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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20090473420091125005120799" descrizione="" gruppo="20090473420091125005120799" modifica="03/12/2009 11.22.39" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Giovanni Costantino"><descrittori><registro anno="2009" n="04734"/><fascicolo anno="2009" n="12867"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1B:sentenza:00000-0000</urn></descrittori><file>20090473420091125005120799.xml</file><wordfile>20090473420091125005120799.doc</wordfile><ricorso NRG="200904734">200904734\200904734.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1B\2009\200904734\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Franco Angelo Maria De Bernardi</firma><data>03/12/2009 11.22.46</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Franco Angelo Maria De Bernardi</firma><data>29/11/2009 16.15.05</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/12/2009</dataPubblicazione><classificazione>9<nuova>9</nuova><ereditata>9</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Elia Orciuolo,	Presidente</h:div><h:div>Franco Angelo Maria De Bernardi,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giuseppe Rotondo,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l’accertamento</h:div><h:div>del diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico – sino all’effettiva attuazione delle previdenza complementare – secondo il sistema cosiddetto “retributivo”, previa eventuale dichiarazione d’incostituzionalità della legge 335/1995 (“in parte qua”) e degli artt. 2 d.lg. n. 124/1993 e 3, comma 2, d.lg. n. 252/2005 e, per la condanna, delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto: e della connessa e conseguente istituzione della previdenza complementare.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4734 del 2009, proposto dai signori Giovanni Costantino, Enrico Cecchetto, Adriano Calce, Domenico Cesarini, Lorenzo Chiatante, Lorenzo Cavallera, Donato Crocicchia, Giuliano Capobianco, Tullio Carrazza, Michele Cortorillo, Gabriele Cicchinelli, Franco Casula, Giovanni Chionne, Massimo Costa, Stefano Canu, Saverio Carmelo Ciancio, Filomeno Cosimo Cino, Massimo Cacciotti, Pietro Curvato, Luigi Cofanelli, Franco Cotardo, Francesco Carpinelli, Alberto Ciribello, Giovanni Capasso, Gianni Cancedda, Marco Callipari, Pierluigi Capra, Francesco Ciccariello, Marco Cucuzza, Claudio Cevola, Mario Cazzola, Luca Corrado, Mirko Cristoferi, Gerardo Ceruzzi, Pasquale Costanzo, Alessio Certelli, Fabio Caparco, Vincenzo Califano, Giuseppe Angelo Cusano, Maurizio Cicciarelli, Filippo Cambria, Giovanni Carrella, Antonino Settimio Celestino, Enrico Cambursano, Rossano Capraro, Agostino Censi, Giuseppe Caserta, Paolo Cannas, Ivan Cariola, Giovanni Cipriani, Marco Contin, Davide Contrini, Daniele Candino, Giuseppe Corvino, Roberto Cremaschi, Rocco Criscio, Sisto Caccia, Massimiliano Carta, Massimo Capezzali, Vincenzo Carriero, Mario Colo’, Emilio Costantino, Stefano Cocco, Francesco Canu, Vittorio Colandrea, Roberto Carta, Marcello Creta, Andrea Consorte, Luca Costantini, Dante Cozza, Sandro Calabrese, Gianluca Carofalo, Domenico Centi, Franco Coppola, Riccardo Cirrito, Massimiliano Chirico, Alberto Cattani, Angelo Caradente, Salvatore Conti, Francesco Ciuffreda, Fabio Coluccia, Maurizio Caflisch, Stefano Cavallaro, Angelo Cascone, Giuseppe Evangelista Cadinu, Antonino Cambria, Filadelfio Carbonetto, Guido Cervi, Giuseppe Coi, Daniele Cammilli, Angelo Conte, Vinicio Carpini, Stefano Comellini, Angelo Antonio Cusumano, Gabriele Chinca, Claudio Rosario Ciccarelli, Roberto Ciavaglia, Paolo Cantonetti, Francesco Campagna, Sebastiano Chiovetta, Arturo Coppola, Gerolamo Cosseddu, Bruno Colella, Emili Cabra, Giovanni Coppola, Maurizio Ceccarelli, Massimo Luca Carullo, Innocenzo Costantini, Carmelo Carambia, Filippo Ciriello, Sergio Cardona, Giovanni Centonze, Pasquale Celiento, Giorgio Cancellotti, Giuseppe Ciappetta, Antonio Coppa, Paolo Carosio, Francesco Caliendo, Gianpiero Carucci, Giorgio Caulo, Salvatore Capobianco, Alberto Cozzolino, Cosimo Ciullo, Luigi Celeste, Salvatore Castellese, Giuliano Colella, Giovanni Campochiaro, Giuseppe Chiarelli, Paolo Caldarola, Salvatore Carbone, Robertino Cesarone, Gerardo Cucciniello, Gaspare Conflitti, Francesco Contu, Francesco Centonze, Raffaele Cammarota, Gianluca Carrieri, Ciro Cafiero, Vittorio Corcione, Antonio Carpentieri, Claudio Cecchetti, Ferdinando Colonna, Massimo Colalelli, Giuseppe Carbone, Quintino Colle, Andrea Cicero, Giuseppe Colasuonno, Mauro Conti, Mauro Catalano, Mario Cau, Giovanni Cerullo, Angelo Caiazza, Mino Cosentino, Ivan Carito, Giuseppe Cimarrusti, Antonio Ceccarelli, Emanuele Camarda, Domenico Cristaldi, Alfonso Carpentieri, Guido Cordone, Lorenzo Castellani, Pasquale Cicalese, Paolo Colabello, Giovanni Cinus, Alessandro Cenacchi, Antonio Cenciarelli, Giuseppe Conte, Salvatore Cau, Tonino Cau, Pietro Criseo, Carlo Carilli, Salvatore Cosentino, Domenico Clemente, Roberto Cilli, Paolo Cocca, Fabrizio Caratti, Gianluca Capponi, Pierpaolo Carbotta, Salvatore Chiello, Daniele Cangi, Claudio Caldarulo, Salvatore Calandra, Giacomo Cicale, Mario Cappelli, Giovanni Conte, Regnante Mario Cavallo, Gianni Crepaldi, Mario Cattafi, Nicola Coco, Mario Ciuffreda, Maurizio Clerici, Alessandro Catarinozzi, Cosimo Chiodi, Giancarlo Censorio, Luca Cefaliello, Angelo Corsano, Giovanni Antonio Civitillo, Antonio Casertano, Raffaele Caterino, Antonio Callegari, Federico Castaldo, Alessandro Coletta, Gaetano Ciavone, Alessandro Chersicla, Roberto Ciucci, David Casalini, Vincenzo Castellano, Alberto Cossu, Romeo Cherubini, Francesco Ciraolo, Antonino Caviglia, Pasquale Chimenz, Franco Andrea Crescini, Vincenzo Citera, Giuseppe Citro, Massimiliano Ciervo, Massimo Capaldo, Massimo Crescenzi, Piero Angelo Canu, Luca Casanica, Riccardo Ceccarello, Antonio Colarusso, Giuseppe Castorina, Marco Campetella, Carlo Emilio Cacchioli, Francesco Cesarin, Natale Colicchia, Stefano Coccia, Gualberto Chiocchi, Nicola Cason, Pasquale Carluccio, Alessandro Castelli, Roberto Cassi, Giuseppe Ciraci’, Paolo Cultrera, Gabriele Chiappini, Giuseppe Cappabianca, Angelo Canazza, Giuseppe Chiarello, Michelino Carroccia, Marco Celli, Renato Cucinelli, Gianluca Covizzi, Oliviero Cotti, Maurizio Crisafi, Gaetano Carifi, Alessandro Caliddi, Rossano Coronas, Bartolo Callari, Giampaolo Chiodi, Ernesto Ciappa, Luigi Leonardo Colonna, Fabrizio Cani, Marco Cortesi, Francesco Cenciarelli, Francesco Corsaro, Vincenzo Cozzetti, Decio Carone, Roberto Capitanio, Antonio Cracolici, Andrea Capati, Gennaro Costantino, Fabrizio Croce, Giulio Antonello Carta, Francesco Caricati, Angelo Campitelli, Paolo Cappotto, Guglielmo Cilione, Michelangelo Campanella, Andrea Cantoni, Mauro Chiabrando, Corrado Costa, Pier Franco Cabras, Alessandro Ciraolo, Luca Calosso, Fiorenzo Carobbio, Mario Carlino, Antonio Raimondo Casula, Giacomo Canale, Antonino Campisi, Angelo Chiapperino, Marco Chiavarini, Salvatore Chiriaco, Andrea Calzoni, Romano Caschili, Biagio Cassisi, Enrico Ciccognani, Carmine Camiscia, Oronzo Colucci, Pio Caponera, Vanio Casagrande, Pietro Cozzolino, Andrea Costa, Giancarlo Conte, Gianfranco Campanella, Maurizio Cumbo, Salvatore Coppola, Raffaele Congiu, Paolo Calatozzo, Fabio Cavicchi, Giulio Caiazzo, Francesco Corallo, Demetrio Cocco, Daniele Ciaffoni, Orazio Caruso, Giovanni Calavita, Fabrizio Cataluffi, Luigi Calo’, Rosario Coccoli, Giampiero Caponera, Biagio Chiaramonte, Mauro Cecchini, Giuseppe Cifala’, Emanuele Calligaris, Vito Cali’, Raffaele Cicerone, Lando Cristiani, Giulio Cau, Andrea Caprarelli, Antonio Caturano, Fabio Camuffo, Giuseppe Ciganrella, Antonio Curatolo, Riccardo Cabano, Otello Cipollone, Antonio Capasso, Omar Crivella, Giuseppe Commisso, Lorenzo Carota, Andrea Calvaresi, Antonio Chieppa, Pierluigi Ciccarese, Carlo Cincinnato, Stefano Curro’, Giovanni Cherchi, Alessandro Cavaliere, Vito Alessandro Cambria, Roberto Correale, Audeno Capone, Salvatore Claudio Cuzzupe’, Marco Carbone, Angelo Castriciano, Ferdinando Capacchione, Pietro Cicorella, Gianluigi Cianfrini, Lucio Cocozza, Valerio Cerbino, Michele Cersosimo, Giulio Capilli, Gabriele Cipriani, Massimo Cambria, Angelo Ciotti, Stefano Cecchini, Luigi Caputo, Marcello Cerasoli, Giovanni Cassarino, Nicola Cericola, Massimo Colaci, Luca Cappelletto, Giovanni Caruso, Orlando Cassi, Domenico Colosimo, Fulvio Caddeo, Donato Ciervo, Giuseppe Cavallaro, Giovanni Corsi, Carlo Cancian, Raffaele Curro’, Alfonso Calabrese, Salvatore Cavallaro, Antonio Pietro Crisafulli, Vincenzo Cala’, Piero Canopoli, Donato Conte, Klaus Lorenz Castagnoli, Vincenzo Capuzzolo, Luigi Calderaro, Michele Calvitto, Ciro Casabona, Riccardo Rino Marco Corsini, Salvatore Campus, Giuseppe Ciurlo, Claudio Carbone, Salvo Ciraci’, Pier Luigi Cappelli, Angelo Giuseppe Carpenteri, Alessandro Ciccarella, Giuseppe Caudullo, Marco Catini, Giovanni Cipollari, Marco Calio’, Giuseppe Caruso, Mario Carmelo Campanella, Luigi Ciccarelli, Armando Cefalo, Giuseppe Clemente, Roberto Colarusso, Luigi Cizza, Libero Cossu, Davide Cravera, Martino Tindaro Ceraolo, Mario Cammardella, Salvatore Catanese, Antonio Cau, Agostino Carrieri, Francesco Capodivento, Gianluca Catini, Ricardo Corcione, Valter Carlo Cadoni, Giovanni Chu, Vincenzo Ciaccia, Giorgio Crevena, Rosario Ciccarelli, Nicola Cante, Giorgio Costantino, Giovanni Conti, Franco Cornacchia, Grazia Clemente, Antonino Caiola, Carmelo Cammalleri, Maurizio Comerlati, Fabio Cottone, Mario Capasso, Giacomo Capuano, Giuseppe Colella, Alessandro Caroni, Michele Cavallo, Vito Chionna, Marco Carta, Gianfranco Calderaro, Giuseppe Cordella, Marco Corona, Renato Cardia, Gianluca Ceccarelli, Italo Congiu, Augusto Coduti, Luca Cirilli, Michele Carbone, Roberto Cirica, Massimo Chianella, Alberto Chelotti, Maurizio Cocozza, Gianni Cosenza, Gianni Cosentino, Piero Paolo Carrisi, Mirco Cadamuro, Francesco Costanzo, Andrea Cadoni e Nicolò Caruso, elettivamente domiciliati in Roma, via Paolo Emilio n.34, presso l'avv. Roberto Mandolesi, che li rappresenta e difende per mandato;  </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>-il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; </h:div><h:div>-l’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica), elettivamente domiciliato in Roma, via S. Croce in Gerusalemme n.55, presso l'avv. Dario Marinuzzi, che lo rappresenta e difende per mandato;</h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’INPDAP;</h:div><h:div>Visti gli atti tutti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2009, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale; </h:div><h:div>Ritenuto e considerato quanto segue:</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Col ricorso in esame, un considerevole numero di Carabinieri (assoggettati – in quanto assunti dopo il 31.12.’95: o in quanto privi, a questa data, della sufficiente anzianità di servizio – ai nuovi criteri di calcolo dell’ordinario trattamento di quiescenza) ha chiesto l’accertamento del diritto a che un tale calcolo, sino alla concreta attivazione della “previdenza complementare” (momento qualificante della complessiva riforma del sistema pensionistico), continui ad esser effettuato in base ai parametri vigenti all’atto della promulgazione della cosiddetta “legge Dini”. (Della quale, se interpretata in modo diverso da quello prospettato, viene – del resto – dedotta la patente incostituzionalità).</h:div><h:div>All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 18.11.2009, il Collegio rigetta innanzi tutto l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalle Amministrazioni resistenti nella considerazione che, nella specie, non avrebbe potuto proporsi un ricorso collettivo.</h:div><h:div>E’ infatti da considerare che un ricorso collettivo è da ritenere inammissibile allorquando l’eventuale accoglimento delle domande proposte da taluno dei ricorrenti si riveli logicamente incompatibile con la positiva valutazione di quelle proposte da altri; ipotesi che non ricorre nel caso, dato che tutti i ricorrenti tendono ad ottenere lo stesso risultato, senza che, all’evidenza, il risultato favorevole per uno qualsiasi di loro si trovi in conflitto con l’analogo risultato favorevole di un altro ricorrente.</h:div><h:div>Va rigettata anche  l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’INPDAP, eccezione da questo Istituto sollevata, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, nella considerazione che esso sarebbe estraneo al thema decidendum.</h:div><h:div>E’ da osservare che, attenendo la domanda dei ricorrenti, come chiaramente espressa nella epigrafe del ricorso e nelle conclusioni, alla determinazione del quantum pensionistico, l’INPDAP, al quale fanno carico le pensioni dei pubblici dipendenti, non potrebbe ritenersi esente dalle conseguenze di un eventuale accoglimento del ricorso; dal che, la sussistenza della sua legitimatio ad causam.</h:div><h:div>Passando alla trattazione del ricorso, va rilevato che lo stesso presenta profili di inammissibilità.</h:div><h:div>E invero.</h:div><h:div>La domanda, per come testualmente espressa nella epigrafe del ricorso e nelle conclusioni, attiene al quantum pensionistico; quantum evidentemente diverso, e maggiore, di quello ora prevedibile, ove si continuasse ad applicare i criteri dettati dal sistema retributivo in vigore ante “legge Dini” e tuttora validi per i dipendenti con oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; cosicché, stabilire quale criterio utilizzare per la determinazione della entità pensionistica (anche, eventualmente, previa declaratoria di incostituzionalità di norme ostative) non è questione di cui possa occuparsi questo giudice amministrativo, ma è questione spettante alla Corte dei conti, giudice sulle pensioni.</h:div><h:div>Non risulta, poi, né sul punto c’è eventuale deduzione contraria, che, allo stato, i contributi versati dall’Amministrazione all’ente previdenziale di riferimento dei ricorrenti siano in misura percentuale inferiore rispetto al passato (rispetto cioè al sistema in vigore ante “legge Dini”), il che, ove fosse, radicherebbe la giurisdizione di questo giudice amministrativo, al quale spetta conoscere delle questioni che attengano allo svolgimento del rapporto di impiego, ivi comprese, pertanto, quelle relative al corretto versamento dei contributi previdenziali.</h:div><h:div>Quanto detto comporta la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adìto.</h:div><h:div>Ma il ricorso non sfuggirebbe a una declaratoria di inammissibilità neanche qualora, facendosi applicazione oltre misura, e in favore dei ricorrenti, del principio in base al quale spetta al giudice adìto interpretare la domanda del ricorrente al fine di ricavarne il petitum sostanziale e su questo poi pronunciarsi, si potesse ritenere che la presente controversia non attiene a questione propriamente pensionistica, ma a questione relativa alla mancata attivazione – in favore dei ricorrenti – di quello che è comunemente definito il secondo pilastro della previdenza; se, cioè, si potesse ritenere che la questione in argomento fosse quella relativa alla costituzione di una ulteriore, e in aggiunta a quella già in essere, posizione previdenziale, atta a compensare gli squilibri, di ordine patrimoniale, connessi all’applicazione dei nuovi criteri di calcolo delle pensioni.</h:div><h:div>Orbene, in tal caso sarebbe da ritenere che la costituzione di tale ulteriore posizione previdenziale non assurga al rango di diritto soggettivo, per il quale esercitare vittoriosamente una azione di accertamento e di condanna; per come, invero, è stata disciplinata l’istituzione di detto secondo pilastro sia nella legge fondamentale (legge Dini) che nella normativa di dettaglio, la previdenza integrativa può realizzarsi attraverso una complessa procedura, destinata a concludersi con un provvedimento autoritativo; cosicché i soggetti interessati a tale previdenza possono vantare soltanto un interesse legittimo, consistente nella pretesa a che l’Amministrazione eserciti il proprio potere in proposito.</h:div><h:div>Ma, giusta i princìpi, la pretesa affinché l’Amministrazione eserciti un potere non può essere portata direttamente alla cognizione del giudice, occorrendo transitare attraverso lo strumento previsto dall’art.2 della legge n.205 del 2000.</h:div><h:div>Da quanto detto deriva, poi, allo stato, il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, avanzata con riferimento al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per l’attivazione del predetto secondo pilastro.</h:div><h:div>Occorrerebbe, invero, al fine di affermare la responsabilità patrimoniale dell’Amministrazione, accertare un suo inadempimento colpevole; ma, per ciò, necessiterebbe attivare e concludere la procedura di cui al predetto art.2, all’esito della quale soltanto potrebbe statuirsi su una ingiustificata inerzia.</h:div><h:div>Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile nei sensi di cui supra.</h:div><h:div>La novità e la complessità del tema trattato costituiscono ragione per disporre la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>definitivamente pronunciando </h:div><h:div>-dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;</h:div><h:div>-compensa tra le parti le spese del giudizio.</h:div><h:div>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 18 novembre 2009, con l'intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/11/2009"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
