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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20100048920111020191725908" descrizione="art 19 NTA demolizione e ricostruzione Reggio Calabria Gatto" gruppo="20100048920111020191725908" modifica="18/11/2011 17.59.50" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Maria Riccio"><descrittori><registro anno="2010" n="00489"/><fascicolo anno="2011" n="00832"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM></descrittori><file>20100048920111020191725908.xml</file><wordfile>20100048920111020191725908.doc</wordfile><ricorso NRG="201000489">201000489\201000489.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Reggio Calabria\Sezione 1\2010\201000489\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Salvatore Gatto Costantino</firma><data>18/11/2011 17.59.55</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Salvatore Gatto Costantino</firma><data>09/11/2011 17.23.13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/11/2011</dataPubblicazione><classificazione>121<nuova>121</nuova><ereditata>121</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>Sezione Staccata di Reggio Calabria</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Ettore Leotta,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Caruso,	Consigliere</h:div><h:div>Salvatore Gatto Costantino,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del diniego del permesso a costruire prot. n. 96266 del 7.5.2010, notificato il 17.5.2010.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 489 del 2010, proposto da: </h:div><h:div>Maria Riccio, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Doldo, con domicilio eletto presso Domenico Doldo in Reggio Di  Calabria, via San Paolo N.26; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Reggio di Calabria in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Mario De Tommasi, con domicilio eletto presso Mario De Tommasi Avv. in Reggio Calabria, via Castello, 1; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Reggio di Calabria in Persona del Sindaco P.T.;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Ricorre la sig.ra Maria Riccio per avversare il diniego che il Comune di Reggio Calabria ha opposto alla sua istanza di permesso a costruire “per la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato a tre piani f.t., loc. Via G.Melacrino – prat.edilizia. N. 269/08”.</h:div><h:div>Espone di aver presentato l’istanza in data 06.05.2008; il 30.12.2008, in risposta a nota nr.prot. 103022 del 9.6.2008 del Comune, presentava nuovi elaborati integralmente sostitutivi dei precedenti a rinnovo del progetto; il 10.02.2009 veniva emesso un primo parere negativo; seguivano una nuova produzione di elaborati tecnici da parte della odierna ricorrente, avvenuta in data 09.03.2009, prot. Nr. 0044847  ed un nuovo parere contrario del responsabile del procedimento espresso con nota 14.04.2009, prot. Nr. 67659, sostanzialmente preannunciante il rigetto dell’istanza. Quest’ultimo veniva disposto con provvedimento nr. 104398 del 09.06.2009 a conferma dei contenuti dei due pareri già formulati dal Responsabile del procedimento. Alla luce di tali circostanze, tra la parte ricorrente e l’ufficio urbanistica dell’Ente veniva convocato un tavolo tecnico, che si teneva con la partecipazione, tra gli altri, dell’Assessore e del Dirigente del Settore, allo scopo di individuare le soluzioni più opportune per consentire l’intervento. Nonostante il confronto tra le parti, veniva emesso un ulteriore provvedimento di diniego in data 07.05.2010 prot. Nr. 96266.</h:div><h:div>Avverso tale diniego la ricorrente ha dunque proposto l’odierno ricorso che risulta affidato a molteplici argomenti di censura intesi a dedurre difetto di motivazione e l’irragionevolezza dell’applicazione dei criteri di valutazione discrezionale attuati sotto più profili. </h:div><h:div>Si è costituito il Comune di Reggio Calabria che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.</h:div><h:div>Con ordinanza 489/2010 del 19 dicembre 2010, pronunciata inter partes nella camera di consiglio ove era stata chiamata la causa per l’esame della domanda cautelare, il Collegio ha disposto C.T.U. per accertare la corrispondenza del progetto edilizio alle norme edilizie e dello strumento urbanistico, respingendo inoltre la domanda cautelare.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Il ricorso non è fondato.</h:div><h:div>In fatto, il diniego del Comune risulta motivato con riferimento alle seguenti circostanze, risultanti dal parere del 12.10.2009 del Responsabile del procedimento e con il quale era stato richiesto: 1) che dal corpo B venisse eliminato interamente il piano seminterrato (porticato e due locali tecnici); 2) che fossero eliminate le aiuole pensili poste al confine di proprietà; 3) che il tetto a falde avesse la linea di colmo attestata a ml 1,80 all’estradosso del sottostante impalcato; 4) che venisse rispettata la distanza minima tra i fabbricati lato est ossia ml 10 come previsto dalla NTA al PRG.</h:div><h:div>E’ bene qui richiamare brevemente le premesse dei fatti accertati dal CTU oltre alle motivazioni delle conclusioni sfavorevoli alla domanda di parte ricorrente.</h:div><h:div>Il CTU nella perizia depositata il 12 aprile 2011 premette che il progetto respinto con il provvedimento impugnato scaturisce da pregresse vicende che hanno interessato due manufatti insistenti sul lotto di terreno della odierna ricorrente e su di un lotto limitrofo. In occasione di tali interventi sono state formulate – anche di intesa tra i diversi proprietari - più proposte progettuali allo scopo di demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti, variamente ritenute insufficienti dal Comune, e che erano anche preordinate a sanare, mediante progettazione unitaria o comunque coordinata alcune operazioni edilizie in precedenza assentite, ma realizzate in difformità dal titolo. </h:div><h:div>In esito a tale vicenda, il Comune adottava due distinti provvedimenti di diniego, l’uno opposto al progetto dell’odierna ricorrente e l’altro, il cui contenuto è evidenziato dal CTU, opposto al progetto di ricostruzione del fabbricato nel fondo limitrofo. Quest’ultimo atto non è stato impugnato dal relativo titolare. </h:div><h:div>Dopo aver ricostruito nel dettaglio tali vicende e richiamata la normativa di riferimento che disciplina l’edificazione nella zona in cui ricadono i lotti, che è classificata “B” dal vigente PRG (art. 19 NTA), il CTU ha esaminato le diverse soluzioni progettuali proposte da parte ricorrente ed oggetto degli altrettanti specifici dinieghi volta per volta opposti dall’Ufficio Urbanistica (fino a culminare nel provvedimento impugnato con l’odierno ricorso), ed ha accertato, per quanto di maggiore interesse:</h:div><h:div>- diversità volumetrica tra l’esistente (da demolire) ed il progettato  (da realizzare) che non si correla con le previsioni dell’art. 19, esorbitando dunque dalla massima volumetria consentita (dal raffronto tra i volumi della scheda tecnica e quelli massimi realizzabili come accertato dal CTU, emerge che i primi risultano essere 347,70, mentre i secondi risultano, sempre includendo l’aumento del 20% previsto dall’art. 19,  a mc. 344.40); in ogni caso, dai prospetti allegati dal CTU emerge che la volumetria “<corsivo>costituisce una dimensione totalmente differente ed avulsa dall’originario contesto in cui viene a collocarsi</corsivo>” ed, invero, dalle apposite tavole di raffronto, emerge una consistenza plano volumetrica del fabbricato progettato ben diversa da quello originario da demolire (da un piano fuori terra si arriva a tre piani fuori terra);</h:div><h:div>- insufficienza delle previsioni progettuali relative ai volumi tecnici; </h:div><h:div>- inadeguatezza delle previsioni dei garages.</h:div><h:div>Dall’analisi del progetto condotta in sede istruttoria, nonché dalla corretta ricostruzione del regime normativo dell’intervento, il provvedimento comunale impugnato è esente dalle specifiche censure dedotte.</h:div><h:div>Va premesso che l’art. 19 delle NTA, per quanto qui di interesse, consente nelle zone B del vigente PRG, in linea di principio <corsivo>“..l’intervento diretto edilizio</corsivo>”  con diversi presupposti a seconda che ricada su lotti con superficie minore di mq 10.000 o superiore (per il qual caso è sempre obbligatorio redigere uno strumento esecutivo preventivo); sono quindi espressamente contemplate (e dunque consentite) solo:</h:div><h:div>- operazioni di “<corsivo>Trasformazione conservativa</corsivo>” (che “<corsivo>devono mantenere sostanzialmente immutate la densità edilizia e fondiaria di zona salvo aumenti max di cubatura del 20% del volume preesistente</corsivo>” e con “<corsivo>il lotto minimo –</corsivo>che<corsivo>- coincide con l’unità immobiliare oggetto dell’intervento</corsivo>”, mentre le “<corsivo>altezze e distacchi non devono subire variazioni rispetto alle preesistenze</corsivo>”);</h:div><h:div>- il <corsivo>“completamento edilizio”</corsivo> (con specifici parametri plano volumetrici) e con l’espressa previsione che <corsivo>“non viene computato il volume destinato a volume o a spazi liberi coperti a piano terra”;</corsivo></h:div><h:div>- la <corsivo>“ristrutturazione”</corsivo>, che consente  l’edificazione con impiego dei seguenti indici: “<corsivo>fabbricabilità territoriale 4,5 mc/mq; rapporto di copertura max 4/10 della superficie dell’intervento; altezza edifici max mt 18,00; distanze minime dai confini 7 mt, dai fabbricati 14 mt e dalle strade mt 5,00; verde condominiale minimo 20% della superficie dell’intervento; parcheggi minimo 25% della superficie dell’intervento; garages minimo 1 mq ogni 10 mc; </corsivo>anche in tale ipotesi è inserita la prescrizione secondo cui <corsivo>“non viene computato il volume destinato a porticato o a spazi liberi (coperti) a piano terra”.</corsivo></h:div><h:div>L’art. 19 delle NTA, nella sua parte conclusiva, introduce poi un’ulteriore ipotesi di intervento, prescrivendo che “<corsivo>Nella zona omogenea B sono consentite altresì operazioni di demolizione e ricostruzione di fabbricati con il rispetto di allineamenti e distacchi preesistenti e con aumenti massimi di cubatura pari al 20% del volume preesistente</corsivo>”.</h:div><h:div>In sostanza, le operazioni di <corsivo>“demolizione e ricostruzione”</corsivo> sono oggetto di  una specifica e distinta previsione normativa – come peralto reso palese dall’uso dell’inciso <corsivo>“altresì”</corsivo> - caratterizzata dall’obbligo del rispetto degli allineamenti e distacchi preesistenti e dalla facoltà di incremento del 20% del volume. </h:div><h:div>La demolizione e ricostruzione viene così resa omogenea rispetto alla <corsivo>“trasformazione conservativa”</corsivo>, da cui resta comunque distinta in base alle diverse finalità tecniche delle due operazioni. </h:div><h:div>Come recentemente statuito dal Tribunale, “<corsivo>l’aumento del 20% in ipotesi di demolizione e ricostruzione, consentito dalle NTA</corsivo> (del Comune di Reggio Calabria)<corsivo>, è funzionale a permettere una sia pure parziale deroga, per riconoscibili ragioni di pubblica utilità, a regole di carattere più generale, sicché la legittimità della loro applicazione resta condizionata ad una delimitazione rigorosa del loro ambito operativo, non potendosi prescindere dall’effettiva presenza delle esigenze di “adeguamento” ai fili di gronda, di colmo e di facciata delle costruzioni preesistenti, proprio in relazione all’esclusiva finalità della norma, volta a consentire un migliore decoro urbano nelle zone destinate a residenza (v. i principi affermati dal CdS con decisione n.6250/2008)</corsivo>” (TAR RC, 8 luglio 2011, nr. 593). </h:div><h:div>Appare peraltro coerente con tale principio, quanto esposto dal Comune di Reggio Calabria nella determina nr. 4991 del 31.12.2008 (acquisita agli atti del giudizio dal CTU), contenente una raccolta omogenea di opzioni interpretative formatesi nella prassi dell’Ufficio competente, ove risulta che il Comune acconsente agli aumenti di volumetria del 20% di cui all’art. 19 NTA “<corsivo>esclusivamente per motivazioni comprovate dall’impossibilità del rispetto delle norme” </corsivo>(ossia, le singole norme derogabili ai sensi dell’art. 19 cit., con esclusione dell’indice di fabbricabilità fondiaria) <corsivo>e quindi” </corsivo>in forza di una “<corsivo>esigenza di ricorrere a tale eccezionale richiesta, che deve essere sempre approfonditamente valutata dall’Ufficio ed eventualmente riconosciuta</corsivo>”. </h:div><h:div>Si deve rammentare che, per giurisprudenza pacifica, la demolizione e ricostruzione di un edificio è attività di ristrutturazione, che comporta il vantaggio di consentire l’applicazione delle regole edilizie vigenti al momento della costruzione dell’edificio originario (specie in punto di volumetrie, come anche di distanze e distacchi), ma ciò sul presupposto della “fedele ricostruzione”, ossia della realizzazione di un edificio in tutto identico al preesistente quanto a sagoma, volume e superficie (da ultimo, T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 09 febbraio 2011 , n. 239). </h:div><h:div>Ne consegue che, qualora lo strumento urbanistico consenta, come nel caso di specie, l’aumento di volumi preesistenti nella ricostruzione previa demolizione del fabbricato preesistente, senza ulteriori condizioni di disciplina e specificando l’obbligo di mantenere allineamenti e distacchi esistenti, è inevitabile che il progetto che si avvalga della menzionata facoltà introduca una variazione della sagoma, dell’altezza o della pianta: ma ciò va effettuato, se si vuole usufruire dei vantaggi che l’operazione edilizia consente, salvaguardando le originarie proporzioni del fabbricato, rispetto alle quali le volumetrie aggiuntive devono essere percepibili come ampliamento e non essere utilizzate quale occasione per una completa alterazione del tipo edilizio (come accade nella fattispecie all’esame del Collegio). </h:div><h:div>Un “nuovo” tipo edilizio, senza alcun rapporto di identità fenomenica e strutturale con il vecchio edificio, andrà quindi considerato come una costruzione “nuova”, da realizzare su un suolo divenuto libero per effetto della demolizione, e consentito solamente nei limiti quali-quantitativi consentiti dalle operazioni in zona B di “completamento”.</h:div><h:div>Va quindi affermato che, anche nel caso di possibilità di aumento della volumetria consentita dallo strumento urbanistico ai fini della ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in zona “B”, va mantenuto il rapporto di identità-derivazione funzionale tra il fabbricato da demolire ed il progetto del fabbricato da ricostruire, dovendosi gli aumenti consentiti di volumetria applicarsi solo ad incremento delle dimensioni esistenti. Inoltre, gli aumenti di volumetria sono da intendersi come limite massimo, comprensivo anche di eventuali volumi tecnici, e dunque nelle operazione edilizie di demolizione e ricostruzione non è possibile “aggiungere” all’aumento del 20% della volumetria elementi costruttivi non computabili negli indici (quali volumi tecnici, porticati al piano terra e simili) che in origine non fossero già presenti o comunque compresi nel fabbricato da demolire. In altri termini, non è possibile computare le volumetrie aggiuntive al netto dei suddetti elementi, laddove essi non fossero già esistenti nel fabbricato originale, a ciò ostando il preciso requisito della identità di sagoma, prospetto e superfici che la giurisprudenza richiede ai fini della legittimità edilizia dell’operazione di ristrutturazione, che impone di considerare, nella formulazione della norma tecnica, che il 20% della volumetria originaria costituisce il limite massimo della modifica del fabbricato preesistente, trattandosi di una eccezione al principio della fedele ricostruzione nei termini esposti.</h:div><h:div>L’interpretazione seguita dal Collegio trova un riscontro testuale nel fatto che, come prima detto, la prescrizione che consente di non computare “<corsivo>il volume destinato a porticato o a spazi liberi a piano terra</corsivo>”, nell’art. 19 NTA è riferibile alle sole ipotesi del “completamento edilizio” e della “ristrutturazione”, ovvero alle sole fattispecie in cui, trattandosi di nuove edificazioni, è necessario procedere al calcolo di volumi per la prima volta. </h:div><h:div>Quindi, considerato che nel testo dell’art. 19 l’inciso appena indicato  precede l’ipotesi della <corsivo> “demolizione e ricostruzione</corsivo>”, si deve ritenere che per quest’ultima, a differenza del <corsivo>“completamento edilizio”</corsivo> e della <corsivo>“ristrutturazione”</corsivo>, intenzionalmente non si sia voluto accordare il beneficio relativo al volume dei porticati e degli  spazi liberi coperti a piano terra.  </h:div><h:div>La scelta restrittiva di cui sopra, operata in materia di “<corsivo>demolizione e ricostruzione</corsivo>”, è presente anche nell’ipotesi di <corsivo>“trasformazione conservativa”</corsivo>, essendosi voluto mantenere inalterato in entrambi i casi  il complesso della sagoma, delle superfici e del tipo edilizio originario, con la sola eccezione del possibile aumento del 20% dei volumi.</h:div><h:div>Viceversa, nei casi di <corsivo>“completamento edilizio”</corsivo> e di <corsivo>“ristrutturazione”</corsivo>, laddove è necessario operare un calcolo ex novo delle superfici, dei volumi e della sagoma, è stato accordato il beneficio dell’esclusione dal novero degli standard costruttivi del volume dei porticati e degli spazi liberi coperti a piano terra.</h:div><h:div>Nell’esame del caso in decisione, ed a prescindere dalla valenza della determina comunale nr. 4991 del 31.12.2008, appena richiamata (certamente insuscettibile di integrare lo strumento urbanistico ed assimilabile, al più, ad una circolare interna), ciò che appare dirimente è che in base al progetto la consistenza finale del nuovo edificio rispetto all’edificio da demolire è considerevolmente maggiore e manca del tutto ogni rapporto di identità tra l’edificio originale e quello progettato. </h:div><h:div>Il rilevante mutamento di sagoma e di prospetti, oltre che di altezza del fabbricato, risulta derivare, invero, dall’esclusione dal novero degli indici di riedificazione dei piani seminterrati destinati a garages, del piano pilotis e del volume del sottotetto “non abitabile” (si veda la scheda tecnica allegata alla relazione al progetto): solo così, infatti, le volumetrie aggiuntive risultano nominalmente corrispondere alla volumetria effettivamente realizzabile ai sensi del più volte citato art. 19 (fatti salvi gli errori di calcolo evidenziati dal CTU).  </h:div><h:div>Ne consegue che, quanto agli aspetti del provvedimento impugnato che sono oggetto di censura, il gravame è infondato.</h:div><h:div>Secondo quanto prima esposto, è corretta la richiesta di eliminazione del piano seminterrato e del portico e delle aiuole pensili, atteso che si tratta di elementi tutti non compresi nel fabbricato d’origine. </h:div><h:div>Quanto alla diversa questione della distanza dal fabbricato lato est, che il Comune chiede di rispettare entro i 10 ml, la difesa di parte ricorrente ne deduce l’illegittimità, perché avrebbe considerato il vano scale come chiuso, invece che aperto, e dunque non rilevante ai fini del calcolo della distanza. Ma tale deduzione difensiva, a tacere di ogni questione inerente il calcolo delle distanze nelle operazioni di ricostruzione previa demolizione limitatamente all’aumento di cubatura del 20%, è comunque infondata, perché – così come prospettata da parte ricorrente - urta con il pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui,  “<corsivo>ai fini della verifica del rispetto delle distanze legali tra edifici, non sono computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità (come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili); sono, invece, computabili, rientrando nel concetto civilistico di costruzione, le parti dell'edificio (quali scale, terrazze e corpi avanzati) che, benché non corrispondano a volumi abitativi coperti, siano destinati a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato</corsivo>” (Consiglio Stato , sez. IV, 27 gennaio 2010 , n. 424; cfr. anche ex plurimis e tra le più recenti Corte appello Brescia, sez. II, 18 maggio 2009; Consiglio Stato , sez. IV, 30 giugno 2005 , n. 3539; cfr. anche Cassazione civile , sez. II, 03 febbraio 2011 , n. 2566, che considera computabile ai fini delle distanze il torrino cassa scale). </h:div><h:div>Irrilevante diviene, da ultimo, la questione della pendenza del sottotetto, in quanto essa dovrà comunque tenere conto delle diversità strutturali del fabbricato che si sono evidenziate, e dunque andrà in ogni caso rivista nella nuova progettazione che la parte ricorrente dovrà presentare in conformità ai principi sin qui esposti.</h:div><h:div>Da tutto quanto sopra esposto deriva infine che le difformità sostanziali del progetto proposto dalla ricorrente sono tali da rendere del tutto recessive, ex art. 21 0cties l. 241/90, le doglianze relative al difetto di motivazione ed alle altre carenze formali, anche attinenti allo svolgimento del procedimento, variamente prospettate dalla difesa ricorrente. </h:div><h:div>Il ricorso è dunque infondato e come tale va respinto.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente alle spese di lite in favore del Comune di Reggio Calabria che liquida in euro 2.000,00, oltre IVA, CPA, ed oltre onorari e spese del CTU che saranno liquidati con separato decreto collegiale motivato dopo la presentazione della relativa parcella, ai sensi del DPR 115/2002. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/10/2011"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Elisabetta Putortì</h:div><h:div>Salvatore Gatto Costantino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
