Giulio Bacosi
Avvocato
dello Stato
ORDINAMENTO
SPORTIVO E GIURISDIZIONE: CONSIDERAZIONI GENERALI.
Così, l’atleta che
partecipi ad una partita di calcio o di basket, o ad una gara di sci (ma gli
esempi potrebbero moltiplicarsi in modo tanto soverchiante quanto, tutto
sommato, inutile), e che si veda irrogata dalla competente Federazione una
sanzione per presunti, perpetrati illeciti di varia natura e consistenza, ha
normalmente interesse a reagire nella sede competente.
La questione può
rimaner confinata nell’ambito delle regole che disciplinano la gara o il
catalogo di gare del tipo di quella considerata; ovvero possono venire “in
gioco” (e mi si perdonerà il giro di parole) regole che valgono anche fuori della
galassia sportiva, e per ottenere il rispetto delle quali occorre rivolgersi (non
già ad organi della Federazione ridetta, o comunque a “giudici sportivi”, quanto
piuttosto) ad un giudice dello Stato.
In tale ultima
evenienza peraltro – sulla scorta della banale considerazione onde esistono ed
operano, nel contesto ordinamentale italiano – diversi plessi giurisdizionali,
occorrerà verificare in concreto quale sia l’Autorità concretamente munita di potestas iudicandi con riguardo alla
specifica controversia promossa dall’atleta in questione.
E poiché – come
diffusamente illustrato altrove (cfr. Cittadinanza
consapevole, Rivista pubblicata in www.democrazianelleregole.it) -
tutto si risolve nel prisma della tutela giuridica dell’”interesse” (nel caso
di specie, dell’atleta sanzionato), occorre in ultima analisi indagare se tale
tutela giuridica risulti scolpita (e in che termini) nel c.d. ordinamento
sportivo”, ovvero trovi cittadinanza nell’ordinamento statuale.
Con la necessità,
in quest’ultimo caso, di ulteriormente verificare – a fini di giurisdizione –
se l’interesse in parola si atteggi a diritto soggettivo incondizionato (con
conseguente devoluzione della controversia, in difetto di ipotesi di giurisdizione
esclusiva, al G.O.) ovvero a diritto soggettivo “condizionato” alla
compatibilità con l’interesse pubblico (c.d. interesse legittimo: in questa
evenienza, la tutela giurisdizionale spetterebbe, all’opposto, al G.A.).
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2. Si diceva,
nondimeno, che alla violazione di determinate regole strettamente attinenti al
fenomeno sportivo non consegue una responsabilità verificabile dalla
giurisdizione statale: e ciò in considerazione del fatto che non si configurano
situazioni giuridiche soggettive delle “vittime” additabili a diritti
soggettivi (diritti incondizionati); né, tampoco, ad interessi legittimi
(diritti condizionati alla compatibilità con l’interesse pubblico).
Tali regole sono
quelle – per lo più tecniche – della koinè
sportiva, intese a garantire la regolarità della competizione di volta in volta
divisata; la relativa osservanza (o, nell’ipotesi patologica, la relativa
violazione) viene rimessa all’accertamento dei competenti organi sportivi; le
cui determinazioni possono, in ipotesi, essere non condivise da chi ne risulti nell’ipotesi
di specie il concreto destinatario.
In sostanza,
all’esito della verifica di regolarità della gara viene assegnato il punteggio
e, con esso, la vittoria della (e la sconfitta nella) competizione da parte
della Federazione competente, la quale adotta determinazioni avvalendosi della
discrezionalità tecnico-sportiva ad essa affidata dal singolo sotto-sistema
sportivo di riferimento.
Con riguardo a simili
determinazioni, varrà lumeggiarlo con accuratezza, il difetto di giurisdizione del
giudice statale (G.O. o G.A.) si palesa “assoluto”; e lo si palesa in modo sì palmare e, quasi, archetipico da assurgere
ad autentico “modello didattico”.
Non configurandosi,
per vero, situazioni giuridicamente rilevanti in capo a chi non si professi
d’accordo con le statuizioni oggetto di dette “determine”, questi potrà infatti,
semmai, adire la giustizia sportiva, non potendo all’opposto invocare il
conforto di giudici della Repubblica, siccome costituzionalmente intesi.
L’evenienza onde è
esclusa la configurabilità di diritti soggettivi si palesa sufficientemente
ragionevole già a livello intuitivo: qualunque partita di calcio (per rimanere
sull’esempio più statisticamente abbordabile) non attribuisce a chi la gioca un
“diritto” – incondizionato e tutelabile davanti al G.O. – al pieno rispetto
delle norme che regolano la competizione de
qua; né, ovviamente, a vincerla.
Meno intuitiva è
invece l’esclusione della presenza di diritti condizionati alla compatibilità
con l’interesse pubblico (c.d. interessi legittimi) in capo allo sfortunato
atleta; e ciò massime in considerazione della circostanza onde l’accertamento
della regolarità (o della irregolarità) della competizione viene cristallizzato
in non meglio specificate “determine” della Federazione pertinente, sovente
assimilabili - prima facie – ad autentiche epifanie di provvedimenti
amministrativi.
Non si è, tuttavia,
al cospetto di un dispiego di potere pubblico, tale da radicare “interessi
legittimi” nelle situazioni soggettive di chi vi si giustappone; trattasi
infatti di manifestazioni di giudizio (in ordine alla regolarità/irregolarità
tecnica della competizione) che
-
non
trovano addentellati in una publica
potestas soggettivamente intesa, non palesandosi le Federazioni (almeno in
questa fattispecie) come soggetti pubblici orientati alla cura di un pubblico
interesse;
-
né
sono riannodabili al potere pubblico in senso oggettivo: chi decide – come
testé accennato – non persegue un interesse della collettività in generale,
quanto piuttosto di una ben più circoscritta “collettività sportiva
qualificata” che ha inteso sottoporsi a determinate regole per confrontarsi
reciprocamente in una determinata disciplina.
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3. Interessi semplici
“di settore” dunque: queste sono le situazioni soggettive configurabili in capo
a chi partecipi ad una competizione sportiva; che è retta da regole tecniche, finalizzate
a garantire regolarità e correttezza alla gara, perspicuamente additate dalla
dottrina (Sanino M. – Verde F., Il diritto sportivo, Padova, 2008) come
precetti “paragiuridici”. A presidio dei quali si pongono, per stretta
conseguenza, organi ed attività “paragiurisdizionali”.
E’ ovvio peraltro
come il fatto che siano sempre e comunque delle “persone” ad animare lo sport;
e che queste ultime risultino comunque inserite in un contesto ordinamentale
più ampio - che ne disciplina i comportamenti rispettivi, sanzionandoli
(giuridicamente) ove posti in essere in violazione di norme (giuridiche) di
carattere generale (che ne garantiscono la pacifica convivenza: ubi societas ibi ius) - non esclude e,
anzi, in qualche modo presuppone che, “in occasione” di competizioni sportive, o
collateralmente alle medesime, assieme alla regola tecnico-sportiva di settore
risulti, alfine, violata dal trasgressore la stessa regola giuridica generale
(si pensi alle lesioni inferte dolosamente all’avversario nel corso di una
partita di calcio, talvolta penalmente rilevanti).
Del resto, lo sport
stesso non vive di vita propria; non si atteggia a monade sganciata dal
contesto ordinamentale generale, come dimostra – a ben vedere – il fatto che
l’associazionismo sportivo sia topos
qualificato di sviluppo della personalità (art. 2 Cost.), atteggiandosi a
peculiare fenomeno culturale (art. 9 Cost.) che contribuisce – se praticato in
un clima generale di correttezza, lealtà e regolarità – alla tutela della
salute di chi se ne lascia coinvolgere (art. 32 Cost.) ed assurgendo alfine,
proprio come tale, a specifico oggetto di disciplina legislativa concorrente
tra Stato e Regioni (art. 117 Cost.).
Ciò è tanto vero
che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in una nota sentenza del 1989
(Cass., SS.UU., 26 ottobre 1989 n.4399, in Foro
it., 1990, I, 2099) si sono date cura di chiarire i criteri che consentono
di affermare quali questioni e, dunque, quali controversie - originate da
competizioni sportive o comunque gravitanti nel microcosmo sportivo – possano
(e, anzi, debbano) essere affidate alla potestas
iudicandi del giudice statale.
Che, nella
normalità dei casi, deve nondimeno assumersi “a valle” inconfigurabile (c.d.
difetto assoluto di giurisdizione statale), proprio a cagione della non
configurabilità “a monte” di situazioni giuridicamente rilevanti in capo ai
protagonisti della competizione sportiva.
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4. Le conclusioni
sin qui raggiunte si compendiano dunque come segue:
-
l’ordinamento
sportivo, come insieme di regole che disciplinano lo sport in generale (sistema)
ovvero la singola disciplina sportiva (sotto-sistema), si atteggia ad
ordinamento “autonomo”;
-
nel
relativo ambito precettivo non sono, di regola, configurabili situazioni
giuridicamente rilevanti sul piano del diritto statale: non i diritti
incondizionati (diritti soggettivi), né i diritti condizionati (alla
compatibilità con l’interesse pubblico: interessi legittimi).
-
le
regole che garantiscono la correttezza e la regolarità della competizione hanno
natura tecnico-sportiva e sono espressione dell’ordinamento autonomo e
settoriale cui appartengono;
-
l’osservanza
di tali regole viene garantita dall’attività di soggetti (le Federazioni) che
adottano – in sede di pertinente verifica – “determinazioni” atteggiantisi, nel
concreto, a manifestazioni di giudizio di carattere tecnico-discrezionale –sportivo;
-
e’
escluso (salvo casi eccezionali) il coinvolgimento di organi della
giurisdizione statale al fine di garantire il rispetto delle regole di cui supra, stante anche la ridetta
inconfigurabilità di situazioni soggettive “giuridicamente” rilevanti,
assimilabili a diritti soggettivi o interessi legittimi.
In un contributo
successivo al presente, ed in corso di elaborazione, ci si occuperà in modo più
analitico, al contrario, dei casi nei quali – “in occasione” di competizioni
sportive o comunque in ambito sportivo – si assista:
a) alla violazione
di norme propriamente “giuridiche”;
b) alla mancata
soddisfazione di interessi incondizionati, ovvero condizionati all’interesse
pubblico (interessi legittimi), riconoscibili in capo ai rispettivi portatori
“sportivamente qualificati”;
c) al conseguente,
inevitabile (e in questo caso ammissibile) coinvolgimento dell’autorità
giurisdizionale statale, ordinaria (prima ipotesi sub b: diritti incondizionati),
ovvero amministrativa (seconda ipotesi sub b: diritti condizionati alla
compatibilità con l’interesse pubblico, c.d. interessi legittimi).