Giulio Bacosi

Avvocato dello Stato

 

ORDINAMENTO SPORTIVO E GIURISDIZIONE. IL RUOLO “STORICO” DELLE FEDERAZIONI.

 

1. Si è di recente messo in luce sulle colonne di questa Rivista come l’ordinamento sportivo rappresenti uno specifico terreno di elezione per situazioni soggettive non sussumibili sotto l’egida propria della protezione giuridica; compendiandosi, come tali, in interessi semplici, seppure “di settore”, in relazione ai quali va esclusa la tutela garantita dalla giurisdizione statale per i diritti incondizionati e per quelli condizionati alla compatibilità con l’interesse pubblico (c.d. interessi legittimi).

Nella medesima sede si è, nondimeno, ventilata la possibilità che attorno e/o nell’ambito del fenomeno “sport” gravitino, all’opposto, situazioni soggettive rilevanti, ad un tempo, anche per l’ordinamento giuridico (oltre che per quello sportivo) e, come tali, “capaci di tutela” innanzi alla giurisdizione statale.

Nel caso in cui si sia al cospetto di diritti condizionati alla compatibilità con l’interesse pubblico (c.d. interessi legittimi) la tutela in parola sarà ovviamente appannaggio del Giudice Amministrativo; l’ipotesi dei diritti in condizionati (o comunque sganciati dal potere e dall’interesse pubblico istituzionalmente affidati all’Amministrazione) chiamerà in causa – all’opposto – il Giudice Ordinario (cfr per approfondimenti quanto esplicitato in Cittadinanza consapevole, Rivista pubblicata in www.democrazianelleregole.it).

E’ muovendo da tale orizzonte conoscitivo di base che si approda alle Federazioni come oggetto privilegiato di indagine: la relativa attività organizzativa è stata infatti tra quelle che, by-passando la specialità dell’ordinamento sportivo, sono state capaci di coinvolgere – attraverso la identificazione di situazioni giuridicamente rilevanti – il giudice statuale nell’attività di relativo presidio e tutela.

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2. Lasciando al momento da parte i più recenti provvedimenti legislativi che si sono succeduti in materia (segnatamente, il Decreto Legge 19 agosto 2003 n. 220, convertito con modificazioni nella Legge 17 ottobre 2003 n.280), e volgendo piuttosto lo sguardo a quella giurisprudenza che per anni ha scongiurato l’horror vacui agglutinando pronunce, nondimeno, tutt’altro che omogenee in punto di orientamento decisionale, varrà prendere le mosse dai pochi punti fermi che la storiografia giuridica - sub specie proprio di pronunce giurisdizionali – concretamente presenta agli addetti ai lavori.

Lo sport, allora, come sistema di regole nel quale campeggiano interessi semplici (potenzialmente) affiancati tuttavia - quando ad agire siano le “anfibologiche” Federazioni sportive -  da situazioni soggettive giuridicamente tutelate (e, dunque, giuridicamente rilevanti)

-                             tanto quando le ridette Federazioni operino come associazioni private, secondo la relativa, primigenia natura statutaria, con possibile emersione in capo ai terzi di diritti incondizionati (diritti soggettivi);

-                             quanto allorché agiscano come organi del CONI e, dunque, come soggetti di diritto pubblico, istituzionalmente attributari di potere (del pari) pubblico, con possibile emersione in capo ai terzi di diritti, stavolta, “condizionati” all’interesse (nuovamente) pubblico perseguito (c.d. interessi legittimi).

La giurisprudenza sul punto è sufficientemente copiosa: ci si limita a richiamare in proposito, per ora, quella dettagliatamente citata altrove (cfr ancora Sanino M. – Verde F., Il diritto sportivo, Padova, 2008, 459, spec. nota 80), rappresentando in particolare come la foggia del tutto peculiare della Federazione sportiva quale organo del CONI e, dunque, quale soggetto “pubblico” abbia comportato la qualificazione dei relativi atti come “amministrativi”.

Con conseguente possibilità in detto caso (e solo al relativo cospetto: non anche, ovviamente, allorché la Federazione si atteggi ad associazione privata) di assumere predicabile la ben nota disciplina sull’accesso, disciplinata dall’art.22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e la connessa giurisdizione (statale) del giudice amministrativo (così, ex plurimis, Tar Toscana, I, 19 giugno 1998 n. 411, in Foro amm., 1999, 833).

Una elaborazione pretoria che – come sovente accaduto negli ultimi lustri – ha poi trovato una sorta di cristallizzazione ex lege se non addirittura un vero e proprio imprimatur parlamentare nel D. Lgsl.vo 23 luglio 1999 n. 242, con il quale il nomopoieta ha provveduto al noto riordino del CONI.

Attraverso tale esplicita presa di posizione le Federazioni sportive sono state forgiate ex post, questa volta dal c.d. “circuito democratico” (Parlamento – Governo), proprio alla stregua del Giano bifronte ex ante coniato dalla giurisprudenza: persone giuridiche di diritto privato e, ad un tempo, compagini con valenza pubblicistica in virtù del relativo nesso che – per taluni segmenti delle relative attività – le avvince al CONI, rendendole organo del Comitato Olimpico Nazionale.

Se così è - e lo è, vista la esplicita presa di posizione del legislatore sul punto – occorre scandagliare (in un contesto a compasso allargato quale quello sportivo, dal quale normalmente gemmano interessi semplici “di settore”) quando l’attività di alcuni soggetti che gravitano in modo rilevante nella relativa orbita (sportiva), e che si compendiano in persone “giuridiche” private con valenza talvolta anche pubblicistica (quali “organi, in senso tecnico, del CONI) impingano, con l’attività da essi spiegata, su diritti soggettivi (incondizionati) o su interessi legittimi (condizionati alla compatibilità con il potere pubblico).

Allorché ciò accada, sarà infatti possibile invocare tutela – da parte dei terzi interessati - al giudice statale (ordinario o amministrativo) in ogni caso di dedotto vulnus inferto a situazioni “giuridicamente” tutelate che, proprio in quanto tali, affiorano dall’indistinta congerie degli interessi semplici “di settore” che popolano l’orbe sportivo.

La dedotta natura ambivalente della Federazione sportiva sul crinale soggettivo impone peraltro di dirottare il baricentro dell’attenzione sul versante oggettivo del relativo operare: sarà il contenuto dei relativi atti a rivelare, in modo più o meno esplicito (o anodino…), se essa si muove nel contesto sportivo degli interessi “semplici”, la cui tutela è per l’appunto affidata al giudice sportivo; ovvero in quello, del pari “sportivo”, dei diritti condizionati – interessi legittimi - o incondizionati – diritti soggettivi tout court - , la cui tutela resta appannaggio (per lo meno in ultima istanza) del giudice amministrativo ovvero di quello ordinario.

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3. Si può allora muovere, scendendo nello specifico, da quella che è l’attività organizzativa della singola Federazione.

Scongiurando inutili cineserie – ed escludendo, com’è ovvio, le ipotesi ricadenti nel novero degli interessi semplici “di settore” (quelle, per intendersi, strettamente connesse all’attività agonistica) – la dottrina più illuminata (cfr ancora Sanino M. – Verde F., Il diritto sportivo, cit.,  spec. 460, nota 81, con riguardo al c.d. caso Catania) ha inteso rifarsi - allo specifico fine di acclarare quale sia la consistenza della situazione giuridica soggettiva di volta in volta violata (diritto incondizionato, ovvero condizionato) ed il connesso plesso giurisdizionale dotato di potestas iudicandi (G.O. o, rispettivamente, G.A.) -  a due precisi punti di riferimento, in “combinato operare” tra loro:

1)     l’essenza della norma che si assume violata, con connesso vulnus alla situazione giuridica soggettiva del terzo;

2)     il fine perseguito dalla Federazione nello svolgimento della relativa attività, con riguardo al singolo caso di specie.

La norma violata può in taluni casi avere la finalità di disciplinare i rapporti tra le società sportive che aderiscono alla Federazione (ad esempio, tra le squadre di calcio), o quelli tra le società stesse ed i singoli soggetti, atleti e non, che vi operano (ad esempio, tra la squadra X e i relativi dirigenti e calciatori):  in questa ipotesi l’essenza della norma è quella di disciplinare la vita interna della Federazione, e la relativa, privatistica “capacità di agire”, tutelando i diritti incondizionati di coloro che la animano, con connessa giurisdizione del G.O.

In altre fattispecie, la norma violata può invece avere lo scopo di perseguire interessi di rango pubblico collegati allo sport, e dei quali è portatore in prima battuta il CONI e, quindi, la Federazione come relativo organo: qui l’essenza della norma è invece quella di garantire in ogni caso – giusta legittima estrinsecazione di publica potestas - il soddisfacimento del ridetto interesse pubblico “sportivo” e, ove con esso compatibili, tutti gli interessi “condizionati” connessi, con giurisdizione affidata al G.A.

Non lungi da questa prospettiva teorica, di stampo decisamente “oggettivo”, si pone chi ritiene che possano distinguersi compiti delle Federazioni (e connessi atti) di diritto privato, sottoposti alle regole che disciplinano i comuni rapporti tra i consociati; e compiti (e connessi atti) di diritto pubblico, che all’opposto soggiacciono alle regole che si confanno ai “rapporti autoritari speciali” tra civis e Pubblica Amministrazione (così Caprioli R., Le Federazioni sportive nazionali tra diritto pubblico e diritto privato, in Dir. e giur., 1989, 1 e ss.).

Si tratta di prese di posizione che “doppiano” quelle, autorevoli, delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui le Federazioni disvelano un profilo genetico “privatistico” col relativo “sorgere” come soggetti privati (associazioni non riconosciute); per poi palesare – direbbesi, “in corsa” - un diverso profilo funzionale, stavolta “pubblicistico”, laddove finiscono con l’”assumere” la ridetta veste di organi del CONI (così Cassazione, Sezioni Unite, 9 maggio 1986 n. 3092, in Foro it., 1986, I, 1254).

Quest’ultima evenienza si verifica più in particolare, stando alla Corte, quando le privatistiche (di nascita) “associazioni non riconosciute”, nelle quali le Federazioni si compendiano, prendano a svolgere attività che siano del tutto omogenee, quanto a scopo in concreto perseguito, a quelle del CONI.

Una “koiné finalistica” dunque che, nell’ipotetico tragitto discendente dai (comuni) scopi pubblici alle attività poste concretamente in essere per perseguirli, consente – per una sorta di osmosi - di colorare di pubblicistico anche quella (specifica) dinamica operativa delle Federazioni che persegua i medesimi interessi (generali) perseguiti dal CONI, con connesso

-                             dispendio di potere pubblico;

-                             configurabilità di diritti ad esso condizionati (c.d. interessi legittimi);

-                             e, in definitiva, giurisdizione del G.A.

Il coincidere del fine (pubblicistico) attrae dunque, in determinate fattispecie, le Federazioni nell’orbita del CONI; circostanza particolarmente evidente – è stata ancora la Cassazione a limpidamente sottolinearlo in passato – allorché queste peculiari associazioni (dalla natura “prevalentemente” privata) emanino norme regolamentari a contenuto organizzatorio, dal cui pedissequo rispetto dipenda proprio il raggiungimento dei fini istituzionali del CONI nell’ambito della singola disciplina sportiva di riferimento (Cassazione, Sezioni Unite, 26 ottobre 1989 n. 4399, in Riv.dir.sport., 1990, I, 57; più di recente, decisamente interessante sul tema anche Cass., Sezioni Unite, 25  febbraio 2000, n.46, in Guida al dir., 2000, fasc. 16, 68 e ss).

Anche la giurisprudenza amministrativa ha fornito sin dai primi anni 90 illuminanti chiarimenti sul ruolo delle Federazioni in materia di smistamento della potestas iudicandi tra G.A. e G.O. a seconda che esse si atteggino a “pubblicistici” organi (in senso tecnico) del CONI, ovvero ad associazioni private (paradigmatico sul punto il C.G.A., sentenza n. 536 del 9 ottobre 1993, in Cons. Stato, 1993, I, 1339).

Stando ad una nota pronuncia del Consiglio di Stato (VI, 31 dicembre 1993, n. 1112, in Foro amm., 1993, 2480) le Federazioni sportive, “. aventi geneticamente natura privatistica di associazioni non riconosciute, assumono la veste di organi del CONI e partecipano della natura pubblicistico-autoritativa (e non economica) di quest’ultimo, allorché operano all’esercizio di poteri di organizzazione e disciplina delle attività sportive inerenti alle finalità del CONI” (cfr. altresì C.d.S., VI, 13 gennaio 1999, n.12, in Cons.Stato, 1999, I, 94).

La natura “geneticamente” privata e funzionalmente pubblica delle Federazioni – laddove queste ultime svolgano attività intese a perseguire scopi coincidenti con gli interessi generali affidati al CONI - è stata ribadita dal Tar Lazio, III, 23 giugno 1994 n.1361, (in TAR, 1994, I, 2399), seguendo una scia comunque intesa a privilegiare il volto pubblicistico delle Federazioni medesime in un’ottica di complessiva attrazione della potestas iudicandi al G.A. (è d’uopo menzionare in proposito il parere del C.d.S., II, del 6 luglio 1983, in Riv.dir.sport, 1984, 480; nonché Tar Lazio, III, 8 febbraio 1988, n.135, in TAR, 1988, I, 761).

Quelle testé operate si atteggiano, peraltro, a considerazioni di ordine generale, riposanti su una sorta di astratto iperuranico poco congeniale a chi ama porsi questioni concrete; o ama, comunque, rintracciarne di tali, al fine di sperimentare la effettiva congruità ad esse – e dunque, in ultima analisi, la definitiva bontà – di ogni pur promettente ricostruzione teorica.

In altri termini: quando la Federazione sportiva, nel concreto, è organo del CONI in senso tecnico? Quando i relativi atti perseguono finalità coincidenti con quelle del Comitato Olimpico, palesandosi come tali impugnabili innanzi al G.A.? Quando gli interessi che vi si contrappongono si appalesano non già incondizionati, quanto piuttosto concretamente condizionati alla compatibilità con il pubblico interesse? Quando, per conseguenza, gli organi federali possono essere soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa e contabile (cfr. da ultimo Corte dei Conti, Sez. I Giurisd. Centr., 23 giugno 2008, n. 263/A, con riguardo al Presidente di una Federazione sportiva)?

Sarà questo l’oggetto di ulteriori considerazioni, in fase di elaborazione, che si affideranno alle prestigiose Colonne di questa Rivista.