Luglio 2006
IL GIUDICE AMMINISTRATIVO MONOCRATICO
DI PRIMO GRADO:
RIFLESSIONI SU IPOTESI DI RIFORMA
(di Marco Buricelli –consigliere Tar Veneto)
1.-Introduzione.
2.1.-Il giudice amministrativo
monocratico nella disciplina vigente: la legge n. 205 del 2000. La nuova tutela
cautelare “ante causam” in materia di appalti pubblici: l’art. 245 del d. lgs.
n. 163 del 2006 (cenni).
2.2.-Lo schema di d.d.l. del 2001 sul
codice del processo amministrativo e per la definizione delle controversie
pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa.
2.3.-Il giudice monocratico di prima
istanza nella giustizia civile, nei giudizi innanzi alla Corte dei conti , nel
processo tributario e in quello davanti al Tribunale superiore delle acque
pubbliche.
2.4.-Anche il Tribunale di primo
grado della CE può giudicare nella persona di un giudice unico.
2.5.-Il giudice amministrativo
monocratico di primo grado in Germania e in Francia (cenni).
3.-Vantaggi e inconvenienti del
giudice collegiale e del giudice singolo: ipotesi di estensione delle decisioni
monocratiche innanzi ai Tar.
4.-Conclusioni.
1.-Introduzione. L’attribuzione di
funzioni ulteriori al giudice amministrativo monocratico di primo grado può concorrere
ad accelerare la decisione dei giudizi e a incrementare il numero dei ricorsi
decisi rispetto alla impostazione attuale, pressoché esclusivamente collegiale?
Queste note
contengono dati ed elementi di valutazione riferiti essenzialmente ai Tar,
visto che l’ipotesi di lavoro riguarda l’eventuale estensione delle funzioni del
giudice singolo esclusivamente dinanzi ai Tar.
Nel 2005 i
ricorsi presentati ai Tar sono stati circa 62.000 (79.000 nel 2004 e
altrettanti nel 2003); i ricorsi decisi circa 114.000 (113.000 nel 2004 e 108.000
nel 2003) e i ricorsi pendenti, sempre dinanzi ai giudici amministrativi di
prima istanza, sono diminuiti dai circa 818.000 al 31 dicembre 2004 ai circa
766.000 del 31 dicembre 2005 (1).
Perdura da anni
la tendenza:
-alla
diminuzione dei ricorsi proposti;
-all’incremento
del numero dei ricorsi definiti: in particolare, è dal 2001 che i ricorsi
definiti superano i ricorsi proposti, e ciò grazie anche alla introduzione e
all’espansione delle decisioni in forma semplificata (le cosiddette sentenze
abbreviate: v. articoli 3 e 9 della l. n. 205 del 2000) e alla disciplina della
perenzione dei ricorsi ultradecennali, sulla quale rinvio all’art. 9 della l.
n. 205 del 2000;
-al calo delle
giacenze.
Nonostante la presenza di segnali positivi,
i dati esposti rendono ugualmente evidente il perdurante stato di notevole
sofferenza nel quale si trova la giustizia amministrativa di primo grado.
Anche a voler presumere che sia
venuto meno l’interesse a vedere deciso nel merito un numero ragguardevole di
ricorsi –oltre che ultra decennali anche- infra decennali ma, per esempio,
ultra biennali o triennali, specialmente se già esaminati e decisi in sede
cautelare, soprattutto se con ordinanza di rigetto, la difficoltà della
situazione si attenua solo di poco.
2.1-Il giudice amministrativo monocratico
di primo grado nella disciplina vigente: la legge n. 205 del 2000 e la nuova
tutela cautelare “ante causam” in materia di appalti pubblici: l’art. 245 del
d. lgs. n. 163 del 2006 (cenni).
Circa l’assegnazione di funzioni al
giudice amministrativo monocratico di primo grado nella disciplina vigente, la
l. n. 205 del 2000:
-all’art. 1,
comma 2, demanda al presidente, o a un magistrato da lui delegato, la decisione
sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica e, in particolare,
l’ordine, all’amministrazione inadempiente, di produrre in giudizio il
provvedimento impugnato e gli atti e i documenti in base ai quali il
provvedimento medesimo è stato emanato. In alcuni Tar (per esempio al Tar del
Veneto: v. decr. pres. n. 19 del 2001 relativo alla sezione prima, oltre a un
analogo decreto, all’incirca coevo, emanato dal presidente della terza sezione)
il presidente di ciascuna sezione ha delegato in via generale i magistrati
designati relatori nel singolo procedimento, ai quali è comunicato l’elenco dei
ricorsi assegnati, di norma, tra 90 e 60 giorni prima dell’udienza pubblica, a
decidere preliminarmente sui mezzi istruttori, compresa la c.t.u., senza
pregiudizio dei poteri del collegio circa ulteriori acquisizioni istruttorie (2);
-all’art. 3
affida al presidente del Tar, o della sezione alla quale il ricorso è
assegnato, il potere, nel caso di estrema gravità e urgenza, di disporre misure
cautelari provvisorie con decreto motivato, la cui efficacia perdura fino alla
pronuncia del collegio, cui l’istanza cautelare è sottoposta nella prima camera
di consiglio utile (disposizione applicabile anche dinanzi al Consiglio di
Stato, nel caso di appello contro un’ordinanza cautelare e nel caso di domanda
di sospensione della sentenza appellata) (3);
-all’art. 9
stabilisce che il presidente della sezione, o un magistrato da lui delegato,
pronuncia con decreto (opponibile al collegio) la rinuncia al ricorso, la
cessazione della materia del contendere, l’estinzione del giudizio e la
perenzione;
-all’art. 8 affida
al presidente, o a un magistrato da lui delegato, la funzione di emanare
decreti ingiuntivi ai sensi dell’art. 633 c.p.c. (va segnalato peraltro che la
sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 ha comportato un calo
drastico delle richieste di emissione di decreti ingiuntivi).
In definitiva, il
legislatore del 2000 ha riconosciuto al giudice singolo di primo grado spazi di
manovra piuttosto ridotti: essenzialmente istruttori, cautelari provvisori e di
pronuncia su ricorsi abbandonati.
Le competenze
decisorie, cautelari e provvisorie, presidenziali o delegate, sono state di
recente ampliate alla luce della nuova tutela cautelare monocratica “ante
causam” inserita nel codice degli appalti pubblici dall’art. 245 del d. lgs. n.
163 del 2006.
Il decreto n.
163/06 –codice degli appalti pubblici, disciplina infatti -per la prima volta
nel processo amministrativo-, all’art. 245, commi 3 e seguenti, una forma di
tutela cautelare “ante causam” la cui “introduzione si è resa necessaria nel
processo amministrativo relativo ai pubblici appalti a seguito di una procedura
di infrazione a carico del nostro Paese aperta sulla base della giurisprudenza
consolidata della Corte di giustizia (v. da ultimo l’ordinanza 29 aprile 2004
nella causa C-202/03 …), con cui la Corte ha ribadito l’esigenza di tale forma
di tutela cautelare” (così Cons. St. –sezione consultiva per gli atti
normativi, parere n. 355/06 del 6 febbraio 2006).
In particolare
il citato art. 245 prevede:
-al comma 3,
che in caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure
la previa notifica del ricorso e la richiesta di misure cautelari provvisorie
di cui all'articolo 21, comma 9, della l. n. 1034 del 1971, il soggetto
legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle misure
interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo
occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare
di cui ai commi 8 e 9 del citato articolo 21;
-al
comma 4, che l'istanza, previamente notificata ai sensi della l. n. 1034 del
1971, si propone al Presidente del Tribunale amministrativo regionale
competente per il merito e che il Presidente, o il giudice da lui delegato,
provvede sull'istanza, sentite, ove possibile, le parti, e omessa ogni altra
formalità, rilevando d’ufficio eventuali questioni di competenza;
-ai commi 5 e
seguenti: a)che il provvedimento negativo non è impugnabile ma la domanda
cautelare può essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito ai sensi
dell'articolo 21, commi 8 e 9, della l. n. 1034 del 1971; b)che l’efficacia del
provvedimento di accoglimento può essere subordinata alla prestazione di una
adeguata cauzione per i danni alle parti e ai terzi; c)che il provvedimento
medesimo è notificato dal richiedente alle altre parti entro un termine
perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni e che il
provvedimento di accoglimento perde comunque effetto con il decorso di sessanta
giorni dalla sua prima emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure
cautelari che siano confermate o concesse ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e
9, della 1034; d)che il provvedimento di accoglimento non è appellabile, ma,
fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile senza
formalità dal Presidente, d'ufficio o su istanza o reclamo di ogni interessato,
nonché dal collegio dopo l'inizio del giudizio di merito (4).
2.2.-Lo schema di d.d.l. del 2001 sul
codice del processo amministrativo e per la definizione delle controversie
pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa.
In uno schema di disegno di legge, di
iniziativa governativa, predisposto nel 2001 dalla Funzione Pubblica e recante
norme per l’emanazione del codice del processo amministrativo e per la
definizione delle liti pendenti davanti agli organi della giustizia
amministrativa era stato previsto:
-all’art. 1,
comma 4, lettera v) –delega per il codice del processo amministrativo, il
seguente criterio direttivo: “individuazione di ipotesi in cui il tribunale
amministrativo regionale giudica in composizione monocratica, con specifico
riferimento ai ricorsi per l’esecuzione del giudicato e agli altri giudizi in
camera di consiglio, con esclusione dei giudizi cautelari”;
-all’art. 2
–istituzione del giudice monocratico presso i Tar, che il Tar giudica in
composizione monocratica per la definizione dei ricorsi concernenti: a)le
controversie in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, di cui all’art. 69, comma 7, secondo periodo, del d. lgs. n. 165
del 2001 (si tratta dei ricorsi sul pubblico impiego privatizzato),
relativamente alle questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro
anteriore al 1° luglio 1998; e b)le liti introdotte con ricorsi depositati
prima del 1° gennaio 1995, e le liti a queste connesse, comprese quelle
proposte con i motivi aggiunti, con esclusione delle liti di cui all’art. 23
bis della l. n. 1034 del 1971 (che riguardano procedure di aggiudicazione di
opere pubbliche, servizi pubblici e forniture, procedure di occupazione ed
espropriazione di aree destinate a opere pubbliche o di pubblica utilità,
provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti, decreti di scioglimento di
enti locali e altre ipotesi specificate nel medesimo art. 23 bis) e delle
controversie in materia urbanistica di cui all’art. 34 del d. lgs. n. 80 del
1998.
Lo schema di d.d.l. recava altre
norme sul giudice monocratico –v. gli articoli 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12- che
riguardavano:
-la
ricognizione dei procedimenti pendenti sulle materie di cui all’art. 2;
-l’assegnazione
alle funzioni di giudice monocratico (in particolare i criteri e la durata
dell’incarico );
-l’indennità di
funzione spettante ai magistrati amministrativi assegnati a funzioni
monocratiche;
-l’assegnazione
dei procedimenti ai giudici monocratici e
-norme
processuali speciali, accertamento dell’interesse delle parti alla trattazione
del ricorso e impugnazione delle decisioni del giudice monocratico.
Non risulta che
lo schema di d.d.l. sia stato portato all’esame e alla approvazione del
Consiglio dei ministri (5).
2.3.-Il giudice
monocratico di prima istanza nella giustizia civile, nei giudizi innanzi alla
Corte dei conti , nel processo tributario e in quello davanti al Tribunale
superiore delle acque pubbliche.
Quale
accoglienza ha avuto il giudice monocratico di prima istanza nella
giurisdizione ordinaria e nelle altre giurisdizioni, diverse da quella
amministrativa?
Nell’àmbito
della riforma relativa alla istituzione del giudice unico di primo grado l’art.
14 del d. lgs. n. 51 del 1998, nel sostituire l’art. 48 del r. d. n. 12 del
1941 ha demandato, nella materia civile, la decisione della generalità delle
controversie al giudice singolo e ha conservato la composizione collegiale
dell’organo decidente soltanto per alcune controversie tassativamente elencate.
E’ stato
introdotto il principio generale della composizione monocratica in prima
istanza, con deroghe ed eccezioni, sulle quali si rinvia alla lettura dell’art.
50 bis c.p.c. –cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale
(6).
Negli ultimi
due –tre anni si è peraltro andata delineando una tendenza al ritorno alla
composizione collegiale: per esempio si è stabilito che nei procedimenti in
materia di diritto societario il tribunale giudica, di regola, in composizione
collegiale, salvo che in alcune controversie (v. art. 1, comma 3, del d. lgs.
n. 5 del 2003); e che le sezioni specializzate in materia di proprietà
industriale e intellettuale presso i tribunali decidono in composizione
collegiale con l’intervento di tre magistrati (art. 16, lettera a), della l. n.
273 del 2002 e art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 168 del 2003).
Su questo
argomento credo che meriti una segnalazione l’art. 7 bis, comma 2 quater, del
r. d. n. 12 del 1941, introdotto dall’art. 57 della l. n. 479 del 1999, in base
al quale il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato
che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni. Forse
a dimostrazione del fatto che le doti di equilibrio di un giudice,
indispensabili per l’espletamento di funzioni giurisdizionali in generale e per
l’esercizio di funzioni monocratiche in particolare, si sviluppano dopo avere
maturato esperienze svolgendo per un periodo adeguato funzioni giudiziarie
all’interno di un collegio.
Anche nel
settore penale la tendenza del legislatore, negli ultimi tempi, è stata nel
senso di attribuire competenze significative al tribunale in composizione
monocratica.
Per quanto
riguarda i giudizi dinanzi alla Corte dei conti:
-l’art. 5 della l. n. 205 del
2000 ha stabilito che in materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di
guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica
attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale competente per
territorio in funzione di giudice unico. In
sede cautelare, peraltro, la Corte giudica sempre in composizione collegiale
(art. 5, comma 1, ultimo periodo, l. n. 205 del 2000). Le questioni di
legittimità costituzionale della disposizione che prevede la competenza della
Corte dei conti in composizione collegiale a provvedere all’adozione di misure
cautelari nel giudizio pensionistico sono state dichiarate manifestamente
infondate dalla Corte costituzionale con le ordinanze nn. 343 del 2001 e 124
del 2002;
-l’art. 9,
comma 3, della l. n. 205 del 2000 ha esteso ai giudizi pensionistici innanzi
alla Corte dei conti, tra le altre, la norma di cui all’art. 9, comma 1, della
stessa legge per la quale rinuncia al ricorso, cessazione della materia del
contendere, estinzione del giudizio e perenzione sono pronunciate con decreto
dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato;
-inoltre, come
prevede l’art. 55 del r. d. n. 1214 del 1934, nei giudizi di conto e di
responsabilità, qualora emergano addebiti di importo non superiore a cinque
milioni di lire, il presidente della competente sezione giurisdizionale, o un
consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero sull’importo
dell’addebito, possono determinare la somma da pagare all’erario, salvo il
giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del soggetto
sottoposto a giudizio. Da più parti si auspica l’applicazione della procedura
semplificata nel caso di addebiti fino a 5.000 euro;
-ai sensi
dell’art. 5 della l. n. 19 del 1994, sulla domanda di sequestro conservativo
presentata dal pubblico ministero nel giudizio di responsabilità provvede, con
decreto motivato, il presidente della sezione competente a conoscere il merito
della causa, il quale fissa contestualmente l’udienza di comparizione delle
parti dinanzi al giudice designato che, con ordinanza, conferma, modifica o
revoca i provvedimenti emessi con provvedimento presidenziale. Oltre alla
assegnazione, al presidente della sezione, di competenze decisionali, sia pure
soltanto in via provvisoria, va sottolineato che le sezioni riunite della Corte
dei conti, con decisioni del 29 luglio 1994, 6 aprile 1995 e 16 gennaio 1996
hanno interpretato l’espressione “giudice designato” come “giudice singolo
assegnato alla sezione giurisdizionale regionale”.
Nel processo
tributario:
-l’art. 27 del d. lgs. n. 546 del
1992 stabilisce che il presidente della sezione, in sede di esame preliminare
del ricorso proposto avanti alla commissione provinciale, con decreto soggetto
a reclamo innanzi alla commissione medesima ne dichiara l’inammissibilità nei
casi espressamente previsti, se manifesta e, qualora sussistano i presupposti,
dichiara inoltre la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo;
-l’art. 72, comma 1 bis, sempre del
decreto n. 546, introdotto dall’art. 32 della l. n. 146 del 1998, affida a un
giudice singolo la trattazione e la decisione delle controversie pendenti
dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado alla data di insediamento
delle commissioni tributarie provinciali (1° aprile 1996), di valore inferiore
a cinque milioni di lire.
Infine, nei giudizi dinanzi al
Tribunale superiore delle acque pubbliche, promossi in unico grado ai sensi
dell’art. 143 del r. d. n. 1775 del 1933, la domanda di sospensiva è decisa dal
giudice (monocratico) delegato (v. art. 195 del r. d. n. 1775 del 1933).
2.4.- Anche il
Tribunale di primo grado della CE può giudicare nella persona di un giudice
unico.
Nell’ordinamento
processuale delle Comunità europee il giudice unico è stato introdotto nel 1999
per fronteggiare al meglio il carico di lavoro –in aumento- del Tribunale di
primo grado.
A differenza
del tribunale civile italiano in composizione monocratica il giudice unico
comunitario non è titolare di una competenza per materia prestabilita.
Con riferimento
al Tribunale di primo grado della CE si fa questione unicamente di una
possibile composizione diversificata del Tribunale medesimo, composizione che
si aggiunge alla “formazione” ordinaria (sezione di tre giudici), o rafforzata
(sezione di cinque giudici, grande sezione -13 giudici- e seduta plenaria -15
giudici).
L’assegnazione
di cause al giudice monocratico avviene normalmente sul presupposto di una
valutazione discrezionale di opportunità. Eccezionalmente
le cause sono attribuite al giudice unico automaticamente.
L’art. 50,
comma 2, del Trattato UE prevede che in determinati casi disciplinati dal
regolamento di procedura (in seguito reg. proc.) il Tribunale di primo grado
può statuire nella persona di un giudice unico.
L’art. 11 del
reg. proc. 2 maggio 1991, più volte modificato, nel testo aggiornato al 2006
stabilisce che le cause di cui il Tribunale è investito possono essere
giudicate da un giudice unico quando gli sono rimesse alle condizioni fissate
dagli articoli 14 e 51 del regolamento medesimo (assegnazione discrezionale), o
gli sono attribuite ai sensi degli articoli 124, 127 e 129 (attribuzione
automatica).
Per quanto
riguarda l’assegnazione discrezionale il criterio principale della “insussistenza
di difficoltà delle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell’importanza
limitata della causa e dell’insussistenza di altre circostanze particolari”,
fissato dall’art. 14 del reg. proc., va integrato con altri due criteri,
indicati nel medesimo art. 14 e che attengono alla materia trattata.
In primo luogo occorre che la causa rientri nella categoria di azioni
indicate dall’art. 14, § 2, comma 1, reg. proc., vale a dire azioni di
annullamento, ricorsi in carenza, domande di risarcimento danni quando
“sollevano soltanto questioni già chiarite da una giurisprudenza consolidata o
fanno parte di una serie di cause aventi lo stesso oggetto, una delle quali è
stata già decisa con forza di giudicato”; ovvero cause relative a clausole
compromissorie, ai sensi degli articoli 238 Trattato CE e 153 CEEA. Il
riferimento alla “giurisprudenza consolidata”, pur essendo di non facile
applicazione pratica, va segnalato perché la norma sanziona esplicitamente il
valore da dare al precedente e, più in generale, riconosce alla giurisprudenza
una funzione di indirizzo.
In secondo luogo occorre
che la causa, pur rientrando nella categoria di azioni sopra riassunte, non
abbia l’oggetto indicato dall’art. 14, § 2, comma 2, reg. proc., vale a dire
che non si tratti di causa che sollevi questioni relative alla validità di un
atto di portata generale, o di causa che verta sull’applicazione di norme
relative alla concorrenza e al controllo delle concentrazioni, agli aiuti
erogati dagli Stati, alle misure di difesa commerciale, all’organizzazione
comune dei mercati agricoli, ad eccezione delle cause che fanno parte di una
serie di cause aventi lo stesso oggetto, una delle quali è già stata decisa con
forza di giudicato. La rimessione al giudice unico è inoltre esclusa per le
cause in materia di diritti della proprietà intellettuale, incluse quelle sul
marchio comunitario: v. art. 130 reg. proc. .
Superata positivamente
questa duplice verifica la causa potrà essere decisa dal “giudice relatore in
funzione di giudice unico” “tenuto conto –come si diceva sopra-
dell’insussistenza di difficoltà delle questioni di diritto o di fatto
sollevate, dell’importanza limitata della causa e dell’insussistenza di altre
circostanze particolari”.
L’attribuzione
automatica della causa al giudice unico avviene nei casi di opposizione di
terzo, revocazione, e domanda di interpretazione presentate contro una
decisione emessa dallo stesso giudice unico, inteso come persona fisica che ha
pronunciato la decisione impugnata, sempre che sia ancora in carica (cfr. gli
articoli 124, 127 e 129 reg. proc.).
Un’ulteriore
competenza monocratica del Tribunale riguarda il procedimento sommario. I ricorsi proposti dinanzi al Tribunale di
regola non comportano la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato. Il
Tribunale può tuttavia ordinarne la sospensione dell’esecuzione o disporre
altri provvedimenti provvisori. Il presidente del Tribunale o, all’occorrenza,
un altro giudice, quale giudice del procedimento sommario, statuisce sulla
domanda di sospensiva con ordinanza motivata.
Circa
le modalità di assegnazione delle cause al giudice unico l’art. 51, § 2, comma
1, reg. proc. prevede che la decisione di assegnare una causa a un giudice
unico nei casi previsti dall’art. 14 è adottata all’unanimità, sentite le
parti, dalla sezione composta di tre giudici dinanzi alla quale pende la causa.
Il comma 2 del medesimo art. 51 stabilisce poi che quando uno Stato membro o
un’istituzione delle comunità europee parti nel procedimento si oppongano a che
una causa sia giudicata da un giudice unico, la causa dev’essere mantenuta o
rimessa dinanzi alla sezione della quale fa parte il giudice relatore (7).
Va poi segnalato che l’art. 14, § 2,
comma 3, reg. proc., stabilisce che il giudice unico rinvia la causa alla sezione
se constata che i presupposti per la rimessione al giudice unico non sussistono
più.
Dall’esame del reg. proc. ciò che
colpisce maggiormente è l’elevata flessibilità del modello organizzativo del
Tribunale di primo grado, che può giudicare diverse cause con un differente
numero di giudici, da un massimo di 15 a un minimo di uno.
L’assegnazione di una causa al giudice
unico è tuttavia subordinata, di norma, al verificarsi di una serie di
condizioni concomitanti, il che circoscrive notevolmente il campo d’azione del
“giudice unico europeo”.
2.5.- Il giudice amministrativo
monocratico di primo grado in Germania e in Francia: cenni.
Adesso alcuni ragguagli sul giudice
amministrativo monocratico di primo grado in Germania e in Francia.
Nell’ordinamento giudiziario
amministrativo tedesco le decisioni monocratiche presso i tribunali
amministrativi sono previste come strumento di accelerazione dei giudizi.
In primo luogo l’art. 6
della legge sul contenzioso amministrativo e l’art. 76 della legge sul procedimento
in materia di asilo politico prevedono che con ordinanza della sezione, della
quale fa parte il giudice interessato, la causa, sia nel processo di merito sia
in sede cautelare può essere assegnata al relatore quale giudice monocratico
(il c.d. giudice monocratico facoltativo), a condizione che nella causa non
siano prospettate questioni speciali di diritto o di fatto di particolare
importanza oppure difficoltà. Nel
processo cautelare in materia di asilo politico la competenza spetta al giudice
monocratico automaticamente in base all’art. 76, quarto comma, della legge sul
procedimento in materia di asilo politico.
Si tratta, in sostanza, di
questioni semplici in fatto e non problematiche in diritto, sia per la
chiarezza delle norme da applicare sia per la presenza di precedenti
giurisprudenziali univoci.
Inoltre, in base
all’art. 87 del codice di procedura amministrativa, certi tipi di decisioni,
che si possono definire minori, alcune delle quali assolvono dall’osservanza
del giudizio, possono essere assunte, nel procedimento preparatorio, dal
presidente o dal giudice istruttore; e con l’accordo delle parti il relatore
della causa può essere autorizzato a decidere quale giudice monocratico senza
previa assegnazione del ricorso da parte della sezione (c.d. giudice monocratico
consentito) (8).
In Francia si è andata
delineando di recente una tendenza, indotta dal problema del sovraccarico e
diretta a migliorare l’efficienza dell’amministrazione della giustizia, alla
decisione presidenziale, o delegata ad altro giudice, presso tutti i tribunali
amministrativi.
La decisione monocratica
è consentita anzitutto per metter fine al processo nei casi di rinuncia al
ricorso, di non luogo a procedere (ad esempio per cessazione della materia del
contendere), di manifesta irricevibilità e di manifesta carenza di
giurisdizione del giudice amministrativo. Dal
1995 essa è consentita anche per decidere la causa quando non resti che da
determinare le conseguenze economiche e per gli “affari di serie”, vale a dire
per i ricorsi che sono sotto tutti i profili identici a cause già decise con
sentenza passata in giudicato.
Sempre dal 1995 (v. art.
63 della l. n. 125) è consentito assegnare alla decisione del giudice singolo
liti in materie enumerate.
Le materie attribuibili
al giudice monocratico riguardano però un contenzioso “minore”.
3.-Vantaggi e inconvenienti del
giudice collegiale e del giudice singolo: ipotesi di estensione delle decisioni
monocratiche innanzi ai Tar (9).
Mi pare incontestabile che il sistema
di giudizio collegiale consente un maggiore approfondimento delle questioni controverse,
sia di fatto che, soprattutto, di diritto, attraverso la libera e proficua
discussione fra i tre giudici del collegio –che dovrebbero essere- tutti
ugualmente preparati sugli atti di causa.
Nel giudizio
monocratico è o dovrebbe essere, di regola, più alto il rischio di errori
connessi a una insufficiente ponderazione sulle questioni.
Nel giudizio collegiale il reciproco
consiglio e scambio di punti di vista tra più persone offre o, almeno di norma,
dovrebbe offrire maggiori garanzie di esattezza e di imparzialità.
Del resto, è la
collegialità a caratterizzare, per tradizione secolare, il funzionamento della
giurisdizione amministrativa (fino al 1982 –v. art. 1 della l. n. 186 del 1982-
le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato deliberavano con l’intervento
di un presidente e di sei magistrati), e solitamente il giudizio collegiale meglio
assicura –o, a voler essere realistici, meglio dovrebbe assicurare- un’apprezzabile
qualità delle pronunce e un’accettabile uniformità delle soluzioni: in altre
parole, maggiore certezza per gli interessati e un più elevato standard di risposta
alla domanda di giustizia.
Occorre tenere
conto, tuttavia, anche dell’arretrato e dei ritardi che “affliggono” il settore
della giustizia amministrativa di primo grado.
In questo quadro ritengo
che l’ipotesi di introdurre ambiti –circoscritti- di monocraticità nei giudizi
innanzi ai Tar meriti perlomeno un’adeguata riflessione.
Un limitato ampliamento delle
decisioni monocratiche avanti ai Tar potrebbe essere visto come un ragionevole punto
di convergenza tra la necessità di individuare soluzioni capaci di ridurre le
pendenze e di abbreviare i tempi di definizione dei giudizi da una parte, e l’esigenza,
dall’altra, di assicurare comunque sufficienti garanzie e qualità professionali
alla procedura e alla decisione, da conservare in capo a un giudice di
carriera, scelto in seguito al superamento di un concorso di secondo grado
altamente selettivo e che, immesso nei Tar, sarebbe opportuno che “in prima
battuta” esercitasse in via esclusiva funzioni di componente del collegio
giudicante per un congruo periodo di tempo.
A me sembra che
l’esperienza giurisdizionale amministrativa dimostri che i vantaggi del sistema
collegiale si manifestano sul presupposto e a condizione che –perlomeno- il
presidente e il relatore abbiano studiato a fondo gli atti e i documenti della
causa e il terzo componente del collegio abbia quantomeno esaminato
sommariamente gli atti e i documenti medesimi: sappia, insomma, almeno a grandi
linee, di che cosa si sta discutendo.
In altre parole, un troppo diverso
grado di conoscenza della singola causa da parte di ciascuno dei componenti del
collegio rende più difficile il dispiegarsi dei vantaggi propri della
collegialità.
Se così è, un
prudente restringimento degli ambiti di decisione collegiale dei giudizi di
primo grado potrebbe comportare un non trascurabile risparmio di risorse
professionali da impiegare per risolvere liti in composizione monocratica, con
un conseguente, significativo incremento del numero complessivo dei ricorsi
definiti.
In altri
termini, l’introduzione di ambiti, ragionevolmente delimitati, di monocraticità
in primo grado, dovrebbe poter permettere di aumentare il numero dei ricorsi
decisi restando invariato il carico di lavoro effettivo del singolo giudice.
Non si tratta,
dunque, come i fautori del collegio -e i detrattori del giudice monocratico- potrebbero
affermare, di suddividere semplicemente il numero dei fascicoli fissati per una
certa udienza tra i magistrati che compongono il collegio o i collegi
giudicanti, in modo tale che alla fine il numero dei ricorsi decisi, poniamo,
da quattro o cinque giudici singoli sia uguale al numero delle cause definite
al termine di un’udienza collegiale. Il procedimento dovrebbe essere un po’ più
complesso e –posto che, come si è già detto e si dirà, non tutte le materie si
prestano a essere decise dal Tar in composizione monocratica, anzi- caratterizzarsi
per un aumento, rispetto al sistema attuale, del numero dei fascicoli da
studiare e delle sentenze da scrivere da parte di ciascun giudice singolo;
incremento che dovrebbe trovare compensazione nel risparmio di attività
lavorativa connesso al minor numero di ricorsi trattati collegialmente, e
questo proprio sul presupposto che attualmente presidente e terzo del collegio
impiegano parte del tempo lavorato per esaminare gli atti e i documenti dei
giudizi nei quali non sono relatori.
Certo, riduzione
dell’arretrato e tempi più brevi per giungere a decisione, a sostanziale parità
di carichi, non sono verificabili a priori con sicurezza, ma appaiono assai
probabili.
Aggiungo che la composizione
monocratica agevola l’avvicinamento delle parti in causa al giudice, e che il
giudice singolo è più idoneo, rispetto al collegio, a mediare e a risolvere
conflitti anche per mezzo di un colloquio pratico e immediato con le parti, ed
è più adatto a una rapida acquisizione degli elementi necessari per decidere.
Tra gli aspetti positivi del sistema
di giudizio monocratico può essere annoverato anche quello relativo a un’assunzione
piena di responsabilità nell’esercizio delle funzioni, il che non sempre
avviene all’interno di un collegio (10).
Il giudizio monocratico è inoltre caratterizzato,
in generale, da minori tempi tecnici rispetto al sistema collegiale. La
maggiore rapidità della pronuncia è correlata anche al fatto che le decisioni
monocratiche non sono soggette ai passaggi propri delle pronunce collegiali, in
particolare per ciò che riguarda visto e firma del presidente del collegio.
Sul rischio,
connaturato al sistema monocratico, di vedere decise liti identiche o analoghe
in maniera differenziata anche all’interno della stessa sezione, in primo luogo
temo che occorra prendere atto che, come si ricava dall’esame della
giurisprudenza, dalla Corte di Cassazione ai Tar, il controllo collegiale non
protegge del tutto dal rischio di decidere in modo discordante liti su temi
identici o simili.
Inoltre, non
vedo uno stretto collegamento tra il modo di porsi del giudice nei confronti
dei precedenti giurisprudenziali e la composizione, collegiale o monocratica,
del giudice stesso. In altre parole, a me pare che la riduzione del rischio che
si formino e si stabilizzino orientamenti diversi su questioni identiche o
analoghe sia legata non tanto al sistema di giudizio –collegiale o monocratico-
quanto piuttosto alla analisi dei precedenti giurisprudenziali e soprattutto alla
volontà e all’impegno dell’organo giudicante di uniformarsi, o no, alla
giurisprudenza del giudice di ultima istanza su un determinato tema.
In ogni caso, nella
prospettiva di un ampliamento degli spazi di monocraticità avanti ai Tar
potrebbero essere promossi, all’interno di ciascuna sezione, scambi periodici di
informazioni sui risultati delle esperienze giurisdizionali.
Si potrebbe
immaginare l’istituzione di riunioni a scadenze ricorrenti tra presidenti e
giudici addetti, dirette allo scambio di informazioni e di opinioni, specialmente
sui temi più significativi o su questioni eventualmente risolte in modo diverso
all’interno della sezione, così da prevenire o da rimuovere difformità di
posizioni, magari neppure consapevoli, su casi identici o analoghi, cercando di
mettere d’accordo vedute diverse secondo il criterio della interpretazione
prevalente, fermo naturalmente il rispetto della autonomia decisionale di
ciascun giudice.
Sempre ipotizzando di delimitare i
giudizi monocratici esclusivamente alla risoluzione di categorie di ricorsi rigidamente
predeterminate dalla legge, e di conservare la collegialità come regola almeno
tendenziale, come potrebbe apparire preferibile visti anche la delicatezza e lo
spessore di numerose questioni discusse nelle aule dei Tar, sarebbe meglio,
dato che una trattazione veramente collegiale dei giudizi affina le qualità del
giudice e che per esercitare in modo ottimale funzioni monocratiche occorrono
una maturità, un’esperienza, una cultura e una sensibilità che di norma si
acquisiscono con il tempo; sarebbe preferibile, dicevo, destinare i referendari
di Tar come giudici del Tribunale in composizione collegiale per almeno due
anni e consentire solo dopo il primo biennio lo svolgimento di funzioni
monocratiche.
Sul piano della
fattibilità concreta e dell’impatto sotto il profilo organizzativo, una
limitata espansione del giudice singolo in primo grado richiederebbe unicamente
un (modesto, ritengo) rafforzamento delle strutture di segreteria, connesso al
maggior numero di organi giudicanti, di udienze e, attendibilmente, di sentenze
depositate da ciascun giudice, dipendenti dall’ampliamento delle funzioni
monocratiche.
Se una valutazione esatta dei costi e
dei benefici è assai ardua da fare si può tuttavia affermare che mantenendo un
rapporto di regola ad eccezione tra giudizio collegiale e giudizio monocratico
non dovrebbero esservi inconvenienti legati alla insufficienza delle aule
d’udienza disponibili.
Prima di fare un paio di osservazioni
su ipotesi praticabili di allargamento delle competenze dei Tar in composizione
“unipersonale” ritengo utile segnalare che in un settore di grande rilievo
politico –sociale quale è il contenzioso del lavoro, privato e pubblico
privatizzato, il legislatore non ha ritenuto di ricorrere al collegio: al
contrario, ha affidato al giudice monocratico attribuzioni che non conoscono
limiti di valore.
Inoltre, nei giudizi pensionistici
innanzi alla Corte dei conti il giudice singolo sembra avere dato buoni
risultati.
L’art. 5 della
l. n. 205 del 2000 –giudice unico delle pensioni, è stato introdotto all’interno
di un progetto di semplificazione dell’organizzazione e della procedura diretto
a ridurre i tempi di decisione dei ricorsi pendenti e il relativo arretrato.
E’ un fatto che
le pendenze del contenzioso pensionistico innanzi alla Corte sono diminuite dai
circa 225.000 ricorsi alla data del 1° gennaio 2000 ai circa 124.000 al 1°
gennaio 2004 ai 107.000 al 1° gennaio 2005 e ai 98.400 del 1° gennaio 2006.
E’ temerario
asserire che un così significativo rimpicciolimento dell’arretrato pensionistico
sia legato in misura prevalente alla introduzione del giudice singolo di primo
grado ?
Anche nel
settore della giustizia tributaria di primo grado è stato registrato, negli
ultimi anni -oltre a un rilevante decremento degli affari sopravvenuti, anche-
un ragguardevole incremento dei ricorsi definiti, dal che è derivata una
significativa riduzione delle liti pendenti.
In concreto il giudice
singolo ha contribuito notevolmente a ridurre l’arretrato innanzi alle
commissioni provinciali definendo circa 131.000 giudizi nel 1999, 116.000 nel
2000, 96.000 nel 2001 e 71.000 nel 2002.
Sugli ambiti
delle competenze utilmente attribuibili al Tar in composizione monocratica
ribadisco che dev’essere vista con preoccupazione l’eventualità di un’estensione
delle funzioni del giudice singolo, ad esempio, nelle materie di cui all’art.
23 bis della l. n. 1034 del 1971 e nei settori dell’urbanistica, dell’ambiente,
dei beni artistici e storici; nella materia elettorale, in tema di atti
regolamentari e, in generale, in materie ulteriori contraddistinte dalla
presenza di rilevanti interessi generali e comunque collettivi e nelle quali
l’esigenza di una cognizione collegiale è percepita con una forza non minore
rispetto alle cause di cui al citato 23 bis.
In tutte queste
ipotesi a me sembra che la delicatezza degli interessi in gioco debba indurre a
considerare preferibile una riserva di decisione collegiale.
Viceversa, per
certe materie –predeterminate dalla legge: il meccanismo di rimessione della
causa al giudice unico immaginato nel regolamento di procedura del Tribunale di
primo grado della CE mi sembra un po’ complicato- potrebbe essere utilmente
previsto l’affidamento di competenze decisionali al giudice singolo sia per
l’arretrato e sia, per dir così, “a regime”.
Nella
prospettiva di far contribuire anche il giudice singolo alla soluzione del
problema dell’arretrato i Tar in composizione monocratica potrebbero giudicare
anzitutto le controversie sui rapporti di lavoro pubblico, di recente privatizzato,
relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al
1° luglio 1998, attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo dall’art. 69, comma 7, secondo periodo, del d. lgs. n. 165 del
2001 (cfr. art. 45, comma 17, del d. lgs. n. 80 del 1998).
I ricorsi in
materia di pubblico impiego riguardanti il periodo del rapporto di lavoro
anteriore al 1° luglio 1998 potrebbero essere affidati a una “aliquota” di
giudici di Tar organizzati, presso le sedi ove il contenzioso arretrato è più
considerevole, in apposite sezioni determinate dal Consiglio di presidenza.
Inoltre, sul
presupposto che, dopo più di dieci anni di attesa, l’interesse del ricorrente a
vedere definita una lite risulta comunque attenuato, si potrebbero forse demandare
al giudice singolo le controversie cosiddette ultradecennali di cui all’art. 9,
comma 2, della l. n. 205 del 2000 per le quali sia stata presentata una nuova
istanza di fissazione dell’udienza.
Per ridurre le
pendenze personalmente ritengo che potrebbe essere valutata l’opportunità di un’eventuale
abbreviazione del termine per la perenzione dai dieci anni ex art. 9 della l.
n. 205 a sei -otto anni, con la devoluzione al giudice monocratico delle
controversie per le quali risulti persistere l’interesse alla decisione (per le
altre rimarrebbe il decreto di perenzione). Mi
rendo conto tuttavia che la disciplina sulla perenzione dei ricorsi ultra
decennali è stata criticata dalla dottrina e che insistere su questa strada
abbreviando i tempi potrebbe essere alquanto discutibile.
Se del caso
potrebbe essere prevista, sulla falsariga di quanto delineato all’art. 2 dello
schema di d.d.l. del 2001 sopra citato, la decisione delle liti introdotte con
ricorsi depositati prima di una certa data (ad esempio, il 1° gennaio 2001),
con esclusione delle controversie di cui all’art. 23 bis della l. n. 1034 del
1971, delle liti in materia urbanistica di cui all’art. 34 del d. lgs. n. 80
del 1998 e di eventuali altre controversie, da individuare in base a criteri
prestabiliti dalla legge e per le quali l’esigenza di decisione collegiale
continui a essere non meno avvertita rispetto a ciò che avviene per le liti di
cui all’art. 23 bis, malgrado sia trascorso un lungo periodo di tempo dal
momento della proposizione del ricorso.
Non dovrebbero
sussistere problemi di legittimità costituzionale quanto alla diversa
composizione dell’organo giudicante a seconda dell’oggetto della controversia e
del tempo in cui la stessa è iniziata dato che rientra nella discrezionalità
del legislatore, salvo il limite generale della non palese arbitrarietà o
irragionevolezza, la valutazione dell’opportunità di differenziare, in una
certa materia, la composizione dell’organo giurisdizionale –monocratico o
collegiale- destinato a pronunciarsi su determinati ricorsi (v. C. cost. n. 343
del 2001). E, del resto, la l. n. 276 del 1997 ha attribuito ai giudici onorari
aggregati e alle sezioni stralcio le pendenze civili alla data del 30 aprile
1995 senza che, a quest’ultimo riguardo, siano state sollevate questioni di
legittimità costituzionale.
Al giudice
singolo in funzione, per così dire, anti –arretrato potrebbe sembrare logico e
utile affiancare, in una prospettiva di semplificazione e di sveltimento dei
processi amministrativi di primo grado, il giudice singolo “a regime” per decidere
liti su materie prestabilite.
Non è facile esprimere
valutazioni approfondite e proposte mirate sulle materie che non sembrano
necessitare di un vaglio collegiale in primo grado. Posso tuttavia affermare, per esperienza diretta, che,
solitamente, i ricorsi in materia di edilizia e di t. u. n. 286 del 1998 (impugnazioni
di dinieghi e di revoche di permessi di soggiorno etc…) normalmente non
implicano la risoluzione di questioni complesse (11).
Aggiungo che
forse anche altre categorie di liti –ad esempio quelle sull’accesso ai
documenti ex art. 25 l. n. 241/90 e i ricorsi avverso il silenzio
dell’amministrazione- potrebbero utilmente prestarsi a essere decise dal
giudice singolo.
In ogni modo un giudice singolo di
prima istanza, purché di carriera –e, quindi, adeguatamente selezionato- e con alle
spalle una sufficiente esperienza “a latere” in un collegio, sarebbe senz’altro
idoneo ad assicurare una professionalità adeguata in rapporto a ricorsi di
facile soluzione. Non appare
inutile aggiungere che il giudice monocratico deciderebbe il merito dei ricorsi
in udienza, quindi con tutte le garanzie di pubblicità, di
contraddittorio tra le parti e in generale assicurando il pieno esercizio dei
diritti di difesa (12).
A queste
condizioni e in questi limiti il passaggio dal giudice collegiale al giudice
unico non comporterebbe significativi prezzi da pagare: l’importante sarebbe
suddividere con chiarezza e razionalità le competenze tra Tar collegiale e Tar
monocratico.
Questione
connessa a quella appena vista è quella relativa al mantenimento, o no, della composizione
collegiale in ogni caso di pronuncia in sede cautelare. Sulla disciplina in tema di procedimenti sommari avanti al
Tribunale di primo grado della CE e di provvedimenti provvisori, presidenziali
o del giudice designato, si è già detto sopra al p. 2.4. . Per quanto riguarda
l’ordinamento italiano segnalo che la Corte costituzionale, con la sentenza n.
343 del 2001, ha giudicato non irragionevole l’art. 5 della l. n. 205 del 2000
secondo il quale nei ricorsi pensionistici e in sede cautelare la sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti decide in composizione
collegiale, pur giudicando il merito in composizione monocratica. A me sembra
che, se il legislatore dovesse affidare al Tar in composizione monocratica una
certa materia –ad esempio quella dell’ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari ex t. u. n. 286 del 1998-dovrebbe essere logico e comunque
preferibile attribuire al Tar in composizione monocratica anche la competenza a
provvedere per l’adozione di misure cautelari.
Due ultime
notazioni riguardano il come individuare le controversie da affidare a regime
al giudice monocratico e le modalità di esercizio delle funzioni “unipersonali”.
Sul primo
punto, premesso che la composizione di un organo giudicante dev’essere
stabilita in base a criteri oggettivi e predeterminati per legge, se appare
logico che sia direttamente la legge, e con la maggiore chiarezza possibile, a prevedere
quali siano le controversie da affidare “a regime” al giudice monocratico, va tuttavia
segnalato, oltre al sistema di assegnazione delle cause al giudice unico
europeo, su cui si rinvia al p. 2.4., che in alcuni progetti di legge
presentati in Parlamento (v. per esempio il p.d.l. AS 3711 del dicembre 1998
–norme per lo snellimento della procedura in materia pensionistica dinanzi alla
Corte dei conti, ovviamente superato dall’art. 5 della l. n. 205) si era
stabilito di affidare, alla valutazione del presidente della sezione, sia pure
sulla base di criteri predeterminati per legge, la decisione su quali ricorsi
definire con provvedimento monocratico proprio o di altro magistrato della
sezione appositamente delegato.
L’inconveniente
di una disciplina come quella delineata dall’AS 3711, trasfusa nei Tar, potrebbe
consistere ad esempio in una diversità di prassi fra tribunali e all’interno
delle varie sezioni di un medesimo Tar. Potrebbero cioè darsi casi –e sedi- nei
quali il giudice monocratico sarebbe in concreto delegato a decidere un gran
numero di cause mentre in circostanze analoghe altri presidenti potrebbero orientarsi
nel senso di non avvalersi mai, o quasi mai, della facoltà di delega,
similmente a quanto accade attualmente in ordine alla delega a decidere sui
mezzi istruttori ai sensi dell’art. 1 della l. n. 205 del 2000.
Quanto alle
modalità di svolgimento delle funzioni monocratiche si potrebbe forse stabilire
a)o che il Tar in composizione monocratica decide con sentenza appellabile al
Consiglio di Stato (11);
b)oppure che il
giudice singolo decide con decreto (eventualmente motivato, ove del caso, mediante
un sintetico richiamo al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o a un
precedente conforme) reclamabile, entro un congruo termine, innanzi al
collegio; collegio del quale non potrebbe fare parte il giudice che ha emesso
il provvedimento assoggettato a reclamo (cfr. art. 9 della 205 sulla
opposizione al collegio avverso il decreto di perenzione).
Se si optasse per lo strumento del
reclamo si concilierebbe l’ “impatto” del monocratico, con ciò che questo
comporta in termini di semplificazione e di accelerazione, con una sicura
pienezza del diritto di difesa assicurata, appunto, da una eventuale revisione del
decreto fatta in via collegiale. Sotto
l’aspetto “logistico”, poi, la previsione di un reclamo da decidere con
sentenza del collegio si tradurrebbe in una garanzia ulteriore di giustizia “sul
territorio”. D’altra parte, il reclamo potrebbe rischiare di appesantire il
giudizio più di quanto non faccia la previsione dell’appello “diretto” al Consiglio
di Stato.
4.- .-Conclusioni. La questione
dell’ampliamento delle funzioni del giudice amministrativo monocratico di prima
istanza –che costituisce solo uno dei “tasselli” di un progetto complessivo di
riforma della giustizia –e del processo- amministrativi -va esaminata e risolta
esclusivamente avendo riguardo all’esigenza di migliorare l’efficienza del
“servizio giustizia amministrativa”, con particolare riferimento all’incremento
delle sentenze pronunciate rispetto alla situazione attuale, caratterizzata da
una collegialità pressoché assoluta, a parte i decreti di perenzione di cui
all’art. 26, comma 7, della l. n. 1034 del 1971, come introdotto dall’art. 9
della legge n. 205 del 2000; e alla possibilità di ridurre, in alcuni casi, la
durata dei giudizi avanti ai Tar.
Le ipotesi di
riforma sopra delineate al punto 3. non vanno tuttavia inserite in una logica,
di riduzione delle pendenze e dei tempi dei giudizi, di carattere meramente
produttivistico: occorre cioè guardarsi dal rischio di uno scadimento della
qualità delle sentenze emesse e più in generale del servizio dato.
Ferma la
conservazione del giudizio collegiale nella maggior parte delle materie, la
riserva di funzioni decisorie monocratiche a giudici amministrativi di carriera
può concorrere a risolvere i problemi dell’arretrato e dei ritardi nel settore
della giustizia amministrativa di primo grado assicurando nel contempo
un’adeguata qualità del servizio reso.
Marco Buricelli -consigliere Tar
Veneto
(1) V. “amplius” Talice, Analisi
dell’attività della giustizia amministrativa nel 2003 e 2004, in Rass.
Consiglio di Stato, 2004, parte II, pagina 1845 e seguenti e 2004, II, 1119 e
seguenti).
(2) In certi casi può trattarsi di
una misura organizzativa assai utile. Tra le ragioni dei ritardi nella
definizione dei ricorsi avanti ai Tar vi è infatti la frequente assenza di
qualsiasi attività istruttoria nella fase intermedia tra il deposito del
ricorso e l’udienza fissata per la discussione della causa. La delega di
decisioni istruttorie al giudice relatore consente di far pervenire all’udienza
di discussione ricorsi già adeguatamente istruiti e pronti quindi per essere decisi
nel merito senza dilazioni (fatta salva ovviamente l’autonomia decisionale del
collegio circa ulteriori eventuali acquisizioni istruttorie).
(3) Per dare un’idea del rilievo che
stanno assumendo, nel 2005 i provvedimenti presidenziali monocratici cautelari
del Tar Lazio sono stati più di mille.
(4) Ai fini che qui più interessano appare forse utile richiamare il parere Cons. St. n. 355/06 anche là dove, nell’ipotizzare una disparità di trattamento determinata dalle disposizioni dell’art. 245, rimarca che “prevedere la tutela cautelare ante causam solo nel settore dei pubblici appalti –pur nella peculiarità degli interessi coinvolti- potrebbe non superare il vaglio di costituzionalità per disparità di trattamento allorché si evidenzi che, anche in altre materie, si è in presenza della medesima situazione giuridica soggettiva tutelata nella materia degli appalti. Tuttavia –soggiunge il Cons. St.- la portata della delega non consente tale pur auspicabile estensione della tutela anche a settori diversi da quelli in esame. Valuterà pertanto l’Amministrazione se non sia il caso di assumere una specifica e urgente iniziativa legislativa diretta a prevedere la tutela cautelare per la generalità dei casi di giurisdizione amministrativa”. Sulla nuova tutela cautelare “ante causam” introdotta dall’art. 245 del codice degli appalti v. , “amplius”, S. Tarullo, giustamm.it , 2006.
(5) Nella seduta del 6 giugno 2002 il
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, organo di autogoverno
dei magistrati amministrativi, investito del compito di esaminare lo schema di
d.d.l. sulla giustizia amministrativa e di dare parere sullo stesso, ha
osservato, “con riferimento all’articolo 2 dello schema, il quale prevede la
istituzione del giudice monocratico presso i tribunali amministrativi regionali
per le controversie in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, di cui all’articolo 69, comma 7, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché per quelle introdotte con ricorsi
depositati anteriormente alla data del 1° gennaio 1995, che si sono registrati
sul punto due contrastanti indirizzi. Da una parte dei consiglieri si sono
evidenziate perplessità di ordine organizzativo e funzionale in merito alla figura del giudice
monocratico.
In particolare, si è evidenziato come le
attuali strutture non siano in grado di fronteggiare i problemi strutturali
collegati al moltiplicarsi degli organi giudicanti; inoltre, si ritiene che il
giudice collegiale fornisca maggiori garanzie di qualità, bontà ed uniformità
dei giudizi, particolarmente necessarie nel campo del diritto amministrativo,
attesa la sua origine prevalentemente pretoria. Infatti, il maggior
approfondimento, lo scambio di opinioni, la funzione di indirizzo delle
attività dell’amministrazione peculiarmente svolte dal giudice amministrativo rafforzano
in modo decisivo per esso le ragioni tradizionalmente sostenute in dottrina in
favore della collegialità del giudizio. Sul piano organizzativo, poi, vi è da
osservare che l’introduzione di un giudice monocratico imporrebbe in molti
Tribunali la moltiplicazione delle aule da destinare all’udienza pubblica e del
personale amministrativo da adibire a compiti di segreteria. Problemi questi
che già nell’attuale organizzazione collegiale del giudizio si presentano di
estrema gravità, attesi i noti rapporti numerici intercorrenti tra il personale
amministrativo e quello di magistratura (1,2 a 1 nella giustizia amministrativa
a fronte di 3 a 1 del giudice ordinario e di 5 a 1 di quello contabile), con
evidenti riflessi quanto ai possibili risultati positivi.
In senso opposto si è rilevato da altri consiglieri
come l’istituzione della figura del giudice monocratico sia sostanzialmente da
condividere, ed anzi, come peraltro previsto, a regime, dall’articolo 1, comma
4, lettera v), da rafforzare e stabilizzare. Tale figura, infatti, servirebbe
non solo a smaltire fortemente l’arretrato ma anche a far fronte con maggiore
sollecitudine alla domanda ordinaria di giustizia su controversie di modesto
valore.
Secondo questa opinione, infatti, i
provvedimenti redatti dal giudice monocratico non sarebbero soggetti ai
numerosi passaggi attualmente necessari nel giudizio collegiale, anche con
riguardo al visto ed alla firma del presidente del collegio. Inoltre, la minore
difficoltà tecnica delle cause affrontate da tale giudice e l’affrancamento
dalla supervisione presidenziale, oltretutto con conseguente assunzione di
responsabilità esclusiva da parte del singolo magistrato consentirebbe di
aumentare la produttività individuale.
E’ da aggiungere come, sempre secondo tale
opinione, il mantenimento di un giudice esclusivamente collegiale per la sola
magistratura amministrativa urta contro l’opposto principio di riserva ad
organi collegiali delle sole controversie di maggiore rilevanza, principio
ormai diffuso per tutte le altre magistrature “ordinarie”.
Piuttosto, tutti hanno concordato
sull’incongruità del criterio di preferenza, di cui all’art. 4, per
l’assegnazione alle funzioni di giudice monocratico, che privilegia i
magistrati più giovani, laddove unanimemente si è ritenuto che le funzioni di
giudice monocratico necessitino di quell’esperienza e sensibilità, che solo i
magistrati più anziani possono assicurare. Si ritiene, pertanto che, ove si
volesse comunque confermare la scelta del giudice monocratico, si dovrebbero invertire
i titoli di preferenza previsti dal citato art. 4.
Con riferimento all’art. 5, che
intenderebbe istituire magistrati amministrativi onorari per le funzioni di
giudice monocratico in primo grado, il Consiglio di Presidenza, a maggioranza,
ha espresso un orientamento fortemente critico.
Non v’è dubbio che le ragioni che stanno
alla base della opzione legislativa qui esaminata – la difficoltà di far fronte
in tempi brevi alle vacanze di organico facendo unicamente ricorso all’attuale
meccanismo concorsuale – siano gravi e pressanti. Tuttavia, altri sono i rimedi
- e di essi si è dibattuto a lungo in seno alle commissioni ed al Consiglio per
fare fronte a tale situazione: concorsi straordinari con requisiti d’accesso
meno elevati rispetto a quelli stabiliti dall’art. 14 della legge n. 1034 del
1991; corso-concorso, unicità di accesso concorsuale – per i quali, peraltro,
appaiono indifferibili appositi interventi normativi” .
Il verbale della seduta è consultabile sul
sito www.giustizia-amministrativa.it).
(6) Per
comodità di lettura si riporta il testo degli articoli0 50 bis e 50 ter c.p.c.
. Art. 50 bis: cause nelle quali il tribunale giudica in composizione
collegiale.
Il tribunale giudica in composizione
collegiale:
1) nelle cause nelle quali è
obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti
disposto;
2) nelle cause di opposizione,
impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di
crediti di cui al regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali
disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa (2);
3) nelle cause devolute alle
sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione
del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5) nelle cause di impugnazione
delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché
nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi
amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società,
delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in
partecipazione e dei consorzi (3);
6) nelle cause di impugnazione
dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
7) nelle cause di cui alla legge
13 aprile 1988, n. 117.
Il
tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera
di consiglio disciplinati dagli articoli
737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto (4).
50-ter. Cause nelle quali il tribunale
giudica in composizione monocratica.
Fuori dei casi previsti dall'articolo
50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica
(7)
Come evidenzia Paolo Biavati, ne “Il giudice unico nel Tribunale di primo grado
della CE”, in Riv. Dir. Proc. 2000, fasc. 1, pagine 105 ss., vi sono tre
passaggi procedurali che condizionano la rimessione della causa al giudice
unico.
In
primo luogo, la decisione della sezione, composta di tre giudici, dinanzi alla
quale pende la causa, dev’essere presa all’unanimità.
E’
poi previsto che siano sentite le parti: sia mediante convocazione in udienza,
sia, più semplicemente, attraverso l’invio di una lettera con richiesta di
risposta scritta.
Il
terzo aspetto da considerare riguarda il fatto che “la rimessione non è
possibile qualora un soggetto qualificato, parte del procedimento, vi si
opponga. Questa norma svolge la funzione di garantire comunque ai soggetti
forti del processo dell’Unione (Stati e istituzioni) una decisione collegiale”
(Biavati, op. cit.).
(8) Sull’argomento v. “amplius”
HEILEK W. –cenni sulla giustizia amministrativa in Baviera / Germania –relazione
al convegno “La Giustizia Amministrativa tra nuovo modello regionale e modello
federale” , Palermo, 30 -31 ottobre 2000; testo consultabile sul sito WEB della
g. a. .
(9) Desidero precisare che esula dai
limitati confini di questo studio affrontare il tema del rapporto, che potrebbe
essere problematico, tra l’eventuale allargamento delle funzioni del giudice
monocratico professionale, specialmente con finalità anti –arretrato, e l’istituzione
di sezioni –stralcio (nelle quali inserire esclusivamente giudici di carriera
eventualmente in assegnazione “aggiuntiva” (opportunamente incentivata) in una
prospettiva di valorizzazione delle risorse professionali interne ? O da
istituire prevedendo l’inserimento anche di giudici onorari? cfr. d. l. n. 179
del 2001, non convertito in legge. A composizione esclusivamente collegiale? O con
l’attribuzione di funzioni monocratiche?); sezioni dirette allo stesso
risultato. Inutile nascondersi,
però, i rischi di sovrapposizioni tra l’una e l’altra iniziativa.
(10) “Può darsi che in certi casi la
collegialità sia un farmaco deprimente che attutisce il senso della
responsabilità individuale” : così Piero CALAMANDREI , nell’Elogio dei giudici
(Ed. Ponte alle Grazie), anche se l’Autore aggiungeva subito dopo che la
collegialità “in certi casi può essere anche un corroborante. Per avere il
coraggio di andare contro corrente, la collegialità può servire da sostegno:
quando tira vento è meglio non essere soli; in più, ci si prende a braccetto e
ci si regge l’uno con l’altro”.
(11)
Segnalo che la materia delle espulsioni, anche collettive, dei cittadini
extracomunitari è stata affidata (art. 13 del t. u. n. 286 del 1998) alla
competenza del giudice monocratico, dapprima di carriera e poi, dal 2004,
onorario (giudice di pace, coerentemente con una tendenza, rivolta al
potenziamento delle attribuzioni della magistratura onoraria a discapito della
giurisdizione ordinaria professionale, che appare assai discutibile). Non
sarebbe logico devolvere al Tar in composizione monocratica le controversie su
ingresso e soggiorno?
(12) E’ appena il caso di dire che,
in base alla disciplina vigente, la perenzione viene pronunciata con decreto
presidenziale o del magistrato delegato senza udienza; e che il decreto
presidenziale cautelare di estrema gravità e urgenza è adottato in camera di
consiglio.
(13) Ben possono esservi connessioni
tra l’estensione del giudizio monocratico avanti ai Tar e il delicato problema
del possibile decentramento territoriale, su base macro –regionale, del
giudizio (esclusivamente collegiale) d’appello, prevedendo un’articolazione del
Consiglio di Stato in sezioni staccate, in una prospettiva di facilitazione
dell’accesso al giudice amministrativo d’appello: quest’ultimo profilo di
discussione è comunque estraneo agli scopi di questo studio. E tuttavia, indipendentemente
dalle scelte su un possibile decentramento territoriale del CdS, perché non
immaginare di affidare la decisione degli appelli sulle sentenze del giudice
monocratico di primo grado a collegi del Consiglio di Stato formati da tre
componenti al posto dei cinque attuali?