alcune regole, bensì una vicenda, in cui quelle regole sono predisposte per garantire all'Amministrazione procedente il raggiungimento del risultato che la stessa si aspetta dalle prestazioni contrattuali, di talché si possa ottenere il massimo del soddisfacimento dell'interesse pubblico strumentalmente connesso con la gara esperita.

L’appalto tende dunque a soddisfare l'esigenza della P.A. di individuare un partner affidabile per la contrattazione, ossia un soggetto in possesso di un adeguato livello di esperienza e di doti operative, in modo da garantire lo “spessore organizzativo” dell'impresa contraente.

Un tale risultato è con tutta evidenza attingibile solo circoscrivendo l’accesso ai pubblici appalti a quei soggetti, che siano in grado di garantire, per un verso, un sicuro regime di imputazione degli effetti del contratto e di responsabilità personale e patrimoniale e, per l'altro, un'evidente capacità all'esercizio di attività d'impresa ([2]).

Per questo, sia la legislazione italiana che quella comunitaria sugli appalti pubblici si basano, tra l’altro, sul caposaldo della predeterminazione di un “mercato” delle imprese.

Come è stato in proposito efficacemente osservato, “la predeterminazione di un mercato di imprenditori non significa la chiusura dello stesso, ma solo la necessità che l’ingresso tra i potenziali contraenti della P.A. sia concesso solo a soggetti dotati di sufficienti requisiti soggettivi ed oggettivi. Il possesso di tali requisiti deve soddisfare il bisogno di sicurezza della stazione appaltante, sotto i diversi profili variamente ipotizzabili nella gestione di un rapporto contrattuale complesso quale l’appalto: la solidità economica del contraente, la sua capacità professionale, l’onestà, l’assenza di legami con organizzazioni malavitose, il rispetto delle norme sociali e di sicurezza e mille altre ben note a tutti” ([3]). 

 Ciò significa, in estrema sintesi, che alla contrattazione con la P.A. può accedere solo un imprenditore dotato di determinati requisiti ([4]), a tutela dell’interesse dell’Amministrazione pubblica a che le singole imprese, per la qualificazione imprenditoriale e morale che hanno, siano nelle condizioni di poter correttamente adempiere le obbligazioni, che sono state riservate a ciascuna di esse ([5]).

I requisiti per la partecipazione alle gare, siano esse di lavori o servizi o forniture, sono dunque preordinati ad assicurare la necessaria corrispondenza tra l'idoneità della ditta partecipante ( alla quale il requisito è richiesto ) ed il servizio, opera o fornitura oggetto della gara medesima ([6]).

Venendo, in particolare, alla attuale disciplina dell’assoggettamento degli esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici ad una procedura di qualificazione e di certificazione dei prodotti, servizii e sistemi di qualità aziendali impiegati, la stessa trova la sua scaturigine, com’è noto, nella legge quadro sul riordino dei lavori pubblici n. 109/1994.

Il regime previgente ad essa prevedeva, invero, un potere di verifica diretta, da parte dello Stato, circa la sussistenza, in capo ai soggetti iscritti all’Albo Nazionale dei Costruttori, dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, oltre che di quelli generali.

Nell’àmbito della complessiva riforma del sistema dei lavori e delle opere pubbliche, avviata con la c.d. legge Merloni n. 109/1994, più volte rimaneggiata ed integrata nel corso dei suoi dodici anni di vita, il legislatore ha infatti ritenuto di innovare completamente il sistema di verifica della idoneità delle imprese a progettare e realizzare opere pubbliche,  abbandonando il criterio della diretta e totale amministrazione della materia da parte della mano pubblica ( espressione di una concezione verticistica ed autorizzatòria del requisito di qualificazione delle imprese ) ed affidandola ad organismi di diritto privato, preventivamente autorizzati da apposito organismo pubblico (l’Autorità), con il conseguente trasferimento dei relativi poteri di concessione e revoca delle attestazioni di qualificazione in capo a detti organismi privati; detti soggetti accertano ed attestano l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, degli elementi di qualificazione di cui all'art. 8, comma 3, lettera c), ed eventualmente lettere a) e b), della legge n. 109 del 1994 ( v., oggi, l’art. 40 del D.Lgs. 12-4-2006, n. 163
”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”  ).

Tutto ciò, è stato opportunamente sottolineato ([7]), in coerenza con una generale tendenza, manifestatasi già in maniera prevalente negli ultimi due decenni di vita del previgente regime di disciplina del settore dei lavori pubblici, a responsabilizzare e valorizzare l’azione dei soggetti diversi dallo Stato operanti nell’ordinamento, oltre che alla semplificazione ed accelerazione delle procedure amministrative.

In tale prospettiva si inquadra il sistema "unico" di qualificazione - disciplinato, in attuazione della legge n. 109 del 1994, dal d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento sulla qualificazione - che, da una parte, si avvale di organismi di diritto privato per il rilascio dell'obbligatorio attestato di qualificazione, dall’altra attribuisce alla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ( oggi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice dei Contratti, “Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ) la vigilanza, appunto, sulla attività di tali organismi.

Il ruolo dell’Autorità, con particolare riguardo al fenomeno delle certificazioni prodotte in tale sistema da privati, mérita un breve esame.

 

 

2. – Il ruolo dell’Autorità per la vigilanza.

 

In linea generale può evidenziarsi, anche alla stregua dell’interpretazione fornita dal Giudice delle Leggi delle norme che individuano e regolano il ruolo e le attribuzioni dell’Autorità ([8]), che detta Autorità è espressione della volontà del Legislatore di istituire - in sede di adozione di una riforma generale del sistema dei lavori pubblici che attribuisce ruolo primario ai soggetti attivi del procedimento di gara ( stazione appaltante ed imprese ), in un’economia regolatrice dell’intero sistema caratterizzata dal decentramento - un centro unitario di vigilanza e garanzia, autonomo da ogni altro potere amministrativo, che consenta di avere, a tutti gli interessati ( organismi pubblici e privati ), su tutto il territorio nazionale, una conoscenza completa ed integrata dei dati soggettivi ed oggettivi relativi al sistema delle gare per l’affidamento dei lavori pubblici; e tutto ciò utilizzando, in forma collegiale, le migliori risorse di più alta qualificazione in materia, allo scopo di consentire alle istituzioni ( ordinarie ) di amministrazione attiva, di controllo e giurisdizionali il più efficiente ed efficace esercizio delle rispettive attribuzioni.

La potestà generale di vigilanza devoluta all’Autorità sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si concreta, per quanto più qui interessa, nella vigilanza sul sistema di qualificazione delle imprese, attribuita all’Autorità dall’art. 4, comma 4, lett. i), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (v., oggi, l’art. 6, comma 7, lett. m), del Codice dei contratti).

Trattasi di attività, che, ha chiarito la giurisprudenza, non può manifestarsi nella emanazione di criterii o direttive concernenti il sistema della qualificazione delle imprese ([9]), sia perché il conferimento di tale potestà avrebbe dovuto essere esplicitato con indicazione dell'ambito di intervento nella stessa sedes materiae nella quale si sono definite le forme della vigilanza, sia perché la legge n. 109 del 1994, all’art. 8, demanda la disciplina dei requisiti necessarii per la qualificazione al Regolamento n. 34 del 2000, che li enuncia nel Titolo III, sulla cui osservanza, come si è visto, l'Autorità deve vigilare, senza alcun potere di integrazione o interpretazione adeguatrice.

Siffatta potestà è dalla stessa esercitata sulla base delle norme regolamentari allo scopo emanate, i cui contenuti dispositivi devono essere interpretati sulla base dei principii e criteri dettati dall'articolo 8 della legge quadro ( v., oggi, l’art. 40 del Codice dei contratti ).

Il quadro, che si evince da un esame dettagliato delle norme, è il seguente ([10]).
L'art. 8, comma 3, della legge quadro stabilisce che il sistema di qualificazione "è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità".
L'art. 10, comma 1, del d.p.r. n. 34/2000, conferma che "lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della qualificazione (...) è subordinato all'autorizzazione dell'Autorità"; e l'art. 10, comma 5, del d.p.r. n. 34/2000 attribuisce all'Autorità il potere di revocare l'autorizzazione alle SOA, in presenza di determinate condizioni.
Viene dunque riconosciuto, oltre ad un generale potere di vigilanza dell'Autorità sul sistema di qualificazione ( anche a fini informativi, per la formazione degli elenchi su base regionale delle imprese qualificate, ex art. 11, comma 2, del d.p.r. n. 34/2000 ), un più specifico potere dell'Autorità di autorizzare e revocare l'attività delle SOA e di vigilare sulla compagine societaria delle SOA medesime ( art. 8, comma 5, del d.p.r. citato ).

Il sistema, come s’è detto, si avvale dei veduti organismi di diritto privato ai fini del rilascio dell’obbligatorio attestato di qualificazione, che espressamente viene configurato come l'unica "... condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici" ( art. 1 del regolamento ). 

Tràttasi di dichiarazione di scienza dotata di funzionalità autonoma, che si inquadra in un fenomeno ben più ampio, proprio degli ultimi dieci anni, in cui i poteri certificatori pubblici sono stati sensibilmente depotenziati, perseguendo fini di semplificazione e deburocratizzazione ([11]).

La messa in circolazione dei fatti, stati o qualità riguardanti soggetti dell’ordinamento avviene sempre più ad opera di atti privati.

Come dipendono da soggetti privati le certezze sulla qualità di un certo processo organizzativo volto all’immissione sul mercato di un determinato prodotto o di una determinata attività, così le certezze «fotografate» negli atti amministrativi di certazione dell’idoneità dei soggetti ad operare nel settore dei lavori pubblici sono affidate a privati.

“Il fenomeno descritto”, com’è stato in generale efficacemente osservato a proposito del rapporto tra certificazioni private e processi decisionali pubblici ([12]), “sembra in parte attenuare il principio per cui il potere di certificare costituisce la manifestazione tipica del potere pubblico, che dà certezza ai fatti (alle situazioni) della vita reale. Sempre più il modo d’essere di un individuo, di un’organizzazione, di un prodotto e/o di un’attività dipende da come è rappresentato in un atto generato da soggetti privati”.

Le attestazioni SOA, dunque, costituiscono oggi l’esclusivo parametro di riferimento in relazione alle caratteristiche ( i requisiti d’ordine generale e speciale ), di cui attestano il possesso in capo all’impresa aspirante alla esecuzione di lavori pubblici, che risulta così “qualificata”, con effetti generali sulla stessa idoneità dell’impresa stessa a contrattare con la P.A. ([13]).

Nell’àmbito di una diffusa tendenza a limitare la riproduzione per mano pubblica delle certezze acquisite dalle amministrazioni, l’ordinamento si appoggia così, anche quanto all’accertamento ed alla dichiarazione del possesso dei requisiti richieste alle imprese per la partecipazione alle gare indette per l’affidamento di lavori pubblici, ai privati, che, per quanto autorizzati dall’Autorità all’esercizio di una attività di indubbio interesse pubblico, sono pur sempre privati.

La pubblica amministrazione vede così sensibilmente ridotti i poteri a carattere certativo e dichiarativo per esigenze di contenimento della spesa pubblica, di semplificazione e di snellimento della burocrazia, che hanno portato, anche nel settore che ne occupa, “ad affidare ai privati il potere di svolgere attività e di adottare atti rispetto a cui gli enti pubblici vengono lasciati, per così dire, « sullo sfondo », riservando ad essi lo svolgimento delle attività di controllo” ([14]).      

L’efficacia di una tale attività di controllo è allora fondamentale e, per così dire, “vitale” per la sopravvivenza del sistema, funzionale agli interessi pubblici che ad esso presiedono.

Se, infatti, la dimostrazione della capacità economica e tecnica delle imprese aspiranti alla partecipazione alle gare per l'affidamento dei contratti della Pubblica Amministrazione, come è stato osservato ([15]), è volta a consentire alla stazione appaltante di verificare l'affidabilità economica, finanziaria e tecnica dei concorrenti rispetto all'oggetto del contratto che si intende appaltare, nonché l'attitudine a proseguire nel tempo l'attività, nel rispetto dei principii di buon andamento e di par condicio tra le ditte partecipanti, allora la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti pubblici potrà dirsi rispettosa dei principii di ragionevolezza ed imparzialità dell’azione amministrativa di diretta emanazione costituzionale, nonché dei principii, di derivazione comunitaria ed immanenti nell’ordinamento nazionale, di concorrenza ed apertura del mercato degli appalti pubblici, solo nella misura in cui essa sia effettiva e trasparente.

Da questo ultimo punto di vista, se è vero che il possesso delle indispensabili caratteristiche di affidabilità strutturale ed operativa è certificato unicamente dalla attestazione Soa ( necessaria per concorrere agli appalti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro ) e che solo l'organismo di attestazione, sulla scorta della normativa di settore, può riscontrare l'effettiva o perdurante sussistenza dei prescritti requisiti in conformità alla definizione contenuta nell’allegato A al D. Lgs. n. 34/2000 ([16]), la salvaguardia del sistema deve ritenersi indubbiamente affidata alla fase dei controlli amministrativi attribuiti all’Autorità.

Questa ha in proposito in particolare il potere-dovere, a presidio degli ineludibili principii sopra evidenziati, di accertare che le attestazioni non siano state rilasciate “in difetto dei presupposti stabiliti” ( art. 6, comma 7, lett. m), del Codice ).

Concentrando l’attenzione su tale declinazione dell’attività di vigilanza dell’Autorità, spetta certamente alla stessa assumere, verificare e valutare i fatti ( ed i documenti ) posti a base della qualificazione attribuita dalla SOA e ciò a presidio di un sistema, in cui, come s’è visto, l’attestazione si configura in sostanza come atto c.d. “preclusivo”, atto, cioè, che, in quanto “atto di certezza” ( contenente attestazioni su fatti in cui « l’asserzione del fatto diventa un elemento della fattispecie reale », che rappresenta ), ha la funzione di fissare incontestabilmente il fatto, così limitando il principio inquisitorio ( càrdine fondamentale e tradizionale del procedimento amministrativo ) e dando certezza legale alla porzione di realtà ( idoneità dell’impresa ) valutata mediante il sistema di accertamento posto in essere dalla SOA ([17]).

Da quanto detto pare discendere che, in presenza di una certificazione “atto preclusivo”, da un lato diminuisce la portata del potere di verifica autonoma, che l’ente procedente ( nel campo degli appalti pubblici, la stazione appaltante ) può esercitare durante il processo decisionale pubblico ( v. in proposito l’art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 34/2000, a norma del quale “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV” ), dall’altro deve ritenersi corrispondentemente potenziato il potere inquisitorio dell’Autorità di controllo preposta al settore, relativamente alla verifica della sussistenza, in capo alle singole imprese “qualificate”, dei requisiti sottostanti all’accreditamento-attestazione  richiesto dalla legge ai fini della partecipazione agli appalti.

Ciò posto in linea di principio, quanto ai poteri di controllo sulle singole attestazioni, il quadro normativo è il seguente.
A norma dell'art. 12, comma 5, del D.P.R. n. 34/2000, "le SOA trasmettono all'autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati".
Gli artt. 14 e 16 del d.p.r. n. 34/2000, poi, disciplinano puntualmente i poteri, qualificati come "vigilanza" e come "controllo" sul sistema di qualificazione.
Dal quadro normativo così delineato emerge che il "controllo" dell'Autorità di vigilanza sulle attestazioni rilasciate dalle SOA è regolato negli artt. 14 e 16, quanto a iniziativa, procedimento ed effetti.
Quanto all'iniziativa, sono previste tre differenti modalità:
- istanza motivata e documentata di impresa terza, che può chiedere "la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'attestazione" ( art. 14, comma 2 );
- istanza della impresa interessata, che chieda il controllo dell'Autorità sulle "determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere la qualificazione";
- iniziativa di ufficio dell'Autorità, che "provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa autorità".
Quanto a procedimento ed effetti del controllo, formalmente la disciplina è dettata solo per le prime due modalità di attivazione del controllo.
Infatti, per l'ipotesi in cui il controllo avviene su iniziativa dell'impresa interessata, viene stabilito che "l'autorità, sentita l'impresa richiedente e la SOA e acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato. L'inottemperanza da parte della SOA alle indicazioni dell'autorità costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del presente regolamento" ( art. 16, comma 2 ).
Tale procedimento, e relativi effetti, sono richiamati dall'art. 14, comma 2, per il procedimento di controllo su iniziativa di impresa terza.
Si deve ritenere che il procedimento di controllo ed i relativi effetti, come delineato nell'art. 16, comma 2, si applichi anche nell'ipotesi di controllo a campione, su iniziativa officiosa dell'Autorità.
Esaminando nel dettaglio il procedimento di controllo e i relativi effetti, si evince che viene attribuito all'Autorità il potere di controllare la sussistenza dei requisiti per il rilascio delle attestazioni, con un procedimento che richiede il necessario contraddittorio con l'impresa sottoposta a verifica.
Il procedimento sfocia in un provvedimento, con cui l'Autorità incide in maniera penetrante sul potere delle SOA in ordine alle attestazioni, in quanto l'Autorità "indica" in maniera vincolante le "condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contatto stipulato".
Dunque, l'Autorità detta alle SOA il contenuto dell'atto che la SOA deve adottare, sia che tale atto sia il rilascio dell'attestazione, sia che tale atto sia la modifica o la revoca di una attestazione già rilasciata.
All'Autorità di Vigilanza, in sede di controllo, è in definitiva consentito, da un lato, dare indicazioni alle SOA in merito al contenuto dell'atto da adottare e, dall'altro, procedere essa stessa all'annullamento ovvero alla modifica dell'attestazione ( in tal senso depone l’espresso disposto dell’art. 6, comma 7, lett. m), del “Codice dei contratti” ).

Quanto, infine, allo svolgimento di controlli sul comportamento delle SOA, rileva l’art. 14 già citato, che lo prevede come strumento affinché le stesse: a) rispettino le procedure previste per l'attestazione; b) evitino ipotesi di conflitto di interessi; c) si attengano nel rilascio delle attestazioni ai requisiti prescritti nel Titolo III; d) applichino le tariffe stabilite.

 

 

3. – Elementi di criticità del sistema di qualificazione: i certificati-lavori.

 

La legge n. 109 del 1994 ( e, oggi il “Codice” dei contratti ) prevedono, come s’è visto, un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori, a qualsiasi titolo, di detti lavori, dove la qualificazione non è tuttavia un mero requisito per la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori stessi, bensì ( analogamente a quanto poteva dirsi del “vecchio” sistema della iscrizione all’Albo ) “un requisito soggettivo dell’impresa e cioè un presupposto di legittimazione, che consente all’impresa di essere parte di un appalto di opera pubblica durante tutta la durata di esso” ([18]).

Tale sistema “unico” garantisce così ( ed al tempo stesso impone in linea generale ) il possesso, da parte dell’esecutore di lavori pubblici, di una professionalità qualificata, che non può intendersi altrimenti “se non come requisito riferito alla specificità dell’attività esercitata” ([19]).

Ciò significa che i lavori eseguiti in passato dall’impresa  che concorre all’affidamento di appalti di lavori pubblici non possono che avere caratteristiche similari, espresse in términi di categoria secondo il sistema unico ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. n. 554/99, a quelle che connotano i lavori da affidare con l’appalto di cui di volta in volta si tratti e che tale specifica, necessaria, correlazione è assicurata dalla presenza dell’attestato SOA, rilasciato appunto con riferimento alle categorie del sistema di qualificazione.

I provvedimenti tipici di conclusione dell’appalto di lavori pubblici presuppongono, dunque, un sistema di qualificazione incentrato anche su aspetti di carattere oggettivo, quali, a dimostrazione dell’esperienza maturata nel singolo settore di qualificazione ( rappresentato dalla categoria ), la pregressa esecuzione di lavori analoghi da parte del concorrente.

Aspetti, invero, come quello relativo alle pregresse esperienze maturate nel settore dell'attività oggetto di affidamento, costituiscono elementi direttamente inerenti alla capacità operativa dell'impresa e, quindi, alla sua generale affidabilità, con consequenziale loro rilevanza ai fini della qualificazione dell’impresa e della sua ammissione alle gare, che dalla prima deriva.

Al riguardo, risulta più che significativo il fatto che due dei tre elementi elencati all’art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 34/2000 ai fini della dimostrazione della adeguata idoneità tecnica dell’impresa (che rappresenta uno dei requisiti di ordine speciale per la qualificazione) attengono appunto alla pregressa esecuzione di lavori similari e che oggi l’art. 40 del “Codice” dei contratti, pur demandando al regolamento la definizione dei “requisiti di ordine generale in conformità all’articolo 38” e dei “requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori” ( comma 4, lett. d ), specifichi comunque già a livello di normazione primaria che “tra i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti” ( comma 3, lettera b), secondo periodo ).

L’impresa, dunque, acquista la qualificazione anche in virtù della dimostrazione della professionalità, che, nel periodo determinato dall’art. 22 del D.P.R. n. 34/2000, ha dimostrato di possedere nella esecuzione di analoghi lavori e quel requisito si appalesa determinante ai fini della dimostrazione della sua capacità tecnica, finalizzata prima alla qualificazione e poi alla partecipazione alle gare d’appalto.

L’importanza di tale requisito ai fini della qualificazione dell’appaltatore è in realtà già evidente laddove il legislatore, al comma 8 dell’art. 22 del D.P.R. n. 34/2000, prevede “necessari riscontri a campione” sui certificati di esecuzione lavori, rilasciati dalle stazioni appaltanti alle imprese esecutrici dei lavori ai fini della presentazione degli stessi alle SOA, con cui le imprese medesime abbiano stipulato “apposito contratto” ex art. 15, comma 2, dello stesso D.P.R.; è questa, invero, si badi, l’unica referenza, in relazione alla quale il legislatore secondario ha inteso ribadire specificamente, evidentemente proprio per l’importanza ad essa annessa, la necessità di espletamento di quell’attività di controllo a campione, già in via generale prevista sulle “attestazioni rilasciate dalle SOA” dall’art. 14, comma 3, del Regolamento.

Oggi, con le previsioni di cui all’art. 253, comma 21 ( che rinvia ad apposito D.M. la definizione dei criterii, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzate per i lavori privati, ai fini del rilascio delle attestazioni SOA, ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 ) e di cui all’art. 40, comma 3, lettera b), ultimo periodo, del “Codice” ( “gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti” ), il legislatore ha da un lato posto in essere una vera e propria verifica straordinaria sui documenti che hanno dato luogo in passato all’attestazione ([20]) e dall’altro ha voluto con chiarezza rendere vieppiù stringente, a regime, il controllo su tale requisito, sancendo che dello stesso gli organismi di attestazione possano tener conto solo acquisendo i “certificati unicamente dall’Osservatorio”.

Tràttasi di disposizioni con tutta evidenza vòlte ad evitare rapporti ed ésiti fraudolenti, che possano per avventura verificarsi nel triangolo stazioni appaltanti – imprese esecutrici – organismi di attestazione, alla prevenzione e repressione dei quali non sono stati più evidentemente ritenuti sufficienti i già previsti controlli a campione.

Orbene, della lettera e della ratio della norma di cui all’art. 40, cit., non sembrano tener conto le “comunicazioni relative ai certificati di esecuzione dei lavori”, di cui al Comunicato del Presidente dell’Osservatorio dei lavori pubblici in data 6 luglio 2006.

La nuova procedura telematica ivi individuata, infatti, una volta opportunamente premesso “di dover acquisire telematicamente i dati contenuti nei Certificati in modo da permetterne la consultazione in tempo reale da parte delle Società Organismo di attestazione”, non prevede un accesso “identificato” ed “esclusivo” della Società Organismo Attestazione al certificato inviato in via telematica dalla stazione appaltante all’Osservatorio, che solo consentirebbe di considerare osservato il veduto disposto della legge ( “gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio … ).

Ancor più equivoca, poi, si rivela la previsione, secondo cui una copia del certificato, “formalmente” conforme all’allegato “D” al D.P.R. n. 34/2000, sarà dalla stazione appaltante “rilasciata all’impresa che la utilizzerà per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione”; con il che si omette di considerare che il certificato utilizzabile per tale conseguimento deve pervenire alla Società Organismo Attestazione esclusivamente per il tràmite dell’Osservatorio.

Sembra, in realtà, che a quest’ultimo sfugga che il veduto disposto dell’art. 40, comma 3, lettera b), non ha affatto aggiunto al certificato di cui all’art. 22, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000, un nuovo tipo di comunicazione avente ad oggetto dati più o meno diversi da quelli contenuti in detto certificato, ma ha solo previsto una inderogabile modalità di acquisizione del certificato stesso ( che poi ciò sia stato in via amministrativa previsto che avvenga in via telematica non può che essere oggetto di plauso e di conformità dell’attività dell’Autorità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ([21]) ) da parte della Società Organismo Attestazione.

La prassi procedimentale attivata dall’Osservatorio pare pertanto porsi in evidente contrasto con la norma, vanificarne le vedute finalità e dare alfine la stura a possibili eccezioni, da parte delle stazioni appaltanti così come da parte dei concorrenti alle gare, alla presunzione di veridicità – tipica degli atti di certezza – delle attestazioni SOA, presunzione che viene meno allorché il procedimento previsto dal legislatore ai fini del conseguimento dell’attestazione violi in qualche modo le precise modalità dettate dal legislatore stesso quanto allo svolgimento del procedimento di cui si tratta.

 

 

4. – Elementi di criticità del sistema di qualificazione: le indicazioni sulle attestazioni SOA.

 

Nella materia degli appalti di lavori pubblici, il sistema di qualificazione unico – previsto in attuazione dell’art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 – può continuare a trovare applicazione nella misura in cui possa ritenersi conforme alla disciplina comunitaria ([22]) e, in particolare, sia riconducibile a quella disciplina in tema di elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato, recata dall’art. 52 della Dir. 31-3-2004, n. 2004/18/CE ( Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ).

Esempio di chiaro adeguamento alla detta disciplina ( lo stesso non poteva dirsi, se pure con riferimento alle previgenti direttive comunitarie, delle norme in materia dettate dalla legge n. 109/1994 e dal D.P.R. n. 34/2000 ) sono le disposizioni di cui all’art. 40, comma 9, del “Codice dei contratti”, secondo cui “le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell’attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente”.

Invero, che le “referenze che hanno permesso il rilascio dell’attestazione” ( per referenze dovendosi chiaramente intendere i mezzi di prova dei requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziarii conformi alle disposizioni in materia di qualificazione: v. il comma 3, lettera b), dello stesso art. 40 ) debbano essere indicate sul “certificato rilasciato dall’organismo di attestazione competente” risulta espressamente previsto dalla disciplina comunitaria ( v. l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 52 citato ), sì che la successiva specificazione dell’obbligo in sede di normazione nazionale appare persin superflua, dato il carattere puntuale, preciso e stringente ( in definitiva self executing ) della norma comunitaria sul punto.

Né tale obbligo rappresenta certo una novità.

Se è vero, infatti, che il “Codice dei Contratti” è in generale contraddistinto, in forza anche della necessità di adeguamento della normativa interna a quella comunitaria, dal superamento della pregressa regola della distinzione delle norme applicabili a seconda dell’oggetto contrattuale ([23]), per quanto attiene ai requisiti di qualificazione concernenti l’oggetto contrattuale “lavori”, già l’art. 29, comma 2, della Dir. 14-6-1993, n. 93/37/CEE
( Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, antecedente alla stessa legge n. 109/94 ), nel prevedere la possibilità ch’esistessero negli stati membri “elenchi ufficiali di imprenditori”, stabiliva che “per ogni appalto, gli imprenditori iscritti negli elenchi ufficiali possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato d'iscrizione rilasciato dall'autorità competente” e che “nel certificato sono menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione sull'elenco e la classificazione che tale lista comporta”.

E’ pur vero che di tale disposizione non v’è poi traccia né nella legge n. 109/1994 né nei relativi regolamenti attuativi, ma ciò non valeva certo a renderla inoperante nell’ordinamento italiano, stante la più che sufficiente specificità della Direttiva sul punto e dunque la sua diretta applicabilità nell’ordinamento nazionale.

Il miglior perseguimento degli interessi pubblici della par condicio e della trasparenza negli appalti pubblici esige dunque, fin dalla istituzione del sistema di qualificazione nazionale, che i documenti considerati idonei dall’organismo di qualificazione ai fini della attestazione del possesso, da parte dell’impresa, dei requisiti di partecipazione alle pubbliche gare per l’aggiudicazione di appalti di lavori di determinata natura ed importo, siano indicati, e cioè descritti, nell’attestazione relativa: tale indicazione, anzi, alla stregua della veduta normativa, costituisce elemento essenziale e costitutivo dell’attestazione stessa e la sua eventuale assenza rende dunque inidonea l’attestazione ad esercitare quella funzione di presunzione di idoneità dell’impresa, ad essa attribuita dall’ordinamento nazionale e comunitario.

Alla luce di quanto fin qui considerato, stupisce, dunque, profondamente la presa di posizione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assunta dinanzi alla Camera dei Deputati, secondo cui l’espressione di cui al comma 9 dell’art. 40 “sembra ripresa dalle precedenti disposizioni – art. 18 D. lgs. n. 358/92 e art. 17 D. lgs. n. 157/95  - attinenti rispettivamente a forniture e servizi, ma appare poco attinente alle attestazioni SOA”, sì che lo stesso comma, “poco chiaro”, sarebbe addirittura “necessario eliminare” ([24]).

Stupisce, in particolare, il fatto che la dichiarazione stessa non tenga in alcun conto le disposizioni comunitarie presenti e passate in materia di indicazione delle “referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'elenco o/la certificazione nonché la relativa classificazione” ( così, come s’è visto, il comma 2 dell’art. 52 della Dir. n. 18/2004 ); a meno che l’Autorità non ritenga il sistema nazionale di qualificazione non riconducibile né assimilabile a quelli di cui all’art. 52 cit., ma se così fosse i già consistenti dubbi sulla conformità del sistema stesso al diritto comunitario diverrebbero all’istante lampanti certezze.

Stupisce, ancora, nel mérito, la dichiarata scarsa attinenza delle disposizioni in questione “al caso delle attestazioni SOA”, quasi che queste non si basino, come appunto prevede il ridetto art. 52, su referenze, del resto espressamente e puntualmente specificate agli artt. 18 e 22 del D.P.R. n. 34/2000.

Né la disposizione in argomento risponde solo a mere esigenze astratte di imparzialità, trasparenza e par condicio ( di per sé già sufficienti a giustificarla ), essendo la stessa strettamente e funzionalmente collegata ( anche ratione loci ) alla successiva previsione che “i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente”.

Se è vero, infatti, che all’iscrizione nell’elenco od alla certificazione da parte di organismi pubblici o privati ( che comportano di régola una verifica a monte e poi eventualmente periodica delle “referenze” che consentono l’iscrizione di norma in relazione ad una o più classificazioni ) consegue una “presunzione di idoneità” per la partecipazione alle gare richiedenti quella determinata iscrizione per quella determinata classificazione, sì che dalla verifica di idoneità di siffatti soggetti si prescinderà in sede di gara relativa a quello stesso lavoro, servizio o fornitura, si tratta pur sempre di una forma di presunzione di legge, che si potrebbe definire “relativa” ([25]), dal momento ch’essa si traduce nel divieto di contestare “immotivatamente” i dati risultanti dall’iscrizione ( così il comma 3 dell’art. 45 ed il veduto comma 9 dell’art. 40 del “Codice”; “senza giustificazione”, afferma invece il comma 4 dell’art. 52 della Direttiva ), che dunque sono da ritenersi motivatamente contestabili ( dalla stazione appaltante o dagli altri partecipanti alla gara ) e che proprio a tal fine debbono allora essere conoscibili nella forma più semplice possibile, individuata dal legislatore nell’indicazione in quel certificato ( nel nostro sistema dei lavori pubblici, l’attestazione SOA ) fatto valere dall’impresa ai fini della dimostrazione della sua affidabilità dal punto di vista, in particolare, della sua struttura tecnico-organizzativa.

Gli elementi di affidabilità non sono dunque, nel sistema disegnato dal legislatore nazionale e comunitario, automaticamente considerati in possesso dell’impresa per il solo fatto di essere certificata ( o “attestata” ).

L’ente appaltante ed i partecipanti alla gara possono pertanto mettere in discussione la rappresentazione della realtà risultante dal certificato o attestazione: la qualità tecnico-organizzativa “attestata” è insomma contestabile con riferimento a quei dati ( quelle referenze ), che hanno permesso il rilascio della attestazione.

In tal modo, la verificazione di fatti complessi compiuta ai fini della valutazione della affidabilità dell’impresa “attestata” ( e perciò ritenuta qualificata ), finora ritenuta demandata unicamente alla SOA ( v., in proposito, il già ricordato art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 34/2000, che prevede che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV” ), torna in qualche modo nella disponibilità dell’Amministrazione, cui non è più devoluto un mero giudizio antinomico “sussistenza-insussistenza”, ma un vero e proprio potere di incisione, limitato alla singola gara, sul contenuto di tali atti dichiarativi; potere, questo, sul cui corretto esercizio i controinteressati presumibilmente ben vigileranno, anche, ove opportuno e necessario, con lo strumento dell’azione giurisdizionale: ed allora l’ultima parola sulla qualificazione spetterà, conformemente al nostro disegno costituzionale, al Giudice adìto.    



[1] Studio per una relazione al Convegno organizzato su “Lavori pubblici tra riforma e controriforma” dall’IGI – ISTITUTO GRANDI INFRASTRUTTURE, in Roma, il 28 febbraio 2007.

[2] V. T.A.R. Lazio, sez. I, 5 aprile 2004, n. 3176 ( in Juris Data - Redazione Giuffrè, 2004 ).

[3]  Zucchelli C. ( con la collaborazione della dottoressa Lidia Germani ),  Avvalimento dei requisiti da altre imprese nelle procedure ad evidenza pubblica, in www.giustizia-amministrativa.it, gennaio 2005. “In parole povere”, prosegue l’A., “la stazione appaltante pubblica deve essere posta in grado di compiere una scelta del contraente percorrendo il medesimo iter logico che un privato qualsiasi, anche non imprenditore, segue nell’affidare un appalto di lavori, sia pure modesto: egli compara i prezzi, ma anche l’affidabilità dell’imprenditore, desunta dai suoi precedenti rapporti contrattuali, dalle conoscenze acquisite da terzi, dalla fama di affidabilità goduta nell’ambiente e da altri mille segnali di cui ciascuno si fida nell’esercizio della propria prudenza contrattuale”.

[4] Quanto alla natura dei soggetti legittimati ad accedere alla contrattazione in questione, va notato che mentre la previsione legislativa nazionale ( art. 3, punto 19., del Codice dei contratti ) si limita a riferire i termini <<imprenditore>>, <<fornitore>> e <<prestatore di servizi>> ad “una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico ( GEIE ) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi”, quella comunitaria ( art. 1, par. 8, della direttiva 31-3-2004 n. 2004/18/CE ) precisa che "i termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi”. Deve, al riguardo, osservarsi che la circostanza che, nella disposizione interna di recepimento della direttiva, risultino omessi gli “enti pubblici” tra i soggetti offerenti consente di riconoscere una precisa volontà del legislatore nazionale di definire in maniera diversa, rispetto alla classificazione comunitaria, il novero dei soggetti di diritto ammessi alle procedure finalizzate all'affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e di escludere, quindi, dallo stesso gli enti pubblici. Per quanto, in particolare, concerne la legittimazione degli enti pubblici ad acquisire la qualità di appaltatore di servizi, occorre rilevare che tale esplicita esclusione non consente più di includere nella categoria di "prestatori di servizi" quegli organismi pubblici, che comprendano tra le finalità d'istituto la prestazione del servizio per il quale è stata indetta la procedura di selezione e, quindi, l'esercizio della relativa attività (secondo modalità riferibili al concetto di impresa ); e ciò diversamente da quanto si era ritenuto nel vigore dell'art. 1, lett. c), della direttiva CEE 92/50 e dell’art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 157/95, che si limita a definire l'appaltatore come "prestatore di servizi", omettendo, poi, una definizione della nozione di prestatore di servizi. Non può invece escludersi che anche degli enti morali senza scopo di lucro, quali le fondazioni, possano soddisfare i necessarii requisiti ed essere qualificati come “imprenditori”, “fornitori” o "prestatori di servizi" ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, attese la personalità giuridica che le fondazioni vantano e la loro capacità di esercitare anche attività di impresa, qualora funzionali ai loro scopi e sempre che quest'ultima possibilità trovi riscontro nella disciplina statutaria del singolo ente.

[5] V. Cons. St., IV, 21 febbraio 2005, n. 550.

[6] La previsione di requisiti di tale tipo risponde all'imprescindibile esigenza, a sua volta connessa con il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa, di ottenere, nel complesso, una garanzia qualitativa di un determinato ed atteso livello, riferita all'esecuzione dell'intero rapporto contrattuale, considerato in ciascuna delle singole fasi di svolgimento. Il possesso di requisiti pertinenti con l'oggetto della gara mira, quindi, ad assicurare che l'impresa, cui affidare la realizzazione dell'opera o lo svolgimento del servizio o della fornitura, possa ritenersi idonea ad effettuare la prestazione secondo un livello minimo di aspettative, sulla base di un indice presuntivo di idoneità che dal possesso di tali requisiti può desumersi; v. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 18 maggio 2006 , n. 3572 ( in Foro amm. TAR, 2006, 5, 1699 ).

[7] V. T.A.R. Lazio, Roma, 12 marzo 2003, n. 1868 ( in www.giustizia-amministrativa.it  ); v. anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 05 dicembre 2005 , n. 12931 ( in Foro amm. TAR, 2005, 12, 3989 ).

[8] Cfr. Corte Cost. n° 482 del 7/11/1995.

[9] T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 26 luglio 2005 , n. 10385 ( in Foro amm. TAR, 2005, 7/8 2502 ).

[10] V., per una ricostruzione del procedimento di controllo e dei poteri esercitabili dalla Autorità di Vigilanza, le pronunce del Consiglio di Stato nn. 991 e 993 del 2004, nonché, da ultimo, T.A.R. Lazio, n. 12931/2005, cit.

[11] Come osservato in dottrina, nei tempi più recenti « si è fatta sempre più pressante la duplice esigenza di alleggerire il carico di lavoro dei pubblici uffici e di consentire al privato di potere provare, nei suoi rapporti con l’amministrazione, determinati fatti, stati e qualità a prescindere dall’esibizione dei relativi certificati » ( E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2006, 342 ).

[12] M. Occhiena, Le certificazioni nei processi decisionali pubblici e privati, in http://www.giustamm.it/, n. 1/2007.

[13] Se la mancata qualificazione comporta l'esclusione da ogni appalto di lavori pubblici superiore ai 150.000 Euro ( art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 ), deve ritenersi non vi sia diritto all'ammissione a tali appalti per le imprese non qualificate, le quali non hanno dunque il diritto di concludere quei contratti. In assenza dell'astratta idoneità a contrattare, è escluso proprio, per le imprese non qualificate secondo l'indicato sistema, l'astratto diritto di concludere gli appalti di cui alla legge n. 109/94 ( oggi disciplinati dal “Codice dei contratti pubblici” ); allora, se la personalità giuridica dell’impresa non qualificata è misura della sua capacità, l'esclusione per legge del suo diritto a contrarre gli appalti di cui sopra fa venir meno per essa proprio quella capacità a contrarre e la sua soggettività in rapporto agli appalti dei quali essa non può essere parte. In sostanza, come ha affermato la Cassazione con riguardo a fattispecie ricadente nel regime anteriore ( tràttasi di principii affermati dalla giurisprudenza amministrativa e civilistica - v. per tutte Consiglio Stato, sez. V, 13 giugno 1998, n. 830, in Foro amm., 1998, 1737; Cassazione civile, sez. I, 5 ottobre 2000, n. 13265, in D&G - Dir. e giust., 2000, f. 38, 81 - sotto il vigore della legge 57/62 e dell’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori, ma logicamente applicabili a qualunque mezzo d’accertamento dell’idoneità astratta dell’appaltatore ad eseguire i lavori affidati, sia per attrezzature tecniche che per capacità finanziaria, che il legislatore prescelga ),  non si ha un problema di legittimazione e capacità d'agire, ma un caso eccezionale di difetto di soggettività nel diritto a contrarre in assenza della qualificazione di cui all’art. 8 della legge n. 109/94, ch’è presupposto necessario, senza il quale non si possono concludere appalti pubblici. Il difetto di capacità giuridica ( ovviamente parziale e imposto dall'art. 8 della legge n. 109/94 per il perseguimento degli interessi generali di cui si è detto ) comporta, conseguentemente, la nullità di un contratto di appalto stipulato dall’impresa priva della prescritta, specifica, qualificazione; mentre l’intervenuta carenza, nelle mòre della stipula del contratto, di certificazione SOA determina l’impossibilità giuridica della sottoscrizione del relativo contratto d'appalto da parte dell'aggiudicataria. In tal senso rileva, tra l'altro, la tabella A allegata al D.P.R. 34/2000, dove è precisato ( v. il 4° alinea ) che la qualificazione è requisito sia per la partecipazione alla gara, sia, anche, per l'esecuzione dei lavori, sicché il venir meno della qualificazione dell'impresa, certificata dalla SOA, determina la mancanza di uno dei presupposti giuridici necessari per l'esecuzione del contratto; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 20 gennaio 2006 , n. 176 ( in Foro amm. TAR, 2006, 1 354 ). Anche Consiglio Stato , sez. IV, 20 settembre 2005 , n. 4817 ( in Foro amm. CDS, 2005, 9 2537 ) ha rilevato che il primo comma dell'art. 75 d.P.R. n. 554/99 ( oggi abrogato dall’art. 256 del “Codice” ) ricollega all'impossidenza dei requisiti contestualmente catalogati l'ulteriore effetto di privare le imprese sprovviste di uno di essi della stessa capacità a concludere il contratto di appalto ("...e non possono stipulare i relativi contratti..."), sicché non può dubitarsi che, secondo la normativa di riferimento, l'accertamento della violazione in una fase successiva a quella della prequalificazione, purché rivelatore della carenza del requisito al momento sopra individuato come rilevante, non solo non risulta ininfluente, ma, al contrario, impone all'amministrazione, con la forma cogente di una prescrizione vincolante, di procedere all'esclusione della concorrente autrice dell'infrazione e finanche di rifiutare la stipulazione del contratto con essa.

[14] Così M. Occhiena, Le certificazioni…, cit.

[16] V. T.A.R. Campania, Napoli, n. 10385/2005, cit.; sì che, hanno concluso i Giudici del Tribunale partenopeo, solo in presenza dello specifico attestato SOA per le categorie specializzate in esame può ammettersi la sussistenza della relativa qualificazione ai fini della partecipazione a gare d'appalto per lavori pubblici, restando inibita alla stazione appaltante ogni indagine di merito in ordine alle lavorazioni in concreto eseguite per conseguire la qualificazione in una determinata categoria. Consiglio Stato , sez. V, 13 marzo 2006 , n. 1288 ( in Foro amm. CDS, 2006, 3 867 ) ha precisato che “la vigente normativa ( legislativa e regolamentare ) ha sancito, senza eccezioni, l'obbligo per l'Amministrazione di verificare la formale corrispondenza tra le categorie indicate nel bando di gara e quelle comprovate dalle imprese col sistema di qualificazione da parte degli organismi di attestazione: le imprese comprovano la sussistenza dei prescritti requisiti mediante le attestazioni delle SOA, mentre l'Amministrazione verifica che le attestazioni riguardino tutte le categorie indicate nel bando" e che pertanto l'Amministrazione "si deve limitare al riscontro della sussistenza delle qualificazioni previste dal bando e non può verificare -in via incidentale, d'ufficio o su richiesta della impresa partecipante alla gara- né l'equipollenza tra una delle categorie indicate nel bando e quella oggetto della qualificazione della SOA, né può verificare se la conseguita qualificazione in una o più categorie vada considerata equivalente ad una ulteriore qualificazione, formalmente non conseguita dalla SOA" ( v. anche C.S., VI, n. 2968/03 ).

 

[17] Sul tema degli atti preclusivi, delle loro caratteristiche e delle conseguenze di un sistema sugli stessi fondato si rimanda ancora una volta alla lucida esposizione di M. Occhiena, Le certificazioni…, cit.

 

[18] V. Consiglio Stato, sez. V, 11 aprile 1991, n. 517 ( in Foro amm., 1991, 1105 ).

[19]  Ministero dei lavori pubblici, Circ. 1 marzo 2000, n. 182/400/93.

[20] “E ciò”, precisa la relazione allo schema di regolamento predisposto nel mese di febbraio 2007 dal Ministero delle Infrastrutture, “al fine di ristabilire la correttezza nel settore dei pubblici appalti, che risulta in parte compromessa per effetto del ricorrente fenomeno dell’utilizzo di certificati di lavori pubblici e privati non veritieri da parte di alcune imprese”, in quanto, continua la stessa relazione, “benché l’articolo 12, comma 1, lettera f), del D.P.R. n. 34/2000 preveda espressamente che le SOA debbano effettuare verifiche sulla veridicità dei documenti presentati dalle imprese per il conseguimento dell’attestazione, si è rilevato che tale compito risulta in massima parte disatteso”.       

[21] Dd.Lgs. n. 82/2005 e n. 159/2006.

[22] Non è questa la sede per affrontare il problema se il D.P.R. n. 34 del 2000 contrasti o meno con la direttiva, laddove questa ( artt. 18, 26, 27 e 29, direttiva CE 14 giugno 1993, n. 93/37; v., oggi, gli artt. da 45 a 48 della direttiva 31-3-2004 n. 2004/18/CE ) stabilisce come deve essere data la prova della capacità finanziaria, economica e tecnica da parte delle imprese e che il relativo accertamento deve essere fatto dalle amministrazioni aggiudicatici, mentre il regolamento nazionale prevede ( cfr. art. 1 ) l'attestazione di qualificazione come condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti e che le stazioni appaltanti non possono richiederne la dimostrazione con altre modalità ( né, a loro volta, le imprese possono darne dimostrazione con diverse modalità, il che costituisce l’elemento di maggior frizione tra la disciplina nazionale e quella comunitaria ); di sicuro, tuttavia, può dirsi ch’esso mira ( anche ) alla tutela della libera concorrenza nel mercato ( ch’è, com’è noto, valore-base del Trattato CE ), alterabile da una pluralità ( anche solo potenziale ) di discipline in materia di requisiti da possedersi dalle imprese, che aspirino alla esecuzione di lavori pubblici.

[23] La giurisprudenza ha più volte ribadito che non è corretta una trasposizione di alcune disposizioni da un settore all’altro, in quanto ciascuno trova una disciplina completa negli atti normativi, che attengono specificamente al settore considerato e che può essere ammessa una prescrizione di bando, che integri la disciplina di settore, solo quando non collìda con aspetti fondamentali di quest’ultima o con disposizioni di dettaglio della stessa  ( in termini, Cons. St., V, n. 350/2003 e n. 4413/2005 ). 

[24] Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, Audizione del 16 gennaio 2007 dinanzi alla Camera dei Deputati – 8^ Commissione Permanente Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Relazione su Problematiche derivanti dall’attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pagg. 28 e 50.  

[25] La giurisprudenza amministrativa ha precisato peraltro, con riferimento all’analoga régola contenuta nell’abrogato D. Lgs. n. 157/1995, che la régola della presunzione di idoneità riguarda esclusivamente il possesso dei “requisiti minimi” richiesti dalla legge, ma non comporta l’automatica qualificazione per la singola gara dell’impresa iscritta, allorché l’Amministrazione si sia avvalsa del potere discrezionale di esigere capacità diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste ai fini della iscrizione; v. Cons. St., V, 15 ottobre 2003, n. 6310.