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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20090212320100326130406539" descrizione="note" gruppo="20090212320100326130406539" modifica="19/04/2010 10.37.09" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Depurazioni Benacensi Scrl"><descrittori><registro anno="2009" n="02123"/><fascicolo anno="2010" n="01441"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn></descrittori><file>20090212320100326130406539.xml</file><wordfile>20090212320100326130406539.doc</wordfile><ricorso NRG="200902123">200902123\200902123.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Venezia\Sezione 3\2009\200902123\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Stefano Mielli</firma><data>19/04/2010 10.37.13</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Stefano Mielli</firma><data>26/03/2010 13.12.14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/04/2010</dataPubblicazione><classificazione>177<nuova>177</nuova><ereditata>177</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Di Nunzio,	Presidente</h:div><h:div>Marco Buricelli,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Mielli,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento prot. n. 3691/09 del 1 luglio 2009 del Dirigente del Settore ambiente della Provincia di Verona di sospensione del decreto del Segretario regionale all’ambiente e territorio della Regione Veneto n. 138 del 29 dicembre 2008 recante “Proroga autorizzazione integrata ambientale provvisoria punto 5.3 dell’allegato I del Dlgs. 18 febbraio 2005, n. 59, relativo all’impianto di trattamento di rifiuti liquidi speciali non pericolosi e non tossico nocivi, sito in località Paradiso, nel Comune di Peschiera sul Garda;</h:div><h:div>- del provvedimento prot. n. 4244/09 del 30 luglio 2009, del Dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona, di conferma del precedente provvedimento prot. n. 3691/09 del 1 luglio 2009, con la precisazione che il divieto di trattamento dei rifiuti liquidi sussiste ogniqualvolta mancano i requisiti dell’art. 110 del Dlgs. n. 152 del 2006, e cioè in tutte le situazioni in cui il carico idraulico in entrata al depuratore sia tale da far attivare il sistema di by-pass, ed atti connessi.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 2123 del 2009, proposto da: </h:div><h:div>Depurazioni Benacensi Scrl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Butti e Alvise Biscontin, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia - Mestre, via Lazzari, 22/10; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Provincia di Verona, rappresentata e difesa dagli avv.ti Donatella Gobbi e Francesco Curato, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Piazzale Roma, 468/B; </h:div><h:div>Regione Veneto e A.R.P.A.V. di Verona, non costituitesi in giudizio; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Verona;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2010 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori avv. Scagliotti, su delega dell’avv. Biscontin, per la parte ricorrente e l’avv. Curato per la Provincia di Verona;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La ricorrente Società consortile, costituita per svolgere attività di depurazione delle acque reflue urbane e il trattamento dei rifiuti liquidi speciali non pericolosi e non tossico nocivi, gestisce il depuratore di Peschiera del Garda.</h:div><h:div>Espone che il depuratore, che tratta le acque reflue urbane raccolte lungo la sponda bresciana e veronese del Lago di Garda, e le acque reflue del Comune di Valeggio sul Mincio, a monte dei trattamenti è munito di uno sfioratore (by pass) che immette le acque in eccesso rispetto alla potenzialità di trattamento, previo il solo passaggio attraverso un grigliatura fine, nel fiume Mincio.</h:div><h:div>A monte del depuratore, ma a valle del by pass, è immesso lo scarico dell’impianto di trattamento di rifiuti liquidi speciali non pericolosi e non tossico nocivi, che ha un’incidenza sul carico idraulico pari a 0,37% della portata della acque reflue.</h:div><h:div>La provincia di Verona, che già nel 2004 aveva autorizzato l‘esercizio dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane, con provvedimento del 30 marzo 2006, ha rilasciato un’ulteriore autorizzazione per il trattamento di rifiuti liquidi in conto terzi.</h:div><h:div>La Regione Veneto con nota del 7 dicembre 2007, in attesa del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale definitiva, ha rilasciato un’autorizzazione provvisoria con decreto n. 160 del 30 ottobre 2007, ricognitiva delle precedenti autorizzazioni e valida fino al 31 dicembre 2009.</h:div><h:div>La ricorrente nel mese di maggio 2009 ha comunicato alla Provincia e all’Arpav che, a seguito di eventi meteorologici che hanno determinato un sovraccarico idraulico, è entrato in funzione il by pass collocato a monte dell’impianto.</h:div><h:div>La Provincia, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ed acquisite le osservazioni presentate, con provvedimento prot. n. 3691 del 1 luglio 2009, ha disposto la sospensione dell’attività di smaltimento di rifiuti liquidi speciali, precisando che la stessa avrebbe potuto riprendere solo al momento del ripristino della capacità residua dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane da comprovarsi mediante l’invio di una dettagliata relazione tecnica all’Arpav.</h:div><h:div>La Provincia, respingendo l’apposita istanza di revoca presentata dalla ricorrente, con provvedimento prot. 75194 del 17 luglio 2009, ha confermato il precedente provvedimento.</h:div><h:div>Tali provvedimenti cono impugnati per le seguenti censure:</h:div><h:div>I) incompetenza della Provincia a sospendere l’efficacia dei un’autorizzazione rilasciata dalla Regione;</h:div><h:div>II) violazione dell’art. 110 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, e difetto di istruttoria per la mancata acquisizione di una previa intesa con l’Autorità d’ambito;</h:div><h:div>III) violazione del principio di proporzionalità, dell’art. 110 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 e insufficienza della motivazione;</h:div><h:div>IV) violazione, sotto altro profilo, dell’art. 110 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, e illogicità;</h:div><h:div>V) contraddittorietà con precedenti provvedimenti.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio la Provincia di Verona replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il primo motivo la Società ricorrente sostiene che la Provincia non è competente a sospendere l’efficacia di un’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione.</h:div><h:div>Premette che nel caso all’esame su un unico impianto coesistono, dal punto di vista amministrativo, due autorizzazioni, l’una per la depurazione delle acque reflue urbane e l’altra per il trattamento dei rifiuti.</h:div><h:div>Delle due autorizzazioni solo la prima rientra nella competenza della Provincia, mentre la seconda, essendo contemplata dall’allegato I del Dlgs. 18 febbraio 2005, n. 59,  e dall’allegato A della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, inserito dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 26, è di competenza della Regione che deve rilasciare l’autorizzazione integrata ambientale.</h:div><h:div>La censura deve essere respinta, in quanto l’art. 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, inserito dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 26, al comma 9 dispone che “coerentemente alle disposizioni di cui all'articolo 197, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, le province competenti per territorio svolgono le funzioni di cui all'articolo 11, commi 9, lettere a), b), c) e 10 e all'articolo 16, comma 8 del decreto legislativo n. 59/2005, rispetto agli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 5, lettere a) e b), anche avvalendosi per i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari, dell'ARPAV"</h:div><h:div>Pertanto l’atto impugnato - con il quale è stata temporaneamente sospesa l’attività di smaltimento di rifiuti liquidi speciali fino al momento del ripristino della capacità residua dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane - rientra nelle competenze della Provincia, perché alla stessa sono demandate la generalità delle funzioni di controllo delle attività di gestione dei rifiuti e, in particolare, per effetto della legge regionale, anche quelle inerenti l’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (tra le quali deve ritenersi ricompreso l’obbligo di rispettare la regola prevista dall’art. 36, comma 2, del Dlgs. 11 maggio 1999, n. 152, trasfusa nell’art. 110 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, espressamente richiamato dall’autorizzazione provinciale e, quindi, dall’autorizzazione integrata ambientale che l’ha sostituita avendo valore ricognitivo della stessa).</h:div><h:div>2. Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo la Società ricorrente lamenta sotto diversi profili la violazione dell’art. 110 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la mancata acquisizione dell’intesa con l’Autorità d’ambito, per la violazione del principio di proporzionalità, per difetto di motivazione, nonché per illogicità e contraddittorietà con precedenti provvedimenti emanati dalla stessa autorità amministrativa.</h:div><h:div>Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, devono essere respinte.</h:div><h:div>L’art. 110 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, ai primi due commi dispone che:</h:div><h:div> “1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.</h:div><h:div>2. In deroga al comma 1, l'autorità competente, d'intesa con l'Autorità d'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione”.</h:div><h:div>Dalla semplice lettura della norma risulta che il principio da rispettare è che all’impianto di depurazione possono pervenire di regola solo le acque reflue urbane e che non è consentito convogliarle direttamente nel corpo ricettore.</h:div><h:div>Pertanto, in deroga a tale principio, lo smaltimento di rifiuti può essere eccezionalmente ammesso solo alla presenza concomitante di tre diversi fattori, consistenti nel rispetto dei valori limite degli scarichi, nell’esistenza di una capacità residua di trattamento e nella compatibilità del rifiuto conferito con il processo depurativo.</h:div><h:div>La presenza di una capacità residua di trattamento delle acque reflue, costituisce pertanto un autonomo requisito, normativamente prescritto, che non può essere confuso con il necessario rispetto dei valori limite di scarico.</h:div><h:div>Ne consegue che va respinta la tesi della Società ricorrente, secondo cui la nozione di capacità residua di trattamento dovrebbe essere riferita esclusivamente alla qualità delle acque di scarico anziché al carico idraulico, cosicché sarebbe comunque possibile utilizzare l’impianto per il trattamento dei rifiuti pur in assenza della capacità residua di trattamento dei reflui ove siano rispettati i valori di emissione nelle acque reflue convogliate direttamente nel corpo ricettore.</h:div><h:div>2.1 Poste tali premesse, deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto, l’intesa con l’Autorità d’Ambito è necessaria solo per il rilascio dell’autorizzazione a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, ma ciò non implica che la medesima Autorità debba essere coinvolta dalla Provincia nel momento in cui accerti, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo che le sono demandate, violazioni, quali la temporanea sospensione dell’attività di trattamento delle acque reflue, cui conseguono effetti predeterminati dalla legge.</h:div><h:div>2.2 Inoltre, chiarito il carattere derogatorio ed eccezionale del trattamento di rifiuti in impianti di trattamento di acque reflue urbane, e la sua ammissibilità solo nel rispetto del requisito della capacità residua di trattamento, devono essere respinte le censure di difetto di motivazione, di violazione del principio di proporzionalità e di illogicità avanzate dalla Società ricorrente, posto che la sospensione dell’attività disposta fino al momento in cui sarà recuperata la capacità residua di trattamento, costituisce un atto vincolato, e il provvedimento impugnato contiene un’estesa motivazione ove sono analiticamente confutate le osservazioni presentate dalla ricorrente, e dalla quale emerge che, una volta accertata l’attivazione del by pass per effetto del sovraccarico idraulico, la quantità di acque reflue urbane direttamente convogliate nel fiume non può essere aumentata della quantità corrispondente alla quantità di rifiuti liquidi trattati, e ciò a prescindere dalla maggiore o minore incidenza percentuale di detto aggravamento, perché la norma sopra citata non ammette lo svolgimento di valutazioni discrezionali volte al bilanciamento tra i costi, in termini di mancati introiti,  per il gestore, e gli eventuali pregiudizi o benefici ambientali in concreto arrecati. </h:div><h:div>2.3 Quanto alla dedotta contraddittorietà con altri provvedimenti, vi è da osservare che non può essere utilmente invocato dalla ricorrente il precedente provvedimento della Provincia prot. 35562 del 6 aprile 2009, con il quale, come chiarito dalla Provincia nelle proprie difese, la medesima ha sì omesso di imporre restrizioni al trattamento dei rifiuti, ma in occasione di una situazione contingente e di durata limitata, legata ai lavori di manutenzione delle vasche ossidative, non comparabile a quella all’esame che ha carattere permanente perché destinata a trovare applicazione relativamente ad una pluralità di casi indistinti.</h:div><h:div>In definitiva pertanto il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>Le peculiarità della controversia giustificano peraltro la compensazione delle spese di giudizio.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/02/2010"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Luisa Dian</h:div><h:div>Stefano Mielli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
