Appunti su rapporto giuridico di
diritto pubblico e tutela dell’interesse legittimo[1].
Massimiliano Balloriani
magistrato TAR
SOMMARIO
I.
RAPPORTO GIURIDICO DI DIRITTO PUBBLICO E PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ
NELL’ESERCIZIO DEL POTERE.
II. NUOVO STATUTO DEI VIZI DEL PROVVEDIMENTO NEL
RAPPORTO GIURIDICO DI DIRITTO PUBBLICO: GIURISDIZIONE “DI SPETTANZA” E ILLECITO
DI DIRITTO PUBBLICO.
III.
IV.
V. LIMITI LEGALI ALLA MERITEVOLEZZA DI TUTELA DELL’INTERESSE
LEGITTIMO NEL RAPPORTO GIURIDICO DI DIRITTO PUBBLICO.
VI.
VII. UN CASO PARTICOLARE DI AZIONE DI ACCERTAMENTO:
L’AZIONE DI NULLITA’.
1. Atto nullo e risarcimento del danno. Precisazioni
preliminari.
2. La giurisdizione in materia di risarcimento per
violazione del giudicato.
3.L’azione di nullità. Questioni di
giurisdizione.
4. Inesistenza ed inefficacia. Profili di
giurisdizione.
5.L’azione di nullità.
Altre questioni processuali. 5.1.Legittimazione
ad agire e rilevabilità d’ufficio. 5.2.Imprescrittibilità
dell’azione.,5.3.Contraddittorio, mezzi di prova e motivi aggiunti.
5.4.Risarcimento del danno.
I. RAPPORTO GIURIDICO DI DIRITTO PUBBLICO E
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NELL’ESERCIZIO DEL POTERE.
La
nuova riforma della legge n.241/1990 ha rafforzato ulteriormente la tutela dei
privati nei confronti della Pubblica Amministrazione, ponendosi non solo come
riforma del procedimento ma come legge che rivoluziona la tutela
giurisdizionale.
Sollecita un ripensamento sistematico di molti istituti e categorie
concettuali che in alcuni casi sembrano sopravvivere più per inerzia che come
risultato di una rimeditazione”[2].
Il
nuovo comma 1 bis dell’articolo 1 oggi dispone che la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge
disponga diversamente.
Il
vero significato di questa formula può essere colto solo se si considera che
essa altro non è che un’anticipazione di quella di cui all’articolo 11, secondo
cui, in accoglimento di osservazioni e
proposte presentate a norma dell'articolo
Si
tratta di una disposizione che deve essere coordinata anche con i principi
enunciati recentemente dalla Corte Costituzionale nella sentenza 204/2004, che
ha affermato che c’è interesse legittimo – e quindi statuto pubblicistico - laddove
c’è il potere autoritativo ed ha conseguentemente confermato la legittimità
della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella “materia” di cui
all’articolo 11 della legge 241/1990.
Si
delinea così un diritto amministrativo, il cui perno centrale è pur sempre il
potere ma non l’atto autoritativo.
Al posto del provvedimento, ora, le amministrazioni, non più
solo nei casi previsti dalla legge, ma in via generale – e, anzi,
preferenziale, in virtù del combinato disposto degli articoli 1 comma 1 bis e
11 comma 1 della 241/1990 - adottano accordi pubblici sostitutivi
Usando la terminologia della legge, si parla di agire
autoritativo quando l’amministrazione utilizza un provvedimento amministrativo,
mentre si parla di agire di diritto pubblico non autoritativo quando
l’amministrazione agisce, pur sempre dotata di un potere di diritto pubblico,
ma senza utilizzare il modulo provvedimentale.
Per la verità, in dottrina non c’è grande accordo sulla
terminologia, ma si sarebbe potuto, al medesimo fine, distinguere l’agire
autoritativo unilaterale (e quindi imperativo e provvedimentale) da quello
autoritativo ma secondo schemi di diritto privato (entrambi presuppongono pur
sempre la titolarità astratta di un potere di tutela unilaterale dell’interesse
pubblico).
E’ proprio lo sfavore avverso l’uso del modulo
provvedimentale l’ispirazione della riforma alla legge sul procedimento
amministrativo.
L’ispirazione, cioè, è quella di ricondurre l’agire di
diritto pubblico verso moduli consensuali e partecipativi, non provvedimentali.
Si tratta di una concezione che non elimina la distinzione
tra interesse legittimo e diritto soggettivo ma che avvicina la tutela del
primo a quella del secondo e, in ultima analisi, colloca su di un piano più
paritario il rapporto tra privato e amministrazione[3].
La preferenza verso l’utilizzo di strumenti del diritto
privato e quindi lo sfavore verso l’agire unilaterale è coerente anche con
l’espressa menzione dei principi comunitari, tra i quali, come noto, si
annovera quello di proporzionalità (che comprende anche il rapporto tra mezzi e
fine)
Se la pubblica amministrazione è astrattamente dotata di un
potere autoritativo per il soddisfacimento di un interesse pubblico, ma non
adotta un provvedimento amministrativo, l’uso di atti formalmente privatistici
non vale a negare l’esistenza rapporto pubblico su cui essa incide, benché
l’attività amministrativa non provvedimentale debba utilizzare gli schemi di
diritto privato, come si evince, del resto, proprio dall’articolo 11 della legge
241/1990, con il quale l’articolo 1 comma 1 bis deve essere coordinato.
Lo statuto pubblicistico deve convergere, per quanto
possibile, verso i principi del diritto privato.
La preferenza per l’agire non provvedimentale risulta
anche dalla generalizzazione della dia
(articolo 19) e al silenzio assenso (articolo 20).
I lavori preparatori evidenziano che il legislatore ha voluto
che l’amministrazione, nell’agire pubblico “utilizzi”
gli strumenti del diritto privato, e non ha voluto invece qualificare l’attività
amministrativa come privatistica.
Nei lavori preparatori, si afferma espressamente che l’agire
pubblico resta sempre classificabile come funzione amministrativa, in quanto,
appunto, funzionalizzata al perseguimento dei fini pubblicistici, e quindi non riconducibili
nell’alveo dell’autonomia privata.
Ed infatti nel corso dei lavori preparatori relativi ai vari
progetti, poi confluiti in quello in esame, era stata proposta una modifica che
prevedeva la specificazione, secondo cui, benché
l’Amministrazione possa agire normalmente secondo i paradigmi del diritto
privato, tuttavia, in ogni caso, le amministrazioni pubbliche agiscono per la realizzazione dei pubblici interessi.
Si veda, più in particolare, relativamente al progetto poi
approvato, il resoconto del 15 maggio 2003 della commissione affari
costituzionali: Si tratta del
riconoscimento normativo della possibilita`, o, meglio, della preferenza (fatti
salvi gli espressi divieti di legge), che le amministrazioni pubbliche operino
in via generale attraverso gli strumenti del diritto privato anche nel
perseguimento dei propri fini istituzionali, consistenti nella cura concreta
degli interessi pubblici ad esse affidati dalla legge.
La nuova disposizione
non incide, pertanto, sulla natura della funzione amministrativa – che rimane
finalizzata al miglior perseguimento dell’interesse pubblico – ma soltanto
sulla sua forma, che si esprimera` in via generale attraverso i moduli
dell’agire consensuale, pur restando assoggettata ai principi di carattere
pubblicistico enunciati nel nuovo comma 1 dell’articolo 1, sopra richiamati.
La conferma di tale
impostazione emerge anche dai lavori parlamentari relativi alla modifica
dell’articolo 20 della legge n. 59 del 1997 che (nel teso già approvato al
Senato) prevede la delega al Governo per il disegno di legge annuale sulla
semplificazione amministrativa.
A questo articolo si sta
aggiungendo, tra l’altro, la lettera f-bis)
che introduce il principio della (testualmente) “generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e
dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle
materie o nelle fattispecie nelle quali l’interesse pubblico non può essere
perseguito senza l’esercizio di poteri autoritativi”.
In sostanza,
correttamente inteso, il comma 1 bis dell’articolo 1, della legge n.241 del
1990, prevede un rinvio generale alle norme di diritto civile ai fini della
regolamentazione dell’attività amministrativa, in difetto di una puntuale
disciplina specifica.
Così come, nell’ambito del
processo amministrativo, vi sono diffusi rinvii alle norme sul processo civile,
che tuttavia non valgono a snaturare le peculiarità del processo
amministrativo.
Le norme di diritto
privato, cioè, da norme di relazione diventano norme di azione, ai fini della
disciplina dell’attività amministrativa.
Ciò vale a caratterizzare
in termini più paritari il rapporto tra autorità e privato, ma non a mutare la
natura delle posizioni giuridiche soggettive.
Si tratta di norme di azione
e quindi l’interesse legittimo resta tale, anche se si avvicina di più al
diritto soggettivo, poiché le norme di azione dell’amministrazione si
avvicinano a quelle di relazione tra privati.
Tale rinvio generale,
come vedremo più avanti, può essere molto utile, ad esempio, per colmare le
lacune di disciplina dell’illecito di diritto pubblico, caratterizzato,
rispetto a quello di diritto privato, dalla violazione di norme di azione e non
di relazione.
E’ impressionante come il
combinato disposto dell’articolo 1 comma 1 bis e dell’articolo 11 nella nuova
formulazione sia quindi teso ad introdurre nel nostro ordinamento una
disposizione analoga a quella contenuta nell’articolo nell’ordinamento tedesco
nell’art. 54 della legge federale sul procedimento amministrativo del 1976 che
recita: ”un rapporto giuridico di diritto
pubblico può essere costituito, modificato o estinto da un contratto in quanto
non sia vietato da disposizioni di legge” (che corrisponde oggi
all’articolo 1 comma 1 bis della legge n.241 del 1990) e poi “l’autorità può, invece di emanare un atto
amministrativo, concludere un contratto di diritto pubblico, con colui che
potrebbe essere destinatario dell’atto amministrativo” (che corrisponde
oggi all’articolo 1 della legge n.241 del 1990).
Il modulo consensuale cui pure si riferisce l’articolo 1
comma 1 bis è pur sempre quello degli accordi sostitutivi, ove
La rubrica dell’articolo 1 della legge n.241 del 1990, del
resto, si riferisce espressamente ai principi generali dell’attività amministrativa, e come chiarito
anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.204 del 2004, l’attività
amministrativa regolata dalla legge n.241 del 1990 ed esercitata sia con atti
autoritativi sia con moduli consensuali sostitutivi di cui all’articolo 11, è
pur sempre funzione amministrativa dalla pubblica amministrazione dotata di
potere pubblico.
Il
modello meramente privatistico, ovviamente, resta limitato ai casi in cui v’è
una totale assenza di norme pubblicistiche di azione (tra cui la legge n.241
del 1990) che funzionalizzano all’interesse pubblico l’agire
dell’amministrazione, cioè in tutti i casi in cui manca il potere autoritativo
e la conseguente possibilità di adottare atti amministrativi o accordi di
diritto pubblico.
Dal
combinato disposto dei commi 1 e 1 bis dell’articolo 1 della legge n.241 del
1990, si desume che anche l’attività amministrativa di diritto privato è
funzionalizzata al pubblico interesse.
Del
resto, se un potere è funzionalizzato ad un pubblico interesse, tale potere non
può avere carattere privatistico, non può essere espressione di autonomia
privata.
L’articolo
1322 codice civile e l’articolo 41 della Costituzione, infatti, evidenziano come
l’autonomia privata non possa essere funzionalizzata al pubblico interesse.
Il
pubblico interesse resta sempre esterno alla causa degli atti di autonomia
privata ed in particolare del contratto di diritto privato, intesa oggi come
funzione economico-individuale[4].
V’è
autonomia di diritto privato - e quindi l’amministrazione può agire secondo il
diritto privato comune - solo se manca il potere autoritativo, cioè la potestà
di diritto pubblico, essendo situazioni tra loro incompatibili[5].
La
“privatizzazione” dell’agire amministrativo introdotto dalla riforma alla legge
sul procedimento amministrativo si sostanzia allora in ciò: una preferenza
degli schemi del diritto privato rispetto ai provvedimenti ed una diffusa
contaminazione di principi civilistici nella disciplina del rapporto giuridico
di diritto pubblico.
Tale
diffusa contaminazione dei principi civilistici riguarda anche il nuovo statuto
del provvedimento amministrativo.
II. NUOVO
STATUTO DEI VIZI DEL PROVVEDIMENTO NEL RAPPORTO GIURIDICO DI DIRITTO PUBBLICO: GIURISDIZIONE
“DI SPETTANZA” E ILLECITO DI DIRITTO PUBBLICO.
Anche l’articolo 21 septies incide profondamente sulla tutela giurisdizionale nei
confronti dell’amministrazione, introducendo positivamente, per la prima volta,
nell’ordinamento, la disciplina generale dei casi di nullità del provvedimento
amministrativo.
Anche in tema di nullità del provvedimento, la
disciplina prescelta riprende in gran parte i principi civilistici di teoria
generale relativi alla nullità del contratto[6], ed è
quindi prevalsa alla fine la tesi cd. privatistica sulla nullità del
provvedimento amministrativo, con conseguente superamento di quella cd.
pubblicistica, coniata dalla Cassazione, ai fini del giudizio sul riparto di
giurisdizione.
L’articolo 21-octies, al comma 1, reca la disciplina
dell’annullabilita` del provvedimento amministrativo, ricalcando la storica
tripartizione dei vizi (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere),
mentre al comma 2 introduce – anche qui sull’esempio dell’ordinamento tedesco -
quella che è stata semplicisticamente definita come ipotesi di irregolarita`
dell’atto amministrativo.
In realtà, sia quella dell’articolo 21 septies sia
quella dell’articolo 21 octies sono previsioni molto importanti sotto molteplici
profili, che coinvolgono sia la definizione della struttura del rapporto
giuridico di diritto pubblico sia i poteri del giudice amministrativo nei
confronti della pubblica amministrazione.
In particolare la possibilità di adottare sentenze
dichiarative nella giurisdizione di legittimità ed i limiti relativi alle
sentenze costitutive.
L’articolo 21 octies, infatti, è stato riconosciuto
dalla giurisprudenza prevalente come norma avente carattere anche processuale e
quindi applicabile anche alle azioni di annullamento relative ad atti adottati
prima dell’entrata in vigore della riforma[7].
L’articolo 21 octies e l’articolo 21 septies
costituiscono, sotto il profilo processuale, un importante passo avanti
nell’attuazione degli articoli 103, 24 e 113 della Costituzione, sia
relativamente all’effettività della tutela dell’interesse legittimo e la
conseguente atipicità delle azioni giurisdizionali nei confronti della pubblica
amministrazione sia relativamente alla previsione (cfr. in particolare
l’articolo 113 al comma 3) secondo cui la legge deve determinare (o limitare) i
casi in cui gli atti della pubblica amministrazione possano essere annullati
L’articolo 21 octies poi, in particolare, evidenzia
come la struttura del rapporto giuridico di diritto pubblico, in cui si
correlano la potestà pubblica e l’interesse legittimo, a prescindere
dall’adozione di atti autoritativi, fa emergere anche nel diritto pubblico la
possibilità di scindere le norme di comportamento dalle norme di validità,
entrambe, tuttavia, accomunate dal fatto di essere norme di azione, cioè norme
che disciplinano l’agire pubblico dell’amministrazione, il rapporto giuridico
di diritto pubblico.
Emerge così il vizio contenuto nella sentenza n.500
del 1999, che aveva qualificato la responsabilità della pubblica
amministrazione per lesione dell’interesse legittimo come illecito per
violazione di norme di relazione, e quindi sottoposta alla giurisdizione del
giudice ordinario, vizio cui è stato posto rimedio dalla legge n.205 del 2000,
soprattutto alla luce della chiara interpretazione che ne ha dato
Ma il comma 2 dell’articolo 21 octies, ha rilievo
sotto il profilo della giurisdizione, anche laddove rende giustizia di quelle
numerose pronunzie che tendono a ripartire la giurisdizione in base al
carattere vincolato o discrezionale del provvedimento e non in base alla natura
pubblica e autoritativa del potere esercitato dall’amministrazione[8], come
ha invece recentemente ribadito
E la giustificazione costituzionale non può risiedere
in un limite ontologico di tutela del privato nei confronti della pubblica
amministrazione (che sarebbe in contrasto con l’articolo 24 della
Costituzione), ma nella divisione dei poteri[9].
Quindi la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo deve sempre riferirsi ai casi in cui la pubblica amministrazione
è titolare di un potere pubblico, ai casi, cioè, in cui la questione attiene ad
un rapporto giuridico di diritto pubblico.
Nell’ambito di un rapporto giuridico di diritto
pubblico, la giurisdizione del GA è esclusiva se
Questo passaggio è importantissimo, perché la
giurisdizione esclusiva, così intesa, non è più importante sotto il profilo del
riparto di giurisdizione (che, per il principio della divisione dei poteri, e
per l’articolo 103 della Costituzione, si basa sull’interesse legittimo, quindi
sul rapporto giuridico di diritto pubblico) ma sotto il profilo dei poteri del
giudice amministrativo nei confronti della pubblica amministrazione.
La giurisdizione esclusiva non vale più a connotare le
posizioni giuridiche ad essa affidate come diritti soggettivi, anzi essa
postula pur sempre che
Anche queste ultime considerazioni sulla giurisdizione
esclusiva hanno notevole rilievo sotto i molteplici profili che coinvolgono
anche la pienezza della tutela giurisdizionale.
Se la giurisdizione esclusiva, sotto il profilo
sostanziale, delle posizioni giuridiche coinvolte, non presenta apprezzabili
caratteri di distinzione rispetto a quella di legittimità, allora gli strumenti
tipici della giurisdizione esclusiva sono ontologicamente suscettibili di
estensione alla giurisdizione di legittimità: in ambedue i casi il giudice
amministrativo è giudice del rapporto.
Un’altra conseguenza è che se una materia viene
attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allora, in
difetto di dichiarazione di incostituzionalità, tale attribuzione riveste anche
carattere sostanziale, nel senso che vale a qualificare in senso pubblicistico
l’agire dell’amministrazione.
Si pensi all’articolo 6 della legge n.205 del
Il criterio di riparto delineato dalla Corte
Costituzionale resta comunque rigidamente incentrato sulle posizioni giuridiche
soggettive (diritto soggettivo e interesse legittimo).
La qualificazione che ne dà
L’interesse legittimo è individuato come la posizione
giuridica correlativa al potere pubblico, e queste conclusioni devono orientare
gli interpreti nell’elaborazione di una teoria organica del rapporto giuridico
di diritto pubblico, quale relazione tra le indicate posizioni giuridiche.
Parlare di giurisdizione amministrativa come di
giurisdizione sul rapporto giuridico di diritto pubblico comporta una serie di
conseguenze: innanzitutto, c’è giurisdizione amministrativa (perché c’è il
rapporto giuridico pubblico) per la semplice presenza del potere pubblico in
capo all’amministrazione, a prescindere dalla circostanza se tale potere venga
poi esercitato o meno (silenzio), con un atto (vincolato o discrezionale), con
un accordo di diritto pubblico o con un comportamento[12], e a
prescindere dalla natura dei vizi dell’atto o dell’accordo di diritto pubblico
eventualmente utilizzati.
Nella versione finale della riforma della legge sul
procedimento amministrativo, il legislatore sembra essersi perfettamente
adeguato all’interpretazione dei principi costituzionali in materia di riparto
elaborata dalla Consulta nella sentenza 204/2004.
Dalla riforma della legge sul procedimento
amministrativo, innanzitutto, si staglia la figura del rapporto giuridico di
diritto pubblico, mentre il provvedimento autoritativo, con i sui vizi o con la
sua natura discrezionale o meno, non è più al centro delle regole di riparto
della giurisdizione.
A meno di non voler ritenere che l’irregolarità
dell’atto amministrativo potrà essere fatta valere solo davanti al giudice
ordinario[13], l’articolo 21-octies,
comma 2, nel prevedere testualmente che “Non
è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento
o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento,
sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso
da quello in concreto adottato” e che “Il
provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso
da quello in concreto adottato” non ammette più l’equivalenza atto
autoritativo vincolato = atto dovuto = diritto soggettivo = giurisdizione del
giudice ordinario, sulla quale
L’analisi degli
articoli che disciplinano l’invalidità dell’atto amministrativo, inoltre, non
può essere affatto disgiunta dalla considerazione del principio
dell’ispirazione privatistica nella disciplina del rapporto di diritto
pubblico, espresso nella legge in esame.
E’ proprio sotto tale visione privatistica che
è stata privilegiata una moderna concezione sostanziale della legalità, come la
previsione secondo cui, a fronte di violazioni di carattere meramente formale,
non scaturisce necessariamente l'invalidità degli atti.
Si è voluto introdurre
nel diritto amministrativo un principio per certi aspetti simile a quello
esistente nel diritto privato, relativo alla conservazione degli effetti del
negozio giuridico, mediante la previsione della mera irregolarità non
invalidante, nel caso di violazioni puramente formali.
Tale
analogia, più volte richiamata nei lavori preparatori, può risiedere nella
circostanza che, sia nel caso di conversione del contratto che nel caso di
irregolarità del provvedimento amministrativo, il giudice è chiamato ad
effettuare un controllo di adeguatezza dello strumento utilizzato (contratto o provvedimento
amministrativo) alla funzione perseguita[15].
Detto ciò, è intuibile la rilevanza di tale nuova
disposizione, ai fini della delimitazione dei poteri del giudice e della
caratterizzazione dell’oggetto sottoposto alla sua cognizione: non solamente
l’atto, attraverso i vizi denunciati dal ricorrente, ma l’intero rapporto, la
reale fondatezza della pretesa azionata.
Non sono mancate posizioni di condivisione nei confronti
della sentenza n.204 del 2004 della Corte Costituzionale, anche per l’aspetto
maggiormente involutivo, cioè laddove essa “ha
fatto giustizia di alcune fughe in avanti del legislatore ordinario”
richiamando la funzione del giudice amministrativo come giudice
“nell’amministrazione”, garante cioè del buon andamento della pubblica
amministrazione[16].
Si continua, anche autorevolmente, a descrivere il processo
amministrativo come una sorta di appendice al procedimento amministrativo
(ancor più da quando sono stati pressocchè soppressi i controlli preventivi
sull’amministrazione attiva) e si è affermato che il compito naturale del
giudizio amministrativo è quello di indirizzare utilmente
l’Amministrazione verso il giusto assetto d’interessi[17].
Forse non ci si dovrebbe rallegrare della valorizzazione
dell’espressione contenuta nell’articolo 100 comma 1 della Costituzione,
secondo cui “Il Consiglio di Stato è
organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione”.
Tale espressione, come noto risalente al 1880[18],
nella Costituzione può essere oggi riferita solo al Consiglio di Stato come
organo consultivo, ed infatti l’articolo 100 è collocato nella sezione degli
organi ausiliari e non in quella della Magistratura, e pertanto non sembra
assumibile a criterio di delimitazione della funzione della tutela
giurisdizionale affidata agli organi di giustizia amministrativa.
Questa concezione di giustizia nell’amministrazione, come
parentesi giurisdizionale, nell’ambito di esercizio del potere pubblico, non è
più attuale, così come non sono più attuali le definizioni di interessi
legittimi come “interessi diversi dai diritti”, che appare delineata nella
legge 2248/1865 allegato E.
La concezione di giustizia nell’amministrazione come parentesi giurisdizionale, nell’ambito di
esercizio del potere pubblico, è anche alla base dell’ostinazione con la quale
gran parte della giurisprudenza amministrativa difende la pregiudiziale di
annullamento[19].
Difatti, se si afferma che il giudice amministrativo è il
giudice del buon andamento, il giudice dell’amministrare, conseguentemente si
ritiene anche che esso non possa limitarsi a conoscere dell’illegittimità e
illiceità dell’azione amministrativa ai soli fini di tutelare l’interesse del
privato, ove ciò non possa comportare l’eliminazione dell’atto amministrativo
illegittimo o comunque l’illegittimità di cui è risultata affetta l’attività
amministrativa, sempre in funzione del corretto perseguimento del fine
pubblico.
Questi argomenti oggi sono di estremo rilievo, anche a
proposito del problema se consentire o meno l’azione volta al risarcimento per
danni da ritardo, nel perdurante silenzio dell’amministrazione, anche senza
previo esperimento dell’azione avverso l’inerzia provvedimentale di cui
all’articolo 21 bis della legge n.241 del 1990.
Se si considera che la pregiudiziale di annullamento può
giustificarsi, al massimo, per il rispetto del termine di decadenza nell’azione
di annullamento quale proiezione del principio di certezza dell’azione
provvedimentale dell’amministrazione, allora tale argomento non giustifica la
pregiudiziale di condanna a provvedere rispetto a quella per il risarcimento
dei danni da ritardo.
Del resto, anche il diritto privato conosce l’applicazione di
termini di decadenza comuni all’azione costitutiva e a quella risarcitoria.
Si pensi all’azione redibitoria per i vizi nella vendita e
all’azione di risarcimento per i danni di cui all’articolo 1494.
Volendo estendere il principio anche al silenzio invece si
verrebbe a funzionalizzare anche l’interesse legittimo alla cura dell’interesse
pubblico, configurando nuovamente l’interesse legittimo quale interesse alla
legittimità dell’azione amministrativa, interesse occasionalmente protetto,
cioè solo se coincidente con quello pubblico al ripristino della legittimità
dell’azione amministrativa.
Ma l’interesse legittimo non è protetto solo se
occasionalmente[20] coincidente con
l’interesse pubblico.
A ben vedere l’unica differenza che può connotare l’interesse
legittimo rispetto al diritto soggettivo è la circostanza che la pretesa ha ad
oggetto l’esercizio di un potere autoritativo dell’altra parte[21], e
rispetto all’interesse legittimo di diritto privato[22],
invece, la circostanza che il potere autoritativo è funzionalizzato al pubblico
e non privato interesse.
L’affermazione, secondo cui la tutela dell’interesse
legittimo non può essere limitata da una funzione giurisdizionale
amministrativa che sia restrittivamente intesa come una mera parentesi di giustizia nell’amministrazione, trova un
fondamentale riscontro nella circostanza che il giudice amministrativo di
ottemperanza è dotato di giurisdizione di merito, così che la soddisfazione
dell’interesse del privato giurisdizionalmente riconosciuto può prescindere
tendenzialmente dalla necessaria cooperazione dell’amministrazione.
Inoltre appare comunque di per sé illegittimo e contrario al
principio di buon andamento (articolo 97 della Costituzione) che
l’amministrazione, non deducendo nel giudizio ragioni di diniego della pretesa
del privato, nella fase di remand
adduca poi altri motivi di rifiuto già deducibili poichè preesistenti alla
decisione giurisdizionale.
Su tali aspetti si rinvengono importanti spunti
giurisprudenziali, in materia di formazione progressiva anche del giudicato di
ottemperanza[23], nonché, più
direttamente, con riguardo all’illegittimità del comportamento
dell’amministrazione che prospetti motivi di diniego che avrebbe già potuto
addurre precedentemente[24].
Tali ultime considerazioni, come è evidente, pongono anche in
crisi le ricorrenti affermazioni secondo cui il giudicato amministrativo di
legittimità non copre il dedotto ed il deducibile[25].
La giurisdizione amministrativa è anch’essa una giurisdizione
sul rapporto, e gli indizi normativi e giurisprudenziali di ciò sono in
costante aumento.
Si pensi ai numerosi casi in cui la
giurisprudenza ha consentito alla Pa di integrare il provvedimento in corso di
giudizio, come corollario del giudizio non più limitato al controllo sull’atto
ma esteso alla responsabilità, e conseguentemente al rapporto.
Il giudizio sul rapporto, d’altro
canto, non può che definitivamente coprire il dedotto ed il deducibile[26],
quale espressione della parità delle parti nel giudizio.
A tali considerazioni si è oggi aggiunto anche il tenore del nuovo
articolo 21 opties, comma 2, che
esclude l’annullabilità di atti vincolati per violazioni puramente formali, e
che quindi impone al giudice un controllo sostanziale della spettanza della
pretesa azionata dal privato[27].
Questa norma
è perfettamente coerente con le riflessioni appena sviluppate.
Difatti essa
afferma il principio secondo cui anche la tutela impugnatoria dell’interesse
legittimo, avverso atti autoritativi e discrezionali, implica una cognizione
della spettanza della pretesa.
Non più
quindi al solo fine di quantificare il risarcimento del danno (attraverso lo
strumento di cui all’articolo 35 del dlgs 80/1998, nel caso di atti
autoritativi anche discrezionali).
L’articolo 21 octies tuttavia avverte che, nel
caso di atti discrezionali, a differenza di quanto disposto con riferimento
agli atti vincolati, la natura meramente formale dei vizi dedotti non può
essere accertata d’ufficio dal giudice, ma deve essere necessariamente eccepita
dall’amministrazione: viceversa si graverebbe il giudice di un compito di gestione
dell’interesse pubblico.
Di ciò si trova agevole e puntuale conferma nel
successivo periodo del comma 2 dell’articolo 21 octies, laddove è statuito che Il
provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata
comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso
da quello in concreto adottato.
E’ evidente quindi che il giudizio amministrativo non
è più pensabile come giudizio sull’atto, ma diviene necessariamente giudizio
sul rapporto tra privato ed amministrazione.
Ciò non comporta una sostituzione del giudice
all’amministrazione, poiché dovrà essere quest’ultima ad allegare in giudizio
le ulteriori ragioni che comunque giustificano la mancata realizzazione
dell’interesse del privato[28],
potendo anche integrare, se necessario, il provvedimento.
E su tali ragioni ed integrazioni, ovviamente, il
controllo del giudice non sarà di merito, ma di legittimità ed inoltre limitato
dai motivi aggiunti[29] che
il ricorrente può chiedere di presentare di volta in volta (con rimessione in
termini).
Ecco che l’azione amministrativa comprende anche la
difesa davanti al giudice amministrativo delle proprie scelte, e l’eventuale
integrazione del provvedimento nel corso del procedimento giurisdizionale[30].
Ne consegue che i vizi del provvedimento conservano la
loro rilevanza, ma possono essere superati nel giudizio, ove prevale
l’accertamento della legittimità del rapporto (anche d’ufficio nel caso di atti
vincolati e solo su allegazioni delle parti in quelli discrezionali), rispetto
a quella dell’atto.
Non c’è quindi un’irrilevanza dei vizi dell’atto, ma l’affermazione
testuale della giurisdizione sulla spettanza, che comporta la prevalenza del
rapporto sull’atto.
Sotto questo profilo, appaiono affrettate alcune
ipotetiche censure di incostituzionalità dell’articolo 21 octies, comma secondo,
per contrasto con gli articoli 24 e 113 della Costituzione poiché, si dice,
limiterebbe solo ad alcuni vizi la possibilità di impugnare gli atti
amministrativi[31].
E’ un’evidente inversione logica voler ritenere
incostituzionale una norma poiché non corrisponde ad un preconcetto e superato
ideale di giurisdizione speciale, ormai contrario a quello fatto proprio dalla
Costituzione.
Intesa come norma che afferma che anche la
giurisdizione amministrativa è una giurisdizione “sulla spettanza”, l’articolo
21 octies è tutt’altro che incostituzionale.
E’ inutile annullare un atto amministrativo se di tale
annullamento il ricorrente non può trarre alcun vantaggio sostanziale.
Anzi, così intesa, la norma è proprio attuazione del
carattere soggettivo ed individuale della tutela giurisdizionale come scolpita
nella nostra Carta Costituzionale (cfr. articoli 2 e 24 della Costituzione)[32].
Il giudice amministrativo, nell’attuale contesto
costituzionale, si può giustificare come giudice speciale solo nell’ottica
della divisione dei poteri, non come corollario di un’ipotetica permanente
specialità del giudizio amministrativo, da intendere ancora come parentesi di
annullamento nell’azione amministrativa.
L’articolo 21 octies illumina di luce moderna la
struttura del rapporto giuridico di diritto pubblico.
Anche nel diritto amministrativo si viene cioè ad
introdurre quella distinzione tra regole di validità e regole di comportamento
che già è presente nel diritto privato, sebbene oggi con confini quanto mai
incerti, grazie anche alle influenze del diritto comunitario[33].
A tal fine l’articolo 28 octies della legge n.241 del
Questo articolo, inoltre, sposa la ricostruzione della
tutela risarcitoria dell’interesse legittimo fornita dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n.204 del 2004, bocciando definitivamente invece la teoria
elaborata dalla Cassazione nella sentenza n.500 del 1999.
La separazione delle regole formali da quelle
sostanziali e l’attribuzione a queste ultime solamente del rilievo ai fini
dell’annullabilità del provvedimento introduce positivamente anche nel diritto
amministrativo la distinzione tra regole di comportamento e regole di validità.
Soltanto che vengono entrambe individuate nell’ambio
delle regole sul procedimento amministrativo e quindi nell’ambito delle regole
di azione, con la conseguenza che il risarcimento del danno all’interesse
legittimo si staglia nel rapporto di diritto pubblico con una propria autonomia
rispetto sia all’illecito aquiliano di cui all’articolo 2043 codice civile sia
soprattutto all’illecito di tipo contrattuale di cui all’articolo 1218 codice
civile (cui attraverso il paradigma del contratto sociale l’aveva ricondotto il
Consiglio di Stato), che invece deriva dalla violazione di norme di
comportamento di relazione tra privati nell’ambito di un rapporto giuridico
obbligatorio di diritto privato.
Ne consegue che il richiamo all’articolo 1218 codice
civile può essere solo tendenziale, specie nel caso di attività
provvedimentale.
Si delinea così una figura speciale dell’illecito nel
rapporto giuridico di diritto pubblico[34].
Le conseguenze sono notevoli ed intuibili.
Innanzitutto, non potrebbero trovare immediata
applicazione i limiti qualitativi e quantitativi dei danni risarcibili, nei
rapporti giuridici tra privati, che sono direttamente connessi alla natura
degli interessi coinvolti (si pensi al danno morale o al limite della prevedibilità
nell’illecito contrattuale colposo).
Inoltre, la prova (almeno quella dell’illiceità e
dell’imputabilità del danno) nel giudizio sul risarcimento del danno per
lesione di interesse legittimo dovrebbe essere richiesta in modo meno rigoroso
rispetto ai principi vigenti in materia di illecito civile, nel senso che, vertendosi
pur sempre nel giudizio di legittimità e in materia di norme di azione e di
tutela dell’interesse legittimo, si dovrebbero seguire le stesse regole
procedimentali in materia di prova della violazione delle regole di validità
dell’atto, quantomeno nei limiti in cui si ritenga che tali regole siano
connesse alla tutela giurisdizionale dell’interesse legittimo.
Con riferimento ai termini di prescrizione dell’azione
(salvo il termine di decadenza di 60 giorni nel caso di adozione di un
provvedimento autoritativo), l’applicazione del termine decennale previsto per
l’illecito civile di tipo contrattuale è più problematica di quanto sino ad ora
si è ritenuto.
Proprio a tal fine, potrebbe trovarsi molto utile il
richiamo generale alle norme di diritto privato, come completamento delle
lacune nelle norme di relazione sull’attività amministrativa, giungendo quindi
a ritenere il termine di prescrizione direttamente, e non analogicamente, applicabile.
A ciò si aggiunga che, anche nella legge sul
procedimento, sembrerebbe trovare conferma che nella prima fase di cognizione
il giudice amministrativo ha potere di incidere pienamente sul rapporto solo a
fronte di potere amministrativo vincolato.
Nel caso di potere discrezionale, invece, nella
perdurante mancanza di collaborazione dell’amministrazione (nella
determinazione del danno da risarcire, nel rispetto dei principi enunciati dal
giudice), si può ricorrere ad una fase di ottemperanza.
Si consideri il particolare strumento di cui all’articolo 35
del d.lgs. 80/1998, come modificato dall’articolo 7 della legge 205/2000.
Questo articolo ben s’innesta nell’ambito della possibilità
accordata alla pubblica amministrazione di determinare convenzionalmente il
contenuto del provvedimento o di sostituire il contratto al provvedimento
oppure di trovare con la parte un accordo sul risarcimento del danno.
Se ne desume il favore ordinamentale per la definizione
collaborativa e contestuale degli assetti di interessi sottesi alla funzione
pubblica.
Se però l’atto è discrezionale, la pretesa può coincidere
solo con i vincoli a tale discrezionalità, sia nell’an che nel contenuto del
provvedimento.
Ecco
perché, nel determinare il risarcimento del danno, è stato previsto che il giudice amministrativo, ai sensi
dell’articolo 35 del d.lgs. 80/1998, come modificato dall’articolo 7
della legge 205/2000, nel disporre il
risarcimento del danno, possa limitarsi ad una condanna generica, dettando nel
contempo i criteri ed i termini affinché l'amministrazione addivenga ad una
proposta al privato, nella duplice forma del risarcimento pecuniario e
dell'adempimento in forma specifica[35].
Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di
liquidazione del danno, nel rispetto dei criteri di legittimità dell’azione
amministrativa, fissati dal giudice, l’articolo 35 prevede un giudizio
d’ottemperanza e quindi di merito, proprio perché il risarcimento del danno da
lesione dell’interesse legittimo, in caso di potere discrezionale in capo
all’amministrazione, non può essere determinato, se non valutando, nel
complesso rapporto privato-amministrazione, la reale spettanza del bene della
vita.
Nel caso di potere discrezionale, la spettanza non è
piena, ma coincide con i limiti dello stesso potere discrezionale.
In tali casi, allora, operare attraverso un criterio
probabilistico realizzerebbe l’errore di sostituire arbitrariamente parametri
ordinali, relativi a valutazioni soggettive spettanti in prima battuta
all’amministrazione e poi al Giudice, con parametri cardinali, meramente
prognostici e probabilistici[36].
Qualora invece il provvedimento sia assolutamente
vincolato, è evidente che la posizione giuridica di interesse legittimo del
privato può trovare immediata e piena tutela risarcitoria, sia per il ritardo
sia per la non corrispondenza del provvedimento al modello legale, trattandosi
di una vera e propria pretesa correlativa ad una posizione di “obbligo” in capo
all’amministrazione.
In tal caso, qualora fosse già raggiunta la prova
del danno, si potrebbe seriamente dubitare della decisione giurisdizionale che
si limitasse ad attivare la procedura di cui all’articolo 35 del d.lgs.
80/1998, come modificato dall’articolo 7 della legge 205/2000.
In entrambi i casi, inoltre - cioè sia in quello di
atto vincolato che in quello dell’atto discrezionale -, non è dubitabile che la
natura della responsabilità sia più vicina a quella di tipo contrattuale, e
quindi possa tendenzialmente ispirarsi a quella da “contatto procedimentale”[37].
III.
Ogniqualvolta l’amministrazione decide di regolare
convenzionalmente quello stesso interesse, che l’ordinamento protegge al punto
da conferirlo alla tutela potestativa dell’amministrazione, l’utilizzo, cioè
l’uso formale degli strumenti di diritto privato, non può trasformare
l’interesse pubblico in interesse privato[38].
La titolarità di un potere funzionalizzato al pubblico
interesse e la regolamentazione di tale potere secondo un modulo non
provvedimentale, di conseguenza, non radicano la giurisdizione del giudice
ordinario, ma (per gli articoli 1 e 11 della legge 241 del 1990) la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Non ci si riferisce alla generica finalizzazione
dell’attività anche di diritto privato dell’amministrazione ad interessi
pubblici, ma alla regolamentazione convenzionale di uno specifico interesse
pubblico, individuato dalla legge come meritevole di tutela di diritto
pubblico, mediante l’astratta attribuzione all’amministrazione del potere di
perseguirlo anche con un provvedimento autoritativo unilaterale.
La “rilevanza pubblica autoritativa” dell’interesse
dedotto nel rapporto convenzionale, qualifica quest’ultimo in termini
pubblicistici e ne condiziona la disciplina, nell’ambito della quale,
necessariamente, il momento autoritativo prima o poi riemerge a tutela di tale
interesse, che in quanto tale non è mai sottoponibile totalmente al regime
dell’autonomia privata[40].
L’amministrazione, così come può autovincolarsi
nell’adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi, può anche negoziare
con il privato la costituzione modificazione o estinzione di un rapporto
giuridico di diritto pubblico.
Anzi, oggi questo è il paradigma preferenziale, ex
articoli 1 comma 1 bis e 11 della legge n.241 del 1990.
Il limite, però, è sempre quello del riemergere, prima
o poi, del potere pubblico, che non può mai esaurirsi con l’accordo:
quest’ultimo è pur sempre funzionalizzato al pubblico interesse.
Si pensi al regime del recesso dai contratti di
diritto pubblico (articolo 11 comma 4) e della revoca del provvedimento
amministrativo (21 quinquies) che nella legge sul procedimento amministrativo
sono accomunati nei presupposti (a tutela del principio di matrice comunitaria
del legittimo affidamento, da intendersi richiamato in materia di attività latu sensu amministrativa dal comma 1
dell’articolo 1 della legge 241 del 1990) e nel conseguente obbligo di
indennizzo.
In alcuni casi, se la legge configura la possibilità
di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse, allora anche il
recesso dai contratti di diritto privato (di cui all’articolo 21 quinquies) può
assumere i caratteri del provvedimento amministrativo autoritativo
funzionalizzato al pubblico interesse.
Per i principi
illustrati, v’è sempre e comunque giurisdizione del giudice amministrativo,
esclusiva ex articolo 11 della legge 241/1990, anche nel caso dei servizi
pubblici, i quali possono, in astratto, essere sottoposti ad un ordinamento
settoriale, attraverso provvedimenti di regolazione, concessione o
autorizzazione, controllo e sanzione, ma che l’amministrazione può invece
decidere di regolare avvalendosi dello strumento privatistico (mediante
contratti o costituendo società a partecipazione pubblica)[41].
I relativi rapporti, per la rilevanza qualitativa
dell’interesse, saranno necessariamente connotati da un particolare disciplina
in cui emergeranno momenti di potere unilaterale a tutela di tale interesse.
In particolare, come si evince dalla lettura combinata
delle parti in fatto ed in diritto e del dispositivo, il Giudice
Costituzionale, nella sentenza 204/2004, ha ritenuto che, in materia di
pubblici servizi, spettano al Giudice Amministrativo le controversie vertenti
sull’accertamento del contenuto e della validità del rapporto, con devoluzione
al giudice ordinario di quelle vertenti sul pagamento di indennità, canoni ed
altri corrispettivi (e forse solo in materia di concessioni di servizi pubblici[42])
cioè in riferimento a vertenze in cui la cura autoritativa dell’interesse
pubblico non ha rilievo funzionalizzante del rapporto in termini comunque
speciali e pubblicistici[43]-.
Con il che si ribadisce il ruolo del giudice
amministrativo come giudice della funzione pubblica e quindi anche del rapporto
pubblico consensuale (ex articoli 1 ed 11 della legge 241/1990), cioè del
rapporto costituito per il diretto perseguimento dell’interesse pubblico
affidato dalla legge alla cura anche autoritativa dell’amministrazione (che è
diverso dall’interesse proprio dell’apparato amministrativo).
La funzione amministrativa, come cura dell’interesse
pubblico, esercitata sia in forma autoritativa sia con accordi “sostitutivi”
(es. i contratti di pubblico servizio, la cessione in luogo
dell’espropriazione, le convenzioni urbanistiche), spetta alla giurisdizione
del giudice amministrativo ed appartiene allo statuto particolare del diritto
pubblico; l’attività di rilievo meramente privatistico dell’amministrazione
pubblica, nella quale essa non agisce affatto come autorità, invece, ricade
nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ne consegue che, coerentemente, esulano dalla
cognizione del giudice amministrativo quelle questioni nelle quali non è
affatto controverso il contenuto del rapporto pubblico consensuale o la
validità dell’atto costitutivo dello stesso, cioè la regolamentazione
dell’interesse pubblico “meritevole di tutela autoritativa”.
Vi esulano quindi i casi in cui si chieda solo la
condanna al pagamento di indennità o altri corrispettivi dovuti senza che si
controverta in ordine all’esatta conformazione comunque del rapporto.
Sia alcune critiche sia alcune esaltazioni della Sentenza 204
non hanno pienamente valutato l’esatta portata della stessa, la quale, al di là
delle espressioni usate, ha riaffermato pienamente il ruolo del giudice
amministrativo come giudice della funzione pubblica e dei servizi pubblici[44].
Resta così necessariamente devoluta alla giurisdizione del
giudice ordinario solo quella che viene definita come attività privata delle
amministrazioni pubbliche – che non costituisce funzione -[45],
cioè soprattutto quell’attività con la quale le amministrazioni provvedono a sè
stesse, ciò alla provvista di beni e servizi necessari alla propria
organizzazione.
Resta pertanto attuale ed utile la distinzione elaborata
dalla giurisprudenza amministrativa, relativamente alla distinzione tra appalti
di servizi pubblici, in cui l’intera gestione del servizio, escluse le
controversie afferenti solo alle indennità canoni o altri corrispettivi, è
affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ed appalti
pubblici di servizi[46],
devoluti, con riguardo alle controversie afferenti al rapporto contrattuale
istaurato, alla giurisdizione del giudice ordinario[47].
In sostanza,
l’articolo 11 della legge 241/1990, in combinazione con l’articolo 5
della legge 1034/1971 e con il nuovo comma 1 bis dell’articolo 1, secondo i
criteri di riparto della giurisdizione sanciti dalla sentenza 204/2004 della
Corte Costituzionale, comporta una concezione ampia di funzione amministrativa,
non solo provvedimentale, e comprendente sia i pubblici servizi[48]
(quali ipotesi pienamente rientranti nell’articolo 11) sia le funzioni
pubbliche autoritative[49], a
prescindere dalla concreta adozione di un provvedimento annullabile.
Che i servizi pubblici rientrino comunque nell’ambito della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, lo si ricava anche dalla
lettura combinata e coerente dell’articolo 11 e dell’articolo 15 della legge
241/1990, che deve essere intesa nel senso della devoluzione al giudice
amministrativo di tutti quegli accordi, tra amministrazioni o tra privati ed
amministrazione, che sono funzionali alla cura diretta dell’interesse pubblico,
sia relativamente all’esercizio di attività autoritativa che di servizi
pubblici[50].
L’identità strutturale tra affidamento consensuale di
servizi pubblici e accordi sostitutivi ex articoli 11 della legge 241/1990, è
resa maggiormente evidente dal fatto che il comma 4-bis dell’art. 11,
introdotto in sede di riforma, dalla legge n. 15/2005, impone di far precedere
la stipulazione di accordi sostitutivi da una “determinazione dell'organo che
sarebbe competente per l'adozione del provvedimento”, e quindi da un
provvedimento amministrativo che da un lato accerti la compatibilità della
conclusione dell’accordo con la cura dell’interesse pubblico perseguito dal
servizio e dall’altro che si ponga come “l’atto terminale di una fase di
evidenza pubblica”[51].
Questa determinazione, per espressa disposizione della
legge, è prevista a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della
pubblica amministrazione.
E’ la stessa legge, quindi, che dice quale debba
essere il contenuto e la funzione di questo provvedimento amministrativo.
Sembra abbastanza chiaro che essa non debba contenere
la scelta dell’amministrazione in ordine alla preferenza accordata allo
strumento di tipo privatistico piuttosto che la provvedimento autoritativo,
atteso che, dal combinato disposto degli articoli 1 e 11 della legge 241 del
1990, si evince che il rapporto giuridico di diritto pubblico deve essere
preferibilmente (si pensi al ricordato principio comunitario di
proporzionalità) costituito modificato o estinto con il provvedimento o con
l’accordo[52].
Un primo contenuto tipizzato della delibera
preliminare di cui all’articolo 11 comma 4bis è funzionale all’imparzialità,
quindi si desume che debba essere pertinente alla scelta del contraente secondo
le regole o almeno i principi dell’evidenza pubblica, nel caso in cui il
destinatario del provvedimento non risulti già individuabile in funzione dello
specifico interesse pubblico da perseguire.
Proprio perché gli accordi, a differenza dei
provvedimenti, diventano oggi atipici, inoltre, la legge richiede che nella
delibera preliminare sia anche fatta espressa menzione dell’interesse pubblico
- che resta tipico in ossequi al principio di legalità - cui l’accordo viene
funzionalizzato, cioè dell’interesse che viene a connotare, in senso
pubblicistico, la causa dell’accordo.
A ciò si riferisce la legge quando dice che la
determinazione preliminare all’accordo è a garanzia del buon andamento.
L’atipicità dell’accordo, quindi, è limitata dalla
necessaria funzionalizzazione di esso ad un interesse pubblico affidato dalla
legge all’amministrazione procedente e da questa puntualmente individuato nella
delibera preliminare.
I sostenitori della teoria cd. privatistica[53]
degli accordi di cui all’articolo 11 della legge n.241 del 1990 tendono a
limitare il momento pubblicistico di esercizio del potere alla determina
preliminare, ritenendo l’accordo un atto di autonomia privata.
In realtà non si può impedire che il pubblico
interesse entri anche nella causa dell’accordo poiché altrimenti si verrebbe ad
interrompere il nesso di collegamento funzionale tra questo e la delibera
preliminare.
Né risulta pertinente, a tal fine, il riferimento al
contratto di diritto privato preceduto dal procedimento di evidenza pubblica,
dove invece ciò che è funzionalizzato direttamente al pubblico interesse è il
procedimento di scelta e non il contratto finale.
Nel caso dei contratti di diritto privato, preceduti dall’evidenza
pubblica, l’interesse perseguito dal procedimento di scelta è perfettamente
distinguibile da quello perseguito dal contratto di diritto privato poi
stipulato dall’amministrazione.
Il primo persegue un interesse pubblico generale,
comune a tutti i procedimenti di scelta: che l’amministrazione stipuli i propri
contratti alle migliori condizioni possibili e non realizzi disparità di
trattamento tra gli aspiranti contraenti.
Il secondo persegue invece l’interesse particolare
dell’apparato amministrativo che ha stipulato il contratto (es. fornitura di
materiali d’arredo), che non coincide affatto con l’interesse pubblico affidato
al potere amministrativo.
Il collegamento tra i provvedimenti di evidenza
pubblica ed il contratto di diritto privato concluso dall’amministrazione è
quindi solo genetico mentre quello tra la delibera preliminare e l’accordo di
diritto pubblico ex articolo 11 è funzionale, mediante il rilievo pubblicistico
dell’interesse trasfuso nella causa dell’accordo.
Questo giustifica il generale e atipico potere di
recesso unilaterale ex articolo 11 comma 4 della legge 241 del
Gli accordi di diritto pubblico di cui all’articolo 11
vengono stipulati pur sempre nell’ambito di un rapporto di diritto pubblico,
che si instaura con il procedimento amministrativo e che vede la correlazione
delle due posizioni giuridiche di potere e di interesse legittimo.
Ora, quello che connota il rapporto (e, al contempo,
la giurisdizione, anche secondo il ragionamento della Corte Costituzionale
nella sentenza n.204 del 2004) sono le posizioni giuridiche.
Qualsiasi atto - che tenda e realizzare l’interesse
cui, nel rapporto, è funzionalizzata direttamente la posizioni giuridica di
potere dell’amministrazione - è comunque esercizio di tale potere, sia che ciò
avvenga con un provvedimento
amministrativo autoritativo sia con un accordo formalmente privatistico.
Il termine “esercizio indiretto del potere” introduce
una sottoclassificazione che non è idonea a modificare la natura delle
posizioni giuridiche.
Le conseguenze che derivano dalla qualificazione di
contratti di diritto pubblico sono evidenti.
La volontà dell’amministrazione resta procedimentalizzata
poiché funzionale al perseguimento del pubblico interesse e quindi la
dichiarazione di volontà dell’amministrazione potrà essere impugnata da parte
dell’amministrazione stessa e di terzi, facendo valere anche i vizi di
legittimità del provvedimento amministrativo.
Analogamente, il rapporto tra delibera preliminare e
dichiarazione di volontà nell’accordo resta quello di nesso funzionale di
presupposizione, con tutte le conseguenze che ne derivano sotto il profilo
della tutela giurisdizionale.
Allo stesso modo, il privato contraente individuato
nella delibera preliminare non potrà ricorrere alla procedura di cui
all’articolo 2932 codice civile, ma a quella di cui agli articoli 21 bis della
legge TAR e 2 della legge n.241 del 1990[54].
E’ poi evidente, come espressamente previsto dagli
articoli 1 e 11 della legge n.241 del 1990, che la disciplina dell’accordo di
diritto pubblico, salvo il potere di recesso per motivi di pubblico interesse e
la connessione funzionale con la delibera preliminare, salve cioè tutte le
deroghe allo statuto privatistico che derivano per la funzione pubblica
dell’accordo stesso, sarà sottoposto alla disciplina dei contratti di diritto
privato.
Ciò riguarda anche la soggezione dell’amministrazione
alla responsabilità di cui agli articoli 1337 e 1338 codice civile (in cui però
il giudizio di buona fede è orientato anche dalla presenza del pubblico
interesse, che potrebbe anche giustificare il recesso dalle trattative) e
l’esperibilità di tutti i rimedi a tutela delle posizioni che derivano
direttamente dal contratto (es. articoli 1453 e 1218 codice civile).
Tale ultima affermazione rivela come, con il contratto
di diritto pubblico, l’amministrazione si può impegnare verso il privato (si
autolimita) a tutelare l’interesse legittimo come fosse un diritto soggettivo,
una pretesa piena, anche in ordine all’adozione di un provvedimento
amministrativo.
L’applicazione delle norme di diritto privato,
relativamente alla validità dell’accordo o alla manutenzione di esso,
giustifica la previsione della giurisdizione esclusiva.
Stante la identità di presupposti e di funzione si
ritiene che l’accordo di diritto pubblico soggiaccia sia al potere di revoca
della delibera preliminare ex articolo 21 quinquies sia al recesso di cui
all’articolo 11 comma
E’ ovvio poi che le due ipotesi possono non
coincidere, poiché la revoca della delibera può anche avvenire prima della
stipula dell’accordo e giustificare quindi il rifiuto dell’amministrazione di
stipulare.
Nulla esclude poi che i motivi di pubblico interesse
possano riferirsi solo al contenuto dell’accordo e non della delibera e quindi
l’amministrazione possa solo avvalersi del potere di recesso, che comunque
conserva il carattere provvedimentale, attesa l’espressa funzionalizzazione del
potere all’interesse pubblico.
Per tutte le considerazioni finora svolte, infine, la
posizione dei terzi rispetto all’accordo di diritto pubblico ha la medesima
natura e disciplina di quella che hanno i terzi nei confronti di un
provvedimento autoritativo che non li vede come destinatari diretti.
IV.
Nella recente sentenza 204/2004 della Corte Costituzionale,
si è testualmente affermato che il
Costituente ha riconosciuto al giudice amministrativo piena dignità di giudice
ordinario per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, delle
situazioni soggettive non contemplate dal (modo in cui era stato inteso) l’art.
2 della legge del 1865.
Si è inoltre rimarcata la chiara opzione del Costituente in favore del riconoscimento al giudice
amministrativo della piena dignità di giudice[55]: riconoscimento per
il quale milita (…) la circostanza che l’art. 24 Cost. assicura agli interessi
legittimi – la cui tutela l’art. 103 riserva al giudice amministrativo – le
medesime garanzie assicurate ai diritti soggettivi quanto alla possibilità di
farli valere davanti al giudice ed alla effettività della tutela che questi
deve loro accordare.
Si è altresì precisato che, in presenza di tale opzione, il principio dell’unicità della
giurisdizione – espresso dall’art. 102, con riguardo al giudice, e riflesso
nell’art. 113, con riguardo alle forme di tutela garantite al cittadino – sta a
significare che in nessun caso il legislatore ordinario può far sì che la
pubblica amministrazione sia, in quanto tale, assoggettata ad una particolare
giurisdizione, ovvero sottratta alla giurisdizione alla quale soggiace
«qualsiasi litigante privato»: la specialità di un giudice può fondarsi
esclusivamente sul fatto che questo sia chiamato ad assicurare la giustizia
“nell’amministrazione” (da intendersi quindi come giustizia dell’attività
amministrativa), e non mai sul mero fatto
che parte in causa sia la pubblica amministrazione.
Inoltre, la materia dei
pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo
potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dalla legge, di
adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si
vale di tale facoltà (la quale, tuttavia, presuppone l’esistenza del potere
autoritativo: art. 11 della legge n. 241 del 1990)[56].
I punti cardine della Sentenza 204 possono pertanto
riassumersi nei seguenti, eccettuando l’aspetto principale della pronunzia,
laddove, scegliendo per l’aggettivo “particolari”
una funzione qualificativa e non solo determinativa, ha rilevato che il riparto
di giurisdizione per blocchi di materie, così come delineato nella legge
205/2000, è parzialmente contrario alla Costituzione:
1- il diritto soggettivo e l’interesse legittimo hanno pari
dignità e pari tutela, avendo conseguentemente pari dignità i giudici cui è
demandata la loro tutela;
2- il giudice amministrativo è il giudice naturale
dell’interesse legittimo e c’è, comunque, giurisdizione, di legittimità o
esclusiva, del giudice amministrativo a fronte dell’esercizio di poteri
autoritativi della pubblica amministrazione, siano essi discrezionali o
vincolati[57];
3- c’è giurisdizione
(legittimamente prevista anche come esclusiva) del giudice amministrativo, nel
caso in cui la pubblica amministrazione, dotata in astratto del potere
autoritativo, si trova pur sempre a costituire con il privato rapporti di
diritto pubblico, e cioè anche quando essa agisce attraverso un accordo
pubblico “sostitutivo”, ex articolo 11 della legge 241/1990.
Le affermazioni sub 1 e 2 devono essere considerate
alla luce degli articoli 103 e 113 della Costituzione e degli articoli 2 e 4
della legge abolitrice del contenzioso amministrativo.
L’articolo 103 comma
L’articolo 113 comma 3 demanda invece alla legge
ordinaria l’individuazione degli organi di giurisdizione che possono annullare
gli atti amministrativi, così introducendo la possibilità per il legislatore
ordinario di derogare, purchè “ragionevolmente”
(s’intende), al preesistente articolo 4 della legge 2248/1865 che, come noto,
preclude al giudice ordinario di annullare gli atti amministrativi (e tale
situazione è stata tenuta presente dal legislatore Costituente).
Tali norme, cioè l’articolo 103 e 113 della Costituzione,
non sono affatto in contraddizione tra loro.
V’è in realtà un duplice criterio di riparto: quello
della causa petendi, che è prospettato come inderogabile con riferimento
all’attribuzione dell’interesse legittimo al giudice amministrativo[58] e
che ricalca il disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 3 della legge
abolitrice del contenzioso; quello del petitum (pure accolto dalla
giurisprudenza, all’indomani della legge 2248/1865, e specialmente dal
Consiglio di Stato), che ricalca tendenzialmente l’articolo 4 della legge
abolitrice del contenzioso.
Quest’ultimo criterio, però, per espressa previsione
dell’articolo 113, non è vincolante per il legislatore ordinario, che è ammesso
a derogarvi, purchè “ragionevolmente”,
attribuendo al giudice ordinario il potere di annullare atti imperativi dell’amministrazione.
La deroga, secondo la prassi corrente e secondo
l’interpretazione giurisprudenziale - entrambe derivanti, più o meno
consapevolmente, dall’esigenza di rispettare il principio di ragionevolezza,
contenuto nell’articolo 3 della Costituzione -, è ammissibile però solo per gli
atti vincolati[59].
A fronte di
atti non solo autoritativi ma anche discrezionali della pubblica
amministrazione, la posizione privato è quella di interesse legittimo in senso
più stretto (cioè che più si allontana dal diritto soggettivo, in termini di
ampiezza della meritevolezza della spettanza nella struttura del rapporto),
desumibile già dagli articoli 2 e 3 della legge abolitrice e ricavabile dal
combinato disposto degli articoli 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.
L’interpretazione
che limita il potere del legislatore di demandare al giudice ordinario la
tutela degli interessi legittimi in senso stretto, cioè quelli esistenti a
fronte di un potere non solo autoritativo ma anche discrezionale della pubblica
amministrazione, ha un chiaro fondamento nell’articolo 3 della Costituzione,
che spesso viene poco considerato ai fini del riparto della giurisdizione[60].
L’esigenza di un giudice speciale e specializzato
- e quindi da un lato più sensibile all’accertamento dei vizi della
discrezionalità amministrativa e dall’altro più legittimato secondo il
principio di divisione dei poteri a sindacare in modo ampio il potere pubblico (persino
laddove manchi un provvedimento amministrativo) - non può che essere messa in
crisi, minando così alle fondamenta l’intero sistema attuale di pluralità
giurisdizionale, sia se si ritiene di potere rimettere al giudice ordinario
anche la giurisdizione relativamente all’impugnazione di atti amministrativi non
solo autoritativi ma anche discrezionali sia, soprattutto, se si ritiene di
affidare al giudice ordinario la tutela dell’interesse legittimo anche in
mancanza di un provvedimento amministrativo da annullare.
Dagli articoli
113 e 103 della Costituzione emerge una riserva costituzionale di giurisdizione
al giudice amministrativo, in materia di tutela degli interessi legittimi nei
confronti della pubblica amministrazione, ma anche che il potere di annullare
gli atti autoritativi dell’amministrazione può essere attribuito, dalla legge,
a qualsiasi giudice, pur sempre nei limiti del rispetto del principio di
ragionevolezza.
Se le posizioni giuridiche hanno pari dignità e se
pari dignità hanno i due ordini di giudici, ordinari e amministrativi, allora
l’unica ragione del riparto è la divisione dei poteri, e proprio questa ragione
deve funzionalizzare il controllo di ragionevolezza.
Per meglio comprendere quella che viceversa potrebbe
apparire come una contraddizione, occorre liberarsi dal preconcetto, radicato
nella prassi e quindi difficilissimo da eliminare, di una tutela dell’interesse
legittimo solo di tipo impugnatoria.
L’interesse legittimo preesiste al provvedimento e si
caratterizza per essere una posizione giuridica di vantaggio tesa alla
conservazione o acquisizione di un bene della vita nell’ambito di un rapporto
che coinvolge necessariamente un soggetto pubblico, astrattamente dotato del
potere di regolare autoritativamente tale interesse privato, proprio perché
esso risulta in qualche modo connesso con quello pubblico demandato alla cura
dello stesso soggetto titolare del potere.
A liberare la definizione di interesse legittimo da
quella di interesse all’impugnazione di un atto autoritativo, del resto,
concorrono proprio gli articoli 103 e 113 della Costituzione.
L’articolo 103, difatti, attribuisce,
inderogabilmente. al giudice amministrativo la tutela dell’interesse legittimo
nei confronti dell’amministrazione, a prescindere dall’esistenza o meno di un
atto annullabile da impugnare.
Ciò comporta
che anche laddove vi sia un rapporto pubblico nell’ambito del quale
l’amministrazione-autorità non ha adottato, pur avendone il potere, alcun atto
imperativo annullabile e quindi impugnabile, la giurisdizione appartiene
necessariamente al giudice amministrativo.
Che l’interesse legittimo, quale posizione giuridica
correlativa ad una posizione di potere pubblico (benché non provvedimentalmente
esplicata), sussista a prescindere dall’adozione di un atto autoritativo, lo si
desume anche dall’interpretazione accolta dalla Corte Costituzionale nella
sentenza 204/2004[61],
laddove l’articolo 11 della legge 241/1990 – quale ipotesi tipica di rapporto
pubblico tra privato ed autorità non definito con un provvedimento ma con una
convenzione - è considerato paradigmatico dell’esistenza di situazioni di
interesse legittimo, come del resto già evidenziato da parte della dottrina[62].
A ben vedere,
Se
l’amministrazione ha adottato un atto autoritativo vincolato, la giurisdizione appartiene di norma al giudice
amministrativo, ex articolo 4 della legge abolitrice del contenzioso
amministrativo, ma il legislatore, come visto, può attribuirla, ex articolo 113
della Costituzione, anche al giudice ordinario, senza che il limite
rappresentato dal principio di ragionevolezza appaia ex ante insormontabile.
In mancanza di una deroga legislativa espressa,
mantiene la propria operatività l’articolo 4 della legge abolitrice del
contenzioso amministrativo, che, pur non avendo natura costituzionale, esprime
comunque un limite alla cognizione del giudice ordinario nei confronti degli
atti d’imperio della pubblica amministrazione[63].
Ne deriva che il giudice amministrativo è il giudice
naturale, e pertanto ordinario, non solo degli interessi legittimi che non si
trovano di fronte alla concreta adozione di un atto amministrativo autoritativo
e di quelli che sussistono a fronte di un potere pubblico discrezionale– in
entrambi i casi inderogabilmente ex articolo 103 della Cosituzione - [64] ma
anche della tutela del privato nei confronti dell’atto amministrativo
autoritativo, del potere pubblico, ex articolo 113 della Costituzione.
Perciò, solo in casi eccezionali, da valutare secondo
il metro di cui all’articolo 3 della Costituzione[65], la
legge, in virtù dell’articolo 113 citato, ma in deroga all’articolo 4 della
legge abolitrice del contenzioso amministrativo, potrebbe affidare al giudice
ordinario il potere di annullare atti amministrativi, ma solo se vincolati[66],
cioè quelli a fronte dei quali può configurarsi una posizione di interesse
legittimo più vicina al diritto soggettivo[67],
avendo meno spazio di azione il potere pubblico.
Il fatto che la giurisdizione sul rapporto di diritto
pubblico, in mancanza dell’adozione di un atto autoritativo, debba essere solo
del giudice amministrativo ed invece, nel caso di adozione di un atto
autoritativo vincolato, possa essere devoluta al giudice ordinario, è
ragionevole proprio sotto il profilo della divisione dei poteri.
Se c’è un atto, per di più vincolato, il potere del
giudice è più circoscritto e definito dal fatto che l’amministrazione ha già
provveduto, e quindi l’accesso al fatto avverrà pur sempre attraverso le
censure di parte in relazione all’atto stesso.
Sintetizzando, la giurisdizione sul rapporto pubblico,
nel quale una delle parti è dotata di potere autoritativo ma non ha adottato
alcun provvedimento amministrativo, spetta necessariamente al giudice
amministrativo, ex articolo 103 della Costituzione.
Se invece v’è un provvedimento amministrativo
autoritativo la giurisdizione è necessariamente
del giudice amministrativo se l’atto è espressione di un potere discrezionale,
è naturalmente del giudice
amministrativo (con possibilità di deroga, ex articolo 113 e nel rispetto
dell’articolo 3 della Costituzione, a favore del giudice ordinario, dal parte
del legislatore) se è espressione di un potere vincolato.
Tale interpretazione, conforme alla lettera della
Costituzione, è avvalorata anche dall’ordinanza n. 165/2001 della Corte
Costituzionale[68].
Risulta così maggiormente delineato il duplice
criterio di riparto vigente nel nostro ordinamento[69]: uno
relativo al tipo di atto adottato e derogabile nel rispetto del principio di
ragionevolezza (atti autoritativi al giudice amministrativo e atti di diritto
privato comune al giudice ordinario), ed un altro relativo alle posizioni
giuridiche ed inderogabile (interesse legittimo al giudice amministrativo).
Non necessariamente (occorre precisare) l’attribuzione
al giudice ordinario del potere di annullare atti amministrativi[70]
modifica le modalità di tutela dell’interesse sostanziale tanto da determinare
la trasformazione dell’interesse legittimo (a fronte di atti amministrativi
autoritativi e vincolati – si pensi alle sanzioni amministrative demandate al
giudice ordinario -) in diritto soggettivo.
Ciò si verifica solo quando l’attribuzione alla
giurisdizione del giudice ordinario di una serie di atti amministrativi si
accompagna al mutare del loro regime, dal diritto pubblico al diritto privato,
come è avvenuto nel caso della privatizzazione del pubblico impiego.
Qui il potere non è più funzionalizzato al pubblico
interesse, ma è un potere di tipo datoriale, e quindi nel controllo di buona
fede tale clausola generale è orientata dall’interesse particolare
dell’apparato amministrativo e non più da quello pubblico generale.
L’impugnazione di atti autoritativi sanzionatori
avanti al giudice ordinario conserva una peculiare procedura, con i relativi
termini decadenziali, così come termini decadenziali sono previsti per
l’impugnazione di atti amministrativi illegittimi di fronte al giudice
amministrativo nel giudizio di legittimità.
V. LIMITI LEGALI ALLA MERITEVOLEZZA
DI TUTELA DELL’INTERESSE LEGITTIMO NEL RAPPORTO GIURIDICO DI DIRITTO PUBBLICO.
Il giudizio impugnatorio non è una modalità tassativa ed esclusiva
della tutela dell’interesse legittimo davanti al giudice amministrativo, ma è
una modalità tipica di tutela giurisdizionale delle posizioni del privato a
fronte di atti pubblici autoritativi ed annullabili della pubblica
amministrazione.
Il termine decadenziale, inoltre, non è necessariamente
l’elemento connaturale a tutte le modalità di tutela dell’interesse legittimo,
e perciò distintivo e caratteristico di quest’ultima posizione giuridica
soggettiva.
Difatti, il sistema espone ordinariamente solo la tutela
costitutiva di annullamento degli atti autoritativi, discrezionali o vincolati,
ai termini decadenziali, come corollario della necessaria stabilità degli
effetti dell’agire provvedimentale dell’amministrazione.
In tali casi, cioè, nel giudizio di meritevolezza
dell’interesse legittimo inserito nel rapporto di diritto pubblico, e quindi di
spettanza del bene della vita ad esso sotteso, entra in gioco la contrapposta
valutazione dell’esigenza di tutela della certezza dell’agire pubblico
provvedimentale.
Questa ratio può giustificare l’applicazione del termine
decadenziale anche per il risarcimento del danno da atti amministrativi
illegittimi ma non impugnati, rinvenendo così anche nel diritto amministrativo
un caso in cui un termine di decadenza, per identità di ratio, è comune a due
azioni diverse (costitutiva e di condanna), così come avviene nel diritto
privato, ad esempio, nel caso di azione redibitoria e di risarcimento danni per
i vizi della cosa venduta.
La decadenza, dunque, è propria dell’azione di annullamento
dell’atto autoritativo – anche con
riguardo ad atti vincolati - e non della
tutela, in generale, dell’interesse legittimo.
Del tutto
artificiosamente, la giurisprudenza, in materia di silenzio, ha limitato la
tutela degli interessi pretesivi allo stesso termine di decadenza fissato dalla
legge per l’impugnazione dei provvedimenti autoritativi[71].
Anche le situazioni di interesse legittimo che più si
avvicinano ai diritti soggettivi -
poiché afferiscono a situazioni in cui viene conferito un potere
autoritativo vincolato alla pubblica amministrazione - vengono tutelate, dinnanzi
al giudice amministrativo, come tutti gli altri interessi legittimi, è ciò è
particolarmente lampante laddove si tratti di dover impugnare un atto
autoritativo annullabile nei termini perentori.
Invece le
differenze di tutela avverso un atto vincolato o discrezionale sono evidenti
con riferimento all’accertamento ed alla qualificazione del danno
consequenziale al provvedimento illegittimo o in relazione alla tutela di
condanna ad adempiere o risarcitoria avverso l’inerzia dell’amministrazione.
Tali differenze, tuttavia, non comportano una diversa
natura dell’interesse legittimo, come posizione del privato tutelata a fronte
del potere autoritativo (vincolato o discrezionale) di eteroregolamentazione pubblica,
ma attengono semmai al differente contenuto ed ampiezza della pretesa sottesa
alla posizione giuridica, che può essere correlata ad un potere più o meno
ampio.
Oggi la
differenza tra interesse legittimo e diritto soggettivo attiene al rapporto,
privatistico o pubblicistico, nell’ambito del quale tali posizioni sorgono, ma
non necessariamente alle modalità di tutela.
Precisando meglio ed avendo presente i referenti
costituzionali appena indicati e le conclusioni cui è giunta
Tale principio è espresso dalla Corte Costituzionale
nella sentenza appena citata, laddove afferma la piena equiparazione della
dignità delle due posizioni giuridiche entrambe tutelate dal principio di
effettività della protezione degli interessi ad esse sottostanti, ex articolo
24 della Costituzione.
Tali interessi
risultano diversamente conformati, a seconda che vengano in rilievo in
un rapporto privatistico o pubblicistico (cioè ove opera una pubblica
amministrazione, astrattamente dotata di poteri autoritativi ed in funzione del
pubblico interesse), ed in tale ultimo caso ulteriori differenze risaltano a
seconda che il potere sia o meno vincolato dalla legge.
Risultano diversamente conformati, inoltre, a seconda
che, nell’ambito del rapporto pubblicistico, l’amministrazione adotti o meno un
atto autoritativo annullabile.
In ogni caso, una volta accertato l’ambito di
rilevanza e di meritevolezza di tutela dell’interesse sotteso al rapporto
pubblicistico (interesse legittimo) o privatistico (diritto soggettivo), la
tutela dovrà essere necessariamente piena ed effettiva tale da garantire una
completa soddisfazione dell’interesse stesso.
E ciò vale, ex articolo 24 della Costituzione, sia per
il diritto soggettivo che per l’interesse legittimo.
Un elemento caratteristico della tutela dell’interesse
legittimo nei confronti dell’atto autoritativo è la tutela cassatoria nel
termine decadenziale, e ciò è comune anche ai casi in cui la tutela avverso
atti autoritativi vincolati della P.A. è stata affidata al giudice ordinario,
senza privatizzare il rapporto.
La differente
conformazione nel rapporto e quindi differente meritevolezza di tutela
dell’interesse sottostante aumenta il proprio rilievo in materia di
risarcimento del danno, laddove, di
fronte al potere autoritativo e discrezionale dell’amministrazione, le modalità
di risarcimento del danno, consequenziale all’annullamento o al ritardo,
possono tendenzialmente seguire solo il procedimento di cui all’articolo 35
comma 2 del d.lgs. 80/1998.
Le differenze si vedono inoltre nella disciplina
dell’azione di condanna dell’amministrazione in caso di inerzia nell’esercizio
del potere, in cui il giudizio sulla fondatezza dell’istanza di cui
all’articolo 2 della legge n.241 del 1990 non potrà essere identico nel caso di
atti vincolati o discrezionali.
Si vedono anche nella valutazione della spettanza
della pretesa costitutiva di annullamento che è diversa nel caso di atti
vincolati o discrezionali, come si desume dal raffronto del comma 1 e 2
dell’articolo 21 octies.
A ben vedere, quindi, l’interesse legittimo, in
ossequio all’articolo 24 della Costituzione, ha ottenuto dalla riforma della
legge n.241 del 1990 una pienezza di tutela (costitutiva di accertamento e di
condanna) in relazione alla meritevolezza di tutela di esso nel rapporto
giuridico di diritto pubblico.
In ossequio al principio di divisione
dei poteri, tale tutela si differenzia (in parallelo con la differenza di
meritevolezza) a seconda che la pretesa riguardi l’esercizio di un potere
discrezionale o vincolato, nel senso che, in caso di potere discrezionale, il
giudice, salvo il caso di giudizio di ottemperanza (quindi di violazione di un
giudicato, e cioè in attuazione di un potere giurisdizionale e non di
amministrazione) non può sostituirsi all’amministrazione.
VI.
La dottrina[73]
ha già ampiamente evidenziato che l’articolo 113 comma 3 della Costituzione
costituisce la più rilevante interferenza del potere giudiziario sul potere
amministrativo, laddove prevede la possibilità di una tutela costitutiva
avverso i provvedimenti amministrativi.
Fatto sta
che all’epoca dell’entrata in vigore della Costituzione, già esisteva
l’articolo 26 del TU sul Consiglio di Stato che prevedeva sostanzialmente l’annullabilità
virtuale del provvedimento ad opera del giudice amministrativo, e tale previsione si è conservata anche nella
legge TAR n.1034 del 1971.
Sicchè, fino ad oggi, la
disposizione costituzionale di cui all’articolo 113 comma 3 - che prevede che
la legge individui non solo gli organi di giurisdizione ma anche i casi in cui
possono essere annullati gli atti dell’amministrazione - non ha trovato
compiuta attuazione[74].
L’articolo 21 octies, nel precisare
il limiti al potere di annullamento del giudice amministrativo, di sicuro si
colloca in tale direzione.
Resta comunque il fatto che pur
dopo l’introduzione della Carta Costituzionale (che, come sopra evidenziato,
con il combinato disposto degli articoli 24, 113 e 103, elimina la possibilità
di configurare la tutela giurisdizionale amministrativa come meramente
impugnatoria), soprattutto per inerzia, si è continuato a conservare le
opinioni tradizionali di una tutela solo impugnatoria.
Queste opinioni tradizionali, come noto, hanno vari
riferimenti testuali.
L’art. 45 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054, prevede che nel
caso di accoglimento del ricorso
Con tale norma, secondo l’opinione tradizionale[75], si
è inteso garantire la continuità dell’azione amministrativa, e quindi si è
limitato l’effetto della sentenza a quello esclusivamente costitutivo.
Vi sono poi l’art. 65 n. 5 del regolamento di procedura
17 agosto 1907 n. 642, secondo cui la decisione deve contenere l’ordine “che
la decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa”, e l’articolo 88
del regolamento di procedura , secondo cui “l’esecuzione delle
decisioni si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle
spese” .
Disposizioni che, peraltro, più che precludere in assoluto al
giudice amministrativo il potere di emanare decisioni di condanna, mirano a
escludere che l’esecuzione della condanna (con l’eccezione relativa alle spese)
possa avvenire direttamente in via giudiziaria, cioè con gli strumenti previsti
dal codice di procedura civile[76].
Del resto, già l’estensione del giudizio di ottemperanza
anche alle decisioni del giudice amministrativo ha messo in crisi la concezione
di una tutela meramente costitutiva, rivelando le potenzialità conformative del
contenuto dichiarativo presente in qualsiasi statuizioni giurisdizionale.
Le azioni di accertamento e di condanna sono ormai
pacificamente ammesse nel processo amministrativo, nell’ambito della
giurisdizione esclusiva, facendosi proprio applicazione dell’articolo 24 della
Costituzione.
Il vero problema è però quella dell’adozione di azioni di
accertamento e di condanna che incidano su rapporti di diritto pubblico, cioè
su situazioni in cui
A tal fine,
la dottrina aveva già individuato riferimenti normativi utili a sostenere che il giudice
amministrativo può adottare anche sentenze diverse da quella di mero
annullamento[77].
L’articolo 23, ultimo comma, della legge TAR n.1034 del
In caso contrario il giudice, anziché dichiarare la
cessazione della materia del contendere, può emanare una sentenza di mero
accertamento[78].
Questa sentenza di accertamento, però, riguarda la
sopravvenuta carenza d’interesse. E quindi ha carattere meramente processuale.
La prima vera breccia alle
concezioni tradizionali, che vedevano l’azione di annullamento come l’unica
tutela giurisdizionale possibile avverso l’esercizio del potere amministrativo
si è prodotta non tanto con la sentenza n.500 del 1999 della Cassazione, che ha
ricondotto pur sempre l’illecito provvedimentale alla violazione di norme di
relazione, quanto con la sentenza n.204 del 2004 della Corte Costituzionale,
che ha ricondotto la lesione dell’interesse legittimo pur sempre alla
violazione di norme di azione, anche se di mero comportamento e non di
validità.
Nel caso di azione di risarcimento
del danno, quindi, è possibile la condanna dell’amministrazione, anche in forma
specifica, incidendo nell’ambito di un rapporto giuridico di diritto pubblico.
Ha notevole rilievo, al fine di dimostrare
l’inesistenza di limiti intrinseci di tutela dell’interesse legittimo connessi
ai poteri del suo giudice, la nuova disciplina della tutela cautelare, desumibile
dall’articolo 21 della legge 1034/1971, come modificato dalla legge 205/2000,
secondo cui il giudice amministrativo può adottare tutte le misure cautelari
che appaiano, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente
gli effetti della decisione sul ricorso.
Né tale dato può essere destituito di pregnanza
rilevando che lo strumento cautelare può assicurare, interinalmente, utilità
maggiori rispetto alla sentenza finale, poiché ha una funzione conservativa e
non di tutela finale della pretesa azionata[79].
Tale visione
sarebbe sicuramente riduttiva poiché si limiterebbe a considerare la rilevanza
di tale norma solo con riguardo all’interesse azionato dal privato e non con
riguardo ai poteri del giudice.
Il dato di maggior rilievo è invece che il giudice
della cautela non è diverso dal giudice del giudizio principale, e pertanto,
nei limiti della spettanza finale che il ricorrente può vantare, deve poter
adottare i medesimi provvedimenti che può adottare in fase cautelare.
Ciò solo è sufficiente ad evidenziare che non è vero
che il giudice amministrativo dispone solo del potere di annullare gli atti
amministrativi illegittimi: in ogni caso il Giudice può (e deve) adottare,
senza alcun limite interno con riguardo al tipo di pronunzia, il provvedimento
giurisdizionale più idoneo alla realizzazione dell’interesse dedotto in
giudizio, ovviamente nei limiti della domanda e della meritevolezza.
L’interesse legittimo preesiste al provvedimento ed è
indipendente dalla sua esistenza: non si vede allora perché non possa ricevere
ontologicamente anche una tutela autonoma rispetto alle vicende del
provvedimento stesso.
L’interesse legittimo, pertanto, non è solo
l’interesse all’annullamento dell’atto amministrativo, ma l’interesse
meritevole di tutela nell’ambito del rapporto di diritto pubblico con
l’amministrazione.
L’ampiezza ed il contenuto di tale meritevolezza, e
quindi della pretesa sottesa alla posizione giuridica, sono desumibili dalle
norme che regolano l’agire dell’amministrazione.
Ma una volta accertata la reale ampiezza del contenuto
della pretesa, si violerebbe l’articolo 24 della Costituzione, se non si
ammettesse che il giudice amministrativo possa dare tutela piena ad essa,
eventualmente servendosi, in via analogica, degli strumenti che il codice di
procedura accorda al giudice ordinario.
Il Giudice amministrativo quindi deve poter adottare
tutti i tipi di sentenze, anche di accertamento[80], in
virtù dell’applicazione analogica delle norme del codice di procedura civile –
quale legge processuale generale[81] -
che, quando non si verte in tema di giudizio impugnatorio, non sono
ontologicamente incompatibili con il giudizio innanzi al giudice
amministrativo.
A tal proposito, occorre tenere ben
distinte, quanto ai presupposti ed alla natura, l’azione costitutiva di
annullamento e quella di condanna al risarcimento in forma specifica.
L’azione di risarcimento in forma
specifica è funzionale alla riparazione del danno e inoltre presuppone la
sussistenza degli ordinari criteri di imputazione, tra cui la colpa e il dolo.
Non si può confondere neanche
l’azione di risarcimento in forma specifica con l’azione di condanna
all’adempimento, poiché, anche in tal caso, i presupposti oggettivi e
soggettivi sono diversi.
L’azione di adempimento, nel
rapporto giuridico di diritto pubblico non regolato già con un accordo di cui
all’articolo 11 della legge 241 del 1990, deve rispettare il paradigma di cui
agli articoli 2 della medesima legge e 21 bis della legge n.1034 del 1971.
Se il rapporto è regolato da un
accordo di diritto pubblico ex articolo 11, allora si potrà agire con le azioni
di cui all’articolo 1453 codice civile.
In ogni caso, secondo i principi
generali, le azioni di adempimento non richiedono i criteri di imputazione
dell’illecito.
Non mancano tuttavia elementi
comuni a tutte le azioni tese alla tutela dell’interesse legittimo, derivanti
appunto dalla natura intrinseca e dalla meritevolezza dell’interesse legittimo
stesso.
L’illecito nel rapporto giuridico
di diritto pubblico, ad esempio, si ispira alle norme di diritto comune ma
resta pur sempre caratterizzato dal proprio statuto pubblicistico.
La tutela risarcitoria incontra, quindi,
i limiti insiti nella pretesa del privato a fronte di un potere autoritativo
discrezionale, così come tali limiti incontra la tutela costitutiva.
Anche nell’azione di condanna di
cui all’articolo 2 della legge n.241 del 1990, emerge la distinzione tra potere
vincolato e potere discrezionale[82],
coerentemente a quanto già si è illustrato a proposito del sistema evincibile
dal combinato disposto degli articoli 2, 21 octies della legge n.241 del 1990 e
35 del dlgs 80 del 1998.
Anche se può valutare la fondatezza
della istanza al fine di vincolare l’amministrazione nell’adozione del
successivo provvedimento, cioè, il giudice incontra pur sempre lo stesso limite
espresso dal paradigma di cui all’articolo 21 octies comma
Se l’atto è vincolato, il giudice
può procedere d’ufficio, pur sempre in virtù delle allegazioni del ricorrente,
ma se è discrezionale e la fondatezza o l’infondatezza della domanda non
risulta dalla partecipazione anche dell’amministrazione in giudizio, allora
potrà solo adottare una condanna generica, istaurando così un procedimento
modellato sulla falsa riga dell’ottemperanza, così come previsto, per il
risarcimento danni, dall’articolo 35 del dlgs n.80 del 1998.
Le precedenti conclusioni devono
essere valutate anche attraverso l’osservazione secondo cui il processo deve “far ottenere ai titolari delle
situazioni di vantaggio gli stessi risultati (o, se questo impossibile,
risultati equivalenti) che avrebbero dovuto ottenere attraverso la cooperazione
spontanea da parte dei consociati”[83] e ,
nel caso in esame, da parte dell’amministrazione.
Ne conseguirebbe, ad un primo esame, che la crisi di
cooperazione[84] dell’amministrazione si
correla a pretese di diverso contenuto a seconda che il potere di cui è
titolare l’amministrazione sia discrezionale o vincolato.
Nel sistema della riforma alla legge n.241 del 1990, però, a
ben vedere, si rinvengono anche gli elementi per rendere piena e definitiva la
tutela giurisdizionale, pur nel rispetto della discrezionalità amministrativa,
fornendo agli interpreti gli strumenti per superare definitivamente la
concezione di processo giurisdizionale amministrativo come parentesi
dell’azione amministrativa.
Argomentando dall’articolo 10 bis,
che obbliga l’amministrazione a fornire al richiedente le ragioni del diniego,
si potrebbe anche rinvenire un potere/dovere istruttorio del giudice,
eventualmente su istanza di parte, di interpellare l’amministrazione affinché
comunichi tutte le ragioni dell’infondatezza dell’istanza[85].
L’accoglimento di questa
interpretazione renderebbe effettivamente piena la tutela giurisdizionale, nel
rispetto della discrezionalità dell’amministrazione, e del principio di diritto
processuale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Principio imprescindibile
nell’ispirazione paritaria che connota il nuovo diritto amministrativo.
Quest’ultimo principio non può
essere posto in dubbio da quanto previsto dall’articolo 45 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054, che fa
salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativi, poiché si tratta di una norma che si
riferisce solo ai limiti cronologici del giudicato[86],
che non può tenere conto di fatti sopravvenuti.
In conclusione, così come nel codice civile e di procedura
civile, anche nelle norme che riguardano direttamente o indirettamente il
processo amministrativo si rinvengono numerosi elementi che depongono nel senso
dell’atipicità delle azioni esperibili davanti al giudice amministrativo.
VII. UN CASO PARTICOLARE DI AZIONE DI
ACCERTAMENTO: L’AZIONE DI NULLITA’.
1. Atto nullo e
risarcimento del danno. Precisazioni preliminari.
Il riparto di giurisdizione in tema di provvedimento
nullo può apparire ancora incerto negli esiti[87], ma
le precedenti considerazioni sullo stato attuale della giurisdizione
amministrativa consentano ora di affrontare, ed attualizzare, con maggiore
certezza l’interpretazione dell’articolo 21 septies, ai fini del riparto di
giurisdizione.
La chiave di volta del riparto di giurisdizione tra
giudice ordinario e giudice amministrativo, in materia di nullità del
provvedimento, è apparentemente contenuta nel secondo comma dell’articolo 21
septies, il quale precisa che le questioni di nullità dipendenti dalla
violazione o dall’elusione del giudicato sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
Il testo del disegno di legge n. 1281 del Senato della
Repubblica, all’articolo 13 quinques comma 2, prevedeva che, per le questioni
inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione
del giudicato, la giurisdizione del giudice amministrativo fosse esclusiva e di merito.
In uno dei primissimi commenti, si è quindi subito
rilevato un pericolo insito nella disposizione approvata, la cui gravità
sarebbe sfuggita al legislatore: se i provvedimenti sono nulli quando violano o
eludono il giudicato, e devono essere censurati in sede di giurisdizione
esclusiva, questo significa che è stato cancellato il giudizio di ottemperanza
ex art. 27 n. 4 t.u. Cons. Stato, per il quale era data la giurisdizione di
merito[88].
Proprio tale considerazione, tuttavia, deve avvertire
l’interprete che la strada interpretativa percorsa non è quella giusta.
La disposizione si giustifica poiché la nullità per
violazione o elusione del giudicato ha una propria peculiarità, che la
distingue nettamente dalle altre ipotesi di nullità del provvedimento
amministrativo, contemplate dal primo comma dell’articolo in commento.
E’ giurisprudenza pacifica che a fronte di un
giudicato favorevole alla parte privata la posizione giuridica vantata verso la
pubblica amministrazione, anche in veste di autorità, è quella del diritto
soggettivo e non dell’interesse legittimo[89].
Mentre nelle ipotesi di nullità del provvedimento
amministrativo previste dall’articolo 21
septies comma 1 la posizione del privato è di interesse legittimo, nel caso
di violazione o elusione del giudicato a sé direttamente favorevole egli vanta
un vero e proprio diritto soggettivo all’esatto adempimento alla statuizione
giurisdizionale[90] e pertanto la
giurisdizione amministrativa, in materia di dichiarazione di nullità del
provvedimento in contrasto con il giudicato, non può essere quella ordinaria di
legittimità, ma deve essere necessariamente quella esclusiva.
L’articolo 21 septies comma 2, quindi, si riferisce
all’azione per la dichiarazione di nullità e per il risarcimento del danno
esercitati da chi ha ottenuto un giudicato favorevole.
L’articolo 21
septies comma 1, invece, tra le altre ipotesi, contempla l’azione di nullità
per contrasto con un precedente giudicato, esercitata da chi non è stato parte
del giudizio.
L’azione di nullità vera e propria (anche per elusione
o violazione del giudicato) deve essere tenuta distinta da quella per
l’ottemperanza, cioè quella tesa a far valere giudizialmente, nel termine di
prescrizione decennale, l’obbligo dell’amministrazione di adempiere al
giudicato (azione che, a differenza di quella di nullità, spetta solo a chi ha
partecipato al giudizio di ottemperanza).
Il comma secondo in commento, laddove prevede la
giurisdizione esclusiva, si riferisce solo all’azione dichiarativa della
nullità del provvedimento amministrativo, adottato in violazione o elusione del
giudicato ed alle azioni di risarcimento del danno, e non modifica affatto la
disciplina del giudizio di ottemperanza, quale giudizio teso all’esecuzione
della sentenza giurisdizionale, disciplinato dall’articolo 27 n. 4 t.u. Cons.
Stato con la prescrizione decennale dell’azione e la giurisdizione esclusiva e
di merito del giudice amministrativo.
In effetti, la giurisdizione di merito ha una propria
giustificazione solo con riferimento all’azione tesa ad ottenere l’adempimento
al giudicato e non per quelle tese ad una mera dichiarazione di nullità o al
risarcimento del danno (con riguardo a quest’ultima, però, resta salva la
speciale procedura di liquidazione di cui all’articolo 35 del d.lgs. n.80 del
1998).
L’aver previsto la giurisdizione esclusiva in materia
di nullità del provvedimento amministrativo sia nel caso di violazione che di
elusione del giudicato è innovativa ed esprime un favore verso la giurisdizione
del giudice amministrativo in tutti i momenti dell’azione amministrativa.
E’ innovativa perché la violazione del giudicato
amministrativo veniva ritenuta normalmente un’ipotesi di inesistenza del potere
amministrativo e pertanto ove si fosse agito solo per l’accertamento di tale
inesistenza e non per l’azione di ottemperanza, probabilmente la giurisdizione
sarebbe potuta essere del giudice ordinario, sulla base della qualificazione in
termini di carenza di potere.
La violazione del giudicato, inoltre, viene ora
accomunata all’elusione quanto all’effetto invalidante dell’atto
amministrativo, mentre prima non si riteneva che determinasse la nullità ma
solo l’annullabilità[91].
In tal senso deve essere intesa la precisazione del
legislatore, e non certo come una presunta volontà – tacita – di eliminazione
del giudizio di ottemperanza.
Quindi, il rapporto tra il secondo ed il primo comma
dell’articolo 21 septies non è in termini di eccezione alla regola, poiché essi
si riferiscono alla disciplina della tutela di due differenti posizioni
giuridiche di fronte all’adozione di provvedimenti amministrativi nulli: il
primo si riferisce solo a posizioni di interesse legittimo, e quindi era
superflua la specificazione della giurisdizione generale di legittimità del
giudice amministrativo, derivante direttamente dall’articolo 103 della
Costituzione; il secondo si riferisce a ipotesi che possono coinvolgere
posizioni di diritto soggettivo, e pertanto il legislatore ha ritenuto
opportuna una precisazione.
2.La giurisdizione in
materia di risarcimento per violazione del giudicato.
Ad una lettura attenta della norma, consegue
l’ulteriore rilievo che il secondo comma dell’articolo 21 septies comma secondo non limita la giurisdizione esclusiva alla
cognizione dell’atto nullo: demanda alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le questioni - di
nullità - dipendenti dalla violazione o dall’elusione del giudicato.
Demanda cioè al giudice amministrativo, oltre che la
giurisdizione - come visto esclusiva - relativa all’accertamento della nullità
del provvedimento amministrativo, anche la cognizione delle altre questioni
consequenziali all’adozione, da parte dell’amministrazione, di un atto nullo,
poiché adottato in violazione del giudicato, e s’intende di qualsiasi autorità giurisdizionale.
E’ evidente l’importanza della disposizione in esame,
che se così interpretata consente, non solo in sede di ottemperanza, al privato
leso dall’attività amministrativa in contrasto con un giudicato di qualsiasi
autorità giurisdizionale, di chiedere al giudice amministrativo anche il
risarcimento del danno.
Dato che, pacificamente, la giurisprudenza e la
dottrina[92] qualificano la violazione
o elusione del giudicato come lesione di un diritto soggettivo (al rispetto in
via amministrativa di quanto statuito in sede giurisdizionale), appare corretta
la qualificazione della giurisdizione di cui all’articolo 21 septies comma 2
come esclusiva, anche con riferimento alla condanna al risarcimento del danno
conseguente all’adozione di un atto nullo.
Inoltre, l’attribuzione espressa di
tale giurisdizione al giudice amministrativo, benché non riguardi solo il
giudizio d’ottemperanza sembra favorire anche l’interpretazione
giurisprudenziale, che ammette la richiesta, in quella sede, del risarcimento
del danno per inadempimento dell’obbligo[93]
dell’autorità amministrativa di conformarsi per quanto riguarda il caso deciso,
al giudicato del giudice amministrativo[94]
(vds. articolo 37 legge TAR e 27 TU CdS).
Perde quindi terreno la dottrina[95] che,
invece, si era manifestata più incerta.
Anche per quanto riguarda il giudicato dei giudici
speciali, nonostante le innovazioni normative che hanno introdotto la
possibilità di esperire l’actio iudicati
innanzi il medesimo giudice del giudicato[96]
(vds. l’articolo 70 del d.lgs. 546/1992 per le commissioni tributarie e
l’articolo 10 commi 2 e 3 della legge 205/2000 per
Così come per il giudicato del giudice ordinario,
anche per quello degli altri giudici speciali, oggi potrebbe anche essere
rivista la possibilità di una giurisdizione concorrente del giudice
amministrativo in materia di esecuzione del giudicato, nei confronti della pubblica
amministrazione[97].
Fermo restando che la giurisdizione esclusiva di cui
al comma 2 dell’articolo 21 septies
potrà prescindere dall’instaurazione di un giudizio d’ottemperanza, tuttavia, avendo
già il giudice amministrativo competenza funzionale per l’ottemperanza, è del
tutto ragionevole che tale competenza sia stata implicitamente estesa
parallelamente a quella esclusiva per l’accertamento della nullità e del
conseguente obbligo di risarcimento del danno per l’adozione di provvedimenti
nulli perché in violazione o elusione del giudicato[98].
Anche il risarcimento del danno postula l’accertamento
della violazione dell’obbligo di conformazione al giudicato e pertanto le due domande sono tra loro
tendenzialmente connesse sotto il profilo oggettivo da un nesso di
pregiudizialità logica[99].
Che la sede più appropriata per il risarcimento del
danno da inattuazione dei giudicati giurisdizionali[100] sia
quella del giudizio amministrativo, si rileva anche nella considerazione che il
giudice amministrativo, nel caso residuassero profili di discrezionalità
amministrativa nell’attuazione[101] -
avendo anche giurisdizione di merito riguardo all’azione di adempimento del
giudicato e disponendo, con riferimento al risarcimento del danno, del potere
di cui all’articolo 35 d.lgs. 80/1998, che pur sempre conduce ad una
valutazione piena del rapporto privato-pubblica amministrazione – è dotato di
maggiori strumenti per l’esatta quantificazione del danno e per la
realizzazione combinata (esecutiva e risarcitoria) dell’interesse vantato[102].
3.L’azione di nullità. Questioni di giurisdizione.
Secondo alcune opinioni, la nullità del provvedimento
amministrativo, oltre a costituire un vizio del provvedimento stesso (il più
grave), desumibile a seguito della valutazione della non conformità del dato
reale alla fattispecie astratta legale, rappresenta anche un limite alla
giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente attribuzione di essa
a favore del giudice ordinario[103].
Tali concezioni adducono varie motivazioni.
Innanzitutto hanno ritenuto che il giudice
amministrativo non possa adottare sentenze di mero accertamento.
In particolare, tali tesi partono dalla considerazione
che la prevalente giurisprudenza e parte minoritaria della dottrina[104]
hanno per lo più negato l’esperibilità dell’azione di accertamento in materia
di interessi legittimi.
La concezione che riconduce necessariamente la tutela
dell’interesse del privato ad una tutela di tipo impugnatorio, ripropone, forse
inconsapevolmente, una formula che invece meritoriamente il GA ha elaborato per
accordare al privato una tutela cautelare propulsiva a fronte del silenzio
dell’amministrazione, quando però il dato normativo prevedeva solo ordinanze
sospensive del provvedimento impugnato, ex articolo 21 della legge Tar nella precedente
formulazione.
Come tutti ben ricordano, allora si dovette elaborare
una sorta di equiparazione dell’atto negativo al silenzio[105].
Ma ora la legislazione è cambiata e tutto depone, come
abbiamo visto, nel segno di più concrete attuazioni dell’articolo 103 della
Costituzione, per il quale il giudice amministrativo non è solo il giudice
dell’annullamento dell’atto, secondo il paradigma contemplato dall’articolo 113
della Costituzione, ma è il giudice del rapporto e della spettanza
dell’interesse sostanziale sotteso alla posizione giuridica di interesse
legittimo.
Per l’evidenziata preferenza accordata allo strumento
consensuale, l’agire della PA sarà per la maggior parte dei casi sottoposto al
vaglio del G.a. non mediante l’impugnazione di un atto ma attraverso azioni che
mirino all’esatto accertamento del rapporto come convenzionalmente istaurato.
La tutela dell’interesse legittimo attraverso l’azione
di nullità o annullamento di un provvedimento avrà pertanto carattere residuale
e ciò dovrebbe fare meditare sull’inattualità di opzioni interpretative affezionate
ad un giudizio sull’atto.
La preferenza normativa per l’agire consensuale della
PA, ex articolo 11 della legge 241/1990, priva di centralità la tutela
impugnatoria, e quindi sposta l’asse della giustizia amministrativa dal
controllo dell’atto, nei termini perentori, all’analisi del rapporto secondo
moduli d’ispirazione privatistica.
Il giudice amministrativo, quindi, dovrà essere
chiamato più a giudicare della nullità degli accordi di diritto pubblico, e
quindi ad applicare norme di tipo privatistico, che della nullità di
provvedimenti unilaterali.
Non v’è chi non veda l’irrazionalità di un sistema in
cui, sussistendo in astratto il potere in capo all’amministrazione, se questa
operasse con uno strumento convenzionale, ex articolo 11 della legge 241/1990,
vi sarebbe giurisdizione del giudice amministrativo (anche per l’eventuale
dichiarazione di nullità dell’accordo), mentre se adottasse un provvedimento
radicalmente viziato, e quindi nullo, vi sarebbe invece giurisdizione del
giudice ordinario, con una singolare inversione delle norme solitamente
demandate alla interpretazione dei due diversi plessi giurisdizionali.
Al punto che, se dovesse prevalere la tesi della
giurisdizione ordinaria in materia di provvedimenti amministrativi nulli,
sarebbe auspicabile un serio ripensamento dell’intero sistema di riparto in
tema di tutela nei confronti della pubblica amministrazione, ormai
eccessivamente trasversale quanto alle competenze giurisdizionali, da renderne
evidentemente irrazionale la sopravvivenza - come alternativa all’unità della giurisdizione – anche per i riflessi
negativi in termini di effettività e certezza delle posizioni giuridiche.
Ed ecco che è più coerente l’attribuzione al giudice
amministrativo della giurisdizione in materia di provvedimenti nulli, purchè
essi vengano adottati nell’ambito di un rapporto giuridico di diritto pubblico,
come sopra inteso, cioè purchè
Né si può sostenere che appare troppo difficile
distinguere i casi in cui l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione
abbia una “copertura autoritativa”, nel senso che
Una tale verifica è ritenuta possibile dallo stesso sistema, come si
evince dalla stessa previsione dell’articolo 11 della legge 241/1990, nel cui
ambito tale valutazione è funzionale alla qualificazione degli accordi, anche
atipici, come sostitutivi di un provvedimento, da cui discendono le note
conseguenze in termini di giurisdizione e di disciplina applicabile.
Non appare più condivisibile l’opinione che limita la
giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti dei provvedimenti nulli,
solo laddove ci si trovi in presenza di interessi legittimi pretesivi[106].
In particolare, alcuni Autori, pur partendo da una
corretta premessa, secondo cui dare rilievo alla nullità del provvedimento
vorrebbe dire rievocare indebitamente la teoria dell’affievolimento, poi però,
contraddicendo le premesse, giungono ad affermare che v’è giurisdizione del
giudice amministrativo, solo laddove venga adottato un provvedimento nullo a
fronte di interessi pretesivi, e che vi è invece giurisdizione ordinaria nel
caso di interessi legittimi oppositivi[107].
Allo stato
attuale, il criterio di riparto della giurisdizione, il quale emerge anche
dalla sentenza 204/2004 della Corte Costituzionale, è quello basato
sull’esistenza del potere dell’amministrazione di realizzare il proprio
interesse anche attraverso un atto autoritativo.
Ed allora, in via più generale, non è necessaria l’adozione
di un provvedimento amministrativo per rinvenire posizioni di interesse
legittimo: basta che nel rapporto l’amministrazione sia comunque astrattamente
dotata del potere autoritativo, anche se poi non lo esercita (inerzia) o se
agisce secondo un modulo convenzionale.
Se l’amministrazione
ha la capacità di diritto pubblico, con riferimento alla cura di
quell’interesse dedotto nel rapporto, allora la giurisdizione è giocoforza del
giudice amministrativo, sia se l’amministrazione agisca mediante un
provvedimento nullo sia se essa agisca mediante un strumento convenzionale in sostituzione
del provvedimento amministrativo.
L’interpretazione della Corte Costituzionale, che
imposta la soluzione al problema del riparto sull’esistenza del potere pubblico
nel rapporto (presenza che anche se inespressa comunque influisce sulla
disciplina del rapporto e conforma verso lo statuto pubblico le posizioni
giuridiche, come nel caso degli accordi di cui all’articolo 11 della legge
241/1990) presenta anche collegamenti con la nota tesi, sostenuta dalla Corte
di Cassazione, a partire dalla ricordata sentenza del 1949, della cd. carenza
di potere[108].
Con la nota sentenza delle sezioni unite del 4 luglio
1949 n. 1657, che sicuramente appare destinata a rinnovata importanza a seguito
delle recenti vicende normative in commento,
Successivamente, inoltre,
Gran parte delle conclusioni cui è giunta
Riguardo alla carenza di potere in concreto, per
espressa previsione dell’articolo 21 opties comma 2, infatti, il provvedimento
vincolato, anche se adottato in violazione di legge è solo annullabile e non
nullo.
E da ciò si desume da un lato che la violazione dei
limiti legali all’esercizio del potere, per quanto vincolanti, produce in via
generale solo l’annullabilità dell’atto e non la nullità o l’inesistenza dall’altro
che il legislatore, tenendo ovviamente presente l’articolo 4 della legge
abolitrice del contenzioso amministrativo e l’articolo 113 della Costituzione
non può che aver scelto che la giurisdizione, anche in materia di atti
autoritativi vincolati, siccome annullabili, spetti al giudice amministrativo.
La tesi della carenza di potere sia in astratto che in
concreto, come ipotesi di nullità, incontra oggi precisi limiti anche
nell’articolo 21 septies .
Difatti, come si legge
nell’articolo 21-septies, comma
1, della legge 241/1990, è nullo il
provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che e`
viziato da difetto assoluto di attribuzione, che e` stato adottato in
violazione o elusione del giudicato, nonche´ negli altri casi espressamente
previsti dalla legge.
Poiché la norma
parla di casi espressamente previsti
dalla legge, si desume innanzitutto che nel nostro ordinamento non sussistono
casi di nullità virtuale del provvedimento amministrativo, alla quale è
sicuramente riconducibile la carenza di potere, sia in astratto che in concreto[113].
Nessuno dei
vizi, oggi elencati nell’articolo in esame, come ipotesi di nullità del
provvedimento amministrativo, inoltre,
può essere interpretato come fattispecie di carenza di potere.
La carenza di potere impedisce la stessa qualificazione di
provvedimento amministrativo, cioè di un provvedimento proveniente da un
pubblico potere [114].
A ciò si aggiunga che
il legislatore non ha accolto la tesi pubblicistica della nullità, basata sulla
carenza di potere ed elaborata dalla Cassazione per il riparto di
giurisdizione, ma quella civilistica, fino ad ora preferita dal Consiglio di
Stato[115], che invece è incentrata
sull’atto e non influisce sul riparto di giurisdizione.
Nell’articolo 21 septies,
è stato accolto un paradigma di ispirazione privatistica della nullità, con
riferimento però solo alla nullità testuale e strutturale[116], e
già solo per questo ne risulta contraddetta l’impostazione della Cassazione ed
il conseguente rilievo del vizio di nullità in termini di esistenza/inesistenza
del potere e pertanto in termini di riparto di giurisdizione[117].
Solo la tesi
pubblicistica, infatti, accorda rilievo in termini di riparto di giurisdizione
ai vizi del provvedimento: nullità o inesistenza al giudice ordinario e
annullabilità al giudice amministrativo[118].
Bene ha fatto il legislatore a ripudiarla, visto che
essa conduce al risultato irrazionale di invertire l’ordine logico del
processo, anteponendo un accertamento di merito (sui vizi dell’atto) come
antecedente logico di quello di rito, ed inoltre produce una scissione
arbitraria della posizione giuridica coinvolta nel rapporto pubblico,
caratterizzato dalla presenza di un pubblico potere.
Se c’è il potere pubblico c’è l’interesse legittimo e
c’è anche, se adottato, un provvedimento amministrativo, pur se nullo.
Scindere la giurisdizione sulla nullità vuol dire
scinderla con riferimento alla medesima posizione giuridica di interesse
legittimo, con risultati evidentemente inaccettabili, per la loro patente
irrazionalità.
In tutti i casi elencati dall’articolo 21 septies come ipotesi di nullità,
l’amministrazione è astrattamente dotata del potere di provvedere, ed i vizi
riguardano solo la struttura del provvedimento con il quale il potere è stato
esercitato o violazioni particolarmente gravi delle regole di esercizio del
potere stesso[119].
L’unica ipotesi problematica, in cui potrebbe anche
prospettarsi una carenza di potere in astratto, rilevabile già ex ante, è
quella di difetto assoluto di attribuzione, in cui l’amministrazione esercita
un potere che non le spetta, anche se esso pur sempre appartenga ad
un’amministrazione diversa[120].
Però, in realtà, l’inclusione di siffatto vizio tra le
altre fattispecie di nullità del provvedimento amministrativo, operata
espressamente dall’articolo 21 septies, postula che ad esse lo leghi
un’identità di disciplina anche sotto il profilo della giurisdizione,
altrimenti il legislatore avrebbe dovuto necessariamente dire qualcosa in
merito, al fine di distinguere lo statuto di alcune ipotesi rispetto ad altre.
In realtà l’ipotesi di difetto assoluto di
attribuzione (dove il potere esiste ma appartiene ad un differente apparato o
ente territoriale) non rappresenta più
un’ipotesi di carenza di potere, sufficiente a scongiurare la stessa
configurabilità in termini pubblicistici del rapporto con il privato.
Restano ipotesi di carenza di potere solo i casi in
cui il potere adottato da un organo amministrativo, in realtà, non spetti ad
alcun organo dotato di poteri autoritativi, e non, invece, il caso in cui
un’autorità adotti un atto incidente su una materia totalmente estranea al suo
settore, ma appartenente al settore di altra autorità (cd. incompetenza
assoluta) [121].
Distinguere
l’incompetenza assoluta dalla carenza di potere in astratto contribuisce molto
a dare certezza al riparto di giurisdizione, ed in ultima analisi a garantire
una tutela effettiva delle posizioni giuridiche.
Spesso
esistono casi limite in cui la distinzione tra incompetenza assoluta e relativa
non è di agevole soluzione, così come il vizio di incompetenza assoluta viene
spesso prospettato, anche in via subordinata e residuale, nell’ambito di altre
censure che postulano l’esistenza di un rapporto pubblico autoritativo
(incompetenza relativa, eccesso di potere, violazione di legge).
In ultima
analisi, anche nel caso di incompetenza assoluta un potere esiste, anche se
esercitato da un’autorità diversa, e tale elemento caratterizza questo vizio
rispetto a quello di carenza di potere in astratto.
La scelta positiva contenuta implicitamente
nell’articolo 21 septies, che vincola
ovviamente il giudice, di attribuire alla giurisdizione di legittimità del
giudice amministrativo la cognizione in materia di difetto assoluto di
attribuzione, da intendersi, come chiarito, nel senso di incompetenza assoluta,
ha quindi una propria ragionevolezza, visto che normalmente si tratta di
ipotesi dove l’esatta determinazione del vizio è spesso problematica ed in
situazione di confine con il vizio di incompetenza relativa.
Di frequente solo la pronunzia nel merito può sancire
la correttezza della scelta operata riguardo all’individuazione del giudice
competente, tanto che bene ha fatto il legislatore a sventare la commistione
tra questioni di merito e di giurisdizione, a tutto vantaggio della certezza ed
effettività della tutela giurisdizionale.
Spesso, inoltre, uno stesso provvedimento
amministrativo invalido può essere affetto da nullità parziale e per il resto
essere semplicemente annullabile, e quindi non v’è chi non veda quali eccessive
destrezze processuali si finirebbe per chiedere in tal caso ad un soggetto, per
ottenere tutela, dovendo egli necessariamente agire davanti a due giudici, a
seconda dei vizi lamentati, pur essendo unica la posizione giuridica azionata.
Si pensi al caso di impugnazione, da parte di un
controinteressato, di una concessione edilizia rilasciata da un Comune sia in
violazione delle NTA del proprio PRG sia pro parte su territorio appartenente
ad altro Comune: è evidente che tale provvedimento si presenta prima facie annullabile per violazione del
PRG, ma anche parzialmente nullo per difetto assoluto di attribuzione (che
potrebbe anche intendersi come impossibilità giuridica parziale dell’oggetto,
per ricorrere a categorie civilistiche, come ci suggerisce il legislatore)[122].
Su tale esempio si potrebbero fare tantissime ipotesi
di scelte processuali della parte, ma v’è la costante che se il vizio di
nullità radicasse la giurisdizione del giudice ordinario, una tutela piena
della posizione sostanziale sarebbe oltremodo aggravata e resa incerta dal
combinarsi delle regole e soluzioni processuali dei due giudizi (ordinario ed
amministrativo).
Oltre al problema della nullità parziale e della
concorrenza di vizi anche di mera annullabilità sullo stesso provvedimento, è
evidente che definire il riparto di giurisdizione non in maniera astratta, cioè
sulla base dell’esistenza - rilevabile ex ante prima del suo esercizio - del
potere di provvedere autoritativamente, ma in concreto, cioè sulla base dei
vizi di cui il provvedimento risulta ex post effettivamente affetto,
comporterebbe una singolare inversione logica dei normali canoni processuali.
Difatti occorrerebbe prima decidere il merito della
controversia e poi determinare il giudice competente a decidere su di essa.
A meno di non voler reintrodurre in modo molto
radicale il principio della prospettazione, che come noto è ritenuto contrario
al disposto dell’articolo 386 del cpc[123], e
che comunque non eviterebbe l’aporia che ogni sentenza di rigetto nel merito avrebbe
un implicito valore processuale relativo
all’individuazione del giudice competente.
Si pensi, inoltre, a quanti contrasti di giudicati
potrebbe condurre la necessità dei privati di impugnare lo stesso
provvedimento, per vizi diversi, di fronte a due giudici (denunciando la
nullità al giudice ordinario e l’annullabilità a quello amministrativo).
In questi casi potrebbe operare il criterio della
prevenzione ex articolo 295 c.p.c., ma comunque si alimenterebbero le questioni
in materia di giurisdizione, si duplicherebbero i processi, anche al solo fine
di evitare decadenze nell’incertezza sul giudice realmente competente, ed i
privati non potrebbero mai seriamente conoscere il proprio giudice naturale
prima del giudicato di merito.
Gli interpreti dovranno porsi seriamente tali problemi
e considerare i risvolti sugli interessi tutelati dall’articolo 24 della
Costituzione oltre che sulla razionalità di un simile sistema di tutela
giurisdizionale.
In effetti, i
valori espressi dagli articoli 24 e 3 della Costituzione dovrebbero prevalere ed orientare l’interpretazione
degli articoli 103 e 113 della stessa norma fondamentale, in materia di riparto
di giurisdizione.
Per essere rispondente al principio della
precostituzione del giudice per legge, di cui all’articolo 25 della
Costituzione il criterio di determinazione del giudice competente dovrebbe
essere il più astratto possibile e non rimesso, in concreto, al giudice adito,
sia esso quello della giurisdizione o quello del merito.
D’altro canto
si dovrebbe convenire che vi è giurisdizione del giudice ordinario nel
caso di assoluta inesistenza del potere dell’amministrazione di provvedere
autoritativamente.
In tal caso, però, per il disposto dell’articolo 21
septies, non può più parlarsi di nullità del provvedimento, ma si deve ritenere
di essere di fronte a casi di totale inesistenza del provvedimento
autoritativo, meri comportamenti[124],
come tali coerentemente affidati alla tutela del giudice ordinario dei rapporti
di diritto comune.
Difatti non vi può essere provvedimento autoritativo
se manca il potere in via assoluta ed astratta.
4. Inesistenza ed
inefficacia. Profili di giurisdizione.
Stranamente, con riferimento all’inefficacia del
provvedimento amministrativo, a differenza della nullità, la giurisprudenza non
ha mai avuto seri dubbi in ordine alla giurisdizione del giudice
amministrativo.
Tuttavia, le pronunzie che si sono occupate di tale
condizione del provvedimento sono solo indirettamente dichiarative, poiché in
via diretta esse decidono su questioni di rito, ed in particolare sulla
mancanza, sopravvenuta od originaria, dell’interesse del ricorrente al ricorso
teso all’annullamento dell’atto impugnato[125].
Ancora una volta, la concezione che arbitrariamente
limita la tutela dell’interesse legittimo alla sola possibilità di impugnare
gli atti autoritativi su esso incidenti, comporta il risultato paradossale che
il giudice amministrativo si senta nel potere di dichiarare l’inefficacia di un
atto impugnato solo per rilevare l’improcedibilità o l’inammissibilità del
ricorso di impugnazione per carenza d’interesse.
Con la conseguenza che se un privato ha l’interesse a
far dichiarare l’inefficacia di un provvedimento amministrativo incidente su un
suo interesse legittimo, deve impugnarlo nei termini di decadenza, per vizi di
legittimità, anche con un ricorso consapevolmente infondato, al fine di
ottenere una pronunzia di rigetto in rito.
Spesso sussiste un simile interesse ad una sentenza
dichiarativa dell’inefficacia del provvedimento amministrativo.
Si pensi al caso in cui un privato abbia ricevuto la
notifica di un provvedimento di demolizione e presenti successivamente
un’istanza di permesso di costruire in sanatoria, ex articolo 36 del dpr
380/2001.
In tali casi, come noto, parte della giurisprudenza
amministrativa ha sancito che la successiva presentazione dell’istanza di
permesso di costruire in sanatoria determina la sopravvenuta inefficacia del
provvedimento di demolizione[126].
Mancando una sentenza dichiarativa dell’inefficacia
della demolizione, tuttavia, nulla impedirebbe in concreto all’amministrazione
di procedere alla demolizione del manufatto.
Stranamente, però, il GA concede la tutela
all’interesse sostanziale azionato, solo indirettamente, attraverso una
pronunzia dichiarativa della carenza d’interesse all’annullamento e purchè sia
stato impugnato (per lo più infondatamente, visto che il tema controverso
concerne l’efficacia e non la validità) il provvedimento legittimo ma
inefficace, nei termini di decadenza[127].
Una volta convenuto che la tutela dell’interesse
legittimo non può essere meramente impugnatoria, specie laddove non v’è alcun
provvedimento autoritativo efficace ed annullabile, si deve anche affermare che
è inconcepibile obbligare l’interessato ad impugnare nei termini di decadenza
un provvedimento inefficace, contestandone pretestuosamente l’illegittimità,
solo al fine di ottenere un pronuncia di rito, che contenga un indiretto
accertamento dell’inefficacia originaria o sopravvenuta del provvedimento
stesso.
Se v’è contestazione da parte dell’amministrazione,
non v’è dubbio che il privato può avere interesse processuale, ex articolo 100
c.p.c., ad una sentenza dichiarativa dell’inefficacia di un provvedimento che
incide sul suo interesse legittimo.
La giurisdizione, in tal caso, per quanto sopra
evidenziato, spetta necessariamente al giudice amministrativo, ex articolo 103
della Costituzione e non ex articolo 113, vertendosi in materia di interessi
legittimi e non di impugnazione di atti autoritativi ai fini dell’annullamento.
Con riguardo all’inesistenza, invece, il problema
appare più complesso, dato che, dopo aver attualizzato i criteri di riparto,
alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale e delle recenti modifiche
normative in commento, che hanno, tra l’altro, espressamente elencato i casi di
nullità del provvedimento, occorre una preventiva delimitazione dei casi in cui
oggi può effettivamente parlarsi di inesistenza del provvedimento
amministrativo[128].
Data l’ampiezza con cui l’articolo 21 septies della
legge 241/1990 ha elencato i casi di nullità del provvedimento amministrativo,
nonché la rilevata inammissibilità di ipotesi di nullità virtuale, residuano,
come ipotesi di inesistenza, solo alcune di quelle ipotesi di carenza di potere
in astratto che vengono riconosciute in giurisprudenza, sulla scorta della più
volte citata sentenza della Corte di Cassazione del 1949.
La distinzione tra nullità ed inesistenza si presenta
nuovamente interessante per gli interpreti, dato che essa segnerà il limite tra
tutela davanti al giudice ordinario e quella davanti al giudice amministrativo.
A tal fine abbiamo già visto che si deve restringere
il concetto di inesistenza all’ipotesi di carenza di potere in astratto - e con
esclusione delle ipotesi di difetto assoluto di competenza - cioè solo alle
ipotesi in cui il potere che lede la posizione del privato (diritto) non è
riferibile ad alcuna amministrazione.
Sarebbe più appropriato distinguere la giurisdizione
sulla base del criterio esistenza/inesistenza del potere amministrativo, più
che su quello di esistenza/inesistenza dell’atto amministrativo.
I comportamenti dell’amministrazione, allorché
quest’ultima sia però dotata in astratto di provvedere autoritativamente,
dovrebbero essere in realtà preventivamente valutati come ipotesi di
provvedimenti di attuazione del potere[129],
con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
In tal caso, difatti, non si tratterebbe comunque di
meri comportamenti di diritto privato, ma di modalità di realizzazione del
potere pubblico seppure secondo moduli non conformi alla previsione normativa.
5.L’azione di nullità. Altre questioni processuali.
Volendo applicare coerentemente i principi sopra
illustrati, e ritenendo quindi che la tutela dell’interesse legittimo - quale
posizione di vario contenuto ma caratterizzata per essere necessariamente
inserita in un rapporto di diritto pubblico con un soggetto astrattamente
dotato di pubblica potestà - debba essere piena ed effettiva, in virtù
dell’articolo 24 della Costituzione e della conseguente piena equiparazione del
giudice amministrativo al giudice ordinario giustamente sottolineata dalla
Corte Costituzionale, si deve costatare che, con riferimento all’azione di
nullità, il legislatore non ha previsto nulla di specifico per il processo
innanzi al giudice amministrativo, con ciò perdendo un’ulteriore occasione per
dare piena attuazione agli articoli 103 comma 1 e 24 comma 1 della
Costituzione.
Peraltro, tuttavia, proprio in virtù degli articoli
appena menzionati, occorre colmare tale vuoto di tutela ed a tal fine è
necessaria l’applicazione analogica delle norme relative all’azione di
accertamento dinnanzi al giudice ordinario[130],
ovviamente nei limiti della compatibilità con i principi, più specifici,
desumibili dalle uniche leggi che regolano il solo processo d’impugnazione
innanzi al giudice amministrativo.
A ciò dovranno sommarsi anche le regole di diritto
comune sostanziale in materia di nullità, anch’esse analogicamente applicabili,
nei limiti in cui siano espressione di principi generali in materia di nullità
di atti di volontà[131].
5.1.Legittimazione ad agire e rilevabilità d’ufficio.
Dovendo far riferimento alle categorie civilistiche,
anche con riguardo al processo amministrativo di legittimità, si può affermare
che l'azione di nullità è un'azione di accertamento, poiché diretta ad
acclarare che il provvedimento adottato è appunto nullo e pertanto inidoneo a
produrre gli effetti giuridici programmati.
La sentenza che definisce il giudizio, essendo
dichiarativa, ha conseguentemente effetto retroattivo[132].
In dottrina, con riferimento alla legittimazione ad
agire per la dichiarazione di nullità davanti al GA, si è sostanzialmente
affermato che essa spetti a tutti i soggetti che vi abbiano un interesse
pratico, indipendentemente dalla qualifica formale di destinatari del
provvedimento ed a prescindere dall’essere tali soggetti coinvolti in un
rapporto diretto con l’amministrazione[133].
La dottrina[134] è
giunta a sostenere che, quindi, hanno legittimazione ad agire non solo i
portatori di diritti soggettivi o interessi legittimi, ma tutti i portatori di
qualsiasi interesse leso dal risultato del provvedimento, trovando conferma a
tali affermazioni nella previsione della rilevabilità d’ufficio della nullità
contenuta nella normativa di diritto comune, che dovrebbe trovare applicazione
anche per la nullità dei provvedimenti amministrativi.
Nell’ambito del diritto civile, la giurisprudenza
qualifica l’azione di nullità come azione a legittimazione assoluta, e limita
la propria indagine alla sussistenza dell’interesse ad agire di cui
all’articolo 100 c.p.c.[135].
A questo punto però occorre mantenere coerenza con le
considerazioni che abbiamo sin qui svolto, ed in particolare con la conclusione
secondo cui l’azione per l’accertamento della nullità di provvedimenti
amministrativi, esperita in virtù dell’articolo 21 septies, consiste pur sempre
nell’esercizio giudiziale di un interesse legittimo, emerso nell’ambito di un
rapporto pubblicistico tra privato e pubblica amministrazione, che presuppone da parte dell’amministrazione
la titolarità astratta di una potestà pubblica.
L’interesse legittimo prescinde dall’adozione di un
provvedimento amministrativo, ma conserva pur sempre i propri indici
identificativi relativi alla qualificazione e differenziazione della posizione
giuridica stessa, anche se tali caratteristiche, nel caso di mancanza di
provvedimenti da impugnare, possono essere rintracciate nell’ambito del
rapporto e non nell’ambito del provvedimento.
E ciò vale per l’azione avverso il silenzio, così come
per l’azione in materia di accordi sostitutivi, così quindi anche in materia di
azione di accertamento della nullità del provvedimento.
Coerentemente a tutte queste considerazioni, la legittimazione ad agire per la nullità del
provvedimento amministrativo deve essere pur sempre basata sulla titolarità di
un interesse legittimo, e ciò vale sia a radicare sempre la giurisdizione del
giudice amministrativo sia a connotare in termini di specialità l’azione
rispetto a quella di diritto comune, quantomeno con riferimento alla legittimazione
ad agire.
Per la dichiarazione di nullità di un provvedimento
amministrativo, nell’ambito del giudizio amministrativo, pertanto non può agire
chiunque vi abbia interesse, ma solo chi è titolare di un interesse legittimo.
C’è da dire, comunque, che quantomeno le nullità
testuali (quindi non quelle strutturali, pur previste dal nuovo articolo 21
septies) sono espressione di contrarietà dell’azione amministrativa
autoritativa a norme la cui violazione, essendo sanzionata così gravemente,
sicuramente esprime un disvalore massimo nei confronti dell’agire
amministrativo, tanto che gli atti affetti da tali vizi sono privi ab origine di qualsiasi effetto, e può
apparire pertanto contrario al principio di buon andamento e di certezza
dell’azione amministrativa, di cui all’articolo 97 della Costituzione,
rimettere all’esclusiva iniziativa di parte l’azione per l’accertamento
giurisdizionale di un vizio così radicale, come appunto la nullità.
In tal caso,
v’è pur sempre la possibilità che la legittimazione ad agire sussista in
capo ad associazione portatrici di interessi diffusi, secondo i parametri di
legittimazione ormai consolidati nella giurisprudenza amministrativa in merito
all’impugnazione di atti annullabili.
De iure condendo, invece, si potrebbe anche pensare ad
ipotesi di azione pubblica, da parte di uffici di Pubblico Ministero (per il
principio di unicità degli uffici del Pubblico Ministero, si potrebbe anche
riflettere circa l’attuale possibilità di un’azione da parte del Pubblico
Ministero ordinario o contabile, nei casi in cui, rispettivamente, la
violazione della norma di azione che determina la nullità del provvedimento sia
anche parte della fattispecie di illecito penale o erariale).
Quanto alla rilevabilità d’ufficio, questa è per lo
più ammessa sia dalla giurisprudenza[136] che
dalla dottrina[137] di
diritto amministrativo.
Sotto questo profilo non si ritiene che la natura
della posizione giuridica azionata
davanti al giudice amministrativo, cioè quella di interesse legittimo, possa
precludere in senso assoluto una rilevabilità d’ufficio del vizio di nullità,
purchè il giudizio sia regolarmente istaurato da parte di chi è titolare di un
interesse legittimo (ad es. limitandosi a chiedere l’annullabilità del
provvedimento).
Abbiamo visto già che all’interesse legittimo non è
connaturata una tutela meramente impugnatoria e pertanto, nel caso dell’azione
tesa alla dichiarazione di nullità del provvedimento, non è pensabile che
l’iniziativa debba avvenire necessariamente nel termine decadenziale, sicché
non vi possono essere ostacoli alla rilevabilità d’ufficio neanche in ragione
del trascorrere del tempo[138].
Potrebbero invece essere fatte proprie dalla
giurisprudenza amministrativa alcune conclusioni maturate nell’ambito della
dottrina civilistica in tema di compatibilità tra il principio della domanda di
parte e quello della rilevabilità d’ufficio.
A tal proposito, la giurisprudenza ordinaria ha
costantemente affermato che la rilevabilità d'ufficio da parte del giudice deve
essere coordinata con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112
c.p.c.[139], e che conseguentemente
la nullità non può essere affermata sulla base di motivi diversi da quelli
addotti dalla parte[140],
anche se ultimamente tale indirizzo viene anche applicato meno rigidamente[141].
La giurisprudenza ordinaria, inoltre, sempre per
esigenze di coordinamento con il divieto di pronunziarsi ultra petita, afferma costantemente che il giudice è tenuto a
rilevare d’ufficio la nullità dell'atto, indipendentemente dall'attività
assertiva delle parti, solo quando venga in contestazione l'applicazione o
l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo
della domanda e non invece se la domanda sia ad esempio diretta a far
dichiarare la risoluzione per inadempimento[142].
Sulle questioni appena enunciate, sarebbe forse
preferibile aderire alle indicazioni provenienti dalla dottrina civilistica,
maggiormente aderente al dato testuale della rilevabilità d’ufficio della
nullità.
Nel caso di ricorso per l’annullamento di un atto
amministrativo basato su motivi infondati e comunque non espressione di vizi di
nullità, pertanto, sarebbe più corretto pronunciarsi comunque d’ufficio nel
caso si riscontrasse per altri motivi la nullità del provvedimento, tuttavia
non in termini di accoglimento della domanda di parte, che non c’è stata in tal
senso[143], ma preliminarmente, rilevando la inammissibilità
del ricorso per carenza d’interesse, dato che il provvedimento è già nullo e
quindi inefficace.
5.2.Imprescrittibilità dell’azione.
In dottrina[144] si è
posta una triplice alternativa, con riferimento al regime dei termini
dell’azione di nullità nei confronti del provvedimento amministrativo: il
rispetto del termine di decadenza previsto per l’azione di annullamento;
l’imprescrittibilità in analogia alla disciplina di diritto comune;
l’applicabilità di un termine di prescrizione.
In particolare, taluni hanno ritenuto che l’azione di
nullità debba essere fatta valere nel termine di 60 giorni dato che anche la
nullità, al pari dell’annullabilità, rientrerebbe nel genus dell’illegittimità
del provvedimento amministrativo (una variante a tale teoria invece collega il
termine di 60 giorni direttamente alla tutela dell’interesse legittimo[145]),
mentre altri hanno invece incentrato la soluzione interpretativa sull’azione di
nullità e non sull’atto, rilevando che tale azione ha un proprio statuto
evincibile dalle regole di diritto comune[146].
La giurisprudenza, inoltre, ha fatto registrare un
primo orientamento nel senso della imprescrittibilità[147], ed
ha finito per affermare la prescrizione decennale dell’azione di nullità del
provvedimento adottato in violazione o elusione del giudicato[148].
L’azione di nullità del provvedimento amministrativo,
per i vizi introdotti dall’articolo 21 septies, è esercizio giudiziale di una
posizione di interesse legittimo.
Si è già ampiamente esposto che la tutela
impugnatoria, nel termine di decadenza, è solo una delle modalità di tutela
dell’interesse legittimo, la quale non può ritenersi così connaturale
all’interesse legittimo stesso da imporre tale termine di decadenza anche ad
azioni che hanno ad oggetto rapporti di diritto pubblico non incisi dal alcun
atto amministrativo annullabile, o comunque nel caso in cui non si miri
all’annullamento di un atto amministrativo.
Il termine decadenziale di 60 giorni pertanto non ha
alcun referente normativo o dogmatico, nei giudizi non impugnatori.
Riguardo al termine decennale di proposizione
dell’azione di nullità per atti adottati in violazione o elusione del
giudicato, il termine di prescrizione viene desunto dall’actio iudicati, che
come noto configura l’esercizio giudiziale di un diritto soggettivo,
all’adempimento del giudicato, prescrittibile pertanto nel termine ordinario
decennale[149].
Lo stesso legislatore, nell’articolo 21 septies, al
comma
Ciò, se depone sicuramente per un riconoscimento della
rilevanza delle posizioni giuridiche sottostanti, ai fini della disciplina
delle questioni afferenti la nullità del provvedimento, non vale però
necessariamente a caratterizzare l’azione di nullità come esercizio dell’azione
di adempimento del giudicato.
Il legislazione ha ben fatto ad affidare le questioni
afferenti la nullità del provvedimento adottato in violazione o elusione di un
giudicato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Esse coinvolgono anche il problema del
risarcimento del danno derivante, appunto, da inadempimento del giudicato
stesso, e afferiscono pur sempre alla tutela del diritto soggettivo all’esatto
adempimento del giudicato.
Tuttavia, però, l’azione di dichiarazione della
nullità è distinta da quella di ottemperanza, poiché non mira a chiedere
un’esecuzione coattiva della sentenza giurisdizionale, bensì a far dichiarare
l’esistenza di un vizio genetico che affligge il provvedimento ab origine, e che non è suscettibile di
sanatoria per decorso del tempo, in difetto di disposizioni espresse in tal
senso.
Pertanto anche l’azione di nullità di cui al secondo
comma dell’articolo 21 septies non soggiace ad alcun termine di prescrizione,
trovando piena applicazione l’articolo 1422 del codice civile, che ha una
propria ratio nella tutela di interessi generali sottesi all’azione stessa, e
che non può essere arbitrariamente ricondotta entro lo schema di adempimento al
giudicato, che trova invece fondamento principale nell’interesse del singolo.
5.3.Contraddittorio, mezzi di prova e motivi aggiunti.
Con riferimento al problema del contraddittorio, si è
posta l’alternativa[150]
dell’applicazione delle regole del codice di procedura civile – dove la ricerca
delle parti necessarie non è addossata all’attore ma al giudice – o quelle del
giudizio amministrativo di impugnazione – con l’onere del ricorrente di
notificare il ricorso al controinteressato, nel termine decadenziale –.
In dottrina[151] si
è ritenuto di non poter applicare le regole relative al giudizio sull’atto,
visto che l’azione di nullità prescinde dall’avvenuta adozione di un atto da
impugnare nei termini di decadenza ed introduce invece un giudizio sul
rapporto, con la conseguenza di ritenersi applicabili le regole del codice di
procedura civile in materia di litisconsorzio ed intervento.
Tali considerazioni sono condivisibili fino ad un
certo punto, nel senso che bisogna tenere in debito conto che il rapporto di
diritto pubblico tra privato ed amministrazione, nel quale coesistono le
posizioni giuridiche potestative pubbliche dell’amministrazione e di interesse
legittimo del privato, ha proprie peculiarità proprio in virtù degli interessi
in esso coinvolti, e tali peculiarità sono proprie del rapporto e quindi
insensibili alla natura degli atti che producono effetti costitutivi o
dichiarativi sul rapporto stesso[152].
Con ciò si vuole ribadire che anche quando si agisce
per la dichiarazione di nullità di un provvedimento, nell’ambito di un rapporto
di diritto pubblico, resta immutata la
natura di pubblico rilievo degli interessi coinvolti in tale rapporto, e che
giustificano anche l’applicazione delle regole del procedimento amministrativo
di cui appunto alla legge 241/1990.
La posizione del privato nell’ambito del rapporto
resta quella di interesse legittimo, poiché si verte pur sempre in materia di
esercizio del potere amministrativo, e pertanto, ferma restando la rilevata
imprescrittibilità dell’azione e l’ampiezza della cognizione sul rapporto
stesso e non sull’atto, i principi generali applicabili dovranno essere quelli
fondamentali del processo amministrativo, per quanto riguarda l’iniziativa, il
contraddittorio ed i mezzi di prova (ma anche altri istituti del processo di
legittimità, ove compatibili con l’azione di nullità, come ad esempio la
proposizione di motivi aggiunti), che sono e restano quelli desumibili dal
giudizio di legittimità sull’azione amministrativa, senza però l’applicazione
delle norme relative ai termini di decadenza, connesse necessariamente
all’impugnazione di un atto annullabile, che nel caso in esame manca, ma pur
nel rispetto delle scadenze processuali.
5.4.Risarcimento del danno.
L’aver collocato l’azione di nullità nell’ambito della
giurisdizione generale di legittimità, anche se non impugnatoria (così come
l’azione in materia di silenzio-inadempimento), e l’aver riconosciuto la
giurisdizione del giudice amministrativo, sul rilievo che la situazione
correlativa al potere pubblico, sebbene esercitato mediante atti nulli, è pur
sempre quella di interesse legittimo, rende agevole trarre l’ulteriore
conseguenza della giurisdizione amministrativa di legittimità pur in materia di
risarcimento del danno, a fronte di atti amministrativi nulli, in applicazione
diretta del primo periodo dell’articolo 7 comma terzo della legge 1034/1071,
nella sua nuova formulazione, secondo cui “Il
tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione,
conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del
danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri
diritti patrimoniali consequenziali.”.
Ovviamente, essendo l’atto adottato nullo e la
relativa azione imprescrittibile, oltre che di mero accertamento, non avrà
alcun senso prospettare questioni tese a frapporre azioni pregiudiziali alla
domanda di risarcimento del danno, salvo doversi ritenere che la statuizione di
accertamento di nullità dell’atto, avendo valenza erga omnes, per i ricordati
principi generali in materia di processo amministrativo, dovrà necessariamente
avere carattere principale e non incidentale.
In tali casi, comunque, il fatto che ci si trovi di
fronte a provvedimenti nulli e non annullabili, non cambierà niente in termini
di qualificazione e quantificazione del danno, che resta agganciata alla
situazione giuridica sottostante sulla quale era destinato ad incidere il potere.
Di modo che, trattandosi ad esempio di un interesse
legittimo a fronte di un potere non vincolato ma discrezionale, il criterio di
liquidazione del danno (anche da ritardo) dovrà preferibilmente seguire, come
abbiamo visto in precedenza, il paradigma di cui all’articolo 35 del d.lgs
80/1998.
Il danno dovrà essere determinato con riferimento al
rapporto amministrativo e quindi alle posizioni giuridiche del privato e
dell’amministrazione in esso correlate, sicché l’adozione di un atto nullo sarà
per l’amministrazione fonte di risarcimento di tutti i danni che siano
conseguenza immediata e diretta della lesione dell’interesse tutelato dalla
posizione di interesse legittimo conformata nel rapporto pubblico (quindi a
tutela variabile a seconda, ad esempio, della natura vincolata o discrezionale
del potere dedotto nel rapporto).
Poiché, inoltre, come visto nei paragrafi precedenti,
il danno consegue pur sempre alla violazione di norme di azione, allora le
regole della prova dell’illiceità seguiranno il principio generale, nel
processo amministrativo, del principio di prova.
[1] Il presente lavoro è stato
scritto in occasione della relazione al Convegno “La riforma della legge n.241 del
[2] Cfr. M. Clarich, Tipicità delle azioni e azione di
adempimento nel processo amministrativo, in www.judicium.it
[3] Sull’aspirazione alla diritto amministrativo paritario, presente già in Benvenuti, cfr. M. Clarich, Tipicità delle azioni e azione di adempimento nel processo amministrativo, in www.judicium.it
[4] Cfr. Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000, p. 459 e seg., il quale, collegando l’articolo 1322 all'art. 41 Cost., sostiene che la meritevolezza non può prescindere dalla scelta costituzionale, nel senso che l'iniziativa privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale.
[5]
Sull’incompatibilità tra dritto privato e perseguimento del fine pubblico
assegnato all’amministrazione, cfr. E. Ferrari,
I principi dell’azione amministrativa nel
ddl Senato XIV –
[6] Negli
esatti termini esposti nel testo, si veda il Resoconto della I
Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
Interni), del 10 maggio
[7] Cfr., tra le prime, T.A.R. Liguria, sez. I, 1 aprile 2005, n. 413
[8] Cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 13
settembre 2004, n. 9006; Cassazione civile, sez. un., 25 ottobre 2004, n.
20645.
[9] Cfr. M. Clarich, Tipicità delle azioni e azione di
adempimento nel processo amministrativo, in www.judicium.it
[10] Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n.204 del 2004: Il legislatore ordinario ben può ampliare l'area della giurisdizione esclusiva purché lo faccia con riguardo a materie (in tal senso, particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità: con il che, da un lato, è escluso che la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia sufficiente perché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo (il quale davvero assumerebbe le sembianze di giudice "della" pubblica amministrazione: con violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma, Cost.) e, dall'altro lato, è escluso che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perché questa possa essere devoluta al giudice amministrativo.
[11] Cfr. TAR Campania
Napoli, Sez. I, 20 maggio 2003, n. 5868: “Dopo l'art.
[12] Cfr. da ultimo ad.pl. del Consiglio di Stato, sentenza n.9 del 2005, secondo la quale, spettano alla cognizione degl giudice ordinario solo quei “comportamenti” della P.A. che prefigurano attività materiali (tra cui anche la manifestazione abnorme del pubblico potere) non sorrette dall’esplicazione di un potere amministrativo.
[13] Soluzione che non merita una confutazione propria, poiché risulta in contrasto con tutto ciò che si dirà nel testo.
[14] In tal
senso
Si vedano, da ultimo, Sez. U, Sentenza n. 383 del 12/01/2005, sulla ratio
della diversa giurisdizione in materia di diniego di permesso di soggiorno
adottato ai sensi dell’articolo 5 e di quello (atto dovuto perché non
discrezionale) adottato ai sensi dell’articolo 30 del dlgs 286/1998; Sez. U, Sentenza n. 384 del 12/01/2005, sulla ratio della
giurisdizione del giudice ordinario in materia di espulsione disposta dal
Prefetto, proprio in ragione della natura vincolata e quindi dovuta di tale
atto; Sez. U,
Ordinanza n.730 del 2005 che
riconduce sotto la giurisdizione del giudice ordinario le domande proposte in sede
possessoria, se non risultano collegabili a provvedimenti amministrativi -
emessi nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali
spettanti alla P.A.. Sul potere autoritativo in senso stretto ed in senso lato,
cfr. R. Frasca e S. Evangelista, Relazione dell’ufficio del massimario,
[15] Infatti, ai fini della conversione del contratto nullo - secondo la corrente interpretazione dell’articolo 1424 codice civile - l'indagine del giudice deve essere diretta a verificare se gli effetti giuridici realizzabili con il contratto "diverso" sono idonei a soddisfare gli interessi delle parti che il contratto nullo era diretto ad attuare.
Si veda D'Antonio, La modificazione legislativa del regolamento negoziale , Padova, 1974, 270 e seguenti.
[16] Si veda de Lise, Testo dell’intervento svolto il 20 ottobre 2004 alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, in occasione dell’incontro di studio promosso dalla prof.ssa Maria Alessandra Sandulli sul tema “Le nuove frontiere del giudice amministrativo tra tutela ante causam e confini della giurisdizione esclusiva”, pubblicato anche sul sito ufficiale della giustizia amministrativa.
[17] Pres. Calabrò, Discorso in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2005, presso il TAR Lazio.
[18] Il 7 maggio 1880, come noto, Silvio Spaventa (ex
ministro dei Lavori pubblici nell’ultimo governo della Destra, consigliere di
Stato dal 1868) pronunciò a Bergamo il suo celebre discorso sulla giustizia
nell’amministrazione.
S. Spaventa, Giustizia nell’amministrazione, in La politica
della Destra. Scritti e discorsi raccolti da Benedetto Croce, Bari, Laterza,
1910.
[19] Il collegamento tra pregiudiziale di annullamento ed anacronistica concezione della giurisdizione come di tipo oggettivo e non soggettivo è fin troppo evidente.
Cfr.
C. Taglienti, Il risarcimento del danno nel diritto
amministrativo, T.A.R., 2003, 12, 592: la
giurisprudenza non si è convinta della possibilità di operare un sindacato
dell’atto a fini meramente soggettivi, a prescindere dalla ordinaria e tipica
valutazione sull’esercizio del potere pubblico.
Sono
note le varie ragioni addotte dalla giurisprudenza dominante a sostegno della
pregiudiziale di annullamento.
Cfr. E. Follieri, La tutela del diritto privato nel nuovo riparto della giurisdizione
negli scritti minori del prof. lucio Valerio Moscarini, Tar, 2003-3, 158: …la certezza dell’azione amministrativa che non può lasciare sospesa per
cinque anni la situazione regolata dall’atto amministrativo, dovendo il termine
di decadenza valere sia per l’annullamento che per il risarcimento; gli effetti
dell’atto amministrativo non annullato (e non impugnato tempestivamente)
paralizzano l’azione risarcitoria perché il giudice amministrativo non può disapplicare
l’atto autoritativo; il giudizio sulla illegittimità dell’atto amministrativo
costituisce un elemento essenziale del thema
decidendum perché riguarda l’ingiustizia del danno e non è possibile
condannare al risarcimento se non si accerta l’ingiustizia e si annulla l’atto,
non potendo il giudice disapplicarlo; l’accoglimento della domanda
risarcitoria, senza l’annullamento dell’atto, mantiene in vita provvedimenti
illegittimi, dichiarati tali ai fini del risarcimento, con la conseguenza che
Lo stesso impianto della
legge in commento che consente ora, con la modifica dell’articolo
In merito alla
pregiudiziale di annullamento, si rinvia alla nota sentenza della IV Sezione
del Consiglio di Stato, del 15 febbraio 2002 n. 952, e poi alla sentenza 18
giugno 2002 n. 3338 della VI Sezione.
Quest’ultima ha affermato
chiaramente che “l’assenza di un potere
di disapplicazione in capo al giudice amministrativo, che può solo conoscere in
via principale atti amministrativi di natura non regolamentare e non anche
disapplicarli, non costituisce argomento di carattere puramente processuale, ma
assume una valenza sostanziale, in quanto è strettamente collegato con il
principio della certezza delle situazioni giuridiche di diritto pubblico, al
cui presidio è posto il breve termine decadenziale d’impugnazione dei
provvedimenti amministrativi”.
E’ noto che poi è
intervenuta la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato, del 26 marzo 2003 n. 4, la quale ha ribadito tale orientamento,
relativamente a posizioni di interesse legittimo, sia nell’ambito della
giurisdizione di legittimità sia in quella esclusiva.
[20] Vedasi anche Ad Plenaria 1/2003.
[21] La responsabilità per risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo non può che essere di tipo contrattuale, e ciò avvicina ulteriormente l’interesse legittimo al diritto di credito, avente ad oggetto, spesso, non un’attività vincolata, ma discrezionale, e quindi causalmente orientata, cioè finalizzata (in entrambi i casi la posizione giuridica non cambia aspetto).
Un’attività obbligatoria non vincolata ma solo causalmente orientata non è nuova al diritto delle obbligazioni, come si rileva ad esempio a proposito dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede, a tutela di interessi coinvolti di fatto nel rapporto pur se non dedotti nel contratto.
[22] Cfr. Bigliazzi Geri, Contributo ad una teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato, Milano, 1967.
Tale teoria, però, per quanto visto sopra, non può essere ammissibile, dato che normalmente la cura degli interessi legittimi è affidata al giudice amministrativo, poiché essi presuppongono una correlazione con potestà pubbliche e non private.
Cfr. anche Cannada-Bartoli, voce Interesse (dir. amm.), EdD, XXII, 1972 (in particolare al paragrafo
19): L'estensione dello schema in esame
al diritto privato è stata motivata come conseguenza dell'accoglimento, in tale
diritto, della nozione di discrezionalità, preoccupandosi di far seguire alla
teoria proposta un'attenta esegesi di norme, dal diritto di famiglia a quello
delle obbligazioni, delle società, ecc. (…)Il punto debole di queste varie
formulazioni generali è il seguente: definito che in una certa situazione
privatistica si tratti d'interesse legittimo, ciò crea complicazioni, in
teoria, per i casi in cui la pubblica amministrazione sia uno dei soggetti di
quella situazione, stante che la tutela di siffatti interessi, nei confronti
dell'amministrazione pubblica, è devoluta al giudice amministrativo.
[23] Consiglio di Stato, sentenza n. 209
del 1994 "in sede di esecuzione di
una sentenza del giudice amministrativo è possibile, da parte del giudice
investito del ricorso per l'ottemperanza, esercitare cumulativamente, ove ne
ricorrano i presupposti, sia i poteri sostitutivi attribuitigli in sede di
ottemperanza, sia i poteri cassatori e ordinatori che gli competono in sede di
giurisdizione generale di legittimità, mediante l'integrazione dell'originario
disposto della sentenza con statuizioni che ne costituiscano non mera
esecuzione, ma attuazione in senso stretto, dando così luogo al noto fenomeno
del giudicato a formazione progressiva".
[24] Consiglio di stato, Sez. V, 06 febbraio 1999, n. 134: Quando, dopo un annullamento
giurisdizionale, l'autorità amministrativa debba riesaminare la vicenda, essa è
tenuta a far ciò con un'attenzione tutta particolare.
Non deve apparire negativamente
prevenuta nei confronti dei privati che hanno dovuto rivolgersi al giudice; e
dunque non deve esporli alla prospettiva di una pluralità d'altri giudizi ulteriori.
Né deve ingombrare per troppe volte, rispetto al medesimo rapporto, gli uffici
giudiziari.
Risultati, questi, che possono
realizzarsi richiedendosi all'amministrazione - dopo un giudicato di
annullamento da cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere di nuovo -
d'esaminare l'affare nella sua interezza, sollevando tutte le questioni che
ritenga rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere sfavorevolmente
neppure in relazione a profili ancora non esaminati.
[25] In tal senso, invece, cfr. ad
esempio Consiglio
Stato, sez. IV, 30 maggio 2002, n. 3023: Nel giudizio amministrativo di impugnazione favorevolmente conclusosi
per il ricorrente il giudicato si forma con esclusivo riferimento ai vizi
dell'atto ritenuti dal giudice sussistenti alla stregua dei motivi dedotti nel
ricorso, essendo in definitiva inapplicabile "in toto" alla
giurisdizione degli interessi il principio secondo il quale la pronuncia
definitiva del giudice copre il dedotto ed il deducibile in via di azione o
eccezione. Ne consegue che la sede per sindacare la legittimità dell'atto
adottato dall'amministrazione in fase di esecuzione del giudicato, sotto
profili che non abbiano formato oggetto delle statuizioni contenute nella
sentenza, non è quella dell'ottemperanza ma quella ordinaria della cognizione,
non potendo lo strumento dell'ottemperanza essere utilizzato per introdurre in
giudizio questioni indipendenti dal giudicato, ossia tali da costituire oggetto
di un'autonoma controversia.
[26] T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 8 luglio 2004, n. 1722: Una
volta ammesso in termini generali, con la l. n. 21 luglio 2000 n. 205, che
anche dall'esercizio dell'attività provvedimentale della p.a. possono scaturire
illeciti risarcibili ai sensi dell'art. 2043 c.c., si impone un ripensamento
del tradizionale divieto di integrazione della motivazione dell'atto impugnato
e, più in generale, di interventi di sanatoria in pendenza di giudizio , al
fine di consentire all'amministrazione di esercitare un ampio "jus
poenitendi" in autotutela, in applicazione del principio della parità tra
le parti del processo: la citata l. n. 205 (modificando l'art.
[27] La disposizione del d.d.l. originario così disponeva:
“E' annullabile il provvedimento viziato per incompetenza, adottato in
violazione di norme imperative, o viziato per eccesso di potere” … “Non
è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento
o sulla forma il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato”…“Resta salva la facoltà di regolarizzazione, anche in
pendenza di ricorso giurisdizionale”.
E’ rimasta, tuttavia,
quell’idea di fondo che possa esservi un provvedimento amministrativo che, pur
essendo viziato nella forma o nel procedimento, non debba essere comunque
annullato poiché il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso “da quello
in concreto adottato”. Cfr. in tal senso D.U. Galetta,
Notazioni
critiche sul nuovo art. 21-octies della
legge n. 241/90, in www.giustamm.it, 2005, 2, la quale però
non riconduce tali previsioni al concetto di irregolarità ma alla regola del
raggiungimento dello scopo, intesa qui come raggiungimento dell’interesse
pubblico finale.
[28] Per un’applicabilità, anche nel
giudizio amministrativo, delle disposizioni di cui all’articolo 2967 comma 2,
vedasi Consiglio
di stato, Sez. VI, 25 marzo 1998, n. 378: Tali principi, validi per il
processo civile, trovano applicazione, a maggior ragione, nel processo amministrativo,
in cui si ritiene più attenuato l'onere della prova a carico del ricorrente.
[29] Cfr. Consiglio Stato, sez. V, 17 maggio 1996, n. 565, secondo cui non
sussiste alcun difetto di motivazione nel provvedimento, se la p.a. deposita in
giudizio la documentazione che indica chiaramente le ragioni del diniego e
contro le quali l'interessato può proporre motivi aggiunti, soprattutto qualora
quest'ultimo dimostra di essere perfettamente consapevole dei motivi
dell'impugnato diniego .
[30] Cfr. anche A. Romano
Tassone, Prime osservazioni sulla legge di riforma della L. n. 241/1990, in
giustamm.it: Una breve riflessione
(necessariamente più tecnica) merita, in questa prospettiva, la controversa
disposizione dell’art. 21 - octies della
L. n.241/90, ed in particolare il suo 2° comma, che è stato oggetto di vivaci
polemiche, e che sembra più radicalmente contrastare con la tradizionale
impostazione del regime dell’invalidità del provvedimento amministrativo. (…) A
mio avviso, il principio in questione - ancorchè apparentemente espresso e
messo in atto attraverso una duplice tecnica: una qualificazione sostanziale di
"non-annullabilità" (irregolarità?) per i provvedimenti vincolati, ed
una eccezione processuale per quelli discrezionali - è infatti destinato, in
realtà, ad operare sempre e comunque nel giudizio ed ope exceptionis . Un argomento testuale a favore di
questa tesi può trovarsi nella successiva disposizione sull'annullamento
d'ufficio, che contempla tutte e senza eccezione alcuna le ipotesi di cui
all'articolo precedente; un argomento sistematico - se si vuole- si può dedurre
dalla circostanza che in entrambi i casi la valutazione va' effettuata in concreto e non in astratto, come invece dovrebbe accadere se tali
congegni reagissero sulla qualificazione giuridica del provvedimento in termini
di invalidità. La nuova disposizione, pertanto, non comporta, a mio avviso,
alcuna eccezione alla qualificazione sostanziale del provvedimento non conforme
a legge, che è e rimane invalido, ma opera sul piano degli istituti di
sanatoria, potenziando e razionalizzando un'ipotesi generale già presente nel
nostro ordinamento: la c.d. "regola del raggiungimento dello scopo",
cui attribuisce però un significato più ampio di quello tradizionale. (…) In
effetti, tecniche di valorizzazione della irrilevanza del vizio denunciato sul
contenuto dispositivo del provvedimento, al fine di negare l’annullamento
richiesto in giudizio, non erano affatto sconosciute al nostro ordinamento: la
giurisprudenza amministrativa, per esempio, se ne avvaleva (e se ne avvale)
pacificamente ai fini della valutazione dell’interesse a ricorrere, che viene
frequentemente negato ove il ricorrente non possa attendersi, dalla
rinnovazione del procedimento, una decisione diversa da quella già adottata.
[31] Cfr. D.U. Galetta, Notazioni critiche sul nuovo art. 21-octies della legge n. 241/90, in giust-amm.it, 2005, passim, la quale critica la legittimità costituzionale di norme procedimentali che prevedano solo un’irregolarità, senza alcuna sanzione per la loro inosservanza, oltre ai pericoli per uno sconfinamento costante del giudice nel merito amministrativo.
[32] Cfr. A. Orsi Battaglini, Alla ricerca dello Stato di diritto, Milano, 2005, p.46 e seg.
[33] E. Gabrielli, Mercato, contratto ed operazione economica, in Rass. dir. civ., 4, 2004, p. 1044 e seg., porta numerosi esempi. Oltre alla vendita di beni di consumo, l’autore cita gli altri esempi di contratti del consumatore, tra cui i contratti di viaggio e la disciplina delle clausole vessatorie.. ed evidenzia che la considerazione del contratto come operazione economica è utile per favorire l’armonizzazione europea del mercato e del diritto dei contratti, poiché adotta un approccio funzionale che consente di superare le diversità formali tra istituti giuridici che regolano fenomeni economici che nella sostanza sono simili.
[34] Si veda, tra le prime applicazioni giurisprudenziali
di tali principi, Tar Puglia, sez. di Lecce, Sentenza n.4184/2005 del 26 maggio
2005 (Pres. Speranza, rel. Balloriani), in www.personaedanno.it,
in cui si afferma testualmente: “…la
lesione dell’interesse legittimo ha la propria peculiarità nell’essere un
illecito maturato nell’ambito di un rapporto di diritto pubblico (cui
corrispondono le posizioni correlate di potere-interesse legittimo), per violazione
di norme di azione amministrativa.
Solo analogicamente quindi possono
applicarsi i principi in materia di illecito nell’ambito del rapporto
obbligatorio di diritto comune, così come al contratto di diritto pubblico (in
cui l’esercizio di tale potere è negoziato) possono applicarsi i principi in
materia di inadempimento delle obbligazioni (cfr. l’articolo 11 della legge
n.241/1990).
Ciò premesso, con riferimento
all’interesse legittimo, in difetto di limitazioni espresse alla generale e
piena tutelabilità della posizione giuridica (cfr. art. 24 della Costituzione),
non v’è ragione alcuna di applicare limitazioni o classificazioni di sorta, con
riferimento alla possibilità di accordare tutela risarcitoria agli interessi
sostanziali ad essa sottesi.
Tali interessi possono anche essere non
patrimoniali (cfr. il principio contenuto nell’art. 1174 codice civile e quanto
già affermato dalla giurisprudenza: Consiglio Stato,
sez. V, 10 ottobre 1989, n. 623).
Nell’ambito dell’interesse legittimo,
esistono altre e diverse distinzioni, che possono avere conseguenze sul profilo
risarcitorio.
Si pensi ai cd. interessi legittimi
pretesivi a fronte di potere vincolato o discrezionale e che in quest’ultimo
caso sarà necessario per il giudice ricorrere allo speciale procedimento di
liquidazione di cui all’articolo 35 del dlgs n.80 del 1998.
Per quanto sopra, può affermarsi la
risarcibilità in via generale dell’interesse legittimo, senza alcun limite, con
la precisazione però che ai fini dell’accertamento del danno occorre verificare
se, effettivamente, la violazione delle regole di agire di diritto pubblico, e
quindi la violazione dell’interesse legittimo, abbia poi effettivamente
prodotto un danno patrimoniale o non patrimoniale a carico del soggetto
titolare dell’interesse legittimo.
Nel caso in esame, il ricorrente non
chiede il risarcimento del danno patrimoniale, ma solo di quello non
patrimoniale.
Con riferimento a quest’ultimo allora,
si osserva che l’interesse sostanziale ad ottenere il tempestivo riconoscimento
dell’equo indennizzo, se ha un rilievo socialmente apprezzabile sotto il
profilo economico, non produce invece apprezzabili conseguenze sotto il profilo
non patrimoniale, neanche come semplice sofferenza causata dall’illecito.
Invero non si tratta di somme di
rilevanza tale che possono avere anche rilievo indiretto sotto il profilo non
patrimoniale, né il riconoscimento dell’equo indennizzo, nel concreto caso in
esame, comporta la considerazione o comunque il coinvolgimento di valori non
patrimoniali della persona umana.
La domanda di risarcimento deve essere
quindi respinta per mancanza di danno.
Non si vede quale sofferenza o offesa a
valori personali si possa subire a fronte del ritardo nel riconoscimento
dell’equo indennizzo”.
Questa
impostazione sembra affermarsi, sia pure allo stato in misura minoritaria,
nella giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Cfr.
Infatti, per ragioni ontologiche,
storiche, normative e istituzionali, l’esercizio del potere autoritativo:
- non è assimilabile alla condotta
delle parti di un rapporto contrattuale, caratterizzato da diritti, obblighi o
altre posizioni tutelate dal diritto privato (la cui tutela è prevista dagli articoli
1218 e ss. del codice civile);
- non è assimilabile alla condotta
di chi – con un comportamento materiale o di natura negoziale – cagioni un
danno ingiusto a cose, a persone, a diritti, posizioni di fatto o altre
posizioni tutelate ai fini risarcitori erga
omnes dal diritto
privato (e la cui tutela è prevista dagli articoli 2043 e ss. del codice civile).
Per tali ragioni, i commi 1 e 4 del
novellato art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998 non hanno richiamato
alcuna disposizione del codice civile (poiché l’illecito cagionato con illegittimi
atti autoritativi non è riconducibile alle fattispecie disciplinate dai codici
del 1865 e del 1942) e neppure hanno richiamato le fondamentali nozioni
(diligenza, dolo, colpa, ecc.) su cui si basano i sistemi della responsabilità
civile (contrattuale o extracontrattuale).
Essi hanno attribuito al giudice
amministrativo il potere di determinare in concreto se e quali conseguenze
dannose vi siano nella sfera giuridica del soggetto legittimato
all’impugnazione, quando vi è l’illegittimo esercizio del potere autoritativo,
verificando anche se – nel caso al suo esame – un principio affermatosi nel
diritto privato risulti compatibile con quello da applicare nel diritto pubblico (in ragione
delle regole organizzative, sostanziali e procedimentali che l’Amministrazione
è tenuta a rispettare, nonché delle regole che caratterizzano il processo
amministrativo)”.
[35] L’articolo 35 comma 2 prevede una forma di risarcimento a tappe: prima il giudice fissa i criteri cui l’amministrazione deve attenersi nella ricerca di un accordo con il soggetto leso, per addivenire alla liquidazione del danno; b) qualora non si raggiungesse tale accordo, è prevista una sorta di giudizio d’ottemperanza.
Cfr. A. Romano, Comm. Breve alle leggi sulla Giustizia Amministrativa, Padova, 2001, 621.
[36] Ed pertanto si rileva come il criterio prognostico proposto nella sentenza 500/1999 della Cassazione, basato su una ragionevole probabilità, per il cittadino, di ottenere il provvedimento amministrativo negatogli dall’amministrazione, non sia affatto idoneo al corretto risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo.
[37] Cfr. Consiglio Stato,
sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169, seguito da Cassazione civile, sez. I, 10 gennaio 2003, n.
157, che oggi sembrano trarre nuova linfa dalla recente sentenza della
Corte di Giustizia CE che, con la decisione C-275/03 del 14 ottobre
[38]
[39] Cfr. Corte Cost. sentenza 204 del 2004: Le censure che si sono sinteticamente riferite (sub 2.1.) colgono nel segno nella parte in cui denunciano l'adozione, da parte del legislatore ordinario del 1998-2000, di un'idea di giurisdizione esclusiva ancorata alla pura e semplice presenza, in un certo settore dell'ordinamento, di un rilevante pubblico interesse; un'idea - come osservano i rimettenti - che presuppone l'approvazione (mai avvenuta) di quel progetto di riforma (Atto Camera 7465 XIII Legislatura) dell'art. 103 Cost. secondo il quale «la giurisdizione amministrativa ha ad oggetto le controversie con la pubblica amministrazione nelle materie indicate dalla legge».
[40] Cfr. E. Sticchi Damiani, La nozione di appalto pubblico, Milano, 1999, 96 e 136: E invero nelle vicende consensualistiche le situazioni giuridiche dell’Amministrazione, in presenza di attività funzionalizzata, sono riconducibili al pubblico potere, trovano collocazione nella dicotomia potestà-interesse legittimo e si traducono in accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento tipicamente discrezionali, mentre, in presenza di attività soltanto funzionale, si collegano all’autonomia negoziale, si strutturano come reciproci diritti ed obblighi delle parti e si traducono in atti di natura privatistica…
…Laddove rilevanza disciplinare dell’interesse pubblico non significa rilevanza dell’interesse pubblico in quanto tale, che può, considerando il problema, per così dire, in termini quantitativistici, trovare adeguata disciplina anche in moduli privatistici, ma appunto rilevanza disciplinare nel senso della necessità “qualitativa” di talune fattispecie di interesse pubblico e non di altre di trovare una specifica rispondenza nella disciplina del procedimento..
[41] Sul rapporto tra articolo 11 della legge 241/1990 e servizi pubblici si veda anche V. Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, Torino, 1997, 658: “In materia di opere o di servizi pubblici, lo strumento della concessione amministrativa e quello del contratto di appalto sono del tutto sostituibili l’uno con l’altro. Il servizio pubblico può essere dato in concessione a privati, attraverso un provvedimento autoritativo, ovvero può essere affidato in appalto, attraverso un contratto di diritto comune. E lo stesso servizio può essere affidato a società commerciale al cui capitale l’ente pubblico partecipa in quota maggioritaria o minoritaria…”
[42] Cfr. M.
Rubulotta, Sulla giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici
farmaceutici, nota a Tar
Catania, sentenza 21 marzo 2005, n.
A detta dei giudici amministrativi, non risulterebbe chiaro se
[43] Che nei servizi pubblici sia ontologicamente presente il momento autoritativo è desumibile dalla stessa definizione giurisprudenziale di essi.
Il Consiglio di
Stato (Cfr. Cons. Stato Ag. 12 marzo 1998 n. 30 e Ap. 3 marzo 2001 n. 1)
ha ricompreso nella nozione di servizio pubblico “tutte le attività svolte da qualsivoglia soggetto, riconducibili ad un
ordinamento di settore, sottoposte cioè a controllo, vigilanza o mera autorizzazione
da parte di un’amministrazione pubblica” e
Cfr.
M. Rubulotta, Sulla
giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici farmaceutici, nota a Tar Catania, sentenza 21 marzo 2005, n.
[44] Sui servizi pubblici come accordi ex articolo 11 della legge 241/1990, si veda e. Sticchi Damiani, La nozione di appalto pubblico, Milano, 1999, passim.
[45] Cfr. Giannini M.S., Diritto amministrativo, II, Milano, 1993, 13 e seg.
Si veda inoltre V. Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, Torino, 1997, 51 e seg., le cui considerazioni appaiono giocoforza suscitare maggiore interesse, visto il ruolo ricoperto nell’ambito della riforma in commento: Sono funzioni in senso proprio e tecnico le attività di cura concreta di interessi pubblici poste in essere nell’esercizio di poteri amministrativi…non tutte le attività giuridiche dell’Amministrazione sono funzioni: non tutte cioè, si estrinsecano nell’esercizio di poteri amministrativi e nell’ambito di rapporti giuridici di diritto pubblico. Infatti, l’Amministrazione agisce anche, e in determinati settori esclusivamente, mediante attività di giuridica di diritto comune: nell’esercizio di diritti, anziché di poteri amministrativi, nell’ambito dell’autonomia negoziale (si è già ripetutamente accennato che i pubblici poteri sono anche soggetti di diritto comune). Queste attività di diritto privato dell’Amministrazione, o comunque di natura convenzionale o negoziale, possono a loro volta distinguersi in due categorie, In alcuni casi, l’attività di diritto privato in luogo di quella pubblicistica consistente nell’esercizio di poteri amministrativi (funzione in senso tecnico), è strumento di cura di interessi pubblici, è amministrazione in senso stretto … Ciò avviene laddove l’Amministrazione, nella cura concreta di un determinato interesse pubblico sceglie di usare lo strumento privatistico, di agire secondo un modulo di diritto comune anzichè mediante esercizio del potere che è stato attribuito per la cura dell’interesse…nei limiti in cui questa facoltà di scelta si in concreto ammissibile.
[E cioè quasi sempre, possiamo oggi affermare, alla luce della modifica dell’articolo 11 della legge 241/1990].
…in altri casi l’attività di diritto privato posta in essere dall’Amministrazione è attività, possiamo dire, meramente patrimoniale, intesa cioè alla gestione del patrimonio privato che anche i pubblici poteri (come soggetti di diritto comune) possiedono…si parla in tali casi di attività privata dell’Amministrazione. Ad essa secondo alcuni vanno ascritte le attività cosiddette di azienda (peraltro recessive nell’organizzazione amministrativa contemporanea) cioè dirette alla produzione o all’acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture amministrative e del personale.
[46] Mutuando l’espressione da un’altra branca del
diritto, nella quale ha pur sempre rilievo autonomo l’attività, quale insieme
di atti coordinati o unificati sul piano funzionale dalla unicità dello scopo
(cfr. G.Auletta, voce Attività
(dir. privato), EdD, 1958, 982), ed in cui ha del pari utilità la distinzione
tra contratti d’azienda e contratti d’impresa (la dottrina distingue i
contratti inerenti all'esercizio dell'azienda in contratti aziendali in senso
stretto, aventi per oggetto il godimento di beni aziendali, e in contratti
d'impresa - Galgano, Diritto
commerciale , I, L'imprenditore , Bologna, 1996, 79 - : i primi sono contratti
miranti all'acquisizione dei beni o servizi necessari al funzionamento del
complesso aziendale - Martorano, in AA.VV., Manuale di
diritto commerciale , Torino, 1997, 557 -), effettivamente, la nozione di
servizio pubblico, come l’attivita` idonea a soddisfare in via immediata le
necessita` di una numero indifferenziato di utenti, può essere utilmente
distinta dalla categoria dei c.d. servizi di azienda (di cui agli artt.
[47] Cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 10 maggio 2004,
n. 2124: Il contratto di affidamento del servizio di vigilanza di un edificio
pubblico è riconducibile alla categoria degli appalti pubblici di servizi e non
degli appalti di servizi pubblici, pertanto la controversia recante ad oggetto
prestazioni di natura patrimoniale rese in favore dell'appaltante, soggetto
pubblico direttamente beneficiario del servizio, appartiene alla giurisdizione
del giudice ordinario.
[48] Consiglio di stato, Sez. V, 13 marzo 2000, n. 1327: la disposizione generale dell'articolo 11
della legge n. 241/1990, secondo la quale gli accordi sostitutivi di
provvedimenti sono assoggettati alla disciplina sostanziale ricavata dai
principi generali in materia di obbligazioni e contratti pienamente operante anche in relazione alle
convenzioni relative all'affidamento di servizi pubblici, nonostante le specifiche
norme contenute nell'articolo 5 della legge n. 1034/1971 e negli articoli 33 e
seguenti del decreto n. 80/1998, codifica la regola, già espressa da un
consistente indirizzo interpretativo, secondo cui i contratti ad oggetto
pubblico sono attratti, in larga misura, nella sfera di operatività del diritto
privato.
[49] Sul concetto ampio, non enfatico, di funzione amministrativa e sulle funzioni pubbliche episodiche, si veda Giannini M.S., Diritto amministrativo, II, Milano, 1993, 13 e seg.
[50]T.A.R.
Piemonte, sez. II, 3 giugno 2003, n. 815: L'attribuzione alla giurisdizione amministrativa della
controversia avente origine da una convenzione stipulata tra pubbliche
amministrazioni per la gestione di servizi amministrativi non è tanto da
ascriversi alla riconducibilità alla materia di servizi pubblici , quanto
all'espressa devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, da parte degli art. 11 e
[51] Tale ultima espressione è di G. Tulumello, Il nuovo regime di atipicità degli accordi sostitutivi: forma di Stato e limiti all’amministrazione per accordi, in giust-ammm.it, 2005, 8, il quale evidenzia anche alcuni risvolti problematici degli accordi sostitutivi con particolare riferimento alla disciplina comunitaria in materia di concorrenza.
[52] Cfr. G.De Marzo, P.Grauso, G.Fabbrizi, L’attività amministrativa alla ricerca del consenso, in Le nuove regole dell’azione amministrativa dopo le leggi n.15/2005 e n.80/2005, AAVV, a cura di Caringella, De Carolis e De Marzo, Milano, 2005, p. 103.
[53] Cfr., da ultimo, L.Monteferrante, La nuova disciplina degli accordi procedimentali: profili di tutela giurisdizionale, Intervento al seminario di studi organizzato dall’Università Bocconi di Milano il 25.5.2005.
[54] Cfr. Cfr. G.De Marzo, P.Grauso, G.Fabbrizi, L’attività amministrativa cit, p. 103.
[55]
L’attribuzione di tale dignità sarebbe strettamente connessa con l’indipendenza
dell’apparato, tanto che
Queste affermazioni, purtroppo, rilevano il carattere di compromesso tra poteri, insito nella sentenza della Corte.
[56] Come vedremo, quest’ultimo passaggio appare
rivelatore dell’impostazione di fondo della sentenza in esame nella definizione
di interesse legittimo, come situazione giuridica nell’ambito di un rapporto di
natura pubblicistica, che si rivela per l’astratta presenza di poteri
autoritativi funzionali al pubblico interesse in capo alla pubblica
amministrazione.
Nel senso della
riconduzione del contratto di pubblico servizio alla fattispecie di cui
all’articolo 11 della legge 241/1990 e della configurazione, in tali ipotesi,
di situazioni di interesse legittimo per la rilevanza del potere sulla
disciplina, si veda E. Sticchi Damiani,
La nozione di appalto pubblico,
Milano, 1999, 95 e seg.
[57] Tale impostazione è affermata apertamente dal Giudice Cosituzionale.
Del resto è il criterio di riparto che si evinceva già dall’interpretazione che si era data agli articoli 2, 3 e 4 della legge 2248/1865.
Su un interessante analisi
dei criteri di riparto della giurisdizione contenuti nella Costituzione, si
veda D. Pallottino, Osservazioni
sulla legittimità costituzionale del nuovo sistema di riparto delle
giurisdizioni, in Foro amm. TAR
2003, 4, 1461 e seg. L’Autore giunge a conclusioni condivise nel testo, ovvero
che il criterio di riparto contenuto nella Costituzione non è solo quello
relativo alla posizione giuridica.
Egli inoltre evidenzia correttamente come il sistema delineato dalla
Costituzione sia un sistema di pluralità delle giurisdizioni (prevalso infine
nell’assemblea costituente poiché ritenuto capace di garantire maggiore tutela
contro i poteri pubblici, a differenza del fallimento riscontrato con la
giurisdizione unica, delineata dalla legge 2248/1865, anche se capace di
assicurare minori garanzie in termini di certezza del diritto) e non di unicità
della giurisdizione, e che quindi ciò postula necessariamente la possibilità di
contrasti di interpretazioni giurisprudenziali su identici istituti.
Tali conclusioni sembrano condivise anche dalla Corte Costituzionale, nella sentenza 204/2004, laddove ha riconosciuto anche al giudice amministrativo la piena dignità di giudice ordinario degli interessi legittimi ed ha posto come unico limite alla ripartizione per blocchi di materie l’astratta esistenza del potere autoritativo dell’amministrazione.
[58] E’ pertanto palesemente incostituzionale la proposta di legge n. 5471, presentata il 2 dicembre 2004 alla Camera dei Deputati d’iniziativa degli Onorevoli Finocchiaro, Leoni, Bonito, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, avente ad oggetto “Nuove norme in materia di impugnazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa”. Il testo infatti prevede espressamente la devoluzione al giudice ordinario della giurisdizione in materia di interessi legittimi non solo a fronte di atti vincolati (quali quelli applicativi di sanzioni amministrative):
1. Avverso gli atti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa concernenti lo status dei giudici amministrativi è ammesso ricorso in unico grado avanti alla corte d’appello di Roma. Ai sensi dell’articolo 113, terzo comma, della Costituzione, la corte d’appello conosce anche della lesione di interessi legittimi e può disporre l’annullamento degli atti impugnati.
2. Le sentenze pronunciate sui ricorsi di cui al comma 1 possono essere
impugnate avanti alla Corte di cassazione per i
motivi enunciati nell’articolo 360 del codice di procedura civile.
3. Avverso gli atti di cui al comma 1 non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica previsto all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
[59] Cfr. A. Camozzi, L’interesse legittimo alla luce della
riforma della giustizia amministrativa, Relazione presentata al convegno
svoltosi a Matera il 12 aprile 2002 sul tema «L’innovazione istituzionale: grandi
disegni o vere riforme? Parte seconda, in TAR, 2002-02, 81 e seg.: Per la verità parte della dottrina —
Sandulli, La giustizia amministrativa —
dubita che
[60] E ciò, probabilmente, tradisce la natura di continuo compromesso - spesso palese - tra i vari plessi giurisdizionali, che sottende le varie soluzioni in tema di riparto, le quali pertanto non appaiono purtroppo mai finalizzate alla mera razionalizzazione del sistema.
[61] Cfr. Consiglio di Stato, IV Sez., sentenza n. 1109 del 17 marzo 2005: Il riferimento - contenuto nella sentenza n. 204/2004 - alla necessità di un collegamento con l’esercizio del potere per poter giustificare una previsione di giurisdizione esclusiva non può che essere inteso - ad avviso del Collegio - come indicativo della volontà del giudice costituzionale di ricondurre nell’alveo dell’attività provvedimentale in senso ampio anche l’attività materiale esecutiva dei provvedimenti amministrativi (ancorché illegittimi), limitando la declaratoria di incostituzionalità alle sole ipotesi di giurisdizione esclusiva in cui il comportamento materiale della pubblica amministrazione è assunto in totale carenza di potere e cioè con modalità del tutto estranee all’esercizio del potere autoritativo.
[62] Cfr. Sticchi
Damiani, La nozione di appalto pubblico, Milano, 1999, 95 e seg.
[63] Si veda ad esempio C. cost., sent. n. 225/2001,
secondo cui il relativo limite ai poteri del giudice ordinario, di cui
all’articolo 4 LAC, non costituiscono una regola di valore costituzionale, che
il legislatore ordinario sarebbe tenuto ad osservare in ogni caso.
[64] Si veda, tra le tante, Consiglio
Stato, sez. IV, 2 novembre 2004, n. 7088, che ha escluso che sia una
giurisdizione esclusiva la giurisdizione in materia di silenzio inadempimento dell’amministrazione
all’adozione di un atto autoritativo.
[65]In tal
senso si veda, dopo la sentenza 204/2004 della Corte Costituzionale,
l’ordinanza 1300 dell’11 novembre 2004 del T.A.R. Lecce, secondo cui non è manifestamente
infondata, con riferimento agli artt. 3 e 103 comma 1 Cost., la questione di
costituzionalità dell'art. 13 comma 8 T.U. 25 luglio 1998 n. 286, come
modificato dall'art. 1 comma 2 D.L. 14 settembre 2004 n. 241, nella parte in
cui prevede che "avverso il decreto
di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al Giudice di pace
del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è
di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione.
Analogamente, dubbi di legittimità cositituzionale potrebbero avanzarsi, con riguardo alla disposizione dell’articolo 1 comma 2 del dlgs n.5 del 17.1.2003, secondo cui “Restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione. Spettano esclusivamente alla Corte d’Appello tutte le controversie di cui agli articoli 145 del dlgs 1.9.1993 n.385, e 195 del dlgs 24.2.1998 n.58”.
Ciò, poiché si è derogato ad un criterio generale di riparto (che, ex articoli 103 comma 3, e 4 della L.A.C. n. 2248/1865, attribuisce, in via generale al giudice amministrativo la tutela dei privati avverso l’attività d’imperio della pubblica amministrazione), in modo del tutto irragionevole, scindendo arbitrariamente l’unità funzionale dell’attività di vigilanza e sanzionatoria.
L’illegitimità
deriva inoltre dall’eccesso di delega laddove, in assenza di delega specifica
[La legge di delegazione del 03/10/2001, n. 366, all’articolo
[66]Come è avvenuto in più occasioni, ad esempio, in
materia di irrogazione di sanzioni amministrative.
Sul difficile coordinamento
degli articoli 103 e 113 della Costituzione, Cfr. L. Mazzarolli, Giustizia amministrativa, in Diritto
amministrativo, AAVV, Bologna, 1998., p. 1779.
[67] Benché comunque esposto all’esercizio di un potere autoritativo e pertanto tutelato in modo simile all’interesse legittimo. Cioè i diritti che in passato veniva chiamati come diritti affievoliti o condizionati dal potere pubblico. Cfr. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, I, 7^ ed., Milano, 1953, 189; Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, 13^ ed., Napoli, 1982, 105; Landi e Potenza, Manuale di diritto amministrativo, 8^ ed., Milano, 1987, 165.
Ma oggi ci si è accorti che tale definizione non è dogamaticamente corretta.
Cfr. V. Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, Torino, 1997, 611, il quale evidenzia che la teoria della degradazione ha il difetto di modificare la natura della posizione giuridica in virtù di alcune modalità di tutela che ad essa sono invece proprie, ed evidenzia inoltre che tale teoria è nata proprio all’indomani della legge del 1865, lasciando inizialmente senza tutela i diritti soggettivi lesi dall’agire autoritativo della PA, poi rimessi alla giurisdizione del GA, ma spesso reclamati dalla Cassazione con la nota teoria della carenza di potere.
[68] Secondo
la quale: “…rientra nella discrezionalità del legislatore l'attribuzione ad un
giudice (sia amministrativo, sia ordinario; nella fattispecie, la normativa si
riferisce, a seconda delle ipotesi di espulsione, ad entrambi), in sede di
decisione di ricorso giurisdizionale, del potere di annullare (nei casi e con
gli effetti previsti dalla legge stessa: art. 113, terzo comma, Costituzione)
un atto amministrativo - e l'annullamento può essere anche parziale -,
affidandogli (ove ritenuto rispondente ad esigenze di speditezza), anche il
potere di determinare il contenuto di durata di una prescrizione (nella specie
effetto interdittivo), fissando alcuni criteri di legittimità, pur lasciando
spazio ad una valutazione discrezionale;
… tale scelta non appare
manifestamente irragionevole, quando - come nella fattispecie - lo stesso
legislatore ritenga che detti strumenti processuali rispondano alla esigenza di
rafforzare la effettività, la tempestività e l'ampiezza della tutela
giurisdizionale, specie se questa tutela coinvolga diritti della persona;
… non spetta al giudice, investito
di un potere giurisdizionale, di compiere una diversa valutazione di scelte di
politica legislativa, avendo il legislatore effettuato una opzione - che non
può ritenersi manifestamente irragionevole o palesemente arbitraria o in
contrasto con il principio del buon andamento dell'amministrazione
[69] Ed in effetti ciò è coerente anche con una pur sommaria ricostruzione dei criteri di riparto adottati storicamente dalla giurisprudenza.
E’ noto difatti che la più
risalente giurisprudenza amministrativa, già dal secolo scorso, ha fondato la
propria competenza giurisdizionale sulla base del criterio del petitum, cioè
sulla circostanza che il ricorrente abbia richiesto l’annullamento dell’atto
autoritativo dell’amministrazione.
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha per lo più coerentemente affermato che anche la lesione di un diritto soggettivo, se causata da un atto autoritativo dell’amministrazione possa ottenere tutela davanti al giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sezione V, 29 novembre 1929, n. 648).
Nel 1930, come noto, si è avuto il famoso concordato (all’indomani del più famoso concordato lateranense) tra Cassazione e Consiglio di Stato (Cass., sez. unite, 15 luglio 1930 e Consiglio di Stato, ad. Plen. 14 giugno 1930, n.1), ed il criterio di riparto è divenuto quello combinato del petitum e della causa petendi che si integrano a vicenda.
Questo concordato, però, è durato poco, poiché ben presto nella giurisprudenza ordinaria ed amministrativa sono emerse altre soluzione: la teoria della prospettazione (che sostanzialmente rimette al ricorrente la scelta del giudice), quella del petitum sostanziale (una riedizione della causa petendi).
Il duplice criterio della posizione giuridica e dell’atto autoritativo quindi ha sempre caratterizzato il riparto di giurisdizione.
Difatti la sussistenza della giurisdizione amministrativa a fronte dell’atto amministrativo di esercizio del potere, a prescindere dalla posizione giuridica del privato, è il fondamento reale, a prescindere dalle giustificazioni teoriche, della cd. teoria dei diritti affievoliti (Consiglio di Stato, ad. Plen. 14 giugno 1929, n.2).
In tal senso, coerentemente, il Consiglio di Stato ha sempre sostenuto che sia a fronte di atti autoritativi discrezionali sia a fronte di atti autoritativi vincolati sussiste comunque la giurisdizione del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez.V, 7 febbraio 1948, n.94; Consiglio di Stato, sez. IV, 23 aprile 1947, n.121).
Il criterio di riparto in base al potere autoritativo è presente anche nell’elaborazione della figura della carenza di potere, ad opera della Cassazione (Cassazione, sez. unite, 4 luglio 1949, n. 1657).
Per una completa ricostruzione, vedasi A. Patroni Griffi, Commento a Consiglio di Stato, ad. Plen. 14 giugno 1930, n.1, in Le grandi decisioni del Consiglio di Stato, a cura di Pasquini e Sandulli, Milano, 2001, 169 e seg.
[70] Come appena visto, tale attribuzione deve essere
espressa, ed essendo in deroga ad un principio generale non può essere
arbitraria ma deve rispondere a precisi criteri di ragionevolezza.
Pertanto, non appare
affatto conforme al sistema di riparto il criterio più volte adottato dalla
Corte di Cassazione (già da Cass. civ., SS.UU., 27 luglio 1899), secondo cui
rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario l’attività
dell’amministrazione vincolata a criteri predisposti dalla legge a tutela
diretta ed immediata delle posizioni giuridiche dei singoli danneggiati, che
hanno pertanto la natura di diritti soggettivi.
Invece, risulta più coerente la
diversa impostazione, sempre della Cassazione (Cassazione civile, sezioni unite, 18 novembre 1997, n. 11438),
secondo la quale, rievocando la nota distinzione tra norme di azione (che
vedono
Si è ritenuto, infatti, che,
in tale ipotesi (…) non essendosi in presenza di una situazione di mancanza
assoluta di potere, resta sempre ferma, in conseguenza dell'atto emanato
dall'Autorità pubblica, la degradazione del diritto soggettivo a interesse
legittimo (sent. n. 8987 del 1990).
Nè può ritenersi consentito
al Giudice Ordinario d'indagare se il provvedimento amministrativo sia o no
legittimo al solo fine della sua disapplicazione e della deliberazione sulla
domanda risarcitoria, in quanto l'accertamento dei vizi dai quali esso è
eventualmente affetto, necessario per la perdita della sua esecutività, è
devoluto alla competenza del Giudice amministrativo.
Tale ultima impostazione
tuttavia non può essere condivisa
laddove postula un’inammissibile rievocazione dell’atavica e non più
attuale teoria della degradazione del diritto ad interesse legittimo.
Difatti, anche a fronte del
potere amministrativo, non vi sono diritti soggettivi che degradano ma vi sono
ex ante interessi legittimi, pretesivi o oppositivi, che esistono già prima
dell’adozione dell’atto.
La posizione giuridica deve
esistere prima della lesione, per potersi affermare che è stata lesa.
Sulla infondatezza della
teoria della degradazione e sulla tutela dei diritti come interessi legittimi,
cfr. anche V. Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, Torino,
1997, 379.
[71] Cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 1
ottobre 2003, n. 5711.
Si veda ora, infatti, l’articolo 2
comma 4 bis della legge 241/1990, introdotto dall’articolo 2 comma 1 della
legge 15 febbraio 2005, n.15, il quale dispone che decorsi i termini di
conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio può essere
esercitato, senza la previa diffida all’amministrazione, finchè dura
l’adempimento, anche se non oltre un anno dalla secadenza dei termini predetti.
Tale nuova disposizione,
evidentemente, rende ragione della pienezza dell’interesse legittimo e
dell’erroneità di quelle tesi ataviche che hanno sempre limitato la tutela di
tale posizione giuridica all’impugnazione di un qualcosa di equiparabile ad un
atto amministrativo.
Su
tale nuova disposizione, cfr. M. Occhiena,
Riforma della l. 241/1990 e “nuovo”
silenzio-rifiuto: del diritto v’è certezza, in giust-amm.it, 2005, 2: La norma ha
il sapore dell’interpretazione autentica. È evidente che con essa il
legislatore ha inteso impedire alla giurisprudenza di continuare a richiedere,
ai fini della proposizione del ricorso avverso il silenzio amministrativo,
l’attivazione del complesso iter procedurale
previsto dall’art. 25, t.u. 10 gennaio 1957 n. 3. È noto, infatti, che anche
dopo l’entrata in vigore della l. 241/1990 e, successivamente, della l. 21
luglio 2000 n. 205, T.A.R. e Consiglio di Stato hanno sempre seguito
l’interpretazione enunciata nella sentenza dell’Adunanza plenaria n. 10 del
1978, che recepì la nota teoria di Sandulli, ancor più risalente nel tempo.
[72] Cfr. C. Rossano, Interesse sostanziale tra diritto soggettivo ed interesse legittimo,
in Consiglio di Stato, 10-
[73] E’ sufficiente rinviare a M.Clarich, Tipicità delle azioni e azione di adempimento nel processo amministrativo, cit., passim.
[74]Cfr. M.Clarich, Tipicità delle azioni,
cit.: La tipicità dell’azione di annullamento, costituzionalmente
necessitata, corrisponde, finanche sul piano lessicale (“nei casi previsti dalla legge”), alla
tipicità dell’azione costitutiva, da proporsi innanzi al giudice ordinario,
prevista in termini generali dall’art. 2908 del codice civile. Occorre
dunque interrogarsi sulle ragioni sottostanti una siffatta limitazione.
La tutela
costitutiva è resa tipica nell’ambito del processo civile in ragione del fatto
che essa determina un’ingerenza nell’autonomia privata perché comporta una
sostituzione del giudice nella produzione di un effetto giuridico che
l’ordinamento rimette, in prima battuta, a una dichiarazione di volontà di un
soggetto privato resa a titolo di adempimento di un obbligo assunto nei
confronti di un altro soggetto privato. Ciò vale specificamente per
le cosiddette azioni costitutive c.d. non necessarie, cioè una tipologia di
sentenze che hanno appunto per oggetto un obbligo di facere giuridico sorto da un contratto o direttamente dalla
legge consistente in una dichiarazione di volontà da parte del soggetto
obbligato (obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 cod. civ.,
riconoscimento della paternità o maternità naturale ex art. 269 cod. civ.,
costituzione di una servitù ex art. 1031 cod. civ.). La crisi di
cooperazione consiste nel rifiuto di emanare una dichiarazione di volontà alla
quale si è tenuti e ad essa si pone rimedio attraverso la sostituzione della
volontà del soggetto obbligato con la volontà del giudice.
La tipicità
dell’azione di annullamento nel processo amministrativo può trovare una
spiegazione nell’analoga esigenza di salvaguardare la sfera del potere
attribuito alla pubblica amministrazione. Risalendo all’origine del
sistema della giustizia amministrativa, l’art. 4, secondo comma, della legge
del 1965 poneva al giudice ordinario un divieto espresso, coerentemente con una
visione rigorosa del principio della separazione dei poteri, di revocare o
modificare l’atto amministrativo. Nel 1889 quel divieto venne mantenuto,
ma, con disposizione simmetrica di segno contrario, venne attribuito in via
generale alla IV Sezione del Consiglio di Stato il potere di annullamento degli
atti illegittimi. Una scelta siffatta non apparve all’inizio come un vulnus a tale principio proprio
perché si riteneva che
[75] Per la quale cfr. M.Clarich, Tipicità delle azioni e azione di adempimento nel processo amministrativo, cit., passim.
[76] Cfr. M.Clarich, Tipicità, cit.
[77] Cfr. M.Clarich, Tipicità, cit.
[78] Cfr. G. Abbamonte, Sentenze di accertamento ed oggetto del giudizio amministrativo di legittimità e di ottemperanza, in Scritti in onore di Massimo Severo Giannini, Milano, 1988, p. 31
[79] Su tale funzione della tutela cautelare cfr. A. Romano, Comm. Breve alle leggi sulla Giustizia Amministrativa, Padova, 2001, 771.
[80] Sulla possibilità per il giudice amministrativo di adottare sentenze dichiarative della nullità, ma argomentando sul diverso profilo della natura non meramente accertativa di tali sentenza, che in ultima analisi comunque produrrebbero effetti costitutivi di risultati utili, si rinvia a A. Bartolini, La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo, Torino, 2002, 348.
[81] Consiglio Stato, sez. V, 15 dicembre
1978, n. 161; T.A.R.
Abruzzo L'Aquila, 8 gennaio 1999, n. 7;
T.A.R.
Abruzzo Pescara, 22 febbraio 2002, n. 271
[82] Cfr. R.Giovagnoli, Il tempo dell’azione amministrativa, in Le nuove regole dell’azione amministrativa dopo le leggi n.15/2005 e n.80/2005, AAVV, a cura di Caringella, De Carolis e De Marzo, Milano, 2005, p. 207, per un’ampia disamina sui limiti del sindacato del giudice sulla fondatezza dell’istanza, alla luce del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, della possibile configurazione come giurisdizione di merito, della rilevanza degli autovincoli e della discrezionalità tecnica e amministrativa.
[83] Cfr. A. Proto Pisani, Appunti preliminari su rapporti tra diritto sostanziale e processo, in Diritto e giurisprudenza, 1978, p. 25.
[84] L’espressione è utilizzata da M.Clarich, Tipicità, cit.
[85] Portando ad estreme conseguenze le opinioni di M.Clarich, Tipicità, cit, secondo cui “la violazione dell’obbligo (di cui all’articolo 10 bis) determini una preclusione assoluta al potere dell’amministrazione di opporre un ulteriore motivo di diniego, una volta che sia giudizialmente accertata l’illegittimità del motivo o dei motivi di diniego contenuti nel provvedimento, conseguenza forse troppo severa poiché potenzialmente lesiva di interessi pubblici rilevanti”…“l’amministrazione possa, rectius debba, procedere all’integrazione della motivazione in sede processuale, peraltro con il necessario recupero nella medesima sede della garanzia del contraddittorio sui nuovi motivi di diniego e con il corollario anch’esso necessario dell’applicazione del principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile”
[86] Cfr. M.Clarich, Tipicità, cit.
[87] Si
riporta, infatti, un passo della relazione del Presidente del Consiglio di
Stato, A. de Roberto, sullo stato
della Giustizia Amministrativa nel 2004: Resta,
naturalmente, il dilemma circa la giurisdizione competente a conoscere dei
diritti soggettivi lesi da atti nulli. Si tratta, in questo caso, di
comportamenti di spettanza del giudice ordinario o di interventi riconducibili,
invece, all’esercizio della potestà pubblica e, perciò, ricadenti nella
giurisdizione del giudice amministrativo?
Sarà la
futura giurisprudenza (e, in chiusura, con il suo responso finale, il giudice
regolatore della giurisdizione) a sciogliere questo nodo.
[88] F. Satta, in La riforma della legge 241/1990: dubbi e perplessità, in www.giustamm.it, il quale afferma chiaramente: Con queste parolette, sfuggite dalla penna del legislatore, insomma, uno strumento essenziale per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale è stato dimidiato.
[89] Cfr. V. Cerulli-Irelli,
Osservazioni generali sulla legge di
modifica della l. n. 241/90 – 5. puntata, in giust-amm, 2005, 5: Sul punto, per nulla viene a incidere la già
commentata disposizione del 2° co., la quale limitatamente alle azioni di
nullità per violazione o elusione di giudicato, ne attribuisce la cognizione al
giudice amministrativo, anche nel caso in cui esse siano promosse a tutela di
diritti soggettivi. Essa deroga perciò non alla competenza giurisdizionale del
giudice amministrativo a tutela di interessi legittimi, che negli altri casi
perciò rimane ferma, ma alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario a
tutela di diritti soggettivi (come sempre in caso di norme attributive di
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).
[90] Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 26 giugno 1998, n. 992,
il quale mette chiaramente in evidenza che
il “petitum” sostanziale del
ricorso di ottemperanza temde a far valere non già la difformità dell'atto
sopravvenuto rispetto al diritto sostanziale
(dovendosi in tal caso esperire l'ordinaria azione di annullamento), bensì la
difformità specifica dell'atto rispetto all'obbligo processuale di attenersi
esattamente all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire.
[91] Su entrambi i profili appena citati, la giurisprudenza è stata abbastanza pacifica a partire dalla sentenza dell’11 marzo 1984 n. 6 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
[92]Cfr. Villata, L’esecuzione del giudicato amministrativo, Milano, 1968; L.Mancini, La responsabilità della pubblica amministrazione per inottemperanza al giudicato amministrativo d’annullamento, in Foro amministrativo - Consiglio di Stato, 2003, 3708.
[93] Si tratterà, nella maggior parte dei casi, di un danno da ritardo (ma anche da perdita definitiva del bene, conseguente all’inadempimento) nell’adempimento della statuizione contenuta nel giudicato, e la cui fonte di responsabilità è di tipo contrattuale, per violazione dell’obbligo scaturente dal giudicato stesso.
Cfr. anche L.Mancini, La responsabilità della pubblica amministrazione per inottemperanza al giudicato amministrativo d’annullamento, in Foro amministrativo: Consiglio di Stato, 2003, 3709.
Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5820.
[94] Consiglio Stato, sez. VI, 8 marzo 2004, n.
1080, secondo cui una domanda di risarcimento dei danni è proponibile in
sede di ottemperanza solo per i danni da violazione di giudicato ossia per i
danni maturatisi dopo l'annullamento, mentre, quanto ai danni già subiti (per
perdita di chance) per effetto dell'attività amministrativa oggetto del giudizio
di annullamento, non può dubitarsi circa la necessità di un'apposita domanda da
spiegarsi nel processo di primo grado.
Su quest’ultimo diverso
aspetto, relativo alla proponibilità della domanda di risarcimento del danno
per la prima volta nel giudizio di ottemperanza, si veda C. Taglienti, Il risarcimento del danno nel diritto amministrativo, T.A.R., 2003,
12, 595: …il comma 2 del citato art. 35
prevede un diretto collegamento tra giudizio di cognizione e giudizio di
ottemperanza, nel caso in cui sia necessario determinare la somma dovuta a
titolo di risarcimento, stante il disaccordo delle parti sull’applicazione dei
principi stabiliti dal giudice per la quantificazione del danno. Proprio da
tale disposizione un primo orientamento ha tratto spunto per affermare
l’inammissibilità della domanda risarcitoria per la prima volta in sede di
ottemperanza . Ma in primo luogo è necessario fare chiarezza su quale sia il
giudizio di ottemperanza sul quale si discute: quello previsto dal citato art.
35 comma 2 è uno specifico giudizio di ottemperanza in relazione alla domanda
di risarcimento del danno; altra questione è il giudizio di ottemperanza
relativo al giudicato formatosi sulla domanda principale, (ed anche il giudizio
di ottemperanza «ordinario» sulla sentenza di condanna al risarcimento con
quantificazione del danno). In ogni caso tuttavia è sempre necessario un previo
giudizio di cognizione sull’an,
sia perché nella speciale procedura dell’art. 35 comma 2 il giudice deve
dettare i criteri in base ai quali operare la quantificazione in sede di
ottemperanza, oltre evidentemente ad aver effettuato un giudizio sul diritto al
risarcimento, sia perché il giudicato deve contenere anche una pronuncia sul
risarcimento per poter operare una esecuzione anche sotto tale profilo.
L’orientamento opposto si basa sul fatto che la domanda di risarcimento (per
equivalente) è necessariamente subordinata alla verifica, in sede di
ottemperanza, di una esecuzione del giudicato più ampiamente satisfattiva degli
interessi del ricorrente tramite una tutela ripristinatoria che escluderebbe
alla radice la produzione di un danno patrimoniale; del resto, si dice, anche
il giudizio di ottemperanza è connotato da una fase di cognizione e nella
fattispecie si realizzerebbe una sorta di giudicato a formazione progressiva.
Una posizione intermedia è stata recentemente espressa dal Consiglio di Stato (allude
a V Sez. 6 agosto 2001 n. 4239; VI Sez. 18 giugno 2002 n. 3332; IV Sez. 7
novembre 2002 n.
[95] Cfr.Trimarchi
Banfi, Tutela specifica e tutela risarcitoria degli interessi legittimi,
Torino Giappichelli, 2000.
Tuttavia, più recentemente
anche la dottrina si è manifestata dello stesso avviso della giurisprudenza.
Vedasi L.Mancini, La responsabilità della pubblica amministrazione per inottemperanza al
giudicato amministrativo d’annullamento, in Foro amministrativo: Consiglio
di Stato, 2003, 3714.
[96] Sull’unitarietà della giurisdizione del giudice amministrativo sui ricorsi per l’ottemperanza ai giudicati di qualsiasi giudice, anche speciale, vedasi Consiglio di Stato, ad. Plenaria, n.11/1990 (precedentemente già nella ad. Plenaria n. 43/1980) secondo cui l'esecuzione del giudicato dei giudici diversi dal giudice amministrativo è di competenza dei T.A.R. quando l'autorità chiamata a conformarsi al giudicato medesimo sia ad attività infraregionale, del Consiglio di Stato negli altri casi
[97] Cosa che fino ad oggi sembrava esclusa dalla giurisprudenza.
Si veda Consiglio Stato, sez. IV, 3 aprile 2001, n.
1949, secondo cui, per effetto della norma introdotta dal comma 2
dell'art.
[98] L.Mancini, La responsabilità, cit., 3714; Caringella, Corso di diritto processuale amministrativo, Milano, 2003, 769.
[99] L.Mancini, La responsabilità, cit., 3719.
[100] Diverso è il problema relativo alla possibilità di chiedere per la prima volta in sede di ottemperanza il risarcimento del danno consequenziale all’attività amministrativa provvedimentale ante causam.
Anche su tale profilo, ultimamente, tuttavia, vi sono aperture della giurisprudenza in ordine all’ammissibilità di tali azioni in sede di ottemperanza.
[101] Sulle differenti intensità che può assumere l’obbligo di conformazione, L.Mancini, La responsabilità della pubblica amministrazione per inottemperanza al giudicato amministrativo d’annullamento, in Foro amministrativo: Consiglio di Stato, 2003, 3711.
[102] Sullo stretto legame tra effetto di ripristinazione e risarcimento del danno nella fase dell’ottemperanza, cfr. Travi, l’esecuzione della sentenza, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di Cassese, Milano, 2003, 4620
[103] Sulle varie tesi si rinvia a Caringella, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2004, 1733 e seg.; A. Bartolini, La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo, Torino, 2002, 345 e seg,
[104] Per una rassegna è sufficiente rinviare a A. Bartolini, La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo, Torino, 2002, 356.
Si veda anche V. Cerulli-Irelli, Osservazioni generali sulla legge di modifica della l. n. 241/90 – 5.
puntata, in giust-amm, 2005, 5: Invero,
questa posizione, già da molto tempo criticata in dottrina, non appare più
condivisibile; e la nuova norma d’altra parte la supera positivamente, laddove
espressamente prevede la fattispecie
della nullità degli atti amministrativi senza spostare il riparto della
giurisdizione. Che azioni di nullità davanti al giudice amministrativo, almeno
da questo momento, siano senz’altro esperibili è perciò da ritenere un dato
pacifico.
[105] Su tale giurisprudenza e sugli interventi della Corte Costituzionale che hanno ricondotto ai principi costituzionali di effettività della tutela anche gli strumenti cautelari del GA, si rinvia a Landi e Potenza, Manuale di diritto amministrativo, 8^ ed., Milano, 1987, 858.
[106] Tale opinione è invece sostenuta da A. Bartolini, La nullità del provvedimento
nel rapporto amministrativo, Torino, 2002, 360 e seg.; e da Caringella, Corso di diritto
amministrativo, Milano, 2004, 1733 e seg.; in tal senso anche V. Cerulli-Irelli, Osservazioni generali sulla legge di modifica della l. n. 241/90 – 5.
puntata, in giust-amm, 2005, 5: Sul
punto, si debbono distinguere i casi in cui il provvedimento amministrativo
affetto da nullità sia lesivo di situazioni di diritto soggettivo, nei quali
casi, come sopra s’è accennato, la tutela resta in capo al giudice ordinario
(non producendosi l’effetto di degradazione); dai casi in cui il provvedimento
affetto da nullità sia lesivo di situazioni di interesse legittimo. Chè, in
tali casi, la giurisdizione, in assenza di specifica norma modificativa del
sistema di riparto, non può che spettare al giudice amministrativo.
[107] Cfr.Caringella, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2004, 1733 e 1734.
[108] Il criterio di riparto in base all’esistenza del potere autoritativo è presente difatti nell’elaborazione della figura della carenza di potere, ad opera della Cassazione , sin dal leading case di Cassazione, sez. unite, 4 luglio 1949, n. 1657. Cfr. A. Patroni Griffi, Commento a Consiglio di Stato, ad. Plen. 14 giugno 1930, n.1, in Le grandi decisioni del Consiglio di Stato, a cura di Pasquini e Sandulli, Milano, 2001, 169 e seg.
La forza conformativa del potere pubblico verso le posizioni giuridiche, poi, è anche fondamento della cd. teoria dei diritti affievoliti (Consiglio di Stato, ad. Plen. 14 giugno 1929, n.2) e dell’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui, sia a fronte di atti autoritativi discrezionali sia a fronte di atti autoritativi vincolati, sussiste comunque la giurisdizione del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez.V, 7 febbraio 1948, n.94; Consiglio di Stato, sez. IV, 23 aprile 1947, n.121).
Si sono già ricordati i motivi per cui la teoria dell’affievolimento non è ammissibile.
[109] La sentenza risulta autorevolmente estesa dal Primo Presidente.
[110] Di fatto, con il concordato, il giudice ordinario aveva definitivamente perso il potere di disapplicare gli atti amministrativi, anche se incidenti direttamente sulla posizione giuridica di diritto soggettivo, che pure poteva probabilmente ricavarsi dalla lettera dell’articolo 4 della legge abolitrice del contenzioso. Si è anche avuta l’impressione che il giudice della giurisdizione possa essere mosso da fini di politica giudiziaria, teso cioè a non perdere potere in merito alle vicende amministrative. Cfr. R. Caranta, L’inesistenza dell’atto amministrativo, Milano, 1990, 178 e seg.; A. Bartolini, La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo, Torino, 2002, 21.
E’ certo comunque che un giudice della giurisdizione a composizione mista, come in ordinamenti simili al nostro, darebbe maggiore stabilità alle decisioni in materia.
[111] Landi e Potenza, Manuale di diritto amministrativo, 8^ ed., Milano, 1987, 658.
[112] A. Bartolini, La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo, Torino, 2002, 180 e seg, ci prova attraverso l’elaborazione della distinzione tra norme imperative categoriche ed ipotetiche, che sostanzialmente presenta gli stessi pregi e difetti della distinzione tra norme di azione e norme di relazione di Gucciardi , Norme di relazione e norme d' azione : giudice ordinario e giudice amministrativo, in Giur. it., 1951, III, 55
[113] Caringella, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2004, 1712.
[114] Per le varie ipotesi collocabili nell’ambito della figura della carenza di potere, vds Caringella, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2004, 1682 e seg.
[115] Vedasi V. Cerulli-Irelli,
Osservazioni generali sulla legge di modifica della l. n. 241/90 – 5. puntata,
in giust-amm, 2005, 2: A partire da una
serie di decisioni assai note del 1992 (Cons. St., ad. pl. n. 1, 2, e altre del
1992) la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha iniziato una nuova fase,
secondo la quale, almeno in alcuni casi, le prescrizioni legislative circa la
nullità di atti amministrativi vadano intese come ipotesi di vera e propria
nullità “intesa in senso civilistico e pertanto imprescrittibile, insanabile e
rilevabile d’ufficio”. A questa
ipotesi sicuramente si ascrive quella già menzionata di cui all’art. 3 del T.U.
(“l’assunzione agli impieghi senza il concorso prescritto per le singole
carriere è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico
dell’amministrazione”); e di recente, sicuramente vanno ascritte alla categoria
le ipotesi previste dalla L. prorogatio
(D.l.vo n. 444/1994). E ipotesi di nullità, a prescindere da singole
disposizioni di legge, vengono riscontrate dalla giurisprudenza, negli anni più
recenti, a proposito di atti adottati in elusione del giudicato (ad esempio,
Cons. St., IV, n. 1001/2000; V, n. 1231/1996). Tale nullità, che la
giurisprudenza estende anche agli atti elusivi delle sentenze di primo grado
non sospese, opera nei casi in cui, come dice la giurisprudenza “l’atto si pone
integralmente in contrasto con il precedente giudicato, e non anche quando
l’atto si sorregge su una pluralità di ragioni giustificatrici” (ad esempio,
Cons. St, V, n. 494/1993); segnatamente laddove secondo le statuizioni della
sentenza da eseguire, “residui all’amministrazione un potere discrezionale”.
Possiamo dunque affermare, che pur nel silenzio delle leggi, a parte le ipotesi
singolari sopra ricordate, la categoria della nullità degli atti amministrativi
sia già entrata da tempo nel contesto del nostro ordinamento; per la via, come
di consueto, dell’interpretazione giurisprudenziale. La nuova norma recepisce
nella sostanza questi orientamenti, trasformandoli in prescrizioni legislative;
e perciò dando luogo a molteplici conseguenze di ordine positivo.
[116] Sulla differenza tra la tesi pubblicistica e quella privatistica della nullità e su quella tra nullità strutturale, testuale e virtuale, vedasi Caringella, Corso di diritto amministrativo, Milano, passim.
[117] Solo la tesi pubblicistica, infatti, accorda rilievo in termini di riparto di giurisdizione ai vizi del provvedimento: nullità o inesistenza al giudice ordinario e annullabilità al giudice amministrativo.
[118] Cfr. R. Galli, Corso di diritto amministrativo, Padova, 1994, 511.
[119] Vedasi V. Cerulli-Irelli,
Osservazioni generali sulla legge di
modifica della l. n. 241/90 – 5. puntata, in giust-amm, 2005, 3: Circa le specie di vizi che producono la
nullità, la prima di esse (mancanza di elementi essenziali) ricalca ovviamente
il codice civile che, come noto, all’art. 1418, 2° comma, stabilisce la nullità
del contratto per la mancanza di uno dei requisiti stabiliti dal codice
all’art. 1325. Questo richiamo è da intendere del tutto condivisibile e vorrei
dire anche pacificamente ammesso (v. ad esempio, Cons. St., VI, n. 948/99); nel
senso che il provvedimento privo di oggetto o privo di forma, quando essa è
prescritta, è sicuramente una fattispecie ascrivibile alla categoria degli atti
giuridici affetti da nullità. Anche se si tratta di patologia del tutto
trascurata dalla nostra dottrina e quasi priva di riscontri in giurisprudenza
(si potrebbe dire, casi di scuola).
[120] Caringella, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2004, 1714.
[121] Queste due ipotesi erano prima entrambe accomunate nella figura giurisprudenziale della carenza di potere.
Cfr. R. Galli, Corso di diritto amministrativo, Padova, 1994, 510 e seg.: …la carenza di potere…rileva allorquando il provvedimento è emesso sulla base di un potere che l’ordinamento legislativo non ha attribuito a nessun organo nonché nell’ipotesi in cui l’autorità emani un atto inerente ad una materia totalmente estranea al suo settore.
[122] Che il difetto di attribuzione sia stato inteso dalla legge come difetto assoluto di competenza, lo si desume anche dai lavori preparatori.
Cfr. l’intervento di
Giacomo Garra nelle dichiarazioni di voto finale al progetto A.C. 6844: Notevoli le innovazioni che vengono dettate
in tema di nullità (mi riferisco all'articolo 8). Una particolare
sottolineatura desidero dare alla fattispecie prevista dalla lettera b)
dell'articolo 8; mai finora era stata prevista una ipotesi di nullità per il
caso di atto amministrativo adottato da un ente pubblico locale incompetente
per territorio. Tale innovazione rispecchia un orientamento giurisprudenziale
che nasce in un certo senso ad una mia sentenza emessa nei lontani anni
ottanta.
Tutto ciò per evitare, ad esempio, che un sindaco di un comune
viciniore (è accaduto in tema di concessioni edilizie) rilasci furbescamente
una concessione per un terreno che magari è al confine ma che sicuramente va
anche oltre.
Conclusivamente, in Commissione affari costituzionali l'iter della
proposta di legge al nostro esame è stato caratterizzato da uno spirito
costruttivo. L'opposizione ha potuto dare il massimo apporto alla formulazione
del testo, quale risulta anche dagli emendamenti a suo tempo votati in
Commissione.
È doveroso che si esprima al presentatore della proposta di legge, onorevole Cerulli Irelli, un convinto apprezzamento per la sua iniziativa legislativa.
[123] Cassazione civile , sez. un., 18 marzo 2004,
n. 5536, secondo cui, in virtù dell’articolo 386 c.p.c., la
giurisdizione del giudice si determina in base alla domanda e, ai fini del suo
riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la
prospettazione delle parti, bensì il “petitum” sostanziale, che va identificato
non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione richiesta al giudice,
ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia della
intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata
dal giudice stesso con riguardo ai fatti indicati a sostegno della pretesa
avanzata in giudizio.
Cfr. A. Romano, Comm. Breve alle leggi sulla Giustizia
Amministrativa, Padova, 2001, 30 e seg.
[124] In tal senso giova richiamare ulteriormente le affermazioni contenute in Consiglio di Stato, IV Sez., sentenza n. 1109 del 17 marzo 2005: Il riferimento - contenuto nella sentenza n. 204/2004 - alla necessità di un collegamento con l’esercizio del potere per poter giustificare una previsione di giurisdizione esclusiva non può che essere inteso - ad avviso del Collegio - come indicativo della volontà del giudice costituzionale di ricondurre nell’alveo dell’attività provvedimentale in senso ampio anche l’attività materiale esecutiva dei provvedimenti amministrativi (ancorché illegittimi), limitando la declaratoria di incostituzionalità alle sole ipotesi di giurisdizione esclusiva in cui il comportamento materiale della pubblica amministrazione è assunto in totale carenza di potere e cioè con modalità del tutto estranee all’esercizio del potere autoritativo.
[125] T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 30
ottobre 2003, n. 4007; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 4 luglio 2003, n. 2760; T.A.R. Puglia
Bari, sez. I, 5 maggio 2003, n. 1886.
[126] Ad es., T.A.R. Campania Salerno,
sez. II, 12 giugno 2001, n. 865.
[127] Per una condivisibile critica a tali escamotages, anche se con riferimento alle sentenze dichiarative della nullità del provvedimento amministrativo, vedasi A. Bartolini, La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo, Torino, 2002, 362 e seg,
[128] Vedasi V. Cerulli-Irelli,
Osservazioni generali sulla legge di
modifica della l. n. 241/90 – 5. puntata, in giust-amm, 2005, 3: l’inesistenza non è una categoria positiva,
ma è una categoria di teoria generale; ed indica i casi in cui in un
determinato fatto o fenomeno della realtà non è ravvisabile un atto giuridico o
quantomeno un atto giuridico ascrivibile alle categorie di cui si tratta (salvo
che non si tratti di casi di possibile conversione, ai sensi dell’art. 1424,
cod. civ.). L’atto, com’è stato detto dalla dottrina, in tali casi non è
riconoscibile come tale anche nella sua apparenza esteriore e perciò resta allo
stato di fatto giuridicamente irrilevante. Ovviamente la categoria è
applicabile nel settore degli atti amministrativi i quali come atti giuridici,
prima di potere essere predicati in termini di validità, invalidità, debbono
potere essere identificati in quanto tali.
[129]Similmente al diritto privato, ove il negozio di attuazione consiste in un comportamento negoziale con il quale il soggetto realizza direttamente il risultato cui è diretta la sua volontà ed esaurisce il proprio intento. Cfr. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile italiano , rist., Napoli, 1970, 136.
[130] Cfr. V. Cerulli-Irelli,
Osservazioni generali sulla legge di
modifica della l. n. 241/90 – 5. puntata, in giust-amm, 2005, 7: Occorre perciò che la giurisprudenza faccia
fronte in assenza di specifica disciplina normativa, ad adattare gli strumenti
procedurali esistenti alle esigenze di quel tipo di azione (come peraltro essa
non si è mai rifiutata di fare a fronte di altre e anche più delicate
operazioni di adattamento della normativa vigente).
[131] Sull’applicabilità delle norme di diritto comune processuale e sostanziale nei giudizi di nullità davanti al giudice amministrativo, si veda anche A. Bartolini, La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo, Torino, 2002, 365 e seg,
[132] M. Bianca, Il contratto , Milano, 2000, 624.
[133] Caringella, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2004, 1741.
[134] Cfr. A. Bartolini, La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo, Torino, 2002, 387
[135] Cfr. Cass. civ. sez. II, 15.04.2002 n. 5420; Cass. civ. sez. III, 11.01.2001 n. 338, la quale chiarisce che la legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 cc, secondo cui la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata anche d'ufficio del giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, con riferimento all'art. 100 c.p.c., non potendo tale azione essere proposta per un fine generale di attuazione della legge e non potendo il giudice rilevare di ufficio la nullità ove la pronunzia di questa non sia rilevante per la decisione della lite.
[136] Vedasi Consiglio di Stato, ad. Plenaria n.2 del 1992.
Cfr. V. Cerulli-Irelli, Osservazioni generali sulla legge di modifica della l. n. 241/90 – 5.
puntata, in giust-amm, 2005, 7: Per
quanto riguarda la rilevabilità d’ufficio delle cause di nullità, già la
giurisprudenza in molteplici occasioni si era pronunciata in senso favorevole
(almeno a partire dalle decisioni dell’Adunanza plenaria del 1992, che si sono
ricordate).
[137]A. Bartolini, La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo, Torino, 2002, 389.
[138] Per questi dubbi, tuttavia, vedasi Caringella, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2004, 1741.
[139] Cfr. Cass. civ. sez. II, 08.01.2000
n. 123.
[140] Cfr. Cass. civ., 12.12.1986 n.
7402.
[141] Cass. civ. sez. I, 14.03.1998 n.
2772.
[142] Cfr. Cass. civ., 11.03.1988 n. 2398
[143] Sacco, Nullità e annullabilità , in Digesto civ. , XII, Torino, 1995, 305
[144] Caringella, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2004, 1738.
[145] La cita Caringella, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2004, 1739.
[146] Per una rapida rassegna, vedasi Bartolini, La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo, Torino, 2002, 389.
[147] Vedasi Consiglio di Stato ad. Plenaria n. 6 del 1984.
[148] Vedasi Consiglio di Stato n. 59 del 1992.
[149] Vedasi Bartolini, La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo, Torino, 2002, 379 e seg..
[150] Vedasi Bartolini, La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo, Torino, 2002, 392 e seg..
[151] vedasi Bartolini, La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo, ibidem.
[152] Sono condivisibili, sotto questo aspetto, le
considerazioni di G. Tulumello, Il nuovo regime di atipicità degli accordi
sostitutivi: forma di Stato e limiti all’amministrazione per accordi, in www.giustammm.it, 2005, passim.