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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20090979220100605174849126" descrizione="restauratori quest. legitt. cost.note" gruppo="20090979220100605174849126" modifica="06/07/2010 12.33.06" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Daniela Ed Altri Lippi"><descrittori><registro anno="2009" n="09792"/><fascicolo anno="2010" n="27905"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2Q:sentenza:00000-0000</urn></descrittori><file>20090979220100605174849126.xml</file><wordfile>20090979220100605174849126.doc</wordfile><ricorso NRG="200909792">200909792\200909792.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 2Q\2009\200909792\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Lucia Tosti</firma><data>06/07/2010 12.33.12</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Stefania Santoleri</firma><data>27/06/2010 0.38.45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/07/2010</dataPubblicazione><classificazione>31<nuova>31</nuova><ereditata>31</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Lucia Tosti,	Presidente</h:div><h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Floriana Rizzetto,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del bando di selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali, ai sensi dell’art. 182, commi 1 ed 1-bis, del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, nonché di collaboratore restauratore di beni culturali, ai sensi dell’art. 182, comma 1-quinquies, del Codice, pubblicato in G.U. n. 75 del 29.9. 2009 e di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, tra cui in particolare:</h:div><h:div>il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 30/3/09 n. 53, la Circolare del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 12/8/09 n. 35 prot. n. 7412 (Linee Guida) e la Circolare del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 21/9/09 n. 36 prot. n. 8308 – Addendum alle Linee Guida,</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 182, comma 1 lett. b) e c) e comma 1 bis lett. a) del D.Lgs. 22/1/04 n. 42 nella parte in cui prevede che i requisiti ivi indicati, utili all’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, ovvero all’ammissione alla prova di idoneità di cui all’art. 182  comma 1 bis del Codice, devono essere posseduti dagli interessati anteriormente “all’entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001 n. 420” per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 41 e 97 Cost, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 23 e ss. della L. 87/53.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 9792 del 2009, proposto da: </h:div><h:div>Daniela Lippi, Emanuela Peiretti, Miriam Ricci, Gianni Caponi, Chiara Piani, Agnese Marchesani, Aviv Jehudah Furst, Elisa Longinotti, Serena Cappelli, Gian Maria Scenini, Marta Carini, Maria Pia Valentina Virgilio, Maria Chiara Angelotti Zampollo, Alice Lotteri, Stefania Valzelli, Roger Francis Radelet Thierry, Paolo Luciani, Patrizia Angela Labianca, Laura Allegri, Marina Torresan, Carlotta Scardovi, Antonia Bolognesi, Tamara Dalfiume, Pino Schiavone, Maria Carozzi, Francesca Girotti, Giuliana Cuomo, Claudia Vagelli, Silvia Fabro, Elisa Arneodo, Nazzarena Mauri, Elena Dognini, Fabrizio Vitello, Elena Veggiotti, Alessandra D'Elia, Teresa Maria Sassu, Claudia Cravero, Enrico Dellapiana, Raffaella Lai, Eros Zanotti, Cosimo Aresta, Stefano Petrignani, Elisa Colombo, Elena Astolfi, Adele Scarparo, Mara Pasqui, Annalisa Rebecchi, Raffaella Bianchi, Massimiliano Gabriele Mattone, Beatrice Coppo, Catia Clementi, Manuela Farinelli, Paola Beuto, Giorgio Perino, Michele Martella, Pier Franco Nicola, Simona Lauro, Roberta Cucchietti, Alessandra Delfina Teodora Carrieri, Francesca Zappala', Alessandro Gatti, Francesca Zenucchini, Annarosa Mariotti, Nicola Puccini, Antonella Brogi, Maria Argiero, Laura Vannucchi, Luigi Franchi, Bertaglia Paola, Berti Elisabetta, Bettini Francesca, Binario Isabella, Caselli Laura, Cesari Paola, Colombi Francesca, De Gregorio Cristina, Di Vincenzo Laura, Esposito Rita, Fagiolo Rita, Ferrario  Chiara, Ghiaroni Nicola, Giacomini Raffaella, Gigli Maria Cristina, Malgrati Elena Diamante, Marsini Francesca, Mauri Chiara, Morosi Daniela, Prandi Elena, Rutigliano Francesca, Smerieri Silvia, Viganò Elena, rappresentati e difesi dagli avv. Pietro Celli, Alfonso Bonafede, con domicilio eletto presso Andrea Bandini in Roma, viale Liegi, 35/B; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2010 la dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti l’Avv. Pietro Celli e l’Avv. dello Stato Paola Palmieri;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con bando pubblicato sulla G.U. del 25/9/09 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha indetto la procedura selettiva diretta all’acquisizione del titolo di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali in attuazione della disposizione transitoria recata dall’art. 182 del D.Lgs. 42/04.</h:div><h:div>Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali in data 30/3/09, pubblicato sulla G.U. n. 121 del 27/5/09, è stato adottato il “Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in attuazione dell’art. 182 comma 1 – quinquies del Codice”.</h:div><h:div>Con Circolare del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 12 agosto 2009 n. 35 prot. n. 7412 sono state dettate le “Linee guida applicative”, e con successiva Circolare del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 21 settembre 2009 n. 36, prot. n. 8308, è stato emanato l’Addendum alle Linee Guida.</h:div><h:div>I ricorrenti, avendo compiuto un percorso didattico ed avendo svolto fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’art. 29 commi 7, 8, e 9 del D.Lgs. 42/04, l’attività di restauro dei beni culturali, hanno interesse all’acquisizione della relativa qualifica ai sensi della disciplina transitoria recata dal Codice; hanno quindi effettuato la registrazione propedeutica all’invio della domanda di partecipazione alla selezione pubblica.</h:div><h:div>Con il presente ricorso hanno quindi impugnato il bando di concorso con riferimento alle prescrizioni che condizionano la loro partecipazione alla selezione determinando automaticamente conseguenze negative nella loro sfera giuridica, deducendo i seguenti motivi di  impugnazione:</h:div><h:div>Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale dell’art. 182, comma 1, lett. b) e c) e comma 1 bis lett. a) D.Lgs. 22/1/04 n. 42, nella parte in cui prevede che i requisiti ivi indicati, utili all’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, devono essere posseduti dagli interessati anteriormente “alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001 n. 420” per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 41 e 97 Cost.</h:div><h:div>Il Ministero ha predisposto un bando unico, incentrato su un unico modulo per la presentazione della domanda e la dimostrazione dei requisiti sia per coloro i quali possono conseguire la qualifica di restauratore ope legis (art. 182 comma 1 lett. a), b) e c), sia per coloro che possono conseguirla a seguito di prova di idoneità (art. 182 comma 1 bis del Codice), sia per coloro i quali possono accedere soltanto alla qualifica di collaboratore restauratore (art. 182 comma 1 quinquies).</h:div><h:div>L’art. 3 comma 6 del bando prevede l’ammissione con riserva alla prova di idoneità di quei candidati per i quali non fosse stato possibile completare l’accertamento del possesso dei requisiti per il conseguimento ope legis della qualifica di restauratore, previsione questa inserita proprio per la complessità della procedura che richiede il possesso dei requisiti alla data del 16 dicembre 2001, data di entrata in vigore del D.M. 24/10/01 n. 420 che a sua volta ha modificato il D.M. 3/8/00 n. 294.</h:div><h:div>Ritengono i ricorrenti che la previsione secondo cui il possesso dei requisiti deve sussistere alla data del 16/12/01 sarebbe del tutto irrazionale ed illogica ed in contrasto con i principi costituzionali.</h:div><h:div>Il D.M. 294/00, come modificato dal D.M. 420/01, fornisce la definizione di restauratore di beni culturali ai fini dell’applicazione del regolamento stesso nonché ai fini di cui all’art. 224 del D.P.R. n. 554/99 ed è per questo che i requisiti sono stati previsti con riferimento alla data di entrata in vigore del D.M. 420/01; l’art. 182 del D.Lgs. 42/04 concerne, invece, l’acquisizione in via transitoria della qualifica di restauratore di beni culturali: sarebbe pertanto illogico ancorare il possesso dei requisiti alla stessa data.</h:div><h:div>Nel primo caso, infatti, la qualifica di restauratore di beni culturali viene ancorata alla procedura di qualificazione per la partecipazione alle gare di appalto, mentre nel secondo caso si tratta di attribuire la qualifica stessa, tenuto conto che dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 29 del codice, soltanto i soggetti in possesso della qualifica di restauratore di beni culturali possono eseguire interventi di manutenzione e restauro su beni culturali e su superfici decorate di beni architettonici e dispongono dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori di detti lavori.</h:div><h:div>Ritengono i ricorrenti che l’aver ancorato il possesso dei requisiti necessari per l’acquisto della qualifica di restauratore alla data del 16 dicembre 2001, data di entrata in vigore del D.M. n. 420/01 (art. 182 comma 1 lett. b) e c) e comma 1 bis lett. a) del codice sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.</h:div><h:div>Vi sarebbe infatti una ingiustificata disparità di trattamento tra chi ha maturato i requisiti prima di quella data e chi, invece, li ha acquistati successivamente, tenuto conto del tempo impiegato dal Ministero per dare attuazione alla disciplina transitoria, periodo nel quale i ricorrenti hanno continuato a svolgere la loro attività di restauratori conseguendo anche i certificati di buon esito da parte delle Soprintendenze.</h:div><h:div>Vi sarebbe, quindi, un riconoscimento implicito della loro professionalità ed il diritto ad acquisire direttamente la qualifica di restauratore senza dover sostenere l’esame di abilitazione.</h:div><h:div>Lo stesso Ministero avrebbe favorito il consolidamento delle aspettative di coloro i quali hanno svolto negli ultimi anni il lavoro di restauratore, convinti di essere ormai restauratori di beni culturali ai sensi della normativa vigente (art. 29, comma 6 del D.Lgs. 42/04).</h:div><h:div>Il bando non avrebbe considerato che le previsioni contenute nel comma 1 lett. b) e c) dell’art. 182 del codice sarebbero superate essendo consolidata la posizione giuridica degli interessati, e ciò in violazione degli artt. 3 e 97 Cost.</h:div><h:div>L’art. 182 del codice è in vigore solo dal 12 maggio 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 156/06 e quindi il limite temporale per il possesso dei requisiti avrebbe dovuto essere ancorato a quella data e non a quella del D.M. 420/01, che reca disposizioni  e non legislative.</h:div><h:div>Sul punto si sarebbe già espresso il T.A.R. Lazio Sez. II con sentenza 1/3/04 n. 1844.</h:div><h:div>Vi sarebbe quindi la disparità di trattamento tra la posizione di chi ha maturato il requisito entro il 16/12/01 e chi, invece, lo ha maturato successivamente, tenuto conto che il Ministero ha impiegato 5 anni per introdurre la disciplina transitoria.</h:div><h:div>La norma si porrebbe in contrasto con l’art. 4 e con l’art. 41 Cost., in quanto i ricorrenti svolgono attività di restauratori come ditta individuale iscritta nel registro delle imprese o come lavoratori dipendenti e rischiano di non poter più continuare la propria attività lavorativa.</h:div><h:div>Illegittimità derivata dell’art. 182 comma 1 lett. b) e c) e comma 1 bis lett. a) del D.Lgs. 42/04, nella parte in cui prevede che i requisiti ivi indicati, utili all’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, devono essere posseduti dagli interessati “anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero 24 ottobre 2001 n. 420”, per contrasto con i principi del diritto comunitario in materia di concorrenza (art. 81, 82 e 86 ex artt. 85, 86 e 90 del Trattato CE).</h:div><h:div>Il termine per il possesso dei requisiti si porrebbe in contrasto anche con la disciplina comunitaria in materia di concorrenza atteso che limiterebbe ingiustificatamente l’accesso al mercato e all’esercizio dell’attività, in quanto il riferimento alla data del 16 dicembre 2001 non sarebbe oggettivamente necessario al raggiungimento dell’obiettivo di individuare con certezza le figure professionali idonee allo svolgimento dell’attività di restauro.</h:div><h:div>Le disposizioni dell’art. 182 limiterebbero la concorrenza perché la previsione della lett. a) sarebbe inapplicabile, in quanto le scuole di restauro statali - previste in tale norma -  non sarebbero state ancora istituite; la previsione delle lett. b) e c) consentirebbe a pochissimi operatori del settore di acquisire la qualifica in considerazione dell’assoluta difficoltà della dimostrazione dello svolgimento dell’attività per quattro o otto anni alla data del 16/12/01, dovendo dimostrare lo svolgimento dell’attività in rapporto di lavoro  dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa nei confronti della ditta appaltatrice dei lavori di restauro mediante l’esibizione di documenti quali il libro matricola (che non potrebbe più esistere), o mediante la dichiarazione del titolare dell’impresa (che potrebbe non poter o voler rilasciare la dichiarazione) e così via, tenuto conto altresì che i contratti d’opera non sono soggetti alla forma scritta e quindi potrebbe essere difficile dimostrarli; per quanto concerne la responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento i documenti potrebbero non essere in possesso degli interessati, dovendo trattarsi di atti aventi data certa.</h:div><h:div>Pertanto, quasi tutti dovranno sostenere la prova di idoneità dall’esito incerto, tenuto conto che la prova è unica, che il candidato è obbligato a presentarvisi e a produrre tutta la documentazione,  che la prova consiste in due prove scritte ed una tecnico pratica, e che la prova è prevista come una tantum con l’effetto di escludere dal mercato chi per ragioni anche gravi non possa parteciparvi.</h:div><h:div>Pertanto i ricorrenti chiedono al Tribunale di disapplicare l’art. 182 comma 1 lett. b) e c) e comma 1 bis nella parte in cui prevede il possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 420/01 con conseguente annullamento del bando di selezione pubblica.</h:div><h:div>Violazione e falsa applicazione dell’art. 182 comma 1 D.Lgs. n. 42/04.</h:div><h:div>L’art. 182 del codice è stato novellato dal D.Lgs. 156/06 mentre l’art. 29 è stato introdotto nel 2004 e prevede che tutti i lavori di restauro e manutenzione su beni culturali sono eseguiti da restauratori ai sensi della normativa in materia: ne consegue che dopo la data di entrata in vigore della novella legislativa (12 maggio 2006) tutti i lavori di restauro sono stati eseguiti da soggetti titolari dei requisiti per poter conseguire la qualifica di restauratori.</h:div><h:div>Ciò implica, secondo i ricorrenti, che dopo il 12 Maggio 2006 l’Amministrazione avrebbe verificato la professionalità degli operatori autorizzati ad intervenire sui beni culturali, e che pertanto sarebbe irragionevole che gli stessi operatori debbano nuovamente dimostrare la loro preparazione professionale, atteso che la qualifica di restauratore dovrebbe ritenersi già acquisita da coloro i quali hanno ottenuto l’attestazione SOA per la categoria OS2 o che abbiano ricevuto l’affidamento di lavori di restauro o di manutenzione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.</h:div><h:div>Pertanto il bando sarebbe illegittimo in quanto imporrebbe anche a questi soggetti di partecipare alla selezione pubblica per il conseguimento della qualifica.</h:div><h:div>Violazione e falsa applicazione dell’art. 182 comma 1 lett. a) e b); comma 1 bis lett. a) e d bis, comma 1 quinquies lett. c) del D.Lgs. 42/04 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 ss della L. 241/90 – Contraddittorietà e illogicità manifeste.</h:div><h:div>Sostengono i ricorrenti che i documenti richiesti per provare il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento sarebbero in possesso della P.A. e dei committenti e non sarebbero a loro disposizione; detti documenti non potrebbero essere acquisiti neppure in sede di accesso avendo l’Amministrazione differito il suo esercizio con conseguente impossibilità di produrre dette certificazioni in sede di presentazione della domanda.</h:div><h:div>Violazione degli artt. 43, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 – Violazione dell’art. 1 comma 1 della legge n. 241/90 e degli artt. 3 e 97 Cost. – Eccesso di potere per falsità dei presupposti e disparità di trattamento.</h:div><h:div>Le previsioni del bando violerebbero l’art. 43 del D.P.R. 445/00 che vieta alle Amministrazioni di richiedere atti o certificati attestanti fatti risultanti in documenti in loro possesso.</h:div><h:div>Pertanto, il bando sarebbe illegittimo laddove richiede agli interessati di allegare alla domanda di partecipazione documenti comunque custoditi dall’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori.</h:div><h:div>Inoltre detti documenti potrebbero non esistere o essere andati smarriti, e le misure predisposte dal Ministero per ovviare a questi problemi potrebbero creare grossi problemi di certezza potendo innescare favoritismi in violazione del principio di imparzialità.</h:div><h:div>Violazione dell’art. 41 comma 1 del D.P.R. 445/00 – Violazione dell’art. 1 comma 2 della L. 241/90 – Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa – Perplessità della motivazione.</h:div><h:div>L’art. 2 comma 9 del bando prevede che i requisiti debbano essere valutati alla sola stregua dei criteri indicati nella Circolare del Segretario Generale n. 35 del 12/8/09; ciò comporta l’irrilevanza delle attestazioni già rilasciate dalle Soprintendenze, dovendo il Ministero rilasciarle sulla base dei parametri introdotti.</h:div><h:div>Secondo i ricorrenti questa previsione sarebbe illegittima in quanto contrastante con la previsione recata dall’art. 41 del D.P.R. 445/00 secondo cui i certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.</h:div><h:div>Detta previsione lede il legittimo affidamento e la certezza del diritto di coloro i quali hanno ottenuto queste attestazioni.</h:div><h:div>Insistono quindi i ricorrenti per l’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio depositando memoria e documenti.</h:div><h:div>Nella memoria ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale all’impugnazione essendo ancora in corso la procedura; nel merito ha innanzitutto richiamato la modifica normativa introdotta con la legge n. 25/2010 di conversione del D.L. n. 194/09 che ha novellato l’art. 182 del D.Lgs. n. 42/04 per quanto concerne i periodi di svolgimento dell’attività di restauro necessaria ad integrare i requisiti utili all’accesso alla prova di idoneità per il conseguimento del titolo di restauratore (comma 1 bis) ed al conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore (comma 1 quinquies) consentendo la valutabilità delle attività svolte fino alla data del 31 luglio 2009 (entrata in vigore della disciplina a regime).</h:div><h:div>La difesa erariale ha altresì rilevato l’intervenuto spostamento dei termini per la presentazione delle domande al 30 giugno 2010 e per il rilascio delle attestazioni al 30 settembre 2010, accogliendo i rilievi manifestati dagli interessati tenuto conto della difficoltà e della complessità della procedura.</h:div><h:div>Ha poi chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.</h:div><h:div>Anche i ricorrenti hanno presentato una memoria nella quale hanno ribadito le loro tesi difensive.</h:div><h:div>All’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Ritiene il Collegio di dover richiamare le disposizioni normative che regolano la materia e di dover ripercorrere brevemente le vicende che hanno preceduto l’entrata in vigore dell’art. 182 del D.Lgs. 423/04.</h:div><h:div>L’Avvocatura erariale, nella sua ampia memoria difensiva, ha ricordato come – fino in tempi recenti - la nozione di restauratore di beni culturali non fosse tipizzata nel nostro ordinamento, e come le Amministrazioni dovendo affidare delicati lavori di restauro, si avvalessero della conoscenza diretta dei restauratori, ricorrendo all’affidamento fiduciario.</h:div><h:div>Detto regime è perdurato fino all’entrata in vigore  del D.M. 294/00, novellato dal D.M. 420/01, il quale per la prima volta ha individuato la nozione di “restauratore di beni culturali” ai fini della qualificazione per la partecipazione alle gare di appalto, non essendo ulteriormente procrastinabile l’assoggettamento dell’affidamento dei lavori di restauro alla disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti di lavori.</h:div><h:div>Di qui la necessità di disciplinare la materia, ed in particolare di individuare la nozione di “restauratore di beni culturali”, e dunque di identificare in modo chiaro e definito, il soggetto titolare di capacità tecniche e professionali di altissimo livello in grado di progettare e di eseguire “l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali” secondo la definizione desumibile dall’art. 29 del codice.</h:div><h:div>La qualifica di restauratore oggetto di tipizzazione non poteva che essere unitaria, e una volta acquisita, avrebbe consentito di poter partecipare a procedure di evidenza pubblica relative a lavori di restauro su qualunque tipo di bene culturale, sia esso di minore rilevanza storica – artistica, sia esso di inestimabile valore.</h:div><h:div>Pertanto, già al momento della prima individuazione del concetto di “restauratore di beni culturali” intervenuto con il D.M. 420/01, si è addivenuti alla scelta di riconoscere la qualifica soltanto ai soggetti titolari di un corso di studi specifici di sicura qualificazione professionale (diploma rilasciato da una scuola di restauro statale di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 368/98 di durata non inferiore ai quattro anni e diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico –artistico, requisito questo ritenuto non più sufficiente ex sé secondo l’art. 182 del codice), e di estenderlo anche a coloro i quali, non essendo in possesso dello specifico diploma di studi prima richiamato, disponessero comunque di un titolo di studio rilasciato da una scuola statale o regionale di durata di almeno due anni ed avessero svolto l’attività di restauro di beni, direttamente o in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni (art. 7 comma 2 lett. a) del D.M. 420/01), ovvero a coloro i quali avessero svolto tale attività secondo i parametri già ricordati per almeno otto anni (art. 7 comma 2 lett. b) del DM. 420/01), ovvero a coloro i quali disponessero di un diploma rilasciato da una scuola di restauro statale o regionale di durata almeno biennale ed avessero svolto l’attività professionale (sempre secondo gli stessi parametri) per almeno quattro anni, sottoponendoli  però all’accertamento dell’idoneità o al completamento del percorso formativo secondo modalità da determinarsi con decreto ministeriale (art. 7 comma 2 lett. c) del D.M. 420/01).</h:div><h:div>I suddetti requisiti di studio e di attività professionale dovevano sussistere alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale stesso, e cioè alla data del 16 dicembre 2001.</h:div><h:div>L’Amministrazione, quindi, nell’esercizio del proprio potere di scelta, ha tenuto conto dell’interesse primario alla tutela del patrimonio storico artistico, delimitando in modo rigido i requisiti per poter acquisire la qualifica sulla base del titolo di studio, ma ha tenuto conto altresì dell’esistenza di variegate situazioni di fatto e dell’esistenza di una pluralità di titoli di studio “minori” rispetto al diploma rilasciato dall’Istituto Centrale per il Restauro o dall’Opificio delle Pietre Dure, che però valutati unitamente all’esperienza sul campo, potevano integrare ugualmente i requisiti di professionalità necessaria per il rilascio della qualifica, attribuendo rilevanza anche alla sola  esperienza, quando era perdurante nel tempo, tenuto conto della mancata tipizzazione normativa della qualifica e  della mancata chiarezza - al momento dell’inizio dello svolgimento dell’attività professionale - della necessità del previo conseguimento del titolo di studio, essendo fatto notorio nel settore, la formazione di stuoli di restauratori - specie in periodi risalenti nel tempo - attraverso il solo svolgimento dell’attività professionale all’interno delle botteghe di restauro.</h:div><h:div>In sintesi, deve quindi rilevarsi che la data del 16 dicembre 2001, data di entrata in vigore del D.M. 420/01, segna lo spartiacque tra il regime di “deregulation” della qualifica, ed il momento nel quale per la prima volta viene fornita una definizione normativa della qualifica di restauratore di beni culturali, anche se specificatamente ai soli fini della partecipazione alle gare di appalto.</h:div><h:div>L’art. 29 del D.Lgs. 42/04 reca la disciplina a regime e stabilisce che “gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia”(comma 6);  la disciplina recata dall’art. 29 unitariamente ai D.M. applicativi (D.M. 86/09 attuativo del comma 7 del codice e D.M. 87/09 attuativo dei commi 8 e 9 del codice stesso), tenuto conto di quanto previsto dall’art. 29 comma 9 bis del codice in merito alla portata della norma stessa, statuiscono che a regime l’unico modo per poter ottenere  la qualifica di restauratore è quello di conseguire un titolo di studio equivalente ad un diploma di laurea magistrale con 300 crediti formativi ed oltre 7.500 ore di insegnamento in un quinquennio.</h:div><h:div>Ne consegue che necessariamente il Legislatore, dovendo introdurre un regime transitorio per l’acquisizione della qualifica, si è dovuto ancorare a parametri rigidi, non potendo equiparare ad un titolo di studio di tale levatura, qual è quello richiesto nella disciplina a regime, un qualunque diploma in restauro di breve durata e di non provata  qualità professionale.</h:div><h:div>La scelta del Legislatore, nel disciplinare l’acquisizione della qualifica in via transitoria, è stata quella di recepire sostanzialmente – con alcuni correttivi – l’impianto del D.M. 420/01, e dunque di prevedere l’acquisizione in via diretta del titolo soltanto per taluni soggetti, sottoponendo gli altri operatori del settore interessati all’acquisizione della qualifica al superamento di una prova di idoneità.</h:div><h:div>L’art. 182 comma 1 infatti, appare sostanzialmente riproduttivo del testo del D.M. 420/01 laddove stabilisce che:</h:div><h:div>“In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9- bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali: </h:div><h:div>a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; </h:div><h:div>b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; </h:div><h:div>c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368”. </h:div><h:div>Il comma 1 bis dell’art. 182 del codice consente invece l’acquisizione della qualifica in seguito al superamento della prova di idoneità,  unitariamente al possesso di taluni titoli di studio o professionali indicati nelle lett. a), b), c), d) d-bis).</h:div><h:div>A questo proposito deve immediatamente rilevarsi la portata della novella contenuta nel D.L. 194/09 convertito in L. 25/10, che ha modificato il riferimento temporale concernente i periodi di svolgimento dell’attività necessaria ad integrare i requisiti utili all’acceso alla prova di idoneità per il conseguimento della qualifica (comma 1 bis) ed al conseguimento diretto della qualifica di collaboratore restauratore (comma 1 quinquies), termine non più ancorato alla data del 16 dicembre 2001, ma a quella del 31 luglio 2009, data di entrata in vigore della disciplina a regime.</h:div><h:div>Pertanto, allo stato, il termine per il possesso dei requisiti fissato alla data del 16 dicembre 2001, sussiste soltanto per il riconoscimento diretto della qualifica, finalità perseguita dai ricorrenti.</h:div><h:div>Sulla base di questo quadro normativo, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dovendo dare attuazione alla disposizione recata dall’art. 182 del codice, ha indetto il bando per la selezione pubblica diretta al conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali (commi 1 e 1 bis del codice) e di collaboratore restauratore di beni culturali (comma 1 quinquies del codice) nella quale ha indicato i requisiti necessari per poter partecipare alla selezione al fine di conseguire la relativa qualificazione, riproducendo pedissequamente (non potendo fare altrimenti) le disposizioni recate dallo stesso art. 182 del codice.</h:div><h:div>L’Amministrazione, considerata la notevole complessità della procedura, ha deciso di predisporre un unico bando disciplinante l’accesso ad entrambe le qualifiche (restauratore e collaboratore restauratore) e ad entrambe le modalità di acquisizione della qualifica “maggiore” di restauratore, sia quella ope legis (ai sensi dell’art. 182 comma 1 lett. a), b) e c) del codice), sia quella condizionata al superamento della prova di idoneità (ai sensi del comma 1 bis dello stesso art. 182 del codice).</h:div><h:div>I ricorrenti hanno impugnato il bando di selezione (oltre al Regolamento n. 53/09 disciplinante lo svolgimento della prova di idoneità, la Circolare del Segretario Generale del Ministero contenente le Linee guida applicative della disciplina transitoria e l’Addendum alle stesse Linee Guida applicative) che quanto ai requisiti per l’acquisizione della qualifica è meramente riproduttivo dell’art. 182 del codice, sostenendo con il primo motivo di gravame l’illegittimità derivata dal bando per illegittimità costituzionale dell’art. 182 comma 1, lett. b) e c) e comma 1 bis del codice nella parte in cui prevede che i requisiti ivi indicati, utili all’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, devono essere posseduti dagli interessati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001 n. 420 per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 41 e 97 Cost.</h:div><h:div>Preliminarmente occorre rilevare che la questione può presentare ancora interesse con riferimento alla sola acquisizione diretta del titolo, atteso che il comma 1 bis dell’art. 182 del codice è stato novellato e che per effetto del D.L. 194/09, convertito in L. 25/10, il termine già fissato al 16/12/01 è ormai slittato al 31 luglio 2009: ne consegue l’evidente sopravvenuta carenza di interesse alla censura con riferimento all’acquisizione della qualifica in seguito al superamento della prova idoneativa.</h:div><h:div>Prima di entrare nel merito della censura, ritiene il Collegio di doversi pronunciare sull’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione sollevata dalla difesa erariale, in considerazione della carenza dell’attualità e concretezza dell’interesse.</h:div><h:div>L’Avvocatura erariale ha infatti eccepito in memoria che fin quando non sarà terminata la selezione nulla cambierà nella posizione giuridica dei ricorrenti, concretizzandosi la lesione nella loro sfera giuridica soltanto nel caso di mancato inserimento negli elenchi, fatto questo che presuppone comunque il completamento dell’intero iter amministrativo.</h:div><h:div>Per quanto concerne gli aspetti relativi alla documentazione, ed in generale per ciò che concerne gli aspetti applicativi del bando, mancherebbe anche in questo caso l’attualità della lesione, essendovi in questa fase il mero disagio di dover trasmettere e sottoporre a valutazione la documentazione richiesta.</h:div><h:div>La questione della legittimazione e dell’interesse dei ricorrenti all’impugnazione immediata del bando di concorso merita il dovuto approfondimento, tenuto anche conto del tenore di talune censure proposte in giudizio, che non si limitano agli aspetti applicativi del bando, ma si appuntano soprattutto sul possesso dei requisiti di partecipazione.</h:div><h:div>Secondo il costante orientamento della giurisprudenza l’impugnazione del bando presuppone innanzitutto la previa presentazione della domanda di partecipazione non essendovi altrimenti la prova sulla differenziazione della posizione giuridica del soggetto agente (cfr., tra le tante, Cons. Stato Sez. V 9/11/09 n. 6971; Cons. Stato, V, 14 maggio 2010 n. 3017; 3 febbraio 2009, n. 594; T.A.R. Lazio Sez. II 5/1/10 n. 42); la giurisprudenza ha costantemente rilevato che l'impugnazione immediata delle clausole del bando è ammissibile solo in presenza di due inderogabili condizioni concorrenti: che l'interessato abbia presentato una rituale domanda di partecipazione alla gara e che le clausole contestate definiscano in modo puntuale i requisiti soggettivi e/o oggettivi di partecipazione, impedendo, in modo assoluto, la presenza di determinati soggetti.</h:div><h:div>Pertanto "le clausole dei bandi di concorso che prevedono requisiti soggettivi di partecipazione sono immediatamente lesive e devono essere impugnate immediatamente dai soggetti interessati, senza attendere l'adozione di appositi provvedimenti di esclusione del concorrente. Questa regola, tuttavia, presuppone che la disposizione del bando sia assolutamente chiara ed univoca nel suo contenuto precettivo e non richieda alcuna significativa attività interpretativa né dei destinatari del bando né degli organi dell'amministrazione che ne debbano fare applicazione." (Cons. Stato Sez. VI 20/1/09 n. 256; Consiglio Stato , sez. V, 07 novembre 2007, n. 5776; Consiglio Stato , sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1218).</h:div><h:div>E’ stato quindi ritenuto, condivisibilmente, che l'onere di immediata impugnazione delle norme disciplinanti la partecipazione ad una procedura selettiva deve essere assolto con riguardo a quelle sole disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di partecipazione e a quelle che integrano un'immediata preclusione alla partecipazione, ossia a clausole che ledano immediatamente e direttamente l'interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura concorsuale. Ogni diversa questione inerente all'applicazione delle norme regolamentari generali, così come l'impugnazione di norme del bando che, pur potendo considerarsi immediatamente lesive non siano peraltro univocamente chiare e vincolanti, può e deve essere proposta unitamente agli atti che di esse fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della sua situazione soggettiva (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 25 marzo 2010 , n. 94; T.A.R. Lazio Sez. III 2/2/10 n. 1376).</h:div><h:div>Nel caso di specie la trattazione della causa nel merito e la conseguente redazione della sentenza, è intervenuta quando non erano ancora scaduti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione prorogati al 30 giugno 2010; in questa situazione non vi è certezza in merito all’avvenuta presentazione della domanda, elemento questo ritenuto essenziale ai fini della legittimazione e dell’interesse all’impugnazione diretta del bando di concorso o di gara.</h:div><h:div>Nella fattispecie, però, pur in mancanza di detta prova, sono comunque presenti elementi tali da  integrare i requisiti di legittimazione attiva e di interesse in capo ai ricorrenti: essi, infatti, hanno depositato la prova della previa registrazione propedeutica alla presentazione della domanda stessa, elemento questo che già di per sé conferisce loro una posizione differenziata rispetto al quisque de populo; detto presupposto risulta poi rafforzato dalla considerazione che i ricorrenti svolgono l’attività di restauratori, e per tali soggetti la partecipazione alla selezione costituisce presupposto indefettibile per continuare a lavorare nel settore, considerato che la mancata partecipazione alla selezione comporta inevitabilmente l’impossibilità di continuare la svolgere la loro attività professionale.</h:div><h:div>Ne consegue che  pur in mancanza della prova circa la previa domanda di partecipazione alla selezione, ritiene il Collegio che sussista la legittimazione e l’interesse al ricorso.</h:div><h:div>Sotto quest’ultimo aspetto occorre rilevare che - pur condividendo il Collegio le tesi dell’Avvocatura erariale in merito all’attualità dell’interesse con riferimento alle questioni applicative del bando -, resta però indubitabile che nel caso di specie i ricorrenti lamentano soprattutto il mancato possesso di un requisito di partecipazione ai fini dell’acquisizione della qualifica ope legis, non disponendo del titolo di studio e soprattutto dell’esperienza lavorativa necessaria alla data del 16 dicembre 2001.</h:div><h:div>Sotto questo profilo sussiste l’immediata lesività del bando, in quanto i ricorrenti per suffragare il loro interesse hanno depositato in giudizio una serie di dichiarazioni nelle quali hanno precisato di disporre dei titoli per il conseguimento automatico della qualifica di restauratore ai sensi dunque dell’art. 182 comma 1 lett. b) e c) tenuto conto – però – non della data del 16/12/01 fissata nel bando, ma di quella assai più vicina del termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.</h:div><h:div>E’ del tutto evidente che la clausola del bando di concorso che ancora la possibilità del conseguimento automatico della qualifica alla data del 16/12/01, è direttamente lesiva della loro sfera giuridica e li abilita all’impugnazione immediata del bando di selezione.</h:div><h:div>Come già ricordato, però, questa previsione recata dal bando non è frutto della mera discrezionalità del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, ma è meramente applicativa dell’art. 182 del codice, ed infatti i ricorrenti hanno eccepito l’illegittimità derivata del bando per illegittimità costituzionale della norma.</h:div><h:div>Ritengono i ricorrenti:</h:div><h:div>che la previsione contenuta nella disposizione transitoria di ancorare il possesso dei requisiti alla data del 16 dicembre 2001 ormai risalente nel tempo sarebbe del tutto ingiustificata tenuto conto che la disciplina recata dal D.M. 420/01 non riguarderebbe la qualifica generale di restauratore, ma si limiterebbe ad individuare i restauratori ai fini della qualificazione dei soggetti esecutori di lavori di restauro, mentre l’art. 182 del codice disciplinerebbe l’acquisizione della qualifica sia ai fini dell’individuazione dei soggetti legittimati ad intervenire sui beni culturali sia ai fini della qualificazione per la partecipazione alle gare di appalto e che quindi  la disposizione dell’art. 182 comma 1 lett. b) e c) del codice violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost. determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra chi ha conseguito i requisiti utili all’acquisizione diretta del titolo in data antecedente al 16 dicembre 2001 e chi ha maturato gli stessi requisiti in data successiva, tenuto conto della disciplina del settore a regime è intervenuta soltanto nel 2009 e che lo stesso art. 182 è stato introdotto con D.Lgs. n. 156/06;</h:div><h:div>che lo svolgimento in data successiva al 2006 dei lavori di restauro da parte delle Soprintendenze con conseguente certificazione di buon esito dell’attività svolta, costituirebbe riconoscimento implicito della professionalità degli operatori con conseguente inutilità della prova idoneativa;</h:div><h:div>che l’affidamento dei lavori da parte delle Soprintendenze avrebbe ingenerato il convincimento di essere restauratori a tutti gli effetti ed avrebbe favorito il consolidamento delle aspettative di coloro i quali hanno svolto negli ultimi anni il lavoro di restauratore, convinti di essere ormai restauratori di beni culturali ai sensi della normativa vigente (art. 29, comma 6 del D.Lgs. 42/04);</h:div><h:div>che le previsioni contenute nel comma 1 lett. b) e c) dell’art. 182 del codice sarebbero superate essendo consolidata la posizione giuridica degli interessati, e ciò in violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;</h:div><h:div>che l’art. 182 del codice sarebbe in vigore solo dal 12 maggio 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 156/06, e che quindi il limite temporale per il possesso dei requisiti avrebbe dovuto essere ancorato a quella data e non a quella del D.M. 420/01, che reca disposizioni  e non legislative (sul punto si sarebbe già espresso il T.A.R. Lazio Sez. II con sentenza 1/3/04 n. 1844);</h:div><h:div>che vi sarebbe disparità di trattamento tra la posizione di chi ha maturato il requisito entro il 16/12/01 e chi, invece, lo ha maturato successivamente, tenuto conto che il Ministero ha impiegato 5 anni per introdurre la disciplina transitoria;</h:div><h:div>che la norma si porrebbe in contrasto con l’art. 4 e con l’art. 41 Cost., in quanto i ricorrenti svolgono attività di restauratori come ditta individuale iscritta nel registro delle imprese o come lavoratori dipendenti e rischiano di non poter più continuare la propria attività lavorativa.</h:div><h:div> L’Avvocatura erariale ha innanzitutto rilevato l’inesistenza di aspettative tutelabili e l’inesistenza di diritti quesiti atteso che si tratta della prima disciplina delle qualifiche professionali del settore, attuativa del principio fondamentale dell’art. 9 Cost.</h:div><h:div>La tesi dell’Amministrazione è condivisibile.</h:div><h:div>Come già rilevato in precedenza, con l’art. 182 del codice si è provveduto per la prima volta a disciplinare le qualifiche professionali di restauratore e collaboratore restauratore, atteso che fino all’introduzione della disciplina normativa l’unico parametro esistente – anche se ai soli limitati fini della individuazione dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alle gare di appalto -  era rinvenibile negli artt. 7 e 8 del D.M. 294/00, modificato dal D.M. 420/01, le cui disposizioni sono state sostanzialmente recepite nell’art. 182 del codice.</h:div><h:div>Lo svolgimento in via di fatto o a seguito dell’attribuzione della qualifica OS2 non può costituire presupposto per rivendicare diritti quesiti, o lamentare la riduzione di possibilità lavorative, in quanto in mancanza di una disciplina normativa che identifica la qualifica in modo formale,  non possono sussistere situazioni di diritto che comportano il mantenimento della qualifica stessa.</h:div><h:div>Occorre ricordare, infatti, che l’attribuzione della qualifica OS2 in base al D.M. 420/01 non comporta il riconoscimento della qualifica di restauratore ai fini professionali, come peraltro sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13/1/04 n. 9, e quindi l’aver ottenuto affidamenti di lavori di restauro da parte delle Soprintendenze non può costituire presupposto tale da comportare l’attribuzione automatica della qualifica.</h:div><h:div>Gli operatori del settore non possono pretendere di ottenere automaticamente la qualifica di restauratore senza che vi sia l’assoluta certezza in merito alle loro capacità professionali, tenuto conto della rilevanza e della delicatezza dell’attività svolta, che potrebbe comportare – in caso di opere di inestimabile valore- danni irreversibili al patrimonio artistico nazionale; come puntualmente ricordato dalla difesa erariale, non potendo più l’Amministrazione scegliere il restauratore di fiducia, ciascun soggetto iscritto negli elenchi potrebbe essere chiamato a svolgere lavori di restauro anche su opere importantissime e deve dunque esserci la certezza sulla qualificazione professionale del soggetto agente.</h:div><h:div>Sicchè gli operatori del settore possono vantare il solo interesse a che vengano individuati i requisiti per l’accesso alla qualifica in modo ragionevole e non discriminatorio, dovendo la norma tutelare l’interesse primario alla salvaguardia del patrimonio storico artistico e non quello, anch’esso meritevole di tutela, ma comunque recessivo nel bilanciamento degli interessi, alla conservazione delle opportunità lavorative degli operatori.</h:div><h:div>E’ indubitabile che trattandosi di una disciplina transitoria che interviene dopo lunghi anni di “deregulation” e dopo un primo intervento di identificazione del concetto di restauratore anche se ai soli fini della qualificazione per la partecipazione alle gare di appalto, finisce con l’incidere sulle aspettative degli operatori del settore, alcuni dei quali – presumibilmente – potrebbero non disporre dei titoli sufficienti al conseguimento della qualifica.</h:div><h:div>Occorre dare atto, però, della volontà dell’Amministrazione di venire incontro a tutti gli operatori del settore, consentendo anche a quelli più giovani – penalizzati nel testo originario dell’art. 182 del codice che ancorava il possesso dei requisiti alla data del 16/12/01 ora spostata al luglio 2009 per effetto della L. 25/10 – di poter conseguire la qualifica di restauratore anche se subordinatamente al superamento della prova di idoneità.</h:div><h:div>Ritengono però i ricorrenti che la scelta del Legislatore di ancorare il possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore del D.M. 420/01 ai fini del riconoscimento diretto della qualifica sarebbe del tutto ingiustificata e irragionevole, creando disparità di trattamento tra gli operatori del settore.</h:div><h:div>Occorre preliminarmente rilevare che tutte le discipline transitorie introducono uno spartiacque tra la vecchia e la nuova disciplina, ancorandolo ad una data precisa, e ciò comporta necessariamente l’esistenza di situazioni di vantaggio e di svantaggio derivanti dall’individuazione della data di discrimine.</h:div><h:div>Pertanto, perché è ineluttabile per l’attuazione di una normativa transitoria che regoli il passaggio tra un regime all’altro la previsione di una data alla quale fissare il possesso dei requisiti, occorre valutare  se la data prescelta dal Legislatore nell’esercizio della propria discrezionalità sia illogica ed irragionevole.</h:div><h:div>La scelta del Legislatore è stata quella di tenere in considerazione la posizione di coloro i quali hanno intrapreso o continuato l’attività quando era in vigore il solo D.M. 294/00 modificato dal D.M. 420/01, e di recepire nelle novelle del codice del 2006 e 2008 l’avvenuta maturazione dei requisiti ad una certa data anteriore alla data di entrata in vigore della novella al fine di disincentivare lo svolgimento di fatto e contra legem, di ulteriori attività formative e lavorative nel futuro al fine di non aggravare la distanza tra le previsioni normative e la realtà di fatto.</h:div><h:div>Sicchè – considerata la delicatezza del riconoscimento diretto della qualifica di restauratore – il Legislatore ha ritenuto di recepire sostanzialmente nell’art. 182 comma 1 lett. b) e c)  il contenuto del D.M. 294/00 modificato dal D.M. 420/01 e di limitare l’accesso alla qualifica senza prova idoneativa ai soli soggetti i quali disponevano dei requisiti per l’accesso alla qualifica già in base alla pregressa disciplina regolamentare, e ciò al fine di tutelare la loro posizione giuridica avendo iniziato l’attività di restauro quando non vi era alcun parametro normativo certo in merito ai presupposti per l’acquisto della qualifica; al momento dell’entrata in vigore del D.M. 420/01 era ormai chiaro che per poter accedere alla professione di restauratore occorreva una particolare qualificazione professionale derivante dal possesso di un titolo di studio e/o dallo svolgimento di un certo numero di anni di attività professionale, con la conseguenza che coloro i quali si sono affacciati alla professione successivamente al 2001 (o che hanno maturato i requisiti dopo quella data) non potevano non essere edotti della necessità del possesso di una particolare qualificazione per lo svolgimento dell’attività, e dunque non possono ragionevolmente rivendicare una legittima aspettativa al riconoscimento diretto della qualifica.</h:div><h:div>Costoro, peraltro, non sono stati esclusi dell’accesso alla professione in base alla disciplina transitoria, ma è stato loro richiesto soltanto di sottoporsi ad un esame idoneativo, come peraltro previsto dallo stesso D.M. 420/01.</h:div><h:div>Infine, non può non rilevarsi come la scelta di ancorare il possesso dei requisiti in data anteriore al 2006 non sia di per sé palesemente illogica, atteso che il Legislatore voleva evitare espressamente di attribuire tutela a situazioni di fatto, in contrasto con le previsioni normative, e che comunque i ricorrenti difettano di interesse a dedurre tale profilo di censura per irragionevolezza, atteso che hanno dichiarato di disporre dei requisiti per il riconoscimento diretto “alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda” e quindi all’anno 2009, di tre anni posteriore a quello rivendicato.</h:div><h:div>Quanto alla citata sentenza del T.A.R. Lazio Sez. II n. 1844/04, è sufficiente rilevare che è stata riformata dal Consiglio di Stato Sez. VI con decisione n. 5114/09, nella quale il giudice di appello ha ritenuto immune da vizi di illogicità la previsione del termine contenuto nel D.M. 420/01 (ed ora riprodotto nell’art. 182 del codice) per il possesso dei requisiti che consentono di esercitare l’attività di restauratori senza il previo conseguimento dei titoli di studio oggi richiesti, ritenendo che era semmai illogico il sistema precedente che configurava un regime transitorio destinato a durare a tempo indeterminato, svuotando di contenuto il regime ordinario.</h:div><h:div>Né può ritenersi che il ritardo nell’attuazione della disciplina transitoria abbia arrecato nocumento ai ricorrenti, tenuto conto che ha consentito loro di svolgere liberamente l’attività anche in mancanza dei requisiti oggi richiesti dal bando di selezione.</h:div><h:div>Ritiene pertanto il Collegio che il primo motivo debba essere respinto e che conseguentemente non sussistano i presupposti per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale né per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – non essendo la data prescelta  palesemente illogica ed irragionevole – né per violazione degli artt. 4, 35 e 41 Cost., tenuto conto che l’interesse al lavoro dei ricorrenti sia come singoli che come imprese deve essere bilanciato con l’interesse pubblico alla tutela dei beni culturali che trova il proprio fondamento nell’art. 9 della Cost.</h:div><h:div>Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l’illegittimità derivata dell’art. 182 comma 1 lett. b) e c) e comma 1 bis lett. a) del D.Lgs. n. 42/04, nella parte in cui prevede che i requisiti ivi indicati, utili all’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, devono essere posseduti dagli interessati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 420/01, per contrasto con i principi del diritto comunitario  in materia di concorrenza (artt. 81, 82 e 86 ex artt. 85, 86 e 90 del Trattato CE).</h:div><h:div>Secondo i ricorrenti detta previsione – rendendo assai difficile il conseguimento della qualifica, sia diretto che a seguito di prova idoneativa – comporterebbe una illegittima restrizione alla concorrenza in violazione della disciplina comunitaria.</h:div><h:div>Secondo i ricorrenti, infatti, il titolo non potrebbe essere acquisito in base alla previsione recata dalla lett. a) del comma 1 della norma non essendo attivati i corsi di studio; non potrebbe essere facilmente acquisita in base alle lett. b) e c) per la difficoltà di provare lo svolgimento dell’attività secondo i parametri indicati nel bando di concorso, tenuto conto della risalenza della data prescelta dal Legislatore (16 dicembre 2001).</h:div><h:div>La censura non può essere condivisa perché la normativa comunitaria non impedisce di certo di regolamentare una professione; quanto all’affermazione dei ricorrenti in merito alla violazione delle norme sulla concorrenza in considerazione dell'estrema difficoltà di acquisire la qualifica sulla base della disciplina normativa recata dall’art. 182 del codice, ritiene il Collegio che si tratti - allo stato – di una mera postulazione, atteso che non essendo ancora scaduti i termini per la presentazione delle domande e delle attestazioni, non può ragionevolmente sostenersi che pochissimi accederanno alla qualifica, tenuto anche conto della volontà del Ministero di venire incontro alle esigenze degli interessati, come ampiamente dimostrato dalla riapertura dei termini per la presentazione delle domande e delle attestazioni, dalla modifica normativa recata dalla L. 25/10, dalla disponibilità del Ministero ad accogliere i rilievi delle associazioni di categoria in merito alla prova dei requisiti, come ampiamente desumibile dalla lettura delle Linee Guida, del successivo Addendum e degli ulteriori chiarimenti forniti di volta in volta dall’Amministrazione.</h:div><h:div>Del resto, è sufficiente leggere quanto dedotto dai ricorrenti in merito alla difficoltà di documentazione per rendersi conto che si tratta di mere ipotesi e non di dati certi (il libro matricola potrebbe essere andato perso, il datore di lavoro potrebbe essere deceduto, potrebbe mancare il contratto d’opera, la società potrebbe essere fallita, e così via).</h:div><h:div>Come correttamente rilevato dalla difesa erariale, tutte le questioni relative alla documentazione potranno essere affrontate soltanto alla fine del procedimento, in sede di impugnazione dell’eventuale provvedimento di non ammissione derivante dalla mancanza della documentazione necessaria per l’accesso alla qualifica o alla prova idoneativa, trattandosi di questioni attinenti allo svolgimento della procedura e dunque non deducibili in sede di impugnazione del bando di selezione.</h:div><h:div>Ciò vale anche con riferimento alla previsione dell’unicità della prova di idoneità, atteso che allo stato non sussiste un interesse attuale a dedurre l’illegittimità di tale previsione, tenuto conto che i ricorrenti potrebbero non aver bisogno di una prova suppletiva.</h:div><h:div>Ritiene dunque il Collegio di dover respingere anche il secondo motivo di impugnazione.</h:div><h:div>Con il terzo motivo i ricorrenti censurano il bando nella parte in cui sottopone alla procedura per il riconoscimento della qualifica anche i soggetti che hanno ottenuto l’affidamento di lavori di restauro su beni culturali, ovvero il rilascio di autorizzazioni da parte dei soggetti preposti o delegati alla tutela dei beni stessi in data successiva al 12 maggio 2006, data di entrata in vigore della novella legislativa di cui al D.Lgs. 156/06, visto che l’Amministrazione ha provveduto a verificare la professionalità dei soggetti incaricati o autorizzati ad intervenire su beni tutelati.</h:div><h:div>La censura – a giudizio del Collegio – non può riguardare il bando, ma semmai dovrebbe investire la norma sulla base della quale il bando è stato emanato.</h:div><h:div>Sotto quest’ultimo aspetto, però, è sufficiente richiamare quanto già rilevato in merito all’inesistenza di diritti quesiti in mancanza di una disciplina che regola la materia, tenuto conto che attraverso questa procedura si è provveduto per la prima volta ad individuare la nozione ed i soggetti che possano fregiarsi della qualifica di “restauratori di beni culturali”; in ogni caso la scelta dell’Amministrazione di sottoporre a verifica tutti gli operatori del settore è derivata anche dalla consapevolezza dell’avvenuto affidamento improprio o incauto in passato di incarichi di restauro a soggetti non sufficientemente qualificati, con conseguente necessità di pervenire all’attribuzione della qualifica soltanto nei confronti di quei soggetti titolari dei requisiti individuati dal Legislatore.</h:div><h:div>Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti impugnano il bando di selezione e gli atti presupposti nella parte in cui impongono loro la presentazione della documentazione, sostenendo che detta previsione sarebbe troppo onerosa non disponendo dei documenti richiesti, tenuto conto anche della sospensione del diritto di accesso.</h:div><h:div>Al riguardo è opportuno richiamare i principi dell’Adunanza Plenaria n. 1/03 in merito all’impugnabilità immediata delle clausole del bando.</h:div><h:div>Secondo l’Adunanza Plenaria le clausole che richiedono adempimenti formali, quali la presentazione di documenti, devono essere impugnate insieme all'atto applicativo, atteso che possiedono un’astratta potenzialità lesiva, la cui rilevanza e concreta capacità di provocare una lesione attuale può essere valutata solo con l'atto applicativo.</h:div><h:div>Può sussistere, invece, un dovere di immediata impugnazione del bando con riferimento a clausole, in essi contenute, che impongano, ai fini della partecipazione, oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara o della procedura concorsuale, e che comportino sostanzialmente l'impossibilità per l'interessato di accedere alla gara ed il conseguente arresto procedimentale.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che la clausola del bando che impone ai partecipanti di produrre la documentazione a supporto della domanda non presenti i caratteri dell’immediata lesività in quanto non appare idonea a determinare un arresto procedimentale.</h:div><h:div>In ogni caso, l’obbligo di provare documentalmente  mediante atti di data certa il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento deriva da una precisa disposizione di legge, e cioè dall’art. 182 comma 1 ter del codice, norma che è stata interpretata estensivamente dall’Amministrazione, come risulta dalla lettura delle Linee Guida e dall’Addendum.</h:div><h:div>Del resto in un procedimento così complesso, tenuto conto del numero dei soggetti interessati, deve ritenersi non irragionevole e sproporzionato l’onere imposto ai partecipanti di fornire tutta la documentazione necessaria per consentire all’Amministrazione di predisporre le attestazioni nel più breve termine, documentazione peraltro non palesemente esorbitante, tenuto conto che nel caso di dipendenti di società di restauro viene imposto soltanto di provare il rapporto di lavoro, mentre spetta all’Amministrazione di attestare anche ora per allora, la corretta esecuzione delle attività dichiarate.</h:div><h:div>Con il quinto motivo di ricorso lamentano i ricorrenti che il bando e gli atti presupposti violerebbero l’art. 43 del D.P.R. 445/00 che vieta all’Amministrazione di “richiedere atti e certificati concernenti stati qualità personali e fatti che risultino elencati all’art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare”.</h:div><h:div>Si tratta anche in questo caso di clausole che riguardano le modalità di documentazione  e che non comportano l’impossibilità di partecipazione alla selezione: ne consegue che non possono essere oggetto di impugnazione immediata, ma necessitano l’impugnazione congiunta con l’atto applicativo.</h:div><h:div>Con il sesto motivo i ricorrenti hanno impugnato l’art. 2 comma 9 del bando che impone la valutazione dei requisiti per l’acquisto della qualifica di restauratore di beni culturali sulla base dei criteri indicati nella circolare del Segretario Generale n. 35/09, che a sua volta impone la rinnovazione delle attestazioni considerando non utilizzabili in modo diretto nella procedura di quelle già rilasciate da alcune Soprintendenze.</h:div><h:div>Anche in questo caso non si tratta di clausole escludenti la partecipazione, e come tale debbono essere impugnate con l’atto applicativo.</h:div><h:div>In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto perché infondato.</h:div><h:div>Quanto alle spese di lite, tenuto conto della novità e della complessità della controversia, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Quater</h:div><h:div>Respinge il ricorso in epigrafe indicato.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dell’11 maggio e dell’8 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/05/2010"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Sig.ra Daniela De Angelis</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
