Giulio Bacosi

 

Avvocato dello Stato

 

 

ORDINAMENTO SPORTIVO E GIURISDIZIONE: CONSIDERAZIONI GENERALI.

 

1. In un sistema normativo sempre più policentrico ed orientato alla c.d. “pluralità degli ordinamenti giuridici”, la relativa cornice sportiva è senz’altro quella capace di offrire a chi vi orienti tecnicamente lo sguardo spunti tra i più significativi almeno quanto tra i più decisamente “intriganti”.

Così, l’atleta che partecipi ad una partita di calcio o di basket, o ad una gara di sci (ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi in modo tanto soverchiante quanto, tutto sommato, inutile), e che si veda irrogata dalla competente Federazione una sanzione per presunti, perpetrati illeciti di varia natura e consistenza, ha normalmente interesse a reagire nella sede competente.

La questione può rimaner confinata nell’ambito delle regole che disciplinano la gara o il catalogo di gare del tipo di quella considerata; ovvero possono venire “in gioco” (e mi si perdonerà il giro di parole) regole che valgono anche fuori della galassia sportiva, e per ottenere il rispetto delle quali occorre rivolgersi (non già ad organi della Federazione ridetta, o comunque a “giudici sportivi”, quanto piuttosto) ad un giudice dello Stato.

In tale ultima evenienza peraltro – sulla scorta della banale considerazione onde esistono ed operano, nel contesto ordinamentale italiano – diversi plessi giurisdizionali, occorrerà verificare in concreto quale sia l’Autorità concretamente munita di potestas iudicandi con riguardo alla specifica controversia promossa dall’atleta in questione.

E poiché – come diffusamente illustrato altrove (cfr. Cittadinanza consapevole, Rivista pubblicata in www.democrazianelleregole.it) - tutto si risolve nel prisma della tutela giuridica dell’”interesse” (nel caso di specie, dell’atleta sanzionato), occorre in ultima analisi indagare se tale tutela giuridica risulti scolpita (e in che termini) nel c.d. ordinamento sportivo”, ovvero trovi cittadinanza nell’ordinamento statuale.

Con la necessità, in quest’ultimo caso, di ulteriormente verificare – a fini di giurisdizione – se l’interesse in parola si atteggi a diritto soggettivo incondizionato (con conseguente devoluzione della controversia, in difetto di ipotesi di giurisdizione esclusiva, al G.O.) ovvero a diritto soggettivo “condizionato” alla compatibilità con l’interesse pubblico (c.d. interesse legittimo: in questa evenienza, la tutela giurisdizionale spetterebbe, all’opposto, al G.A.).

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2. Si diceva, nondimeno, che alla violazione di determinate regole strettamente attinenti al fenomeno sportivo non consegue una responsabilità verificabile dalla giurisdizione statale: e ciò in considerazione del fatto che non si configurano situazioni giuridiche soggettive delle “vittime” additabili a diritti soggettivi (diritti incondizionati); né, tampoco, ad interessi legittimi (diritti condizionati alla compatibilità con l’interesse pubblico).

Tali regole sono quelle – per lo più tecniche – della koinè sportiva, intese a garantire la regolarità della competizione di volta in volta divisata; la relativa osservanza (o, nell’ipotesi patologica, la relativa violazione) viene rimessa all’accertamento dei competenti organi sportivi; le cui determinazioni possono, in ipotesi, essere non condivise da chi ne risulti nell’ipotesi di specie il concreto destinatario.

In sostanza, all’esito della verifica di regolarità della gara viene assegnato il punteggio e, con esso, la vittoria della (e la sconfitta nella) competizione da parte della Federazione competente, la quale adotta determinazioni avvalendosi della discrezionalità tecnico-sportiva ad essa affidata dal singolo sotto-sistema sportivo di riferimento.

Con riguardo a simili determinazioni, varrà lumeggiarlo con accuratezza, il difetto di giurisdizione del giudice statale (G.O. o G.A.) si palesa “assoluto”; e lo si palesa  in modo sì palmare e, quasi, archetipico da assurgere ad autentico “modello didattico”.

Non configurandosi, per vero, situazioni giuridicamente rilevanti in capo a chi non si professi d’accordo con le statuizioni oggetto di dette “determine”, questi potrà infatti, semmai, adire la giustizia sportiva, non potendo all’opposto invocare il conforto di giudici della Repubblica, siccome costituzionalmente intesi.

L’evenienza onde è esclusa la configurabilità di diritti soggettivi si palesa sufficientemente ragionevole già a livello intuitivo: qualunque partita di calcio (per rimanere sull’esempio più statisticamente abbordabile) non attribuisce a chi la gioca un “diritto” – incondizionato e tutelabile davanti al G.O. – al pieno rispetto delle norme che regolano la competizione de qua; né, ovviamente, a vincerla.

Meno intuitiva è invece l’esclusione della presenza di diritti condizionati alla compatibilità con l’interesse pubblico (c.d. interessi legittimi) in capo allo sfortunato atleta; e ciò massime in considerazione della circostanza onde l’accertamento della regolarità (o della irregolarità) della competizione viene cristallizzato in non meglio specificate “determine” della Federazione pertinente, sovente assimilabili -  prima facie – ad autentiche epifanie di provvedimenti amministrativi.

Non si è, tuttavia, al cospetto di un dispiego di potere pubblico, tale da radicare “interessi legittimi” nelle situazioni soggettive di chi vi si giustappone; trattasi infatti di manifestazioni di giudizio (in ordine alla regolarità/irregolarità tecnica della competizione) che

-                                        non trovano addentellati in una publica potestas soggettivamente intesa, non palesandosi le Federazioni (almeno in questa fattispecie) come soggetti pubblici orientati alla cura di un pubblico interesse;

-                                        né sono riannodabili al potere pubblico in senso oggettivo: chi decide – come testé accennato – non persegue un interesse della collettività in generale, quanto piuttosto di una ben più circoscritta “collettività sportiva qualificata” che ha inteso sottoporsi a determinate regole per confrontarsi reciprocamente in una determinata disciplina.

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3. Interessi semplici “di settore” dunque: queste sono le situazioni soggettive configurabili in capo a chi partecipi ad una competizione sportiva; che è retta da regole tecniche, finalizzate a garantire regolarità e correttezza alla gara, perspicuamente additate dalla dottrina (Sanino M.  – Verde F., Il diritto sportivo, Padova, 2008) come precetti “paragiuridici”. A presidio dei quali si pongono, per stretta conseguenza, organi ed attività “paragiurisdizionali”.

E’ ovvio peraltro come il fatto che siano sempre e comunque delle “persone” ad animare lo sport; e che queste ultime risultino comunque inserite in un contesto ordinamentale più ampio - che ne disciplina i comportamenti rispettivi, sanzionandoli (giuridicamente) ove posti in essere in violazione di norme (giuridiche) di carattere generale (che ne garantiscono la pacifica convivenza: ubi societas ibi ius) - non esclude e, anzi, in qualche modo presuppone che,  “in occasione” di competizioni sportive, o collateralmente alle medesime, assieme alla regola tecnico-sportiva di settore risulti, alfine, violata dal trasgressore la stessa regola giuridica generale (si pensi alle lesioni inferte dolosamente all’avversario nel corso di una partita di calcio, talvolta penalmente rilevanti).

Del resto, lo sport stesso non vive di vita propria; non si atteggia a monade sganciata dal contesto ordinamentale generale, come dimostra – a ben vedere – il fatto che l’associazionismo sportivo sia topos qualificato di sviluppo della personalità (art. 2 Cost.), atteggiandosi a peculiare fenomeno culturale (art. 9 Cost.) che contribuisce – se praticato in un clima generale di correttezza, lealtà e regolarità – alla tutela della salute di chi se ne lascia coinvolgere (art. 32 Cost.) ed assurgendo alfine, proprio come tale, a specifico oggetto di disciplina legislativa concorrente tra Stato e Regioni (art. 117 Cost.).

Ciò è tanto vero che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in una nota sentenza del 1989 (Cass., SS.UU., 26 ottobre 1989 n.4399, in Foro it., 1990, I, 2099) si sono date cura di chiarire i criteri che consentono di affermare quali questioni e, dunque, quali controversie - originate da competizioni sportive o comunque gravitanti nel microcosmo sportivo – possano (e, anzi, debbano) essere affidate alla potestas iudicandi del giudice statale.

Che, nella normalità dei casi, deve nondimeno assumersi “a valle” inconfigurabile (c.d. difetto assoluto di giurisdizione statale), proprio a cagione della non configurabilità “a monte” di situazioni giuridicamente rilevanti in capo ai protagonisti della competizione sportiva.

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4. Le conclusioni sin qui raggiunte si compendiano dunque come segue:

-                                        l’ordinamento sportivo, come insieme di regole che disciplinano lo sport in generale (sistema) ovvero la singola disciplina sportiva (sotto-sistema), si atteggia ad ordinamento “autonomo”;

-                                        nel relativo ambito precettivo non sono, di regola, configurabili situazioni giuridicamente rilevanti sul piano del diritto statale: non i diritti incondizionati (diritti soggettivi), né i diritti condizionati (alla compatibilità con l’interesse pubblico: interessi legittimi).

-                                        le regole che garantiscono la correttezza e la regolarità della competizione hanno natura tecnico-sportiva e sono espressione dell’ordinamento autonomo e settoriale cui appartengono;

-                                        l’osservanza di tali regole viene garantita dall’attività di soggetti (le Federazioni) che adottano – in sede di pertinente verifica – “determinazioni” atteggiantisi, nel concreto, a manifestazioni di giudizio di carattere tecnico-discrezionale –sportivo;

-                                        e’ escluso (salvo casi eccezionali) il coinvolgimento di organi della giurisdizione statale al fine di garantire il rispetto delle regole di cui supra, stante anche la ridetta inconfigurabilità di situazioni soggettive “giuridicamente” rilevanti, assimilabili a diritti soggettivi o interessi legittimi.

In un contributo successivo al presente, ed in corso di elaborazione, ci si occuperà in modo più analitico, al contrario, dei casi nei quali – “in occasione” di competizioni sportive o comunque in ambito sportivo – si assista:

a) alla violazione di norme propriamente “giuridiche”;

b) alla mancata soddisfazione di interessi incondizionati, ovvero condizionati all’interesse pubblico (interessi legittimi), riconoscibili in capo ai rispettivi portatori “sportivamente qualificati”;

c) al conseguente, inevitabile (e in questo caso ammissibile) coinvolgimento dell’autorità giurisdizionale statale, ordinaria (prima ipotesi sub b: diritti incondizionati), ovvero amministrativa (seconda ipotesi sub b: diritti condizionati alla compatibilità con l’interesse pubblico, c.d. interessi legittimi).