dalle origini al 1923, nel
Regno di Sardegna e nel Regno d’Italia[1]
di
La contrapposizione monismo-dualismo ha più
significati. Il tema della prima parte del nostro incontro fa riferimento
all’opposizione fra dualità e unità del diritto applicabile all’Amministrazione
e al monismo o dualismo giurisdizionale a seconda che sia o meno previsto un
giudice speciale per la P.A..
La contrapposizione nella sua assolutezza è
inoperante. Anche nei sistemi di diritto comune più spinti, quali Gran
Bretagna, Irlanda, Malta, esistono giudici specializzati per i rapporti in cui
sia parte la P.A., così nei sistemi più evidentemente dualisti, quali l’Italia
e la Francia, accanto al giudice amministrativo anche il giudice di diritto
comune è giudice dell’Amministrazione in alcune materie e, secondo una ricerca
in corso a cura dell’Università di Limoges (effettuata con il contributo
essenziale dell’Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme
amministrative dell’Ue) sulla giustizia amministrativa in Europa, riguardo ai
sistemi giurisdizionali dei 25 Paesi Ue, sembra che l’esistenza di una
giurisdizione amministrativa autonoma costituisca la regola, anche nei Paesi il
cui sistema giuridico è ritenuto di ispirazione anglosassone. Sui 25 Paesi, 15
sono dotati di giurisdizioni amministrative autonome e, fra gli altri 10,
cinque sono dotati di sezioni o camere specializzate in diritto amministrativo
all’interno della giurisdizione ordinaria.
Per i Paesi di Common Law segnaliamo il caso
dell’Australia, che dal 1975 si è dotata di un Tribunale amministrativo
d’appello.
In questa mia relazione, però, desidero dar conto
del dibattito fra dualismo e monismo che si è svolto in Italia nel 1800, ove i
due sistemi si sono alternati. La tesi di fondo di questo intervento è che la
forza dogmatica ed emozionale di tale dibattito ha comportato la costituzione
di una storia della giurisdizione amministrativa in Italia che può apparire
parziale e non in tutto aderente alla realtà.
Il sistema di “giudicatura amministrativa”
(Consigli di prefettura e Consiglio di Stato), introdotto negli Stati
preunitari dal dominio napoleonico poi superato con la Restaurazione, fu
l’elemento che segnò l’evoluzione della giustizia amministrativa nel nostro
Paese.
Possono essere isolati i seguenti momenti in
relazione al mutare delle attribuzioni giurisdizionali o giustiziali,
concernenti il controllo del potere pubblico nel regno di Sardegna e poi nel
regno d’Italia:
1) 18 agosto 1831,
Editto di Racconigi. Regio editto, “pel quale S. M.
crea ne’ regii Stati di terraferma il Consiglio di Stato”.
2) Regie lettere
patenti 25 agosto 1842, n. 391, con le quali
“S. M. aumenta il numero delle Intendenze generali, stabilisce presso ciascuna
di esse un Consiglio per decidere sulle questioni di amministrazione
contenziosa ed approva la nuova pianta degli uffici delle Intendenze generali e
delle Intendenze; e 31 dicembre 1842, n. 399, colle quali “S. M. regola le attribuzioni degli
intendenti generali, degli intendenti e del Consiglio di intendenza, e
stabilisce le forme di procedura da seguirsi nelle cause avanti li detti
Consigli, e la regia Camera dei conti, colla tariffa dei dritti per gli atti in
essa contemplati”.
3) 29 ottobre
1847, regio editto n. 641, col quale “S. M. abolendo col privilegio di foro
spettante al regio patrimonio la giurisdizione meramente giudiz
4) 4 marzo 1848, n. 674, adozione dello
Statuto.
5) 30 ottobre
1859, leggi nn. 3705, 3706, 3707, 3708, con le quali fu riordinato il contenzioso
amministrativo.
6) 20 marzo 1865,
n. 2248. Legge per l’unificazione amministrativa del
regno d’Italia; contenente le seguenti leggi:
Legge
sull’amministrazione comunale e provinciale, che costituisce l’Allegato A;
Legge
sulla Sicurezza pubblica, che costituisce l’Allegato B;
Legge
sulla Sanità pubblica, che costituisce l’Allegato C;
Legge
sull’istituzione del Consiglio di Stato, che costituisce l’Allegato D;
Legge
sul contenzioso amministrativo, che costituisce l’Allegato E;
Legge
sulle opere pubbliche che costituisce l’Allegato F.
7) 31 marzo 1877,
n. 3761, Legge sui conflitti di attribuzioni, con la quale la giurisdizione sui conflitti di giurisdizione dal
Consiglio di Stato viene attribuita alle “Sezioni di Cassazione istituite in
Roma”.
8) 31 marzo 1889,
n. 5992, Legge che, costituendo una nuova Sezione del
Consiglio di Stato per la giustizia amministrativa, modifica alcuni articoli
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato D.
9) 7 marzo
1907, n. 62, Legge sul
riordinamento degli istituti per la giustizia amministrativa.
10) Regio decreto
30 dicembre 1923, n. 2840, Modificazioni
all’ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale
amministrativa in sede giurisdizionale.
1. Durante il periodo napoleonico, in Francia, si era realizzato un sistema di giustizia amministrativa nel quale operavano i Consigli di prefettura dipartimentali a livello locale e il Consiglio di Stato a livello centrale. Tale sistema era stato in vario modo seguito anche in Italia, negli Stati preunitari (ad eccezione del Granducato di Toscana). Esso fu abbandonato o entrò in crisi nel periodo della Restaurazione.
Tradizionalmente, si
ritiene che il nostro attuale Consiglio di Stato sia stato creato e si sia
evoluto sulla base dell’Istituto disciplinato dall’Editto di Racconigi, anche
se in proposito si può far riferimento ad una riorganizzazione dell’antico
Istituto napoleonico travolto dalla Restaurazione.
Si trattava di un alto consesso avente soltanto funzioni consultive in una serie di affari specificamente fissati e in quegli affari che si fosse ritenuto conveniente fare esaminare ad esso:
art. 20, primo comma: Il Consiglio di Stato non stabilirà mai cosa veruna in forma di decisione, ma in maniera di deliberazione consultiva. Si dichiarerà sempre nella deliberazione, se è stata presa all’unanimità, o con una maggioranza assoluta o relativa di avvisi.
art. 21: Il Consiglio di Stato sarà
incaricato dell’esame e della discussione di tutte le disposizioni legislative,
o di regolamento che deggiono partire da Noi.
Egli sarà del
pari chiamato a deliberare sovra tutto ciò che riguarda il mantenimento
dell’ordine stabilito dalle Leggi, dagli Editti o dai Regolamenti.
art. 23: Gli affari di universale
importanza o di ordine pubblico, dopo l’esame preparatorio d’una delle Sezioni,
secondo l’ordine delle materie, saranno sottoposti alla discussione delle
sezioni riunite del Consiglio di Stato.
Sono di
questo numero:
Tutte le
disposizioni generali destinate ad aver forza di Legge, ed Regolamenti di
amministrazione pubblica, che dovranno essere sottoscritti di nostro ordine da
uno dei Primi nostri Segretarii o dal Guarda-Sigilli;
Le questioni
di competenza, che potessero elevarsi fra le nostre Segreterie;
I conflitti
di giurisdizione giudiz
I diversi
oggetti che avessero dato occasione alle rappresentanze dei nostri Senati, e
della nostra Camera de’ Conti;
Le
determinazioni generali che ragguardano alla conservazione del buon ordine, alle
Opere pie ed Istituzioni di carità, alla salute pubblica, al perfezionamento
degli studi, e pregresso delle scienze, all’agricoltura, all’industria, ed al
commercio;
Il bilancio
generale dello Stato tanto attivo, che passivo, coi supplementi di fondo che
possono esser richiesti qualche volta dopo ordinato esso bilancio.
I cambiamenti
a farsi sia nella determinazione, che nella natura e quantità delle pubbliche
imposte;
Le condizioni
dei prestiti, che i bisogni ben conosciuti dello Stato potrebbero metterci nel
caso di contrattare;
Le modificazioni che potessero aver luogo nel
levarsi e rendersi i conti del pubblico tesoro, o nella liquidazione del debito
pubblico;
Le variazioni
di cui fossero suscettivi i Regolamenti sulle Dogane e sulle Gabelle, e le tariffe
delle monete sia nazionali che straniere;
I conti delle Amministrazioni e delle
Intendenze generali;
Ed infine
tutti gli altri affari non specificati di sopra, che Noi crederemo conveniente
di fare dapprima esaminare dal Consiglio di Stato.
2. Con le Regie Lettere Patenti del 1842, può ritenersi realizzato nel Regno di Sardegna un sistema di contenzioso amministrativo. Le questioni di amministrazione contenziosa furono attribuite in primo grado alla giurisdizione dei Consigli d’Intendenza (istituiti presso ogni Intendenza generale e composti dall’Intendente generale e da due consigliere nominati per Lettere Patenti (artt. 7, Regie Lettere Patenti, n. 391 e 19, Regie lettere patenti n. 399). Si trattava di controversie in materia di:
1) esazione dei redditi e dei crediti demaniali, intelligenza ed eseguimento dei contratti d’affittamento di beni demaniali;
2) riscossione entrate provinciali e comunali;
3) intelligenza ed eseguimento di contratti per lavori nell’interesse delle Aziende dipendenti dal Dicastero dell’Interno e delle Finanze;
4) contratti di somministrazione o lavori nell’interesse delle Comunità, nonché contratti d’affittamento di beni comunali;
5) appalti dei dazi di consumo;
6) cadastro;
7) controversie fra le Comunità ed i particolari per corrosioni od alluvioni;
8) contestazioni circa il riparto e pagamento delle contribuzioni regie, provinciali e comunali;
9) fissazione delle quote imposte dai Comuni ai venditori al minuto;
10) danni a suoli o strade provinciali e comunali;
11) responsabilità per opere che incidono sul corso di fiumi, torrenti;
12) servitù di marciapiedi lungo i fiumi navigabili;
13) classificazione delle strade comunali e concorso nelle spese di manutenzione delle strade comunali;
14) risarcimento danni derivante dall’esecuzione di lavori pubblici.
Qualora il valore
della causa avesse ecceduto le lire mille duecento era ammesso l’appello alla
Camera dei conti (art. 27 Regie Lettere Patenti, n. 399); in materia
contravvenzionale, era attribuita giurisdizione ai Consigli ove non fosse
prevista la pena del carcere in via principale in materie specificamente
indicate (artt. 37 e 38 Regie Lettere Patenti, n. 399). “Delle sentenze
profferite dai Consigli per contravvenzioni, che importino una pena pecun
Nei due modelli di ordinamento del contenzioso derivanti dalla scuola francese (legislazione dell’anno VIII) – il francese dualista e il belga monista[2], nel quale si era realizzato l’ideale del Duca di Broglie e del dottrinarismo liberale con la giurisdizione unica – viene, con le Regie Lettere Patenti, prescelto il primo dei due. Può quindi individuarsi, con riferimento alle Regie Lettere Patenti del 1842, l’inizio di quel dibattito concernente la scelta fra il sistema dualista e quello monista, che ha interessato in Italia la legislazione, la politica, la dottrina durante il corso della seconda parte del 1800.
3. Il Regio editto 29 ottobre 1847, n. 641, composto, oltre che dal preambolo, da 122 articoli, divisi in cinque titoli (“Della Camera dei conti” artt. 1-24; “Dei Consigli d’Intendenza” artt. 25-45; “Del Procedimento negli affari di competenza dei Consigli” artt. 46-98; “Dei conflitti” artt. 99-113; “Dei diritti e degli emolumenti dovuti per gli atti del Contenzioso amministrativo” att. 114-117) e in disposizioni generali (artt. 118-122), perfezionò e rese maggiormente organica la disciplina del contenzioso amministrativo. In particolare fu tolta alla Camera dei conti e attribuita alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle controversie in cui era interessato il Regio Patrimonio, “e così il Fisco cesserà di avere per se stesso un privilegio di foro” (art. 1). Alla Camera dei conti fu esclusivamente riservato quale giudice, la suprema giurisdizione del contenzioso amministrativo comprendente il giudizio “in supremo grado in via d’appello dalli giudicati dei Consigli d’Intendenza” e “l’arresto definitivo dei conti di tutti i contabili di danaro Regio o Provinciale” (art. 3). Le decisioni della Camera non erano soggette a ricorso per cassazione ma soltanto a ricorso per revocazione nei casi previsti dall’art. 7 (errore di fatto, successivo rinvenimento documenti rilevanti, ultrapetizione, violazione di norme del giudizio prescritte a pena di nullità, ove con la sentenza non si fosse pronunciato sulla nullità o questa non fosse stata sanata dalla parte che poteva opporla). Le funzioni del pubblico Ministero presso la Camera erano sostenute dal Procuratore generale del Re e dai suoi sostituti (art. 18). La Camera manteneva le proprie attribuzioni non giurisdizionali per l’interinazione e registrazione delle leggi, l’alienazione di cose demaniali e quanto altro previsto dall’art. 15.
I Consigli d’Intendenza furono definiti “i giudici ordinarii del contenzioso amministrativo” (art. 25).
Va quindi sottolineato che nell’ordinamento del contenzioso amministrativo Consigli d’Intendenza e Camera dei conti, composte da magistrati inamovibili, emanavano sentenze in proprio, in quanto erano titolari di giurisdizione (“delegata”) e non di giurisdizione ritenuta.
Va infine riportato che la materia dei conflitti di amministrazione e di giurisdizione continuava ad essere decisa dal Governo su parere del Consiglio di Stato, secondo il modello delle giustizia ritenuta (artt. 108 e 111).
Sui conflitti fra due Consigli d’Intendenza decideva la Camera dei conti (art. 113).
4. Lo Statuto albertino, composto oltre che dal preambolo da 84 articoli, in relazione al Consiglio di Stato, si limitava a prevedere che una delle categorie fra le quali potevano essere scelti i senatori fosse quella dei Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni (art. 33, primo comma, n. 15); e a stabilire che si sarebbe dovuta emanare una legge sul riordinamento del Consiglio di Stato (art. 83, comma primo).
Lo Statuto comportò la esigenza di coordinare le nuove forme politiche con quelle amministrative.
Si manifestarono quindi i diversi orientamenti di chi, come il Galvagno, che ministro dell’Interno nel 1850 propose un disegno di legge, riteneva che la giurisdizione dovesse essere unica e che il contenzioso amministrativo dovesse essere attribuito ai Tribunali ordinari, e chi, come il Rattazzi, ministro dell’Interno nel 1854, riteneva al contrario che la completa abolizione dei Tribunali del contenzioso amministrativo compromettesse gravi interessi[3].
5. Fu
proprio il Rattazzi che nel 1859 riuscì a trasformare in legge i suoi progetti
di moderata riforma, quando il Governo poté esercitare i pieni poteri ad esso
conferiti in occasione della guerra per l’indipendenza.
La legge 23 ottobre 1859 modificò l’ordinamento amministrativo. Con la nuova normativa il Regno fu diviso in province, circondari, mandamenti e comuni. Ogni provincia fu retta da un governatore. Il Consiglio di Governo, presieduto dal Governatore e composto da non più di 5 consiglieri, ebbe le competenze consultive e amministrative attribuite dalla legge.
Quindi con le quattro leggi del 30 ottobre 1859 (nn. 3705, 3706, 3707, 3708) fu riordinato il contenzioso amministrativo.
In particolare:
- con la legge n. 3705 fu soppressa la Camera dei conti (art. 9); le sue attribuzioni quale giudice di appello del Contenzioso amministrativo furono devolute al Consiglio di Stato (art. 2). L’appello in materia di contabilità così come le attribuzioni non giurisdizionali in materia di contabilità, furono devolute alla Corte dei conti, istituita con la legge n. 3706;
- con la legge n. 3707 fu riordinato il
Consiglio di Stato cui oltre alle funzioni consultive furono date funzioni
giurisdizionali (art. 12). Alla III Sezione (Sezione del contenzioso) furono
attribuite le funzioni giurisdizionali. Oltre alle funzioni di giudice di
appello del contenzioso amministrativo sulle decisioni dei Consigli di Governo
(art. 22), al Consiglio di Stato fu attribuita giurisdizione in unico grado in
materia di debito pubblico, di richiami relativi alla liquidazione delle
pensioni a carico dello Stato (art. 23), di miniere, cave e usine (art. 24).
Restavano al Consiglio di Stato le attribuzioni consultive in materia di
conflitti di giurisdizione, e il parere doveva essere dato in assemblea
generale (art. 17);
- la successiva legge n. 3780, del 30
novembre, delineò le varie ipotesi di conflitti positivi fra autorità
giudiziarie e fra queste ultime e l’autorità amministrativa; e di conflitti
negativi fra tribunali ordinari e Tribunali del contenzioso.
6.
Dopo l’unificazione riprese vigore il dibattito fra sostenitori della
giurisdizione unica secondo il modello della Costituzione belga del 1831,
quindi dell’abolizione del contenzioso amministrativo (Minghetti, Boncompagni e
Mancini), e coloro che invece volevano mantenere il sistema del contenzioso per
il suo dimostrato buon funzionamento (Rattazzi, Crispi e Cordova). Nel corso di
questo ampio dibattito, emerge la distinzione fra diritti soggettivi e
interessi legittimi. Il Mancini nel suo lungo discorso alla Camera in risposta
all’intervento del Cordova, rilevò che non era sostenibile che
all’Amministrazione fosse riservato il giudizio sui suoi atti, perché giudicare
è diverso da amministrare e perché i diritti dei cittadini devono essere
garantiti dal giudice. Il Mancini nel suo intervento, inoltre, fece riferimento
moltissime volte alla circostanza che i magistrati del Consiglio di Stato non
godevano della garanzia dell’inamovibilità.
La preoccupazione del
Cordova e dei sostenitori del sistema del contenzioso, era quella di garantire
la Amministrazione nell’esercizio del potere discrezionale dal controllo del
giudice.
Prevalsero i primi[4], e fu
approvata la legge per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia (n.
2248 del 20 marzo 1865). La legge conteneva 6 allegati. Riguardavano
direttamente la giustizia amministrativa gli allegati D ed E. L’allegato E
prevedeva l’abolizione dei Tribunali del contenzioso amministrativo (art. 1), e
l’attribuzione alla giurisdizione ordinaria di “tutte le cause per
contravvenzione e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un
diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica
amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o
dell’Autorità amministrativa” (art. 2). Il giudice ordinario poteva solo
conoscere degli effetti dell’atto in relazione alla singola controversia; non
poteva modificare o annullare l’atto, ma soltanto disapplicarlo (giudicare il
caso come se l’atto illegittimo non ci fosse) (art. 4). Tutti gli affari non
attribuiti al giudice ordinario erano affidati ai decreti dell’autorità
amministrativa e all’eventuale ricorso gerarchico (art. 3). L’art. 12 dell’allegato
E prevedeva che non venisse “fatta innovazione alla giurisdizione della Corte
dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità e di pensioni”.
L’allegato D,
sull’istituzione del Consiglio di Stato, accanto alle attribuzioni consultive
(artt. 7, 8 e 9), indicava le materie nelle quali il Consiglio di Stato
esercitava la propria giurisdizione (art. 10), delineava le regole del giudizio
e i poteri del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (artt. 25, 26 e 27) e
l’ambito territoriale di applicazione della nuova normativa (art. 28).
Gli articoli 10, 25,
26, 27 e 28, dell’allegato D, così disponevano:
art. 10: Il Consiglio di Stato esercita
giurisdizione propria pronunziando definitivamente con decreti motivati:
1° Sui conflitti che insorgono tra l’autorità
amministrativa e la giudiz
2° Sulle controversie fra lo Stato ed i suoi
creditori, riguardanti l’interpretazione dei contratti di prestito pubblico,
delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico;
3° Sui sequestri di temporalità, sui
provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed
ecclesiastiche, e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a
questa materia;
4° Sulle altre materie che dalle leggi
generali del regno sono deferite al Consiglio di Stato e sopra tutte le
questioni che da leggi speciali non per anco abrogate nelle diverse province
del regno fossero di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato.
L’istanza per queste decisioni è trasmessa al
Consiglio di Stato dal ministro di grazia, giustizia e culti.
Art. 25: Le decisioni sulle materie, di cui
all’art. 10, si deliberano in adunanza generale, con le forme prescritte dal
regolamento interno.
Art. 26: Le parti potranno presentare scritture
a difesa e produrre documenti nel termine che verrà loro fissato dal Consiglio.
Art. 27: Le parti di Ministero Pubblico
nell’istruzione degli affari previsti ai numeri 2 e 3 dell’art. 10, vengono
commesse dal Ministro di grazia, giustizia e culti ad un consigliere di Stato o
ad un referendario, al quale saranno trasmessi tutti i documenti necessari
assieme all’atto con cui si eccita la giurisdizione del Consiglio.
La relazione è dal presidente affidata ad un
consigliere di Stato.
Sulla requisitoria del Ministero Pubblico il
Consiglio di Stato, lette le scritture difensive, rimuove l’ostacolo dell’atto
abusivo, o secondo i casi lo annulla e rimette le cose nello stato precedente.
Art. 28: La presente legge andrà in vigore col
1° luglio 1865, col qual giorno cesseranno di esistere i Consigli di Stato del
già Regno di Sardegna e del già Granducato di Toscana, il Consiglio
amministrativo di Napoli e la Commissione dei presidenti di Palermo, e saranno
abolite tutte le leggi costitutive di questi alti dicasteri, ai quali viene a
tutti gli effetti sostituito il Consiglio di Stato stabilito dalla presente
legge, salve le prerogative del Tribunale della Monarchia di Sicilia.
Da questa normativa si
ricava:
a) che il Consiglio di
Stato nella sua nuova veste continuò ad avere attribuzioni definibili
giurisdizionali in unico grado in determinate materie anche dopo l’abolizione
della giurisdizione ordinaria del contenzioso amministrativo, disposto
dall’allegato E;
b) che oltre ai poteri
annullatori aveva poteri giustiziali generali, come si ricava dalla natura
delle controversie alla sua giurisdizione demandate e dalla indicazione dei
poteri di cui all’art. 27, comma terzo;
c) che con l’allegato
D, l’attribuzione della decisione dei conflitti acquistava carattere
giurisdizionale.
7.
Con la legge n. 3761 del 31 marzo 1877 prevalse la tesi sostenuta dal Mancini e
dal Mantellini, secondo la quale la risoluzione dei conflitti doveva essere
attribuita al supremo magistrato giudiziario. La legge affidò tale
giurisdizione alle sezioni unite di Cassazione, istituite in Roma.
Secondo una statistica
pubblicata in allegato all’opera del Mantellini (I conflitti di attribuzione in Italia dopo la legge del 31 marzo 1877,
Firenze, 1878, e riportata da Antonio Salandra in La giustizia amministrativa nei governi liberi, Torino, 1904, p.
414, n. 19), il Consiglio di Stato dal 1865 al 1877 pronunciò 500 decisioni in
materia di conflitti, 305 per la competenza amministrativa, 111 per la
competenza giudiz
8. Per
l’impulso decisivo di Francesco Crispi (auspici Marco Minghetti e Silvio
Spaventa), il quale, ministro dell’Interno, il 22 novembre 1887 presentò un
disegno di legge di “Modificazioni della legge del Consiglio di Stato”, fu
approvata la legge che istituiva la sezione del Consiglio di Stato per la
giustizia amministrativa (legge 31 marzo 1889, n. 5992).
La finalità di tale
legge, dichiarata nella relazione al progetto, era quella di dare tutela agli
interessi sacrificati dalla legge 20 marzo 1865, all. E (“La legge 20 marzo
1865, allegato E, […] se per una parte fu l’applicazione del principio di
libertà, segnò per l’altra un vero regresso, in quanto che lasciò al solo apprezzamento
dell’autorità amministrativa interessi che prima avevano un giudice”).
La legge Crispi,
all’art. 1, modificando gli artt. 1, 4 e 14 dell’allegato D alla legge 20 marzo
1865, introduceva garanzie di inamovibilità per i magistrati del Consiglio di
Stato.
Del resto nell’acceso
dibattito che si era svolto un argomento sul quale avevano insistito i fautori
della giurisdizione unica (sistema monistico) era che i consiglieri di Stato, a
differenza dei giudici dell’Ordine giudiziario ai quali la garanzia
dell’inamovibilità era stata attribuita dall’art. 68, secondo comma dello
Statuto, non godevano di tale garanzia.
Sulla base dell’art. 25
della legge Crispi, il testo della legge venne coordinato con quello
dell’allegato D, della legge 20 marzo 1865, nel testo unico della “legge sul
Consiglio di Stato”, approvato con r.d .2 giugno 1889, n. 6166.
L’art. 24 TU, che
riporta l’art. 3 della legge Crispi, attribuiva alla neoistituita IV Sezione
“di decidere su ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un’autorità amministrativa
o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse
di individui o di enti morali giuridici quando i ricorsi medesimi non siano di
competenza dell’autorità giudiz
Si trattava quindi
della giurisdizione generale del giudice amministrativo per lesione di
interessi legittimi.
Accanto a questa nuova
generale attribuzione, la legge Crispi attribuiva in via specifica la
cognizione di alcune materie, prevedendo che in quei casi il Consiglio di Stato
pronunciasse anche “in merito”. Il r.d. 2 giugno 1889, n. 6166 (“Regio decreto
che approva il testo unico della legge sul consiglio di Stato ), all’art. 25,
riprodusse l’art. 4 della legge Crispi, aggiungendovi le attribuzioni di cui
all’art. 10 dell’allegato D della 2248/1865, ad eccezione di quella sui
conflitti, che la legge del 1877 aveva trasferito alla Cassazione di Roma.
Anche per le ipotesi speciali di cui all’art. 10 dell’allegato D, il TU
mantenne la previsione di una decisione “pronunciando in merito”.
Altre attribuzioni
specifiche della IV Sezione furono quelle attribuite dall’art. 21 della legge 1
maggio 1890, n. 6837, sulle giunte provinciali amministrative (legge
sull’ordinamento della giunta provinciale amministrativa).
Si riportano di seguito
sia gli artt. 25, 37 e 38 del TU, concernenti il primo le attribuzione
giurisdizionali specifiche del Consiglio di Stato, il secondo i suoi poteri
istruttori, il terzo i suoi poteri decisori, sia l’art. 21 della legge n.
6837/1890.
Testo unico
Art. 25: La sezione quarta del Consiglio di
Stato decide pronunciando anche in merito:
1.
Delle controversie fra lo Stato e
i suoi creditori, riguardanti l’interpretazione dei contratti di prestito
pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito
pubblico;
2.
Dei sequestri di temporalità, dei
provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed
ecclesiastiche, e degli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a
questa materia;
3.
Dei ricorsi nelle materie che, a
termini delle leggi vigenti, sono attribuite alla decisione del consiglio di
Stato;
4.
Dei ricorsi per contestazioni fra
comuni di diverse provincie per l’applicazione della tassa istituita dalla
legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato 0;
5.
Dei ricorsi per contestazioni sui
confini di comuni o di provincie;
6.
Dei ricorsi diretti ad ottenere
l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi, in
quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia
riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico;
7.
Dei ricorsi in materia di
consorzi per strade le quali tocchino il territorio di più provincie, e sopra
contestazioni circa i provvedimenti per regime delle acque pubbliche ai termini
della prima parte dell’articolo 124, legge 20 marzo 1865, sulle opere
pubbliche;
8.
Dei ricorsi contro il diniego
dell’autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici sottoposti
alla tutela della pubblica amministrazione;
9.
Dei ricorsi sopra tutte le
questioni che per leggi speciali non peranco abrogate nelle diverse province
del Regno siano state di competenza dei consigli e delle consulte di Stato.
Nulla è innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo alle
disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiz
Art. 37: Se la sezione riconosce che
l’istruzione dell’affare è incompleta o che i fatti affermati nell’atto o
provvedimento impugnato sono in contraddizione con le risultanze dei documenti,
prima di decidere sul merito, può richiedere all’amministrazione interessata
nuovi schiarimenti o la produzione di documenti od ordinare all’amministrazione
medesima di far nuove verificazioni, autorizzando le parti, quando ne sia il
caso ad assistervi ed anche a produrre determanti documenti.
Art. 38: Se la sezione riconosce infondato il
ricorso, lo rigetta.
Se accoglie il ricorso per motivo
d’incompetenza, annulla l’atto o provvedimento e rimette l’affare all’autorità
competente.
Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei
casi previsti dall’art. 24 annulla l’atto o provvedimento, salvo gli ulteriori
provvedimenti dell’autorità amministrativa; e, nei casi previsti dall’art. 25
decide nel merito.
Se la sezione riconosce che il punto di
diritto sottoposto alla sua decisione ha dato luogo a precedenti decisioni tra
loro difformi della stessa sezione, potrà rinviare con ordinanza la discussione
della controversia ad altra seduta plenaria col concorso di nove votanti.
La decisione è definitiva.
Legge 6837/1890:
Art. 21: Alle materie sottoposte alle decisioni
di merito della quarta sezione del consiglio di Stato ai termini dell’articolo
4 della legge 31 marzo 1889, n. 5992, sono aggiunte le seguenti:
1.
Ricorsi contro il decreto emanato
dal prefetto per provvedere, ai termini del secondo capoverso dell’art. 106
della legge comunale e provinciale, all’amministrazione delle proprietà od
attività patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che
fossero in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo;
2.
Ricorsi contro il decreto del
prefetto che, in seguito a reclamo di parte o d’ufficio, abbia provveduto per
regolare o vietare l’esercizio di industrie insalubri o pericolose, ai termini
degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza;
3.
Contestazioni circa la competenza
passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la
provincia e per il comune, a termini delle leggi vigenti in materia di sanità
pubblica; e ricorsi intorno alla competenza in materia di spedalità tra
provincia e provincia;
4.
Ricorsi in materia di consorzi
per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle provincie
e degli interessati, o alle quali concorre lo Stato nell’interesse generale;
5.
Ricorsi in materia di concorso di
spesa per opere di bonificazione eseguite direttamente dallo Stato col concorso
delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati;
6.
Ricorsi intorno alla
classificazione delle strade provinciali, e contro le deliberazioni della
giunta provinciale amministrativa intorno alla classificazione delle strade
comunali;
7.
Ricorsi contro provvedimenti
della pubblica amministrazione in merito ad opere di privato interesse,
esistenti o che potessero occorrere attorno alle strade nazionali, od alla
costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade
medesime;
8.
Ricorsi contro i provvedimenti
del prefetto e contro le deliberazioni della giunta provinciale amministrativa
in materia di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e
provinciali;
9.
Ricorsi contro le deliberazioni
della giunta provinciale amministrativa in materia di pedaggi sui ponti o sulle
strade provinciali o comunali;
10.
Ricorsi
contro provvedimenti ordinati dal prefetto a norma di quanto è prescritto
nell’art. 378 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici,
relativi ad opere pubbliche delle province o dello Stato.
In base a questa
normativa, può ritenersi che la giurisdizione “di merito” del Consiglio di
Stato sia nata in contrapposizione alla nuova giurisdizione generale, per
indicare che nella prima, nella quale confluivano vecchie e nuove fattispecie,
a differenza della seconda, i poteri del giudice non erano soltanto poteri di
annullamento. Ciò si ricava: a) dalla natura delle fattispecie, alcune delle
quali non consentivano la soluzione della controversia attraverso una pronuncia
di annullamento; b) dalla circostanza che nelle ipotesi di attribuzioni
preesistenti non era stato attribuito alcun potere di valutazione di
opportunità; c) dalla logica del terzo comma dell’art. 38 del testo unico sopra
riportato, che contrapponeva l’espressione “annulla l’atto” nei casi previsti
dall’art.
Può anche notarsi come
con la legge Crispi sorgesse l’azione di ottemperanza per sanzionare la
violazione dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al
giudicato dei tribunali previsto dall’art. 4, secondo comma, dell’allegato E,
l. n. 2248/1865.
9. La legge 7 marzo
1907, n. 62, realizzata in forma di novella al testo unico approvato con regio
decreto n. 6166/1889 e alla legge n. 6837/1890, istituì la V Sezione del
Consiglio di Stato, attribuendole la c.d. giurisdizione di merito, già
attribuita alla IV sia in primo che in secondo grado, aggiungendo anche la
materia dei ricorsi per spese di spedalità e per ricoveri degli inabili al
lavoro.
La nuova legge,
aggiunse un secondo comma all’art. 37 del Testo unico così formulato “La
Sezione V può inoltre ordinare qualunque altro mezzo istruttorio nei modi che
saranno determinati dal regolamento di procedura”.
La legge in questione
previde, inoltre, l’impugnabilità delle decisioni giurisdizionali del Consiglio
di Stato innanzi alla Corte di Cassazione per assoluto difetto di
giurisdizione, e ridefinì la composizione dell’Adunanza plenaria, affidando ad
essa la soluzione dei conflitti fra IV e V Sezione.
La legge del 1907 è
ricordata per aver affermato la natura giurisdizionale delle decisioni della IV
e V Sezione, in quanto ne ha previsto espressamente l’impugnabilità alle
Sezioni unite della Corte di cassazione di Roma per difetto di giurisdizione.
In realtà sia la forma
delle decisioni della IV Sezione, sia la circostanza che dal 1859 il Consiglio
aveva mantenuto attribuzioni giurisdizionali, sia la ritenuta giurisdizionalità
delle decisioni della IV Sezione da parte della Cassazione di Roma, indicavano
la natura giurisdizionale di tali decisioni.
L’ampliamento dei
poteri istruttori per la c.d. giurisdizione di merito non sembra rilevare ai
fini della natura di tale giurisdizione.
Dall’esame della
giurisprudenza della V Sezione fra il 1908 ed il 1923 risulta che il merito non
è inteso come scelta di opportunità, ma al più come valutazione di
corrispondenza dei presupposti di fatto esistenti nel caso di specie ai
presupposti di fatto ritenuti necessari dalla giurisprudenza in base alla norma
per quel determinato atto (così è ad esempio per i ricorsi avverso i
provvedimenti del prefetto in materia di autorizzazione alla accettazione di
lasciti per le istituzioni pubbliche di beneficenza, o per i ricorsi contro gli
aumenti o le eccedenze delle sovrimposte comunali), o come controllo della
discrezionalità tecnica.
[1] La presente relazione fa ampio riferimento
alla scheda allegata a “Il Consiglio di Stato nella storia d’Italia. Biografie
dal 1861 al 1948, Giuffrè, Milano 2006.
[2] Nel sistema belga, con la legge 23 dicembre 1946 fu creato il Consiglio di Stato, con attribuzioni giurisdizionali e consultive, ed è stato quindi mutato completamente il sistema.
[3] Antonio Calandra, nel suo volume La giustizia amministrativa nei governi liberi, Torino 1904, pagg. 305 e 306, così si esprime:
“Dalla scuola francese erano usciti due tipi di ordinamento del contenzioso: il francese e il belga.
Nel primo, come abbiam visto, si era mantenuto sostanzialmente immutato il sistema della legislazione dell’anno VIII, con una tendenza a restituire, a grado a grado, alla giurisdizione ordinaria le materie, nelle quali più evidente era l’usurpazione del contenzioso; a dar forme e termini certi ai giudizi amministrativi; a costituire tribunali amministrativi indipendenti dal po9tere esecutivo. Ma tali tendenze ad una palingenesi liberale dell’instituto napoleonico, dopo un breve trionfo al tempo della seconda Repubblica, furono, proprio in quel tempo, sopraffatte dalla reazione del secondo Impero. Nel tipo belga invece s’era realizzato l’ideale del Duca di Broglie e del dottrinarismo liberale con la soppressione del contenzioso e col trionfo della giurisdizione unica. Così tra gli statisti liberali italiani alcuni, più preoccupati delle esigenze del governo ed amanti di riforme lente e graduate, pensavano bastasse una prudente e graduale attenuazione del tipo francese, cui non reputavano impossibile inspirare il soffico dei tempo nuovi; altri, più spediti nel tradurre in atto le conclusioni della teoria giuridica allora prevalente, ripudiavano, come fatale strumento di assolutismo e come intollerabile privilegio del potere esecutivo, ogni forma di giustizia che non fosse quella dei magistrati ordinari.”
[4] L’o.d.g. Crispi che chiedeva l’istituzione di Tribunali amministrativi fu respinto.