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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20080674920100311215948261" descrizione="Passarelli - vistata - sospensione giudizio promozione per pendenza procedimento penale" gruppo="20080674920100311215948261" modifica="18/03/2010 17.29.21" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Franco Tabasso"><descrittori><registro anno="2008" n="06749"/><fascicolo anno="2010" n="01666"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.7:sentenza:00000-0000</urn></descrittori><file>20080674920100311215948261.xml</file><wordfile>20080674920100311215948261.doc</wordfile><ricorso NRG="200806749">200806749\200806749.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 7\2008\200806749\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Salvatore Veneziano</firma><data>18/03/2010 17.29.24</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Guglielmo Passarelli Di Napoli</firma><data>18/03/2010 12.15.46</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/03/2010</dataPubblicazione><classificazione>196<nuova>196</nuova><ereditata>196</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Veneziano,	Presidente</h:div><h:div>Guglielmo Passarelli Di Napoli,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Carlo Polidori,	Primo Referendario</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>a) della delibera della Commissione Ruolo Ispettori dell’8.07.2008, notificata in data 08.09.2008, con cui è stata sospesa la formulazione del parere relativo allo scrutinio di merito assoluto circa l’avanzamento in carriera del ricorrente al successivo grado di Ispettore nella Polizia Penitenziaria; b) della nota del Direttore generale dell’Ufficio del Personale e della Formazione, Ufficio III, Promozioni ed Avanzamenti Polizia Penitenziaria, n. 0245945-2008 del 17.10.2008, notificata in data 08.09.2008, con cui è stata comunicata la sospensione del giudizio in merito all’avanzamento in carriera del ricorrente al successivo grado di Ispettore nella Polizia Penitenziaria in virtù della predetta delibera della Commissione Ruolo Ispettori; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;</h:div><h:div>Nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso allo scrutinio di merito assoluto circa l’avanzamento in carriera del ricorrente al successivo grado di Ispettore nella Polizia Penitenziaria.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 6749 del 2008, proposto da: </h:div><h:div>Franco Tabasso, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Rotondo, con domicilio eletto presso Annamaria Napolano in Napoli, via Carlo De Cesare, 64; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2010 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso iscritto al n. 6749 dell’anno 2008, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:</h:div><h:div>-	di essere in servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria, con il grado di vice Ispettore, presso la Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere;</h:div><h:div>-	che, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 443/1992 (come modificato dal d.lgs. 200/1995), gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, con il grado di vice Ispettore da almeno due anni, ottengono la promozione al superiore grado di Ispettore mediante scrutinio di merito assoluto, previo parere della Commissione Ruolo Ispettori;</h:div><h:div>-	che il ricorrente, in data 19.05.2008, compiva i due anni richiesti dalla legge e che pertanto veniva sottoposto allo scrutinio in parola; che tuttavia, con l’atto impugnato sub b), l’Amministrazione comunicava che la Commissione Ruolo Ispettori aveva sospeso ogni giudizio in merito all’avanzamento alla qualifica superiore, fino alla definizione del procedimento penale e, eventualmente, del procedimento disciplinare, avendo per l’appunto appreso della pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente.</h:div><h:div>Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.</h:div><h:div>Si costituiva l’Avvocatura dello Stato chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.</h:div><h:div>All’udienza dell’11.03.2010, il ricorso è stato assunto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 39 d.P.R. 1077/1977; degli artt. 29 e 43 co. 2 d.lgs. 443/1992, atteso che il ricorrente possiede tutti i requisiti prescritti dalle predette norme per l’avanzamento (capacità professionali, rendimento, buona condotta), avendo sempre conseguito il giudizio “ottimo” dal 1991 in poi, e non essendo mai stato punito sotto il profilo disciplinare; la Commissione ha invece considerato un elemento del tutto estraneo al rapporto di lavoro, che non avrebbe dovuto essere preso in considerazione; infatti, in giurisprudenza, è stato già affermato che la sospensione della progressione della carriera fino alla definizione del procedimento penale può essere legittimata solo da una norma di legge (Tar Campania, Napoli, V, 13057/2003); 2) carenza di motivazione, abnormità atteso che la sospensione adottata dalla Commissione è un atto del tutto atipico, non previsto dalle norme che regolano la fattispecie in parola; 3) eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto, atteso che si tratta di accuse infondate e di scarsissima rilevanza; soprattutto, l’Amministrazione blocca la progressione della carriera del ricorrente per le stesse ragioni già censurate dal Tar Campania con la sentenza n. 7386/2007, quando il ricorrente – dopo aver superato il concorso a vice ispettore – si vide negare l’accesso al grado per la mera pendenza dello stesso procedimento penale.</h:div><h:div>In data 19.02.2010, il ricorrente depositava il dispositivo della sentenza della VII sezione del Tribunale di Napoli, con cui in data 06.11.2009 si assolveva il ricorrente perché il fatto non sussiste.</h:div><h:div>Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.</h:div><h:div>Preliminarmente, occorre osservare che l’assoluzione del ricorrente, pur rilevando sotto il profilo del futuro esercizio dell’azione amministrativa, non può incidere sull’esito del presente giudizio, non determinando una cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse; peraltro, poiché la legittimità dell’atto impugnato va valutata in base alla situazione esistente al momento della sua adozione, la successiva assoluzione in sede penale non può di per sé rendere illegittimo l’atto impugnato.</h:div><h:div>Piuttosto, risultano fondate la prima e la seconda censura. Come già osservato da questa Sezione nella sentenza n. 7386/2007, la “determinazione, che ha l’effetto di sospendere l’avanzamento del dipendente  fino alla definizione della situazione processuale pendente, appare del tutto atipica in quanto non prevista da alcuna norma positiva specificamente applicabile al Corpo di polizia penitenziaria e costituisce un provvedimento che incide sullo status  del dipendente che può essere legittimato soltanto da una norma di rango primario (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. V, n.13857 del 2003; idem, sez. VII, n.4530 del 2005)”; sempre nella predetta sentenza si è precisato che “il giudizio di meritevolezza e della condotta incensurabile … deve essere valutato facendo riferimento alla personalità del soggetto interessato sulla base di più elementi e non unicamente sulla base del procedimento penale pendente”.</h:div><h:div>Il ricorso, pertanto, va accolto; può essere assorbita la terza censura.</h:div><h:div>Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo. </h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, settima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:</h:div><h:div>1.	Accoglie il ricorso n. 6749 dell’anno 2008 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;</h:div><h:div>2.	Condanna il Ministero della Giustizia a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/03/2010"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Bentivoglio</h:div><h:div>Guglielmo Passarelli Di Napoli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
