Salvatore Cacace

Clausole abusive e pubbliche amministrazioni ([1]).

 

Come è stato lucidamente sostenuto ([2]),  negli ultimi trent’anni si è “prodotto quello che si può definire un riallineamento bilanciato del diritto dei contratti delle pubbliche amministrazioni lungo la linea segnata dagli istituti disciplinati dal codice civile, condotto sul fondamento dell’idea-guida che le convenzioni concluse dalla pubblica amministrazione con un privato, in quanto non derogate da norme speciali o da principi propri del diritto amministrativo, soggiacciono alle norme comuni sui contratti e in particolare all’art. 1372 c.c. ([3]), e che quindi l’utilizzo delle procedure dell’evidenza pubblica non può costituire uno sbarramento all’ingresso nell’area di azione del soggetto pubblico di quelle norme comuni nonché della competenza del giudice ordinariamente chiamato alla verifica del loro rispetto”.

Uno degli esempi tipici di tale “riallineamento” è quello delle cc.dd. clausole vessatorie, di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e, oggi, nei rapporti tra consumatore e professionista ([4]), di cui all’art. 1469-bis del Codice civile ed al Titolo I della Parte III del “Codice del consumo” ( D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ).   

Per quanto riguarda l’àmbito di applicazione ratione materiae fornita dall’anzidetto Codice di settore ( in esecuzione della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993 93/13/CEE ), dagli artt. 1, n. 1, e 3, n. 1 di quest’ultima ([5]) emerge anzitutto ch’esso si estende, per tutti i contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore, a quelle clausole, che non siano state oggetto di un negoziato individuale ([6]).   

L'abusività, peraltro, di una clausola predisposta unilateralmente, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 1, del codice civile, è da ricondursi ad uno squilibrio normativo in danno del consumatore e non alla sua protezione da un eventuale squilibrio economico delle prestazioni dovute ([7]).

Vale la pena specificare che, secondo l'orientamento prevalente in dottrina, se il contratto è concluso tra professionisti o tra consumatori, cioè tra soggetti che si presumono di pari forza, le clausole vessatorie contenute in condizioni generali o moduli o formulari devono essere approvate per iscritto, applicandosi, quindi la disciplina degli artt. 1341 e 1342 c. c..

Se, invece, un professionista ed un consumatore concludono un contratto di cessione di beni o di prestazioni di servizii ([8]), quest'ultimo, in quanto contraente più debole, viene fortemente tutelato attraverso l'applicazione della disciplina di cui all'art. agli artt. 1469 bis e quinquies: " le clausole di cui al detto articolo “si presumono vessatorie fino a prova contraria” e sono nulle anche se sottoscritte, salvo che il professionista dimostri che sono state oggetto di trattativa “specifica”, mentre il contratto rimane comunque efficace.

Orbene, alla attuale situazione, nella quale la disciplina stabilita dal nuovo Capo XIV bis del c.c. circa la tutela del consumatore nei rapporti contrattuali con professionisti è applicabile tanto riguardo a soggetti pubblici ([9]) quanto riguardo a soggetti privati ( con conseguente inefficacia delle clausole vessatorie medesime indipendentemente dall’elemento formale della loro accettazione ), si è giunti a seguito di un processo, che ancora vent’anni fa vedeva la Cassazione ferma sulla posizione di inapplicabilità degli artt. 1341 e 1342 del codice agli enti pubblici ([10]).

La giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione s’è poi indirizzata, sulla base della considerazione della progressiva estensione della disciplina del codice civile alla attività della pubblica amministrazione, verso la tesi secondo cui anche per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione ( ed in specie per gli appalti di opere pubbliche ) sulla base di condizioni generali da essa predisposte trova applicazione l'art. 1341, comma 2, c.c., circa la necessità della specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette onerose, contemplate nella norma medesima ([11]), il cui elenco, com’è noto, ha carattere tassativo, di guisa che in relazione ad essa è ammessa l'interpretazione estensiva ma non quella analogica ([12]). 

Nessuna deroga al diritto comune può essere giustificata nemmeno nel caso che il contratto sia stato concluso col sistema della licitazione privata, anche se si tratta di un contratto stipulato da una pubblica amministrazione, come sempre avviene, appunto, laddove si faccia luogo alla procedura in questione ([13]).

In materia di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti e di pattuizioni concluse mediante moduli o formulari, la necessità di specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate dall'art. 1341, comma secondo, del codice civile ([14]) sussiste, dunque, anche riguardo ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per le clausole da questa predisposte ([15]) e ciò perché, quando la p.a., nel concludere il contratto, utilizza la propria autonomia negoziale e il rapporto giuridico che si instaura tra le parti è costituito non in base a un provvedimento amministrativo ma per una manifestazione di volontà delle parti contraenti, allora si è in presenza di un contratto, che, per la parte non derogata dalla disciplina speciale, è regolato dal diritto comune, e quindi anche dall'art. 1341 c.c. ([16]).

Anche riguardo alla P.A., pertanto, la predisposizione, da parte della stessa, di condizioni generali di contratto, può atteggiarsi a fatto costitutivo della pretesa di chi ha interesse a far valere l'inefficacia di una clausola vessatoria, in mancanza di specifica approvazione per iscritto ([17]).

I contratti della p.a., infatti, possono anch’essi configurarsi come dei veri e proprii “contratti per adesione”, rispetto ai quali il contraente privato non può condurre alcuna trattativa e non ha, conseguentemente, alcuna facoltà di determinare il contenuto normativo: essi vengono in tal caso in realtà predisposti dalla stessa amministrazione e conseguentemente si applica loro la disposizione di cui all’art. 1341 c.c. ([18]).

Tale enunciato, ha pure affermato la Giurisprudenza, chiaramente si inquadra in quella generale e diffusa tendenza di livellamento, nella contrattazione, delle posizioni dei "privati" e della Pubblica Amministrazione ( o, come è stato affermato, della progressiva erosione delle immunità e dei privilegi storicamente riconosciuti alla Pubblica Amministrazione ), che è sicuramente in linea col generale principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione ([19]).

Non va tuttavia dimenticato che la norma si applica soltanto ai contratti “per adesione”, predisposti unilateralmente da un contraente, ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formularii, sì che sia la indicata sfera di applicazione della norma, sia la considerazione che la stessa è dettata a tutela del contraente più debole ([20]) hanno indotto la giurisprudenza a ritenere non contestabile dall’Amministrazione, con riferimento all’art. 1341 c.c. ( che prevede la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, nel cui novero è compresa la clausola compromissoria ), una clausola di tal tipo, prevista dalla convenzione per l’attuazione di piano attuativo finalizzata alla edificazione di un insediamento industriale ([21]); così come, a posizioni invertite, sono state ritenute estranee alla sfera di applicazione dell’art. 1341 cod. civ. le clausole negoziali inserite in un disciplinare di concessione, in quanto, si è affermato, l’operato della p.a. è istituzionalmente ispirato a finalità di interesse generale e connaturato da imparzialità, sicché non sussisterebbero esigenze di tutela del contraente debole ([22]).

In tema, in particolare, di appalti stipulati da un'Amministrazione pubblica con richiamo alle norme contenute nel capitolato generale per le opere di competenza dello Stato approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 ([23]), la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il contenuto del capitolato generale medesimo non costituisce clausola contrattuale vessatoria, atteso che dette norme sono efficaci ancorché non approvate specificamente per iscritto, in quanto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1341, comma 2, c.c. ai contratti di appalto di opera pubblica, è necessario che l'Amministrazione appaltante predisponga unilateralmente la singola clausola contrattuale vessatoria, mentre detta norma non è operante allorché i contraenti richiamino nella sua interezza il capitolato generale di appalto come parte integrante del contratto.

In siffatta ipotesi ricorre, infatti, la figura non del contratto per adesione ( con la conseguente soggezione a specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose ), bensì del contratto a relazione perfetta, nel quale il riferimento al capitolato deve essere considerato come il risultato di una scelta concordata, diretta all'assunzione di uno schema, al quale le parti si riportano con una formula denotante, sia pure in modo sintetico, l'effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute; sì che queste ultime - per effetto della "relatio" - vengono recepite all'interno del contratto e mutano la propria natura da normativa in negoziale  ([24]).

Sempre in materia di appalto di opera pubblica, pure le clausole del capitolato particolare (o speciale) sono state peraltro ritenute efficaci ancorché non approvate specificamente per iscritto, in quanto l'obbligo dell'indicata approvazione non è configurabile in ordine alle condizioni, che, sebbene predisposte da uno dei contraenti ( di solito, il contraente c.d. “forte” ), non si riferiscono ad una serie indefinita di contratti e non possono, quindi, comprendersi tra le condizioni generali contemplate dall'art. 1341 c.c., risultando, invece, contenute nel predetto capitolato ( integrativo del contratto in concreto concluso e redatto ai fini od in occasione della stipulazione di questo con il vincitore di una determinata gara ([25]) ) ed assumendo così il valore di clausole concordate e quindi sottratte all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 c.c. ([26]).

Invero, la Corte di Cassazione ha più volte affermato ([27]) che non ricorre l'ipotesi del contratto per adesione, soggetto alla specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose previste dall'art. 1341, comma secondo, cod. civ., nel caso di contratto di appalto stipulato in forma pubblica amministrativa, a seguito di licitazione privata, svoltasi con la partecipazione dello aggiudicatario, ove questi abbia avuto la possibilità di esaminare e conoscere tutte le clausole e condizioni dell'appalto.

Ciò perché non sono qualificabili come condizioni predisposte da uno dei contraenti le condizioni che siano frutto, ancorché con il sistema del rinvio ( ad esempio ad un capitolato d'oneri della pubblica amministrazione ), di una scelta concordata, senza che possa opporsi l'unilateralità della formazione del documento recepito, trattandosi di connotazione che viene meno quando le parti, di comune accordo, si approprino del suo contenuto ([28]).

Conclusione, questa,  che perfettamente si allinea ad altro precedente, antecedente principio logico giuridico, secondo il quale, in materia di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti ( e di pattuizioni concluse mediante moduli o formularii ), la necessità di specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., sussiste anche riguardo ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, ma solo quando questa utilizzi la propria autonomia negoziale ed il rapporto giuridico venga instaurato non in base ad un provvedimento amministrativo, bensì per una manifestazione di volontà dei contraenti ([29]).

Tale indirizzo trova la sua giustificazione nella relatio perfecta ([30]), ovvero nella conoscenza bilaterale del documento integrativo ( il capitolato speciale, appunto ), il quale è stato sottoposto, attraverso lo strumento della pubblicità finalizzata all'espletamento della gara per l'individuazione del privato - contraente, all'attenzione di tutti i partecipanti alla competizione finalizzata all'aggiudicazione dei lavori pubblici; d’altro canto, è stato affermato, la sottoscrizione del capitolato d’appalto, spesso prevista dalle norme di gara, assolve alla stessa funzione della sottoscrizione delle clausole vessatorie nei contratti conclusi mediante moduli o formularii e cioè mira a far conoscere le condizioni del contratto ai partecipanti alla gara, anche allo scopo di verificare la serietà dell'offerta ([31]).  

Dunque, una volta richiamata la previsione, contenuta in un documento appositamente predisposto dall'amministrazione pubblica, che intende contrarre con il privato sulla base di quel nucleo minimo di regole astratte e sottratte alla successiva influenza della persona (fisica o giuridica) del contraente vincitore della procedura concorsuale, il privato non può dolersi dei contenuti preformati di quel contratto, trattandosi di un agire proprio delle amministrazioni pubbliche secondo i moduli delle procedure ad evidenza pubblica ([32]).

In tal modo, il piano contrattuale risulta frutto di una intersezione condivisa ( quanto alla rappresentazione ed alla volizione ) tra altri due piani, propedeutici rispetto a quello finale: quello regolamentare, predisposto dall'Amministrazione in vista della migliore realizzazione dei pubblici interessi e richiamato per relationem, e quello contrattuale vero e proprio ( il contratto di appalto rogato fra le parti ), frutto di pattuizioni ulteriori, oltre quelle richiamate dallo speciale disciplinare (così realizzandosi un vero e proprio negozio per relationem) ([33]).

In tali ipotesi, insomma, non può opporsi l’unilateralità della formazione del documento recepito nel contratto, trattandosi di connotazione, che viene meno quando le parti, di comune accordo, si approprino del suo contenuto; e dunque anche le clausole a contenuto vessatorio non richiedono specifica approvazione per iscritto.

Il richiamo, infatti, della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti contraenti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale, nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di "relatio perfeca", il valore di clausole concordate e, quindi, le sottrae all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 cod. civ. ([34]).

Un ulteriore “privilegio” a favore della P.A. in tema di clausole abusive la giurisprudenza ha poi individuato nella forma del contratto ([35]), di cui sia parte la P.A., che, quando sia “pubblica” ([36]), vale ad escludere che le clausole nello stesso contenute o richiamate siano qualificabili come predisposte solo da una delle due parti, per cui, ancorché vessatorie, in virtù della sola particolare forma contrattuale rivestita dall’accordo, non hanno bisogno di approvazione per iscritto ([37]).

Clausole sicuramente vessatòrie, in relazione alle quali la qualità di parte del contratto assunta da una P.A. ne comporta un atteggiarsi particolare, sono, da un lato, quelle di tacita proroga o rinnovazione del contratto, dall’altro quelle compromissorie.

Quanto alle prime, valga notare ch’esse, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell'art. 1341, comma 2°, c.c., qualora non siano dal contraente aderente specificamente approvate per iscritto, ancorché la clausola stessa abbia carattere di reciprocità e bilateralità ([38]).

Orbene, in tema di appalti di cui sia committente la p.a., va sottolineato che l'art. 12 del r.d. n. 2440 del 1923 stabilisce che i contratti da questa stipulati "debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto".

Qualsiasi convenzione tra p.a. e privato, che rappresenta la base contrattuale del rapporto, non può, dunque, a pena di nullità, essere stipulata senza termine di durata, nè può rinnovarsi tacitamente.

Del resto, proprio perché, in materia di contratti stipulati dalla p.a., deve ritenersi necessaria la stipulazione in forma scritta a pena di nullità, deve escludersi che si possa ipotizzare la possibilità di una rinnovazione tacita per facta concludentia, posto che altrimenti si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito della forma scritta ([39]).

Ne consegue, qualora in particolare ricorra un’ipotesi espressa od implicita di rinnovo tacito, che il rapporto in questione deve intendersi validamente costituito solo per il periodo formalmente convenuto e che solo in riferimento a tale periodo possono essere fatti valere i diritti ed obblighi reciproci delle parti ([40]); sì che non può nemmeno porsi un problema di vessatorietà o meno della clausola relativa.

Va, in proposito, notato che tali principii sono stati ad un tempo ribaditi e specificati, con riguardo ai contratti di fornitura di beni e servizii,  dal comma 2 dell’art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ( Interventi correttivi di finanza pubblica ), che così dispone: “È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione” ([41]).

Detta norma ([42]), che consentiva il rinnovo espresso dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizii per ragioni di convenienza e di pubblico interesse entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, già ritenuta implicitamente abrogata a séguito della emanazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ([43]) e comunque dalla giurisprudenza ritenuta suscettibile di una interpretazione assolutamente restrittiva ([44]), è stata poi fatta oggetto di intervento ad opera dell’art. 23 della legge n. 62/05, che contiene tre commi, che stabiliscono rispettivamente che:

-         l’ultimo periodo dell’art. 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, è soppresso;

-         i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengono a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 62/05, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica, a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

-         i contratti, che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizii pubblici non ricadenti nell’àmbito di applicazione dell’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 62/05, possono essere prorogati per una sola volta, per un periodo di tempo non superiore alla metà della originaria durata contrattuale, a condizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5%, fermo restando che la durata dei contratti così prorogati non può, in ogni caso, superare la data del 31 dicembre 2008.  

Quanto alla clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto predisposte dal contraente P.A. ed, in particolare, alla clausola compromissoria contenuta nel capitolato speciale, in base alla quale le parti abbiano convenuto di rimettere ad un collegio arbitrale tutte le eventuali controversie e contestazioni che fossero sorte durante il rapporto concessorio, valga notare che mentre non si poneva alcun problema circa la sua validità o meno ex art. 1342 cod. civ. prima dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205 ( giacché prima dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 2, di detta legge, non era data facoltà di compromettere in arbitrati le questioni sottratte al g.o. per essere rimesse alla giurisdizione esclusiva del g.a. ), la facoltà, data con il citato art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000, di fare ricorso ad un arbitrato rituale di diritto per la definizione delle controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del g.a. ( non quelle relative ad interessi legittimi ), rende possibili ed attuali le questioni di validità, ai sensi della speciale disciplina codicistica, le questioni di validità di una clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto predisposte dal contraente P.A. ([45]).

Se, poi, è stata qualificata come non vessatòria ([46]) la càusola contrattuale che sottoponga il sorgere del diritto al compenso da parte del professionista incaricato del progetto di un'opera all'intervenuto finanziamento dell'opera progettata ( che non limita la responsabilità del committente il progetto, giacché non influisce sulle conseguenze del suo eventuale inadempimento, ma piuttosto delimita il contenuto dell'incarico conferito, facendo derivare i diritti del professionista dal progetto finanziato e non dal progetto redatto ), una siffatta clausola deve comunque ritenersi preclusa ex lege, per effetto del disposto del comma 12-bis dell’art. 17 della legge 11-2-1994, n. 109
( Legge quadro in materia di lavori pubblici ), ai sensi del quale ( primo periodo ) “le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata”.

 Deve infine ricordarsi che può parlarsi di clausole vessatorie solo all’interno di un rapporto contrattuale, sì che correttamente:

-         non è stata considerata vessatoria la clausola del bando di gara prevedente la facoltà di recesso dell'amministrazione dalla ga ra per motivi di irregolarità formale o per sopraggiunti motivi di opportunità, poiché una tale facoltà non si inserisce in alcun rapporto contrattuale, ma attiene ancora alla fase di scelta del contraente ([47]); 

-         non è stata ritenuta applicabile la disciplina in tema di clàusole vessatòrie a proposito del rapporto tra medico operante nella struttura sanitaria pubblica e paziente, ravvisandosi, in tal caso, la fonte della responsabilità nel c.d. contatto sociale instauratosi tra assistito e sanitario ([48]), mentre detta disciplina presuppone che tra le parti il rapporto sia stato creato mediante il ricorso allo strumento del contratto.

 

 

 



[1] Studio per una lezione tenuta il giorno 18 maggio 2006, nell’àmbito del Corso di Alta Formazione “Il codice del consumo”, organizzato dalla Scuola Superiore di Studi universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa, sul tema “Clausole abusive e pp.aa.

[2] A. Massera, I contratti, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Diritto amministrativo generale, Tomo II, Milano, 2000, 1431.

[3] V. Consiglio Stato, sez. V, 24 marzo 1987, n. 207 ( in Foro amm., 1987, 506 ).

[4] Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) e c) del “Codice del consumo” si intende per professionista “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario”, mentre si intende per consumatore o utente “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. 

[5] L'art. 3 della direttiva 93/13/Cee, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, definisce soltanto in modo astratto gli elementi che conferiscono il carattere abusivo ad una clausola contrattuale che non ha formato oggetto di trattativa individuale. L'elenco contenuto nell'allegato a cui rinvia tale articolo al comma 3, deve considerarsi elencazione indicativa e non esauriente delle clausole che possono essere dichiarate abusive, con la conseguenza che una clausola che vi figuri non deve necessariamente essere considerata abusiva e, viceversa, una clausola che non vi figuri può, tuttavia, essere dichiarata abusiva; Corte giustizia CE, 1 aprile 2004, n. 237 ( in D&G - Dir. e Giust., 2004, f. 22, 128 ).

[6] L'art. 1469 ter, ultimo comma, cod. civ. richiede che le clausole, predisposte dal professionista e contenute in moduli per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, devono esser oggetto di specifica trattativa - da provare dal predisponente - con il consumatore che firma il contratto per adesione; v., oggi, il comma 4 dell’art. 34 del “Codice del consumo”. Non basta, quindi, l'approvazione specifica della clausola vessatoria o l'individuazione o il richiamo della stessa per approvazione, ai sensi degli artt. 1341 c. c. e 1342 c. c. Poiché l'articolo del codice fa riferimento a " trattativa individuale ", non può rientrare nel detto concetto la sottoscrizione, anche se specifica, della clausola abusiva. Per trattativa, invero, deve ritenersi la partecipazione attiva del contraente debole alla fase di formazione del contratto sin dalla sua predisposizione. Le norme degli artt. 1341 e 1342 c. c. riguardano, infatti, il caso della predisposizione unilaterale, da parte di uno dei contraenti, delle clausole costitutive del regolamento contrattuale e non anche l'ipotesi di contratto che si forma attraverso l'inserzione di clausole, il cui contenuto rappresenti il risultato dell'incontro delle volontà delle parti, ciascuna delle quali abbia la possibilità di valutare la portata delle obbligazioni che si assume ( Cass. 2428 / 1998 ). Non costituiscono, in particolare, condizioni generali di contratto quelle disposizioni elaborate dal predisponente con riferimento ad un singolo rapporto contrattuale, alle quali l'altro contraente aderisce in forza del suo libero apprezzamento, avendo il potere di concorrere in sede di trattativa alla determinazione del contenuto di tali clausole; Corte appello Cagliari, 19 maggio 2003 ( in Riv. giur. Sarda, 2004, 27, con  nota di DORE JR. ).

[7] Tribunale Ivrea, 1 settembre 2005 ( in Giur. it., 2005, 2296, con  osservazione di SARALE ). V. anche il comma 2 dell’art. 34 del “Codice del consumo”, a norma del quale “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.

[8] Il contratto concluso tra consumatore e professionista deve innanzitutto avere ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi.

[9] Le disposizioni di cui agli art. 1, 2, 3, 4 e 6 comma 1 della direttiva 93/13/Cee, essendo incondizionate e sufficientemente precise, sono immediatamente applicabili nei rapporti tra privati e lo Stato ( Tribunale Palermo, 7 aprile 1998, in Danno e resp.,  1998, 905, con  nota di GRANIERI ).

[10] V. Cassazione civile, sez. I, 9 agosto 1983, n. 5319 ( in Giust. civ. Mass., 1983, fasc. 8 ). Anche, peraltro, la giurisprudenza amministrativa sosteneva la non applicabilità ai contratti stipulati con una pubblica amministrazione delle disposizioni dettate dagli art. 1341 e 1342 c.c. in materia di condizioni generali di contratto e di clausole contenute in moduli e formulari, unilateralmente predisposti dall'imprenditore ( Consiglio Stato, sez. VI, 31 gennaio 1984, n. 38, in Foro amm., 1984, 102 ).

[11] V. Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 1987, n. 8213 ( in Giust. civ. Mass., 1987, fasc. 11 ). V. anche Cassazione civile, sez. II, 18 marzo 1987, n. 2724 ( in Giust. civ. Mass.,  1987,  fasc. 3 ) e Cassazione civile, sez. III, 20 febbraio 1996, n. 1321 ( in Giust. civ. Mass., 1996, 223 ).

[12] V., tra le varie, Cass., 18 dicembre 1999, n. 14302; da ultimo, Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2003, n. 4036 ( in Giust. civ. Mass., 2003, 553).

[13] Cassazione civile, sez. II, 22 maggio 1986, n. 3407 ( in Giust. civ. Mass., 1986, fasc. 5 ).

[14] Va ricordato che, che a norma del secondo comma del cit. art. 1341 cod. civ., le cosiddette clausole vessatorie non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto ( in altri termini, in mancanza di tale puntuale forma di approvazione, la clausola è nulla o, comunque, inefficace ) e che l'esigenza della specifica approvazione scritta è rispettata solo quando alla clausola sia data autonoma e separata collocazione nel contesto dell'atto e sia seguita da una distinta sottoscrizione (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 2002, n. 1631; da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. III, 25 marzo 2003, n. 2569, in Foro amm. TAR, 2003, 985 ).

[15] V. Cassazione civile, sez. I, 29 settembre 1984, n. 4832 ( in Foro it., 1984, I, 2442 ).

[16] Cassazione civile, sez. I, 22 gennaio 1986, n. 398 ( in Giust. civ. Mass., 1986, fasc. 1 ).

[17] Onde quest'ultimo, ha precisato la giurisprudenza, deve provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale e la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice per far valere, in mancanza dei presupposti, l'inefficacia di quella clausola; Cassazione civile, sez. I, 30 settembre 2005, n. 19212 (in Giust. civ. Mass., 2005, f. 7/8).

[18] Tribunale Bari, 27 aprile 2005 ( in Giurisprudenza locale, Bari, 2005 ).

[19] V. anche Corte costituzionale, 21 gennaio 1988, n. 61 ( in Rass. avv. Stato, 1988, I, 22 ), che ha ribadito che gli artt. 1341 e 1342 c.c. sono applicabili anche per i contratti stipulati dalla p.a. quando questa utilizza gli schemi del diritto privato.

[20] Tale considerazione appare, tuttavia, impropria, atteso che la disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c. si applica ai contratti tra soggetti che si presumono di pari forza.

[21] T.A.R. Lombardia, Milano, II, 24 marzo 2005, n. 655 ( in Juris Data – Redazione Giuffrè, 2005 ).  

[22] T.A.R. Liguria, II, 29 aprile 2005, n. 557 ( in Juris Data – Redazione Giuffrè, 2005 ). Motivazione invero infelice, sia perché introduce una indebita discriminazione del soggetto a seconda o meno che contratti con la P.A., sia perché, come già accennato, la disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c. presuppone non un contraente più debole dell’altro, quanto, piuttosto, lo svolgimento della contrattazione sulla base di condizioni generali o moduli o formularii. Più pertinente sembra, invece, nel caso affrontato dal T.A.R. Liguria ( concernente la révoca di una concessione del gioco del lotto adottata in applicazione di una clausola del relativo disciplinare, che prevedeva la revoca della concessione nel caso di mancato versamento dei proventi delle giocate entro cinque giorni dalla apposita diffida ), l’ulteriore motivazione, a sostegno del rigetto dell’impugnazione, secondo cui la risoluzione del contratto a seguito di diffida ad adempiere ( a mente dell'art. 1454 cod. civ. ) non rientra nell'elenco delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341 cod. civ., né la ricorrente può qualificarsi come consumatore ai fini degli artt. 1469 bis e seguenti cod. civ., avendo agito nel quadro della sua attività professionale ed imprenditoriale.

[23] E’ noto come, per giurisprudenza pacifica, il Capitolato Generale approvato con D.P R. n. 1063 del 1962 ha valore normativo e vincolante soltanto per gli appalti stipulati dallo Stato e non riguarda, pertanto, gli appalti stipulati da enti pubblici diversi, a meno che una specifica norma di legge disponga l'applicazione di detto capitolato anche agli appalti stipulati da enti diversi dallo Stato ( ad esempio i Comuni - cfr., tra le ultime, Cass. 22 agosto 2001, n. 11177). Di qui, l'ulteriore conseguenza dell'automatica applicazione del Capitolato Generale alle opere eseguite su totale finanziamento dello stato ( v. Cass. civ., n. 4036/2003, cit. ).

[24] V. Tribunale Vercelli, 29 gennaio 2002 ( in Riv. giur. Edilizia, 2002, I, 652, con nota di MONTEVERDE ). V. anche Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 2003, n. 15783 ( in Giust. civ. Mass., 2003, f. 10 ); Cassazione civile, sez. I, 2 ottobre 2001, n. 12203 ( in D&G - Dir. e Giust., 2001, f. 37, 74 ); Cassazione civile, sez. I, 16 settembre 1992, n. 10582 ( in Giust. civ. Mass., 1992, fasc. 8-9 ).

[25] Cassazione civile, sez. I, 9 ottobre 1996, n. 8824 ( in Giur. bollettino legisl. Tecnica, 1997, 4031).

[26] Infatti, è stato affermato ( Cassazione civile, sez. I, n. 15783/2003, cit. ), una volta richiamata la previsione contenuta in quel documento predisposto dalla p.a., che intende contrattare con il privato sulla base di quel nucleo minimo di regole, secondo il modulo delle procedure ad evidenza pubblica, il privato che risulti vincitore della procedura concorsuale di scelta del contraente non può più dolersi dei contenuti preformati di quel contratto, dopo che questo sia stato stipulato, nè affermare che si tratti di una forma di arbitrato obbligatorio ( fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto la validità della clausola compromissoria, ancorché non approvata specificatamente per iscritto, contenuta in un capitolato speciale, richiamato dalle parti nel contratto di appalto, concernente la devoluzione obbligatoria al giudizio arbitrale, dovendosi conferire alla clausola "de qua" valore di norma pattizia liberamente convenuta).

[27] V. sentt. 6332 del 1987, 6887 del 1986, 4495 del 1976, 3588 del 1971; da ultimo, Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2004, n. 5549 ( in Diritto & Giustizia, 2004 ).

[28] In tali ipotesi, da considerare come di 'relatio perfecta', anche le clausole di contenuto vessatorio non richiedono specifica approvazione per iscritto; Cons. di Stato, I, 8.8.1992, n. 9392.

[29] V. Cassazione n. 2724 del 1987; in tal senso superando l'originario e assai più restrittivo pensiero, di cui s’è detto, in base al quale la norma relativa alla specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie non era stata reputata applicabile ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, tout court, «essendo l'operato di questa ispirato a finalità di interesse generale ed avendo connaturato carattere di imparzialità e di giustizia»: cfr. Cassazione n. 2801 del 1973, n. 3071 del 1973, n. 99 del 1976, n. 4637 del 1978.

[30] Nel contratto "per relationem perfectam" l'atto di riferimento è recepito nella sua integrità ed il rinvio ad esso formulato dai contraenti equivale alla sua materiale trascrizione nel documento da loro sottoscritto; Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 2003, n. 15783 ( in Giust. civ. Mass., 2003, f. 10 ).

[31] V. TAR Piemonte, Sez. II: 2 febbraio 1990, n. 25;  25 gennaio 1990 n. 17;  25 maggio 2002, n. 1095 ( quest’ultima in Rass. dir. Farmaceutico, 2003, 358 ).

[32] Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 2003, n. 15783 ( in Giust. civ. Mass., 2003, f. 10 ).

 

[33] V. Cass. civ., n. 5549/2004, cit.

[34] V. Cassazione, n. 3929 del 1999.

[35] Tutti i contratti stipulati dalla p.a. (anche quando questa agisca "iure privatorum") richiedono la forma scritta "ad substantiam"; Consiglio Stato, sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7147 ( in Juris Data - Redazione Giuffrè, 2005 ). Pacifico è invero l’insegnamento dottrinale e giurisprudenziale circa la necessità che i contratti dello Stato e degli enti pubblici rivestano ad substantiam la forma scritta ( anche quando la p.a. usi i moduli del diritto privato ), ex artt. 16 e 17 r.d. n. 2440 del 1923, con conseguente nullità di ogni eventuale intesa verbale ed impossibilità che l’accordo si perfezioni con l’inizio dell’esecuzione o per facta concludentia. La volontà di obbligarsi della P.A. non può in particolare dedursi per implicito da singoli atti ( ad esempio, di fatturazione di forniture ), dovendo essa essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la forma scritta “ad substantiam”, anche in caso di rinnovo o di proroga del contratto. I contratti delle pubbliche amministrazioni devono, pertanto, essere tradotti in documenti formati allo scopo di consacrare la manifestazione della volontà negoziale. In particolare, è stato affermato che il requisito della forma scritta a pena di nullità può ritenersi osservato solo in presenza di un documento che contenga in modo diretto la volontà negoziale, essendo stato redatto al fine specifico di manifestare la stessa, così da impegnare contestualmente sia il privato che la pubblica amministrazione in ordine al contenuto concreto del negozio, di cui è così garantita l’esatta individuazione. Ed invero, la regola per cui tutti i contratti della pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto ed il cosiddetto principio di contestualità che ne costituisce il corollario ( secondo cui la volontà dei contraenti deve essere espressa in un unico, determinato, atto negoziale avente forma scritta ), rispondono alla finalità di identificare esattamente il contenuto negoziale e rendere possibili i controlli istituzionali e della collettività sull'operato dell'ente e della sua rispondenza ai principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione; con conseguente inammissibilità di qualsivoglia manifestazione di volontà delle parti implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi

[36] Va ricordato che la stipulazione a mezzo di ufficiale rogante ( in forma pubblica amministrativa ad opera di un funzionario a ciò abilitato od a mezzo di atto notarile ) non costituisce l’unico modo di formazione dei contratti, nei quali la Pubblica Amministrazione sia parte. Invero, l’art. 17 del R.D. 2440/1923 prevede varie possibilità per la conclusione dei contratti a trattativa privata e precisamente: - per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; - per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; - per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

[37] Cass. civ., SS.UU., 10.1.1992, n. 193; da ultimo, Cassazione civile, sez. I, 28 agosto 2004, n. 17289 ( in Giust. civ. Mass., 2004, f. 7-8 ).

[38] Infatti, in tema di vessatorietà della clausola di proroga tacita nei contratti per adesione, il legislatore non ha specificato né il requisito della bilateralità né quello della unilateralità degli effetti della proroga, per cui essa si riferisce ad entrambe le ipotesi. Sotto un tal punto di vista, sussiste, fra l'altro, un'ipotesi di clausola di proroga tacita di un contratto ogniqualvolta sia rimessa ad una delle parti la facoltà di prolungare l'efficacia temporale del contratto, attraverso un suo comportamento volontario (omissivo o commissivo), che si traduca nella proroga del contratto medesimo, mentre è del tutto irrilevante la previsione, nella clausola di proroga, della facoltà di disdetta, non facendo cessare l'inserzione di tale facoltà il carattere oneroso della clausola medesima, con conseguente necessità di una sua specifica approvazione per iscritto; Cassazione civile, sez. III, 24 giugno 2004, n. 11734 (in Giust. civ. Mass., 2004, f. 6).

[39] V. Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 2002, n. 17646 ( in Giust. civ. Mass., 2002, 2170 ); tuttavia, ha ivi precisato la S.C., quando la rinnovazione dell'originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola dello stesso contratto per un tempo predeterminato e sia subordinata al mancato invio di una disdetta del contratto entro un termine dalle parti prestabilito, la rinnovazione tacita per l'omesso invio di detta disdetta deve reputarsi ammissibile, in quanto la previsione della clausola, per un verso non elude la necessità della forma scritta e, per altro verso, attesa la predeterminazione della durata del periodo di rinnovazione, consente agli organi della p.a., deputati alla valutazione degli impegni di spesa e dei vincoli di bilancio correlati all'eventuale rinnovazione, di considerare l'opportunità o meno di disdire nel termine contrattuale il contratto stesso ( v. anche Cass., n. 13039-1999).

[40] V. Cassazione civile, sez. I, 29 gennaio 1999, n. 775 ( in Giust. civ. Mass., 1999, 191 ).

[41] La disciplina dettata dall'art. 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in tema di divieto, a pena di nullità, di rinnovo tacito dei contratti delle p. a. per la fornitura di beni e servizi, è applicabile anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore di detta norma ma ancora in corso a tale data; v. T.A.R. Basilicata, 11 giugno 2004, n. 541 ( in Juris Data - Redazione Giuffrè, 2004 ).

[42] E’ stato affermato che l’istituto previsto dall’articolo 6 in considerazione  consentisse soltanto una proroga dell’originaria durata negoziale, fermi restando ogni altro patto o clausola, in quanto, altrimenti opinando, si sarebbe introdotta una surrettizia possibilità di modificare ad libitum, in sede di trattativa privata, il contenuto del contratto: v. Cons. St., III, n. 269/97. Cfr. anche Cons. St., V, n. 9302/03, che ha affermato l’ammissibilità della clausola di proroga quale mero patto accessorio, ferma restando l’impraticabilità del rinnovo con rinegoziazione.

[43] V. Cons. St., V, n. 921/03.

[44] In quanto eccezione ai principii di contabilità pubblica, ovvero al principio nazionale e comunitario del favore per la libera concorrenza, oltre che alle norme che disciplinano i procedimenti di evidenza pubblica: T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 14 dicembre 2004, n. 8523 ( in Foro Amm. TAR, 2004, f. 12, 3843 ).

[45] Peraltro, secondo Corte appello Lecce, 6 giugno 2002 ( in Riv. Arbitrato, 2002, 707, con  nota di MARENGO ), poiché il rapporto tra arbitri e giudice dello Stato dà luogo a questione di merito e non di competenza, alla clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti non si applicano le disposizioni di cui agli art. 1341 e 1342 c.c.

[46] Cassazione civile, sez. II, 22 settembre 2004, n. 19000 ( in Giust. civ. Mass., 2004, f. 9 ).

[47] V. T.A.R. Lazio, sez. II, 19 giugno 2003, n. 5491 ( in Foro amm. TAR, 2003, 1975 ).

[48] E’ pacifico che la fonte della responsabilità del medico operante nella struttura sanitaria pubblica nei confronti del paziente sia da individuarsi nel c.d. contatto sociale instauratosi tra assistito e sanitario; Tribunale Napoli, 30 dicembre 2004 ( in Juris Data - Redazione Giuffrè, 2005 ) e Tribunale Roma, 23 gennaio 2005 ( in Juris Data - Redazione Giuffrè, 2005 ). Tràttasi della nota teoria della “obbligazione senza prestazione”, secondo cui il sistema del codice civile non esclude una possibile dissociazione tra la fonte dell’obbligazione ( disciplinata dall’art. 1175 c.c. ) e l’obbligazione che da quella fonte scaturisca, con la conseguenza che “quest’ultima può essere sottoposta alle regole proprie dell’obbligazione contrattuale, pur se il fatto generatore non è un contratto, ma un c.d. “rapporto contrattuale di fatto”, quale, appunto, quello che si instaura tra medico e paziente quando manchi il contratto. Ha ritenuto, poi, che dalla pacifica applicabilità alla prestazione medica delle norme in materia di contratti, anche quando sia mancata la formale stipula tra le parti di un contratto di prestazione d’opera professionale, discenda che il diritto al risarcimento del danno è soggetto al termine di prescrizione decennale Tribunale Roma, 23 gennaio 2004 ( in Dir. e giur., 2004, 255, con  nota di VITTORIA ).