REPUBBLICA ITALIANA

N. 21 Reg. Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 8 Rreg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale(Adunanza Plenaria) ha pronunciato la seguente

Anno 1997

Decisione

Sul ricorso proposto dai Signori 1) GIRARDELLO Eliseo, 2) BONSANTE Vittorio, eredi di CHELIDONIO Elsa, 3) CONTE Mariannunziata, 4) FONTANA Lidia, eredi di SABBADINI Giovanna, 5) ZURLA Ivo, 6) SELLAROLI Ida, 7) CAGOL Ezio, 8) COSERINI Renzo, 9) CANTORE Gino, 10) GILARDI Giorgio, 11) FOSCO Maria, eredi di POZZI Raffaello, 12) CRESCINI Lino Fabio, 13) VARSALLONA Salvatore, 14) DE PAOLI Paolo, I5) GAMPER Gunther, 16) DAGOSTIN Vito, 17) FABRIS Daniela 18) GASSER Monika 19) ROSATI Renzo, rappresentati e difesi dall'Avv.Sergio Dragogna di Bolzano con domicilio eletto presso e nello Studio dell'Avv.Maurizio Calo in Roma, alla via A. Gramsci n.36

contro

il MINISTERO DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO in persona del Ministro in carica con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via Portoghesi n.12;

e nei confronti

dell'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente in carica con domicilio eletto presso lo Studio degli Avvocati Paolo Boer e Giuseppe Pansarella in Roma, via della Frezza n.17

per l'esecuzione

della sentenza del Consiglio di Stato S.G. (Adunanza plenaria) n.8/94 del 23.6.94 che ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alle differenze di trattamento di fine rapporto, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 21.11.1988, ritualmente notificata rispettivamente in data 5.11.94 e 7.11.94 alle Amministrazioni di cui in epigrafe, emessa su ricorso per l’annullamento dei singoli provvedimenti del Ministero del Tesoro Ragioneria generale dello Stato, Ufficio liquidazioni Gestione ex INAM/PE settore IX aventi ad oggetto il rigetto della richiesta di liquidazione una tantum e/o di restituzione dei contributi versati al "Fondo di previdenza e quiescenza del personale delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano", a favore dei dipendenti di quest’ultima transitati all'INPS.

VISTO il ricorso con i relativi allegati; VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del tesoro e dell'I.N.P.S.; VISTA la decisione di questa A.P. del Consiglio di Stato n. 8/94 del 23 giugno 1994; VISTA l'ordinanza n. 211 del 20 aprile 1991 con cui la VI Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso la causa a questa A.P.; VISTA la decisione parziale ed interlocutoria di questa A.P. n. 11 dell'11 dicembre 1991; VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; VISTI gli atti tutti della causa;

udita alla cc. del 20 ottobre 1997 la relazione del consigliere Santoro e uditi altresì l'avv. Maurizio Calò su delega dell'avv. Dragogna e l'avv. Cantarini per l’ente resistente;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti sono ex dipendenti della cassa mutua provinciale di malattie di Bolzano, trasferiti all'ente di previdenza resistente INPS in data 1° gennaio 1981, a seguito della riforma sanitaria.

Con la sentenza da eseguire era stato accertato il diritto dei ricorrenti ad ottenere la differenza tra quanto accantonato dall'ente di provenienza, ai fini del trattamento di fine rapporto, e quanto loro spettante ai sensi del regolamento di previdenza e quiescenza del personale dell'ente di previdenza resistente alla data del 31 dicembre 1989. Era stato anche accertato il diritto dei medesimi alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali su tali differenze di trattamento di fine rapporto, a decorrere dal 29 novembre 1988.

Con ricorso depositato il 21 marzo 1977, i signori in epigrafe indicati chiedevano l'esecuzione della suindicata decisione di questa sezione, ed, in particolare, che fosse ordinato alle amministrazioni intimate di versare agli ricorrenti le differenze di trattamento di fine rapporto, secondo gli importi calcolati nel prospetto allegato all'atto di diffida del 22 aprile 1996, con interessi e rivalutazione monetaria al 31 marzo 1996.

Il ministero del tesoro, quale successore della disciolta cassa mutua provinciale malattie di Bolzano, comunicava di avere versato all'ente di previdenza resistente, in esecuzione della decisione di questa adunanza plenaria, la somma di lire 141 milioni 198 mila 870, corrispondente al solo capitale dovuto.

Con memoria del 6 ottobre 1997 i ricorrenti facevano presente che erano ancora dovuti gli importi per interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29 novembre 1988 al 30 settembre 1997. Tale somma ancora dovuta, pertanto, sarebbe pari a lire 176 milioni 533 mila 403.

Da ultimo l’I.N.P.S. confermava che era stato emesso mandato di versamento sul proprio c/c 20350 presso la Tesoreria centrale dello Stato per £. 141.198.870 a titolo di conguaglio delle indennità di buonuscita maturate dai ricorrenti per il servizio prestato presso la cassa mutua provinciale di malattie di Bolzano.

Alla cc. del 20 ott. 1997 la causa passava in decisione, uditi i difensori delle parti.

DIRITTO

Le Amministrazioni intimate hanno comunicato che è stato corrisposta la somma capitale – pari a lire 141 milioni 198 mila 870 - dovuta ai ricorrenti in forza della decisione di questa A.P. del Consiglio di Stato n. 8/94 del 23 giugno 1994.

Di tale adempimento occorre pertanto dare atto in questa sede di esecuzione del giudicato.

Tuttavia i ricorrenti, con memoria del 6 ottobre 1997, hanno fatto presente che sarebbero ancora dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria - dal 29 novembre 1988 al 30 settembre 1997 – sui singoli importi, e che la somma ancora dovuta, pertanto, sarebbe pari a lire 176 milioni 533 mila 403.

La difesa dell’I.N.P.S., alla cc. del 20 ottobre 1997, ha ammesso la persistente inesecuzione del giudicato limitatamente a tali competenze accessorie.

La domanda di interessi e rivalutazione, ad avviso della Adunanza plenaria, è fondata entro i limiti di seguito chiariti.

Secondo la L. 30 dicembre 1991, n. 412, art.16, comma 6, “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.

La Corte costituzionale, con sentenza 24 ott. 1996 n.361, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, 6° comma, L. 412/91, nella parte in cui non prevede, per il caso di tardivo adempimento di crediti previdenziali, il cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.

Ora, posto che dal rapporto previdenziale e da quello assistenziale deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo, all'inadempimento di ogni singolo rateo deve ritenersi conseguire il risarcimento del danno da mora previsto dalla legislazione vigente al momento della sua maturazione; sì che, mentre per i ratei maturati anteriormente al 1° gennaio 1992 dev'essere corrisposto, oltre agli interessi legali, il maggior danno da svalutazione, a quelli maturati dopo tale data si applica la disciplina introdotta dall'art.16, 6° comma, L. 412/91, a tenore della quale l'importo dovuto a titolo di interessi – secondo i vari tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei - è portato in detrazione alle somme eventualmente spettanti a titolo di maggior danno da svalutazione (Cass. sezioni unite civili, sentenza 26 giugno 1996 n.5895). Ed, in quanto volto ad incidere sugli effetti (e non sulla fattispecie generatrice), l'art.16, 6° comma, L. 412/91, ove prevede, per i crediti previdenziali tardivamente corrisposti, che l'importo degli interessi sia portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di rivalutazione, si applica anche ai rapporti pendenti al momento della sua entrata in vigore(Cass. sezione lavoro, sentenza 21 gennaio 1995 n.680).

Pertanto, nel caso in esame, la domanda di interessi e rivalutazione, per i ratei maturati dal 29 novembre 1988 al 1° gennaio 1992, va interamente accolta, con la corresponsione, oltre agli interessi legali, del maggior danno da svalutazione, mentre per i ratei maturati dopo tale ultima data, va accolta solo in parte, secondo la disciplina introdotta dall'art.16, 6° comma, L. 412/91, in base alla quale l'importo dovuto a titolo di interessi – secondo i vari tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei - è portato in detrazione alle somme eventualmente spettanti a titolo di maggior danno da svalutazione.

Per l’ipotesi di persistente inesecuzione del giudicato, trascorsi 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, si nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore generale della Previdenza e Assistenza Sociale del Ministero del Lavoro e della P.S., con facoltà di delegare un dirigente della medesima direzione.

Le spese e gli onorari di giudizio debbono essere posti a carico del Ministero del Tesoro, e liquidati in complessivi diecimilioni di lire.

P.Q.M.

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sul ricorso per l’esecuzione del giudicato indicato in epigrafe:

- dà atto del pagamento della somma capitale dovuta ai ricorrenti;

- accoglie per quanto di ragione la domanda di rivalutazione ed interessi, nei limiti indicati in motivazione;

- nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore generale della Previdenza ed Assistenza Sociale del Ministero del Lavoro e della P.S., con facoltà di delegare un dirigente della medesima direzione, nell’ipotesi di persistente inesecuzione del giudicato trascorsi 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;

- condanna il ministero del tesoro al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida in complessive lire diecimilioni.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 20 ottobre 1997 dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con l’intervento dei Signori:

Laschena Renato                                               

Presidente

Vacirca Giovanni

Consigliere

Camera Andrea

Consigliere

Baccarini Stefano

Consigliere

Santoro Sergio                                    

Consigliere Estensore

Tumbiolo Salvatore

Consigliere

Piscitello Calogero

Consigliere

Salvatore Costantino

Consigliere

Patroni Griffi Filippo

Consigliere

Di Napoli Anselmo

Consigliere

Allegretta Corrado       

Consigliere

Maruotti Luigi

Consigliere

Borioni Marcello

Consigliere

Costarelli Pier Maria

Segretario